Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 2 del 08-01-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 16-02-2021) Concorsi, per esami, per l'ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2021-2022. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-01-2021 |
Data Scadenza bando | 16-02-2021 |
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CONCORSO (Scad. 16-02-2021)
Concorsi, per esami, per l'ammissione al primo anno delle Accademie militari delle Forze armate, anno accademico 2021-2022.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del Corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visti i decreti interministeriali 20 dicembre 1996, concernenti approvazione dei programmi di insegnamento delle materie universitarie per i corsi ordinari dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico -ruolo ingegneri - svolti presso l'Accademia aeronautica; Visti i decreti ministeriali 6 maggio 1997, concernenti riconoscimento degli studi svolti dagli ufficiali dell'Arma aeronautica - ruolo naviganti e ruolo servizi - e del Corpo del genio aeronautico - ruolo ingegneri - presso l'Accademia aeronautica; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 16 settembre 2003 e successive modifiche e integrazioni, concernente elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di inidoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»: Visto l'art. 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, tra gli altri, il personale dei Corpi di polizia, la procedura prevista dall'art. 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazione delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Vista la direttiva tecnica 9 febbraio 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare - emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici»; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto ministeriale 1° settembre 2017, recante disposizioni in materia di reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il decreto del Ministro della difesa 18 ottobre 2018, recante «Titoli di studio e ulteriori requisiti, nonche' modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate»; Vista la lettera n. M_INF CGCCP registro ufficiale U 0044580 del 23 aprile 2020, con la quale il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha comunicato il piano dei reclutamenti di personale del Corpo delle capitanerie di porto autorizzati per l'anno 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per l'anno 2021; Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0178213 del 18 novembre 2020, con la quale lo Stato maggiore della Difesa ha garantito la copertura finanziaria per il reclutamento programmato di allievi ufficiali dell'Arma dei carabinieri per l'anno 2021; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 gennaio 2018, concernente la nomina dell'Amm. Isp. Capo (CP) Giovanni Pettorino a comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Per l'anno accademico 2021-2022 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di allievi ufficiali alla prima classe dei corsi normali delle accademie militare, navale e aeronautica, per la formazione di base degli ufficiali dell'Esercito, della Marina, dell'Aeronautica e dell'Arma dei carabinieri: a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica; d) Carabinieri: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare per la formazione di base degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri. 2. Taluni dei posti a concorso saranno riservati, nella misura indicata nelle appendici al bando: a) agli allievi frequentatori dell'ultimo anno delle scuole militari; b) al coniuge e ai figli superstiti, ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, titolo che consente di beneficiare di tale riserva di posti, deve essere posseduto alla data di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso; c) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera a), ai sensi dell'art. 649, comma 2 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, al personale in servizio nell'Esercito esclusivamente in qualita' di sergente in servizio permanente, volontario in servizio permanente, volontario in ferma prefissata quadriennale e volontario in ferma prefissata di un anno, questi ultimi con almeno dodici mesi di servizio in tale posizione alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione; d) per il solo concorso di cui al precedente comma 1, lettera d), ai concorrenti in possesso, all'atto della scadenza del termine di presentazione delle domande, dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di secondo grado di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modifiche e integrazioni. La riserva di posti e' soddisfatta conteggiando tra i concorrenti eventualmente beneficiari della stessa anche coloro i quali si sono collocati in posizione utile nella graduatoria di merito. I posti riservati agli allievi delle scuole militari eventualmente non ricoperti in una delle due ripartizioni percentuali (del 20% e del 10%), cosi' come indicate nelle appendici al bando, saranno devoluti all'altra. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. 3. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali allievi alla frequenza dei corsi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente prevista dalla normativa vigente. I predetti vincitori non potranno far valere gli esami universitari sostenuti prima dell'ammissione ai corsi d'accademia ai fini del conseguimento della laurea/laurea magistrale prevista al termine del ciclo formativo. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati, nel sito www.difesa.it, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 4, il numero dei posti a concorso potra' subire modificazioni o devoluzioni tra le Armi o i Corpi al fine di soddisfare eventuali sopravvenute esigenze della Forza armata interessata connesse alla consistenza del ruolo normale delle rispettive Armi o Corpi, fino alla data di approvazione delle graduatorie di merito di ciascun concorso. Inoltre, potranno essere modificate, sempre entro il predetto termine, le modalita' di effettuazione dei singoli corsi. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma e del precedente comma 4, sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it/concorsi, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 possono partecipare concorrenti, anche se alle armi, di entrambi i sessi. Per la partecipazione a tutti i predetti concorsi, fermo restando quanto specificato al presente comma, i concorrenti devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) avere compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non superare il giorno di compimento del ventiduesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Gli appartenenti ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), non dovranno superare il ventottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato, fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, comunque non superiore a tre anni, per coloro che prestano o hanno prestato servizio militare nelle Forze armate. L'eventuale periodo trascorso in qualita' di allievo delle scuole militari non e' considerato valido ai fini dell'elevazione del limite di eta'. Tale elevazione del limite di eta' non si applica: ai concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); al personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti dell'Arma dei carabinieri, partecipante al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); c) aver conseguito o essere in grado di conseguire al termine dell'anno scolastico 2020-2021 un diploma di istruzione secondaria di secondo grado, previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni, nonche' diploma di istruzione secondaria di secondo grado conseguito a seguito della sperimentazione dei percorsi quadriennali di secondo grado validi per l'iscrizione ai corsi di laurea. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da allegare alla domanda di partecipazione) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il concorrente che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta. d) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale ufficiale in servizio permanente. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici e attitudinali; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia dello Stato per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del codice dell'ordinamento militare; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna; h) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Per il solo personale militare in servizio, se il procedimento penale non si conclude con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale, il militare puo' partecipare ai concorsi nelle Forze armate soltanto successivamente alla definizione del conseguente procedimento disciplinare; i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) avere tenuto condotta incensurabile e non aver posto in essere, nei confronti delle istituzioni democratiche, comportamenti che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; k) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore esercente la potesta', o del tutore a contrarre l'arruolamento volontario nella Forza armata prescelta/Arma dei carabinieri; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito sara' verificato nell'ambito degli accertamenti psicofisici. 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti per i posti per il ruolo naviganti normale dovranno non essere stati dimessi d'autorita' ovvero espulsi per insufficiente attitudine al pilotaggio da precedenti analoghi corsi per il conseguimento del brevetto di pilota d'aeroplano. 3. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), fermi restando i requisiti di cui al precedente comma 1, i concorrenti dovranno non essere stati dichiarati inidonei all'avanzamento o avervi rinunciato, negli ultimi cinque anni di servizio, se personale militare in servizio permanente, e non dovranno trovarsi in situazioni incompatibili con l'acquisizione ovvero la conservazione dello stato di ufficiale. 4. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 l'ammissione ai corsi sara' subordinata al possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale prescritta dalla normativa in vigore, nonche' dell'idoneita' all'esercizio dell'attivita' di volo in qualita' di piloti militari, se concorrenti per il ruolo naviganti normale per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c). 5. Salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera c), tutti i requisiti di partecipazione dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione e mantenuti, salvo quello previsto dal precedente comma 1, lettera b), sino all'ammissione presso i singoli Istituti di formazione e fino alla nomina a ufficiale. 6. In considerazione del fatto che l'ordinamento universitario non riconosce la possibilita' di conseguire piu' volte lo stesso titolo accademico, non potranno essere ammessi a partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 quanti producano domande per un'Arma/Corpo per i quali sia prevista l'iscrizione a un corso di laurea/laurea magistrale comportante il conseguimento di un titolo accademico gia' posseduto.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della Difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi on-line», ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it La procedura relativa al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) viene, invece, gestita con le modalita' di cui al successivo art. 4, comma 9. 2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) e ricevere, con le modalita' di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione pubblica; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti alle modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, gli interessati acquisiscono le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento e' attivabile la procedura di recupero delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), previo accesso al proprio profilo sul portale, i concorrenti compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio del 16 febbraio 2021. 2. I concorrenti che sono minorenni alla data di presentazione della domanda di partecipazione dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa copia in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario rinvenibile tra gli allegati al bando. Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file leggibile) dei/l sottoscrittori/e, rilasciato da un'amministrazione pubblica e in corso di validita'. La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. 3. I concorrenti dovranno accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai concorrenti con le modalita' indicate al successivo art. 5. 5. Terminata la compilazione, i concorrenti procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, una comunicazione con messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata - ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente - nell'area personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i comandi degli enti/reparti di appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti comandi copia della domanda di partecipazione. Detti concorrenti dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al presente comma e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei comandi degli enti/reparti di appartenenza. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la domanda di partecipazione al concorso dovra' essere compilata e inviata esclusivamente on-line a mezzo della procedura indicata nel sito www.carabinieri.it - area concorsi, entro il medesimo termine perentorio del 16 febbraio 2021. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: a) credenziali SPID (Sistema pubblico di Identita' digitale) con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it; b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con CNS (carta nazionale dei servizi) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I concorrenti minorenni dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. Non saranno ammesse le domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quanto previsto nel presente comma (comprese quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle sopra indicate. Una volta autenticato nel sito, il concorrente dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I concorrenti minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. Essi dovranno, altresi', consegnare, alla prima prova concorsuale, l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'amministrazione pubblica, provvisto di fotografia e in corso di validita'. La procedura chiedera' al concorrente di: indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di partecipazione, che dovra' essere esibita dal concorrente all'atto della presentazione alla prima prova del concorso; posta elettronica certificata (PEC) su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; caricare una fototessera in formato digitale. I concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo che hanno diritto alla riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d), che desiderano sostenere la prova scritta di composizione in lingua tedesca in luogo della lingua italiana, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dell'art. 33, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, dovranno indicarlo nella domanda di partecipazione. 10. Nei concorsi di cui al presente bando, e' consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente art. 1. 11. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, in ogni domanda di partecipazione i concorrenti indicano i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, gli eventuali titoli di preferenza e di riserva di posti. 12. Con l'inoltro telematico delle domande, il concorrente, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari per l'espletamento della procedura concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di preferenza o di riserva dei posti dichiarati. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comportera': la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o la decadenza a seguito dell'avvenuta incorporazione dell'interessato. 13. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste per l'iter concorsuale ed eventuali variazioni successive, ecc.), e in un'area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I concorrenti ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tutte le comunicazioni saranno inserite nei siti www.carabinieri.it e www.difesa.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c), successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE - o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC, ai seguenti indirizzi di posta elettronica: a) Esercito: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi al primo anno di corso dell'Accademia militare: uadaccamil@ceselna.esercito.difesa.it per la PE ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it per la PEC; b) Marina: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi normali dell'Accademia navale: marinaccad.concorsi@marina.difesa.it solo PE; c) Aeronautica: concorso, per esami, per l'ammissione di allievi alla prima classe dei corsi regolari dell'Accademia aeronautica: aeroaccademia.concorsi@am.difesa.it solo PE. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute ad altri indirizzi di posta elettronica. Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di preferenza o di riserva di posti previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, nonche' le richieste di modifica della categoria di posti per i quali si e' scelto di concorrere. Anche per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), i concorrenti, oltre a poter sostituire l'intera domanda entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa, una volta scaduto detto termine, potranno inviare eventuali ulteriori comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria) al seguente indirizzo di posta elettronica: cnsrconcuff@pec.carabinieri.it (solo PEC). A tutti i messaggi di cui al presente comma, fatta eccezione per quelli inviati con PEC, dovra' comunque essere allegata copia in formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del concorrente o di uno degli esercenti la potesta' genitoriale qualora il concorrente sia ancora minorenne. 4. Resta a carico del concorrente la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevedra' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prova scritta di selezione culturale; c) prova di conoscenza della lingua inglese; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti attitudinali; f) accertamenti psicofisici; g) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); h) prova orale di matematica; i) tirocinio. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevedra' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della lingua inglese; b) accertamenti psicofisici; c) accertamenti attitudinali; d) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo); e) prove di efficienza fisica; f) prova orale di matematica, educazione civica e storia (per i concorrenti aspiranti ai posti per i Corpi vari); g) prova orale di biologia, educazione civica e storia (per i concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario militare marittimo); h) tirocinio. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevedra' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di selezione culturale e prova di conoscenza della lingua inglese; b) accertamenti psicofisici; c) prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica (per i soli concorrenti aspiranti ai posti per il Corpo sanitario); d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti attitudinali e comportamentali; f) componimento breve in lingua italiana; g) prova orale di matematica; h) prova orale facoltativa di ulteriore lingua straniera. 4. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) prevedra' l'espletamento delle seguenti fasi, in ordine di elencazione: a) prova scritta di preselezione; b) prova scritta di conoscenza della lingua italiana (eventualmente somministrata in lingua tedesca per i concorrenti in possesso dell'attestato di bilinguismo, di cui al precedente art. 1, comma 2, lettera d); c) prova di conoscenza della lingua inglese; d) prove di efficienza fisica; e) accertamenti psicofisici; f) accertamenti attitudinali; g) prova orale su materie indicate nell'appendice al bando; h) tirocinio. 5. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle appendici al bando. 6. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti successivi, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, eccezion fatta per gli eventuali limiti numerici, gli specifici casi di ammissione con riserva nonche' gli altri casi disciplinati nelle appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. 7. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4, decreto-legge n. 34/2020. Saranno altresi' considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, i concorrenti che prima dell'inizio ovvero nel corso di una delle prove concorsuali rinunceranno, senza possibilita' di revoca della rinuncia, alla prosecuzione dell'iter concorsuale. Non saranno previste riconvocazioni, tranne che per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o del concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e per la contestuale convocazione alle prove dell'esame di Stato, alle simulazioni delle prove scritte dell'esame di Stato stesso e alle prove INVALSI (entrambe annualmente calendarizzate dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca). In tali ipotesi gli interessati dovranno far pervenire un'istanza di nuova convocazione, utilizzando l'apposito modulo rinvenibile negli allegati al bando, entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica e della documentazione probatoria. In particolare, in caso di contestuale svolgimento delle prove dell'esame di Stato, delle simulazioni dello stesso e delle prove INVALSI, dovranno allegare apposita documentazione rilasciata dall'amministrazione scolastica dalla quale risulti la convocazione per una prova del predetto esame di Stato. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Non si procedera' a riconvocazione alla prova di conoscenza della lingua italiana e alla prova di conoscenza della lingua inglese - se svolte in data unica - e, per i soli concorrenti per i posti per i Corpi sanitari, alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica. Le istanze dovranno essere inviate, per quanto di interesse, agli indirizzi di posta elettronica di cui al precedente art. 5, comma 3. 8. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali, ove non indicati nel bando o nelle relative appendici, nonche' eventuali modifiche delle date e delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Tale avviso potra' essere reso disponibile anche nel sito www.difesa.it Mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - sezione relazioni con il pubblico, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma; tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 9. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) tali pubblicazioni avverranno esclusivamente nel sito www.carabinieri.it, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Tali pubblicazioni potranno essere disponibili anche nel sito www.difesa.it Con le medesime modalita' saranno, altresi', resi noti gli esiti delle prove scritte e orali. Per tale concorso sara' anche possibile chiedere informazioni al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V reparto - ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 10. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per l'ammissione alla prima classe dei corsi normali delle Accademie militari per l'anno accademico 2020-2021 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione dirigenziale. 11. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle appendici al bando. 12. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento, in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione pubblica. 13. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'amministrazione della Difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 14. I concorrenti in servizio dovranno presentarsi alle prove e accertamenti indossando l'uniforme e potranno fruire della licenza straordinaria per esami militari sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti nel presente articolo, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. In particolare, i rimanenti giorni della licenza potranno essere concessi nell'intera misura per la preparazione della prova orale oppure frazionati in due periodi, di cui uno per la preparazione alle prove scritte e uno per la preparazione alla prova orale. 15. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo.
Art. 7 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di selezione culturale, per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale di matematica, per la formazione delle graduatorie e per l'assegnazione ai corsi; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per le prove di efficienza fisica; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e per la prova di conoscenza della lingua inglese; 2) la commissione esaminatrice per le prove orali e per la formazione delle graduatorie finali; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per le prove di efficienza fisica; 5) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 6) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio; 7) la commissione per l'assegnazione dei vincitori ai Corpi; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) la commissione valutatrice per la prova scritta di selezione culturale e la prova di conoscenza della lingua inglese; 2) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 3) la commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici; 4) la commissione esaminatrice, per il componimento breve in lingua italiana per le prove orali e per la formazione delle graduatorie generali di merito; 5) la commissione per le prove di efficienza fisica; 6) la commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali. La valutazione delle prove di efficienza fisica potra' essere effettuata, per motivi organizzativi, dalla commissione per gli accertamenti attitudinali e comportamentali. d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d): 1) la commissione esaminatrice per la valutazione della prova scritta di preselezione, per la prova scritta di conoscenza della lingua italiana (compresi gli eventuali questionari svolti in lingua tedesca), per la prova di conoscenza della lingua inglese, per la prova orale e per la formazione della graduatoria; 2) la commissione per le prove di efficienza fisica; 3) la commissione per gli accertamenti psicofisici; 4) la commissione per gli accertamenti attitudinali; 5) la commissione per la valutazione dei frequentatori del tirocinio. 2. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c) sara', altresi', nominata la commissione unica, composta da personale interforze, per la prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica.
Art. 8 Prova scritta di preselezione 1. La prova scritta di preselezione sara' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), fatto salvo quanto precisato al successivo comma 4. Coloro ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, un'ora prima dell'inizio della prova nella sede e nel giorno indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo consegnare o esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle scuole militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova scritta di preselezione. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) le predette date e modalita' di presentazione saranno pubblicate come indicato al precedente art. 6, comma 9. 2. La prova si svolgera', a cura della competente commissione, con le modalita' e sui programmi di cui alle appendici al bando. 3. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nella prova scritta di preselezione (determinati con i criteri di cui alle appendici al bando), le commissioni competenti provvederanno, nell'ambito di ciascun concorso, a formare le graduatorie, utili al solo fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle appendici al bando. 4. Per motivi di economicita' e di speditezza dell'azione amministrativa, se il numero delle domande presentate per uno o piu' degli ordini di studi previsti sara' ritenuto compatibile con le esigenze di selezione, la prova scritta di preselezione non avra' luogo.
Art. 9 Prova scritta di selezione culturale 1. La prova scritta di selezione culturale, consistente nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla, sara' prevista per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e c). 2. I concorrenti che non avranno ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso, senza attendere alcuna convocazione, dovranno presentarsi per sostenere detta prova nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario di cui al precedente art. 6, comma 8, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero e potendo esibire, all'occorrenza, la ricevuta di avvenuta acquisizione della domanda, rilasciato al concorrente medesimo con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente decreto, ovvero copia della stessa. I concorrenti frequentatori delle scuole militari dovranno presentarsi nelle date e con le modalita' che saranno indicate dagli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare al Comando della scuola di appartenenza, che dovra' partecipare ai rispettivi allievi le comunicazioni di presentazione alla prova. 3. La prova si considerera' superata dai concorrenti che conseguiranno la votazione minima di 18/30. Il punteggio riportato sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali e, con le modalita' indicate nelle relative appendici al bando, sara' anche utile ai fini dell'individuazione dei concorrenti da ammettere alle fasi successive.
Art. 10 Accertamenti psicofisici 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 i concorrenti saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psicofisica al servizio militare incondizionato quale Ufficiale in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso all'Arma/Corpo prescelto. L'idoneita' psicofisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, di cui in premessa, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle specifiche appendici. Tale requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti dei candidati che siano militari in servizio all'atto degli accertamenti psicofisici, in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare (per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) detta idoneita' dovra' essere rilasciata dal dirigente del servizio sanitario dell'Ente di appartenenza o suo sostituto, secondo il modello rinvenibile tra gli allegati al bando). La relativa attestazione dovra' essere portata al seguito. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto gli accertamenti psicofisici avranno luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento degli accertamenti psicofisici, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi Enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle appendici al bando, nelle quali sono altresi' indicati i requisiti fisici di cui i candidati devono essere riconosciuti in possesso ai fini del conseguimento dell'idoneita', nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati, entro il giorno antecedente a quello di presentazione, presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita da parte della commissione competente per gli accertamenti psicofisici, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti ai previsti accertamenti psicofisici, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica. Tale termine non potra' superare: a) Esercito: i venti giorni successivi il termine degli accertamenti psicofisici; b) Marina: la data di inizio delle prove di efficienza fisica; c) Aeronautica: i cinque giorni antecedenti l'inizio della fase delle prove di efficienza fisica; d) Arma dei carabinieri: la data di formazione della graduatoria di ammissione al tirocinio. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio degli accertamenti psicofisici saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Le concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza, e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 19. Dette concorrenti saranno comunque ammesse, con riserva, a sostenere le successive prove orali e all'eventuale prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica, oltre ad altre prove eventualmente indicate nelle appendici al bando. Le vincitrici dei concorsi rinviate ai sensi del presente comma sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali, fatte salve le ipotesi di ammissione con riserva di cui alle appendici al bando. 6. Per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c) e salvi i casi in cui non sia diversamente disposto nelle appendici al bando, i concorrenti giudicati inidonei potranno produrre, improrogabilmente seduta stante, specifica istanza di ulteriori accertamenti psicofisici (i concorrenti minorenni potranno esercitare tale facolta' improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita' facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 3, lettera a) e, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), al seguente indirizzo commisanappel@aeronautica.difesa.it. Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti psicofisici, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' del candidato (qualora minorenne, di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore) rilasciato da un'amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 7. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psicofisici deve intendersi confermato. 8. Il giudizio circa l'idoneita' psicofisica dei concorrenti che hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti psicofisici - in caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti psicofisici a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti psicofisici disposti. 9. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario e, ove previsto, ad attribuire il relativo punteggio. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti psicofisici disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d) saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, alle prove di efficienza fisica. 2. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno a cura delle competenti commissioni e potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 3. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della seguente documentazione in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. Il documento dovra' avere una data di rilascio non antecedente al 1° novembre 2020 e dovra' essere valido fino al 31 ottobre 2021; b) se concorrente di sesso femminile, referto attestante l'esito di test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica. Per le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza si fara' riferimento al precedente art. 10, comma 4. La mancata presentazione o validita' dei documenti di cui al presente comma non consentira' l'ammissione dei concorrenti a sostenere le prove di efficienza fisica e determinera' l'esclusione dal concorso. 4. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni o di indisposizioni precedentemente verificatisi potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito l'ufficiale medico presente [per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto], adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. 5. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, dovranno immediatamente comunicarlo alla competente commissione la quale, con le modalita' di cui al precedente comma 4, adottera' le conseguenti determinazioni. Non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di efficienza fisica che perverranno da parte di concorrenti che le avranno portate comunque a compimento, anche se con esito negativo. 6. I concorrenti che, nei casi di cui ai precedenti commi 4 e 5, otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione di tutte o di parte delle prove di efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante consegna diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d) la riconvocazione avverra' esclusivamente a mezzo e-mail all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), con quella indicata al precedente art. 10, comma 3, lettera a); b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), con la data di prevista conclusione dello svolgimento delle prove orali di tutte le sessioni d'esame; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), con il calendario di svolgimento delle prove di efficienza fisica. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di efficienza fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 7. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), per il quale si rimanda al successivo art. 15 e alle disposizioni specifiche contenute nella relativa appendice. 8. L'esito delle prove di efficienza fisica e' definitivo e sara' comunicato seduta stante agli interessati.
Art. 12 Accertamenti attitudinali 1. I partecipanti ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno sottoposti agli accertamenti attitudinali, a cura delle competenti commissioni. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) si osserveranno le disposizioni di cui al successivo art. 15. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali e a valutare, rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate ovvero nell'Arma dei carabinieri. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle appendici al bando. 3. Poiche' l'espletamento degli accertamenti attitudinali e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 7, dovranno essere proposte, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica e, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 lettera b), all'atto della convocazione agli accertamenti psicofisici. 4. Al termine degli accertamenti attitudinali, la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sulla idoneita', senza attribuzione di alcun punteggio, definitivo e notificato seduta stante. 5. I concorrenti giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali.
Art. 13 Prova scritta di conoscenza della lingua italiana e componimento breve in lingua italiana 1. La prova scritta di conoscenza della lingua italiana, prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), consistera' nella somministrazione di un questionario con test a risposta multipla. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' invece somministrato un componimento breve in lingua italiana. Le prove si svolgeranno con le modalita' riportate nelle relative appendici al bando. 2. I concorrenti ammessi alla prova scritta di conoscenza della lingua italiana, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi nella sede e nel giorno indicati nell'avviso di cui al precedente art. 6, comma 8, almeno un'ora prima di quella di inizio della prova, muniti di penna a sfera a inchiostro indelebile nero. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 4. I candidati che non supereranno la prova saranno esclusi dal concorso. 5. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), il voto conseguito nel componimento breve in lingua italiana, che sara' svolto in concomitanza con le prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali di cui al successivo art. 15, concorrera' alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 19. 6. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), la commissione esaminatrice provvedera' a formare una graduatoria, utile al fine di individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive (entro il limite numerico di cui alla stessa appendice Arma dei carabinieri al bando). Il punteggio conseguito nella prova scritta di conoscenza della lingua italiana sara', inoltre, utile per la formazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 19.
Art. 14 Prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica 1. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) b) e c), i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione per i posti per i Corpi sanitari saranno sottoposti alla prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica finalizzata all'ammissione ai corsi di laurea specialistica/magistrale per il Corpo sanitario. La prova sara' presieduta da un'unica commissione interforze e vertera' sulle materie e sui programmi rinvenibili negli allegati al bando, elaborati in coerenza con quelli previsti dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca per l'accesso ai corsi di laurea a numero programmato. La prova potra' essere ritenuta utile solo per l'ammissione ai corsi ad accesso programmato di cui al presente bando. 2. La prova scritta di selezione culturale in biologia, chimica e fisica avra' luogo indicativamente nel mese di luglio 2021 presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2, Foligno. La data e l'ora di svolgimento della prova o eventuali variazioni della sede saranno rese note mediante avviso che sara' pubblicato nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito www.difesa.it 3. La prova, della durata di 60 (sessanta) minuti, consistera' nella somministrazione di 48 (quarantotto) quesiti a risposta multipla e predeterminata (ciascuno con quattro possibilita' di risposta alternativa di cui una sola esatta), volti ad accertare il grado di conoscenza delle materie citate. I quesiti saranno cosi' ripartiti: biologia ventidue quesiti; chimica tredici quesiti; fisica tredici quesiti. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 7. 4. Per la valutazione della prova di cui al presente articolo si terra' conto dei seguenti criteri: 1 punto per ogni risposta esatta; meno 0,25 punti per ogni risposta sbagliata; 0 punti per ogni risposta omessa o multipla. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova di cui al presente articolo, la commissione indicata al successivo comma 5 provvedera' a formare distinte graduatorie utili al solo fine del conseguimento dell'idoneita', ai sensi della vigente normativa, per l'accesso alle facolta' universitarie per i corsi di laurea specialistica/magistrale in medicina e chirurgia. In particolare, provvedera' a formare le seguenti graduatorie: a) una per i posti per il Corpo sanitario dell'esercito; b) una per i posti per il Corpo sanitario militare marittimo; c) una per i posti per il Corpo sanitario aeronautico. 5. L'idoneita' dei candidati sara' stabilita sulla base dei criteri indicati nelle appendici al bando. Saranno comunque dichiarati idonei coloro che riporteranno lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile in ognuna delle graduatorie di cui sopra. Tale punteggio non sara' utile ai fini della formazione delle eventuali graduatorie di ammissione alle successive prove concorsuali ne' ai fini della formazione delle graduatorie finali dei concorsi di interesse.
Art. 15 Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali e comportamentali 1. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) l'idoneita' alle prove di efficienza fisica e l'idoneita' sotto il profilo psicoattitudinale e comportamentale dei concorrenti, risultati idonei alle prove precedenti, sara' accertata dalle competenti commissioni di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), numeri 5) e 6). Gli accertamenti attitudinali e comportamentali si svolgeranno ai sensi delle direttive di Forza armata vigenti all'atto degli accertamenti. A tal fine, i candidati saranno convocati presso l'Accademia aeronautica, per sostenere dette prove, per gruppi, in considerazione del ruolo per il quale gli stessi stanno concorrendo, secondo le modalita' di cui al precedente art. 6, comma 8. Potranno essere prese in considerazione eventuali istanze di riconvocazione, presentate ai sensi dell'art. 6, comma 7 e dell'art. 259, comma 4, decreto-legge n. 34/2020, per i ruoli per cui non e' previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo. 2. I concorrenti di sesso femminile, per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali, dovranno nuovamente presentare, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, il referto del test di gravidanza (su sangue o urine) eseguito presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale, entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione in Accademia aeronautica (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni). La mancata presentazione di detta documentazione determinera' l'esclusione delle concorrenti dalle prove. Se all'atto della presentazione in Accademia aeronautica dovessero insorgere per taluni concorrenti dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, per eventi frattanto verificatisi, e' facolta' dell'Accademia aeronautica inviare detti concorrenti all'osservazione della commissione per gli accertamenti psicofisici per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 3. Durante la permanenza presso l'Istituto, i concorrenti: a) dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'Istituto previste per gli allievi dell'Accademia aeronautica; b) saranno sottoposti alle prove di efficienza fisica e agli accertamenti attitudinali e comportamentali ed effettueranno un programma di attivita', di cui all'appendice al bando, inteso a verificare il possesso delle doti di carattere e delle qualita' richieste dall'art. 646 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 per la futura nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo dell'Aeronautica militare; c) fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione della Difesa e riceveranno in uso un corredo ridotto da restituire al termine delle prove e accertamenti. 4. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dalla prosecuzione delle prove concorsuali coloro che: a) non otterranno nei vari giudizi e nella valutazione complessiva i punteggi minimi indicati nella citata appendice; b) rinunceranno alla prosecuzione delle prove; c) non supereranno con esito favorevole le prove di efficienza fisica obbligatorie con sbarramento; d) non supereranno con esito favorevole gli accertamenti attitudinali e comportamentali; e) matureranno assenze, anche non continuative, che superano complessivamente un terzo del periodo necessario per l'espletamento delle prove di efficienza fisica e degli accertamenti attitudinali e comportamentali. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Pertanto, rientreranno nel computo delle assenze anche i giorni di ricovero in una struttura sanitaria, compresa l'infermeria di Corpo dell'Accademia aeronautica, a seguito di provvedimenti medici adottati nei confronti dei concorrenti. 5. Il giudizio di idoneita' o di inidoneita', unitamente ai risultati conseguiti in ogni singola prova che determinera' il giudizio stesso, sara' comunicato per iscritto a tutti i concorrenti. 6. Solo i concorrenti giudicati idonei sia alle prove di efficienza fisica che agli accertamenti attitudinali e comportamentali saranno ammessi alle successive prove concorsuali.
Art. 16 Prova orale 1. La prova orale, prevista in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vertera' sugli argomenti di cui ai programmi riportati nelle appendici al bando. 2. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione - di cui al precedente art. 6, comma 7 - e' prevista per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d) in quanto, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c) la prova orale avra' luogo contestualmente ad altre prove concorsuali. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione dovranno essere proposte: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione alle prove di efficienza fisica; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), all'atto della convocazione alle prove di cui al precedente art. 15. Potranno essere prese, comunque, in considerazione eventuali istanze di riconvocazione per i soli ruoli per cui non e' previsto lo svolgimento di tali prove in un unico gruppo.
Art. 17 Prova di conoscenza della lingua inglese e prova facoltativa di ulteriore lingua straniera 1. Le prove di lingua straniera sono previste in tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 con le seguenti modalita': prova di conoscenza della lingua inglese: tale prova e' obbligatoria in tutti concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e verra' effettuata secondo le modalita' specificate nelle appendici al bando; prova orale facoltativa di ulteriore di lingua straniera: tale prova e' prevista per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) e potra' essere sostenuta in lingue straniere a scelta del candidato tra quelle indicate nell'appendice Aeronautica militare al bando. 2. La prova facoltativa potra' essere sostenuta dai soli concorrenti che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione al concorso di interesse. 3. La prova orale facoltativa, della durata massima di quindici minuti, si svolgera' con le seguenti modalita': breve colloquio di carattere generale, anche finalizzato alla presentazione del candidato; lettura di un brano di senso compiuto, sintesi e valutazione personale; conversazione guidata, che abbia come spunto il brano, finalizzata alla valutazione relativa al corretto uso di espressioni di uso quotidiano e formule comuni. 4. Al termine della prova di conoscenza della lingua inglese e della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera saranno assegnati i punteggi indicati nelle appendici al bando. Tali punteggi saranno utili per la formazione delle graduatorie finali. 5. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova di conoscenza della lingua inglese, nonche' quelli che rinunceranno a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. Il mancato espletamento della prova facoltativa di ulteriore lingua straniera non determinera', invece, l'esclusione dai concorsi. I concorrenti che non intenderanno sostenere piu' detta prova facoltativa dovranno rilasciare dichiarazione scritta di rinuncia.
Art. 18 Tirocinio 1. La convocazione al tirocinio avverra' con le modalita' di cui al precedente art. 6, commi 8 e 9. Durante il tirocinio i frequentatori saranno sottoposti a prove e accertamenti nelle aree indicate nelle appendici al bando, in cui sono anche riportati i relativi punteggi attribuibili. 2. Il tirocinio avra' una durata di circa trenta giorni, per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), e di circa ventuno giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), durante i quali tutti i frequentatori saranno ulteriormente selezionati sulla base del rendimento fornito nelle attivita' militari, scolastiche e attitudinali/comportamentali. 3. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i concorrenti di sesso femminile ammessi al tirocinio, ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, saranno sottoposti al test di gravidanza mediante analisi sulle urine. Se ammessi alla frequenza del corso, saranno nuovamente sottoposti a detto test. In caso di positivita', saranno rinviati d'ufficio e ammessi al corso successivo, subordinatamente alla verifica del mantenimento dei requisiti necessari per l'ammissione, di cui al precedente art. 2. 4. Se all'atto della presentazione al tirocinio o durante il tirocinio stesso, per taluni concorrenti insorgano dubbi sulla persistenza della idoneita' psicofisica precedentemente riconosciuta, sara' facolta' dell'accademia inviare detti concorrenti all'osservazione delle competenti commissioni per gli accertamenti psicofisici, nominate nell'ambito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), per un supplemento di indagini e conseguente espressione di parere medico-legale circa la persistenza dell'idoneita' medesima. 5. I concorrenti per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b) e d), convocati per la frequenza del tirocinio, dovranno consegnare: a) fotografia recente, formato tessera (cm 4 x 5), con scritto in basso a tergo, in firma autografa leggibile, cognome, nome e data di nascita. Nessuna autenticazione deve essere apposta sulla fotografia; b) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; c) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. 6. Tutti i concorrenti dovranno inoltre sottoscrivere, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, apposita dichiarazione sostitutiva che confermi, integri o modifichi quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso circa la propria posizione giudiziaria. 7. I concorrenti ammessi al tirocinio dovranno contrarre, all'atto della presentazione in Accademia, una ferma volontaria di durata pari a quella del tirocinio stesso, dalla quale saranno prosciolti se rinunceranno successivamente al tirocinio o ne saranno esclusi - per qualsiasi causa, ivi comprese quelle di forza maggiore - o non saranno comunque ammessi ai corsi. I concorrenti compiranno il tirocinio: a) in qualita' di militari di truppa, se provenienti dalla vita civile; b) con il grado rivestito, previo richiamo in servizio, se ufficiali o sottufficiali di complemento congedati; c) con il grado rivestito, se militari in servizio. 8. I militari in servizio, durante il tirocinio, continueranno a percepire dagli Enti di appartenenza gli assegni spettanti. Essi non dovranno contrarre la ferma di cui al precedente comma. Qualora la data del congedo venga a cadere nel periodo del tirocinio, saranno chiamati a contrarre una ferma per la durata residua del tirocinio stesso. 9. I concorrenti di cui al precedente comma 7, lettera b): a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di presentazione in accademia per la frequenza del tirocinio e fino al giorno antecedente la data di ammissione ai corsi in qualita' di allievi; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), saranno richiamati in servizio con il grado rivestito, a decorrere dalla data di inizio della frequenza del tirocinio e fino al termine dello stesso. Essi saranno ricollocati in congedo se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi. 10. I concorrenti che, all'atto della presentazione in accademia per la frequenza del tirocinio, sono gia' alle armi saranno collocati, per la durata del tirocinio e sino all'eventuale ammissione ai corsi, nella posizione di comandati o aggregati presso l'accademia stessa e saranno rinviati agli Enti di provenienza se interromperanno, per rinuncia, la frequenza del tirocinio o non lo supereranno o non saranno comunque ammessi ai corsi ovvero, per il solo concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), al termine del tirocinio. 11. I militari alle armi il cui collocamento in congedo viene a cadere durante la frequenza del tirocinio saranno: a) per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), trattenuti in servizio, con il grado rivestito, sino all'ammissione in accademia, ovvero sino alla data di rinvio, a qualunque titolo, dall'istituto; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), trattenuti in servizio, con il grado rivestito, per la sola durata del tirocinio. 12. Durante il tirocinio i concorrenti dovranno attenersi alle norme disciplinari di vita interna dell'istituto previste per gli Allievi dell'accademia, saranno forniti di vitto e alloggio e sara', inoltre, dato loro in uso un corredo ridotto da restituire in caso di mancata ammissione ai corsi regolari per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e d) e al termine del tirocinio per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b). Non sara' consentita, in nessun caso, la partecipazione contestuale ad altri concorsi. 13. Saranno esclusi dal concorso e rinviati dall'Accademia i frequentatori che: a) rinunceranno alla prosecuzione del tirocinio; b) matureranno assenze prolungate, anche non continuative, complessivamente superiori alla meta' della durata del tirocinio stesso. Saranno considerate assenze, senza eccezione alcuna, le giornate in cui il candidato - anche se presente in istituto - non ha preso parte a tutte le attivita' programmate. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), i candidati convocati in data successiva all'inizio del tirocinio ai sensi di quanto disposto nelle appendici al bando dovranno, comunque, risultare presenti per la meta' della durata dell'intero tirocinio; c) non risulteranno piu' in possesso del profilo sanitario previsto per l'idoneita' psicofisica necessaria per la partecipazione al concorso; d) non avranno sostenuto tutte le prove e gli accertamenti atti a consentire alla preposta commissione di formulare il giudizio finale; e) risulteranno destinatari della sanzione disciplinare di corpo della consegna di rigore. Vista la particolare e ridotta durata del tirocinio, la procedura relativa alla sanzione di corpo dovra' derogare alle tempistiche vigenti in materia disposte dalla Direzione generale per il personale militare, affinche' la procedura stessa possa essere definita in tempi compatibili con il termine del tirocinio. 14. I frequentatori nei cui confronti sara' espresso il giudizio di inidoneita', da considerare definitivo, saranno esclusi dal concorso. 15. Le comunicazioni in merito al rinvio dal tirocinio e all'esclusione dal concorso, di cui ai precedenti commi 13 e 14, avverranno a cura dell'accademia.
Art. 19 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle competenti commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle appendici al bando. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b), la preposta commissione provvedera', ove previsto, all'assegnazione alle Armi o Corpi, in applicazione dei criteri di cui alle appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste nelle appendici al bando e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni concernenti i titoli di preferenza, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, all'art. 650 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e all'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (convertito con la legge 9 agosto 2013, n. 98), dichiarati nella domanda di partecipazione. 3. Saranno dichiarati vincitori, sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui al precedente art. 1, comma 4, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie di merito. 4. I decreti dirigenziali di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel Giornale Ufficiale del Ministero della difesa e di tale pubblicazione sara' dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, tali decreti dirigenziali saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it
Art. 20 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2, gli Enti incaricati dalla Direzione generale per il personale militare provvederanno a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli Enti competenti la conferma di quanto dichiarato, dai concorrenti risultati vincitori, nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente rese dai medesimi. In particolare, tale attivita' sara' svolta: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), dall'Accademia navale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), dall'Accademia aeronautica; d) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), dal Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera' la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti per effetto della dichiarazione non veritiera. 3. Ai fini dell'iscrizione al corso di studi universitari che gli allievi saranno tenuti a frequentare, i medesimi, a richiesta del competente Ente delegato dalla Direzione generale per il personale militare ovvero dell'Istituto di formazione, dovranno sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dalla quale risulti: a) il possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado, come da modello rinvenibile tra gli allegati al bando. I concorrenti che sono ancora minorenni dovranno far vistare la loro firma apposta in calce alla predetta dichiarazione sostitutiva da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' parentale o, in mancanza di essi, dal tutore; b) la mancata iscrizione per l'anno accademico 2021-2022 presso le universita'. 4. I vincitori di sesso femminile dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e d), ai fini della verifica dei requisiti previsti per l'ammissione ai corsi, all'atto dell'incorporamento, dovranno essere sottoposti al test di gravidanza. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c), all'atto dell'ammissione in accademia, saranno sottoposti a visita al fine di verificare il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare.
Art. 21 Vincoli di servizio 1. Tutti coloro che, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno ammessi ai corsi presso le Accademie di Forza armata, acquisiranno la qualifica di allievi e dovranno contrarre, all'atto della presentazione presso l'Istituto di formazione, una ferma volontaria di anni tre e assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari come militari di truppa. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Istituto. 2. All'atto dell'incorporazione i concorrenti vincitori, qualunque sia la loro provenienza, sono resi edotti dell'obbligo, da assumersi all'ammissione al terzo anno di corso, di rimanere in servizio per il periodo previsto dalla normativa vigente, in relazione alla durata del proprio corso di studi. 3. Agli allievi ufficiali, una volta incorporati, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 4. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto interministeriale Difesa-Salute 16 maggio 2018. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese dal personale sanitario di cui alla sezione 6 della predetta «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare». 5. Gli ammessi ai corsi d'accademia potranno essere: a) dimessi a domanda (con il consenso dei genitori o del tutore se minorenni); b) espulsi per motivi disciplinari, di salute, per insufficiente attitudine professionale (in genere o - per il solo ruolo naviganti normale dell'Arma aeronautica, specialita' pilota - al volo) e negli altri casi previsti dalla normativa vigente. 6. I vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 conseguiranno la nomina a ufficiale in servizio permanente ai sensi e con le modalita' prescritte dalla normativa vigente.
Art. 22 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione in qualita' di allievo ai corsi regolari. A tal fine, gli Istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al corso. Agli allievi provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai Volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli Enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in accademia, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 23 Trattamento economico degli allievi 1. Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'amministrazione nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti, ai sensi dell'art. 530 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 2. Agli allievi provenienti, senza soluzione di continuita', dal ruolo degli ufficiali in ferma prefissata, dai ruoli dei sottufficiali, dai ruoli dei graduati e dai ruoli dei militari di truppa competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione in accademia. Se questi sono superiori a quelli spettanti nella nuova posizione, sara' attribuito un assegno personale riassorbibile, salvo diversa previsione di legge, con i futuri incrementi stipendiali conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale. 3. Agli allievi non provenienti dalle predette categorie di personale saranno corrisposte le competenze mensili nella misura e secondo le modalita' previste dalle vigenti disposizioni.
Art. 24 Esclusioni 1. L'amministrazione della Difesa potra' escludere in ogni momento dai concorsi qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei requisiti prescritti per essere ammesso alle Accademie di Forza armata, nonche' escludere i medesimi dalla frequenza dei corsi regolari, se il difetto dei requisiti sara' accertato durante i corsi stessi.
Art. 25 Trattamento dei dati 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del concorrente, nonche' agli Enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 29 dicembre 2020 Il direttore generale per il personale militare Ricca Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Pettorino
Allegato APPENDICE ESERCITO CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALL'ACCADEMIA MILITARE Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE MARINA MILITARE CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI NORMALI DELL'ACCADEMIA NAVALE Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE AERONAUTICA MILITARE CONCORSO PER L'AMMISSIONE DI ALLIEVI ALLA PRIMA CLASSE DEI CORSI REGOLARI DELL'ACCADEMIA AERONAUTICA Parte di provvedimento in formato grafico APPENDICE ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO PER L'AMMISSIONE ALL'ACCADEMIA PER LA FORMAZIONE DI BASE DEGLI UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI Parte di provvedimento in formato grafico ELENCO DEGLI ALLEGATI AL BANDO Parte di provvedimento in formato grafico