Concorso per 2800 personale non dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 2800
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 27 del 06-04-2021
Sintesi: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA CONCORSO Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle ammin ...
Ente: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 06-04-2021
Data Scadenza bando 21-04-2021
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA

CONCORSO

Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaottocento unita' di personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

 
                      IL CAPO DEL DIPARTIMENTO 
                       della funzione pubblica 
 
    Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni», e in  particolare
l'art. 4, comma 3-quinquies; 
    Visto il decreto legislativo  25  maggio  2017,  n.  75,  recante
«Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a),  e  2,  lettere
b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g),  h),  l),
m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015,  n.  124,  in
materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo», e in particolare l'art. 3; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute e sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi nelle amministrazioni e  le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai
componenti delle commissioni esaminatrici  e  della  Commissione  per
l'attuazione  del  progetto  di  riqualificazione   delle   pubbliche
amministrazioni (RIPAM)»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3  e  l'art.
18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali  in  favore
delle categorie protette; 
    Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di
cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999,  n.  68,
all'atto  dell'assunzione  le  amministrazioni  del  presente   bando
applicheranno  la  riserva  dei  posti  in  favore  delle   categorie
protette; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Considerato che il Dipartimento  della  funzione  pubblica  della
Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  per  l'organizzazione  del
concorso  indetto  con   il   presente   bando,   si   avvale   anche
dell'Associazione Formez PA; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678
e 1014; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196,  recante
il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la  direttiva  95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  18  maggio  2018,  n.  51,  recante
«Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativa  alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento  dei  dati  personali  da
parte delle autorita' competenti a  fini  di  prevenzione,  indagine,
accertamento e  perseguimento  di  reati  o  esecuzione  di  sanzioni
penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la
decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 8 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante  «Riforma  degli
ordinamenti didattici universitari»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca scientifica e tecnologica  3  novembre  1999,  n.  509,
concernente il «Regolamento  recante  norme  concernenti  l'autonomia
didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  concernente  «Modifiche  al
regolamento recante norme  concernenti  l'autonomia  didattica  degli
atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre  1999,  n.  509
del  Ministro  dell'universita'  e  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica»; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre  2013  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni,  recante  disposizioni  comuni  sul  Fondo  europeo  di
sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione,
sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo
per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo
europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo,  sul  Fondo
di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la  pesca,
e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013,  relativo  al  Fondo  europeo  di
sviluppo  regionale   e   a   disposizioni   specifiche   concernenti
l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione»
e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; 
    Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo
e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; 
    Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della  Commissione
del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    Visto il  regolamento  di  esecuzione  (UE)  n.  1011/2014  della
Commissione del 22 settembre 2014, recante  modalita'  di  esecuzione
del regolamento (UE) n. 1303/2013; 
    Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e  del
Consiglio del  18  luglio  2018,  che  modifica,  tra  gli  altri,  i
regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013; 
    Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010)  2020
del 3 marzo 2010,  «Europa  2020,  una  strategia  per  una  crescita
intelligente,  sostenibile  e  inclusiva»,  alla  cui   realizzazione
contribuiscono i fondi strutturali  e  di  investimento  europei  (di
seguito «fondi SIE»); 
    Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del
9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane  a  sostenere  la
qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica  amministrazione,
attraverso  gli  obiettivi   tematici   2   e   11   che   prevedono,
rispettivamente   di   «Migliorare    l'accesso    alle    tecnologie
dell'informazione e  della  comunicazione,  nonche'  l'impiego  e  la
qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita'  istituzionale
delle   autorita'   pubbliche   e   delle   parti    interessate    e
un'Amministrazione pubblica efficiente»; 
    Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020
e, in particolare, la raccomandazione  del  Consiglio  sul  programma
nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che  formula  un  parere  del
Consiglio  sul  programma  di  stabilita'  2020  dell'Italia  (2020/C
282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel  2020  e
nel 2021 finalizzati al  miglioramento  dell'efficienza  del  sistema
giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023», e in  particolare  l'art.  1,
commi da 179 a 183; 
    Visto, in particolare,  l'art.  1,  comma  179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178 nella parte in cui prevede che «a decorrere dal
1° gennaio 2021, al fine di garantire la definizione  e  l'attuazione
degli interventi previsti  dalla  politica  di  coesione  dell'Unione
europea e  nazionale  per  i  cicli  di  programmazione  2014-2020  e
2021-2027, (...) le amministrazioni  pubbliche  di  cui  all'art.  1,
comma 2,  del  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  che,
nell'ambito di tali  interventi,  rivestono  ruoli  di  coordinamento
nazionale e le autorita' di gestione, gli  organismi  intermedi  o  i
soggetti beneficiari delle  Regioni  Abruzzo,  Basilicata,  Calabria,
Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia  possono  assumere,  con
contratto di lavoro a tempo determinato di durata  corrispondente  ai
programmi  operativi  complementari  e  comunque  non   superiore   a
trentasei  mesi,  personale  non  dirigenziale  in   possesso   delle
correlate professionalita', nel  limite  massimo  di duemilaottocento
unita' ed entro la spesa massima di 126 milioni di euro annui per  il
triennio 2021-2023»; 
    Considerato che, l'art. 1, comma 179,  della  legge  30  dicembre
2020, n. 178 dispone tra l'altro che  gli  oneri  finanziari  per  la
copertura  dei  posti  messi  a  concorso   sono   a   carico   delle
disponibilita' del Programma  operativo  complementare  al  Programma
operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020,
di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto  2016,  pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016,  integrato  sul
piano finanziario dalla deliberazione del  CIPE  n.  36/2020  del  28
luglio 2020,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  218  del  2
settembre 2020, in applicazione dell'art.  242,  commi  2  e  5,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178
nella parte in cui  dispone  che  «con  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro  per  il  Sud  e  la
coesione territoriale di concerto con il  Ministro  per  la  pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del
fabbisogno  di  personale  operato  dall'Agenzia  per   la   coesione
territoriale, sono ripartiti tra le  amministrazioni  interessate  le
risorse  finanziarie  e  il  personale   di   cui   al   comma   179,
