Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 19 del 09-03-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accade ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 08-04-2021
Data Scadenza bando 08-04-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessantasei allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale all'Accademia della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2021/2022.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto l'art. 5, comma 1, del regio decreto-legge 4 ottobre  1935,
n. 1961, recante «Modificazioni alle  disposizioni  sul  reclutamento
degli ufficiali e dei sottufficiali della regia Guardia di  finanza»,
convertito nella legge 9 gennaio 1936, n. 75; 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
regione Trentino-Alto Adige in materia di  proporzione  negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Testo  unico  delle   disposizioni   legislative   in   materia   di
istruzione»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  «Misure  urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'art. 4,
recante «Delega al Governo  in  materia  di  riordino  dell'Arma  dei
carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della Guardia
di  finanza  e  della  Polizia  di  Stato.  Norme   in   materia   di
coordinamento delle Forze di polizia»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (Testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69,  e  successive
modificazioni ed integrazioni, recante  «Riordino  del  reclutamento,
dello stato giuridico e dell'avanzamento degli  ufficiali  del  Corpo
della Guardia di finanza, a norma dell'art. 4 della  legge  31  marzo
2000, n. 78»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE  (regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Visti gli articoli 583, 584, 586 e 587 del decreto del Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  concernenti  l'accertamento
dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante regolamento in materia di parametri fisici  per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014 recante «Definizione delle caratteristiche  del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto il  decreto  ministeriale  29  ottobre  2001  e  successive
modificazioni, concernente l'individuazione dei titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi
per ufficiali del Corpo; 
    Visto il decreto ministeriale 16  settembre  2003,  e  successive
modificazioni e integrazioni, recante «Elenco delle  imperfezioni  ed
infermita' che sono causa di non idoneita' ai servizi di  navigazione
aerea e criteri da adottare per l'accertamento e  la  valutazione  ai
fini dell'idoneita'»; 
    Visto il decreto  ministeriale  5  marzo  2004,  n.  94,  recante
«Regolamento concernente le modalita' di  svolgimento  dei  corsi  di
formazione per l'accesso ai ruoli  normale,  aeronavale,  speciale  e
tecnico-logistico-amministrativo degli  ufficiali  della  Guardia  di
finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonche'
le cause e le procedure di rinvio e di espulsione»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni ed
integrazioni, registrata all'Ufficio centrale del bilancio presso  il
Ministero dell'economia e delle finanze, il  28  marzo  2008,  al  n.
3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle  varie
Autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione del Comandante generale della Guardia  di
finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive  modificazioni
ed  integrazioni,  concernente  le  modalita'  per   lo   svolgimento
dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio  nel  Corpo
della   guardia   di   finanza   nei   confronti   degli    aspiranti
all'arruolamento; 
    Viste le «Linee guida per  l'implementazione  del  nuovo  sistema
addestrativo per il conseguimento del brevetto di pilota  militare  -
edizione  giugno  2013  (Integrated  Pilot  Training  System  2020)»,
approvate dal Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica militare; 
    Visto il decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
n. 45755, datato 17 febbraio 2015, riguardante le direttive  tecniche
da adottare ai  sensi  dell'art.  3,  comma  4,  del  citato  decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dei candidati appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera a),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Considerata l'opportunita' che alle prove concorsuali  successive
alla prova  scritta  di  preselezione  venga  ammesso  un  numero  di
concorrenti idonei sufficiente, comunque, a garantire una adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi a concorso; 
 
                             Determina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  per  l'anno  accademico  2021/2022  un  pubblico
concorso, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  sessantasei
allievi ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale
all'Accademia della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) cinquantotto sono destinati al comparto ordinario di cui: 
        1) uno e' riservato ai candidati in  possesso  dell'attestato
di cui all'art. 4 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  26
luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di  istituto  di  istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) uno e' riservato al coniuge, ai figli  superstiti,  ovvero
ai parenti in  linea  collaterale  di  secondo  grado  qualora  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) otto sono destinati al comparto aeronavale di cui: 
        1) quattro alla specializzazione «pilota militare»; 
        2) quattro alla specializzazione «comandante  di  stazione  e
unita' navale». 
    3. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti comparti e specializzazioni. 
    4. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta di preselezione consistente in questionario  a
risposta multipla di cultura generale; 
      b) prova scritta di cultura generale; 
      c) prove di efficienza fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      e) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      f) prove orali; 
      g) valutazione dei titoli; 
      h) visita medica di controllo e accertamento dell'idoneita'  al
pilotaggio  per  i  concorrenti  per  la   specializzazione   «pilota
militare». 
    5. Il corso  di  Accademia,  durante  il  quale  i  frequentatori
assumono lo  status  di  allievi  ufficiali,  ha  inizio  nella  data
stabilita dal Comando generale della Guardia di finanza e  ha  durata
biennale. 
    Alla fine del biennio, i frequentatori sono ammessi al  corso  di
Applicazione, di durata triennale, da frequentare, per due anni,  nel
grado di sottotenente e, per un anno, nel grado di tenente. 
    6. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
COVID-19, la facolta' di revocare il presente bando,  di  sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle rispettive graduatorie uniche  di  merito,
il  numero  dei  posti,  di  sospendere  l'ammissione  al  corso   di
formazione dei vincitori, anche sulla base del numero  di  assunzioni
complessivamente autorizzate dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
 
         Requisiti e condizioni per l'ammissione al concorso 
 
 
    1. Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che: 
      a) godano dei diritti civili e politici; 
      b) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di  polizia,  a
esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per: 
        1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo; 
        2) il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo; 
          (b)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
          c) non siano  imputati,  non  siano  stati  condannati  ne'
abbiano ottenuto l'applicazione della pena  ai  sensi  dell'art.  444
codice di procedura penale per delitti non colposi, ne' siano o siano
stati sottoposti a misure di prevenzione; 
          d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
          e)  non  siano  stati  rinviati  o  espulsi  da  corsi   di
formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
          f) siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 26 della
legge 1 febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della  guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
          g) non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ufficiale del  Corpo  della  guardia  di
finanza; 
          h) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria
di secondo grado che consenta l'iscrizione a corsi di laurea previsti
dalle Universita' statali o legalmente riconosciute. 
    Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2020/2021. 
    2. Oltre ai requisiti di cui al precedente comma 1,  i  candidati
devono: 
      a) se non appartenenti al Corpo, anche se gia' alle armi: 
        1)  avere,  alla  data  del  1°  gennaio  2021,  compiuto  il
diciassettesimo anno di eta' e non superato il giorno del  compimento
del ventiduesimo anno di eta', vale a dire essere  nati  nel  periodo
compreso tra il 1°  gennaio  1999  e  il  1°  gennaio  2004,  estremi
inclusi; 
        2) avere, se  minorenni  alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) non essere stati ammessi a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza,  ovvero  avere  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      b)  se  appartenenti  ai   ruoli   ispettori,   sovrintendenti,
appuntati e  finanzieri,  compresi  gli  allievi  marescialli  e  gli
allievi finanzieri del Corpo: 
        1) non avere, alla data del  1°  gennaio  2021,  superato  il
giorno del compimento del ventottesimo anno  di  eta',  ossia  essere
nati in data non antecedente al 1° gennaio 1993; 
        2) se in servizio permanente, non essere stati dichiarati non
idonei   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarati    non    idonei
all'avanzamento, avere  successivamente  conseguito  un  giudizio  di
idoneita' e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di
non  idoneita',   ovvero   non   avere   rinunciato   all'avanzamento
nell'ultimo quinquennio; 
        3)  non  avere  riportato,  nell'ultimo   biennio,   sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        4) non essere sottoposti a un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        5)  non  essere  sospesi  dall'impiego  o   non   essere   in
aspettativa. 
    3. I requisiti di cui  ai  commi  1  e  2,  se  non  diversamente
indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
ultimo previsto per  la  presentazione  della  domanda  e  alla  data
dell'incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    4. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici impieghi. 
                               Art. 3 
 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti - che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.») o ricorrere, se minorenni, a
quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore  -  dopo  essersi
registrati al portale, potranno accedere,  tramite  la  propria  area
riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione  e
concluderne  la  presentazione   seguendo   la   relativa   procedura
automatizzata. 
    Per i candidati  minorenni  e'  richiesta  altresi',  a  pena  di
nullita', la sottoscrizione dell'assenso a contrarre l'arruolamento e
dell'autorizzazione all'esecuzione di  esami  clinici  e  strumentali
utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale da  parte
di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva
la potesta' genitoriale, o in mancanza, del tutore. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatesi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it entro le ore  14,00
del trentesimo giorno  successivo  alla  data  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale, o in mancanza, dal tutore ai  fini
dell'assenso  a  contrarre   l'arruolamento   e   dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte/retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
potesta' genitoriale. 
    5. I militari del Corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  Reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. 
    I militari che risultano assegnati  ad  una  Sezione  di  polizia
giudiziaria   presso   una   Procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'Autorita'  Giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima  dovra'  essere,  altresi',  informata  dei  profili  di
impiego specificati al  successivo  art.  4,  comma  1,  lettera  q).
Dell'avvenuto   adempimento   dovra'    essere    fornita    apposita
dichiarazione  al  Reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    6. Le domande di partecipazione  presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.itp  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   4,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4. 
    7. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  Reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente ai termini di cui ai commi  1  e  4  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoRN2021@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
 
    1. Il candidato deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b) se concorrente per i posti  di  cui  all'art.  1,  comma  2,
lettera b), la specializzazione per cui intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del Comune di residenza e di godere dei diritti  civili  e
politici; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444  codice  di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere  o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) il titolo di studio  di  istruzione  secondaria  di  secondo
grado di cui e' in possesso e l'Istituto presso  il  quale  e'  stato
conseguito. Coloro che, pur non  essendo  in  possesso  del  previsto
diploma alla data di scadenza del termine per la presentazione  delle
domande,  lo  conseguano  nell'anno  scolastico  2020/2021   dovranno
indicare l'Istituto presso il quale sara' conseguito  e  il  relativo
indirizzo; 
      h) se militare alle armi, il grado e il Reparto di appartenenza
(i militari del Corpo devono indicare la matricola meccanografica, il
grado e il Reparto cui sono in forza); 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      j) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate e di polizia
a esclusione dei proscioglimenti, se concorrenti per: 
        1) il comparto ordinario, per inattitudine alla vita di bordo
o al volo; 
        2) il comparto aeronavale: 
          (a) specializzazione pilota militare, per inattitudine alla
vita di bordo; 
          (b)  specializzazione  comandante  di  stazione  e   unita'
navale, per inattitudine al volo; 
      k) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      l)  di  non  essere  stato  rinviato  o  espulso  da  corsi  di
formazione dell'Accademia del Corpo della guardia di finanza; 
      m) se gia' appartenente al Corpo: 
        1) in servizio permanente, di non essere stato dichiarato non
idoneo   all'avanzamento   ovvero,   se   dichiarato    non    idoneo
all'avanzamento, di aver successivamente conseguito  un  giudizio  di
idoneita'  e  che  siano   trascorsi   almeno   cinque   anni   dalla
dichiarazione  di  non  idoneita',  ovvero  di  non  aver  rinunciato
all'avanzamento nell'ultimo quinquennio; 
        2) di non  avere  riportato,  nell'ultimo  biennio,  sanzioni
disciplinari piu' gravi della consegna; 
        3) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale; 
        4) di non essere sospeso dall'impiego o in aspettativa; 
      n)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      o) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      p)  l'eventuale  possesso  dei  titoli  preferenziali  di   cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487 e/o maggiorativi di punteggio elencati all'art. 24 del  bando.
Al riguardo, si precisa che e' onere del candidato consegnare  o  far
pervenire, secondo le modalita' e la tempistica indicate all'art.  6,
comma  2,  la  documentazione   o   le   certificazioni   ovvero   le
dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti dalla legge, comprovanti
il possesso di tali titoli; 
      q) di essere  disposto,  in  caso  di  nomina  a  ufficiale,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. Gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  devono
compilare la domanda di partecipazione precisando gli  estremi  e  il
livello del titolo in base al  quale  concorrono  per  tale  posto  e
indicando la  lingua  (italiana  o  tedesca)  nella  quale  intendono
sostenere le prove di cui all'art. 1, comma 4, lettere a), b) e f); 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono compilare la domanda di  partecipazione
precisando gli estremi e l'Autorita' che ha attestato il possesso del
requisito richiesto. 
    3. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso  e,  in  particolare,  degli  articoli  11,  12,  13,  e  24
concernenti, tra l'altro, il calendario di  svolgimento  della  prova
scritta di preselezione e della prova  scritta  di  cultura  generale
nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di convocazione
per le prove successive e le modalita' di notifica delle  graduatorie
uniche di merito. 
    4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 30 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  4,  con  provvedimento  del
Comandante del Centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo/i documento/i di riconoscimento, se previsto; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d) pervengano all'indirizzo P.E.C. concorsoRN2021@pec.gdf.it in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
Istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    4. Tale riserva deve intendersi fino all'ammissione al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
 
                           Documentazione 
 
 
    1. Ai fini della verifica  del  possesso  dei  requisiti  di  cui
all'art. 2, il  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza
provvede a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello  stato  di  servizio  o
della cartella personale  e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    2. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere  le  prove
di efficienza fisica, consegnare in tale sede i  documenti  in  carta
semplice, ovvero le  dichiarazioni  sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso, dei requisiti che  conferiscono
i titoli preferenziali stabiliti dal  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487  e/o  maggiorativi  di  punteggio
indicati all'art. 24 del bando, anche se non indicati  nella  domanda
di partecipazione purche' posseduti alla data di scadenza del termine
di  presentazione  della  stessa.   In   alternativa,   la   predetta
documentazione puo'  essere  inviata,  entro  la  data  di  effettivo
sostenimento delle prove di efficienza fisica, all'indirizzo di posta
elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it  In  tal  caso,  fa
fede la data riportata  sulla  «ricevuta  di  avvenuta  accettazione»
purche' in presenza della «ricevuta di avvenuta consegna». 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato entro la data di  effettivo  sostenimento
delle prove di efficienza fisica l'Amministrazione  pubblica  che  la
detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  della  preferenza   e/o   del   punteggio
maggiorativo ovvero presentati oltre la  data  di  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica. 
    3.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2020/2021  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal Centro  di  Reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    4. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti agli interessati per essere successivamente regolarizzati,
entro trenta giorni dal momento della restituzione. 
    5. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante generale della Guardia di  finanza,  e'
presieduta da un  ufficiale  generale  del  Corpo  della  guardia  di
finanza e ripartita nelle seguenti sottocommissioni,  ciascuna  delle
quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non  inferiore  a
colonnello: 
      a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  uniche  di
merito, costituita da due ufficiali della Guardia di  finanza,  e  da
due  docenti,  membri,  nelle  materie  oggetto  di  valutazione,  in
servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di  tre
anni dalla nomina della commissione giudicatrice; 
      b)  sottocommissione  per  la  valutazione   delle   prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      c) sottocommissione per la visita medica di primo  accertamento
costituita da  un  ufficiale  della  Guardia  di  finanza  e  da  tre
ufficiali medici, membri; 
      d) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      e)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ufficiali in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno otto ufficiali della Guardia  di  finanza,  periti  selettori,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio e, se fanno parte  delle  sottocommissioni  in  qualita'  di
membri, devono essere di grado non inferiore a capitano, a  eccezione
degli ufficiali medici e di quelli  appartenenti  o  impiegati  nella
specialita' telematica  del  ruolo  tecnico-logistico-amministrativo,
che possono rivestire anche il grado di tenente. 
    3. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli Istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    4. La sottocommissione di cui al comma 1: 
      a) lettera a), e' integrata per l'effettuazione: 
        1)   delle   prove   orali,   da   un    docente    abilitato
all'insegnamento della lingua inglese o da un ufficiale della Guardia
di finanza qualificato conoscitore della medesima lingua straniera; 
        2) dell'eventuale valutazione delle prove scritte e orali dei
candidati che le sosterranno in lingua tedesca da ufficiale del Corpo
qualificato conoscitore della medesima lingua; 
      b)   lettera   e),   puo'   altresi'   avvalersi,    ai    fini
dell'accertamento  dell'idoneita'   attitudinale,   dell'ausilio   di
psicologi. 
                               Art. 8 
 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1, lettere c) e
d), compilano, per ogni candidato, un  verbale  firmato  da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, su proposta del Centro  di  Reclutamento,  l'esclusione  dal
concorso dei candidati non in possesso dei requisiti di cui  all'art.
2. 
    2. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
 
                    Documento di identificazione 
 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
 
 Data e modalita' di svolgimento della prova scritta di preselezione 
 
 
    1. I candidati che  abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a partire  dal  19  aprile  2021,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da cento domande a risposta multipla di cui: 
      a)   trentacinque    volte    ad    accertare    le    abilita'
logico-matematiche; 
      b) venticinque volte ad accertare le abilita' linguistiche e la
conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) trenta vertenti su argomenti di storia, educazione civica  e
geografia (dieci per ogni disciplina); 
      d) dieci volte ad accertare la conoscenza della lingua  inglese
e dell'informatica (cinque per ogni disciplina). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal  3°  giorno  successivo  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) a quello  di  cui  all'art.  3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'Ufficio  Centrale  Relazioni
con il Pubblico e Comunicazione Interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. I candidati che  non  si  presentano  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per  sostenere  la  prova  scritta  di  preselezione,  sono
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso fatto  salvo
quanto previsto all'art. 23, comma 1. 
    4. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica,  a
tutti gli effetti, e per tutti i candidati. 
    5.  I  candidati  che  concorrono  per  il  posto  riservato   ai
possessori dell'attestato  di  bilinguismo  di  cui  all'art.  4  del
decreto del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,
qualora abbiano fatto richiesta nella domanda  di  partecipazione  al
concorso di sostenere anche  la  prova  scritta  di  preselezione  in
lingua  tedesca,  possono  richiedere,  sul  posto,  l'assistenza  di
personale qualificato conoscitore della lingua  stessa  per  ottenere
chiarimenti sulle modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    6. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    7. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della competente sottocommissione di cui all'art.
7, comma 1, lettera a). 
    8. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle  discipline  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d)
verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul  portale  attivo  all'indirizzo  https://concorsi.gdf.gov.it,
nella sezione relativa  ai  concorsi  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrati nel corso della prova. 
    9. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili
sul citato portale. 
    10. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1,  lettera  a),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito  da  zero  a  dieci,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    11. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi: 
      a) per il comparto ordinario nei primi ottocentoquaranta  posti
della graduatoria stilata ai soli fini della  predetta  prova.  Sono,
inoltre, ammessi i  concorrenti  che  abbiano  conseguito  lo  stesso
punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo  posto  utile.  I
restanti candidati sono esclusi dal concorso; 
      b) per  il  comparto  aeronavale,  i  candidati  classificatisi
nell'ambito delle graduatorie stilate ai  soli  fini  della  predetta
prova, nei primi: 
        1)  centotrenta  posti  per   la   specializzazione   «pilota
militare»; 
        2) centotrenta posti per la specializzazione  «comandante  di
stazione e unita' navale». 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio del concorrente  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    12. L'esito della prova sara' reso noto, a  partire  dal  secondo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)  a
quello di svolgimento  dell'ultima  sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'Ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del Codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
 
Modalita' e data  di  svolgimento  della  prova  scritta  di  cultura
                              generale 
 
 
    1. I candidati ammessi alla prova scritta  di  cultura  generale,
senza attendere alcuna convocazione, sono  tenuti  a  presentarsi  il
giorno 30 aprile 2021, nella sede e nelle fasce  orarie  che  saranno
rese note con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12, che ha valore di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Eventuali variazioni della data  di  svolgimento  della  prova
saranno parimenti rese note con uno degli avvisi di cui all'art.  11,
commi 2 e 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    3. La prova scritta, della durata di quattro ore, consiste  nello
svolgimento di un  tema  di  cultura  generale,  unico  per  tutti  i
candidati,  adeguato  ai  programmi  degli  istituti  di   istruzione
secondaria di secondo grado. 
    4. Alla sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e
ai candidati e' fatto obbligo di osservare, in quanto compatibili, le
prescrizioni di cui agli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del decreto del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e  successive
modificazioni. 
    5. Durante la prova scritta: 
      a)  possono  essere  consultati  il  vocabolario  della  lingua
italiana e il dizionario dei sinonimi e contrari. Tali  supporti  non
devono essere commentati ne' annotati; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera a). 
                               Art. 13 
 
 
          Revisione della prova scritta di cultura generale 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  a)
provvede  alla  revisione  degli  elaborati  scritti  dei   candidati
assegnando a ogni elaborato un punto  di  merito  da  zero  a  trenta
trentesimi, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    Il punto di merito riportato  da  ciascun  candidato  si  ottiene
sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo  tale
somma per il numero dei medesimi. 
    2. Conseguono l'idoneita' i candidati che riportano il  punteggio
minimo di diciotto trentesimi. I candidati non  idonei  sono  esclusi
dal concorso. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    4. L'esito della prova scritta sara'  reso  noto  a  partire  dal
giorno successivo al termine della correzione (esclusi  i  giorni  di
sabato, domenica e festivi)  e  comunque  entro  la  data  che  sara'
comunicata con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12. 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
    5.  I  candidati  risultati  idonei  alla  prova  scritta,  senza
attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi  per  essere
sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle  prove  di  efficienza
fisica,    all'accertamento     dell'idoneita'     psico-fisica     e
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, secondo il calendario e
le modalita' comunicati con un ulteriore avviso che sara'  reso  noto
sul  portale  attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o
presso l'Ufficio centrale relazioni con il pubblico  e  comunicazione
interna della Guardia di finanza,  viale  XXI  Aprile,  n.  51,  Roma
(numero verde: 800669666) a partire dal giorno successivo a quello di
pubblicazione dell'avviso di cui al comma 4, relativo all'esito della
prova scritta. 
                               Art. 14 
 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  b)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di  cultura  generale
alle prove di efficienza fisica, consistenti: 
      a) per il comparto ordinario, nei  seguenti  esercizi  ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; 
      b) per il comparto aeronavale, nei seguenti  esercizi  ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e nuoto 25 m stile libero. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nella
tabella in allegato 4 anche in una sola delle discipline  di  cui  al
comma 1, determinera' la non  idoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo  che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  9
consegue,  nel  punteggio  delle  rispettive  graduatorie  uniche  di
merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
      
 
         ===================================================
         |Punteggio conseguito |Maggiorazione del punteggio|
         +=====================+===========================+
         |      da 1 a 2       |           0,05            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 2,5 a 3      |           0,10            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 3,5 a 4      |           0,15            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 4,5 a 5      |           0,20            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 5,5 a 6      |           0,25            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 6,5 a 7      |           0,30            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 7,5 a 8      |           0,35            |
         +---------------------+---------------------------+
         |     da 8,5 a 9      |           0,40            |
         +---------------------+---------------------------+
 
    4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove  di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  previa  visita  da   parte   di   tali   medici
specializzati. 
    5. Le aspiranti devono altresi' produrre un  test  di  gravidanza
effettuato in data non  anteriore  a  cinque  giorni  dalla  data  di
presentazione, che escluda la sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in  stato  di  gravidanza  sono  ammesse
d'ufficio,  con  provvedimento   del   Comandante   del   Centro   di
reclutamento: 
      a) con riserva, alle prove orali; 
      b) anche in deroga per una sola volta  ai  limiti  di  eta',  a
svolgere le prove di cui al comma 1 e i  successivi  accertamenti  di
idoneita' psico-fisica e attitudinale nonche', per le  aspiranti  che
concorrono  per  i  posti  destinati  alla  specializzazione  «pilota
militare», di idoneita' al pilotaggio, nell'ambito del primo concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui al comma 5 dovranno essere alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al Centro di reclutamento, via delle Fiamme Gialle,  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle prove di efficienza fisica; 
      b) inviati, entro la  medesima  data,  all'indirizzo  di  posta
elettronica certificata concorsoRN2021@pec.gdf.it 
      In tal caso, fa fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di
avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta   di
avvenuta consegna». 
      Se il certificato e il referto  inviati  non  sono  redatti  in
originale come  documento  informatico  ai  sensi  dell'art.  20  del
decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,  e  successive  modifiche  e
integrazioni, ovvero attestato, a norma  dell'art.  22  del  medesimo
decreto,  con  firma  digitale  del  medico   specializzato   o   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciato in caso di
copia informatica di documento analogico,  al  concorrente  e'  fatto
obbligo di presentare gli stessi in originale o in copia conforme  il
giorno di effettivo svolgimento delle prove. 
    7. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  22,  comma  1,  il
Presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
b), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
concorsoRN2021@pec.gdf.it 
      A tale fine, fa fede  la  data  riportata  sulla  «ricevuta  di
avvenuta accettazione» purche' in presenza di «ricevuta  di  avvenuta
consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di  efficienza  fisica
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  psico-fisica,
mentre i non idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato,  non
hanno esibito la documentazione prevista o  sono  risultati  assenti,
sono esclusi dal concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati dei comparti
  ordinario e aeronavale - specializzazione «comandante di stazione e
  unita' navale». 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione delle
condizioni in cui si trovano al momento della visita medica di  primo
accertamento  effettuata  presso  il  Centro  di  reclutamento  della
Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18, 00122 - Roma/Lido
di Ostia. 
    2. Per il conseguimento dell'idoneita' psico-fisica, fatto  salvo
quanto previsto al successivo comma 6, gli aspiranti devono risultare
in  possesso  del  profilo  sanitario  compatibile  con   l'idoneita'
psico-fisica  al  servizio   nel   Corpo,   stabilita   dal   decreto
ministeriale 17 maggio 2000, n. 155,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dalle direttive  tecniche  adottate  con  decreto  del
Comandante generale della Guardia di  finanza  disponibili  sul  sito
internet del Corpo www.gdf.gov.it 
    In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, il candidato deve essere in possesso: 
        1) se concorrente per il comparto ordinario, di una  acutezza
visiva uguale o superiore a complessivi 16/10 e non inferiore a  7/10
nell'occhio  che  vede  meno  raggiungibile  anche   con   correzione
diottrica secondo i parametri specificati al  punto  17,  lettera  p)
delle citate direttive tecniche cui si rinvia per il dettaglio; 
        2)   se   concorrente   per   il   comparto   aeronavale    -
specializzazione  «comandante  di  stazione  e  unita'  navale»,   di
acutezza  visiva  uguale  o  superiore  a  complessivi  16/10  e  non
inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, senza  correzione;  campo
visivo e motilita' oculare  normali;  senso  cromatico  normale  alle
tavole pseudoisocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        1)  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        2)  nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  Istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«comandante di stazione e unita' navale» non  devono  essere  affetti
dalle    ulteriori    imperfezioni,    infermita'    e     condizioni
somato-funzionali di cui all'elenco in allegato 5. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
Centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  ulteriori  giornate  di  attivita'   rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 13, comma 5. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al  precedente  comma  3,  nell'ambito  di  altri
concorsi per l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono
sottoposti esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso  dei  requisiti  specifici   previsti   per   l'accesso   al
ruolo/comparto, ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. Per i candidati in servizio nel Corpo della guardia di finanza
alla   data   di   effettuazione   dell'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica,  il  giudizio  definitivo  e'  espresso  tenendo  conto
dell'eta', del  grado,  delle  categorie  e  degli  incarichi  svolti
nonche' delle norme che ne regolano la posizione di stato. 
    In tali casi, per coloro che concorrono  per  i  posti  riservati
alla specializzazione «comandante di stazione e unita'  navale»  deve
essere comunque verificato il possesso del requisito di cui al  comma
2, lettera b), punto 2) e l'assenza delle imperfezioni, infermita'  e
condizioni somato-funzionali di cui al predetto elenco in allegato 5. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera c) e' immediatamente comunicato all'interessato il  quale,
qualora non idoneo, puo'  contestualmente  presentare  al  Centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1) matassine colorate per i candidati del comparto ordinario; 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti destinati alla specializzazione «comandante di stazione e
unita' navale»; 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui alle lettere a) e b), del comma 7,  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 6) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  Centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento   -Ufficio   procedure
reclutative - Sezione allievi ufficiali -via delle Fiamme Gialle,  n.
18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il  termine
comunicato dal predetto reparto. 
      Entro tale ultimo  termine,  la  predetta  documentazione  puo'
essere inviata, in alternativa, all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      In  ogni  caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. I candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e), sono parimenti ammessi, con  riserva,  a  tale  ulteriore
fase selettiva gli aspiranti che hanno presentato la richiesta di cui
al comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  Centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso  il  Centro  di  reclutamento
della Guardia  di  finanza,  per  sottoporlo  alle  ulteriori  visite
specialistiche  e/o  esami  strumentali  e  di  laboratorio  ritenuti
necessari, all'esito dei quali formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica per i candidati dei comparti ordinario e aeronavale  -
  specializzazione «comandante di stazione e unita' navale». 
 
    1. I concorrenti convocati presso il Centro di reclutamento della
Guardia  di  finanza  per  sostenere  la  visita  medica   di   primo
accertamento   devono   presentare,   in   originale,   la   seguente
documentazione sanitaria, con data non anteriore a sessanta giorni: 
      a)  certificato  attestante  l'effettuazione  e  il   risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b) certificato attestante l'esito del test  per  l'accertamento
della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) test audiometrico in cabina silente, da cui emergano  almeno
i valori indagati alle frequenze di 500, 1000, 2000, 3000 e 4000 Hz; 
      d) ecografia pelvica,  per  i  candidati  di  sesso  femminile,
comprensiva di immagini e relativo referto. 
      I  certificati  devono  essere  rilasciati  da  una   struttura
sanitaria pubblica,  anche  militare,  o  da  una  struttura  privata
accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In tale ultimo caso,
il  Centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente   richiedere   ai
candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) certificato medico (format in allegato  7),  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia  farmacologica  assunta  o  somministrata   nei   30   giorni
precedenti la data di convocazione alle visite mediche. In assenza di
detta documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di
test tossicologici e' causa di esclusione dal concorso; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 14. 
      Alle concorrenti eventualmente positive al test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 14, comma 5. 
    I  candidati  in  servizio  nella  Guardia  di   finanza   devono
presentare esclusivamente i certificati indicati nelle lettere c), d)
e g). 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali ed  escluso,  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal Centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e  g)  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  Presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  c),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale  data  i  certificati  in
argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
 
Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per i candidati del comparto
           aeronavale - specializzazione «pilota militare» 
 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  c),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei candidati del  comparto  aeronavale  -  specializzazione  «pilota
militare» risultati idonei alle prove di efficienza fisica in ragione
delle   condizioni   dei   soggetti   al   momento    dell'esecuzione
dell'accertamento. 
    Sono altresi' ammessi, con riserva,  i  candidati  che,  a  mente
dell'art. 14, comma 7, sono  riconvocati  per  lo  svolgimento  delle
prove di efficienza fisica in data successiva alla  calendarizzazione
del presente accertamento. 
    A tal fine: 
      a) i candidati  sono  avviati  presso  l'Istituto  di  medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare  sito  in  Roma,  viale  Piero
Gobetti, n. 2, per essere  sottoposti  alle  visite  mediche  dirette
all'accertamento  dell'idoneita'   degli   stessi   ai   servizi   di
navigazione aerea quali piloti ai sensi del decreto  ministeriale  16
settembre 2003 e dell'art.  586  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Per effetto del  combinato  disposto
delle predette norme, i  candidati  devono  essere  in  possesso  dei
seguenti requisiti fisici: 
        1) distanza vertice-gluteo  non  superiore  a  cm  98  e  non
inferiore a cm 85 e distanza gluteo-ginocchio non superiore a cm 65 e
non inferiore a cm 56; 
        2) distanza di presa funzionale non superiore a cm 90  e  non
inferiore a cm 74,5. 
      A mente del citato decreto ministeriale 16 settembre 2003,  gli
aspiranti devono essere in possesso, tra l'altro,  di  una  capacita'
visiva «per lontano» non inferiore a 10/10 per  occhio  raggiungibile
anche con correzione diottrica con visus naturale minimo di 8/10  per
occhio. Il candidato, inoltre,  dovra'  avere  capacita'  di  leggere
agevolmente tavole a distanza pari a cm 30 e cm  100  utilizzate  nei
test di visione «per vicino». Per entrambe le tipologie di  capacita'
visiva si applicano le tolleranze rifrattive specificate nel medesimo
decreto ministeriale. Sono altresi' causa di non idoneita' gli  esiti
di chirurgia refrattiva e parachirurgia oculare; 
      b) la sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera  c),
acquisito il  giudizio  medico-legale  di  idoneita'  ai  servizi  di
navigazione aerea quali piloti rilasciato dall'Istituto di  cui  alla
lettera a): 
        1) esprime il giudizio di idoneita' al servizio nella Guardia
di finanza sulla base delle previsioni del  decreto  ministeriale  17
maggio 2000, n. 155, e successive  modificazioni  e  integrazioni,  e
delle direttive tecniche adottate con decreto del Comandante generale
della Guardia di finanza pubblicate sul sito internet www.gdf.gov.it 
        2) puo' sottoporre i candidati, ove necessario  ai  fini  del
giudizio di cui al precedente punto 1) e per una migliore valutazione
del relativo quadro clinico, alle ulteriori visite specialistiche  ed
esami strumentali e di laboratorio di cui all'art. 15, comma  4,  nel
rispetto di quanto ivi previsto per gli aspiranti maggiorenni. 
    A tal  fine,  potranno  essere  previste  ulteriori  giornate  di
attivita' rispetto alla tempistica di cui all'art. 13, comma 5. 
    2. Nei confronti dei candidati privi di: 
      a) anche uno solo dei requisiti di cui al comma 1, lettera  a),
punti 1) e 2), il predetto  Istituto  di  medicina  aerospaziale  non
procede all'accertamento dell'idoneita'  ai  servizi  di  navigazione
aerea, quali piloti, e i candidati sono immediatamente giudicati  non
idonei ed esclusi dal concorso; 
      b) ulteriori requisiti prescritti per l'idoneita' ai servizi di
navigazione aerea quale pilota, accertati nel corso della  visita  di
cui al comma 1, lettera a), la sottocommissione di  cui  all'art.  7,
comma 1, lettera c) esprime giudizio di non idoneita'. 
    3. Il candidato dichiarato non idoneo anche ai sensi del comma 2,
lettera   b),   puo'   presentare   al   Centro   di    reclutamento,
contestualmente alla comunicazione del  giudizio  di  non  idoneita',
istanza  per  essere  sottoposto  a  ulteriori  accertamenti  tesi  a
ottenere la riforma del giudizio di inidoneita'. 
    La citata istanza: 
      a)  deve  essere  integrata  da  documentazione  rilasciata   -
inderogabilmente entro il decimo giorno solare  successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' -  da  una  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare, o da una struttura privata accreditata  con
il Servizio  sanitario  nazionale,  relativa  alle  cause  che  hanno
determinato l'esclusione (modello in  allegato  8).  In  tale  ultimo
caso, il Centro di reclutamento potra'  eventualmente  richiedere  ai
candidati gli estremi di tale accreditamento. 
      L'originale di tale documentazione  deve  essere  consegnato  o
fatto  pervenire  al  Centro  di  reclutamento -  Ufficio   procedure
reclutative - Sezione allievi ufficiali - via delle Fiamme Gialle, n.
18,  00122  Roma/Lido  di  Ostia  perentoriamente  entro  il  termine
comunicato dal predetto reparto. 
      Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo',  in
alternativa,  essere  inviata  all'indirizzo  di  posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
        1) redatta in originale come documento informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
        2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
      In caso di invio telematico, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
      In  ogni  caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna  dell'originale  della  documentazione  entro  il   predetto
termine; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata  in  data  successiva  alla  notifica
della non idoneita' ai servizi di navigazione aerea; 
        2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita' o da una struttura  privata  non
accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal Centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
      I  provvedimenti  di  non  accoglimento   sono   adottati   dal
Comandante del Centro di reclutamento  della  Guardia  di  finanza  e
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso secondo le modalita' di cui all'art. 5,comma 2; 
      c) e' valutata dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma
1, lettera c), la quale, in ordine esclusivamente alle imperfezioni o
infermita' che hanno determinato il giudizio di non idoneita', puo': 
        1)  confermare  il  giudizio  di  inidoneita'  in  precedenza
espresso; 
        2) disporre la convocazione dell'aspirante per  sottoporlo  a
ulteriori  visite  specialistiche  e/o   esami   strumentali   e   di
laboratorio  a  cura   della   Commissione   sanitaria   di   appello
dell'Aeronautica militare. 
        In tali  casi,  la  richiamata  sottocommissione  esprime  il
giudizio di idoneita' o non idoneita' del candidato al servizio nella
Guardia di finanza quale  ufficiale  del  ruolo  normale  -  comparto
aeronavale per la specializzazione «pilota militare» sulla base: 
          (a) del giudizio medico-legale della  predetta  Commissione
sanitaria di appello; 
          (b)  degli   esiti   delle   eventuali   ulteriori   visite
specialistiche ed esami strumentali e di  laboratorio  richiamate  al
comma 1, lettera b), punto 2). 
      In ogni caso, il giudizio della sottocommissione per la  visita
medica di  primo  accertamento  sara'  immediatamente  notificato  al
candidato, anche tramite il Centro di reclutamento. 
    4. Solo in caso di giudizio di  non  idoneita'  a  seguito  delle
eventuali ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali  o  di
laboratorio di cui all'art. 15, comma 4, disposte  nell'ambito  degli
accertamenti  di  cui  al  presente   articolo,   si   applicano   le
disposizioni di cui all'art. 15,  commi  da  7  a  14,  salvo  quanto
diversamente previsto nel presente articolo. 
    Nei restanti casi, i candidati sono esclusi dal concorso. 
    5. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    6. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
Documentazione da produrre in  sede  di  accertamento  dell'idoneita'
  psico-fisica  per  i  candidati  che  concorrono  per  il  comparto
  aeronavale - specializzazione «pilota militare». 
 
    1. I concorrenti convocati per l'accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea   presso   l'Istituto   di   medicina
aerospaziale dell'Aeronautica militare di Roma, devono presentare  in
tale data: 
      a) certificato in originale  o  copia  conforme,  di  idoneita'
all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera o per  altro
sport di cui alla tabella  B  allegata  al  decreto  ministeriale  18
febbraio  1982  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,   con
tracciato elettrocardiografico completo stampato e relativo  referto,
in corso di validita', rilasciato da medici specializzati in medicina
dello sport, iscritti alla Federazione medico sportiva italiana o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  previa  visita  da   parte   di   tali   medici
specializzati; 
      b) certificato medico (format in  allegato  7)  rilasciato  dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833. Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a sei  mesi
rispetto a quella di presentazione; 
      c)  copie  delle  cartelle  cliniche   relative   a   eventuali
interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, che  saranno
acquisite agli atti  quale  parte  integrante  della  cartella  degli
accertamenti psico-fisici del concorrente e,  pertanto,  non  saranno
restituite; 
      d) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati
in data non anteriore ai sessanta giorni precedenti la visita: 
        1) determinazione degli anticorpi per HIV; 
        2) markers virali, anti HAV, HBsAg, anti HBsAb e anti HCV; 
        3) emocromo con formula, VES, glicemia,  creatininemia,  ALT,
AST, GGT, bilirubina  totale  e  frazionata,  colesterolemia  totale,
trigliceridemia; 
        4) esame delle urine; 
      e) ecocardiogramma color  doppler,  comprensivo  di  referto  e
immagini eseguito entro i sei mesi antecedenti la data della visita; 
      f) tracciato elettroencefalografico  standard,  preferibilmente
su supporto cartaceo, comprensivo di referto  eseguito  entro  i  tre
mesi antecedenti la data della visita; 
      g)  esami  radiografico  del  rachide  lombo-sacrale   in   due
proiezioni,  con  relativo  referto  eseguito  entro   i   sei   mesi
antecedenti la data della visita medica; 
      h) prescrizione, ovvero  idonea  certificazione,  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita; 
      i)  i  concorrenti  di  sesso   femminile   dovranno,   inoltre
presentare: 
        1) referto, in originale o copia conforme, attestante l'esito
del test di gravidanza (sangue  o  urine)  non  anteriore  ai  cinque
giorni dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di
detto stato. 
        Alle concorrenti eventualmente positive al test di gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 14, comma 5; 
        2) ecografia pelvica con relativo  referto,  in  originale  o
copia conforme, avente data non anteriore a tre mesi. 
    I sopra riportati certificati e accertamenti  diagnostici  devono
essere rilasciati o eseguiti presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso, e' onere del candidato produrre anche
un'attestazione in  originale  rilasciata  dalla  medesima  struttura
sanitaria privata, comprovante detto accreditamento. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la mancata presentazione, anche  di  un  singolo  documento,
della documentazione sanitaria di cui al  comma  1,  a  eccezione  di
quella riportata alle lettere g), h) e i), punto 1); 
      b) la positivita' agli accertamenti di cui  al  comma  1,  alla
lettera d), punti 1) e 2); 
      c) l'attestata presenza, nella Sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera b), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti; 
      d)  l'eventuale  positivita'  riscontrata  in  sede   di   test
tossicologici  in  assenza  di  idonea  documentazione  di  eventuale
terapia farmacologica  assunta  o  somministrata  nei  trenta  giorni
precedenti la data di svolgimento della visita. 
    3. Per i candidati che risultano idonei ai servizi di navigazione
aerea,  quali  piloti,  gli  esami  radiografici  e  i  referti  sono
trattenuti   presso   l'Istituto   di   medicina   aerospaziale    ed
eventualmente messi a  disposizione  della  sottocommissione  di  cui
all'art.  7,  comma  1,  lettera   c),   per   l'espletamento   delle
attribuzioni di propria competenza. 
    4. I concorrenti sottoposti  ad  accertamento  dell'idoneita'  ai
servizi  di  navigazione  aerea  sono  invitati  a  sottoscrivere  la
dichiarazione in allegato  9  concernente  l'assenso  all'esecuzione,
presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare,
degli   accertamenti   previsti   dall'ivi    riportato    protocollo
diagnostico. In caso di candidato minorenne, la dichiarazione  dovra'
essere sottoscritta da  entrambi  i  genitori  o  dal  solo  genitore
esercente la potesta' genitoriale o,  in  mancanza,  dal  tutore.  La
mancata   presentazione   di   detta    dichiarazione    determinera'
l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami  radiologici
eventualmente necessari per  gli  approfondimenti  diagnostici  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
    5. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 19 
 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti e' accertata da parte
della sottocommissione indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  e),
secondo  le  modalita'  tecniche  definite  con   provvedimento   del
Comandante Generale della Guardia di  finanza,  pubblicato  sul  sito
internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della Sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera e). 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento  attitudinale  e
quelli per i quali e' stata sciolta la riserva di  cui  all'art.  15,
comma 10, sono ammessi a  sostenere  le  prove  orali  nel  giorno  e
nell'ora comunicati dal  Centro  di  reclutamento  della  Guardia  di
finanza, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7.  Avverso  le  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 20 
 
 
                             Prove orali 
 
 
    1. Le prove orali hanno luogo davanti  alla  sottocommissione  di
cui all'art. 7, comma 1, lettera a), e consistono in: 
      a) un esame di storia  ed  educazione  civica  (durata  massima
15'); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15'); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15'); 
      d) un esame di lingua inglese (durata massima 15'). 
    2. I programmi riportati in allegato 10, relativi alle materie di
cui al comma 1, lettere a), b) e c), sono suddivisi in tesi e su  due
di  queste,  estratte  a  sorte,  vertono  gli  esami.  La  prova  di
conoscenza della lingua inglese di cui al comma  1,  lettera  d),  da
effettuarsi senza l'ausilio del vocabolario, consiste: 
      a) nella lettura di un brano; 
      b) in una conversazione che abbia come spunto il brano letto. 
    La sottocommissione, prima dell'inizio della prova,  individua  i
brani da sottoporre ai candidati per  la  lettura.  Tali  brani  sono
proposti a ciascun candidato, previa estrazione a sorte. 
    3. Per ciascuna materia la sottocommissione  attribuisce  a  ogni
candidato un punto di merito da zero a trenta trentesimi  arrotondato
alla seconda cifra decimale. Il punto di merito di  ciascuna  materia
si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori per la
stessa materia e dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punteggio minimo di diciotto trentesimi in ciascuna materia. 
    5. Coloro che riportano un  punteggio,  in  almeno  una  materia,
inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi
dal concorso. 
    6. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
    7. Al termine di  ogni  seduta,  la  competente  sottocommissione
compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del  voto
da ciascuno riportato nelle prove orali.  Tale  elenco,  sottoscritto
dal Presidente e da un membro della sottocommissione, e'  reso  noto,
nel medesimo giorno, ai candidati ricorrendo, ove necessario  per  il
rispetto delle prescrizioni in tema di prevenzione e  protezione  dal
rischio di contagio da «COVID-19», a modalita'  telematiche.  L'esito
delle prove orali e', comunque, notificato a ogni candidato. 
    8. Al termine delle prove orali dei  candidati  per  il  comparto
aeronavale  -  specializzazione  «pilota   militare»,   la   medesima
sottocommissione provvede, secondo le disposizioni  di  cui  all'art.
24, alla compilazione di una graduatoria  provvisoria  di  merito  ai
fini della individuazione dei  concorrenti  per  la  specializzazione
«pilota militare» da avviare all'accertamento di  cui  al  successivo
art. 21. 
    9. La suddetta graduatoria provvisoria e' resa  nota  con  avviso
sul portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla
rete intranet del Corpo e presso l'Ufficio centrale relazioni con  il
pubblico e comunicazione interna della Guardia di finanza, viale  XXI
Aprile, n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
Visita  medica  di  controllo  e   accertamento   dell'idoneita'   al
  pilotaggio  per  i  candidati  che  concorrono  per   il   comparto
  aeronavale - specializzazione «pilota militare». 
 
    1. Sono ammessi  all'accertamento  dell'idoneita'  al  pilotaggio
presso  l'Aeronautica  militare  i  primi  6   concorrenti   per   la
specializzazione «pilota militare» individuati secondo l'ordine della
graduatoria provvisoria di cui all'art. 20, comma 8. 
    2. I concorrenti di cui al comma 1 che hanno gia'  conseguito  il
brevetto  di  pilota  di  aeroplano  presso   la   Scuola   di   volo
dell'Aeronautica  militare   di   Latina   non   saranno   sottoposti
all'accertamento dell'attitudine al volo  e,  se  vincitori,  saranno
convocati in Accademia. 
    3. I candidati ammessi a tale fase vi accedono: 
      a) previo superamento della  visita  medica  di  controllo  cui
saranno   sottoposti   presso   il   competente   ufficio   sanitario
dell'Accademia a cura di Ufficiale medico del Corpo  individuato  dal
Comandante  del  predetto  Istituto.  Nell'espletamento  dei   propri
lavori, il citato Ufficiale  medico  puo'  disporre  l'esecuzione  di
tutti gli accertamenti ritenuti utili a una migliore valutazione  del
quadro clinico avvalendosi, se necessario, anche del supporto tecnico
del Centro di reclutamento della Guardia di finanza. 
      Gli aspiranti di sesso femminile, all'atto del sostenimento  di
detta visita, devono produrre un  test  di  gravidanza  di  data  non
anteriore a cinque giorni dalla data di presentazione, che escluda la
sussistenza di detto stato. In assenza del referto, la candidata  e',
allo scopo sopra indicato, sottoposta al test di  gravidanza  a  cura
dell'Amministrazione. Qualora le concorrenti  risultino  positive  al
test di gravidanza  sulla  base  dei  certificati  prodotti  o  degli
accertamenti svolti a  cura  dell'Amministrazione,  si  applicano  le
disposizioni di cui all'art. 14, comma 5. 
      I concorrenti giudicati non idonei sono esclusi  dal  concorso.
Avverso tale esclusione, gli  interessati  possono  produrre  ricorso
secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11; 
      b)  se  provenienti  dai  civili,  in   qualita'   di   allievo
finanziere,  contraendo,  dalla  data  di  presentazione,  una  ferma
volontaria pari alla durata della fase stessa; 
      c) con il grado rivestito, se  militari  in  servizio.  Durante
tale periodo, essi sono esonerati dalle funzioni del grado e soggetti
ai doveri degli aspiranti di cui alla lettera b); 
      d) alle dipendenze dell'Accademia della Guardia di finanza. 
    Nel caso in cui i candidati appartengano: 
      e) alla Guardia di finanza,  sono  comandati  in  missione  per
tutta la durata della fase; 
      f) alle altre Forze armate, sono posti, a cura  degli  enti  di
provenienza, nella posizione di comandati o aggregati e continuano  a
percepire dagli stessi gli assegni loro spettanti; 
      g) a Forze di polizia a  ordinamento  civile  ovvero  al  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, sono posti,  a  cura  degli  enti  di
provenienza, in licenza secondo i rispettivi ordinamenti. 
    4. E' fatta salva la facolta' per l'Amministrazione di convocare,
proseguendo nell'ordine della graduatoria di cui all'art.  20,  comma
8, un numero di concorrenti pari a quello  degli  eventuali  esclusi,
rinunciatari,  assenti  o  rinviati  per  positivita'  al   test   di
gravidanza. 
    5. A seguito di provvedimento di esclusione o di rinuncia durante
tale fase e con  la  medesima  decorrenza,  la  ferma  contratta  dai
candidati di cui al comma 3, lettera  b),  e'  rescissa.  I  medesimi
candidati sono immediatamente messi in liberta' a cura dell'Accademia
e, se rientranti tra quelli di cui al predetto comma  3,  lettera  c)
sono avviati ai reparti o agli enti di appartenenza. 
    6.  Alla  fine  del  percorso  accertativo  presso  l'Aeronautica
militare  i  candidati  risultati  idonei   saranno   convocati,   se
vincitori, in Accademia. I candidati  risultati  non  idonei  saranno
esclusi dal concorso. 
                               Art. 22 
 
 
         Mancata presentazione e differimento del candidato 
 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 23, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere: 
      a) la prova scritta di preselezione prevista dall'art.  11,  le
prove di efficienza fisica,  previste  dall'art.  14,  l'accertamento
dell'idoneita'  psico-fisica,  previsto  dagli  articoli  15  e   17,
l'accertamento dell'idoneita' attitudinale, previsto dall'art.  19  e
le prove  orali  previste  dall'art.  20  e'  escluso  dal  concorso.
Compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento  delle  succitate
fasi selettive, i presidenti delle sottocommissioni di  cui  all'art.
7, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) hanno facolta' - su  istanza
dell'interessato e, nei casi di mancata presentazione, esclusivamente
per documentate cause  di  forza  maggiore  ovvero,  se  militare  in
servizio della Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del  Reparto  di
appartenenza,  solo  per  improvvise  e  improrogabili  esigenze   di
servizio - di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati,
nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.  L'istanza
deve essere inviata all'indirizzo di  posta  elettronica  certificata
concorsoRN2021@pec.gdf.it; 
      b) la  prova  scritta  di  cui  all'art.  12,  e'  escluso  dal
concorso; 
      c) la visita medica di controllo di cui all'art. 21, e' escluso
dal concorso. 
    Le decisioni assunte  in  relazione  alle  istanze  di  cui  alla
lettera a) sono comunicate agli interessati  a  cura  del  Centro  di
reclutamento. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma 1, lettera a),  non  si  presenta  nel
giorno e nell'ora stabiliti e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo
quanto previsto al successivo art. 23, comma 1. 
    3. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 23 
 
 
Rinvio dei candidati in conseguenza di  misure  di  contenimento  del
                             «COVID-19» 
 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  4,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoRN2021@pec.gdf.it e corredata da scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
uniche di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e' convertito aritmeticamente da trentesimi a  decimi  e
arrotondato alla seconda cifra decimale; 
        2) il punteggio incrementale ottenuto nel corso  delle  prove
di efficienza fisica e' confermato; 
        3)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui ai precedenti articoli 15 o 17 e  le
prove e gli accertamenti  di  cui  al  presente  bando  non  previsti
nell'ambito della precedente analoga procedura. 
    4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei  posti
di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza
di rinvio. 
                               Art. 24 
 
 
                    Graduatorie uniche di merito 
 
 
    1. Le graduatorie uniche di merito, distinte per  comparto,  sono
redatte dalla sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera
a). 
    2. Sono iscritti nelle predette graduatorie uniche  di  merito  i
candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneita'  a  tutte  le
fasi concorsuali previste all'art. 1, comma 4. 
    3. Le graduatorie uniche  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno  formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi   conseguiti   dai
concorrenti,  calcolati  sommando  i  punti  merito/maggiorazioni  di
punteggio ottenuti: 
      a) nella prova scritta di preselezione di cui all'art. 11; 
      b) nella prova scritta di cui all'art. 12; 
      c) nelle prove orali (costituito  dalla  media  aritmetica  dei
voti ottenuti in ciascuna delle materie d'esame); 
      d) nelle prove di efficienza fisica; 
      e) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli  concorrenti
per la specializzazione «pilota militare» relativamente  al  possesso
del B.P.A. (brevetto di pilota di aeroplano),  conseguito  presso  la
Scuola di volo dell'Aeronautica militare di Latina: punti 1,00; 
      f) nella valutazione dei titoli posseduti dai soli  concorrenti
per la specializzazione «comandante di stazione e unita'  navale»  in
base al possesso delle seguenti categorie di patente nautica: 
        1) categoria «A»: 
          (a) entro le 12 miglia dalla costa - punti 0,20; 
          (b) senza alcun limite dalla costa - punti 0,40; 
        2) categoria «B»: - punti 1,00. 
      I punti attribuibili per il possesso  delle  patenti  nautiche,
cosi' come sopra distinti, non  sono  cumulabili  tra  loro  e  sara'
considerata quella che comporta  l'attribuzione  del  punteggio  piu'
alto. 
    Per i candidati rinviati a seguito di misure di contenimento  del
COVID-19, si tiene  conto  delle  risultanze  delle  prove  sostenute
nell'ambito del precedente concorso della specie secondo i criteri di
cui all'art. 23, comma 3. 
    4. A parita' di merito, sono osservate le norme di cui all'art. 5
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
quelle di cui all'art. 2, comma 9, della legge  16  giugno  1998,  n.
191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne attesta il possesso, sono prodotti  secondo  le
modalita' di cui all'art. 6, comma 2. 
    5. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  uniche  di  merito  e  sono
dichiarati i vincitori del concorso. 
    6. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio, a svolgere -  anche  in  deroga,  per  una  sola
volta, ai limiti di eta' - una o piu' prove  e  accertamenti  di  cui
agli articoli 14, 15, 17, 19 e  21  nell'ambito  del  primo  concorso
utile  successivo  alla  cessazione  di  tale  stato  di   temporaneo
impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie uniche  di  merito  del  presente
concorso e, se nominate vincitrici, avviate alla frequenza del  corso
di formazione in aggiunta ai vincitori del concorso  cui  sono  state
rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,   dei   vincitori   del   presente   concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione  originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata  sulla  base
del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  del  corso   di
formazione effettivamente frequentato. Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   effettivamente
frequentato. 
    7. Fermi restando i limiti di cui all'art. 10, comma  1,  lettera
a), del decreto  legislativo  19  marzo  2001,  n.  69  e  successive
modificazioni ed integrazioni,  qualora  per  mancanza  di  candidati
idonei non possano essere ricoperti: 
      a) i posti del comparto ordinario, le unita'  disponibili  sono
equamente ripartite  e/o  conferite  in  aumento  a  quelle  messe  a
concorso per il comparto aeronavale, secondo il  seguente  ordine  di
priorita': 
        1) specializzazione «comandante di stazione e unita' navale»; 
        2) specializzazione «pilota militare»; 
      b)  i  posti  per  una  delle  specializzazioni  del   comparto
aeronavale, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        1) all'altra specializzazione a concorso; 
        2) al comparto ordinario. 
    8. I candidati, concorrenti per i posti riservati di cui all'art.
1, comma 2, lettera a),  non  beneficiano  di  tale  riserva  laddove
risultino: 
      a) privi dell'attestato di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di  secondo  grado  o
superiore; 
      b) non appartenenti a una delle categorie di cui all'art. 2151,
comma 1, lettera a), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    9. Le riserve di posti di cui all'art. 1,  comma  2,  lettera  a)
sono soddisfatte conteggiando tra i beneficiari delle stesse anche  i
concorrenti che, nella  relativa  graduatoria  unica  di  merito,  si
collochino gia' in posizione utile per essere nominati vincitori. 
    Qualora tali posti riservati non siano ricoperti per mancanza  di
candidati idonei, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati iscritti nella relativa graduatoria unica di merito. 
    10. Le graduatorie sono rese note con avviso sul  portale  attivo
all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it», sulla rete intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI Aprile,  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 25 
 
 
            Ammissione ai corsi dei vincitori di concorso 
 
 
    1. I vincitori sono ammessi ai rispettivi corsi di formazione, in
qualita' di allievi ufficiali del ruolo normale - comparti  ordinario
e   aeronavale,   previo   superamento   della   visita   medica   di
incorporamento  alla  quale  sono  sottoposti  presso  il  competente
ufficio sanitario dell'Accademia,  prima  della  firma  dell'atto  di
arruolamento, da parte di Ufficiale medico del Corpo individuato  dal
Comandante del citato Istituto. Nell'espletamento dei propri  lavori,
il citato Ufficiale medico puo' disporre l'esecuzione  di  tutti  gli
accertamenti ritenuti utili a una  migliore  valutazione  del  quadro
clinico avvalendosi, se necessario, anche del  supporto  tecnico  del
Centro di reclutamento della Guardia di finanza, al fine di accertare
il mantenimento dell'idoneita' psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  Ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  Ispettore  per  gli  Istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  Codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
Amministrazioni e consegnare all'Accademia della Guardia di  finanza,
copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/Ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/Ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    4. Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risultino
scoperti per rinuncia o decadenza entro trenta giorni dalla  data  di
inizio del corso, possono essere autorizzate  altrettante  ammissioni
al corso stesso secondo l'ordine delle rispettive  graduatorie  fermo
restando quanto specificato all'art.  24  commi  7  e  9.  Decorsi  i
termini per le ulteriori ammissioni ai corsi a seguito di  rinunce  o
decadenze, le relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    5.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di  colmare  le  vacanze
organiche che si dovessero verificare, entro la data di  approvazione
delle rispettive graduatorie, nel limite di un decimo dei posti messi
a concorso. 
    6. All'atto della loro ammissione in Accademia, gli ispettori,  i
sovrintendenti,  gli  appuntati  e  i  finanzieri  del  Corpo  devono
rinunciare al grado rivestito per la durata del corso. 
    7. Gli allievi  ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia devono sottoscrivere,  prima  dell'inizio  del  corso,  una
dichiarazione con cui assumono l'obbligo di contrarre  una  ferma  di
tre anni a decorrere dalla data di inizio del corso di Accademia.  Ai
fini della nomina a sottotenente hanno  l'obbligo  di  contrarre  una
nuova ferma di dieci anni, che assorbe quella da espletare e  decorre
dalla stessa data di nomina. 
    8. Agli allievi ufficiali  ammessi  a  frequentare  il  corso  di
Accademia potra' essere richiesto di prestare il  consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 26 
 
 
     Mancata presentazione al corso e differimento del candidato 
 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso l'Accademia nel giorno  e
nell'ora stabiliti per l'espletamento delle  procedure  propedeutiche
all'avvio al corso di formazione e' considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a causa di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante dell'Accademia della Guardia  di  finanza,  tramite  posta
elettronica  certificata  all'indirizzo  Bg0200000p@pec.gdf.it,  sono
valutati  a  giudizio  discrezionale  e  insindacabile   del   citato
Comandante che puo' differire la presentazione del candidato ad altra
data non successiva al termine di cui al comma 4 del citato art. 25. 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  predette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura dell'Accademia  della  Guardia  di
finanza. 
    3. I giorni di assenza maturati, a eccezione di quelli effettuati
per motivi connessi al  fenomeno  epidemiologico  da  COVID-19,  sono
computati ai fini della proposta di  rinvio  d'autorita'  dal  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 27 
 
 
Spese di partecipazione  al  concorso  e  concessione  della  licenza
                       straordinaria per esami 
 
 
    1. Le spese di viaggio, vitto e alloggio, durante i periodi delle
prove selettive,  sono  a  carico  degli  aspiranti.  Sono  a  carico
dell'Amministrazione le spese  di  vitto  e  alloggio  connesse  alla
permanenza dei  candidati  che  concorrono  per  la  specializzazione
«pilota militare» presso la Scuola di volo dell'Aeronautica  militare
di Latina per l'accertamento dell'idoneita' al pilotaggio. 
    2. Per la partecipazione alle fasi concorsuali di cui all'art. 1,
comma 4, a eccezione delle lettere g) e h), per il comparto ordinario
e all'art. 1, comma 4, a eccezione della lettera g), per il  comparto
aeronavale ai candidati appartenenti al Corpo sono  concesse  licenze
straordinarie,  per  esami  militari,  per  i   giorni   strettamente
necessari. La rimanente licenza straordinaria per  esami,  fino  alla
concorrenza  di  giorni  trenta,  puo'   essere   concessa   per   la
preparazione agli esami orali solo a coloro che avranno conseguito il
giudizio di idoneita' all'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 
    Per i militari frequentatori di corso, le assenze maturate per la
fruizione della predetta licenza sono computate ai fini  del  calcolo
dei periodi massimi di  assenza  dall'attivita'  didattica,  oltre  i
quali e' disposto il rinvio d'autorita' dal corso stesso, secondo  le
disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta. 
    I militari che nello stesso anno  avessero  gia'  beneficiato  di
altre tipologie di licenza straordinaria concorrenti al  computo  del
limite massimo di quarantacinque giorni  annui  (art.  3,  comma  37,
legge 24  dicembre  1993,  n.  537)  possono,  invece,  fruire  della
anzidetta licenza soltanto per la parte residua fino alla concorrenza
dei citati quarantacinque  giorni.  Qualora  il  concorrente  non  si
presenti  alle  prove  orali  per  cause  dipendenti  dalla   propria
volonta', la licenza  straordinaria  e'  computata  in  detrazione  a
quella ordinaria dell'anno in  corso  e,  se  questa  e'  stata  gia'
fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
dell'Accademia della Guardia di finanza per la frequenza  del  corso,
secondo le disposizioni vigenti. 
                               Art. 28 
 
 
            Trattamento economico degli allievi ufficiali 
 
 
    1. Durante  il  corso,  gli  allievi  ufficiali  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al personale proveniente, senza soluzione di continuita',  dai
ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, qualora  gli
emolumenti fissi e continuativi in godimento siano superiori a quelli
spettanti nella nuova posizione, e' attribuito un  assegno  personale
pari alla relativa differenza, riassorbibile con i futuri  incrementi
stipendiali conseguenti a progressione di carriera o  a  disposizioni
normative a carattere generale. 
                               Art. 29 
 
 
Sito internet e app  mobile  «GdF  Concorsi»,  informazioni  utili  e
                        modalita' di notifica 
 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del Centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  uniche  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
                               Art. 30 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile, n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
      Il  «punto  di  contatto»  del  titolare  e'   il   Centro   di
reclutamento della Guardia di  finanza,  con  sede  in  Roma/Lido  di
Ostia, via delle Fiamme Gialle, n.  18/22 -  e-mail:rm0300001@gdf.it;
posta elettronica certificata rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il Responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della  guardia  di  finanza  puo'  essere  contatto  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1)  e'  finalizzato  allo  svolgimento  delle  procedure   di
selezione e all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano base
giuridica nel decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e  successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151,  comma  1,  lettera
a), nel decreto del Presidente della Repubblica 15  luglio  1988,  n.
574, con particolare riferimento  all'art.  33  nonche'  alla  tutela
degli  interessi   dell'Amministrazione   presso   le   giurisdizioni
ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della Guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  Amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
Garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(Centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
        Roma, 3 marzo 2021 
 
                                     Il comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                          Allegato 10 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico