Concorso per 4 consiglieri di stato (lazio) CONSIGLIO DI STATO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 4
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 34 del 30-04-2021
Sintesi: CONSIGLIO DI STATO CONCORSO (Scad. 30-05-2021) Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato. ...
Ente: CONSIGLIO DI STATO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-04-2021
Data Scadenza bando 30-05-2021
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CONSIGLIO DI STATO

CONCORSO (Scad. 30-05-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di quattro posti di Consigliere di Stato.

 
 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto il regio decreto 26 giugno 1924, n. 1054,  che  approva  il
testo  unico  delle  leggi  sul  Consiglio  di  Stato,   nonche'   il
regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 21 aprile 1942,
n. 444; 
    Visto il testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto
degli  impiegati  civili  dello  Stato,  approvato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, recante le norme di esecuzione del citato testo unico; 
    Vista la legge 6 dicembre 1971, n. 1034, istitutiva dei tribunali
amministrativi regionali; 
    Visti il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, la legge 2 aprile 1979, n. 97, la  legge  19  febbraio
1981, n. 27 e la legge 6 agosto 1984, n. 425; 
    Visto l'art. 145 del decreto del Presidente della  Repubblica  21
aprile 1973, n. 1092; 
    Visto l'art. 19, comma 1, n. 3), della legge 27 aprile  1982,  n.
186, come modificato dall'art. 18 del decreto-legge 30 dicembre 2005,
n. 273, convertito, con modificazioni, dall'art.  1  della  legge  23
febbraio 2006, n. 51; 
    Visto il combinato disposto dell'art. 28 della succitata legge 27
aprile 1982, n. 186 e degli articoli 18 e 19  del  regio  decreto  30
gennaio 1941, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1983,
n. 68,  concernente  le  modalita'  di  svolgimento  del  concorso  a
Consigliere di Stato; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto l'art. 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto l'art. 14, comma 1, della legge 21 luglio 2000, n. 205; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito in legge 15 luglio 2011, n. 111; 
    Visto l'art. 1, comma 15, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33; 
    Visto  l'art.  42  del  decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 98; 
    Visto il decreto del presidente del  Consiglio  dei  ministri  20
dicembre 2013 ed, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  integrato
con le modifiche introdotte dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101,  recante  «Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa
nazionale alle disposizioni del  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Vista la legge 9 gennaio 2004, n. 4,  recante  «Disposizioni  per
favorire l'accesso degli utenti e, in particolare, delle persone  con
disabilita' agli strumenti informatici» e il relativo regolamento  di
attuazione, adottato con decreto del Presidente della  Repubblica  1°
marzo 2005, n. 75; 
    Visto  il  decreto  legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  codice
dell'amministrazione digitale; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016  «relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva n. 95/46/CE  (Regolamento  generale  sulla  protezione  dei
dati)»; 
    Visto l'art. 1, comma 480, della legge n. 205/2017 con il  quale,
tra l'altro,  al  fine  di  agevolare  la  definizione  dei  processi
amministrativi pendenti e di  ridurre  ulteriormente  l'arretrato,  a
decorrere dal 1° gennaio 2018, nella tabella A allegata alla legge 27
aprile 1982,  n.  186,  il  numero  dei  presidenti  di  sezione  del
Consiglio  di  Stato  e'  aumentato  di  una  unita'  e  quello   dei
consiglieri di Stato di sette unita'; 
    Visto l'art. 1, comma 484, della richiamata legge n. 205/2017 ove
si prevede che agli oneri di cui al comma 483  si  provvede  mediante
corrispondente utilizzo  delle  risorse  provenienti  dall'attuazione
delle disposizioni di cui all'art. 37, comma 10, secondo periodo, del
decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, iscritte  nel  bilancio  autonomo
del Consiglio  di  Stato,  per  la  quota  destinata  alle  spese  di
funzionamento degli uffici giudiziari; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018,  n.  145,  recante  bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2019  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2019-2021 e, in  particolare,  l'art.  1,
comma 320; 
    Visto il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito,  con
modificazioni, nella legge 28 febbraio 2020, n. 8 e, in  particolare,
l'art. 22 che inserisce i commi 320-bis e 320-ter alla  citata  legge
n. 145/2018, modificando e sostituendo la  tabella  A  allegata  alla
legge n. 186/1982, recante ruolo del personale di magistratura  della
giustizia amministrativa; 
    Visto l'art. 1-bis del decreto-legge 31 dicembre  2020,  n.  183,
convertito nella legge 26 febbraio 2021, n. 21 che ha  previsto,  tra
l'altro, l'incremento della dotazione  organica  dei  magistrati  del
Consiglio di Stato «di tre consiglieri di Stato  nell'anno  2021,  di
tre consiglieri di Stato nell'anno 2022, nonche', nell'anno 2023,  di
ulteriori tre consiglieri di Stato e di un presidente di sezione  del
Consiglio di Stato, per complessive 10 unita'»  a  parziale  modifica
della  tabella  A  allegata  alla  legge  27  aprile  1982,  n.  186,
autorizzando le relative assunzioni nel triennio 2021 - 2023; 
    Vista la delibera del Consiglio  di  presidenza  della  Giustizia
amministrativa n. 36, adottata nella seduta del 12 marzo 2021; 
    Visto  l'accordo  di  contitolarita'  nel  trattamento  dei  dati
personali ai sensi dell'art. 26 del  regolamento  (EU)  n.  2016/679,
stipulato in data 30 marzo 2021, tra la Presidenza del Consiglio  dei
ministri  e  il  Consiglio  di  Stato  -   Tribunali   amministrativi
regionali; 
    Ritenuto di dover indire,  nei  termini  previsti  dall'art.  19,
comma 1, n. 3) della legge  n.  186/1982,  il  bando  di  concorso  a
Consigliere di Stato; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    E' bandito un concorso, per titoli ed esami, a quattro  posti  di
Consigliere di Stato. 
    Al  concorso  possono  partecipare  i  magistrati  dei  tribunali
amministrativi  regionali  con  almeno  un  anno  di  anzianita',   i
magistrati ordinari e militari con almeno quattro anni di anzianita',
i magistrati della Corte dei conti, nonche' gli avvocati dello  Stato
con almeno  un  anno  di  anzianita',  i  funzionari  della  carriera
direttiva del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati con
almeno  quattro  anni  di  anzianita',  nonche'  i  funzionari  delle
amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento  autonomo  e  degli
enti pubblici, con qualifica dirigenziale, con almeno cinque anni  di
anzianita' in tale qualifica ovvero  nella  ex-  carriera  direttiva,
appartenenti a carriere per l'accesso  alle  quali  e'  richiesta  la
laurea in giurisprudenza. 
                               Art. 2 
 
 
    Le  domande  di  partecipazione  al  concorso   dovranno   essere
consegnate,  in  plico  chiuso  e  indirizzato  alla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri, Ufficio del segretariato generale, U.S.R.I. -
Servizio personale delle magistrature, via dell'Impresa n. 89 - 00186
Roma, all'ufficio  accettazione  corrispondenza  presso  il  suddetto
indirizzo, nei giorni dal lunedi' al venerdi', dalle  ore  9,00  alle
ore 12,00 e dalle ore 14,00 alle  ore  17,00,  entro  il  termine  di
decadenza di trenta giorni dalla data di pubblicazione  del  presente
decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    Si considerano presentate in tempo  utile  anche  le  domande  di
partecipazione spedite al suddetto indirizzo entro il termine di  cui
al  precedente  comma,  a  mezzo  di  raccomandata  con   avviso   di
ricevimento. 
    L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  per   la
dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta  indicazione  del
recapito  da  parte  dell'aspirante  o  da  mancata  oppure   tardiva
comunicazione del cambiamento di indirizzo o  di  domicilio  indicati
nella domanda, ne' per eventuali disguidi  postali  e  telegrafici  o
comunque imputabili a  fatto  di  terzi,  a  caso  fortuito  o  forza
maggiore, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di  ricevimento
della raccomandata. 
    Nella domanda i candidati debbono indicare la data, il  luogo  di
nascita e il domicilio e un indirizzo Pec presso  il  quale  ricevere
qualsiasi comunicazione  relativa  al  concorso;  debbono,  altresi',
dichiarare l'appartenenza ad una delle  categorie  indicate  all'art.
19, primo comma, n. 3) della legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' le
lingue straniere, in numero non superiore a due, tra quelle  elencate
al successivo art.  7,  sulle  quali  intendano  sostenere  la  prova
facoltativa. 
    Alla domanda deve essere allegato  un  curriculum  indicando  gli
studi  compiuti,  gli  esami  superati,  i  titoli  conseguiti,   gli
incarichi ricoperti ed ogni altra attivita' scientifica  o  didattica
esercitata.  Dovranno   comunque   essere   allegati   le   eventuali
pubblicazioni, nonche' i titoli ritenuti utili ai fini della relativa
valutazione che non  siano  gia'  acquisiti  ai  fascicoli  personali
dell'amministrazione cui il candidato appartiene. Anche questi ultimi
dovranno, comunque, essere indicati  nel  curriculum  o  in  apposito
elenco. 
    I titoli devono essere  prodotti  in  carta  semplice  e  possono
essere in originale o in copia autenticata ovvero in copia dichiarata
conforme all'originale mediante dichiarazione  sostitutiva  dell'atto
di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica n. 445/2000. 
    I requisiti di ammissione al concorso  debbono  essere  posseduti
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle
domande. 
    Scaduto  il  termine  per  la  presentazione  delle  domande,  la
Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  richiedera'  i   fascicoli
personali dei candidati alle amministrazioni di appartenenza. 
                               Art. 3 
 
 
    Con provvedimento  motivato  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri,  sentito  il  Consiglio  di  presidenza   della   Giustizia
amministrativa, possono essere esclusi dal concorso i  candidati  che
difettino dei requisiti di ammissione o che, in base alle  risultanze
del fascicolo personale, non abbiano dato prova di sicuro e  costante
rendimento. 
                               Art. 4 
 
 
    La  Commissione  esaminatrice  e'  composta  dal  Presidente  del
Consiglio di Stato, che la presiede, da due presidenti di sezione del
Consiglio di Stato, da un Presidente di sezione della  Corte  suprema
di cassazione e da un professore ordinario di diritto privato di  una
delle universita' statali di Roma. 
    Per le prove facoltative di lingue straniere, la  commissione  e'
integrata, ove occorra, con membri aggiunti esperti in ciascuna delle
lingue che sono oggetto di esame. 
    I componenti ed il segretario della Commissione saranno  nominati
con successivo provvedimento. 
                               Art. 5 
 
 
    La Commissione esaminatrice procede,  previa  determinazione  dei
criteri di massima, all'esame dei titoli per la valutazione dei quali
ogni commissario dispone di dieci punti. Non  puo'  partecipare  alle
prove di esame il candidato che non abbia ottenuto almeno venticinque
punti nella valutazione del complesso dei titoli. 
                               Art. 6 
 
 
    Gli esami comprendono cinque prove scritte e una prova orale. 
    Le prove scritte consistono nello  svolgimento  di  cinque  temi,
quattro teorici ed uno pratico, sulle seguenti materie: 
      1) diritto civile e commerciale,  con  riferimenti  al  diritto
romano; 
      2)  diritto  internazionale  pubblico  e  privato   e   diritto
dell'Unione europea; 
      3) diritto amministrativo (prova teorica); 
      4) diritto amministrativo (prova pratica). 
      5) scienza delle finanze e diritto finanziario; 
    Durante le prove scritte sara' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione di codici, leggi ed altri atti normativi in edizione
senza note, richiami dottrinali o giurisprudenziali, che siano  stati
preventivamente consegnati alla Commissione esaminatrice e da  questa
verificati. 
    Si applicano le norme relative al  concorso  per  l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 e all'art. 1 del decreto  del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in un'unica busta delle  buste  contenenti
gli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    Ai fini della valutazione delle prove scritte,  ogni  commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove scritte. 
    Sono ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  i  quali  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
                               Art. 7 
 
 
    La prova orale obbligatoria verte, oltre che sulle materie  delle
prove scritte, sul diritto costituzionale, sul diritto ecclesiastico,
sul diritto del  lavoro,  sul  diritto  pubblico  dell'economia,  sul
diritto penale, sul  diritto  processuale  civile,  amministrativo  e
penale, sul diritto  della  navigazione,  sulla  storia  del  diritto
italiano con riferimenti al diritto comune, sull'economia politica  e
sulla politica economica e finanziaria. 
    La prova orale facoltativa verte su due lingue straniere a scelta
del candidato tra le lingue francese, inglese, tedesca e spagnola. 
    Nella prova orale, i  candidati  devono  riportare  non  meno  di
quaranta punti. 
                               Art. 8 
 
 
    La votazione complessiva e'  costituita  dalla  somma  dei  punti
ottenuti  nella  valutazione  dei  titoli,  dei  punti  riportati  in
ciascuna delle prove scritte e del  punteggio  ottenuto  nella  prova
orale. 
    Alla somma dei punti riportati per i titoli e  per  le  prove  di
esame, la commissione aggiunge non piu' di due punti per ogni  lingua
straniera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla
parlare e scrivere correttamente. 
                               Art. 9 
 
 
    Sono dichiarati vincitori del concorso i  primi  classificati  in
graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso. 
    A parita' di punteggio  si  osservano  i  criteri  di  preferenza
stabiliti dalle disposizioni vigenti. A tal fine  i  concorrenti  che
abbiano superato la prova orale dovranno presentare  nel  termine  di
venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione i  documenti
prescritti per dimostrare i titoli di preferenza nella nomina. 
                               Art. 10 
 
 
    La graduatoria dei vincitori del concorso e dei candidati  idonei
e' approvata con decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri
subordinatamente  al  possesso  dei  requisiti  di  ammissione   alla
qualifica di consigliere di Stato. A tal fine i concorrenti utilmente
collocati nella graduatoria dovranno presentare nel termine di  venti
giorni  dal  ricevimento  dell'apposita  comunicazione,  a  pena   di
decadenza, i documenti di cui al secondo e terzo comma  dell'art.  11
del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio  1957,  n.  686,
ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi del decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
                               Art. 11 
 
 
    Con  apposito  avviso,  che  sara'  pubblicato   nella   Gazzetta
Ufficiale della  Repubblica  italiana  n.74 del  17  settembre  2021,
verranno resi noti la sede, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le
prove scritte; pertanto ai candidati ammessi a sostenere le  predette
prove non sara' data comunicazione alcuna. 
                               Art. 12 
 
 
    Titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza  del
Consiglio dei ministri e contitolare del trattamento, ex art. 26  del
regolamento (UE) n. 2016/679, l'amministrazione Consiglio di Stato  -
Tribunali amministrativi regionali, in base all'accordo  in  data  30
marzo 2021. 
    La presentazione della  domanda  di  partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del  27  aprile  2016
«relativo alla protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (Regolamento generale
sulla protezione dei dati), (di seguito Regolamento)  e  del  decreto
legislativo n. 196/2003, come modificato dal decreto  legislativo  n.
101/2018. 
    I dati personali  oggetto  del  trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    Il conferimento di  tali  dati  e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    I dati forniti dai candidati saranno raccolti  e  trattati  dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    Qualora, in occasione delle operazioni di  trattamento  dei  dati
personali, le amministrazioni venissero  a  conoscenza  di  categorie
particolari di dati personali ai sensi dell'art.  9  del  Regolamento
generale sulla protezione dei dati, ovvero di dati personali relativi
a condanne penali e reati, ai sensi  del  successivo  art.  10,  essi
saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole  finalita'
previste connesse alla procedura o previste dalla legge. 
    Ai sensi dell'art. 15 e seguenti del Regolamento, gli interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento. 
    Qualora  l'interessato  ritenga  che  il  trattamento  dei   dati
personali avvenga in violazione di quanto  previsto  dal  Regolamento
generale sulla protezione dei dati ha il diritto di proporre  reclamo
al garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso,  o  di
adire le opportune  sedi  giudiziarie,  ai  sensi  dell'art.  79  del
Regolamento. 
    I contitolari del trattamento indicano i rispettivi  contatti  ai
quali l'interessato puo' rivolgersi per esercitare  i  diritti  sopra
indicati:  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri  -  Ufficio  del
segretario generale  -  Ufficio  studi  e  rapporti  istituzionali  -
Servizio personale delle magistrature: via  della  Mercede  n.  96  -
00187 Roma,  Pec  usri@pec.governo.it  Amministrazione  Consiglio  di
Stato - Ufficio personale di  magistratura,  che  ha  sede  in  Roma,
piazza Capo di  Ferro  n.  13  -  00186  tel.  06/68272317-2528,  Pec
cds-segreteriacapopers@ga-cert.it Gli interessati  possono,  inoltre,
contattare il responsabile della protezione dei  dati  per  tutte  le
questioni  relative  al  trattamento  dei  loro  dati   personali   e
all'esercizio  dei  loro  diritti  derivanti  dal   regolamento.   In
relazione all'espletamento della  procedura  concorsuale,  sino  alla
formazione della  graduatoria  finale  i  dati  di  contatto  con  il
responsabile della protezione dei dati sono: per  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  ministri  Pec:   USG@mailbox.governo.it   -   e-mail:
responsabileprotezionedatipcm@governo.it    per     l'amministrazione
Consiglio    di    Stato:     Pec     rpd@ga-cert.it     -     e-mail
rpd@giustizia-amministrativa.it 
    Tali dati di contatto concernono le sole  problematiche  inerenti
al trattamento dei dati personali e non l'andamento  della  procedura
concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
    Il presente decreto sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana. 
 
      Roma, 12 aprile 2021 
 
                                        Il Presidente: Patroni Griffi