individuandone i profili professionali e le categorie»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30
marzo 2021, su proposta  del  Ministro  per  il  Sud  e  la  coesione
territoriale  di  concerto  con   il   Ministro   per   la   pubblica
amministrazione e con il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
sentita la  Conferenza  unificata  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai  sensi  dell'art.  1,
comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono  ripartiti  tra
le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il  personale
di cui al comma 179, individuandone  i  profili  professionali  e  le
categorie; 
    Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8  del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281  espresso  sul  richiamato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30  marzo  2021
nella seduta del 25 marzo 2021 (repertorio atto n. 11/CU); 
    Visto il decreto-legge 1° aprile 2021,  n.  44,  recante  «Misure
urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia  di
vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e
in particolare, l'art. 10, comma 4, secondo cui «Al reclutamento  del
personale a tempo determinato previsto dall'art. 1, comma 179,  della
legge 30 dicembre  2020,  n.  178,  provvede  il  Dipartimento  della
funzione pubblica, ai  sensi  dell'art.  4,  comma  3-quinquies,  del
decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, e dell'art.  35,  comma  5,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  anche   avvalendosi
dell'Associazione Formez PA. Il reclutamento e'  effettuato  mediante
procedura concorsuale semplificata anche in  deroga  alla  disciplina
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487,  e
della legge 19 giugno 2019, n. 56, assicurando  comunque  il  profilo
comparativo. La procedura prevede una fase di valutazione dei  titoli
e dell'esperienza professionale anche ai  fini  dell'ammissione  alle
successive fasi,  il  cui  punteggio  concorre  alla  formazione  del
punteggio finale,  e  una  sola  prova  scritta  mediante  quesiti  a
risposta multipla, con esclusione della prova orale. Il  Dipartimento
puo' avvalersi delle misure previste dal comma 2.  Non  si  applicano
gli articoli 34, comma 6, e 34-bis del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165. L'art. 1, comma 181, della legge 30 dicembre  2020,  n.
178, e' abrogato»; 
    Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in
possesso delle professionalita' correlate  agli  interventi  previsti
dalla politica di coesione dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i
cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027,  cosi'  come  previsto
dal richiamato comma 179 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2020, n.
178; 
    Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute
pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; 
    Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via  esclusiva,
il concorso di cui al richiamato art. 1, comma 181,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, anche in deroga alla disciplina  regolamentare
in materia di concorsi  degli  enti  interessati,  in  considerazione
della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita'
della stessa e della simultaneita' e della  globalita'  del  percorso
avviato; 
    Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi
al personale dei  comparti  delle  amministrazioni  destinatarie  del
presente bando; 
    Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del
personale oggetto del presente bando di concorso; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per il  reclutamento  a  tempo
determinato di duemilaottocento unita' di personale non  dirigenziale
di Area III, posizione/fascia retributiva F1, o categorie  equiparate
nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento  nazionale
nell'ambito degli interventi  previsti  dalla  politica  di  coesione
dell'Unione  europea  e  nazionale  per  i  cicli  di  programmazione
2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione,  negli  organismi
intermedi  e  nei  soggetti  beneficiari   delle   Regioni   Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna  e  Sicilia,
secondo i profili di seguito specificati: 
      A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE)  con  competenza
in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e
interventi pubblici e gestione  dei  procedimenti  legati  alla  loro
realizzazione: 
        millequattrocentododici   unita'   di   personale   a   tempo
determinato cosi' suddivise: 
          due unita' presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione; 
          cinque   unita'   presso   l'Agenzia   per   la    coesione
territoriale; 
          quattro unita' presso l'Agenzia nazionale politiche  attive
del lavoro (ANPAL); 
          centoventidue  unita'  nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; 
          cinquantasei  unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; 
          duecentouno   unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria; 
          trecentotrenta  unita'  nelle  amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania; 
          trentuno   unita'    nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Molise; 
          duecentotredici  unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia; 
          centosettantatre unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; 
          duecentosettantacinque   unita'    nelle    amministrazioni
rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
      B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(Codice  FG/COE)  con  competenza  in  materia   di   supporto   alla
programmazione  e  pianificazione  degli  interventi,  nonche'   alla
gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il
supporto  ai  processi  di  rendicontazione  richiesti  dai   diversi
soggetti finanziatori, anche  attraverso  l'introduzione  di  sistemi
gestionali piu' efficaci e flessibili  tra  le  amministrazioni  e  i
propri fornitori: 
        novecentodiciotto unita' di  personale  a  tempo  determinato
cosi' suddivise: 
          otto unita' presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione; 
          quattro   unita'   presso   l'Agenzia   per   la   coesione
territoriale; 
          tre unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive  del
lavoro (ANPAL); 
          cinque unita'  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
          ottantasei   unita'   nelle   amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; 
          quarantadue   unita'   nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; 
          centodiciassette unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Calabria; 
          duecentoventotto unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Campania; 
          ventisei   unita'    nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Molise; 
          centosettantotto unita'  nelle  amministrazioni  rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Puglia; 
          centotre'   unita'   nelle    amministrazioni    rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; 
          centodiciotto  unita'  nelle   amministrazioni   rientranti
nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; 
      C.  Funzionario   esperto   in   progettazione   e   animazione
territoriale (Codice FP/COE) con competenza  in  ambito  di  supporto
alla progettazione e gestione di percorsi di animazione e innovazione
sociale fondati sulla raccolta dei fabbisogni  del  territorio  e  la
definizione e attuazione di progetti/servizi per la cittadinanza: 
        centosettantasette unita' di personale  a  tempo  determinato
cosi' suddivise: 
          una unita' presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione; 
          una unita' presso l'Agenzia per la coesione territoriale; 
          quattro unita' presso l'Agenzia nazionale politiche  attive
del lavoro (ANPAL); 
          quattro unita' presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
          dodici   nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo; 
          sette   nelle   amministrazioni   rientranti    nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata; 
          diciassette nelle  amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Calabria; 
          trentatre'  nelle  amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Campania; 
          sette   nelle   amministrazioni   rientranti    nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
          trentasette nelle  amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Puglia; 
          sedici   nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna; 
          trentotto  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia; 
      D. Funzionario esperto amministrativo giuridico (Codice FA/COE)
con competenza in ambito di supporto  alla  stesura  ed  espletamento
delle procedure di gara ovvero degli avvisi  pubblici  nonche'  della
successiva  fase  di  stipula,  esecuzione,   attuazione,   gestione,
verifica e controllo degli accordi negoziali derivanti: 
        centosessantanove unita' di  personale  a  tempo  determinato
cosi' suddivise: 
          due unita' presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione; 
          tre unita' presso l'Agenzia per la coesione territoriale; 
          due unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive  del
lavoro (ANPAL); 
          quattro unita' presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali; 
          dodici   nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo; 
          sette   nelle   amministrazioni   rientranti    nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata; 
          diciassette nelle  amministrazioni  rientranti  nell'ambito
territoriale della Regione Calabria; 
          trenta   nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Campania; 
          sette   nelle   amministrazioni   rientranti    nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
          trentadue  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Puglia; 
          quindici  nelle  amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna; 
          trentotto  nelle  amministrazioni  rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia; 
      E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE) con
competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e  definizione
di elementi di progettazione di dati logici per i  sistemi  richiesti
dai   fabbisogni   di   digitalizzazione    delle    amministrazioni.
Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di
cataloghi di dati. Definizione e realizzazione  delle  condizioni  di
interoperabilita' per l'acquisizione e scambio  di  dati  utili  alle
amministrazioni: 
        centoventiquattro unita' di  personale  a  tempo  determinato
cosi' suddivise: 
          una unita' presso la Presidenza del Consiglio dei  ministri
- Dipartimento per le politiche di coesione; 
          due unita' presso l'Agenzia per la coesione territoriale; 
          una unita' presso l'Agenzia nazionale politiche attive  del
lavoro (ANPAL); 
          una unita' presso il Ministero del lavoro e delle politiche
sociali; 
          undici   nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Abruzzo; 
          sette   nelle   amministrazioni   rientranti    nell'ambito
territoriale della Regione Basilicata; 
          tredici  nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Calabria; 
          ventuno  nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Campania; 
          sette   nelle   amministrazioni   rientranti    nell'ambito
territoriale della Regione Molise; 
          ventuno  nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Puglia; 
          undici   nelle   amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Sardegna; 
          ventotto  nelle  amministrazioni   rientranti   nell'ambito
territoriale della Regione Sicilia. 
    Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno
degli ambiti regionali richiamati si rinvia all'allegato 1 pubblicato
sul    sito    del    Dipartimento    della     funzione     pubblica
www.funzionepubblica.gov.it           e           sul           sito:
http://riqualificazione.formez.it 
    Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179,  della  legge  30
dicembre 2020, n. 178, il contratto di  lavoro  a  tempo  determinato
avra' durata corrispondente ai programmi  operativi  complementari  e
comunque non superiore a trentasei mesi. 
    2. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, il trenta per cento  dei  posti  e'  riservato  ai
volontari in ferma  breve  e  ferma  prefissata  delle  Forze  armate
congedati senza demerito ovvero durante il periodo  di  rafferma,  ai
volontari  in  servizio  permanente,  nonche'   agli   Ufficiali   di
complemento in ferma biennale e agli ufficiali  in  ferma  prefissata
che hanno completato  senza  demerito  la  ferma  contratta,  ove  in
possesso dei requisiti previsti dal bando. 
    3. Le riserve di legge, in applicazione della normativa  vigente,
e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai  fini  della
formazione della graduatoria finale di merito di  cui  al  successivo
art. 9. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
    1.  Per  l'ammissione  al  concorso  sono  richiesti  i  seguenti
requisiti che devono essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  dei
termini per la presentazione della domanda  di  partecipazione  e  al
momento dell'assunzione: 
      a)  essere  cittadini  italiani  o  di   altro   Stato   membro
dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza  di
uno Stato membro che siano titolari del diritto di  soggiorno  o  del
diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che  siano
titolari del permesso di  soggiorno  UE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo o che siano titolari dello status di rifugiato  ovvero  dello
status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art.  38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; 
      b) avere una eta' non inferiore ai diciotto anni; 
      c) essere in possesso almeno del  seguente  titolo  di  studio:
laurea; 
    Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita' o
altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati  in  possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia  stato  dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30  marzo  2001,
n.  165  ovvero  sia  stata  attivata  la   predetta   procedura   di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
      d) idoneita' fisica allo  svolgimento  delle  funzioni  cui  il
concorso  si  riferisce.  Tale  requisito   sara'   accertato   prima
dell'assunzione all'impiego; 
      e) godimento dei diritti civili e politici; 
      f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      h) non aver riportato condanne penali,  passate  in  giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; 
      i) per i candidati di sesso  maschile  posizione  regolare  nei
riguardi degli obblighi di leva. 
    2. A quanti saranno destinati a  ricoprire  i  posti  disponibili
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per le
politiche di coesione, sara' richiesto il possesso della cittadinanza
italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35,  comma
6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    3.  I  candidati  vengono  ammessi  alle  prove  concorsuali  con
riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13,  comma  4,  del
presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. Il concorso e' espletato in base  alla  procedura  di  seguito
indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: 
      a) fase  di  valutazione  dei  titoli,  secondo  la  disciplina
dell'art. 6, distinta per i codici concorso di cui al precedente art.
1, comma 1. La valutazione e' finalizzata all'ammissione  alla  prova
scritta di un numero di candidati per ciascuno dei codici concorso di
cui al precedente art. 1, comma 1, pari a tre  volte  il  numero  dei
relativi posti messi a concorso. Ai fini della votazione complessiva,
il voto conseguito nella valutazione dei titoli e'  sommato  al  voto
riportato nella prova scritta di cui all'art. 7; 
      b) fase selettiva scritta, secondo la disciplina  dell'art.  7,
distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,
riservata a un numero massimo di candidati pari a tre volte il numero
dei posti messi a concorso per singolo  profilo  oltre  eventuali  ex
aequo, come risultante all'esito della fase a). 
    2. La valutazione dei titoli di cui alla  precedente  lettera  a)
avverra' mediante il ricorso a piattaforme digitali. La prova di  cui
alla precedente lettera b) si svolgera' presso  sedi  decentrate  che
verranno comunicate con le modalita' dell'art.  4  ed  esclusivamente
mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali. 
    3. I primi classificati nell'ambito della graduatoria  finale  di
merito in numero pari ai posti disponibili per  ciascuno  dei  codici
concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  tenuto  conto  delle
riserve  dei  posti,  sono  nominati  vincitori  e   assegnati   alle
amministrazioni interessate per  l'assunzione  a  tempo  determinato,
secondo quanto previsto dall'art. 10. 
                               Art. 4 
 
        Pubblicazione del bando, presentazione della domanda 
          e comunicazioni ai candidati. Termini e modalita' 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». E'
altresi'  disponibile  sul  sito  del  Dipartimento  della   funzione
pubblica         www.funzionepubblica.gov.it         sul         sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019» messo
a disposizione da Formez PA. 
    2. La domanda di ammissione al concorso  puo'  essere  presentata
per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art.  1,  comma
1. L'invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica,
attraverso  il  sistema  pubblico  di  identita'   digitale   (SPID),
compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile      sulla      rete       internet       all'indirizzo
«https://ripam.cloud»,  previa  registrazione  del  candidato   sullo
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) a lui intestato. La registrazione, la  compilazione  e  l'invio
on-line della domanda devono essere completati entro il  quindicesimo
giorno, decorrente dal giorno successivo a  quello  di  pubblicazione
del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
- 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».  Qualora  il  termine  di
scadenza per l'invio on-line della domanda cada in un giorno festivo,
il termine sara' prorogato al primo giorno  successivo  non  festivo.
Sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande  inviate
entro le ore 23,59 di detto termine. 
    3.  La  data  di   presentazione   on-line   della   domanda   di
partecipazione al concorso e' certificata e  comprovata  da  apposita
ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio,
dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso
alla procedura di candidatura e l'invio del  modulo  elettronico.  Ai
fini della partecipazione al concorso, in  caso  di  piu'  invii,  si
terra' conto unicamente della domanda  inviata  cronologicamente  per
ultima. 
    4. Per la partecipazione al concorso deve  essere  effettuato,  a
pena di esclusione, il versamento della quota  di  partecipazione  di
euro 10,00  sulla  base  delle  indicazioni  riportate  nel  suddetto
sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di  partecipazione
deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza  di
cui al comma 2 del presente articolo. Qualora  il  candidato  intenda
presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di  cui
al  precedente  art.  1,  comma  1,  il  versamento  della  quota  di
partecipazione  deve  essere  effettuato  per  ciascun   codice.   Il
contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    5.  Nell'apposito  modulo  elettronico  di  presentazione   della
domanda, tenuto  conto  dell'effettivo  possesso  dei  requisiti  che
vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati
devono riportare: 
      a) il cognome, il nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  la
cittadinanza e, se cittadini  italiani  nati  all'estero,  il  comune
italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto  l'atto
di nascita; 
      b) il codice fiscale; 
      c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di  codice
di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla  residenza,
con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento  postale,
nonche' il recapito telefonico e il  recapito  di  posta  elettronica
certificata,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali variazioni; 
      d) il godimento dei diritti civili e politici; 
      e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      f) di non essere stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o  licenziati
da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo  comma,  lettera
d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato, approvato con  decreto  del  Presidente
della  Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3   e   ai   sensi   delle
corrispondenti disposizioni  di  legge  e  dei  contratti  collettivi
nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; 
      g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato,
per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di  non
avere procedimenti penali in corso di cui si e' a  conoscenza,  fermo
restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; 
      h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; 
      i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; 
      j) il possesso del titolo di  studio  di  cui  all'art.  2  del
presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo  ha
rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; 
      k)  di  procedere,  ove   necessario,   all'attivazione   della
procedura di equivalenza secondo le  modalita'  e  i  tempi  indicati
nell'art. 2 del bando; 
      l)  il  possesso  di  eventuali  titoli  da   sottoporre   alla
valutazione di cui al successivo art. 6; 
      m)  il  possesso  di  eventuali  titoli  preferenziali   o   di
precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; 
      n) l'indicazione dell'eventuale titolarita'  delle  riserve  di
cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando  quanto  previsto
nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12  marzo  1999,
n. 68; 
      o) il profilo/i profili, tra quelli  indicati  all'art.  1  del
presente bando, per cui si intende partecipare. 
    6.  I  candidati  devono  inoltre  dichiarare  esplicitamente  di
possedere i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I  titoli
non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al  concorso
non sono presi in considerazione. 
    7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di  essere  in  possesso  dei
requisiti, ove  compatibili,  di  cui  all'art.  3  del  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 
    8. I candidati con disabilita' devono  specificare,  in  apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione  della
propria necessita' che  deve  essere  opportunamente  documentata  ed
esplicitata  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica.  La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della  commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccedono il cinquanta per cento del tempo assegnato per la prova.
Tutta la documentazione di  supporto  alla  dichiarazione  resa  deve
essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di
pubblicazione del bando di concorso, unitamente  all'apposito  modulo
compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile  on
line e con il quale si autorizza Formez PA al  trattamento  dei  dati
sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non  consente  a
Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    9.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi devono essere documentate con certificazione  medica,  che
e'  valutata  dalla  competente  commissione  esaminatrice   la   cui
decisione, sulla scorta  della  documentazione  sanitaria  rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    10. Il Formez PA  puo'  effettuare  controlli  a  campione  sulla
veridicita' delle dichiarazioni rese  dal  candidato  per  almeno  il
cinque per cento dei posti di cui  al  presente  bando  di  concorso,
mediante il sistema «Step-One 2019» e da' conto al Dipartimento della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri  dei
relativi  esiti.  Le  amministrazioni  di   destinazione   effettuano
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni  rese  dai  candidati
assegnati. Qualora il controllo accerti  la  falsita'  del  contenuto
delle dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione ai sensi
dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni
penali  previste  dall'art.  76  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi  del  procedimento
selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della  regolarita',
ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica  della
Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili  in  caso
di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al  candidato
quando cio' sia dipendente da  dichiarazioni  inesatte  o  incomplete
rese dal candidato circa il proprio recapito,  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito  rispetto
a quello  indicato  nella  domanda,  nonche'  da  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 
    13.  Non  saranno  considerate  valide  le  domande  inviate  con
modalita' diverse da quelle prescritte e  quelle  compilate  in  modo
difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel  presente  bando
di concorso. 
    14. Per le richieste di assistenza  di  tipo  informatico  legate
alla procedura di iscrizione on-line i candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    15. Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario della prova scritta e il  relativo  esito,  e'  effettuata
attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e  luogo  di  svolgimento
della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019»
con accesso da remoto  attraverso  l'identificazione  del  candidato,
almeno dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento
della stessa. 
                               Art. 5 
 
                      Commissioni esaminatrici 
 
    1. Il Dipartimento della funzione pubblica della  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  nomina  le  commissioni  esaminatrici,  per
ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma  1,  sulla
base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487  e  successive  modificazioni.  La  commissione
esaminatrice e' competente  per  le  fasi  del  concorso  di  cui  ai
successivi articoli 6 e  7.  Alle  commissioni  esaminatrici  possono
essere  aggregati  membri  aggiuntivi  per   la   valutazione   della
conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 
    2. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art.  7  del
presente  bando  il  Dipartimento  della  funzione   pubblica   della
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  provvede  alla  nomina  di
appositi comitati di vigilanza. 
                               Art. 6 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  e'  effettuata  sulla  base  dei
titoli dichiarati  dai  candidati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso. I titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono
essere posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo  i  titoli
completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 
    2. I titoli valutabili non potranno superare  il  valore  massimo
complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di  studio  (massimo
quattro punti) e altri titoli (massimo sei punti). 
    3. La valutazione dei  titoli  avverra'  con  l'assegnazione  dei
seguenti punteggi: 
      a) titoli di studio fino a un massimo di  4  punti,  secondo  i
seguenti criteri: 
        a.1) punteggi attribuiti al voto di laurea: 
        con riferimento al voto  di  laurea  relativo  al  titolo  di
studio  conseguito  con  miglior  profitto  nell'ambito   di   quelli
dichiarati  per  l'ammissione  al  concorso,  verra'  attribuito   il
seguente punteggio ad  un  solo  titolo  a  seconda  della  votazione
conseguita: 
          da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,01; 
          da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,02; 
          da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,03; 
          da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,04; 
          da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,05; 
          da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,06; 
          da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 0,07; 
          da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 0,08; 
          da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 0,10. 
        a.2) punteggi attribuiti agli  ulteriori  titoli  rispetto  a
quello previsto come requisito per l'ammissione  (art.  2,  comma  1,
lettera c): 
          0,50  punti  per  il   diploma   di   laurea,   la   laurea
specialistica e magistrale che  sia  il  proseguimento  della  laurea
triennale indicata  quale  requisito  ai  fini  della  partecipazione
ovvero per la laurea a ciclo unico; 
          0,25 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo  di
studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione  di  quelle
propedeutiche  alla  laurea   specialistica   o   laurea   magistrale
dichiarata. 
    Per i criteri a.1) e a.2) il punteggio massimo attribuibile sara'
pari a 1 punto; 
        a.3) formazione post laurea (fino a un massimo di 3 punti): 
          0,5 punti per ogni master universitario di primo livello; 
          1 punto per ogni master universitario di secondo livello; 
          1,5 punti per ogni diploma di specializzazione; 
          1,5 punti per ogni dottorato di ricerca. 
      b) Titoli professionali fino a un massimo di 6 punti, secondo i
seguenti criteri: 
        esperienza  professionale   maturata   nella   gestione   e/o
nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati  da  fondi
europei e  nazionali  afferenti  la  politica  di  coesione  che  sia
comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di
lavoro   o   incarichi   professionali   stipulati   con    pubbliche
amministrazioni o con enti privati. 
    Ai fini  della  valutazione  dell'esperienza  professionale  sono
riconosciuti i seguenti punteggi: 
      b.1)  In  caso   di   rapporti   di   lavoro   dipendente,   di
collaborazione e consulenza: 
        1  punto  per  ogni  anno.  Ai  fini  dell'attribuzione   del
punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno 200 giornate
lavorative; 
        0,5 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 
        0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 
        0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate. 
    Per il computo delle  giornate  lavorative  possono  considerarsi
anche piu' rapporti di lavoro. 
      b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le  quali
e' richiesta la laurea, punti 1. 
    4. Formez  PA  trasmettera'  alle  commissioni  esaminatrici  gli
elenchi dei candidati in ordine decrescente  di  punteggio,  distinti
per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con
il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 
    5. Sul sistema «Step-One 2019» saranno pubblicati gli elenchi dei
candidati stilati dalle commissioni esaminatrici per  ciascun  codice
concorso di cui al precedente art.  1,  comma  1,  con  il  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli  e  l'ammissione  alla  prova
scritta. Tale  pubblicazione  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    6. Le  commissioni  esaminatrici  stileranno  la  graduatoria  di
merito per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma
1, sulla base del  punteggio  complessivo  conseguito  dal  candidato
nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. 
                               Art. 7 
 
                            Prova scritta 
 
    1. La prova scritta, distinta per i codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma  1,  consistera'  in  un  test  di  quaranta
domande con risposta a  scelta  multipla  da  risolvere  in  sessanta
minuti, per un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 
    2. La prova scritta, che si intendera' superata con una votazione
minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sara'  volta  a  verificare  la
conoscenza teorica e pratica della lingua inglese,  delle  tecnologie
informatiche  e,  con  riferimento  ai  codici  concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, delle seguenti materie: 
      A. Funzionario esperto tecnico (Codice FT/COE): 
        normativa in materia  di  rischio  idrogeologico,  sismico  e
valutazione ambientale, di lavori pubblici e gestione del territorio; 
        normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza
nei cantieri e nei luoghi di lavoro; 
        progettazione e manutenzione delle  infrastrutture  viarie  e
relative norme tecniche; 
        tecnica delle costruzioni; 
        la pianificazione urbanistica del territorio; 
        sistemi di realizzazione dei lavori pubblici; 
        la tutela e valorizzazione dei beni culturali; 
        legislazione nazionale e regionale in materia di  edilizia  e
urbanistica; 
        nozioni di estimo, catasto e topografia; 
        occupazione ed espropriazione per pubblica utilita'; 
        elementi di programmazione comunitaria; 
      B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo
(Codice FG/COE): 
        regolamenti comunitari in materia di Fondi strutturali; 
        contabilita'   pubblica,    con    particolare    riferimento
all'ordinamento finanziario e contabile della Regione  e  degli  enti
locali; 
        elementi   di   diritto   amministrativo,   con   particolare
riferimento al codice dei contratti pubblici; 
        programmazione comunitaria; 
        elementi di diritto penale, con  particolare  riferimento  ai
reati contro la pubblica amministrazione; 
      C.  Funzionario   esperto   in   progettazione   e   animazione
territoriale (Codice FP/COE): 
        legislazione  nazionale  e  regionale  sui  servizi  sociali,
socio-assistenziali e socio-sanitari; 
        competenze   dell'ente    locale    in    materia    sociale,
socio-assistenziale e socio-sanitaria; 
        programmazione, organizzazione e gestione degli interventi  e
dei servizi sociali, socioassistenziali; 
        territorio e sviluppo di comunita' nel lavoro sociale; 
        metodologia del servizio sociale con particolare  riferimento
alle problematiche  relative  al  lavoro  di  rete  e  al  lavoro  di
comunita'; 
        cambiamenti sociali e ruolo dei servizi alla luce delle nuove
misure di contrasto alla poverta' (decreto legislativo n. 142/2017); 
        elementi di diritto civile e di diritto di famiglia; 
        elementi di diritto amministrativo; 
        programmazione comunitaria; 
        politiche attive del lavoro e organizzazione dei Servizi  per
l'impiego (SPI); 
        politiche dell'istruzione e della formazione; 
      D.  Funzionario  esperto   amministrativo   giuridico   (Codice
FA/COE): 
        diritto  amministrativo:  con  particolare  riferimento  alla
disciplina degli appalti pubblici, al procedimento  amministrativo  e
alla responsabilita' dei pubblici dipendenti; 
        anticorruzione; 
        diritto dell'Unione europea: gli istituti e le fonti; 
        organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; 
        la contabilita' di stato e degli enti pubblici territoriali e
i principali documenti di finanza pubblica; 
      E. Funzionario esperto analista informatico (Codice FI/COE): 
        progettazione   e   gestione    dei    sistemi    informativi
automatizzati della pubblica amministrazione; 
        CAD - Codice amministrazione digitale; 
        elementi   di   diritto   amministrativo,   con   particolare
riferimento alla protezione dei dati personali; 
        programmazione comunitaria; 
        conoscenza e capacita' di utilizzo dei principali applicativi
informatici e software in uso; 
        conoscenza della normativa nazionale in materia di portali  e
comunicazione web delle PA; 
        forme  ed  applicazioni  della  Business  Intelligence  nelle
organizzazioni pubbliche; 
        Sistemi informativi territoriali (SIT); 
        E-procurement nella pubblica amministrazione  e  ruolo  della
Consip; 
        caratteristiche dell'e-learning e suo impiego in ambito P.A.; 
        firma elettronica e firma digitale; 
        sistema  pubblico  di  connettivita'  (SPC):  regole  e  casi
principali di servizi condivisi; 
        Servizi  Rete  Internazionale  della   PA   (S-RIPA):   stato
dell'arte;  esempi  in  caso  di  disaster  recovery  &   continuita'
operativa; 
        Open Government e Open Data: concetti base, aspetti tecnici e
giuridici; 
        Open Data: realizzazioni nella PA centrale e locale. 
    A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: 
      risposta esatta: +0,75 punti; 
      mancata risposta: 0 punti; 
      risposta errata: -0,375 punti. 
    3. La prova scritta e' corretta in forma anonima. 
    4. La prova si svolge presso sedi  decentrate  ed  esclusivamente
mediante strumentazione  informatica  e  piattaforme  digitali.  Ogni
comunicazione concernente la  prova,  compreso  il  calendario  e  il
relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One  2019».
La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure  per
la  tutela  della  salute  pubblica   a   fronte   della   situazione
epidemiologica, sono resi disponibili  sul  sistema  «Step-One  2019»
almeno dieci giorni prima della data  stabilita  per  lo  svolgimento
della stessa. 
    5. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei  quesiti
prima dello svolgimento della prova. 
    6. I candidati devono presentarsi puntualmente  nella  sede,  nel
giorno e all'ora  stabilita,  nel  pieno  rispetto  delle  misure  di
contrasto alla pandemia e di prevenzione del  contagio  da  COVID-19,
con un valido documento di riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la
ricevuta  rilasciata  dal  sistema  informatico  al   momento   della
compilazione on-line della domanda. 
    7. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  di  cui  al
comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 
    8. Eventuali indicazioni specifiche in  ordine  alla  prova  sono
definite dalle commissioni esaminatrici e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
    9. I candidati ammessi a  sostenere  la  prova  scritta  hanno  a
disposizione  una  postazione  informatica.  Al  termine  del   tempo
previsto  per  la  prova,  il  sistema  interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento, fermo restando che fino all'acquisizione definitiva  il
candidato puo' correggere le risposte gia' date. 
    10. La correzione degli  elaborati  da  parte  delle  commissioni
avviene con  modalita'  che  assicurano  l'anonimato  del  candidato,
utilizzando  strumenti  digitali.  Una  volta  terminate   tutte   le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di  scioglimento  dell'anonimato  che  sono
svolte con modalita' digitali. 
    11. Durante la prova i candidati  non  possono  introdurre  nella
sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni,  raccolte  normative,
vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o
altri dispositivi mobili idonei alla  memorizzazione  o  trasmissione
dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare
tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni  la  commissione
esaminatrice  o  il  comitato  di   vigilanza   dispone   l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 8 
 
                       Preferenze e precedenze 
 
    1. A parita' di merito, ai sensi  dell'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani di caduti per servizio  nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico o privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi e i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    2. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) avere svolto, con esito  positivo,  l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo
presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma  11,  del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla  legge  15  luglio  2011,  n.  111,  pur  non   facendo   parte
dell'ufficio  per  il  processo,  cosi'   come   indicato   dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    3. A parita' di merito e di  titoli  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b) dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    Costituisce, altresi', titolo di preferenza a parita' di merito e
di titoli l'avere svolto, con esito positivo,  lo  stage  presso  gli
uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del  decreto-legge
21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    4. Se a conclusione delle operazioni di  valutazione  dei  titoli
preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e'
preferito il candidato piu' giovane di eta'  ai  sensi  dell'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art.
3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    5. I predetti  titoli  devono  essere  posseduti  al  termine  di
scadenza per la presentazione della domanda ed  essere  espressamente
dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 
    6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova  scritta  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
preferenza elencati nel  presente  articolo,  avendoli  espressamente
dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al  concorso,  deve   far
pervenire  a  mezzo  posta  elettronica   certificata   all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui
agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei
titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile  per  la
presentazione della domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 9 
 
                    Graduatoria finale di merito 
               e comunicazione dell'esito del concorso 
 
    1. La graduatoria di merito per ciascun codice concorso di cui al
precedente art. 1, comma  1,  e'  approvata  dal  Dipartimento  della
funzione pubblica della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  su
proposta    della    commissione    esaminatrice.     Contestualmente
all'approvazione della graduatoria di merito, il  Dipartimento  della
funzione  pubblica  dichiara  vincitori  del  concorso  i   candidati
utilmente collocati nella graduatoria finale di merito  tenuto  conto
delle riserve di  posti  e,  a  parita'  di  merito,  dei  titoli  di
preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 
    2.  Sono  considerati  vincitori  i  soggetti   collocati   nella
graduatoria finale di merito in posizione utile ai  fini  di  cui  al
successivo art. 10, sino  ad  esaurimento  dei  posti  disponibili  e
compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti. 
    3. La graduatoria finale di merito e'  pubblicata  sul  sito  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri  www.funzionepubblica.gov.it  e  sul  sistema  «Step-One
2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    4.  L'avviso   relativo   alla   avvenuta   pubblicazione   della
graduatoria finale di merito e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. Ogni comunicazione ai candidati e'  in  ogni  caso  effettuata
mediante pubblicazione di  specifici  avvisi  sul  sistema  «Step-One
2019». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 
    6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note  le
modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a
concorso con il presente bando, fermo restando  quanto  previsto  dal
successivo art. 10. 
                               Art. 10 
 
                    Scelta delle amministrazioni 
                      e assunzione in servizio 
 
    1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, a cui e'  data  comunicazione  dell'esito
del concorso, sono assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione
scelte sulla base  delle  preferenze  espresse  secondo  l'ordine  di
graduatoria, fermo restando  il  possesso  dei  requisiti  prescritti
dall'art. 2 del presente bando. 
    2. La scelta  di  cui  al  comma  e'  manifestata  attraverso  le
modalita' che saranno indicate con successivo  avviso  sul  sito  del
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei      ministri      www.funzionepubblica.gov.it      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 
    3. Il rapporto  di  lavoro  a  tempo  determinato  e'  instaurato
mediante la stipula di contratto individuale di lavoro. 
                               Art. 11 
 
                          Accesso agli atti 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  «Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it 
    2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti on  line»  disponibile
sul sistema «StepOne 2019», accedere per  via  telematica  agli  atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    3. Con la presentazione  della  domanda  di  partecipazione  alla
suddetta procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti alla procedura medesima. 
    4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. 
    All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli
atti concorso Coesione». La ricevuta  dell'avvenuto  versamento  deve
essere esibita al momento della presentazione presso la  sede  Formez
PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 
    5. Il responsabile unico del  procedimento  e'  il  dirigente  di
Formez PA preposto all'area obiettivo RIPAM. 
                               Art. 12 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  I  dati  raccolti  con  la  domanda  di  partecipazione  alla
procedura di selezione sono trattati esclusivamente per le  finalita'
connesse all'espletamento della procedura stessa e per le  successive
attivita' inerenti  all'eventuale  procedimento  di  assunzione,  nel
rispetto della normativa specifica. 
    2. I dati  forniti  dai  candidati  per  la  partecipazione  alla
selezione pubblica possono essere inseriti in  apposite  banche  dati
nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli  obblighi  previsti
dalla normativa vigente e  per  il  tempo  necessario  connesso  alla
gestione della procedura selettiva e delle  graduatorie,  in  archivi
informatici/cartacei per i necessari  adempimenti  che  competono  al
Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri,  alle  amministrazioni  destinatarie  del
presente  bando  e  alle  commissioni  esaminatrici  in  ordine  alle
procedure selettive,  nonche'  per  adempiere  a  specifici  obblighi
imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 
    3. Il conferimento dei dati e'  obbligatorio  ed  il  rifiuto  di
fornire gli  stessi  comporta  l'impossibilita'  di  dar  corso  alla
valutazione della domanda di partecipazione alla  selezione,  nonche'
agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 
    4. I dati personali in  questione  sono  trattati,  nel  rispetto
delle disposizioni di legge, con l'impiego  di  misure  di  sicurezza
atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i  dati
si riferiscono. 
    5.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  personali  e'   la
Presidenza del Consiglio dei ministri  e  il  Capo  del  Dipartimento
della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni
di titolare del trattamento dei dati personali. Il  responsabile  del
trattamento e' Formez PA con sede legale e  amministrativa  in  viale
Marx, 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente  dell'Area  obiettivo
Ripam. 
    6. I dati personali possono essere comunicati ad altri  soggetti,
pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di  legge
o di regolamento. 
    7. I dati personali possono  essere  oggetto  di  diffusione  nel
rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione  dei
dati personali. 
    8. L'interessato puo' esercitare, alle condizioni e nei limiti di
cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli  15
e seguenti dello stesso:  l'accesso  ai  propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. 
    L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 13 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione,
in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia.  Il
presente bando potra'  essere  adeguato  alla  luce  delle  eventuali
disposizioni normative sopravvenute in materia. 
    2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando  non  si
applica  -  tenuto   conto   della   specialita'   della   procedura,
dell'esigenza di uniformita'  della  stessa,  della  simultaneita'  e
della globalita' dell'iter - la disciplina regolamentare  in  materia
di concorsi delle amministrazioni destinatarie  del  presente  bando,
ove prevista. 
    3.  Avverso  il  presente  bando  e'  ammesso  ricorso  in   sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
    4.  In  qualsiasi  momento   della   procedura   concorsuale   il
Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza  del  Consiglio
dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre  l'esclusione
dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la  mancata  o
incompleta presentazione della documentazione  prevista  o  in  esito
alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 
    5.   Le    amministrazioni    destinatarie    non    procederanno
all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
      Roma, 2 aprile 2021 
 
                                      Il Capo del Dipartimento: Fiori