Concorso per 12 dirigenti (calabria) CORTE DEI CONTI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 12
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2021
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 07-02-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 08-01-2021
Data Scadenza bando 07-02-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 07-02-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di dodici posti di dirigente, nei ruoli della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato.

 
                        I SEGRETARI GENERALI 
                        della Corte dei conti 
                    e dell'Avvocatura dello Stato 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  «Norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche», e in particolare  l'art.  28  concernente
l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto l'art. 1, comma 318 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145
«Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno  finanziario  2019  e
bilancio  pluriennale  per  il  triennio   2019-2021»   secondo   cui
«L'Avvocatura dello Stato, per il triennio 2019-2021, e'  autorizzata
ad assumere,  a  tempo  indeterminato,  mediante  apposita  procedura
concorsuale, per titoli ed esami, un contingente di personale  di sei
unita' di livello dirigenziale non generale»  e  secondo  cui  «Nella
procedura concorsuale per la copertura delle  posizioni  dirigenziali
di cui al periodo precedente puo' essere prevista una riserva per  il
personale interno in possesso dei requisiti per l'accesso al concorso
per dirigente nel limite massimo del 50 per cento dei posti  messi  a
concorso»; 
    Visto, altresi', l'art. 1,  comma  301,  della  sopra  richiamata
legge, secondo cui la Corte dei conti e' autorizzata  ad  assumere  a
tempo indeterminato, anche mediante avvio  di  procedure  concorsuali
«personale dirigenziale di livello non generale e per  personale  non
dirigenziale, nel limite di spesa di euro 5.638.577 per l'anno 2019 e
di euro 16.915.730 annui a decorrere dall'anno 2020»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272 «Regolamento di disciplina in materia  di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 «Regolamento recante norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174 «Regolamento  recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009 «Equiparazioni tra
diplomi di lauree di vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80 «Regolamento recante  l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in  materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n.  127  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68  «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445  «Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n.  196  «Codice  in
materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 «Codice delle
pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6  della  legge
28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184 «Regolamento recante  disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011,  n.  183  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 «Disposizioni  urgenti
in materia di semplificazioni e di sviluppo»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 «Riordino della
disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di
pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte  delle
pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Visto il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali; 
    Visto il decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97  «Revisione  e
semplificazione delle disposizioni in materia  di  prevenzione  della
corruzione, pubblicita'  e  trasparenza,  correttivo  della  legge  6
novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33,
ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il regolamento per  l'organizzazione  ed  il  funzionamento
degli  uffici  amministrativi  e  degli  altri  uffici  con   compiti
strumentali e di supporto alle attribuzioni  della  Corte  dei  conti
(deliberazione  n.  1/DEL/2010)   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Vista la dotazione  organica  del  personale  dirigenziale  della
Corte dei conti, di cui alla tabella 2 allegata al citato regolamento
n. 1/DEL/2010; 
    Vista la convenzione prot. n. 24 in data 3 giugno  2019,  con  la
quale la Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato hanno ritenuto di
procedere congiuntamente all'indizione di una  procedura  concorsuale
per il reclutamento di personale di qualifica dirigenziale di seconda
fascia; 
 
                             Decretano: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  concorso  pubblico,  per  titoli  ed esami,  per
l'accesso al profilo professionale  di  dirigente  amministrativo  di
seconda fascia nei ruoli  del  personale  della  Corte  dei  conti  e
dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. I posti a concorso sono ripartiti come segue: 
      a) sei posti presso la Corte dei conti; 
      b) sei posti presso l'Avvocatura dello Stato. 
    3. Il 50% per cento dei posti a concorso previsti  per  la  Corte
dei  conti  e'  riservato  al  personale  di  ruolo  della   predetta
amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente
bando. 
    4. Il 50% per cento dei posti  previsti  per  l'Avvocatura  dello
Stato  e'  riservato   al   personale   di   ruolo   della   predetta
amministrazione, purche' in possesso dei requisiti di cui al presente
bando. 
                               Art. 2 
 
                   Requisiti minimi di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) laurea triennale (L)  nelle  seguenti  classi  di  laurea  o
equiparate:  Scienze  economiche  (L33);  Scienza   dell'economia   e
gestione aziendale  (L18);  Scienze  dei  servizi  giuridici  (L-14);
Scienze dell'amministrazione e  dell'organizzazione  (L-16);  Scienze
politiche e delle relazioni internazionali (L-36); 
      laurea magistrale (LM),  appartenente  ad  una  delle  seguenti
classi: Scienze dell'economia  (LM-56);  Scienze  economico-aziendali
(LM   77);   Giurisprudenza   (LMG-01);   Scienze   delle   pubbliche
amministrazioni (LM-63); Relazioni  internazionali  (LM-52);  Scienza
della  politica  (LM-62);  o  altra  laurea  specialistica   (LS)   o
magistrale (LM) equipollente, secondo l'equiparazione stabilita dalla
tabella allegata  al  decreto  ministeriale  9  luglio  2009  recante
«Equiparazione tra classi delle  lauree  di  cui  all'ex  decreto  n.
509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004,  ai
fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
      diplomi di laurea (DL),  di  cui  all'art.  1  della  legge  19
novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate  classi  di  lauree
specialistiche (LS) e magistrali (LM) secondo la tabella allegata  al
decreto ministeriale 9 luglio 2009 recante «Equiparazioni tra diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
      d) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        1) dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,  in
possesso di laurea (come individuata al punto  c)  che  precede)  che
abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del
dottorato di ricerca o del  diploma  di  specializzazione  conseguito
presso le scuole di  specializzazione  individuate  con  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di
servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali  e'
richiesto il possesso del diploma di laurea. Il periodo  di  servizio
richiesto e', altresi', ridotto a quattro anni per i dipendenti delle
amministrazioni statali  che  siano  stati  reclutati  a  seguito  di
corso-concorso per ricoprire posizioni funzionali per l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
        2) soggetti in possesso della qualifica di dirigente in  enti
e  strutture  pubbliche  non  comprese  nel  campo  di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
muniti di laurea (come individuata al  punto  c)  che  precede),  che
abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; 
        3) aver ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati  in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti di laurea (come individuata al punto c) che precede); 
        4) cittadini italiani, forniti  di  diploma  di  laurea,  che
abbiano maturato, con servizio continuativo per almeno  quattro  anni
presso enti od organismi  internazionali,  esperienze  lavorative  in
posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il
possesso di laurea (come individuata al punto c) che precede); 
      e) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      f) qualita' morali e condotta incensurabili; 
      g) posizione regolare nei confronti del servizio di leva, per i
cittadini soggetti a tale obbligo. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    4.  Le  amministrazioni  si  riservano  di  provvedere  d'ufficio
all'accertamento dei requisiti,  nonche'  delle  eventuali  cause  di
risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego. 
                               Art. 3 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    Nell'allegato prospetto sono  individuati  i  titoli  oggetto  di
valutazione ed i punteggi ad essi attribuibili. 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti minimi di ammissione, nonche'
per l'eventuale mancata osservanza dei  termini  perentori  stabiliti
nel presente bando,  l'amministrazione  puo'  disporre  in  qualsiasi
momento, anche successivamente all'eventuale  stipula  del  contratto
individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione  e'
disposta con provvedimento congiunto  dei  Segretari  generali  della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove. 
                               Art. 5 
 
                         Termine e modalita' 
                 per la presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24,00  del  trentesimo  giorno  successivo  alla   data   di
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed  esami»  -  nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per via telematica. Per la presentazione della domanda
i candidati devono essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  posta
elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato  e
devono registrarsi all'indirizzo: https://ripam.cloud  e  seguire  la
procedura ivi indicata. 
    3. In caso di prolungata e significativa  indisponibilita'  della
piattaforma informatica, la Corte dei conti si riserva di informare i
candidati, al ripristino  della  funzionalita',  circa  le  eventuali
determinazioni adottate al riguardo, mediante avviso  pubblicato  sul
portale di cui al comma precedente. Non si tiene conto delle  domande
spedite a mezzo raccomandata o presentate a  mano  direttamente  alla
Corte dei conti o all'Avvocatura dello Stato. 
    4. Le amministrazioni non  assumono  alcuna  responsabilita'  nel
caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata,  oppure  tardiva,  comunicazione
del  cambiamento  del  recapito  indicato  nella  domanda,  ne'   per
eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili
a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. 
    5. Non sono considerate valide le domande inviate  con  modalita'
diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine  suddetto,
e quelle compilate in modo difforme o incompleto  rispetto  a  quanto
prescritto nel presente bando di concorso. 
                               Art. 6 
 
                       Contenuto della domanda 
 
    1. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a) il cognome, il nome e il codice fiscale; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) di essere cittadino italiano; 
      d) il  luogo  di  residenza  (indirizzo,  comune  e  codice  di
avviamento postale), il domicilio (se diverso dalla residenza) presso
il quale ciascun candidato intende ricevere le comunicazioni relative
al concorso, unitamente ad un recapito telefonico, con  l'impegno  di
far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; 
      e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto,  oppure  i
motivi  della  non  iscrizione  o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      f) la posizione regolare nei confronti del  servizio  di  leva,
per i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      g) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      h) di non aver riportato condanne penali con  sentenza  passata
in giudicato e  di  non  avere  in  corso  procedimenti  penali,  ne'
procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza
o  di  prevenzione,  nonche'  precedenti  penali  a  proprio   carico
iscrivibili nel casellario  giudiziale,  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313.  In
caso contrario, devono essere indicate le condanne e i procedimenti a
carico ed ogni eventuale precedente penale, precisando  la  data  del
provvedimento e l'Autorita' giudiziaria  che  lo  ha  emanato  ovvero
quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale; 
      i) di essere in possesso del titolo  o  dei  titoli  di  studio
previsti dall'art. 2, comma 1, lettera c), del  presente  bando;  per
ciascun titolo dichiarato il candidato deve indicare l'universita'  o
l'istituzione che lo ha rilasciato e la data del conseguimento; se il
titolo di studio e' stato conseguito  all'estero  il  candidato  deve
indicare gli estremi del provvedimento con il quale il titolo  stesso
e' stato riconosciuto equipollente al corrispondente titolo italiano; 
      j)  in  quale  posizione  si  trovi  tra  quelle  elencate  nel
precedente art. 2, comma 1, lettera d) precisando: 
        se si trova  nella  posizione  1)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la  sua  decorrenza,  l'ufficio  e  l'amministrazione  di
appartenenza,  nonche'  l'attuale  sede  di   servizio,   l'eventuale
possesso  del  titolo  di  dottore  di  ricerca  o  del  diploma   di
specializzazione, fornendone  i  relativi  estremi  e  se  sia  stato
reclutato in un'amministrazione statale a seguito di corso-concorso; 
        se si trova  nella  posizione  2)  la  qualifica  attualmente
rivestita e la sua  decorrenza,  l'ufficio,  l'ente  o  la  struttura
pubblica di appartenenza, nonche' l'attuale sede di servizio; 
        se si trova nella posizione 3) l'ufficio e  l'amministrazione
presso i quali ha  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o  equiparati,
nonche' il periodo di servizio prestato nelle suddette funzioni; 
        se  si  trova  nella  posizione  4)  l'ente   o   l'organismo
internazionale presso il quale  ha  maturato  esperienze  lavorative,
indicando il periodo di servizio,  nonche'  la  posizione  funzionale
nella quale ha svolto il predetto servizio; 
      k)  gli  estremi  di  eventuali  provvedimenti  relativi   alla
concessione di periodi di  aspettativa  autorizzati,  la  durata  dei
periodi stessi, nonche' ogni  altro  provvedimento  interruttivo  del
computo dell'effettivo servizio; tale dichiarazione deve essere  resa
anche se negativa; 
      l) l'eventuale diritto alla riserva e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui all'art. 7 del presente bando; 
      m)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle  prove  di  esame;  e'  fatto  comunque  salvo   il   requisito
dell'idoneita' fisica, di cui all'art. 2, comma  1,  lettera  c)  del
presente bando. Tutta la documentazione inerente alla  condizione  di
handicap  dovra'  essere  trasmessa   a   mezzo   posta   elettronica
certificata all'indirizzo pec  concorsi@corteconticert.it,  entro  il
termine di venti  giorni  successivi  alla  data  di  scadenza  della
presentazione delle domande di partecipazione al concorso, unitamente
alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati  sensibili.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per  tempo  e  di
fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Il candidato affetto da
invalidita' uguale o superiore all'80%, ai sensi dell'art.  20  della
legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata  dal  decreto-legge  24
giugno 2014, n. 90, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  11
agosto 2014, n. 114, non e'  tenuto  a  sostenere  l'eventuale  prova
preselettiva  ed  e'  ammesso  alle  prove  scritte,  sempre   previa
presentazione, con le medesime  suddette  modalita'  e  nei  medesimi
termini di cui al presente comma, della documentazione comprovante la
patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. A  tal  fine,
il candidato nella domanda compilata  on-line  dovra'  dichiarare  di
volersi avvalere del presente beneficio; 
      n) di  aver  versato  il  contributo  di  segreteria  stabilito
dall'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, di 15,00
(quindici) euro mediante versamento  sul  c/c  postale  n.  48575005,
intestato a «Tesoreria centrale dello Stato - entrate eventuali della
Corte dei conti» codice IBAN: IT41N0760103200000048575005; 
      o) di rilasciare il consenso al trattamento dei dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di  cui  al  regolamento  europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016  e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196. 
    2. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    3. Le amministrazioni si riservano di  provvedere  alla  verifica
della veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti
alla procedura, i quali si intendono  consapevoli  delle  conseguenze
sotto il profilo penale, civile, amministrativo  delle  dichiarazioni
false o mendaci, ai sensi degli articoli 75  e  76  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  ivi  compresa  la   perdita   degli
eventuali  benefici  conseguiti  sulla  base  di  dichiarazioni   non
veritiere. 
    4. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute  dalla  prova
preselettiva di  cui  al  successivo  art.  9,  sara'  verificata  la
validita' delle domande solo dopo lo  svolgimento  della  medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  l'hanno   superata.   La   mancata
esclusione dalla prova preselettiva non  costituisce  garanzia  della
regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana  le
irregolarita' della domanda stessa. 
                               Art. 7 
 
