Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 15-07-2021) Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 15-06-2021 |
Data Scadenza bando | 15-07-2021 |
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CONCORSO (Scad. 15-07-2021)
Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.
IL DIRETTORE GENERALE dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia Visto l'art. 1, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il fenomeno del ricorso ai contratti a tempo determinato nelle istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in ruolo dei relativi supplenti, a bandire una procedura straordinaria, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado, su posto comune e di sostegno, organizzata su base regionale, finalizzata alla definizione di una graduatoria di vincitori, distinta per regione, classe di concorso, tipo di posto, in misura pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici dal 2020/2021 al 2022/2023 e anche successivamente, fino ad esaurimento della graduatoria stessa; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» nonche' il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme in favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e 3-bis e l'art. 400, comma 9, il quale dispone che le commissioni per i concorsi, per titoli ed esami, dispongono di cento punti di cui quaranta per le prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per la prova orale e venti per i titoli; Considerato pertanto opportuno, in assenza di disposizioni speciali specifiche, assegnare ottanta punti alla valutazione della prova scritta e venti punti alla valutazione dei titoli; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante «Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico», in particolare l'art. 11, comma 14; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37, comma 1, il quale prevede che i bandi di concorso per l'accesso alle pubbliche amministrazioni prevedono l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese, nonche', ove opportuno in relazione al profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento tra le persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di handicap, di eta' e di orientamento sessuale; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, recante «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva n. 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita' nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «codice dell'ordinamento militare» ed in particolare gli articoli 678, comma 9, e 1014; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e sviluppo» e in particolare l'art. 8, comma 1, ove si dispone che le domande e i relativi allegati per la partecipazione a concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali siano inviate esclusivamente per via telematica; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; Visto il decreto-legge del 12 settembre 2013, n. 104, recante «Misure urgenti in materia di istruzione, universita' e ricerca» convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'art. 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le relative linee guida del 25 settembre 2019; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante «Norme per la promozione dell'inclusione scolastica degli studenti con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» ed in particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; Visti i decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, numeri 87, 88 e 89 recanti, rispettivamente, norme concernenti il riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici e dei licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e relative linee guida per gli Istituti tecnici, per gli Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 «Regolamento recante disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre 2010, n. 249, recante «Regolamento concernente la definizione della disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16 novembre 2012, n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma dell'art. 1, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92, recante «Riconoscimento dei titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020, n. 201 recante «Disposizioni concernenti i concorsi ordinari, per titoli ed esami, per il reclutamento di personale docente per la scuola secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno»; Vista la direttiva 24 aprile 2018, n. 3 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, recante «Linee guida sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi dell'art. 35, comma 5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in particolare il punto 5; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del 19 aprile 2018, relativo al personale del comparto istruzione e ricerca, sezione scuola, per il triennio 2016-2018; Considerato l'art. 1, comma 11, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i termini e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione alla procedura; la composizione di un Comitato tecnico-scientifico incaricato di predisporre e validare i quesiti relativi alle prove scritte; i titoli valutabili e il punteggio a essi attribuibile, utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso e tipologia di posto; la composizione delle commissioni di valutazione e delle loro eventuali articolazioni; l'ammontare dei diritti di segreteria dovuti per la partecipazione alla procedura, determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere derivante dall'organizzazione della medesima; Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al personale del comparto istruzione e ricerca in attuazione del quale l'amministrazione ha attivato il confronto con i soggetti sindacali nei giorni 29 e 30 gennaio 2020; Vista la richiesta di acquisizione di parere al Consiglio superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata in data 4 febbraio 2020; Considerato che il Consiglio superiore della pubblica istruzione non ha reso il prescritto parere; Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020 e 21 aprile 2020; Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020 in special modo l'art. 11 che ha sostituito l'art. 18, comma 1, del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020; Visto in particolare l'art. 18, comma 1 del decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con il quale si dispone che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti del testo unico, l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia provvede ad indire concorsi, per titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e secondo grado con lingua di insegnamento slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia (rectius per la scuola secondaria di primo e di secondo grado con lingua di insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia), anche avvalendosi della collaborazione dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti dal bando nazionale; Visto l'art. 425 e seguenti del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, contenente norme in merito al reclutamento del personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della Regione Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18 dicembre 2014, n. 913; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione 7 febbraio 2017, n. 53, con il quale l'Ufficio per l'istruzione in lingua slovena presso l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia e' stato investito delle funzioni per il riconoscimento dei titoli professionali, limitatamente ai titoli rilasciati dalla Repubblica di Slovenia e per l'accesso all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena e/o con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; Visto il decreto del direttore generale dell'USR del Friuli-Venezia Giulia di Trieste del 27 ottobre 2020, n. prot. m_pi.AOODRFVG/10983 che delega al dirigente dell'Ufficio II l'indizione di appositi bandi per le procedure concorsuali citate nelle premesse del succitato decreto per posti per il personale docente presso le scuole con lingua d'insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano, nonche' la gestione complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l'adozione di tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti; Visti, inoltre, i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021; Decreta: Art. 1 Oggetto e definizioni 1. Il presente decreto disciplina e bandisce la procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo, su posto comune e di sostegno, di docenti della scuola secondaria di primo e secondo grado. I posti a bando, per l'immissione in ruolo nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena del Friuli-Venezia Giulia, sono suddivisi per tipologia di posto e classe di concorso come indicato nell'allegato A al presente decreto. 2. La procedura straordinaria e' bandita ed organizzata su base regionale, avvalendosi dell'Ufficio II per l'istruzione in lingua slovena. 3. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni: a. Ministro: Ministro dell'istruzione; b. Ministero: Ministero dell'istruzione; c. decreto-legge: decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; e. Ufficio II - Ufficio di cui all'art. 13, comma 1, della legge 23 febbraio 2001, n. 38; f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado».
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge, la partecipazione alla procedura e' riservata ai soggetti, anche di ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per la presentazione della domanda, posseggono i seguenti requisiti: a. tra l'anno scolastico 2008/2009 e l'anno scolastico 2020/2021 hanno svolto, su posto comune o di sostegno, almeno tre annualita' di servizio, anche non consecutive, nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena, valutabili come tali ai sensi dell'art. 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124. Il servizio svolto su posto di sostegno in assenza di specializzazione e' considerato valido ai fini della partecipazione alla procedura straordinaria per la classe di concorso, fermo restando quanto previsto alla lettera b). I soggetti che raggiungono le tre annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu' del servizio svolto nell'anno scolastico 2020/2021 partecipano con riserva alla procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente qualora il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020 non soddisfi le condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il 30 giugno 2021; b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli di cui alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia di posto nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena per la quale si concorre; c. per il posto comune, il titolo di studio previsto dall'art. 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, coerente con la classe di concorso richiesta fermo restando quanto previsto dall'art. 22, comma 2, del predetto decreto con riferimento alle classi di concorso a posti di insegnante tecnico-pratico, individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato dal decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 maggio 2017, n. 259, ovvero il titolo di abilitazione o di idoneita' concorsuale nella specifica classe di concorso; d. per il posto di sostegno, il titolo di accesso alla procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo quanto stabilito al comma 3. 2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo se: a. prestato nelle scuole secondarie statali nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena; b. prestato nelle forme di cui al comma 3 dell'art. 1 del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 134, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche' di cui al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128, ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 6, del decreto-legge. Il predetto servizio e' considerato se prestato come insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa tra quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19, e successive modificazioni, incluse le classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo art. 2. 3. Ai sensi dell'art. 1, comma 18-ter del decreto-legge, sono ammessi con riserva alla procedura straordinaria di cui all'art. 1 per i posti di sostegno, i soggetti iscritti ai percorsi di specializzazione all'insegnamento di sostegno avviati entro il 29 dicembre 2020. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso di conseguimento del relativo titolo di specializzazione entro il 15 luglio 2021. 4. Sono ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito all'estero la specializzazione per l'insegnamento su posto di sostegno o il titolo di accesso alla classe di concorso, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento ai sensi della normativa vigente, entro il termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La riserva si scioglie positivamente a far data dall'adozione del provvedimento di riconoscimento adottato dalla competente struttura del Ministero dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con l'esclusione dalla procedura o depennamento dalla graduatoria. 5. Sono altresi' ammessi con riserva coloro che, avendo conseguito il titolo abilitante o la specializzazione sul sostegno all'estero entro il 31 maggio 2021, abbiano comunque presentato la relativa domanda di riconoscimento alla Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione ovvero all'Ufficio speciale per l'istruzione in lingua slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, entro la data termine per la presentazione delle istanze per la partecipazione alla presente procedura concorsuale. 6. I candidati devono, altresi', possedere i requisiti generali per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni richiesti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 7. I candidati sono ammessi alla procedura con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. In caso di carenza degli stessi, l'USR dispone l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura stessa.
Art. 3 Domanda di partecipazione: termine e modalita' di presentazione 1. I candidati possono presentare istanza di partecipazione per tutte le classi di concorso o tipologie di posto per le quali possiedono i requisiti di cui all'art. 2. 2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di concorso e/o posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica istanza con l'indicazione delle classi di concorso/posti di sostegno per cui intende partecipare. 3. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata, esclusivamente sul modello pubblicato sull'apposito spazio informativo (Natečaji) presente nell'apposita sezione del sito internet dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia dall'utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail deve riportare il seguente oggetto: Concorso straordinario scuole slovene_domanda. Le istanze presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. La validita' della trasmissione e ricezione della domanda suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68; il candidato avra' cura di conservare diligentemente entrambe le ricevute fino al termine della procedura concorsuale. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto al modello succitato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto il pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna classe di concorso/posto di sostegno per cui si concorre. Il pagamento deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario sul conto intestato a: sezione di Tesoreria 348 Roma succursale, IBAN: IT 79B 01000 03245 348 0 13 2407 01 causale: «regione - classe di concorso/posto di sostegno - nome e cognome - codice fiscale del candidato - Concorso straordinario scuole slovene» e dichiarato al momento della presentazione della domanda. 7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: a. il cognome ed il nome (le coniugate indicheranno solo il cognome di nascita); b. la data, il luogo di nascita, la residenza e il codice fiscale; c. il possesso della cittadinanza italiana ovvero della cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della legge 6 agosto 2013, n. 97; d. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni proprie del docente; f. di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali riportate (anche se sono stati concessi amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa, pena l'esclusione dal concorso; g. di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego statale ai sensi della normativa vigente per aver conseguito l'impiego mediante produzione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di lavoro a seguito della presentazione di documenti falsi. In caso contrario, il candidato deve indicare la causa di risoluzione del rapporto d'impiego; h. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno luogo a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda; i. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere tempestivamente ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR responsabile della procedura concorsuale; j. se, nel caso in cui sia con disabilita', abbia l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo l'ausilio necessario in relazione alla propria disabilita' e la necessita' di eventuali tempi aggiuntivi. Tali richieste devono risultare da apposita certificazione rilasciata dalla competente struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, o in formato elettronico mediante posta elettronica certificata all'indirizzo del competente USR o a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento indirizzata al medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono essere concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente USR redige un sintetico verbale che invia all'interessato; k. la classe di concorso per la quale o per le quali, avendone i titoli, intende partecipare; l. il titolo di accesso alla classe di concorso ovvero di specializzazione per il sostegno posseduto ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere c) e d), conseguito entro il termine di presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico in cui e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero e riconosciuto ai sensi della normativa vigente, devono essere altresi' indicati obbligatoriamente gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del titolo medesimo; qualora il titolo di accesso sia stato conseguito all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto in Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare di aver presentato la relativa domanda all'amministrazione competente entro la data termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno avviati entro il 29 dicembre 2020, potra' dichiararlo ai fini della partecipazione con riserva alla procedura. La predetta riserva e' sciolta positivamente purche' il candidato consegua il relativo titolo entro il 15 luglio 2021; m. i titoli di servizio il cui possesso e' requisito di accesso alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettere a) e b) e comma 2; n. i titoli valutabili di cui all'allegato D del decreto ministeriale n. 501 del 23 aprile 2020 e l'eventuale diritto alle riserve previste dalla vigente normativa. Coloro che hanno diritto alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo 1999, n. 68 e che non possono produrre il certificato di disoccupazione rilasciato dai Centri per l'impiego poiche' occupati alla data di scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui hanno presentato in precedenza la certificazione richiesta; o. il consenso al trattamento dei dati personali ai sensi del regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; p. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; q. di avere effettuato il versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura di cui al comma 6 e reso tutte le dichiarazioni previste dal presente decreto; r. di accettare incondizionatamente di effettuare tutti gli adempimenti che saranno prescritti dalle disposizioni vigenti applicabili nel territorio della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia alla data di svolgimento della prova scritta relativamente allo svolgimento in sicurezza rispetto al rischio di contagio da COVID-19 della prova scritta stessa. 8. Non si tiene conto delle domande che non contengono tutte le indicazioni circa il possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al concorso e tutte le dichiarazioni previste dal presente bando. 9. L'amministrazione non e' responsabile in caso di smarrimento delle proprie comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio indirizzo di posta elettronica oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di indirizzo rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.
Art. 4 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato che richieda l'assegnazione e concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre una tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'USR competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (pec).
Art. 5 Calendario delle prove e programmi di esame 1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste in una prova scritta e nella successiva valutazione dei titoli. Il diario di svolgimento con l'indicazione della sede d'esame e' comunicato dall'USR al candidato almeno dieci giorni prima della data di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione. Tale comunicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 2. Con avviso pubblicato sul sito dell'amministrazione, dieci giorni prima della data di svolgimento della prova saranno comunicati i protocolli sanitari ai quali i candidati saranno tenuti ad adeguarsi in ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di contenimento della pandemia da SarsCOVID-19, per lo svolgimento in sicurezza della prova scritta. 3. Le tracce delle prove saranno predisposte da ciascuna commissione secondo il programma e i contenuti di cui al decreto ministeriale n. 510 del 23 aprile 2020, allegato C (con le correzioni del Ministero a titolo di errata corrige) nonche', per le classi di concorso specifiche per le scuole con lingua d'insegnamento slovena (da A070 a A074), secondo il programma e i contenuti di cui all'allegato A del presente bando. 4. Alla prova scritta e' assegnato un punteggio massimo di 80 punti. Alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20 punti. La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi o equivalente secondo il programma di esame previsto dal comma che precede, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto. La durata della prova e' pari a centocinquanta minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. La prova scritta per i posti comuni, e' finalizzata alla valutazione delle conoscenze e delle competenze disciplinari e didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese ed e' articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 6. La prova scritta per i posti di sostegno e' finalizzata all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita', oltre che la capacita' di comprensione del testo in lingua inglese ed e' articolata come segue: a. cinque quesiti a risposta aperta, volti all'accertamento delle metodologie didattiche da applicare alle diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzata a valutare le conoscenze dei contenuti e delle procedure volte all'inclusione scolastica degli alunni con disabilita'; b. un quesito, composto da un testo in lingua inglese seguito da cinque domande di comprensione a risposta aperta volte a verificare la capacita' di comprensione del testo al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 7. La prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese e' svolta interamente in inglese ed e' composta da sei quesiti a risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze e competenze disciplinari e didattico-metodologiche. 8. I quesiti di cui al comma 5, lettera a) delle classi di concorso relative alle restanti lingue straniere, sono svolti nelle rispettive lingue, ferma restando la valutazione della capacita' di comprensione del testo in lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue di cui al comma 5, lettera b). 9. Per la valutazione delle prove scritte, le commissioni giudicatrici si avvalgono delle griglie di valutazione predisposte all'uopo, che sono rese pubbliche almeno sette giorni prima della relativa prova. 10. Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie, telefoni cellulari e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto autorizzato dalla commissione in ragione della specificita' delle prove. Il concorrente che contravviene alle suddette disposizioni e' escluso dalla procedura. 11. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 5, lettera a), e 6, lettera a), e' assegnato un punteggio massimo pari a 15 punti. Al quesito di cui ai commi 5, lettera b) e 6, lettera b) sono assegnati 5 punti. 12. Cinque tra i quesiti relativi alla prova scritta per le classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno, un quesito e' valutato 5 punti. 13. Superano le prove di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 i candidati che conseguono un punteggio complessivo non inferiore a 56/80, ottenuto dalla somma dei punteggi di cui al comma 11 ovvero 12 per le prove di lingua inglese. 14. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione dal prosieguo della procedura. 15. I candidati che non ricevono comunicazione di esclusione dalla procedura sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art. 3, comma 5. La mancata presentazione nel giorno, luogo e ora stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura. 16. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 6 Commissioni di valutazione 1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un professore universitario o da un dirigente tecnico o da un dirigente scolastico e sono composte da due docenti. Al presidente e ai componenti e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 2. Il presidente, i componenti e i membri aggregati devono possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 7 e 8. 3. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato tra il personale amministrativo appartenente alla seconda area o superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione e ricerca, secondo le corrispondenze previste dalla tabella n. 9, relativa al comparto scuola, allegata al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 4. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione della commissione, in qualita' di membri aggregati, di docenti titolari dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese. 5. La composizione delle commissioni e' tale da garantire la presenza di entrambi i sessi, salvi i casi di motivata impossibilita'. 6. I compensi riconosciuti ai presidenti e ai componenti delle commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della normativa vigente.
Art. 7 Requisiti dei presidenti 1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a. per i dirigenti tecnici, appartenere preferibilmente allo specifico settore; b. per i dirigenti scolastici, provenire dai ruoli delle distinte classi di concorso ovvero dirigere o avere diretto istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente. 2. Per i concorsi a posti di sostegno gli aspiranti presidenti devono possedere i seguenti requisiti: a. per i dirigenti tecnici, aver maturato preferibilmente documentate esperienze nell'ambito del sostegno o svolgere o aver svolto attivita' di insegnamento nell'ambito dei percorsi preposti all'acquisizione del titolo di specializzazione per le attivita' di sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione; b. per i dirigenti scolastici, dirigere o aver diretto istituzioni scolastiche del grado di istruzione relativo alle distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria di primo o secondo grado. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso dei titoli di specializzazione.
Art. 8 Requisiti dei componenti 1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto comune devono essere docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella specifica classe di concorso. 2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali che aspirano ad essere nominati componenti delle commissioni di valutazione dei concorsi di cui al presente decreto per posto di sostegno devono essere docenti confermati in ruolo e in possesso del titolo di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita' nonche' aver prestato servizio, per almeno cinque anni, ivi compreso il preruolo nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o secondo grado a seconda della distinta procedura cui si riferisce il concorso. 3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina a componente delle commissioni di valutazione il possesso di almeno uno dei seguenti titoli: a. dottorato di ricerca; diploma di specializzazione; diploma di perfezionamento equiparato per legge o per statuto e ricompreso nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per il personale della scuola 31 marzo 2005; attivita' di ricerca scientifica sulla base di assegni ai sensi dell'art. 51, comma 6, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14, della legge 4 novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240; abilitazione scientifica nazionale a professore di prima o seconda fascia, in settori disciplinari coerenti con la tipologia di insegnamento; b. aver svolto attivita' di docente supervisore o tutor organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di abilitazione all'insegnamento secondario o aver ricoperto incarichi di docenza presso i predetti corsi; c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno agli alunni con disabilita'; d. diploma di perfezionamento post diploma o post laurea, master universitario di 1 o 2 livello con esame finale, nell'ambito dei bisogni educativi speciali. 4. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque anni di servizio, ivi compreso il preruolo, prestato nelle istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione, nella classe di concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento della relativa lingua. In caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti, il direttore generale dell'USR procede a nominare in deroga ai requisiti di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso dell'abilitazione nelle citate classi di concorso, ovvero alla nomina di personale esperto appartenente al settore universitario in possesso di esperienza almeno biennale negli afferenti settori scientifico-disciplinari.
Art. 9 Condizioni personali ostative all'incarico di presidente e componente delle commissioni 1. Sono condizioni ostative all'incarico di presidente, componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: a. avere riportato condanne penali o avere in corso procedimenti penali per i quali sia stata formalmente iniziata l'azione penale; b. avere in corso procedimenti disciplinari ai sensi delle norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; c. essere incorsi nelle sanzioni disciplinari previste nei rispettivi ordinamenti; d. essere stati collocati a riposo da piu' di tre anni dalla data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il settantesimo anno d'eta' alla medesima data; e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione del concorso, essere componenti dell'organo di direzione politica dell'amministrazione, ricoprire cariche politiche e essere rappresentanti sindacali, anche presso le rappresentanze sindacali unitarie, o essere designati dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali; f. avere relazioni di parentela, affinita' entro il quarto grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla data di indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi per il reclutamento dei docenti; h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi disciplinari, per ragioni di salute o per decadenza dall'impiego comunque determinata.
Art. 10 Formazione delle commissioni di valutazione 1. Gli aspiranti presidenti e componenti, inclusi i membri aggregati delle commissioni giudicatrici, presentano istanza per l'inserimento nei rispettivi elenchi al direttore generale dell'USR, secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le procedure concorsuali alle quali, avendone i titoli, intendono candidarsi. L'istanza e' presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione sede di servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, per quella di residenza. 3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al comma 1 secondo la tempistica e le modalita' indicate con avviso della Direzione generale competente. 4. Nell'istanza all'USR Fvg, gli aspiranti, a pena di esclusione, devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il possesso dei requisiti di cui all'art. 7; b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso dei requisiti di cui all'art. 8; c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di cui all'art. 9. La dichiarazione relativa alla situazione prevista dall'art. 9, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante all'atto di insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; d. nome, cognome, luogo e data di nascita, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; e. l'universita' e il settore scientifico-disciplinare di insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM); l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo di provenienza (per i dirigenti scolastici); il settore di appartenenza (per i dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto scuola). Il personale collocato a riposo indica le medesime informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; f. il curriculum vitae; g. il consenso al trattamento dei dati personali. 5. Gli aspiranti alla nomina di docente componente delle commissioni giudicatrici dichiarano, inoltre, l'eventuale possesso dei titoli di cui all'art. 8, comma 3. 6. Il direttore generale predispone gli elenchi degli aspiranti, distinti tra presidenti e commissari nonche' tra personale in servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono pubblicati sui siti degli USR. 7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti, dal direttore generale dell'USR. I decreti individuano anche i presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti. 8. All'atto della nomina, l'USR accerta il possesso dei requisiti da parte dei presidenti e dei componenti, anche aggregati, delle commissioni. I decreti di costituzione delle commissioni sono pubblicati sul sito internet dell'USR. 9. In caso di cessazione a qualunque titolo dall'incarico di presidente o di componente, il direttore generale dell'USR provvede, con proprio decreto, a reintegrare la commissione, attingendo in prima istanza agli elenchi di cui al comma 6; in seconda istanza operando secondo quanto previsto dai commi 10 e 11 del presente articolo. 10. In caso di mancanza di aspiranti, il direttore generale dell'USR competente nomina i presidenti e i componenti, anche aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le cause di incompatibilita' previsti dal presente decreto e dalla normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 11. Qualora non sia possibile reperire commissari, il direttore generale dell'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla nomina di professori universitari, ricercatori a tempo indeterminato, a tempo determinato di tipo A o tipo B di cui all'art. 24, comma 3, lettere a) e b) di cui alla legge 30 dicembre 2010, n. 240, assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di esperienza di docenza almeno triennale nei settori scientifico-disciplinari o accademico-disciplinari caratterizzanti le distinte classi di concorso o, per le relative procedure, nei corsi di specializzazione al sostegno. 12. I dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche di appartenenza favoriscono la partecipazione alle attivita' delle commissioni dei docenti membri delle commissioni.
Art. 11 Dichiarazione, presentazione e valutazione dei titoli 1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di cui all'allegato D del decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile 2020 e devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti entro la data di scadenza del termine previsto per la presentazione della domanda di ammissione, fermo restando quanto previsto all'art. 2, comma 1, lettera a), comma 3, comma 4 e comma 5 in merito al possesso dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 2. La commissione di valutazione assegna ai titoli un punteggio massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione da parte della commissione esclusivamente i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Ai fini di quanto previsto al comma 2, il candidato che ha superato la prova scritta presenta al direttore generale dell'USR i titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non documentabili con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La presentazione deve essere effettuata entro e non oltre quindici giorni dalla pubblicazione degli esiti della prova scritta. 4. L'amministrazione si riserva di effettuare idonei controlli sul contenuto della dichiarazione di cui al comma 2, ai sensi dell'art. 71 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. Le eventuali dichiarazioni presentate in modo incompleto o parziale possono essere successivamente regolarizzate entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora dal controllo emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti sulla base delle dichiarazioni non veritiere. Le dichiarazioni mendaci sono perseguite a norma di legge.
Art. 12 Graduatorie ed elenchi di aspiranti all'abilitazione 1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato della prova scritta e valutati i titoli, procede alla compilazione della graduatoria finale ai fini dell'immissione in ruolo. 2. Le graduatorie sono approvate con decreto dal direttore generale dell'USR, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 3. Le graduatorie sono utilizzate annualmente ai fini dell'immissione in ruolo sui ventiquattromila posti, a partire dall'anno scolastico 2020/2021, per un triennio, e anche successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023, sino al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando. 4. Allo scorrimento delle graduatorie di merito regionali si applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 5. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla compilazione di un elenco non graduato dei soggetti che hanno conseguito nella prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su 80 e che a seguito della valutazione dei titoli non rientrano nel contingente previsto. Detti soggetti possono accedere alle procedure di acquisizione del titolo di abilitazione, da disciplinarsi con successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1, comma 13 del decreto-legge. Il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 6. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei posti destinati alla procedura per l'anno scolastico 2020/2021 e' riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di lavoro dal 1° settembre 2020.
Art. 13 Ricorsi 1. Avverso i provvedimenti relativi alla presente procedura concorsuale e' ammesso, per i soli vizi di legittimita', ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro centoventi giorni, oppure ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale, entro sessanta giorni, dalla data di pubblicazione o di notifica all'interessato.
Art. 14 Informativa sul trattamento dei dati personali 1. Ai sensi dell'art. 13 del regolamento generale sulla protezione dei dati (Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati che i dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure informatizzate, esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di immissione in ruolo, nel rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione a terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il Ministero dell'istruzione - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da parte degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le funzioni di titolari del trattamento. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio in ordine alla valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero la mancata valutazione dei titoli stessi. 3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica dei candidati. 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del citato regolamento (UE) n. 2016/679, in particolare, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento, nonche' di opporsi al loro trattamento. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per la procedura cui l'interessato ha partecipato. Gli interessati che ritengono che il trattamento dei dati personali a loro riferiti avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento hanno il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) e' raggiungibile al seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione - viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it
Art. 15 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni di cui al testo unico e le altre disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e ricerca. 2. Lo svolgimento delle prove concorsuali rimane assoggettato alle condizioni ed ai limiti delle vigenti norme del Governo dell'emergenza pandemica da COVID-19 ed in particolare dalle indicazioni di cui ai i protocolli per lo svolgimento dei concorsi pubblici del Dipartimento della funzione pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, rispettivamente DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021 e successive modificazioni ed integrazioni. A tal fine, dieci giorni prima della prova scritta sara' pubblicato apposito avviso circa le modalita' di partecipazione alla prova. 3. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Trieste, 12 maggio 2021 Il direttore generale: Beltrame ------- Avvertenza: Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.