Concorso per 142 assistenti tecnici (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 142
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 98 del 18-12-2020
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 17-01-2021) Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 18-12-2020
Data Scadenza bando 17-01-2021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 17-01-2021)

Concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue posti di assistente tecnico, II Area funzionale, fascia retributiva F2.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                    del personale e delle risorse 
         del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, contenente il testo unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  concernente   le   norme   generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, concernente nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e, in particolare, l'art. 3 e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo  occupazionali  a  favore
delle categorie protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive integrazioni
e  modificazioni,  legge  quadro  per  l'assistenza,   l'integrazione
sociale e i diritti delle persone handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 e successive modificazioni  concernente  «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183; 
    Visto il contratto collettivo nazionale integrativo del personale
non  dirigenziale  del  Ministero  della  giustizia   -   quadriennio
2006/2009, sottoscritto il 29 luglio 2010; 
    Visto il contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale  del  comparto  funzioni  centrali,   triennio   2016/2018,
sottoscritto il 12 febbraio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
integrazioni  e  modificazioni,  recante  «Codice   in   materia   di
protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27  aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della direttiva  n.  2006/54/CE  relativa  al  principio  delle  pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  23
marzo  1995  e  successive   modifiche   ed   integrazioni,   recante
«Determinazione dei compensi da  corrispondere  ai  componenti  delle
commissioni esaminatrici e al personale addetto alla sorveglianza  di
tutti i tipi»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
legge 4 aprile 2012, n. 35 ed in  particolare  l'art.  8  concernente
l'invio per via telematica delle  domande  per  la  partecipazione  a
selezioni   e   concorsi    per    l'assunzione    nelle    pubbliche
amministrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019,  n.  160  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
giugno 2019, registrato dalla Corte dei conti in data 29 luglio 2019,
al n. 1588 e in particolare l'art. 6 con il quale il Ministero  della
giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e'  stato
autorizzato ad assumere a tempo indeterminato unita' di personale non
dirigenziale come da tabella 6 allegata al medesimo decreto,  tra  le
quali settantadue unita' appartenenti  al  profilo  professionale  di
assistente tecnico; 
    Vista la nota  25  giugno  2019,  n.  0041585  con  la  quale  la
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica ha autorizzato l'Amministrazione penitenziaria a bandire  la
procedura concorsuale e ad assumere, fra le altre, settanta unita' di
personale  appartenente  al  profilo  professionale   di   assistente
tecnico; 
    Vista la nota 30 ottobre 2019, n. 327190, con la quale  e'  stato
adempiuto l'obbligo di comunicazione previsto  dall'art.  34-bis  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Tenuto conto che  sono  decorsi  i  termini  di  ricezione  della
comunicazione da parte della Presidenza del Consiglio  dei  ministri,
Dipartimento  della  funzione  pubblica  senza  che  sia  intervenuta
assegnazione di personale ai sensi del comma  2  del  citato  decreto
legislativo n. 165/2001; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n.  34,  recante:  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77, e in particolare gli articoli 247 e seguenti; 
    Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104,  recante:  «Misure
urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito  con
modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                    Posti disponibili a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, a centoquarantadue
posti  a  tempo  indeterminato,  per  il  profilo  professionale   di
assistente tecnico, II area funzionale, fascia  retributiva  F2,  nei
ruoli del personale del  Ministero  della  giustizia  -  Dipartimento
dell'amministrazione penitenziaria come di seguito specificati: 
      quaranta  posti  nel  profilo   professionale   di   assistente
tecnico - specializzazione edile - (codice concorso TE01); 
      trentadue  posti  nel  profilo  professionale   di   assistente
tecnico - specializzazione elettronica - (codice concorso TE02); 
      trentadue  posti  nel  profilo  professionale   di   assistente
tecnico - specializzazione elettrotecnica - (codice concorso TE03); 
      trentadue  posti  nel  profilo  professionale   di   assistente
tecnico - specializzazione meccanica - (codice concorso TM04); 
      sei posti nel profilo  professionale  di  assistente  tecnico -
specializzazione agraria - (codice concorso TA05). 
    2.  I  posti  eventualmente  rimasti  scoperti   in   una   delle
specializzazioni  sopra  indicate,  saranno   devoluti   alle   altre
specializzazioni, con  le  seguenti  modalita':  si  procedera'  alla
formazione di una graduatoria unica dei candidati  dichiarati  idonei
non vincitori  di  tutte  le  specializzazioni.  I  candidati  aventi
diritto, saranno inquadrati nel profilo professionale  di  assistente
tecnico, nella medesima specializzazione  per  la  quale  gli  stessi
hanno concorso. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei  posti  -  in  aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2020-2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
        Riserve di posti e titoli di precedenza o preferenza 
 
    1. In materia di riserva dei posti si applicano  le  disposizioni
di cui all'art. 5 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni, all'art. 7, comma  2,
della legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili, nei limiti  della  complessiva  quota  d'obbligo
prevista dall'art. 3, comma 1, della medesima legge e  agli  articoli
1014, comma 3 e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, concernente il codice dell'ordinamento militare. 
    2. Gli eventuali titoli di riserva nonche' i titoli di preferenza
a parita' di merito e a parita' di titoli di cui al precedente  comma
per poter essere oggetto di valutazione devono essere posseduti  alla
data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda
di partecipazione ed espressamente menzionati nella stessa. 
    3. Le riserve di  legge  sono  valutate  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva di cui al  successivo
art. 12. 
                               Art. 3 
 
            Requisiti e condizioni per la partecipazione 
 
    1. Per la partecipazione al presente concorso i candidati  devono
essere in possesso dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza  italiana.  Sono  ammessi,  inoltre,  tutte  le
categorie di stranieri indicate all'art. 38 del  decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, commi 1 e 3-bis, e i  familiari  di  cittadini
dell'Unione (o italiani) ai sensi dell'art.  24  della  direttiva  n.
2004/38; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado; 
      d)   abilitazione   all'esercizio   della   professione   nella
specializzazione per cui si concorre; 
      per i titoli  di  studio  conseguiti  all'estero,  i  candidati
devono, alla data di scadenza del termine utile per la  presentazione
della domanda di partecipazione, essere in possesso del provvedimento
di equivalenza del titolo di studio previsto dalla normativa italiana
vigente; ovvero,  aver  attivato  presso  l'autorita'  competente  la
procedura di equivalenza. I candidati sono ammessi con  riserva  alle
prove   concorsuali   in   attesa   dell'emanazione   del    suddetto
provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
per  la  richiesta  di   equivalenza   sono   reperibili   sul   sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione  pubblica  www.funzionepubblica.gov.it  -
L'effettiva attivazione deve essere comunicata, a  pena  d'esclusione
dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali; 
      e)  idoneita'  fisica  allo  svolgimento  delle   mansioni   di
assistente tecnico. L'Amministrazione si riserva  di  accertare  tale
requisito prima dell'assunzione all'impiego. Tale requisito vale solo
per i soggetti con disabilita'; 
      f) qualita' morali e di condotta previste dall'art.  35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Non possono partecipare al concorso  coloro  che  siano  stati
destituiti o licenziati a seguito  di  procedimento  disciplinare,  o
dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione  per
persistente insufficiente rendimento, ovvero coloro che  siano  stati
dichiarati decaduti da un  impiego  pubblico  per  averlo  conseguito
mediante la produzione di documenti falsi, o interdetti dai  pubblici
uffici per effetto di sentenza passata in giudicato. 
    3.  L'Amministrazione  provvedera'  d'ufficio  ad  accertare   le
eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di  pubblico
impiego, nonche' il possesso del requisito  della  condotta  e  delle
qualita' morali. 
    4. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    5. I candidati sono ammessi con riserva alle  prove  concorsuali.
L'Amministrazione puo' disporre, in ogni momento,  con  provvedimento
del direttore generale del personale e  delle  risorse,  l'esclusione
dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o  per  la  mancata
osservanza dei termini stabiliti nel presente bando. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Il modulo della  domanda  (FORM)  e  le  modalita'  operative  di
compilazione ed invio telematico sono disponibili  dal  giorno  della
suddetta  pubblicazione  sul  sito  ufficiale  del  Ministero   della
giustizia, www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di  presentazione  che
il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed  esibire  il
giorno della prova d'esame quale titolo per  la  partecipazione  alla
stessa, unitamente alla domanda che  dovra'  essere  sottoscritta  il
giorno della prova d'esame o della eventuale prova preselettiva. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2.  Salvo  quanto  previsto  al  comma  3,  non  sono  ammessi  a
partecipare al concorso  i  candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione,  si  verificasse  l'indisponibilita'
del sistema informatico in questione, i candidati, nei termini di cui
al primo comma, potranno inviare la domanda,  con  le  modalita'  che
saranno rese note con uno specifico avviso che sara'  pubblicato  nel
sito istituzionale www.giustizia.it 
                               Art. 5 
 
                     Compilazione della domanda 
 
    1. Ciascun concorrente nella  domanda  di  partecipazione  dovra'
dichiarare sotto la propria responsabilita' ai sensi del decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni: 
      a) cognome e nome; 
      b) data, comune di nascita e codice fiscale; 
      c) il possesso della cittadinanza  italiana  ovvero  uno  degli
altri status di cui all'art. 3, comma  1,  lettera  a)  del  presente
bando; 
      d) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      e) di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena
ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale e di non  avere
in corso procedimenti  penali  ne'  procedimenti  amministrativi  per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario,  dovra'
indicare le condanne e i procedimenti  a  carico  ed  ogni  eventuale
precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'autorita'
giudiziaria che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda  un
eventuale procedimento penale; 
      f) il titolo di studio, con l'indicazione dell'istituto che  lo
ha rilasciato e della data in cui e' stato conseguito; 
      g)   il   possesso   dell'abilitazione   all'esercizio    della
professione  nella  specializzazione  per   cui   si   concorre   con
l'indicazione della data di conseguimento; 
      h) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendente  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      i) la lingua straniera, scelta tra inglese, francese, tedesco o
spagnolo,  per  la  quale  intende  effettuare  l'accertamento  della
conoscenza in sede di prova orale; 
      j) di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle mansioni
di assistente tecnico (requisito  valido  solo  per  i  soggetti  con
disabilita'); 
      k) di possedere  le  qualita'  morali  e  di  condotta  di  cui
all'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. I candidati stranieri di cui all'art. 3, comma 1,  lettera  a)
dovranno  dichiarare,  altresi',   di   essere   in   possesso,   ove
compatibili,  dei  requisiti  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    3. Nella domanda dovra' essere indicato l'eventuale  possesso  di
titoli riserva, precedenza e preferenza.  Qualora  non  espressamente
dichiarati  nella  domanda  i   medesimi   non   saranno   presi   in
considerazione in sede di formazione della graduatoria definitiva. 
    4. Le domande  dovranno  contenere  la  precisa  indicazione  del
codice fiscale, della residenza o  il  domicilio,  dell'indirizzo  di
posta elettronica e di posta  elettronica  certificata  dove  ciascun
candidato intende ricevere le comunicazioni relative al concorso. Gli
aspiranti sono, inoltre, tenuti  a  comunicare  tempestivamente  ogni
variazione  di  indirizzo  o  recapito  intervenute   successivamente
all'inoltro della  domanda  di  partecipazione  presso  il  quale  si
intende  ricevere  le  comunicazioni  del   concorso   all'indirizzo:
concorsifunzionicentrali.dgpr.dap@giustizia.it 
    5. Gli aspiranti dovranno, altresi', dichiarare nella domanda  di
conoscere che le date e il luogo di svolgimento delle prove di  esame
del concorso ovvero l'eventuale rinvio saranno resi noti, con  valore
di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, a  partire
dal 16 febbraio 2021 mediante pubblicazione sul  sito  ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    6. L'Amministrazione si riserva di procedere alla verifica  della
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti  i  quali
si intendono, altresi', avvertiti delle conseguenze sotto il  profilo
penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci ai
sensi degli articoli  75  e  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n.  445  e  successive  modificazioni  e
integrazioni,  ivi  compresa  la  perdita  degli  eventuali  benefici
conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 6 
 
Disposizioni in favore di particolari categorie  di  cittadini  nelle
                           prove di esame 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici  della  autonomia
sono assistiti nell'espletamento delle prove di esame, ai sensi degli
articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  da  personale
dell'Amministrazione penitenziaria, in possesso di titolo  di  studio
inferiore a quello previsto per l'ammissione al concorso. 
    2. Detti candidati dovranno comunicare  l'ausilio  necessario  in
relazione al proprio  handicap,  nonche'  l'eventuale  necessita'  di
tempi  aggiuntivi.  Le  richieste  dovranno  essere  comprovate,  con
l'invio  dell'apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura  pubblica  dalla  quale  dovranno  risultare   in   maniera
specifica gli ausili necessari e gli eventuali tempi aggiuntivi.  Nel
caso di svolgimento di prova preselettiva  i  soggetti  con  handicap
affetti da invalidita' uguale  o  superiore  all'80%  sono  esonerati
dallo svolgimento della stessa e sono ammessi direttamente alle prove
scritte, ai sensi dell'art. 20 delle legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. In ogni  caso,
i tempi aggiuntivi non eccederanno il cinquanta per cento  del  tempo
assegnato per la prova. 
    3. Le modalita' di trasmissione della documentazione che consenta
all'Amministrazione di  individuare  e  predisporre  i  mezzi  e  gli
strumenti atti a garantire una regolare partecipazione al concorso da
parte dei candidati di cui ai commi  precedenti,  saranno  rese  note
unitamente all'avviso di pubblicazione delle prove di esame sul  sito
istituzionale www.giustizia.it 
                               Art. 7 
 
                    Comunicazione agli aspiranti 
 
    1. Ad eccezione delle notifiche di cui all'art. 5, comma  5,  che
saranno pubblicate nella scheda di sintesi del concorso presente  sul
sito ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it  tutte
le comunicazioni personali agli aspiranti  avverranno  per  mezzo  di
posta elettronica certificata (PEC). 
    2. L'Amministrazione penitenziaria,  in  ogni  caso,  non  assume
alcuna responsabilita' nel caso di dispersione di  comunicazioni  e/o
ritardata ricezione da parte dei candidati di avvisi di convocazione,
derivanti da inesatte o incomplete indicazioni di recapito  da  parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito indicato nella  domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telegrafici o altre cause non imputabili  a  colpa
dell'Amministrazione stessa, o ad eventi di forza maggiore. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento  del  direttore  generale  del
personale e delle risorse, sara' nominata la commissione esaminatrice
sulla base dei criteri previsti  dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e in conformita' ai principi dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e) e 35-bis, comma 1, lettera  a)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    2. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  o  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Il  presidente  e  i  membri  delle  Commissioni  esaminatrici
possono essere scelti anche tra il personale in quiescenza che  abbia
posseduto, durante il servizio attivo, la qualifica richiesta  per  i
concorsi sopra indicati. L'utilizzazione del personale in  quiescenza
non e' consentita se il rapporto di servizio sia  stato  risolto  per
motivi  disciplinari,  per  ragioni  di  salute   o   per   decadenza
dall'impiego  comunque  determinata  e,  in  ogni  caso,  qualora  la
decorrenza del collocamento a riposo risalga ad  oltre  quattro  anni
dalla data di pubblicazione  del  bando  di  concorso.  Non  potranno
essere  nominati  coloro  nei  confronti  dei  quali   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 35, punto 3, lettera e) e dell'art. 35-bis
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5. Qualora il numero dei candidati  superi  il  numero  di  mille
unita', la commissione, con successivo decreto, puo' essere integrata
di  un  numero  di  componenti  e  di  segretari  aggiunti  tali   da
permettere,  unico  restando  il  presidente,  la   suddivisione   in
sottocommissioni. 
                               Art. 9 
 
                           Prove di esame 
 
    1. Il concorso si svolgera' mediante esame e consistera'  in  due
prove scritte e una prova orale che comprendera' anche l'accertamento
della conoscenza della lingua straniera prescelta e delle capacita' e
attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    2. La commissione esaminatrice, alla prima riunione, stabilisce i
criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali al fine
di  assegnare  i  punteggi  attribuiti   alle   singole   prove.   La
commissione,  immediatamente  prima  dell'inizio  di  ciascuna  prova
orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna
delle materie di esame. I quesiti sono proposti a  ciascun  candidato
previa estrazione a sorte. 
    3. La prima prova scritta, comune a  tutte  le  specializzazioni,
consistera' in una serie di  domande  a  risposta  multipla  vertenti
sulle seguenti materie: 
      a) elementi  di  ordinamento  penitenziario  ed  organizzazione
degli istituti e servizi dell'Amministrazione penitenziaria; 
      b) nozioni di legislazione sociale e  norme  sulla  prevenzione
degli infortuni sul lavoro e degli incendi; 
      c) nozioni  di  diritto  costituzionale  e  amministrativo  con
particolare riferimento al rapporto di pubblico impiego. 
    4.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    5. La seconda prova scritta, diversa per  ogni  specializzazione,
consistera' in una elaborazione di  disegni,  con  eventuali  computi
metrici ed estimativi e relazione illustrativa riguardanti un tema di
progettazione, in ambito penitenziario, nei limiti  della  competenza
professionale relativa alla specializzazione per cui si concorre. 
    6. Saranno ammessi alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato il punteggio  di  almeno  21/30  in  ciascuna  delle  prove
scritte. 
    7. La prova orale per tutte le specializzazioni  vertera',  oltre
che, sulle  materie  oggetto  delle  prove  scritte,  su:  «Normative
tecniche principali per la disciplina degli impianti»; «Nozioni sulle
norme che regolano l'appalto  di  opere  pubbliche,  con  particolare
riguardo alla metodologia dei rilievi e  misurazioni  delle  opere  e
alla  compilazione  degli  atti  di  contabilita'»,   nonche'   sulle
ulteriori seguenti materie specifiche per ogni specializzazione: 
      codice TE01: 
        a) rilievi topografici e architettonici; metodi  per  rilievi
di fabbricati e di terreni, rilievi planoaltimetrici per tracciamenti
di campagna e formazione di piani quotati; 
        b) tecnologia ed uso dei materiali da costruzione; 
      codice TE02: 
        a) progettazione, installazione, gestione e  manutenzione  di
impianti  tecnologici  elettronici,  con  particolare  riferimento  a
quelli di sicurezza e sorveglianza; 
        b)  tecnologia  ed  uso  dei  materiali  da  costruzione  per
impianti elettronici; 
      codice TE03: 
        a) progettazione, installazione, gestione e  manutenzione  di
impianti tecnologici elettrici, con particolare riferimento a  quelli
di  produzione,  alimentazione  e  distribuzione  forza   motrice   e
illuminazione; 
        b)  tecnologia  ed  uso  dei  materiali  da  costruzione  per
impianti elettrici; 
      codice TM04: 
        a) progettazione, installazione, gestione e  manutenzione  di
impianti tecnologici, con particolare riferimento a  quelli  termici,
di  condizionamento  dell'aria,  di  scarico  e  di  supervisione   e
controllo; 
        b)  tecnologia  ed  uso  dei  materiali  da  costruzione  per
impianti meccanici, idrici e termici; 
      codice TA05: 
        a) progettazione, installazione, gestione e  manutenzione  di
impianti relativi alle produzioni animali e vegetali; 
        b) trasformazione dei prodotti. 
    8. Le prove scritte si svolgeranno nei luoghi e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    9. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nei
luoghi e nei giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    10. La prova orale si intende  superata  se  il  candidato  avra'
conseguito una votazione di almeno 21/30. 
    11. La prova  orale  potra'  essere  svolta  in  videoconferenza,
attraverso  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,  che
garantiscano comunque l'adozione di soluzioni  tecniche,  assicurando
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 
    12. I candidati interessati riceveranno  all'indirizzo  di  posta
elettronica   certificata   (PEC)   indicato   nella   domanda,    la
comunicazione del voto riportato in ciascuna delle  prove  scritte  e
della data in cui dovra' essere  sostenuta  la  prova  orale,  almeno
venti giorni prima della stessa. 
    13. I candidati che non si presenteranno nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 10 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1.  In  considerazione  del  numero   delle   domande   pervenute
l'Amministrazione si riserva la facolta' di far  precedere  le  prove
scritte da una prova preselettiva comune a tutte le specializzazioni.
Tale prova, ove svolta, consistera' in  un  questionario  a  risposta
multipla, composto da una serie di domande di carattere  attitudinale
finalizzate  alla  verifica  della  capacita'  logico-deduttiva,   di
ragionamento logico-matematico  e  critico-verbale  e  una  serie  di
domande vertenti sulle seguenti  materie:  «Elementi  di  ordinamento
penitenziario   ed   organizzazione   degli   istituti   e    servizi
dell'Amministrazione  penitenziaria»  e  «Nozioni   di   legislazione
sociale e norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro e  degli
incendi». 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non  concorre
ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 
    4. Durante le prove preselettive e' fatto divieto ai candidati di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri salvo che con gli incaricati  della  vigilanza  e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    5. Nel corso della prova preselettiva e' vietato ai candidati  di
portare  nell'aula  di  esame  carta  da  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli  di  qualsiasi  genere  ed  apparecchi  che  consentano   di
comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene  a
tali disposizioni e' escluso dal concorso. 
    6. Saranno ammessi alle prove scritte  un  numero  di  candidati,
classificatisi in base al punteggio, pari a otto volte il numero  dei
posti messi a  concorso  per  ciascuna  specializzazione,  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    7. Ai sensi dell'art. 20 delle legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte. 
    8. Il mancato possesso  dei  titoli  per  l'esonero  dalla  prova
preselettiva  ovvero  la  mancata  documentazione,   ove   richiesta,
comportera' del pari l'esclusione dal concorso e la  revoca  da  ogni
atto o provvedimento conseguente. 
    9. La prova preselettiva si svolgera' nel luogo e nelle date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
sul sito ufficiale del Ministero della giustizia. Tale  pubblicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    10. I candidati ai quali non sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi alle prova preselettiva con riserva di accertamento  del
possesso  dei  requisiti  prescritti  per  l'assunzione  e   dovranno
presentarsi nel luogo e nei giorni indicati nel provvedimento di  cui
al comma precedente. 
    11. L'assenza dalla  prova  preselettiva,  qualunque  ne  sia  la
causa, comportera' l'esclusione dal concorso 
    12. L'esito della prova preselettiva sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
    13. Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto
di legge. 
                               Art. 11 
 
Titoli di preferenza a parita' di merito ed a  parita'  di  merito  e
                               titoli 
 
    1. A parita' di condizioni e di posizione nelle graduatorie, sono
applicate  le  preferenze  e  precedenze  previste  dalla   normativa
vigente. 
    2. I candidati che avranno superato la prova orale  dovranno  far
pervenire all'Ufficio VI -  concorsi  della  Direzione  generale  del
personale e delle risorse, entro il termine  perentorio  di  quindici
giorni decorrenti  dal  giorno  successivo  a  quello  in  cui  hanno
sostenuto la prova medesima i documenti in carta semplice  attestanti
il possesso dei titoli di  riserva  di  cui  al  precedente  art.  2,
nonche' di preferenza e precedenza di cui al precedente  comma,  gia'
dichiarati nella domanda di ammissione al concorso. 
    3. Fermo restando il temine  sopra  indicato,  la  documentazione
suddetta potra' essere prodotta con invio al  seguente  indirizzo  di
posta   elettronica    certificata:    prot.dgpr.dap@giustiziacert.it
indicando in oggetto: «Concorso 142 posti assistente tecnico - Codice
Concorso .....». 
                               Art. 12 
 
                             Graduatorie 
 
    1. Espletate  le  prove  del  concorso,  la  commissione  di  cui
all'art.  8  redige  le   graduatorie   di   merito   delle   singole
specializzazioni  con  l'indicazione  della   votazione   complessiva
conseguita da ciascun candidato. 
    2. Il punteggio finale sara' determinato dalla somma della  media
dei voti riportati nelle prove scritte e della  votazione  conseguita
nella prova orale. 
    3.  Il  direttore  generale  del  personale  e   delle   risorse,
riconosciuta la regolarita' del  procedimento,  con  proprio  decreto
approva le graduatorie di merito e dichiara i vincitori del  concorso
relativamente   alle   singole   specializzazioni.    Contestualmente
procedera' alla formazione  della  graduatoria  unica  dei  candidati
dichiarati idonei non vincitori, che  sara'  utilizzata  per  i  fini
indicati al comma 2 dell'art. 1 del presente bando. 
    4. Tali graduatorie saranno pubblicate nel sito istituzionale del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la protezione dei dati personali.  Di  tale  pubblicazione
sara' data notizia mediante avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami».  Dalla
data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il  termine  per
eventuali impugnative. 
                               Art. 13 
 
                          Nomina vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori saranno invitati a  stipulare
un  contratto   individuale   a   tempo   indeterminato   finalizzato
all'instaurazione di un rapporto di lavoro a  tempo  pieno  nella  II
area funzionale, fascia  retributiva  F2,  profilo  professionale  di
assistente tecnico. 
    2. Il rapporto di lavoro con l'Amministrazione decorrera' ad ogni
effetto con l'accettazione da parte degli interessati  del  contratto
individuale di lavoro che si perfezionera' con la presentazione nella
sede di assegnazione nella data indicata da questa Amministrazione  e
con la sottoscrizione del verbale di immissione  in  servizio,  fatto
salvo il successivo accertamento da  parte  dell'Amministrazione  del
possesso  dei  requisiti   prescritti   per   l'accesso   all'impiego
nell'amministrazione dello Stato. 
    3. La  mancata  presentazione  in  servizio,  senza  giustificato
motivo,  entro  il  termine  indicato   da   questa   Amministrazione
comportera' il non luogo alla stipula del contratto. 
    4. Le sedi di assegnazione del personale da immettere in servizio
saranno individuate  in  relazione  alle  esigenze  organizzative  ed
operative degli istituti penitenziari. 
    5. I candidati  sceglieranno  la  sede  di  assegnazione  secondo
l'ordine delle graduatorie finali, fatta salva la  priorita'  di  cui
all'art. 21 della legge n. 104/1992. 
    6. Il personale assunto sara' tenuto a permanere  nella  sede  di
prima destinazione per un periodo non inferiore  a  anni  cinque,  ai
sensi del comma 5-bis dell'art. 35 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. 
                               Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto  di
accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di  copie  degli  atti
inerenti il concorso. 
    2. I candidati al  concorso  possono  esercitare  il  diritto  di
accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle  vigenti
disposizioni di legge, fermo restando che l'esercizio del diritto  di
accesso agli atti  del  concorso  puo'  essere  differito  fino  alla
conclusione della procedura, per esigenze organizzative, di ordine  e
speditezza della procedura stessa. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati forniti dai candidati con la domanda di  partecipazione
al concorso saranno trattati ai sensi del regolamento europeo (UE) n.
2016/679  e  del  decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196  e
utilizzati esclusivamente per le finalita'  del  concorso  e  per  le
successive   attivita'   inerenti   all'eventuale   procedimento   di
assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
alle  amministrazioni   pubbliche   direttamente   interessate   allo
svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica  del
candidato. 
    5. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei  limiti
di cui al regolamento  UE  n.  2016/679,  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e seguenti dello  stesso.  Tali  diritti  possono  essere
fatti  valere  nei  confronti  del  Ministero   della   giustizia   -
Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n.
2 - Roma, titolare del trattamento. 
    6. Il responsabile del trattamento e' il  dirigente  dell'Ufficio
VI - concorsi della Direzione generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non espressamente previsto dal  presente  bando  si
applica la normativa vigente in materia di concorsi pubblici. 
      Roma, 25 novembre 2020 
 
                                        Il direttore generale: Parisi 
                                                             Allegato 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico