Concorso per PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 40 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 14 del 19-02-2021 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa. ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 19-12-2021 |
Data Scadenza bando | 21-03-2021 |
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CONCORSO
Concorso, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa.
IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO alla Presidenza del Consiglio dei ministri Visti il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054, che approva il testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato, e le successive modificazioni, nonche' il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942, n. 444; Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante le norme di esecuzione del citato decreto n. 3 del 1957; Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali amministrativi regionali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 aprile 1973, n. 214, recante il regolamento di esecuzione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, in materia di concorso a referendario di tribunale amministrativo regionale, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 17 marzo 1981, n. 125; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e in particolare l'art. 145, recante disposizioni in materia di dichiarazione dei servizi e documentazione; Vista la legge 27 aprile 1982, n. 186; Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27 aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, recante disposizioni in materia di incompatibilita' applicabile ai magistrati amministrativi; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104 e, in particolare, l'art. 20, recante disposizioni relative alla partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Vista la legge 24 febbraio 1997, n. 27, e in particolare l'art. 5 che prevede l'aumento ad otto anni del termine di cui all'art. 14, primo comma, numero 6, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127 e, in particolare, l'art. 3 recante disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 e, in particolare, l'art. 16, che prevede il diritto e le modalita' di partecipazione ai concorsi pubblici delle persone con disabilita'; Vista la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, l'art. 14, comma primo, recante disposizioni in materia di aumento dell'organico dei magistrati amministrativi; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, integrato con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4, recante «Disposizioni per favorire e semplificare l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone con disabilita' agli strumenti informatici» ed il relativo regolamento di attuazione, adottato con decreto del Presidente della Repubblica 1° marzo 2005, n. 75; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; Visto il decreto legislativo 30 gennaio 2006, n. 26 e, in particolare, l'art. 18 recante disposizioni in materia di tirocinio dei magistrati ordinari; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190 e, in particolare, l'art. 1, comma 15, recante disposizioni in materia di pubblicazione nei siti web istituzionali delle pubbliche amministrazioni, delle informazioni relative ai procedimenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 e, in particolare, l'art. 19 che prevede gli obblighi di pubblicita' dei bandi di concorso, nonche' l'art. 49, recante la delega per l'adozione di un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, volto a determinare le modalita' di applicazione delle disposizioni dello stesso decreto legislativo alla Presidenza del Consiglio dei ministri; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 9 agosto 2013, n. 98 e, in particolare, l'art. 42, recante disposizioni in materia di certificazioni sanitarie; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 dicembre 2013, che da' attuazione alla delega di cui al predetto art. 49 e, in particolare, l'art. 7, recante le disposizioni relative alle modalita' di pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti in atti adottati con decreto del Presidente della Repubblica o con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in materia di gestione amministrativa, tra gli altri, del personale delle magistrature del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali, nei siti istituzionali delle amministrazioni del suddetto personale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2017, n. 132, recante modifiche agli articoli 14 e seguenti del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 214 del 1973; Visto l'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 10 ottobre 2017 e registrato alla Corte dei conti il 3 novembre 2017, con il quale il Consiglio di Stato e' autorizzato ad indire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato, sul cumulo delle cessazioni dell'anno 2015 - budget 2016 e delle cessazioni dell'anno 2016 - budget 2017, ottantuno unita' di personale con qualifica di referendario TAR, di cui quaranta unita' da bandire nel triennio 2017-2019, come risulta dalla tabella 3, parte integrante dello stesso decreto; Vista la delibera n. 29 del 19 aprile 2017 del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 27 gennaio 2017 con cui sono stati individuati i criteri di valutazione dei titoli da inserire nel bando di concorso per referendario di tribunale amministrativo regionale; Vista la legge 27 dicembre 2017, n. 205, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2018 e bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020 ed in particolare l'art. 1, commi 480 e seguenti, concernenti l'ampliamento dei posti in pianta organica dei magistrati amministrativi di cui alla tabella A allegata alla legge n. 186/1982; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante il bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in particolare l'art. 1, comma 320; Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonche' di innovazione tecnologica, che, ha inserito all'art. 1 della predetta legge n. 145/2018 il comma 320-bis, incrementando la dotazione organica del personale di magistratura della Giustizia amministrativa e sostituendo la tabella A allegata alla legge 27 aprile 1982, n. 186, relativa al Ruolo del personale di magistratura della Giustizia amministrativa; Vista la delibera n. 25 del Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa, adottata nella seduta del 17 aprile 2020, di indizione del concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, con la previsione dell'aumento dei posti previsto dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; Ritenuta, quindi, la necessita' di bandire un concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale, in conformita' con quanto deliberato dal Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa nella citata delibera n. 25 del 17 aprile 2020; Vista la convenzione concordata tra la Presidenza del Consiglio dei ministri, la Giustizia amministrativa e la Corte dei conti, perfezionata in data 27 gennaio 2021 in merito all'utilizzo del portale «Concorsionline» della Corte dei conti, per l'espletamento in modalita' digitale della procedura concorsuale volta al reclutamento di quaranta referendari di Tribunale amministrativo regionale; Visto l'accordo di contitolarita' nel trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 26 del regolamento (EU) 2016/679, stipulato in data 1° febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa; Visto l'atto di designazione della Corte dei conti quale responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 (GDPR), sottoscritto in data 3 febbraio 2021 tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Giustizia amministrativa, ed accettato in data 4 febbraio 2021 dalla Corte dei conti; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 5 settembre 2019, con il quale l'on. dott. Riccardo Fraccaro e' stato nominato Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, con funzioni di Segretario del Consiglio dei ministri; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 16 settembre 2019, con il quale al Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, on. dott. Riccardo Fraccaro, e' stata delegata la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Presidente del Consiglio dei ministri, ad esclusione di quelli che richiedono una preventiva deliberazione del Consiglio dei ministri e di quelli relativi alle attribuzioni di cui all'art. 5 della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 26 settembre 2019 ed in particolare l'art. 1 con il quale il predetto Sottosegretario e' stato delegato ad esercitare le funzioni di cui all'art. 19, comma 1, lettera r) della legge 23 agosto 1988, n. 400; Decreta: Art. 1 1. E' indetto un concorso di secondo grado, per titoli ed esami, a quaranta posti di referendario di Tribunale amministrativo regionale del ruolo della magistratura amministrativa, ferma restando la facolta' dell'amministrazione di conferire, oltre i posti messi a concorso, anche quelli che risultino disponibili alla data di approvazione della graduatoria nei limiti stabiliti dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 2. Al concorso possono partecipare gli appartenenti alle seguenti categorie: 1) i magistrati ordinari nominati a seguito di concorso per esame, che abbiano superato diciotto mesi di tirocinio conseguendo una valutazione positiva di idoneita'; 2) i magistrati contabili e della giustizia militare di qualifica equiparata a quelli di cui al numero 1); 3) gli avvocati dello Stato e i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio; 4) i dipendenti dello Stato, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, con qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea, ivi compresi i militari appartenenti al ruolo ufficiali, con almeno cinque anni di anzianita' di servizio maturati anche cumulativamente nelle suddette categorie; 5) il personale docente di ruolo delle universita' nelle materie giuridiche e i ricercatori i quali abbiano maturato almeno cinque anni di servizio; 6) i dipendenti delle regioni, degli enti pubblici a carattere nazionale e degli enti locali, muniti della laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, assunti attraverso concorsi pubblici ed appartenenti alla qualifica dirigenziale o a quelle per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso della laurea, con almeno cinque anni di anzianita' maturati, anche cumulativamente, nelle predette qualifiche; 7) gli avvocati iscritti all'albo da otto anni; 8) i consiglieri regionali, provinciali e comunali, muniti della laurea in giurisprudenza, che abbiano esercitato le funzioni per almeno cinque anni o, comunque, per un intero mandato. 3. Le anzianita' di cui ai precedenti punti, sono valutate anche cumulativamente, prendendo come requisito temporale minimo il piu' lungo tra quelli richiesti per le varie categorie fatte valere dal candidato.
Art. 2 1. La domanda di partecipazione deve essere inviata, a pena di decadenza, entro e non oltre le ore 17,00 del sessantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»; nel caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 2. La domanda di partecipazione deve essere presentata esclusivamente mediante l'utilizzo del portale concorsi online della Corte dei conti, salvo quanto previsto dal successivo comma 3. Per la presentazione della domanda i candidati devono essere in possesso, a pena di inammissibilita', di un indirizzo di posta elettronica certificata (pec) personalmente intestato al candidato e devono registrarsi al portale concorsi all'indirizzo: https://concorsionline.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata. 3. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rende possibile l'utilizzo del portale, la partecipazione al concorso puo' avvenire con le seguenti modalita': mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato B, che forma parte integrante del presente bando, ed inviata entro il termine di cui al comma 1, al seguente indirizzo: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature - concorso a quaranta posti di referendario di T.A.R. - via dell'Impresa n. 89 - c.a.p. 00187 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. Le stesse modalita' valgono per l'inoltro delle pubblicazioni scientifiche di cui al comma 5 e della documentazione prevista dall'art. 5. 4. Le modalita' di presentazione delle domande di cui al comma 3 possono essere adottate esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fossero utilizzate da altri candidati, esse non saranno prese in considerazione dall'amministrazione. 5. In fase di compilazione della domanda di partecipazione il candidato deve esibire le pubblicazioni scientifiche di cui chiede la valutazione, in numero non superiore a dieci, nonche' i documenti di cui all'art. 5 del presente bando. 6. Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse, in formato digitale, secondo le modalita' illustrate sul portale di cui al comma 2. Nel caso in cui le pubblicazioni scientifiche superino il limite dimensionale per l'inserimento nel portale dei concorsi, il candidato puo' inviarle in formato cartaceo in plico chiuso, entro il termine per l'inoltro della domanda, all'indirizzo: Consiglio di Stato - Ufficio del personale di magistratura - concorso a quaranta posti di referendario di T.A.R. - Pubblicazioni scientifiche - piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 Roma. Si considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro lo stesso termine. 7. Le pubblicazioni scientifiche, in regola con le norme contenute nella legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, saranno valutate secondo l'ordine indicato dal candidato in fase di compilazione della domanda di partecipazione. La commissione valutatrice non e' tenuta ad esaminare pubblicazioni ulteriori rispetto a quelle il cui punteggio, sommato, raggiunge il totale massimo attribuibile. 8. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica certificata (pec) comunicato in fase di registrazione al portale. E' onere dei candidati inserire tempestivamente nel portale concorsi ogni eventuale variazione del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (pec). 9. Le comunicazioni ai candidati di cui al comma 3 saranno effettuate all'indirizzo di residenza o domicilio indicato nella domanda di partecipazione. E' onere dei predetti candidati comunicare tempestivamente alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature, a mezzo posta, ogni eventuale variazione del proprio indirizzo. 10. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione del recapito pec da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito pec, ne' per eventuali disguidi telematici. Lo stesso vale per l'inesatta indicazione o tardiva comunicazione dell'indirizzo, nel caso di inoltro della domanda in formato cartaceo. 11. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere le difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente ai recapiti telefonici e/o all'indirizzo pec, indicati nel portale concorsi di cui al comma 2.
Art. 3 1. Nella domanda di ammissione il candidato deve dichiarare e autocertificare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, pena l'esclusione dal concorso, quanto appresso specificato: 1) cognome e nome; 2) data e luogo di nascita; 3) codice fiscale; 4) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 5) il comune nelle cui liste elettorali risulta iscritto, o i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle stesse liste; 6) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura; 7) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni; 8) la categoria di attuale appartenenza per la quale, ai sensi dell'art. 1 del presente bando, si chiede l'ammissione al concorso, la qualifica e la relativa decorrenza giuridica; 9) l'eventuale ulteriore anzianita' vantata in categoria diversa da quella di attuale appartenenza e per la quale si chiede l'ammissione al concorso, ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo di cui all'ultimo comma dell'art. 1 del bando; 10) di non essere stato dichiarato decaduto o dispensato dall'impiego presso pubbliche amministrazioni. 2. I candidati appartenenti alla categoria di cui al numero 1) dell'art. 1 del bando devono, inoltre, dichiarare la data in cui e' stato superato il periodo di tirocinio con valutazione positiva di idoneita'. Per tali candidati, l'ammissione al concorso non e' preclusa dalla mancata formalizzazione del relativo provvedimento di idoneita' alla data di presentazione della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio del requisito per i candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 3. Nella domanda di partecipazione, il candidato disabile deve specificare, comprovando con idonea certificazione di struttura sanitaria pubblica, l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita', nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi. 4. Le dichiarazioni formulate nella domanda dai candidati sono rilasciate ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 4 1. I candidati che intendono sostenere la prova facoltativa di lingua straniera debbono farne richiesta nella domanda, indicando quelle prescelte in numero non superiore a due.
Art. 5 1. Ai fini della valutazione di cui all'art. 8, comma 3, del presente bando, in fase di compilazione della domanda devono essere forniti: 1) un curriculum vitae, recante l'indicazione degli studi compiuti, degli esami superati, dei titoli conseguiti, degli incarichi ricoperti e di ogni altra attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata; 2) il certificato rilasciato dalla competente universita' attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale del corso di laurea in giurisprudenza, conseguita al termine di un corso universitario di durata non inferiore a quattro anni, ovvero una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 3) copia dello stato matricolare rilasciato dall'amministrazione di appartenenza per i candidati di cui alle categorie indicate nell'art. 1 del bando, numeri 1), 2), 3), 4), 5) e 6), ovvero un'autocertificazione resa ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; 4) tutti i titoli utili, anche se gia' prodotti unitamente a precedenti domande di partecipazione a concorsi per referendario di Tribunale amministrativo regionale, corredati del relativo elenco. 2. I titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale concorsi di cui all'art. 2, comma 2. Per i candidati di cui all'art. 2, comma 3, i titoli dichiarati nella domanda e negli allegati devono essere autocertificati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. I titoli saranno valutati secondo i criteri di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando. 4. Alla domanda devono essere allegati, a pena di esclusione dal concorso, secondo le modalita' di cui all'art. 2: 1) copia della ricevuta di versamento di euro 50,00, quale contributo per le spese relative all'organizzazione ed all'espletamento del concorso. Il versamento deve essere effettuato, specificando la causale «Concorso referendario Tar anno 2021», mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 37142015, intestato a Tesoreria centrale dello Stato - Entrate del Consiglio di Stato e TAR, oppure mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente con il codice IBAN IT97 L 07601 03200 000037142015; 2) copia di un documento di identita' del candidato in corso di validita'.
Art. 6 1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, eccettuato il requisito di appartenenza alla categoria indicata nell'art. 1, comma 2, n. 8), del presente bando. 2. I candidati sono ammessi a sostenere le prove del concorso con riserva di accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione; l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti o per tardiva presentazione dell'istanza di partecipazione puo' essere disposta in ogni momento con decreto motivato del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata, sentito il Consiglio di presidenza della Giustizia amministrativa.
Art. 7 1. La commissione esaminatrice sara' nominata con successivo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata e sara' composta da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o qualifica equiparata che la presiede, da un consigliere di Stato, da un consigliere di Tribunale amministrativo regionale e da due professori universitari ordinari di materie giuridiche. 2. Con il medesimo decreto saranno nominati i commissari supplenti, destinati a sostituire gli effettivi in caso di assenza od impedimento. 3. Per le prove facoltative di lingua straniera la commissione sara' integrata, ove occorra, da membri aggiunti per ciascuna delle lingue che saranno oggetto di esame. 4. Le funzioni di segretario sono svolte da un dirigente del ruolo del personale di segreteria in servizio presso la Giustizia amministrativa.
Art. 8 1. La commissione esaminatrice determina, prima dell'inizio delle prove scritte, l'ordine di correzione delle predette prove e i criteri per la valutazione delle prove scritte e orali. 2. Dopo le prove scritte, la commissione procede all'abbinamento delle quattro buste di ciascun candidato, inserendole in un'unica busta, dopo aver staccato le relative linguette numerate; numera le buste esterne e ne dispone la custodia in plico sigillato. 3. Prima della correzione delle prove scritte, la commissione esaminatrice procede, secondo i criteri di valutazione di cui all'allegato A al presente bando, all'esame dei titoli di merito indicati nell'art. 5, solo nei confronti dei candidati che abbiano espletato tutte le prove scritte. Per la valutazione del complesso dei titoli, ogni commissario dispone di dieci punti. 4. Le operazioni di cui al comma 2 sono effettuate dalla commissione con l'intervento di almeno due componenti della commissione stessa e di almeno due candidati, al termine della quarta prova scritta ovvero in altra data, immediatamente successiva e comunque non oltre sette giorni dalla data dell'ultima prova scritta, comunicata dalla commissione al termine dell'ultimo giorno delle prove scritte.
Art. 9 1. Gli esami constano di quattro prove scritte e di una prova orale. 2. Le prove scritte consistono nello svolgimento di quattro temi (tre teorici ed uno pratico) sulle seguenti materie: 1) diritto privato; 2) diritto amministrativo; 3) scienza delle finanze e diritto finanziario; 4) diritto amministrativo (prova pratica). 3. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna prova. 4. Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano ottenuto una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte, purche' in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi. 5. La valutazione inferiore a trentacinque cinquantesimi di una delle prove scritte preclude alla commissione la valutazione delle altre. 6. I candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale ricevono la relativa comunicazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - U.S.R.I. Servizio personale delle magistrature tramite pec (concorsotar@pec.governo.it) o a mezzo posta, all'indirizzo di residenza o domicilio eletto oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata di cui all'art. 2, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte ed il punteggio riportato nella valutazione dei titoli di merito, almeno venti giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 7. La prova orale verte, oltre che sulle materie delle prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto penale, sul diritto processuale civile e penale, sul diritto internazionale pubblico e privato, sul diritto del lavoro, sull'economia politica. 8. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di quaranta cinquantesimi. 9. Le prove facoltative di lingua straniera sono soltanto orali. 10. La valutazione complessiva e' costituita dalla somma dei punti ottenuti nella valutazione dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte e dei punti della prova orale. Alla somma dei punti riportati per i titoli e per le prove scritte ed orali la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni lingua straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correttamente.
Art. 10 1. Il diario e la sede delle prove scritte verranno resi noti mediante pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami» - del 14 maggio 2021. 2. I candidati dovranno presentarsi per sostenere le prove scritte nei giorni di esame, muniti di valido documento d'identita' personale.
Art. 11 1. I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina devono presentare i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi, entro il termine perentorio di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione della Presidenza del Consiglio dei ministri, recante le relative modalita' di inoltro. 2. I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria devono presentare alla Presidenza del Consiglio dei ministri, via della Mercede n. 96 - 00187 Roma o spedire a mezzo posta oppure tramite pec all'indirizzo concorsotar@pec.governo.it entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione, redatte ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 1) di avere la cittadinanza italiana; 2) di avere il godimento dei diritti politici; 3) di essere in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza; 4) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente; 5) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali. 3. Inoltre, i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti ad una delle categorie di cui all'art. 1, comma 2, numeri 7) e 8), del presente decreto, devono presentare le seguenti ulteriori dichiarazioni sostitutive di certificazioni, ai sensi dell'art. 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a) la regolare iscrizione all'albo professionale degli avvocati e la data dell'iscrizione stessa, nonche' l'inesistenza di provvedimenti o di procedimenti disciplinari a carico (solo per la categoria di cui all'art. 1, comma 2, numero 7), del presente decreto); b) estratto dell'atto di nascita. 4. I concorrenti appartenenti alla categoria di cui all'art. 1, comma 2, numero 8), del presente decreto devono altresi' dichiarare, ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di aver ricoperto la carica di consigliere regionale, provinciale o comunale e che abbiano esercitato tali funzioni per almeno cinque anni o comunque per un intero mandato.
Art. 12 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri si riserva la facolta' di procedere ad idonei controlli sulla veridicita' di tutte le dichiarazioni sostitutive rese dai candidati ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 13 1. Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso. 2. A parita' di merito si osservano i criteri di preferenza stabiliti dalle disposizioni vigenti. 3. La graduatoria finale di merito del concorso, recante i nominativi dei vincitori e dei candidati dichiarati idonei, e' approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'autorita' delegata, fatto salvo l'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla qualifica di referendario del ruolo dei magistrati amministrativi regionali.
Art. 14 1. Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26 del regolamento (UE) 2016/679 l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo in data 1° febbraio 2021. 2. Responsabile del trattamento dei dati ex art. 28 del regolamento (UE) 2016/679, in relazione alla fase della presentazione in via telematica delle domande, in base all'atto di designazione del 3 febbraio 2021 e' la Corte dei conti, con autorizzazione al ricorso ad un subresponsabile, gia' individuato dalla Corte dei conti in SOGEI con atto di designazione del 19 luglio 2019 PRES A45 - A, prot. n. 2076. 3. La presentazione della domanda di partecipazione al concorso comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati» (di seguito regolamento). 4. I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. 5. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. 6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle persone preposte alla procedura di selezione individuate dall'amministrazione nell'ambito della procedura medesima. 7. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali le amministrazioni possono venire a conoscenza di dati che il Regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 8. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e seguenti del regolamento). 9. Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al Garante, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). 10. I contitolari del trattamento indicano i rispettivi contatti al quale l'interessato puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati: Presidenza del Consiglio dei ministri - Ufficio del segretario generale - Ufficio studi e rapporti istituzionali - Servizio personale delle magistrature: via della Mercede n. 96 - 00187 Roma, pec concorsotar@pec.governo.it amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali - Ufficio personale di magistratura, che ha sede in Roma, piazza Capo di Ferro n. 13 - 00186 - tel: 06 68272317-2528, pec cds-segreteriacapopers@ga-cert.it 11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. 12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale, sino alla formazione della graduatoria finale i dati di contatto con il Responsabile della protezione dei dati sono: per la Presidenza del Consiglio dei ministri pec: USG@mailbox.governo.it e-mail: responsabileprotezionedatipcm@governo.it per l'amministrazione Consiglio di Stato - Tribunali amministrativi regionali pec: rpd@ga-cert.it - e-mail: rpd@giustizia-amministrativa.it 13. Tali dati di contatto concernono le sole problematiche inerenti al trattamento dei dati personali e non all'andamento della procedura concorsuale o alla presentazione di istanze di autotutela.
Art. 15 1. In caso di prolungata e significativa indisponibilita' del sistema informatico, l'amministrazione si riserva di informare i candidati, al ripristino delle attivita', circa le eventuali determinazioni da adottare al riguardo, mediante avviso pubblicato sul portale. 2. In ragione di quanto previsto dall'art. 25, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, le istanze di accesso inoltrate dai candidati successivamente allo svolgimento delle prove scritte, devono essere presentate direttamente alla commissione, istituita presso il Consiglio di Stato - quale organo che ha formato e detiene gli atti oggetto delle stesse istanze - al seguente indirizzo pec: PEC-ConcorsoRefTAR2021@ga-cert.it - che sara' attivata dopo la pubblicazione degli ammessi alle prove orali. In ogni caso, l'accesso sara' consentito nel rispetto dei criteri espressi dalla costante e consolidata giurisprudenza, in materia di accesso agli atti da parte dei candidati. 3. Le notizie relative al concorso saranno pubblicate nell'apposita sezione «Amministrazione Trasparente» del sito istituzionale della Giustizia amministrativa. 4. Le notizie relative al concorso, ove necessario, saranno pubblicate anche dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Servizio per il personale delle magistrature.
Art. 16 1. Il presente decreto sara' trasmesso all'organo di controllo per il visto di competenza e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 febbraio 2021 Il Sottosegretario di Stato: Fraccaro
Allegato A
Criteri di valutazione dei titoli
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Modulo di domanda
Parte di provvedimento in formato grafico