Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Rettifica-Revoca

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Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 93 del 27-11-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del bando di reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nella Marina militare, per il 2020. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 27-11-2020
Data Scadenza bando 27-12-2020
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MINISTERO DELLA DIFESA

RETTIFICA

Modifica del bando di reclutamento di duemiladuecento volontari in ferma prefissata di un anno (VPF 1) nella Marina militare, per il 2020.

 
 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                     IL VICE COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle Capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto interdirigenziale  n.  16  del  31  luglio  2019
emanato dalla Direzione generale per il personale militare (DGPM)  di
concerto con il Comando  generale  del  Corpo  delle  Capitanerie  di
porto,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 67 del 23 agosto 2019, con il quale e' stato
indetto, per il 2020, un bando  di  reclutamento  di  duemiladuecento
volontari in ferma  prefissata  di  un  anno  (VFP  1)  nella  Marina
militare e successive modifiche; 
    Visti i fogli n. M_D  MSTAT0070691  del  12  ottobre  2020  e  n.
M_DMSTAT0072329 del  16  ottobre  2020  dello  Stato  Maggiore  della
Marina, con i quali e' stato chiesto di modificare, nei  termini  ivi
indicati, il bando di reclutamento; 
    Ritenute condivisibili le proposte  di  modifica  avanzate  dallo
Stato Maggiore della Marina; 
    Tenuto  conto  che  l'art.  1,  comma  6   del   citato   decreto
interdirigenziale n. 16 del 31 luglio 2019 prevede la possibilita' di
apportare modifiche al bando di reclutamento; 
    Visto il decreto del Ministro della  difesa  16  gennaio  2013  -
registrato alla Corte dei conti il 1°  marzo  2013,  registro  n.  1,
foglio n. 390 - concernente,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e
competenze della DGPM; 
    Visto l'art. 1 del  decreto  dirigenziale  n.  1279/2019  del  26
novembre  2019  emanato  dal  Comando  generale   del   Corpo   delle
Capitanerie di porto, con cui all'ammiraglio ispettore  (CP)  Antonio
Basile, quale vice comandante generale del Corpo delle Capitanerie di
porto, e' stata conferita la delega  all'adozione,  di  concerto  con
autorita' di  pari  rango  della  DGPM  e  nei  casi  previsti  dalla
normativa vigente, di  taluni  atti  di  gestione  amministrativa  in
materia di  reclutamento  del  personale  militare  del  Corpo  delle
Capitanerie di porto; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa in  data  3  settembre
2020 - registrato alla Corte dei  conti  il  14  settembre  2020,  al
foglio n. 2649 - relativo del gen. D. Santella Lorenzo  nell'incarico
di vice direttore generale della Direzione generale per il  personale
militare; 
    Visti gli  articoli  1  e  2  del  decreto  dirigenziale  n.  VDG
EI/2020/323 del 16 giugno 2020 emanato dalla DGPM con  cui,  al  vice
direttore della DGPM generale di divisione Lorenzo Santella, e' stata
conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita'  di
pari rango del Corpo delle Capitanerie di porto, di  taluni  atti  di
gestione amministrativa in  materia  di  reclutamento  del  personale
delle Forze armate e dell'Arma dei carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    L'art. 6 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31  luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: 
        a) inoltro delle domande; 
        b) valutazione  dei  titoli  di  merito  e  formazione  delle
graduatorie: 
          1) la commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a)
dell'Allegato B, per ciascun blocco effettuera'  la  valutazione  dei
titoli di merito di cui al successivo art. 9 e  la  formazione  della
graduatoria generale del blocco (comprendente tutti i  candidati  che
hanno  proposto  utilmente  domanda  di  partecipazione),  che  sara'
utilizzata esclusivamente per l'arruolamento  nel  settore  d'impiego
"CEMM navale e CP" del corrispondente blocco; 
          2)  la  stessa  commissione,  solo  per   il   1°   blocco,
effettuera' la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle
seguenti ulteriori graduatorie provvisorie: 
          per il settore d'impiego "CEMM anfibi"; 
          per il settore d'impiego "CEMM palombari"; 
          per il settore d'impiego "CEMM incursori"; 
          per il settore d'impiego "CEMM sommergibilisti"; 
          per il settore d'impiego "componente aeromobili"; 
      c) approvazione della graduatoria del settore d'impiego - "CEMM
navale e CP" e delle graduatorie provvisorie per i settori  d'impiego
incursori,   palombari,   anfibi,   sommergibilisti   e    componente
aeromobili; 
      d) convocazione dei  candidati  collocati  in  posizione  utile
nelle citate  graduatorie  per  l'espletamento  delle  seguenti  fasi
selettive: 
        1) se si concorre per il settore  d'impiego  CEMM  navale-CP,
per il 1° o per il 2° blocco  si  partecipera'  ad  una  fase  unica,
presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via  Cagni  n.  2
ovvero presso l'infermeria della Marina militare, ubicata  presso  la
Caserma Lante e sita a Roma in piazza G. Randaccio n. 2, della durata
indicativa di  tre  giorni,  comprendente  accertamenti  psico-fisici
(art. 10) e accertamenti attitudinali (art. 11); 
        2) se per il 1° blocco si concorre per  i  settori  d'impiego
incursori,   palombari,   anfibi,   sommergibilisti   e    componente
aeromobili, si partecipera' alle seguenti fasi consequenziali: 
          1ª fase, della durata indicativa di due giorni,  presso  il
Centro di selezione della Marina militare, sito  ad  Ancona,  in  via
delle Palombare n. 1, comprendente accertamenti psicofisici (art. 10)
e accertamenti attitudinali (art. 11); 
          2ª fase, della durata indicativa di due giorni,  presso  il
Centro di selezione della Marina militare, sito  ad  Ancona,  in  via
delle  Palombare  n.  1,   comprendente   accertamenti   attitudinali
specifici (art. 12) e prove di efficienza fisica (art. 13); 
          3ª fase, presso gli enti specificati nel successivo art. 14
della durata  indicativa  di  un  giorno,  comprendente  accertamenti
psico-fisici  specifici  (art.  14);  qualora  non  sara'   possibile
procedere all'effettuazione degli accertamenti psico-fisici specifici
per motivi organizzativi delle infermerie  della  Marina  militare  e
dell'IMAS dell'Aeronautica militare, i candidati  saranno  dichiarati
vincitori ed ammessi, per l'impiego nel settore richiesto, nei numeri
massimi di cui all'art. 14,  comma  2  e  tale  fase  sara'  eseguita
successivamente al concorso; 
      e)  formazione  e  approvazione  delle  graduatorie  di  merito
definitive per ciascuno dei settori d'impiego delle Forze speciali  e
componenti specialistiche; 
      f)            attribuzione            delle            relative
categorie/specialita'/abilitazioni; 
      g)  convocazione  e  incorporazione  dei  candidati  dichiarati
idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle eventuali
prove di efficienza fisica e utilmente collocati nelle graduatorie di
merito definitive; 
      h) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati  alla
ferma prefissata di un anno nella Marina militare.». 
                               Art. 2 
 
 
    L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «1. I candidati che partecipano esclusivamente per  il  settore
d'impiego - "CEMM navale e CP" sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni  n.  2  ovvero
presso l'infermeria della Marina militare, ubicata presso la  Caserma
Lante e sita a Roma in piazza G. Randaccio  n.  2,  attingendo  dalla
graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera  b),  primo
alinea, entro i  limiti  di  seguito  indicati:  per  il  1°  blocco:
tremilaseicento; per il 2° blocco: tremilaseicento. 
      2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento  dei
requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso
il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona  in  via
delle Palombare n. 1, attingendo dalle relative graduatorie di cui al
precedente art. 6, lettera  b),  secondo  alinea,  entro  i  seguenti
limiti: 
        a)  per  il   settore   d'impiego   "CEMM   sommergibilisti":
duecentosessanta; 
        b)  per  il  settore   d'impiego   "Componente   aeromobili":
trecentocinquanta; 
        c) per il settore d'impiego "CEMM anfibi": novecento; 
        d)   per   il    settore    d'impiego    "CEMM    palombari":
duecentocinquanta; 
        e) per il settore d'impiego "CEMM incursori": mille. 
      3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti  nella
convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni
successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che  in
caso di: 
        a) eventi avversi di carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi, nella sede e nel giorno previsto; 
        b) concomitante svolgimento di  prove  nell'ambito  di  altri
concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di polizia ai quali
i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; 
        c) eventi luttuosi per  la  perdita  del  coniuge,  genitore,
figlio/a, fratello/sorella, verificatisi  in  data  non  anteriore  a
sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; 
        d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato. 
    In tali ipotesi gli interessati dovranno  inviare  un'istanza  di
nuova convocazione entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso)  antecedente  quello  di  prevista  presentazione,  mediante
messaggio   di   posta   elettronica   certificata   -    utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica   certificata   -
all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero  mediante
messaggio  di  posta  elettronica  -  utilizzando  esclusivamente  un
account       di        posta        elettronica        all'indirizzo
mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente
il campo relativo  all'oggetto  e  indicando  il  concorso  al  quale
partecipano. A  tale  messaggio  dovra'  essere  allegata  copia  per
immagine (file in formato PDF) di un valido  documento  di  identita'
rilasciato  da  un'Amministrazione  dello  Stato,  come  definito  al
precedente  art.  3,  comma  4,  lettera  a),  nonche'  la   relativa
documentazione probatoria. 
    La nuova convocazione, che potra' avvenire solo  ove  compatibile
con il periodo  di  svolgimento  degli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio  di
posta  elettronica  inviato  all'indirizzo   fornito   in   fase   di
accreditamento. 
    Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti  nei
casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). 
    Inoltre, le istanze trasmesse con  modalita'  diverse  da  quella
sopraindicata o  carenti  della  documentazione  probatoria  e/o  del
documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Non saranno considerati rinunciatari i candidati  per  i  settori
d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c),  d),  e)  e  f)
che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase  della
procedura di reclutamento, non si  presentino  alle  fasi  successive
previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo
incorporamento utile per il settore d'impiego  "CEMM  navale  e  CP",
qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria. 
      4. In caso di prevedibile o  effettiva  mancata  copertura  dei
posti  disponibili  derivante  da  inidoneita'   o   rinuncia   degli
arruolandi di cui  al  precedente  comma  1,  Mariscuola  Taranto  e'
autorizzata a convocare un ulteriore numero  di  candidati,  compresi
nelle rispettive graduatorie di  cui  all'art.  6,  lettera  b),  per
l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  fino  al  raggiungimento
dei  posti  disponibili.  Di  tale  procedura  dovra'   essere   data
tempestiva comunicazione alla DGPM. 
      5. Tutti i convocati (di  sesso  sia  maschile  sia  femminile)
devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali  con
la seguente documentazione: 
        a) documento di riconoscimento in corso di validita'; 
        b) se concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo  stato  di
gravidanza  costituisce   temporaneo   impedimento   all'accertamento
dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma  2
del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90) -
eseguito presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; 
        c)  la  seguente  documentazione,  formante   il   Protocollo
sanitario  unico  (PSU),  che  costituisce  l'elenco  omogeneo  delle
certificazioni  di   base   richieste   per   l'effettuazione   degli
accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale
VFP  1  nell'Esercito,  nella  Marina  militare  e   nell'Aeronautica
militare: 
          originale o copia conforme dei seguenti certificati,  esami
ematochimici ed esami strumentali, corredati di  referto,  rilasciati
da  struttura  sanitaria  pubblica,   anche   militare,   o   privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale  (SSN)  in  data  non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          emocromo; 
          VES; 
          glicemia; 
          creatininemia; 
          trigliceridemia; 
          colesterolemia; 
          bilirubinemia diretta e indiretta; 
          gamma GT; 
          transaminasemia (GOT e GPT); 
          analisi delle urine con esame del sedimento; 
          markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs  Ag,  anti  HBs,
anti HBc e anti HCV; 
          ricerca anticorpi per HIV; 
          referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non
anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN;  in  caso  di
positivita' e' necessario  presentare  anche  il  referto  dell'esame
radiografico del torace in due proiezioni standard  antero-posteriore
e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa,  avvenuta
vaccinazione con BCG; 
          certificato  di  stato  di  buona  salute  che  attesti  la
presenza/assenza di pregresse  manifestazioni  emolitiche,  di  gravi
manifestazioni   immunoallergiche,   di    gravi    intolleranze    e
idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di  patologie
rilevanti ai fini del reclutamento,  rilasciato  dal  proprio  medico
curante in data non  anteriore  a  sei  mesi  rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto  conformemente
all'allegato C al presente bando; 
          se  concorrenti  di  sesso  femminile,  originale  o  copia
conforme del referto di ecografia pelvica eseguita  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella  di  presentazione
agli accertamenti psico-fisici. 
    Qualora  il  candidato  sia  in  possesso  della   Certificazione
sanitaria unica (CSU) di cui al  successivo  comma  8,  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter di reclutamento  quale  VFP  1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare,  potra'  presentarla  in
sostituzione della documentazione prevista dal  Protocollo  sanitario
unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma. 
      6.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli   accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, che non sono ancora  in  possesso  della
Certificazione  sanitaria  unica,  non   dovranno   produrre   alcuna
documentazione   inerente   referti   ematochimici   e   di   chimica
laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione: 
        verbale di notifica della precedente  idoneita',  comprensivo
del profilo sanitario assegnato; 
        se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme
del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza
costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al
servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) -  eseguito  presso
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di
presentazione agli accertamenti psico-fisici. 
      7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze  speciali  e
componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma  3,  lettere  b),
c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto  indicato  al  precedente
comma 5 o comma 6, dovranno presentare: 
        a)  originale   o   copia   conforme   dei   seguenti   esami
ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a sei mesi rispetto  a  quella  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici: 
          TSH; 
          FT3/FT4; 
          elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; 
          PT, PTT e fibrinogeno; 
        b) se gia' posseduto, l'esame radiografico del torace in  due
proiezioni, del rachide in toto  sotto  carico  con  reticolo,  della
colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e  dei  seni  paranasali
con  relativo  referto  in  originale,  effettuato  presso  struttura
sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN
e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto  a  quella  di
presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero  copia  conforme
del  referto  relativo  all'esame  effettuato,  nei  medesimi  limiti
temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso
una struttura sanitaria militare. 
    Detto  esame  dovra'  essere   presentato   nuovamente,   qualora
risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di
efficienza  fisica,   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
        c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione  di  scadenza
temporale) da  struttura  sanitaria  militare,  pubblica,  o  privata
accreditata con il SSN, di  analisi  di  laboratorio  concernente  il
dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); 
        d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e
componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle
prove  di  efficienza  fisica,  originale  o   copia   conforme   del
certificato medico, con  validita'  annuale,  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica  leggera  e  per  il
nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del
decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982  ovvero  per
le prove di  efficienza  fisica  previste  per  l'arruolamento  nella
Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di
presentazione alle prove, rilasciato da un medico  appartenente  alla
Federazione medico-sportiva italiana  ovvero  a  struttura  sanitaria
pubblica o privata accreditata con il SSN  ovvero  da  un  medico  (o
struttura  sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le
normative nazionali e regionali e che  esercita  in  tali  ambiti  in
qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La  mancata
o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione
dall'iter  selettivo  per  il  settore  d'impiego  richiesto   e   la
prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego  -  "CEMM
navale e CP"; 
        e)  inoltre,  i  concorrenti  di  sesso  femminile,  dovranno
esibire  nuovamente,  in  sede  di  prove   di   efficienza   fisica,
l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza  -
in quanto lo stato di gravidanza costituisce  temporaneo  impedimento
all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare  (ai   sensi
dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90), eseguito  presso  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  SSN  in  data  non
anteriore a cinque giorni rispetto a  quella  di  presentazione  alle
prove di efficienza fisica. 
      8. I candidati che ne sono in possesso, potranno  produrre,  in
sostituzione della documentazione  di  cui  al  precedente  comma  5,
lettera c), la Certificazione  sanitaria  unica  (CSU)  in  corso  di
validita' (un anno), attestante  l'idoneita'  sanitaria  ottenuta  in
precedenti iter  di  reclutamento  quale  VFP1  nell'Esercito,  nella
Marina militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal
Presidente della commissione medica  a  ciascun  candidato  risultato
"idoneo" al  termine  delle  visite  e  degli  accertamenti  sanitari
concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale
certificazione, conforme al format in Allegato I al  presente  bando,
sara' valida e presentabile presso qualsiasi centro  di  selezione  e
reclutamento  delle  Forze  armate,  a  livello  interforze,  per   i
reclutamenti quale VFP 1, entro  l'arco  temporale  di  un  anno  dal
rilascio e non potra' essere prorogata. 
    La CSU non costituisce certificato medico  di  idoneita'  di  cui
all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n.  445/2000,
ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una commissione
medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e  di  salute
dell'interessato in un dato momento e, come tale,  puo'  indicare  il
periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute,  anche  di
un anno, analogamente alla durata dei certificati  medici  rilasciati
per l'attivita' sportiva. La  validita'  annuale  della  CSU  non  e'
relativa ai singoli referti  presentati  dall'interessato,  rimanendo
gli  stessi  vincolati  alla  rispettiva  validita'   temporale,   ma
all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla commissione,  che
tiene  conto  dell'insieme  delle  certificazioni  prodotte  e  delle
risultanze delle visite mediche. 
    La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento
psico-fisico: 
      a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione  ad
un concorso o in caso di smarrimento della stessa); 
      b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo
sanitario,   sottoponendo   alla   commissione    nuovi    esami    e
certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a  proprio
carico, a tutti gli accertamenti previsti; 
      c) ne sia provvisto ma sia considerato dal  medico  esaminatore
da assoggettare a revisione qualora, a seguito  di  visita  generale,
sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo  del  candidato
rispetto allo stato di salute accertato al momento della  visita.  In
tal  caso,  una  eventuale  revisione  del  profilo   sanitario   non
prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un  aggiornamento
della stessa. 
    Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU  in
occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP  1
nelle Forze armate. In  caso  di  smarrimento,  il  candidato  dovra'
ripetere ed esibire al  successivo  centro  di  selezione,  tutta  la
documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. 
    I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e
massa metabolicamente attiva, dovranno essere  comunque  misurati  in
occasione di ogni singolo concorso,  a  prescindere  dalla  validita'
della CSU. 
    Si ribadisce che il  certificato  medico  attestante  l'idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera  di  cui  al
precedente comma 7, lettera d), nel caso di  partecipazione  all'iter
selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le
concorrenti di sesso femminile,  l'originale  o  copia  conforme  del
referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma  7,
lettera e), con rilascio  in  data  non  anteriore  a  cinque  giorni
rispetto a quella di presentazione agli accertamenti,  devono  essere
comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in  corso  di
validita'. 
      9. La commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici,  presa
visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a  data
successiva ove  rilevi  cause  di  incompletezza  della  stessa.  Nei
confronti dei candidati convocati nella sede di Roma, tale incombenza
e' delegata al direttore  dell'infermeria  presidiaria  della  Marina
militare di Roma. 
    I candidati rinviati a data successiva,  qualora  all'atto  della
nuova convocazione risultino nuovamente: 
        sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al  comma
5, saranno esclusi dal concorso; 
        sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al  comma
6, saranno esclusi  dall'iter  selettivo  per  il  richiesto  settore
d'impiego  nelle  Forze  speciali  e  componenti   specialistiche   e
proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego "CEMM navale e
CP". 
    La commissione per gli accertamenti psico-fisici,  presa  visione
della documentazione  sanitaria  elencata  nel  precedente  comma  5,
sottoporra' i candidati a una  visita  medica  generale  preliminare,
propedeutica ai successivi accertamenti, volta a  valutare  eventuali
elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto  previsto
dal successivo comma 10. 
    La  medesima  commissione  disporra'  quindi   l'esecuzione   dei
sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) inquadramento psicodiagnostico  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      f) visita odontoiatrica; 
      g) valutazione dell'apparato locomotore; 
      h)  ogni  ulteriore  indagine  (compreso  l'esame  radiologico)
ritenuta  utile  per  consentire  adeguata  valutazione   clinica   e
medico-legale  del  candidato,  da  effettuare  anche  presso   altre
strutture sanitarie. 
    In  sede  di  visita  medica  generale  la  commissione  per  gli
accertamenti  psico-fisici  giudichera'  inidoneo  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando,  per  la  loro  sede,  siano  deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
      10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti  psico-fisici
i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: 
        a)  dalle  imperfezioni/infermita'  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti
direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4
giugno 2014. In particolare, gli  accertamenti  psico-fisici  saranno
volti a verificare, fra l'altro, il  possesso  dei  parametri  fisici
correlati alla composizione corporea, alla  forza  muscolare  e  alla
massa metabolicamente attiva rientranti  nei  valori  limite  di  cui
all'art. 587 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma  1,  lettera  c)  del
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che
verranno accertati con le modalita' previste dalla direttiva  tecnica
dello  Stato  Maggiore  della  difesa -  Ispettorato  generale  della
sanita' militare - edizione 2016, citata nelle premesse; 
        b)   da   altre   patologie   ritenute   incompatibili    con
l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; 
        c) da patologie per le quali e' prevista  l'attribuzione  dei
coefficienti  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali  del
profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario
di cui al decreto del Ministro della  difesa  4  giugno  2014,  fatto
salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art.  19,  comma
3. 
      11. Al termine degli accertamenti psico-fisici  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina militare
con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla
direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno  2014,
ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento.
La  carenza  accertata,  totale   o   parziale,   dell'enzima   G6PD,
indipendentemente  dal  coefficiente  assegnato  alla  caratteristica
somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di  inidoneita',  nei
confronti dei candidati per il settore d'impiego "CEMM navale e  CP",
a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata  nelle
premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi  di
laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del  G6PD,  ai  fini
della definizione della caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  al
coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura "deficit  di  G6PD
non definito". 
    L'infermeria della  Marina  militare  di  Roma,  ad  accertamenti
ultimati,  trasmettera'  a  mezzo  PEI  alla   commissione   di   cui
all'allegato B, para 1,  lettera  b.,  insediata  presso  la  Caserma
Castrogiovanni di Taranto, le risultanze del "profilo sanitario"  dei
candidati selezionati ed inviera', successivamente, a mezzo  corriere
la  documentazione  sanitaria  integrale.  La  precitata  commissione
provvedera' a notificare al piu' presto  l'esito  degli  accertamenti
psico-fisici e la CSU (nei  confronti  dei  soli  candidati  idonei),
tramite messaggio di posta elettronica (nei soli casi di idoneita') o
di posta elettronica certificata - se resa disponibile dal candidato-
ovvero, nei casi di inidoneita', a mano o con raccomandata con avviso
di ricevimento, riportando uno dei seguenti giudizi: 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare" e "idoneo/inidoneo
a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
      12.  I  candidati,  gia'  giudicati  idonei  agli  accertamenti
psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina  militare
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione agli  accertamenti  psico-fisici  di  cui  al  presente
articolo, nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti
specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in  possesso
della CSU, previa esibizione  della  stessa,  saranno  sottoposti  ai
seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi  che  siano
motivo di inidoneita' ai sensi  di  quanto  previsto  dal  precedente
comma 10: 
        accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  di  alcool  e
dell'uso, anche saltuario od occasionale,  di  sostanze  stupefacenti
nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
        visita  medica  generale,  nell'ambito  della  quale  saranno
giudicati inidonei i candidati  che  presentino  tatuaggi  aventi  le
caratteristiche di cui al precedente comma 9  e  verra'  definito  il
profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla   normativa
vigente, sulla base delle risultanze del  verbale  sanitario  esibito
dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute  necessarie
in sede di accertamenti. 
    La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami
clinici, di laboratorio o  strumentali  utili  alla  definizione  del
giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari  per  una  migliore
valutazione psico-fisica del concorrente. 
    Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui  all'art.  1,
comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei  quali  VFP  1
agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei  anche  agli
accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno
essere   sottoposti   al   successivo   accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica specifica di cui all'art. 14. 
    Detta  commissione,  delegata   dalla   DGPM   alle   sopracitate
incombenze,  comunichera'  a  ciascun   candidato   esaminato -   con
determinazione   del   presidente -   l'esito   degli    accertamenti
psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno  dei
seguenti giudizi: 
      a) se concorrenti per i settori d'impiego "CEMM navale e CP": 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
      b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze  speciali
e componenti specialistiche della Marina militare: 
        "idoneo  a  proseguire  l'iter  selettivo  per   il   settore
d'impiego xxx"; 
        "idoneo quale VFP 1 nella  Marina  militare"  e  "inidoneo  a
proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina militare ma
inidonei nel richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e
componenti  specialistiche  proseguiranno  l'iter   concorsuale   nel
settore d'impiego "CEMM navale e CP". 
      13. I candidati dichiarati inidonei potranno  avanzare  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto -  ai  sensi  della  normativa  vigente -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento  di  non
idoneita'. 
      14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti  psico-fisici
di cui al presente articolo, inoltre, e' data facolta'  di  avanzare,
entro  quindici  giorni  dalla  data   di   notifica   del   relativo
provvedimento, motivata e documentata  istanza  di  riesame,  il  cui
modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel  sito  internet
del Ministero della difesa - da allegare necessariamente  (come  file
in formato PDF) a un messaggio di posta  elettronica  certificata  da
inviare, utilizzando esclusivamente un account di  posta  elettronica
certificata,  all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it  o   a   un
messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente
un     account     di      posta      elettronica,      all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it  compilando  obbligatoriamente  il  campo
relativo all'oggetto - corredata  di  copia  per  immagine  (file  in
formato  PDF)  della  certificazione  sanitaria  rilasciata  da   una
struttura sanitaria pubblica, anche militare, o  privata  accreditata
con  il  SSN,  attestante  l'assenza   delle   imperfezioni/patologie
riscontrate  in  occasione  degli  accertamenti  dei   requisiti   in
questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di  un
valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione  dello
Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati  per  abuso  di  alcool  e  per  l'uso,  anche
saltuario  od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze
trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate  o  carenti  della
predetta certificazione sanitaria  e/o  del  documento  di  identita'
dell'istante saranno considerate irricevibili. 
    Le istanze  di  riesame  dei  provvedimenti  di  inidoneita'  nel
richiesto  settore  d'impiego  delle  Forze  speciali  e   componenti
specialistiche, presentate dai candidati  risultati  comunque  idonei
quali VFP 1  nella  Marina  militare,  comporteranno  la  sospensione
dell'incorporamento nel settore d'impiego "CEMM  navale  e  CP"  fino
alla conclusione del procedimento di riesame. 
      15. La DGPM, in sede di  riesame,  valutate  le  motivazioni  e
preso  atto  della  certificazione  presentata,  ove  sussistano   le
condizioni,  interessa  la   commissione   medica   centrale   presso
l'Ispettorato di sanita' della Marina  militare,  che  provvedera'  a
convocare il candidato al fine  di  sottoporlo  all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici. 
    Il giudizio riportato in quest'ultima  sede  e'  definitivo.  Nel
caso di  confermata  inidoneita',  il  candidato  sara'  escluso  dal
reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato  dalla  stessa
commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita  a
Taranto in via Cagni n. 2 ovvero  presso  l'infermeria  della  Marina
militare, ubicata presso la Caserma Lante e sita a Roma in piazza  G.
Randaccio n. 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti
psicofisici. I candidati riconosciuti idonei  e  collocati  utilmente
nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo
incorporamento utile, assumendone la decorrenza giuridica.». 
                               Art. 3 
 
 
    L'art. 11 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «1. I candidati sono, altresi', sottoposti  nella  stessa  sede
(Caserma Castrogiovanni di Taranto o Centro di selezione della Marina
militare di Ancona ovvero infermeria della Marina militare di  Roma),
a cura della preposta commissione di  cui  al  comma  1,  lettera  c)
dell'Allegato  B  ivi  insediata,  agli  accertamenti   attitudinali,
concernenti lo svolgimento di una serie di  test,  volti  a  valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti  necessari  al  fine  di  un
positivo inserimento quali VFP 1 nella Forza armata. Tale valutazione
sara' svolta in base alle modalita' specificate nelle direttive della
Forza armata vigenti all'atto dell'effettuazione  degli  accertamenti
attitudinali. 
      2. La commissione assegnera' un punteggio finale sulla base dei
punteggi ottenuti ai test. 
      3. Al termine degli accertamenti  attitudinali  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun candidato esaminato, un  giudizio
di idoneita' o inidoneita'. 
    Il giudizio di inidoneita' verra' espresso qualora  il  candidato
riporti un  punteggio  finale  inferiore  a  quello  stabilito  nelle
succitate direttive. 
      4. La commissione comunichera' a  ciascun  candidato  esaminato
l'esito  degli  accertamenti   attitudinali   mediante   il   verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
        "idoneo quale VFP 1 nella Marina militare"; 
        "inidoneo quale VFP 1 nella Marina militare". 
    Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta
stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai  concorrenti
risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale  modalita'
o, in alternativa, con  tutte  le  forme  di  notifica  previste  dal
precedente art. 5, comma 1 ovvero con  l'invio  di  un  messaggio  di
posta   elettronica   all'indirizzo   indicato   nella   domanda   di
partecipazione. 
    Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   attitudinali   e'
definitivo e, in  caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
      5.   I   candidati   esclusi    potranno    avanzare    ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto -  ai  sensi  della  normativa  vigente -  il
contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro  sessanta
e centoventi giorni dalla  data  di  notifica  del  provvedimento  di
esclusione. 
    Non saranno ammesse istanze di riesame relative  a  provvedimenti
di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale.». 
                               Art. 4 
 
 
    L'art. 25 del decreto interdirigenziale n. 16 del 31 luglio  2019
e' cosi' modificato: 
      «1. Le spese per i viaggi effettuati sul  territorio  nazionale
da e per la sede ove hanno  luogo  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali e le prove  di  efficienza  fisica  sono  a  carico  dei
candidati. 
      2.  Durante  le  operazioni  di  selezione  presso  la  Caserma
Castrogiovanni di Taranto, l'infermeria della Marina militare di Roma
e il Centro di selezione della Marina militare di Ancona i  candidati
potranno  fruire  di  vitto  a  carico  dell'amministrazione  difesa,
qualora disponibile.». 
                               Art. 5 
 
 
    L'allegato B del decreto interdirigenziale n. 16  del  31  luglio
2019 e' sostituito con quello accluso al presente decreto. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 9 novembre 2020 
 
                                           Il vice direttore generale 
                                            per il personale militare 
                                                    Santella          
 
     Il vice comandante generale     
del Corpo delle Capitanerie di porto 
               Basile                
                                                             Allegato 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b) due commissioni per gli accertamenti psico-fisici, insediate
rispettivamente presso la Caserma  Castrogiovanni  di  Taranto  e  il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona; 
      c) tre commissioni per gli accertamenti  attitudinali,  di  cui
una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto, la seconda
presso l'infermeria della Marina militare di Roma - per la prima fase
della procedura di reclutamento - e  la  terza  insediata  presso  il
Centro di selezione della Marina militare di Ancona, per la  prima  e
la seconda fase della procedura di reclutamento; 
      d) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      e) commissione per la ripartizione dei candidati vincitori  dei
settori d'impiego «CEMM navale e CP» e  «Componente  aeromobili»  tra
CEMM    e    CP    e    per     l'attribuzione     delle     relative
categorie/specialita'/abilitazioni. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di  vascello,
membri; 
      c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª  classe
ovvero un dipendente civile del Ministero della  difesa  appartenente
alla seconda area funzionale, segretario senza diritto di voto. 
    3. Le due commissioni di cui al precedente comma 1,  lettera  b),
insediate rispettivamente presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto
e presso il Centro di selezione  della  Marina  militare  di  Ancona,
saranno composte ciascuna da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di  vascello,
appartenente al Corpo sanitario militare marittimo, presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a Capitano di corvetta,
appartenenti al Corpo sanitario militare marittimo, membri; 
      c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto. 
    Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di  ufficiali
medici specialisti della Marina  militare  o  di  medici  specialisti
esterni. 
    4. Le tre commissioni di cui al precedente comma 1,  lettera  c),
di cui una insediata presso la Caserma Castrogiovanni di Taranto,  la
seconda presso l'infermeria della Marina militare di Roma e la  terza
insediata presso il Centro di  selezione  della  Marina  militare  di
Ancona, saranno composte ciascuna da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  fregata,
presidente; 
      b) due ufficiali esperti in selezione attitudinale della Marina
militare, membri; 
      c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto. 
    Dette commissioni si potranno avvalere del supporto di  personale
specializzato in selezione attitudinale della Marina militare. 
    5. La commissione di cui  al  precedente  comma  1,  lettera  d),
insediata presso il Centro di  selezione  della  Marina  militare  di
Ancona, sara' composta da: 
      a) un ufficiale superiore della Marina militare, presidente; 
      b) due ufficiali della Marina militare, membri; 
      c)  un  sottufficiale  del  ruolo  Marescialli   della   Marina
militare, segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione si potra' avvalere del  supporto  di  personale
del settore ginnico/sportivo  messo  a  disposizione  dal  Centro  di
selezione della Marina militare di Ancona  ovvero  di  ufficiali  e/o
sottufficiali della Marina militare  esperti  del  settore  d'impiego
richiesto. 
    6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano  di  fregata,
presidente; 
      b) due ufficiali di grado non inferiore a Tenente di  vascello,
di cui uno appartenente alle CP, membri; 
      c) un sottufficiale di grado non inferiore a capo di 3ª classe,
segretario senza diritto di voto.