Concorso per 20 personale non dirigenziale (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 20
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 11 del 09-02-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO AVVISO Avviamento a selezione degli iscritti ai centri per l'impiego per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di area funzionale prima, fascia F1, a tempo pieno ed indeterminato, presso varie sedi. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-03-2021
Data Scadenza bando 11-03-2021
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MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO

Avviamento a selezione degli iscritti ai centri per l'impiego per la copertura di venti posti di personale non dirigenziale di area funzionale prima, fascia F1, a tempo pieno ed indeterminato, presso varie sedi.

 
 
                  IL VICE CAPO DIPARTIMENTO VICARIO 
   per l'amministrazione generale, per le politiche del personale 
dell'amministrazione  civile  e  per   le   risorse   strumentali   e
                             finanziarie 
 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  1,
lettera b); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto lo statuto degli impiegati statali dello  Stato,  approvato
con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Vista  la  legge  28  febbraio  1987,  n.  56,   recante   «Norme
sull'organizzazione del mercato del lavoro» e, in particolare, l'art.
16 concernente disposizioni per lo Stato e gli enti pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  18
settembre  1987,  n.  392,  in  tema  di  modalita'  e  criteri   per
l'avviamento e la selezione dei lavoratori ai sensi  del  sopracitato
art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione delle pubbliche amministrazioni»; 
    Vista la direttiva del  Ministro  per  la  semplificazione  e  la
pubblica amministrazione n. 3 del 24 aprile 2018,  recante  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Norme  in  materia
di procedimento amministrativo e di diritto di accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  contenente  il  «Testo  unico   delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione di dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(Regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge-quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto  il  Contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  per   il
personale  non  dirigente  del  Comparto  funzioni  centrali  per  il
triennio 2016-2018, sottoscritto in data 12 febbraio 2018; 
    Visto  il  Contratto   collettivo   integrativo   del   Ministero
dell'interno per il quadriennio normativo 2006-2009, sottoscritto  il
20 settembre 2010; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  22
maggio 2015, recante «Rideterminazione delle dotazioni organiche  del
personale appartenente alla  carriera  prefettizia,  alle  qualifiche
dirigenziali di prima  e  di  seconda  fascia  dell'Area  I  comparto
Ministeri, nonche' del personale delle aree prima,  seconda  e  terza
del Ministero dell'interno»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  11
giugno   2019,   n.   78,   concernente   il   «Regolamento   recante
l'organizzazione  degli  Uffici  centrali  di  livello   dirigenziale
generale del Ministero dell'interno»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
agosto  2019  che,  tra  l'altro,   ha   autorizzato   il   Ministero
dell'interno ad avviare le procedure di reclutamento e ad assumere  a
tempo indeterminato venti unita'  di  personale  non  dirigenziale  a
tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell'Area funzionale prima,
fascia retributiva F1, di cui diciasette con il profilo professionale
di ausiliario  e tre  con  il  profilo  professionale  di  ausiliario
tecnico, mediante procedure ex art.  35,  comma  1,  lettera  b)  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Rilevato che sussiste la necessaria vacanza di posti in  organico
per l'immissione in servizio di diciasette unita' di ausiliario e tre
di ausiliario tecnico; 
 
                              Dispone: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti disponibili 
 
 
    1. E' indetta una procedura di reclutamento, mediante  avviamento
degli iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio
1987,   n.   56,   di   complessive   venti   unita'   di   personale
contrattualizzato non dirigenziale a tempo indeterminato e  pieno  da
inquadrare nell'area funzionale prima, fascia retributiva F1, per  la
copertura di diciasette posti nel profilo professionale di ausiliario
e tre nel profilo professionale di ausiliario tecnico,  da  immettere
presso uffici centrali e periferici del  Ministero  dell'interno,  da
ripartire come di seguito indicato: 
      Ascoli Piceno un ausiliario; 
      Chieti un ausiliario; 
      Cremona un ausiliario; 
      Grosseto un ausiliario; 
      Isernia un ausiliario; 
      Lecco un ausiliario; 
      Macerata un ausiliario; 
      Oristano un ausiliario; 
      Padova un ausiliario; 
      Parma un ausiliario; 
      Perugia un ausiliario; 
      Potenza un ausiliario; 
      Roma due ausiliari - tre ausiliari tecnici; 
      Sassari un ausiliario; 
      Venezia un ausiliario; 
      Varese un ausiliario. 
                               Art. 2 
 
 
               Requisiti per l'avviamento a selezione 
 
 
    1. Per partecipare alla procedura di avviamento a selezione,  gli
iscritti nelle liste di cui all'art. 16 della legge 28 febbraio 1987,
n. 56, devono possedere, alla  data  di  pubblicazione  del  presente
avviso in Gazzetta Ufficiale  nonche'  alla  data  di  assunzione  in
servizio, i seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero  cittadinanza  di  altro  Stato
membro dell'Unione europea. Sono  ammessi  altresi'  i  familiari  di
cittadini italiani o di un altro Stato  membro  dell'Unione  europea,
che non abbiano la cittadinanza di uno  Stato  membro  ma  che  siano
titolari  del  diritto  di  soggiorno  o  del  diritto  di  soggiorno
permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi titolari del  permesso
di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo  o  titolari  dello
status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165.  I
soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165 devono essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di  cui
all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174; 
      b) eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) diploma di istruzione  secondaria  di  primo  grado  (scuola
media inferiore); 
      d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni  a  cui  la
procedura si riferisce (da intendersi per i soggetti con  disabilita'
come idoneita' allo svolgimento delle  mansioni  di  cui  al  vigente
ordinamento professionale); 
      e) qualita' morali e di condotta di cui all'art. 26 della legge
1° febbraio 1989, n. 53; 
      f) godimento dei diritti civili e politici; 
      g) non essere stati esclusi dall'elettorato attivo; 
      h) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero essere stati dichiarati  decaduti  da  un  impiego
statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3, o licenziati  per  motivi  disciplinari  ai  sensi  delle
corrispondenti disposizioni dei  contratti  collettivi  nazionali  di
lavoro relativi al personale dei vari comparti o  dalle  disposizioni
normative disciplinanti la materia; 
      i) non avere riportato condanne penali; 
      j) non essere stato sottoposto ad applicazione  della  pena  ex
art. 444 codice di procedura penale; 
      k) non avere procedimenti penali pendenti a proprio carico; 
      l) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione; 
      m) per gli iscritti di sesso maschile nati entro il 31 dicembre
1985, avere posizione regolare nei riguardi degli  obblighi  di  leva
secondo la vigente normativa italiana. 
    2. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani o  cittadini
di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g), h)
e m) si applicano solo in quanto compatibili. 
    3. Per gli iscritti che non siano cittadini italiani e' richiesta
altresi' una adeguata conoscenza della lingua italiana da  accertarsi
in sede di prova di idoneita' di cui al successivo art. 6. 
                               Art. 3 
 
 
              Accertamento dei requisiti ed esclusione 
 
 
    1. L'Amministrazione provvede all'accertamento dei titoli  e  dei
requisiti di cui al comma 1 del precedente art. 2 nei modi di legge e
secondo  quanto  stabilito  dall'art.  13,  comma  5,  del  Contratto
collettivo nazionale di lavoro relativo  al  personale  del  Comparto
funzioni centrali, triennio 2016-2018, sottoscritto  il  12  febbraio
2020, fermo  restando  quanto  previsto  dall'art.  9,  comma  3  del
presente avviso. 
    2. L'Amministrazione  si  riserva  la  facolta'  di  disporre  in
qualsiasi momento, anche successivo all'espletamento della  selezione
- alla quale, pertanto, i candidati vengono  ammessi  con  riserva  -
l'esclusione dalla medesima con motivato provvedimento,  per  difetto
di uno dei prescritti requisiti ovvero  la  revoca  di  ogni  atto  o
provvedimento conseguente. 
    3. Nel caso di mancata produzione  nei  termini  stabiliti  della
documentazione eventualmente richiesta dall'Amministrazione a riprova
del possesso dei suddetti requisiti, non si procede alla stipula  del
contratto individuale di lavoro. 
                               Art. 4 
 
 
          Avvio a selezione e formazione della graduatoria 
 
 
    1. Entro trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª
Serie Speciale «Concorsi ed esami» e nel sito internet del  Ministero
dell'interno https://concorsiciv.interno.gov.it la Direzione centrale
per  le  politiche  del  personale  dell'Amministrazione  civile  del
Dipartimento per l'amministrazione generale,  per  le  politiche  del
personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali  e
finanziarie  inoltra  ai  centri   per   l'impiego   territorialmente
competenti, ovvero agli uffici provinciali o regionali del lavoro, la
richiesta di avviamento a selezione di un numero di  lavoratori  pari
al doppio dei posti da ricoprire, secondo quanto indicato all'art.  1
del presente avviso. 
    2. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro,  procedono  ad  avviare  a
selezione i candidati richiesti, in numero pari al doppio  dei  posti
da ricoprire, secondo l'ordine di graduatoria degli iscritti aventi i
requisiti indicati nella richiesta. 
    3. I centri per l'impiego territorialmente competenti, ovvero gli
uffici provinciali o regionali del lavoro,  trasmettono  agli  uffici
centrali e periferici dell'Amministrazione, di  cui  all'art.  1  del
presente avviso, gli elenchi dei nominativi  dei  lavoratori  avviati
alla selezione, secondo l'ordine di graduatoria,  completi  dei  dati
identificativi, del codice fiscale, dell'indirizzo di  residenza,  di
un recapito telefonico, nonche' di un indirizzo  e-mail  o  di  posta
elettronica  certificata.  In  assenza  di  un  indirizzo  di   posta
elettronica certificata, i lavoratori avviati alla selezione potranno
comunicare un indirizzo diverso da quello  di  residenza,  presso  il
quale intendano ricevere eventuali comunicazioni loro dirette. 
                               Art. 5 
 
 
                   Selezione e prova di idoneita' 
 
 
    1. Gli Uffici territorialmente competenti, di cui all'art.  1  al
presente avviso, entro dieci giorni dalle comunicazioni di avviamento
provvedono  -  mediante   posta   elettronica   certificata,   ovvero
raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo di  residenza  o
al diverso indirizzo fisico dichiarato ai sensi dell'art. 4, comma 3,
a convocare i candidati  per  sottoporli  alle  prove  di  idoneita',
secondo l'ordine di avviamento, indicando il giorno  e  il  luogo  di
svolgimento delle stesse. 
    2. La selezione, mirata ad accertare l'idoneita' del lavoratore a
svolgere   le   mansioni   previste   rispettivamente   dai   profili
professionali di ausiliario e ausiliario tecnico, e  all'accertamento
di una adeguata conoscenza della lingua italiana per  gli  avviati  a
selezione di cui all'art. 2, comma 3, del presente  avviso,  consiste
in un colloquio e in una prova pratica di idoneita'. 
    3  Per  il  profilo  professionale  di  ausiliario  il  colloquio
vertera' su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri
dell'impiegato. La prova pratica avra' ad oggetto la  verifica  della
capacita' di riordinare i fascicoli, copiare documenti  e  utilizzare
apparecchiature tecnologiche di tipo semplice. 
    4. Per il profilo professionale ausiliario tecnico  il  colloquio
vertera' su ordinamento del Ministero dell'interno e diritti e doveri
dell'impiegato. La  prova  pratica  avra'  ad  oggetto  attivita'  di
sistemazione e di riordino di ambienti, anche attraverso il montaggio
e lo smontaggio di elementi d'arredo. 
                               Art. 6 
 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
 
    1. Alle operazioni di selezione provvede, presso  ciascuna  sede,
un'apposita commissione composta da un viceprefetto come  presidente,
da  un  dirigente  contrattualizzato  di  seconda  fascia   dell'area
funzioni centrali  ovvero  da  altro  dirigente  prefettizio,  da  un
funzionario amministrativo o economico finanziario quali componenti. 
    2. Per l'incarico di segretario della commissione  potra'  essere
designato un dipendente con il profilo professionale  di  funzionario
amministrativo  o  funzionario  economico  finanziario,  ovvero,   in
mancanza, da un dipendente con il profilo professionale di assistente
amministrativo o di assistente economico finanziario. 
                               Art. 7 
 
 
                          Riserva di posti 
 
 
    1. Ai sensi dell'art. 24, punti 4 e 5 del decreto del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, in favore  dei  volontari  in
ferma breve e ferma prefissata delle Forze  armate,  congedati  senza
demerito ovvero durante il periodo di rafferma, nonche' dei volontari
in servizio permanente, laddove possibile in relazione al numero  dei
posti messi a concorso, e' prevista una riserva del trenta per cento. 
    2. I lavoratori che si trovino nelle condizioni di cui  al  comma
precedente devono produrre apposita certificazione  rilasciata  dagli
organi militari competenti. 
                               Art. 8 
 
 
Modalita'  per  copertura  dei  posti  fino   alla   scadenza   della
                             graduatoria 
 
 
    1. Alla sostituzione dei lavoratori che non hanno  risposto  alla
convocazione, o non hanno superato la prova di idoneita', o non hanno
sottoscritto il contratto  individuale  di  lavoro,  o  non  si  sono
presentati per l'immissione in servizio  senza  giustificato  motivo,
ovvero   non   siano   in   possesso   dei    requisiti    richiesti,
l'Amministrazione  procedera'  a  richiedere   ulteriori   avviamenti
effettuati secondo l'ordine di graduatoria. 
    2. La graduatoria perde efficacia con la copertura  dei  posti  a
disposizione. 
                               Art. 9 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    1. I candidati utilmente selezionati in relazione  al  numero  di
posti messi a bando sono invitati a stipulare, secondo la  disciplina
prevista dal Contratto collettivo  nazionale  di  lavoro  vigente  al
momento dell'assunzione, il contratto individuale di lavoro  a  tempo
indeterminato  e  pieno  presso   la   sede   di   assegnazione   con
inquadramento nei ruoli dell'Amministrazione civile, area  funzionale
prima, fascia retributiva F1, secondo le rispettive graduatorie. 
    2. Il rapporto di lavoro si costituisce con la sottoscrizione del
contratto  individuale  di  lavoro;  la  mancata   presentazione   in
servizio, senza giustificato motivo, nel  giorno  e  luogo  indicato,
comporta la decadenza dal diritto all'assunzione. 
    3. L'assunzione e l'immissione in servizio dei lavoratori avviati
all'impiego sono disposte con riserva di accertamento  dei  requisiti
richiesti per l'ammissione. 
    4. Il personale assunto e' soggetto al periodo di  prova  secondo
le vigenti disposizioni contrattuali ed e' tenuto a  permanere  nella
sede di destinazione per un periodo non inferiore a cinque  anni,  ai
sensi del  comma  5-bis  dell'art.  35  del  decreto  legislativo  n.
165/2001. 
                               Art. 10 
 
 
                          Accesso agli atti 
 
 
    1.  E'  consentito  l'accesso  agli  atti  della   procedura   di
selezione,  ai  sensi  della  normativa  vigente  in  materia,  fermo
restando che l'esercizio del relativo diritto puo' essere  differito,
per  esigenze  organizzative,  di  ordine  e  speditezza,  fino  alla
conclusione della procedura stessa. 
                               Art. 11 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. I  dati  personali  forniti  dai  candidati  saranno  trattati
secondo quanto disposto dal regolamento UE  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo  alla  protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati  personali
nonche' alla libera circolazione degli stessi. 
    2. I dati personali  in  questione  saranno  raccolti  presso  il
Ministero dell'interno, Dipartimento per l'amministrazione  generale,
per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e  per  le
risorse  strumentali  e  finanziarie,  Direzione  centrale   per   le
politiche del  personale  dell'Amministrazione  civile,  Ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita', per le finalita' di  gestione
della   procedura   e   saranno   trattati   anche    successivamente
all'eventuale  instaurazione  del  rapporto  di  lavoro  per   quelle
inerenti alla gestione del rapporto medesimo. Il conferimento di tali
dati e' necessario per valutare i requisiti di  partecipazione  e  il
possesso dei titoli e la loro  mancata  indicazione  puo'  precludere
tale valutazione. 
    3. In sede  di  svolgimento  della  prova  di  idoneita'  di  cui
all'art. 5, i lavoratori avviati alla selezione esprimono il  proprio
consenso al trattamento dei  dati  esclusivamente  per  le  finalita'
sottese  all'espletamento  della  presente  procedura  e  nei  limiti
previsti  dalla  normativa  di  settore,  pena   l'esclusione   dalla
procedura di assunzione. 
    4. L'interessato ha  il  diritto  di  accedere  ai  dati  che  lo
riguardano, di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i
dati erronei, incompleti o raccolti  in  termini  non  conformi  alla
legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento  per  motivi
illegittimi. 
    5. Tali diritti possono essere fatti  valere  nei  confronti  del
Ministero dell'interno - Dipartimento per l'amministrazione generale,
per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e  per  le
risorse  strumentali  e  finanziarie  -  Direzione  centrale  per  le
politiche del  personale  dell'Amministrazione  civile,  Ufficio  II:
Reclutamento, progressione e mobilita' - Piazza  del  Viminale,  1  -
00184 Roma. 
                               Art. 12 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente avviso valgono  le  norme
generali vigenti in materia di pubblico impiego. 
    Il  presente  provvedimento  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami»   e   nel   sito   internet   del    Ministero    dell'interno
https://concorsiciv.interno.gov.it 
    Avverso il presente  avviso  e'  possibile  proporre  ricorso  al
Tribunale amministrativo regionale del Lazio  entro  sessanta  giorni
dalla data di pubblicazione  ovvero  ricorso  straordinario  al  Capo
dello Stato entro centoventi giorni dalla stessa data. 
    Roma, 29 gennaio 2021 
 
                           Il Vice Capo Dipartimento Vicario: Nicolo'