Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 17-06-2021) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito - Anno 2021. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 18-05-2021
Data Scadenza bando 17-06-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 17-06-2021)

Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito - Anno 2021.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il regolamento recante «Norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla  15
maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000
n.  445,  recante  «testo  unico  sulle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  concernente
il codice in materia di protezione dei dati personali; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia  didattica  degli  Atenei  e  i  decreti   del   Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  16  marzo  2007,
concernenti le determinazioni delle classi  di  laurea  magistrale  e
delle classi delle lauree universitarie; 
    Visti il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive   modifiche   e
integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con
modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare,  l'art.
8 concernente semplificazioni per  la  partecipazione  a  concorsi  e
prove selettive; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di  Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  Carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni,  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del  libro   IV,
concernente norme per il reclutamento del personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013  - registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo  2013,  registro  n.  1,  foglio  n.  390
- recante, tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto   il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto  del  Ministro  della  difesa  30  giugno  2015,
registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al  foglio  n.
1574 - recante «Disciplina dei concorsi  per  il  reclutamento  degli
Ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647  del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015,
n. 2; 
    Vista   la   direttiva   tecnica,   datata   9   febbraio   2016,
dell'ispettorato generale della sanita' militare, recante  «modalita'
tecniche per l'accertamento e  la  verifica  dei  parametri  fisici»,
emanata  ai  sensi  del  precitato  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE,
recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  94,
recante «Disposizioni in  materia  di  riordino  dei  ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato  l'art.
635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo  che  i
parametri fisici correlati alla  composizione  corporea,  alla  forza
muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati  nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
    Vista la legge 27 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)»; 
    Visto il decreto  ministeriale  18  ottobre  2018,  recante,  fra
l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio
permanente  dell'esercito   italiano,   della   Marina   militare   e
dell'Aeronautica  militare,  emanato  ai  sensi  dell'art.  647   del
sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
    Viste le lettere dello Stato maggiore della Difesa  n.  M_D  SSMD
REG2019 0106545 del 19 giugno 2019 e n. M_D SSMD REG2021 0020463  del
3 marzo 2021, concernenti i reclutamenti  autorizzati  per  gli  anni
2020 e 2021; 
    Vista la  lettera  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  n.  M_D
E0012000 REG2021 0010308 del 18 gennaio 2021; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle forze armate, i termini di validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  173,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Ravvisata  la  necessita'  di  indire,  al  fine  di   soddisfare
specifiche esigenze, un concorso straordinario  per  il  reclutamento
di dieci sottotenenti in servizio permanente nel ruolo  speciale  del
Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2021; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17  luglio  2020,
n. 77; 
    Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante
le  «Prescrizioni  tecniche  per  lo  svolgimento   delle   procedure
concorsuali per l'accesso ai ruoli  e  alle  qualifiche  delle  Forze
armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale  dei  vigili  del
fuoco,  volte  a  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del
contagio da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832,  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per   il
personale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per
il  reclutamento  di dieci   sottotenenti   psicologi   in   servizio
permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito,  con
riserva di uno posto a favore del  coniuge  e  dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    2.  Resta  impregiudicata  per  l'amministrazione  la   facolta',
esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente  bando  di
concorso,  variare  il  numero  dei  posti,  modificare,   annullare,
sospendere o rinviare lo svolgimento  delle  attivita'  previste  dal
concorso o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei  vincitori,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie
o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal  caso,
ove necessario, l'amministrazione della  Difesa  ne  dara'  immediata
comunicazione nel sito  www.persomil.difesa.it che  avra'  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  gli  interessati,  nonche'  nel
portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso
la  stessa  amministrazione  provvedera'  a  formalizzare  la  citata
comunicazione mediante avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il  personale  militare  si  riserva
altresi' la  facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante
avviso  pubblicato  nel  portale  dei  concorsi  on-line  di  cui  al
successivo      art.      3      e      nei       siti       internet
www.persomil.difesa.it www.esercito.difesa.it definendone          le
modalita'. Il citato avviso avra' valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare i
cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande indicato nel  successivo  art.
4, comma 1: 
      a)   non   abbiano   superato   il   giorno    di    compimento
del trentacinquesimo anno di eta'. Eventuali aumenti  dei  limiti  di
eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai
pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; 
      b) godano dei diritti civili e politici; 
      c) siano in possesso della laurea magistrale  in  psicologia  e
dell'abilitazione all'esercizio della professione.  Saranno  ritenuti
validi anche i diplomi di laurea  conseguiti  secondo  il  precedente
ordinamento e sostituiti dalla  laurea  magistrale  suindicata,  come
indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione pubblica: 
    https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20
16/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri 
    Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; 
      d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o
di polizia, per motivi  disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita
militare,  a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psico-fisica; 
      e) non siano stati dichiarati  obiettori  di  coscienza  ovvero
ammessi a prestare servizio sostitutivo  civile  ai  sensi  dell'art.
636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che,
decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati  in
congedo, secondo le norme previste per il servizio di  leva,  abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi.
Ogni variazione della posizione giudiziaria che  intervenga  fino  al
conferimento della nomina a Ufficiale  in  servizio  permanente  deve
essere segnalata con  immediatezza  con  le  modalita'  indicate  nel
successivo art. 5, comma  3.  Se  militari,  non  avere  in  atto  un
procedimento disciplinare avviato a seguito  di  procedimento  penale
che non si sia concluso  con  sentenza  irrevocabile  di  assoluzione
perche' il fatto non sussiste ovvero perche'  l'imputato  non  lo  ha
commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di  procedura
penale; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto
con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso
applicativo e' subordinato al possesso della  idoneita'  psico-fisica
ed attitudinale al servizio militare incondizionato  quali  ufficiali
in  servizio  permanente  dei  ruoli   speciali   dell'esercito,   da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11
e 12, comunque entro la data di  approvazione  della  graduatoria  di
merito di cui al successivo art. 15. Per il personale in servizio, la
patologia che ha determinato la  permanente  non  idoneita'  in  modo
parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di  ferite  o
lesioni dipendenti da causa di servizio,  non  costituisce  causa  di
esclusione. 
    3. I requisiti  di  cui  al  precedente  comma  2  devono  essere
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi,  ad  eccezione  di
quello di cui al precedente  comma  1,  lettera  a)  dovranno  essere
mantenuti all'atto del  conferimento  della  nomina  a  Ufficiale  in
servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente  bando
saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero
della difesa (da ora in poi  portale),  raggiungibile  attraverso  il
sito   internet   www.difesa.it area    «siti    di    interesse    e
approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari»  link «concorsi
on-line»     ovvero     collegandosi     direttamente     al     sito
https://concorsi.difesa.it 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art.  1  e
ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5  le  successive
comunicazioni inviate  dalla  Direzione  generale  per  il  personale
militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti  dal  portale,  i  candidati
dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da  un  gestore
di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico  di  identita'
digitale (SPID) ovvero di apposite  chiavi  di  accesso  che  saranno
fornite  al  termine  di  una  procedura  guidata  di  accreditamento
necessaria per  attivare  il  proprio  univoco  profilo  nel  portale
medesimo. 
    4. La procedura guidata di  registrazione,  descritta  alla  voce
«istruzioni» del portale,  viene  attivata  con  una  delle  seguenti
modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione
dello Stato; 
      b) con  smart  card:  mediante  carta  d'identita'  elettronica
(CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera  di  riconoscimento
elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del
Presidente della Repubblica del 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi  del
comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,
ovvero firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 
    5. Conclusa la fase di accreditamento,  l'interessato  acquisisce
le credenziali (userid e password)  per  poter  accedere  al  proprio
profilo  cosi'  creato  nel  portale.  In  caso  di  smarrimento,  e'
attivabile  la  procedura  di  recupero  delle  stesse  dalla  pagina
iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana -  4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
proprio profilo on-line una  bozza  della  candidatura  all'atto  del
passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita'
di completarla e/o inoltrarla entro il termine  di  presentazione  di
cui al precedente comma 1. Per gli  allegati  alla  domanda,  qualora
previsti, il modulo  riportera'  le  indicazioni  che  guideranno  il
concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. 
    Successivamente alla scadenza del termine di presentazione  della
domanda di partecipazione al concorso,  dichiarazioni  integrative  o
modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda  stessa  gia'
inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati  con  le  modalita'
indicate nel successivo art. 5. 
    4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale,
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il  relativo
termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli
di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5.  In  tal  caso,  resta
comunque  invariata,  all'iniziale  termine  di   scadenza   per   la
presentazione delle domande di cui al precedente  comma  1,  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 2 del presente bando. 
    8. Qualora l'avaria  del  sistema  informatico  centrale  per  la
presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale
da non consentire un ripristino della procedura in tempi  rapidi,  la
direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli cha danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio. 
    Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a  informare
i  Comandi  degli  Enti/Reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. 
    Detti candidati  dovranno  verificare  l'avvenuta  ricezione  del
messaggio di cui al precedente  comma  9  e  l'avvenuta  acquisizione
della copia della domanda di  partecipazione  da  parte  dei  Comandi
degli Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli  adempimenti
previsti. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla  sezione  relativa  alle  comunicazioni,  suddivisa  in  un'area
pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo  (avvisi
di modifica del bando, variazione del  diario  di  svolgimento  delle
prove   scritte,   calendari   di   svolgimento    delle    selezioni
fisico-psico-attitudinali, delle prove di  efficienza  fisica,  delle
prove orali, ecc.), e in  un'area  privata  relativa  alle  eventuali
comunicazioni di carattere personale. I  candidati  ricevono  notizia
della presenza di tali  comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta
elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di  registrazione,
ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione
delle  domande,  variazioni  e/o  integrazioni   della   domanda   di
partecipazione  al  concorso  (variazioni  della  residenza   o   del
recapito,  dell'indirizzo  di   posta   elettronica,   dell'eventuale
indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di  utenza  di
telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria  posizione
giudiziaria,  ecc.)  possono  essere   trasmesse   a   mezzo   e-mail
all'indirizzo      di      posta      elettronica       istituzionale
persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata
persomil@postacert.difesa.it e    per    conoscenza    in    aggiunta
all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it 
    Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al
solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno, altresi', prese
in considerazione  variazioni  riguardanti  l'omessa  o  l'incompleta
indicazione di titoli  di  merito  e/o  di  preferenza  previsti  dal
presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di  scadenza  di
cui al precedente art. 4, comma 1. 
    A tutti i messaggi di  cui  al  presente  comma  dovra'  comunque
essere allegata copia  per  immagine  (file  formato pdf  o jpeg  con
dimensione  massima  3  Mb)  di  un  valido  documento  di  identita'
rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  o
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato  della  posta  in  ingresso,  l'oggetto  di  tutte   le
comunicazioni inviate  dai  candidati  dovra'  essere  preceduto  dal
codice «RS_EI_STR_21». 
                               Art. 6 
 
        Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 
 
    1. Come gia' indicato all'art. 4 comma 9, il sistema  provvedera'
ad  informare  i  Comandi/Reparti/Enti   di   appartenenza,   tramite
messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica  istituzionale
(non PEC) indicato dal concorrente  in  sede  di  compilazione  della
domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della  stessa  da  parte  del
personale alle loro dipendenze. 
    2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a: 
      a) per il personale in servizio: 
        redigere,  per  ogni  concorrente  alle  proprie  dipendenze,
apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, con la seguente motivazione:  «partecipazione  al  concorso
straordinario per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi  in
servizio permanente nel ruolo speciale dell'esercito - anno 2021»; 
        redigere, per ogni concorrente  alle  proprie  dipendenze,  a
cura del DSS del corpo  di  appartenenza,  l'allegato  E  in  duplice
copia, di cui una va consegnata all'interessato; 
        predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia: 
          1) stato di servizio o foglio matricolare; 
          2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
          3) libretto personale o cartella personale. 
    La stessa, unitamente ad apposita lettera di  trasmissione  sulla
quale  dovra'  essere   rilasciata   dichiarazione   di   conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto  legislativo
del 7 marzo 2005, n. 82 dovra' pervenire, entro il  ventesimo  giorno
successivo alla scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,       all'indirizzo       di        posta        certificata
centro_selezione@postacert.difesa.it  del  Centro  di   selezione   e
reclutamento nazionale dell'Esercito che  provvedera'  a  consegnarla
alla commissione esaminatrice; 
      b) per il personale in congedo dell'Esercito,  dell'Aeronautica
Militare,  della  Marina  Militare  e   dell'Arma   dei   Carabinieri
predisporre la documentazione di cui al terzo alinea della precedente
lettera  a)  da  trasmettere,  unitamente  ad  apposita  lettera   di
trasmissione sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di
conformita' di cui sopra, entro il  ventesimo  giorno  successivo  al
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   delle   domande   di
partecipazione  al  concorso,  all'indirizzo  di  posta   certificata
centro_selezione@postacert.difesa.it  del  Centro  di   selezione   e
reclutamento nazionale dell'Esercito che  provvedera'  a  consegnarla
alla commissione esaminatrice; 
      c) per tutti i concorrenti della Marina Militare (in servizio o
in congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente  comma
2, lettera a) e lettera b) non sia disponibile  presso  gli  EDRC  di
appartenenza/enti  detentori   della   documentazione   personale   e
matricolare l'11ª Divisione della direzione generale per il personale
militare  la  rendera'  disponibile  direttamente  alle   commissioni
esaminatrici. 
    3. Per il  personale  in  congedo,  ai  soli  fini  di  agevolare
l'individuazione  della  struttura  organizzativa  che  conserva   la
documentazione matricolare e  caratteristica  relativa  al  candidato
interessato, si rappresenta che: 
      per coloro che hanno  prestato  servizio  nell'esercito  e'  il
centro documentale/ufficio documentale dei Comandi militari esercito; 
      per  coloro  che  hanno  prestato   servizio   nell'Aeronautica
Militare e' il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il  Reparto
personale del Comando  scuole  dell'Aeronautica  Militare/3ª  Regione
aerea o il Comando Aeronautica Militare di Roma; 
      per  coloro  che  hanno   prestato   servizio   nell'Arma   dei
Carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. 
    Si rappresenta, inoltre,  che  per  la  specifica  individuazione
delle predette strutture organizzative si  deve  far  riferimento  al
Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo
di residenza del candidato al momento del compimento  della  maggiore
eta'.  A  tale  scopo  si  comunicano,   per   la   consultazione   e
l'approfondimento, i seguenti link: 
    www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali per
l'esercito; 
      www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx 
      www.carabinieri.it/contatti 
                               Art. 7 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova scritta di cultura generale e militare; 
      b) accertamento scritto di lingua inglese; 
      c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; 
      d) valutazione dei titoli; 
      e) prove di efficienza fisica; 
      f) accertamenti sanitari; 
      g) accertamento attitudinale; 
      h) prova orale; 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di  riconoscimento  provvisto  di
fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di
validita'. 
    2. L'amministrazione non rispondera' di eventuale  danneggiamento
o  perdita  di  oggetti  personali  che  i   concorrenti   lasceranno
incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma  1,
del  presente  articolo;  per  contro  provvedera'  ad  assicurare  i
concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante  il
periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento  delle  prove  e
degli accertamenti stessi. 
    3. L'ordine delle prove indicate al precedente  comma  1,  potra'
subire variazioni dettate dalle esigenze organizzativo/logistiche del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 
                               Art. 8 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con  successivi  decreti  dirigenziali,  saranno  nominate  le
seguenti commissioni: 
      a) commissione esaminatrice per le prove scritte e  orale,  per
la valutazione dei titoli e per la formazione  della  graduatoria  di
merito; 
      b) commissione per le prove di efficienza fisica; 
      c) commissione per gli accertamenti sanitari; 
      d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; 
      e) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice, di cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello  del
Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non  inferiore
a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito; 
      c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro
aggiunto; 
      d) un Ufficiale inferiore  o  un  Sottufficiale  di  grado  non
inferiore a 1° Maresciallo in servizio permanente,  segretario  senza
diritto di voto. 
    3. La commissione per le prove di efficienza fisica,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente; 
      b) due Ufficiali in servizio permanente di  grado  inferiore  a
quello del presidente, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore o un  Sottufficiale  appartenente  al
ruolo  dei  Marescialli   in   servizio   permanente   dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto. 
    La commissione si avvarra', durante l'espletamento  delle  prove,
di  personale  del  Centro  di  selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito. 
    4. La commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale medico in  servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Tenente Colonnello  del  Corpo  sanitario  dell'Esercito,
presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore o un  Sottufficiale  appartenente  al
ruolo  dei  Marescialli   in   servizio   permanente   dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto. 
    Detta commissione potra'  avvalersi  del  supporto  di  Ufficiali
medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 
    5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui
al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      a) un  Ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  Tenente
Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio  permanente,
presidente; 
      b) due Ufficiali medici in servizio  permanente  di  grado  non
inferiore a Capitano del Corpo sanitario  dell'Esercito  in  servizio
permanente, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore o un  Sottufficiale  appartenente  al
ruolo  dei  Marescialli   in   servizio   permanente   dell'Esercito,
segretario senza diritto di voto. 
    Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione  dovranno
essere diversi da quelli che avranno fatto  parte  della  commissione
esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e  di
quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del
presente articolo. 
    6. La commissione per  l'accertamento  attitudinale,  di  cui  al
precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a
Tenente Colonnello, presidente; 
      b)  due  Ufficiali   in   servizio   permanente   dell'Esercito
specialisti in selezione attitudinale, di grado  inferiore  a  quello
del presidente, ovvero  funzionari  sanitari  psicologi  appartenente
alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; 
      c) un Ufficiale inferiore o un  Sottufficiale  appartenente  al
ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, di  grado
non inferiore a Tenente, segretario senza diritto a voto. 
    Tali Ufficiali dovranno essere  diversi  da  quelli  che  avranno
fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2  e  4  del
presente articolo. 
    Detta     commissione     si     avvarra'     del      contributo
tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo  sanitario  in  servizio
permanente  che  potranno  essere  coadiuvati  da  psicologi   civili
convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito. 
                               Art. 9 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I partecipanti  al  concorso  di  cui  al  precedente  art.  1
dovranno sostenere: 
      a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente
in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata  volti  ad
accertare il grado di conoscenza  della  lingua  italiana  anche  sul
piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di  attualita',  di
educazione civica, di storia, di geografia,  di  matematica,  nonche'
della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma  e'
riportato nell'allegato  A,  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di  cultura
generale e il 50% di cultura militare), la durata massima della prova
e i criteri per la  valutazione  saranno  fissati  dalla  commissione
esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma  2  e  comunicati  ai
concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; 
      b) un accertamento scritto di  lingua  inglese,  effettuata  lo
stesso giorno della prova scritta di  cultura  generale  e  militare,
secondo le modalita' riportate nel menzionato allegato A.  La  durata
massima verra' stabilita dalla commissione  esaminatrice  di  cui  al
precedente  art.  8,  comma  2  e  comunicata  ai  concorrenti  prima
dell'inizio della prova stessa; 
      c)  una  prova  scritta   di   cultura   tecnico-professionale,
consistente nello svolgimento di un componimento vertente su  materie
tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia  sono  riportati
nel gia' citato allegato A al presente decreto. 
    2.  Dette  prove  scritte  avranno  luogo  presso  il  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito,  caserma  «Gonzaga
del Vodice», viale Mezzetti n. 2 - Foligno, secondo il calendario che
sara' pubblicato sul  portale  dei  concorsi  Ulteriori  informazioni
riguardo lo svolgimento delle prove potranno essere chieste al Centro
di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito -  SM  -  Ufficio
reclutamento   e    concorsi    al    numero    0742/357814    (mail:
centro_selezione@esercito.difesa.it)  o  Ministero   della   difesa -
Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni  con
il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 
    I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione  dal
concorso, sono tenuti a presentarsi presso  la  sede  d'esame  almeno
un'ora prima di quella fissata per l'inizio della  prova,  muniti  di
carta d'identita' o di  altro  valido  documento  di  riconoscimento,
provvisto  di  fotografia,  rilasciato  da  un'amministrazione  dello
Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione  della
domanda ovvero copia della stessa con gli  estremi  di  acquisizione,
rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di  cui  all'art.
4, comma 4 del presente decreto. 
    L'occorrente per lo svolgimento della  prova  sara'  fornito  sul
posto, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di
colore nero, l'unica con la quale  dovra'  essere  redatta  la  prova
scritta, che sara' a carico del concorrente. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    3. La correzione  della  prova  scritta  di  cultura  generale  e
militare e della prova scritta di  lingua  inglese  sara'  effettuata
subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati. 
    La valutazione sara'  espressa  in  trentesimi  in  relazione  al
numero di risposte esatte. Per essere ammessi a  sostenere  la  prova
scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo  comma
4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si
precisa che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese  non
necessita  del  raggiungimento  di  un  punteggio   minimo   per   il
superamento della prova (il punteggio massimo  ottenibile  e'  di  15
punti). 
    Gli  esiti  della  prova  scritta  di  cultura  generale  saranno
inseriti nell'area privata  del  portale  dei  concorsi  on-line  del
Ministero della. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a  tutti
gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. 
    4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura
tecnico-professionale sara' fornito sul  posto  l'occorrente  per  lo
svolgimento della prova stessa, ad eccezione di una penna a sfera con
inchiostro indelebile di colore nero, l'unica  con  la  quale  dovra'
essere redatta la prova scritta. 
    I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova  saranno
considerati rinunciatari e quindi esclusi  dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    5.  La  prova  scritta  di  cultura  tecnico-professionale  sara'
superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non  inferiore
a 18/30. Essi riceveranno  comunicazione  del  superamento  di  detta
prova. 
    L'esito delle prove  scritte,  il  calendario  con  i  giorni  di
convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove
e accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente
decreto saranno resi noti  con  avviso  inserito  nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale  dei  concorsi.  Tale  avviso
sara', inoltre, consultabile nel sito www.difesa.it 
                               Art. 10 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art.
8, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri,  i
titoli di merito dei soli concorrenti che  risulteranno  idonei  alla
prova scritta  di  cultura  tecnico  professionale.  A  tal  fine  la
commissione esaminatrice, dopo aver corretto  in  forma  anonima  gli
elaborati, procedera' a identificare  esclusivamente  gli  autori  di
quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione,
l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di  questi  ultimi
dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. 
    La commissione esaminatrice valutera' i  titoli,  posseduti  alla
data di scadenza del termine  di  presentazione  delle  domande,  che
siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente  art.
4. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art.  5,  comma  2.  Per  quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i  concorrenti
dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL  -  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale  o  copia  resa  conforme
secondo  le  modalita'  stabilite   dalla   legge,   all'atto   della
presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica
ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 
    2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e'  pari
a 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)  laurea  magistrale  prevista  per  la   partecipazione   al
concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato: 
        1) voto pari a 101, punti 0,10; 
        2) voto pari a 102, punti 0,20; 
        3) voto pari a 103, punti 0,30; 
        4) voto pari a 104, punti 0,40; 
        5) voto pari a 105, punti 0,50; 
        6) voto pari a 106, punti 0,60; 
        7) voto pari a 107, punti 0,70; 
        8) voto pari a 108, punti 0,80; 
        9) voto pari a 109, punti 0,90; 
        10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1. 
      b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di  seguito
specificato: 
        1)  per  ogni  master  di  I   Livello,   conseguito   presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente  alla  professionalita'
posseduta, punti 0,25; 
        2)  per  ogni  master  di  II  Livello,   conseguito   presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente  alla  professionalita'
posseduta, punti 0,50; 
        3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 
        4) corsi di formazione  post-universitaria  della  durata  di
almeno un anno accademico, inerenti  alla  psicologia  del  lavoro  e
delle organizzazioni: punti 1/30. 
        5)  corsi  post-laurea   di   formazione   in   tecniche   di
psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30; 
        6) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2; 
        7) specializzazione in psicoterapia: tre. 
      c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione, fino  a  punti  1  cosi'
suddivisi: 
        0,20 punti   per   ogni   testo    (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore; 
        0,10 punti   per   ogni   testo    (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; 
      d) servizio prestato, senza  demerito,  nelle  Forze  armate  o
Corpi   Armati   dello   Stato,   desumibile   dalla   documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 
        servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande; 
        servizio inferiore a dodici  mesi,  punti  0,10  per  ciascun
mese, a partire dal terzo, di servizio. 
      e)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino  a
punti 2 cosi' suddivisi: 
        Tipo C1 (ex liv. A), punti 2; 
        Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5; 
        Tipo B1 (ex liv. C), punti 1; 
        Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50. 
                               Art. 11 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di  cultura
tecnico-professionale  saranno  ammessi  a  sostenere  le  prove   di
efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli  accertamenti
sanitari e attitudinale. 
    Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello
attitudinale  avranno  luogo  presso  il  Centro   di   selezione   e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito   di   Foligno,   secondo   il
calendario di convocazione che sara' reso noto nell'avviso di cui  al
precedente art.  9,  comma  5.  La  convocazione  nei  confronti  dei
concorrenti idonei sara' effettuata con  le  modalita'  previste  dal
precedente art. 5, comma 1. 
    Coloro che non  si  presenteranno  nel  giorno  previsto  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore. 
    2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il  predetto  Centro
muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: 
      a) certificato medico, in corso di  validita'  (il  certificato
deve avere validita' annuale)  attestante  l'idoneita'  all'attivita'
sportiva  agonistica  per  le  discipline  sportive  riportate  nella
tabella B del decreto del Ministero della  sanita'  del  18  febbraio
1982,  rilasciato  da  un  medico   appartenente   alla   Federazione
medico-sportiva italiana ovvero  a  struttura  sanitaria  pubblica  o
privata  accreditata  con  il Servizio  sanitario   nazionale e   che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. La mancata presentazione  di  tale  certificato
determinera' l'esclusione dal concorso; 
      b) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella
di presentazione, relativo al risultato  della  ricerca  dei  markers
virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La  mancata
presentazione di  detto  certificato  determinera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      d)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
da  non  oltre  giorni sessanta  dalla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento
della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale
referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; 
      e)  referto  rilasciato  da  una  struttura  sanitaria,   anche
militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario  nazionale,
da  non  oltre  giorni sessanta  dalla  data  di  presentazione  agli
accertamenti sanitari, relativo al risultato  dell'intradermoreazione
di  Mantoux  o,  in  alternativa,  relativo  al  risultato  del  Test
Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni.  La
mancata presentazione di tale referto  comportera'  l'esclusione  del
concorrente dal concorso; 
      f) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone  in
accordo con  il  Provvedimento  Stato-Regioni  del  30  ottobre  2007
integrato con il  provvedimento  del  18  settembre  2008.  Il  CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere presentata in originale o in copia resa  conforme  secondo  le
modalita'  stabilite  dalla  legge.  I  soli  concorrenti   risultati
vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di  ammissione
ai  corsi,  dovranno  produrre  il  certificato   anamnestico   delle
vaccinazioni effettuate. 
    3. In  aggiunta  alle  sopraindicate  certificazioni  di  cui  al
precedente  comma  2,  i  concorrenti  di  sesso  femminile  dovranno
presentare i seguenti documenti: 
      a) referto attestante l'esito  di  ecografia  pelvica  eseguito
presso  struttura  sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o  privata
accreditata   con   il   Servizio   sanitario   nazionale   entro   i
gioni sessanta  precedenti  la  data  di  presentazione.  La  mancata
presentazione di detto certificato  determinera'  l'esclusione  della
concorrente dal concorso; 
      b) referto attestante l'esito del test di gravidanza,  mediante
analisi su sangue o urine -  effettuato  presso  struttura  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  Servizio  sanitario
nazionale entro i cinque giorni precedenti la data  di  presentazione
alle prove medesime. 
    Le concorrenti che  non  esibiranno  tale  referto  del  test  di
gravidanza saranno sottoposte, al solo fine  della  effettuazione  in
piena sicurezza delle  prove  di  efficienza  fisica  e  degli  esami
previsti al successivo art. 12, comma 2 al test  di  gravidanza,  che
escluda  la  sussistenza  di  detto  stato.  L'accertato   stato   di
gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove
di efficienza fisica e produrra'  l'effetto  indicato  al  successivo
art. 12, comma 4. 
    Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra'
essere prodotta in originale o in  copia  resa  conforme  secondo  le
modalita' stabilite dalla legge. 
    4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2  e  3
del presente articolo  dovra'  essere  consegnata  al  personale  del
Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito  che,  con
l'ausilio di personale medico in servizio  al  predetto  del  Centro,
verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta  in
volta prodotte  dai  concorrenti,  redigendo  per  ciascuno  apposito
verbale. La mancata presentazione anche  di  uno  solo  dei  suddetti
documenti sanitari determinera' l'esclusione del  concorrente,  fatta
eccezione per l'esame radiografico, per il personale  femminile,  del
test di gravidanza. 
    Contestualmente, verranno avviate senza indugio  alla  competente
commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali
il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini  dell'adozione
del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 
    5. Il prospetto delle prove di  efficienza  fisica  e'  riportato
nell'allegato  C,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di  svolgimento
delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia  per  quelli
di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo  l'andamento  di
tali prove, ridurre  le  cause  di  incidente  nell'esecuzione  delle
stesse e per una preparazione piu' mirata da parte  dei  concorrenti.
Inoltre  il  medesimo  allegato  C,  contiene  disposizioni  circa  i
comportamenti  che  dovranno  tenere  i  concorrenti,   a   pena   di
esclusione, per le ipotesi di esiti di  precedente  infortunio  o  di
infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
per  le  due  categorie  di  concorrenti,  determinera'  giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 
    6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: 
      a) sottoporra'  i  concorrenti  agli  esercizi  secondo  quanto
previsto nei commi precedenti, redigendo o  completando  il  relativo
verbale; 
      b) attribuira' il punteggio corrispondente  indicato  nel  gia'
citato allegato C, al presente decreto. Tale punteggio, che  in  ogni
caso  non  potra'  superare  complessivamente  i  7,5  punti,   sara'
comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 16. 
                               Art. 12 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione  di  cui  al  precedente
art. 8, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento  del
possesso  dell'idoneita'  psico-fisica  al  servizio  militare  quale
Ufficiale  in  servizio  permanente  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito. 
    2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle  imperfezioni  e  delle
infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui
all'art. 582 del decreto del Presidente  della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90,  e  della  vigente  direttiva  applicativa  emanata  con
decreto  ministeriale  4  giugno  2014,  la  commissione  di  cui  al
precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare  il  possesso
dei seguenti specifici requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva nei limiti previsti  dall'art.  587  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo
le prescrizioni  fissate  con  la  Direttiva  Tecnica  edizione  2016
dell'Ispettorato  generale  della  Sanita'   Militare.   I   predetti
parametri fisici non  sono  accertati  nei  confronti  del  personale
militare in servizio in  possesso  dell'idoneita'  incondizionata  al
servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma  2  del  Codice
dell'ordinamento militare, cosi'  come  modificato  dall'art.  1  del
decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; 
      b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10  e  non
inferiore  a  7/10  nell'occhio  che  vede  meno,  raggiungibile  con
correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un
solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un  solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico  normale  accertato
alle  tavole  pseudo  isocromatiche  o  in  difetto  alle   matassine
colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli  esiti  di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in  servizio
i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e visita psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con  esame  del  sedimento;  Si
effettuera', comunque, a campione  randomizzato,  l'accertamento  del
drug test; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT e GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
        9) dosaggio ematico del glucosio 6  -fosfato  -  deidrogenasi
(G6PD); 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) visita medica generale. 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato conforme al modello riportato nell'allegato D. 
    I concorrenti in servizio dovranno  presentare  la  dichiarazione
medica  del  Dirigente   del   servizio   sanitario   attestante   il
mantenimento  dell'idoneita'  al  servizio  militare   incondizionato
secondo il modello  di  cui  all'allegato  E.  La  patologia  che  ha
determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al  servizio
militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti  da
causa  di  servizio,  non  costituisce  causa  di  esclusione.   Tale
certificazione dovra' essere portata  al  seguito  dai  candidati  in
servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari.
La  mancata   presentazione   di   tale   attestazione   determinera'
l'esclusione del concorrente dal concorso. 
    Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti
a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool.
Tale verifica sara' effettuata  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso  di  sospetta  positivita',  il  concorrente
sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto  attestante
l'esito della CDT (ricerca  ematica  della  transferrina  carboidrato
carente) che il concorrente medesimo avra'  cura  di  effettuare,  in
proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche  militare,  o
privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. 
    I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici  o  ricoveri
in strutture  sanitarie,  ovvero  sono  stati  affetti  da  patologie
rilevanti,  sono  tenuti   a   portare   al   seguito   la   relativa
documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di
cui all'art. 8, comma 1, lettera c). 
    4. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di  cui  al  precedente  comma  3  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e'
stato  accertato  anche  con  le  modalita'  previste  dal   presente
articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici
e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,
per una sola  volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti
accertamenti nell'ambito del primo  concorso  utile  successivo  alla
cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il  provvedimento
di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se  il  suddetto
stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il
seguente profilo sanitario minimo: 
      
 
=====================================================================
|   PS  |  CO   |   AC  |  AR  |  AV  |  LS  |  LI  | VS   |   AU   |
+=======+=======+=======+======+======+======+======+======+========+
|   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |  2   |   2    |
+-------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+
 
    Ai concorrenti giudicati idonei  la  commissione  attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali   del   profilo   sanitario   posseduto.   Per   la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello  riportato
in allegato F. 
    A  ogni  coefficiente  2  di   ciascuna   delle   caratteristiche
somato-funzionali sara' attribuito un punteggio  pari  a  0.  A  ogni
coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio  pari
a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al  termine  degli
accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 
    6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2,  saranno
giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con: 
      a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente  normativa
in materia di inabilita' al servizio militare; 
      b)  imperfezioni  ed  infermita'  per  le  quali  e'   prevista
l'attribuzione  del  coefficiente  uguale  o  superiore  a  3,  nelle
caratteristiche somato-funzionali (a eccezione  della  caratteristica
somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente  3  o  4
sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD)  del
profilo sanitario dalle vigenti direttive per  delineare  il  profilo
sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi
dell'art. 582 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010,  n.  90  e  della  direttiva  tecnica   emanata   con   decreto
ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando  gli  specifici  requisiti
prescritti dal presente decreto; 
      c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      d) disturbi della parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia  o
disartria); 
      e) imperfezioni o  infermita'  che,  seppur  non  indicate  nei
precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza  del
corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente; 
      f) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso. 
    La commissione giudichera', altresi', non idoneo, il  concorrente
che presenti tatuaggi quando, per la loro  sede,  siano  contrari  al
decoro dell'uniforme (quindi  visibili  con  l'uniforme  di  servizio
estiva,  con  gonna  e  scarpe  decollete'  per  le  donne,  le   cui
caratteristiche sono visualizzabili nel sito: 
     www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi 
    ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per
contenuto, di discredito alle Istituzioni. 
    7. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito della visita medica, che potra' prevedere  uno  dei  seguenti
giudizi: 
      a)  «idoneo  quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione  del
profilo sanitario di cui al precedente comma 5; 
      b) «inidoneo quale  Ufficiale  del  ruolo  speciale  del  Corpo
sanitario dell'Esercito  in  servizio  permanente»,  con  indicazione
della causa di inidoneita'. 
    I concorrenti, che  all'atto  degli  accertamenti  sanitari  sono
riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni  acute   di   recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciare prevedere il possibile  recupero  dell'idoneita'  fisica  in
tempi compatibili con lo svolgimento  del  concorso  e  comunque  non
oltre i successivi  venti  giorni,  saranno  sottoposti  a  ulteriore
valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione  medica  per
verificare  il  recupero  dell'idoneita'  fisica.  Detti  concorrenti
saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento  attitudinale.
I concorrenti che non avranno  recuperato,  al  momento  della  nuova
visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei  ed  esclusi
dal concorso. Tale  giudizio  sara'  comunicato  seduta  stante  agli
interessati. 
    8. I concorrenti che sotto il profilo  sanitario  sono  giudicati
inidonei non saranno ammessi a sostenere  le  ulteriori  prove.  Essi
potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e
reclutamento nazionale dell'Esercito - SM -  Ufficio  reclutamento  e
concorsi,  specifica  istanza  di  riesame  di   tale   giudizio   di
inidoneita',  che  dovra'  essere   poi   supportata   da   specifica
documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica.
Tale  documentazione  dovra'  improrogabilmente  giungere,   con   le
modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro
di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della  visita
medica. Il mancato inoltro nei termini e con  le  modalita'  previste
della  documentazione  sanitaria   comportera'   il   rigetto   della
sopracitata istanza di riesame. 
    La documentazione sanitaria inviata dai  concorrenti  a  supporto
dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui  al
precedente art. 8, comma 1, lettera  d)  che,  solo  se  lo  riterra'
necessario, sottoporra'  gli  interessati  a  ulteriori  accertamenti
sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. 
    Per ragioni di carattere organizzativo, al fine  di  contrarre  i
tempi delle procedure  concorsuali  e  contenere  i  costi  derivanti
dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma  1,
lettera b) e c), i  concorrenti  giudicati  inidonei  che  presentino
istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno  essere  ammessi,
con riserva,  a  sostenere  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
successivo art. 12. 
    9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito,  formale  comunicazione  circa
l'esito dell'istanza proposta. 
    10. I concorrenti, dichiarati  inidonei  anche  a  seguito  della
valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori
accertamenti sanitari disposti o  che  ad  essi  avranno  rinunciato,
saranno esclusi dal concorso. 
    11. I candidati  non  in  servizio  gia'  giudicati  idonei  agli
accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare  nell'ambito  di  un
concorso della  F.A.,  qualora  presentino  il  relativo  verbale  di
notifica dovranno  presentarsi  muniti  esclusivamente  dei  seguenti
documenti/referti: 
      a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte
integrante del presente decreto, rilasciato  dal  proprio  medico  di
fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre  1978,  n.  833  e
controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute,
la presenza/assenza di  pregresse  manifestazioni  emolitiche,  gravi
manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed  idiosincrasie
a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per
il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di  rilascio
non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b) test per la ricerca dei cataboliti  urinari,  rilasciato  in
data non anteriore a un mese antecedente la  visita,  delle  seguenti
sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e  metadone,  in
accordo con  il  Provvedimento  Stato-Regioni  del  30  ottobre  2007
integrato con il  provvedimento  del  18  settembre  2008.  Il  CSRNE
effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui
al presente sottoparagrafo; 
      c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta  giorni
antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV). 
    La Commissione  per  gli  accertamenti  sanitari,  verificata  la
documentazione  suddetta,  procedera',  ai   fini   dell'attribuzione
dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a  sottoporre  il  candidato
alla verifica dell'abuso abituale di  alcool  in  base  all'anamnesi,
alla  visita  medica  diretta  e   alla   valutazione   degli   esami
ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV).  In  caso  di  sospetto,  il
concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare  il  referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC in caso di positivita',  che  il  concorrente  medesimo
avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1.  I  concorrenti  saranno  altresi'  sottoposti  a  cura  delle
competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo
conto degli esiti del colloquio  psicoattitudinale  integrato  e  dei
relativi test/questionario. Detta  verifica,  intesa  a  valutare  le
qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento
in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale  in  servizio  permanente
vertera' sulle seguenti aree di indagine: 
      area di adattabilita' al contesto militare; 
      area emozionale (dimensione intrapersonale); 
      area relazionale (dimensione interpersonale); 
      area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), 
    secondo  le  modalita'  indicate  nella  «Direttiva  tecnica  per
l'accertamento dei requisiti di personalita' e  attitudinale  per  il
reclutamento del personale militare e per  l'ammissione  alle  Scuole
militari dell'Esercito» - Anno 2021 dello Stato Maggiore Esercito. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento   attitudinale   la   preposta
commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Il
giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di  punteggio.  Il
giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante  agli  interessati,
comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 
    3. Il giudizio  espresso  dalla  commissione  che,  adeguatamente
motivato, dovra' essere comunicato per iscritto  seduta  stante  agli
interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei
saranno  esclusi  dal  concorso.  Il  giudizio   di   idoneita'   non
comportera' attribuzione di alcun punteggio. 
    4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti
sanitari e di  quello  attitudinale  saranno  disponibili  presso  il
Centro di selezione e reclutamento  nazionale  dell'Esercito -  SM  -
Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data  di
conclusione degli stessi. 
                               Art. 14 
 
                             Prova orale 
 
    1. Saranno ammessi a  sostenere  la  prova  orale  i  concorrenti
risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica,
agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 
    2. La prova orale, vertente  sulle  materie  riportate  nel  gia'
citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede  e  nel
giorno che saranno  resi  noti  agli  interessati  con  le  modalita'
indicate nel precedente art. 5, comma 1. 
    3. I concorrenti  assenti  al  momento  dell'inizio  della  prova
orale, nonche' quelli che  hanno  rinunciato  a  sostenerla,  saranno
esclusi dal concorso. 
    4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno
riportato una votazione di almeno 18/30. 
                               Art. 15 
 
                     Spese di viaggio e licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  delle  prove  e  degli
accertamenti previsti dall'art.  6  del  presente  decreto  (comprese
quelle  eventualmente  necessarie  per  completare  le   varie   fasi
concorsuali), nonche' quelle sostenute per la  permanenza  presso  le
relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 
    2.  I  concorrenti  se  militari  in  servizio  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, sino a un  massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti  previsti  dal  precedente  art.  7  del  presente
decreto, nonche' quelli necessari per il  raggiungimento  della  sede
ove si svolgeranno e per il rientro in  sede.  In  particolare  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui
uno, non superiore a dieci  giorni,  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla
sua volonta', la licenza straordinaria  sara'  commutata  in  licenza
ordinaria dell'anno in corso. 
                               Art. 16 
 
                        Graduatoria di merito 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti, a  cura  della  commissione
esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 
    2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del  punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; 
      d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale. 
    La  graduatoria   di   merito   sara'   approvata   con   decreto
dirigenziale. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra'  conto
della riserva dei posti a favore del coniuge e dei  figli  superstiti
ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia
deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    4. Fermo restando quanto indicato nel comma  3,  nel  decreto  di
approvazione della graduatoria si tiene conto, a parita'  di  merito,
dei titoli  di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e dall'art. 73, comma 14
del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69,  convertito  dalla  legge  9
agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande   e   dichiarati   nella   domanda   di
partecipazione A parita' o in assenza di titoli di  preferenza  sara'
preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2°
periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come  integrato
dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 
    5.  Saranno   dichiarati   vincitori -   sempreche'   non   siano
sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1,  comma  2,  i
concorrenti  che,  per  quanto  indicato  nei  commi  precedenti,  si
collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 12, comma  4  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara'  pubblicato
nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione  sara'  data
notizia mediante  avviso  inserito  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata nel sito
www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line. 
                               Art. 17 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del  concorso  saranno  nominati  sottotenenti  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto
di nomina. 
    2. Il conferimento della nomina e'  subordinato  all'accertamento
anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la  nomina
di cui all'art. 2 del presente decreto e del  superamento  del  corso
applicativo di cui al successivo comma 3. 
    3. Dopo la nomina essi frequenteranno  un  corso  applicativo  di
durata non inferiore a tre  mesi.  All'atto  della  presentazione  al
corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica  volta
ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici  e  contrarre
una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio  del  corso
medesimo. Saranno inoltre sottoposti alle  vaccinazioni  obbligatorie
previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio
in Patria e all'estero. A tal  fine,  dovranno  presentare,  all'atto
dell'incorporamento: 
      certificato  vaccinale  infantile  e   quello   relativo   alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della  relativa  vaccinazione,  il  dosaggio
degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  sara'  resa  ai  vincitori   incorporati   dal
personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso di  altrettanti  concorrenti  idonei,  secondo  l'ordine  della
rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16,
entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. 
    Il  concorrente  di  sesso  femminile  nominato  sottotenente  in
servizio  permanente  del  ruolo   speciale   del   Corpo   sanitario
dell'Esercito, che, trovandosi nelle  condizioni  previste  dall'art.
1494 del decreto legislativo del 15 marzo 2010,  n.  66,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, e sara' rinviato d'ufficio al corso
successivo. 
    4. I  frequentatori  che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso applicativo: 
      a)  se  provenienti  dal  personale   in   servizio   militare,
rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del
corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita'
di servizio; 
      b) se provenienti  dalla  vita  civile,  saranno  collocati  in
congedo. 
    5.  Per  gli  Ufficiali  che  supereranno  il  corso  applicativo
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    6. Agli Ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto
di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai  fini  di
un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di  informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa  verifica
del possesso dei requisiti. 
                               Art. 18 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per  il  personale
militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a  richiedere  alle
amministrazioni  pubbliche  ed  enti  competenti  la  conferma  delle
dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda  di  partecipazione  e
nelle  dichiarazioni  sostitutive  eventualmente  prodotte.   Inoltre
verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della  Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
mendace. 
                               Art. 19 
 
                             Esclusioni 
 
    La Direzione generale per il personale  militare,  o  ente  dalla
stessa delegato,  potra'  escludere  in  ogni  momento  dal  concorso
qualsiasi  concorrente  che  non  sara'  ritenuto  in  possesso   dei
prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo  decaduto  dalla
nomina  a  Ufficiale  in  servizio  permanente,  se  il  difetto  dei
requisiti viene accertato dopo la nomina. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al  concorso
o, comunque, acquisiti a  tal  fine,  e'  finalizzato  esclusivamente
all'espletamento   delle   relative   attivita'   istituzionali.   Il
trattamento dei dati personali e  particolari  avverra'  a  cura  dei
soggetti  a  cio'  appositamente  autorizzati,  ivi  compresi  quelli
facenti parte della Commissione  prevista  dal  presente  bando,  con
l'utilizzo di procedure  anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di
apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei  limiti  necessari
per il perseguimento delle finalita'  per  cui  i  dati  personali  e
particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti        indirizzi        di        posta         elettronica:
persomil@persomil.difesa.it posta      elettronica       certificata:
persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere    contattato     ai     seguenti     recapiti     e     mail:
rpd@rpd.difesa.it indirizzo    posta     elettronica     certificata:
rpd@postacert.difesa.it come  reso  noto   sul   sito   istituzionale
www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  Amministrazioni
pubbliche direttamente interessate allo svolgimento  del  concorso  e
alla  posizione  giuridico-economica  o  di  impiego  del  candidato,
nonche' agli Enti previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f)   il   periodo   di   conservazione   per   i    concorrenti
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli Enti competenti; per  i  concorrenti  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in  piazza  Venezia  n.  11 -  00187
Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 23 aprile 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                           Allegato A 
 
                    PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME 
 
1. Prova scritta di cultura generale e militare 
    La prova scritta di cultura generale e  militare  consistera'  in
una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata  e/o  aperta,
volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche
sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza  di  argomenti
di attualita', di educazione civica, di cultura  generale  (storia  e
geografia),  della  lingua  inglese  e  di  matematica,  nonche'   la
conoscenza della normativa  di  interesse  delle  Forze  armate,  con
particolare riferimento a: 
      a) stato  giuridico  del  personale  militare  con  particolare
riferimento alle caratteristiche del personale dell'Esercito italiano
(dall'art. 621 all'art. 632, dall'art. 790  all'art.  851,  dall'art.
982 all'art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); 
      b) la  disciplina  militare,  doveri  e  diritti  del  militare
(dall'art.  1346  all'art.  1401,  dall'art.  1465  all'art.  1475  e
dall'art. 1492 all'art. 1507 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66); 
      c) gli organi della  rappresentanza  militare  (dall'art.  1476
all'art. 1491 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); 
      d) organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle
Forze armate (dall'art. 1 all'art. 109  del  decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66); 
      e)  procedimento  amministrativo   e   accesso   ai   documenti
amministrativi  (legge  7  agosto   1990,   n.   241   e   successive
modificazioni). 
    Il 50% dei quesiti posti sara' di cultura generale, e il  50%  di
cultura militare. 
    Il numero dei quesiti e la durata  massima  della  prova  saranno
fissati  dalla  commissione  e  comunicati   ai   concorrenti   prima
dell'inizio della prova stessa. 
2. Accertamento scritto di lingua inglese 
    L'accertamento della conoscenza della lingua inglese  consistera'
nella  somministrazione  di  60  quesiti  a  risposta  multipla   con
definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5  punti
per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta  non  data,  data
multipla e per ogni risposta errata. La votazione in trentesimi cosi'
ottenuta verra' moltiplicata per il coefficiente 0,5 e  determinera',
per ciascun candidato, l'attribuzione di  un  punteggio  incrementale
massimo di 15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale
di merito. Non e' previsto un punteggio  minimo  per  il  superamento
della prova. 
    La durata massima della prova sara' fissata dalla  commissione  e
comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa. 
3. Prova scritta di cultura tecnico-professionale 
    La prova, della durata massima  di  sei  ore,  consistera'  nello
svolgimento  di  un  elaborato,  diretto   alla   valutazione   delle
conoscenze  professionali  del  concorrente   nei   seguenti   ambiti
disciplinari: 
      a) psicologia generale; 
      b)  psicologia  clinica,  psicologia   del   lavoro   e   delle
organizzazioni; 
      c) psicodiagnostica; 
      d) psicologia clinica. 
    La prova, in alternativa all'effettuazione del citato  elaborato,
potra' consistere in una serie di quesiti a risposta aperta su  tutti
e quattro i menzionati ambiti disciplinari. 
4. Prova orale 
    Detta prova, della durata massima di quaranta minuti, consistera'
in  un   colloquio   diretto   alla   valutazione   delle   capacita'
professionali  del  concorrente  nella  specifica   disciplina,   con
riferimento agli stessi ambiti disciplinari della  prova  scritta  di
cultura tecnico-professionale. 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

2. Prescrizioni 
    a. Generalita'. 
    L'accertamento dell'efficienza fisica consistera' nell'esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove: 
      sollevamento delle ginocchia al petto; 
      piegamenti sulle braccia; 
      corsa piana di 2.000 metri, 
    da svolgersi secondo  le  modalita'  e  i  parametri  di  seguito
riportati. 
    Tali prove dovranno essere svolte  alla  presenza  di  almeno  un
membro della commissione prove di  efficienza  fisica,  di  personale
medico/paramedico e di una autoambulanza. 
    In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale  qualificato
per il primo soccorso (BLSD)  e  in  caso  di  necessita'  richiedere
l'intervento del 118. 
    Prima dell'effettuazione delle prove,  tutti  i  concorrenti  (di
sesso sia maschile sia femminile) dovranno  produrre  il  certificato
medico, in corso di validita' (il certificato  deve  avere  validita'
annuale) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
le discipline sportive riportate nella  tabella  B  del  decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata  accreditata  con  il Servizio
sanitario nazionale e che esercita in  tali  ambiti  in  qualita'  di
medico specializzato in medicina dello sport. 
    I   concorrenti    di    sesso    femminile,    inoltre,    prima
dell'effettuazione  delle  prove  di  efficienza   fisica,   dovranno
presentare l'originale o copia  conforme  del  referto  del  test  di
gravidanza con esito negativo, eseguito  presso  struttura  sanitaria
pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il  Servizio
sanitario nazionale, con campione biologico  prelevato  in  data  non
anteriore a cinque giorni precedenti. 
    In particolare, in caso di gravidanza la commissione  applichera'
le disposizioni previste dall'art.12, comma 4 del bando. 
    Alle  prove  di  efficienza   fisica   i   concorrenti   dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche. 
    Le modalita' di esecuzione delle prove, oltre a  essere  spiegate
in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet  dell'Esercito,
saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da
un membro della  commissione  per  gli  accertamenti  psico-fisici  e
attitudinali e per le prove di efficienza fisica. 
    I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che  non  consentano  lo  svolgimento  degli
esercizi  previsti,  dovranno  farlo  immediatamente  presente   alla
commissione la quale, di concerto  con  il  responsabile  del  locale
Servizio  sanitario,  adottera'  le  conseguenti  determinazioni  per
l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo  impedimento  agli  accertamenti  in
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di
lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista
oltre  il  ventesimo  giorno  successivo  alla  data   prevista   per
l'effettuazione delle prove. Allo  scadere  del  citato  termine,  la
commissione che ha  accertato  lo  stato  di  temporaneo  impedimento
dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel  primo  caso
disporra' l'esclusione del candidato dal  concorso,  senza  ulteriore
possibilita'  di   differimento   dell'accertamento   dell'efficienza
fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere  definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e. 
    Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o  di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che  abbiano
portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo,  o
che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine  per
qualsiasi motivo. 
    Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella  in
appendice al presente allegato. 
    Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi  indicati
determinera' il giudizio di  inidoneita'  e,  quindi,  l'interruzione
delle prove con l'esclusione dal concorso. 
    b. Sollevamento delle ginocchia al petto. 
    Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta,
sotto la sbarra. Alla ricezione dell'apposito segnale deve effettuare
un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso
il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle),
rimanendo sospeso da terra con le braccia e  le  gambe  completamente
distese. Al fine di ritenere  la  ripetizione  valida,  il  candidato
dovra' sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di  superare  con
le ginocchia il piano  trasverso  passante  per  le  creste  iliache,
quindi distendere  nuovamente  le  gambe  al  fine  di  tornare  alla
posizione iniziale). 
    Il conteggio avverra' ogni volta che le  ginocchia,  superato  il
piano trasverso  passante  per  le  creste  iliache,  ritornano  alla
posizione di  partenza.  Sono  vietate  oscillazioni  del  corpo  che
possano facilitare l'esecuzione del compito. La  mancata  impugnatura
della sbarra, sia all'inizio della  prova  che  durante  l'esecuzione
della stessa, comportera' l'interruzione dell'esercizio e,  pertanto,
saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte  prima  di  aver
lasciato la presa della sbarra. 
    Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro  minimo  per  il
conseguimento   dell'idoneita',   verra'   applicato   il    previsto
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, per un massimo di 3  punti  acquisibili,  secondo
quanto riportato nella tabella in appendice. 
    c. Piegamenti sule braccia. 
    La prova deve essere effettuata senza riposo tra una  ripetizione
e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca
terra con qualsiasi parte del corpo (unico  contatto  consentito  col
terreno e' con mani e piedi); la posizione di partenza e'  a  braccia
distese con mani distanziate  della  larghezza  delle  spalle,  piedi
uniti o distanziati al massimo della larghezza  delle  spalle,  corpo
disteso; un piegamento e' considerato valido se partendo  da  braccia
completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il  livello
dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si  ridistendono
completamente, e il corpo  rimane  sempre  disteso,  non  piegato  al
bacino, durante l'intero movimento saranno conteggiati  a  voce  alta
gli esercizi  correttamente  eseguiti  dal  concorrente,  mentre  non
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta. 
    Al numero di piegamenti eccedenti  il  parametro  minimo  per  il
conseguimento   dell'idoneita',   verra'   applicato   il    previsto
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne,  per  un  massimo  di  3  punti,  secondo  quanto
indicato nella tabella riportata in appendice. 
    d. Corsa piana 2.000 metri. 
    Il concorrente dovra' eseguire una corsa della lunghezza di 2.000
metri su pista di atletica o in terra  battuta  o  su  terreno  vario
sostanzialmente pianeggiante. 
    Sara' cronometrato il tempo impiegato. 
    Per essere giudicato  idoneo  alla  prova  il  concorrente,  alla
ricezione dell'apposito segnale, che coincidera'  con  lo  start  del
cronometro, dovra' percorrere la distanza di  2.000  metri  entro  il
tempo massimo di: 
      10' 15'', se di sesso maschile; 
      11' 00'', se di sesso femminile. 
    In caso di  tempo  inferiore  al  massimo  per  il  conseguimento
dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato  il
previsto coefficiente per  il  calcolo  del  punteggio  incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un  massimo  di  1,5  punti,
secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata. 
    La commissione si potra' avvalere  di  personale  del  Centro  di
selezione   e   reclutamento   nazionale   dell'Esercito    per    il
cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a  voce  alta  degli
esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti. 
    Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito  verbale.  Non
saranno ammessi alla ripetizione  delle  prove  coloro  che,  durante
l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. 
    Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove
di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il
numero minimo di esercizi richiesti ovvero effettui le  prove  in  un
tempo superiore a quello massimo indicato. 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico