Concorso per MINISTERO DELL'INTERNO
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 314 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 45 del 08-06-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 08-07-2021) Concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. ... |
Ente: | MINISTERO DELL'INTERNO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-06-2021 |
Data Scadenza bando | 08-07-2021 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (Scad. 08-07-2021)
Concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
IL CAPO DIPARTIMENTO dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile Visto il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'art. 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante il «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'art. 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonche' al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127, recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139 e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217; Visto l'art. 259 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19», ai sensi del quale le modalita' di svolgimento delle procedure dei concorsi indetti o da indirsi per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco possono essere stabilite o rideterminate anche in deroga alle disposizioni di settore dei rispettivi ordinamenti; Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 aprile 2020, n. 58, concernente il «Regolamento recante modalita' di svolgimento dei concorsi per l'accesso alla qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'art. 19 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217»; Visto il decreto del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019, n. 166, concernente il «Regolamento recante requisiti d'idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Ministro dell'interno 5 novembre 2019, n. 167, concernente il «Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per l'ammissione ai concorsi pubblici e alle procedure selettive di accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato» ed il relativo regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; Visto l'art. 8 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito nella legge 4 aprile 2012, n. 35, in tema di semplificazione per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche» e, in particolare l'art. 1, comma 1, lettera d), ai sensi del quale non puo' prescindersi dal possesso della cittadinanza italiana per l'accesso nei ruoli civili e militari del Ministero dell'interno; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante la «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 e il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione della classi di laurea; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto l'art. 1005, comma 11, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice vigente dell'ordinamento militare»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali (recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE)»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante «Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante il «Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; Vista la nota della Direzione centrale per le risorse umane n. 14835 del 16 marzo 2021, e relativi allegati, concernente i dati numerici del concorso in argomento; Vista la nota n. 21988-P del 2 aprile 2021, con la quale il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - e' stato autorizzato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica ad avviare la procedura concorsuale pubblica per il reclutamento di trecentoquattordici unita' nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; Decreta: Art. 1 Posti a concorso E' indetto un concorso pubblico, per esami, a trecentoquattordici posti nella qualifica di ispettore antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Ai candidati appartenenti alle sottoelencate categorie sono rispettivamente riservati: a) un sesto dei posti messi a concorso, per tutto il personale che espleta funzioni operative in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente bando, ad esclusione dei limiti di eta'; b) il dieci per cento dei posti al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni ed abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti dal predetto art. 2; c) il due per cento dei posti agli ufficiali delle Forze armate che abbiano terminato senza demerito, alla data di scadenza del termine utile stabilito nel presente bando per la presentazione della domanda di partecipazione, la ferma biennale, fermi restando gli altri requisiti previsti dal citato art. 2. Non e' ammesso a fruire delle riserve di cui al comma precedente lettere a) e b) il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, una sanzione disciplinare pari o piu' grave della sanzione pecuniaria. I posti riservati non coperti sono conferiti agli altri concorrenti, secondo l'ordine della graduatoria di merito. Coloro che intendano avvalersi della suddetta riserva devono dichiararlo nella domanda di partecipazione al concorso.
Art. 2 Requisiti di ammissione Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti politici; c) eta' non superiore agli anni trenta. Non e' soggetta ai limiti massimi di eta', ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, la partecipazione al concorso del personale che espleta funzioni operative del Corpo nazionale dei vigili del fuoco destinatario della riserva di un sesto dei posti di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), del presente bando. Il limite di eta' e' fissato, invece, in trentasette anni per la partecipazione al concorso del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco; d) idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti dal regolamento del Ministro dell'interno del 4 novembre 2019, n. 166; e) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facolta' di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca del 16 marzo 2007, di determinazione della classi di laurea. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009. I titoli di studio conseguiti all'estero presso universita' e istituti di istruzione universitaria sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia. Sara' cura del candidato specificare nella domanda di partecipazione gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato il riconoscimento; f) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera e); g) possesso delle qualita' morali e di condotta di cui agli articoli 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53 e 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Non sono ammessi al concorso coloro che siano stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero siano stati sottoposti a misura di prevenzione nonche' coloro che siano stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I requisiti di ammissione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel presente bando per la presentazione delle domande di partecipazione. Il requisito dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale deve sussistere al momento degli accertamenti effettuati dalla commissione medica e permanere fino alla data di immissione in ruolo.
Art. 3 Esclusione dal concorso Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti sono ammessi con riserva alle prove concorsuali. L'amministrazione puo' disporre in ogni momento, con motivato provvedimento, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti, nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando.
Art. 4 Domanda di partecipazione La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata per via telematica esclusivamente attraverso l'applicazione disponibile all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it seguendo le istruzioni ivi specificate. Per accedere all'applicazione i candidati devono essere in possesso di un'identita' nell'ambito del Sistema pubblico d'identita' digitale (SPID). Chi ne fosse sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure indicate nel sito www.spid.gov.it La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere effettuata entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora l'ultimo giorno per la presentazione telematica della domanda coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato al giorno successivo non festivo. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, alle ore 24,00 del termine utile, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione e di invio on-line. In caso di avaria temporanea del sistema informatico di acquisizione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il termine per il solo invio on-line delle stesse, fermo restando il termine di scadenza previsto nel presente bando per il possesso dei requisiti e dei titoli. Dell'avvenuto ripristino e dell'eventuale proroga verra' data notizia con avviso sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it nonche' all'indirizzo https://concorsionline.vigilfuoco.it Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni, i candidati dichiarano nella domanda di essere a conoscenza delle responsabilita' penali cui possono andare incontro in caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive, anche per gli effetti del successivo art. 75. I candidati devono dichiarare nella domanda: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) l'esatta indicazione della residenza anagrafica con la precisazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC); c) il possesso della cittadinanza italiana e il godimento dei diritti politici; d) il titolo di studio posseduto tra quelli di cui all'art. 2, lettera e), del presente bando per l'ammissione al concorso, precisando la denominazione dell'Istituto, il luogo e la data di conseguimento. Nel caso in cui il titolo di studio sia stato conseguito all'estero, il candidato deve indicare gli estremi del provvedimento di equiparazione o equivalenza ovvero della richiesta di equiparazione o equivalenza del titolo di studio conseguito all'estero e l'ente che ha effettuato al riconoscimento; e) il possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione, precisando l'Ateneo, il luogo e la data di conseguimento; f) di non essere stati espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati, di non essere stati destituiti da pubblici uffici o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3; g) di non avere riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo; h) di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; i) la lingua straniera prescelta per il colloquio tra inglese, francese, spagnolo e tedesco; j) l'eventuale diritto alle riserve, di cui all'art. 1 del presente bando; k) l'eventuale appartenenza al Corpo nazionale dei vigili del fuoco, prevista quale titolo di preferenza, a parita' di punteggio, dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e successive modificazioni; l) il possesso di eventuali titoli di preferenza, tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. I requisiti di ammissione e gli eventuali titoli indicati nel presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori. Il candidato ha inoltre l'obbligo di comunicare le successive eventuali variazioni di indirizzo accedendo con le proprie credenziali al portale dei concorsi https://concorsionline.vigilfuoco.it ed inserendo i nuovi dati nella sezione «Il mio profilo». L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni riportate nella domanda di partecipazione o nel caso di mancata, inesatta, incompleta o tardiva comunicazione del cambiamento degli indirizzi stessi, ne' per eventuali disguidi informatici o di altra natura o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 5 Commissione esaminatrice La Commissione esaminatrice e' nominata con decreto del Capo del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno del 30 aprile 2020, n. 58. Essa e' presieduta da un dirigente del Dipartimento, con qualifica non inferiore a dirigente superiore, e composta da un numero di componenti esperti nelle materie oggetto delle prove di esame non inferiore a quattro, dei quali almeno uno non appartenente all'amministrazione emanante, e da un segretario. Con il medesimo decreto e' nominato, per ciascun componente, un membro supplente, per le ipotesi di assenza o impedimento del componente effettivo. Per le prove di lingua straniera e di informatica, il giudizio e' espresso dalla commissione con l'integrazione, ove occorra, di un esperto delle lingue previste nel presente bando di concorso e di un esperto di informatica. Ove non sia disponibile personale in servizio nel dipartimento, si applicano le disposizioni di cui all'art. 9, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Le funzioni di segretario della commissione sono svolte da personale con qualifica non inferiore a ispettore logistico-gestionale del Corpo nazionale ovvero da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione civile dell'interno di equivalente qualifica in servizio presso il dipartimento. In relazione al numero dei candidati, la commissione, unico restando il presidente, puo' essere suddivisa in sottocommissioni, con l'integrazione di un numero di componenti pari a quello della commissione originaria. Il presidente ha il compito di coordinare le sottocommissioni e non e' tenuto a partecipare ai lavori delle stesse.
Art. 6 Presentazione alle prove Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove d'esame, i candidati devono presentarsi muniti di uno dei seguenti documenti di riconoscimento in corso di validita': a) carta d'identita'; b) patente di guida; c) passaporto; d) tessera di riconoscimento rilasciata da una Amministrazione dello Stato; e) altro documento di riconoscimento previsto dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. La mancata presentazione alla prova preselettiva, alla prova scritta o anche soltanto ad una di esse e' considerata rinuncia al concorso, quale ne sia stata la causa che l'ha determinata. La mancata presentazione, senza giustificato motivo, alla prova orale ovvero alla visita fissata per l'accertamento dei requisiti psico-fisici ed attitudinali e' considerata rinuncia al concorso.
Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande presentate superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso, l'ammissione alle prove di esame puo' essere subordinata, con decreto del Capo del Dipartimento, al superamento di una prova preselettiva. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 60 del 30 luglio 2021, nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it - sara' data comunicazione della sede, della data, dell'ora e delle modalita' dell'eventuale prova preselettiva o della prova scritta. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. L'eventuale prova preselettiva consiste nella risoluzione di quesiti a risposta multipla vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. Per la formulazione dei quesiti e l'organizzazione della preselezione si applica la disposizione dell'art. 7, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Alle operazioni di preselezione sovrintende la Commissione esaminatrice di cui al precedente art. 5. La correzione degli elaborati e' effettuata anche mediante procedimenti automatizzati. E' ammesso a sostenere le prove di esame di cui al successivo art. 8 un numero di candidati pari a dieci volte il numero dei posti messi a concorso fermo restando che la votazione riportata dal concorrente nella predetta prova non puo' essere inferiore a 6/10 (sei/decimi). Sono ammessi alle prove di esame anche i candidati che abbiano riportato un punteggio pari all'ultimo degli ammessi. La commissione redige la graduatoria secondo l'ordine della votazione riportata dai candidati che hanno superato la prova preselettiva. La graduatoria e' approvata con decreto del Capo del Dipartimento. Con avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e' data notizia, con valore di notifica a tutti gli effetti, della pubblicazione, sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - dell'elenco dei candidati ammessi a sostenere le prove di esame. Il punteggio della prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito.
Art. 8 Prove di esame Le prove di esame sono costituite da una prova scritta e da una prova orale. La prova scritta consiste nella stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a quesiti o nella soluzione di quesiti a risposta multipla e verte, congiuntamente o disgiuntamente, su geometria delle masse e scienza delle costruzioni nonche', a scelta del candidato, su una delle seguenti materie: a) elettrotecnica e impianti; b) meccanica e macchine; c) idraulica. Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi). La prova orale verte, oltre che sulle materie oggetto della prova scritta, sulle seguenti materie: a) fisica; b) chimica; c) topografia; d) elementi di normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; e) elementi di normativa tecnica e procedurale di prevenzione incendi; f) elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale; g) ordinamento del Ministero dell'interno, con particolare riferimento al Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, e ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Nell'ambito della prova orale e' accertata la conoscenza della lingua straniera, scelta dal candidato all'atto della presentazione della domanda tra inglese, francese, spagnolo e tedesco e la conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse. La prova orale si intende superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30 (ventuno/trentesimi).
Art. 9 Formazione della graduatoria La Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base delle risultanze delle prove di esame, sommando il voto conseguito nella prova scritta al voto conseguito nella prova orale. L'amministrazione redige la graduatoria finale del concorso, tenendo conto, in caso di parita' nella graduatoria di merito, in via prioritaria dei titoli di preferenza previsti dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217 e, successivamente di quelli di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. I predetti titoli di preferenza e precedenza devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Non sono valutati i titoli non dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso. Non sono, altresi', valutati i titoli di preferenza e di precedenza la cui documentazione non sia conforme a quanto prescritto dal presente bando ovvero che siano pervenuti all'amministrazione dopo la scadenza del termine di seguito indicato nel presente articolo. Al fine di consentire lo svolgimento degli accertamenti d'ufficio, coloro che nella domanda di partecipazione hanno dichiarato di appartenere ad una delle categorie riservatarie di cui all'art. 1 del presente bando e/o di possedere titoli di preferenza, devono trasmettere, ad integrazione della domanda, dichiarazioni sostitutive, comprensive degli elementi indispensabili per lo svolgimento delle verifiche necessarie, redatte ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni. Tali dichiarazioni sostitutive dovranno essere trasmesse, attraverso l'utilizzo della posta elettronica certificata, all'indirizzo ag.concorsiaccesso@cert.vigilfuoco.it - entro e non oltre il termine perentorio di quindici giorni, che decorre dal giorno successivo a quello in cui i candidati hanno sostenuto la prova orale. A tal fine fara' fede la data di invio on-line per l'inoltro a mezzo posta certificata.
Art. 10 Approvazione e pubblicazione della graduatoria finale Con decreto del Capo del Dipartimento e' approvata la graduatoria finale del concorso e sono dichiarati vincitori i candidati utilmente collocati nella medesima graduatoria. Detto decreto e' pubblicato sul sito internet istituzionale www.vigilfuoco.it - con avviso della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti di legge e nei confronti di tutti gli interessati. Dalla data di pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 11 Accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale dei candidati utilmente collocati nella graduatoria finale, si applica il decreto del Ministro dell'interno 4 novembre 2019, n. 166.
Art. 12 Trattamento dei dati personali Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni, recante il Codice in materia di protezione dei dati personali, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e contenzioso - Roma e trattati, anche attraverso procedure informatizzate, per le finalita' di gestione del concorso. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di ammissione, delle riserve e dei titoli di preferenza. Le medesime informazioni possono essere comunicate unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato. L'interessato ha il diritto di accesso ai dati personali, di rettifica, limitazione, cancellazione degli stessi nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero dell'interno - Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile - Direzione centrale per l'amministrazione generale - ufficio II - affari concorsuali e contenzioso, via Cavour n. 5 - 00184 Roma. L'interessato puo', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali o ricorso dinanzi all'autorita' giudiziaria.
Art. 13 Accesso agli atti I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Il responsabile del procedimento concorsuale e' il dirigente dell'ufficio II - affari concorsuali e contenzioso della Direzione centrale per l'amministrazione generale.
Art. 14 Disposizioni finali Per quanto non previsto dal presente bando, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul sito del Dipartimento dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile https://www.vigilfuoco.it Roma, 25 maggio 2021 Il Capo del Dipartimento: Lega