Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 15-07-2021) Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 15-06-2021
Data Scadenza bando 15-07-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 15-07-2021)

Procedura straordinaria, per titoli ed esami, per l'immissione in ruolo di personale docente delle scuole con lingua d'insegnamento slovena secondaria di primo e secondo grado su posto comune e di sostegno.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                  dell'ufficio scolastico regionale 
                    per il Friuli-Venezia Giulia 
 
    Visto l'art.  1,  commi  1,  2,  3,  4,  5,  6,  8,  9  e 10  del
decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con  modificazioni
dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159 recante «Misure di straordinaria
necessita' ed  urgenza  in  materia  di  reclutamento  del  personale
scolastico e degli enti di ricerca e di  abilitazione  dei  docenti»,
che autorizza il Ministero dell'istruzione, ai fini di contrastare il
fenomeno  del  ricorso  ai  contratti  a  tempo   determinato   nelle
istituzioni scolastiche statali e per favorire l'immissione in  ruolo
dei relativi supplenti, a bandire una  procedura  straordinaria,  per
titoli ed esami, per la scuola secondaria di primo e  secondo  grado,
su posto  comune  e  di  sostegno,  organizzata  su  base  regionale,
finalizzata  alla  definizione  di  una  graduatoria  di   vincitori,
distinta per regione, classe di concorso, tipo di  posto,  in  misura
pari a ventiquattromila posti per gli anni scolastici  dal  2020/2021
al 2022/2023 e  anche  successivamente,  fino  ad  esaurimento  della
graduatoria stessa; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» nonche' il  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, regolamento recante «Disciplina in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante  «Norme  in  favore
dei privi della vista  per  l'ammissione  ai  concorsi  nonche'  alla
carriera  direttiva  nella  pubblica  amministrazione  e  negli  enti
pubblici, per il pensionamento,  per  l'assegnazione  di  sede  e  la
mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado» e in particolare l'art. 399, commi 3 e  3-bis  e  l'art.  400,
comma 9, il quale dispone che le  commissioni  per  i  concorsi,  per
titoli ed esami, dispongono di cento punti di  cui  quaranta  per  le
prove scritte, grafiche o pratiche, quaranta per  la  prova  orale  e
venti per i titoli; 
    Considerato  pertanto  opportuno,  in  assenza  di   disposizioni
speciali specifiche, assegnare ottanta punti alla  valutazione  della
prova scritta e venti punti alla valutazione dei titoli; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68 recante «norme per il diritto
al lavoro dei disabili»; 
    Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124,  recante  «Disposizioni
urgenti in materia di personale scolastico»,  in  particolare  l'art.
11, comma 14; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 37,  comma  1,  il
quale prevede che i bandi di concorso per  l'accesso  alle  pubbliche
amministrazioni prevedono l'accertamento  della  conoscenza  dell'uso
delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu'  diffuse
e della lingua  inglese,  nonche',  ove  opportuno  in  relazione  al
profilo professionale richiesto, di altre lingue straniere; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti,  rispettivamente,  l'attuazione   della   direttiva   n.
2000/43/CE  per  la  parita'   di   trattamento   tra   le   persone,
indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica,  e  l'attuazione
della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di  trattamento  tra  le
persone, senza distinzione di religione, di convinzioni personali, di
handicap, di eta' e di orientamento sessuale; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 17 ottobre  2005,  n.  226,  recante
«Norme generali e livelli essenziali delle  prestazioni  relativi  al
secondo ciclo del sistema educativo di  istruzione  e  formazione,  a
norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53»; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo 9  novembre  2007,  n.  206  recante
attuazione della direttiva n. 2005/36/CE relativa  al  riconoscimento
delle  qualifiche   professionali,   nonche'   della   direttiva   n.
2006/100/CE   che   adegua   determinate   direttive   sulla   libera
circolazione delle persone a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e
Romania; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita'  nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«codice dell'ordinamento militare» ed  in  particolare  gli  articoli
678, comma 9, e 1014; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, recante «Disposizioni
urgenti in materia di semplificazione e sviluppo»  e  in  particolare
l'art. 8, comma 1, ove  si  dispone  che  le  domande  e  i  relativi
allegati per la partecipazione  a  concorsi  per  l'assunzione  nelle
pubbliche amministrazioni centrali siano inviate  esclusivamente  per
via telematica; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e in particolare l'art. 7; 
    Visto il decreto-legge del 12 settembre  2013,  n.  104,  recante
«Misure urgenti in materia  di  istruzione,  universita'  e  ricerca»
convertito con modificazioni dalla legge 8 novembre 2013, n. 128; 
    Vista la legge 13  luglio  2015,  n.  107  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Visto il regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto  legislativo  13  aprile  2017,  n.  59  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107» e le
relative linee guida del 25 settembre 2019; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  66,  recante
«Norme per la promozione dell'inclusione  scolastica  degli  studenti
con disabilita', a norma dell'art. 1, commi 180 e  181,  lettera  c),
della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 recante «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi
nelle pubbliche amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei
concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei
pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  documentazione  amministrativa»  ed  in
particolare l'art. 38, commi 2, 3 e 3-bis; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20  marzo  2009,
n. 89, recante «Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,  n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
    Visti i decreti del Presidente della Repubblica  15  marzo  2010,
numeri 87, 88 e 89 recanti,  rispettivamente,  norme  concernenti  il
riordino degli Istituti professionali, degli Istituti tecnici  e  dei
licei, ai sensi dell'art. 64, comma 4, del  decreto-legge  25  giugno
2008, n. 112, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  6  agosto
2008, n. 133 e relative linee guida per gli Istituti tecnici, per gli
Istituti professionali e Indicazioni nazionali per i licei; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  febbraio
2016,   n.   19   «Regolamento   recante    disposizioni    per    la
razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'art. 64, comma 4, lettera a),
del  decreto-legge  25  giugno  2008,   n.   112,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», come integrato dal
decreto  del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca 9 maggio 2017, n. 259; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 10 settembre  2010,
n.  249,  recante  «Regolamento  concernente  la  definizione   della
disciplina dei requisiti e della formazione iniziale degli insegnanti
della scuola dell'infanzia, della  scuola  primaria  e  della  scuola
secondaria di secondo grado ai sensi dell'art. 2,  comma  416,  della
legge 24 dicembre 2007, n. 244» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 16  novembre  2012,
n. 254 recante «Indicazioni nazionali per il curricolo  della  scuola
dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione, a norma  dell'art.  1,
comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n.
89»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 23 febbraio 2016, n. 92,  recante  «Riconoscimento  dei
titoli di specializzazione in italiano lingua 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione del 20 aprile 2020,
n. 201 recante «Disposizioni concernenti  i  concorsi  ordinari,  per
titoli ed esami, per il reclutamento  di  personale  docente  per  la
scuola secondaria di primo e secondo  grado  su  posto  comune  e  di
sostegno»; 
    Vista la direttiva 24 aprile 2018,  n.  3  del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione, recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali», emanata ai sensi  dell'art.  35,  comma
5.2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  in  particolare
il punto 5; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro del  19  aprile
2018, relativo  al  personale  del  comparto  istruzione  e  ricerca,
sezione scuola, per il triennio 2016-2018; 
    Considerato l'art. 1, comma  11,  del  decreto-legge  29  ottobre
2019, n. 126, convertito, con modificazioni dalla legge  20  dicembre
2019, n. 159 che demanda a uno o piu' decreti ministeriali i  termini
e le modalita' di presentazione delle istanze di partecipazione  alla
procedura;  la  composizione  di  un   Comitato   tecnico-scientifico
incaricato di predisporre e validare i quesiti  relativi  alle  prove
scritte; i titoli valutabili e  il  punteggio  a  essi  attribuibile,
utili alla formazione della graduatoria finalizzata all'immissione in
ruolo; i posti disponibili, suddivisi per regione, classe di concorso
e  tipologia  di  posto;  la  composizione   delle   commissioni   di
valutazione e delle loro  eventuali  articolazioni;  l'ammontare  dei
diritti di segreteria dovuti per la  partecipazione  alla  procedura,
determinato in maniera da coprire integralmente ogni onere  derivante
dall'organizzazione della medesima; 
    Visto l'art. 6 del C.C.N.L. relativo al  personale  del  comparto
istruzione e ricerca in attuazione  del  quale  l'amministrazione  ha
attivato il confronto con i soggetti sindacali nei  giorni  29  e  30
gennaio 2020; 
    Vista  la  richiesta  di  acquisizione  di  parere  al  Consiglio
superiore della pubblica istruzione (d'ora in poi CSPI) formulata  in
data 4 febbraio 2020; 
    Considerato che il Consiglio superiore della pubblica  istruzione
non ha reso il prescritto parere; 
    Sentite le organizzazioni sindacali in data 17 aprile 2020  e  21
aprile 2020; 
    Visto il decreto dipartimentale n. 783 di data 10 luglio 2020  in
special modo l'art. 11 che ha sostituito  l'art.  18,  comma  1,  del
decreto dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020; 
    Visto  in  particolare   l'art.   18,   comma   1   del   decreto
dipartimentale n. 510 del 23 aprile 2020, con  il  quale  si  dispone
che, ai sensi di quanto previsto dall'art. 425 e seguenti  del  testo
unico, l'ufficio scolastico regionale per  il  Friuli-Venezia  Giulia
provvede ad indire concorsi, per  titoli  ed  esami,  per  la  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado  con  lingua  di  insegnamento
slovena delle Province di Trieste, Udine e Gorizia  (rectius  per  la
scuola  secondaria  di  primo  e  di  secondo  grado  con  lingua  di
insegnamento slovena e con insegnamento bilingue sloveno-italiano del
Friuli-Venezia  Giulia),  anche  avvalendosi   della   collaborazione
dell'ufficio speciale di cui all'art. 13, comma  1,  della  legge  23
febbraio 2001, n. 38 secondo le modalita' e i requisiti previsti  dal
bando nazionale; 
    Visto l'art. 425 e seguenti del  decreto  legislativo  16  aprile
1994,  n.  297,  contenente  norme  in  merito  al  reclutamento  del
personale docente delle scuole con lingua di insegnamento slovena; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, concernente norme per  la
tutela   della   minoranza   linguistica   slovena   della    Regione
Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 18  dicembre  2014,
n. 913; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici e della valutazione del sistema nazionale di istruzione  7
febbraio 2017, n. 53, con il  quale  l'Ufficio  per  l'istruzione  in
lingua  slovena  presso  l'Ufficio  scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia  e'  stato  investito  delle  funzioni  per  il
riconoscimento dei  titoli  professionali,  limitatamente  ai  titoli
rilasciati   dalla   Repubblica   di   Slovenia   e   per   l'accesso
all'insegnamento nelle scuole con lingua di insegnamento slovena  e/o
con insegnamento bilingue sloveno-italiano del Friuli-Venezia Giulia; 
    Visto  il   decreto   del   direttore   generale   dell'USR   del
Friuli-Venezia Giulia di  Trieste  del  27  ottobre  2020,  n.  prot.
m_pi.AOODRFVG/10983  che  delega   al   dirigente   dell'Ufficio   II
l'indizione di appositi bandi per  le  procedure  concorsuali  citate
nelle premesse del succitato  decreto  per  posti  per  il  personale
docente presso le scuole con  lingua  d'insegnamento  slovena  e  con
insegnamento   bilingue   sloveno-italiano,   nonche'   la   gestione
complessiva delle relative procedure selettive, inclusa l'adozione di
tutti i provvedimenti presupposti, inerenti e conseguenti; 
    Visti, inoltre, i protocolli  per  lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   presso   la
Presidenza    del    Consiglio    dei    ministri,    rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021 e DFP-00025293-P-15/04/2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
    1.  Il  presente  decreto  disciplina  e  bandisce  la  procedura
straordinaria, per titoli ed esami, per  l'immissione  in  ruolo,  su
posto comune e di sostegno, di docenti  della  scuola  secondaria  di
primo e secondo grado. I posti a bando,  per  l'immissione  in  ruolo
nelle scuole con lingua  d'insegnamento  slovena  del  Friuli-Venezia
Giulia, sono suddivisi per tipologia di posto e  classe  di  concorso
come indicato nell'allegato A al presente decreto. 
    2. La procedura straordinaria e' bandita ed organizzata  su  base
regionale, avvalendosi dell'Ufficio II  per  l'istruzione  in  lingua
slovena. 
    3.  Ai  fini  del  presente  decreto  si  applicano  le  seguenti
definizioni: 
      a. Ministro: Ministro dell'istruzione; 
      b. Ministero: Ministero dell'istruzione; 
      c.  decreto-legge:  decreto-legge  29  ottobre  2019,  n.  126,
convertito con modificazioni dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159; 
      d. USR: Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia; 
      e. Ufficio II - Ufficio di cui  all'art.  13,  comma  1,  della
legge 23 febbraio 2001, n. 38; 
      f. testo unico: il decreto legislativo 16 aprile 1994, n.  297,
recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  vigenti  in
materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado». 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  1,  comma  5,  del  decreto-legge,   la
partecipazione alla procedura e'  riservata  ai  soggetti,  anche  di
ruolo, che, congiuntamente, alla data prevista per  la  presentazione
della domanda, posseggono i seguenti requisiti: 
      a.  tra  l'anno  scolastico  2008/2009  e   l'anno   scolastico
2020/2021 hanno svolto, su posto comune o  di  sostegno,  almeno  tre
annualita' di servizio,  anche  non  consecutive,  nelle  scuole  con
lingua  d'insegnamento  slovena,  valutabili  come  tali   ai   sensi
dell'art. 11, comma 14,  della  legge  3  maggio  1999,  n.  124.  Il
servizio svolto su posto di sostegno in assenza  di  specializzazione
e' considerato valido ai fini  della  partecipazione  alla  procedura
straordinaria per  la  classe  di  concorso,  fermo  restando  quanto
previsto  alla  lettera  b).  I  soggetti  che  raggiungono  le   tre
annualita' di servizio prescritte unicamente in virtu'  del  servizio
svolto nell'anno scolastico 2020/2021 partecipano  con  riserva  alla
procedura straordinaria. La riserva e' sciolta negativamente  qualora
il servizio relativo all'anno scolastico 2019/2020  non  soddisfi  le
condizioni di cui al predetto art. 11, comma 14, entro il  30  giugno
2021; 
      b. hanno svolto almeno un anno di servizio, tra quelli  di  cui
alla lettera a), nella specifica classe di concorso o nella tipologia
di posto nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena per la  quale
si concorre; 
      c. per il posto comune, il titolo di studio previsto  dall'art.
5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 13  aprile  2017,  n.
59, coerente con la  classe  di  concorso  richiesta  fermo  restando
quanto previsto dall'art. 22,  comma  2,  del  predetto  decreto  con
riferimento  alle  classi  di  concorso   a   posti   di   insegnante
tecnico-pratico,  individuate  dal  decreto  del   Presidente   della
Repubblica 14 febbraio 2016, n. 19 come modificato  dal  decreto  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca  9  maggio
2017, n. 259,  ovvero  il  titolo  di  abilitazione  o  di  idoneita'
concorsuale nella specifica classe di concorso; 
      d. per  il  posto  di  sostegno,  il  titolo  di  accesso  alla
procedura e l'ulteriore specializzazione per il relativo grado, salvo
quanto stabilito al comma 3. 
    2. Il servizio di cui al comma 1, lettere a) e b), e' valido solo
se: 
      a. prestato nelle scuole secondarie statali  nelle  scuole  con
lingua d'insegnamento slovena; 
      b. prestato nelle forme di cui  al  comma  3  dell'art.  1  del
decreto-legge  25   settembre   2009,   n.   134,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 24 novembre 2009, n. 167, nonche'  di  cui
al comma 4-bis dell'art. 5 del decreto-legge 12  settembre  2013,  n.
104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2013,  n.
128,  ai  sensi  di  quanto  previsto  dall'art.  1,  comma  6,   del
decreto-legge. Il predetto servizio e' considerato se  prestato  come
insegnante di sostegno oppure in una classe di concorso compresa  tra
quelle di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della  Repubblica
14 febbraio 2016, n.  19,  e  successive  modificazioni,  incluse  le
classi di concorso ad esse corrispondenti ai sensi del medesimo  art.
2. 
    3. Ai sensi dell'art. 1, comma  18-ter  del  decreto-legge,  sono
ammessi con riserva alla procedura straordinaria di  cui  all'art.  1
per  i  posti  di  sostegno,  i  soggetti  iscritti  ai  percorsi  di
specializzazione all'insegnamento di sostegno  avviati  entro  il  29
dicembre 2020. La riserva si scioglie positivamente solo nel caso  di
conseguimento del relativo titolo di  specializzazione  entro  il  15
luglio 2021. 
    4.  Sono  ammessi  con  riserva  coloro  che,  avendo  conseguito
all'estero  la  specializzazione  per  l'insegnamento  su  posto   di
sostegno o il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso,  abbiano
comunque presentato la relativa domanda di  riconoscimento  ai  sensi
della normativa vigente, entro il termine per la presentazione  delle
istanze per la partecipazione alla procedura concorsuale. La  riserva
si scioglie positivamente a far data dall'adozione del  provvedimento
di riconoscimento adottato dalla competente struttura  del  Ministero
dell'istruzione, ovvero, in caso di diniego, con  l'esclusione  dalla
procedura o depennamento dalla graduatoria. 
    5.  Sono  altresi'  ammessi  con  riserva  coloro   che,   avendo
conseguito il titolo abilitante o la  specializzazione  sul  sostegno
all'estero entro il 31 maggio 2021, abbiano  comunque  presentato  la
relativa domanda di riconoscimento alla Direzione  generale  per  gli
ordinamenti scolastici e la  valutazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione ovvero all'Ufficio speciale  per  l'istruzione  in  lingua
slovena di cui all'art. 13, comma 1 della legge 23 febbraio 2001,  n.
38, entro la data termine per la presentazione delle istanze  per  la
partecipazione alla presente procedura concorsuale. 
    6. I candidati devono, altresi', possedere i  requisiti  generali
per l'accesso all'impiego nelle pubbliche  amministrazioni  richiesti
dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    7. I  candidati  sono  ammessi  alla  procedura  con  riserva  di
accertamento del possesso dei requisiti di  ammissione.  In  caso  di
carenza degli stessi, l'USR dispone  l'esclusione  dei  candidati  in
qualsiasi momento della procedura stessa. 
                               Art. 3 
 
                 Domanda di partecipazione: termine 
                    e modalita' di presentazione 
 
    1. I candidati possono presentare istanza di  partecipazione  per
tutte le classi di  concorso  o  tipologie  di  posto  per  le  quali
possiedono i requisiti di cui all'art. 2. 
    2. Il candidato puo' concorrere per piu' classi di  concorso  e/o
posti di sostegno mediante la presentazione di un'unica  istanza  con
l'indicazione delle classi di  concorso/posti  di  sostegno  per  cui
intende partecipare. 
    3. La domanda di ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata,
esclusivamente   sul   modello   pubblicato   sull'apposito    spazio
informativo  (Natečaji)  presente  nell'apposita  sezione  del   sito
internet dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia dall'utenza personale di  posta  elettronica  certificata  del
richiedente, al seguente indirizzo di posta elettronica  certificata:
drfr@postacert.istruzione.it. L'e-mail  deve  riportare  il  seguente
oggetto: Concorso straordinario scuole  slovene_domanda.  Le  istanze
presentate con modalita' diverse non saranno prese in considerazione. 
    4. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
24,00 del trentesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello
di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    5. La validita' della  trasmissione  e  ricezione  della  domanda
suddetta e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e dalla ricevuta di avvenuta consegna, come previsto dall'art. 6  del
decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n.  68;  il
candidato  avra'  cura  di  conservare  diligentemente  entrambe   le
ricevute fino  al  termine  della  procedura  concorsuale.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in  modo  difforme  o  incompleto  rispetto  al  modello   succitato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso in cui i
file trasmessi in via telematica non siano leggibili. 
    6. Per la partecipazione alla procedura concorsuale e' dovuto  il
pagamento di un diritto di segreteria pari ad euro 40,00 per ciascuna
classe  di  concorso/posto  di  sostegno  per  cui  si  concorre.  Il
pagamento deve  essere  effettuato  esclusivamente  tramite  bonifico
bancario sul  conto  intestato  a:  sezione  di  Tesoreria  348  Roma
succursale, IBAN: IT 79B 01000  03245  348  0  13  2407  01  causale:
«regione - classe di concorso/posto di sostegno - nome  e  cognome  -
codice fiscale del candidato - Concorso straordinario scuole slovene»
e dichiarato al momento della presentazione della domanda. 
    7. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto  la  propria
responsabilita'  e  consapevole  delle   conseguenze   derivanti   da
dichiarazioni  mendaci  ai  sensi  dell'art.  76  del   decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, quanto segue: 
      a. il cognome ed il nome (le  coniugate  indicheranno  solo  il
cognome di nascita); 
      b. la data, il luogo di  nascita,  la  residenza  e  il  codice
fiscale; 
      c.  il  possesso  della  cittadinanza  italiana  ovvero   della
cittadinanza di uno degli Stati  membri  dell'Unione  europea  ovvero
dichiarazione attestante le condizioni di cui all'art. 7 della  legge
6 agosto 2013, n. 97; 
      d. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e. di essere fisicamente idoneo allo svolgimento delle funzioni
proprie del docente; 
      f. di non avere  riportato  condanne  penali  e  di  non  avere
procedimenti penali in corso. Le eventuali condanne penali  riportate
(anche se sono stati concessi amnistia, indulto,  condono  o  perdono
giudiziale) e gli eventuali procedimenti penali pendenti, in Italia e
all'estero. Tale dichiarazione deve essere resa  anche  se  negativa,
pena l'esclusione dal concorso; 
      g. di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento e di non essere stato licenziato da altro impiego  statale
ai sensi  della  normativa  vigente  per  aver  conseguito  l'impiego
mediante  produzione  di  documenti  falsi  e,  comunque,  con  mezzi
fraudolenti, ovvero per aver sottoscritto il contratto individuale di
lavoro a seguito della presentazione  di  documenti  falsi.  In  caso
contrario, il candidato deve indicare la  causa  di  risoluzione  del
rapporto d'impiego; 
      h. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5, commi  4  e  5,
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
che, a parita' di merito o a parita' di merito e titoli, danno  luogo
a preferenza. I titoli devono essere posseduti alla data di  scadenza
del termine di presentazione della domanda; 
      i. l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero telefonico, nonche' il recapito di posta elettronica ordinaria
o certificata presso cui chiede di ricevere le comunicazioni relative
al concorso. Il candidato si impegna a far conoscere  tempestivamente
ogni eventuale variazione dei dati sopra richiamati contattando l'USR
responsabile della procedura concorsuale; 
      j. se, nel caso in cui sia con disabilita',  abbia  l'esigenza,
ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,
di essere assistito/a durante la prova, indicando in caso affermativo
l'ausilio necessario in  relazione  alla  propria  disabilita'  e  la
necessita' di  eventuali  tempi  aggiuntivi.  Tali  richieste  devono
risultare da  apposita  certificazione  rilasciata  dalla  competente
struttura sanitaria da inviare, almeno dieci giorni prima dell'inizio
della prova, o in  formato  elettronico  mediante  posta  elettronica
certificata  all'indirizzo  del  competente  USR   o   a   mezzo   di
raccomandata  postale  con  avviso  di  ricevimento  indirizzata   al
medesimo USR. Le modalita' di svolgimento della prova possono  essere
concordate telefonicamente. Dell'accordo raggiunto il competente  USR
redige un sintetico verbale che invia all'interessato; 
      k. la classe di concorso per la quale o per le quali,  avendone
i titoli, intende partecipare; 
      l. il titolo di accesso  alla  classe  di  concorso  ovvero  di
specializzazione per il sostegno  posseduto  ai  sensi  dell'art.  2,
comma  1,  lettere  c)  e  d),  conseguito  entro   il   termine   di
presentazione della domanda con l'esatta indicazione dell'istituzione
che lo ha rilasciato, dell'anno scolastico ovvero accademico  in  cui
e' stato conseguito, del voto riportato. Qualora il titolo di accesso
sia  stato  conseguito  all'estero  e  riconosciuto  ai  sensi  della
normativa vigente, devono essere altresi' indicati  obbligatoriamente
gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza del
titolo medesimo; qualora il titolo di accesso  sia  stato  conseguito
all'estero, ma sia ancora sprovvisto del riconoscimento richiesto  in
Italia ai sensi della normativa vigente, occorre dichiarare  di  aver
presentato la relativa domanda all'amministrazione  competente  entro
la data termine per la presentazione della domanda di  partecipazione
al concorso per poter essere ammessi con riserva; ove l'aspirante sia
iscritto ai percorsi di specializzazione sul sostegno  avviati  entro
il 29 dicembre 2020, potra' dichiararlo ai fini della  partecipazione
con  riserva  alla  procedura.  La  predetta   riserva   e'   sciolta
positivamente purche' il candidato consegua il relativo titolo  entro
il 15 luglio 2021; 
      m. i titoli di servizio il cui possesso e' requisito di accesso
alla procedura, ai sensi dell'art. 2, comma 1,  lettere  a)  e  b)  e
comma 2; 
      n. i titoli  valutabili  di  cui  all'allegato  D  del  decreto
ministeriale n. 501 del 23 aprile 2020  e  l'eventuale  diritto  alle
riserve previste dalla vigente normativa. Coloro  che  hanno  diritto
alla riserva di posti in applicazione della legge 12 marzo  1999,  n.
68 e che  non  possono  produrre  il  certificato  di  disoccupazione
rilasciato dai Centri per l'impiego poiche'  occupati  alla  data  di
scadenza del bando, indicheranno la data e la procedura in cui  hanno
presentato in precedenza la certificazione richiesta; 
      o. il consenso al trattamento dei dati personali ai  sensi  del
regolamento n. 2016/679/UE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati, che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento  generale
sulla protezione dei dati) e del decreto legislativo 30 giugno  2003,
n. 196; 
      p. il possesso dei titoli previsti dall'art. 5,  comma  3,  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; 
      q. di avere effettuato il versamento  del  contributo  previsto
per la partecipazione alla procedura di cui al comma 6 e  reso  tutte
le dichiarazioni previste dal presente decreto; 
      r. di accettare incondizionatamente  di  effettuare  tutti  gli
adempimenti  che  saranno  prescritti  dalle   disposizioni   vigenti
applicabili nel  territorio  della  Regione  autonoma  Friuli-Venezia
Giulia alla data di svolgimento  della  prova  scritta  relativamente
allo svolgimento in sicurezza rispetto  al  rischio  di  contagio  da
COVID-19 della prova scritta stessa. 
    8. Non si tiene conto delle domande che non contengono  tutte  le
indicazioni  circa  il   possesso   dei   requisiti   richiesti   per
l'ammissione al  concorso  e  tutte  le  dichiarazioni  previste  dal
presente bando. 
    9. L'amministrazione non e' responsabile in caso  di  smarrimento
delle proprie  comunicazioni  dipendenti  da  inesatte  o  incomplete
dichiarazioni da parte del candidato circa il  proprio  indirizzo  di
posta elettronica oppure  da  mancata  o  tardiva  comunicazione  del
cambiamento di indirizzo rispetto a quello  indicato  nella  domanda,
nonche' in caso di eventuali disguidi imputabili a fatto di terzi,  a
caso fortuito o forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
                        Disposizioni a favore 
                  di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne facciano richiesta, sono  assistiti,  ai  sensi  dell'art.  20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
scritta, da personale individuato dal competente USR. 
    2. Il candidato che  richieda  l'assegnazione  e  concessione  di
ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento  della  prova,  dovra'
documentare la propria disabilita' con  apposita  dichiarazione  resa
dalla commissione medico  legale  dell'Azienda  sanitaria  locale  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  a  mezzo
raccomandata  con   avviso   di   ricevimento   indirizzata   all'USR
competente, oppure  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  (pec),
almeno dieci giorni prima dell'inizio della  prova,  unitamente  alla
specifica autorizzazione all'USR al trattamento dei  dati  sensibili.
Tale  dichiarazione  dovra'  esplicitare  le   limitazioni   che   la
disabilita'  determina  in  funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico
caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti,
non consentira' all'amministrazione  di  predisporre  una  tempestiva
organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'USR  competente  oppure  a  mezzo  posta  elettronica
certificata (pec). 
                               Art. 5 
 
                       Calendario delle prove 
                        e programmi di esame 
 
    1. La procedura straordinaria di cui al presente decreto consiste
in una prova scritta e nella successiva valutazione  dei  titoli.  Il
diario  di  svolgimento  con  l'indicazione  della  sede  d'esame  e'
comunicato dall'USR al candidato almeno dieci giorni prima della data
di svolgimento della prova a mezzo di posta elettronica all'indirizzo
indicato nella  domanda  di  partecipazione.  Tale  comunicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    2. Con avviso pubblicato  sul  sito  dell'amministrazione,  dieci
giorni prima della data di svolgimento della prova saranno comunicati
i  protocolli  sanitari  ai  quali  i  candidati  saranno  tenuti  ad
adeguarsi in ottemperanza alle disposizioni  vigenti  in  materia  di
contenimento della pandemia da SarsCOVID-19, per  lo  svolgimento  in
sicurezza della prova scritta. 
    3.  Le  tracce  delle  prove  saranno  predisposte  da   ciascuna
commissione secondo il programma e i  contenuti  di  cui  al  decreto
ministeriale n. 510 del 23 aprile 2020, allegato C (con le correzioni
del Ministero a titolo di errata corrige) nonche', per le  classi  di
concorso specifiche per le scuole con lingua  d'insegnamento  slovena
(da A070  a  A074),  secondo  il  programma  e  i  contenuti  di  cui
all'allegato A del presente bando. 
    4. Alla prova scritta e' assegnato un  punteggio  massimo  di  80
punti. Alla valutazione dei titoli un punteggio massimo di 20  punti.
La prova scritta, da superare con il punteggio minimo di sette decimi
o equivalente secondo il programma di esame previsto  dal  comma  che
precede, e' distinta per classe di concorso e tipologia di posto.  La
durata della prova e' pari a centocinquanta  minuti,  fermi  restando
gli eventuali tempi aggiuntivi di  cui  all'art.  20  della  legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    5. La prova scritta per  i  posti  comuni,  e'  finalizzata  alla
valutazione  delle  conoscenze  e  delle  competenze  disciplinari  e
didattico-metodologiche, nonche' della capacita' di comprensione  del
testo in lingua inglese ed e' articolata come segue: 
      a. cinque quesiti a  risposta  aperta,  volti  all'accertamento
delle conoscenze e competenze disciplinari e  didattico-metodologiche
in relazione alle discipline oggetto di insegnamento; 
      b. un quesito, composto da un testo in lingua  inglese  seguito
da  cinque  domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a
verificare la capacita' di comprensione del testo al livello  B2  del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
    6. La prova scritta  per  i  posti  di  sostegno  e'  finalizzata
all'accertamento  delle  metodologie  didattiche  da  applicare  alle
diverse tipologie di disabilita', nonche' finalizzata a  valutare  le
conoscenze dei  contenuti  e  delle  procedure  volte  all'inclusione
scolastica degli alunni con disabilita', oltre che  la  capacita'  di
comprensione del testo in lingua inglese ed e' articolata come segue: 
      a. cinque quesiti a  risposta  aperta,  volti  all'accertamento
delle metodologie didattiche da applicare alle diverse  tipologie  di
disabilita',  nonche'  finalizzata  a  valutare  le  conoscenze   dei
contenuti e delle procedure  volte  all'inclusione  scolastica  degli
alunni con disabilita'; 
      b. un quesito, composto da un testo in lingua  inglese  seguito
da  cinque  domande  di  comprensione  a  risposta  aperta  volte   a
verificare la capacita' di comprensione del testo al livello  B2  del
Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
    7. La prova scritta per le classi di concorso di  lingua  inglese
e' svolta interamente in inglese ed e'  composta  da  sei  quesiti  a
risposta aperta rivolti alla valutazione delle relative conoscenze  e
competenze disciplinari e didattico-metodologiche. 
    8. I quesiti di cui al  comma  5,  lettera  a)  delle  classi  di
concorso relative alle restanti lingue straniere, sono  svolti  nelle
rispettive lingue, ferma restando la valutazione della  capacita'  di
comprensione del testo in lingua inglese al  livello  B2  del  Quadro
comune europeo di riferimento per  le  lingue  di  cui  al  comma  5,
lettera b). 
    9.  Per  la  valutazione  delle  prove  scritte,  le  commissioni
giudicatrici si avvalgono delle griglie  di  valutazione  predisposte
all'uopo, che sono rese pubbliche almeno  sette  giorni  prima  della
relativa prova. 
    10. Durante le prove scritte non e' permesso  ai  concorrenti  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  o
con i membri della commissione esaminatrice. I candidati non  possono
portare carta da scrivere, appunti manoscritti, libri o pubblicazioni
di qualunque specie,  telefoni  cellulari  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla trasmissione di dati, salvo quanto  autorizzato
dalla commissione in  ragione  della  specificita'  delle  prove.  Il
concorrente che contravviene alle suddette  disposizioni  e'  escluso
dalla procedura. 
    11. A ciascuno dei quesiti di cui ai commi 5, lettera  a),  e  6,
lettera a), e' assegnato un punteggio massimo pari  a  15  punti.  Al
quesito di cui ai commi 5, lettera b) e 6, lettera b) sono  assegnati
5 punti. 
    12. Cinque tra i quesiti  relativi  alla  prova  scritta  per  le
classi di concorso di lingua inglese sono valutati 15 punti ciascuno,
un quesito e' valutato 5 punti. 
    13. Superano le prove di cui ai commi 5, 6, 7 e 8 i candidati che
conseguono un punteggio complessivo non inferiore a  56/80,  ottenuto
dalla somma dei punteggi di cui al comma 11 ovvero 12 per le prove di
lingua inglese. 
    14. Il mancato superamento della prova comporta l'esclusione  dal
prosieguo della procedura. 
    15. I candidati che  non  ricevono  comunicazione  di  esclusione
dalla procedura sono tenuti a  presentarsi  per  sostenere  la  prova
scritta secondo le indicazioni contenute nel predetto avviso,  muniti
di un documento di riconoscimento in corso di validita',  del  codice
fiscale e della ricevuta di versamento del contributo di cui all'art.
3, comma  5.  La  mancata  presentazione  nel  giorno,  luogo  e  ora
stabiliti, ancorche' dovuta a  caso  fortuito  o  a  causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura. 
    16. La prova del concorso non puo' aver luogo nei giorni  festivi
ne', ai sensi della legge  8  marzo  1989,  n.  101,  nei  giorni  di
festivita' religiose  ebraiche,  nonche'  nei  giorni  di  festivita'
religiose valdesi. 
                               Art. 6 
 
                     Commissioni di valutazione 
 
    1. Le commissioni giudicatrici dei concorsi sono presiedute da un
professore universitario o da un dirigente tecnico o da un  dirigente
scolastico e sono  composte  da  due  docenti.  Al  presidente  e  ai
componenti e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena. 
    2. Il presidente,  i  componenti  e  i  membri  aggregati  devono
possedere rispettivamente i requisiti di cui agli articoli 7 e 8. 
    3. A ciascuna commissione e' assegnato un segretario, individuato
tra il personale amministrativo  appartenente  alla  seconda  area  o
superiore, ovvero alle corrispondenti aree del comparto istruzione  e
ricerca, secondo le  corrispondenze  previste  dalla  tabella  n.  9,
relativa al comparto scuola, allegata al decreto del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 26 giugno 2015. 
    4. Si procede alla nomina, contestualmente alla formazione  della
commissione, in qualita' di membri  aggregati,  di  docenti  titolari
dell'insegnamento di lingua inglese, che svolgono le proprie funzioni
limitatamente all'accertamento delle competenze di lingua inglese. 
    5. La composizione delle commissioni  e'  tale  da  garantire  la
presenza  di  entrambi  i   sessi,   salvi   i   casi   di   motivata
impossibilita'. 
    6. I compensi riconosciuti ai presidenti e  ai  componenti  delle
commissioni e delle sottocommissioni sono disciplinati ai sensi della
normativa vigente. 
                               Art. 7 
 
                      Requisiti dei presidenti 
 
    1. Per i concorsi a posti comuni, gli aspiranti presidenti devono
possedere i seguenti requisiti: 
      a. per i dirigenti tecnici,  appartenere  preferibilmente  allo
specifico settore; 
      b. per  i  dirigenti  scolastici,  provenire  dai  ruoli  delle
distinte  classi  di  concorso  ovvero  dirigere  o   avere   diretto
istituzioni scolastiche ove la classe di concorso e' presente. 
    2. Per i concorsi a posti di sostegno  gli  aspiranti  presidenti
devono possedere i seguenti requisiti: 
      a. per  i  dirigenti  tecnici,  aver  maturato  preferibilmente
documentate esperienze nell'ambito del sostegno  o  svolgere  o  aver
svolto attivita' di insegnamento nell'ambito  dei  percorsi  preposti
all'acquisizione del titolo di specializzazione per le  attivita'  di
sostegno. Costituisce titolo di preferenza l'aver svolto attivita' di
sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso  dei  titoli
di specializzazione; 
      b.  per  i  dirigenti  scolastici,  dirigere  o  aver   diretto
istituzioni  scolastiche  del  grado  di  istruzione  relativo   alle
distinte procedure concorsuali per la scuola secondaria  di  primo  o
secondo  grado.  Costituisce  titolo  di  preferenza  l'aver   svolto
attivita' di sostegno agli alunni con disabilita' essendo in possesso
dei titoli di specializzazione. 
                               Art. 8 
 
                      Requisiti dei componenti 
 
    1. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni  di  valutazione  dei
concorsi di cui al presente decreto per posto  comune  devono  essere
docenti confermati in ruolo, con almeno cinque anni di servizio,  ivi
compreso  il  preruolo,  prestato  nelle  istituzioni   del   sistema
educativo di istruzione  e  formazione,  nella  specifica  classe  di
concorso. 
    2. I docenti delle istituzioni scolastiche statali  che  aspirano
ad essere nominati componenti delle commissioni  di  valutazione  dei
concorsi di cui al presente decreto  per  posto  di  sostegno  devono
essere docenti confermati in  ruolo  e  in  possesso  del  titolo  di
specializzazione sul sostegno agli  alunni  con  disabilita'  nonche'
aver prestato servizio, per  almeno  cinque  anni,  ivi  compreso  il
preruolo nelle istituzioni del  sistema  educativo  di  istruzione  e
formazione, su posto di sostegno nella secondaria di primo o  secondo
grado  a  seconda  della  distinta  procedura  cui  si  riferisce  il
concorso. 
    3. Costituisce criterio di precedenza nella nomina  a  componente
delle commissioni di  valutazione  il  possesso  di  almeno  uno  dei
seguenti titoli: 
      a. dottorato di ricerca; diploma di  specializzazione;  diploma
di perfezionamento equiparato per legge o per  statuto  e  ricompreso
nell'allegato 4 nel decreto del direttore generale per  il  personale
della scuola 31 marzo 2005; attivita' di  ricerca  scientifica  sulla
base di assegni ai sensi  dell'art.  51,  comma  6,  della  legge  27
dicembre 1997, n. 449, ovvero dell'art. 1, comma 14,  della  legge  4
novembre 2005, n. 230, ovvero dell'art. 22 della  legge  30  dicembre
2010, n. 240; abilitazione  scientifica  nazionale  a  professore  di
prima o seconda fascia,  in  settori  disciplinari  coerenti  con  la
tipologia di insegnamento; 
      b.  aver  svolto  attivita'  di  docente  supervisore  o  tutor
organizzatore o tutor coordinatore presso i percorsi di  abilitazione
all'insegnamento secondario o aver  ricoperto  incarichi  di  docenza
presso i predetti corsi; 
      c. per i posti comuni, diploma di specializzazione sul sostegno
agli alunni con disabilita'; 
      d. diploma di  perfezionamento  post  diploma  o  post  laurea,
master universitario di 1 o 2 livello con esame  finale,  nell'ambito
dei bisogni educativi speciali. 
    4. I componenti aggregati per l'accertamento della lingua inglese
devono essere docenti confermati in ruolo con almeno cinque  anni  di
servizio, ivi compreso il preruolo, prestato  nelle  istituzioni  del
sistema  educativo  di  istruzione  e  formazione,  nella  classe  di
concorso A-24 o A-25 per l'insegnamento  della  relativa  lingua.  In
caso di indisponibilita' di candidati con i requisiti prescritti,  il
direttore generale dell'USR procede a nominare in deroga ai requisiti
di ruolo e di servizio, fermo restando il possesso  dell'abilitazione
nelle citate classi di concorso,  ovvero  alla  nomina  di  personale
esperto  appartenente  al  settore  universitario  in   possesso   di
esperienza    almeno     biennale     negli     afferenti     settori
scientifico-disciplinari. 
                               Art. 9 
 
             Condizioni personali ostative all'incarico 
            di presidente e componente delle commissioni 
 
    1.  Sono  condizioni   ostative   all'incarico   di   presidente,
componente e componente aggregato delle commissioni di valutazione: 
      a.  avere  riportato  condanne  penali   o   avere   in   corso
procedimenti penali  per  i  quali  sia  stata  formalmente  iniziata
l'azione penale; 
      b. avere in corso  procedimenti  disciplinari  ai  sensi  delle
norme disciplinari dei rispettivi ordinamenti; 
      c. essere incorsi  nelle  sanzioni  disciplinari  previste  nei
rispettivi ordinamenti; 
      d. essere stati collocati a riposo da piu' di  tre  anni  dalla
data di pubblicazione del bando e, se in quiescenza, aver superato il
settantesimo anno d'eta' alla medesima data; 
      e. a partire da un anno antecedente alla data di indizione  del
concorso,  essere  componenti  dell'organo  di   direzione   politica
dell'amministrazione,   ricoprire   cariche   politiche   e    essere
rappresentanti sindacali, anche presso  le  rappresentanze  sindacali
unitarie, o essere designati dalle confederazioni  ed  organizzazioni
sindacali o dalle associazioni professionali; 
      f. avere relazioni di  parentela,  affinita'  entro  il  quarto
grado o abituale convivenza con uno o piu' concorrenti; 
      g. svolgere, o aver svolto nell'anno antecedente alla  data  di
indizione del concorso, attivita' o corsi di preparazione ai concorsi
per il reclutamento dei docenti; 
      h. essere stati destituiti o licenziati dall'impiego per motivi
disciplinari, per ragioni di  salute  o  per  decadenza  dall'impiego
comunque determinata. 
                               Art. 10 
 
                    Formazione delle commissioni 
                           di valutazione 
 
    1. Gli  aspiranti  presidenti  e  componenti,  inclusi  i  membri
aggregati delle  commissioni  giudicatrici,  presentano  istanza  per
l'inserimento nei rispettivi elenchi al direttore generale  dell'USR,
secondo le modalita' e i termini di cui al presente articolo. 
    2. Nell'istanza gli aspiranti indicano le  procedure  concorsuali
alle quali, avendone i titoli,  intendono  candidarsi.  L'istanza  e'
presentata, a pena di esclusione, unicamente per la regione  sede  di
servizio o, nel caso di aspiranti collocati a riposo, per  quella  di
residenza. 
    3. Gli aspiranti possono presentare l'istanza di cui al  comma  1
secondo la tempistica  e  le  modalita'  indicate  con  avviso  della
Direzione generale competente. 
    4. Nell'istanza all'USR Fvg, gli aspiranti, a pena di esclusione,
devono dichiarare, sotto la loro responsabilita' e consapevoli  delle
conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art.  76
del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: 
      a. per gli aspiranti presidenti delle commissioni, il  possesso
dei requisiti di cui all'art. 7; 
      b. per gli aspiranti componenti e membri aggregati, il possesso
dei requisiti di cui all'art. 8; 
      c. l'insussistenza di tutte le condizioni personali ostative di
cui all'art. 9. La dichiarazione relativa  alla  situazione  prevista
dall'art. 9, comma 1, lettera f) e' resa dall'aspirante  all'atto  di
insediamento della commissione ovvero della eventuale surroga; 
      d. nome, cognome, luogo e  data  di  nascita,  codice  fiscale,
indirizzo di posta elettronica ai fini delle comunicazioni; 
      e.  l'universita'  e  il  settore  scientifico-disciplinare  di
insegnamento (per i professori universitari); l'istituzione AFAM e il
settore accademico-disciplinare di insegnamento (per i docenti AFAM);
l'istituzione scolastica sede di servizio e il ruolo  di  provenienza
(per i dirigenti scolastici);  il  settore  di  appartenenza  (per  i
dirigenti tecnici); la classe di concorso (per i docenti del comparto
scuola).  Il  personale  collocato  a  riposo  indica   le   medesime
informazioni in relazione all'ultimo incarico ricoperto; 
      f. il curriculum vitae; 
      g. il consenso al trattamento dei dati personali. 
    5.  Gli  aspiranti  alla  nomina  di  docente  componente   delle
commissioni giudicatrici dichiarano,  inoltre,  l'eventuale  possesso
dei titoli di cui all'art. 8, comma 3. 
    6. Il direttore generale predispone gli elenchi degli  aspiranti,
distinti  tra  presidenti  e  commissari  nonche'  tra  personale  in
servizio ovvero collocato a riposo. Gli elenchi sono  pubblicati  sui
siti degli USR. 
    7. Le commissioni giudicatrici sono nominate, con propri decreti,
dal direttore  generale  dell'USR.  I  decreti  individuano  anche  i
presidenti, i componenti, i membri aggregati supplenti. 
    8. All'atto della nomina, l'USR accerta il possesso dei requisiti
da parte dei presidenti e  dei  componenti,  anche  aggregati,  delle
commissioni.  I  decreti  di  costituzione  delle  commissioni   sono
pubblicati sul sito internet dell'USR. 
    9. In caso di cessazione  a  qualunque  titolo  dall'incarico  di
presidente o di componente, il direttore generale dell'USR  provvede,
con proprio decreto, a  reintegrare  la  commissione,  attingendo  in
prima istanza agli elenchi di cui al  comma  6;  in  seconda  istanza
operando secondo quanto previsto dai  commi  10  e  11  del  presente
articolo. 
    10. In caso di  mancanza  di  aspiranti,  il  direttore  generale
dell'USR  competente  nomina  i  presidenti  e  i  componenti,  anche
aggregati, con proprio atto motivato, fermi restando i requisiti e le
cause di incompatibilita'  previsti  dal  presente  decreto  e  dalla
normativa vigente e la facolta' di accettare l'incarico. 
    11. Qualora non sia possibile reperire commissari,  il  direttore
generale dell'USR ricorre, con proprio decreto motivato, alla  nomina
di professori universitari,  ricercatori  a  tempo  indeterminato,  a
tempo determinato di tipo A o tipo B di cui  all'art.  24,  comma  3,
lettere a) e  b)  di  cui  alla  legge  30  dicembre  2010,  n.  240,
assegnisti di ricerca, docenti a contratto in possesso di  esperienza
di docenza almeno triennale nei  settori  scientifico-disciplinari  o
accademico-disciplinari  caratterizzanti  le   distinte   classi   di
concorso o, per le relative procedure, nei corsi di  specializzazione
al sostegno. 
    12. I  dirigenti  scolastici  delle  istituzioni  scolastiche  di
appartenenza  favoriscono  la  partecipazione  alle  attivita'  delle
commissioni dei docenti membri delle commissioni. 
                               Art. 11 
 
                    Dichiarazione, presentazione 
                      e valutazione dei titoli 
 
    1. I titoli valutabili sono quelli previsti dalla tabella di  cui
all'allegato D del decreto direttoriale n. 510 del 23 aprile  2020  e
devono essere conseguiti o, laddove previsto, riconosciuti  entro  la
data di scadenza del termine  previsto  per  la  presentazione  della
domanda di ammissione, fermo restando  quanto  previsto  all'art.  2,
comma 1, lettera a), comma 3, comma 4 e comma 5 in merito al possesso
dei requisiti di partecipazione alla procedura concorsuale. 
    2. La commissione di valutazione assegna ai titoli  un  punteggio
massimo complessivo di 20 punti. Costituiscono oggetto di valutazione
da parte della commissione esclusivamente i titoli  dichiarati  nella
domanda di partecipazione al  concorso,  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    3. Ai fini di quanto previsto al comma 2,  il  candidato  che  ha
superato la prova scritta presenta al direttore generale  dell'USR  i
titoli dichiarati nella domanda di partecipazione, non  documentabili
con autocertificazione o dichiarazione sostitutiva. La  presentazione
deve essere effettuata  entro  e  non  oltre  quindici  giorni  dalla
pubblicazione degli esiti della prova scritta. 
    4. L'amministrazione si riserva di  effettuare  idonei  controlli
sul contenuto della  dichiarazione  di  cui  al  comma  2,  ai  sensi
dell'art. 71 del citato decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445  del  2000.  Le  eventuali  dichiarazioni  presentate   in   modo
incompleto o parziale possono  essere  successivamente  regolarizzate
entro i termini stabiliti dal competente USR. Qualora  dal  controllo
emerga la non  veridicita'  del  contenuto  della  dichiarazione,  il
dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguiti  sulla  base
delle dichiarazioni non  veritiere.  Le  dichiarazioni  mendaci  sono
perseguite a norma di legge. 
                               Art. 12 
 
                       Graduatorie ed elenchi 
                    di aspiranti all'abilitazione 
 
    1. La commissione di valutazione, preso atto del risultato  della
prova scritta e valutati i titoli, procede  alla  compilazione  della
graduatoria finale ai fini dell'immissione in ruolo. 
    2. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  dal  direttore
generale  dell'USR,  sono  trasmesse  al  sistema   informativo   del
Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. 
    3.  Le  graduatorie   sono   utilizzate   annualmente   ai   fini
dell'immissione  in  ruolo  sui  ventiquattromila  posti,  a  partire
dall'anno  scolastico   2020/2021,   per   un   triennio,   e   anche
successivamente, ove necessario, all'anno scolastico 2022/2023,  sino
al loro esaurimento, nel rispetto del limite di cui all'art. 1, comma
1 del presente bando. 
    4. Allo scorrimento delle  graduatorie  di  merito  regionali  si
applica la procedura autorizzatoria di cui all'art. 39 della legge 27
dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni. 
    5. Successivamente alla redazione della graduatoria di merito, la
commissione procede, altresi', per i posti comuni, alla  compilazione
di un elenco non graduato dei soggetti  che  hanno  conseguito  nella
prova scritta il punteggio non inferiore a 56 punti su  80  e  che  a
seguito della valutazione dei titoli non  rientrano  nel  contingente
previsto.  Detti  soggetti  possono  accedere   alle   procedure   di
acquisizione  del  titolo  di  abilitazione,  da  disciplinarsi   con
successivo decreto del Ministro ai sensi dell'art. 1,  comma  13  del
decreto-legge. Il  conseguimento  dell'abilitazione  all'insegnamento
non da' diritto ad essere assunti alle dipendenze dello Stato. 
    6. Ai vincitori della procedura concorsuale straordinaria immessi
in ruolo nell'anno scolastico 2021/2022 che rientrano nella quota dei
posti destinati alla procedura per  l'anno  scolastico  2020/2021  e'
riconosciuta la decorrenza giuridica del rapporto di  lavoro  dal  1°
settembre 2020. 
                               Art. 13 
 
                               Ricorsi 
 
    1. Avverso  i  provvedimenti  relativi  alla  presente  procedura
concorsuale e' ammesso, per i  soli  vizi  di  legittimita',  ricorso
straordinario  al  Presidente  della   Repubblica,   entro centoventi
giorni,  oppure  ricorso  giurisdizionale  al  competente   Tribunale
amministrativo  regionale,  entro sessanta  giorni,  dalla  data   di
pubblicazione o di notifica all'interessato. 
                               Art. 14 
 
                     Informativa sul trattamento 
                         dei dati personali 
 
    1.  Ai  sensi  dell'art.  13  del  regolamento   generale   sulla
protezione dei dati (Regolamento  (UE)  n.  2016/679  del  Parlamento
europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), si informano i candidati
che i dati raccolti con la domanda di partecipazione  alla  procedura
di selezione saranno trattati, anche mediante l'utilizzo di procedure
informatizzate,   esclusivamente   per    le    finalita'    connesse
all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita'
inerenti all'eventuale  procedimento  di  immissione  in  ruolo,  nel
rispetto della normativa specifica, anche in caso di comunicazione  a
terzi. I dati personali sono raccolti e trattati presso il  Ministero
dell'istruzione -  viale  Trastevere  n.  76/A  -  00153   Roma   per
l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro da  parte
degli USR responsabili della procedura concorsuale, che esercitano le
funzioni di titolari del trattamento. 
    2. Il conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  in  ordine  alla
valutazione dei requisiti di partecipazione al concorso e al possesso
dei titoli, pena rispettivamente l'esclusione dal concorso ovvero  la
mancata valutazione dei titoli stessi. 
    3. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle altre
strutture dell'amministrazione e ai soggetti direttamente interessati
allo svolgimento del concorso o  alla  posizione  giuridico-economica
dei candidati. 
    4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti di cui agli  articoli
15  e  seguenti  del  citato  regolamento  (UE)   n.   2016/679,   in
particolare, il diritto di accedere  ai  propri  dati  personali,  di
chiederne  la  rettifica,  la  cancellazione,  la   limitazione   del
trattamento, nonche' di opporsi al  loro  trattamento.  Tali  diritti
possono essere fatti valere nei confronti dell'USR competente per  la
procedura cui  l'interessato  ha  partecipato.  Gli  interessati  che
ritengono che il trattamento  dei  dati  personali  a  loro  riferiti
avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento  hanno  il
diritto di proporre reclamo al Garante per  la  protezione  dei  dati
personali, come previsto dall'art. 77 del regolamento  stesso,  o  di
adire le opportune sedi giudiziarie (art.  79  del  regolamento).  Il
Responsabile della protezione dei  dati  (RPD)  e'  raggiungibile  al
seguente indirizzo: Ministero dell'istruzione - viale  Trastevere  n.
76/A - 00153 Roma - e-mail: rpd@istruzione.it 
                               Art. 15 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano  le
disposizioni di cui al testo unico  e  le  altre  disposizioni  sullo
svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni,  in  quanto  compatibili,  nonche'  quelle
previste dal vigente C.C.N.L. del personale del comparto istruzione e
ricerca. 
    2. Lo svolgimento delle  prove  concorsuali  rimane  assoggettato
alle  condizioni  ed  ai  limiti  delle  vigenti  norme  del  Governo
dell'emergenza  pandemica  da  COVID-19  ed  in   particolare   dalle
indicazioni di cui ai i protocolli per lo  svolgimento  dei  concorsi
pubblici  del  Dipartimento  della  funzione   pubblica   presso   la
Presidenza    del    Consiglio    dei    ministri,    rispettivamente
DFP-0007293-P-03/02/2021  e  DFP-00025293-P-15/04/2021  e  successive
modificazioni ed integrazioni. A tal fine, dieci giorni  prima  della
prova scritta sara' pubblicato apposito avviso circa le modalita'  di
partecipazione alla prova. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Trieste, 12 maggio 2021 
 
                                      Il direttore generale: Beltrame 
------- 
Avvertenza: 
    Ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge 18  giugno  2009,  n.
69, gli allegati sono pubblicati sul sito istituzionale  dell'Ufficio
scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia.