Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Tipologia | RETTIFICA |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 47 del 15-06-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE RETTIFICA Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutament ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 15-06-2021 |
Data Scadenza bando | 15-07-2021 |
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Disposizioni modificative, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», limitatamente alle classi di concorso A020, A026, A027, A028 e A041. (Decreto n. 826).
IL CAPO DIPARTIMENTO per il sistema educativo di istruzione e di formazione Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, recante «Riordino, adeguamento e semplificazione del sistema di formazione iniziale e di accesso nei ruoli di docente nella scuola secondaria per renderlo funzionale alla valorizzazione sociale e culturale della professione, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, lettera b), della legge 13 luglio 2015, n. 107» che prevede l'indizione di un concorso ordinario, su base regionale, per titoli ed esami, per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado; Visto il decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, recante «Misure di straordinaria necessita' ed urgenza in materia di reclutamento del personale scolastico e degli enti di ricerca e di abilitazione dei docenti», convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, e, in particolare, l'art. 1; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 21 aprile 2020, n. 499, recante «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 aprile 2020, n. 34; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649 recante «Modifica del concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 9 giugno 2020, n. 44; Visto il decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 recante «Disposizioni integrative al decreto 21 aprile 2020, n. 499, recante: «Concorso ordinario, per titoli ed esami, finalizzato al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 3 luglio 2020, n. 51; Visto il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante «Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali» e in particolare l'art. 59, comma 14, che dispone che «In via straordinaria, esclusivamente per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022 in ragione degli obiettivi perseguiti tramite il Piano nazionale di ripresa e resilienza circa il rafforzamento delle materie scientifiche e tecnologiche e dell'elevato numero dei posti vacanti e disponibili, le procedure concorsuali ordinarie gia' bandite, di cui al decreto dipartimentale del 21 aprile 2020, n. 499, indicate nella seguente Tabella A, e per il numero di posti ivi previsto, si svolgono, anche in deroga alla normativa vigente, con le modalita' di cui al comma 15»; Vista la citata Tabella A che riporta le seguenti classi di concorso e corrispondente numero di posti: Tabella A ========================================= | Classe di concorso / | | | Tipologia di posto |Numero posti | +=========================+=============+ |A020 - Fisica |282 | +-------------------------+-------------+ |A026 - Matematica |1.005 | +-------------------------+-------------+ |A027 - Matematica e | | |fisica |815 | +-------------------------+-------------+ |A028 - Matematica e | | |scienze |3.124 | +-------------------------+-------------+ |A041 - Scienze e | | |tecnologie informatiche |903 | +-------------------------+-------------+ Visto il comma 15 dell'art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 che prevede: «Per le classi di concorso e tipologie di posto di cui al comma 14 la procedura concorsuale si svolge secondo le seguenti modalita': a) unica prova scritta con piu' quesiti a risposta multipla, volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonche' sull'informatica e sulla lingua inglese. La prova, computer-based, si svolge nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sull'informatica e 5 sulla lingua inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. b) prova orale, valutata al massimo 100 punti e superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti; c) formazione della graduatoria, entro la data del 31 luglio 2021, esclusivamente sulla base della somma delle valutazioni di cui alle lettere a) e b), nel limite dei posti messi a concorso.»; Visto il comma 16 dell'art. 59 del citato decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, nella parte in cui prevede che «La procedura di cui ai commi 14 e 15 non comporta la riapertura dei termini per la presentazione delle istanze o la modifica dei requisiti di partecipazione alla procedura indetta con decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499 per le classi di concorso interessate. Con decreto del Ministero dell'istruzione sono apportate le eventuali ulteriori modificazioni ai bandi di concorso necessari all'espletamento delle procedure di cui ai commi 14 e 15»; Visto il decreto ministeriale n. 168 del 28 maggio 2021 con il quale sono disciplinati la commissione nazionale incaricata di valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti, di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale, i requisiti dei componenti delle commissioni cui spetta la valutazione della prova scritta e della prova orale; Resa l'informativa alle Organizzazioni sindacali rappresentative del comparto «Istruzione e ricerca»; Decreta: Art. 1 Oggetto 1. Ferma restando la disciplina della procedura concorsuale, per titoli ed esami, finalizzata al reclutamento del personale docente per posti comuni e di sostegno nella scuola secondaria di primo e secondo grado, di cui al decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione 21 aprile 2020, n. 499, modificato e integrato dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 3 giugno 2020, n. 649, e dal decreto del Capo Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione del 1° luglio 2020, n. 749 cui si fa integralmente rinvio per tutto quanto non disposto con il presente decreto, ai sensi dell'art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, il medesimo decreto e' ulteriormente modificato secondo le disposizioni seguenti, con salvezza di tutte le domande di partecipazione e di ogni disposizione per quanto non diversamente disposto, con riferimento alle sole classi di concorso A020 - Fisica, A026 - Matematica, A027 - Matematica e fisica, A028 - Matematica e scienze e A041 - Scienze e tecnologie informatiche. 2. Si rinvia all'allegato 1 del decreto dipartimentale 3 giugno 2020, n. 649 relativamente al riparto dei posti delle classi di concorso di cui al comma 1 tra i diversi uffici scolastici regionali. 3. Si rinvia altresi' all'art. 2, comma 2, dello stesso decreto dipartimentale 3 giugno 2020, e all'Allegato 2 ivi richiamato, per l'individuazione degli uffici scolastici regionali responsabili delle procedure concorsuali, anche in caso di aggregazione territoriale delle procedure interessate.
Art. 2 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici dell'autonomia, che ne abbiano fatto richiesta, sono assistiti, ai sensi dell'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal competente USR. 2. Il candidato che richieda ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento della prova, dovra' documentare la propria disabilita' con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico legale dell'Azienda sanitaria locale di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ufficio scolastico regionale competente, oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC), almeno dieci giorni prima dell'inizio della prova, unitamente alla specifica autorizzazione all'ufficio scolastico regionale al trattamento dei dati sensibili. Tale dichiarazione dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione della prova di concorso. L'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione esibita e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di predisporre la tempestiva organizzazione e l'erogazione dell'assistenza richiesta. 3. Eventuali gravi limitazioni fisiche, intervenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, e comunicate, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata all'ufficio scolastico regionale competente oppure a mezzo posta elettronica certificata (PEC).
Art. 3 Modifiche relative alle commissioni giudicatrici 1. Le commissioni di concorso sono costituite, nel rispetto dei requisiti e delle condizioni personali ostative previste dal decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201, con decreto del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale responsabile della procedura che provvede entro cinque giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» dell'avviso di convocazione per la prova scritta. E' possibile formare sottocommissioni per lo svolgimento contestuale della prova orale, ferma restando l'unicita' del presidente, a fronte di gruppi di candidati superiore a 50, ai sensi dell'art. 59, comma 16, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73.
Art. 4 Prove di esame per i posti comuni 1. La prova scritta, unica e distinta per ciascuna classe di concorso, consiste in piu' quesiti a risposta multipla, volti all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato sulle discipline della classe di concorso, nonche' sulla preparazione informatica, volta all'accertamento delle competenze digitali inerenti l'uso didattico delle tecnologie e dei dispositivi elettronici multimediali piu' efficaci per potenziare la qualita' dell'apprendimento, e sulla conoscenza della lingua inglese al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento per le lingue. 2. La prova, computer-based, si svolge nella regione per la quale il candidato ha presentato domanda di partecipazione, nelle sedi individuate dagli uffici scolastici regionali e consiste nella somministrazione di 50 quesiti, 40 dei quali vertenti sui programmi previsti dall'allegato A al decreto del Ministro dell'istruzione 20 aprile 2020, n. 201 per la singola classe di concorso, 5 sulle competenze digitali e 5 sulle competenze della lingua inglese. Per la classe di concorso A027 - Matematica e fisica i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti di fisica. Per la classe di concorso A028 - Matematica e scienze, i 40 quesiti vertenti sui programmi sono suddivisi tra 20 quesiti di matematica e 20 quesiti nell'ambito delle scienze chimiche, fisiche, biologiche e naturali. 3. Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta; l'ordine dei 50 quesiti e' somministrato in modalita' casuale per ciascun candidato. La prova ha una durata massima di 100 minuti, fermi restando gli eventuali tempi aggiuntivi di cui all'art. 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Non si da' luogo alla previa pubblicazione dei quesiti. 4. L'amministrazione si riserva la possibilita', in ragione del numero di partecipanti, di prevedere, ove necessario, la non contestualita' delle prove relative alla medesima classe di concorso, assicurandone comunque la trasparenza e l'omogeneita' in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 5. La valutazione della prova e' effettuata assegnando 2 punti a ciascuna risposta esatta, zero punti alle risposte non date o errate. La prova e' valutata al massimo 100 punti ed e' superata da coloro che conseguono il punteggio minimo di 70 punti. 6. I candidati che, ai sensi del comma 5, hanno superato la prova scritta, sono ammessi a sostenere la prova orale, i cui temi sono predisposti dalle commissioni giudicatrici e che si svolge secondo le modalita' previste all'art. 9, commi 7 e 8, del decreto ministeriale 20 aprile 2020 n. 201. 7. Per la valutazione della prova orale la commissione ha a disposizione un massimo di 100 punti. La prova orale e' superata dai candidati che conseguono il punteggio minimo di 70 punti su 100. 8. Nei casi di cui al comma 8, dell'art. 8 del decreto dipartimentale n. 499 del 21 aprile 2020, la commissione ha a disposizione 100 punti per la prova pratica e 100 punti per il colloquio da condursi ai sensi del comma 7 dell'articolo citato. Il voto della prova orale e' dato dalla media aritmetica delle rispettive valutazioni. Superano la prova orale i candidati che conseguono un punteggio complessivo minimo di 70 punti su 100. 9. Durante lo svolgimento della prova i candidati possono utilizzare carta da scrivere e penne messe a disposizione dall'amministrazione. E' vietato invece introdurre nella sede di esame appunti, libri, dizionari, testi di legge, pubblicazioni, strumenti di calcolo, telefoni portatili e strumenti idonei alla memorizzazione o alla trasmissione di dati. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice. In caso di violazione e' disposta l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 5 Diario e sede di svolgimento della prova d'esame 1. L'avviso relativo al calendario della prova scritta, distinta per classe di concorso, ed alle relative modalita' di svolgimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», tenendo conto delle previsioni di sicurezza, come determinate dalla normativa vigente. Della pubblicazione del suddetto avviso e' data comunicazione anche sul sito istituzionale del Ministero, nonche' sui siti degli uffici scolastici regionali. L'elenco delle sedi d'esame, con la loro esatta ubicazione e con l'indicazione della destinazione dei candidati e' comunicato dagli uffici scolastici regionali presso i quali si svolge la prova almeno quindici giorni prima della data di svolgimento delle prove tramite avviso pubblicato nei rispettivi albi e siti internet. Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti. L'Amministrazione si riserva di disporre il rinvio delle date di svolgimento della procedura per motivi organizzativi mediante apposito avviso sul sito del Ministero dell'istruzione e degli uffici scolastici regionali. 2. I candidati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validita', del codice fiscale e della ricevuta di versamento del contributo previsto per la partecipazione alla procedura concorsuale, devono presentarsi nelle rispettive sedi di esame. La data e l'orario della prova scritta verranno indicati nell'avviso di cui al comma 1 del presente articolo. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede stabiliti, ancorche' dovuta a caso fortuito o a causa di forza maggiore, comporta l'esclusione dalla procedura concorsuale. 3. La vigilanza durante la prova e' affidata dall'USR agli stessi membri della commissione esaminatrice. Qualora le prove abbiano luogo in piu' edifici, l'USR istituisce per ciascun edificio un comitato di vigilanza, formato secondo le specifiche istruzioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni. Per la scelta dei commissari di vigilanza valgono le cause di incompatibilita' previste per i componenti della commissione giudicatrice di cui al decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201. 4. In caso di assenza di uno o piu' componenti della commissione giudicatrice, la prova scritta si svolge alla presenza del comitato di vigilanza. 5. In base a quanto previsto dal decreto dipartimentale 21 aprile 2020, n. 499, i candidati ammessi alla prova orale ricevono da parte del competente USR comunicazione esclusivamente a mezzo di posta elettronica all'indirizzo indicato nella domanda di partecipazione al concorso, del voto conseguito nella prova scritta, della sede, della data e dell'ora di svolgimento della loro prova orale almeno venti giorni prima dello svolgimento della medesima. 6. Le prove, scritte e orali, del concorso non possono aver luogo nei giorni festivi ne', ai sensi della legge 8 marzo 1989, n. 101, nei giorni di festivita' religiose ebraiche, nonche' nei giorni di festivita' religiose valdesi.
Art. 6 Predisposizione delle prove 1. I quesiti della prova scritta sono predisposti a livello nazionale dal Ministero che si avvale di una o piu' universita' e di una commissione nazionale incaricata di valutare la congruita' e l'equivalenza dei quesiti e di redigere i quadri di riferimento per la valutazione della prova orale. 2. I temi delle prove orali sono predisposti da ciascuna commissione giudicatrice secondo il programma di cui all'Allegato A del decreto ministeriale 20 aprile 2020, n. 201. Le commissioni le predispongono in numero pari a tre volte quello dei candidati ammessi alla prova. Ciascun candidato estrae la traccia, su cui svolgere la prova, ventiquattro ore prima dell'orario programmato per la propria prova. Le tracce estratte sono escluse dai successivi sorteggi.
Art. 7 Graduatorie di merito regionali 1. La commissione giudicatrice, a seguito degli esiti della prova scritta e della valutazione della prova orale, procede alla compilazione delle graduatorie di merito regionali distinte per classi di concorso. 2. Per le classi di concorso per le quali, in ragione dell'esiguo numero dei posti conferibili, e' disposta l'aggregazione interregionale delle procedure, sono approvate graduatorie distinte per ciascuna regione. 3. Ciascuna graduatoria comprende un numero di candidati non superiore ai contingenti assegnati a ciascuna procedura concorsuale. 4. Le graduatorie sono approvate con decreto dal dirigente preposto all'USR responsabile della procedura concorsuale, sono trasmesse al sistema informativo del Ministero e sono pubblicate nell'albo e sul sito internet dell'USR. Le medesime graduatorie sono utilizzate per le immissioni in ruolo relative all'anno scolastico 2021/2022, se approvate entro la data del 30 ottobre 2021, con conseguente risoluzione dei contratti di lavoro a tempo determinato nelle more stipulati sui relativi posti vacanti e disponibili. Ove non si dia luogo all'approvazione entro la data di cui al periodo precedente, tali graduatorie sono utilizzate nel corso degli anni successivi con priorita' rispetto alle graduatorie delle procedure ordinarie. In ogni caso, le immissioni in ruolo dei vincitori, nel limite previsto dal bando di concorso per la specifica regione e classe di concorso, in caso di incapienza dei posti destinati annualmente alle assunzioni, possono essere disposte anche negli anni scolastici successivi, sino all'esaurimento della graduatoria, nel limite delle facolta' assunzionali disponibili a legislazione vigente. Alle immissioni in ruolo per l'anno scolastico 2021/2022 si applica la decorrenza dei contratti al primo settembre o, se successive, alla data di inizio del servizio. 5. I vincitori scelgono, in ordine di punteggio e secondo i posti disponibili, l'istituzione scolastica nella regione in cui hanno concorso, tra quelle che presentano posti vacanti e disponibili, cui essere assegnati per svolgere le attivita' scolastiche relative al percorso annuale di formazione iniziale e prova. 6. Il superamento di tutte le prove concorsuali, attraverso il conseguimento dei punteggi minimi di cui all'art. 6 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, costituisce ai sensi dell'art. 5, comma 4-ter, del decreto legislativo, abilitazione all'insegnamento per le medesime classi di concorso.
Art. 8 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente decreto, fermo quanto previsto all'art. 1, si applicano le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi ordinari per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni, in quanto compatibili, nonche' quelle previste dal vigente C.C.N.L. del personale docente ed educativo del Comparto istruzione e ricerca - sezione scuola. 2. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno della pubblicazione decorrono i termini per eventuali impugnative (centoventi giorni per il ricorso al Presidente della Repubblica e sessanta giorni per il ricorso giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale competente). Roma, 11 giugno 2021 Il Capo del Dipartimento: Versari