Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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RETTIFICA

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Tipologia RETTIFICA
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RETTIFICA Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutament ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 15-06-2021
Data Scadenza bando 15-07-2021
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

RETTIFICA

Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. (Decreto n. 826).

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
       per il sistema educativo di istruzione e di formazione 
 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  59,  recante
«Riordino, adeguamento e semplificazione del  sistema  di  formazione
iniziale e di accesso nei ruoli di docente  nella  scuola  secondaria
per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della
professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b),  della
legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un  concorso
ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e
di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; 
    Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126,  recante  «Misure
di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del
personale scolastico e degli enti di ricerca e  di  abilitazione  dei
docenti», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  20  dicembre
2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 21 aprile  2020,  n.  499,  recante
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del  3  giugno  2020,  n.  649  recante
«Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al
reclutamento del personale docente per posti  comuni  e  di  sostegno
nella scuola secondaria di primo e secondo grado»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44; 
    Visto il decreto del Capo Dipartimento per il  sistema  educativo
di istruzione e di formazione del 1°  luglio  2020,  n.  749  recante
«Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante:
«Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento
del personale docente per posti comuni e  di  sostegno  nella  scuola
secondaria di primo  e  secondo  grado»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51; 
    Visto il decreto-legge 25 maggio 2021,  n.  73,  recante  «Misure
urgenti connesse  all'emergenza  da  COVID-19,  per  le  imprese,  il
lavoro,  i  giovani,  la  salute  e  i  servizi  territoriali»  e  in
particolare  l'art.  59,  comma  14,  che   dispone   che   «In   via
straordinaria, esclusivamente per le  immissioni  in  ruolo  relative
all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli  obiettivi  perseguiti
tramite  il  Piano  nazionale  di  ripresa  e  resilienza  circa   il
rafforzamento   delle   materie   scientifiche   e   tecnologiche   e
dell'elevato numero dei posti vacanti  e  disponibili,  le  procedure
concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto  dipartimentale
del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e  per
il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche  in  deroga  alla
normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15»; 
    Vista la citata Tabella A  che  riporta  le  seguenti  classi  di
concorso e corrispondente numero di posti: 
 
                                                            Tabella A 
 
              =========================================
              |  Classe di concorso /   |             |
              |   Tipologia di posto    |Numero posti |
              +=========================+=============+
              |A020 - Fisica            |282          |
              +-------------------------+-------------+
              |A026 - Matematica        |1.005        |
              +-------------------------+-------------+
              |A027 - Matematica e      |             |
              |fisica                   |815          |
              +-------------------------+-------------+
              |A028 - Matematica e      |             |
              |scienze                  |3.124        |
              +-------------------------+-------------+
              |A041 - Scienze e         |             |
              |tecnologie informatiche  |903          |
              +-------------------------+-------------+
 
    Visto il comma 15 dell'art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 che prevede: «Per le classi di concorso  e  tipologie  di
posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si  svolge  secondo
le seguenti modalita': 
      a) unica prova scritta con piu' quesiti  a  risposta  multipla,
volta all'accertamento delle conoscenze e  competenze  del  candidato
sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la
quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese.  La
prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli  uffici
scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti,
40 dei quali vertenti  sui  programmi  previsti  dall'allegato  A  al
decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n.  201  per  la
singola classe di concorso,  5  sull'informatica  e  5  sulla  lingua
inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica e  fisica  i  40
quesiti vertenti sui programmi  sono  suddivisi  tra  20  quesiti  di
matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di  concorso  A028 -
Matematica e  scienze  i  40  quesiti  vertenti  sui  programmi  sono
suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle
scienze chimiche, fisiche, biologiche  e  naturali.  Ciascun  quesito
consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo
una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in  modalita'
casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di  100
minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art.
20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla  previa
pubblicazione  dei   quesiti.   L'amministrazione   si   riserva   la
possibilita', in ragione del numero di  partecipanti,  di  prevedere,
ove necessario, la  non  contestualita'  delle  prove  relative  alla
medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di  selettivita'
tra tutti i partecipanti. La valutazione della  prova  e'  effettuata
assegnando 2 punti  a  ciascuna  risposta  esatta,  zero  punti  alle
risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti
ed e' superata da coloro che conseguono il  punteggio  minimo  di  70
punti. 
      b) prova orale, valutata al massimo 100  punti  e  superata  da
coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; 
      c) formazione della graduatoria, entro la data  del  31  luglio
2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di  cui
alle lettere a) e b), nel limite dei posti messi a concorso.»; 
    Visto il comma 16 dell'art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, nella parte in cui prevede che «La procedura di  cui  ai
commi 14  e  15  non  comporta  la  riapertura  dei  termini  per  la
presentazione  delle  istanze  o  la  modifica   dei   requisiti   di
partecipazione alla procedura indetta con decreto  dipartimentale  21
aprile 2020, n. 499  per  le  classi  di  concorso  interessate.  Con
decreto del Ministero dell'istruzione  sono  apportate  le  eventuali
ulteriori   modificazioni   ai   bandi    di    concorso    necessari
all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15»; 
    Visto il decreto ministeriale n. 168 del 28 maggio  2021  con  il
quale  sono  disciplinati  la  commissione  nazionale  incaricata  di
valutare la congruita' e l'equivalenza dei  quesiti,  di  redigere  i
quadri di  riferimento  per  la  valutazione  della  prova  orale,  i
requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la  valutazione
della prova scritta e della prova orale; 
    Resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali  rappresentative
del comparto «Istruzione e ricerca»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
    1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale,  per
titoli ed esami, finalizzata al reclutamento  del  personale  docente
per posti comuni e di sostegno nella scuola  secondaria  di  primo  e
secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema
educativo di istruzione e di  formazione  21  aprile  2020,  n.  499,
modificato e integrato dal  decreto  del  Capo  Dipartimento  per  il
sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n.
649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo  di
istruzione e di formazione del 1° luglio  2020,  n.  749  cui  si  fa
integralmente rinvio per tutto quanto non disposto  con  il  presente
decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73, il medesimo decreto e' ulteriormente modificato  secondo
le disposizioni  seguenti,  con  salvezza  di  tutte  le  domande  di
partecipazione e di ogni disposizione  per  quanto  non  diversamente
disposto, con riferimento alle sole classi di concorso A020 - Fisica,
A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica,  A028 -  Matematica  e
scienze e A041 - Scienze e tecnologie informatiche. 
    2. Si rinvia all'allegato 1 del decreto dipartimentale  3  giugno
2020, n. 649 relativamente al  riparto  dei  posti  delle  classi  di
concorso di cui al comma 1 tra i diversi uffici scolastici regionali. 
    3. Si rinvia altresi' all'art. 2, comma 2, dello  stesso  decreto
dipartimentale 3 giugno 2020, e all'Allegato 2  ivi  richiamato,  per
l'individuazione degli uffici scolastici regionali responsabili delle
procedure concorsuali, anche in  caso  di  aggregazione  territoriale
delle procedure interessate. 
                               Art. 2 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie  limitatrici  dell'autonomia,
che ne abbiano fatto richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20
della legge 5 febbraio 1992, n. 104,  nell'espletamento  della  prova
scritta, da personale individuato dal competente USR. 
    2. Il candidato che richieda  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  per
l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita'
con apposita  dichiarazione  resa  dalla  commissione  medico  legale
dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura  pubblica
equivalente  e  trasmessa  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento indirizzata all'ufficio scolastico regionale  competente,
oppure a mezzo posta  elettronica  certificata  (PEC),  almeno  dieci
giorni prima  dell'inizio  della  prova,  unitamente  alla  specifica
autorizzazione all'ufficio scolastico regionale  al  trattamento  dei
dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le  limitazioni
che la disabilita' determina in funzione  della  prova  di  concorso.
L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi  ai  candidati  che  ne
abbiano fatto richiesta sara' determinata ad  insindacabile  giudizio
della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta  della  documentazione
esibita e sull'esame obiettivo di ogni  specifico  caso.  Il  mancato
inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non  consentira'
all'amministrazione di predisporre  la  tempestiva  organizzazione  e
l'erogazione dell'assistenza richiesta. 
    3.   Eventuali    gravi    limitazioni    fisiche,    intervenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi,   dovranno   essere   adeguatamente   documentate,    con
certificazione  medica,   rilasciata   da   struttura   pubblica,   e
comunicate,  a  mezzo  raccomandata   con   avviso   di   ricevimento
indirizzata all'ufficio  scolastico  regionale  competente  oppure  a
mezzo posta elettronica certificata (PEC). 
                               Art. 3 
 
          Modifiche relative alle commissioni giudicatrici 
 
    1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel  rispetto  dei
requisiti e delle condizioni personali ostative previste dal  decreto
ministeriale 20 aprile  2020,  n.  201,  con  decreto  del  direttore
generale  dell'ufficio  scolastico   regionale   responsabile   della
procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» dell'avviso di convocazione per la prova scritta.
E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento  contestuale
della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, a fronte
di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi dell'art.  59,  comma
16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73. 
                               Art. 4 
 
                  Prove di esame per i posti comuni 
 
    1. La prova scritta, unica e  distinta  per  ciascuna  classe  di
concorso,  consiste  in  piu'  quesiti  a  risposta  multipla,  volti
all'accertamento delle conoscenze e competenze  del  candidato  sulle
discipline della  classe  di  concorso,  nonche'  sulla  preparazione
informatica,  volta  all'accertamento   delle   competenze   digitali
inerenti  l'uso  didattico  delle  tecnologie   e   dei   dispositivi
elettronici multimediali piu' efficaci  per  potenziare  la  qualita'
dell'apprendimento,  e  sulla  conoscenza  della  lingua  inglese  al
livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 
    2. La prova, computer-based, si svolge nella regione per la quale
il candidato ha presentato  domanda  di  partecipazione,  nelle  sedi
individuate  dagli  uffici  scolastici  regionali  e  consiste  nella
somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti  sui  programmi
previsti dall'allegato A al decreto del Ministro  dell'istruzione  20
aprile 2020, n. 201 per  la  singola  classe  di  concorso,  5  sulle
competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Per la
classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40  quesiti  vertenti
sui programmi sono suddivisi  tra  20  quesiti  di  matematica  e  20
quesiti di fisica. Per la classe  di  concorso  A028 -  Matematica  e
scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono  suddivisi  tra  20
quesiti  di  matematica  e  20  quesiti  nell'ambito  delle   scienze
chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 
    3. Ciascun quesito consiste in una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti  e'
somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha
una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali  tempi
aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio  1992,  n.  104.
Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 
    4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in  ragione  del
numero  di  partecipanti,  di  prevedere,  ove  necessario,  la   non
contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso,
assicurandone comunque la trasparenza  e  l'omogeneita'  in  modo  da
garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    5. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti  a
ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate.
La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e'  superata  da  coloro
che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 
    6. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova
scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale,  i  cui  temi  sono
predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le
modalita' previste all'art. 9, commi 7 e 8, del decreto  ministeriale
20 aprile 2020 n. 201. 
    7. Per la valutazione della  prova  orale  la  commissione  ha  a
disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata  dai
candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 
    8.  Nei  casi  di  cui  al  comma  8,  dell'art.  8  del  decreto
dipartimentale n. 499  del  21  aprile  2020,  la  commissione  ha  a
disposizione 100 punti per la  prova  pratica  e  100  punti  per  il
colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell'articolo  citato.  Il
voto  della  prova  orale  e'  dato  dalla  media  aritmetica   delle
rispettive valutazioni. Superano  la  prova  orale  i  candidati  che
conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100. 
    9.  Durante  lo  svolgimento  della  prova  i  candidati  possono
utilizzare  carta  da  scrivere  e   penne   messe   a   disposizione
dall'amministrazione. E' vietato  invece  introdurre  nella  sede  di
esame appunti,  libri,  dizionari,  testi  di  legge,  pubblicazioni,
strumenti di calcolo, telefoni  portatili  e  strumenti  idonei  alla
memorizzazione o alla  trasmissione  di  dati.  E'  fatto,  altresi',
divieto ai  candidati  di  comunicare  tra  loro  verbalmente  o  per
iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri,  salvo  che  con
gli incaricati della vigilanza e con i componenti  della  commissione
esaminatrice.  In  caso  di  violazione   e'   disposta   l'immediata
esclusione dal concorso. 
                               Art. 5 
 
          Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 
 
    1. L'avviso relativo al calendario della prova scritta,  distinta
per classe di concorso, ed alle relative modalita' di svolgimento  e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto delle previsioni di
sicurezza,  come   determinate   dalla   normativa   vigente.   Della
pubblicazione del suddetto avviso e'  data  comunicazione  anche  sul
sito istituzionale del  Ministero,  nonche'  sui  siti  degli  uffici
scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta
ubicazione e con l'indicazione della destinazione  dei  candidati  e'
comunicato dagli uffici scolastici regionali presso i quali si svolge
la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle
prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti  internet.
Detto  avviso  ha  valore  di   notifica   a   tutti   gli   effetti.
L'Amministrazione si riserva di disporre  il  rinvio  delle  date  di
svolgimento  della  procedura  per  motivi   organizzativi   mediante
apposito avviso sul sito del Ministero dell'istruzione e degli uffici
scolastici regionali. 
    2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso
di validita', del codice fiscale e della ricevuta di  versamento  del
contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale,
devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario
della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al  comma  1
del presente articolo. La mancata presentazione  nel  giorno,  ora  e
sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa  di  forza
maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 
    3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi
membri della commissione esaminatrice. Qualora le prove abbiano luogo
in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di
vigilanza, formato secondo le  specifiche  istruzioni  contenute  nel
decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487,  e
successive modificazioni. Per la scelta dei commissari  di  vigilanza
valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti  della
commissione giudicatrice di cui al  decreto  ministeriale  20  aprile
2020, n. 201. 
    4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della  commissione
giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza  del  comitato
di vigilanza. 
    5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile
2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da  parte
del competente USR comunicazione  esclusivamente  a  mezzo  di  posta
elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al
concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede,  della
data e dell'ora di svolgimento della loro prova  orale  almeno  venti
giorni prima dello svolgimento della medesima. 
    6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo
nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo  1989,  n.  101,
nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche'  nei  giorni  di
festivita' religiose valdesi. 
                               Art. 6 
 
                     Predisposizione delle prove 
 
    1. I quesiti della  prova  scritta  sono  predisposti  a  livello
nazionale dal Ministero che si avvale di una o piu' universita' e  di
una commissione nazionale incaricata  di  valutare  la  congruita'  e
l'equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di  riferimento  per
la valutazione della prova orale. 
    2.  I  temi  delle  prove  orali  sono  predisposti  da  ciascuna
commissione giudicatrice secondo il programma di cui  all'Allegato  A
del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201.  Le  commissioni  le
predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi
alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui  svolgere  la
prova, ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la  propria
prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi. 
                               Art. 7 
 
                   Graduatorie di merito regionali 
 
    1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova
scritta  e  della  valutazione  della  prova  orale,   procede   alla
compilazione delle  graduatorie  di  merito  regionali  distinte  per
classi di concorso. 
    2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo
numero   dei   posti   conferibili,   e'   disposta    l'aggregazione
interregionale delle procedure, sono approvate  graduatorie  distinte
per ciascuna regione. 
    3. Ciascuna graduatoria comprende  un  numero  di  candidati  non
superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 
    4. Le  graduatorie  sono  approvate  con  decreto  dal  dirigente
preposto  all'USR  responsabile  della  procedura  concorsuale,  sono
trasmesse al sistema informativo  del  Ministero  e  sono  pubblicate
nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le medesime graduatorie  sono
utilizzate per le immissioni in ruolo  relative  all'anno  scolastico
2021/2022, se approvate entro  la  data  del  30  ottobre  2021,  con
conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a  tempo  determinato
nelle more stipulati sui relativi posti vacanti  e  disponibili.  Ove
non si dia luogo all'approvazione entro la data  di  cui  al  periodo
precedente, tali graduatorie sono utilizzate  nel  corso  degli  anni
successivi con priorita' rispetto alle  graduatorie  delle  procedure
ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo  dei  vincitori,  nel
limite previsto dal bando di concorso  per  la  specifica  regione  e
classe di  concorso,  in  caso  di  incapienza  dei  posti  destinati
annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni
scolastici successivi, sino all'esaurimento  della  graduatoria,  nel
limite  delle  facolta'  assunzionali  disponibili   a   legislazione
vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022  si
applica  la  decorrenza  dei  contratti  al  primo  settembre  o,  se
successive, alla data di inizio del servizio. 
    5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti
disponibili, l'istituzione scolastica  nella  regione  in  cui  hanno
concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili,  cui
essere assegnati per svolgere le attivita'  scolastiche  relative  al
percorso annuale di formazione iniziale e prova. 
    6. Il superamento di tutte le prove  concorsuali,  attraverso  il
conseguimento dei punteggi minimi  di  cui  all'art.  6  del  decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art.  5,
comma 4-ter, del decreto legislativo,  abilitazione  all'insegnamento
per le medesime classi di concorso. 
                               Art. 8 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal  presente  decreto,  fermo  quanto
previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni  sullo  svolgimento
dei concorsi ordinari per l'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle  previste  dal
vigente C.C.N.L. del personale  docente  ed  educativo  del  Comparto
istruzione e ricerca - sezione scuola. 
    2. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  «Concorsi  ed  esami».
Dal giorno della pubblicazione  decorrono  i  termini  per  eventuali
impugnative (centoventi giorni per il  ricorso  al  Presidente  della
Repubblica e  sessanta  giorni  per  il  ricorso  giurisdizionale  al
Tribunale amministrativo regionale competente). 
      Roma, 11 giugno 2021 
 
                                    Il Capo del Dipartimento: Versari