Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 20 del 12-03-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito per il 2021, di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualita' di atleta. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 11-04-2021
Data Scadenza bando 11-04-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO

Concorso, per titoli, per l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito per il 2021, di trentacinque volontari in ferma prefissata quadriennale VFP 4 in qualita' di atleta.

 
                     IL VICE DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e  regolamentari  in  materia  di  documentazione  amministrativa»  e
successive modifiche; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, concernente «Testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice per le pari opportunita' tra uomo e donna», a norma dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  concernente
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   ed
integrazioni e, in particolare, il libro IV, contenente le norme  per
il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012,  n.  5,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il  decreto  del  Ministro  della  difesa  4  giugno  2014,
contenente la direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco  delle
imperfezioni e delle infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e la direttiva tecnica  per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; 
    Vista la legge 12  gennaio  2015,  n.  2,  concernente  «Modifica
all'art. 635 del Codice dell'ordinamento militare, di cui al  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
Vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, concernente «Regolamento in materia di parametri fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n.  2»  e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma  2,  secondo  cui  le
disposizioni recate da detto regolamento non trovano  applicazione  -
fra l'altro - alle procedure di reclutamento del  personale  militare
delle Forze armate da destinare ai gruppi  sportivi  in  qualita'  di
atleti o istruttori; 
    Visto il foglio n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19  giugno  2020,
con il quale lo Stato maggiore della Difesa ha comunicato le  entita'
massime dei reclutamenti del personale militare  autorizzate  per  il
2021; 
    Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0005715  del  12  gennaio
2021 dello Stato maggiore dell'Esercito, contenente gli  elementi  di
programmazione per l'emanazione di un bando di concorso, per  titoli,
per il reclutamento di trentacinque  volontari  in  ferma  prefissata
quadriennale (VFP 4) dell'Esercito, in qualita'  di  atleta,  per  il
2021; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183 e, in particolare,  l'art.
28,  che  prevede  la  possibilita'  di  fissare,   per   particolari
discipline sportive indicate dal bando di concorso, diversi limiti  -
minimo e massimo - di eta'  per  il  reclutamento  degli  atleti  dei
gruppi sportivi delle Forze armate, delle  Forze  di  polizia  e  del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco  e  l'art.  1524,  comma  2  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del Ministro della difesa  in  data  20  gennaio
2021, registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021,  al  foglio
n. 332, relativo alla sua  nomina  nell'incarico  di  vice  direttore
generale della Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013,  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390,
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per  il  personale  militare  e,  in  particolare,
l'art. 20, comma 3 che prevede le modalita' di sostituzione in  caso,
tra gli altri, di temporanea assenza del direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E'  indetto,  per  il  2021,  un  concorso,  per  titoli,  per
l'accesso al Centro sportivo dell'Esercito di trentacinque VFP 4,  in
qualita' di atleta, ripartiti nelle discipline/specialita' di seguito
indicate: 
      1) nuoto: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita'  100  m  stile
libero; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' 100 m / 200  m
farfalla; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' 200 m rana; 
      2) scherma: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' fioretto; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' fioretto; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' spada; 
      3) atletica leggera: 
        un atleta di sesso  femminile  nella  specialita'  getto  del
peso; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' 400 m piani  /
400 m ostacoli; 
        un atleta di sesso  femminile  nella  specialita'  10  km  su
strada; 
        un  atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  3000   m
piani/cross; 
      4) tuffi: 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' trampolino 1  m
/ trampolino 3 m / piattaforma; 
      5) lotta: 
        un  atleta  di  sesso  femminile  nella   specialita'   lotta
femminile categoria 61 kg; 
        un  atleta  di  sesso  femminile  nella   specialita'   lotta
femminile categoria 69 kg; 
      6) judo: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' 52 kg; 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' 55 kg; 
      7) tiro a volo: 
        un atleta di sesso maschile nella specialita' trap; 
      8) karate: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' 61 kg; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' kata; 
      9) pesistica: 
        un atleta di sesso maschile nella  specialita'  categoria  81
kg; 
      10) taekwondo: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita'  categoria  67
kg; 
        un atleta di sesso femminile nella specialita'  categoria  52
kg; 
        un atleta di sesso maschile nella  specialita'  categoria  63
kg; 
      11) salto con gli sci (sky jumping): 
        un atleta di sesso maschile; 
      12) sci freestyle: 
        un atleta di sesso maschile nella specialita'  slopestyle/big
air; 
      13) biathlon: 
        un atleta di sesso femminile; 
      14) combinata nordica: 
        un atleta di sesso femminile; 
        un atleta di sesso maschile; 
      15) snowboard: 
        un atleta  di  sesso  maschile  nella  specialita'  freestyle
(slopestyle/big air); 
      16) sci alpino: 
        un atleta di sesso femminile; 
        un atleta di sesso maschile; 
      17) sci alpinismo: 
        un atleta di sesso  maschile  nelle  specialita'  «sprint»  e
«individuale»; 
      18) pattinaggio: 
        un atleta di sesso femminile nella specialita' short track; 
      19) skeleton: 
        un atleta di sesso maschile; 
      20) sci di fondo: 
        un atleta di sesso femminile; 
        un atleta di sesso maschile. 
    2. In caso di mancata copertura dei posti per una  o  piu'  delle
specialita' indicate, l'amministrazione della difesa  si  riserva  la
facolta' di devolvere gli stessi ad altra specialita' tra  quelle  di
cui al precedente comma 1. 
    3. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste dal presente bando, in ragione di esigenze  attualmente  non
valutabili ne'  prevedibili,  ovvero  in  applicazione  di  leggi  di
bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di  contenimento
della spesa pubblica. In tal caso, se  necessario,  l'amministrazione
della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito  internet  del
Ministero della  difesa  (www.difesa.it  area  siti  di  interesse  e
approfondimenti, link concorsi e scuole militari  e  successivo  link
reclutamento volontari e truppa), che  avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti  per  gli  interessati.  In  ogni  caso  la  stessa
amministrazione provvedera' a formalizzare  la  citata  comunicazione
mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    4. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso coloro che  sono  in  possesso
dei seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) aver compiuto il diciassettesimo anno di  eta'  e  non  aver
superato il giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'; 
      d) avere, se minorenni, il consenso dei genitori o del genitore
esercente  la  potesta'  o  del  tutore  a  contrarre  l'arruolamento
volontario nell'Esercito; 
      e) possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado
(ex scuola media inferiore); 
      f) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda, per  inidoneita'
psico-fisica e quelli disposti  ai  sensi  dell'art.  957,  comma  1,
lettere b) ed e-bis); 
      h) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) aver tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) idoneita' psico-fisica e attitudinale  per  l'impiego  nelle
Forze armate in qualita' di volontario in servizio permanente; 
      1) esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso  di
alcool e per l'uso,  anche  saltuario  od  occasionale,  di  sostanze
stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope  a  scopo
non terapeutico; 
      m) non essere stato ammesso al servizio civile in  qualita'  di
obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto gli obblighi di  leva
quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi  i  casi,  la
successiva rinuncia. 
    2. I  concorrenti,  oltre  ai  suddetti  requisiti,  devono  aver
conseguito   nella   disciplina/specialita'    prescelta    risultati
agonistici almeno  di  livello  nazionale  certificati  dal  Comitato
olimpico nazionale  italiano  (CONI)  o  dalle  Federazioni  sportive
nazionali indicate nell'allegato A al presente bando ovvero,  per  le
discipline sportive non federate o affiliate al  CONI,  dal  Comitato
sportivo militare. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2
devono essere posseduti alla data di scadenza del  termine  utile  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso   per
ciascuna  immissione  e  mantenuti,  fatta   eccezione   per   quello
dell'eta',  fino  alla  data  di  effettiva  ammissione  alla   ferma
prefissata quadriennale in qualita'  di  atleta  nell'Esercito,  pena
l'esclusione dal concorso disposta dalla DGPM. 
    4. Non possono partecipare al concorso  i  militari  in  servizio
permanente nelle Forze armate. 
    5.  I  concorrenti  che  risulteranno,   anche   a   seguito   di
accertamenti successivi, in difetto  di  uno  o  piu'  dei  requisiti
previsti dal presente articolo saranno esclusi dal  concorso  ovvero,
se dichiarati vincitori, decadranno dalla  nomina  con  provvedimento
adottato dalla DGPM. In tal caso il servizio  eventualmente  prestato
sara' considerato servizio di fatto. Pertanto, i concorrenti che  non
avranno ricevuto comunicazione di esclusione  dal  concorso  dovranno
ritenersi ammessi con riserva alle fasi successive del concorso. 
                               Art. 3 
 
                    Portale dei concorsi on-line 
                     del Ministero della difesa 
 
    1. La procedura di reclutamento di cui all'art.  1  del  presente
bando viene gestita tramite  il  portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il  sito  internet  www.difesa.it  link  Concorsi  on-line
ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it 
    2. Attraverso detto portale i concorrenti potranno presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare o da enti  dalla  stessa  delegati
alla gestione della procedura medesima. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. I  concorrenti  potranno  svolgere  la  procedura  guidata  di
accreditamento con una delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile  (intestata   ovvero
utilizzata dal concorrente - se minorenne, deve  essere  intestata  o
utilizzata  da  un  componente  del  nucleo  familiare  esercente  la
potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento
in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  Carta  d'identita'  elettronica
(CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica 28 luglio 1967,  n.  851)  ai  sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione),  i
concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le
modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'  attivabile  la
procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                       Compilazione e inoltro 
                   della domanda di partecipazione 
 
    1.  La  domanda  di  partecipazione  al  concorso  dovra'  essere
compilata necessariamente on-line  e  inviata  secondo  le  modalita'
descritte ai commi successivi entro venti giorni decorrenti da quello
successivo  alla  pubblicazione  del  presente bando  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». 
    2. I candidati che sono  minorenni  alla  data  di  presentazione
della domanda di  partecipazione  dovranno,  a  pena  di  esclusione,
allegare alla stessa copia  in  formato  PDF  o  JPEG,  dell'atto  di
assenso di chi esercita la potesta' genitoriale, di cui al modello in
allegato B al bando. 
    Tale documento dovra' essere sottoscritto da entrambi i  genitori
o dal genitore  esercente  l'esclusiva  potesta'  sul  minore  o,  in
mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a
pena esclusione, copia in formato PDF o  JPEG,  di  un  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia (fronte retro in un unico file
leggibile) dei/1 sottoscrittori/e, rilasciato  da  un'amministrazione
pubblica e in corso di validita'. 
    La sottoscrizione del predetto documento  comportera',  da  parte
dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione  a  sottoporre
il giovane agli accertamenti e alle  prove  previsti  dal  successivo
art. 7. 
    3. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    4.  Nella  domanda  di  partecipazione  i  concorrenti   dovranno
indicare i  loro  dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla
residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere  eventuali
comunicazioni relative al concorso,  nonche'  tutte  le  informazioni
attestanti il possesso dei requisiti di  partecipazione  al  concorso
stesso. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto
forma di autocertificazione, quanto segue: 
      a) il possesso della cittadinanza italiana; 
      b) il godimento dei diritti civili e politici; 
      c) di non aver riportato  condanne  per  delitti  non  colposi,
anche con sentenza di applicazione della pena su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, e  di  non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      d) di non essere  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica; 
      e) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      f) di aver tenuto condotta incensurabile; 
      g)  di  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h) il possesso del diploma di istruzione  secondaria  di  primo
grado (ex scuola media inferiore); 
      i) di non essere stati ammessi al servizio civile  in  qualita'
di obiettore di coscienza, ovvero non aver assolto  gli  obblighi  di
leva quale obiettore di coscienza, fatta salva, per entrambi i  casi,
la successiva rinuncia; 
      j) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e
successive modifiche ed integrazioni; 
      k) di  aver  preso  conoscenza  del  bando  di  concorso  e  di
acconsentire senza riserve a tutto cio' che in esso e' stabilito. 
    5. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    6. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Successivamente alla scadenza  del  termine  di  presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    7. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    8. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    9. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto
a  quello  di  mancata  operativita'   del   sistema.   Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato  nel  sito  internet
del Ministero della difesa e nel portale, secondo quanto previsto dal
successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 1, comma 1 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    Qualora  l'avaria  del  sistema  informatico  sia  tale  da   non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il  proprio  profilo  nel  portale  dei  concorsi,  il
concorrente  puo'  anche  accedere   alla   sezione   relativa   alle
comunicazioni. Tale sezione e' suddivisa in un'area pubblica relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, ecc.) e un'area privata nella quale saranno  rese  disponibili
le  comunicazioni  di  carattere   personale   relative   a   ciascun
concorrente. Della  presenza  di  tali  comunicazioni  i  concorrenti
riceveranno notizia mediante messaggio di posta elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di accreditamento, ovvero con  sms.  Le
comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del
portale dei concorsi hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. 
    Per ragioni  di  carattere  organizzativo,  le  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di Posta elettronica certificata (se posseduta  e  indicata
dai  concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con   lettera
raccomandata o telegramma. 
    2. Le comunicazioni di carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica della sezione relativa alle comunicazioni  nel  portale  dei
concorsi saranno anche pubblicate nel  sito  internet  del  Ministero
della difesa e in quello dell'Esercito (www.esercito.difesa.it). 
    3. Salvo quanto  previsto  dall'art.  4,  comma  6,  i  candidati
potranno  inviare,  successivamente  alla  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di cui all'art.  4,  comma  1,  eventuali
comunicazioni   (variazioni   della   residenza   o   del   recapito,
dell'indirizzo di  posta  elettronica,  dell'eventuale  indirizzo  di
Posta elettronica certificata, del  numero  di  utenza  di  telefonia
fissa o  mobile,  ecc.),  mediante  messaggio  di  Posta  elettronica
certificata  -  utilizzando  esclusivamente  un  account   di   Posta
elettronica certificata - all'indirizzo  persomil@postacert.difesa.it
ovvero  mediante  messaggio  di  posta  elettronica   -   utilizzando
esclusivamente  un  account  di  posta  elettronica  -  all'indirizzo
persomil@persomil.difesa.it   indicando   il   concorso   al    quale
partecipano. A tale messaggio dovra' comunque essere  allegata  copia
per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido  documento  di
identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato, come definito
al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.   L'amministrazione   della   difesa   non    assume    alcuna
responsabilita' circa possibili disguidi derivanti da errate, mancate
o  tardive  segnalazioni  di  variazione  dell'indirizzo   di   posta
elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da  parte
dei candidati. 
                               Art. 6 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione valutatrice; 
      b)   commissione   per   gli   accertamenti   psico-fisici    e
attitudinali. 
    2. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera a)  sara'
composta da: 
      a)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale  di  grado  non  inferiore  a  Tenente,  membro
esperto del settore; 
      c) un funzionario amministrativo designato dalla DGPM, membro; 
      d)  un  sottufficiale   appartenente   al   ruolo   Marescialli
dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b)  sara'
composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore  a  Tenente  Colonnello,
presidente; 
      b) un ufficiale medico  di  grado  non  inferiore  a  Capitano,
membro; 
      c) un ufficiale abilitato alla professione di psicologo, ovvero
uno  psicologo  civile  abilitato   alla   professione   appartenente
all'amministrazione della difesa o convenzionato, ovvero un ufficiale
perito selettore attitudinale, membro; 
      d) un sottufficiale, segretario senza diritto di voto. 
                               Art. 7 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La commissione di cui al precedente art. 6, comma  1,  lettera
a) provvedera'  a  definire  i  criteri  di  valutazione  dei  titoli
indicati  nell'allegato  C  al  bando  e  ad  assegnare  il  relativo
punteggio. 
    2.  Saranno  ritenuti  validi  i  titoli  sportivi  conseguiti  e
posseduti negli ultimi due anni dalla data di scadenza del termine di
presentazione delle domande. 
    3. I concorrenti che riporteranno nella valutazione dei titoli un
punteggio inferiore a 0,75 saranno considerati  inidonei  e,  quindi,
esclusi dalla procedura concorsuale. 
    4. A tal fine i concorrenti dovranno produrre copia per  immagine
(file in formato PDF) della seguente documentazione, effettuandone il
caricamento (upload) nel proprio profilo nel  portale  dei  concorsi,
secondo le istruzioni e nella finestra  temporale  che  saranno  resi
noti con le modalita' indicate nel precedente art. 5: 
      certificazione di cui all'art. 2, comma 2 del bando,  compilata
a cura dalla competenza Federazione  sportiva  nazionale  secondo  il
modello in allegato F al bando, attestante  il  conseguimento,  nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale: la sua mancata produzione comportera' l'esclusione
dalla procedura concorsuale; 
      certificazione  attestante  l'eventuale  possesso  degli  altri
titoli di merito indicati nell'allegato C al bando:  la  sua  mancata
produzione  comportera'  la  mancata  valutazione   dei   titoli   in
questione. 
                               Art. 8 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
                           e attitudinale 
 
    1. I concorrenti che hanno prodotto la domanda di  partecipazione
al concorso saranno sottoposti, con riserva di verifica del  possesso
dei requisiti di partecipazione da parte della DGPM, all'accertamento
dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale secondo  i  criteri  e  le
modalita' di seguito indicati. 
    2.  L'accertamento  dell'idoneita'  psico-fisica  e  attitudinale
sara' effettuato dalla commissione di cui al precedente art. 6, comma
1, lettera b) presso il centro di selezione VFP 1 di  Roma,  sito  in
via Damiata n. 1/A, dal 12 al 16 aprile 2021. 
    3. Pertanto, i concorrenti ai  quali  non  sia  stata  comunicata
l'esclusione  dal  concorso  dovranno  presentarsi  il  primo  giorno
previsto, alle ore 8,00, presso il predetto centro di  selezione.  La
mancata presentazione agli  accertamenti  comporta  l'esclusione  dal
concorso, salvo cause di forza maggiore adeguatamente  documentate  e
riconosciute tali dalla DGPM. 
    In caso  di  impedimento,  la  DGPM  potra'  concedere  eventuali
differimenti  a  seguito  di  valutazione  insindacabile  dei  motivi
dell'impedimento stesso. La richiesta in tal senso,  corredata  della
necessaria  documentazione,  dovra'  pervenire  alla  DGPM   mediante
messaggio       di       posta       elettronica        all'indirizzo
r1d2s4@persomil.difesa.it A tale  messaggio  dovra'  comunque  essere
allegata copia per immagine  (file  in  formato  PDF)  di  un  valido
documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello  Stato,
come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a). 
    4.  I  concorrenti   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici, a pena di esclusione dal concorso, muniti di: 
      a) documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto
di fotografia, rilasciato da  un'amministrazione  dello  Stato,  come
definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a); 
      b) certificato rilasciato dal proprio medico di fiducia in data
non anteriore a sei mesi precedenti la visita, redatto  conformemente
all'allegato D al bando e attestante lo stato  di  buona  salute,  la
presenza/assenza  di  pregresse  manifestazione   emolitiche,   gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a
farmaci  o  alimenti,  nonche'  la  presenza/assenza   di   patologie
rilevanti ai fini del reclutamento; 
      c) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il Servizio  sanitario  nazionale
(SSN) - con campione biologico prelevato in data non anteriore a  sei
mesi precedenti la visita,  a  eccezione  di  quello  riguardante  il
gruppo sanguigno - dei seguenti esami: 
        analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        emocromo completo; 
        glicemia; 
        creatininemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        attestazione del gruppo sanguigno; 
      d) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN - con  campione  biologico
prelevato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita - dei
seguenti esami: 
        markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti  HBc  e  anti
HCV; 
        test per l'accertamento della positivita' per  anticorpi  per
HIV; 
        test intradermico Mantoux - ovvero  test  Quantiferon  -  per
l'accertamento dell'eventuale  contatto  con  il  micobatterio  della
tubercolosi (in caso di positivita', e' necessario  presentare  anche
il referto dell'esame radiografico del torace  nelle  due  proiezioni
standard - anteriore/posteriore e latero/laterale - o il  certificato
di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG). 
    La mancata presentazione di tali referti, nonche' del certificato
di stato di buona salute, determinera' la  sospensione  del  giudizio
del  candidato   da   parte   della   competente   commissione   fino
all'acquisizione della predetta documentazione che dovra' avvenire, a
pena di esclusione dalla  procedura  concorsuale,  entro  il  termine
ultimo   previsto   per    lo    svolgimento    degli    accertamenti
fisio-psico-attitudinali; 
      e) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale), attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata accreditata con il SSN  ovvero  da  un  medico  (o  struttura
sanitaria  pubblica  o  privata)  autorizzato  secondo  le  normative
nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport; 
      f) ai soli fini  dell'eventuale  successivo  impiego,  referto,
rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata
accreditata con il SSN - con campione biologico prelevato in data non
anteriore a sessanta giorni precedenti la  visita  -  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  quantitativo   del   glucosio
6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed  espresso  in
termini  di  percentuale  di   attivita'   enzimatica   (la   mancata
presentazione di  detto  referto  non  da'  luogo  a  esclusione  dal
concorso, ma esso dovra' comunque  essere  prodotto  dal  concorrente
all'atto dell'incorporazione, qualora vincitore); 
      g) referto rilasciato da struttura  sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN - con  campione  biologico
prelevato in data non anteriore a un  mese  precedente  la  visita  -
dell'analisi delle urine  per  la  ricerca  dei  seguenti  cataboliti
urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: amfetamine, cocaina,
oppiacei  e  cannabinoidi.  Resta  impregiudicata  la  facolta'   per
l'amministrazione della difesa di sottoporre a drug test i  vincitori
del concorso dopo l'incorporazione; 
      h) se concorrenti di sesso femminile: 
        referto attestante l'esito di  ecografia  pelvica  effettuata
presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o  privata
accreditata con il SSN, in  data  non  anteriore  a  sessanta  giorni
precedenti la visita; 
        originale o copia conforme del referto attestante l'esito del
test  di  gravidanza  effettuato  presso  una   struttura   sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il  SSN  in  data
non anteriore a cinque  giorni  precedenti  la  visita.  In  caso  di
positivita', la commissione non  potra'  procedere  all'effettuazione
degli accertamenti previsti in quanto, ai sensi dell'art. 580,  comma
2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,
lo   stato   di   gravidanza   costituisce   temporaneo   impedimento
all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Le  concorrenti
che si trovino in dette condizioni sono ammesse d'ufficio,  anche  in
deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i  predetti
accertamenti nell'ambito del primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il  provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se  il  suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    Tutta la documentazione sopraindicata dovra' essere presentata in
originale o copia conforme. 
    5.  La  commissione,  presa  visione   e   acquisita   tutta   la
documentazione sanitaria di cui  al  precedente  comma  4,  disporra'
l'esecuzione   dei   seguenti   accertamenti   specialistici   e   di
laboratorio: 
      a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) valutazione della personalita'  previa  somministrazione  di
appositi test, colloquio  psicologico  e,  se  necessario,  eventuale
visita psichiatrica; 
      e) accertamenti volti  alla  verifica  dell'abuso  abituale  di
alcool in base  all'anamnesi,  alla  visita  medica  diretta  e  alla
valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV)  e
conferma  dell'eventuale  sospetto  mediante  ricerca  ematica  della
transferrina carboidrato carente (CDT), con rinvio  del  candidato  a
data utile  per  l'esecuzione  in  proprio  di  tale  accertamento  e
consegna del relativo referto alla commissione per  gli  accertamenti
psico-fisici e attitudinali; 
      f)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame  radiologico)  ritenuta
utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e  medico-legale
dei concorrenti. Nel caso in cui si  renda  necessario  sottoporre  i
concorrenti   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, gli stessi dovranno sottoscrivere,
dopo  essere  stati  edotti  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato; 
      g)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il concorrente che presenti tatuaggi quando, per
la loro natura, siano contrari al decoro dell'uniforme  e  risultino,
per contenuto, di discredito alle istituzioni o possibile  indice  di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    Nei confronti dei concorrenti che,  all'atto  degli  accertamenti
sanitari, saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di
recente insorgenza per le  quali  risultera'  clinicamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  in  tempi  contenuti,  la  commissione  non
esprimera'  alcun  giudizio,  ne'  definira'  il   relativo   profilo
sanitario, posticipando l'effettuazione dei suddetti accertamenti  in
data utile che, comunque, non potra' in  alcun  modo  oltrepassare  i
dieci giorni dalla data prevista per il  completamento  delle  visite
mediche. 
    6.  La  commissione   provvedera'   a   definire,   per   ciascun
concorrente, secondo i criteri  stabiliti  dalla  normativa  e  dalle
direttive vigenti, il profilo sanitario,  comunicando  l'esito  della
selezione effettuata e sottoponendo il verbale a titolo  di  notifica
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  volontario  atleta  in   ferma   prefissata
quadriennale», con l'indicazione del profilo sanitario; 
      b)  «inidoneo  quale  volontario  atleta  in  ferma  prefissata
quadriennale», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 
    La commissione determinera' l'idoneita',  rispettivamente,  sulla
base della valutazione psico-fisica riportata dal concorrente e della
sua compatibilita' con la disciplina sportiva da svolgere e  la  piu'
generale idoneita' al servizio militare. 
    In caso di  mancata  presentazione  del  referto  di  analisi  di
laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,  ai   fini   della
definizione    della    caratteristica    somato-funzionale    AV-EI,
limitatamente alla  carenza  del  predetto  enzima,  al  coefficiente
attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 
    7.  Saranno  comunque  giudicati   inidonei   agli   accertamenti
psico-fisici i concorrenti risultati affetti da: 
      a) imperfezioni e infermita' di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90  e  alle  vigenti  direttive
tecniche emanate con il decreto del Ministro della  difesa  4  giugno
2014, fermo  restando  quanto  previsto  dal  decreto  del  direttore
generale della sanita' militare 6 dicembre 2005; 
      b)  imperfezioni  e  infermita'  per  le  quali   e'   prevista
l'attribuzione di coefficiente superiore  a  2  nella  caratteristica
somato-funzionale PS; 
      c) disturbi della parola anche se in forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      d) stato di tossicodipendenza  o  tossicofilia,  da  accertarsi
presso una struttura sanitaria militare; 
      e) tutte le imperfezioni e  infermita'  non  contemplate  dalle
precedenti lettere, comunque  incompatibili  con  l'espletamento  del
servizio quale VFP 4 in qualita' di atleta. 
    I concorrenti che presenteranno un deficit di G6PD  e  ai  quali,
per tale deficit, sara'  attribuito  il  coefficiente  3  o  4  nella
caratteristica  somato-funzionale  AV-EI,  dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta  informazione  e  di  responsabilizzazione,
conforme al modello riportato in allegato E al  bando,  tenuto  conto
che per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge 12 luglio  2010,  n.  109,  richiamata  nelle
premesse del bando. 
    8. I concorrenti  risultati  idonei  agli  accertamenti  sanitari
saranno sottoposti a una serie di accertamenti attitudinali  come  da
direttive tecniche vigenti. 
    Tali accertamenti consistono in prove (test e  colloquio  con  lo
psicologo) volte a verificare il possesso delle qualita' attitudinali
e  caratteriologiche  che  assicurino  l'assolvimento   dei   compiti
previsti per i VFP 4 dell'Esercito. 
    9. Al termine degli  accertamenti  attitudinali,  la  commissione
formulera' un giudizio di idoneita' o  di  inidoneita'  quale  atleta
militare. 
    10. Il giudizio relativo a ciascuno dei predetti accertamenti  e'
definitivo e, nel caso  di  inidoneita',  comporta  l'esclusione  dal
concorso. 
    Tale provvedimento e'  adottato,  su  delega  della  DGPM,  dalla
competente commissione di cui all'art. 6, comma 1, lettera b). 
    11.  Ogni  temporaneo  impedimento  ai   suddetti   accertamenti,
certificato dalla sopracitata commissione, comporta l'esclusione  dal
concorso se tale stato persiste oltre  il  decimo  giorno  successivo
alla  data  ultima  prevista  per  il  completamento   dei   predetti
accertamenti. 
    12. I concorrenti, durante  l'effettuazione  degli  accertamenti,
possono fruire  di  vitto  meridiano  -  ove  richiesto  -  a  carico
dell'amministrazione. 
                               Art. 9 
 
                             Graduatorie 
 
    1. La commissione valutatrice di cui all'art. 6, comma 1, lettera
a) redigera' le graduatorie di merito, suddivise per  ciascuna  delle
discipline/specialita' indicate all'art. 1, sulla base del  punteggio
ottenuto da ciascun concorrente nella valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 7. 
    2. A parita' di punteggio sara' data la precedenza ai concorrenti
in possesso dei titoli di preferenza di cui all'art.  5  del  decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487.  In  caso  di
ulteriore parita' sara' data precedenza al concorrente  piu'  giovane
di eta'. 
    3.  Le  suddette  graduatorie  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale emanato dalla DGPM, rese note nel portale dei concorsi e
nel sito internet del Ministero  della  difesa  e  verranno  altresi'
pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa, consultabile nel sito
www.difesa.it/SGD-DNA/GiornaleUfficiale/Pagine/default.aspx. Di  tale
pubblicazione  sara'  dato  avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 10 
 
            Ammissione alla ferma prefissata quadriennale 
 
    1. I concorrenti utilmente collocati nelle graduatorie di cui  al
precedente art. 9 saranno convocati dalla DGPM, presumibilmente entro
la prima decade del mese di maggio 2021. 
    Essi saranno incorporati - secondo  le  indicazioni  della  Forza
armata - presso le seguenti sedi: 
      Centro sportivo olimpico dell'Esercito di Roma, per gli  atleti
degli sport olimpici; 
      Centro addestramento alpino -  Reparto  attivita'  sportive  di
Courmayeur (AO), per gli atleti degli sport invernali, 
dove  frequenteranno  uno  specifico  corso  formativo  volto  a  far
acquisire le conoscenze necessarie  per  l'assolvimento  dei  compiti
militari di base. 
    2. All'atto della presentazione i  predetti  concorrenti  saranno
sottoposti, da parte del Dirigente del servizio sanitario dell'ente o
da  parte  di  un  ufficiale  medico  del   servizio   sanitario   di
riferimento, a visita medica al fine di  verificare  il  mantenimento
dei requisiti fisici. Essi dovranno consegnare, qualora non  prodotto
in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica  e  attitudinale,
ai fini dell'attribuzione del profilo sanitario ancora  non  definito
per la caratteristica somato-funzionale AV-EI, il referto di  analisi
di  laboratorio  concernente  il  dosaggio  del  G6PD,   cosi'   come
specificato nel precedente art. 8, comma 4, lettera f).  Se  emergono
possibili  motivi  di  inidoneita',  i  citati  concorrenti   saranno
immediatamente  inviati  al  Centro  di  selezione   e   reclutamento
nazionale dell'Esercito di Foligno al fine di verificarne l'idoneita'
quale VFP 4 in qualita' di atleta. Nel caso di giudizio di permanente
inidoneita' o di temporanea inidoneita' superiore a venti giorni  per
infermita' non dipendente  da  causa  di  servizio,  gli  interessati
saranno immediatamente esclusi dall'ammissione alla ferma  prefissata
quadriennale con provvedimento della DGPM. Se alla data  di  prevista
presentazione il militare in servizio e' in licenza di  convalescenza
scadente oltre i venti giorni successivi alla  predetta  data,  sara'
escluso  dall'ammissione  alla  ferma  prefissata   quadriennale   in
qualita' di atleta con provvedimento della DGPM. Il provvedimento  di
esclusione e' definitivo. 
    3. I concorrenti incorporati saranno sottoposti alle vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il  servizio  in  Patria  e  all'estero.  A  tal  fine,  dovranno
presentare, all'atto dell'incorporazione: 
      il certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla direttiva tecnica  14  febbraio  2008
della Direzione generale della sanita' militare,  recante  «Procedure
applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali  e  delle
altre misure di profilassi». 
    4.  I  concorrenti  che  non   si   presenteranno   all'ente   di
assegnazione  entro  il  termine  fissato  nella   comunicazione   di
convocazione saranno considerati rinunciatari. 
    5. A insindacabile giudizio dell'amministrazione della difesa,  i
posti eventualmente non coperti potranno essere  ripianati,  in  base
all'ordine di merito, con gli idonei della graduatoria relativa  alla
stessa specialita' o, in assenza di ulteriori concorrenti idonei, con
altri  concorrenti   idonei   relativi   a   graduatorie   di   altra
disciplina/specialita'  secondo  le  esigenze  definite  dalla  Forza
armata e nei tempi consentiti dalle esigenze di immissione. 
    6. L'ammissione alla ferma prefissata quadriennale in qualita' di
atleta decorrera', per gli effetti giuridici, dalla data di  prevista
presentazione  presso   l'ente   designato   e,   per   gli   effetti
amministrativi, da quella di effettiva  presentazione  presso  l'ente
medesimo. 
                               Art. 11 
 
                             Esclusioni 
 
    1. La DGPM dispone l'esclusione dalla procedura  concorsuale  dei
concorrenti che: 
      a) non sono in possesso di uno dei requisiti di  partecipazione
di cui all'art. 2 del bando; 
      b) hanno inoltrato domanda con  modalita'  difformi  da  quella
indicata nel precedente art. 4 e/o senza aver portato a compimento la
procedura di accreditamento indicata nell'art. 3; 
      c) non hanno prodotto l'atto di  assenso  di  chi  esercita  la
potesta' genitoriale, qualora minorenni; 
      d) non hanno prodotto come stabilito  dal  precedente  art.  7,
comma 4 copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione
di cui  all'art.  2,  comma  2  attestante  il  conseguimento,  nella
disciplina/specialita' prescelta, di risultati agonistici  almeno  di
livello nazionale; 
      e) hanno riportato nella valutazione dei titoli  di  merito  un
punteggio inferiore a 0,75,  secondo  quanto  disposto  dall'art.  7,
comma 3; 
      f) non hanno mantenuto, all'atto della presentazione per essere
incorporati, i requisiti di partecipazione previsti dal bando. 
    2.  Nei  confronti  dei  concorrenti  che,  anche  a  seguito  di
accertamenti successivi,  risulteranno  in  difetto  di  uno  o  piu'
requisiti  tra  quelli  previsti  dal  bando  sara'   disposta,   con
provvedimento  adottato  dalla  DGPM,  l'esclusione  dalla  procedura
concorsuale ovvero la decadenza dalla ferma, se gia' incorporati.  In
tal caso il servizio prestato sara' considerato servizio di fatto. 
    3. I  candidati  esclusi  potranno  avanzare  unicamente  ricorso
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio o, in
alternativa, ricorso straordinario  al  Presidente  della  Repubblica
(per il quale e' dovuto - ai  sensi  della  normativa  vigente  -  il
contributo   unificato   di   euro   650,00)   entro   il    termine,
rispettivamente, di  sessanta  e  centoventi  giorni  dalla  data  di
notifica del provvedimento di esclusione. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
Posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo Posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 13 
 
                           Norme di rinvio 
 
    Per quanto non espressamente disciplinato dal presente bando,  si
rinvia alla vigente normativa di settore. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi  della
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 9 marzo 2021 
 
                                 Il vice direttore generale: Santella 
 
                         __________________ 
 
Avvertenze generali: 
    Ogni ulteriore informazione relativa al  concorso  potra'  essere
acquisita: 
      1) consultando il portale dei concorsi  on-line  del  Ministero
della difesa e il sito internet del Ministero della difesa; 
      2) direttamente o telefonicamente presso la  Sezione  relazioni
con il pubblico della Direzione generale per il  personale  militare,
viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma - tel. 06517051012 nei giorni
e negli orari sotto indicati: 
        dal lunedi' al venerdi': dalle 9,00 alle 12,30; 
        dal lunedi' al giovedi': dalle 14,45 alle 16,00. 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico