Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 40 del 21-05-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 20-06-2021) Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 21-05-2021 |
Data Scadenza bando | 20-06-2021 |
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CONCORSO (Scad. 20-06-2021)
Concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi della «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato.
IL CAPO DELLA POLIZIA DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121 recante il «Nuovo ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia»; Visto l'art. 77 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 che ha, tra l'altro, previsto la costituzione dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante «Modifiche alle norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli degli ispettori e appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza nonche' disposizioni relative alla Polizia di Stato, alla Polizia penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato» e, in particolare, l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Vista la legge 31 marzo 2000, n. 78, recante «Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di finanza e della Polizia di Stato. Norme di coordinamento delle Forze di polizia»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, recante «Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 197, in materia di riordino delle carriere del personale non direttivo della Polizia di Stato»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 35, comma 6, circa le qualita' di condotta che devono possedere i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, modificato dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 4 novembre 2010, n. 183, ed in particolare l'art. 28, che dispone «Per particolari discipline sportive indicate dal bando di concorso, i limiti, minimo e massimo di eta' per il reclutamento degli atleti dei gruppi sportivi delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono fissati, rispettivamente, in diciassette e trentacinque anni»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Vista la legge 30 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, che ha disposto la proroga della sospensione dei termini nei procedimenti amministrativi di cui all'art. 103 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e 260; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale», e, in particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano modificazioni alla predetta legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita' digitale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, recante il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 10 maggio 1994, n. 415, recante il «Regolamento per la disciplina delle categorie di documenti sottratti al diritto di accesso ai documenti amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» ed, in particolare, l'art. 4, concernente le categorie di documenti inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, recante «Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi 2 e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, di approvazione del «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di casellario giudiziale europeo, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (testo A)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2003, n. 393, recante «Regolamento concernente modalita' per l'assunzione di atleti nei gruppi sportivi Polizia di Stato - Fiamme Oro»; Visto l'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che ha previsto che «le disposizioni recate dal presente regolamento non trovano applicazione alle procedure di reclutamento e per l'accesso ai ruoli del personale militare delle Forze armate, delle Forze di polizia a ordinamento militare o civile e del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti o di istruttori»; Visto l'art. 6, comma 2, del succitato decreto del Presidente della Repubblica n. 207/2015, nel quale e' disposto che «non e' piu' applicabile, altresi', nessuna disposizione di natura regolamentare o amministrativa, che preveda limiti di altezza in materia di reclutamenti del personale delle Forze armate e per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e del Corpo dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198, recante «Regolamento dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 28 aprile 2005, n. 129, recante «Regolamento recante le modalita' di accesso alla qualifica iniziale dei ruoli degli agenti ed assistenti, degli ispettori, degli operatori e collaboratori tecnici, dei revisori tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; Considerata la restituzione ai servizi ordinari degli atleti che hanno cessato l'attivita' agonistica nell'anno 2020; Attesa pertanto la necessita' di bandire un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», da inquadrare nel ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli, per l'assunzione di quindici atleti da assegnare ai gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro», che saranno inquadrati nel ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato. 2. Il predetto concorso e' riservato ad atleti, riconosciuti di interesse nazionale dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti della Polizia di Stato e di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 8 del presente bando. 3. I quindici posti messi a concorso, per l'accesso alla qualifica iniziale del suddetto ruolo agenti e assistenti della Polizia di Stato, sono ripartiti come segue: un atleta, di sesso maschile, disciplina nuoto, specialita' 50 mt. rana - Federazione italiana nuoto (codice NU03); un atleta, di sesso femminile, disciplina nuoto, specialita' 200 mt dorso - Federazione italiana nuoto (codice NU04); un atleta, di sesso femminile, disciplina taekwondo, categoria 62 kg - Federazione italiana taekwondo (codice TK02); un atleta, di sesso femminile, disciplina canottaggio, categoria «senior» - specialita' olimpica «quattro senza» - Federazione italiana canottaggio (codice CA03); un atleta, di sesso femminile, disciplina triathlon specialita' «triathlon olimpico» e «triathlon sprint» - Federazione italiana triathlon (codice TR01); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo pilone n. 1 - 3 - Federazione italiana rugby (codice RU02); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo seconda linea n. 4 - 5 - Federazione italiana rugby (codice RU03); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo terza linea n. 6 - 7 - Federazione italiana rugby (codice RU04); un atleta, di sesso maschile, disciplina rugby a 15, ruolo mediano di apertura n. 10 - Federazione italiana rugby (codice RU05); un atleta, di sesso femminile, disciplina tiro con l'arco, specialita' arco olimpico, tiro alla targa - Federazione italiana di tiro con l'arco (codice TA01); un atleta, di sesso maschile/femminile, disciplina equitazione, specialita' salto ostacoli Federazione italiana sport equestri (codice EQ01); un atleta, di sesso femminile, disciplina ginnastica ritmica, specialita' clavette e nastro Federazione ginnastica d'Italia (codice GR01); un atleta, di sesso femminile, disciplina sci alpino, specialita' slalom speciale, slalom gigante, slalom gigante parallelo, combinata alpina - Federazione italiana sport invernali (codice SA01); un atleta, di sesso maschile, disciplina sci alpino, specialita' super gigante e discesa libera - Federazione italiana sport invernali (codice SA02); un atleta, di sesso maschile, disciplina pattinaggio di velocita' su ghiaccio, specialita' pista lunga - Federazione italiana sport del ghiaccio (codice PA01); 4. Nel caso in cui i posti previsti per una o piu' delle discipline/specialita' sopra indicate non risultassero coperti, l'amministrazione puo' assegnarli ad altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al precedente comma 3.
Art. 2 Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 1. Per l'ammissione al concorso i candidati devono essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) aver compiuto il 17° anno di eta' e non aver compiuto il 35° anno di eta'; d) possedere le qualita' di condotta previste dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; e) diploma di scuola secondaria di primo grado o equipollente; f) essere stati riconosciuti da parte del CONI o dalle Federazioni sportive nazionali atleta di interesse nazionale e, inoltre, essere in possesso di almeno uno dei titoli sportivi elencati all'art. 8 del presente bando; g) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia da accertare in conformita' alle disposizioni contenute nel decreto ministeriale n. 198/2003 e all'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 207/2015, in quanto compatibili ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 393/2003. I requisiti di idoneita' fisica, psichica ed attitudinale si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'. 2. I requisiti di partecipazione di cui al comma 1 del presente articolo devono permanere, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione, sino al termine della procedura concorsuale, ai sensi dell'art. 3, comma 13, del decreto legislativo n. 95 del 2017. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, nonche' coloro che sono stati sottoposti a misura di sicurezza o che hanno riportato condanne penali a proprio carico, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ed anche non definitive per delitti non colposi, o che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi. 4. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i requisiti della condotta e quelli dell'idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego e la veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. Fatta salva la responsabilita' penale, il candidato decade dai benefici conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato in suo favore sulla base di una dichiarazione non veritiera. 5. L'amministrazione provvede, altresi', ad accertare il possesso dei titoli sportivi di cui al precedente comma 1, lettera f), al fine di verificare la sussistenza dei requisiti indispensabili per la partecipazione al concorso. 6. I candidati, nelle more della verifica del possesso dei requisiti, partecipano alla procedura concorsuale «con riserva». 7. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno o piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 3 Domanda di partecipazione - modalita' telematica 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata e trasmessa entro il termine perentorio di trenta giorni - che decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - utilizzando esclusivamente la procedura informatica disponibile sul portale all'indirizzo https://concorsionline.poliziadistato.it A quest'ultima procedura informatica il candidato puo' accedere attraverso i seguenti strumenti di autenticazione: a) Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), con le relative credenziali (username e password), che dovra' previamente ottenere rivolgendosi a uno degli identity provider accreditati presso l'Agenzia per l'Italia digitale (A.G.I.D.), come da informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it b) Sistema di identificazione digitale «Entra con CIE» con l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata dal Comune di residenza. Si potra' accedere con tre modalita': 1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato un lettore di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare il funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare prima il «Software CIE»; 2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app«Cie ID»e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la lettura della CIE, in luogo del lettore di smart card contactless, l'utente potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia NFC e dell'app «ID». 2. Per i candidati minorenni la domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata con le modalita' sopra indicate da uno dei genitori, purche' esercente la responsabilita' genitoriale, o in mancanza di questi ultimi dal tutore del minore. Entro il termine perentorio di trenta giorni decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - i genitori del candidato minorenne devono sottoscrivere ed inviare l'autorizzazione all'assunzione (all. 1), con copia fronte/retro dei loro documenti di identita', all'indirizzo PEC dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it 3. I candidati devono inoltrare, tramite il portale della domanda online, unitamente alla domanda di partecipazione, entro il termine perentorio di trenta giorni, decorrente dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», l'attestazione debitamente compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata (all. 2), controfirmata per presa visione e conferma dagli interessati, sulla quale sono indicati i titoli sportivi, tra quelli elencati al successivo art. 8, che intendono far valere ai fini della determinazione del punteggio di merito. Nella citata attestazione la Federazione deve, altresi', indicare se i candidati siano attualmente riconosciuti «atleta di interesse nazionale». Il mancato invio della suddetta attestazione con le modalita' ed entro i termini sopraindicati comportera' l'esclusione dalla procedura concorsuale. 4. Qualora il candidato voglia modificare o revocare la domanda gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne una nuova versione, entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni caso, alla scadenza del predetto termine, il sistema informatico non ricevera' piu' dati.
Art. 4 Compilazione della domanda di partecipazione 1. I candidati, o chi per essi se minorenni, devono dichiarare nella domanda: a) il cognome ed il nome; le candidate coniugate dovranno indicare esclusivamente il cognome da nubile; b) il luogo e la data di nascita; c) il codice fiscale; d) il possesso della cittadinanza italiana; e) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito e l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata per l'invio e la ricezione delle comunicazioni relative al concorso; f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) di non aver riportato condanna, anche ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, ed anche non definitiva, per delitti non colposi, o di non essere imputato in procedimenti penali per delitti non colposi per i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati senza successivo annullamento della misura, ovvero assoluzione o proscioglimento o archiviazione anche con provvedimenti non definitivi, nonche' di non essere stati destinatari di misure di sicurezza. In caso contrario, il candidato dovra' precisare la data di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato, o presso la quale pende il procedimento; h) di non essere stati, per motivi diversi dall'inidoneita' psico-fisica, espulsi o prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o nelle Forze di polizia, ovvero destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare; i) il titolo di studio richiesto, con la data del suo conseguimento, l'indicazione dell'Istituto che lo ha rilasciato e la votazione conseguita; j) l'eventuale possesso dei titoli di preferenza compatibili, indicati all'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, nonche' all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge 20 agosto 2013, n. 98; k) il codice relativo alla disciplina/specialita' sportiva per la quale si concorre; l) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000; m) l'eventuale possesso di abilitazione all'esercizio della professione, attestato di tecnico specialista sportivo, specializzazioni post-laurea di cui al successivo art. 8; n) di inoltrare, unitamente alla domanda di partecipazione, l'attestazione di cui al precedente art. 3, comma 3, compilata dalla Federazione sportiva nazionale interessata, controfirmata per presa visione e conferma. 2. Il candidato deve comunicare tempestivamente ogni eventuale variazione di residenza, del proprio recapito e il nuovo indirizzo PEC, dichiarato nella domanda, presso il quale intende inviare e ricevere le comunicazioni relative al concorso nonche' qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria, successiva alla dichiarazione di cui al precedente comma 5, lettera g), fino al termine del corso di formazione previsto, se risultera' vincitore del concorso. A tal fine, l'interessato deve inviare detta comunicazione, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento d'identita', in formato PDF, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it 3. La domanda di partecipazione e' limitata ad una sola disciplina/specialita' scelta tra quelle elencate all'art. 1 del presente bando, che deve essere indicata dai candidati attraverso gli appositi codici di riferimento. 4. I titoli di preferenza compatibili, gli attestati di tecnico specialista sportivo, le abilitazioni all'esercizio della professione, le specializzazioni post-laurea non dichiarati espressamente nella domanda di partecipazione al concorso non sono valutati ai fini della formazione della graduatoria finale di merito. 5. L'amministrazione non e' responsabile qualora i candidati non ricevano le comunicazioni inoltrate a causa di inesatte od incomplete indicazioni dell'indirizzo o recapito da loro fornito, oppure di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo o recapito. 6. Tramite l'accesso al portale «concorsi online», sezione «le mie domande», il candidato puo' scaricare, in versione PDF stampabile, copia della domanda che ha trasmesso.
Art. 5 Fasi di svolgimento del concorso 1. Il concorso si articola nelle seguenti fasi: a) accertamenti psico-fisici; b) accertamenti attitudinali; c) valutazione titoli sportivi e di cultura. 2. La commissione esaminatrice procede alla valutazione dei titoli posseduti dai soli candidati risultati idonei agli accertamenti previsti alle lettere a) e b) del precedente comma.
Art. 6 Commissione esaminatrice 1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta da un funzionario della Polizia di Stato con qualifica non inferiore a dirigente superiore e composta dal direttore dell'Ufficio per il coordinamento delle attivita' dei gruppi sportivi «Polizia di Stato - Fiamme Oro» del Dipartimento della pubblica sicurezza, da un funzionario della Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato e da un funzionario del CONI. 2. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli del comparto Ministeri di livello corrispondente. 3. Per supplire ad eventuali, temporanee assenze o impedimenti di uno dei componenti o del segretario della Commissione, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti e di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento.
Art. 7 Convocazione all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale 1. I candidati sono convocati per essere sottoposti all'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale in base al calendario che sara' pubblicato sul sito istituzionale www.poliziadistato.it il 23 giugno 2021. Tale pubblicazione ha valore di notifica, a tutti gli effetti, nei confronti dei candidati interessati. 2. I candidati devono presentarsi ai suddetti accertamenti muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita'. In tale occasione, gli stessi possono presentare eventuali integrazioni di titoli sportivi, attestate dalle Federazioni sportive competenti, conseguiti dall'atleta nel periodo intercorso tra la presentazione della domanda di partecipazione e la data di scadenza della stessa. 3. Gli stessi candidati devono altresi' presentare la seguente documentazione sanitaria, a pena di esclusione dal concorso, recante data non anteriore a tre mesi rispetto a quella fissata per gli accertamenti psico-fisici: a) certificato anamnestico, come da modello allegato al presente bando (all. 3), sottoscritto dal medico di fiducia di cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dall'interessato, con particolare riferimento alle infermita' pregresse o attuali indicate nel decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198. Il candidato puo' produrre accertamenti clinici o strumentali inerenti alle pregresse patologie ritenuti utili ai fini della valutazione medico-legale; b) esame audiometrico tonale ed E.C.G. con visita cardiologica, da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale con l'indicazione del codice identificativo regionale; c) esami ematochimici da effettuarsi presso una struttura pubblica o accreditata con il Servizio sanitario nazionale, con l'indicazione del codice identificativo regionale: 1 - esame emocromocitometrico con formula; 2 - esame chimico e microscopico delle urine; 3 - creatininemia; 4 - gamma GT; 5 - glicemia; 6 - GOT (AST); 7 - GPT (ALT); 8 - HbsAg; 9 - anti HbsAg; 10 - anti Hbc; 11 - anti HCV; 12 - uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di Mantoux, Quantiferon test. 4. I concorrenti sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici a cura di una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici della Polizia di Stato, con qualifica di medico principale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 5. La commissione puo' inoltre disporre, ai fini di una piu' completa valutazione medico-legale, l'effettuazione di esami di laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere la produzione di certificati sanitari, ritenuti utili. 6. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessi in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. 7. I candidati risultati idonei ai suddetti accertamenti psico-fisici sono sottoposti agli accertamenti attitudinali da parte di una commissione di selettori composta da un funzionario della Polizia di Stato, appartenente al ruolo degli psicologi, con qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e da quattro funzionari della Polizia di Stato, con qualifica non inferiore a commissario capo tecnico del ruolo psicologi della carriera dei funzionari tecnici di Polizia o con qualifica non inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia in possesso dell'abilitazione professionale di perito selettore attitudinale. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da un appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della Polizia di Stato o da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno con qualifica equiparata, in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza. 8. I suddetti accertamenti attitudinali sono diretti ad accertare l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della qualifica da rivestire. Consistono in una serie di test, predisposti da istituti pubblici o privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati con decreto, nonche' in un colloquio con un componente della suddetta commissione. Su richiesta del selettore, la commissione puo' disporre la ripetizione del colloquio in sede collegiale. Nel caso in cui i test siano positivi, ma il colloquio sia risultato negativo, quest'ultimo sara' ripetuto in sede collegiale. All'esito delle prove, la commissione si esprimera' sull'idoneita' del candidato. 9. I giudizi delle commissioni per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale sono definitivi e comportano l'esclusione dal concorso in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano, in proposito, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. 10. I candidati che non si presentano nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per i suddetti accertamenti saranno esclusi dal concorso con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza.
Art. 8 Titoli valutabili 1. La commissione esaminatrice valuta esclusivamente i titoli sportivi certificati dal CONI o dalle Federazioni sportive nazionali ed acquisiti negli ultimi dodici mesi precedenti la data di pubblicazione del presente bando, che devono corrispondere a quelli di seguito elencati: a) campione olimpico; secondo classificato alle Olimpiadi; terzo classificato alle Olimpiadi; record olimpico; finalista alle Olimpiadi; partecipazione alle Olimpiadi: fino a punti 30; b) campione mondiale; secondo classificato al campionato mondiale; terzo classificato al campionato mondiale; record mondiale; finalista al campionato mondiale; partecipazione al campionato mondiale: fino a punti 25; c) vincitore di coppa del mondo; secondo classificato alla coppa del mondo; terzo classificato alla coppa del mondo; finalista alla coppa del mondo; partecipazione alla coppa del mondo: fino a punti 20; d) campione europeo; secondo classificato al campionato europeo; terzo classificato al campionato europeo; record europeo; finalista al campionato europeo; partecipazione al campionato europeo: fino a punti 15; e) primo, secondo e terzo posto alle Universiadi, ai Giochi del Mediterraneo o ai Campionati mondiali militari (CISM): fino a punti 12; f) campione italiano assoluto; secondo classificato al campionato italiano assoluto; terzo classificato al campionato italiano assoluto; record italiano assoluto; Campionato italiano assoluto: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 12; g) campione italiano di categoria; secondo classificato al campionato italiano di categoria; terzo classificato al campionato italiano di categoria; record italiano di categoria; Campionato italiano di categoria: classificato dal quarto al sesto; dal settimo al nono; dal decimo al dodicesimo; dal tredicesimo al quindicesimo posto: fino a punti 10; h) componente la squadra nazionale assoluta - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 10; i) componente la squadra nazionale di categoria - convocato per competizioni ufficiali - oltre venticinque convocazioni; da venticinque convocazioni a scalare fino ad un minimo di una convocazione: fino a punti 8; j) graduatoria federale nazionale assoluta: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 10; k) graduatoria federale nazionale di categoria: classificato dal primo al quarantesimo posto: fino a punti 8; l) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie «TOP 12» (gia' «Eccellenza») o oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 10; m) partecipazione al campionato nazionale di rugby serie A: oltre ventiquattro presenze; da ventiquattro presenze a scalare fino ad un minimo di una presenza: fino a punti 6. 2. La suddetta commissione esaminatrice valutera', altresi', i seguenti titoli di studio e abilitazioni professionali: a) 1. diploma di laurea: punti 2; 2. corso di specializzazione post-laurea: punti 0,5; 3. abilitazione all'esercizio della professione: punti 0,5; b) diploma di scuola secondaria di secondo grado: punti 1; c) attestato di tecnico specialista sportivo: punti 1. I punteggi previsti alla lettera a) punto 1 ed alla lettera b) non sono cumulabili tra loro. 3. La valutazione dei titoli di cui ai commi precedenti e' limitata a quelli posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. 4. I titoli valutati ed i relativi punteggi sono riportati su apposite schede individuali, sottoscritte dal Presidente e da tutti i componenti della Commissione, e costituiscono parte integrante degli atti del concorso. 5. La commissione del concorso predetermina gli ulteriori criteri necessari per la valutazione dei titoli di cui al presente art. 8 e per l'attribuzione dei relativi punteggi.
Art. 9 Produzione dei titoli di preferenza, di attestati di tecnico sportivo, di abilitazioni all'esercizio della professione e specializzazioni post-laurea 1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i candidati che hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso di possedere titoli di preferenza compatibili, attestati di tecnico specialista sportivo, abilitazioni all'esercizio della professione e specializzazioni post-laurea, dovranno far pervenire all'Ufficio attivita' concorsuali, entro il termine perentorio di venti giorni dal superamento dei previsti accertamenti psico-fisici ed attitudinali, la documentazione attestante il possesso dei predetti titoli, ovvero la dichiarazione sostitutiva ex decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, come da facsimile (all. 4), a pena del mancato riconoscimento degli stessi. 2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva indicata al comma 1 deve essere trasmessa via PEC all'indirizzo dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it con copia fronte/retro di un valido documento d'identita', in formato PDF.
Art. 10 Graduatorie 1. La commissione esaminatrice forma le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive sulla base del punteggio finale attribuito a ciascun candidato. 2. A parita' di merito, sono applicate le preferenze previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994.
Art. 11 Pubblicazione graduatorie- nomina dei vincitori 1. Con decreto del Capo della Polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono approvate le graduatorie di merito relative alle singole discipline/specialita' sportive, sulla base dei punteggi complessivi attribuiti ai candidati in sede di valutazione dei titoli. Con lo stesso decreto e' approvata la graduatoria finale dei vincitori. Le graduatorie del concorso sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale del Personale del Ministero dell'interno e di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Gli stessi provvedimenti sono consultabili anche sul sito istituzionale www.poliziadistato.it 2. I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti della Polizia di Stato ed ammessi alla frequenza del prescritto corso di formazione. 3. Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del prescritto corso di formazione, sono dichiarati decaduti dalla nomina.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati personali dei candidati sono raccolti e trattati, presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato - Ufficio attivita' concorsuali, per le comprovate ragioni di pubblico interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o enti pubblici interessati allo svolgimento del concorso, alla posizione giuridico-economica dei candidati, o per altre finalita' previste dalla legge. 3. Si applicano in materia le disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi' come modificato dal decreto legislativo n. 101 del 2018. Ogni candidato puo' esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso, rettifica, cancellazione e opposizione, nei casi previsti rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato Regolamento (UE) 2016/679, nei confronti del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, Direzione centrale per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di Stato, con sede in Roma, via del Castro Pretorio, n. 5.
Art. 13 Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei soggetti interessati, ai sensi della normativa vigente, possono essere trasmesse - mediante posta elettronica certificata (PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi PEC: dipps.333b.15ffoo2021.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti alla procedura concorsuale od ai lavori della commissione esaminatrice; dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della commissione per gli accertamenti psico-fisici; dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it per istanze attinenti ai lavori della Commissione per gli accertamenti attitudinali.
Art. 14 Provvedimenti di autotutela 1. Il Capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza, per comprovate esigenze di interesse pubblico, puo' revocare o annullare il presente bando, sospendere o rinviare le prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche' differire o contingentare l'ammissione dei vincitori alla frequenza del prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie Speciale «Concorsi ed esami».
Art. 15 Avvertenze finali 1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - ulteriori comunicazioni, provvedimenti e disposizioni inerenti al presente bando di concorso sono pubblicati sul sito istituzionale www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 2. Il presente decreto e i suoi allegati, che ne sono parte integrante, sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Avverso il presente decreto e' esperibile ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente, secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, o, alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro il termine, rispettivamente, di sessanta e di centoventi giorni decorrente dalla data della pubblicazione del presente decreto. Roma, 21 maggio 2021 Il Capo della Polizia Direttore generale della pubblica sicurezza Giannini
All. 1
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All. 2
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Allegato 3
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Allegato 4
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