Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 3 del 12-01-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 11-02-2021) Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2021. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 12-01-2021 |
Data Scadenza bando | 11-02-2021 |
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CONCORSO (Scad. 11-02-2021)
Bando di reclutamento di ottocento volontari in ferma prefissata di un anno VFP 1 nell'Aeronautica militare, per il 2021.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 settembre 2003, recante l'elenco delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di navigazione aerea e criteri da adottare per l'accertamento e la valutazione ai fini dell'idoneita'; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento Militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; Vista la direttiva tecnica del Servizio sanitario del comando logistico dell'Aeronautica militare, recante «Standardizzazione ed unificazione delle procedure relative alle visite mediche periodiche del personale militare dell'Aeronautica, e del personale dei Corpi dello Stato addetto ai servizi di aeronavigazione» - edizione 2012; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e la direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, concernente «Modifica all'art. 635 del Codice dell'Ordinamento Militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco»; Visto il decreto del Ministro della difesa 23 aprile 2015, concernente le modalita' di reclutamento dei volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) dell'Esercito, della Marina Militare e dell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della Sanita' Militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 - edizione 2016; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica del 24 aprile 2018, recante «Linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia"; Visto il decreto interministeriale 16 maggio 2018 del Ministro della difesa di concerto con il Ministro della Salute, recante «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132.»; Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha comunicato le entita' massime dei reclutamenti del personale militare autorizzate per il 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di Polizia, del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19. (20A03944) (G.U. n. 179 del 17 luglio 2020); Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 novembre 2020 recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19», convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»; Visti i fogli n. M_D ARM001 REG2020 0091307 del 16 ottobre 2020 e n. M_D ARM001 REG2020 0109290 del 9 dicembre 2020, dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, contenente gli elementi di programmazione per l'emanazione di un bando di reclutamento, per il 2021, di 800 VFP 1 nell'Aeronautica militare; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 3 settembre 2020 -registrato alla Corte dei conti il 14 settembre 2020, al foglio. n. 2649 - relativo alla sua conferma nell'incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare e, in particolare, l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in caso, tra gli altri, di temporanea assenza del Direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti disponibili 1. Per il 2021 e' indetto un bando di reclutamento nell'Aeronautica militare di 800 VFP 1 per categorie varie che saranno assegnate dalla Forza armata; 2. Il reclutamento e' effettuato in un unico blocco, con quattro distinti incorporamenti, cosi' suddivisi: a) 1° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di giugno/luglio 2021, per i primi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito; b) 2° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di agosto 2021, per i secondi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito; c) 3° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di ottobre 2021, per i successivi duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito; d) 4° incorporamento, previsto presumibilmente nel mese di gennaio 2022, per gli ulteriori duecento candidati idonei utilmente classificati nella graduatoria di merito. La domanda di partecipazione puo' essere presentata dal 13 gennaio 2021 all'11 febbraio 2021, per i nati dall'11 febbraio 1996 all'11 febbraio 2003, estremi compresi. Le date degli incorporamenti e il numero di candidati da convocare agli accertamenti previsti dal presente decreto possono subire modifiche in relazione alla rimodulazione del calendario concorsuale della Scuola Volontari dell'Aeronautica militare di Taranto (SVAM) nel caso ritenuto necessario, in conseguenza dello stato di emergenza epidemiologica nazionale. Nello specifico, verra' richiesto alla presentazione degli affluiti un'autodichiarazione attestante di non essere sottoposti alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario ne' di essere in attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero test sierologici, di non essere risultati positivi al Covid-19 e di non accusare ne' di aver accusato nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili all'infezione da Covid-19 ne' di essere stati a contatto con persone positive al Covid-19. L'ingresso presso la SVAM verra' consentito previo misurazione della temperatura corporea che non dovra' essere superiore a 37,5 °C. In caso contrario si applichera' quanto previsto all'art. 10 del presente decreto. Inoltre, l'ammissione dei vincitori agli incorporamenti potra' avvenire, nel rispetto dell'ordine derivante dalla graduatoria di merito, in modo frazionato, cadenzato e continuativo in relazione alle eventuali esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM. Nei confronti dei vincitori agli incorporamenti potranno essere adottate le seguenti misure precauzionali: a) durante la fase di incorporazione, impiego del tampone faringeo ovvero test sierologico rapido su sangue capillare finalizzato al rilevamento qualitativo di anticorpi anti-SARS- COV-2 IgM e IgG; b) durante tutta la durata del corso di formazione, obbligo dell'uso di dispositivi di protezione individuale (DPI) quando richiesti e limitazioni od esclusione della libera uscita; c) ogni altra misura stabilita dalla Forza armata ritenuta utile per il contenimento della diffusione epidemiologica. 3. Il 10% dei posti disponibili e' riservato alle seguenti categorie previste dall'art. 702 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: diplomati presso le Scuole militari; assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari di Carriera dell'Esercito; assistiti dell'Istituto Andrea Doria, per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina Militare; assistiti dell'Opera Nazionale Figli degli Aviatori; assistiti dell'Opera Nazionale di Assistenza per gli Orfani dei Militari dell'Arma dei Carabinieri; figli di militari deceduti in servizio. In caso di mancanza, anche parziale, di candidati idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari, i relativi posti saranno devoluti agli altri concorrenti idonei, secondo l'ordine di graduatoria. 4. Le domande devono essere presentate, entro il termine previsto, secondo la modalita' specificata nel successivo art. 4. 5. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di reclutamento, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal presente bando, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito internet del Ministero della difesa (www.difesa.it, area siti di interesse e approfondimenti, link concorsi e scuole militari e successivo link reclutamento volontari e truppa), che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa Amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare al reclutamento coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno del compimento del 25° anno di eta'; d) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; e) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze Armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare; f) aver conseguito il diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore). L'ammissione dei candidati che hanno conseguito un titolo di studio all'estero e' subordinata all'equipollenza del titolo stesso rilasciata da un qualsiasi ufficio scolastico regionale o provinciale, con riportato il giudizio sintetico (ottimo, distinto, buono, sufficiente) o la votazione; g) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; h) aver tenuto condotta incensurabile; i) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) idoneita' psico-fisica e attitudinale per l'impiego nelle Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente, conformemente alla normativa vigente alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; k) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; l) non essere in servizio quali volontari nelle Forze armate. 2. Tutti i requisiti di cui al precedente comma 1 dovranno essere posseduti fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e mantenuti, fatta eccezione per quello dell'eta', fino alla data di effettiva incorporazione, pena l'esclusione dal reclutamento.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure di reclutamento vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it, area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al reclutamento e ricevere, con le modalita' di cui al successivo art. 5, le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema Pubblico di Identita' Digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni" del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (intestata ovvero utilizzata dal concorrente) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'Amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro i termini indicati nel precedente art. 1, comma 2. 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. Nella domanda di partecipazione i concorrenti dovranno indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni relative al concorso, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione al concorso stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: a) il possesso della cittadinanza italiana; b) il godimento dei diritti civili e politici; c) il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado (ex scuola media inferiore) e il giudizio o la votazione conseguiti al termine di detto ciclo di studi, unitamente all'indirizzo dell'istituto scolastico ove e' stato conseguito il diploma stesso; d) l'eventuale possesso di titoli di merito di cui all'art. 9 (dettagliati nell'allegato A al presente bando), rilasciati dalla pubblica amministrazione, nonche' di titoli di preferenza o riserva; e) l'eventuale servizio militare svolto in qualita' di VFP 1 nelle Forze armate o di ausiliario nelle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco; f) l'eventuale possesso di titoli che danno diritto alla riserva dei posti di cui all'art. 1, comma 3; g) di non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e di non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) di non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita' psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di cui all'art. 957, comma 1, lettera e-bis del Codice dell'Ordinamento Militare; i) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) di aver tenuto condotta incensurabile; k) di non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) l'eventuale possesso di giudizi di idoneita' gia' ottenuti da non piu' di un anno dalla data di presentazione della domanda in una selezione psico-fisica e attitudinale, prevista dal precedente reclutamento di VFP 1 ovvero da altro concorso per l'accesso a una delle carriere iniziali dell'Aeronautica militare; m) l'eventuale possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui all'art. 10, comma 4, in corso di validita', quale documento attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento nelle Forze armate quale VFP1; n) di non essere in servizio quale volontario nelle Forze armate; o) eventuali precedenti di mestieri/esperienze lavorative. Inoltre, dovranno indicare nella domanda: p) il possesso di titoli di merito non rilasciati dalla pubblica amministrazione di cui all'allegato A al presente bando (art. 9); q) l'eventuale gradimento per svolgere il servizio in altre Forze armate, segnalate in ordine di preferenza; r) l'eventuale gradimento per l'espletamento del servizio in quattro aree geografiche, segnalate in ordine di preferenza; s) di accettare, in caso di ammissione all'arruolamento, qualsiasi specializzazione, prevista dal ruolo e/o incarico, assegnati in relazione alle esigenze operative e logistiche della Forza Armata e di essere disposti a essere impiegati su tutto il territorio nazionale e all'estero; t) di aver preso conoscenza del contenuto del bando di reclutamento e di acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 4. I concorrenti, prima dell'inoltro della domanda di partecipazione, dovranno predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito eventualmente dichiarati nella domanda stessa, limitatamente alla seguente documentazione: a) corso di cultura aeronautica; b) conoscenza di lingue straniere correlato al CEFR; c) documentazione attestante gli eventuali titoli di riserva posti o di preferenza dichiarati. La mancata o difforme predisposizione dei suddetti allegati comportera' la mancata attribuzione del punteggio/riserva/preferenza del corrispondente titolo, anche se dichiarato nella domanda di partecipazione. 5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere esibito e consegnato, ove richiesto, alla presentazione alla prima prova concorsuale. Dopo l'inoltro della domanda, sara' disponibile una copia della stessa nell'area privata del proprio profilo. I candidati entro la scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione potranno aggiornare, integrare, correggere e modificare le dichiarazioni rese nelle stesse, anche se gia' inoltrate. 6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali dichiarati. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 8. Qualora si verificasse, durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, un'avaria temporanea del sistema informatico centrale, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli di merito, citata nel precedente art. 2, comma 3, resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito dall'art. 1, comma 2. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. La Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta' di regolarizzare le domande che, inoltrate nei termini, dovessero risultare formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, pubblicazione degli elenchi dei convocati alle selezioni, documentazione da presentare agli accertamenti, elenchi dei convocati per l'incorporamento, variazione delle date ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it e in quello dell'Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it). 3. Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica certificata (se posseduta e indicata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 4. I candidati potranno inviare, successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle domande di cui all'art. 1, comma 2, eventuali comunicazioni (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa o mobile, ecc.), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo persaereo@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica- all'indirizzo persaereo.4uf.con@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. I casi di accertamento d'ufficio di errori e/o omissioni presenti nella domanda di partecipazione, che non consentano di verificare l'effettivo possesso di uno o piu' titoli di merito dichiarati, comporteranno la mancata valutazione dei titoli in questione e la conseguente mancata assegnazione del corrispondente punteggio. 5. L'Amministrazione della difesa non si assume alcuna responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate o tardive segnalazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Fasi del reclutamento Il reclutamento si svolge secondo le seguenti fasi generali: a) inoltro delle domande; b) valutazione dei titoli di merito e formazione della graduatoria: La commissione valutatrice di cui al comma 1, lettera a) dell'Allegato B effettuera' la valutazione dei titoli di merito di cui al successivo art. 9 e la formazione della graduatoria (comprendente tutti i candidati che hanno proposto utilmente domanda di partecipazione), c) approvazione della graduatoria da parte della DGPM; d) convocazione dei candidati collocati in posizione utile nella citata graduatoria per l'espletamento delle seguenti fasi selettive: - convocazione dei primi 3.700 candidati compresi nella graduatoria presso la SVAM di Taranto per l'effettuazione della fase iniziale dell'iter selettivo; - invio di tutti i candidati convocati presso il Centro Aeromedico Psicofisiologico di Bari Palese per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici finalizzati alla determinazione dell'idoneita'/inidoneita'; - svolgimento delle prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali presso la SVAM di tutti i candidati idonei alla precedente fase sanitaria, secondo le modalita' riportate nell'allegato C al presente bando, che saranno utili per la determinazione della graduatoria definitiva; e) formazione della graduatoria di merito definitiva comprendente i candidati dichiarati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica; f) convocazione e incorporazione dei candidati utilmente collocati nella graduatoria di cui alla precedente lettera e); g) decretazione dell'ammissione dei candidati incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare.
Art. 7 Esclusioni 1. Non saranno prese in considerazione e comporteranno, pertanto, l'esclusione dal reclutamento le domande: a) presentate da candidati carenti dei prescritti requisiti di partecipazione; b) inoltrate con modalita' difformi da quella indicata nell'art. 4 e/o senza che il candidato abbia portato a compimento la procedura di accreditamento indicata nell'art. 3. 2. Il 4° Ufficio della Direzione Impiego Personale Militare Aeronautica (DIPMA) e' delegato dalla DGPM all'acquisizione, istruttoria delle domande e verifica dei requisiti di cui all'art. 2, commi 1 e 2, fatta eccezione per quelli relativi: a) al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e all'efficienza fisica; b) agli accertamenti diagnostici per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 3. Il 4° Ufficio della DIPMA e' delegato, altresi', dalla DGPM allo svolgimento delle operazioni inerenti l'accertamento dei requisiti previsti dall'art. 2 nei limiti specificati dal precedente punto 2 e a effettuare le dovute esclusioni dal reclutamento, tranne quelle relative alla verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lettere g), h), e i) e dell'assenza di sentenze/decreti penali di condanna per delitti non colposi, nonche' quelle concernenti il comma 1 del presente articolo. 4. Il 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla notifica ai candidati dei provvedimenti di esclusione o mancata ammissione di propria competenza. 5. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera b) provvedera' a escludere i candidati giudicati: a) inidonei agli accertamenti psico-fisici; b) positivi agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; c) inidonei all'attivita' sportiva agonistica ovvero privi del relativo certificato medico, in base a quanto stabilito dall'art. 10 del presente bando; d) privi della documentazione sanitaria in originale o copia conforme richiesta dal successivo art. 10 del bando. 6. La commissione di cui all'allegato B, comma 1, lettera c) provvedera' a escludere i candidati giudicati inidonei: a) agli accertamenti attitudinali; b) alle prove di efficienza fisica. 7. Il 4° Ufficio della DIPMA provvedera' alla verifica del contenuto delle dichiarazioni rese dai candidati nelle domande relativamente ai titoli di merito rilasciati dalla pubblica amministrazione nonche' alla verifica dei titoli di merito, non rilasciati dalla pubblica amministrazione, ritenuti conformi ai titoli indicati nell'art. 9 (specificati nell'allegato A del presente bando) e per i quali la commissione valutatrice ne abbia assegnato il corrispondente punteggio di merito. Il 4° Ufficio della DIPMA segnalera' alla DGPM i candidati che a seguito della predetta verifica presentino difformita' tra quanto dichiarato nella domanda di partecipazione e le risultanze della verifica stessa. 8. Qualora in sede di accertamento dei titoli di merito/riserva/preferenza, anche successivi, o in caso di autodichiarazioni, si riscontrino difformita' tra le dichiarazioni rese dai candidati nella domanda di partecipazione e i titoli effettivamente posseduti, la DGPM, in coordinamento con la commissione valutatrice, decurtera' il relativo punteggio di merito/condizione di riserva posti/preferenza per definire l'effettiva collocazione in graduatoria del candidato sulla base dei titoli effettivamente posseduti. In caso di collocamento dell'interessato in posizione non piu' utile nelle graduatorie di merito previste dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra' adottato, nei confronti dello stesso, il provvedimento di esclusione dall'iter concorsuale. In caso di accertamenti successivi all'incorporamento, se a seguito di detta rivalutazione del punteggio dei titoli di merito l'interessato si colloca in posizione non piu' utile nella graduatoria di merito prevista dall'art. 9 del presente bando di reclutamento, verra' adottato nei confronti dello stesso il provvedimento di annullamento della ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare. La DGPM potra' determinarsi provvedendo, per i casi in cui emerga che il candidato non abbia tenuto una condotta incensurabile, alle previste comunicazioni all'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale ed, eventualmente, emanare il provvedimento di esclusione se non ancora incorporato ovvero di decadenza dalla ferma prefissata di un anno se gia' incorporato. 9. I candidati che, a seguito di accertamenti successivi dei contenuti delle autocertificazioni rese dai medesimi nelle domande, risulteranno in difetto di uno o piu' requisiti tra quelli previsti dal presente bando saranno esclusi o dichiarati decaduti dalla ferma prefissata di un anno anche se gia' incorporati da parte della DGPM e saranno segnalati all'autorita' giudiziaria competente ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e in base all'art. 331 del Codice di procedura penale. 10. I candidati esclusi da precedenti bandi di reclutamento di VFP 1, se in possesso dei requisiti richiesti, possono presentare domanda per il presente bando. 11. I candidati nei cui confronti e' stato adottato il provvedimento di esclusione/decadenza, potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento.
Art. 8 Commissioni Le Commissioni che interverranno nella procedura di reclutamento saranno nominate con decreti del Direttore generale per il poersonale militare o di autorita' da lui delegata e saranno composte cosi' come indicato nell'Allegato B che e' parte integrante del presente bando.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito e relativa graduatoria 1. Per l'individuazione dei candidati da convocare agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 10, la commissione valutatrice redige la graduatoria di cui all'art. 6, lettera b) sommando tra loro i punteggi dei titoli di merito riportati nell'Allegato A del presente bando e secondo i criteri in esso specificati. 2. La graduatoria dei candidati da ammettere alla fase degli accertamenti psico-fisici sara' pubblicata nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici e attitudinali e prove di efficienza fisica 1. La SVAM e' delegata dalla DGPM a pianificare le convocazioni per l'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali e di efficienza fisica dei candidati, tratti dalla graduatoria di cui al precedente art. 6, lettera b), punto 1, entro il limite di 3.700 unita'. La convocazione degli interessati e' effettuata a cura della DGPM, con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene la data e l'ora di presentazione presso la SVAM. I candidati che non si presenteranno nei tempi stabiliti dalla comunicazione di convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; d) contestuale seduta di laurea e/o prove dell'esame di Stato. In tali ipotesi gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione, mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo aerovolontari@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo aerovolontari.sel@aeronautica.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, nonche' della relativa documentazione probatoria. Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Nei casi di: - riscontro di infezione respiratoria e/o febbre con temperatura superiore a 37,5 °C nei quattordici giorni precedenti la data di convocazione; - misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario, ovvero di attesa di esito di tampone naso-faringeo ovvero test sierologici, nonche' l'essere risultati positivi al Covid-19 e che nei quattordici giorni precedenti si e' accusato sintomi correlabili all'infezione da Covid-19 ovvero contatto con personale positivo al Covid-19, il candidato dovra' dare comunicazione e produrre istanza di posticipo nella modalita' sopra indicata. Il medesimo verra' riconvocato unicamente qualora produca certificazione sanitaria di completa guarigione e rientro nello stato di salute. Qualora il candidato, presentatosi nella data di convocazione, sara' trovato con temperatura superiore a 37,5 °C, gli verra' inibito l'accesso e riconvocato dopo la guarigione clinica previa trasmissione di certificazione sanitaria di completa guarigione e dopo aver rispettato le indicazioni emanate dal Ministero della salute. In tutti i casi e le fattispecie, la nuova convocazione, che potra' avvenire solo compatibilmente con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 2. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, la SVAM e' autorizzata a convocare, con le modalita' indicate nell'art. 5, un ulteriore numero di candidati, compresi nella graduatoria di cui all'art. 6, per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale e dell'efficienza fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 3. Tutti i candidati devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, con: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) certificato medico (originale o copia conforme), in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera ovvero una delle attivita' sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport; c) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza (sangue o urine) - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni); ai sensi dell'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter, le aspiranti agli arruolamenti nelle Forze armate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti per l'idoneita' fisio-psico-attitudinale al servizio militare ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, quando il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria; d) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare: - originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: emocromo; VES; glicemia; emoglobina glicosilata; creatininemia; trigliceridemia;c colesterolemia totale, HDL, LDL; bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); fosfatasi alcalina; FT3, FT4, TSH; protidemia ed elettroforesi proteica; analisi delle urine con esame del sedimento; markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV; ricerca anticorpi per HIV; - referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; - certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato D al presente bando; - se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 4, in corso di validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare, potra' presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera e) del presente comma. I candidati, se ne sono in possesso, potranno produrre anche eventuali esami radiografici del torace. 4. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 3, lettera d), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina Militare e nell'Aeronautica militare. La CSU e' rilasciata dal Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo" al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato G al presente bando, sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui all'art. 41 del D.P.R. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche. La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico: a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa); b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti; c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa. Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra' ripetere ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita' della CSU. Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 3, lettera b) e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 3, lettera c), con rilascio in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in corso di validita'. 5. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi l'incompletezza della documentazione sanitaria presentata relativa agli esami ematochimici indicati e al test di accertamento della positivita' per anticorpi per HIV. I candidati rinviati a data successiva per incompletezza della documentazione sanitaria presentata, qualora all'atto della nuova convocazione risultino ancora sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta, saranno esclusi dal concorso. 6. La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 3, oltre a sottoporre i candidati a una visita medica generale preliminare, disporra' l'esecuzione dei seguenti accertamenti specialistici e strumentali: a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita psichiatrica, comprendente il colloquio individuale e la somministrazione del test di personalita' (MMPI); e) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali: amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); f) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool; g) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie. In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e le altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme - e quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito internet dell'Aeronautica militare (www.aeronautica.difesa.it/Personale/Uniformi) - ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle istituzioni. 7. I candidati saranno sottoposti, altresi', da parte della commissione per gli accertamenti attitudinali e per le prove di efficienza fisica: a) a una serie di accertamenti attitudinali, tendenti a verificare il possesso delle capacita' necessarie, secondo le direttive tecniche vigenti, per assicurare lo svolgimento dei compiti previsti per i VFP 1; b) a tre prove ginnico-sportive per accertare l'efficienza fisica, secondo le modalita' riportate nell'allegato C al presente bando. Il giudizio derivante dai suddetti accertamenti e' definitivo e sara' reso noto ai candidati seduta stante mediante apposito foglio di notifica. 8. Al termine dei suddetti accertamenti i candidati, per essere giudicati idonei, dovranno essere riconosciuti esenti: a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della difesa - Ispettorato Generale della Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse; b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo art. 14, comma 5 e 6. 9. Al termine degli accertamenti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica le commissioni formuleranno un giudizio di idoneita' con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di non idoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. Per quanto concerne l'eventuale deficit di glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di inidoneita', a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI per il settore d'impiego «VFP 1 ordinari», al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». Le commissioni, qualora lo ritengano necessario, potranno disporre l'effettuazione di ogni altro esame o accertamento utile alla definizione del giudizio di idoneita'. Dette commissioni, con determinazione dei presidenti delle commissioni delegate dalla DGPM alle predette incombenze, comunicheranno a ciascun candidato esaminato - con determinazione dei presidenti- l'esito degli accertamenti psico-fisici e attitudinali mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare»; b) «inidoneo quale VFP 1 nell'Aeronautica militare». Ai concorrenti risultati inidonei l'esito sara' notificato seduta stante mediante consegna di copia del verbale, mentre ai concorrenti risultati idonei l'esito potra' essere notificato con tale modalita' o, in alternativa, con tutte le forme di notifica previste dal precedente art. 5, comma 1 ovvero con l'invio di un messaggio di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. 10. I candidati esclusi potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto -ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di esclusione. 11. Per le sole esclusioni relative agli accertamenti psico-fisici, inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro trenta giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa -da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it - compilando il campo relativo all'oggetto indicando il concorso al quale partecipano (es. Istanza di riesame VFP 1 A.M. 2021 Cognome e Nome) corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per inidoneita' attitudinale, per inidoneita' alle prove di efficienza fisica, per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. 12. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione Sanitaria di Appello dell'Aeronautica militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata non idoneita', il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita', egli sara' sottoposto al completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici e attitudinali e delle prove di efficienza fisica. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria di merito saranno incorporati con la prima incorporazione utile, assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 11 Approvazione e validita' delle graduatorie 1. La commissione valutatrice provvede a compilare la graduatoria di merito che verra' consegnata alla DGPM per l'approvazione con decreto dirigenziale. 2. Nella redazione della graduatoria di merito la commissione valutatrice terra' conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 3. Fermo restando quanto precede, a parita' di punteggio sara' data la precedenza ai candidati in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I titoli di preferenza saranno ritenuti validi se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione. In caso di ulteriore parita' sara' data la precedenza al candidato piu' giovane di eta'. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale emanato dalla DGPM. Detta graduatoria sara' pubblicata nel Giornale Ufficiale della difesa - consultabile nel sito internet www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx - e di cio' sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª serie speciale. I candidati potranno, inoltre, consultare il punteggio ottenuto e la propria posizione in graduatoria nel portale dei concorsi, nonche' nel sito internet del Ministero della difesa e in quello dell'Aeronautica militare. 3. La graduatoria e' valida esclusivamente per il presente bando, ferma restando la previsione degli articoli 12 e 13.
Art. 12 Procedure per il recupero dei posti non coperti 1. In caso di mancata copertura dei posti previsti per ogni singolo incorporamento, la SVAM e' autorizzata a ripianarli, entro il quinto giorno di corso, fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma 1, traendo i candidati dalla graduatoria di cui all'art. 11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica. 2. In caso di posti non coperti con un incorporamento per effetto di dimissioni o proscioglimenti dalla ferma, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica, la DGPM potra' incrementare le unita' del successivo incorporamento fino al raggiungimento dei posti complessivi previsti dall'art. 1, comma 1, compatibilmente con esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM.
Art. 13 Ripartizione dei candidati idonei eccedenti le incorporazioni Ultimata la procedura prevista dall'art. 12, fino a esaurimento degli arruolandi compresi nella graduatoria di cui al precedente art. 11 risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica, a copertura dei posti di cui al precedente art. 1, comma 1 eventualmente rimasti vacanti, su richiesta dello Stato Maggiore dell'Aeronautica la DGPM potra' attingere, previo consenso dei rispettivi Stati Maggiori, dalle graduatorie dei VFP 1 nell'Esercito e nella Marina Militare, i candidati idonei ma non utilmente collocati, che hanno manifestato l'opzione di arruolamento presso altre Forze armate.
Art. 14 Ammissione alla ferma prefissata di un anno 1. Per ogni singolo incorporamento saranno convocati presso la SVAM, per la frequenza del corso di formazione di base per VFP 1, i candidati risultati idonei agli accertamenti psico-fisici e attitudinali e alle prove di efficienza fisica da ammettere alla ferma prefissata di un anno, sulla base della graduatoria di cui all'art. 12 fino alla copertura dei posti previsti dall'art. 1, comma 1. 2. La convocazione degli interessati per ogni singolo incorporamento e' effettuata a cura della DGPM con le modalita' indicate nell'art. 5 e contiene l'indicazione della data e dell'ora di presentazione presso la SVAM. Qualora il convocato vincitore di concorso e utilmente collocato nella graduatoria finale, alla data di presentazione sia sottoposto alla misura della quarantena o di isolamento domiciliare fiduciario ovvero in attesa di esito oppure risultato positivi al Covid-19, nonche' accusa o abbia accusato nei quattordici giorni precedenti, sintomi correlabili all'infezione da Covid-19, sia stato a contatto con persone positive al Covid-19, il medesimo produrra' istanza alla DGPM per il differimento alla prima incorporazione utile all'esito del ripristino allo stato di salute regolarmente documentato. 3. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate di cui all'art. 10, comma 3, lettera c) del presente bando, rinviate ai sensi del comma 1-bis dell'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso basico di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le candidate di cui trattasi, sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario viene determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 4. Il mancato superamento del corso basico di formazione, salvo i casi di infermita' dipendente da causa di servizio, comportera' il proscioglimento dalla ferma da parte della DGPM, su proposta della SVAM. Il predetto provvedimento, non comportera' comunque preclusione alla partecipazione ad altri concorsi, come citato nel precedente art. 2, comma 1, lettera e). 5. I candidati dovranno presentare, entro il termine e secondo le modalita' loro indicate nella convocazione, pena la decadenza dall'arruolamento, l'autocertificazione, redatta conformemente all'allegato E al presente bando, attestante il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di partecipazione. Tale documento sara' acquisito e inserito nel fascicolo personale dell'interessato a cura della SVAM. I candidati vincitori dovranno, inoltre, produrre -ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora non definito per la caratteristica somato-funzionale AV-EI - l'originale del referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I predetti candidati che presenteranno un deficit di G6PD e ai quali, per tale deficit, sara' attribuito il coefficiente 3 o 4 nella caratteristica somato-funzionale AV-EI, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, redatta conformemente all'allegato F al presente bando, tenuto conto che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, richiamata nelle premesse del bando.». 6. I candidati convocati per l'incorporazione, nei numeri e con le modalita' stabiliti dal presente bando, saranno sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti di idoneita' previsti. 7. I vincitori di concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto Interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: a) certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 6 della «Direttiva Tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare». 8. I candidati convocati per l'incorporazione dovranno altresi' produrre il codice IBAN del proprio conto corrente, al fine di consentire il corretto accreditamento dello stipendio. 9. L'ammissione alla ferma prefissata di un anno decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di prevista incorporazione e, per quelli amministrativi, dalla data di effettiva presentazione presso la SVAM. I candidati che non si presenteranno nella data fissata nella convocazione saranno considerati rinunciatari e i relativi posti potranno essere coperti, entro il quinto giorno di corso, secondo le modalita' previste dall'art. 13. 10. Entro sedici giorni dall'avvenuta incorporazione, la SVAM dovra' inviare alla DGPM copia del relativo verbale, con l'indicazione delle date di decorrenza giuridica e amministrativa dei singoli candidati. 11. La DGPM determinera', con decreto Dirigenziale, l'ammissione degli incorporati alla ferma prefissata di un anno nell'Aeronautica militare, con riserva dell'accertamento, anche successivo, del possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura di reclutamento. 12. I candidati provenienti dal congedo incorreranno nella perdita del grado precedentemente rivestito a decorrere dalla data di incorporazione.
Art. 15 Disposizioni di stato giuridico 1. Ai VFP 1 si applicano le disposizioni in materia di stato giuridico previste nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e in particolare quelle che si riferiscono alle dimissioni e al proscioglimento dalla ferma. 2. Ai sensi dell'art. 954 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste per i volontari nell'Aeronautica militare, i VFP 1 potranno essere ammessi, a domanda, a due periodi di rafferma, ciascuno della durata di un anno. 3. Il periodo di servizio dei VFP 1 che hanno presentato domanda di partecipazione ai concorsi indicati al successivo art. 16 potra' essere prolungato, su proposta dell'Amministrazione della difesa e previa accettazione degli interessati, oltre il termine del periodo di ferma o di rafferma per il tempo strettamente necessario al completamento dell'iter concorsuale per il reclutamento dei volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP 4).
Art. 16 Possibilita' e sviluppo di carriera I VFP 1 in servizio, ovvero quelli in rafferma annuale, quelli prosciolti a domanda o per inidoneita' psico-fisica nel periodo di rafferma ovvero in congedo per fine ferma, potranno partecipare alle procedure di reclutamento dei VFP 4, secondo quanto stabilito nel relativo bando.
Art. 17 Reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile 1. Ai VFP 1, ai volontari in rafferma annuale e a quelli cui e' stato prolungato il periodo di ferma di un anno ai sensi del precedente art. 15, comma 3, nei limiti indicati dall'art. 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono riservati i posti messi a concorso nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia. 2. I criteri e le modalita' per l'ammissione dei candidati sono determinati da ciascuna delle Amministrazioni interessate con decreto adottato dal Ministro competente, di concerto con il Ministro della difesa.
Art. 18 Benefici 1. I brevetti e le specializzazioni, acquisiti durante il servizio militare in qualita' di VFP 1 nell'Aeronautica militare, costituiscono titolo valutabile ai sensi delle vigenti normative di settore. 2. I titoli di merito, il periodo di servizio svolto, le caratterizzazioni affini a quelle proprie della carriera per cui e' fatta domanda nonche' le specializzazioni acquisite sono considerati utili, secondo le disposizioni previste da ciascuna delle Amministrazioni interessate, ai fini della formazione delle graduatorie per il reclutamento nelle carriere iniziali delle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile.
Art. 19 Disposizioni amministrative 1. Le spese per i viaggi effettuati sul territorio nazionale da e per la sede ove hanno luogo gli accertamenti psico-fisici e attitudinali e le prove di efficienza fisica sono a carico dei candidati. Il trasporto presso la sede degli accertamenti sanitari sara' curato dalla SVAM, compatibilmente con la disponibilita' concessa dei mezzi di trasporto AM. 2. Durante le operazioni di selezione presso la SVAM i candidati potranno fruire di vitto a carico dell'Amministrazione della difesa, compatibilmente con esigenze di natura organizzativa e logistica della SVAM. L'alloggiamento sara' a carico dei convocati presso strutture esterne.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il Titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il Titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it; b) il Responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@rpd.difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it; c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel D. Lgs, n. 66/2010 e nel D.P.R. n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del D.P.R. n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in Piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, Titolare del trattamento.
Art. 21 Norme di rinvio Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando, si rinvia alla vigente normativa di settore. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 28 dicembre 2020 Il vice direttore generale: Santella Avvertenze generali: Ogni ulteriore informazione relativa al concorso potra' essere acquisita: 1) consultando il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 2) direttamente o telefonicamente presso la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare, viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - telefono 06517051012 nei giorni e negli orari sotto indicati: a) dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; b) dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00.
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Allegato E
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