Concorso per MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 21-05-2021
Sintesi: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE CONCORSO (Scad. 21-06-2021) Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022, per le aree linguistiche fr ...
Ente: MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 21-05-2021
Data Scadenza bando 21-06-2021
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MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIONALE

CONCORSO (Scad. 21-06-2021)

Procedura di selezione per la copertura di posti di dirigente scolastico da destinare all'estero, dall'anno scolastico 2021-2022, per le aree linguistiche francese, spagnolo e tedesco.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                        per il Sistema Paese 
 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  64,  recante
«Disciplina della scuola italiana all'estero, a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera h), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e in
particolare gli articoli 18, 19, 20 e 21 e successive modificazioni e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio  1967,
n.  18,  e  successive  modificazioni   e   integrazioni   contenente
disposizioni   legislative   speciali    riguardanti    l'Ordinamento
dell'amministrazione degli affari esteri; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni    e    integrazioni,    recante    «Norme     generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, regolamento recante «Disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge-quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate», e successive modificazioni e integrazioni; 
    Vista la legge  6  marzo  1996,  n.  151,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione recante Statuto  delle  scuole  europee,
con allegati, fatta a Lussemburgo il 21 giugno 1994»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di  decisione  e  di  controllo»,  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» e successive modificazioni  e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministero dell'istruzione,  dell'universita'
e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio 27 aprile  2016  relativo  alla  protezione  delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  215,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di  trattamento
tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica»; 
    Visto il decreto legislativo  9  luglio  2003,  n.  216,  recante
«Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di  trattamento
in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione   digitale»   e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna», a norma  dell'art.
6 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia  di  processo  civile,  ed  in  particolare  l'art.  32  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di  documentazione  amministrativa»,  ed  in
particolare l'art. 38 e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto del Ministro degli affari esteri 23 giugno 2004,
n. 225, concernente il regolamento di attuazione dell'art. 20,  commi
2 e 3, dell'art.  21  e  dell'art.  181,  comma  1,  lettera  a)  del
succitato decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, «Attuazione
della  direttiva  2005/36/CE   relativa   al   riconoscimento   delle
qualifiche professionali, nonche'  della  direttiva  2006/100/CE  che
adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle  persone
a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre  2009,  n.  150,  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle   pubbliche   amministrazioni»,   e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni», e successive modificazioni
e integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 2015, n. 124, recante «Deleghe al Governo
in materia di riorganizzazione  delle  amministrazioni  pubbliche»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale (MIUR/MAECI) 2  ottobre  2018,
n. 634, concernente i requisiti di ordine culturale  e  professionale
dei dirigenti scolastici, dei docenti e del personale  amministrativo
della scuola da inviare all'estero; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita'  e  della  ricerca»  convertito  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023» e  in  particolare  l'art.  1,
commi 975 e 976; 
    Vista    la    direttiva    del    Ministero     dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca  21  marzo  2016,  n.  170  relativa
all'accreditamento degli enti di formazione; 
    Rilevato  che  le  graduatorie  del  Ministero   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca dei dirigenti scolastici, di cui  al
decreto  dipartimentale  15  luglio  2019,  n.  1087   e   successive
rettifiche, per le aree linguistiche  francese,  spagnolo  e  tedesco
sono esaurite o mancanti; 
    Sentito il Ministero dell'istruzione; 
    Esperite le relazioni sindacali; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
    Ai  fini  del  presente  decreto   si   applicano   le   seguenti
definizioni: 
      a) MI: Ministero dell'istruzione; 
      b) MAECI: Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale; 
      c) decreto legislativo: decreto legislativo 13 aprile 2017,  n.
64; 
      d)    colloquio:     colloquio     obbligatorio     comprensivo
dell'accertamento linguistico ai sensi dell'art. 19, comma 2, lettera
d), del decreto legislativo; 
      e) commissioni: commissioni giudicatrici di cui all'art. 16 del
presente bando. 
                               Art. 2 
 
                          Posti da coprire 
 
    1. Al fine di poter procedere  alle  destinazioni  all'estero  di
dirigenti scolastici, a partire dall'anno  scolastico  2021/2022,  e'
indetta la presente procedura di selezione per le  aree  linguistiche
francese, spagnolo e tedesco. 
    2. I posti da ricoprire sono annualmente pubblicati sul sito  del
MAECI e del MI. Nel corso dell'anno sono consentiti aggiornamenti per
esigenze sopravvenute. 
                               Art. 3 
 
      Criteri generali e requisiti di ammissione alla selezione 
 
    1.  Alla  selezione  sono  ammessi  a  partecipare  i   dirigenti
scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali assunti
con contratto  a  tempo  indeterminato  che  all'atto  della  domanda
abbiano  maturato,  dopo   il   periodo   di   prova,   un   servizio
effettivamente  prestato   di   almeno   tre   anni   in   territorio
metropolitano  nel  ruolo  di  appartenenza.  Non  si  valuta  l'anno
scolastico in corso. 
    2. Non sono ammessi alla selezione coloro che: 
      a. nell'arco dell'intera carriera abbiano gia' svolto  piu'  di
un mandato all'estero anche se inferiore o pari a sei  anni,  inclusi
gli anni in cui abbia avuto luogo l'effettiva assunzione in servizio; 
      b. abbiano svolto un mandato novennale di servizio all'estero; 
      c. non possano assicurare una  permanenza  all'estero  per  sei
anni scolastici a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022.  Di  anno
in anno,  in  occasione  dell'individuazione  dei  candidati  per  la
destinazione  all'estero,  saranno  successivamente  depennati  dalle
relative graduatorie coloro che non potranno assicurare la permanenza
all'estero per i successivi sei anni; 
      d. prestino attualmente in servizio all'estero  in  quanto  non
sarebbe garantito  il  sessennio  in  territorio  nazionale  previsto
dall'art. 21, comma 1 del decreto legislativo. 
                               Art. 4 
 
    Requisiti culturali e professionali dei dirigenti scolastici 
 
    1. I requisiti culturali richiesti  ai  dirigenti  scolastici  da
destinare all'estero sono: 
      a. avere una certificazione  della  conoscenza  di  almeno  una
lingua straniera per la quale si partecipa non inferiore  al  livello
B2 del Quadro  comune  europeo  di  riferimento  (QCER),  fra  quelle
relative alle aree linguistiche stabilite dall'art. 5,  comma  2  del
presente bando, rilasciata da uno degli enti certificatori di cui  al
decreto del direttore generale  per  gli  affari  internazionali  del
Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca  del  12
luglio 2012, n. 10899 e successive modificazioni. 
      Ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 7 marzo 2012,
n. 3889 «e' valutato corrispondente con i  livelli  C1  del  QCER  il
possesso di laurea magistrale nella relativa lingua straniera»; 
      b. aver partecipato  ad  almeno  un'attivita'  formativa  della
durata non  inferiore  a venticinque  ore,  organizzata  da  soggetti
accreditati dal MI ai sensi della direttiva del 21 marzo 2016, n. 170
su tematiche afferenti all'intercultura, all'internazionalizzazione o
al management. 
    2. I requisiti professionali richiesti ai dirigenti scolastici da
inviare all'estero sono: 
      a) essere assunto con contratto a tempo indeterminato  ed  aver
prestato, dopo il periodo di prova,  almeno  tre  anni  di  effettivo
servizio in Italia nel ruolo di appartenenza; 
      b) non essere stato restituito ai ruoli  metropolitani  durante
un precedente periodo all'estero per incompatibilita'  di  permanenza
nella sede per ragioni imputabili all'interessato/a; 
      c) non essere incorso in provvedimenti  disciplinari  superiori
alla censura e non aver ottenuto la riabilitazione. 
                               Art. 5 
 
   Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 
 
    1. Il candidato deve produrre apposita istanza esclusivamente per
via telematica, attraverso il  sistema  POLIS  «Istanze  on  line»  a
partire dalle ore 9,00 del 1° giugno 2021 e fino alle ore  23,59  del
21  giugno  2021.  La  data  di  presentazione   della   domanda   di
partecipazione alla selezione e' certificata dal sistema  informatico
che, allo  scadere  del  termine  utile  per  la  presentazione,  non
consentira' piu' l'accesso. Il sistema informatico rilascia il numero
identificativo e la ricevuta di avvenuta  iscrizione  alla  procedura
selettiva. 
    2. Ai dirigenti scolastici e' consentito partecipare  per  una  o
piu' lingue straniere oggetto  della  presente  selezione:  francese,
spagnolo e tedesco. 
    3. Ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445 i requisiti per la  partecipazione  alle  prove
risultano autocertificati tramite le  dichiarazioni  contenute  nella
domanda stessa e devono essere inderogabilmente  posseduti  entro  il
termine  di  scadenza  per  la   presentazione   della   domanda   di
partecipazione  alla  procedura  selettiva.  In   qualsiasi   momento
l'Amministrazione puo' procedere a controlli, anche a campione, sulla
veridicita' della  documentazione  esibita  nonche'  sulle  eventuali
dichiarazioni sostitutive rese dai partecipanti. 
    I  certificati  di  lingua  e  di  intercultura,   o   management
rilasciati  da  enti  privati  accreditati  e   il   certificato   di
equivalenza o di equipollenza dei titoli conseguiti all'estero devono
essere allegati alla domanda. I titoli autocertificati rilasciati  da
istituzioni pubbliche saranno accertati dall'amministrazione. 
    I dati riportati dal candidato nella domanda assumono  il  valore
di  dichiarazioni  sostitutive  di  certificazione  rese   ai   sensi
dell'art. 46 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  del  28
dicembre 2000, n. 445. Vigono, al riguardo, le  disposizioni  di  cui
all'art. 76 del succitato decreto del Presidente della Repubblica che
prevedono conseguenze di carattere amministrativo  e  penale  per  il
candidato che rilasci dichiarazioni non corrispondenti a verita'. 
    4. Il candidato e'  tenuto  ad  indicare  il  numero  telefonico,
nonche' il recapito  di  posta  certificata  intestata  al  candidato
(requisito  necessario  a  pena   di   esclusione   per   le   future
comunicazioni)  presso  cui  chiede  di  ricevere  le   comunicazioni
relative alla selezione. Il candidato si  impegna  a  far  conoscere,
entro i termini di presentazione della domanda, le variazioni tramite
il sistema POLIS.  Eventuali  variazioni  di  residenza  o  di  posta
elettronica certificata intervenute oltre la scadenza dei termini  di
presentazione della domanda, dopo essere state modificate sul sistema
POLIS, dovranno essere comunicate con posta  elettronica  certificata
al seguente indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it 
    L'Amministrazione non assume responsabilita' per  lo  smarrimento
delle  proprie  comunicazioni  dipendenti  da  mancate,  inesatte   o
incomplete dichiarazioni da parte  del  candidato  circa  il  proprio
indirizzo di  posta  elettronica  certificata  oppure  da  mancata  o
tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a  quello
indicato  nella  domanda,  nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi
imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore. 
    5. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE  n.  679/2016  e  del
decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come armonizzato  con  il
decreto legislativo  10  agosto  2018,  n.  101,  il  candidato  deve
prestare il  proprio  consenso  al  trattamento  dei  dati  personali
forniti   nella   domanda.   Il   trattamento   dei   dati   avverra'
esclusivamente ai fini della gestione della selezione e della stesura
delle graduatorie, nonche', in caso di destinazione  all'estero,  per
le finalita' inerenti  alla  gestione  del  rapporto  di  lavoro.  Il
titolare del trattamento dei dati personali e' il MAECI. 
    6. Il  candidato  diversamente  abile  indica  nella  domanda  la
propria condizione e specifica l'ausilio eventualmente richiesto  per
lo svolgimento del colloquio e/o se necessita  di  tempi  aggiuntivi,
allegando alla domanda certificato medico attestante la necessita' di
ausili e/o tempi aggiuntivi. 
    Qualora il  candidato  si  trovi  in  uno  stato  di  invalidita'
temporanea, che renda  necessario  l'utilizzo  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi, verificatosi in data posteriore alla scadenza dei termini
di presentazione della domanda, ne inviera' richiesta  e  certificato
medico attestante  la  necessita'  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi
all'indirizzo dgsp.05_selezione@cert.esteri.it 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita'  psico-fisica
tale da permettere di svolgere l'attivita' presso le sedi estere e in
particolare in quelle con caratteristiche di disagio. 
    7. Non sono valide le domande di  partecipazione  alla  selezione
presentate con modalita' diverse  da  quelle  previste  nel  presente
articolo. Ai sensi del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, il  MAECI  si  riserva  di  effettuare  idonei
controlli sul contenuto della domanda di partecipazione. Qualora  dal
controllo   emerga   la   non   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione,  il  dichiarante  decade  dai  benefici  eventualmente
conseguiti  sulla  base  delle  dichiarazioni   non   veritiere.   Le
dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge. 
    8. I  candidati  sono  ammessi  alla  selezione  con  riserva  di
accertamento dei requisiti richiesti dal  presente  bando.  Il  MAECI
puo' disporre in ogni momento l'esclusione dei candidati per  difetto
dei requisiti richiesti. L'esclusione e'  disposta  con  decreto  del
direttore  generale  per  il  Sistema  Paese  del  MAECI,  notificato
all'interessato  per  posta  elettronica  certificata,   ovvero   con
pubblicazione del provvedimento sul sito del MAECI che  avra'  valore
di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 6 
 
                              Selezione 
 
    La procedura si articola in una selezione per titoli,  che  dara'
luogo ad una graduatoria provvisoria e in un colloquio di  idoneita',
comprensivo  dell'accertamento  linguistico,  che  si  svolgera'   in
modalita' telematica. 
                               Art. 7 
 
                        Selezione per titoli 
 
    1. La selezione per titoli e' volta ad  individuare  i  candidati
che hanno accesso al colloquio di idoneita'. 
    2. I titoli valutabili sono quelli culturali, professionali e  di
servizio previsti dall'allegato 2 al presente bando e  devono  essere
conseguiti,  o  laddove  previsto,  riconosciuti  entro  la  data  di
scadenza del termine fissato per la presentazione  della  domanda  di
partecipazione. 
    3. Ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, la commissione valuta esclusivamente i  titoli
dichiarati nella domanda di partecipazione  alla  selezione  inseriti
nella specifica sezione. Il punteggio finale dei candidati si  valuta
in sessantesimi secondo le modalita' indicate nell'allegato 2. 
    4.  All'esito  della  valutazione  dei  titoli,  la   commissione
comunica la non ammissione ai candidati in difetto  dei  requisiti  o
che non abbiano  raggiunto  almeno  20  punti  nella  valutazione  di
titoli. 
    5. La non  ammissione  e'  disposta  con  decreto  del  direttore
generale per la promozione del Sistema Paese  ed  e'  pubblicata  sul
sito istituzionale del MAECI. 
                               Art. 8 
 
                       Graduatorie provvisorie 
 
    1. Le graduatorie  provvisorie  sono  formate  dalla  commissione
sulla base del punteggio dei titoli per i  dirigenti  scolastici  che
abbiano raggiunto almeno 20 punti nella valutazione dei titoli. 
    2. A parita' di punteggio complessivo si applicano le  preferenze
di cui all'art. 5, commi 4 e 5,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    3. L'inserimento in dette graduatorie non e'  titolo  sufficiente
per la destinazione all'estero che riguardera' solamente i  candidati
che supereranno il colloquio di cui al successivo art. 9. 
    4. Le graduatorie provvisorie, formate  dalla  commissione,  sono
approvate con decreto del direttore generale per  la  promozione  del
Sistema Paese e sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Eventuali reclami possono essere presentati entro, e  non  oltre,
dieci giorni  dalla  pubblicazione.  L'Amministrazione,  esaminati  i
reclami, puo' rettificare le graduatorie, anche d'ufficio. 
                               Art. 9 
 
                       Colloquio di idoneita' 
 
    1. Il colloquio accertera' l'idoneita' relazionale richiesta  per
il servizio all'estero, le competenze linguistico-comunicative  nella
lingua/e indicata/e nella domanda, la  conoscenza  del  funzionamento
del  sistema  scolastico  italiano  all'estero,  degli  strumenti  di
promozione culturale, della normativa  sul  servizio  all'estero  del
personale della scuola e delle caratteristiche generali delle realta'
educative e dei sistemi scolastici dei principali  Paesi  delle  aree
linguistiche di destinazione. Prima di iniziare i colloqui sara' resa
pubblica a cura della commissione una griglia contenente i criteri di
valutazione. 
    2. Il colloquio non da' luogo all'attribuzione di  un  punteggio,
ma si conclude solo con un giudizio di idoneita' o di non idoneita'. 
    3. Il colloquio si svolgera' in modalita' telematica  tramite  la
piattaforma Cisco-webex. Il candidato dovra' esibire valido documento
per la procedura di riconoscimento. 
    4. L'avviso relativo al calendario dei colloqui,  all'indicazione
delle  modalita'  e  dell'orario  di  inizio  del   colloquio   sara'
pubblicato sul sito istituzionale del MAECI. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    5.  I  candidati  sono  ammessi  al  colloquio  con  riserva   di
accertamento dei requisiti richiesti dal presente bando. 
    La  mancata  partecipazione  al  colloquio,  senza   giustificato
motivo, comporta l'esclusione dalla procedura selettiva.  L'eventuale
assenza  dal  colloquio  deve   essere   comunicata   tempestivamente
producendo   idonea    giustificazione    e    una    richiesta    di
ri-calendarizzazione a pena di esclusione dalla procedura.  Nel  caso
di    accoglimento    della    richiesta    si    procedera'     alla
ri-calendarizzazione del colloquio  non  oltre  la  data  dell'ultimo
giorno previsto dal calendario dei colloqui. 
                               Art. 10 
 
                       Graduatorie definitive 
 
    1.  Al  termine  dei  colloqui  la  Commissione   formulera'   la
graduatoria degli idonei  sulla  base  del  punteggio  dei  titoli  e
dell'esito del colloquio. 
    2. Le graduatorie, formate dalla commissione, sono approvate  con
decreto del direttore generale per la promozione del Sistema Paese  e
sono pubblicate sul sito istituzionale del MAECI. 
    La pubblicazione sul sito istituzionale del MAECI  ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    3. Le graduatorie di cui al comma precedente hanno  validita'  di
sei anni. In caso di esaurimento o  mancanza  delle  graduatorie,  le
procedure di selezione possono essere indette  prima  della  scadenza
sessennale. 
                               Art. 11 
 
                       Destinazione all'estero 
 
    1. Previo collocamento fuori ruolo, il MAECI,  sulla  base  delle
graduatorie  di  cui  all'art.  10  del  presente  bando,  destina  i
candidati, risultati  idonei  a  seguito  del  colloquio,  sui  posti
disponibili. 
    2. Sui posti relativi alle aree linguistiche miste le graduatorie
di cui all'art. 10 saranno utilizzate solo dopo  l'esaurimento  delle
graduatorie tuttora vigenti di cui al decreto dipartimentale MIUR  n.
1087/2019 e successive rettifiche. 
                               Art. 12 
 
                 Presentazione dei documenti di rito 
 
    1. I candidati assegnatari di sede sono  tenuti  a  presentare  i
documenti di rito richiesti dall'Amministrazione per la  destinazione
all'estero. Ai sensi dell'art. 15 della legge 12  novembre  2011,  n.
183, i certificati rilasciati dalle  pubbliche  amministrazioni  sono
sostituiti dalle dichiarazioni previste dagli articoli 46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Sono confermate le  eccezioni  e  le  deroghe  in  materia  di
presentazione dei documenti  di  rito,  previste  dalle  disposizioni
vigenti a favore di particolari categorie. 
                               Art. 13 
 
                   Depennamento dalle graduatorie 
 
    1. Il personale che non accetta la destinazione o  che,  dopo  la
destinazione,  non  assume  servizio,  e'  depennato  dalla  relativa
graduatoria di cui all'art. 10, comma 1, del presente bando. 
    2. Nel caso di rinuncia o decadenza  dalla  nomina  di  candidati
assegnatari di sede il  MAECI  procede,  mediante  scorrimento  delle
graduatorie, all'individuazione di ulteriori candidati in  base  alle
procedure del presente bando. 
                               Art. 14 
 
                               Ricorsi 
 
    Avverso i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura  e'
ammesso ricorso in sede giurisdizionale davanti al giudice ordinario. 
                               Art. 15 
 
           Informativa sul trattamento dei dati personali 
 
    Ai sensi dell'art. 13 del regolamento UE n. 679/2016, si fornisce
di seguito l'informativa sul trattamento dei dati personali. 
    1. Il titolare del  trattamento  e'  il  Ministero  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale, il quale opera, nel  caso
specifico, per il tramite dell'Ufficio V - Direzione generale per  la
promozione del Sistema Paese (DGSP): piazzale della Farnesina n. 1  -
00135 Roma; telefono: 06.36911 (centralino); peo: dgsp-05@esteri.it -
pec: dgsp.05@cert.esteri.it 
    2. Il responsabile della protezione dei dati personali (RPD)  del
MAECI  e'  reperibile  ai  seguenti  recapiti:   telefono:   06.36911
(centralino); peo: rpd@esteri.it - pec: rpd@cert.esteri.it 
    3. Il trattamento  dei  dati  personali  dei  candidati  ha  come
esclusive  finalita'  l'espletamento   della   procedura   selettiva,
nonche', per i vincitori, l'assegnazione dell'incarico. 
    4. Il conferimento dei predetti dati  e'  obbligatorio  ai  sensi
della normativa sulla selezione dei docenti da destinare  all'estero.
Il loro mancato conferimento, in tutto o in  parte,  puo'  comportare
l'esclusione   dalla   selezione,   l'ammissione   con   riserva    o
l'impossibilita'    di    procedere    all'eventuale     assegnazione
dell'incarico. 
    5. Il trattamento, svolto da personale  appositamente  incaricato
del MAECI, sara' effettuato in modalita' manuale e automatizzata, con
logiche strettamente  correlate  alle  finalita'  sopra  esplicate  e
tramite  l'impiego  di  misure  di  sicurezza  atte  a  garantire  la
riservatezza dei dati personali dei candidati. 
    6. I dati personali in questione potranno  essere  comunicati  al
Ministero dell'istruzione, alle scuole di provenienza dei  candidati,
alla Procura della Repubblica di Roma e alle  competenti  procure  di
residenza per le  previste  attivita'  di  controllo  indicate  dalla
normativa, nonche' al  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  -
Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ufficio centrale
del bilancio. Alcuni dati  potranno  essere  comunicati  agli  aventi
diritto all'accesso documentale, ai sensi della legge n. 241/1990,  o
all'accesso civico, ai sensi del decreto legislativo n. 33/2013,  nei
limiti  dettati  dalla  normativa.  Le  graduatorie  di  merito   dei
vincitori e degli idonei saranno pubblicate  sul  sito  istituzionale
del MAECI. 
    7. I dati personali dei candidati selezionati saranno  conservati
a tempo indeterminato ai fini dell'attribuzione dell'incarico e della
gestione del rapporto di lavoro. Per  i  restanti  candidati  i  dati
saranno  cancellati  entro  dodici  anni  dalla   conclusione   della
procedura selettiva, salvo cause di sospensione o interruzione  della
prescrizione civile o penale. 
    8. Il candidato puo' chiedere l'accesso ai propri dati  personali
e,  alle  condizioni  previste  dalla  normativa  vigente,  la   loro
rettifica. Nei limiti di legge e fatte salve le eventuali conseguenze
sulla partecipazione alla  procedura  selettiva  e  sull'assegnazione
dell'incarico, egli puo' altresi' chiedere la cancellazione  di  tali
dati, nonche' la  limitazione  del  trattamento  o  l'opposizione  al
trattamento. In questi casi, l'interessato dovra' presentare apposita
richiesta all'ufficio indicato al punto 1, informando per  conoscenza
l'RPD del MAECI. 
    9. Se  ritiene  che  i  suoi  diritti  siano  stati  violati,  il
candidato puo' presentare un reclamo all'RPD del MAECI.  Qualora  non
sia soddisfatto della risposta, egli puo' rivolgersi al  garante  per
la protezione dei dati personali (piazza Venezia n. 11 - 00187  Roma;
telefono:  0039   06   696771;   peo:   protocollo@gpdp.it   -   pec:
protocollo@pec.gpdp.it). 
                               Art. 16 
 
Composizione e compiti delle commissioni. 
Condizioni  ostative  all'incarico  di  presidente  e  componente  di
  commissione 
 
    1. Con decreto del  direttore  generale  per  la  promozione  del
Sistema Paese del MAECI saranno costituite le commissioni necessarie,
ciascuna   presieduta   da   un   funzionario   diplomatico/dirigente
tecnico/dirigente scolastico/dirigente amministrativo  e  formate  da
due  componenti  scelti  tra  dirigenti  scolastici   esperti   nelle
tematiche oggetto del colloquio di cui all'art.  8,  comma  1.  Della
commissione fa parte anche un segretario, nominato tra  il  personale
in servizio presso il MAECI. Le commissioni potranno essere integrate
con  membri  aggiuntivi  ai  fini  dell'accertamento   dell'idoneita'
linguistica dei candidati. 
    2. In base al numero  delle  domande  pervenute,  la  commissione
iniziale potra' essere integrata  prevedendo  delle  sottocommissioni
composte da un presidente, due componenti, eventuali membri  aggiunti
ed un segretario. Il presidente della commissione iniziale coordina i
lavori delle sottocommissioni. 
    3. Ai sensi dell'art. 19, comma 3, del  decreto  legislativo,  ai
membri della commissione non spettano compensi, gettoni o  indennita'
di presenza ne' rimborsi spese comunque denominati. La commissione ha
il compito specifico di assicurare la regolarita' delle  procedure  e
di redigere le graduatorie di cui al  presente  bando,  distinte  per
aree linguistiche. 
    4.  Sono  condizioni  ostative  all'incarico  di   presidente   e
componente di commissione: 
      avere riportato condanne penali o avere in  corso  procedimenti
penali per cui sia stata esercitata l'azione penale; 
      avere in corso procedimenti disciplinari; 
      essere incorsi in sanzioni disciplinari e non aver ottenuto  la
riabilitazione; 
      essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla  data
di pubblicazione  del  presente  bando  e,  se  in  quiescenza,  aver
superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data. 
    Inoltre, i presidenti e i componenti di commissione: 
      non possono essere componenti dell'organo di direzione politica
dell'Amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o  dalle  associazioni  professionali,  ne'  esserlo  stati
nell'anno antecedente alla data di indizione della selezione; 
      non devono essere parenti o affini entro il quarto grado di  un
candidato; 
      non devono essere stati destituiti  o  licenziati  dall'impiego
per motivi disciplinari,  per  ragioni  di  salute  o  per  decadenza
dall'impiego comunque determinata; 
      non  devono  essere  in  servizio  all'estero  alla   data   di
svolgimento dei colloqui. 
                               Art. 17 
 
                            Pubblicazione 
 
    Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
contestualmente  sul  sito  istituzionale  del  MAECI   (seguire   il
percorso:
https://www.esteri.it/mae/it/politica_estera/cultura/scuoleitalianeal
lestero/personalescolastico). 
    Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per  eventuali
impugnative davanti al giudice ordinario. 
      Roma, 17 maggio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Angeloni 
   ALLEGATO 1 - QUADRO COMUNE EUROPEO DI RIFERIMENTO PER LE LINGUE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                             ALLEGATO 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico