Concorso per 27 funzionari (lazio) MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 27 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 99 del 22-12-2020 |
Sintesi: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 05-02-2021) Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1. ... |
Ente: | MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 22-12-2020 |
Data Scadenza bando | 05-02-2021 |
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CONCORSO (Scad. 05-02-2021)
Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1.
IL DIRETTORE GENERALE per le risorse e l'innovazione Visto il testo unico approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modifiche contenente disposizioni legislative speciali riguardanti l'Ordinamento dell'amministrazione degli affari esteri; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale 20 dicembre 2019, n. 1202/2722 recante modifica del decreto ministeriale n. 233 del 3 febbraio 2017 che disciplina le articolazioni interne, distinte in unita' e uffici, delle strutture di primo livello dell'Amministrazione centrale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017 n. 75, recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche; Visto l'art. 22, comma 15, del sopra citato decreto legislativo, relativo alla facolta', in capo alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2020-2022 di valorizzare le professionalita' interne attraverso procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, e che dette procedure determinano la corrispondente riduzione della percentuale di riserva di posti, di cui all'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Considerato che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale intendera' avvalersi della predetta facolta'; Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, contenente disposizioni relative al personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni», in particolare gli articoli 24, comma 1, e 62, comma 1-bis che modificano l'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165; Assolti gli obblighi di comunicazione di cui all'art. 34-bis del sopracitato decreto legislativo n. 165/2001, concernente disposizioni in materia di mobilita' del personale delle pubbliche amministrazioni, con Nota MAE0120180 del 19 ottobre 2020; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visti gli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, relativi alla riserva di posti per i volontari delle Forze armate; Visto il decreto-legge del 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020 in materia di determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM); Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 29 aprile 2016 n. 288 e, in particolare, la tabella 1 relativa ai «Raggruppamenti dei corsi di studio per Area disciplinare»; Vista la normativa in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento della funzione pubblica, 8 novembre 2005, n. 4/2005, in particolare laddove si stabilisce che «alle procedure relative a qualifiche e profili professionali per i quali e' richiesto il solo diploma di laurea (DL) possono essere ammessi anche i soggetti muniti della nuova laurea di primo livello (L)» di cui al succitato decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270; Vista la legge 11 luglio 2002, n. 148, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione sul riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore nella Regione europea, fatta a Lisbona l'11 aprile 1997, e norme di adeguamento dell'ordinamento interno»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002, n. 148»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 7 settembre 1994, n. 604, «Regolamento recante norme per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti Amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, contenente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa», come modificato dall'art. 15, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, come modificato dal decreto-legge 25 maggio 2016, n. 97, in materia di riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il decreto ministeriale del 23 giugno 2004, n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20, commi 2 e 3, dell'art. 21 e dell'art. 181, comma 1, lettera a) del succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in relazione alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni ed integrazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, con legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni e di sviluppo»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi; Considerato che la condizione di persona priva della vista non e' compatibile con l'esigenza di assicurare l'adempimento dei compiti istituzionali cui e' tenuto il funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, in quanto le funzioni proprie del profilo esigono il pieno possesso del requisito della vista, in relazione sia al servizio da svolgere presso la sede centrale che presso le rappresentanze diplomatiche e consolari all'estero; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114, con particolare riguardo all'art. 25, comma 9, che ha introdotto il comma 2-bis dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, e successive modificazioni ed integrazioni, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed in particolare l'art. 3 e l'art. 18 comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali a favore delle suddette categorie protette; Visto che la quota d'obbligo prevista per le categorie protette e' tenuta nel rispetto della Convenzione stipulata in data 28 settembre 2016, n. 12815, tra il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e Citta' Metropolitana di Roma Capitale - Servizio inserimento lavorativo disabili (SILD); Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 215, concernente l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica; Visto il decreto legislativo 9 luglio 2003, n. 216, concernente l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 1, comma 1, lettera d), del succitato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 174/94, ai sensi del quale non si puo' prescindere dal possesso della cittadinanza italiana per i posti nei ruoli del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, eccettuati i posti a cui si accede in applicazione dell'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Vista la legge 17 dicembre 2010, n. 227 recante «Disposizioni concernenti la definizione della funzione pubblica internazionale e la tutela dei funzionari italiani dipendenti da organizzazioni internazionali» ed il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2014, n. 103, recante il Regolamento recante disciplina dell'elenco dei funzionari internazionali di cittadinanza italiana; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 agosto 2019, registrato alla Corte dei conti in data 18 settembre 2019, reg. 1859, con il quale e' stata rideterminata la dotazione organica delle aree funzionali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 dicembre 2019, registrato alla Corte dei conti in data 20 dicembre 2019, n. 2430; Constatata l'effettiva e concreta disponibilita' dei posti in organico nella terza area; Visti il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del Comparto «Ministeri» per il biennio economico 2008-2009, sottoscritto il 23 gennaio 2009, e il contratto collettivo integrativo del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sottoscritto il 1° dicembre 2016; Visto il contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto funzioni centrali per il triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018; Visto l'art. 1, comma 365, lettera b) della legge 11 dicembre 2016, n. 232; Visto l'art. 1, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 27 febbraio 2017; Vista la Tabella 2 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze allegato alla legge 27 dicembre 2017, n. 205; Visto il decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2018; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione; Visti gli articoli 247-249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 recante «misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» cosi' come convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area funzionale, fascia retributiva F1, del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai sensi dell'art. 167 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, il dieci percento dei posti messi a concorso e' riservato agli impiegati di nazionalita' italiana con contratto a tempo indeterminato presso le Rappresentanze diplomatiche, gli Uffici consolari e gli Istituti italiani di cultura all'estero, ove in possesso dei requisiti previsti dal presente bando. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta percento dei posti messi a concorso e' riservato ai volontari in ferma breve o in ferma prefissata di durata di cinque anni delle forze armate, congedati senza demerito anche al termine o durante le eventuali rafferme contratte nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato al personale di ruolo del MAECI in possesso dei requisiti previsti dal successivo art. 2. 5. Con riferimento all'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68 si tiene conto dello stato di attuazione della Convenzione richiamata nelle premesse. 6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suddette riserve ne devono fare espressa dichiarazione nella domanda di partecipazione al concorso, secondo quanto specificato nel successivo art. 3. 7. Le riserve di legge e quelle facoltative sono valutate esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 12 nel limite massimo del 50 per cento. La predetta percentuale e' prioritariamente destinata alle quote di riserva obbligatoria, in proporzione alle diverse percentuali previste dalla legge, e in subordine alla quota di riserva facoltativa. 8. I posti riservati, se non utilizzati a favore delle sopraindicate categorie di riservatari, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) eta' non inferiore agli anni diciotto; c) laurea (L) o laurea magistrale (LM) afferenti alle classi di laurea indicate all'Allegato 1; laurea (L) o laurea specialistica (LS) conseguite ai sensi del decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, ad esse equiparate sulla base degli Allegati 2 e 3; diploma di laurea (DL) di cui agli ordinamenti previgenti, equiparato sulla base di quanto stabilito all'Allegato 3; titoli stranieri equivalenti o equipollenti. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. In tutti i casi in cui sia intervenuto un decreto di equiparazione o equipollenza e' cura del candidato specificarne gli estremi nella domanda di partecipazione al concorso. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo: sia stato riconosciuto da un Ateneo italiano equipollente a uno di quelli sopraindicati. In questo caso e' cura del candidato dimostrare la suddetta equipollenza mediante l'esibizione del provvedimento che la dichiara; in caso di titolo accademico rilasciato da un paese dell'Unione Europea o paese aderente alla Convenzione per il riconoscimento dei titoli di studio relativi all'insegnamento superiore dell'11 aprile 1997 (Allegato 4), sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sostituito dall'art. 8, comma 3, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio 2009, n. 189. Il provvedimento di equivalenza va acquisito ai fini del presente concorso anche nel caso in cui esso sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili al sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica (www.funzionepubblica.gov.it). Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. L'avvenuta attivazione della procedura di equivalenza deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento delle prove orali. d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni proprie del profilo professionale di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, sia presso l'Amministrazione centrale che nelle sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso, in base alla normativa vigente; e) godimento dei diritti politici. Non possono accedere al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni previste da norme di legge o dei Contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti. 2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile stabilito per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di cui all'art. 3 comma 1 del presente bando, nonche' al momento dell'assunzione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, ai sensi del successivo art. 15.
Art. 3 Presentazione della domanda di ammissione al concorso - Termine e modalita' 1. Il candidato invia la domanda di ammissione al concorso esclusivamente per via telematica, compilando il modulo on-line all'indirizzo internet https://portaleconcorsi.esteri.it La domanda on-line deve essere compilata ed inviata entro le ore 24,00 del quarantacinquesimo giorno (festivi inclusi) successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La data di presentazione della domanda di ammissione al concorso e' certificata dal sistema informatico. Scaduto il termine, non sara' piu' possibile accedere e inviare il modulo on-line. 2. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi delle norme in materia di autocertificazione (articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445): a) il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita e, se nato all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il possesso della cittadinanza italiana; c) il codice fiscale; d) il comune e l'indirizzo di residenza con l'esatta indicazione del codice di avviamento postale nonche' il recapito telefonico e) il godimento dei diritti politici; f) il comune presso il quale e' iscritto nelle liste elettorali oppure i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) le eventuali condanne penali, incluse quelle riportate all'estero, e i procedimenti penali pendenti in Italia o all'estero; h) il titolo di studio di accesso di cui e' in possesso ai fini della partecipazione alla presente selezione, specificando presso quale universita' o istituto equiparato e' stato conseguito, il numero della classe di appartenenza, la data del conseguimento e la votazione riportata; i) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2, comma 1, punto c) del bando; j) i servizi eventualmente prestati come dipendente di pubbliche amministrazioni o di enti pubblici, le cause di risoluzione di eventuali precedenti rapporti di pubblico impiego e gli eventuali procedimenti disciplinari subiti o in corso; k) se si trova nelle condizioni previste per l'applicazione di una delle riserve di cui all'art. 1, commi 2, 3 e 4 del presente bando. Gli impiegati a contratto del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale devono inoltre specificare la sede e il periodo di servizio; l) la seconda lingua obbligatoria (da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese) in cui intende sostenere il colloquio di cui al successivo art. 10, comma 1, lettera d); m) la lingua, o le lingue straniere, prescelte tra quelle indicate nel successivo art. 11, comma 1, in cui intende sostenere prove facoltative orali; n) i titoli aggiuntivi, di cui al successivo art. 7, dei quali e' eventualmente in possesso; o) i titoli, previsti dalle vigenti disposizioni e di cui all'Allegato 5, dei quali e' eventualmente in possesso, che danno luogo, a parita' di punteggio, a preferenza; p) per i candidati di sesso maschile, di avere una posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva se previsti; q) di essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio all'estero alle dipendenze del Ministero affari esteri e della cooperazione internazionale e di essere disposto a trasferirsi in qualsiasi sede all'estero ove l'Amministrazione lo destini a prestare servizio. 3. I titoli di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. L'Amministrazione si riserva di accertarne la sussistenza. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali non sono presi in considerazione. 4. Il candidato deve specificare i recapiti - comprensivi di codice di avviamento postale, di numero telefonico (preferibilmente cellulare) e dell'indirizzo di posta elettronica - presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni. 5. Il candidato deve inoltre dichiarare di essere a conoscenza che l'idoneita' psico-fisica a svolgere l'attivita' di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, sia presso l'Amministrazione centrale che in sedi estere, ivi comprese quelle con caratteristiche di disagio, costituisce requisito per l'ammissione al concorso. 6. Il candidato deve prestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali ai fini dello svolgimento delle procedure concorsuali. I dati personali forniti dai candidati nelle domande di ammissione al concorso sono trattati per le finalita' di cui al successivo art. 16. 7. Il candidato diversamente abile che si avvale di quanto previsto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104, indica nella domanda la propria disabilita' e il relativo grado e specifica, nel caso ne abbia l'esigenza, ai sensi dell'art. 20 della predetta legge, l'eventuale ausilio necessario e/o l'eventuale necessita' di tempo aggiuntivo per lo svolgimento delle prove. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla base della documentazione che sara' a tale fine successivamente richiesta dall'Amministrazione, unitamente all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. Il candidato affetto da invalidita' uguale o superiore all'80% - ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114 - non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva (art. 6) ed e' ammesso alle prove scritte (art. 9), previa presentazione, su specifica richiesta dell'Amministrazione, della documentazione comprovante la patologia di cui e' affetto e del correlato grado di invalidita' ed all'autorizzazione al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale al trattamento dei relativi dati personali. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' psico-fisica di cui al precedente art. 2, comma 1, lettera d).
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i candidati partecipano con riserva alle prove concorsuali. 2. L'Amministrazione dispone in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 5 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice, ai sensi dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' nominata con decreto del direttore generale per le Risorse e l'Innovazione ed e' composta da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente di prima fascia od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso. 2. Alla commissione esaminatrice sono aggregati membri aggiunti per particolari materie. 3. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale appartenente alla terza area funzionale. 4. La commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni.
Art. 6 Prova preselettiva 1. Qualora il numero delle domande lo renda necessario, e' facolta' dell'Amministrazione effettuare una prova preselettiva della durata di sessanta minuti, consistente in sessanta quesiti a risposta multipla e a correzione automatizzata, vertenti sulle seguenti materie: a) informatica, telecomunicazioni e cifra; b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; c) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; d) conoscenza ed uso della lingua inglese; e) quesiti di ragionamento logico. 2. Per l'espletamento della prova preselettiva l'Amministrazione potra' avvalersi anche di procedure automatizzate gestite da enti o societa' specializzate in selezione del personale. Le prove preselettive potranno svolgersi presso sedi decentrate ed eventualmente in via informatica. 3. Sono ammessi alle prove d'esame scritte i primi duecentosettanta candidati classificatisi nella prova preselettiva, purche' soddisfino i requisiti di ammissione previsti dal precedente art. 2. I candidati eventualmente classificatisi al duecentosettantesimo posto con pari punteggio sono tutti ammessi alle prove scritte. 4. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del punteggio finale. 5. Durante la prova preselettiva i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7 Titoli 1. Il punteggio per i titoli e' assegnato dalla commissione esaminatrice dopo le prove d'esame scritte, di cui al successivo art. 9 e prima dell'inizio della correzione dei relativi elaborati, sulla base delle dichiarazioni rese dal candidato di cui all'art. 3, comma 2, lettera n) del presente bando. 2. La commissione esaminatrice, sulla base di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione, puo' assegnare complessivamente fino a sei centesimi per i seguenti titoli: a) laurea, diploma di laurea, laurea specialistica/magistrale in una delle classi corrispondenti a quelle stabilite ai sensi dell'art. 2, comma 1, punto c), qualora non si tratti del titolo di accesso presentato ai fini della partecipazione alla presente selezione: fino a due centesimi; b) diplomi di specializzazione, dottorati di ricerca, master universitari di primo e secondo livello, di cui all'art. 3 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, nelle aree disciplinari delle classi di laurea sopra indicate: fino a due centesimi; c) comprovata attivita' lavorativa a livello di funzionario svolta presso le organizzazioni internazionali (per un periodo pari all'effettivo servizio prestato, anche non continuativo, per almeno due anni). Sono considerati funzionari internazionali i cittadini italiani che siano stati assunti presso un'organizzazione internazionale a titolo permanente o a contratto a tempo indeterminato o determinato per posti per i quali e' richiesto il possesso di titoli di studio di livello universitario: fino a due centesimi; 3. I centesimi attribuiti per i titoli si aggiungono al punteggio complessivo finale conseguito dai candidati risultati idonei alle prove di esame. 4. I titoli di cui al comma 2 devono essere posseduti alla scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione di cui all'art. 3. 5. Non sono valutabili i titoli di studio indicati quali requisito di accesso.
Art. 8 Prove d'esame 1. Le prove d'esame consistono in due prove scritte ed una prova orale, come da allegato programma che fa parte integrante del presente bando (Allegato 6). Esse tendono ad accertare la preparazione culturale, le competenze trasversali tecniche e attitudinali e la maturita' del candidato. 2. I punteggi sono espressi in centesimi.
Art. 9 Prove scritte 1. La procedura di concorso prevede due prove scritte: a) nel corso della prima prova verranno sottoposti ai candidati tre quesiti volti ad accertare il possesso delle conoscenze teoriche e la capacita' di applicarle alla predisposizione di un progetto specifico o alla risoluzione di un caso concreto, con attinenza alle materie di informatica, telecomunicazioni e cifra di cui al programma allegato; b) nel corso della seconda prova i candidati dovranno tradurre un breve testo dalla lingua inglese alla lingua italiana, senza l'ausilio del dizionario, e dovranno sintetizzare il contenuto del medesimo testo in lingua inglese. 2. Per le prove scritte i candidati dispongono di tre ore per la prova di cui alla lettera a) e tre ore per la prova di cui alla lettera b). 3. Per superare le prove scritte ed essere ammessi alla prova orale i candidati devono riportare in ciascuna prova scritta un punteggio di almeno settanta centesimi (70/100). 4. Durante le prove scritte i candidati non possono utilizzare nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 10 Prova orale 1. La prova orale verte sulle materie oggetto delle prove scritte di cui al precedente art. 9 (Informatica, telecomunicazioni e cifra; lingua inglese) nonche' su: a) elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione e ordinamento del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale; b) elementi di diritto amministrativo e contabilita' di Stato; c) elementi di geografia politica ed economica; d) altra lingua straniera veicolare da scegliersi tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese di cui al precedente art. 3, comma 2, lettera l); e) prova pratica di informatica per accertare la conoscenza e la capacita' di uso dei principali programmi di scrittura, calcolo, comunicazione, presentazione. 2. La prova orale e' oggetto di una valutazione unica; per superare la prova e' necessario conseguire un punteggio di almeno sessanta centesimi (60/100). 3. La prova orale puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita'. 4. Al termine di ogni seduta la commissione forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del punteggio da ciascuno riportato. L'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, e' affisso all'albo della sede d'esame.
Art. 11 Prova facoltativa in lingua straniera 1. I candidati possono chiedere nella domanda di ammissione alle prove concorsuali di sostenere una prova facoltativa orale in una lingua scelta tra francese, spagnolo, tedesco, arabo, russo, portoghese, cinese e giapponese, ad esclusione della lingua prescelta per la prova orale di cui al precedente art. 10, comma 1, lettera d). 2. L'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera e' sostenuta dai candidati al termine della prova orale. 3. Per tale prova il candidato puo' conseguire fino a 1,5 centesimi, purche' raggiunga la sufficienza di almeno 0,8 centesimi. 4. Il punteggio attribuito per la prova facoltativa orale in lingua straniera si aggiunge al punteggio complessivo riportato nelle prove obbligatorie, sempre che il candidato sia risultato idoneo secondo le modalita' di cui al precedente art. 10, comma 2.
Art. 12 Punteggio finale delle prove d'esame e formazione della graduatoria di merito 1. Il punteggio complessivo e' determinato dalla somma della media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte, di cui al precedente art. 9, e del punteggio ottenuto nella prova orale, di cui al precedente art. 10. Al punteggio della prova orale sono aggiunti i centesimi conseguiti nell'eventuale prova facoltativa orale in lingua straniera, di cui al precedente art. 11. 2. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, non concorre alla formazione del punteggio finale. 3. La graduatoria finale di merito del concorso e' formata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine derivante dal punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato, a cui si aggiungono i centesimi eventualmente attribuiti per i titoli posseduti.
Art. 13 Modalita' e calendario delle prove 1. La sede, il giorno e l'orario della prova preselettiva, di cui al precedente art. 6, sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 12 febbraio 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Coloro che non sono stati esclusi dalla procedura concorsuale sono tenuti a presentarsi nel giorno, nel luogo e nell'ora resi noti nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. La commissione esaminatrice stabilisce l'ordine delle successive prove d'esame scritte sulla base del calendario fissato dalla Direzione Generale per le Risorse e l'Innovazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. La sede, il giorno e l'orario delle prove d'esame scritte sono resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 9 marzo 2021 e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Con lo stesso avviso e' resa nota la data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte. La data di pubblicazione dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove scritte e' resa nota altresi' dalla commissione esaminatrice prima dell'inizio della prova preselettiva di cui all'art. 6. Tali comunicazioni hanno valore di notifica a tutti gli effetti. Pertanto coloro che sono stati ammessi alle prove scritte devono presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora prestabiliti. 4. La commissione esaminatrice stabilisce il calendario delle successive prove d'esame orali. 5. L'avviso di presentazione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio riportato in ciascuna delle prove scritte e del punteggio attribuito per gli eventuali titoli, e' dato ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova d'esame orale, individualmente per via telematica (email) almeno venti giorni prima della data in cui essi devono sostenerla. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, nonche' per causa di forza maggiore, dopo la pubblicazione del calendario della prova preselettiva o delle prove scritte, si renda necessario rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno resi noti con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale www.esteri.it oltre che nella bacheca dell'Ufficio V della Direzione generale per le risorse e l'innovazione.
Art. 14 Approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito 1. Il direttore generale per le risorse e l'innovazione, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'immissione nella terza area, posizione economica F1, profilo professionale di «funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra» degli uffici centrali del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e delle rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove d'esame. Con il medesimo provvedimento il direttore generale per le risorse e l'innovazione dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria di merito unitamente a quella dei vincitori del concorso e' pubblicata nel foglio di comunicazioni del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 15 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato ad assumere servizio in via provvisoria sotto riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la conferma in servizio ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nell'area terza, fascia retributiva 1, funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 2. Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, il vincitore presenta al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, al momento dell'assunzione in via provvisoria, una dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, autocertificati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni. A norma dell'art. 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, l'Amministrazione procede a controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese. Il vincitore presenta, inoltre, una dichiarazione circa l'insussistenza di situazioni di incompatibilita' richiamate dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche e integrazioni. 3. L'Amministrazione ha facolta' di sottoporre a visita medica i vincitori del concorso per accertarne l'idoneita' fisica all'impiego. 4. Il vincitore che, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito decade dall'assunzione. In caso di rinuncia all'assunzione da parte dei vincitori, o di dichiarazione di decadenza dei medesimi, subentreranno i candidati idonei non vincitori in ordine di graduatoria.
Art. 16 Trattamento dei dati personali Le modalita' del trattamento dei dati personali sono descritte, per comodita' di consultazione, nell'Informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 del regolamento (UE) 2016/679, di cui all'Allegato 7 del presente bando di cui costituisce parte integrante.
Art. 17 Norma di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono in quanto applicabili le disposizioni generali sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e loro successive modifiche e integrazioni, nonche' le disposizioni sul reclutamento del personale contenute nell'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 10 dicembre 2020 Il direttore generale: Varriale
Allegato 1
CLASSI DI LAUREA AMMESSE PER LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 2
EQUIPARAZIONE TRA CLASSI DELLE LAUREE DM 509
E CLASSI DELLE LAUREE DM 270
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 3
EQUIPARAZIONI TRA LAUREE DI VECCHIO ORDINAMENTO,
LAUREE SPECIALISTICHE E LAUREE MAGISTRALI
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 4
Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative
all'insegnamento superiore nella regione europea
Trattato di Lisbona 11/04/1997 - Entrata in vigore dal 01/02/1999
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato 5 Titoli di preferenza da far valere in caso di parita' di punteggio Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, le categorie di cittadini che nei concorsi hanno preferenza a parita' di punteggio sono le seguenti: 1. gli insigniti di medaglia al valor militare; 2. i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 3. i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 4. i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 5. gli orfani di guerra; 6. gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 7. gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; 8. i feriti in combattimento; 9. gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 10. i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; 11. i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 12. i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; 13. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15. i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; 16. coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; 17. coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno nell'amministrazione che ha indetto il concorso; 18. i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; 19. gli invalidi ed i mutilati civili; 20. militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. A parita' di merito e di titoli la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche; c) dalla minore eta'.
Allegato 6 Programma d'esame Informatica, telecomunicazioni e cifra 1. Fondamenti teorici dell'informatica: calcolabilita' e complessita' computazionale, macchina di Turing, rappresentazione dell'informazione, algebra booleana. 2. Architettura dei calcolatori elettronici: porte logiche, architettura di Von Neuman, componenti dei calcolatori moderni. 3. Tecniche di virtualizzazione, cloud computing. 4. Sistemi operativi: tipologie, architettura, processi/thread e loro sincronizzazione, code, gestione della memoria, I/O, file system. 5. Generalita' sulle reti di telecomunicazione e loro architetture: reti wired, reti wireless, reti a commutazione di circuito e commutazione di pacchetto, tecniche di multiplazione. 6. Reti informatiche: tipologie, protocolli, componenti, standard e servizi. 7. Sviluppo e fondamenti di programmazione: tipi di linguaggio, design pattern, algoritmi, ricorsione, operatori condizionali, strutture dati in memoria. 8. Cicli di vita, processi e strumenti di progettazione e sviluppo del software. 9. Modelli di interoperabilita'. 10. Strutture delle basi di dati: gerarchiche, relazionali, a oggetti, non strutturate. 11. Elementi di data warehousing, data mining e big data. 12. Fondamenti del linguaggio SQL. 13. Sicurezza cibernetica: confidenzialita', integrita', disponibilita', attori, vulnerabilita', minacce e attacchi, contromisure. 14. Elementi di intelligenza artificiale: algoritmi genetici, machine learning, reti neurali, logica fuzzy. 15. Fondamenti teorici della crittografia: numeri primi, fattorizzazione, aritmetica modulare, probabilita'. 16. Modelli di crittografia: simmetrica, asimmetrica, quantistica. 17. Algoritmi RSA, DES, AES. 18. Funzioni di hash. 19. Certificati e autorita' di certificazione. 20. Firma digitale. 21. Elementi di metodologie e strumenti di project management. 22. Elementi di metodologie di analisi del rischio. Elementi normativi sull'informatica nella pubblica amministrazione 1. Codice dell'amministrazione digitale (decreto-legge 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni ed integrazioni). 2. Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (R. UE n. 2016/679) e altre norme italiane sulla privacy. 3. Freedom of Information Act (decreto-legge n. 97 del 2016 e successive modificazioni ed integrazioni). 4. Disciplina del Segreto di Stato e delle informazioni classificate (legge 3 agosto 2007, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni MD.P.C.M. 6 novembre 2015, n. 5 e 2 ottobre 2017, n. 3 e successive modificazioni ed integrazioni). 5. Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (D.L. 21 settembre 2019, n. 105 e successive modificazioni ed integrazioni). Elementi di diritto amministrativo e contabilita' di stato 1. L'ordinamento amministrativo: le fonti e i soggetti del diritto amministrativo. Concetto di pubblica amministrazione: i principi costituzionali dell'attivita' amministrativa. Organizzazione amministrativa interna. 2. L'Amministrazione diretta centrale: organi attivi, organi consultivi e organi di controllo. L'Amministrazione diretta locale. 3. L'attivita' della pubblica amministrazione: gli atti e i provvedimenti amministrativi. Il procedimento amministrativo alla luce delle piu' recenti riforme. La discrezionalita' amministrativa. I contratti nella PA: gli appalti pubblici e il nuovo codice dei contratti. 4. L'oggetto dell'azione amministrativa: il regime amministrativo dei beni della pubblica amministrazione. 5. La responsabilita' della pubblica amministrazione. 6. La giustizia nell'Amministrazione: tutela giurisdizionale amministrativa e tutela giurisdizionale ordinaria. Il processo amministrativo. Le giurisdizioni amministrative speciali. 7. La riforma del pubblico impiego. 8. Le fonti e i soggetti della contabilita' pubblica. 9. Il bilancio dello Stato: i tipi di bilancio e i principi del bilancio. Il ciclo del bilancio: il Documento di economia e finanza, il bilancio di previsione, la legge di bilancio ai sensi della legge n. -+163/2016. La formazione e l'approvazione del bilancio. Il budget dello Stato e la copertura finanziaria delle leggi. 10. La struttura del bilancio: entrate e spese. L'esecuzione del bilancio: acquisizione delle entrate ed erogazione delle uscite; la gestione fuori bilancio. Il rendiconto generale dello Stato e i rendiconti speciali. 11. Il sistema dei controlli. 12. La responsabilita' nel pubblico impiego. La responsabilita' patrimoniale e il danno erariale. La responsabilita' amministrativa, contabile, civile. La responsabilita' penale e disciplinare. 13. La giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilita' pubblica. Elementi di geografia politica ed economica 1. Geografia generale: lo stato del pianeta. Ambiente, risorse, popolazione. Nozioni fondamentali sulla distribuzione delle religioni, delle lingue e delle culture. 2. Lineamenti generali fisici, demografici, politici ed economici. 3. I principali paesi del mondo: confini, quadro politico ed istituzionale, popolazione, struttura e dinamica dell'economia. 4. Geografia delle produzioni e degli scambi. I prodotti agricoli ed industriali, produzioni minerarie, economia delle fonti di energia. Tendenze di base nella divisione internazionale del lavoro: settori tradizionali e settori ad alto tasso di innovazione tecnologica. Lo sviluppo dell'economia dei servizi. 5. Geografia dei trasporti e delle comunicazioni. Reti di trasporto terrestri, marittime ed aeree. Le telecomunicazioni. 6. Il commercio estero dell'Italia. Principali mercati di importazione ed esportazione. Gli effetti sul commercio italiano delle fondamentali tendenze dell'economia mondiale. 7. L'economia delle fonti di energia e l'uso delle risorse idriche. 8. Dalla Comunita' europea all'Unione europea. 9. I protagonisti dell'economia mondiale nell'era della globalizzazione. Ordinamento dell'Amministrazione degli affari esteri 1. Le fonti. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni e integrazioni. Le fonti regolamentari. 2. Le funzioni del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. 3. La struttura del Ministero degli affari esteri. Amministrazione centrale e uffici all'estero. 4. Il personale del Ministero degli affari esteri. La carriera diplomatica; la dirigenza amministrativa; il personale delle aree funzionali; gli impiegati a contratto degli Uffici all'estero. 5. Aspetti specifici del rapporto di lavoro presso il Ministero degli affari esteri, in particolare, le peculiarita' del servizio all'estero (avvicendamenti, accreditamenti presso le Autorita' locali, trattamento economico ecc.).
Allegato 7 Procedura di registrazione Informativa sulla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679, art. 13 Il trattamento dei dati personali chiesti per la partecipazione al concorso, per titoli ed esami, a ventisette posti di funzionario per i servizi di informatica, telecomunicazioni e cifra, terza area F1, sara' improntato ai principi di liceita', correttezza e trasparenza a tutela dei diritti e delle liberta' fondamentali delle persone fisiche. A tal fine, si forniscono le seguenti informazioni: 1. Il titolare del trattamento e' il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel caso specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per le risorse e l'innovazione. Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma telefono: 06.36911 peo: concorsi@esteri.it pec: dgri.05@cert.esteri.it Qualora l'Amministrazione decida di avvalersi di procedure automatizzate per l'espletamento della prova attitudinale, ai sensi dell'art. 6, comma 2 del bando di concorso, il responsabile del trattamento dati e' l'ente o societa' specializzata in selezione del personale a cui l'Amministrazione affida l'incarico. 2. Per quesiti o reclami in materia di privatezza, l'interessato puo' contattare il responsabile della protezione dei dati personali (RPD) del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Piazzale della Farnesina 1, 00135 Roma telefono: 06.36911 peo: rpd@esteri.it pec: rpd@cert.esteri.it 3. Il trattamento dei dati personali in questione ha come esclusive finalita' l'espletamento della procedura concorsuale e, per i candidati vincitori, della procedura di assunzione. 4. Il conferimento dei predetti dati e' obbligatorio ai sensi della vigente normativa. Il loro mancato conferimento, in tutto o in parte, puo' comportare l'esclusione dalle prove, l'ammissione con riserva o l'impossibilita' di procedere all'eventuale assunzione. 5. Il trattamento, svolto da personale appositamente incaricato del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con logiche strettamente correlate alle finalita' sopra esplicate e tramite l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza dei dati personali dei candidati. 6. I dati personali in questione potranno essere comunicati a Universita' o Istituzioni universitarie, alla Procura della Repubblica di Roma e alle competenti Procure di residenza per le previste attivita' di controllo indicate dalla normativa, e al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale del bilancio. Alcuni dati potranno essere comunicati agli aventi diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990, o all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013, sempre nei limiti dettati dalla normativa e previa comunicazione all'interessato. La graduatoria di merito dei vincitori e degli idonei sara' diffusa sul foglio di comunicazione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e sul sito www.esteri.it 7. I dati personali dei candidati risultati vincitori saranno conservati a tempo indeterminato ai fini dell'assunzione e della gestione del rapporto di lavoro. I dati personali dei restanti candidati saranno conservati per il tempo necessario allo svolgimento e alla gestione amministrativa della procedura di selezione. 8. L'interessato puo' chiedere l'accesso ai propri dati personali e, alle condizioni previste dalla normativa vigente, la loro rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze sull'erogazione del servizio, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione di tali dati, nonche' la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita richiesta alle strutture indicate al punto 1, informando per conoscenza l'RPD del MAECI e, se del caso, del responsabile del trattamento. 9. Se ritiene che i suoi diritti in materia di privatezza siano stati violati, l'interessato puo' presentare reclamo all'RPD del MAECI. Qualora non sia soddisfatto della risposta, l'interessato puo' rivolgersi al garante per la protezione dei dati personali. Piazza Venezia 11, 00187 Roma telefono: 0039 06 696771 peo: garante@gpdp.it pec: protocollo@pec.gpdp.it