                        Titoli di preferenza 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art.  5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487  e  all'art.  73,  comma  14,  del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69. 
    2. Gli eventuali titoli di preferenza, per poter  essere  oggetto
di valutazione, devono essere posseduti alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione ed
indicati nella domanda stessa. 
    3. I titoli di preferenza sono valutati  esclusivamente  all'atto
della formulazione della graduatoria definitiva. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. Con successivo provvedimento  sara'  nominata  la  commissione
esaminatrice, composta da cinque componenti scelti: 
      a) due, tra magistrati della Corte dei conti, ivi  compreso  il
presidente; 
      b) due tra avvocati dello Stato; 
      c) uno tra i professori di prima fascia «in materie economiche»
di universita' pubbliche, anche a riposo, designato dai due Istituti. 
    2. La  commissione  potra'  essere  integrata  da  un  componente
esperto in lingua inglese e da un componente esperto in informatica. 
                               Art. 9 
 
                         Prova preselettiva 
 
    1. Ove il numero delle domande sia superiore  a  mille  le  prove
d'esame sono precedute da una preselezione, che consiste in una serie
di quesiti a risposta multipla, nelle  materie  oggetto  delle  prove
scritte. 
    2. Con avviso  da  pubblicarsi  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - del  30
marzo 2021 e' data notizia della pubblicazione -  sul  sito  internet
della Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato,  oltre  che  sul
portale  «Step  one   2019»   (https://ripam.cloud)   -   dell'avviso
riguardante il calendario e la  sede  di  svolgimento  dell'eventuale
prova preselettiva; tale pubblicazione ha valore di notifica a  tutti
gli effetti. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione
dal concorso  sono  tenuti  a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
preselettiva secondo le indicazioni contenute in detto avviso, muniti
di documento di riconoscimento in corso di validita'. 
    3. La mancata presentazione nel giorno,  ora  e  sede  stabiliti,
comunque  giustificata  ed  a  qualsiasi   causa   dovuta,   comporta
l'esclusione dal concorso. 
    4.  Sono  esonerati  dalla  prova  preselettiva  i  candidati  in
condizione di handicap con invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%
dichiarata  e,  successivamente  attestata,  secondo   le   modalita'
previste all'art. 6, comma 1, lettera m). 
    5. La prova preselettiva consiste nella somministrazione  di  100
quesiti, vertenti sulle discipline previste per le prove scritte,  da
risolvere nel tempo massimo di 90 minuti. Ciascun quesito consiste in
una domanda seguita da quattro risposte alternative, delle quali solo
una e' esatta. Nell'avviso di cui al comma 2 sono  fornite  ulteriori
istruzioni  circa  le  modalita'  di  svolgimento,   anche   mediante
strumentazione e procedure informatiche,  della  prova  preselettiva.
Nel medesimo  avviso  sono  determinati  i  punteggi  delle  risposte
fornite dai candidati in relazione ai quesiti somministrati. 
    6. All'esito della preselezione,  sono  ammessi  a  sostenere  le
prove scritte un numero di candidati pari a trenta  volte  il  numero
dei posti messi a concorso. Sono comunque  ammessi  i  candidati  che
abbiano conseguito un punteggio uguale al piu' basso risultato  utile
ai fini dell'ammissione alle prove scritte. 
    7. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    8. Le amministrazioni possono avvalersi, per la predisposizione e
formulazione  dei  quesiti,  nonche'   per   l'organizzazione   della
preselezione, di enti, aziende o istituti specializzati operanti  nel
settore  della  selezione  delle  risorse   umane.   La   commissione
esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 
    9.  La  correzione  della  prova  preselettiva  viene  effettuata
attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati. 
    10.  Con  avviso  pubblicato  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  -  viene
resa nota la pubblicazione sul sito internet della Corte dei conti  e
dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale  «Step  one  2019»
(https://ripam.cloud) dell'elenco dei candidati ammessi  a  sostenere
le prove scritte, delle modalita', del luogo, della data  e  dell'ora
di svolgimento delle prove stesse. Il diario delle prove  scritte  e'
pubblicato almeno quindici giorni prima dello svolgimento delle prove
medesime. I suddetti candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro
preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel   luogo   indicati.   Tale
pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    11.  Durante  la  prova  preselettiva  i  candidati  non  possono
introdurre  nella  sede  di  esame   carta   da   scrivere,   appunti
manoscritti,  libri,  dizionari,  testi  di   legge,   pubblicazioni,
telefoni  cellulari  e   altri   dispositivi   mobili   idonei   alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati,  ne'  possono  comunicare
tra  di  loro.  In  caso  di  violazione  di  tali  disposizioni   la
commissione  esaminatrice  o  il  comitato  di  vigilanza  deliberano
l'immediata esclusione dal concorso. 
    12. L'ammissione alle successive prove scritte non preclude  alle
amministrazioni  l'adozione  di  provvedimenti  di   esclusione   dal
concorso a seguito di accertamenti esperibili  in  qualunque  momento
della procedura concorsuale relativamente al possesso  dei  requisiti
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 10 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte a contenuto  teorico
e pratico  ed  un  colloquio  interdisciplinare  e  sono  diretti  ad
accertare     il     possesso     di     una     adeguata     cultura
giuridico-amministrativa ed economica,  nonche'  della  capacita'  ed
attitudine  all'analisi,  sintesi  e  risoluzioni  di   problematiche
afferenti alle  funzioni  dirigenziali,  unitamente  alla  conoscenza
della  lingua  inglese  e  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse. 
                               Art. 11 
 
                            Prove scritte 
 
    1. La prima prova scritta,  la  cui  durata  e'  stabilita  dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente:  a)
una risposta ad un quesito che puo' riguardare le materie del diritto
costituzionale, diritto dell'unione europea, diritto  amministrativo,
contabilita' pubblica;  b)  una  risposta  ad  un  quesito  che  puo'
riguardare le materie del diritto civile, con particolare riferimento
alle obbligazioni e ai  contratti  e  del  diritto  del  lavoro,  con
particolare riferimento al pubblico impiego; c) una  risposta  ad  un
quesito che puo' riguardare  le  materie  economiche  e  dell'analisi
delle politiche pubbliche (economia delle amministrazioni  pubbliche,
management pubblico, scienza dell'amministrazione, statistica). 
    2. La seconda prova scritta, la cui  durata  e'  stabilita  dalla
commissione, consiste nella redazione di un elaborato contenente:  la
soluzione di un caso pratico  in  ambito  giuridico-amministrativo  o
economico-gestionale per verificare la capacita' di impostare analisi
critiche di problemi complessi e di proporre soluzioni argomentate in
relazione  a  problemi  attinenti  alle  attivita'  delle   pubbliche
amministrazioni, sulla  base  di  un  breve  dossier  distribuito  ai
candidati. Il dossier contiene documenti  in  lingua  italiana  e  in
lingua inglese e la traccia prevede anche una specifica domanda a cui
deve essere fornita risposta in lingua  inglese.  E'  facolta'  della
commissione definire le dimensioni massime dell'elaborato. 
    3. Nel corso delle prove scritte, ai candidati e'  fatto  divieto
di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati,  supporti  cartacei,  pubblicazioni  e  stampe   di   qualsiasi
tipologia e genere, nonche'  di  comunicare  tra  loro.  In  caso  di
violazione,  la   commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    4. E' fatto, altresi', assoluto divieto di  introdurre  ed  usare
nell'aula d'esame durante la  prova  codici  giuridici  contenenti  i
testi di legge commentati con la dottrina e/o la giurisprudenza. 
    5. L'assenza anche ad  una  sola  delle  prove  scritte  comporta
l'esclusione dal concorso, qualunque ne sia la causa. 
    6. Superano le prove scritte e sono ammessi alla  prova  orale  i
candidati che abbiano riportato non meno  di  70  punti  in  ciascuna
prova scritta. 
    7. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono la relativa comunicazione, con valore di notifica, via  pec,
con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte,
almeno venti giorni prima del giorno in cui devono sostenere la prova
stessa. 
                               Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. Il colloquio orale verte, in aggiunta alle materie di cui alle
prove  scritte,  sulle  seguenti  materie:  a)  diritto  penale,  con
particolare   riferimento   ai    delitti    contro    la    pubblica
amministrazione; b) elementi di  diritto  processuale  civile  e  del
lavoro; c)  informatica  giuridica;  d)  organizzazione,  centrale  e
periferica e legislazione della Corte  dei  conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato, con particolare riferimento alle piu' recenti evoluzioni
normative. 
    2. Il colloquio  orale  e'  altresi'  diretto  ad  accertare  nel
candidato le capacita' organizzative  e  manageriali  in  rapporto  a
specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale,  oltre  che  la
conoscenza  della  lingua  inglese  mediante  esercizi  di   lettura,
traduzione e conversazione. Viene, altresi', accertata la  conoscenza
a livello avanzato dell'utilizzo del personal computer e dei software
applicativi piu' diffusi da realizzarsi anche mediante  una  verifica
pratica,  nonche'  la  conoscenza  da  parte  del   candidato   delle
problematiche e delle potenzialita' connesse all'uso degli  strumenti
informatici  in  relazione  ai   processi   comunicativi   in   rete,
all'organizzazione  e  gestione  delle  risorse  e  al  miglioramento
dell'efficienza degli uffici e dei servizi. 
    3.  La  prova  orale  si  intende  superata  dai  candidati   che
conseguono un punteggio non inferiore a settanta punti. 
    4. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame; tali quesiti sono proposti a ciascun
candidato con estrazione a sorte. 
    5. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
    6. Per sostenere la prova i candidati devono essere muniti di  un
documento  di  riconoscimento  in  corso  di  validita',  tra  quelli
previsti dal decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445. 
                               Art. 13 
 
                              Punteggio 
 
    1. La commissione dispone, complessivamente, di 390 punti. 
    2. I punti sono cosi' ripartiti: 
      a) fino a un massimo di 90 punti per i titoli; 
      b) fino a un massimo di 100 punti per la prima prova scritta; 
      c) fino a un massimo di 100 punti per la seconda prova scritta; 
      d) fino a un massimo di 100 punti per la prova orale. 
                               Art. 14 
 
                             Graduatoria 
 
    1. Il punteggio finale da  attribuire  al  candidato  al  termine
delle prove concorsuali e' determinato sommando i voti  riportati  in
ciascuna delle due prove scritte, il voto riportato nella prova orale
ed  il  punteggio  derivante  dai  titoli.  Il   punteggio   ottenuto
nell'eventuale  prova  preselettiva  non  ha  valore  ai  fini  della
votazione complessiva. 
    2. I candidati che  abbiano  superato  il  colloquio  devono  far
pervenire i documenti attestanti il possesso dei titoli valutabili ai
fini del punteggio e dei titoli di preferenza,  gia'  indicati  nella
domanda,  a  pena  di  decadenza  dai  benefici,  entro  il   termine
perentorio di giorni quindici  decorrenti  dal  giorno  successivo  a
quello in cui hanno sostenuto il colloquio, a mezzo posta elettronica
certificata (pec) all'indirizzo concorsi@corteconticert.it 
    3. Non sono valutati titoli la cui documentazione non e' conforme
a quanto prescritto dal bando. 
    4. I Segretari generali della Corte dei conti  e  dell'Avvocatura
dello Stato, al termine dei lavori  della  commissione  esaminatrice,
riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso,  approvano
con proprio decreto congiunto, sotto condizione dell'accertamento dei
requisiti  prescritti,  la  graduatoria  di  merito   dei   candidati
risultati   idonei   nelle   prove   concorsuali.   Con   lo   stesso
provvedimento,  dichiarano  vincitori  del   concorso   i   candidati
utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto  conto  delle
riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni. 
    5. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del concorso, e' pubblicata nel sito internet della Corte dei conti e
dell'Avvocatura dello Stato, oltre che sul portale  «Step  one  2019»
(https://ripam.cloud). Di tale pubblicazione e' data notizia mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione dell'avviso
decorre il termine per le eventuali impugnative. 
    6. Una volta pubblicata la graduatoria definitiva  dei  vincitori
del concorso, ciascuna  delle  amministrazioni  interessate  rendera'
note,  tramite  pubblicazione  sui  siti  istituzionali   alla   voce
«Amministrazione  trasparente  -  bandi  di  concorso»  le  sedi   da
ricoprire. 
                               Art. 15 
 
                 Assegnazione dei posti ai vincitori 
 
    1.  I  vincitori  del  concorso  saranno  invitati  a  comunicare
l'ordine di preferenza delle amministrazioni e  delle  relative  sedi
disponibili, tratte dall'elenco pubblicato  ai  sensi  dell'art.  14,
comma 6. 
    2.  I  vincitori  che  intendessero  avvalersi  dei   titoli   di
preferenza nell'assegnazione della sede previsti dagli  articoli  21,
comma 1, e 33, comma 5 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104  devono
farne espressa dichiarazione contestualmente  alla  comunicazione  di
cui al comma 1, allegando la documentazione comprovante  il  possesso
del titolo. 
    3. L'assegnazione  presso  l'amministrazione  prescelta  avverra'
sulla  base  dei  posti  messi   a   concorso   da   ciascuna   delle
amministrazioni interessate, tenendo conto delle preferenze  espresse
dai vincitori, nell'ordine di graduatoria e, se del caso,  di  quanto
previsto dagli articoli 21, comma 1, e 33,  comma  5  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
                               Art. 16 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione che risulta, in ogni caso, subordinata alla  verifica
del possesso dei requisiti di ammissione e dei titoli dichiarati. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare un contratto  individuale  di  lavoro,  a  tempo  pieno  ed
indeterminato, per l'assunzione nei ruoli dei dirigenti  della  Corte
dei conti e dell'Avvocatura dello Stato,  ai  sensi  della  normativa
vigente. 
    3. I vincitori del concorso assunti in servizio, anteriormente al
conferimento  del  primo  incarico  dirigenziale,   sono   tenuti   a
frequentare, ai sensi dell'art. 6 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 272/2004, un ciclo di attivita' formative,  organizzato
dalla Scuola nazionale dell'amministrazione. I vincitori del concorso
sono soggetti ad un periodo di prova di sei mesi  previsto  dall'art.
18  del  C.C.N.L.   del   personale   con   qualifica   dirigenziale,
sottoscritto il 21 aprile 2006. Decorso il periodo di prova senza che
il rapporto  di  lavoro  sia  stato  risolto,  gli  interessati  sono
confermati in ruolo dalla data di assunzione in servizio. 
    4. Possono essere esonerati dal periodo di prova i dirigenti  che
lo  abbiano  gia'  superato  nella  stessa  qualifica,  presso  altra
pubblica amministrazione. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio entro il termine stabilito, decade dall'assunzione.  In  tal
caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria. 
                               Art. 17 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    2. L'amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Contitolari del trattamento dei dati personali, ex art. 26 del
regolamento (UE) n. 2016/679, sono la Corte dei conti e  l'Avvocatura
dello Stato. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento  (UE)  n.  2016/679,  in  relazione   alla   fase   della
presentazione in via telematica delle domande, e' FORMEZ. 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE "Regolamento generale
sulla protezione dei dati"» (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali le amministrazioni  possono  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (art. 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti
al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra
indicati: 
      Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via  dei
Portoghesi  n.  12   -   00186   (tel.:   (+39)   06.68291;   e-mail:
roma@avvocaturastato.it; pec: roma@mailcert.avvocaturastato.it); 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma  (Italia)  -  via  Antonio
Baiamonti   n.   25   -   00195   (tel.:   (+39)    06.38761;    pec:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it). 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  posta   elettronica
certificata: responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
      per    l'Avvocatura    dello    Stato:    indirizzo     e-mail:
rpd@avvocaturastato.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 19 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. La Corte dei conti e l'Avvocatura dello Stato si riservano  la
facolta' di annullare o  revocare  il  presente  bando  di  concorso,
sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche'  le
connesse attivita' di  assunzione,  modificare,  fino  alla  data  di
assunzione dei vincitori,  il  numero  dei  posti  in  aumento  o  in
decremento, sospendere  l'assunzione  dei  vincitori  in  ragione  di
esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  anche   in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero, in tutto o  in  parte,  o  imponessero  di  differire  o
ritardare assunzioni di personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    Il presente decreto e' trasmesso agli Uffici del  bilancio  della
Corte dei conti e dell'Avvocatura dello Stato  per  il  riscontro  di
regolarita' amministrativo-contabile ed e' pubblicato nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
 
    Roma, 31 dicembre 2020 
 
                                               Il Segretario generale 
                                                della Corte dei conti 
                                                        Massi         
  Il Segretario generale    
dell'Avvocatura dello Stato 
          Grasso            
                                                             Allegato 
 
 Tabella riepilogativa dei punteggi attribuiti ai titoli valutabili 
 
    1. I  titoli  valutabili  sono  quelli  posseduti  alla  data  di
scadenza del bando  e  sono  riferibili  alle  categorie  di  seguito
indicate: 
      a) titoli di studio universitari ed altri titoli; 
      b) abilitazioni; 
      c) titoli di carriera e di servizio. 
    2. Il valore complessivo dei titoli e' determinato in massimo  90
punti. Il punteggio conseguito all'esito della valutazione dei titoli
e'  sommato  al  punteggio  complessivo  del  candidato   determinato
sommando i voti riportati  in  ciascuna  prova  scritta  ed  il  voto
riportato nella prova orale. 
    
+--------------------------------+----------------------------------+
|Titoli di studio universitari ed|                                  |
|altri titoli                    |                      max 40 punti|
+--------------------------------+----------------------------------+
|I seguenti titoli di studio universitari, per i quali possono      |
|essere attribuiti, complessivamente, non oltre punti 40, sono      |
|valutabili, solo se attinenti alle materie delle prove d'esame, con|
|i seguenti punteggi per ciascun titolo:                            |
|  a) voto del diploma di laurea, laurea specialistica o magistrale,|
|punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori |
|punti 2 in caso di attribuzione della lode;                        |
|  b) diploma di laurea (DL), punti 2;                              |
|  c) laurea specialistica (LS), punti 2;                           |
|  d) laurea magistrale (LM), punti 2;                              |
|  e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia  |
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli    |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 1 per ciascuno, fino a    |
|punti 2;                                                           |
|  f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia|
|stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli    |
|equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione |
|ai crediti formativi riconosciuti, punti 2 per ciascuno, fino a    |
|punti 4;                                                           |
|  g) diploma di specializzazione (DS), punti 8;                    |
|  h) dottorato di ricerca (DR), punti 12.                          |
+--------------------------------+----------------------------------+
|Abilitazioni                    |                       max 3 punti|
+--------------------------------+----------------------------------+
|1. Le abilitazioni, per le quali e' attribuito un punteggio        |
|complessivo massimo di punti 3, sono valutabili, solo se attinenti |
|alle materie delle prove d'esame, in ragione di non piu' di un     |
|titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente        |
|punteggio per ciascun titolo:                                      |
|   a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di  |
|esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno      |
|dei titoli di studio universitari richiesti dal bando per          |
|l'ammissione al concorso, punti 2;                                 |
|   b) abilitazione all'insegnamento nelle scuole statali secondarie|
|superiori, per il conseguimento della quale e' stato richiesto uno |
|dei titoli di studio richiesto dal bando per l'accesso al concorso,|
|punti 1.                                                           |
|2. Le abilitazioni sono valutate esclusivamente se conseguite a    |
|seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di    |
|Stato.                                                             |
+--------------------------------+----------------------------------+
|Titoli di carriera e di servizio|                      max 47 punti|
+--------------------------------+----------------------------------+
|1. I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere     |
|attribuito, un punteggio complessivo di punti 47, sono:            |
|   a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o      |
|determinato, con effettivo e formale inquadramento in una          |
|qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  |
|e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari  |
|di cui al presente bando di concorso, per i quali e' attribuibile  |
|un punteggio di 2 punti per anno, fino a un massimo di punti 30;   |
|   b) incarichi di livello dirigenziale conferiti con provvedimenti|
|formali nel corso degli ultimi dieci anni, dall'amministrazione    |
|pubblica di appartenenza ovvero da altri soggetti pubblici su      |
|designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i  |
|quali e' attribuito il punteggio di punti 10 (indipendentemente dal|
|numero degli incarichi);                                           |
|   c) incarichi di coordinamento e/o preposizione funzionale       |
|conferiti con provvedimenti formali nel corso degli ultimi dieci   |
|anni, dall'amministrazione pubblica di appartenenza ovvero da altri|
|soggetti pubblici su designazione dell'amministrazione pubblica di |
|appartenenza, per i quali e' attribuito il punteggio di punti 5    |
|(indipendentemente dal numero degli incarichi);                    |
|   d) avvenuto superamento, nel corso degli ultimi dieci anni, di  |
|procedure selettive interne con prove di esame, bandite            |
|dall'amministrazione pubblica di appartenenza, per le quali e'     |
|attribuito 1 punto per ciascuna selezione, con un massimo di 2.    |
|2. I titoli di cui al presente articolo sono valutabili            |
|esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali |
|o di rilevanza costituzionale, le autorita' indipendenti ovvero le
|amministrazioni centrali dello Stato.                              |
|3. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle      |
|dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono computati, per     |
|quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per |
|quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i|
|periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale, sono     |
|valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro    |
|prestato.                                                          |
|4. Per la valutazione dei rapporti di lavoro subordinato si        |
|applicano anche i seguenti principi:                               |
|   a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile         |
|considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni     |
|trenta o frazioni superiori a quindici giorni;                     |
|   b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e'    |
|valutato quello piu' favorevole al candidato;                      |
|   c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali  |
|di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno|
|valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno|
|del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno  |
|dell'anno.                                                         |
+-------------------------------------------------------------------+