Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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RETTIFICA

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Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
Posti 18
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 13-04-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RETTIFICA Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 13-04-2021
Data Scadenza bando 13-05-2021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

RETTIFICA

Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
           del personale delle risorse e per l'attuazione 
                dei provvedimeni del giudice minorile 
 
    Visto  il  P.D.G.  28  agosto  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale e' stato indetto  il
concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera  dirigenziale
penitenziaria  per  complessivi  18  posti  di  dirigente,  a   tempo
indeterminato, del ruolo di  esecuzione  penale  esterna  di  livello
dirigenziale non generale; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  concernente:
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi  per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  2
marzo   2021,   recante   ulteriori   disposizioni   attuative    del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  «Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    Covid-19»,    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  Covid-19»,  e  del
decreto-legge  23  febbraio   2021,   n.   15,   recante   «Ulteriori
disposizioni  urgenti  in  materia  di  spostamenti  sul   territorio
nazionale  per  il  contenimento  dell'emergenza  epidemiologica   da
Covid-19»; 
    Visto, in particolare, l'art. 24 comma 2 del citato  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che  ha  previsto
che  per  le  procedure  concorsuali  del  personale  dell'Esecuzione
penale, minorile ed esterna, si applicano  le  disposizioni  previste
dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Considerato che l'art. 259  decreto-legge  34/2020,  al  fine  di
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e
per la durata dello stato di  emergenza  epidemiologica,  prevede  la
possibilita' per le pubbliche  amministrazioni  di  rideterminare  le
modalita'   di   svolgimento   delle   procedure   concorsuali   «con
provvedimento omologo a quello previsto  per  l'indizione,  anche  in
deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti»; 
    Visto l'art. 10 comma  10  decreto-legge  1  aprile  2021  n.  44
recante  «Misure  urgenti  per  il  contenimento   dell'epidemia   da
Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia  e
di  concorsi  pubblici»  che,   nel   modificare   l'art.   259   del
decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, estende la disciplina derogatoria
ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette  o  da  indirsi
per  l'accesso  ai   ruoli   ed   alle   qualifiche   del   personale
dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna; 
    Ritenuta la necessita' di procedere alla  rideterminazione  degli
articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova  scritta  e
modalita' di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina
dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale e' stato indetto  il
concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera  dirigenziale
penitenziaria  per  complessivi  18  posti  di  dirigente,  a   tempo
indeterminato, del ruolo di  esecuzione  penale  esterna  di  livello
dirigenziale non generale, in conformita' alle disposizioni contenute
all'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
 
                              Decreta: 
 
    Gli articoli 9 (Prove di esame), 10  (Diario  della  prima  prova
scritta e modalita' di svolgimento) e 12(Formazione della graduatoria
e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre  2020,  con  il  quale  e'
stato indetto il concorso  pubblico  per  esami  per  l'accesso  alla
carriera dirigenziale  penitenziaria  per  complessivi  18  posti  di
dirigente, a tempo indeterminato,  del  ruolo  di  esecuzione  penale
esterna di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come
segue: 
    «Art. 9 (Prove di esame). - 1. Il concorso di  accesso  al  ruolo
dei  dirigenti  di   esecuzione   penale   esterna   della   carriera
dirigenziale penitenziaria consistera' in una prova di  preselezione,
due prove scritte e una prova orale. 
    La prova di preselezione consistera' in una serie  di  domande  a
risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: 
      a) diritto dell'esecuzione penale con  particolare  riferimento
al libro IV, titolo I, libro X  del  codice  di  procedura  penale  e
diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e
trattamento dei condannati  ed  alle  misure  e  sanzioni  penali  di
comunita' per adulti; 
      b) diritto amministrativo e contabilita' di stato; 
      c) elementi di diritto costituzionale e pubblico; 
      d) elementi di diritto penale; 
      e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
al lavoro di rete e al lavoro di gruppo; 
      f) sociologia dell'organizzazione, con particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
      g)  sociologia  della   marginalita'   e   della   devianza   e
criminologia; 
    2.  Ai  fini  della  predisposizione  delle  domande  a  risposta
multipla  l'Amministrazione  e'  autorizzata   ad   avvalersi   della
consulenza di enti pubblici o di privati specializzati  nel  settore.
La predisposizione dei quesiti puo'  essere  affidata  a  qualificati
istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice  provvedera'
alla validazione dei quesiti. 
    3.  Sono  ammessi  a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra  i  primi  300,  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    4. Il  punteggio  conseguito  nella  prova  di  preselezione  non
concorrera' ai fini della determinazione della votazione  complessiva
finale. 
    5. Le due prove scritte consisteranno nello  svolgimento  di  due
elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: 
      a)  diritto  dell'esecuzione  penale,  diritto   penitenziario,
disciplina di cui agli articoli da 3 a  8  della  legge  n.  67/2014,
decreto del Presidente della Repubblica 309/90, art. 54, comma 6  del
decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articoli 186, comma  9-bis
e 187, comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con
particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati
ed all'esecuzione delle misure alternative  alla  detenzione  e  alle
misure penali di comunita' per adulti; 
      b) metodologia del servizio sociale, sociologia della  devianza
e criminologia, con riferimento allo studio delle  condotte  devianti
ed  antigiuridiche  delle  persone  in  esecuzione   penale   ed   al
trattamento delle stesse ai fini della prevenzione della  recidiva  e
del reinserimento sociale. 
    Dette prove, la cui durata e' stabilita  in  otto  ore,  dovranno
essere svolte nell'ordine precedentemente  indicato.  La  valutazione
minima per il  superamento di  ciascuna  delle  prove  scritte e'  di
21/30. 
    6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare  esclusivamente  i
candidati che abbiano conseguito  nelle  predette  prove  scritte  la
valutazione minima di 21/30. 
    7. La prova orale  vertera'  sulle  stesse  materie  delle  prove
scritte ed inoltre: 
      a) diritto dell'esecuzione penale con  particolare  riferimento
al libro IV, titolo I, libro X  del  codice  di  procedura  penale  e
diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e
trattamento dei condannati  ed  alle  misure  e  sanzioni  penali  di
comunita' per adulti; 
      b) diritto amministrativo e contabilita' di stato; 
      c) elementi di diritto costituzionale e pubblico; 
      d) elementi di diritto penale; 
      e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento
al lavoro di rete e al lavoro di gruppo; 
      f) sociologia dell'organizzazione, con particolare  riferimento
alla gestione dei gruppi di lavoro; 
      g)  sociologia  della   marginalita'   e   della   devianza   e
criminologia. 
      h) diritto del lavoro con particolare riferimento alla  materia
sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico  impiego  e  del
diritto sindacale; 
      i) elementi di procedura penale. 
    8.  La  prova  orale  prevede   altresi'   l'accertamento   della
conoscenza della  lingua  inglese  e  delle  capacita'  e  attitudini
all'uso di apparecchiature e applicazioni  informatiche.  Nell'ambito
della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto  richiesta  nella
domanda  di  partecipazione,  possono  sostenere  anche   una   prova
facoltativa di lingua straniera, tra le lingue  diverse  dall'inglese
indicate alla lettera j) dell'art. 5  del  bando  di  concorso.  Alla
prova facoltativa di lingua  straniera  e'  attribuito  il  punteggio
massimo di 1,00. 
    9. L'accertamento della conoscenza  della  lingua  inglese  e  di
eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato  tra  quelle
previste alla lettera j) dell'art.  5  del  bando,  consiste  in  una
traduzione (senza ausilio del  dizionario)  di  un  testo  e  in  una
conversazione.  La  prova  orale  di  informatica  sara'  diretta  ad
accertare il possesso, da parte  dei  candidati,  di  un  livello  di
conoscenza  dell'uso  delle  apparecchiature  e  delle   applicazioni
informatiche piu' diffuse in  linea  con  gli  standard  europei,  da
realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 
    10. La prova orale si intende superata se il  candidato  consegue
una votazione di almeno 21/30». 
    «Art. 10 (Diario della  prova  di  preselezione  e  modalita'  di
svolgimento). - 1. La prova di preselezione si svolgera' nel luogo  e
nelle date che saranno stabilite  con  successivo  provvedimento  che
sara' pubblicato nella scheda di sintesi del  concorso  presente  sul
sito  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia  - www.giustizia.it
- Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti  di
legge. 
    2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della Commissione esaminatrice. 
    Nel  corso  della  prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. 
    Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso  dal
concorso. 
    3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', della copia della domanda  e  della  ricevuta  di
invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la  prova  di
preselezione. 
    L'assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa,
comportera' l'esclusione dal concorso. 
    L'esito della prova di preselezione  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it   
    Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad  ogni  effetto  di
legge. 
    4. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5  febbraio  1992,  n.  104,
come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con
handicap affetti da  invalidita'  uguale  o  superiore  all'80%  sono
esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e  sono  ammessi
direttamente alle prove scritte». 
      «Art. 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori).
- 1.  Al  termine  delle  prove  orali  la  Commissione  esaminatrice
formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media
dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella
prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per
l'attuazione  dei  provvedimenti  del  giudice  minorile  approva  la
graduatoria di merito e dichiara i  vincitori  del  concorso  tenendo
conto delle riserve dei posti di cui all'art.  1,  comma  2  e  delle
riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza  e  precedenza,  a
parita' di merito e a parita' di  merito  e  titoli,  previsti  dalle
vigenti disposizioni. 
    2. La graduatoria sara' pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero della  giustizia,  nella  scheda  di  sintesi  dedicata  al
concorso. Di tale pubblicazione sara' data  notizia  mediante  avviso
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di  pubblicazione  di  detto
avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 
    3.  I  vincitori   del   concorso   sono   nominati   consiglieri
penitenziari di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare  un
corso di formazione iniziale,  che  si  svolgera'  presso  la  Scuola
superiore dell'esecuzione penale,  della  durata  di  diciotto  mesi,
articolato in  periodi  di  formazione  teorico-pratica  alternati  a
tirocinio  operativo,  le  cui  modalita'   saranno   stabilite   con
successivo decreto del Ministro della giustizia. 
    4.  Al  termine  del  periodo  di   formazione   il   consigliere
penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso  e'
nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima  assegnazione,
ad un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla  scelta
manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 
    5. I  dirigenti  penitenziari  permangono  nella  sede  di  prima
assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che
il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche  in  sovrannumero,
quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia  al  prestigio
dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di
rilevante pericolo per il dipendente  stesso,  o  per  gravissime  ed
eccezionali situazioni personali. 
    6. In  caso  di  mancato  superamento  del  corso  di  formazione
iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto  e  il  relativo
provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle
risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 
    7. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera  il
corso di formazione, con provvedimento  del  direttore  generale  del
personale, delle risorse e per  l'attuazione  dei  provvedimenti  del
giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza  senza
detrazioni d'anzianita'». 
    Il presente provvedimento sara' efficace, ai sensi dell'art. 259,
comma 3, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione
di  apposito  avviso  nella  Gazzetta  ufficiale   della   Repubblica
italiana, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale
del Ministero della giustizia. 
 
    Roma, 8 aprile 2021 
 
                                   Il direttore generale: Cacciapuoti