Concorso per MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 7 del 26-01-2021
Sintesi: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO CONCORSO (Scad. 25-02-2021) Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni g ...
Ente: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 26-01-2021
Data Scadenza bando 25-02-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

CONCORSO (Scad. 25-02-2021)

Sessione di esami di abilitazione all'esercizio della professione di consulente in proprieta' industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed altri segni distintivi e indicazioni geografiche, per l'anno 2020.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
             per la tutela della proprieta' industriale 
                 Ufficio italiano brevetti e marchi 
 
    Visto il decreto legislativo 10 febbraio  2005,  n.  30  recante:
«Codice della proprieta' industriale,  a  norma  dell'art.  15  della
legge 12 dicembre 2002, n. 273», e, in particolare, gli articoli  201
e seguenti; 
    Visto il decreto del Ministro dello  sviluppo  economico  del  13
gennaio 2010, n. 33, contenente «Regolamento di attuazione del Codice
della proprieta' industriale  adottato  con  decreto  legislativo  10
febbraio 2005, n. 30» ed in particolare l'art. 64; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante: «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto  il  decreto-legge  24  gennaio   2012,   n.   1   recante:
«Disposizioni  urgenti  per  la  concorrenza,   lo   sviluppo   delle
infrastrutture e la competitivita'», convertito nella legge 24  marzo
2012, n. 27; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  12
dicembre 2019, n. 178 recante: «Regolamento di  riorganizzazione  del
Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'art.  2,  comma  16,
del  decreto-legge  21  settembre  2019,  n.  104,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 18 novembre 2019, n. 132»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 29
ottobre 2019 con il quale e' stato affidato al dott.  Antonio  Lirosi
l'incarico di direttore della Direzione generale per la tutela  della
proprieta' industriale -  Ufficio  italiano  brevetti  e  marchi  del
Ministero dello sviluppo economico; 
    Visto il decreto del Presidente della  Repubblica  del  7  agosto
2012, n. 137, recante «Regolamento della  riforma  degli  ordinamenti
professionali»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  recante:
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il decreto legislativo 10 agosto  2018,  n.  101,  recante:
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016»; 
    Ritenuto di dover indire una sessione di  esami  di  abilitazione
all'esercizio  della  professione   di   consulente   in   proprieta'
industriale, in materia di disegni e modelli, marchi ed  altri  segni
distintivi e indicazioni geografiche (di seguito: marchi) per  l'anno
2020; 
    Preso atto dell'interlocuzione avvenuta tra la Direzione generale
per  la  tutela  della  proprieta'  industriale  -  Ufficio  italiano
brevetti e marchi  e  il  Consiglio  dell'ordine  dei  consulenti  in
proprieta' industriale in ordine alla sessione di  esami  di  cui  al
precedente punto - giuste note del  12  dicembre  2020  prot.  284059
della direzione  e  del  23  dicembre  2020  prot.  n.  104/2020  del
Consiglio - e, in particolare,  acquisita  l'indicazione  dell'Ordine
relativa al contributo da chiedere ai candidati a ristoro delle somme
sborsate  per  l'organizzazione  dell'esame  e  per  i  compensi   ai
commissari d'esame; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
    1. E' indetta una sessione di esami per l'iscrizione all'Albo dei
consulenti in proprieta' industriale abilitati - sezione marchi -  ai
sensi dell'art. 207 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30. 
                               Art. 2 
 
    1. L'esame di abilitazione consiste in: 
      a) una prova scritta di teoria e pratica relativa ai  requisiti
e criteri di registrabilita' dei  marchi,  alla  classificazione  dei
prodotti e dei servizi, al deposito  e  prosecuzione  delle  domande,
all'interpretazione delle norme di legge in materia di marchi; 
      b) una prova orale sulle seguenti materie: 
        I. nozioni di diritto  pubblico  e  privato  e  di  procedura
civile; 
        II. diritto dei marchi, degli altri segni distintivi e  delle
denominazioni d'origine o indicazioni di provenienza, dei  disegni  e
modelli, nonche' normativa sull'ordinamento professionale di  cui  al
Codice di condotta professionale; 
        III. diritto dell'Unione europea ed Internazionale in materia
di proprieta' industriale; 
        IV. elementi di diritto comparato in  materia  di  proprieta'
industriale; 
        V.  almeno  una  lingua  scelta  a  cura  del  candidato  fra
l'inglese e il francese. 
                               Art. 3 
 
    1. La prova scritta si terra' il 9 giugno 2021 a  Milano,  presso
la sede che sara' comunicata dal Consiglio dell'ordine dei consulenti
in proprieta' industriale a ciascun candidato, con  un  preavviso  di
almeno quindici giorni. 
                               Art. 4 
 
    1. Le domande di ammissione  all'esame  di  cui  all'art.  1  del
presente  decreto,  redatte  in  carta  semplice,   dovranno   essere
presentate al Consiglio  dell'ordine  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale, via Napo Torriani n. 29, 20124 Milano, entro il  termine
di trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. 
    2. Si considerano prodotte in tempo utile le  domande  spedite  a
mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di  cui
al precedente comma; a tal fine  fanno  fede  il  timbro  e  la  data
dell'ufficio postale accettante. 
    Le domande possono essere spedite anche tramite posta elettronica
certificata      (pec)      all'indirizzo      pec       dell'Ordine:
ordine-brevetti@pec.it. 
    3.  La  firma  in   calce   alla   domanda   non   necessita   di
autenticazione; non verranno, tuttavia, prese  in  considerazione  le
domande prive di sottoscrizione. 
                               Art. 5 
 
    1. I  candidati  portatori  di  handicap  devono  indicare  nella
domanda l'ausilio necessario in relazione  alla  propria  particolare
situazione, nonche' l'eventuale  esigenza  di  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento delle prove d'esame. 
    2. Per i predetti candidati  la  commissione  provvede  ai  sensi
dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 
                               Art. 6 
 
    1.  Le  domande,  a  pena  di  inammissibilita',  devono   essere
corredate dalla documentazione comprovante che il candidato  possieda
i  requisiti  previsti  dall'art.  207  del  decreto  legislativo  n.
30/2005, e ad  esse  dovranno  essere  uniti,  pertanto,  i  seguenti
documenti in carta semplice: 
      a) diploma di laurea o  titolo  universitario  equipollente  in
qualsiasi Paese estero, ovvero titolo rilasciato da un  Paese  membro
dell'Unione europea includente l'attestazione che il candidato  abbia
seguito con successo un  ciclo  di  studi  post-secondari  di  durata
minima di tre anni o di durata equivalente a tempo parziale,  in  una
universita' o in  istituto  d'istruzione  superiore  o  in  un  altro
istituto dello stesso livello di formazione, a  condizione,  in  tale
ultimo   caso,   che   il   ciclo   di    studi    abbia    indirizzo
tecnico-professionale  attinente  all'attivita'  di   consulente   in
proprieta' industriale in materia di marchi; 
      b)  il  certificato  rilasciato  dal  Consiglio  sul   positivo
completamento del tirocinio  ai  sensi  dell'art.  4,  comma  7,  del
regolamento dei tirocinanti come pubblicato sul sito dell'ordine  dei
consulenti            in            proprieta'            industriale
(https://www.ordine-brevetti.it/page/regolamento-tirocinanti). 
    Ove tale certificato non fosse disponibile in quanto il tirocinio
sara' completato nel periodo tra la data di invio della domanda e  la
data di svolgimento della prova scritta, ovvero il 9 giugno 2021,  il
certificato e' sostituito da una dichiarazione relativa alla data  in
cui avverra' il completamento del periodo di tirocinio. In tal  caso,
il Consiglio dell'ordine dei consulenti  in  proprieta'  industriale,
dopo le verifiche del caso, potra'  disporre  l'ammissione  all'esame
con riserva. 
      c) attestazione di bonifico di euro 150,00 per contributo esame
sul conto corrente bancario intestato al  Consiglio  dell'ordine  dei
consulenti in proprieta' industriale, presso  Unicredit,  agenzia  1,
Milano, IBAN: IT 08 M  02008  09455  000100063500  (specificare  come
causale: «contributo Esame marchi a nome ...»). 
    2. In luogo dei documenti di cui  al  precedente  punto  1)  puo'
essere prodotta autocertificazione riferita, al diploma o  al  titolo
conseguito, all'equipollenza con l'equivalente laurea italiana -  con
l'indicazione  della  data  e  dell'istituto  universitario  che   ha
provveduto al rilascio del certificato di equipollenza. 
    Il   controllo   della   validita'   dei   titoli   che   vengono
autocertificati puo' essere  disposto  in  qualsiasi  momento,  anche
antecedentemente allo svolgimento delle prove d'esame. 
    In quest'ultimo caso, se dai controlli effettuati risulta che  il
candidato non sia in possesso dei titoli dichiarati, lo stesso  viene
escluso  automaticamente  dalle  prove  d'esame,  con   comunicazione
inoltrata  da  parte  dell'ordine  dei   consulenti   in   proprieta'
industriale  tramite  raccomandata  a/r  o  pec,  ferme  restando  le
ulteriori responsabilita' penali in cui puo' incorrere  il  candidato
che abbia rilasciato dichiarazioni false. 
    3. Ai sensi del decreto legislativo n.  196/2003  e  del  decreto
legislativo n.  101/2018  i  dati  personali  forniti  dai  candidati
saranno  raccolti  presso  l'ordine  dei  consulenti  in   proprieta'
industriale e presso il Ministero dello sviluppo  economico,  per  le
finalita'  di  gestione   dell'esame   e   saranno   trattati   anche
successivamente   per   le   finalita'   inerenti    alla    gestione
dell'eventuale iscrizione  nell'Albo  dei  consulenti  in  proprieta'
industriale. 
                               Art. 7 
 
    1.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  avranno
riportato una votazione di almeno 21/30 nella prova scritta. La prova
orale non si intende superata se il candidato non avra'  ottenuto  la
votazione di almeno 21/30. 
                               Art. 8 
 
    1. La data e il luogo della prova orale  saranno  comunicati  per
iscritto a ciascun candidato,  almeno  trenta  giorni  prima  a  cura
dell'ordine dei consulenti in proprieta' industriale, su  indicazione
della Commissione esaminatrice. 
                               Art. 9 
 
    1. Coloro che  avranno  superato  l'esame  di  abilitazione,  per
l'iscrizione nella sezione marchi dell'Albo, dovranno  presentare  al
Consiglio  dell'ordine  dei  consulenti  in  proprieta'   industriale
un'istanza  in  bollo  accompagnata  dai  documenti  comprovanti   il
possesso dei requisiti previsti dal comma 1 dell'art. 203 del decreto
legislativo n. 30/2005,  nonche'  gli  altri  documenti  che  saranno
richiesti dal Consiglio dell'ordine in proprieta' industriale. 
                               Art. 10 
 
    1. Con  successivo  decreto,  si  procedera'  alla  nomina  della
Commissione esaminatrice. 
                               Art. 11 
 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana e sul sito dell'Ufficio italiano brevetti e
marchi. 
      Roma, 28 dicembre 2020 
 
                                        Il direttore generale: Lirosi