Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 16-02-2021) Concorsi, per esami, per l'ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2021-2022. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-01-2021
Data Scadenza bando 16-02-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 16-02-2021)

Concorsi, per esami, per l'ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2021-2022.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
                           di concerto con 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
                del Corpo delle capitanerie di porto 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante norme di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante norme di attuazione dello  statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante  norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici   impieghi   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visti i decreti interministeriali 20 dicembre  1996,  concernenti
approvazione   dei   programmi   di   insegnamento   delle    materie
universitarie per i corsi  ordinari  dell'Arma  aeronautica  -  ruolo
naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico  -ruolo
ingegneri - svolti presso l'Accademia aeronautica; 
    Visti  i  decreti  ministeriali  6   maggio   1997,   concernenti
riconoscimento  degli  studi   svolti   dagli   ufficiali   dell'Arma
aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio
aeronautico - ruolo ingegneri - presso l'Accademia aeronautica; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale  16  settembre  2003  e  successive
modifiche e integrazioni, concernente  elenco  delle  imperfezioni  e
infermita' che sono causa di inidoneita' ai  servizi  di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»: 
    Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge  25  giugno  2008  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere,  tra
gli altri, il personale dei Corpi di polizia, la  procedura  prevista
dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive  modificazioni,  previa  richiesta  delle  amministrazioni
interessate, corredata da analitica  dimostrazione  delle  cessazioni
avvenute  nell'anno  precedente  e  delle  conseguenti   economie   e
dall'individuazione delle unita' da assumere e dei  correlati  oneri,
asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
disposizioni urgenti in materia di  semplificazione  e  di  sviluppo,
convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione
della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni
e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare  e
della direttiva  tecnica  riguardante  i  criteri  per  delineare  il
profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la  direttiva  tecnica  9  febbraio  2016  dell'Ispettorato
generale della sanita' militare - emanata ai sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207  -  recante
«Modalita' tecniche per l'accertamento e la  verifica  dei  parametri
fisici»; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  1°  settembre   2017,   recante
disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali  in  servizio
permanente dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto interministeriale del 16  maggio  2018,  con  il
quale  e'  stata  approvata  la  «Direttiva  tecnica  in  materia  di
protocolli sanitari per la somministrazione di  profilassi  vaccinali
al personale militare»; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  18  ottobre  2018,
recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche' modalita' di
svolgimento dei concorsi  per  il  reclutamento  degli  ufficiali  in
servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina  militare  e
dell'Aeronautica militare»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate»; 
    Vista la lettera n. M_INF CGCCP registro ufficiale U 0044580  del
23 aprile 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e  dei
trasporti ha comunicato il piano dei reclutamenti  di  personale  del
Corpo delle capitanerie di porto autorizzati per l'anno 2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno  2020,
con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha  comunicato  il  piano
dei reclutamenti autorizzati di  personale  delle  Forze  armate  per
l'anno 2021; 
    Visto  il  decreto  interministeriale  6  luglio  2020,   recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD  REG2020  0178213  del  18  novembre
2020, con la quale lo Stato maggiore della  Difesa  ha  garantito  la
copertura finanziaria per  il  reclutamento  programmato  di  allievi
ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2021; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n.  1,  foglio  n.  390  -
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio  2018,
concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni  Pettorino  a
comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Generalita' 
 
    1. Per  l'anno  accademico  2021-2022  sono  indetti  i  seguenti
concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima
classe  dei  corsi  normali  delle  accademie  militare,   navale   e
aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito,
della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: 
      a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione  di  allievi
al primo anno di corso dell'Accademia militare; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  allievi
alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
aeronautica; 
      d)  Carabinieri:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi al  primo  anno  di  corso  dell'Accademia  militare  per  la
formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Taluni dei posti a concorso saranno  riservati,  nella  misura
indicata nelle appendici al bando: 
      a) agli allievi frequentatori  dell'ultimo  anno  delle  scuole
militari; 
      b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate, compresa l'Arma  dei  carabinieri,  e  delle  Forze  di
polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il  parere  del
Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del
decreto del Presidente della Repubblica  29  ottobre  2001,  n.  461,
titolo che consente di beneficiare di tale  riserva  di  posti,  deve
essere posseduto alla data di scadenza  per  la  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso; 
      c) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
a), ai sensi dell'art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66, al personale in servizio nell'Esercito esclusivamente in
qualita' di sergente in servizio permanente, volontario  in  servizio
permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale e  volontario
in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici  mesi
di servizio in tale posizione alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione; 
      d) per il solo concorso di cui al precedente comma  1,  lettera
d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza  del  termine
di  presentazione  delle  domande,  dell'attestato   di   bilinguismo
riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione  secondaria
di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente  della
Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752  e  successive   modifiche   e
integrazioni. 
    La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti
eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali  si  sono
collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. 
    I  posti   riservati   agli   allievi   delle   scuole   militari
eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali
(del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle  appendici  al  bando,
saranno devoluti all'altra. 
    I posti riservati eventualmente non ricoperti  per  insufficienza
di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della
graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 
    3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1  saranno
ammessi quali  allievi  alla  frequenza  dei  corsi  con  riserva  di
accertamento,  anche   successiva   all'ammissione,   dei   requisiti
prescritti  e  subordinatamente   all'autorizzazione   a   effettuare
assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti
vincitori non potranno far valere gli  esami  universitari  sostenuti
prima dell'ammissione ai corsi d'accademia ai fini del  conseguimento
della  laurea/laurea  magistrale  prevista  al  termine   del   ciclo
formativo. 
    4.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare i  predetti  concorsi,
variare il numero dei  posti,  modificare,  annullare,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dai  concorsi  o
l'incorporazione dei vincitori, in ragione  di  esigenze  attualmente
non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa  ne
dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica  a  tutti
gli effetti per gli interessati, nel sito www.difesa.it, nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della  difesa  di  cui  al
successivo art. 3  e  di  cui  sara'  dato  avviso  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    5. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    6. Fermo restando quanto  previsto  al  precedente  comma  4,  il
numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni
tra le Armi o i Corpi al fine di  soddisfare  eventuali  sopravvenute
esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del
ruolo normale delle rispettive  Armi  o  Corpi,  fino  alla  data  di
approvazione  delle  graduatorie  di  merito  di  ciascun   concorso.
Inoltre,  potranno  essere  modificate,  sempre  entro  il   predetto
termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora  il
numero dei posti a concorso venga modificato  secondo  le  previsioni
del  presente  comma  e  del  precedente  comma  4,  sara'   altresi'
modificato il numero dei posti  riservati  ai  sensi  del  precedente
comma 2. 
    7. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa di cui al successivo art.  3,  definendone  le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                         Requisiti generali 
                          di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per
la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando  quanto
specificato al presente  comma,  i  concorrenti  devono  possedere  i
seguenti requisiti generali: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) avere  compiuto  il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di  eta'  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande.  Gli
appartenenti  ai  ruoli  ispettori  e  sovrintendenti  dell'Arma  dei
carabinieri, partecipanti al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera d), non dovranno superare il  ventottesimo  anno  di
eta' alla  data  di  scadenza  del  termine  di  presentazione  delle
domande. Il limite massimo di eta' e'  elevato  di  un  periodo  pari
all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di  scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che  prestano
o hanno prestato servizio militare nelle  Forze  armate.  L'eventuale
periodo trascorso in qualita' di allievo delle scuole militari non e'
considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'. 
    Tale elevazione del limite di eta' non si applica: 
      ai concorrenti per i  posti  per  il  ruolo  naviganti  normale
dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera
c); 
      al personale appartenente ai ruoli ispettori  e  sovrintendenti
dell'Arma  dei  carabinieri,  partecipante  al  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera d); 
      c) aver conseguito o essere in grado di conseguire  al  termine
dell'anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di
secondo  grado,  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi  universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di
secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi
quadriennali di secondo grado validi per  l'iscrizione  ai  corsi  di
laurea. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla
domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica  e'
disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il
concorrente che non sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. 
      d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale  in  servizio
permanente.  Tale  requisito  sara'  verificato   nell'ambito   degli
accertamenti psicofisici e attitudinali; 
      e) godere dei diritti civili e politici; 
      f)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia
dello Stato per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a  esclusione  dei  proscioglimenti  a   domanda   e   per
inidoneita'  psico-fisica  e  mancato  superamento   dei   corsi   di
formazione di base di cui all'art. 957, comma 1,  lettera  e-bis  del
codice dell'ordinamento militare; 
      g) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; 
      h) non essere in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi. Per il solo personale militare in  servizio,  se
il procedimento penale non si conclude con sentenza  irrevocabile  di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice  di
procedura penale, il militare  puo'  partecipare  ai  concorsi  nelle
Forze  armate   soltanto   successivamente   alla   definizione   del
conseguente procedimento disciplinare; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) avere tenuto condotta incensurabile  e  non  aver  posto  in
essere, nei confronti delle istituzioni  democratiche,  comportamenti
che  non  danno  sicuro  affidamento  di  scrupolosa  fedelta'   alla
Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
      k) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente la  potesta',  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato  nell'ambito
degli accertamenti psicofisici. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non
essere stati dimessi d'autorita'  ovvero  espulsi  per  insufficiente
attitudine  al  pilotaggio  da  precedenti  analoghi  corsi  per   il
conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano. 
    3. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma  1,
i  concorrenti  dovranno  non  essere   stati   dichiarati   inidonei
all'avanzamento o avervi rinunciato,  negli  ultimi  cinque  anni  di
servizio,  se  personale  militare  in  servizio  permanente,  e  non
dovranno trovarsi  in  situazioni  incompatibili  con  l'acquisizione
ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 
    4. Per tutti i concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1
l'ammissione ai corsi sara' subordinata  al  possesso  dell'idoneita'
psicofisica e attitudinale  prescritta  dalla  normativa  in  vigore,
nonche'  dell'idoneita'  all'esercizio  dell'attivita'  di  volo   in
qualita' di piloti militari, se concorrenti per  il  ruolo  naviganti
normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 
    5. Salvo quello previsto dal  precedente  comma  1,  lettera  c),
tutti i requisiti di partecipazione dovranno  essere  posseduti  alla
data di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande  di
partecipazione e mantenuti,  salvo  quello  previsto  dal  precedente
comma 1, lettera b), sino all'ammissione presso i singoli Istituti di
formazione e fino alla nomina a ufficiale. 
    6. In considerazione del fatto  che  l'ordinamento  universitario
non riconosce la possibilita' di  conseguire  piu'  volte  lo  stesso
titolo accademico, non  potranno  essere  ammessi  a  partecipare  ai
concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  quanti  producano
domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a  un
corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di  un
titolo accademico gia' posseduto. 
                               Art. 3 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della Difesa 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il  portale  dei
concorsi  on-line  del  Ministero  della  difesa  (da  ora   in   poi
«portale»), raggiungibile attraverso il sito internet  www.difesa.it,
area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole
militari», link «concorsi on-line», ovvero collegandosi  direttamente
al sito https://concorsi.difesa.it 
    La procedura relativa al concorso di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera d) viene, invece, gestita con le modalita' di cui al
successivo art. 4, comma 9. 
    2. Attraverso detto portale  i  concorrenti  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalita' di  cui  al
successivo  art.  5,  le  successive  comunicazioni   inviate   dalla
Direzione generale per il personale militare o da enti  dalla  stessa
delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale,  i  concorrenti
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione pubblica; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione  pubblica  (decreto  del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti alle modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5.  Conclusa  la  fase   di   accreditamento,   gli   interessati
acquisiscono le credenziali (userid e password) per poter accedere al
proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento e' attivabile  la
procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina  iniziale
del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c),  previo  accesso  al  proprio  profilo  sul  portale,  i
concorrenti compilano e inoltrano la  domanda  di  partecipazione  al
concorso, secondo le modalita' descritte ai commi  successivi,  entro
il termine perentorio del 16 febbraio 2021. 
    2. I concorrenti che sono minorenni alla  data  di  presentazione
della domanda di  partecipazione  dovranno,  a  pena  di  esclusione,
allegare alla stessa copia  in  formato  PDF  o  JPEG,  dell'atto  di
assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli allegati al
bando. 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file
leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato  da  un'amministrazione
pubblica e in corso di  validita'.  La  sottoscrizione  del  predetto
documento  comportera',  da   parte   dei   soggetti   sopraindicati,
l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli  accertamenti
e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. 
    3.  I  concorrenti  dovranno  accedere  al  proprio  profilo  sul
portale, scegliere il  concorso  al  quale  intendono  partecipare  e
compilare on-line la relativa domanda. Il sistema  informatico  salva
automaticamente  nel  proprio  profilo  on-line   una   bozza   della
candidatura all'atto del passaggio  a  una  successiva  pagina  della
domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla  entro  il
termine di presentazione di  cui  al  precedente  comma  1.  Per  gli
allegati alla domanda, qualora  previsti,  il  modulo  riportera'  le
indicazioni che guideranno il concorrente  nel  corretto  inserimento
degli stessi. 
    4. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima,
entro  il  termine  previsto  per  la  presentazione  della   stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative  rispetto  a  quanto  dichiarato  nella   domanda   gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai concorrenti con le  modalita'
indicate al successivo art. 5. 
    5. Terminata la compilazione, i concorrenti procedono all'inoltro
al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza  uscire
dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione  a  video  e,
successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica
dell'avvenuta  acquisizione.  Con  l'inoltro  della  candidatura   il
sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i  dati
inseriti  in  sede  di  compilazione.  Tale  ricevuta,   che   verra'
automaticamente salvata - ed eventualmente aggiornata  a  seguito  di
integrazioni e/o modifica da parte dell'utente - nell'area  personale
del profilo utente nella sezione  «I  miei  concorsi»,  sara'  sempre
disponibile per le esigenze del concorrente e dovra'  essere  esibita
e,  ove  richiesto,  consegnata  in  occasione  della   prima   prova
concorsuale. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. Per  i  concorrenti  in  servizio  il  sistema  provvedera'  a
informare i  comandi  degli  enti/reparti  di  appartenenza,  tramite
messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)
indicato dal concorrente  in  sede  di  compilazione  della  domanda,
dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale  alle
rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della
domanda di  partecipazione.  Detti  concorrenti  dovranno  verificare
l'avvenuta ricezione  del  messaggio  di  cui  al  presente  comma  e
l'avvenuta acquisizione della copia della domanda  di  partecipazione
da parte dei comandi degli enti/reparti di appartenenza. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
congruo rispetto  a  quelli  di  mancata  operativita'  del  sistema.
Dell'avvenuto  ripristino  e  della  proroga  del  termine   per   la
presentazione delle domande sara' data notizia con avviso  pubblicato
nel sito www.difesa.it e nel portale,  secondo  quanto  previsto  dal
successivo art. 5. 
    In tal caso resta  comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
di cui al precedente art. 2. 
    Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) la domanda di partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata e inviata esclusivamente on-line a  mezzo  della  procedura
indicata nel  sito  www.carabinieri.it  -  area  concorsi,  entro  il
medesimo termine perentorio del 16 febbraio 2021. 
    Per poter presentare la domanda di partecipazione  e'  necessario
munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: 
      a) credenziali SPID (Sistema pubblico  di  Identita'  digitale)
con livello di  sicurezza  2  che  consentono  l'accesso  ai  servizi
on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di  nome
utente, password e la generazione di un codice temporaneo  (one  time
password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul
sito   ufficiale   dell'Agenzia   per   l'italia   digitale    (AgID)
all'indirizzo www.spid.gov.it; 
      b) idoneo lettore di smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con CNS  (carta  nazionale  dei  servizi)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN. 
    Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato
esclusivamente al candidato che presenta la  domanda.  I  concorrenti
minorenni  dovranno  utilizzare  uno  strumento  di   identificazione
intestato a un genitore esercente la responsabilita'  genitoriale  o,
in mancanza, al tutore. 
    Non saranno ammesse le domande di partecipazione  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto  nel  presente  comma  (comprese
quelle  cartacee)  o  presentate  con  sistemi   di   identificazione
intestati a persone diverse da quelle sopra indicate. 
    Una volta autenticato nel sito, il concorrente  dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 
    I concorrenti  minorenni  dovranno  indicare  i  propri  dati  di
partecipazione. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova
concorsuale, l'atto di  assenso  all'arruolamento  volontario  di  un
minore, secondo il modello rinvenibile tra  gli  allegati  al  bando,
sottoscritto da entrambi i  genitori  o  dal  genitore  esercente  la
potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia
di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato
da un'amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di
validita'. 
    La procedura chiedera' al concorrente di: 
      indicare due indirizzi e-mail validi: 
        posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia  della
domanda di partecipazione, che dovra' essere esibita dal  concorrente
all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; 
        posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere
le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
        caricare una fototessera in formato digitale. 
    I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno
diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1,  comma  2,
lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione
in lingua tedesca in  luogo  della  lingua  italiana,  ai  sensi  del
combinato disposto dell'art. 20  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.  574,  dovranno
indicarlo nella domanda di partecipazione. 
    10. Nei concorsi di cui al presente bando, e' consentito  l'invio
delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse  di
cui al precedente art. 1. 
    11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in
ogni domanda di partecipazione i concorrenti  indicano  i  loro  dati
anagrafici, compresi quelli relativi alla  residenza  e  al  recapito
presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,  nonche'
tutte  le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione, gli eventuali titoli di preferenza e  di  riserva  di
posti. 
    12. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre
a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla  raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari
per l'espletamento della procedura concorsuale, compresa la  verifica
dei  requisiti  di  partecipazione  per  il  tramite   degli   organi
competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa
eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art.  76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude  la
procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui
quali l'amministrazione effettuera'  la  verifica  del  possesso  dei
requisiti di  partecipazione  al  concorso,  nonche'  dei  titoli  di
preferenza o di riserva dei posti dichiarati. 
    Si  precisa,  al  riguardo,  che  l'accertamento  della  resa  di
dichiarazioni mendaci finalizzate  a  trarre  un  indebito  beneficio
comportera': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione  dal   concorso   o   la   decadenza   a   seguito
dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 
    13. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare  le
domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari
per vizi sanabili. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a), b) e c), tramite  il  proprio  profilo  nel  portale,  il
concorrente  accede  alla  sezione   relativa   alle   comunicazioni,
suddivisa  in  un'aera  pubblica  relativa  alle   comunicazioni   di
carattere collettivo (avvisi di  modifica  del  bando,  di  eventuale
pubblicazione della banche dati contenenti i  quesiti  oggetto  delle
prove scritte, calendari di  svolgimento  delle  prove  previste  per
l'iter concorsuale ed eventuali variazioni successive,  ecc.),  e  in
un'area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I
concorrenti ricevono notizia della  presenza  di  tali  comunicazioni
mediante  messaggio  di  posta  elettronica,  inviato   all'indirizzo
fornito  in  fase  di  registrazione,   ovvero   mediante   sms.   Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti
di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel
sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai concorrenti  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d)  tutte  le  comunicazioni  saranno  inserite   nei   siti
www.carabinieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e  c),  successivamente  alla  scadenza  del  termine  per  la
presentazione  delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della
domanda di partecipazione al concorso (variazioni della  residenza  o
del recapito, dell'indirizzo  di  posta  elettronica,  dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di
posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di  PE
- o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando  esclusivamente
un account di PEC, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: 
      a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione  di  allievi
al    primo    anno     di     corso     dell'Accademia     militare:
uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it    per     la     PE     ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; 
      b) Marina: concorso, per esami,  per  l'ammissione  di  allievi
alla  prima  classe  dei   corsi   normali   dell'Accademia   navale:
marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; 
      c)  Aeronautica:  concorso,  per  esami,  per  l'ammissione  di
allievi  alla  prima  classe  dei   corsi   regolari   dell'Accademia
aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE. 
    Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute ad
altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresi', prese in
considerazione  variazioni  riguardanti   l'omessa   o   l'incompleta
indicazione di titoli di preferenza o di riserva  di  posti  previsti
dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza
di cui al precedente  art.  4,  comma  1,  nonche'  le  richieste  di
modifica della categoria di  posti  per  i  quali  si  e'  scelto  di
concorrere. 
    Anche per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), i concorrenti, oltre a poter sostituire l'intera  domanda
entro il termine di scadenza  previsto  per  la  presentazione  della
stessa, una volta scaduto detto termine, potranno  inviare  eventuali
ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o  del  recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa  e  mobile,  variazioni   relative   alla   propria   posizione
giudiziaria)   al   seguente   indirizzo   di   posta    elettronica:
cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC). 
    A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione  per
quelli inviati con PEC, dovra'  comunque  essere  allegata  copia  in
formato PDF o JPEG  (con  dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido
documento di identita'  rilasciato  da  un'amministrazione  pubblica,
leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di  uno  degli
esercenti la potesta' genitoriale qualora il concorrente  sia  ancora
minorenne. 
    4. Resta  a  carico  del  concorrente  la  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fissa  e
mobile. 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  a)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b) prova scritta di selezione culturale; 
      c) prova di conoscenza della lingua inglese; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali; 
      f) accertamenti psicofisici; 
      g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario); 
      h) prova orale di matematica; 
      i) tirocinio. 
    2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  b)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale e prova  di  conoscenza
della lingua inglese; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) accertamenti attitudinali; 
      d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario militare marittimo); 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) prova orale di matematica, educazione civica e storia (per i
concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi vari); 
      g) prova orale di biologia, educazione civica e storia  (per  i
concorrenti aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo  sanitario  militare
marittimo); 
      h) tirocinio. 
    3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  c)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di selezione culturale e prova  di  conoscenza
della lingua inglese; 
      b) accertamenti psicofisici; 
      c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e
fisica (per i soli  concorrenti  aspiranti  ai  posti  per  il  Corpo
sanitario); 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti attitudinali e comportamentali; 
      f) componimento breve in lingua italiana; 
      g) prova orale di matematica; 
      h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 
    4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1,  lettera  d)
prevedra'  l'espletamento  delle  seguenti   fasi,   in   ordine   di
elencazione: 
      a) prova scritta di preselezione; 
      b)  prova  scritta  di   conoscenza   della   lingua   italiana
(eventualmente somministrata in lingua tedesca per i  concorrenti  in
possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art.  1,
comma 2, lettera d); 
      c) prova di conoscenza della lingua inglese; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti psicofisici; 
      f) accertamenti attitudinali; 
      g) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando; 
      h) tirocinio. 
    5. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto
del Presidente della Repubblica  9  maggio  1994,  n.  487  e  quelle
indicate nelle appendici al bando. 
    6. Saranno ammessi  a  sostenere  le  prove  e  gli  accertamenti
successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i  soli  concorrenti
giudicati idonei  alla  prova  precedente,  eccezion  fatta  per  gli
eventuali limiti numerici,  gli  specifici  casi  di  ammissione  con
riserva nonche' gli altri casi disciplinati nelle appendici al bando.
Saranno  esclusi  dal  prosieguo  del  concorso   i   candidati   che
rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 
    7.  I   concorrenti   che,   regolarmente   convocati,   non   si
presenteranno nel giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati  rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al  precedente  art.  1,  comma  7  e
all'art. 259, comma 4, decreto-legge  n.  34/2020.  Saranno  altresi'
considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di  interesse,
i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel  corso  di  una  delle
prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita'  di  revoca  della
rinuncia,  alla  prosecuzione  dell'iter  concorsuale.  Non   saranno
previste riconvocazioni, tranne che per concomitante  svolgimento  di
prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente  bando  o
del concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di  finanza
ai quali  i  concorrenti  hanno  chiesto  di  partecipare  e  per  la
contestuale  convocazione  alle  prove  dell'esame  di  Stato,   alle
simulazioni delle prove scritte dell'esame di  Stato  stesso  e  alle
prove INVALSI  (entrambe  annualmente  calendarizzate  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca). In  tali  ipotesi
gli  interessati  dovranno  far   pervenire   un'istanza   di   nuova
convocazione,  utilizzando  l'apposito   modulo   rinvenibile   negli
allegati al bando, entro le ore  13,00  del  giorno  feriale  (sabato
escluso) antecedente  a  quello  di  prevista  presentazione  con  in
allegato copie in formato PDF o  JPEG,  di  un  valido  documento  di
identita'  rilasciato  da   un'amministrazione   pubblica   e   della
documentazione probatoria. In particolare,  in  caso  di  contestuale
svolgimento delle prove dell'esame di Stato, delle simulazioni  dello
stesso  e   delle   prove   INVALSI,   dovranno   allegare   apposita
documentazione rilasciata dall'amministrazione scolastica dalla quale
risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La
riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che  potra'
essere disposta solo compatibilmente con il  periodo  di  svolgimento
delle prove stesse e nel rispetto delle  specifiche  disposizioni  di
cui agli  articoli  successivi,  avverra'  mediante  avviso  inserito
nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per
ragioni organizzative, con  messaggio  di  posta  elettronica,  posta
elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella  domanda
di partecipazione), con lettera raccomandata  o  telegramma.  Per  il
solo concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  d)  la
riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo  e-mail  all'indirizzo
indicato  nella  domanda  di  partecipazione.  Non  si  procedera'  a
riconvocazione alla prova di conoscenza della lingua italiana e  alla
prova di conoscenza della lingua inglese - se svolte in data unica  -
e, per i soli concorrenti per i posti  per  i  Corpi  sanitari,  alla
prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica  e  fisica.
Le istanze dovranno essere inviate, per  quanto  di  interesse,  agli
indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 3. 
    8. I calendari di svolgimento delle prove  concorsuali,  ove  non
indicati nel bando o  nelle  relative  appendici,  nonche'  eventuali
modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle  prove  stesse
saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti  i  concorrenti  -  inserito  nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per  ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma.  Tale  avviso
potra' essere reso disponibile anche nel sito www.difesa.it  Mediante
avviso inserito nell'area privata  della  sezione  comunicazioni  del
portale  ovvero  con  le  altre  modalita'  sopra  indicate,  saranno
altresi' resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche
possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa
- Direzione generale per il personale militare  -  sezione  relazioni
con il pubblico, viale  dell'Esercito  n.  186  -  00143  Roma;  tel.
06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    9. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d) tali  pubblicazioni  avverranno  esclusivamente  nel  sito
www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e  per
tutti i concorrenti. Tali pubblicazioni potranno  essere  disponibili
anche nel sito  www.difesa.it  Con  le  medesime  modalita'  saranno,
altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte e orali.  Per  tale
concorso sara'  anche  possibile  chiedere  informazioni  al  Comando
generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto  -  ufficio  relazioni
con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    10. I candidati rinviati a domanda  dalle  procedure  concorsuali
per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali delle  Accademie
militari per l'anno accademico  2020-2021  ai  sensi  dell'art.  259,
comma 4 del decreto-legge n. 34 del  19  maggio  2020,  citato  nelle
premesse, sosterranno le prove non ancora  svolte  nell'ambito  delle
procedure del presente bando. Altresi',  le  risultanze  di  prove  e
accertamenti  precedentemente  svolti  saranno  valutate  secondo  le
disposizioni e i criteri del presente bando e  secondo  le  modalita'
che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione
dirigenziale. 
    11. A mente dell'art. 580, comma 3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  i  concorrenti  -  compresi
quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui
all'art. 580,  comma  2  del  citato  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 -  dovranno  essere  sottoposti  agli
accertamenti e alle prove previste in  data  compatibile  con  quella
della formazione delle graduatorie generali di  merito,  fatte  salve
ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando. 
    12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti  commi  i
concorrenti dovranno presentarsi muniti di  carta  d'identita'  o  di
altro documento di riconoscimento, in corso di  validita',  provvisto
di fotografia, rilasciato da un'amministrazione pubblica. 
    13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle  prove  previste
per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1  saranno  a
carico  dei  concorrenti,  rimanendo  escluso  qualsiasi   intervento
dell'amministrazione della Difesa per i  candidati  che  risulteranno
sprovvisti di mezzi per i viaggi. 
    14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle  prove  e
accertamenti indossando l'uniforme e potranno  fruire  della  licenza
straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta  giorni,
nei quali dovranno essere computati i  giorni  di  svolgimento  delle
prove e degli accertamenti previsti nel  presente  articolo,  nonche'
quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si  svolgeranno
dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede  di  servizio.
In particolare, i rimanenti  giorni  della  licenza  potranno  essere
concessi nell'intera misura per la  preparazione  della  prova  orale
oppure frazionati in due periodi, di cui uno per la preparazione alle
prove scritte e uno per la preparazione alla prova orale. 
    15. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento  o
perdita di oggetti personali che i  concorrenti  lascino  incustoditi
nel corso delle  prove  e  degli  accertamenti  di  cui  al  presente
articolo. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1 saranno nominate, con  successivi  decreti  dirigenziali,  le
seguenti commissioni: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale,
per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la  prova  orale
di  matematica,  per  la   formazione   delle   graduatorie   e   per
l'assegnazione ai corsi; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        6) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale  e  per  la  prova  di  conoscenza  della  lingua
inglese; 
        2) la commissione esaminatrice per le prove orali  e  per  la
formazione delle graduatorie finali; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        6) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio; 
        7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c): 
        1)  la  commissione  valutatrice  per  la  prova  scritta  di
selezione culturale e la prova di conoscenza della lingua inglese; 
        2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione esaminatrice, per il componimento breve  in
lingua italiana  per  le  prove  orali  e  per  la  formazione  delle
graduatorie generali di merito; 
        5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        6)  la  commissione  per  gli  accertamenti  attitudinali   e
comportamentali. 
    La valutazione delle prove di  efficienza  fisica  potra'  essere
effettuata, per  motivi  organizzativi,  dalla  commissione  per  gli
accertamenti attitudinali e comportamentali. 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d): 
        1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova
scritta di preselezione, per la prova  scritta  di  conoscenza  della
lingua italiana (compresi gli eventuali questionari svolti in  lingua
tedesca), per la prova di conoscenza della  lingua  inglese,  per  la
prova orale e per la formazione della graduatoria; 
        2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 
        3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 
        4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 
        5) la commissione per la valutazione  dei  frequentatori  del
tirocinio. 
    2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica,  composta
da personale interforze, per la prova scritta di selezione  culturale
in biologia, chimica e fisica. 
                               Art. 8 
 
                    Prova scritta di preselezione 
 
    1. La prova scritta di preselezione sara'  prevista  per  i  soli
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), fatto
salvo quanto precisato al successivo comma 4. 
    Coloro  ai  quali  non  sia  stata  comunicata  l'esclusione  dal
concorso,  sono  tenuti  a  presentarsi,   senza   attendere   alcuna
convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede  e  nel
giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma  8,
muniti di penna a  sfera  a  inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
consegnare  o  esibire,  all'occorrenza,  la  ricevuta  di   avvenuta
acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le
modalita' di cui al precedente art. 4 del  presente  decreto,  ovvero
copia della stessa. 
    I  concorrenti  frequentatori  delle  scuole  militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al
Comando della scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi allievi  le  comunicazioni  di  presentazione  alla  prova
scritta di preselezione. Per il concorso di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera d) le predette date  e  modalita'  di  presentazione
saranno pubblicate come indicato al precedente art. 6, comma 9. 
    2. La prova si svolgera', a cura  della  competente  commissione,
con le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando. 
    3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova
scritta di preselezione  (determinati  con  i  criteri  di  cui  alle
appendici  al  bando),  le  commissioni   competenti   provvederanno,
nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie,  utili  al
solo fine di individuare i concorrenti da ammettere  a  sostenere  le
prove successive, entro i limiti numerici di cui  alle  appendici  al
bando. 
    4.  Per  motivi  di  economicita'  e  di  speditezza  dell'azione
amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o  piu'
degli ordini di studi previsti  sara'  ritenuto  compatibile  con  le
esigenze di selezione, la prova scritta  di  preselezione  non  avra'
luogo. 
                               Art. 9 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
 
    1. La prova scritta di  selezione  culturale,  consistente  nella
somministrazione di un questionario con  test  a  risposta  multipla,
sara' prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1,  comma  1,
lettere a), b) e c). 
    2. I  concorrenti  che  non  avranno  ricevuto  comunicazione  di
esclusione  dal  concorso,  senza  attendere   alcuna   convocazione,
dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno
e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma
8, muniti di penna a sfera a inchiostro  indelebile  nero  e  potendo
esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta  acquisizione  della
domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita'  di  cui
al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa.
I  concorrenti   frequentatori   delle   scuole   militari   dovranno
presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate  dagli
Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al
Comando della scuola  di  appartenenza,  che  dovra'  partecipare  ai
rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 
    3.  La  prova  si  considerera'  superata  dai  concorrenti   che
conseguiranno la votazione minima di 18/30.  Il  punteggio  riportato
sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali e,  con
le modalita' indicate nelle relative appendici al bando, sara'  anche
utile ai fini dell'individuazione dei concorrenti da  ammettere  alle
fasi successive. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psicofisici 
 
    1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente  art.  1,
comma 1 i concorrenti saranno sottoposti,  a  cura  delle  competenti
commissioni, ad accertamenti volti al  riconoscimento  dell'idoneita'
psicofisica al servizio militare incondizionato  quale  Ufficiale  in
servizio permanente in base  alla  normativa  vigente  per  l'accesso
all'Arma/Corpo prescelto.  L'idoneita'  psicofisica  dei  concorrenti
sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e
delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio  militare»
di cui all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15
marzo   2010,   n.   90,   delle   direttive   tecniche   riguardanti
l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non
idoneita' al servizio militare e criteri  per  delineare  il  profilo
sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al  servizio   militare,
approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche'  tenendo
conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla
forza muscolare e  alla  massa  metabolicamente  attiva,  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c)  del
decreto del Presidente della Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207
rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed.
2016 dell'Ispettorato generale della  sanita'  militare,  di  cui  in
premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative
indicate  nelle  specifiche  appendici.  Tale  requisito  non   sara'
nuovamente accertato nei confronti dei candidati che  siano  militari
in servizio all'atto  degli  accertamenti  psicofisici,  in  possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare (per  il  concorso
di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettera  a)  detta  idoneita'
dovra'  essere  rilasciata  dal  dirigente  del  servizio   sanitario
dell'Ente  di  appartenenza  o  suo  sostituto,  secondo  il  modello
rinvenibile tra gli allegati  al  bando).  La  relativa  attestazione
dovra' essere portata al seguito. La facolta' di proporre istanza  di
riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettera a) in quanto  gli  accertamenti  psicofisici
avranno  luogo  contestualmente  alle  prove  di  efficienza  fisica.
Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione,  nei  casi  e  con  le
modalita' di cui al precedente  art.  6,  comma  7,  dovranno  essere
proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le modalita' di espletamento degli  accertamenti  psicofisici,
la documentazione da portare al seguito - in  originale  o  in  copia
resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge  -  all'atto
della  presentazione  ai  rispettivi  Enti   di   selezione   e   gli
accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente
indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati
i requisiti fisici di cui i candidati devono essere  riconosciuti  in
possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i  profili
sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali  e
di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro
il giorno antecedente a quello  di  presentazione,  presso  strutture
sanitarie pubbliche, anche militari, o  private  accreditate  con  il
Servizio sanitario nazionale. Sara'  cura  del  concorrente  produrre
anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme  secondo
le modalita'  stabilite  dalla  legge  -  della  struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento. 
    3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da  parte
della  commissione  competente  per  gli  accertamenti   psicofisici,
saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute  di  recente
insorgenza e di presumibile breve durata,  per  le  quali  risultera'
scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar
prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti,  la
commissione  non  esprimera'  giudizio,  ne'  definira'  il   profilo
sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra'  detti
concorrenti ai  previsti  accertamenti  psicofisici,  per  verificare
l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. 
    Tale termine non potra' superare: 
      a)  Esercito:  i  venti  giorni  successivi  il  termine  degli
accertamenti psicofisici; 
      b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; 
      c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti l'inizio della fase
delle prove di efficienza fisica; 
      d)  Arma  dei  carabinieri:  la  data   di   formazione   della
graduatoria di ammissione al tirocinio. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  degli   accertamenti
psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal
concorso, quali che siano le ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli  eventi  di
cui al precedente art. 1, comma 7.  Non  saranno  previste  ulteriori
riconvocazioni. 
    4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  n.
66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche  in  deroga,  per
una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria di merito  di  cui  al
successivo art. 19. Dette concorrenti saranno comunque  ammesse,  con
riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale  prova
scritta di selezione culturale in biologia, chimica e  fisica,  oltre
ad altre prove eventualmente indicate nelle appendici  al  bando.  Le
vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi  del  presente  comma  sono
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del concorso per  il  quale  originariamente
hanno  presentato  domanda.  Gli  effetti  economici   della   nomina
decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le  ipotesi  di
ammissione con riserva di cui alle appendici al bando. 
    6. Per i soli concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettere a) e c) e salvi i casi in cui non sia  diversamente  disposto
nelle appendici al bando, i concorrenti giudicati  inidonei  potranno
produrre,  improrogabilmente  seduta  stante,  specifica  istanza  di
ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni  potranno
esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo
a quello  della  comunicazione  del  motivo  di  inidoneita'  facendo
pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata  da
entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio  di  posta  elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di  cui  al
precedente art. 5, comma 3, lettera a) e, per il concorso di  cui  al
precedente art.  1,  comma  1,  lettera  c),  al  seguente  indirizzo
commisanappel@aeronautica.difesa.it.  Tale  istanza   dovra'   essere
integrata mediante l'invio (tramite messaggio  di  posta  elettronica
(PE) o posta elettronica certificata (PEC))  ai  predetti  indirizzi,
improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla  data  degli
accertamenti psicofisici, di copia in  formato  PDF  o  JPEG,  di  un
valido documento di identita' del candidato  (qualora  minorenne,  di
entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva  potesta'
o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica
e  di  copia  in  formato  PDF  o  JPEG  di   idonea   documentazione
specialistica  rilasciata  da  struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'.
Non saranno prese in  considerazione  istanze  prive  della  prevista
documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 
    7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera'
apposita comunicazione mediante  avviso  inserito  nell'area  privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione)  o  telegramma.  In  caso  di  mancato   accoglimento
dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con  le
medesime modalita', che  il  giudizio  di  inidoneita'  riportato  al
termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 
    8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti  che
hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici  -  in
caso  di  accoglimento  di  tale  istanza  -  sara'  espresso   dalla
commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a  seguito  di
valutazione della documentazione  prodotta  a  corredo  dell'istanza,
ovvero, solo se  lo  riterra'  necessario,  a  seguito  di  ulteriori
accertamenti psicofisici disposti. 
    9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo.
Pertanto,  per  i  concorrenti  giudicati   idonei   la   commissione
provvedera' a definire il  profilo  sanitario  e,  ove  previsto,  ad
attribuire il relativo punteggio. I concorrenti  dichiarati  inidonei
anche  a  seguito  della  valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori
accertamenti  psicofisici  disposti,   nonche'   quelli   che   hanno
rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a  cura  delle  competenti
commissioni, alle prove di efficienza fisica. 
    2. Le prove di efficienza fisica  si  svolgeranno  a  cura  delle
competenti  commissioni  e  potranno  prevedere   l'espletamento   di
esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli
esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 
    3. I  concorrenti  regolarmente  convocati  dovranno  presentarsi
muniti della seguente documentazione in originale  o  in  copia  resa
conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: 
      a) certificato di idoneita' ad  attivita'  sportiva  agonistica
per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso  di
cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  lettera  b)),  in  corso  di
validita',  rilasciato  da  medici  appartenenti   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero da  specialisti  che  operano  presso
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati  in  medicina
dello sport. Il documento dovra'  avere  una  data  di  rilascio  non
antecedente al 1° novembre 2020 e dovra' essere  valido  fino  al  31
ottobre 2021; 
      b)  se  concorrente  di  sesso  femminile,  referto  attestante
l'esito di test di gravidanza mediante  analisi  su  sangue  o  urine
effettuato  entro  i  cinque  giorni   antecedenti   alla   data   di
presentazione (la data di  presentazione  non  e'  da  calcolare  nel
computo dei cinque giorni) per  lo  svolgimento  in  piena  sicurezza
delle prove di efficienza fisica. Per le concorrenti che  si  trovano
in stato di gravidanza si fara' riferimento al  precedente  art.  10,
comma 4. 
    La mancata presentazione o validita'  dei  documenti  di  cui  al
presente  comma  non  consentira'  l'ammissione  dei  concorrenti   a
sostenere le prove di efficienza fisica e  determinera'  l'esclusione
dal concorso. 
    4.  I  concorrenti  che  lamentano  postumi  di  infortuni  o  di
indisposizioni  precedentemente  verificatisi  potranno  portare   al
seguito  ed  esibire,   prima   dell'inizio   delle   prove,   idonea
certificazione medica che sara' valutata  dalla  commissione  per  le
prove  di  efficienza  fisica.  Questa,  sentito  l'ufficiale  medico
presente [per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a),  il  dirigente  del  Servizio  sanitario  del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto],
adottera' le conseguenti determinazioni,  eventualmente  autorizzando
l'effettuazione delle prove in altra data. 
    5. Allo stesso modo, i concorrenti che  prima  dell'inizio  delle
prove   accusano   una   indisposizione,   dovranno    immediatamente
comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di
cui al precedente comma 4, adottera' le conseguenti determinazioni. 
    Non saranno prese in considerazione richieste di  differimento  o
di ripetizione delle prove di efficienza fisica  che  perverranno  da
parte di concorrenti che le avranno portate  comunque  a  compimento,
anche se con esito negativo. 
    6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e  5,
otterranno  dalla  commissione   l'autorizzazione   al   differimento
dell'effettuazione di tutte o di  parte  delle  prove  di  efficienza
fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata
della  sezione  comunicazioni  del  portale   ovvero,   per   ragioni
organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta  elettronica
certificata  (se  dichiarata  dai  concorrenti   nella   domanda   di
partecipazione) o  con  lettera  raccomandata  o  telegramma  o,  ove
possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per  sostenere
tali prove in altra data. Per il concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettera d) la riconvocazione  avverra'  esclusivamente  a
mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di  partecipazione.
La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera a), con quella indicata  al  precedente  art.  10,  comma  3,
lettera a); 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), con la data di  prevista  conclusione  dello  svolgimento
delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  con  il  calendario  di  svolgimento  delle  prove   di
efficienza fisica. 
    I  concorrenti  riconvocati  ai  sensi  del  presente  comma  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza
fisica, ovvero che saranno impossibilitati a  sostenere  le  prove  a
causa   di   indisposizione   o   infortunio,   saranno   considerati
rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali  che  siano  le
ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a  causa  di  forza
maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1,
comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 
    7. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  non  trovano
applicazione per il concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,
lettera c), per il quale si rimanda al  successivo  art.  15  e  alle
disposizioni specifiche contenute nella relativa appendice. 
    8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1,  comma
1, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali,  a  cura  delle
competenti commissioni. Per il concorso di cui al precedente art.  1,
comma 1, lettera  c)  si  osserveranno  le  disposizioni  di  cui  al
successivo art. 15. 
    2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a
valutarne le  qualita'  attitudinali  e  a  valutare,  rispetto  alle
distinte caratteristiche di impiego, il possesso  delle  capacita'  e
dei requisiti necessari al fine  di  un  positivo  inserimento  nelle
Forze armate ovvero  nell'Arma  dei  carabinieri.  Tali  accertamenti
saranno svolti secondo  i  criteri  e  le  modalita'  indicati  nelle
appendici al bando. 
    3. Poiche'  l'espletamento  degli  accertamenti  attitudinali  e'
previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze
di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui  al  precedente
art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per il concorso di cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera a), all'atto  della  convocazione
alle prove di  efficienza  fisica  e,  per  il  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1 lettera b),  all'atto  della  convocazione
agli accertamenti psicofisici. 
    4. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente,  un  giudizio  sulla
idoneita',  senza  attribuzione  di  alcun  punteggio,  definitivo  e
notificato seduta stante. 
    5.  I  concorrenti  giudicati  inidonei  non  saranno  ammessi  a
sostenere le ulteriori prove concorsuali. 
                               Art. 13 
 
Prova scritta di conoscenza  della  lingua  italiana  e  componimento
  breve in lingua italiana 
 
    1. La prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prevista
per il concorso di cui al precedente art. 1,  comma  1,  lettera  d),
consistera' nella somministrazione di  un  questionario  con  test  a
risposta multipla. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, lettera c) sara' invece somministrato  un  componimento  breve  in
lingua italiana. Le prove si svolgeranno con le  modalita'  riportate
nelle relative appendici al bando. 
    2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di  conoscenza  della
lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono  tenuti  a
presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso  di  cui  al
precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella  di  inizio
della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
saranno  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 
    4. I candidati che non supereranno la prova saranno  esclusi  dal
concorso. 
    5. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), il voto  conseguito  nel  componimento  breve  in  lingua
italiana, che sara' svolto in concomitanza con le prove di efficienza
fisica e  accertamenti  attitudinali  e  comportamentali  di  cui  al
successivo art. 15, concorrera' alla formazione delle graduatorie  di
merito di cui al successivo art. 19. 
    6. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera d), la commissione esaminatrice  provvedera'  a  formare  una
graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da  ammettere
a sostenere le prove successive (entro il limite numerico di cui alla
stessa  appendice  Arma  dei  carabinieri  al  bando).  Il  punteggio
conseguito nella prova scritta di conoscenza  della  lingua  italiana
sara', inoltre, utile per la formazione della graduatoria  di  merito
di cui al successivo art. 19. 
                               Art. 14 
 
                Prova scritta di selezione culturale 
                    in biologia, chimica e fisica 
 
    1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a)  b)  e  c),  i  concorrenti  che  hanno  presentato   domanda   di
partecipazione per i posti per i Corpi  sanitari  saranno  sottoposti
alla prova scritta di selezione  culturale  in  biologia,  chimica  e
fisica   finalizzata    all'ammissione    ai    corsi    di    laurea
specialistica/magistrale per  il  Corpo  sanitario.  La  prova  sara'
presieduta  da  un'unica  commissione  interforze  e  vertera'  sulle
materie  e  sui  programmi  rinvenibili  negli  allegati  al   bando,
elaborati   in   coerenza   con   quelli   previsti   dal   Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  per  l'accesso  ai
corsi di laurea a numero programmato. La prova potra' essere ritenuta
utile solo per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato di cui al
presente bando. 
    2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e
fisica avra' luogo indicativamente nel mese di luglio 2021 presso  il
Centro di selezione e  reclutamento  nazionale  dell'Esercito,  viale
Mezzetti n. 2, Foligno. La data e l'ora di svolgimento della prova  o
eventuali variazioni della sede saranno rese note mediante avviso che
sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione  comunicazioni  del
portale, nonche' nel sito www.difesa.it 
    3. La prova, della durata di 60  (sessanta)  minuti,  consistera'
nella  somministrazione  di  48  (quarantotto)  quesiti  a   risposta
multipla  e  predeterminata  (ciascuno  con quattro  possibilita'  di
risposta alternativa di cui una sola esatta), volti ad  accertare  il
grado di conoscenza delle materie citate.  I  quesiti  saranno  cosi'
ripartiti:  biologia ventidue   quesiti;   chimica tredici   quesiti;
fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti al momento  dell'inizio
della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le  ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta
eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 
    4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo  si
terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta  esatta;
meno 0,25 punti  per  ogni  risposta  sbagliata;  0  punti  per  ogni
risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti  nella
prova di  cui  al  presente  articolo,  la  commissione  indicata  al
successivo comma 5 provvedera' a formare distinte  graduatorie  utili
al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente
normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i  corsi  di
laurea  specialistica/magistrale  in   medicina   e   chirurgia.   In
particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie: 
      a) una per i posti per il Corpo sanitario dell'esercito; 
      b) una per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo; 
      c) una per i posti per il Corpo sanitario aeronautico. 
    5. L'idoneita' dei  candidati  sara'  stabilita  sulla  base  dei
criteri  indicati  nelle  appendici  al   bando.   Saranno   comunque
dichiarati idonei coloro che riporteranno  lo  stesso  punteggio  del
concorrente classificatosi all'ultimo posto  utile  in  ognuna  delle
graduatorie di cui sopra. Tale punteggio  non  sara'  utile  ai  fini
della formazione  delle  eventuali  graduatorie  di  ammissione  alle
successive prove concorsuali  ne'  ai  fini  della  formazione  delle
graduatorie finali dei concorsi di interesse. 
                               Art. 15 
 
              Prove di efficienza fisica e accertamenti 
                   attitudinali e comportamentali 
 
    1. Per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c) l'idoneita' alle prove di efficienza fisica e  l'idoneita'
sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti,
risultati  idonei  alle  prove  precedenti,  sara'  accertata   dalle
competenti commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1,  lettera
c), numeri 5) e 6). Gli accertamenti attitudinali  e  comportamentali
si svolgeranno ai sensi  delle  direttive  di  Forza  armata  vigenti
all'atto  degli  accertamenti.  A  tal  fine,  i  candidati   saranno
convocati presso l'Accademia aeronautica, per sostenere dette  prove,
per gruppi, in considerazione del  ruolo  per  il  quale  gli  stessi
stanno concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6,
comma 8. Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di
riconvocazione, presentate ai sensi dell'art. 6, comma 7 e  dell'art.
259, comma 4, decreto-legge n. 34/2020, per i ruoli per  cui  non  e'
previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo. 
    2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in  piena
sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in
originale o in copia resa conforme  secondo  le  modalita'  stabilite
dalla legge, il referto del test di gravidanza (su  sangue  o  urine)
eseguito presso strutture  sanitarie  pubbliche,  anche  militari,  o
private accreditate con il  Servizio  sanitario  nazionale,  entro  i
cinque giorni antecedenti alla data  di  presentazione  in  Accademia
aeronautica (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo
dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta  documentazione
determinera' l'esclusione delle concorrenti dalle prove. 
    Se  all'atto  della  presentazione   in   Accademia   aeronautica
dovessero insorgere per taluni concorrenti  dubbi  sulla  persistenza
della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per  eventi
frattanto  verificatisi,  e'  facolta'   dell'Accademia   aeronautica
inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per  gli
accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente
espressione   di   parere   medico-legale   circa   la    persistenza
dell'idoneita' medesima. 
    3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: 
      a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di  vita  interna
dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica; 
      b) saranno sottoposti alle prove di efficienza  fisica  e  agli
accertamenti  attitudinali  e  comportamentali  ed  effettueranno  un
programma di attivita', di  cui  all'appendice  al  bando,  inteso  a
verificare il possesso delle  doti  di  carattere  e  delle  qualita'
richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66
per la futura nomina a ufficiale  in  servizio  permanente  effettivo
dell'Aeronautica militare; 
      c) fruiranno di vitto e alloggio a carico  dell'Amministrazione
della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al
termine delle prove e accertamenti. 
    4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle
prove concorsuali coloro che: 
      a)  non  otterranno  nei  vari  giudizi  e  nella   valutazione
complessiva i punteggi minimi indicati nella citata appendice; 
      b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove; 
      c) non supereranno con esito favorevole le prove di  efficienza
fisica obbligatorie con sbarramento; 
      d)  non  supereranno  con  esito  favorevole  gli  accertamenti
attitudinali e comportamentali; 
      e) matureranno assenze, anche non  continuative,  che  superano
complessivamente un terzo del periodo necessario  per  l'espletamento
delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali  e
comportamentali. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna,
le giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non
ha  preso  parte  a  tutte  le   attivita'   programmate.   Pertanto,
rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero  in
una   struttura   sanitaria,   compresa   l'infermeria    di    Corpo
dell'Accademia  aeronautica,  a  seguito  di   provvedimenti   medici
adottati nei confronti dei concorrenti. 
    5. Il giudizio di  idoneita'  o  di  inidoneita',  unitamente  ai
risultati conseguiti  in  ogni  singola  prova  che  determinera'  il
giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 
    6.  Solo  i  concorrenti  giudicati  idonei  sia  alle  prove  di
efficienza   fisica   che   agli    accertamenti    attitudinali    e
comportamentali saranno ammessi alle successive prove concorsuali. 
                               Art. 16 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale,  prevista  in  tutti  i  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  vertera'  sugli  argomenti  di  cui  ai
programmi riportati nelle appendici al bando. 
    2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui  al
precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a)  e  d)  in  quanto,  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere  b)  e  c)  la
prova orale avra' luogo contestualmente ad altre  prove  concorsuali.
Pertanto,  eventuali  istanze  di  riconvocazione   dovranno   essere
proposte: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), all'atto della  convocazione  alle  prove  di  efficienza
fisica; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  c),  all'atto  della  convocazione  alle  prove  di  cui  al
precedente   art.   15.   Potranno   essere   prese,   comunque,   in
considerazione eventuali istanze di riconvocazione per i  soli  ruoli
per cui non e' previsto lo svolgimento di  tali  prove  in  un  unico
gruppo. 
                               Art. 17 
 
              Prova di conoscenza della lingua inglese 
          e prova facoltativa di ulteriore lingua straniera 
 
    1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi
di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': 
      prova  di  conoscenza  della  lingua  inglese:  tale  prova  e'
obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e
verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al
bando; 
      prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera:  tale
prova e' prevista per il solo concorso di cui al precedente  art.  1,
comma 1, lettera c) e potra' essere sostenuta in lingue  straniere  a
scelta del candidato tra quelle indicate  nell'appendice  Aeronautica
militare al bando. 
    2.  La  prova  facoltativa  potra'  essere  sostenuta  dai   soli
concorrenti  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  nella   domanda   di
partecipazione al concorso di interesse. 
    3. La prova orale facoltativa, della durata massima  di  quindici
minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': 
      breve colloquio di carattere generale, anche  finalizzato  alla
presentazione del candidato; 
      lettura di un brano di senso compiuto,  sintesi  e  valutazione
personale; 
      conversazione  guidata,  che  abbia  come  spunto   il   brano,
finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di  espressioni
di uso quotidiano e formule comuni. 
    4. Al termine della prova di conoscenza della  lingua  inglese  e
della  prova  facoltativa  di  ulteriore  lingua  straniera   saranno
assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi
saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 
    5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio  della  prova  di
conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli  che  rinunceranno  a
sostenerla, saranno esclusi dal  concorso.  Il  mancato  espletamento
della  prova  facoltativa   di   ulteriore   lingua   straniera   non
determinera', invece, l'esclusione dai concorsi.  I  concorrenti  che
non intenderanno sostenere  piu'  detta  prova  facoltativa  dovranno
rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia. 
                               Art. 18 
 
                              Tirocinio 
 
    1. La convocazione al tirocinio avverra' con le modalita' di  cui
al  precedente  art.  6,  commi  8  e  9.  Durante  il  tirocinio   i
frequentatori saranno sottoposti a prove e  accertamenti  nelle  aree
indicate nelle appendici al bando, in  cui  sono  anche  riportati  i
relativi punteggi attribuibili. 
    2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta  giorni,  per  i
concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), e  di
circa ventuno giorni per il concorso di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettera b), durante i quali tutti  i  frequentatori  saranno
ulteriormente selezionati sulla base  del  rendimento  fornito  nelle
attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali. 
    3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1,  lettere
a) e d), i concorrenti di sesso femminile ammessi  al  tirocinio,  ai
fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi,
saranno sottoposti al  test  di  gravidanza  mediante  analisi  sulle
urine. Se  ammessi  alla  frequenza  del  corso,  saranno  nuovamente
sottoposti a detto test. In caso  di  positivita',  saranno  rinviati
d'ufficio  e  ammessi  al  corso  successivo,  subordinatamente  alla
verifica del mantenimento dei requisiti necessari  per  l'ammissione,
di cui al precedente art. 2. 
    4. Se all'atto della presentazione  al  tirocinio  o  durante  il
tirocinio  stesso,  per  taluni  concorrenti  insorgano  dubbi  sulla
persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta,
sara'   facolta'    dell'accademia    inviare    detti    concorrenti
all'osservazione delle competenti commissioni  per  gli  accertamenti
psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per un supplemento di  indagini
e  conseguente  espressione  di   parere   medico-legale   circa   la
persistenza dell'idoneita' medesima. 
    5. I concorrenti per i concorsi di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere  a),  b)  e  d),  convocati  per  la  frequenza  del
tirocinio, dovranno consegnare: 
      a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con  scritto
in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e  data
di  nascita.  Nessuna  autenticazione  deve  essere   apposta   sulla
fotografia; 
      b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      c) in caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  dovra'
essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G)
per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    6. Tutti i concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere,  ai  sensi
delle disposizioni del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre  2000,  n.  445,  apposita  dichiarazione  sostitutiva   che
confermi, integri o modifichi  quanto  dichiarato  nella  domanda  di
partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 
    7.  I  concorrenti  ammessi  al  tirocinio  dovranno   contrarre,
all'atto della presentazione in Accademia, una  ferma  volontaria  di
durata pari a  quella  del  tirocinio  stesso,  dalla  quale  saranno
prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne  saranno
esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza  maggiore
- o non saranno comunque ammessi ai corsi. I  concorrenti  compiranno
il tirocinio: 
      a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita
civile; 
      b) con il grado rivestito,  previo  richiamo  in  servizio,  se
ufficiali o sottufficiali di complemento congedati; 
      c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 
    8. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno  a
percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi  non
dovranno contrarre la ferma di cui al precedente  comma.  Qualora  la
data del congedo venga a cadere nel periodo  del  tirocinio,  saranno
chiamati a contrarre una ferma per la durata  residua  del  tirocinio
stesso. 
    9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b): 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d), saranno richiamati in servizio con  il  grado  rivestito,  a
decorrere dalla data di presentazione in accademia per  la  frequenza
del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di  ammissione  ai
corsi in qualita' di allievi; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito,  a
decorrere dalla data di inizio della frequenza del tirocinio  e  fino
al termine dello stesso. 
    Essi saranno  ricollocati  in  congedo  se  interromperanno,  per
rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo  supereranno  o  non
saranno comunque ammessi ai corsi. 
    10. I concorrenti che, all'atto della presentazione in  accademia
per  la  frequenza  del  tirocinio,  sono  gia'  alle  armi   saranno
collocati,  per  la  durata  del  tirocinio  e   sino   all'eventuale
ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati  presso
l'accademia stessa e saranno rinviati agli  Enti  di  provenienza  se
interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio  o  non  lo
supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi  ovvero,  per  il
solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), al termine  del
tirocinio. 
    11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo  viene  a
cadere durante la frequenza del tirocinio saranno: 
      a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere
a) e d),  trattenuti  in  servizio,  con  il  grado  rivestito,  sino
all'ammissione in accademia, ovvero  sino  alla  data  di  rinvio,  a
qualunque titolo, dall'istituto; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), trattenuti in servizio, con il grado  rivestito,  per  la
sola durata del tirocinio. 
    12. Durante il tirocinio i concorrenti  dovranno  attenersi  alle
norme disciplinari di vita interna  dell'istituto  previste  per  gli
Allievi dell'accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e  sara',
inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di
mancata ammissione ai corsi regolari per i concorsi di  cui  all'art.
1, comma 1, lettere a) e  d)  e  al  termine  del  tirocinio  per  il
concorso  di  cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b).  Non   sara'
consentita, in nessun caso, la partecipazione  contestuale  ad  altri
concorsi. 
    13. Saranno esclusi dal  concorso  e  rinviati  dall'Accademia  i
frequentatori che: 
      a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; 
      b) matureranno  assenze  prolungate,  anche  non  continuative,
complessivamente superiori alla  meta'  della  durata  del  tirocinio
stesso. Saranno  considerate  assenze,  senza  eccezione  alcuna,  le
giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha
preso parte a tutte le attivita' programmate. Per i concorsi  di  cui
al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i candidati convocati
in data successiva  all'inizio  del  tirocinio  ai  sensi  di  quanto
disposto nelle  appendici  al  bando  dovranno,  comunque,  risultare
presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; 
      c) non risulteranno piu'  in  possesso  del  profilo  sanitario
previsto per l'idoneita' psicofisica necessaria per la partecipazione
al concorso; 
      d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti
a consentire alla  preposta  commissione  di  formulare  il  giudizio
finale; 
      e) risulteranno  destinatari  della  sanzione  disciplinare  di
corpo della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata
del tirocinio, la procedura relativa alla sanzione  di  corpo  dovra'
derogare alle tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione
generale per il personale militare,  affinche'  la  procedura  stessa
possa essere  definita  in  tempi  compatibili  con  il  termine  del
tirocinio. 
    14. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il  giudizio
di  inidoneita',  da  considerare  definitivo,  saranno  esclusi  dal
concorso. 
    15.  Le  comunicazioni  in  merito  al  rinvio  dal  tirocinio  e
all'esclusione dal concorso, di cui ai  precedenti  commi  13  e  14,
avverranno a cura dell'accademia. 
                               Art. 19 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito dei concorsi  di  cui  al  precedente
art.  1,  comma  1  saranno  formate  dalle  competenti   commissioni
esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle  appendici  al  bando.
Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b),
la preposta commissione provvedera', ove  previsto,  all'assegnazione
alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle  appendici
al bando. Le graduatorie di  merito  saranno  approvate  con  decreti
dirigenziali. 
    2. Nei predetti decreti si terra' conto delle  riserve  di  posti
previste nelle  appendici  al  bando  e,  a  parita'  di  merito,  si
applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza,  di
cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica  9  maggio
1994, n. 487, all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.
66, e all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69
(convertito con la legge 9 agosto  2013,  n.  98),  dichiarati  nella
domanda di partecipazione. 
    3.   Saranno   dichiarati   vincitori,   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui  al  precedente  art.  1,
comma  4,  i  concorrenti  che  si  collocheranno   utilmente   nelle
graduatorie di merito. 
    4. I  decreti  dirigenziali  di  approvazione  delle  graduatorie
saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della  difesa
e di tale pubblicazione sara' dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno
pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it 
                               Art. 20 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale
militare provvederanno a chiedere alle  amministrazioni  pubbliche  e
agli  Enti  competenti  la  conferma  di   quanto   dichiarato,   dai
concorrenti risultati vincitori, nelle domande di  partecipazione  al
concorso e nelle dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  rese  dai
medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: 
      a) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  a),  dal  Centro  di  selezione  e  reclutamento   nazionale
dell'esercito; 
      b) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera b), dall'Accademia navale; 
      c) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera c), dall'Accademia aeronautica; 
      d) per il concorso di  cui  al  precedente  art.  1,  comma  1,
lettera  d),  dal  Centro  nazionale  di  selezione  e   reclutamento
dell'Arma dei carabinieri. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma  1
emergera' la mancata veridicita' del contenuto  della  dichiarazione,
il dichiarante decadra' dai  benefici  eventualmente  conseguiti  per
effetto della dichiarazione non veritiera. 
    3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli
allievi saranno tenuti a frequentare, i  medesimi,  a  richiesta  del
competente Ente delegato dalla Direzione generale  per  il  personale
militare ovvero dell'Istituto di formazione,  dovranno  sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: 
      a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di  secondo
grado, come da modello rinvenibile  tra  gli  allegati  al  bando.  I
concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far  vistare  la  loro
firma apposta in calce alla  predetta  dichiarazione  sostitutiva  da
entrambi i  genitori  o  dal  genitore  che  esercita  legittimamente
l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; 
      b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2021-2022 presso
le universita'. 
    4. I  vincitori  di  sesso  femminile  dei  concorsi  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini  della  verifica
dei  requisiti  previsti  per   l'ammissione   ai   corsi,   all'atto
dell'incorporamento,  dovranno   essere   sottoposti   al   test   di
gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere b) e  c),  all'atto  dell'ammissione  in  accademia,
saranno sottoposti a visita al fine  di  verificare  il  mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare. 
                               Art. 21 
 
                         Vincoli di servizio 
 
    1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di  cui  al
precedente art. 1,  comma  1  saranno  ammessi  ai  corsi  presso  le
Accademie di Forza armata, acquisiranno la  qualifica  di  allievi  e
dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di
formazione, una ferma volontaria di anni  tre  e  assoggettarsi  alle
leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa.  Coloro  che
non sottoscriveranno  tale  ferma  saranno  considerati  rinunciatari
all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 
    2.  All'atto   dell'incorporazione   i   concorrenti   vincitori,
qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo,  da
assumersi all'ammissione al terzo  anno  di  corso,  di  rimanere  in
servizio  per  il  periodo  previsto  dalla  normativa  vigente,   in
relazione alla durata del proprio corso di studi. 
    3.  Agli  allievi  ufficiali,  una  volta   incorporati,   e   ai
concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il
consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di  un  eventuale
successivo impiego presso gli organismi di informazione  e  sicurezza
di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso
dei requisiti. 
    4. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al
completamento del profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite
nella «Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari  per  la
somministrazione di  profilassi  vaccinali  al  personale  militare»,
allegata al decreto interministeriale Difesa-Salute 16  maggio  2018.
Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo
vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla sezione  6
della predetta «Direttiva tecnica in materia di  protocolli  sanitari
per  la  somministrazione  di  profilassi  vaccinali   al   personale
militare». 
    5. Gli ammessi ai corsi d'accademia potranno essere: 
      a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore
se minorenni); 
      b)  espulsi   per   motivi   disciplinari,   di   salute,   per
insufficiente attitudine professionale (in genere o  -  per  il  solo
ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita'  pilota  -
al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 
    6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma  1
conseguiranno la nomina a ufficiale in servizio permanente ai sensi e
con le modalita' prescritte dalla normativa vigente. 
                               Art. 22 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei  corsi  presso  le
Accademie, i concorrenti gia'  alle  armi  e  quelli  richiamati  dal
congedo, fatto  salvo  quanto  previsto  dall'art.  933  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno  cancellati  dal  ruolo  di
appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a  cura
della  Direzione  generale  per  il  personale  militare,  ai   sensi
dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4  del
suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.  La  cancellazione
avra' effetto dalla data di ammissione  in  qualita'  di  allievo  ai
corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al  termine  dei
ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione generale  per
il personale militare gli elenchi dettagliati  dei  concorrenti  gia'
alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al  corso.  Agli
allievi  provenienti  dagli  ufficiali,  dai  sottufficiali   e   dai
Volontari in servizio permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi  si
applicheranno le disposizioni di cui agli  articoli  599  e  600  del
decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,  in
materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla  richiesta  da  parte  degli
Enti  competenti,  la  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  legge  dello  stato  di  servizio  o   del   foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico. 
                               Art. 23 
 
                 Trattamento economico degli allievi 
 
    1. Le spese  relative  al  mantenimento  e  all'istruzione  degli
allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione nei limiti
e con le modalita' fissate dalle norme vigenti,  ai  sensi  dell'art.
530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita',  dal
ruolo  degli  ufficiali  in   ferma   prefissata,   dai   ruoli   dei
sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai  ruoli  dei  militari  di
truppa  competono  gli   assegni   del   grado   rivestito   all'atto
dell'ammissione in accademia.  Se  questi  sono  superiori  a  quelli
spettanti  nella  nuova  posizione,  sara'  attribuito   un   assegno
personale riassorbibile, salvo diversa previsione  di  legge,  con  i
futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di  carriera
o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 
    3. Agli allievi  non  provenienti  dalle  predette  categorie  di
personale saranno corrisposte le competenze mensili  nella  misura  e
secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni. 
                               Art. 24 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  L'amministrazione  della  Difesa  potra'  escludere  in  ogni
momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto  in
possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso  alle  Accademie
di Forza armata, nonche' escludere i  medesimi  dalla  frequenza  dei
corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i
corsi stessi. 
                               Art. 25 
 
                        Trattamento dei dati 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito Regolamento), si informano i concorrenti che  il  trattamento
dei dati personali da loro  forniti  in  sede  di  partecipazione  al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  Commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari son trattati;  cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo  posta  elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it,
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; 
      c)    la    finalita'    del    trattamento    e'    costituita
dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio  e  trova  la  sua
base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 90/2010, con  particolare  riferimento
agli articoli 1053 e 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura di  reclutamento  e  alla  posizione  giuridico  -
economica  o  di  impiego  del   concorrente,   nonche'   agli   Enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai concorrenti sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
 
      Roma, 29 dicembre 2020 
 
                                              Il direttore generale   
                                            per il personale militare 
                                                      Ricca           
       Il comandante generale        
del Corpo delle capitanerie di porto 
             Pettorino               
                                                             Allegato 
 
                         APPENDICE ESERCITO 
     CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALL'ACCADEMIA MILITARE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                      APPENDICE MARINA MILITARE 
                CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI 
      ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   APPENDICE AERONAUTICA MILITARE 
                CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI 
   ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI 
  CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE DI BASE 
              DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                   ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico