Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 39 del 18-05-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 17-06-2021) Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito - Anno 2021. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 18-05-2021 |
Data Scadenza bando | 17-06-2021 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (Scad. 17-06-2021)
Concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito - Anno 2021.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante modifiche alla 15 maggio 1997, n. 127, ed in particolare l'art. 2 - comma 9; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, recante «testo unico sulle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, recante norme concernenti l'autonomia didattica degli Atenei e i decreti del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 16 marzo 2007, concernenti le determinazioni delle classi di laurea magistrale e delle classi delle lauree universitarie; Visti il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni e il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni legge 4 aprile 2012, n. 35, ed, in particolare, l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della Difesa, degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei Carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare», e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Ministro della difesa 30 giugno 2015, registrato presso la Corte dei conti il 24 luglio 2015 al foglio n. 1574 - recante «Disciplina dei concorsi per il reclutamento degli Ufficiali dell'Esercito italiano» emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco», a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica, datata 9 febbraio 2016, dell'ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022 (Legge di bilancio 2020)»; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, recante, fra l'altro, disposizioni per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, emanato ai sensi dell'art. 647 del sopraindicato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; Viste le lettere dello Stato maggiore della Difesa n. M_D SSMD REG2019 0106545 del 19 giugno 2019 e n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 marzo 2021, concernenti i reclutamenti autorizzati per gli anni 2020 e 2021; Vista la lettera dello Stato maggiore dell'Esercito n. M_D E0012000 REG2021 0010308 del 18 gennaio 2021; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle forze armate, i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dal Codice stesso; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; Ravvisata la necessita' di indire, al fine di soddisfare specifiche esigenze, un concorso straordinario per il reclutamento di dieci sottotenenti in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito per l'anno 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto 6 luglio 2020 del Ministero della salute recante le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso straordinario, per titoli ed esami, per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, con riserva di uno posto a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 2. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della Difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.persomil.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per gli interessati, nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a formalizzare la citata comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' data notizia mediante avviso pubblicato nel portale dei concorsi on-line di cui al successivo art. 3 e nei siti internet www.persomil.difesa.it www.esercito.difesa.it definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Al concorso di cui al precedente art. 1, possono partecipare i cittadini italiani di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1: a) non abbiano superato il giorno di compimento del trentacinquesimo anno di eta'. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non si applicano al limite di eta' sopraindicato; b) godano dei diritti civili e politici; c) siano in possesso della laurea magistrale in psicologia e dell'abilitazione all'esercizio della professione. Saranno ritenuti validi anche i diplomi di laurea conseguiti secondo il precedente ordinamento e sostituiti dalla laurea magistrale suindicata, come indicato nel decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica: https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20 16/modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di polizia, per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 636, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 a meno che, decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, secondo le norme previste per il servizio di leva, abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile (solo se concorrenti di sesso maschile); f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione di pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi. Ogni variazione della posizione giudiziaria che intervenga fino al conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente deve essere segnalata con immediatezza con le modalita' indicate nel successivo art. 5, comma 3. Se militari, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del Codice di procedura penale; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) abbiano tenuto condotta incensurabile; i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori del concorso indetto con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo e' subordinato al possesso della idoneita' psico-fisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato quali ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali dell'esercito, da accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 10, 11 e 12, comunque entro la data di approvazione della graduatoria di merito di cui al successivo art. 15. Per il personale in servizio, la patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione. 3. I requisiti di cui al precedente comma 2 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, ad eccezione di quello di cui al precedente comma 1, lettera a) dovranno essere mantenuti all'atto del conferimento della nomina a Ufficiale in servizio permanente e per tutta la durata del corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure di concorso di cui all'art. 1 del presente bando saranno gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi portale), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari» link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito https://concorsi.difesa.it 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione al concorso di cui al precedente art. 1 e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) ovvero di apposite chiavi di accesso che saranno fornite al termine di una procedura guidata di accreditamento necessaria per attivare il proprio univoco profilo nel portale medesimo. 4. La procedura guidata di registrazione, descritta alla voce «istruzioni» del portale, viene attivata con una delle seguenti modalita': a) senza smart card: fornendo un indirizzo di posta elettronica, una utenza di telefonia mobile intestata ovvero utilizzata dal concorrente e gli estremi di un documento di riconoscimento in corso di validita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato; b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), tessera di riconoscimento elettronica rilasciata da un'amministrazione dello Stato (decreto del Presidente della Repubblica del 28 luglio 1967, n. 851) ai sensi del comma 8 dell'art. 66 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, ovvero firma digitale. Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione, nonche' prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale (compresa la presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi), i concorrenti dovranno leggere attentamente le informazioni inerenti le modalita' di utilizzo del portale stesso. 5. Conclusa la fase di accreditamento, l'interessato acquisisce le credenziali (userid e password) per poter accedere al proprio profilo cosi' creato nel portale. In caso di smarrimento, e' attivabile la procedura di recupero delle stesse dalla pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 4. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 5. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale, che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, resta comunque invariata, all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2 del presente bando. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico centrale per la presentazione delle domande on-line del portale dei concorsi sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli cha danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del messaggio di cui al precedente comma 9 e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli Enti/Reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni, suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento delle selezioni fisico-psico-attitudinali, delle prove di efficienza fisica, delle prove orali, ecc.), e in un'area privata relativa alle eventuali comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel sito www.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, ecc.) possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza in aggiunta all'indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s2@persomil.difesa.it Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato pdf o jpeg con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso o mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «RS_EI_STR_21».
Art. 6 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. Come gia' indicato all'art. 4 comma 9, il sistema provvedera' ad informare i Comandi/Reparti/Enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 2. Tali Comandi/Reparti/Enti dovranno provvedere a: a) per il personale in servizio: redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso straordinario per il reclutamento di dieci sottotenenti psicologi in servizio permanente nel ruolo speciale dell'esercito - anno 2021»; redigere, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, a cura del DSS del corpo di appartenenza, l'allegato E in duplice copia, di cui una va consegnata all'interessato; predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la seguente documentazione in copia: 1) stato di servizio o foglio matricolare; 2) attestazione e dichiarazione di completezza; 3) libretto personale o cartella personale. La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82 dovra' pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice; b) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica Militare, della Marina Militare e dell'Arma dei Carabinieri predisporre la documentazione di cui al terzo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice; c) per tutti i concorrenti della Marina Militare (in servizio o in congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente comma 2, lettera a) e lettera b) non sia disponibile presso gli EDRC di appartenenza/enti detentori della documentazione personale e matricolare l'11ª Divisione della direzione generale per il personale militare la rendera' disponibile direttamente alle commissioni esaminatrici. 3. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che: per coloro che hanno prestato servizio nell'esercito e' il centro documentale/ufficio documentale dei Comandi militari esercito; per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica Militare e' il Reparto personale della 1ª Regione aerea o il Reparto personale del Comando scuole dell'Aeronautica Militare/3ª Regione aerea o il Comando Aeronautica Militare di Roma; per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle predette strutture organizzative si deve far riferimento al Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, i seguenti link: www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali per l'esercito; www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx www.carabinieri.it/contatti
Art. 7 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova scritta di cultura generale e militare; b) accertamento scritto di lingua inglese; c) prova scritta di cultura tecnico-professionale; d) valutazione dei titoli; e) prove di efficienza fisica; f) accertamenti sanitari; g) accertamento attitudinale; h) prova orale; Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 2. L'amministrazione non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove ed accertamenti di cui al comma 1, del presente articolo; per contro provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che si verificheranno durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 3. L'ordine delle prove indicate al precedente comma 1, potra' subire variazioni dettate dalle esigenze organizzativo/logistiche del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Art. 8 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali, saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice per le prove scritte e orale, per la valutazione dei titoli e per la formazione della graduatoria di merito; b) commissione per le prove di efficienza fisica; c) commissione per gli accertamenti sanitari; d) commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari; e) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice, di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; b) due Ufficiali in servizio permanente di grado non inferiore a Maggiore del Corpo sanitario dell'Esercito; c) un docente di lingua per la prova scritta di inglese, membro aggiunto; d) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale di grado non inferiore a 1° Maresciallo in servizio permanente, segretario senza diritto di voto. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica, di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un Ufficiale superiore in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali in servizio permanente di grado inferiore a quello del presidente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. La commissione si avvarra', durante l'espletamento delle prove, di personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. 4. La commissione per gli accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un Ufficiale medico in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Detta commissione potra' avvalersi del supporto di Ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialisti esterni. 5. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un Ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, presidente; b) due Ufficiali medici in servizio permanente di grado non inferiore a Capitano del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, segretario senza diritto di voto. Gli Ufficiali medici facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte della commissione esaminatrice di cui al precedente comma 2 del presente articolo e di quella per gli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 4 del presente articolo. 6. La commissione per l'accertamento attitudinale, di cui al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: a) un Ufficiale in servizio permanente di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due Ufficiali in servizio permanente dell'Esercito specialisti in selezione attitudinale, di grado inferiore a quello del presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenente alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un Ufficiale inferiore o un Sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'Esercito, di grado non inferiore a Tenente, segretario senza diritto a voto. Tali Ufficiali dovranno essere diversi da quelli che avranno fatto parte delle commissioni di cui ai precedenti commi 2 e 4 del presente articolo. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di Ufficiali del Corpo sanitario in servizio permanente che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito.
Art. 9 Prove scritte 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1 dovranno sostenere: a) una prova scritta di cultura generale e militare consistente in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, di argomenti di attualita', di educazione civica, di storia, di geografia, di matematica, nonche' della normativa di interesse delle Forze armate, il cui programma e' riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante del presente decreto. Il numero dei quesiti (dei quali il 50% di cultura generale e il 50% di cultura militare), la durata massima della prova e i criteri per la valutazione saranno fissati dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 2 e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; b) un accertamento scritto di lingua inglese, effettuata lo stesso giorno della prova scritta di cultura generale e militare, secondo le modalita' riportate nel menzionato allegato A. La durata massima verra' stabilita dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 2 e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa; c) una prova scritta di cultura tecnico-professionale, consistente nello svolgimento di un componimento vertente su materie tecnico-professionali i cui programmi e la tipologia sono riportati nel gia' citato allegato A al presente decreto. 2. Dette prove scritte avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, caserma «Gonzaga del Vodice», viale Mezzetti n. 2 - Foligno, secondo il calendario che sara' pubblicato sul portale dei concorsi Ulteriori informazioni riguardo lo svolgimento delle prove potranno essere chieste al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi al numero 0742/357814 (mail: centro_selezione@esercito.difesa.it) o Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione Relazioni con il pubblico numero 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). I concorrenti, ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi presso la sede d'esame almeno un'ora prima di quella fissata per l'inizio della prova, muniti di carta d'identita' o di altro valido documento di riconoscimento, provvisto di fotografia, rilasciato da un'amministrazione dello Stato, avendo al seguito il messaggio di avvenuta acquisizione della domanda ovvero copia della stessa con gli estremi di acquisizione, rilasciati al concorrente medesimo con le modalita' di cui all'art. 4, comma 4 del presente decreto. L'occorrente per lo svolgimento della prova sara' fornito sul posto, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore nero, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta, che sara' a carico del concorrente. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 3. La correzione della prova scritta di cultura generale e militare e della prova scritta di lingua inglese sara' effettuata subito dopo lo svolgimento con l'ausilio di sistemi informatizzati. La valutazione sara' espressa in trentesimi in relazione al numero di risposte esatte. Per essere ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale, di cui al successivo comma 4, i concorrenti dovranno conseguire il punteggio minimo di 18/30. Si precisa che l'accertamento della conoscenza della lingua inglese non necessita del raggiungimento di un punteggio minimo per il superamento della prova (il punteggio massimo ottenibile e' di 15 punti). Gli esiti della prova scritta di cultura generale saranno inseriti nell'area privata del portale dei concorsi on-line del Ministero della. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i concorrenti. 4. Ai concorrenti ammessi a sostenere la prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' fornito sul posto l'occorrente per lo svolgimento della prova stessa, ad eccezione di una penna a sfera con inchiostro indelebile di colore nero, l'unica con la quale dovra' essere redatta la prova scritta. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 5. La prova scritta di cultura tecnico-professionale sara' superata da coloro che avranno conseguito un punteggio non inferiore a 18/30. Essi riceveranno comunicazione del superamento di detta prova. L'esito delle prove scritte, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione degli ammessi alle prove e accertamenti di cui ai successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara', inoltre, consultabile nel sito www.difesa.it
Art. 10 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, la commissione esaminatrice di cui al precedente art. 8, comma 1 valutera', previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alla prova scritta di cultura tecnico professionale. A tal fine la commissione esaminatrice, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procedera' a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. La commissione esaminatrice valutera' i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse ritenuta insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 2. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicate nella domanda i percorsi (URL - Uniform Resource Locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle alla commissione esaminatrice, in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, all'atto della presentazione per sostenere la prova di cultura tecnico - scientifica ovvero la prova di cultura tecnico - professionale. 2. Il punteggio massimo attribuibile ai titoli di merito e' pari a 10/30, cosi' ripartiti: a) laurea magistrale prevista per la partecipazione al concorso, fino a punti 1 come di seguito specificato: 1) voto pari a 101, punti 0,10; 2) voto pari a 102, punti 0,20; 3) voto pari a 103, punti 0,30; 4) voto pari a 104, punti 0,40; 5) voto pari a 105, punti 0,50; 6) voto pari a 106, punti 0,60; 7) voto pari a 107, punti 0,70; 8) voto pari a 108, punti 0,80; 9) voto pari a 109, punti 0,90; 10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1. b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di seguito specificato: 1) per ogni master di I Livello, conseguito presso Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,25; 2) per ogni master di II Livello, conseguito presso Universita' pubbliche o equiparate, afferente alla professionalita' posseduta, punti 0,50; 3) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 4) corsi di formazione post-universitaria della durata di almeno un anno accademico, inerenti alla psicologia del lavoro e delle organizzazioni: punti 1/30. 5) corsi post-laurea di formazione in tecniche di psicodiagnostica di durata biennale: punti 2/30; 6) per ogni dottorato Universitario di ricerca, punti 2; 7) specializzazione in psicoterapia: tre. c) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico - scientifico, attinenti allo specifico indirizzo professionale e riportate in riviste scientifiche, con esclusione delle tesi di laurea e di specializzazione attinenti alla professione, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 0,20 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato come unico autore; 0,10 punti per ogni testo (articolo/capitolo/saggio) pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; d) servizio prestato, senza demerito, nelle Forze armate o Corpi Armati dello Stato, desumibile dalla documentazione caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande; servizio inferiore a dodici mesi, punti 0,10 per ciascun mese, a partire dal terzo, di servizio. e) possesso dell'attestato di bilinguismo italo-tedesco riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino a punti 2 cosi' suddivisi: Tipo C1 (ex liv. A), punti 2; Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5; Tipo B1 (ex liv. C), punti 1; Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50.
Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. I concorrenti risultati idonei nella prova scritta di cultura tecnico-professionale saranno ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica e, se idonei, saranno sottoposti agli accertamenti sanitari e attitudinale. Le prove di efficienza fisica, gli accertamenti sanitari e quello attitudinale avranno luogo presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito di Foligno, secondo il calendario di convocazione che sara' reso noto nell'avviso di cui al precedente art. 9, comma 5. La convocazione nei confronti dei concorrenti idonei sara' effettuata con le modalita' previste dal precedente art. 5, comma 1. Coloro che non si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore. 2. I concorrenti dovranno presentarsi presso il predetto Centro muniti di tenuta ginnica con al seguito i seguenti documenti: a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata presentazione di tale certificato determinera' l'esclusione dal concorso; b) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV IgG, HBsAg, anti HBs, anti HBc, anti HCV. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso; c) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; d) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi HIV. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; e) referto rilasciato da una struttura sanitaria, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale, da non oltre giorni sessanta dalla data di presentazione agli accertamenti sanitari, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proieizioni. La mancata presentazione di tale referto comportera' l'esclusione del concorrente dal concorso; f) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina, cannabinoidi, amfetamina, e metadone in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere presentata in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. I soli concorrenti risultati vincitori del concorso, entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi, dovranno produrre il certificato anamnestico delle vaccinazioni effettuate. 3. In aggiunta alle sopraindicate certificazioni di cui al precedente comma 2, i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare i seguenti documenti: a) referto attestante l'esito di ecografia pelvica eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i gioni sessanta precedenti la data di presentazione. La mancata presentazione di detto certificato determinera' l'esclusione della concorrente dal concorso; b) referto attestante l'esito del test di gravidanza, mediante analisi su sangue o urine - effettuato presso struttura pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione alle prove medesime. Le concorrenti che non esibiranno tale referto del test di gravidanza saranno sottoposte, al solo fine della effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e degli esami previsti al successivo art. 12, comma 2 al test di gravidanza, che escluda la sussistenza di detto stato. L'accertato stato di gravidanza impedira' alla concorrente di essere sottoposta alle prove di efficienza fisica e produrra' l'effetto indicato al successivo art. 12, comma 4. Tutta la documentazione sanitaria di cui al presente comma dovra' essere prodotta in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. 4. La documentazione sanitaria di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo dovra' essere consegnata al personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito che, con l'ausilio di personale medico in servizio al predetto del Centro, verifichera' la validita' temporale delle certificazioni di volta in volta prodotte dai concorrenti, redigendo per ciascuno apposito verbale. La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari determinera' l'esclusione del concorrente, fatta eccezione per l'esame radiografico, per il personale femminile, del test di gravidanza. Contestualmente, verranno avviate senza indugio alla competente commissione per gli accertamenti sanitari le concorrenti per le quali il test di gravidanza sara' risultato positivo ai fini dell'adozione del provvedimento di cui al precedente comma 3 del presente articolo. 5. Il prospetto delle prove di efficienza fisica e' riportato nell'allegato C, che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale allegato sono precisate la modalita' di svolgimento delle prove, sia per i concorrenti di sesso maschile sia per quelli di sesso femminile, al fine di rendere piu' omogeneo l'andamento di tali prove, ridurre le cause di incidente nell'esecuzione delle stesse e per una preparazione piu' mirata da parte dei concorrenti. Inoltre il medesimo allegato C, contiene disposizioni circa i comportamenti che dovranno tenere i concorrenti, a pena di esclusione, per le ipotesi di esiti di precedente infortunio o di infortunio verificatosi durante l'effettuazione degli esercizi. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati per le due categorie di concorrenti, determinera' giudizio di inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. 6. La commissione preposta alle prove di efficienza fisica: a) sottoporra' i concorrenti agli esercizi secondo quanto previsto nei commi precedenti, redigendo o completando il relativo verbale; b) attribuira' il punteggio corrispondente indicato nel gia' citato allegato C, al presente decreto. Tale punteggio, che in ogni caso non potra' superare complessivamente i 7,5 punti, sara' comunicato seduta stante ai concorrenti e concorrera' alla formazione della graduatoria di cui al successivo art. 16.
Art. 12 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente art. 8, comma 4, ad accertamenti sanitari volti all'accertamento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale Ufficiale in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito. 2. Sulla scorta del vigente «Elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare» di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, la commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) dovra' accertare il possesso dei seguenti specifici requisiti: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la Direttiva Tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della Sanita' Militare. I predetti parametri fisici non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, come previsto dall'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, cosi' come modificato dall'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94; b) acutezza visiva uguale o superiore complessivi 16/10 e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore a 4 diottrie per la sola miopia, anche in un solo occhio, e non superiore a 3 diottrie, anche in un solo occhio, per gli altri vizi di refrazione. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudo isocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 3. La suddetta commissione, prima di eseguire la visita medica generale, disporra' esclusivamente per i concorrenti non in servizio i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) visita cardiologica con E.C.G.; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatria con esame audiometrico; d) visita psicologica e visita psichiatrica; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; Si effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento del drug test; f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) trigliceridemia; 5) colesterolemia; 6) transaminasemia (GOT e GPT); 7) bilirubinemia totale e frazionata; 8) gamma GT; 9) dosaggio ematico del glucosio 6 -fosfato - deidrogenasi (G6PD); g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool; h) visita medica generale. i) ogni ulteriore indagine clinico-specialistica, di laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico) ritenuta utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere, dopo essere stato edotto dei benefici e dei rischi connessi all'effettuazione dell'esame, apposita dichiarazione di consenso informato conforme al modello riportato nell'allegato D. I concorrenti in servizio dovranno presentare la dichiarazione medica del Dirigente del servizio sanitario attestante il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello di cui all'allegato E. La patologia che ha determinato la permanente non idoneita' in modo parziale al servizio militare incondizionato, a seguito di ferite o lesioni dipendenti da causa di servizio, non costituisce causa di esclusione. Tale certificazione dovra' essere portata al seguito dai candidati in servizio e consegnata alla commissione per gli accertamenti sanitari. La mancata presentazione di tale attestazione determinera' l'esclusione del concorrente dal concorso. Tutti i concorrenti, anche quelli in servizio, saranno sottoposti a esami diagnostici volti ad accertare l'abuso sistematico di alcool. Tale verifica sara' effettuata in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale. I concorrenti che hanno subito interventi chirurgici o ricoveri in strutture sanitarie, ovvero sono stati affetti da patologie rilevanti, sono tenuti a portare al seguito la relativa documentazione sanitaria da esibire, a richiesta, alla Commissione di cui all'art. 8, comma 1, lettera c). 4. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui al precedente comma 3 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle candidate il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici e, ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 5. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui sara' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+======+======+======+======+======+========+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+------+------+------+------+------+--------+ Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira' un punteggio inteso a tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario posseduto. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, secondo il modello riportato in allegato F. A ogni coefficiente 2 di ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito un punteggio pari a 0. A ogni coefficiente 1 del profilo stesso sara' attribuito un punteggio pari a 0,5. Pertanto, il punteggio massimo conseguibile al termine degli accertamenti sanitari sara' di punti 4,5. 6. Fermo restando quanto previsto al precedente comma 2, saranno giudicati inidonei dalla predetta commissione i concorrenti con: a) imperfezioni ed infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) imperfezioni ed infermita' per le quali e' prevista l'attribuzione del coefficiente uguale o superiore a 3, nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD) del profilo sanitario dalle vigenti direttive per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare ai sensi dell'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della direttiva tecnica emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014, fermi restando gli specifici requisiti prescritti dal presente decreto; c) positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; d) disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia o disartria); e) imperfezioni o infermita' che, seppur non indicate nei precedenti alinea, siano comunque incompatibili con la frequenza del corso e il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente; f) malattie o lesioni acute per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso. La commissione giudichera', altresi', non idoneo, il concorrente che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al decoro dell'uniforme (quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui caratteristiche sono visualizzabili nel sito: www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/uniformi ovvero, se posti nelle zone coperte dall'uniforme, risultino, per contenuto, di discredito alle Istituzioni. 7. La commissione, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito della visita medica, che potra' prevedere uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione del profilo sanitario di cui al precedente comma 5; b) «inidoneo quale Ufficiale del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito in servizio permanente», con indicazione della causa di inidoneita'. I concorrenti, che all'atto degli accertamenti sanitari sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciare prevedere il possibile recupero dell'idoneita' fisica in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e comunque non oltre i successivi venti giorni, saranno sottoposti a ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa commissione medica per verificare il recupero dell'idoneita' fisica. Detti concorrenti saranno ammessi con riserva a sostenere l'accertamento attitudinale. I concorrenti che non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 8. I concorrenti che sotto il profilo sanitario sono giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 3, al suddetto Centro di selezione entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' previste della documentazione sanitaria comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. La documentazione sanitaria inviata dai concorrenti a supporto dell'istanza di cui sopra sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera d) che, solo se lo riterra' necessario, sottoporra' gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari, prima di emettere il giudizio definitivo. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali e contenere i costi derivanti dall'impiego delle commissioni di cui al precedente art. 8, comma 1, lettera b) e c), i concorrenti giudicati inidonei che presentino istanza di ulteriori accertamenti sanitari potranno essere ammessi, con riserva, a sostenere l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. 9. I concorrenti riceveranno, sempre dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, formale comunicazione circa l'esito dell'istanza proposta. 10. I concorrenti, dichiarati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al precedente comma 9, o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti o che ad essi avranno rinunciato, saranno esclusi dal concorso. 11. I candidati non in servizio gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nel corso dell'anno solare nell'ambito di un concorso della F.A., qualora presentino il relativo verbale di notifica dovranno presentarsi muniti esclusivamente dei seguenti documenti/referti: a) certificato conforme all'allegato «B», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e controfirmato dall'interessato, che attesta lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti (e la presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; b) test per la ricerca dei cataboliti urinari, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, delle seguenti sostanze: oppiacei, cocaina cannabinoidi, amfetamina e metadone, in accordo con il Provvedimento Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento del 18 settembre 2008. Il CSRNE effettuera', comunque, a campione randomizzato, l'accertamento di cui al presente sottoparagrafo; c) esami ematochimici, in data non anteriore a sessanta giorni antecedenti la visita, (gamma GT, GOT, GPT e MCV). La Commissione per gli accertamenti sanitari, verificata la documentazione suddetta, procedera', ai fini dell'attribuzione dell'idoneita' sanitaria, esclusivamente a sottoporre il candidato alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC in caso di positivita', che il concorrente medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale.
Art. 13 Accertamento attitudinale 1. I concorrenti saranno altresi' sottoposti a cura delle competenti commissioni a verifica dell'idoneita' attitudinale tenendo conto degli esiti del colloquio psicoattitudinale integrato e dei relativi test/questionario. Detta verifica, intesa a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche necessarie all'arruolamento in qualita' di Ufficiale del ruolo speciale in servizio permanente vertera' sulle seguenti aree di indagine: area di adattabilita' al contesto militare; area emozionale (dimensione intrapersonale); area relazionale (dimensione interpersonale); area del lavoro (dimensione produttiva/gestionale), secondo le modalita' indicate nella «Direttiva tecnica per l'accertamento dei requisiti di personalita' e attitudinale per il reclutamento del personale militare e per l'ammissione alle Scuole militari dell'Esercito» - Anno 2021 dello Stato Maggiore Esercito. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la preposta commissione esprimera' un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio e' definitivo e non comporta attribuzione di punteggio. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. 3. Il giudizio espresso dalla commissione che, adeguatamente motivato, dovra' essere comunicato per iscritto seduta stante agli interessati, e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. Il giudizio di idoneita' non comportera' attribuzione di alcun punteggio. 4. I verbali delle prove di efficienza fisica, degli accertamenti sanitari e di quello attitudinale saranno disponibili presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito - SM - Ufficio reclutamento e concorsi, entro il terzo giorno dalla data di conclusione degli stessi.
Art. 14 Prova orale 1. Saranno ammessi a sostenere la prova orale i concorrenti risultati idonei alle prove scritte, alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e a quello attitudinale. 2. La prova orale, vertente sulle materie riportate nel gia' citato allegato A al presente decreto, avra' luogo nella sede e nel giorno che saranno resi noti agli interessati con le modalita' indicate nel precedente art. 5, comma 1. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova orale, nonche' quelli che hanno rinunciato a sostenerla, saranno esclusi dal concorso. 4. La prova orale si intendera' superata se i concorrenti avranno riportato una votazione di almeno 18/30.
Art. 15 Spese di viaggio e licenza 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti previsti dall'art. 6 del presente decreto (comprese quelle eventualmente necessarie per completare le varie fasi concorsuali), nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti se militari in servizio potranno fruire, compatibilmente con le esigenze di servizio, della licenza straordinaria per esami, sino a un massimo di trenta giorni, nei quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente art. 7 del presente decreto, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente non sostiene le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 16 Graduatoria di merito 1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e delle prove concorsuali saranno iscritti, a cura della commissione esaminatrice, nella graduatoria generale di merito. 2. Tale graduatoria sara' formata secondo l'ordine del punteggio complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: a) i punteggi riportati nelle tre prove scritte; b) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove di efficienza fisica; c) il punteggio attribuito negli accertamenti sanitari; d) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; e) il punteggio riportato nella prova orale. La graduatoria di merito sara' approvata con decreto dirigenziale. 3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto della riserva dei posti a favore del coniuge e dei figli superstiti ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Fermo restando quanto indicato nel comma 3, nel decreto di approvazione della graduatoria si tiene conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande e dichiarati nella domanda di partecipazione A parita' o in assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge n. 127/1997, come integrato dall'art. 2, comma 9 della legge n. 191/1998. 5. Saranno dichiarati vincitori - sempreche' non siano sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 2, i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 6. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 12, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 7. Il decreto di approvazione della graduatoria sara' pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa. Della pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria sara' inoltre pubblicata nel sito www.difesa.it e nel portale dei concorsi on-line.
Art. 17 Nomina 1. I vincitori del concorso saranno nominati sottotenenti in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito con anzianita' assoluta nel grado stabilita dal decreto di nomina. 2. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento anche successivo del possesso dei requisiti prescritti per la nomina di cui all'art. 2 del presente decreto e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 3. 3. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non inferiore a tre mesi. All'atto della presentazione al corso gli Ufficiali dovranno essere sottoposti a visita medica volta ad accertare il mantenimento dei requisiti psico-fisici e contrarre una ferma di anni cinque, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Saranno inoltre sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento: certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale sara' resa ai vincitori incorporati dal personale sanitario di cui alla Sezione 7, Paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria, con i criteri indicati al precedente art. 16, entro il termine di 1/12 della durata del corso stesso. Il concorrente di sesso femminile nominato sottotenente in servizio permanente del ruolo speciale del Corpo sanitario dell'Esercito, che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo del 15 marzo 2010, n. 66, non potra' frequentare il corso applicativo, e sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 4. I frequentatori che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo: a) se provenienti dal personale in servizio militare, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso sara' in tale caso computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; b) se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 5. Per gli Ufficiali che supereranno il corso applicativo l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 6. Agli Ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, nonche' agli idonei non vincitori, potra' essere chiesto di prestare il consenso a essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli Organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 18 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare o ente dalla stessa delegato provvedera' a richiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti la conferma delle dichiarazioni rese dai vincitori nella domanda di partecipazione e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Inoltre verra' acquisito d'ufficio il certificato del casellario giudiziale. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione mendace.
Art. 19 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare, o ente dalla stessa delegato, potra' escludere in ogni momento dal concorso qualsiasi concorrente che non sara' ritenuto in possesso dei prescritti requisiti, nonche' dichiarare il medesimo decaduto dalla nomina a Ufficiale in servizio permanente, se il difetto dei requisiti viene accertato dopo la nomina.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte della Commissione prevista dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono raccolti e/o successivamente trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e mail: rpd@rpd.difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i concorrenti idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i concorrenti non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della Difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 aprile 2021 Il direttore generale: Ricca
Allegato A PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME 1. Prova scritta di cultura generale e militare La prova scritta di cultura generale e militare consistera' in una serie di quesiti a risposta multipla predeterminata e/o aperta, volti ad accertare il grado di conoscenza della lingua italiana anche sul piano ortogrammaticale e sintattico, la conoscenza di argomenti di attualita', di educazione civica, di cultura generale (storia e geografia), della lingua inglese e di matematica, nonche' la conoscenza della normativa di interesse delle Forze armate, con particolare riferimento a: a) stato giuridico del personale militare con particolare riferimento alle caratteristiche del personale dell'Esercito italiano (dall'art. 621 all'art. 632, dall'art. 790 all'art. 851, dall'art. 982 all'art. 1010 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); b) la disciplina militare, doveri e diritti del militare (dall'art. 1346 all'art. 1401, dall'art. 1465 all'art. 1475 e dall'art. 1492 all'art. 1507 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); c) gli organi della rappresentanza militare (dall'art. 1476 all'art. 1491 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); d) organizzazione e funzioni del Ministero della difesa e delle Forze armate (dall'art. 1 all'art. 109 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66); e) procedimento amministrativo e accesso ai documenti amministrativi (legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni). Il 50% dei quesiti posti sara' di cultura generale, e il 50% di cultura militare. Il numero dei quesiti e la durata massima della prova saranno fissati dalla commissione e comunicati ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa. 2. Accertamento scritto di lingua inglese L'accertamento della conoscenza della lingua inglese consistera' nella somministrazione di 60 quesiti a risposta multipla con definizione del punteggio finale in trentesimi attribuendo 0,5 punti per ogni risposta esatta, 0 punti per ogni risposta non data, data multipla e per ogni risposta errata. La votazione in trentesimi cosi' ottenuta verra' moltiplicata per il coefficiente 0,5 e determinera', per ciascun candidato, l'attribuzione di un punteggio incrementale massimo di 15 punti, utile per la formazione della graduatoria finale di merito. Non e' previsto un punteggio minimo per il superamento della prova. La durata massima della prova sara' fissata dalla commissione e comunicata ai concorrenti prima dell'inizio della prova stessa. 3. Prova scritta di cultura tecnico-professionale La prova, della durata massima di sei ore, consistera' nello svolgimento di un elaborato, diretto alla valutazione delle conoscenze professionali del concorrente nei seguenti ambiti disciplinari: a) psicologia generale; b) psicologia clinica, psicologia del lavoro e delle organizzazioni; c) psicodiagnostica; d) psicologia clinica. La prova, in alternativa all'effettuazione del citato elaborato, potra' consistere in una serie di quesiti a risposta aperta su tutti e quattro i menzionati ambiti disciplinari. 4. Prova orale Detta prova, della durata massima di quaranta minuti, consistera' in un colloquio diretto alla valutazione delle capacita' professionali del concorrente nella specifica disciplina, con riferimento agli stessi ambiti disciplinari della prova scritta di cultura tecnico-professionale.
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
2. Prescrizioni
a. Generalita'.
L'accertamento dell'efficienza fisica consistera' nell'esecuzione
obbligatoria delle seguenti prove:
sollevamento delle ginocchia al petto;
piegamenti sulle braccia;
corsa piana di 2.000 metri,
da svolgersi secondo le modalita' e i parametri di seguito
riportati.
Tali prove dovranno essere svolte alla presenza di almeno un
membro della commissione prove di efficienza fisica, di personale
medico/paramedico e di una autoambulanza.
In assenza di ambulanza dovra' presenziare personale qualificato
per il primo soccorso (BLSD) e in caso di necessita' richiedere
l'intervento del 118.
Prima dell'effettuazione delle prove, tutti i concorrenti (di
sesso sia maschile sia femminile) dovranno produrre il certificato
medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita'
annuale) attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per
le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale e che esercita in tali ambiti in qualita' di
medico specializzato in medicina dello sport.
I concorrenti di sesso femminile, inoltre, prima
dell'effettuazione delle prove di efficienza fisica, dovranno
presentare l'originale o copia conforme del referto del test di
gravidanza con esito negativo, eseguito presso struttura sanitaria
pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio
sanitario nazionale, con campione biologico prelevato in data non
anteriore a cinque giorni precedenti.
In particolare, in caso di gravidanza la commissione applichera'
le disposizioni previste dall'art.12, comma 4 del bando.
Alle prove di efficienza fisica i concorrenti dovranno
presentarsi muniti di tuta da ginnastica e scarpe ginniche.
Le modalita' di esecuzione delle prove, oltre a essere spiegate
in apposito filmato, visualizzabile nel sito internet dell'Esercito,
saranno illustrate ai concorrenti, prima della loro effettuazione, da
un membro della commissione per gli accertamenti psico-fisici e
attitudinali e per le prove di efficienza fisica.
I candidati che, prima dell'inizio della prova, si infortuneranno
o contrarranno patologie che non consentano lo svolgimento degli
esercizi previsti, dovranno farlo immediatamente presente alla
commissione la quale, di concerto con il responsabile del locale
Servizio sanitario, adottera' le conseguenti determinazioni per
l'eventuale differimento della data di effettuazione della/e prova/e.
Resta inteso che ogni temporaneo impedimento agli accertamenti in
questione, derivante da malattie o lesioni di recente insorgenza e di
lieve entita', comportera' l'esclusione dal concorso qualora persista
oltre il ventesimo giorno successivo alla data prevista per
l'effettuazione delle prove. Allo scadere del citato termine, la
commissione che ha accertato lo stato di temporaneo impedimento
dovra' confermare o meno la permanenza dello stesso: nel primo caso
disporra' l'esclusione del candidato dal concorso, senza ulteriore
possibilita' di differimento dell'accertamento dell'efficienza
fisica; in caso contrario il candidato dovra' essere definitivamente
sottoposto alla/e prova/e non effettuata/e.
Non saranno prese in considerazione istanze di differimento o di
ripetizione della singola prova inoltrate da concorrenti che abbiano
portato a compimento la prova stessa, anche se con esito negativo, o
che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla a termine per
qualsiasi motivo.
Il superamento degli esercizi potra' comportare l'attribuzione di
un punteggio incrementale, secondo quanto riportato nella tabella in
appendice al presente allegato.
Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi indicati
determinera' il giudizio di inidoneita' e, quindi, l'interruzione
delle prove con l'esclusione dal concorso.
b. Sollevamento delle ginocchia al petto.
Il candidato deve iniziare la prova partendo da posizione eretta,
sotto la sbarra. Alla ricezione dell'apposito segnale deve effettuare
un balzo al fine di impugnare la sbarra con il dorso della mano verso
il viso con un passo largo (leggermente alla larghezza delle spalle),
rimanendo sospeso da terra con le braccia e le gambe completamente
distese. Al fine di ritenere la ripetizione valida, il candidato
dovra' sollevare le gambe piegate a 90° avendo cura di superare con
le ginocchia il piano trasverso passante per le creste iliache,
quindi distendere nuovamente le gambe al fine di tornare alla
posizione iniziale).
Il conteggio avverra' ogni volta che le ginocchia, superato il
piano trasverso passante per le creste iliache, ritornano alla
posizione di partenza. Sono vietate oscillazioni del corpo che
possano facilitare l'esecuzione del compito. La mancata impugnatura
della sbarra, sia all'inizio della prova che durante l'esecuzione
della stessa, comportera' l'interruzione dell'esercizio e, pertanto,
saranno considerate valide solo le esecuzioni svolte prima di aver
lasciato la presa della sbarra.
Al numero di sollevamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, per un massimo di 3 punti acquisibili, secondo
quanto riportato nella tabella in appendice.
c. Piegamenti sule braccia.
La prova deve essere effettuata senza riposo tra una ripetizione
e l'altra, nel tempo limite previsto, fino al momento in cui si tocca
terra con qualsiasi parte del corpo (unico contatto consentito col
terreno e' con mani e piedi); la posizione di partenza e' a braccia
distese con mani distanziate della larghezza delle spalle, piedi
uniti o distanziati al massimo della larghezza delle spalle, corpo
disteso; un piegamento e' considerato valido se partendo da braccia
completamente distese si arriva a portare le spalle sotto il livello
dei gomiti (senza toccare il terreno con il petto) e si ridistendono
completamente, e il corpo rimane sempre disteso, non piegato al
bacino, durante l'intero movimento saranno conteggiati a voce alta
gli esercizi correttamente eseguiti dal concorrente, mentre non
saranno conteggiati quelli eseguiti in maniera scorretta.
Al numero di piegamenti eccedenti il parametro minimo per il
conseguimento dell'idoneita', verra' applicato il previsto
coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale, differenziato
tra uomini e donne, per un massimo di 3 punti, secondo quanto
indicato nella tabella riportata in appendice.
d. Corsa piana 2.000 metri.
Il concorrente dovra' eseguire una corsa della lunghezza di 2.000
metri su pista di atletica o in terra battuta o su terreno vario
sostanzialmente pianeggiante.
Sara' cronometrato il tempo impiegato.
Per essere giudicato idoneo alla prova il concorrente, alla
ricezione dell'apposito segnale, che coincidera' con lo start del
cronometro, dovra' percorrere la distanza di 2.000 metri entro il
tempo massimo di:
10' 15'', se di sesso maschile;
11' 00'', se di sesso femminile.
In caso di tempo inferiore al massimo per il conseguimento
dell'idoneita', al numero di secondi risparmiati verra' applicato il
previsto coefficiente per il calcolo del punteggio incrementale,
differenziato tra uomini e donne, fino a un massimo di 1,5 punti,
secondo quanto indicato nella tabella sopra riportata.
La commissione si potra' avvalere di personale del Centro di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito per il
cronometraggio delle prove stesse e il conteggio a voce alta degli
esercizi eseguiti correttamente dai concorrenti.
Per ciascun concorrente verra' redatto un apposito verbale. Non
saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante
l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa.
Resta inteso che il giudizio conclusivo di inidoneita' alle prove
di efficienza fisica e' espresso allorche' il candidato non esegua il
numero minimo di esercizi richiesti ovvero effettui le prove in un
tempo superiore a quello massimo indicato.
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico