Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 06-04-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 06-05-2021) Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2021-2022. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 06-04-2021 |
Data Scadenza bando | 06-05-2021 |
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CONCORSO (Scad. 06-05-2021)
Concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari delle Forze armate, per l'anno scolastico 2021-2022.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249, concernente il regolamento recante lo statuto delle studentesse e degli studenti della scuola secondaria; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante «Delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto ministeriale n. 80 del 3 ottobre 2007 del Ministro della pubblica istruzione, concernente le norme per il recupero dei debiti formativi entro la conclusione dell'anno scolastico; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122, concernente il regolamento relativo al coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni e ulteriori modalita' applicative in materia e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'Ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, concernente il regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche ed integrazioni; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35»; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2020 0089575 del 19 giugno 2020, con la quale lo Stato Maggiore della Difesa ha comunicato il piano dei reclutamenti autorizzati di personale delle Forze armate per l'anno 2021; Visto il decreto interministeriale 6 luglio 2020, recante «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Ravvisata l'esigenza di indire tre concorsi, per esami, per l'ammissione di Allievi ai licei classico e scientifico annessi alle Scuole militari «Nunziatella» in Napoli e «Teulie'» in Milano, alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» in Venezia e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» in Firenze per l'anno scolastico 2021-2022; Ravvisata l'opportunita' di prevedere l'eventuale effettuazione di una prova a sbarramento numerico sulla base del numero delle domande pervenute per ciascun concorso; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Per l'anno scolastico 2021-2022 sono indetti i seguenti concorsi, per esami, per l'ammissione di complessivi centonovantotto giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica con la seguente ripartizione di posti per Forza armata, sede e ordine di studi: a) posti cento per il concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito, cosi' ripartiti: 1) «Nunziatella» di Napoli: 3° liceo classico: posti venti; 3° liceo scientifico: posti trenta; 2) «Teulie'» di Milano: 3° liceo classico: posti venti; 3° liceo scientifico: posti trenta; presso la Scuola militare «Nunziatella» di Napoli saranno ammesse, sino ad un massimo di quindici concorrenti vincitrici di sesso femminile, individuate in ordine di graduatoria di merito al termine del concorso, tra coloro che hanno espresso la preferenza di assegnazione a tale sede. Resta salva l'ammissione delle rimanenti, risultate comunque in graduatoria in posizione utile, alla Scuola militare «Teulie'» di Milano; b) posti sessanta per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini», cosi' ripartiti: 1) 3° liceo classico: posti venti; 2) 3° liceo scientifico: posti quaranta; c) posti trentotto per il concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», cosi' ripartiti: 1) 3° liceo classico: posti diciotto; 2) 3° liceo scientifico: posti venti. 2. Dei posti messi a concorso, per ciascun ordine di studi, il 50% e' riservato ai concorrenti idonei al termine delle prove concorsuali che sono orfani di guerra (o equiparati) ovvero orfani dei dipendenti civili e militari dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. Il parere del Comitato di verifica per le cause di servizio, di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 deve recare data anteriore a quella di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 3. I posti riservati di cui al precedente comma 2 eventualmente non ricoperti per mancanza di concorrenti idonei appartenenti alle suindicate categorie di riservatari saranno devoluti agli altri concorrenti idonei. 4. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare i predetti concorsi, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dai concorsi o l'incorporazione dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso l'Amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nel sito internet www.difesa.it - nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3 e di cui sara' dato avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta' nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito internet www.difesa.it/concorsi nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che: a) sono nati tra il 1° gennaio 2005 e il 31 dicembre 2006, estremi compresi; b) sono frequentatori, nell'anno scolastico 2020-2021, del 2° anno di scuola secondaria di secondo grado, al termine del quale dovranno aver conseguito l'ammissione al 3° anno. Dell'avvenuta ammissione al 3° anno dovra' essere data immediata comunicazione con le modalita' di cui al successivo art. 11, comma 11. Se l'ammissione e' conseguita all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza (da presentare entro la data d'incorporamento) secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica. Il concorrente dovra' comunque dichiarare nella domanda di partecipazione di impegnarsi a produrre, nei predetti termini, la dichiarazione stessa; c) non sono incorsi nel divieto di frequenza della stessa classe per due anni, di cui all'art. 192, comma 4 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297; d) hanno sempre tenuto regolare condotta morale e civile e non sono stati espulsi da istituti di educazione o di istruzione dello Stato; e) sono riconosciuti in possesso dell'idoneita' quali Allievi delle Scuole militari. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti fisio-psico-attitudinali con le modalita' indicate nei successivi articoli 9, 10 e 11. 2. I requisiti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d) dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di cui al successivo art. 4.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet «www.difesa.it», area «focus», sezione «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile (che, data la minore eta' dei concorrenti, deve essere intestata o utilizzata da un componente del nucleo familiare esercente la potesta' genitoriale) e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione pubblica; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione pubblica (decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione ai concorsi, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio del 6 maggio 2021. Data la minore eta' dei candidati, gli stessi dovranno, a pena di esclusione, allegare alla stessa, entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande, copia per immagine in formato PDF o JPEG, dell'atto di assenso per l'arruolamento volontario di un minore, utilizzando esclusivamente il modulo rinvenibile tra gli allegati al bando. Tale documento dovra' essere compilato in ogni sua parte in modo chiaro e leggibile e sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o, in mancanza di essi, dal tutore. Sara', altresi', necessario allegare, a pena di esclusione, copia in formato PDF o JPEG, di un documento di riconoscimento in corso di validita' (fronte e retro in un unico file) leggibile e provvisto di fotografia dei/l sottoscrittori/e, rilasciati/o da un'amministrazione pubblica. La sottoscrizione del predetto documento comportera', da parte dei soggetti sopraindicati, l'esplicita autorizzazione a sottoporre il giovane agli accertamenti e alle prove previsti dal successivo art. 6, comma 1. 2. Gli enti delegati alla gestione delle domande on-line sono, rispettivamente: a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito: Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: Scuola navale militare «Francesco Morosini»; c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet». 3. I candidati devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la relativa domanda di partecipazione. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura al passaggio a una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. E' consentito l'invio delle domande di partecipazione per tutti i concorsi di interesse di cui al precedente art. 1, comma 1. 4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la domanda medesima, entro il termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Terminata la compilazione di ogni domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «I miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 6. Con l'inoltro telematico delle domande, i/il sottoscrittori/e dell'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore di cui al precedente comma 1, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che riguardano il minore e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti, si assumono/assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, contenute nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di preferenza o di riserva di posti. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, la Direzione generale per il personale militare si riserva di prorogare il relativo termine per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito internet www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente art. 2. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito internet www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. In ogni domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, compresi quelli relativi alla residenza e al recapito presso il quale intendono ricevere eventuali comunicazioni, nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione e dei titoli che danno luogo a riserva o preferenza. In particolare, essi dovranno dichiarare nella domanda, sotto forma di autocertificazione, quanto segue: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita), il proprio codice fiscale e i dati anagrafici dei genitori o del genitore esercente l'esclusiva potesta' sul minore o del tutore; b) la residenza e il recapito presso il quale desiderano ricevere tutte le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale, di numero telefonico e indirizzo di posta elettronica (anche di uno dei genitori esercente la potesta' o del tutore); c) il corso di studi prescelto (liceo classico o liceo scientifico); d) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la Scuola militare prescelta. Dovranno essere indicate, in ordine di priorita' (1 e 2), entrambe le scuole. Se verra' omessa l'indicazione della seconda scuola, questa verra' considerata d'ufficio con priorita' 2; e) il possesso della cittadinanza italiana; f) il corso di studi frequentato e l'istituto di provenienza. I concorrenti, nella domanda di partecipazione, dovranno dichiarare di aver svolto nel proprio percorso scolastico le seguenti materie: per gli aspiranti al liceo classico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura greca; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica; scienze naturali; per gli aspiranti al liceo scientifico: lingua e letteratura italiana; lingua e cultura latina; lingua e cultura inglese; storia e geografia; matematica; fisica; scienze naturali; disegno e storia dell'arte. I concorrenti per i quali il piano degli studi attualmente svolto (indipendentemente dall'istituto di provenienza) non preveda taluna delle sopracitate materie, saranno ammessi a partecipare al concorso con riserva e saranno tenuti a documentare, prima dell'incorporazione (6 settembre 2021) o della data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'istituto di provenienza, di aver superato presso un Istituto scolastico statale o parificato gli esami integrativi (nelle materie non svolte ovvero finalizzati al conseguimento dell'idoneita' all'iscrizione alla classe per la quale intendono partecipare). Tutti i concorrenti ammessi al concorso con riserva dovranno inoltre consegnare, anche sotto forma di dichiarazione sostitutiva rilasciata ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, la certificazione dell'avvenuta presentazione della domanda finalizzata a sostenere il relativo esame integrativo entro i seguenti limiti temporali: per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari; per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) all'atto della presentazione alla prova di cultura generale; per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) all'atto della presentazione agli accertamenti attitudinali; g) l'eventuale appartenenza a categoria beneficiaria di riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2 del presente decreto; h) l'eventuale possesso di titoli che diano luogo a preferenza, a parita' di merito, nella graduatoria di ammissione. Detti titoli, indicati nel successivo art. 12, dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il concorrente dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti su tali titoli di preferenza; i) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito. 11. L'Amministrazione Difesa ha facolta' di far regolarizzare le domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'aera pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione della banca dati contenente i quesiti oggetto della prova di cultura generale, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale o eventuali variazioni dei predetti calendari, ecc.), e in un'area privata relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediate messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) potranno essere inviate anche successivamente al termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione, mediante messaggi di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) ai seguenti indirizzi: a) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito: uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it e suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it; b) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola navale militare «Francesco Morosini»: mscuolanav.concorso@marina.difesa.it; c) concorso, per esami, per l'ammissione di giovani ai licei annessi alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet»: aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di riserva o di preferenza, ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1, nonche' modifiche al corso di studi prescelto o all'ordine di priorita' delle sedi (per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)). A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' essere allegata copia per immagine (fronte e retro in un unico file), in formato PDF o JPEG (con dimensione massima 3 Mb), di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione pubblica, leggibile e provvisto di fotografia, del candidato e dei/del genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore ovvero del tutore. Non verranno prese in considerazione comunicazioni prive della citata documentazione in allegato. 3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni di variazione dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile.
Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Nell'ambito di ciascun concorso e' previsto lo svolgimento delle seguenti prove e accertamenti: a) prova di cultura generale; b) accertamenti sanitari; c) accertamenti attitudinali; d) prove di educazione fisica. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno presentarsi muniti, a pena di esclusione, della carta di identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione pubblica. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) la prova di educazione fisica sara' svolta prima degli accertamenti attitudinali, ai quali seguiranno, infine, gli accertamenti sanitari. 2. Il concorrente, regolarmente convocato alle predette prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. Altresi', con riferimento alle prove e agli accertamenti di cui alle lettere b), c) e d) del precedente comma 1, per i concorrenti che hanno presentato domanda di partecipazione a piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno previste riconvocazioni in caso di concomitante svolgimento di prove nell'ambito dei concorsi medesimi. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire, tramite messaggio di posta elettronica agli indirizzi indicati al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione, utilizzando l'apposito modulo rinvenibile negli allegati al bando, controfirmata dai/l genitori/e esercenti/e la potesta' sul minore, ovvero in mancanza dal tutore, entro le ore 12,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione, inviando la documentazione probatoria e copie per immagine, ovvero in formato PDF o JPEG, di un documento d'identita' proprio, nonche' dei/l genitori/e ovvero del tutore, in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione pubblica. La riconvocazione, la cui data non sara' piu' modificabile e che potra' essere disposta solo se compatibile con il periodo di svolgimento delle prove stesse, avverra' mediante avviso inserito nell'aera privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 3. I concorrenti rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per l'ammissione di giovani ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica per l'anno scolastico 2020-2021 ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate per ciascun concorso con apposita determinazione dirigenziale. 4. Le spese dei viaggi in occasione delle prove e degli accertamenti di cui al precedente comma 1, nonche' quelle di vitto e alloggio, sono a carico dei concorrenti. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti, durante gli accertamenti sanitari, le prove di educazione fisica e gli accertamenti attitudinali, possono fruire, a proprie spese, del vitto presso la mensa del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), i concorrenti, durante le prove e accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere c) e d), possono fruire di vitto a carico dell'amministrazione. 5. L'amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 7 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso saranno nominate, con successivi decreti dirigenziali, le seguenti commissioni composte da personale militare in servizio delle rispettive Forze armate e da qualificati esperti, civili o militari, nelle materie oggetto della prova di cultura generale: a) commissione valutatrice unica interforze per la prova di cultura generale; b) commissione per gli accertamenti sanitari; c) commissione per gli accertamenti attitudinali; d) commissione per le prove di educazione fisica; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; f) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico. 2. Per tutti i concorsi, la commissione di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' cosi' composta: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello o grado corrispondente (anche identificabile in uno dei Comandanti delle scuole militari), presidente; due ufficiali, membri; uno o piu' qualificati esperti, civili o militari, di italiano, greco, latino, inglese, matematica, storia, fisica e scienze naturali, membri aggiunti per la prova di cultura generale; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. I componenti di detta commissione saranno tratti da quelli designati per la commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera f); 3. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico: un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; uno o piu' ufficiali superiori, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; due ufficiali psicologi, membri; un ufficiale di grado non inferiore a tenente in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario laureati in psicologia, nonche' di psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito; d) commissione per le prove di educazione fisica: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello in servizio permanente dei ruoli delle Armi di Fanteria, Cavalleria, Artiglieria, Genio, Trasmissioni dell'Esercito, presidente; due ufficiali, membri, di cui almeno uno qualificato istruttore militare di educazione fisica; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, fra cui un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a capitano, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale appartenente al ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari. 4. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico: il comandante della Scuola navale militare, presidente; uno o piu' ufficiali, membri; un sottufficiale di grado non inferiore a 2° Capo scelto qualifica speciale, segretario senza diritto di voto; b) commissione per gli accertamenti sanitari: un ufficiale del Corpo sanitario militare marittimo di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; due ufficiali superiori medici, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti o di medici specialisti esterni; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: un ufficiale di grado non inferiore a capitano di vascello, presidente; due ufficiali specialisti in selezione attitudinale, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si potra' avvalere del supporto di ulteriori ufficiali specialisti in selezione attitudinale; d) commissione per le prove di educazione fisica: un ufficiale superiore, presidente; due ufficiali, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a capitano di fregata, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a tenente di vascello, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari. 5. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) le commissioni saranno, inoltre, cosi' composte: a) commissione esaminatrice per la formazione delle graduatorie degli aspiranti al liceo classico e scientifico: il comandante della Scuola militare aeronautica, presidente; uno o piu' ufficiali, membri; un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. In caso di impossibilita' o incompatibilita' a svolgere l'incarico ai sensi degli articoli 51 e 52 del codice di procedura civile, il presidente della commissione sara' sostituito da altro ufficiale di grado non inferiore a colonnello; b) commissione per gli accertamenti sanitari: un ufficiale del Corpo sanitario aeronautico di grado non inferiore a colonnello, presidente; due ufficiali superiori del Corpo sanitario aeronautico, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti; c) commissione per gli accertamenti attitudinali: un ufficiale di grado non inferiore a tenente colonnello perito selettore abilitato alle selezioni speciali, presidente; due ufficiali dell'Arma aeronautica qualificati perito selettore, di cui uno adibito alle selezioni speciali, membri. In alternativa, uno dei predetti membri potra' essere un funzionario sanitario psicologo dell'Amministrazione della Difesa; un ufficiale/sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra' del supporto di ulteriori ufficiali, qualificati perito selettore e di sottufficiali, qualificati aiuto perito selettore; d) commissione per le prove di educazione fisica: un ufficiale superiore, presidente; due ufficiali, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale esperto di settore e di un ufficiale medico; e) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari: un ufficiale medico di grado non inferiore a tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici di grado non inferiore a Capitano, membri; un ufficiale inferiore o un sottufficiale di grado non inferiore a Primo maresciallo, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Aeronautica militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali medici e gli eventuali medici specialisti esterni facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione per gli accertamenti sanitari.
Art. 8 Prova di cultura generale 1. La prova di cultura generale, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), consistera' nella somministrazione di un questionario di tipo culturale che vertera': a) per gli aspiranti al liceo classico, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo, secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, greco, latino, lingua inglese, matematica, storia e scienze naturali. I principali argomenti d'esame sono riportati nell'elenco rinvenibile tra gli allegati al bando; b) per gli aspiranti al liceo scientifico, sulle materie del 1° e del 2° anno di detto liceo (con esclusione del disegno), secondo i programmi ministeriali ed essenzialmente sulle materie italiano, latino, lingua inglese, matematica, scienze naturali, storia e fisica. I principali argomenti d'esame sono riportati nel gia' citato elenco rinvenibile tra gli allegati al bando. Nel medesimo allegato sono indicati anche i criteri di valutazione. 2. La prova si terra', per tutti i concorrenti, indicativamente nell'ultima decade di maggio 2021 presso il Centro di selezione dell'aeronautica militare presso l'Aeroporto Barbieri, viale T.C. Di Trani (gia' via Sauro Rinaldi) - Guidonia. Le date, l'orario di presentazione e i calendari di svolgimento di detta prova ed eventuali modifiche della sede saranno rese note, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it 3. La prova sara' valida per ciascun concorso indetto con il presente bando ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare. 4. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi presso la sede indicata al precedente comma 1, muniti a pena di esclusione di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento in corso di validita', provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione pubblica e potendo esibire, all'occorrenza, il messaggio di posta elettronica di corretta acquisizione della domanda, di cui al precedente art. 4, comma 4, ovvero copia della stessa. Saranno esclusi dal concorso i concorrenti che non saranno presenti al momento dell'inizio della prova, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. Non saranno previste riconvocazioni a eccezione dei casi di cui al precedente art. 1, comma 6 e all'art. 259, comma 4, del decreto-legge n. 34/2020. 5. La prova di cultura generale si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima di 6/10. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di cultura generale sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 6. Per ciascun concorso e corso di studio la commissione esaminatrice unica interforze formera' due distinte graduatorie, una per il liceo classico e una per il liceo scientifico, allo scopo di individuare i concorrenti da ammettere alle successive prove concorsuali. Il concorrente che partecipa a piu' procedure concorsuali indette con il presente bando sara' inserito in tutte le graduatorie del concorso e del corso di studi per il quale ha chiesto di partecipare. 7. Saranno convocati a sostenere i successivi accertamenti/prove i concorrenti classificatisi nelle predette graduatorie entro i seguenti limiti numerici: a) concorso per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito: i primi 120 per il liceo classico; i primi 200 per il liceo scientifico; b) concorso per l'ammissione alla Scuola navale militare: i primi 85 per il liceo classico; i primi 145 per il liceo scientifico; c) concorso per l'ammissione alla Scuola militare aeronautica: i primi 90 per il liceo classico; i primi 100 per il liceo scientifico. A tali accertamenti/prove saranno, altresi', ammessi i concorrenti che nella rispettiva graduatoria avranno riportato lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultimo posto utile per l'ammissione alle successive prove. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), qualora al termine degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali, di cui ai successivi articoli 9 e 10, il numero dei concorrenti risultati idonei non sia ritenuto congruo a soddisfare le esigenze di selezione, potranno essere convocati a sostenere le prove di educazione fisica altri candidati idonei alla prova di cultura generale, in ordine di graduatoria, in numero totale comunque non superiore a 200 per il liceo classico e 300 per il liceo scientifico. 8. L'esito della predetta prova verra' reso noto, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, dopo due giorni lavorativi successivi alla data di svolgimento dell'ultima sessione di prova, nell'area privata della sezione comunicazioni del portale.
Art. 9 Accertamenti sanitari 1. Gli accertamenti sanitari avranno una durata di circa due giorni e avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: a) dal 21 giugno al 9 luglio 2021, presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) dal 28 giugno al 10 luglio 2021, presso il Centro di selezione della marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) dal 22 al 24 giugno 2021 e dal 29 giugno al 1° luglio 2021, presso l'Istituto di medicina aerospaziale dell'Aeronautica militare «A. Mosso», viale dell'Aviazione n. 1/B, Milano Linate, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detti accertamenti saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it 2. I concorrenti dovranno presentarsi ai predetti Centri/istituto nel giorno e nell'ora indicati nella comunicazione di convocazione inserita nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, inoltrata con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Per la definizione dell'idoneita' agli accertamenti sanitari i concorrenti dovranno essere muniti della seguente documentazione prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge: a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 1) dichiarazione di consenso informato in carta semplice, rinvenibile tra gli allegati al bando, sottoscritta da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; 2) referto attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV in data non antecedente a tre mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la visita; b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, rilasciato dal proprio medico di fiducia e con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 2) referto con data non anteriore a sessanta giorni rispetto a quella di presentazione relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV; 3) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamine e metadone; 4) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la data di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon. I candidati risultati positivi all'esame prescelto dovranno, altresi', portare al seguito l'esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sessanta giorni; 5) i concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie dovranno produrre le copie delle relative cartelle cliniche che saranno acquisite agli atti, quale parte integrante della cartella degli accertamenti sanitari e, pertanto, non saranno restituite; c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c): 1) certificato rinvenibile tra gli allegati al bando, del proprio medico di fiducia con data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione; 2) referto dei markers virali: anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV in data non antecedente a tre mesi precedenti la visita; 3) referto degli esami di cui al sottostante elenco, effettuati in data non anteriore ai tre mesi: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; 4) se il concorrente ne e' gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto, effettuato da non oltre sei mesi; 5) referto, rilasciato in data non anteriore a tre mesi precedenti la visita, di analisi completa delle urine con esame del sedimento (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)); 6) referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica. La mancata presentazione della predetta documentazione (tranne che per la copia delle cartelle cliniche, il referto relativo al G6PD, il referto di analisi completa delle urine con esame del sedimento e l'esame radiografico del torace) ovvero la difformita' della stessa determinera' l'esclusione del concorrente. 3. Inoltre, per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti di sesso femminile dovranno anche consegnare, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, a pena di esclusione: a) referto di ecografia pelvica eseguita entro i tre mesi (sessanta giorni per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a)) precedenti la presentazione per gli accertamenti sanitari; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. Tale referto non dovra' essere prodotto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), in quanto sara' effettuato a cura dell'amministrazione. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati al precedente comma 2 e al presente comma dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del candidato produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - comprovante detto accreditamento. 4. La competente commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), prima di eseguire la visita medica generale, disporra' per tutti i concorrenti le seguenti visite specialistiche e i seguenti accertamenti di laboratorio per il riconoscimento del possesso dell'idoneita' sanitaria quali allievi delle Scuole militari: a) per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1: 1) visita cardiologica con ECG; 2) visita oculistica; 3) visita otorinolaringoiatrica, comprensiva di esame audiometrico; 4) visita psicologica e psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), visita psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e visita psicologica ed eventualmente psichiatrica per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); 5) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale, ivi compreso l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni, in caso di dubbio diagnostico. Il concorrente, all'atto della presentazione agli accertamenti sanitari, avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al modello rinvenibile tra gli allegati al bando, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il concorrente agli esami radiologici; b) per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 2) gli esami di cui al sottostante elenco: emocromo completo; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; dosaggio del G6PD; 3) verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; c) per i soli concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere b) e c): 1) analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi e barbiturici. In caso di positivita', disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 2) controllo dell'abuso sistematico di alcool. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) la verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochitometrici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). Nei casi dubbi il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale; 3) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): visita odontoiatrica; valutazione dell'apparato locomotore; 4) solo per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): analisi completa delle urine; test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine effettuato entro i cinque giorni antecedenti alla data di presentazione per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove concorsuali. Alle concorrenti che si troveranno in stato di gravidanza si applicheranno le disposizioni di cui al precedente comma 3, lettera b). 5. Il concorrente che ha presentato domanda per piu' di uno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 puo' chiedere all'ente in cui ha effettuato per la prima volta le analisi di cui al precedente comma 4, con istanza il cui modello e' rinvenibile tra gli allegati al bando, copia conforme dei relativi referti di analisi da utilizzare nell'ambito degli accertamenti sanitari previsti per l'altro/gli altri concorso/i. 6. La commissione, al termine degli accertamenti sanitari, formulera' per ogni concorrente un giudizio di idoneita' o inidoneita' che verra' comunicato, seduta stante, per iscritto. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sara' comunicata per iscritto ai/al genitori/e esercenti/e la potesta' genitoriale ovvero al tutore (o a persona da essi delegata). 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno: a) esenti da imperfezioni e/o infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) esenti da imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare stabiliscono l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione dei deficit/eccessi ponderali per i quali e' prevista l'attribuzione di coefficienti 3-4 nella caratteristica somato-funzionale CO del profilo sanitario e - solo per i concorrenti del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - delle «note di introversione, di insicurezza, di iperemotivita' del carattere ecc. tali da non pregiudicare l'adattamento a normale situazione di vita», purche' ritenute utilmente migliorabili tenuto conto dell'eta' dei soggetti). Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', per i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD, considerata la loro minore eta', i genitori o il genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, il tutore, dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile tra gli allegati al bando. La predetta dichiarazione dovra' essere rilasciata durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari. Qualora i genitori o il genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, il tutore non fossero presenti durante lo svolgimento degli accertamenti sanitari, gli stessi saranno convocati per ricevere la necessaria informazione e sottoscrivere la predetta dichiarazione, non oltre la data di conclusione della procedura concorsuale, presso i Centri/istituto di cui al precedente comma 1, in relazione al concorso al quale i predetti concorrenti stanno partecipando. Per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), in caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD di cui al precedente comma 2, lettera c), numero 6) del presente articolo, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito»; c) esenti da malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti previsti dal presente comma; d) esenti da disturbi della parola, anche in forma lieve, tali da rendere l'eloquio non chiaramente e prontamente intellegibile; e) esenti da stato di tossicodipendenza o tossicofilia, abuso o assunzione saltuaria od occasionale di sostanze psicoattive o abuso di alcool; f) privi di tatuaggi e di altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 8. Inoltre, saranno giudicati idonei i concorrenti che risulteranno in possesso dei seguenti specifici requisiti: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) acutezza visiva uguale o superiore a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. Campo visivo e motilita' oculare normali. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare; 2) senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche. In caso di dubbio diagnostico, sara' effettuata la verifica alle matassine colorate; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio, dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti, le 3 diottrie per astigmatismo misto o per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale accertato alle matassine colorate. L'accertamento dello stato refrattivo, se occorre, potra' essere eseguito con l'autorefrattometro o in cicloplegia o con il metodo dell'annebbiamento; 2) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale in camera silente; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) quelli stabiliti per la 2ª classe di visita dal regolamento (UE) n. 27/2019 e relativi Metodi accettabili di rispondenza pubblicati da EASA relativamente ai singoli organi e apparati se piu' restrittivi di quelli individuati dalla direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvata con il decreto ministeriale 4 giugno 2014. 9. Saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso i concorrenti risultati affetti dalle imperfezioni e/o infermita' previste dal precedente comma 7 o privi dei requisiti di cui al precedente comma 8. 10. Nei confronti dei concorrenti che all'atto degli accertamenti sanitari saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' sanitaria, comunque non oltre le date di seguito specificate: a) 9 luglio 2021, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) 16 luglio 2021, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) entro il giorno antecedente alla data di convocazione per l'espletamento degli accertamenti attitudinali, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) la commissione non esprimera' il giudizio, bensi' fissera' una nuova data di presentazione (entro il 16 luglio 2021), anche nei casi in cui siano richieste ai candidati ulteriori indagini clinico specialistiche o di follow up clinico specialistiche, di laboratorio e/o strumentali ritenute necessarie per un'adeguata valutazione medico-legale. 11. L'idoneita' conseguita negli accertamenti sanitari non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 12. I concorrenti giudicati inidonei potranno produrre specifica istanza di ulteriori accertamenti sanitari, improrogabilmente entro il giorno successivo a quello della comunicazione del motivo di inidoneita', facendo pervenire la predetta istanza, firmata dall'interessato e vistata da entrambi i genitori o dal genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, dal tutore, tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC) agli indirizzi di cui al precedente art. 5, comma 2. Tale istanza dovra' essere integrata mediante l'invio (tramite messaggio di posta elettronica (PE) o posta elettronica certificata (PEC)) ai predetti indirizzi, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo alla data degli accertamenti sanitari, di copia in formato PDF o JPEG, di un valido documento di identita' di entrambi i genitori o del genitore che esercita l'esclusiva potesta' o, in mancanza, del tutore, rilasciato da un'amministrazione pubblica e di copia in formato PDF o JPEG di idonea documentazione specialistica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, relativa alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Non saranno prese in considerazione istanze prive della prevista documentazione o inviate oltre i termini perentori sopra indicati. 13. In caso di accoglimento dell'istanza, il concorrente ricevera' apposita comunicazione mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o telegramma. In caso di mancato accoglimento dell'istanza, invece, il concorrente ricevera' comunicazione, con le medesime modalita', che il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari deve intendersi confermato. 14. Il giudizio circa l'idoneita' sanitaria dei concorrenti che hanno presentato istanza di ulteriori accertamenti sanitari - in caso di accoglimento di tale istanza - sara' espresso dalla commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, ovvero, solo se lo riterra' necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. 15. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione e' definitivo. Pertanto, per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario. I concorrenti dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che hanno rinunciato ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 10 Accertamenti attitudinali 1. I concorrenti ammessi agli accertamenti attitudinali saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c), a indagini intese a valutarne le qualita' attitudinali e caratterologiche. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) verranno sottoposti a tali accertamenti tutti i concorrenti idonei alle prove di educazione fisica mentre per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) tutti i concorrenti convocati agli accertamenti sanitari. Gli accertamenti di cui al presente articolo consisteranno in una serie di prove attitudinali, volte a valutare oggettivamente il possesso delle caratteristiche attitudinali indispensabili per un efficace e proficuo inserimento nella vita e nelle attivita' delle Scuole militari, secondo le direttive tecniche di ciascuna Forza armata. 2. Gli accertamenti attitudinali avranno luogo, indicativamente, nei periodi e nelle sedi di seguito elencate per ciascun concorso: a) a decorrere dal 21 giugno 2021 presso il Centro di selezione dell'Esercito, viale Mezzetti n. 2 - Foligno, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); b) dal 28 giugno 2021 al 10 luglio 2021 presso il Centro di selezione della marina militare, via della Marina n. 1 - Ancona, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); c) dal 12 al 21 luglio 2021 e dal 22 al 23 luglio 2021 presso la Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet», viale dell'Aeronautica n. 14 - Firenze, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c). Le convocazioni saranno effettuate in ordine alfabetico, nella misura del 50% del totale nella prima settimana e dell'ulteriore 50% nella seconda, tenendo in considerazione un'adeguata ripartizione di genere. Il calendario di convocazione ed eventuali modifiche della sede o dei periodi di svolgimento di detta prova saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito internet www.difesa.it 3. Al termine degli accertamenti attitudinali la commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. In caso di giudizio di inidoneita', la commissione provvedera' a comunicare all'interessato esclusivamente detto giudizio, mentre la relativa motivazione sara' comunicata per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. 4. I concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso, mentre quelli idonei saranno ammessi a sostenere le prove di educazione fisica. 5. L'idoneita' conseguita negli accertamenti attitudinali non dara' luogo all'attribuzione di alcun punteggio utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13.
Art. 11 Prove di educazione fisica 1. I concorrenti ammessi alle prove di educazione fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera d), alle prove di cui ai successivi commi 5 e 6. 2. Le prove di educazione fisica avranno una durata di circa uno/due giorni e avranno luogo nei periodi e nelle sedi indicate nel precedente art. 10, comma 2. 3. I concorrenti dovranno presentarsi muniti di tenuta ginnica e dovranno esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, il certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera (e anche per il nuoto per il solo concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)), in corso di validita' e non antecedente a un anno all'atto di presentazione alle prove di educazione fisica, rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero da specialisti che operano presso strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dalle prove di educazione fisica e, quindi, dal concorso. 4. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e c) e, nei soli casi di cui al precedente art. 9, comma 10, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), i concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, esibire, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, referto rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata presso il Servizio sanitario nazionale attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di effettuazione delle prove di educazione fisica, per lo svolgimento in piena sicurezza delle stesse. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, citato nelle premesse, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate, ferma restando, comunque, l'ammissione esclusivamente al 3° anno di scuola secondaria di secondo grado. 5. Per tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, le prove di educazione fisica consisteranno nell'esecuzione dei seguenti esercizi: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina e corsa di 1000 metri piani; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): piegamenti sulle braccia, flessioni del busto dalla posizione supina, nuoto metri 25 (qualunque stile) e corsa di 800 metri piani; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): piegamenti sulle braccia, corsa di 100 metri piani e corsa di 800 metri piani. I tempi/numero/misura dei predetti esercizi con l'indicazione dei relativi punteggi e con le modalita' di svolgimento degli esercizi indicati nel presente comma sono riportati nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 6. Ciascuna prova, una volta iniziata, non dovra' subire interruzioni. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio della prima prova, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla competente commissione ai fini dell'eventuale differimento dell'effettuazione della prova ad altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che, prima dell'inizio della prova, accusano un'indisposizione dovranno farlo immediatamente presente alla commissione la quale, sentito l'ufficiale medico presente (che, per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), si identifica con il dirigente del Servizio sanitario del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito o il suo sostituto), adottera' le conseguenti determinazioni. L'eventuale riconvocazione verra' comunicata ove possibile, direttamente all'interessato, ovvero mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale o, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). Di tale riconvocazione verra' data comunicazione per iscritto al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore, secondo i dati ricavabili dalla domanda di partecipazione al concorso. La riconvocazione non potra' essere in alcun caso successiva al settimo giorno a decorrere dal giorno seguente la data originariamente prevista per l'effettuazione delle prove di educazione fisica. In ogni caso, non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di ripetizione della prova che perverranno da parte di concorrenti che hanno portato comunque a compimento la prova di educazione fisica. I concorrenti, invece, che intendono ritirarsi nel corso della prova, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta. Di tale circostanza verra' data comunicazione al/i genitore/i esercente/i la potesta' genitoriale ovvero al tutore. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di educazione fisica, ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatta eccezione per gli eventi di cui al precedente art. 1, comma 6. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 7. Per la valutazione della prova la commissione disporra' di 10 punti. Negli allegati citati al precedente comma 5 sono indicati i punteggi corrispondenti alle prestazioni fornite dai concorrenti in ciascun esercizio e le modalita' di effettuazione degli stessi. La commissione, prima dell'inizio della prova, provvedera' a fissare in apposito verbale la successione degli esercizi di cui al precedente comma 5. 8. Per i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a) e b) la prova di educazione fisica si riterra' superata se il concorrente avra' riportato, in ciascun esercizio di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando la votazione minima di almeno 6/10; il voto complessivo risultera' dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi. Per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), la prova si riterra' superata se il concorrente avra' riportato la votazione minima complessiva di almeno 6/10, risultante dalla media dei voti riportati nei singoli esercizi di cui al prospetto rinvenibile tra gli allegati al bando. Il punteggio conseguito da ciascun concorrente nella prova di educazione fisica sara' utile alla formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 13. 9. In caso di giudizio di inidoneita' per il mancato conseguimento della votazione minima di cui al precedente comma 8, la commissione provvedera' a comunicare l'esito della predetta prova all'interessato e al genitore esercente la potesta' genitoriale ovvero al tutore. 10. I concorrenti idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, lettere a), b), c) e d), che avranno conseguito la promozione alla classe superiore al termine dell'anno scolastico, entro la data di incorporamento, di cui al precedente art. 4, comma 10, lettera f), dovranno inviare, a pena di esclusione, con messaggio di posta elettronica - al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (uadscumil@ceselna.esercito.difesa.it e suadscumil@ceselna.esercito.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» (mscuolanav.concorso@marina.difesa.it), per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) e alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» (aeroscuoladouhet.con@aeronautica.difesa.it) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) - copia per immagine ovvero in formato PDF o JPEG di apposita dichiarazione sostitutiva, sottoscritta ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, unitamente ai genitori o al genitore esercente l'esclusiva potesta' genitoriale o al tutore, da cui risulti la conseguita promozione al termine dell'anno scolastico 2021-2022 alla classe superiore.
Art. 12 Titoli di preferenza 1. A parita' di merito, nelle graduatorie di cui al successivo art. 13, si terra' conto, nell'ordine, dei titoli di preferenza eventualmente indicati nella domanda di partecipazione al concorso tra quelli appresso indicati: a) figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; b) figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915; c) figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili di ruolo della pubblica amministrazione e di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato; d) concorrenti che hanno conseguito il titolo di promozione in sede di scrutinio finale o di idoneita' in unica sessione, estiva o autunnale, rispettivamente alla terza classe del liceo classico o scientifico. Tra questi hanno la precedenza i figli di ufficiali di complemento; e) piu' giovani d'eta'. I suddetti titoli di preferenza dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, a eccezione di quello di cui alla precedente lettera d), primo periodo. Il possesso di uno o piu' dei predetti titoli dovra' essere dichiarato nella domanda di partecipazione (e, comunque, non oltre il termine di presentazione delle domande stesse), a eccezione del possesso dei titoli di cui alle precedenti lettera d), primo periodo, e lettera e), che non dovra' essere dichiarato.
Art. 13 Graduatorie di merito 1. Tutti i concorrenti idonei nelle prove e accertamenti di cui al precedente art. 6, comma 1, compresi quelli che, al termine dell'anno scolastico, non avranno conseguito la promozione alla classe superiore bensi' la «sospensione di giudizio» per il mancato conseguimento della sufficienza in una o piu' discipline, nonche' coloro i quali sono stati ammessi a partecipare al concorso con riserva, nei casi previsti dal precedente art. 4, comma 10, lettera f) e (che dovranno documentare tempestivamente e comunque non oltre la data di inizio delle lezioni dell'anno scolastico prevista per l'Istituto di provenienza, il superamento dell'esame integrativo mediante dichiarazione sostitutiva da presentare con le modalita' e dai soggetti sopra indicati) saranno iscritti, a cura della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera f), in distinte graduatorie secondo l'ordine determinato dalla media ponderale del voto riportato da ciascuno nelle prove di educazione fisica e di quello riportato nella prova di cultura generale. Tale media ponderale verra' calcolata moltiplicando il voto riportato nelle prove di educazione fisica per il coefficiente 0,2 al quale verra' aggiunto il voto riportato nella prova di cultura generale. Al fine di esprimere il punteggio in decimi, la media ponderale cosi' ottenuta verra' divisa per 1,2. I concorrenti (compresi quelli che devono superare l'esame integrativo) che, sebbene collocati in posizione utile nella graduatoria di merito, non avranno ancora comunicato o conseguito l'idoneita' alla classe successiva, saranno convocati alla frequenza dei corsi presso le Scuole militari soltanto dopo aver conseguito e immediatamente comunicato il giudizio definitivo di ammissione alla frequenza della classe successiva. In caso, invece, di esito negativo alla valutazione scolastica finale, gli stessi saranno esclusi dal concorso per difetto del requisito di partecipazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera b). Coloro i quali hanno concluso l'anno scolastico con valutazioni inferiori a sei decimi ma comunque ammessi alla classe successiva ai sensi dell'Ordinanza del Ministro dell'istruzione 16 maggio 2020, citata nelle premesse, saranno soggetti a un piano di apprendimento individualizzato a cura della Scuola di assegnazione. Se tale piano fosse stato gia' avviato e ancora non concluso presso la Scuola di provenienza lo stesso sara' concluso a cura della Scuola di assegnazione. Le convocazioni alle scuole dei vincitori di concorso potranno avvenire, se necessario, per gruppi. 2. In dette graduatorie, secondo l'ordine delle stesse, saranno dichiarati vincitori del: a) concorso relativo all'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito per: 1) il liceo classico: i primi quaranta concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi sessanta concorrenti idonei; b) concorso relativo all'ammissione alla Scuola navale militare «Francesco Morosini» per: 1) il liceo classico: i primi venti concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi quaranta concorrenti idonei; c) concorso relativo all'ammissione alla Scuola militare aeronautica «Giulio Douhet» per: 1) il liceo classico: i primi diciotto concorrenti idonei; 2) il liceo scientifico: i primi venti concorrenti idonei. 3. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c), se i posti disponibili per il liceo classico o per il liceo scientifico non fossero ricoperti per insufficienza di concorrenti idonei, i posti medesimi potranno essere devoluti al corso di studi per l'accesso al quale risultasse un'eccedenza di idonei rispetto al numero di posti a concorso, fermo restando il numero massimo degli ammessi. 4. Le graduatorie di merito degli idonei, tenuto conto della riserva di posti di cui al precedente art. 1, comma 2, nonche' dei titoli di preferenza dichiarati dagli interessati, saranno approvate con decreto dirigenziale e pubblicate nel Giornale ufficiale della Difesa. Dell'avvenuta pubblicazione verra' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, a puro titolo informativo, nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale, nonche' nel sito internet www.difesa.it
Art. 14 Ammissione alle scuole 1. I concorrenti idonei, compresi nel numero dei posti messi a concorso, saranno ammessi, con riserva di accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando. La convocazione avverra' mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica o posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione). 2. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), i concorrenti saranno assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 1 (Scuola militare «Nunziatella» ovvero Scuola militare «Teulie'») secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, fino a copertura dei posti disponibili. Una volta ricoperti interamente i posti disponibili in una sede i concorrenti che seguono in posizione utile in graduatoria saranno provvisoriamente assegnati alla sede indicata nella domanda con priorita' 2. 3. Saranno considerati rinunciatari all'ammissione, e pertanto esclusi, i concorrenti che, senza giustificato motivo, non si presenteranno nella sede e nel giorno loro comunicato con le modalita' di cui al precedente comma 1. I concorrenti, invece, che comunicheranno al Comando della scuola militare di assegnazione di non potersi presentare per giustificato motivo, producendo la relativa documentazione, potranno ottenere una proroga, comunque non superiore a dieci giorni. 4. In caso di rinuncia espressa o di mancata presentazione di vincitori alla Scuola di assegnazione verificatasi entro i primi trenta giorni dalla data di inizio del corso (ovvero entro il giorno 6 ottobre 2021), la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, si riserva di disporre l'ammissione di altrettanti concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria. Se i concorrenti cosi' convocati in data successiva al giorno 6 ottobre 2021 non dovessero presentarsi, saranno convocati ulteriori concorrenti idonei. Rinunce al prosieguo del corso intervenute dopo l'incorporamento e successivamente alla predetta data del giorno 6 ottobre 2021 non saranno ripianate. Nel concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) tale evenienza puo' determinare la modifica della sede provvisoriamente assegnata. I giovani ammessi alle Scuole militari saranno sottoposti a un protocollo sanitario di incorporamento volto ad accertare l'assenza di contagio da COVID-19. Coloro i quali risultassero invece positivi a tale accertamento, saranno rinviati per un massimo di un mese per consentire loro di riacquisire l'idoneita' sanitaria. 5. All'atto della presentazione alla scuola cui saranno stati assegnati i concorrenti dovranno esibire: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) quattro fotografie recenti, formato tessera (4 × 5), con l'indicazione leggibile di cognome, nome e data di nascita. Non e' necessaria alcuna autenticazione; c) pagella scolastica, da cui risulti la promozione alla classe del liceo per il quale hanno concorso, nonche' il nulla-osta del Dirigente scolastico dell'istituto di provenienza, entrambi necessari per il trasferimento al liceo annesso alla Scuola militare; d) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo; e) in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; f) tessera sanitaria; g) atto di impegno rinvenibile tra gli allegati al bando, firmato da entrambi i genitori o dal genitore che esercita legittimamente l'esclusiva potesta' o, in mancanza di essi, dal tutore; h) eventuale dichiarazione di allergie e/o intolleranze a medicinali; i) qualora non presentato all'atto degli accertamenti sanitari referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la presentazione alla Scuola, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica (soltanto per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b)). Il controllo relativo alla documentazione sopraindicata avverra' a cura dell'istituto di assegnazione. 6. L'accertamento della regolarita' della condotta morale e civile dei concorrenti sara' effettuato d'ufficio. 7. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare, per il tramite degli enti delegati di Forza armata, provvedera' a chiedere, per i vincitori dei concorsi, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive rilasciate. I vincitori decadranno dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' del provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace. 8. All'atto dell'ammissione dell'Allievo il genitore (o tutore) si impegna ad accettare la totalita' delle norme che disciplinano la frequenza della Scuola militare. Si impegna, altresi', al pagamento della retta, delle spese complementari e in generale di tutte quelle spese di cui l'Allievo potra' risultare debitore verso l'amministrazione della predetta scuola.
Art. 15 Esclusioni 1. L'amministrazione potra' escludere in ogni momento dai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 qualsiasi concorrente per difetto dei requisiti prescritti per l'ammissione alle Scuole militari, nonche' escludere il medesimo dalla frequenza del corso di studio se il difetto dei requisiti verra' accertato durante il corso stesso.
Art. 16 Ordinamento degli studi 1. I corsi di studio seguiti presso i licei annessi alle Scuole militari sono di ordine classico e scientifico, con programmi corrispondenti a quelli previsti per le tre classi del liceo classico e per le ultime tre classi del liceo scientifico, oltre all'insegnamento delle materie militari. Durante l'intero periodo di permanenza presso la Scuola non sara' consentito agli Allievi di ripetere piu' di un anno. 2. Gli Allievi non saranno soggetti al pagamento di tasse scolastiche, limitatamente alla frequenza del 3° liceo classico o del 3° liceo scientifico, secondo quanto disposto dall'art. 1, comma 5 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 e dall'art. 28, comma 1 del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226. 3. Al termine di ogni anno scolastico gli Allievi saranno giudicati anche in attitudine militare, per la valutazione della quale si terra' conto: a) del senso del dovere, della responsabilita' e della disciplina; b) delle doti intellettive; c) dell'attitudine fisica; d) del complesso delle qualita' morali e di carattere. Per gli Allievi della Scuola navale militare la valutazione di cui al presente comma avverra' dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e terra' conto anche delle attitudini alla vita navale. Gli Allievi giudicati inidonei anche per uno solo dei predetti aspetti saranno allontanati d'autorita' dalla Scuola militare.
Art. 17 Arruolamento 1. Gli Allievi saranno arruolati a domanda con il consenso di chi esercita la potesta' e dovranno contrarre una ferma speciale di tre anni per il completamento del corso di studi prescelto; a tal fine potranno essere contratte successive rafferme di un anno. Gli Allievi dissenzienti saranno dimessi dalla Scuola militare. 2. Gli Allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dal decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e dalle disposizioni interne appositamente emanate. 3. Gli Allievi che all'atto della visita medica di incorporamento non si troveranno nelle condizioni di idoneita' fisica per essere arruolati - sempreche' possano riacquisirla in breve tempo - potranno permanere presso l'istituto, previa autorizzazione della Direzione generale per il personale militare, su proposta del Comandante della Scuola militare. Gli stessi saranno arruolati riacquisita l'idoneita' fisica. 4. Il rinvio in famiglia degli Allievi sara' disposto, su proposta del Comandante della scuola, previo parere dell'organo collegiale, con provvedimento a carattere definitivo della Direzione generale per il personale militare e potra' essere adottato per: a) votazione insufficiente in attitudine militare; b) reiterate gravi mancanze disciplinari ovvero manifesta insofferenza alla vita militare; c) perdita dei requisiti o dell'idoneita' psico-fisica previsti dal bando di concorso; d) mancato pagamento della retta o delle spese complementari a carico della famiglia entro le date stabilite dalle singole scuole militari; e) condanna penale per delitto non colposo, anche in seguito ad applicazione della pena su richiesta; f) se gia' ripetenti, non aver conseguito la promozione scolastica. 5. Il genitore (o tutore dell'allievo minorenne o l'allievo stesso, se maggiorenne) potra' ottenere, in qualunque momento dell'anno scolastico, il ritiro dalla scuola. 6. All'atto dell'allontanamento dalla scuola, l'Allievo arruolato ai sensi del precedente comma 1 che e' stato rinviato in famiglia o al quale e' stato concesso il ritiro, sara' prosciolto dalla ferma contratta. 7. All'Allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, sara' consegnato, a cura della Scuola stessa, il nulla-osta per il trasferimento a un'analoga classe di un Istituto statale dello stesso ordine. 8. Agli Allievi saranno corrisposte le paghe nette giornaliere previste dalla normativa vigente.
Art. 18 Spese a carico delle famiglie 1. Saranno a carico delle famiglie dei giovani ammessi ai licei annessi alle Scuole militari dell'Esercito, alla Scuola navale militare e alla Scuola militare aeronautica le spese indicate nei prospetti rinvenibili tra gli allegati al bando. 2. Le famiglie degli Allievi saranno altresi' tenute al rimborso delle somme anticipate dall'Amministrazione per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli Allievi individualmente o collettivamente.
Art. 19 Dispensa totale o parziale dalla retta 1. Sara' accordato il beneficio della dispensa dall'intera retta: a) agli orfani di guerra (o equiparati); b) agli orfani di dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio. 2. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per benemerenze di famiglia: a) ai figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia o dei decorati di medaglia d'oro al Valor Militare; b) ai figli dei mutilati e degli invalidi di guerra per lesioni o infermita' ascrivibili alle prime quattro categorie elencate nella tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 e successive modificazioni; c) ai figli di militari di carriera, di ufficiali e sottufficiali di complemento richiamati in temporaneo servizio che, per il servizio prestato, hanno acquisito il diritto al trattamento di quiescenza, di dipendenti civili della pubblica amministrazione, di titolari di pensioni ordinarie civili e militari dello Stato. I titoli di dispensa per benemerenze di famiglia potranno farsi valere nei riguardi dei genitori, del tutore o di chi esercita la potesta' genitoriale, sempreche' il giovane risulti a carico. 3. Sara' accordato il beneficio della dispensa dalla mezza retta per merito personale: a) nel 3° liceo classico e nel 3° liceo scientifico, agli Allievi compresi nei primi due decimi delle graduatorie di merito dei concorrenti ammessi al termine dei ripianamenti, purche' abbiano superato gli esami di ammissione con una media complessiva non inferiore a 8/10; b) per ogni scuola, in ciascun anno scolastico successivo, agli Allievi che al termine degli scrutini dell'anno scolastico precedente risultano classificati, nelle due distinte graduatorie di merito (liceo classico e liceo scientifico), nei primi due decimi dei promossi al corso superiore, purche' abbiano riportato una media complessiva non inferiore a 8/10. 4. Potranno cumularsi a favore dello stesso Allievo due dispense di mezze rette, l'una per benemerenze di famiglia e l'altra per merito personale. Inoltre, il beneficio della dispensa totale o parziale dalla retta per benemerenze di famiglia non verra' accordato durante il tempo in cui l'Allievo ripete l'anno di corso per insufficiente rendimento. Per ottenere il beneficio della dispensa dalla retta intera o dalla mezza retta, e' necessario, altresi', che venga prodotta, entro i primi venti giorni di presentazione all'istituto, apposita istanza contenente le dichiarazioni di cui ai successivi commi 6 e 7, secondo lo schema rinvenibile tra gli allegati al bando. Ogni variazione delle condizioni legittimanti dovra' essere comunicata immediatamente all'amministrazione. 5. Se le condizioni legittimanti matureranno successivamente all'ammissione dell'Allievo alla scuola, la domanda per la concessione del predetto beneficio dovra' essere presentata nei successivi tre mesi. In tal caso il beneficio sara' accordato con effetto retroattivo. 6. Per ottenere la dispensa dall'intera retta di cui al comma 1 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo e dei seguenti documenti: a) per gli orfani di guerra o equiparati: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) certificato d'iscrizione nell'elenco provinciale degli orfani di guerra; b) per gli orfani dei dipendenti militari e civili dello Stato deceduti per ferite, lesioni o infermita' riportate in servizio e per causa di servizio: 1) stato di servizio o foglio matricolare del genitore; 2) decreto concessivo della pensione privilegiata ordinaria. 7. Per ottenere la dispensa dalla mezza retta di cui al comma 2 del presente articolo, alla domanda dovranno essere allegate le dichiarazioni sostitutive dello stato di famiglia dell'Allievo, dei motivi per i quali viene chiesto il beneficio di dispensa e dei seguenti documenti: a) per i figli di dipendenti civili di ruolo dello Stato: estratto matricolare del genitore o stato di servizio; b) per i figli di titolari di pensioni ordinarie civili dello Stato: decreto di pensione del genitore. 8. Gli interessati, in alternativa, avranno facolta' di produrre, in luogo delle dichiarazioni sostitutive di cui ai precedenti commi 6 e 7, i relativi documenti a sostegno dell'istanza di esenzione. L'accertamento dell'identita' degli istanti e della sussistenza del titolo che da' luogo al beneficio chiesto sara' effettuato a cura della scuola di appartenenza. La dispensa dalla mezza retta per merito personale di cui al precedente comma 3 del presente articolo sara' accordata d'ufficio dalla Direzione generale per il personale militare, su proposta dei Comandi delle scuole militari che ne cureranno l'istruttoria.
Art. 20 Trattamento dei dati 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it, come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del concorrente, nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla vigente normativa, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 22 marzo 2021 Il direttore generale: Ricca
Parte di provvedimento in formato grafico