Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 5 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 06-10-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 05-11-2020) Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 05-11-2020 |
Data Scadenza bando | 05-11-2020 |
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CONCORSO (Scad. 05-11-2020)
Concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigente di istituto penale per i minorenni di livello dirigenziale non generale.
IL DIRETTORE GENERALE del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021»; Visto in particolare, l'art. 1, comma 311 della predetta legge n. 145 del 2018, che prevede, al fine di far fronte alle eccezionali esigenze gestionali degli istituti penitenziari per minorenni, la dotazione organica della carriera penitenziaria del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' e' incrementata di sette posizioni di livello dirigenziale non generale e il Ministero della giustizia e' autorizzato, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a sette unita' di personale di livello dirigenziale non generale; Visto altresi' il comma 311-bis, dello stesso art. 1, della legge n. 145 del 2018, inserito dall'art. 1, comma 418, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il quale prevede che, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, sono determinate le modalita' ed i criteri per le assunzioni del personale di cui al comma 311; Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272 concernente «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, recante disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni» e, in particolare, l'art. 7, comma 5 relativo alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili, ove si prevede che alla direzione dei centri per la giustizia minorile e degli istituti e servizi minorili sono preposti funzionari che abbiano svolto significative attivita' nel settore minorile e che siano comunque dotati di specifiche attitudini e preparazione; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 3, comma 6, secondo cui la partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non e' soggetta a limiti di eta', salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessita' dell'amministrazione; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1-ter, che prevede in deroga all'art. 2, commi 2 e 3 del medesimo decreto legislativo, che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria e' disciplinato dal rispettivo ordinamento, nonche' gli articoli 35, sul reclutamento del personale, e 38, sull'accesso dei cittadini degli stati membri della Unione europea e 52, comma 1-bis, sull'inquadramento e la progressione in carriera dei dipendenti pubblici; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154 concernente la «Delega al Governo per la disciplina della carriera dirigenziale penitenziaria»; Visti in particolare l'art. 1, comma 1 della citata legge n. 154 del 2005 che, tra i principi e i criteri direttivi che il Governo e' chiamato a rispettare nell'adozione dei decreti legislativi attuativi, alla lettera b) prevede quello della «previsione dell'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria esclusivamente dal grado iniziale, mediante concorso pubblico, con esclusione di ogni immissione dall'esterno»; nonche' l'art. 2, comma 1, della medesima legge secondo cui «in considerazione della particolare natura delle funzioni esercitate dal personale appartenente alla carriera dirigenziale penitenziaria, il relativo rapporto di lavoro e' riconosciuto come rapporto di diritto pubblico»; Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante «Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154», e in particolare l'art. 4, comma 3, secondo cui, «per l'ammissione al concorso e' richiesta la cittadinanza italiana, un'eta' non superiore a quella stabilita dal regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, nonche' il possesso delle qualita' morali e di condotta prescritte dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare gli articoli 3 e 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo a favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in particolare l'art. 8 concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicita' e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione di dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto l'art. 3, commi 4 e 6, della legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, concernente «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, concernente «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84, recante «Regolamento di riorganizzazione del Ministero della giustizia e riduzione degli uffici dirigenziali e delle dotazioni organiche»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 giugno 2019, n. 99, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero della giustizia, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 giugno 2015, n. 84»; Visto il decreto ministeriale 17 novembre 2015 concernente l'individuazione presso il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' degli uffici di livello dirigenziale non generale, la definizione dei relativi compiti, nonche' l'organizzazione delle articolazioni dirigenziali territoriali ai sensi dell'art. 16, commi 1 e 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2015, n. 84; Visto l'art. 1, commi 300 e 360 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sul reclutamento del personale delle pubbliche amministrazioni con modalita' semplificate; Visto il decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione del 25 maggio 2020, recante l'individuazione delle modalita' e dei criteri per l'assunzione di cinque dirigenti di istituto penale per i minorenni, di livello dirigenziale non generale, ai sensi dell'art. 1, comma 311-bis, legge 30 dicembre 2018, n. 145; Considerato che nel ruolo dei dirigenti di istituto penitenziario del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', sussiste una vacanza di organico pari a cinque unita'; Attesa, pertanto, la necessita' di procedere alla emanazione della procedura concorsuale finalizzata alla assunzione di cinque dirigenti di istituto penitenziario di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale minorile; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi cinque posti, a tempo indeterminato, di dirigenti di livello dirigenziale non generale, ruolo di dirigente di istituto penale per i minorenni. 2. Il quindici per cento dei suddetti posti, pari a numero uno, e' riservato ai dipendenti dell'amministrazione inquadrati nella III area funzionale del ruolo comparto funzioni centrali ovvero nei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del presente bando e con almeno tre anni di effettivo servizio in tali posizioni. 3. La predetta riserva e' valutata esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria finale di merito. 4. I posti riservati non utilizzati a favore dei candidati interni sono conferiti ai candidati utilmente collocati in graduatoria. 5. Il Ministero della giustizia si riserva la facolta' di revocare o annullare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti - in aumento o in decremento - sospendere la nomina dei vincitori alla frequenza del corso in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, assunzioni di personale per gli anni 2020 - 2021. 6. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Riserva di posti e titoli di precedenza o preferenza 1. In materia di riserva dei posti si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili, nei limiti della complessiva quota d'obbligo prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e agli articoli 1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente comma per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 3. Le riserve di legge sono valutate esclusivamente all'atto della formazione della graduatoria definitiva di cui al successivo art. 12.
Art. 3 Requisiti e condizioni di partecipazione 1. Per la partecipazione al presente concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a. cittadinanza italiana; b. godimento dei diritti civili e politici; c. possesso delle qualita' morali e di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; d. laurea magistrale o specialistica o titoli equiparati ed equipollenti conseguiti presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi: LM-50 Programmazione e gestione dei servizi educativi, LM-57 Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione pedagogia continua, LM-85 Scienze pedagogiche, LM-63 Scienze delle pubbliche amministrazioni, LMG/01 Giurisprudenza, LM/62 Scienze della politica, LM-56 Scienze dell'economia, LM-87 Servizio sociale e politiche sociali, LM-88 Sociologia e ricerca sociale, ovvero laurea specialistica conseguita presso una universita' o presso altro istituto di istruzione universitaria equiparato, appartenente ad una delle seguenti classi di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 28 novembre 2000: 65/S Scienze dell'educazione degli adulti e della formazione continua, 87/S Scienze pedagogiche, 22/S Giurisprudenza, 102/S Teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica, 56/S Programmazione e gestione dei servizi educativi e formativi, 57/S Programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali, 70/S Scienze della politica, 64/S Scienze dell'economia, 89/S Sociologia, LS-71 Scienze delle pubbliche amministrazioni. Sono, altresi', ammessi i diplomi di laurea conformi alla tabella di equiparazione tra lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali allegata al decreto interministeriale 9 luglio 2009. I predetti titoli di studio si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia; e. idoneita' fisica all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di dirigente di istituto penitenziario; f. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. Non possono partecipare al concorso coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o licenziati a seguito di procedimento disciplinare, o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge e dai contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 3. L'amministrazione provvedera' d'ufficio ad accertare le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego, nonche' il possesso del requisito della condotta e delle qualita' morali. 4. I requisiti di partecipazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso e al momento dell'assunzione.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere redatta ed inviata esclusivamente con modalita' telematiche, compilando l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello della pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Il modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di compilazione ed invio telematico sono disponibili dal giorno successivo alla suddetta pubblicazione sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 3. Al termine della compilazione il sistema restituira', oltre al PDF della domanda, una ricevuta di invio, completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della domanda, che il candidato dovra' salvare, stampare, conservare ed esibire il giorno della prova scritta d'esame quale titolo per la partecipazione alla stessa, unitamente alla domanda, che dovra' essere sottoscritta il giorno della prova d'esame. 4. In caso di piu' invii della domanda di partecipazione, verra' presa in considerazione la domanda inviata per ultima, intendendosi le precedenti integralmente e definitivamente revocate e private d'effetto. 5. Alla scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande, il sistema informatico non consentira' piu' l'accesso al modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 6. Non sono ammessi a partecipare al concorso i candidati le cui domande siano state redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle sopra indicate. 7. In caso di indisponibilita' del sistema informatico negli ultimi tre giorni lavorativi antecedenti il termine di scadenza del presente bando, l'amministrazione potra' comunicare, mediante avviso sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it eventuali modalita' di invio delle domande, sostitutive della procedura suddetta.
Art. 5 Compilazione della domanda 1. Ciascun concorrente nella domanda di partecipazione dovra' dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni: a. il cognome e il nome; b. la data, il luogo di nascita e il codice fiscale; c. il possesso della cittadinanza italiana; d. l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e. di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non avere in corso procedimenti penali ne' procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione, ne' che risultino a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario, dovra' indicare le condanne e i procedimenti a carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; f. il titolo di studio previsto alla lettera d) dell'art. 3 del presente bando, con l'indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; g. i servizi eventualmente prestati come dipendente presso pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali risoluzioni di precedenti rapporti di pubblico impiego; h. di essere fisicamente idoneo all'impiego, da intendersi per i soggetti con disabilita' come idoneita' allo svolgimento delle mansioni di dirigenti di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale; i. di possedere le qualita' morali e di condotta di cui all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; j. la lingua straniera facoltativa, tra francese, tedesco o spagnolo, qualora intenda svolgere una ulteriore prova di conoscenza; k. di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive integrazioni e modificazioni; l. per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana. 2. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale possesso di titoli riserva, precedenza e preferenza. Qualora non espressamente dichiarati nella domanda stessa, i medesimi titoli non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 3. Le domande dovranno contenere la precisa indicazione del codice fiscale, della residenza o il domicilio nonche' dell'indirizzo di posta elettronica dove ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a comunicare tempestivamente ogni variazione di indirizzo o recapito intervenute successivamente all'inoltro della domanda di partecipazione presso il quale si intende ricevere le comunicazioni del concorso alla seguente mail: dgpram.dgmc@giustizia.it 4. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda di conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di esame del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a partire dal 10 dicembre 2020 mediante pubblicazione nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 5. L'amministrazione si riserva di procedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono altresi' avvertiti delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.
Art. 6 Disposizioni in favore di particolari categorie di cittadini nelle prove di esame 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, da personale del Ministero, in possesso di titolo di studio non attinente a quello previsto per l'ammissione al concorso. 2. Detti candidati devono indicare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. Le richieste dovranno essere comprovate, con l'invio dell'apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura pubblica dalla quale dovranno risultare in maniera specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova. 3. I candidati di cui ai commi precedenti, al fine di consentire l'individuazione e la predisposizione dei mezzi e degli strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso, dovranno far pervenire copia della certificazione indicata nella domanda di partecipazione, entro il termine che sara' indicato nell'avviso di pubblicazione del calendario delle prove di esame alla seguente mail: dgpram.dgmc@giustizia.it
Art. 7 Comunicazione agli aspiranti 1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, punto 4, che saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it tutte le comunicazioni personali agli aspiranti avverranno in forma scritta. 2. Il Ministero della giustizia non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di comunicazioni e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore.
Art. 8 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, nominata con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, e' composta da: a. un dirigente generale o un magistrato di pari qualifica con funzioni di presidente; b. due dirigenti della carriera dirigenziale penitenziaria esperti nelle materie oggetto del concorso con funzioni di componenti; c. un funzionario appartenente alla terza area funzionale, ovvero un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria con esclusive funzioni di segretario. 2. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. Per la prova orale la commissione esaminatrice puo' essere integrata con membri aggiuntivi per la valutazione della conoscenza della lingua straniera e delle competenze informatiche. 4. Il presidente e i membri delle commissioni esaminatrici possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che abbia posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta per i concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in quiescenza non e' consentita se il rapporto di servizio sia stato risolto per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata e, in ogni caso, qualora la decorrenza del collocamento a riposo risalga ad oltre un quadriennio dalla data di pubblicazione del bando di concorso. Non potranno essere nominati coloro nei confronti dei quali ricorrano le condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 9 Prove di esame 1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di istituto penale minorile della carriera dirigenziale penitenziaria consistera' in tre prove scritte e una prova orale. In considerazione dell'urgenza di garantire la rapida copertura dei posti autorizzati, le prove scritte si svolgeranno con le modalita' di seguito indicate. 2. La prima prova scritta consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: a. diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000 e decreti legislativi n. 121/2018, n. 123/2018 e n. 124/2018); b. diritto amministrativo; c. diritto costituzionale e pubblico; d. diritto penale; e. elementi di procedura penale; f. legislazione penale minorile con particolare riferimento al decreto del Presidente della Repubblica n. 448/1988 e relative norme di attuazione, di coordinamento e transitorie approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 272; g. contabilita' di stato, con particolare riferimento al regolamento di contabilita' degli istituti di prevenzione e di pena; h. sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro; i. elementi di psicologia dell'eta' evolutiva (fase adolescenziale), di pedagogia e sociologia della marginalita' e della devianza, con particolare riferimento alla devianza minorile. 3. Sono ammessi a sostenere le successive prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi cento, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 4. Il punteggio conseguito nella prima prova scritta concorrera' ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 5. Le ulteriori due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: a. diritto dell'esecuzione penale con riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario (legge n. 354/1975; decreto del Presidente della Repubblica n. 230/2000, decreto legislativo n. 121/2018) con particolare riferimento all'intervento educativo per i minorenni; b. scienze pedagogiche, sociologia della devianza e criminologia, con particolare riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche dei minorenni, alla formulazione ed attuazione del progetto educativo volto a favorire la responsabilizzazione e l'inclusione sociale del minorenne in condizione detentiva, nonche' a ridurre il rischio di recidiva. Dette prove, la cui durata e' stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento della seconda e della terza prova scritta e' di 21/30. 6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione minima di 21/30. 7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle tre prove scritte ed inoltre sulle seguenti materie: a. diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale; b. ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria. 8. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese indicate alla lettera j) dell'art. 5 del bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera e' attribuito il punteggio massimo di 1,00. 9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla lettera j) dell'art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sara' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30.
Art. 10 Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento 1. La prima prova scritta si svolgera' nel luogo e nelle date che saranno stabiliti con successivo provvedimento che sara' pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it a partire dal 10 dicembre 2020. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 2. Durante la prova scritta e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prima prova scritta. L'assenza dalla prima prova scritta, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prima prova scritta sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. 4. Saranno ammessi a sostenere le successive due prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi cento, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile.
Art. 11 Titoli di riserva, preferenza e precedenza a parita' di merito e a parita' di merito e titoli 1. A parita' di condizioni e di posizione nella graduatoria, sono applicate le preferenze e precedenze previste dalla normativa vigente. 2. I candidati che avranno superato la prova orale dovranno far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo a quello in cui hanno sostenuto il colloquio, i documenti in carta semplice attestanti il possesso dei titoli di riserva di cui al precedente art. 2, nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente comma, gia' dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 3. Fermo restando il termine sopra indicato, la documentazione suddetta potra' essere prodotta con invio a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno all'indirizzo Ministero della giustizia Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita', Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, Ufficio III - Concorsi - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, ovvero al seguente indirizzo di posta elettronica: dgpram.dgmc@giustizia.it 4. Nel caso di invio a mezzo raccomandata, fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
Art. 12 Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori 1. Al termine delle prove orali la commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle tre prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l'esecuzione dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e precedenza, a parita' di merito e a parita' di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di istituto penale per i minorenni e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, della durata di diciotto mesi, che si svolgera' presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale e sara' articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalita' saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia. 4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso e' nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un istituto penale per minorenni, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto e il relativo provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 7. Il personale dei ruoli dell'amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianita'.
Art. 13 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto di accesso agli atti del concorso puo' essere differito fino alla conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine e speditezza della procedura stessa. 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla procedura concorsuale i partecipanti, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima.
Art. 14 Trattamento dei dati personali 1. I dati forniti dai candidati con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita' del concorso e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso. 3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti in apposite banche dati automatizzate anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto medesimo. 4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. 5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento per la giustizia minorile e di comunita' - via Damiano Chiesa n. 24 - 00136 Roma, titolare del trattamento. 6. Il responsabile del trattamento e' il dirigente dell'ufficio III - concorsi della Direzione generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile.
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto nel presente bando si rinvia alle norme in materia di accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modifiche ed integrazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 nonche' all'art. 1, commi 300 e 360, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Roma, 28 agosto 2020 Il direttore generale: Starita
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico