Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Rettifica-Revoca
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Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 72 del 15-09-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-10-2020 |
Data Scadenza bando | 15-10-2020 |
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RETTIFICA
Modifica del concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al 23° corso biennale di complessivi quattrocentotrentanove allievi marescialli delle Forze armate.
IL VICE DIRETTORE GENERALE PER IL PERSONALE MILITARE Visto il decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 15 del 21 febbraio 2020, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione al vetitreesimo corso biennale (2020 - 2022) di 135 allievi marescialli dell'esercito, 156 allievi marescialli della marina militare (150 C.E.M.M. e 6 C.P.) e 148 allievi marescialli dell'aeronautica militare; Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, concernente «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative, convertito i legge 5 marzo 2020, n. 13, per effetto del quale, tra l'altro, sono state sospese le procedure concorsuali in atto; Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante «Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico alle famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare l'art. 87, convertito con legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e successive disposizioni attuative; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare, l'art. 259; Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2020 0132852 dell' 11 agosto 2020 con il quale lo Stato Maggiore dell'Esercito richiede di contrarre da trenta a dieci giorni il periodo entro il quale poter riconvocare per la prova di verifica dell'efficienza fisica il candidato con temporaneo impedimento; Ritenuto pertanto necessario accogliere tale richiesta; Visto il decreto dirigenziale M_D GMIL REG2020 0237187 del 16 giugno 2020, con cui gli e' attribuita la delega all'adozione di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri, tra cui i provvedimenti attuativi, modificativi ed integrativi di concorso, Decreta: per i motivi citati nelle premesse, il capoverso 7 del punto 3.3.1 «Generalita'» dell'appendice Esercito del decreto interdirigenziale n. 03/1D del 13 febbraio 2020 e' cosi' modificato: «I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e. Resta inteso che ogni temporaneo impedimento alle prove in questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista oltre il decimo giorno successivo alla data prevista per l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore possibilita' di differimento delle prove di efficienza fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 3 settembre 2020 Il vice direttore generale: Santella