Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 100 del 29-12-2020 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 29-01-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020 ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 29-12-2020 |
Data Scadenza bando | 29-01-2021 |
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CONCORSO (Scad. 29-01-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri - Anno 2020
IL COMANDANTE GENERALE Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante «Ordinamento del Corpo della Guardia di finanza»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo» e l'art. 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti»; Vista la legge 18 dicembre 1973, n. 836, recante «Trattamento economico di missione e di trasferimento dei dipendenti statali» e, in particolare, l'art. 29; Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del Servizio sanitario nazionale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante «Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche»; Visto l'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di finanza»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante «Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)»; Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione del servizio civile nazionale»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante «Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria»; Visto l'art. 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» concernente l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto l'art. 10 del decreto legislativo 28 gennaio 2014, n. 8, recante «Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonche' misure per la funzionalita' della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e), 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e), della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'art. 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 36, commi 22 e 57, recanti disposizioni transitorie relative a taluni requisiti di partecipazione al concorso per i volontari delle Forze armate; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di cittadini e imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese»; Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127»; Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, concernente «Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380»; Visto il decreto ministeriale 2 agosto 2006, recante «Procedure di selezione relative ai concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e finanzieri del Corpo della Guardia di finanza riservati ai volontari in ferma prefissata di un anno ovvero in rafferma annuale delle Forze armate, in servizio o in congedo»; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo; Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalita' per lo svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di finanza nei confronti degli aspiranti all'arruolamento; Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni; Visto l'art. 1, comma 287, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del 29 dicembre 2017, che autorizza, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l'altro, di trecentoventicinque allievi finanzieri, a decorrere dal 1° ottobre 2020; Visto l'art. 1, comma 381, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - Serie generale - n. 302, del 31 dicembre 2018, che autorizza, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il reclutamento, tra l'altro, di duecentoventisette allievi finanzieri, non prima del 1° ottobre 2020; Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Considerato che: al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.) del Corpo della guardia di finanza, si rende necessario destinare - ai sensi dell'art. 7, comma 2, del richiamato decreto legislativo n. 199/1995 - centoventi unita' al reclutamento di personale del ruolo di base da avviare al conseguimento della relativa specializzazione sottoponendo i candidati di ambo i sessi a prove di efficienza fisica e all'ulteriore accertamento dell'idoneita' al servizio nel peculiare settore d'istituto, nel cui ambito e' richiesto il superamento dei medesimi parametri minimi di idoneita'; conseguentemente, delle residue quattrocentocinquantuno unita', trecentoquindici unita' sono da riservare - ai sensi dell'art. 703 del richiamato decreto legislativo n. 66/2010 (Codice dell'ordinamento miliare) - ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; Valutata l'opportunita' di prevedere che, alle prove concorsuali successive a quella preliminare, venga ammesso un numero di concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire un'adeguata e rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; Determina: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto, per l'anno 2020, un pubblico concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di cinquecentosettantuno allievi finanzieri cosi' ripartiti: a) cinquecentodieci del contingente ordinario di cui: (1) duecentosettantatre' riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate; (2) duecentotrentasette destinati ai cittadini italiani secondo la seguente suddivisione: (a) centoventi da avviare al conseguimento della specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; (b) centodiciassette non specializzati; b) sessantuno del contingente di mare di cui: (1) quarantadue riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate ripartiti come segue: (a) venticinque da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»; (b) diciassette da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema»; (2) diciannove destinati ai cittadini italiani ripartiti come segue: (a) undici da avviare al conseguimento della specializzazione «Motorista navale»; (b) otto da avviare al conseguimento della specializzazione «Operatore di sistema». 2. Ai cittadini italiani in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e degli ulteriori requisiti di cui al successivo art. 2, commi 1 e 2, lettera b), sono riservati: a) due posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(a); b) sedici posti di quelli di cui al comma 1, lettera a), punto (2)(b). 3. E' consentita la partecipazione al concorso per uno solo dei contingenti/specializzazioni e delle categorie di posti di cui ai precedenti commi 1 e 2. 4. Lo svolgimento del concorso comprende: a) prova scritta di preselezione, consistente in un questionario a risposta multipla; b) prove di efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», solo per i candidati che concorrono per i relativi posti; f) valutazione dei titoli. 5. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando generale della Guardia di finanza. 6. Il Corpo della guardia di finanza, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili anche connesse all'eventuale proroga del periodo di emergenza epidemiologica da «COVID-19», si riserva la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere rimodulare o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti a concorso, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori anche sulla base del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'Autorita' di governo.
Art. 2 Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: a) abbiano, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, compiuto il diciottesimo anno e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Il limite anagrafico massimo cosi' fissato e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato e, comunque, non superiore a tre anni per coloro che, alla data del 6 luglio 2017, svolgevano o avevano svolto servizio militare volontario, di leva o di leva prolungato; b) godano dei diritti civili e politici; c) siano in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1, del diploma di istruzione secondaria: (1) di primo grado, per i posti riservati ai volontari delle Forze armate; (2) di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea, se concorrenti per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero (2) e lettera b), numero (2); d) non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; e) alla data dell'effettivo incorporamento, non siano imputati, non siano stati condannati ne' abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione; f) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere; g) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti; h) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a eccezione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; i) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia. 2. Fermo restando il possesso dei requisiti di cui al comma 1, possono partecipare alle riserve di posti di cui all'art. 1: a) comma 1, lettera a), numero (1) e lettera b), numero (1), i volontari in ferma prefissata delle Forze armate: (1) di un anno (c.d. «VFP1») che, alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione, siano in servizio da almeno sei mesi continuativi ovvero collocati in congedo al termine della ferma annuale, nonche' quelli in rafferma annuale (c.d. «VFP1T») in servizio; (2) quadriennale (c.d. «VFP4») in servizio o in congedo alla medesima data di cui al precedente punto (1), esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale. L'eventuale sopravvenuta rafferma biennale con decorrenza giuridica antecedente alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso non comporta la perdita del presente requisito; b) comma 2, coloro che siano in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo grado (livello «B2») o superiore. 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti - pena l'esclusione dal concorso - alla data di scadenza del termine per la presentazione della relativa domanda di partecipazione e alla data di effettivo incorporamento. 4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici concorsi.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4a Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti, che devono essere in possesso di un account di posta elettronica certificata («P.E.C.»), dopo essersi registrati al portale, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione. 3. Ultimata la compilazione dell'istanza: a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema pubblico di identita' digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata; b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, corredato per esteso dalla propria firma autografa e scansionato, dovra' essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione «upload», unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validita'. Il sistema consentira', quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere, inderogabilmente entro il termine di cui al comma 1, la procedura di presentazione dell'istanza. 4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza») rinvenibile attraverso la funzione «visualizza istanza» presente nella propria area riservata del portale nonche' comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata. 5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'amministrazione, sara' considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, corredato per esteso dalla propria firma autografa e inviato, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validita', all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it entro le ore 14,00 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 6. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» o secondo le modalita' di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 5. 7. Eventuali variazioni di recapiti e di stato civile, intervenute successivamente ai termini di cui ai commi 1 e 5 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it
Art. 4 Elementi da indicare nella domanda 1. Il candidato deve dichiarare nella domanda: a) cognome, nome, codice fiscale, sesso, data e luogo di nascita; b) il contingente/specializzazione e categoria di posti per il quale intende concorrere; c) il possesso della cittadinanza italiana; d) lo stato civile e il numero dei figli eventualmente a carico; e) di godere dei diritti civili e politici; f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione; g) se volontario in ferma prefissata, la posizione militare con l'indicazione delle date di arruolamento e, se del caso, quella di congedo, nonche' della denominazione dell'ultimo Comando/Ente militare di servizio; h) di non essere stato ammesso a prestare il servizio civile nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di aver rinunciato a tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; i) il titolo di studio di cui e' in possesso indicando l'Istituto presso il quale e' stato conseguito; l) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia, a esclusione, per il contingente ordinario, dei proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e, per il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; m) l'indirizzo proprio o, eventualmente, della propria famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove possibile, di un recapito telefonico; n) il recapito presso il quale desidera ricevere eventuali comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; o) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia; p) l'eventuale possesso dei titoli preferenziali di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e/o maggiorativi di punteggio di cui agli allegati richiamati all'art. 18. Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare, o far pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art. 6, comma 3, la documentazione o le certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; q) di aver preso visione di quanto previsto al successivo art. 23 in tema di assegnazioni e permanenza alle sedi di servizio. 2. All'atto della compilazione della domanda di partecipazione, gli aspiranti che concorrono per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, devono precisare gli estremi e il livello del titolo posseduto, indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova scritta di preselezione. 3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione, devono: a) indicare l'eventuale prova facoltativa di efficienza fisica che intendono sostenere, scelta tra: (1) corsa piana 100 metri e prova di nuoto 25 metri stile libero, se concorrenti per il contingente ordinario; (2) corsa piana 100 metri e piegamenti sulle braccia, se concorrenti per il contingente di mare; b) dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 19, concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova scritta di preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti, di convocazione per le prove successive e di notifica delle graduatorie finali di merito. 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali di cui all'art. 25 del bando di concorso ai sensi del regolamento 2016/679/UE e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come da ultimo modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; b) essere consapevole che in caso di false dichiarazioni, accertate dall'Amministrazione a seguito di controlli, anche a campione, ai sensi dell'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali in materia e decadra' da ogni beneficio eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.
Art. 5 Cause di archiviazione della domanda 1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo i termini di cui all'art. 3, commi 1 e 5, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: a) non siano sottoscritte, se previsto, dal candidato; b) non siano corredate dal PDF generato dal sistema e/o da idoneo documento di riconoscimento, se previsto; c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato 1 e debitamente sottoscritte, pervengano con modalita' differenti da quelle previste; d) pervengano all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini previsti per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, commi 1 e 5. A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna». 2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.
Art. 6 Documentazione 1. Per i candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione di cui all'art. 11, il Centro di reclutamento, ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti del Corpo territorialmente competenti, a richiedere il certificato generale del casellario giudiziale e quello dei carichi pendenti e per coloro che concorrono per i posti non riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate, i seguenti atti: a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati militare o impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi e annotarsi dai superiori gerarchici cui spetti la compilazione delle note caratteristiche o di qualifica; b) copia del libretto personale e dello stato di servizio (o della cartella personale) e del foglio matricolare del candidato militare e, per il personale di ruolo nelle pubbliche amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare. 2. I volontari in ferma prefissata delle Forze armate, convocati per sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12, devono consegnare in tale sede: a) un estratto della documentazione di servizio conforme al modello in allegato 2, redatto e firmato, per i militari: (1) in servizio, dal Comandante del Reparto/Ente di appartenenza. In tale ipotesi, l'estratto deve essere chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso; (2) in congedo, dall'Ufficiale Responsabile/Funzionario del Distretto Militare/Centro documentale militare competente per territorio o residenza; b) attestazione, rilasciata dai medesimi organi militari di cui alla lettera precedente, dalla quale si evinca che le sanzioni disciplinari indicate nel predetto estratto sono riferite esclusivamente al periodo di servizio con esclusione del corso di formazione di base (o basico). In assenza di tale attestazione, le eventuali sanzioni riportate sull'estratto della documentazione di servizio sono, comunque, considerate comminate durante il periodo di servizio. 3. E' altresi' onere degli aspiranti ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare in tale sede i documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti il possesso di uno o piu' titoli maggiorativi di punteggio di cui agli allegati 7, 8, 9, 10 e 11 al bando e/o di quelli preferenziali di cui all'art. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche se non indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza dei termini di presentazione della stessa. In alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la data di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione ai quali il candidato non abbia presentato, nei termini sopra indicati, la documentazione attestante il relativo possesso, saranno comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di partecipazione o comunicato - in forma scritta - entro la data di effettivo sostenimento della prova di efficienza fisica l'Amministrazione pubblica che la detiene. Non saranno oggetto di valutazione i titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova di efficienza fisica. 4. I documenti incompleti o affetti da vizio sanabile sono restituiti agli interessati per essere regolarizzati entro i successivi trenta giorni. 5. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali previste dalla legge, la dichiarazione mendace sul possesso dei titoli comporta, in qualunque momento, il decadimento dai benefici eventualmente derivanti dal provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 7 Commissione giudicatrice 1. La commissione giudicatrice, da nominare con successiva determinazione del Comandante in Seconda della Guardia di finanza, e' presieduta da un ufficiale generale della Guardia di finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale superiore del Corpo: a) sottocommissione per la valutazione della prova scritta di preselezione, dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito, composta da quattro ufficiali della Guardia di finanza, membri; b) sottocommissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica composta da tre ufficiali della Guardia di finanza, membri; c) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento, composta da un ufficiale della Guardia di finanza e da almeno tre ufficiali medici, membri; d) sottocommissione per la visita medica di revisione dei candidati giudicati non idonei alla visita medica di primo accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da due ufficiali medici (di cui uno di grado superiore a quello dei medici della precedente sottocommissione o, a parita' di grado, comunque, con anzianita' superiore), membri; e) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di finanza periti selettori, membri; f) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», composta da almeno due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 2. Gli ufficiali della Guardia di finanza devono essere in servizio. 3. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza possono avvalersi: a) di personale di sorveglianza, all'uopo individuato dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; b) dell'ausilio di esperti; c) di personale specializzato e tecnico. 4. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera e), puo' avvalersi, altresi', durante gli accertamenti attitudinali, dell'ausilio di psicologi.
Art. 8 Adempimenti delle sottocommissioni 1. Ciascuna sottocommissione di cui all'art. 7, prima dello svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative. 2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e d), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da tutti i componenti. 3. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice.
Art. 9 Esclusione dal concorso 1. Con determinazione del Capo del I Reparto del Comando generale della Guardia di finanza, puo' essere disposta, in ogni momento, su proposta del Centro di reclutamento, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei requisiti di cui al presente bando. 2. Avverso i provvedimenti di esclusione di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del Comando generale della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
Art. 10 Documento di identificazione 1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono esibire la carta di identita' o un documento di riconoscimento rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'.
Art. 11 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 1. I candidati che abbiano validamente presentato domanda di partecipazione al concorso e non abbiano ricevuto comunicazione di esclusione, sosterranno, a partire dall'8 febbraio 2021, la prova scritta di preselezione consistente in domande di italiano, storia ed educazione civica, geografia e test logico-matematici. 2. La sede, l'elenco dei candidati di cui al comma 1, il calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova e, in caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica, le prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19», nonche' eventuali variazioni, saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) al termine di cui all'art. 3, comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile, n. 51 - Roma (numero verde 800669666). 3. I candidati, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, fatto salvo quanto previsto all'art. 17, comma 4. 4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 5. I concorrenti per i posti riservati ai possessori dell'attestato di bilinguismo di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, di sostenere, la prova scritta di preselezione in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 6. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 7. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni nonche' elaboratori di calcolo. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a). 8. I quesiti da somministrare ai candidati in sede di prova sono tratti da una banca dati composta per: a) il 70 per cento da domande gia' pubblicate nelle apposite sezioni del portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e relative alle passate analoghe procedure concorsuali; b) il restante 30 per cento da test inediti. 9. Al fine di agevolare il raggiungimento della sede della prova preliminare, da parte dei candidati, saranno rese disponibili informazioni utili sul citato portale. 10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), provvede a: a) somministrare e revisionare i test; b) attribuire a ciascun candidato un punto di merito da zero a sessanta, pari alla conversione aritmetica del punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 11. Superano la prova scritta di preselezione e, pertanto, sono ammessi alle prove di efficienza fisica, di cui all'art. 12, i candidati: a) del contingente ordinario, che si collocano nei primi: (1) seicentottantadue posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate; (2) trecentocinquantaquattro posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; (3) duecentocinquantadue posti della graduatoria dei cittadini italiani; (4) sei posti della graduatoria dei possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera a); (5) quaranta posti della graduatoria dei possessori dell'attestato di bilinguismo previsto dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 che concorrono per i posti loro riservati ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b); b) del contingente di mare, classificatisi nei primi: (1) cento posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista navale»; (2) sessantotto posti della graduatoria dei volontari delle Forze armate che concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di sistema»; (3) quarantaquattro posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Motorista navale»; (4) trentadue posti della graduatoria dei cittadini italiani che concorrono per i posti per la specializzazione «Operatore di sistema». Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi, nell'ambito delle predette graduatorie, all'ultimo posto utile. I restanti candidati sono esclusi dal concorso. 12. L'esito della prova scritta di preselezione sara' reso noto, a partire dal terzo giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di svolgimento dell'ultima sessione della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 14. 13. I candidati risultati idonei alla prova scritta di preselezione, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per essere sottoposti, nell'ordine e in sequenza, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti di idoneita' psico-fisica e a quelli di idoneita' attitudinale secondo il calendario e le modalita' comunicati con ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale e presso l'Ufficio di cui al precedente comma a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e festivi) a quello di pubblicazione dell'avviso relativo all'esito della prova scritta di preselezione di cui al medesimo comma. Per coloro che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», le date di convocazione alla fase selettiva di cui al successivo art. 16 saranno comunicate in sede di notifica dell'idoneita' all'accertamento attitudinale. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso: a) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; b) straordinario, al Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro centoventi giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.
Art. 12 Prove di efficienza fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione alle prove di efficienza fisica consistenti: a) per il contingente ordinario, in: (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e prova di nuoto 25 m stile libero; b) per il contingente di mare, in: (1) prove obbligatorie di salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero; (2) prova facoltativa a scelta tra corsa piana 100 m e piegamenti sulle braccia. 2. Sono ammessi a sostenere le prove facoltative di efficienza fisica unicamente i candidati che le abbiano specificamente richieste all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti per singolo contingente/specializzazione, anche in una sola delle discipline obbligatorie, di cui alla tabella in allegato 3, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 4. Al candidato risultato idoneo e' attribuita, ai fini della redazione della graduatoria finale di merito relativa alla categoria di posti per la quale concorre, una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti nelle prove obbligatorie e in quella facoltativa eventualmente sostenuta. 5. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica devono essere in possesso di un certificato in corso di validita' di idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella B allegata al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e integrazioni, rilasciato da medici specializzati in medicina dello sport appartenenti alla Federazione medico sportivo italiana o da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in cui esercitano medici in qualita' di specializzati in medicina dello sport. 6. Le aspiranti devono altresi' produrre un test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. Le concorrenti che, alla data di svolgimento della prova di efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse d'ufficio, con provvedimento del Comandante del Centro di reclutamento, anche in deroga per una sola volta ai limiti di eta', a svolgere le prove di cui al comma 1 e i successivi accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le aspiranti che concorrono per i posti per la specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)», di idoneita' al servizio nel predetto comparto, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria dell'originario concorso. 7. Il certificato di cui al comma 5 e il referto relativo al test di gravidanza di cui al comma 6 dovranno essere alternativamente: a) consegnati o fatti pervenire in originale o in copia conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno antecedente la data di convocazione alle prove di efficienza fisica; b) inviati, entro la medesima data, all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it In tal caso, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». Se il certificato e il referto inviati non sono redatti in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestato, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del medico specializzato o del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di copia informatica di documento analogico, al concorrente e' fatto obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme il giorno di effettivo svolgimento delle prove. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) provvede a differire ad altra data i candidati per i quali non dispone, nel giorno di effettivo sostenimento delle prove di efficienza fisica e prima dell'inizio delle stesse, dell'originale o di copia conforme dei predetti certificati. In caso di riconvocazione, qualora l'aspirante non produca detta documentazione, lo stesso sara' escluso dalla procedura reclutativa a cura del preposto organo collegiale. 8. Il presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' riconvocare in data non successiva a quella all'uopo indicata all'atto della convocazione, il candidato che: a) impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di temporanea indisposizione. Detta documentazione puo' essere, in alternativa, inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta di avvenuta consegna»; b) si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle prove e lo faccia presente a uno dei membri del preposto organo collegiale, ferma restando la validita' degli esiti degli eventuali esercizi ginnici svolti fino al momento della comunicazione dell'infortunio subito; 9. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza fisica sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 10. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 13 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica al servizio incondizionato nel Corpo della guardia di finanza nei confronti dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12 in ragione delle condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di primo accertamento effettuata presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, gli aspiranti devono risultare in possesso del profilo sanitario compatibile con l'idoneita' psico-fisica al servizio nel Corpo, stabilita dal decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, e successive modificazioni e integrazioni, e dalle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di: a) difetti totali o parziali dell'enzima G6PDH, si applica esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato decreto ministeriale n. 155/2000 e successive modificazioni e integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel Corpo; b) visus, i candidati che concorrono per il: (1) contingente ordinario e per quello di mare - specializzazione «Motorista navale» devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno raggiungibile anche con correzione diottrica secondo i parametri specificati al punto 17, lettera p) delle citate direttive tecniche; (2) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e per quello di mare - specializzazione «Operatore di Sistema», devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita' oculare normali; senso cromatico normale alle tavole pseudo-isocromatiche; c) tatuaggi o di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione dal concorso se gli stessi risultano lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di finanza di cui all'art. 721 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare, saranno esclusi i concorrenti che presentano tali tatuaggi/alternazioni permanenti: (1) sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd. «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli); (2) nelle aree del corpo consentite se per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito delle istituzioni o indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e fatto salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i seguenti esami e visite: a) visita medica generale; b) esami delle urine ed ematochimici; c) visita neurologica; d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine definito dal Centro di reclutamento, sulla base della disponibilita' dei medici specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c), puo' disporre, qualora lo ritenga necessario, l'effettuazione di ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio anche prevedendo ulteriori giornate di attivita' rispetto a quelle comunicate con avviso di cui all'art. 11, comma 13. In particolare, nel caso in cui si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche, l'interessato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale rinuncia alla prosecuzione del concorso. 5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia' stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito di altri concorsi per l'accesso al Corpo della guardia di finanza, sono sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: a) visita medica generale; b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope; c) eventuali ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio necessari ai fini della verifica del possesso dei requisiti specifici previsti per l'accesso al ruolo, ovvero ai fini di cui al comma 4. In tali casi, la competente sottocommissione esprime il giudizio definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 6. Il giudizio espresso in sede di visita medica di primo accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il quale, qualora non idoneo, puo' contestualmente presentare al Centro di reclutamento la richiesta di ammissione alla visita medica di revisione, a eccezione dei casi di: a) disturbi della parola (balbuzie, dislalia e paralalia), anche se in forma lieve; b) difetto di senso cromatico normale alle: (1) matassine colorate per i candidati del contingente ordinario e del contingente di mare - specializzazione «Motorista navale»; (2) tavole pseudoisocromatiche, per i candidati che concorrono per i posti del contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego» per il contingente di mare - specializzazione «Operatore di Sistema»; c) positivita' alle sostanze psico-attive, accertata anche mediante test tossicologici di I e di II livello. 7. La sottocommissione per la visita medica di primo accertamento: a) nei casi di cui al comma 6, lettere a) e b), dichiara immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non e' sottoposto a ulteriori visite o esami; b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari nelle more dell'esito del test di II livello, all'esito del quale, se confermata la positivita', dichiara la non idoneita'; diversamente, l'aspirante sara' riconvocato per essere sottoposto agli ulteriori accertamenti sanitari. 8. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: a) deve essere integrata da documentazione relativa alle cause che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 4) rilasciata - inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento. L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto pervenire al Centro di reclutamento - Ufficio procedure reclutative - Sezione Allievi Finanzieri - via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il termine comunicato dal predetto Reparto. Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere inviata, in alternativa, all'indirizzo di posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': (1) redatta in originale come documento informatico ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modifiche e integrazioni, ovvero attestata, a norma dell'art. 22 del medesimo decreto, con firma digitale del responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di copia informatica di documento analogico; (2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. In caso di invio telematico, fa fede la data riportata sulla «ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in possesso di «ricevuta di avvenuta consegna». In ogni caso l'Amministrazione non si assume alcuna responsabilita' per la mancata ricezione o per i ritardi nella consegna dell'originale della documentazione entro i termini sopra indicati. b) non e' accolta: (1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 6; (2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo a quello della comunicazione di non idoneita' alla visita medica di primo accertamento; (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il termine stabilito dal Centro di reclutamento; (c) oltre il termine stabilito dal citato Reparto, anche se spedita o inviata prima dello stesso. I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal Comandante del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 9. I candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma 3, lettera e), sono parimenti ammessi, con riserva, a tale ulteriore fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui al comma 6. 10. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione per la visita medica di primo accertamento. 11. Anche ai fini dello scioglimento della riserva di cui all'ultimo periodo del comma 9, la sottocommissione per la visita medica di revisione, acquisita la domanda di cui al comma 6 e valutata la certificazione prodotta a mente di quanto previsto al comma 8, puo': a) esprimere direttamente un giudizio di idoneita' o non idoneita', che sara' notificato al candidato tramite il Centro di reclutamento; b) riconvocare l'aspirante presso il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, per sottoporlo a ulteriori visite specialistiche e/o esami strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 12. Il candidato risultato assente alla visita medica di primo accertamento o di revisione, nei casi in cui sia stato riconvocato ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 13. Il giudizio espresso dalle competenti sottocommissioni, immediatamente notificato agli interessati, e' definitivo. 14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 14 Documentazione da produrre in sede di visita medica di primo accertamento 1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento per sostenere la visita medica di primo accertamento devono presentare, in originale: a) un certificato attestante l'effettuazione e il risultato dell'accertamento per i markers dell'epatite B (riportanti almeno HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); b) un certificato attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; c) un test audiometrico in cabina silente da cui emergano almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica comprensiva di immagini e relativo referto. La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve essere rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso, il Centro di reclutamento potra' eventualmente richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; e) un certificato medico (format in allegato 5) rilasciato dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833; f) idonea certificazione/prescrizione di eventuale terapia farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede di test tossicologici e' causa di non idoneita'; g) se di sesso femminile, un ulteriore test di gravidanza effettuato in data non anteriore a cinque giorni qualora non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica di cui all'art. 12. Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni di cui all'art. 12, comma 6. 2. Sono causa di esclusione dal concorso: a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1, lettere a) e b); b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni emolitiche e/o gravi manifestazioni immuno-allergiche e/o gravi intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: a) lettere a), b) ed e), viene ammesso con riserva alle successive fasi concorsuali ed escluso qualora non proceda alla consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di reclutamento; b) lettere c) e d), potra' avanzare istanza per essere convocato in data successiva per sostenere gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica. Il presidente della sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera c), potra' concedere il differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle visite mediche di primo accertamento. La data di convocazione viene immediatamente comunicata all'interessato. Qualora l'aspirante non avanzi la menzionata istanza, ovvero non si presenti nel giorno in cui e' stato riconvocato o non esibisca in tale data i certificati in argomento, e' escluso dal concorso. 4. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 15 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata dalla sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera e), secondo le modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito. 3. Detto accertamento si articola in: a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le capacita' di ragionamento; b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato; c) uno o piu' questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonche' l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari; e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui al presente articolo: a) non possono essere consultati testi o altri supporti anche informatici; b) eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera e). 5. I candidati giudicati non idonei sono esclusi dal concorso. 6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e' notificato agli interessati, e' definitivo. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 16 Accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» 1. I candidati che concorrono per i posti destinati alla specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» e idonei alle precedenti fasi concorsuali, sono convocati a cura del Centro di reclutamento presso la Scuola addestramento di specializzazione della Guardia di finanza di Orvieto per essere sottoposti, a cura della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera f), alla verifica dell'idoneita' al servizio nello specifico comparto. 2. La fase selettiva consiste nello svolgimento degli esercizi ginnici e del circuito di coordinazione motoria secondo quanto riportato nell'allegato 6. 3. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi indicati nelle tabelle di cui al citato allegato 6 anche in una sola prova, determina la non idoneita' e, quindi, l'esclusione dal concorso. 4. Ai fini della redazione della graduatoria unica di merito, al candidato risultato idoneo e' attribuita una maggiorazione di punteggio pari alla somma dei punti conseguiti in ciascun esercizio e nel circuito di coordinazione motoria. 5. Ai fini dello svolgimento della presente fase concorsuale, si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 12, commi da 5 a 8. Il certificato di cui al comma 5 dovra' essere nuovamente prodotto solo se non piu' valido quello presentato ai fini del sostenimento delle prove di efficienza fisica. 6. I candidati giudicati non idonei o rinunciatari sono esclusi dal concorso. 7. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 17 Mancata presentazione e differimento del candidato alle prove concorsuali 1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova scritta di preselezione, le prove di efficienza fisica, l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, attitudinale e di quella al servizio Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.), previste, rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento delle succitate fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di cui all'art. 7, comma 1, hanno facolta' - su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento delle stesse. L'istanza deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it Le decisioni assunte in relazione alle suddette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 2. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 1, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti e' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso. 3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 4. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica e fermo restando quanto previsto al comma 1, i candidati impossibilitati a partecipare, a seguito delle misure di contenimento del «COVID-19», a una o piu' prove concorsuali di cui al richiamato comma 1 sono rinviati su istanza dell'interessato a sostenere le prove non effettuate nell'ambito del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. L'istanza, debitamente sottoscritta e documentata, deve essere inviata all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAF2020@pec.gdf.it e corredata da scansione fronte-retro del documento di riconoscimento. Le eventuali risultanze di prove valutative gia' sostenute nell'ambito del presente concorso saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del bando relativo al concorso cui sono rinviati e i candidati, se utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la medesima decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del concorso cui sono stati rinviati.
Art. 18 Valutazione dei titoli 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), procede, nei confronti dei candidati risultati idonei alle fasi selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono, alla valutazione dei titoli secondo quanto riportato negli allegati da 7 a 11. 2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3.
Art. 19 Graduatorie finali di merito 1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascuna categoria e specializzazione dei contingenti ordinario e di mare nonche' per i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752. 2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che abbiano conseguito il giudizio di idoneita' a tutte le fasi concorsuali selettive previste per il comparto/specializzazione per la quale concorrono. 3. Le graduatorie finali di merito degli idonei al concorso saranno formate secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito dai concorrenti calcolato sommando i seguenti valori numerici: a) punto di merito ottenuto nella prova scritta di preselezione; b) eventuale punteggio incrementale ottenuto nelle prove di efficienza fisica; c) se previsto, eventuale punteggio incrementale ottenuto alla fase di accertamento dell'idoneita' al servizio «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)»; d) eventuali maggiorazioni di punteggio per il possesso di uno o piu' titoli. 4. A parita' di merito, si osservano - per quanto compatibili - le norme di cui all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni e integrazioni. In caso di ulteriore parita', si osservano le norme di cui al successivo comma 5 del predetto decreto. I titoli preferenziali sono ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione che ne attesta il possesso, siano stati prodotti secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 3. 5. Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza vengono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati vincitori i candidati che, nell'ordine delle stesse, risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. 6. Le candidate risultate positive al test di gravidanza e ammesse, d'ufficio, a sostenere, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', una o piu' prove e accertamenti di cui agli articoli 12, 13, 15 e 16, nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, qualora idonee, saranno: a) inserite secondo l'ordine di punteggio di merito conseguito nelle graduatorie uniche di merito della presente procedura reclutativa e avviate alla frequenza del primo corso utile in aggiunta ai vincitori del concorso cui sono state rinviate; b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria sara' determinata secondo quanto previsto all'art. 14-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. Gli effetti economici della nomina saranno riconosciuti, in ogni caso, con la stessa decorrenza prevista per i militari appartenenti al corso di formazione effettivamente frequentato. 7. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti, in tutto o in parte, i posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, le unita' resesi disponibili saranno conferite in aumento alla relativa categoria di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), punti (2)(a) e (2)(b). 8. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti i posti del contingente ordinario riservati alla specializzazione A.T.P.I., gli stessi sono conferiti in aumento al medesimo contingente e ripartiti nella misura percentuale stabilita dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare; 9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano essere ricoperti uno o piu' posti riservati ai volontari delle Forze armate, le unita' resesi disponibili nell'ambito: a) del contingente ordinario sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «Motorista navale»; (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati per il medesimo contingente ordinario ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria del contingente di mare secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); b) del contingente di mare sono: (1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria della restante specializzazione; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati alla medesima categoria nell'ambito del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai cittadini italiani secondo priorita' di cui al precedente lettera a), punto (1); (b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai cittadini italiani che concorrono per i posti destinati al personale non specializzato. 10. Qualora per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti uno o piu' posti destinati ai cittadini italiani, le unita' resesi disponibili nell'ambito: a) del contingente ordinario per il personale non specializzato sono: (1) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per la medesima categoria nell'ambito del contingente di mare secondo il seguente ordine di priorita': (a) specializzazione «Motorista navale»; (b) specializzazione «Operatore di Sistema»; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti riservati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate e, qualora ulteriormente non ricoperte, equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti messi a concorso per tale ultima categoria nell'ambito del contingente di mare, secondo l'ordine di priorita' di cui al precedente punto (1); b) del contingente di mare sono: (1) conferite in aumento ai posti a concorso riservati alla medesima categoria della restante specializzazione; (2) laddove cosi' non ricoperte, conferite in aumento ai posti destinati ai cittadini italiani che concorrono per i posti non specializzati del contingente ordinario e, qualora ulteriormente non ricoperte, nell'ordine: (a) equamente ripartite e/o conferite in aumento ai posti destinati, nell'ambito del contingente di mare, ai volontari delle Forze armate secondo la priorita' di cui alla precedente lettera a), punto (1); (b) ai posti destinati, nell'ambito del contingente ordinario, ai volontari delle Forze armate. 11. Le graduatorie sono rese note con avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it sulla rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico della Guardia di finanza, viale XXI Aprile n. 51 - Roma (numero verde 800669666). Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'art. 11.
Art. 20 Ammissione al corso di formazione 1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione ad assumere di cui all'art. 1, comma 6, i concorrenti dichiarati vincitori sono ammessi a un corso di formazione in qualita' di allievi finanzieri, previo superamento della visita medica di incorporamento, alla quale sono sottoposti prima della firma dell'atto di arruolamento da parte del dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione, avvalendosi, se necessario, del supporto tecnico nonche' delle strutture del Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 2. Per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentano di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso gli Istituti di istruzione, l'amministrazione si riserva la facolta' di articolare il corso di formazione in piu' cicli aventi identico ordinamento didattico. A tutti i frequentatori sara' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la medesima decorrenza giuridica di arruolamento degli incorporati del primo ciclo da cui decorre la ferma volontaria prevista al comma 5 dell'art. 8 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni. 3. Possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori. Decorso il termine per le ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce o decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 4. I candidati risultati in posizione utile per l'avvio al corso di formazione, gia' in servizio nelle Forze armate o di polizia, devono essere collocati in congedo/dimessi dalle rispettive amministrazioni consegnando all'Istituto di istruzione presso il quale sono stati convocati per la frequenza dell'attivita' addestrativa, copia: a) della domanda di proscioglimento dalla ferma, se volontari in ferma prefissata; b) della dichiarazione di accettazione della frequenza del corso, di cancellazione dal ruolo e di perdita del grado/qualifica diretta al competente Ministero per il tramite del Comando/Ente di provenienza, se sottufficiali/graduati o personale di qualifiche corrispondenti. Le suddette domande/dichiarazioni dovranno recare gli estremi della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 5. I provvedimenti con i quali il dirigente il Servizio sanitario del Reparto di istruzione accerta, ai sensi del presente articolo, la non idoneita' psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso: a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; b) giurisdizionale, al competente Tribunale amministrativo regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 6. Agli allievi finanzieri ammessi a frequentare il corso di formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti.
Art. 21 Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 1. Il vincitore del concorso, regolarmente convocato per la frequenza del corso, e' considerato rinunciatario al corso stesso qualora non si presenti nel giorno stabilito dall'Amministrazione. 2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il terzo giorno solare successivo alla data di convocazione, al Comandante della Legione Allievi della Guardia di finanza, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo ba0220000p@pec.gdf.it sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del citato Comandante che puo' differire la presentazione del candidato in altra data. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati per motivi connessi al fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorita' dal corso, secondo le disposizioni vigenti. Le decisioni sono comunicate al candidato dalla Legione Allievi della Guardia di finanza. 3. Nel caso in cui il ritardo si protragga per oltre novanta giorni dall'inizio del corso, l'interessato e' rinviato alla frequenza del corso successivo a quello di cessazione della causa impeditiva.
Art. 22 Spese per la partecipazione al concorso 1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio sostenute per la partecipazione alle prove del concorso, sono a carico degli aspiranti. 2. Ai candidati dichiarati vincitori del concorso spetta il rimborso delle spese di viaggio sostenute per raggiungere la sede del Reparto di istruzione per la frequenza del corso di formazione, secondo le disposizioni vigenti.
Art. 23 Trattamento economico degli allievi finanzieri, nomina a finanziere, vincoli d'impiego e assegnazione alle sedi di servizio 1. Durante il corso, gli allievi finanzieri percepiscono il trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 2. Gli ammessi al predetto corso, dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicati idonei da apposita commissione esaminatrice, sono promossi finanzieri con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza o dell'autorita' da esso delegata. 3. I vincitori del concorso per i posti del: a) contingente ordinario - specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)» conseguono il titolo in argomento nell'ambito del corso di cui all'art. 20 e al superamento dei relativi moduli addestrativi. In deroga alle vigenti norme (interne) generali e particolari sull'addestramento nella Guardia di finanza, i neo finanzieri permangono nella citata specializzazione per un periodo minimo di effettivo impiego di dieci anni decorrente dalla data di superamento dell'esame per il conseguimento del titolo; b) contingente di mare, conseguono la specializzazione indicata nella domanda di partecipazione al superamento dell'ulteriore attivita' addestrativa cui sono avviati al termine del corso di cui all'art. 20. 4. Ultimata la formazione di base e conseguita l'eventuale specializzazione, i neo finanzieri: a) dei contingenti ordinario e di mare saranno destinati in base alle esigenze organiche e di servizio dell'amministrazione ravvisate all'atto dell'assegnazione degli stessi ai Reparti; b) reclutati quali vincitori dei posti riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, saranno assegnati, quale prima sede di servizio, presso i Reparti della Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con competenza regionale, anche in riferimento al possesso della specializzazione «Anti Terrorismo e Pronto Impiego (A.T.P.I.)».
Art. 24 Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», informazioni utili e modalita' di notifica 1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi esiti possono essere reperiti sul portale attivo all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'app mobile «GdF Concorsi», disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play e App Store oppure scansionando con il proprio dispositivo mobile il QR code presente sul citato portale. 2. Laddove non diversamente disciplinato dal presente bando, tutte le notifiche nei confronti dei partecipanti al concorso saranno effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza esclusivamente mediante l'invio di apposite comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3 del presente bando di concorso.
Art. 25 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento europeo (UE) 2016/679 (di seguito RGPD) si rendono agli interessati le informazioni relative al trattamento dei dati personali forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tale scopo. 2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento dei dati personali e' il Corpo della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile n. 51, che puo' essere contattato agli indirizzi e-mail urp@gdf.it o di posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it Il «punto di contatto» del titolare e' il Centro di reclutamento della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia, via delle Fiamme Gialle, n. 18/22 - e-mail rm0300001@gdf.it - posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it b) il responsabile della protezione dei dati, designato per il Corpo della guardia di finanza, puo' essere contattato al numero 06/442236053 o agli indirizzi e-mail rpd@gdf.it o di posta elettronica certificata rpd@pec.gdf.it c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dalla presente determinazione, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; d) il trattamento dei dati personali: 1) e' finalizzato: (a) allo svolgimento delle procedure di selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base giuridica nel decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con particolare riferimento all'art. 703 nonche' nel decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33; (b) alla tutela degli interessi dell'amministrazione presso le giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 2) e' limitato a quanto «necessario per l'esecuzione di un compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1, lettera e, del RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali» di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per l'assolvimento degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9, paragrafo 2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica nelle leggi e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli e alle carriere del Corpo della guardia di finanza. Il trattamento riguardera' anche i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del RGPD; 3) avverra' a cura dei soggetti appositamente autorizzati e istruiti, ivi compresi quelli facenti parte delle sottocommissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati automatizzata, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati e, comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101. Cio', anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle liberta' degli interessati, mettendo in atto le misure tecniche e organizzative adeguate per garantire il rispetto dei principi di liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della finalita', di minimizzazione dei dati, di esattezza, di limitazione della conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole in materia di protezione dei dati personali, previste dal RGPD e dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di legge o regolamento e comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti competenti in materia previdenziale; 6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a un paese terzo o a una organizzazione internazionale ai sensi delle disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e 4, del RGPD; e) la conservazione dei dati personali avverra' nel rispetto della disciplina in tema di scarto dei documenti d'archivio delle pubbliche amministrazioni e relative disposizioni attuative e, comunque, sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati; f) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di autorita' di controllo. 3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita' di interessato al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere la rettifica, l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. L'esercizio dei predetti diritti potra' avvenire presentando istanza, anche telematica, al «punto di contatto» del titolare (Centro di reclutamento della Guardia di finanza); b) proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali. Roma, 23 dicembre 2020 Il Comandante generale: Zafarana
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