Concorso per COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
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Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 31 del 20-04-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA CONCORSO (Scad. 20-05-2021) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di milletrenta allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno acc ...
Ente: COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 20-04-2021
Data Scadenza bando 20-05-2021
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COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

CONCORSO (Scad. 20-05-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di milletrenta allievi marescialli al 93° corso presso la Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza, per l'anno accademico 2021/2022.

 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, comma 1, il quale dispone che
il personale militare e delle Forze di polizia rimangono disciplinati
dai rispettivi ordinamenti; 
    Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive
modificazioni e integrazioni, recante «Attuazione dell'art.  3  della
legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia  di  nuovo  inquadramento  del
personale non direttivo e non dirigente del Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e  successive
modificazioni e integrazioni, recante  «Disposizioni  in  materia  di
revisione dei ruoli delle Forze di polizia,  ai  sensi  dell'art.  8,
comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» e, in  particolare,
l'art. 36, comma 23, in base al quale, in deroga  a  quanto  previsto
dall'art. 35 del richiamato decreto legislativo 12  maggio  1995,  n.
199, i marescialli della Guardia di finanza sono tratti,  per  l'anno
2021, nella  misura  del  60%  dei  posti  complessivamente  messi  a
concorso attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Vista  la  legge  23  aprile   1959,   n.   189,   e   successive
modificazioni,  recante  «Ordinamento  del  Corpo  della  Guardia  di
finanza»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto  1972,
n.  670,  recante  «Approvazione  del   testo   unico   delle   leggi
costituzionali concernenti  lo  statuto  speciale  del  Trentino-Alto
Adige», e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, e successive modificazioni e integrazioni, recante «Norme  di
attuazione dello statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige
in materia di proporzione negli uffici statali siti  nella  Provincia
di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visti il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo», e l'art. 19 della
legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente «Esenzione dall'imposta di
bollo per copie conformi di atti»; 
    Vista la legge 18 dicembre 1973,  n.  836,  recante  «Trattamento
economico di missione e di trasferimento dei dipendenti  statali»  e,
in particolare, l'art. 29; 
    Visti gli articoli 316, 317 e 320 del codice civile; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina  nei  rapporti  dei  cittadini  con  la  pubblica
amministrazione e nei procedimenti giudiziari»; 
    Vista la  legge  23  agosto  1988,  n.  370,  recante  «Esenzione
dall'imposta di bollo per le domande  di  concorso  e  di  assunzione
presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto l'art. 26, della legge 1° febbraio  1989,  n.  53,  recante
«Modifiche alle norme sullo stato  giuridico  degli  appartenenti  ai
ruoli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di
finanza nonche' disposizioni relative alla  Polizia  di  Stato,  alla
Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
e integrazioni, recante  «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, e successive modificazioni, concernente «Regolamento  recante
norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le
modalita' di svolgimento dei concorsi, dei  concorsi  unici  e  delle
altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni
e  integrazioni,  recante  «Misure   urgenti   per   lo   snellimento
dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di  decisione  e  di
controllo»; 
    Vista la legge 16 giugno  1998,  n.  191,  recante  «Modifiche  e
integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15  maggio  1997,  n.
127, nonche' norme in materia di formazione del personale  dipendente
e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.  Disposizioni
in materia di edilizia scolastica»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni, recante «Testo unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa (testo A)»; 
    Vista la legge 6 marzo 2001, n. 64, concernente «Istituzione  del
servizio civile nazionale»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive
modificazioni e  integrazioni,  concernente  «Codice  in  materia  di
protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.  82,  e  successive
modificazioni, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto l'art. 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25  giugno  2008,
n.  112,  e  successive  modificazioni,  convertito  in  legge,   con
modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6  agosto  2008,  n.
133, recante «Disposizioni urgenti  per  lo  sviluppo  economico,  la
semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della  finanza
pubblica e la perequazione tributaria»; 
    Visto l'art. 32 della  legge  18  giugno  2009,  n.  69,  recante
«Disposizioni per  lo  sviluppo  economico,  la  semplificazione,  la
competitivita' nonche' in materia  di  processo  civile»  concernente
l'eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento  dei  documenti
in forma cartacea; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»  e  successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente  «Disposizioni
per  l'ammissione  dei  soggetti  fabici  nelle  Forze  armate  e  di
polizia»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale  dei
vigili del fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, gli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
    Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente
«Regolamento recante norme per l'individuazione dei  limiti  di  eta'
per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della Guardia  di
finanza, ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15  maggio  1997,
n. 127»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,   e
successive modificazioni  e  integrazioni,  concernente  «Regolamento
recante norme per l'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  nella
Guardia di finanza, ai sensi dell'art. 1, comma  5,  della  legge  20
ottobre 1999, n. 380»; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Determinazione delle classi delle lauree universitarie»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute 6 luglio 2020, recante
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da Covid-19»; 
    Vista la determinazione n.  98635,  datata  26  marzo  2008,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni e integrazioni,  registrata  all'Ufficio  centrale  del
bilancio, presso il Ministero dell'economia e delle  finanze,  il  28
marzo 2008, al n.  3286,  concernente  l'attribuzione  di  specifiche
competenze alle varie autorita' gerarchiche del Corpo; 
    Vista la determinazione n. 188523, datata  25  giugno  2013,  del
Comandante  generale  della   Guardia   di   finanza   e   successive
modificazioni  e  integrazioni,  concernente  le  modalita'  per   lo
svolgimento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale al servizio
nel Corpo della Guardia di  finanza  nei  confronti  degli  aspiranti
all'arruolamento; 
    Visto  il  decreto  n.  45755,  datato  17  febbraio  2015,   del
Comandante  generale  della  Guardia  di  finanza,   riguardante   le
direttive tecniche da adottare ai sensi dell'art.  3,  comma  4,  del
citato decreto ministeriale 17 maggio  2000,  n.  155,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Ritenuto di dover riservare dei posti in favore dei candidati  in
possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e dei candidati  appartenenti
a una delle categorie di cui all'art. 2151, comma 1, lettera b),  del
citato decreto legislativo n. 66/2010; 
    Valutata l'opportunita' di prevedere che alle  prove  concorsuali
successive a quella scritta di preselezione venga ammesso comunque un
numero di concorrenti idonei sufficiente a  garantire  un'adeguata  e
rigorosa selezione nonche' la copertura dei posti messi  a  concorso,
anche alla luce del fatto che in  via  eccezionale  la  procedura  in
argomento  non  prevede  lo  svolgimento  della  prova   scritta   di
composizione italiana; 
 
                             Determina: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto,  per  l'anno  accademico  2021/2022,  un  pubblico
concorso, per  titoli  ed  esami,  per  l'ammissione  di  milletrenta
allievi marescialli  al  93°  corso  presso  la  Scuola  ispettori  e
sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    2. I posti disponibili sono cosi' ripartiti: 
      a) novecentottantatre' sono destinati al contingente  ordinario
di cui: 
        1)  quattordici  sono  riservati  ai  candidati  in  possesso
dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al  diploma  d'istruzione
secondaria di secondo grado o superiore; 
        2) otto sono riservati al  coniuge  e  ai  figli  superstiti,
ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado  se  unici
superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio; 
      b) quarantasette sono destinati al contingente di mare di cui: 
        1) quindici per la specializzazione «nocchiere  abilitato  al
comando» (NAC); 
        2) tredici per la specializzazione «nocchiere» (NCH); 
        3) sedici  per  la  specializzazione  «tecnico  di  macchine»
(TDM); 
        4) tre  per  la  specializzazione  «tecnico  dei  sistemi  di
comunicazione e scoperta» (TSC). 
    3. Dei sedici posti disponibili per  il  contingente  di  mare  -
specializzazione «tecnico  di  macchine»,  sette  sono  riservati  ai
militari del Corpo, in possesso dei  requisiti  di  cui  all'art.  2,
comma 1, lettera a), che abbiano frequentato, con  esito  favorevole,
il corso per  «motorista  navale»  presso  la  Scuola  nautica  della
Guardia di finanza, se giudicati meritevoli dalle  autorita'  di  cui
all'art. 2, comma 5, sulla base dei requisiti  di  cui  all'art.  10,
comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. 
    I militari in possesso  dei  suddetti  requisiti  possono  essere
ammessi, a domanda, al relativo corso di cui al comma 1  con  esonero
dalle prove  concorsuali.  A  tal  fine,  i  posti  disponibili  sono
assegnati ai militari giudicati meritevoli che abbiano conseguito  la
specializzazione di  «motorista  navale»  con  maggior  punteggio  di
merito, maggiorato  degli  eventuali  titoli  ovvero,  a  parita'  di
punteggio, a quelli di grado piu' elevato. A  parita'  di  grado,  e'
prevalente l'anzianita' di servizio e, a  parita'  della  stessa,  la
maggiore eta'. 
    4. La specializzazione «motorista navale» deve  essere  posseduta
alla data di scadenza del termine di  cui  all'art.  3,  comma  1,  e
conservata fino all'ammissione al corso di formazione. 
    5. La partecipazione al concorso per i posti di cui  al  comma  3
non e' ammessa per piu' di due volte. 
    6. I concorrenti possono presentare domanda di partecipazione per
uno solo dei predetti contingenti e specializzazioni. 
    7. Lo svolgimento del concorso comprende: 
      a) prova scritta di preselezione, consistente in questionario a
risposta multipla di cultura generale; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 
      d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) valutazione dei titoli. 
    8. Il Corpo della guardia di finanza si riserva,  in  ragione  di
esigenze attualmente non valutabili ne'  prevedibili  anche  connesse
all'eventuale proroga del  periodo  di  emergenza  epidemiologica  da
«COVID-19», la facolta' di revocare il presente bando, di sospendere,
rinviare e modificare le prove concorsuali, di rimodulare, fino  alla
data di approvazione delle graduatorie finali di  merito,  il  numero
dei posti, di sospendere l'ammissione  al  corso  di  formazione  dei
vincitori anche sulla base del numero di assunzioni  complessivamente
autorizzate dall'Autorita' di Governo. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti e condizioni 
                    per l'ammissione al concorso 
 
    1. Possono partecipare al concorso: 
      a)  gli  appartenenti  al  ruolo  sovrintendenti  e  al   ruolo
appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri nonche' gli  ufficiali
di complemento o in ferma prefissata che abbiano completato  diciotto
mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che: 
        1) alla data di scadenza del  termine  per  la  presentazione
della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  non  abbiano  superato  il
giorno del compimento del trentacinquesimo anno di eta'; 
        2) non abbiano demeritato durante il servizio prestato; 
        3) se in servizio permanente, non siano stati dichiarati  non
idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero se  dichiarati  non
idonei al grado  superiore,  abbiano  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
        4) non risultino imputati o  condannati  ovvero  non  abbiano
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne'  siano  o  siano  stati
sottoposti a misure di prevenzione; 
        5) non siano sottoposti a  un  procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
        6) non siano sospesi dal servizio o  dall'impiego  ovvero  in
aspettativa; 
        7) non siano gia'  stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza; 
      b) i cittadini italiani, anche se gia' alle armi, che: 
        1)  abbiano,  alla  data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di cui all'art. 3, comma 1,  compiuto  il
17° anno di eta' e non superato il giorno di compimento del 26°  anno
di eta'; 
        2) abbiano, se minorenni alla  data  di  presentazione  della
domanda, il consenso dei genitori o del  genitore  esercente  in  via
esclusiva la potesta'  o  del  tutore  per  contrarre  l'arruolamento
volontario nella Guardia di finanza; 
        3) godano dei diritti civili e politici; 
        4)  non  siano  stati  destituiti,  dispensati  o  dichiarati
decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia,  ad   eccezione,   per   il   contingente   ordinario,   dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e,  per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
        5) non siano stati ammessi  a  prestare  il  servizio  civile
nazionale quali obiettori di coscienza ovvero  abbiano  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
        6) non siano stati dimessi, per  motivi  disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
        7)  alla  data  dell'effettivo  incorporamento,   non   siano
imputati,  non  siano   stati   condannati   ne'   abbiano   ottenuto
l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice di procedura
penale per delitti non colposi, ne' siano o siano stati sottoposti  a
misure di prevenzione; 
        8) non si trovino, alla data  dell'effettivo  incorporamento,
in  situazioni  comunque  incompatibili  con  l'acquisizione   o   la
conservazione dello stato di ispettore della Guardia di finanza; 
        9) siano in possesso dei requisiti di cui all'art.  26  della
legge 1° febbraio 1989, n. 53. A tal fine, il Corpo della guardia  di
finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del
candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado  da  rivestire.
Sono causa di esclusione  dall'arruolamento  anche  l'esito  positivo
agli  accertamenti  diagnostici,  la  guida  in  stato  di   ebbrezza
costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze  stupefacenti  o
psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali  o
risalenti; 
        10) non siano gia' stati  rinviati,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli, ovvero da corsi equipollenti, della  Guardia  di
finanza. 
    2. Tutti i candidati devono possedere,  inoltre,  un  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado che  consenta  l'iscrizione  a
corsi di laurea  previsti  dalle  universita'  statali  o  legalmente
riconosciute. 
    Possono partecipare anche coloro che, pur non essendo in possesso
del previsto diploma alla data di scadenza per la presentazione delle
domande, lo conseguano nell'anno scolastico 2020/2021. 
    3. I concorrenti per i posti riservati di cui all'art.  1,  comma
2, lettera a), numero 1, laddove risultino  privi  dell'attestato  di
cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
1976, n. 752, riferito al diploma di istruzione secondaria di secondo
grado o superiore, sono esclusi dal concorso. 
    4. I requisiti,  se  non  diversamente  indicato,  devono  essere
posseduti alla data di scadenza  del  termine  per  la  presentazione
della domanda di partecipazione di cui all'art. 3, comma  1,  e  alla
data di effettivo incorporamento, pena l'esclusione dal concorso. 
    5. Il giudizio di meritevolezza, di cui al comma 1,  lettera  a),
numero 2), e' espresso, sulla base dei requisiti di cui all'art.  10,
comma 3, del decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  dalle
seguenti autorita': 
      a)  Capo  di  Stato  maggiore  del  Comando  interregionale  (o
equiparato), relativamente al personale in forza allo stesso Comando; 
      b)  Comandante  regionale  (o  equiparato),  relativamente   al
personale in forza allo stesso Comando e ai reparti dipendenti; 
      c) Sottocapo di Stato  maggiore  e  capi  reparto  del  Comando
generale  relativamente  al  personale  in  forza   alle   rispettive
articolazioni. Per il  personale  in  forza  alle  articolazioni  del
Comando generale di diretta collaborazione del  Comandante  generale,
del Comandante in seconda e del Capo di Stato maggiore,  il  giudizio
e' espresso dai rispettivi capi ufficio; 
      d) Comandante del  quartier  generale,  Comandante  del  centro
informatico   amministrativo   nazionale,   Comandante   del   centro
logistico, Comandante del reparto  tecnico  logistico  amministrativo
degli  istituti  di  istruzione,  Comandante  del   reparto   tecnico
logistico amministrativo dei reparti speciali, Comandante del  centro
navale  e  Comandante  del  centro  di  aviazione,  relativamente  al
personale dipendente. 
    6. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta'  previsti  per
l'ammissione ai pubblici concorsi. 
                               Art. 3 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
esclusivamente  mediante  la  procedura  telematica  disponibile  sul
portale attivo all'indirizzo «https://concorsi.gdf.gov.it»,  seguendo
le istruzioni del sistema  automatizzato,  entro  le  ore  12,00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti - che devono essere in possesso di un account di
posta elettronica certificata («P.E.C.») o ricorrere, se minorenni, a
quello in uso a uno dei componenti del nucleo familiare esercente  la
potesta' genitoriale  o,  in  mancanza,  al  tutore  -  dopo  essersi
registrati al portale potranno  accedere,  tramite  la  propria  area
riservata, al form di compilazione della domanda di partecipazione. 
    Per i candidati  minorenni  e'  richiesta  altresi',  a  pena  di
nullita', la sottoscrizione dell'assenso a contrarre l'arruolamento e
dell'autorizzazione all'esecuzione di  esami  clinici  e  strumentali
utili all'accertamento dell'idoneita' fisica e attitudinale da  parte
di entrambi i genitori o del solo genitore esercente in via esclusiva
la potesta' genitoriale o, in mancanza, del tutore. 
    3. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale,
dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza («ID istanza»)
rinvenibile attraverso  la  funzione  «visualizza  istanza»  presente
nella propria area riservata del  portale  nonche'  comunicato  sulla
propria casella di posta elettronica certificata. 
    4. In  caso  di  problematiche  di  natura  tecnica  del  sistema
informatico,   verificatesi   nell'ultimo   giorno   utile   per   la
presentazione   della   domanda   di   partecipazione   e   accertate
dall'Amministrazione, sara'  considerata  comunque  valida  l'istanza
presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato
1, corredato per esteso dalla  propria  firma  autografa  e  inviato,
unitamente alla  scansione  fronte/retro  del  proprio  documento  di
riconoscimento  in  corso  di  validita',  all'indirizzo   di   posta
elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it entro le ore 14:00  del
trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del  presente
bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Qualora l'istanza sia presentata da un  candidato  minorenne,  il
modello  dovra'  essere  sottoscritto  dallo  stesso  e,  a  pena  di
nullita', da entrambi i genitori o dal solo genitore esercente in via
esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore ai  fini
dell'assenso  a  contrarre   l'arruolamento   e   dell'autorizzazione
all'esecuzione di esami clinici e strumentali utili  all'accertamento
dell'idoneita'  fisica  e  attitudinale.  L'istanza   dovra'   essere
corredata, in  tal  caso,  anche  dalla  scansione  fronte/retro  del
documento di riconoscimento in corso di validita' di chi esercita  la
potesta' genitoriale. 
    5. I militari del corpo in servizio che presentano  l'istanza  di
partecipazione ne daranno comunicazione scritta,  per  i  profili  di
competenza,  al  reparto  dal  quale   dipendono   direttamente   per
l'impiego.  Per  i  militari  in  forza  al   Comando   generale   la
comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier generale. 
    I militari che risultano  assegnati  a  una  sezione  di  polizia
giudiziaria   presso   una   procura   della   Repubblica    dovranno
tempestivamente notiziare  della  partecipazione  al  concorso  anche
l'autorita'  giudiziaria  dalla   quale   funzionalmente   dipendono.
Quest'ultima  dovra'  essere,  altresi',  informata  dei  profili  di
impiego specificati al  successivo  art.  4,  comma  1,  lettera  m).
Dell'avvenuto   adempimento   dovra'    essere    fornita    apposita
dichiarazione  al  reparto  dal  quale  dipendono  direttamente   per
l'impiego. 
    6. Le domande di partecipazione, presentate  tramite  il  portale
attivo  all'indirizzo  «https://concorsi.gdf.gov.it»  o  secondo   le
modalita'  di  cui   al   comma   4,   potranno   essere   modificate
esclusivamente entro i termini di cui ai commi 1 e 4. 
    7. Eventuali variazioni di recapiti, di stato civile, di  reparto
di appartenenza  e  grado  (se  appartenenti  al  Corpo)  intervenute
successivamente ai termini di cui ai commi  1  e  4  dovranno  essere
comunicate   all'indirizzo   di   posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it 
                               Art. 4 
 
                 Elementi da indicare nella domanda 
 
    1. Il  candidato  in  servizio  nella  Guardia  di  finanza  deve
indicare nella domanda: 
      a) grado, contingente di appartenenza, cognome, nome, matricola
meccanografica, data e  luogo  di  nascita,  nonche'  il  contingente
(ordinario o mare con relativa specializzazione) per il quale intende
concorrere; 
      b) il reparto cui e' in forza; 
      c) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      d) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2020/2021,  indicando   l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      e) se in servizio permanente, di non  essere  stato  dichiarato
non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero  se  dichiarato
non idoneo al grado superiore  abbia  successivamente  conseguito  un
giudizio di  idoneita'  e  siano  trascorsi  almeno  due  anni  dalla
dichiarazione di non idoneita'; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice  di
procedura penale per delitti non colposi ne' essere  o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) di non essere sottoposto a un procedimento  disciplinare  di
corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu'  grave
della consegna, a un  procedimento  disciplinare  di  stato  o  a  un
procedimento disciplinare  ai  sensi  dell'art.  17  delle  norme  di
attuazione, di coordinamento e transitorie del  codice  di  procedura
penale (decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271); 
      h) di non essere sospeso dal servizio o dall'impiego ovvero  in
aspettativa; 
      i) l'eventuale possesso di uno o piu'  titoli  maggiorativi  di
punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati
all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al  riguardo,  si  precisa  che  e'
onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le  modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o  le
certificazioni ovvero dichiarazioni sostitutive,  nei  casi  previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      l) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      m) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    2. I candidati che intendano concorrere per i posti riservati  di
cui all'art. 1, comma 3, devono  farne  richiesta  nella  domanda  di
partecipazione al concorso, precisando la data di conseguimento della
specializzazione «motorista navale». 
    3. Il candidato che non presta servizio nella Guardia di  finanza
deve indicare nella domanda: 
      a) cognome, nome,  codice  fiscale,  sesso,  data  e  luogo  di
nascita; 
      b)   il   contingente   (ordinario   o   mare   con    relativa
specializzazione) per il quale intende concorrere; 
      c) il possesso della cittadinanza italiana; 
      d) lo stato civile e il numero degli eventuali figli a carico; 
      e) di essere iscritto (per i candidati maggiorenni) nelle liste
elettorali del comune di residenza e di godere dei diritti civili; 
      f) di non essere imputato, non essere stato condannato ne' aver
ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'art. 444, codice  di
procedura penale per delitti non colposi, ne' essere o  essere  stato
sottoposto a misure di prevenzione; 
      g) di non essere gia' stato rinviato,  d'autorita',  dal  corso
allievi marescialli o equipollenti della Guardia di finanza; 
      h)  se  alle  armi,  il  grado  rivestito  e  il   reparto   di
appartenenza; 
      i) di non essere stato ammesso a prestare  il  servizio  civile
nazionale quale obiettore di coscienza ovvero di  aver  rinunciato  a
tale status, ai sensi dell'art. 636, comma 3, del decreto legislativo
15 marzo 2010, n. 66; 
      l) il titolo di studio di cui e' in possesso o che  presume  di
conseguire  nell'anno  scolastico  2020/2021,  indicando   l'istituto
presso il quale e' stato o sara' conseguito; 
      m) di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziato
dal lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni a  seguito
di  procedimento  disciplinare  ovvero  prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  e  di
polizia,  a   esclusione,   per   il   contingente   ordinario,   dei
proscioglimenti per inattitudine al volo o alla vita di bordo e,  per
il contingente di mare, dei proscioglimenti per inattitudine al volo; 
      n)  l'indirizzo  proprio  o,   eventualmente,   della   propria
famiglia, completo del numero di codice di avviamento postale e, dove
possibile, di un recapito telefonico; 
      o) il recapito presso il quale si desidera  ricevere  eventuali
comunicazioni e un indirizzo di posta elettronica certificata; 
      p) di non essere stato dimesso, per motivi disciplinari  o  per
inattitudine alla vita militare, da accademie,  scuole,  istituti  di
formazione delle Forze armate e di polizia; 
      q) l'eventuale possesso di uno o piu'  titoli  maggiorativi  di
punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o preferenziali elencati
all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Al  riguardo,  si  precisa  che  e'
onere del candidato consegnare o far pervenire, secondo le  modalita'
e la tempistica indicate all'art. 6, comma 4, la documentazione o  le
certificazioni ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei casi previsti
dalla legge, comprovanti il possesso di tali titoli; 
      r) di essere consapevole che, in caso di ammissione al corso di
formazione  per  allievi  marescialli,   sara'   iscritto,   a   cura
dell'Amministrazione, a un corso di  laurea  individuato  dal  Corpo.
Pertanto, non dovra' trovarsi in  situazioni  comunque  incompatibili
con l'iscrizione all'universita'; 
      s) di essere disposto, in  caso  di  nomina  a  maresciallo,  a
raggiungere qualsiasi sede di servizio. 
    4. All'atto della compilazione della domanda  di  partecipazione,
gli aspiranti che concorrono per i posti riservati: 
      a) ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4  del  decreto
del Presidente della  Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  devono
precisare gli estremi e il  livello  del  titolo  in  base  al  quale
concorrono per tali posti, indicando la lingua (italiana  o  tedesca)
nella quale intendono sostenere le prove di cui all'art. 1, comma  7,
lettere a) ed e); 
      b) al coniuge, ai figli superstiti, ovvero ai parenti in  linea
collaterale di secondo grado qualora unici superstiti, del  personale
delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto  in  servizio  e
per causa di servizio, devono specificare gli estremi  e  l'autorita'
che ha attestato il possesso del requisito richiesto. 
    5. I candidati, inoltre, nella domanda di partecipazione,  devono
dichiarare di essere a conoscenza delle  disposizioni  del  bando  di
concorso e, in particolare, degli articoli 11 e 20, concernenti,  tra
l'altro,  il  calendario  di  svolgimento  della  prova  scritta   di
preselezione nonche' le modalita' di notifica dei relativi esiti e di
convocazione per le prove successive e le modalita' di notifica delle
graduatorie finali di merito. 
    6. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e
il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di: 
      a) aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati
personali di cui all'art. 26 del bando di concorso; 
      b) essere consapevole  che  in  caso  di  false  dichiarazioni,
accertate  dall'Amministrazione  a  seguito  di  controlli,  anche  a
campione, ai sensi dell'art. 71  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, incorre nelle sanzioni  previste
dal codice penale e dalle leggi speciali in  materia  e  decadra'  da
ogni beneficio eventualmente  conseguente  al  provvedimento  emanato
sulla base della dichiarazione non veritiera fornita. 
                               Art. 5 
 
                Cause di archiviazione della domanda 
 
    1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo
i termini di cui all'art. 3, commi  1  e  4,  con  provvedimento  del
Comandante del centro di reclutamento, nel caso in cui: 
      a) non siano sottoscritte, se previsto,  dal  candidato  e,  se
minorenne, da entrambi i genitori o dal solo  genitore  esercente  in
via esclusiva la potesta' genitoriale o, in mancanza, dal tutore; 
      b) non siano corredate dal PDF  generato  dal  sistema  e/o  da
idoneo/i documento/i di riconoscimento, se previsto; 
      c) pur se compilate telematicamente o su modello in allegato  1
e debitamente sottoscritte, pervengano con  modalita'  differenti  da
quelle previste; 
      d) pervengano  all'indirizzo  P.E.C.  concorsoAM@pec.gdf.it  in
assenza dei relativi presupposti o comunque oltre i termini  previsti
per la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso  di
cui all'art. 3, commi 1 e 4. A tale fine, fa fede la  data  riportata
sulla «ricevuta di avvenuta  accettazione»  purche'  in  presenza  di
«ricevuta di avvenuta consegna». 
    2. I provvedimenti di  archiviazione  di  cui  al  comma  1  sono
notificati  agli  interessati,  che  possono  impugnarli,  producendo
ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti  del  codice  del  processo  amministrativo,  approvato  con
decreto legislativo 2 luglio 2010, n.  104,  secondo  i  termini  ivi
indicati. 
    3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate
valide  sono  ammessi   al   concorso,   con   riserva,   in   attesa
dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti. 
    Tale riserva deve intendersi  fino  all'ammissione  al  corso  di
formazione. 
                               Art. 6 
 
                           Documentazione 
 
    1. Per i candidati in servizio nella Guardia di finanza: 
      a) la relativa documentazione caratteristica deve essere: 
        1) chiusa, nei confronti di tutti, alla data di scadenza  del
termine di presentazione  della  domanda  di  partecipazione  di  cui
all'art. 3, comma 1; 
        2) inderogabilmente compilata  entro  il  trentesimo  giorno,
revisionata e perfezionata - con  la  firma  per  presa  visione  del
valutato - entro il quarantesimo giorno successivo al verificarsi del
motivo determinante la sua formazione; 
      b) il centro di reclutamento provvede a richiedere il  giudizio
di meritevolezza di cui agli articoli 1,  comma  3,  e  2,  comma  1,
lettera a), numero 2), riferito alla data di scadenza del termine  di
cui all'art. 3, comma 1; 
      c)   i   comandi   di   secondo   livello   devono   comunicare
tempestivamente al centro di reclutamento: 
        1) eventuali situazioni che possano comportare la perdita  di
uno dei prescritti  requisiti  previsti  all'art.  2,  da  parte  dei
partecipanti al concorso; 
        2) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi  durante
lo svolgimento del concorso. 
    2. I dati presenti negli atti matricolari  utili  alla  procedura
saranno rilevati dalla competente sottocommissione  direttamente  dal
«Documento unico matricolare»  (D.U.M.).  A  tal  fine  le  strutture
periferiche del nuovo servizio matricolare della Guardia  di  finanza
di cui all'allegato 2 delle relative norme  di  attuazione  approvate
con determinazione n. 225632, in data 20 luglio 2016, del  Comandante
generale e successive modificazioni e integrazioni, devono: 
      a) provvedere a redigere o a far redigere  uno  dei  prescritti
documenti caratteristici avente come data finale quella  di  scadenza
dei termini di presentazione della domanda di partecipazione; 
      b) aggiornare alla medesima data il Documento unico matricolare
(D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento; 
      c)   procedere   alla    parifica    dei    relativi    D.U.M.,
inderogabilmente  entro  i   termini   comunicati   dal   centro   di
reclutamento, secondo le modalita' di cui alla circolare del  Comando
generale - I reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016; 
      d) far sottoscrivere  agli  stessi  apposita  dichiarazione  di
completezza ex art.  10  norme  di  attuazione  del  «Nuovo  servizio
matricolare del Corpo della Guardia di Finanza»; 
      e) comunicare, per  il  tramite  del  centro  di  reclutamento,
l'avvenuto  aggiornamento  dei  dati  del  D.U.M.   alla   competente
sottocommissione  in  modo  da  consentirne  la  rilevazione  diretta
dall'applicativo informatico. 
    3. Per i candidati che non prestano  servizio  nella  Guardia  di
finanza, risultati idonei alla prova scritta di preselezione  di  cui
all'art. 11, il centro di reclutamento, ai fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti di cui all'art. 2, provvede, tramite i reparti
del corpo territorialmente competenti, a richiedere i seguenti atti: 
      a) rapporto sul servizio prestato, per i candidati  militari  o
impiegati delle pubbliche amministrazioni, da redigersi  e  annotarsi
dai superiori  gerarchici  cui  spetti  la  compilazione  delle  note
caratteristiche o di qualifica; 
      b) copia del libretto personale e dello stato  di  servizio  (o
della cartella personale) e  del  foglio  matricolare  del  candidato
militare   e,   per   il   personale   di   ruolo   nelle   pubbliche
amministrazioni, copia integrale dello stato matricolare; 
      c) certificato generale del casellario giudiziale e quello  dei
carichi pendenti. 
    4. E' altresi' onere dei candidati ammessi a sostenere  le  prove
di efficienza fisica di cui all'art. 12 consegnare  in  tale  sede  i
documenti in carta semplice, ovvero le dichiarazioni sostitutive, nei
casi previsti dalla legge, comprovanti il  possesso  di  uno  o  piu'
titoli maggiorativi di punteggio di cui alla scheda in allegato 8 e/o
preferenziali elencati all'art. 20 del bando e all'art. 5 del decreto
del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, anche  se  non
indicati nella domanda di partecipazione purche' posseduti alla  data
di  scadenza  del  termine  di   presentazione   della   stessa.   In
alternativa, la predetta documentazione puo' essere inviata, entro la
data di effettivo sostenimento  delle  prove  di  efficienza  fisica,
all'indirizzo di posta elettronica certificata concorsoAM@pec.gdf.it.
In tal caso, fa fede la data riportata sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta  di   avvenuta
consegna». 
    I  candidati  che  concorrono  per   i   posti   riservati   agli
appartenenti al Corpo in possesso della  specializzazione  «motorista
navale»    devono    inviare    a    mezzo     PEC,     all'indirizzo
concorsoAM@pec.gdf.it  la  citata   documentazione   al   centro   di
reclutamento della Guardia di  finanza  entro  il  10  ottobre  2021,
qualora non gia' presente agli atti matricolari. 
    I titoli preferenziali e/o maggiorativi di punteggio in relazione
ai quali  il  candidato  non  abbia  presentato,  nei  termini  sopra
indicati, la documentazione attestante il relativo possesso,  saranno
comunque valutati qualora l'aspirante abbia indicato nella domanda di
partecipazione o comunicato - in forma scritta -  entro  la  data  di
effettivo   sostenimento   delle   prove   di   efficienza    fisica,
l'amministrazione pubblica che la detiene. 
    Non saranno oggetto di  valutazione  i  titoli  per  i  quali  la
preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per
la  corretta  attribuzione  del  punteggio  maggiorativo  e/o   della
preferenza ovvero presentati oltre la data di svolgimento della prova
di efficienza fisica o il 10 ottobre 2021 se concorrenti per i  posti
riservati   agli   appartenenti   al   Corpo   in   possesso    della
specializzazione «motorista navale». 
    5.  I  candidati  che  conseguiranno  il  diploma  di  istruzione
secondaria di secondo grado nell'anno scolastico  2020/2021  dovranno
presentare,  secondo  le  modalita'  e  la  tempistica  che   saranno
comunicate dal centro  di  reclutamento  della  Guardia  di  finanza,
idonea documentazione attestante il possesso  del  citato  titolo  di
studio, ovvero  la  dichiarazione  sostitutiva,  redatta  secondo  il
modello in allegato 2. 
    6. I documenti  incompleti  o  affetti  da  vizio  sanabile  sono
restituiti  agli  interessati  per  essere  regolarizzati   entro   i
successivi trenta giorni. 
    7. Fatta salva  l'applicazione  delle  sanzioni  penali  previste
dalla  legge,  la  dichiarazione  mendace  sul  possesso  dei  titoli
comporta,  in  qualunque  momento,  il   decadimento   dai   benefici
eventualmente derivanti dal provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 7 
 
                      Commissione giudicatrice 
 
    1.  La  commissione  giudicatrice,  da  nominare  con  successiva
determinazione del Comandante in seconda della Guardia di finanza, e'
presieduta da un ufficiale  generale  del  Corpo  e  ripartita  nelle
seguenti sottocommissioni, ciascuna  delle  quali  presieduta  da  un
ufficiale  della  Guardia  di  finanza  di  grado  non  inferiore   a
Colonnello: 
      a) sottocommissione per l'accertamento dei requisiti prescritti
per l'ammissione al concorso, composta da tre ufficiali della Guardia
di finanza, membri; 
      b) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la
valutazione dei titoli e la formazione delle  graduatorie  finali  di
merito, composta da due ufficiali della Guardia di finanza, membri. 
    A partire dalla prova orale detta sottocommissione e' integrata: 
        1) da due esperti o docenti, membri, nelle materie oggetto di
valutazione in servizio presso istituti pubblici o in  quiescenza  da
non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione; 
        2) da almeno una ulteriore sottocommissione,  fermo  restando
l'unico  presidente,  avente  la  medesima  composizione  di   quella
originaria e comprensiva di esperti o docenti nei termini di  cui  al
numero 1); 
        c)  sottocommissione  per  la  valutazione  delle  prove   di
efficienza fisica, costituita da quattro ufficiali della  Guardia  di
finanza, membri; 
      d) sottocommissione per la visita medica di primo accertamento,
composta da un ufficiale della Guardia di  finanza  e  tre  ufficiali
medici, membri; 
      e) sottocommissione per  la  visita  medica  di  revisione  dei
candidati  giudicati  non  idonei  alla  visita   medica   di   primo
accertamento, composta da due ufficiali della Guardia di finanza e da
due ufficiali medici (di cui uno di  grado  superiore  a  quello  dei
medici della precedente  sottocommissione  o,  a  parita'  di  grado,
comunque con anzianita' superiore), membri; 
      f)   sottocommissione   per    l'accertamento    dell'idoneita'
attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel  Corpo,  in
qualita' di ispettori in servizio permanente effettivo,  composta  da
almeno dieci ufficiali della Guardia  di  finanza  periti  selettori,
membri. 
    2. Gli ufficiali  della  Guardia  di  finanza  devono  essere  in
servizio. 
    3.  Per  l'eventuale   valutazione   delle   prove   scritta   di
preselezione e orale dei candidati che hanno richiesto di  sostenerle
in lingua tedesca, le competenti sottocommissioni sono  integrate  da
un ufficiale del corpo qualificato conoscitore della lingua straniera
ovvero in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752,  riferito  al
diploma d'istruzione secondaria di secondo grado o superiore. 
    4. Le sottocommissioni, per i lavori  di  rispettiva  competenza,
possono avvalersi: 
      a)  di   personale   di   sorveglianza   all'uopo   individuato
dall'Ispettorato per gli istituti di istruzione; 
      b) dell'ausilio di esperti; 
      c) di personale specializzato e tecnico. 
    5. La sottocommissione di  cui  al  comma  1,  lettera  f),  puo'
avvalersi,   altresi',   durante   gli   accertamenti   attitudinali,
dell'ausilio di psicologi. 
                               Art. 8 
 
                 Adempimenti delle sottocommissioni 
 
    1. Ciascuna sottocommissione  di  cui  all'art.  7,  prima  dello
svolgimento dei lavori di rispettiva competenza, fissa in un apposito
verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto
previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti  disposizioni
normative. 
    2. Le sottocommissioni previste all'art. 7, comma 1,  lettere  d)
ed e), compilano, per ogni candidato, un verbale firmato da  tutti  i
componenti. 
    3. Gli atti compilati  dalle  sottocommissioni  sono  riveduti  e
controfirmati dal presidente della commissione giudicatrice. 
                               Art. 9 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Con determinazione motivata del Capo del I reparto del Comando
generale della Guardia di finanza,  puo'  essere  disposta,  in  ogni
momento, ai sensi dell'art. 36, comma 6, del decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 199, l'esclusione dei concorrenti non in possesso dei
requisiti di cui al presente bando. 
    2. Le proposte di esclusione dei candidati sono  formulate  dalla
Sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera a). 
    3. Avverso i provvedimenti  di  esclusione  di  cui  al  presente
articolo, gli interessati possono produrre ricorso: 
      a) gerarchico, al Capo di Stato maggiore del  Comando  generale
della Guardia di  finanza,  entro  trenta  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del
decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
                               Art. 10 
 
                    Documento di identificazione 
 
    1. A ogni visita o prova d'esame, i candidati devono  esibire  la
carta di identita', oppure un documento di riconoscimento  rilasciato
da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 
                               Art. 11 
 
                   Data e modalita' di svolgimento 
                 della prova scritta di preselezione 
 
    1. I candidati, che abbiano  validamente  presentato  domanda  di
partecipazione al concorso e non abbiano  ricevuto  comunicazione  di
esclusione, sosterranno, a  partire  dal  7  giugno  2021,  la  prova
scritta di preselezione  consistente  nella  somministrazione  di  un
questionario composto da n. 100 domande a risposta multipla di cui: 
      a) n. 35 volte ad accertare le abilita' logico-matematiche; 
      b) n. 25 volte ad  accertare  le  abilita'  linguistiche  e  la
conoscenza orto-grammaticale e sintattica della lingua italiana; 
      c) n. 30 vertenti su argomenti di storia, educazione  civica  e
geografia (n. 10 per ogni disciplina); 
      d) n. 10 volte ad accertare la conoscenza della lingua  inglese
e dell'informatica (n. 5 per ogni disciplina). 
    2. La sede,  l'elenco  dei  candidati  di  cui  al  comma  1,  il
calendario e le modalita' di svolgimento della suddetta prova  e,  in
caso  di  proroga  dello  stato  di  emergenza   epidemiologica,   le
prescrizioni da osservare ai fini della prevenzione e protezione  dal
rischio di contagio  da  «COVID-19»,  nonche'  eventuali  variazioni,
saranno resi noti, a partire dal terzo giorno successivo  (esclusi  i
giorni di sabato, domenica e festivi) al termine di cui  all'art.  3,
comma 1, mediante avviso pubblicato sul portale attivo  all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» e presso l'ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    3. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di  notifica  a
tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    4. I candidati che concorrono per i posti riservati ai possessori
dell'attestato di bilinguismo di  cui  all'art.  4  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752,  qualora  abbiano
fatto richiesta, nella domanda  di  partecipazione  al  concorso,  di
sostenere anche la prova scritta di preselezione in  lingua  tedesca,
possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale  qualificato
conoscitore della  lingua  stessa,  per  ottenere  chiarimenti  sulle
modalita' di esecuzione della predetta prova. 
    5. Ciascun candidato deve  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta di preselezione munito di una penna biro a inchiostro nero. 
    6. Nella sede di esame non possono essere introdotti  vocabolari,
dizionari dei sinonimi e  contrari,  calcolatrici,  appunti  o  altre
pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti  o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera b). 
    7. La banca dati contenente i quesiti che  saranno  somministrati
ai candidati in sede  di  prova  non  sara'  pubblicata.  Le  domande
relative alle discipline  di  cui  al  comma  1,  lettere  c)  e  d),
verteranno sugli argomenti elencati in allegato 3. 
    Sul  portale  attivo  all'indirizzo   https://concorsi.gdf.gov.it
nella sezione relativa ai  concorsi,  saranno  resi  disponibili  due
questionari-tipo  contenenti  domande  tratte  dalla  banca  dati  in
argomento e che non saranno somministrate nel corso della prova. 
    8. Al fine di agevolare i candidati nel raggiungimento della sede
della prova in argomento, saranno rese disponibili informazioni utili
sul citato portale. 
    9. La Sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
provvede a: 
      a) somministrare i test; 
      b) revisionare e attribuire a ciascun  candidato  un  punto  di
merito  da  zero  a  venti,  pari  alla  conversione  aritmetica  del
punteggio del citato test, arrotondato alla seconda cifra decimale. 
    10. Superano la prova scritta di preselezione e sono ammessi alla
prova di cui all'art. 12, i candidati classificatisi nei primi: 
      a) duemila posti della graduatoria del contingente ordinario; 
      b) trenta  posti  della  graduatoria  riservata  ai  possessori
dell'attestato di bilinguismo; 
      c) centodue posti della graduatoria del  contingente  di  mare,
cosi' distinti: 
        1) trentotto posti della graduatoria per la  specializzazione
«nocchiere abilitato al comando» (NAC); 
        2) trentatre' posti della graduatoria per la specializzazione
«nocchiere» (NCH); 
        3) ventitre' posti della graduatoria per la  specializzazione
«tecnico di macchine» (TDM); 
        4) otto  posti  della  graduatoria  per  la  specializzazione
«tecnico dei sistemi di comunicazione e scoperta» (TSC). 
    Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che  abbiano  conseguito  lo
stesso punteggio  dell'aspirante  classificatosi,  nell'ambito  delle
predette graduatorie, all'ultimo posto utile.  I  restanti  candidati
sono esclusi dal concorso. 
    11. L'esito della prova sara' reso  noto,  a  partire  dal  terzo
giorno successivo (esclusi i giorni di sabato, domenica e festivi)  a
quello di svolgimento  dell'ultima  sessione  della  predetta  prova,
mediante     avviso     sul     portale     attivo      all'indirizzo
«https://concorsi.gdf.gov.it» o presso l'ufficio  centrale  relazioni
con il pubblico e comunicazione interna  della  Guardia  di  finanza,
viale XXI Aprile n. 51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui al comma 13. 
    12.  I  candidati  risultati  idonei  alla   prova   scritta   di
preselezione, senza attendere  alcuna  convocazione,  sono  tenuti  a
presentarsi per essere sottoposti - nell'ordine e in sequenza -  alle
prove   di   efficienza   fisica,   all'accertamento   dell'idoneita'
psico-fisica (solo se non appartenenti al Corpo)  e  all'accertamento
dell'idoneita' attitudinale, secondo il  calendario  e  le  modalita'
comunicati con un ulteriore avviso che sara' reso noto sul portale  e
presso l'ufficio di cui al comma 11 a partire dal giorno successivo a
quello di pubblicazione dell'avviso relativo  all'esito  della  prova
scritta di preselezione di cui al medesimo comma. 
    13. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso: 
      a)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati; 
      b) straordinario, al  Presidente  della  Repubblica,  ai  sensi
dell'art. 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica  24
novembre 1971, n. 1199, entro  centoventi  giorni  dalla  data  della
notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o  da  quando
ne abbiano avuto piena conoscenza. 
                               Art. 12 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7,  comma  1,  lettera  c)
sottopone i candidati idonei alla prova scritta di preselezione  alle
prove di efficienza fisica consistenti: 
      a) per il contingente ordinario, nei seguenti esercizi ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e piegamenti sulle braccia; 
      b) per il contingente di mare, nei seguenti  esercizi  ginnici:
salto in alto, corsa piana 1000 m e prova di nuoto 25 m stile libero. 
    2. Il mancato raggiungimento dei parametri minimi previsti  nelle
tabelle in allegato 4, anche in una sola delle discipline di  cui  al
comma 1, determinera' la non  idoneita'  e  quindi  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. Il candidato idoneo  che  riporta  un  punteggio  tra  1  e  9
consegue,  nel  punteggio  delle  rispettive  graduatorie  finali  di
merito, una maggiorazione secondo le seguenti fasce di merito: 
 
        =====================================================
        | Punteggio conseguito|        Maggiorazione        |
        +=====================+=============================+
        |       da 1 a 2      |             0,05            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 2,5 a 3     |             0,10            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 3,5 a 4     |             0,15            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 4,5 a 5     |             0,20            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 5,5 a 6     |             0,25            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 6,5 a 7     |             0,30            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 7,5 a 8     |             0,35            |
        +---------------------+-----------------------------+
        |      da 8,5 a 9     |             0,40            |
        +---------------------+-----------------------------+
 
     4. Tutti i candidati ammessi a sostenere le prove di  efficienza
fisica devono essere in  possesso  di  un  certificato  in  corso  di
validita'  di  idoneita'  all'attivita'   sportiva   agonistica   per
l'atletica leggera o per altro sport di cui alla tabella  B  allegata
al decreto ministeriale 18 febbraio 1982 e successive modificazioni e
integrazioni, rilasciato da medici specializzati  in  medicina  dello
sport appartenenti alla Federazione medico  sportivo  italiana  o  da
strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con  il  Servizio
sanitario  nazionale  previa  visita  da   parte   di   tali   medici
specializzati. 
    5. Le aspiranti devono altresi' produrre un referto  relativo  al
test di gravidanza effettuato in data non anteriore a  cinque  giorni
dalla data di presentazione, che  escluda  la  sussistenza  di  detto
stato. 
    Le concorrenti che, alla  data  di  svolgimento  delle  prove  di
efficienza fisica, risultino in stato di gravidanza sono ammesse  con
provvedimento del Comandante del centro di reclutamento: 
      a) con riserva, alla prova orale; 
      b) d'ufficio, anche in deroga per una sola volta ai  limiti  di
eta', a  svolgere  le  prove  di  cui  al  comma  1  e  i  successivi
accertamenti di idoneita' psico-fisica e attitudinale nell'ambito del
primo concorso utile successivo alla  cessazione  di  tale  stato  di
temporaneo impedimento. 
    Il provvedimento di rinvio puo' essere  revocato  su  istanza  di
parte quando tale stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria del presente concorso. 
    6. Il certificato di cui al comma 4 e il referto relativo al test
di gravidanza di cui  al  comma  5  dovranno  essere  presentati,  in
originale o copia conforme, il giorno di sostenimento delle prove  di
efficienza fisica, ovvero alternativamente: 
      a) consegnati  o  fatti  pervenire  in  originale  o  in  copia
conforme al centro di reclutamento, via delle Fiamme  Gialle  n.  18,
00122 - Roma/Lido di Ostia entro il giorno  antecedente  la  data  di
convocazione alle suddette prove; 
      b)  inviati,  qualora  redatti  in  originale  come   documento
informatico ai sensi dell'art. 20 del  decreto  legislativo  7  marzo
2005, n.  82,  e  successive  modificazioni  e  integrazioni,  ovvero
attestati, a norma dell'art.  22  del  medesimo  decreto,  con  firma
digitale del medico specializzato o del responsabile della  struttura
sanitaria che  l'ha  rilasciato  in  caso  di  copia  informatica  di
documento analogico,  entro  il  termine  di  cui  alla  lettera  a),
all'indirizzo di posta elettronica certificata  concorsoAM@pec.gdf.it
In tal caso, fa fede la data riportata sulla  «ricevuta  di  avvenuta
accettazione»  purche'  in  presenza  della  «ricevuta  di   avvenuta
consegna». 
    7. Fermo restando  quanto  previsto  all'art.  17,  comma  1,  il
presidente della sottocommissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera
c), con giudizio motivato e insindacabile, puo' rinviare a  data  non
successiva al termine ultimo indicato nell'avviso di convocazione, il
candidato: 
      a) per il quale, nel giorno  di  effettivo  sostenimento  delle
prove e prima dell'inizio delle stesse, non dispone dell'originale  o
di copia conforme del certificato/referto di cui ai commi 4 e 5; 
      b) che, impossibilitato a sostenere le prove, consegni o faccia
pervenire prima dell'inizio delle stesse idonea certificazione medica
attestante postumi di infortuni precedentemente subiti o uno stato di
temporanea  indisposizione.  Detta  documentazione  puo'  essere,  in
alternativa, inviata all'indirizzo di posta  elettronica  certificata
concorsoAM@pec.gdf.it A tale fine, fa fede la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna»; 
      c) che si infortuni prima o durante l'espletamento di una delle
prove e lo faccia presente a  uno  dei  membri  del  preposto  organo
collegiale, ferma restando la validita' degli esiti  degli  eventuali
esercizi  ginnici  svolti  fino  al   momento   della   comunicazione
dell'infortunio subito. 
    8. I candidati risultati idonei alle prove di efficienza  fisica,
se non appartenenti al Corpo della Guardia di finanza, sono ammessi a
sostenere l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica,  mentre  i  non
idonei e coloro che, rinviati, vi hanno rinunciato, non hanno esibito
la documentazione prevista o sono risultati assenti, sono esclusi dal
concorso. 
    9. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 13 
 
              Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
provvede all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  nei  confronti
dei  candidati  non  appartenenti  al  Corpo  idonei  alle  prove  di
efficienza fisica in ragione delle condizioni in cui  si  trovano  al
momento della visita medica di primo accertamento  effettuata  presso
il centro di reclutamento della Guardia di finanza, via delle  Fiamme
Gialle n. 18, 00122 - Roma/Lido di Ostia. 
    2.  Per  il  conseguimento   dell'idoneita'   psico-fisica,   gli
aspiranti  devono  risultare  in  possesso  del   profilo   sanitario
compatibile con  l'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  nel  Corpo,
stabilita  dal  decreto  ministeriale  17  maggio  2000,  n.  155,  e
successive modificazioni e integrazioni, e dalle  direttive  tecniche
adottate con decreto del Comandante generale della Guardia di finanza
disponibili sul sito internet del Corpo www.gdf.gov.it In tema di: 
      a) difetti totali o  parziali  dell'enzima  G6PDH,  si  applica
esclusivamente il punto 2, lettera d), dell'elenco allegato al citato
decreto  ministeriale  n.  155/2000  e  successive  modificazioni   e
integrazioni, che ne prevede la compatibilita' con l'arruolamento nel
Corpo; 
      b) visus, i candidati che concorrono per il: 
        1)  contingente  ordinario   e   per   quello   di   mare   -
specializzazioni «nocchiere» (NCH) e  «tecnico  di  macchine»  (TDM),
devono essere in possesso di un'acutezza visiva uguale o superiore  a
complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio  che  vede  meno
raggiungibile anche con  correzione  diottrica  secondo  i  parametri
specificati al punto 17, lettera p), delle citate direttive  tecniche
cui si rinvia per il dettaglio; 
        2)  contingente  di  mare   -   specializzazioni   «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC), devono essere  in  possesso  di  un'acutezza  visiva
uguale o superiore  a  complessivi  16/10  e  non  inferiore  a  7/10
nell'occhio che vede meno, senza correzione; campo visivo e motilita'
oculare   normali;    senso    cromatico    normale    alle    tavole
pseudo-isocromatiche; 
      c)  tatuaggi  o  di  altre  permanenti  alterazioni  volontarie
dell'aspetto fisico, non conseguenti a interventi di natura  comunque
sanitaria, la relativa presenza e' causa di esclusione  dal  concorso
se gli stessi risultano  lesivi  del  decoro  dell'uniforme  o  della
dignita' della condizione dell'appartenente al Corpo della Guardia di
finanza  di  cui  all'art.  721  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. In particolare,  saranno  esclusi  i
concorrenti che presentano tali tatuaggi/alterazioni permanenti: 
        (1)  sulla  testa,  sul  collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale  cd.  «prominente»),
sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della  circonferenza
all'altezza   dell'inserzione   del   deltoide   sull'omero),   sugli
avambracci, sulle mani e sulle  gambe  (al  di  sotto  della  rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli); 
        (2) nelle  aree  del  corpo  consentite  se  per  dimensioni,
contenuto  o  natura  siano   deturpanti   o   contrari   al   decoro
dell'uniforme  o  di  discredito  delle  istituzioni  o   indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e appropriati test psicodiagnostici). 
    Coloro che concorrono per i posti destinati alla specializzazione
«nocchiere abilitato al comando»  non  devono  essere  affetti  dalle
ulteriori imperfezioni, infermita' e condizioni somato-funzionali  di
cui all'elenco in allegato 9. 
    3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e  fatto
salvo quanto previsto al comma 5, sono eseguiti i  seguenti  esami  e
visite: 
      a) visita medica generale; 
      b) esami delle urine ed ematochimici; 
      c) visita neurologica; 
      d) visita cardiologica con elettrocardiogramma; 
      e) visita psichiatrica, comprensiva di test psico-clinici. 
    I suddetti accertamenti saranno svolti nell'ordine  definito  dal
centro di reclutamento, sulla base della  disponibilita'  dei  medici
specialisti e delle ulteriori esigenze logistiche e organizzative. 
    4. La sottocommissione di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  d),
puo' disporre, qualora  lo  ritenga  necessario,  l'effettuazione  di
ulteriori visite specialistiche ed esami strumentali e di laboratorio
anche  prevedendo  aggiuntive  giornate  di  attivita'  rispetto   al
calendario reso noto con l'avviso di cui all'art. 11, comma 12. 
    In  particolare,  nel  caso  in  cui  per  l'accertamento  e   la
valutazione di eventuali patologie non diversamente  osservabili  ne'
valutabili si dovessero rendere indispensabili indagini radiologiche,
l'interessato  dovra'   sottoscrivere   apposita   dichiarazione   di
consenso. Il mancato consenso sara' considerato quale  rinuncia  alla
prosecuzione del concorso. 
    5. I candidati che, nel corso del medesimo anno solare, sono gia'
stati sottoposti, con esito positivo, all'accertamento dell'idoneita'
psico-fisica di cui al comma 3, nell'ambito  di  altri  concorsi  per
l'accesso  al  Corpo  della  guardia  di  finanza,  sono   sottoposti
esclusivamente ai seguenti accertamenti: 
      a) visita medica generale; 
      b) esame delle urine, per la ricerca di cataboliti di  sostanze
stupefacenti e/o psicotrope; 
      c)  eventuali  ulteriori  visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio necessari ai  fini  della  verifica  del
possesso dei requisiti specifici previsti  per  l'accesso  al  ruolo,
ovvero ai fini di cui al comma 4. 
    In tali casi, la competente sottocommissione esprime il  giudizio
definitivo sulla base dei suddetti accertamenti. 
    6. I candidati che alla data di effettuazione della visita medica
di primo accertamento prestano servizio nel Corpo  della  guardia  di
finanza non sono sottoposti alla relativa visita. 
    7. Il giudizio  espresso  in  sede  di  visita  medica  di  primo
accertamento da parte della sottocommissione di cui all'art. 7, comma
1, lettera d) e' immediatamente comunicato all'interessato, il quale,
qualora non idoneo, puo', contestualmente, presentare  al  centro  di
reclutamento  la  richiesta  di  ammissione  alla  visita  medica  di
revisione, a eccezione dei casi di: 
      a) disturbi della  parola  (balbuzie,  dislalia  e  paralalia),
anche se in forma lieve; 
      b) difetto di senso cromatico normale alle: 
        1)  matassine  colorate  per  i  candidati  del   contingente
ordinario e del contingente di mare  -  specializzazioni  «nocchiere»
(NCH) e «tecnico di macchine» (TDM); 
        2) tavole pseudoisocromatiche per i candidati che  concorrono
per i posti del contingente di  mare  -  specializzazioni  «nocchiere
abilitato al comando» (NAC) e «tecnico dei sistemi di comunicazione e
scoperta» (TSC); 
      c) positivita'  alle  sostanze  psico-attive,  accertata  anche
mediante test tossicologici di I e di II livello. 
    In tal caso, il centro di reclutamento provvedera'  a  notificare
all'interessato la nuova data di svolgimento della prova  orale,  che
sosterra' qualora idoneo agli accertamenti attitudinali e alla visita
medica di revisione. 
    8.  La  sottocommissione  per   la   visita   medica   di   primo
accertamento: 
      a) nei casi di cui al  comma  7,  lettere  a)  e  b),  dichiara
immediatamente la non idoneita' dell'aspirante che, pertanto, non  e'
sottoposto a ulteriori visite o esami; 
      b) nel caso di positivita' alle sostanze psico-attive accertata
mediante test di I livello, sospende gli accertamenti sanitari  nelle
more dell'esito del test di  II  livello,  all'esito  del  quale,  se
confermata la positivita', dichiara la non  idoneita';  diversamente,
l'aspirante sara' riconvocato per essere  sottoposto  agli  ulteriori
accertamenti sanitari. 
    9. La richiesta di ammissione alla visita medica di revisione: 
      a) deve essere integrata da documentazione relativa alle  cause
che hanno determinato l'esclusione (modello in allegato 5) rilasciata
- inderogabilmente entro il decimo giorno solare successivo a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento - da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o
da una  struttura  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. In tale ultimo caso,  il  centro  di  reclutamento  potra'
eventualmente  richiedere  ai   candidati   gli   estremi   di   tale
accreditamento. 
    L'originale di tale documentazione deve essere consegnato o fatto
pervenire al centro di reclutamento - ufficio procedure reclutative -
sezione allievi marescialli - via delle Fiamme Gialle  n.  18,  00122
Roma/Lido di Ostia perentoriamente entro il  termine  comunicato  dal
predetto reparto. 
    Entro tale ultimo termine, la predetta documentazione puo' essere
inviata,  in  alternativa,   all'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it purche': 
      1) redatta in originale come  documento  informatico  ai  sensi
dell'art.  20  del  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e
successive  modifiche  e  integrazioni,  ovvero  attestata,  a  norma
dell'art.  22  del  medesimo  decreto,   con   firma   digitale   del
responsabile della struttura sanitaria che l'ha rilasciata in caso di
copia informatica di documento analogico; 
      2) non contenente immagini diagnostiche strumentali. 
    In caso di invio telematico, fa  fede  la  data  riportata  sulla
«ricevuta di avvenuta accettazione» purche' in presenza di  «ricevuta
di avvenuta consegna». 
    In   ogni   caso   l'Amministrazione   non   si   assume   alcuna
responsabilita' per la  mancata  ricezione  o  per  i  ritardi  nella
consegna dell'originale della documentazione entro  i  termini  sopra
indicati; 
      b) non e' accolta: 
        1) qualora sia avanzata oltre il termine di cui al comma 7; 
        2) in caso di presentazione di documentazione sanitaria: 
          (a) rilasciata oltre il decimo giorno successivo  a  quello
della comunicazione di non idoneita'  alla  visita  medica  di  primo
accertamento o da  una  struttura  privata  non  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
          (b) in mera scansione o copia, anche se effettuata entro il
termine stabilito dal centro di reclutamento; 
          (c) oltre il termine stabilito dal citato reparto, anche se
spedita o inviata prima dello stesso. 
    I provvedimenti di non accoglimento sono adottati dal  Comandante
del centro di reclutamento della Guardia di finanza e notificati agli
interessati, che possono impugnarli, producendo  ricorso  secondo  le
modalita' di cui all'art. 5, comma 2. 
    10. l candidati risultati idonei agli  accertamenti  psico-fisici
sono ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneita'  attitudinale.
A eccezione dei casi di non idoneita' alla visita di cui al comma  3,
lettera e),  sono  parimenti  ammessi,  con  riserva,  gli  aspiranti
giudicati non idonei e che hanno presentato la richiesta  di  cui  al
comma 7. 
    11. Il giudizio di revisione verte soltanto sulle cause che hanno
dato luogo al giudizio di inidoneita' della sottocommissione  per  la
visita medica di primo accertamento. 
    12. Anche  ai  fini  dello  scioglimento  della  riserva  di  cui
all'ultimo periodo del comma 10, la sottocommissione  per  la  visita
medica di revisione, acquisita  la  domanda  di  cui  al  comma  7  e
valutata la certificazione prodotta a mente  di  quanto  previsto  al
comma 9, puo': 
      a) esprimere  direttamente  un  giudizio  di  idoneita'  o  non
idoneita', che sara' notificato al candidato  tramite  il  centro  di
reclutamento; 
      b) riconvocare l'aspirante presso il  centro  di  reclutamento,
per  sottoporlo  a  ulteriori   visite   specialistiche   e/o   esami
strumentali e di laboratorio, ritenuti necessari, all'esito dei quali
formulera' l'apposito giudizio. 
    Ai candidati giudicati idonei in  base  a  quanto  indicato  alle
lettere a) e b) verra' data comunicazione della data di  convocazione
all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, ove non gia' sostenuta. 
    13. Il candidato risultato assente alla visita  medica  di  primo
accertamento o di revisione, nei casi in cui sia  stato  riconvocato,
ovvero giudicato non idoneo, e' escluso dal concorso. 
    14.  Il  giudizio  espresso  dalle  competenti  sottocommissioni,
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    15. Avverso le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 14 
 
                 Documentazione da produrre in sede 
             di accertamento dell'idoneita' psico-fisica 
 
    1. I concorrenti convocati presso il centro di  reclutamento  per
sostenere la visita medica di primo accertamento  devono  presentare,
in originale: 
      a) un certificato attestante  l'effettuazione  e  il  risultato
dell'accertamento per i markers  dell'epatite  B  (riportanti  almeno
HBsAg e Anti HBs) e C (riportanti almeno Anti HCV); 
      b)   un   certificato   attestante   l'esito   del   test   per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      c) un test audiometrico in  cabina  silente,  da  cui  emergano
almeno i valori indagati alle frequenze di 500, 1000,  2000,  3000  e
4000 Hz; 
      d) se di sesso femminile, un'ecografia pelvica  comprensiva  di
immagini e relativo referto. 
    La richiamata documentazione sanitaria, avente data non anteriore
a sessanta giorni al giorno di convocazione, deve  essere  rilasciata
da una  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  da  una
struttura privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. In
tale ultimo caso, il  centro  di  reclutamento  potra'  eventualmente
richiedere ai candidati gli estremi di tale accreditamento; 
      e) un certificato medico (format in allegato 6), rilasciato dal
medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n.
833; 
      f)  idonea  certificazione/prescrizione  di  eventuale  terapia
farmacologica assunta, o somministrata, nei trenta giorni  precedenti
la data di convocazione alle visite  mediche.  In  assenza  di  detta
documentazione, l'eventuale positivita' riscontrata in sede  di  test
tossicologici e' causa di non idoneita'; 
      g) se di sesso  femminile,  un  ulteriore  test  di  gravidanza
effettuato in data non anteriore a cinque  giorni  qualora  non  piu'
valido quello presentato ai fini  del  sostenimento  delle  prove  di
efficienza fisica di cui all'art. 12. 
    Alle concorrenti eventualmente positive  al  test  di  gravidanza
sulla base dei certificati prodotti, si applicano le disposizioni  di
cui all'art. 12, comma 5. 
    2. Sono causa di esclusione dal concorso: 
      a) la positivita' agli accertamenti di cui al comma 1,  lettere
a) e b); 
      b) l'attestata presenza, nella sezione A del certificato medico
di cui al precedente comma 1, lettera e), di pregresse manifestazioni
emolitiche  e/o  gravi  manifestazioni  immuno-allergiche  e/o  gravi
intolleranze o idiosincrasie a farmaci o alimenti. 
    3. Il candidato che, all'atto della presentazione al primo giorno
di convocazione, non consegna i certificati di cui al comma 1: 
      a) lettere a),  b)  ed  e),  viene  ammesso  con  riserva  alle
successive fasi concorsuali  ed  escluso  qualora  non  proceda  alla
consegna secondo le modalita' e la tempistica stabilite dal centro di
reclutamento; 
      b) lettere c), d) e g),  potra'  avanzare  istanza  per  essere
convocato  in  data  successiva  per   sostenere   gli   accertamenti
dell'idoneita' psico-fisica.  Il  presidente  della  sottocommissione
indicata all'art.  7,  comma  1,  lettera  d),  potra'  concedere  il
differimento nel rispetto del calendario di svolgimento delle  visite
mediche  di  primo  accertamento.  La  data  di  convocazione   viene
immediatamente comunicata all'interessato.  Qualora  l'aspirante  non
avanzi la menzionata istanza ovvero non si presenti nel giorno in cui
e' stato riconvocato o non esibisca in tale  data  i  certificati  in
argomento, e' escluso dal concorso. 
    4. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 15 
 
              Accertamento dell'idoneita' attitudinale 
 
    1. L'idoneita' attitudinale dei concorrenti  e'  accertata  dalla
sottocommissione indicata all'art. 7, comma 1, lettera f), secondo le
modalita' tecniche definite con provvedimento del Comandante generale
della Guardia di finanza, pubblicato sul sito internet www.gdf.gov.it 
    2. L'accertamento dell'idoneita' attitudinale  e'  finalizzato  a
riscontrare il possesso del profilo  attitudinale  richiesto  per  il
ruolo ambito. 
    3. Detto accertamento si articola in: 
      a) uno o piu' test attitudinali, per valutare le  capacita'  di
ragionamento; 
      b) uno o piu' test di personalita' per acquisire elementi circa
il carattere,  le  inclinazioni  e  la  struttura  personologica  del
candidato; 
      c) uno o piu' questionari  biografici  e/o  motivazionali,  per
valutare  le  esperienze  di  vita   passata   e   presente   nonche'
l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso; 
      d) un  colloquio  attitudinale,  a  cura  di  ufficiali  periti
selettori, per un  esame  diretto  dei  candidati,  alla  luce  delle
risultanze dei predetti test e questionari; 
      e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo. 
    4. Durante lo svolgimento degli accertamenti di cui  al  presente
articolo: 
      a) non possono essere consultati testi o altri  supporti  anche
informatici; 
      b)  eventuali  apparecchi  telefonici  e  ricetrasmittenti   o,
comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti. 
    I candidati che contravvengono a tali disposizioni  sono  esclusi
dal concorso a cura della sottocommissione di cui all'art.  7,  comma
1, lettera f). 
    5. I candidati risultati idonei all'accertamento attitudinale, ad
eccezione di coloro che  hanno  chiesto  di  essere  sottoposti  alla
visita medica di revisione, sono ammessi a sostenere la  prova  orale
secondo il calendario e le modalita' comunicati con l'avviso  di  cui
all'art. 11, comma 12, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso. 
    6. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che e'
notificato agli interessati, e' definitivo. 
    7. Avverso  le  esclusioni  di  cui  al  presente  articolo,  gli
interessati possono produrre ricorso  secondo  le  modalita'  di  cui
all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 16 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale ha luogo davanti alle sottocommissioni indicate
all'art. 7, comma 1, lettera b), e consiste in: 
      a) un esame di storia ed educazione civica (durata  massima  15
minuti); 
      b) un esame di geografia (durata massima 15 minuti); 
      c) un esame di matematica (durata massima 15 minuti). 
    2. I programmi riportati in allegato  7,  relativi  alle  singole
materie, sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte,
vertono gli esami. 
    3. Le sottocommissioni di cui al  comma  1  assegnano  a  ciascun
concorrente, per la prova orale, un punto di merito da zero  a  venti
ventesimi arrotondato alla seconda cifra decimale. Il punto di merito
si ottiene sommando i punti  attribuiti  dai  singoli  esaminatori  e
dividendo tale somma per il numero dei medesimi. 
    4. Al termine di  ogni  seduta,  le  competenti  sottocommissioni
compilano l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del
voto da ciascuno riportato. Tale elenco, sottoscritto dal  presidente
e da un membro, e' reso  noto,  nel  medesimo  giorno,  ai  candidati
ricorrendo, ove necessario per il rispetto delle prescrizioni in tema
di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da «COVID-19»,  a
modalita'  telematiche.  L'esito  della  prova  orale  e',  comunque,
notificato a ogni candidato. 
    5. Conseguono l'idoneita' i candidati che  abbiano  riportato  un
punto di merito non inferiore a dieci ventesimi. 
    6. I concorrenti che riportano un punto  di  merito  inferiore  a
dieci ventesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso. 
    7. Avverso tale  esclusione,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 17 
 
                Mancata presentazione e differimento 
                del candidato alle prove concorsuali 
 
    1. Fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, comma 1,
il candidato a cui e' inibito l'accesso  alla  sede  concorsuale  per
inosservanza delle prescrizioni impartite in tema di prevenzione  del
contagio  da  «COVID-19»  o  che,   per   cause   non   riconducibili
all'Amministrazione che ha  indetto  il  presente  concorso,  non  si
presenta nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  sostenere  la  prova
scritta   di   preselezione,   le   prove   di   efficienza   fisica,
l'accertamento    dell'idoneita'     psico-fisica,     l'accertamento
dell'idoneita'   attitudinale   e   la   prova    orale,    previste,
rispettivamente, dagli articoli 11, 12, 13, 15 e 16, e'  escluso  dal
concorso. Compatibilmente con i tempi tecnici di  espletamento  delle
succitate fasi selettive i presidenti delle sottocommissioni  di  cui
all'art. 7, comma 1, lettere b), c), d), e) ed f), hanno  facolta'  -
su istanza dell'interessato e, nei  casi  di  mancata  presentazione,
esclusivamente per documentate cause di  forza  maggiore  ovvero,  se
militare in servizio della  Guardia  di  finanza,  su  richiesta  del
reparto di appartenenza, solo per improvvise e improrogabili esigenze
di servizio  -  di  anticipare  o  posticipare  la  convocazione  dei
candidati, nel rispetto del calendario di svolgimento  delle  stesse.
L'istanza deve essere  inviata  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata concorsoAM@pec.gdf.it 
    Le decisioni assunte in  relazione  alle  suddette  istanze  sono
comunicate agli interessati a cura del centro di  reclutamento  della
Guardia di finanza. 
    2. Il candidato che, avendo chiesto e  ottenuto  il  differimento
delle prove ai sensi del comma  1,  non  si  presenta  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti  e'  escluso  dal  concorso,  fatto  salvo  quanto
previsto all'art. 18, comma 1. 
    3. Avverso tali  esclusioni,  gli  interessati  possono  produrre
ricorso secondo le modalita' di cui all'ultimo comma dell'art. 11. 
                               Art. 18 
 
                 Rinvio dei candidati in conseguenza 
              di misure di contenimento del «COVID-19» 
 
    1. In caso di proroga dello stato di emergenza epidemiologica,  i
candidati impossibilitati a partecipare, a seguito  delle  misure  di
contenimento del «COVID-19»,  a  una  o  piu'  prove  o  accertamenti
concorsuali di cui all'art. 1, comma  7,  sono  rinviati  su  istanza
dell'interessato a sostenere le prove o gli accertamenti  nell'ambito
del primo analogo concorso successivo alla cessazione di tali misure. 
    L'istanza, debitamente sottoscritta e  documentata,  deve  essere
inviata    all'indirizzo    di    posta    elettronica    certificata
concorsoAM@pec.gdf.it  e  corredata  da  scansione  fronte-retro  del
documento di riconoscimento. 
    2. Le eventuali risultanze di  prove  valutative  gia'  sostenute
nell'ambito  del  presente  concorso  saranno  valutate  secondo   le
disposizioni e i criteri del bando  relativo  al  concorso  cui  sono
rinviati e i candidati,  se  utilmente  collocati  nelle  graduatorie
finali di merito di tale ultimo concorso, sono avviati alla frequenza
del relativo corso di formazione e iscritti in ruolo con la  medesima
decorrenza giuridica ed economica degli altri vincitori del  concorso
cui sono stati rinviati. 
    3. Ai fini del presente concorso: 
      a)  le  risultanze  delle  prove  e  degli  accertamenti   gia'
sostenuti  nell'ambito  della  precedente  edizione  della  procedura
reclutativa  dai  candidati  rinviati  per  effetto  delle   analoghe
disposizioni previste dal relativo bando, sono considerate secondo  i
seguenti criteri: 
        1) il punto di  merito  conseguito  nella  prova  scritta  di
preselezione e il punteggio incrementale  ottenuto  nel  corso  delle
prove di efficienza fisica sono confermati; 
        2)  il  giudizio  di  idoneita'  conseguito  all'accertamento
attitudinale e' validato; 
      b)  i  candidati  rinviati  devono   comunque   sostenere   gli
accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 13. 
    4. L'eventuale presentazione da parte di un candidato rinviato ai
sensi del comma 1 di una istanza di partecipazione per uno dei  posti
di cui all'art. 1 costituisce formale revoca della richiamata istanza
di rinvio. 
                               Art. 19 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
procedono alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun candidato
idoneo alla prova orale e per gli appartenenti al Corpo  in  possesso
di specializzazione «motorista navale» che concorrono per i posti  di
cui all'art. 1, comma 3, una maggiorazione di  punteggio  determinata
sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 8. 
    2. I titoli in argomento sono ritenuti validi se  posseduti  alla
data di scadenza del termine per la presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso e se i medesimi, ovvero la certificazione  che
ne attesta il possesso, sono prodotti secondo  le  modalita'  di  cui
all'art. 6, comma 4. 
    3. Ai candidati che concorrono per i  posti  del  contingente  di
mare, i punteggi maggiorativi relativi ai diplomi di  cui  al  citato
allegato 8 sono attribuiti anche nel caso in  cui  gli  stessi  siano
conseguiti nell'anno scolastico 2020/2021  e  ne  sia  stata  fornita
idonea documentazione ai sensi dell'art. 6, comma 5. 
    4. Per i militari in servizio nella Guardia di finanza, i  titoli
saranno  acquisiti  d'ufficio   qualora   trascritti   nei   relativi
«Documenti unici matricolari». 
                               Art. 20 
 
                    Graduatorie finali di merito 
 
    1. Le sottocommissioni di cui all'art. 7, comma  1,  lettera  b),
predispongono  distinte  graduatorie  finali   di   merito   per   il
contingente ordinario, per i posti riservati  ai  bilinguisti  e  per
ogni specializzazione del contingente di mare. 
    2. Sono iscritti nelle  anzidette  graduatorie  i  candidati  che
abbiano  conseguito  il  giudizio  di  idoneita'  a  tutte  le   fasi
concorsuali di cui all'art. 1, comma 7, a  esclusione  della  lettera
f). 
    3. Le graduatorie finali  di  merito  degli  idonei  al  concorso
saranno  formate  secondo  l'ordine  dei  punteggi   conseguiti   dai
concorrenti,  calcolati  sommando  i  punti  merito/maggiorazioni  di
punteggio ottenuti: 
      a) nella prova scritta di preselezione; 
      b) nella prova orale; 
      c) nelle prove di efficienza fisica; 
      d) nella valutazione dei titoli. 
    4. A parita' di merito, e' data la precedenza, nell'ordine,  agli
orfani di guerra  ed  equiparati,  ai  figli  di  decorati  al  valor
militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor  di
marina, al valor aeronautico  o  al  valor  civile,  ai  militari  in
servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza. 
    5. In caso di ulteriore parita', si osservano  le  norme  di  cui
all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,
n. 487, e quelle di cui all'art. 2, comma 9, della  legge  16  giugno
1998, n. 191. 
    I titoli preferenziali sono ritenuti  validi  se  posseduti  alla
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di  ammissione  al  concorso  e  se  i  medesimi,  ovvero  la
certificazione che ne  attesta  il  possesso,  siano  stati  prodotti
secondo le modalita' di cui all'art. 6, comma 4. 
    6. La graduatoria per i posti riservati ai militari  in  possesso
della specializzazione di «motorista navale» e'  formata  secondo  le
disposizioni dell'art. 1, comma 3, incrementata  della  maggiorazione
di punteggio ottenuta all'esito della valutazione dei titoli  di  cui
all'art. 19. 
    7. Con determinazione del Comandante generale  della  Guardia  di
finanza sono  approvate  le  graduatorie  finali  di  merito  e  sono
dichiarati vincitori del concorso i candidati che, nell'ordine  delle
stesse, risultino compresi nel numero dei  posti  messi  a  concorso,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2. 
    I concorrenti per i posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
lettera a), numero 2), laddove risultino non appartenenti a una delle
categorie di cui all'art. 2151, comma  1,  lettera  b),  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non beneficiano di tale riserva. 
    Le citate riserve di posti saranno soddisfatte conteggiando tra i
beneficiari delle stesse anche i concorrenti che,  nella  graduatoria
finale di merito del contingente ordinario,  si  collochino  gia'  in
posizione utile per essere nominati vincitori. 
    8. A mente dell'art. 2139 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, le candidate  risultate  positive  al  test  di  gravidanza  e
rinviate, d'ufficio a svolgere - anche in deroga, per una sola volta,
ai limiti di eta' - una o piu'  prove  e  accertamenti  di  cui  agli
articoli 12, 13 e 15, nell'ambito del primo concorso utile successivo
alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento saranno: 
      a) qualora idonee, inserite secondo l'ordine  di  punteggio  di
merito conseguito nelle graduatorie finali di merito  della  presente
procedura  reclutativa  e,  se  nominate  vincitrici,  avviate   alla
frequenza del corso  di  formazione  in  aggiunta  ai  vincitori  del
concorso cui sono state rinviate; 
      b) immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,   dei   vincitori   del   presente   concorso.
L'iscrizione in ruolo nell'ambito del corso di formazione  originario
avverra' secondo la posizione di graduatoria determinata  sulla  base
del  punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  finale  del  corso   di
formazione effettivamente frequentato. Gli  effetti  economici  della
nomina sono riconosciuti, in ogni  caso,  con  la  stessa  decorrenza
prevista  per  i  militari  appartenenti  al   corso   effettivamente
frequentato. 
    9. Qualora, per mancanza di candidati idonei, non possano  essere
ricoperti i posti riservati di cui all'art. 1: 
      a) comma 2, lettera a), gli stessi  sono  devoluti  in  aumento
agli altri candidati iscritti nella graduatoria finale di merito  del
contingente ordinario; 
      b) comma 3, gli stessi sono  devoluti  in  aumento  agli  altri
candidati  iscritti  nella  graduatoria  finale   di   merito   della
specializzazione «tecnico di macchine» che concorrono per i posti non
riservati.  Il  medesimo   meccanismo   opera   a   beneficio   degli
appartenenti al Corpo  in  possesso  di  specializzazione  «motorista
navale» nel caso in cui risultino non coperti uno o  piu'  posti  non
riservati di cui all'art. 1, comma 2, lettera b),  numero  3),  fermo
restando  il  limite  di  cui  all'art.  36,  comma  2,  del  decreto
legislativo 12 maggio 1995, n.  199,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni. 
    10. Qualora per mancanza di candidati idonei non  possano  essere
ricoperti: 
      a) i posti del contingente  ordinario,  le  unita'  disponibili
sono conferite in aumento al contingente di mare  in  proporzione  al
numero dei posti messi a concorso nelle singole specializzazioni; 
      b) i posti di una o piu' specializzazioni  del  contingente  di
mare, le unita' disponibili sono conferite in aumento: 
        (1) alle altre specializzazioni a concorso  con  il  medesimo
criterio di cui alla precedente lettera a); 
        (2) al contingente ordinario. 
    11. Le graduatorie sono rese note con avviso sul  portale  attivo
all'indirizzo https://concorsi.gdf.gov.it  sulla  rete  intranet  del
Corpo e  presso  l'Ufficio  centrale  relazioni  con  il  pubblico  e
comunicazione interna della Guardia di finanza, viale XXI  aprile  n.
51, Roma (numero verde: 800669666). 
    Detto avviso ha valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti  i  candidati  e  dalla  data  di  pubblicazione  dello  stesso
decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo  comma
dell'art. 11. 
                               Art. 21 
 
                  Ammissione alla scuola ispettori 
             e sovrintendenti dei vincitori del concorso 
 
    1. Subordinatamente al rilascio dell'autorizzazione  ad  assumere
di cui all'art. 1, i vincitori sono ammessi a un corso di  formazione
a carattere universitario, in qualita' di allievi marescialli, previo
superamento (solo per i  non  appartenenti  al  Corpo)  della  visita
medica  di  incorporamento  alla  quale  sono  sottoposti  presso  il
competente Ufficio sanitario della scuola ispettori e  sovrintendenti
prima della firma dell'atto di arruolamento, da  parte  di  ufficiale
medico del corpo individuato  dal  Comandante  del  citato  istituto.
Nell'espletamento dei propri lavori, il citato ufficiale medico  puo'
disporre l'esecuzione di tutti gli accertamenti ritenuti utili a  una
migliore valutazione del quadro clinico avvalendosi,  se  necessario,
anche del supporto tecnico del centro di reclutamento  della  Guardia
di finanza, al  fine  di  accertare  il  mantenimento  dell'idoneita'
psico-fisica. 
    2. I  provvedimenti  con  i  quali  il  citato  ufficiale  medico
accerta,  ai  sensi  del  presente   articolo,   la   non   idoneita'
psico-fisica dei candidati devono essere notificati agli interessati,
che possono impugnarli, producendo ricorso: 
      a) gerarchico,  al  Generale  ispettore  per  gli  istituti  di
istruzione della Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data
della notificazione o della comunicazione dell'atto  impugnato  o  da
quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'art. 2, comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre  1971,  n.
1199; 
      b)  giurisdizionale,  al  competente  Tribunale  amministrativo
regionale, per le azioni di cognizione previste dagli articoli  29  e
seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto
legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati. 
    3. Il corso di formazione ha  inizio  nella  data  stabilita  dal
Comando generale della  Guardia  di  finanza  e  ha  una  durata  non
inferiore a due anni accademici. 
    4.  Possono  essere  dichiarati  vincitori  del  concorso   altri
concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie: 
      a) nel massimo di un  quinto  dei  posti  messi  a  concorso  e
comunque nel limite  delle  vacanze  organiche  nel  ruolo  ispettori
nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero  conseguire  la  nomina  al
grado  di  maresciallo,  fermo  restando  il  numero  di   assunzioni
annualmente  autorizzate  secondo  quanto  previsto  dalla  normativa
vigente; 
      b) per ricoprire  i  posti  resisi  comunque  disponibili,  nei
trenta   giorni   dall'inizio   del   corso,   tra   i    concorrenti
precedentemente dichiarati  vincitori.  Decorso  il  termine  per  le
ulteriori ammissioni al corso a seguito di rinunce  o  decadenze,  le
relative graduatorie cessano di avere validita'. 
    5. I frequentatori del corso saranno iscritti, a cura del  Corpo,
a un corso di laurea in  discipline  economico-giuridiche.  Pertanto,
gli stessi non dovranno trovarsi in situazioni comunque incompatibili
con l'iscrizione all'universita'. 
    6. Gli ufficiali di complemento e i  militari  in  congedo  della
Guardia di finanza, i militari in servizio e in congedo  delle  altre
Forze armate, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia
a ordinamento civile perdono, all'atto dell'ammissione  al  corso  di
formazione, rispettivamente, il grado e la qualifica. 
    7. I vincitori gia' in servizio nelle Forze armate o  di  polizia
devono  essere  collocati   in   congedo/dimessi   dalle   rispettive
amministrazioni e consegnare alla scuola ispettori  e  sovrintendenti
della Guardia di finanza, copia: 
      a) della domanda di proscioglimento dalla ferma,  se  volontari
in ferma prefissata; 
      b) della dichiarazione  di  accettazione  della  frequenza  del
corso, di cancellazione dal ruolo e di  perdita  del  grado/qualifica
diretta al competente Ministero per il tramite  del  Comando/ente  di
provenienza, se ufficiali, sottufficiali,  graduati  o  personale  di
qualifiche corrispondenti. 
    Le suddette domande/dichiarazioni  dovranno  recare  gli  estremi
della presa in carico da parte del Comando/ente di appartenenza. 
    Il personale sottoposto - secondo i rispettivi  ordinamenti  -  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza. 
    8. Gli ufficiali in ferma prefissata del Corpo della  Guardia  di
finanza,  all'atto  dell'ammissione  al  corso  di  formazione,  sono
cancellati dal ruolo di appartenenza,  con  conseguente  perdita  del
grado rivestito e avviati alla frequenza dell'attivita' formativa  in
qualita' di allievo maresciallo. 
    Il  periodo  di  servizio  prestato  come  ufficiale   in   ferma
prefissata e' comunque: 
      a) computato per intero agli effetti della determinazione dello
stipendio; 
      b) valido a tutti gli effetti per l'inquadramento  economico  e
per  la  determinazione  dell'anzianita'  lavorativa  ai   fini   del
trattamento previdenziale. 
    9. Agli allievi marescialli ammessi a  frequentare  il  corso  di
formazione potra' essere richiesto di prestare il consenso  a  essere
presi in considerazione ai fini di un eventuale  impiego  presso  gli
organismi di informazione e sicurezza di  cui  alla  legge  3  agosto
2007, n. 124, e alla verifica del possesso dei relativi requisiti. 
                               Art. 22 
 
                   Mancata presentazione al corso 
                    e differimento del candidato 
 
    1. Il vincitore del concorso che,  per  cause  non  riconducibili
all'Amministrazione, non si presenti presso  la  scuola  ispettori  e
sovrintendenti nel giorno e  nell'ora  stabiliti  per  l'espletamento
delle procedure propedeutiche all'avvio al  corso  di  formazione  e'
considerato rinunciatario. 
    2. Eventuali ritardi nella presentazione, dovuti a cause di forza
maggiore, debitamente documentati, comunicati dal candidato, entro il
terzo  giorno  solare  successivo  alla  data  di  convocazione,   al
Comandante della scuola ispettori e sovrintendenti della  Guardia  di
finanza,  tramite   posta   elettronica   certificata   all'indirizzo
aq0230000p@pec.gdf.it  sono  valutati  a  giudizio  discrezionale   e
insindacabile  del  citato   Comandante   che   puo'   differire   la
presentazione del candidato  in  altra  data.  I  giorni  di  assenza
maturati, a eccezione di quelli effettuati  per  motivi  connessi  al
fenomeno epidemiologico da COVID-19, sono  computati  ai  fini  della
proposta di rinvio d'autorita' dal  corso,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
    Le decisioni assunte sono  comunicate  agli  interessati  a  cura
della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza. 
    3. Nel caso in cui il ritardo  si  protragga  per  oltre  novanta
giorni  dall'inizio  del  corso,  l'interessato  e'   rinviato   alla
frequenza del corso successivo a quello  di  cessazione  della  causa
impeditiva. 
                               Art. 23 
 
               Spese per la partecipazione al concorso 
         e concessione della licenza straordinaria per esami 
 
    1. Le spese  di  viaggio,  vitto  e  alloggio  sostenute  per  la
partecipazione alle prove del concorso sono a carico degli aspiranti. 
    2. Per sostenere le prove del concorso, ai candidati appartenenti
al Corpo della Guardia di finanza sono concesse licenze straordinarie
per esami militari per i giorni strettamente necessari. La  rimanente
licenza straordinaria per esami,  fino  alla  concorrenza  di  giorni
trenta, puo' essere concessa, per la preparazione agli  esami  orali,
solo  a  coloro  che  hanno  conseguito  il  giudizio  di   idoneita'
all'accertamento attitudinale. Per i militari frequentatori di corso,
le assenze maturate per la fruizione  della  predetta  licenza,  sono
computate  ai  fini  del  calcolo  dei  periodi  massimi  di  assenza
dall'attivita'  didattica,  oltre  i  quali  e'  disposto  il  rinvio
d'autorita' dal corso stesso, secondo le disposizioni vigenti. 
    3. Qualora i medesimi militari, nello stesso anno solare, abbiano
usufruito di analoghe concessioni  per  altri  concorsi  banditi  dal
Corpo, possono beneficiare della predetta  licenza  soltanto  per  la
parte residua fino alla concorrenza di giorni trenta, fermo  restando
il  tetto  massimo  di  quarantacinque  giorni   annui   di   licenza
straordinaria previsto dalla normativa in vigore. 
    Qualora il concorrente non si  presenti  alla  prova  orale,  per
cause dipendenti dalla propria volonta', la licenza straordinaria  e'
computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso  e,  se
questa  e'  stata  gia'  fruita,  alla  licenza  ordinaria  dell'anno
successivo. 
    4. Ai candidati  dichiarati  vincitori  del  concorso  spetta  il
rimborso delle spese di viaggio sostenute  per  raggiungere  la  sede
della scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza  per
la  frequenza  del  corso  di  formazione,  secondo  le  disposizioni
vigenti. 
                               Art. 24 
 
Trattamento   economico   degli   allievi   marescialli.   Nomina   a
  maresciallo, completamento della  formazione  e  assegnazione  alle
  sedi di servizio 
 
    1. Durante il corso,  gli  allievi  marescialli  percepiscono  il
trattamento economico come da norme amministrative in vigore. 
    2. Al termine del corso di cui all'art. 21, gli allievi giudicati
idonei sono nominati marescialli e avviati alla frequenza di un corso
di qualificazione operativa,  a  completamento  della  formazione  di
base. 
    3. I marescialli del contingente di mare,  durante  il  corso  di
qualificazione operativa, conseguono altresi' la specializzazione per
la quale hanno concorso. 
    4. A conclusione dell'intero ciclo formativo, i marescialli  sono
destinati  nelle  sedi  ove  esigenze  organiche  e  di  servizio  lo
richiederanno, con obbligo  di  permanenza  secondo  le  disposizioni
interne del Corpo. I marescialli reclutati quali vincitori dei  posti
riservati ai possessori dell'attestato di cui all'art. 4 del  decreto
del Presidente della Repubblica  26  luglio  1976,  n.  752,  saranno
assegnati, quale prima sede  di  servizio,  presso  i  reparti  della
Provincia di Bolzano ovvero della Provincia di Trento con  competenza
regionale. 
                               Art. 25 
 
             Sito internet e app mobile «GdF Concorsi», 
             informazioni utili e modalita' di notifica 
 
    1. Ulteriori informazioni sul concorso e relativi  esiti  possono
essere     reperiti     sul     portale     attivo      all'indirizzo
https://concorsi.gdf.gov.it e tramite l'APP  Mobile  «GdF  Concorsi»,
disponibile sui servizi di distribuzione digitale Google Play  e  App
Store oppure scansionando con il proprio  dispositivo  mobile  il  QR
code presente sul citato portale. 
    2. Laddove non  diversamente  disciplinato  dal  presente  bando,
tutte le notifiche nei confronti dei concorrenti al concorso  saranno
effettuate a cura del centro di reclutamento della Guardia di finanza
esclusivamente   mediante   l'invio   di    apposite    comunicazioni
all'indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.) utilizzato da
ogni candidato per la registrazione al portale di cui all'art. 3  del
presente bando di concorso. 
    E' onere dei candidati  verificare  che  tale  casella  di  posta
elettronica certificata resti sempre attiva sino  alla  pubblicazione
delle  graduatorie  finali  di   merito   sul   richiamato   portale.
L'Amministrazione che ha indetto il presente concorso non  si  assume
alcuna responsabilita'  per  la  mancata  notifica  di  provvedimenti
connessa all'inattivita' di detta casella postale. 
                               Art. 26 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento  europeo  (UE)
2016/679  (di  seguito  RGPD)  si   rendono   agli   interessati   le
informazioni relative al trattamento dei dati  personali  forniti  in
sede di partecipazione al concorso  o,  comunque,  acquisiti  a  tale
scopo. 
    2. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento dei dati personali e'  il  Corpo
della Guardia di finanza, con sede in Roma, viale XXI Aprile  n.  51,
che puo' essere contattato agli  indirizzi  e-mail  urp@gdf.it  o  di
posta elettronica certificata urp.reclutamento@pec.gdf.it 
    Il «punto di contatto» del titolare e' il centro di  reclutamento
della Guardia di finanza, con sede in Roma/Lido di Ostia,  via  delle
Fiamme Gialle n. 18/22 - e-mail: rm0300001@gdf.it - posta elettronica
certificata rm0300000p@pec.gdf.it 
      b) il responsabile della protezione dei dati designato  per  il
Corpo della Guardia di  finanza  puo'  essere  contattato  al  numero
06/442236053  o  agli  indirizzi  e-mail  rpd@gdf.it   o   di   posta
elettronica certificata rpd@pec.gdf.it 
      c) la comunicazione dei dati personali e' obbligatoria ai  fini
della valutazione dei requisiti  di  partecipazione  e  del  possesso
degli eventuali titoli previsti dalla presente  determinazione,  pena
l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento; 
      d) il trattamento dei dati personali: 
        1) e' finalizzato: 
          allo   svolgimento   delle   procedure   di   selezione   e
all'instaurazione del rapporto di lavoro che trovano  base  giuridica
nel  decreto  legislativo  12  maggio  1995,  n.  199,  e  successive
modificazioni e integrazioni, nel decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, con particolare riferimento all'art. 2151,  comma  1,  lettera
b), nonche' nel decreto del Presidente  della  Repubblica  15  luglio
1988, n. 574, con particolare riferimento all'art. 33; 
          alla tutela degli interessi dell'Amministrazione presso  le
giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile; 
        2) e' limitato a quanto «necessario per  l'esecuzione  di  un
compito d'interesse pubblico» (art. 6, paragrafo 1,  lettera  e,  del
RGPD) e, relativamente alle «categorie particolari di dati personali»
di cui all'art. 9 del RGPD (c.d. dati sensibili), per  l'assolvimento
degli obblighi «in materia di diritto del lavoro» (art. 9,  paragrafo
2, lettera b, del RGPD), i quali trovano base giuridica  nelle  leggi
e, nei casi previsti dalla legge, nei regolamenti che disciplinano le
procedure per l'accesso mediante concorso ai ruoli  e  alle  carriere
del Corpo della Guardia di finanza. Il trattamento riguardera'  anche
i dati relativi a condanne penali e reati  di  cui  all'art.  10  del
RGPD; 
        3) avverra' a cura dei soggetti appositamente  autorizzati  e
istruiti, ivi compresi quelli facenti  parte  delle  sottocommissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposita banca dati  automatizzata,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali sono raccolti e successivamente trattati  e,
comunque, in conformita' a quanto previsto dall'art. 6, paragrafo  3,
del RGPD e dall'art. 2-ter del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.
196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n.  101.
Cio', anche in caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
all'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro, per le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso; 
        4) sara' effettuato, ai fini della tutela dei diritti e delle
liberta' degli interessati, mettendo in atto  le  misure  tecniche  e
organizzative adeguate per garantire  il  rispetto  dei  principi  di
liceita', correttezza e trasparenza, di limitazione della  finalita',
di minimizzazione  dei  dati,  di  esattezza,  di  limitazione  della
conservazione e d'integrita' e riservatezza, nonche' delle regole  in
materia di protezione dei dati personali, previste  dal  RGPD  e  dal
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
        5) potra' prevedere la diffusione dei dati personali nei casi
in cui sia previsto nell'ambito del presente bando ovvero da norme di
legge o  regolamento  e  comunicati  alle  amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  e   alla
posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche', in
caso di esito  positivo  del  concorso,  ai  soggetti  competenti  in
materia previdenziale; 
        6) potra' prevedere il trasferimento dei dati personali a  un
Paese terzo o a una  organizzazione  internazionale  ai  sensi  delle
disposizioni previste all'art. 49, paragrafi 1, lettera d) e  4,  del
RGPD; 
      e) la conservazione dei dati personali  avverra'  nel  rispetto
della disciplina in tema di scarto  dei  documenti  d'archivio  delle
pubbliche  amministrazioni  e  relative  disposizioni  attuative   e,
comunque, sino al conseguimento  delle  finalita'  pubbliche  per  le
quali i dati sono trattati; 
      f) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
autorita' di controllo. 
    3. Ai sensi del RGPD, il candidato - in qualita'  di  interessato
al trattamento dei dati personali che lo riguardano - ha diritto di: 
      a) accedere ai dati che lo riguardano, chiedere  la  rettifica,
l'integrazione, l'aggiornamento, la cancellazione dei  dati  erronei,
incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il
diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. 
    L'esercizio dei  predetti  diritti  potra'  avvenire  presentando
istanza, anche  telematica,  al  «punto  di  contatto»  del  titolare
(centro di reclutamento della Guardia di finanza); 
      b) proporre reclamo al  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali. 
    Roma, 15 aprile 2021 
 
                                     Il Comandante generale: Zafarana 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 7 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 8 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 9 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico