Concorso per MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
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RETTIFICA
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Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 18 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 29 del 13-04-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA RETTIFICA Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo ... |
Ente: | MINISTERO DELLA GIUSTIZIA |
Regione: | CAMPANIA |
Provincia: | NAPOLI |
Comune: | NAPOLI |
Data di inserimento: | 13-04-2021 |
Data Scadenza bando | 13-05-2021 |
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Rideterminazione delle modalita' di svolgimento del concorso pubblico, per esami, per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi diciotto posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale.
IL DIRETTORE GENERALE del personale delle risorse e per l'attuazione dei provvedimeni del giudice minorile Visto il P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente: «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da Covid-19»; Visto, in particolare, l'art. 24 comma 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 2 marzo 2021, che ha previsto che per le procedure concorsuali del personale dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna, si applicano le disposizioni previste dall'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Considerato che l'art. 259 decreto-legge 34/2020, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19 e per la durata dello stato di emergenza epidemiologica, prevede la possibilita' per le pubbliche amministrazioni di rideterminare le modalita' di svolgimento delle procedure concorsuali «con provvedimento omologo a quello previsto per l'indizione, anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti»; Visto l'art. 10 comma 10 decreto-legge 1 aprile 2021 n. 44 recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da Covid-19, in materia di vaccinazioni anti Sars-Cov-2, di giustizia e di concorsi pubblici» che, nel modificare l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, estende la disciplina derogatoria ivi prevista anche alle procedure concorsuali indette o da indirsi per l'accesso ai ruoli ed alle qualifiche del personale dell'Esecuzione penale, minorile ed esterna; Ritenuta la necessita' di procedere alla rideterminazione degli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento) e 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale, in conformita' alle disposizioni contenute all'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Decreta: Gli articoli 9 (Prove di esame), 10 (Diario della prima prova scritta e modalita' di svolgimento) e 12(Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori) del P.D.G. 28 agosto 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 74 del 22 settembre 2020, con il quale e' stato indetto il concorso pubblico per esami per l'accesso alla carriera dirigenziale penitenziaria per complessivi 18 posti di dirigente, a tempo indeterminato, del ruolo di esecuzione penale esterna di livello dirigenziale non generale, sono rideterminati come segue: «Art. 9 (Prove di esame). - 1. Il concorso di accesso al ruolo dei dirigenti di esecuzione penale esterna della carriera dirigenziale penitenziaria consistera' in una prova di preselezione, due prove scritte e una prova orale. La prova di preselezione consistera' in una serie di domande a risposta multipla vertenti sulle seguenti materie: a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunita' per adulti; b) diritto amministrativo e contabilita' di stato; c) elementi di diritto costituzionale e pubblico; d) elementi di diritto penale; e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento al lavoro di rete e al lavoro di gruppo; f) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro; g) sociologia della marginalita' e della devianza e criminologia; 2. Ai fini della predisposizione delle domande a risposta multipla l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. La predisposizione dei quesiti puo' essere affidata a qualificati istituti pubblici e privati. La Commissione esaminatrice provvedera' alla validazione dei quesiti. 3. Sono ammessi a sostenere le prove scritte i candidati classificatisi, in base al punteggio, tra i primi 300, nonche' i candidati che abbiano riportato lo stesso punteggio del candidato classificato all'ultimo posto utile. 4. Il punteggio conseguito nella prova di preselezione non concorrera' ai fini della determinazione della votazione complessiva finale. 5. Le due prove scritte consisteranno nello svolgimento di due elaborati, vertenti sulle materie sottoindicate: a) diritto dell'esecuzione penale, diritto penitenziario, disciplina di cui agli articoli da 3 a 8 della legge n. 67/2014, decreto del Presidente della Repubblica 309/90, art. 54, comma 6 del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, articoli 186, comma 9-bis e 187, comma 8-bis del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati ed all'esecuzione delle misure alternative alla detenzione e alle misure penali di comunita' per adulti; b) metodologia del servizio sociale, sociologia della devianza e criminologia, con riferimento allo studio delle condotte devianti ed antigiuridiche delle persone in esecuzione penale ed al trattamento delle stesse ai fini della prevenzione della recidiva e del reinserimento sociale. Dette prove, la cui durata e' stabilita in otto ore, dovranno essere svolte nell'ordine precedentemente indicato. La valutazione minima per il superamento di ciascuna delle prove scritte e' di 21/30. 6. Alla prova orale sono ammessi a partecipare esclusivamente i candidati che abbiano conseguito nelle predette prove scritte la valutazione minima di 21/30. 7. La prova orale vertera' sulle stesse materie delle prove scritte ed inoltre: a) diritto dell'esecuzione penale con particolare riferimento al libro IV, titolo I, libro X del codice di procedura penale e diritto penitenziario, con particolare riferimento all'osservazione e trattamento dei condannati ed alle misure e sanzioni penali di comunita' per adulti; b) diritto amministrativo e contabilita' di stato; c) elementi di diritto costituzionale e pubblico; d) elementi di diritto penale; e) metodologia del servizio sociale con particolare riferimento al lavoro di rete e al lavoro di gruppo; f) sociologia dell'organizzazione, con particolare riferimento alla gestione dei gruppi di lavoro; g) sociologia della marginalita' e della devianza e criminologia. h) diritto del lavoro con particolare riferimento alla materia sindacale e alla disciplina del rapporto di pubblico impiego e del diritto sindacale; i) elementi di procedura penale. 8. La prova orale prevede altresi' l'accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle capacita' e attitudini all'uso di apparecchiature e applicazioni informatiche. Nell'ambito della prova orale, i candidati che ne abbiano fatto richiesta nella domanda di partecipazione, possono sostenere anche una prova facoltativa di lingua straniera, tra le lingue diverse dall'inglese indicate alla lettera j) dell'art. 5 del bando di concorso. Alla prova facoltativa di lingua straniera e' attribuito il punteggio massimo di 1,00. 9. L'accertamento della conoscenza della lingua inglese e di eventuale altra lingua facoltativa, scelta dal candidato tra quelle previste alla lettera j) dell'art. 5 del bando, consiste in una traduzione (senza ausilio del dizionario) di un testo e in una conversazione. La prova orale di informatica sara' diretta ad accertare il possesso, da parte dei candidati, di un livello di conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse in linea con gli standard europei, da realizzarsi anche mediante una verifica applicativa. 10. La prova orale si intende superata se il candidato consegue una votazione di almeno 21/30». «Art. 10 (Diario della prova di preselezione e modalita' di svolgimento). - 1. La prova di preselezione si svolgera' nel luogo e nelle date che saranno stabilite con successivo provvedimento che sara' pubblicato nella scheda di sintesi del concorso presente sul sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it - Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti di legge. 2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. Nel corso della prova e' vietato ai candidati di portare nell'aula di esame carta da scrivere, appunti, libri, opuscoli di qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra loro e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e' escluso dal concorso. 3. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena l'esclusione, a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento in corso di validita', della copia della domanda e della ricevuta di invio rilasciata dal sistema informatico, per sostenere la prova di preselezione. L'assenza dalla prova di preselezione, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal concorso. L'esito della prova di preselezione sara' pubblicato sul sito ufficiale del Ministero della giustizia - www.giustizia.it Tale pubblicazione avra' valore di notifica ad ogni effetto di legge. 4. Ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, come integrata dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, i soggetti con handicap affetti da invalidita' uguale o superiore all'80% sono esonerati dallo svolgimento della prova preselettiva e sono ammessi direttamente alle prove scritte». «Art. 12 (Formazione della graduatoria e nomina dei vincitori). - 1. Al termine delle prove orali la Commissione esaminatrice formera' la graduatoria di merito, risultante dalla somma della media dei voti riportati nelle due prove scritte con quello riportato nella prova orale. Il direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile approva la graduatoria di merito e dichiara i vincitori del concorso tenendo conto delle riserve dei posti di cui all'art. 1, comma 2 e delle riserve di legge, nonche' dei titoli di preferenza e precedenza, a parita' di merito e a parita' di merito e titoli, previsti dalle vigenti disposizioni. 2. La graduatoria sara' pubblicata nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, nella scheda di sintesi dedicata al concorso. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrera' il termine per le eventuali impugnative. 3. I vincitori del concorso sono nominati consiglieri penitenziari di esecuzione penale esterna e ammessi a frequentare un corso di formazione iniziale, che si svolgera' presso la Scuola superiore dell'esecuzione penale, della durata di diciotto mesi, articolato in periodi di formazione teorico-pratica alternati a tirocinio operativo, le cui modalita' saranno stabilite con successivo decreto del Ministro della giustizia. 4. Al termine del periodo di formazione il consigliere penitenziario che riportera' l'idoneita' agli esami di fine corso e' nominato dirigente penitenziario e destinato, in prima assegnazione, ad un ufficio di esecuzione penale esterna, in relazione alla scelta manifestata da ciascuno, secondo l'ordine di ruolo. 5. I dirigenti penitenziari permangono nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a tre anni, fatto salvo che il trasferimento ad altra sede sia disposto, anche in sovrannumero, quando la permanenza del dipendente nella sede nuoccia al prestigio dell'Amministrazione o si sia determinata una situazione oggettiva di rilevante pericolo per il dipendente stesso, o per gravissime ed eccezionali situazioni personali. 6. In caso di mancato superamento del corso di formazione iniziale il rapporto di lavoro e' risolto di diritto e il relativo provvedimento e' adottato dal direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile. 7. Il personale dei ruoli dell'Amministrazione che non supera il corso di formazione, con provvedimento del direttore generale del personale, delle risorse e per l'attuazione dei provvedimenti del giudice minorile, e' restituito al ruolo e sede di provenienza senza detrazioni d'anzianita'». Il presente provvedimento sara' efficace, ai sensi dell'art. 259, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, previa pubblicazione di apposito avviso nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, dalla data di pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero della giustizia. Roma, 8 aprile 2021 Il direttore generale: Cacciapuoti