Concorso per MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 21-05-2021
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 21-06-2021) Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022. ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-05-2021
Data Scadenza bando 21-06-2021
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (Scad. 21-06-2021)

Procedura di selezione per la copertura di posti di personale docente e personale ATA da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        per il Sistema Paese 
 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e  successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n. 18 e successive modifiche ed integrazioni, contenente disposizioni
legislative speciali riguardanti  l'ordinamento  dell'Amministrazione
degli affari esteri; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    ed    integrazioni,    recante    «Norme    generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni, recante «Nuove  norme  in  materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n.  184,  e  successive  modificazioni   ed   integrazioni,   recante
«Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista  la  legge  5  febbraio  1992,   n.   104,   e   successive
modificazioni   ed   integrazioni,    recante    «Legge-quadro    per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Vista la legge  6  marzo  1996,  n.  151,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; 
    Visto lo  statuto  del  personale  distaccato  presso  le  scuole
europee, adottato dal Consiglio superiore delle  scuole  europee  con
documento Ref.: 2011-04-D-14-en-6; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo»,  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni ed
integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19,   «Regolamento   recante   disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e  della  ricerca  del  9  maggio  2017,  n.  259,  di  revisione   e
aggiornamento della tipologia delle classi  di  concorso  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2016, n. 19; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in Italiano Lingua 2»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione  digitale»   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive modificazioni  ed
integrazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di  processo  civile»,  ed  in  particolare  l'art.  32  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  ed  in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi
2 e 3, dell'art.  21  e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
ed integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e
successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2  ottobre  2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale  e  professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 975 e 976; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  21  marzo  2016,  n.  170  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Rilevato che alcune graduatorie  del  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del personale docente e ATA, di  cui
al decreto dipartimentale MIUR 15 luglio 2019, n. 1084  e  successive
rettifiche, sono esaurite o mancanti; 
    Sentito il Ministero dell'istruzione; 
    Esperite le relazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai  fini  del  presente  decreto   si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
      a) MI: Ministero dell'istruzione; 
      b) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64; 
      d)    colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del
presente bando; 
      f) SCI: scuole ed iniziative di cui  all'art.  10  del  decreto
legislativo; 
      g) SEU: scuole europee; 
      h) ATA:  direttori  dei  servizi  generali  ed  amministrati  e
assistenti amministrativi. 
                               Art. 2 
 
                          Posti da coprire 
 
    1. Al fine di poter procedere alle  destinazioni  all'estero  del
personale docente e ATA, a partire dall'anno scolastico 2021/2022, e'
indetta la presente  procedura  di  selezione  per  le  tipologie  di
istituzioni e di codici funzione di cui all'allegato  n.  l,  che  e'
parte integrante del presente bando. 
    2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito  del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute. 
                               Art. 3 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
    1. Alla  selezione  e'  ammesso  a  partecipare,  a  domanda,  il
personale docente e il personale ATA, limitatamente ai direttori  dei
servizi generali e amministrativi e  agli  assistenti  amministrativi
della scuola, con contratto  di  lavoro  a  tempo  indeterminato  che
all'atto della domanda abbiano maturato, dopo la nomina in ruolo,  un
servizio effettivamente prestato, dopo il periodo di prova, di almeno
tre anni in  territorio  metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza:
classe di concorso/posto (infanzia-primaria) per i docenti e  profilo
per il personale ATA. Non si valuta l'anno  scolastico  in  corso.  I
codici funzione sono indicati nell'allegato n. l. 
    2. Hanno titolo a partecipare alla selezione  per  l'insegnamento
della lingua e della cultura italiana nelle iniziative scolastiche di
cui  all'art.  10  del  decreto  legislativo  di  livello   primario,
nell'ambito delle SCI, i docenti di scuola primaria. 
    3. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto  piu'  di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei  anni,  inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; 
      b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero; 
      c. non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d. prestino attualmente in servizio all'estero  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo. 
                               Art. 4 
 
   Requisiti culturali e professionali del personale docente e ATA 
 
    1. I  requisiti  culturali  richiesti  al  personale  docente  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere una certificazione  della  conoscenza  di  almeno  una
lingua straniera per cui si partecipa non inferiore al livello B2 del
Quadro comune europeo di riferimento (QCER), fra quelle relative alle
aree linguistiche stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando,
rilasciata da uno degli enti certificatori  di  cui  al  decreto  del
direttore  generale  per  gli  affari  internazionali  del  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 12 luglio 2012,
n. 10899 e successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non inferiore  a  venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del  21  marzo  2016,  n.
170,     su     tematiche      afferenti      all'intercultura      o
all'internazionalizzazione. 
    2. I requisiti professionali richiesti al  personale  docente  da
inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio  in  Italia   nel   ruolo   di   appartenenza:   classe   di
concorso/posto (infanzia-primaria); 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
    3. I docenti assegnati  alle  attivita'  di  sostegno,  oltre  ai
requisiti di cui ai  commi  1  e  2,  devono  possedere  la  relativa
specializzazione. 
    4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si  applicano  anche  al
personale in servizio presso le scuole europee, in quanto compatibili
con le specifiche disposizioni relative a tali scuole. 
    5.  Il  personale  amministrativo  della  scuola   da   destinare
all'estero deve avere una conoscenza di almeno una  lingua  straniera
di  livello  non  inferiore  a  B2  del  Quadro  comune  europeo   di
riferimento (QCER),  fra  quelle  relative  alle  aeree  linguistiche
stabilite dall'art. 5, comma 5, del presente bando, rilasciata da uno
degli enti certificatori di cui al decreto del direttore generale per
gli   affari   internazionali    del    Ministero    dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del  12  luglio  2012,  n.  10899  e
successive modificazioni. 
    Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7  marzo  2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella lingua straniera quadriennale del
corso di laurea». 
    6.   I   requisiti   professionali   richiesti    al    personale
amministrativo della scuola da inviare all'estero sono: 
      a. essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova, almeno  tre  anni  scolastici  di
effettivo  servizio  in   Italia   nel   profilo   professionale   di
appartenenza; 
      b. non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c. non essere incorsi in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
                               Art. 5 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il  sistema  POLIS  «Istanze  on  line»  a
partire dalle ore 9,00 del 1º giugno 2021 e fino alle ore  23,59  del
21  giugno  2021.  La  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta  iscrizione  alla  procedura
selettiva. 
    2. Il personale docente puo' presentare domanda per  una  o  piu'
tipologie di istituzioni scolastiche tra  quelle  sotto  riportate  e
contrassegnate dalle relative sigle indicate nell'allegato 1: 
  SCI Scuole, iniziative scolastiche. 
    Il settore SCI comprende: 
      scuole italiane statali e non statali; 
      sezioni di italiano inserite nelle scuole straniere; 
      sezioni di italiano inserite in scuole internazionali; 
      scuole   straniere   in   cui   e'   presente    l'insegnamento
dell'italiano; 
      iniziative scolastiche ex art. 10 del decreto legislativo. 
  SEU Scuole europee. 
    Trattasi di istituzioni intergovernative scolastiche, di cui alla
legge 6 marzo 1996, n. 151, dipendenti dal Segretariato delle  scuole
europee. Dette scuole sono attualmente presenti in Belgio,  Germania,
Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Spagna. 
    3. Il personale docente in possesso dei requisiti prescritti, che
intende partecipare alla selezione per piu' tipologie di istituzioni,
deve  inoltrare  un'unica  domanda,   comprensiva   delle   tipologie
richieste tra quelle previste, indicate con le sigle: SCI e SEU. 
    4. Il personale ATA, in possesso dei requisiti previsti, presenta
domanda unicamente per la tipologia ATA indicata nell'allegato 1. 
    5. Al personale docente ed ATA e' consentito partecipare per  una
o piu' lingue  straniere.  Le  lingue  straniere  sono  le  seguenti:
francese, inglese, spagnolo e tedesco. 
    6. Relativamente a ciascuna tipologia di istituzioni ed al codice
funzione per il quale si concorre - che corrisponde  alla  classe  di
concorso, al  posto  o  al  profilo  di  attuale  appartenenza  -  il
candidato deve indicare negli  spazi  predisposti  della  domanda  la
lingua o le lingue per cui chiede la partecipazione. 
    7.  Ai  sensi  del  testo  unico  in  materia  di  documentazione
amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica  del
28 dicembre 2000, n. 445, i  requisiti  per  la  partecipazione  alle
prove risultano autocertificati tramite  le  dichiarazioni  contenute
nella domanda stessa.  Tali  requisiti  e  condizioni  devono  essere
posseduti entro il termine di scadenza  per  la  presentazione  della
domanda  di  partecipazione  alle   prove.   In   qualsiasi   momento
l'amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla
veridicita' della  documentazione  esibita  nonche'  sulle  eventuali
dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 
    I certificati di lingua e di  intercultura,  rilasciati  da  enti
privati accreditati e il certificato di equivalenza o di equipollenza
dei titoli conseguiti all'estero devono essere allegati alla domanda.
I titoli autocertificati rilasciati da istituzioni pubbliche, saranno
accertati dall'amministrazione. 
    I dati riportati dal candidato nella domanda assumono  il  valore
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    8. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche' il recapito  di  posta  certificata  intestata  al  candidato
(requisito  necessario,  a  pena  di  esclusione,   per   le   future
comunicazioni)  presso  cui  chiede  di  ricevere  le   comunicazioni
relative alla selezione. Il candidato  si  impegna  a  far  conoscere
tempestivamente, entro i termini di presentazione della  domanda,  le
variazioni  tramite  il  sistema  POLIS.  Eventuali   variazioni   di
residenza o di posta elettronica  certificata  intervenute  oltre  la
scadenza dei termini di  presentazione  della  domanda,  dopo  essere
state modificate sul sistema POLIS, dovranno  essere  comunicate  con
posta    elettronica    certificata     al     seguente     indirizzo
dgsp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo di  posta  elettronica  certificata  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a  quello
indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    9. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento  UE  n. 679/2016  e  del
decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  dal
decreto legislativo del 10 agosto 2018, n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    10. Il candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del colloquio e/o se  necessita  di  tempi  aggiuntivi
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta  e  certificato
medico attestante  la  necessita'  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
all'indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    11. Non sono valide le domande di partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica del 28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    12. I candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal  presente  bando.  Il  MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti. L'esclusione e'  disposta  con  decreto  del
direttore  generale  per  il  Sistema  Paese  del  MAECI,  notificato
all'interessato  per  posta  elettronica  certificata,   ovvero   con
pubblicazione del provvedimento sul sito del MAECI che  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 6 
 
                              Selezione 
 
    La procedura si articola in una selezione per titoli,  che  dara'
luogo ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio  di  idoneita'
comprensivo  dell'accertamento  linguistico  che  si   svolgera'   in
modalita' telematica. 
                               Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio di idoneita'. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dagli allegati 3 e 4 al  presente  bando  e  devono
essere conseguiti, o laddove previsto riconosciuti, entro la scadenza
del termine fissato per la presentazione della domanda di ammissione. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati  nella  domanda  di  partecipazione  alla  selezione.   Il
punteggio finale dei candidati si valuta in sessantesimi  secondo  le
modalita' indicate negli allegati 3 e 4. 
    4. All'esito della  valutazione  dei  titoli,  per  il  personale
docente la commissione comunica la non  ammissione  ai  candidati  in
difetto dei requisiti o che non abbiano  raggiunto  almeno  20  punti
nella valutazione di titoli. Per  il  personale  ATA  la  commissione
comunica la non ammissione ai candidati in difetto  dei  requisiti  o
che non abbiano  raggiunto  almeno  10  punti  nella  valutazione  di
titoli. 
    5. La non  ammissione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
generale per la promozione del Sistema Paese  ed  e'  pubblicata  sul
sito istituzionale del MAECI. 
                               Art. 8 
 
                       Graduatorie provvisorie 
 
    1. Le graduatorie  provvisorie  sono  formate  dalla  commissione
sulla base del  punteggio  dei  titoli  per  i  docenti  che  abbiano
raggiunto almeno 20 punti nella  valutazione  dei  titoli  e  per  il
personale ATA che abbia raggiunto almeno 10 punti  nella  valutazione
dei titoli. 
    2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze
di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica del 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. L'inserimento in dette graduatorie non e'  titolo  sufficiente
per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i  candidati
che supereranno il colloquio di idoneita' di cui al  successivo  art.
9. 
    4. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese  e
sono pubblicate sul sito istituzionale del  MAECI.  La  pubblicazione
sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti. Eventuali reclami possono essere  presentati  entro,  e  non
oltre, dieci giorni dalla pubblicazione. L'amministrazione, esaminati
i reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio. 
                               Art. 9 
 
                       Colloquio di idoneita' 
 
    1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta  per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative  nella
lingua/e indicata/e nella domanda, la  conoscenza  del  funzionamento
del  sistema  scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti  di
promozione culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del
personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta'
educative e dei sistemi scolastici dei principali  paesi  delle  aree
linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i colloqui sara' resa
pubblica dalla  commissione  una  griglia  contenente  i  criteri  di
valutazione. 
    2. Il colloquio non da' luogo all'attribuzione di  un  punteggio,
ma si conclude solo con un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. 
    3. Il colloquio si svolgera' in modalita' telematica  tramite  la
piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovra' esibire valido documento
per la procedura di riconoscimento. 
    4. L'avviso relativo al calendario dei colloqui,  all'indicazione
delle  modalita'  e  dell'orario  di  inizio  del   colloquio   sara'
pubblicato sul sito istituzionale del  MAECI.  La  pubblicazione  sul
sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  al  colloquio  con  riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 
    La  mancata  partecipazione  al  colloquio,  senza   giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.  L'eventuale
assenza  al  colloquio   deve   essere   comunicata   tempestivamente
producendo   idonea    giustificazione    e    una    richiesta    di
ri-calendarizzazione, a pena di esclusione, dalla procedura. Nel caso
di    accoglimento    della    richiesta    si    procedera'     alla
ri-calendarizzazione del colloquio  non  oltre  la  data  dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui. 
                               Art. 10 
 
                       Graduatorie definitive 
 
    1.  Al  termine  dei  colloqui  la  commissione   formulera'   la
graduatoria degli idonei  sulla  base  del  punteggio  dei  titoli  e
dell'esito del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese  e
sono pubblicate sul sito istituzionale del  MAECI.  La  pubblicazione
sul sito istituzionale del MAECI ha valore di notifica  a  tutti  gli
effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni. In caso di esaurimento o  mancanza  delle  graduatorie,  le
procedure di selezione possono essere indette prima della scadenza. 
                               Art. 11 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI,  sulla  base  delle
graduatorie  di  cui  all'art.  10  del  presente  bando,  destina  i
candidati, risultati  idonei  a  seguito  del  colloquio,  sui  posti
disponibili. 
    2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste e sui posti di
cui all'art. 10 del decreto legislativo, le  graduatorie  di  cui  al
precedente articolo saranno utilizzate solo dopo l'esaurimento  delle
graduatorie  tuttora  vigenti  di  cui  al   decreto   dipartimentale
Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca   n.
1084/2019 e successive rettifiche. 
                               Art. 12 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge del 12  novembre  2011,
n. 183 i certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni  sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 13 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede, il MAECI  procede,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in  base  alle
procedure del presente bando. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce
di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
    1. Il titolare del  trattamento  e'  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel  caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per  la
promozione del Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1  -
00135 Roma; tel.: 06.36911  (centralino);  peo:  dgsp-05@esteri.it  -
pec: dgsp.05@cert.esteri.it 
    2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)  del
MAECI  e'   reperibile   ai   seguenti   recapiti:   tel.:   06.36911
(centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it 
    3. Il trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  ha  come
esclusive  finalita'  l'espletamento   della   procedura   selettiva,
nonche', per i vincitori, l'assegnazione dell'incarico. 
    4. Il conferimento dei predetti dati  e'  obbligatorio  ai  sensi
della normativa sulla selezione dei docenti da destinare  all'estero.
Il loro mancato conferimento, in tutto o in  parte,  puo'  comportare
l'esclusione   dalla   selezione,   l'ammissione   con   riserva    o
l'impossibilita'    di    procedere    all'eventuale     assegnazione
dell'incarico. 
    5. Il trattamento, svolto da personale  appositamente  incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente  correlate  alle  finalita'  sopra  esplicate  e
tramite  l'impiego  di  misure  di  sicurezza  atte  a  garantire  la
riservatezza dei dati personali dei candidati. 
    6. I dati personali in questione potranno  essere  comunicati  al
Ministero dell'istruzione, alle scuole di provenienza dei  candidati,
alla Procura della Repubblica di Roma e alle  competenti  Procure  di
residenza per le  previste  attivita'  di  controllo  indicate  dalla
normativa, nonche' al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio. Alcuni dati  potranno  essere  comunicati  agli  aventi
diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990,  o
all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013,  nei
limiti  dettati  dalla  normativa.  Le  graduatorie  di  merito   dei
vincitori e degli idonei saranno pubblicate  sul  sito  istituzionale
del MAECI. 
    7. I dati personali dei candidati selezionati saranno  conservati
a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dell'incarico e della
gestione del rapporto di lavoro. Per  i  restanti  candidati  i  dati
saranno  cancellati  entro  dodici  anni  dalla   conclusione   della
procedura selettiva, salvo cause di sospensione o interruzione  della
prescrizione civile o penale. 
    8. Il candidato puo' chiedere l'accesso ai propri dati  personali
e,  alle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  la   loro
rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
sulla partecipazione alla  procedura  selettiva  e  sull'assegnazione
dell'incarico, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione  di  tali
dati, nonche' la  limitazione  del  trattamento  o  l'opposizione  al
trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita
richiesta all'ufficio indicato al punto 1, informando per  conoscenza
l'RPD del MAECI. 
    9. Se  ritiene  che  i  suoi  diritti  siano  stati  violati,  il
candidato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI.  Qualora  non
sia soddisfatto della risposta, egli puo' rivolgersi al  Garante  per
la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11,  00187  Roma;
tel.:   0039   06   696771;   peo:    protocollo@gpdp.it    -    pec:
protocollo@pec.gpdp.it). 
                               Art. 16 
 
Composizione  e  compiti  delle  commissioni.   Condizioni   ostative
       all'incarico di presidente e componente di commissione 
 
    1. Con decreto del  direttore  generale  per  la  promozione  del
Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie,
ciascuna   presieduta   da   un   funzionario   diplomatico/dirigente
scolastico/dirigente  amministrativo  e  formate  da  due  componenti
scelti tra  docenti,  funzionari  e  DSGA,  esperti  nelle  tematiche
oggetto del colloquio di cui all'art. 9, comma 1.  Della  commissione
fa parte anche un segretario, nominato tra il personale  in  servizio
presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate con  membri
aggiuntivi ai fini dell'accertamento dell'idoneita'  linguistica  dei
candidati. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3  del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere la graduatoria di cui all'art. 8. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto  la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione  del  presente  bando  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
concorrente; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 17 
 
                            Pubblicazione 
 
    Il presente bando e' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente  sul  sito  istituzionale  del  MAECI   (seguire   il
percorso:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeal
lestero/personalescolastico). 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative davanti al giudice ordinario. 
      Roma, 17 maggio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Angeloni 
       ALLEGATO 1 - TIPOLOGIE DI ISTITUZIONI E CODICI FUNZIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
   ALLEGATO 2 - QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             ALLEGATO 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             ALLEGATO 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico