Concorso per CAMERA DEI DEPUTATI

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

CONCORSO

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 10
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 29-06-2021
Sintesi: CAMERA DEI DEPUTATI CONCORSO (Scad. 29-07-2021) Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati. ...
Ente: CAMERA DEI DEPUTATI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 29-06-2021
Data Scadenza bando 29-07-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

CAMERA DEI DEPUTATI

CONCORSO (Scad. 29-07-2021)

Pubblico concorso, per esami, a dieci posti di Tecnico della Camera dei deputati.

 
                            IL PRESIDENTE 
                      DELLA CAMERA DEI DEPUTATI 
 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 116  del  23
giugno 2021, con la quale e' stato approvato  il  bando  del pubblico
concorso, per esami, a  dieci  posti  di  Tecnico  della  Camera  dei
deputati; 
    Visto l'art. 12 del Regolamento della Camera dei deputati; 
    Visti gli articoli 1,  3  e  4  delle  disposizioni  in  tema  di
istituzione del Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Visti gli articoli 2, 4 e 7 dello Statuto  unico  dei  dipendenti
del Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  32  dell'11
aprile 2019, come  modificata  dalla  deliberazione  dell'Ufficio  di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021, con la quale e' stata  prevista,
tra  l'altro,  la  sospensione  dell'efficacia   delle   disposizioni
previste dall'Accordo istitutivo del Ruolo unico dei  dipendenti  del
Parlamento in materia di svolgimento  congiunto  delle  procedure  di
reclutamento del personale e di iscrizione nella  terza  sezione  del
Ruolo unico dei dipendenti del Parlamento; 
    Considerato,  in  particolare,  che   la   citata   deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, ha previsto, in via transitoria, limitatamente  alle  procedure
di  reclutamento  avviate   entro   il   30   novembre   2021,   fino
all'immissione in ruolo dei candidati risultati vincitori  o  idonei,
la sospensione dell'efficacia delle norme recate dall'art.  1,  comma
3, dall'art. 2 e dall'art. 4, comma 3, nella  parte  in  cui  prevede
l'applicazione ai dipendenti di  futura  assunzione  del  trattamento
giuridico unitario stabilito con conformi deliberazioni  dell'Ufficio
di Presidenza della Camera dei deputati e del Consiglio di Presidenza
del  Senato  della  Repubblica,  delle  disposizioni   in   tema   di
istituzione  del  Ruolo  unico  dei  dipendenti  del  Parlamento,   e
dall'art.  2,  comma  1,  dello  Statuto  unico  dei  dipendenti  del
Parlamento; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.  38  del  5
giugno 2019, con la quale e' stato approvato  l'accordo  in  tema  di
stato giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati  assunti  ad
esito delle procedure di reclutamento avviate ai sensi  della  citata
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11  aprile  2019,
successivamente  modificata  dalla  deliberazione   dell'Ufficio   di
Presidenza n. 109 del 5 maggio 2021; 
    Visti gli articoli 2, 42, 47, 51, 52 e  53  del  Regolamento  dei
Servizi e del personale della Camera dei deputati; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 226  del  21
dicembre 2012,  con  la  quale  sono  stati  definiti  i  trattamenti
stipendiali dei  dipendenti  della  Camera  dei  deputati  assunti  a
decorrere dal 1° febbraio 2013; 
    Visto il Regolamento dei concorsi per l'assunzione del  personale
della Camera dei deputati, approvato con  deliberazione  dell'Ufficio
di Presidenza n. 161 del 14 luglio 1999, resa esecutiva  con  decreto
del Presidente della Camera dei deputati n. 1113 del 19 luglio  1999,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 171  del  23  luglio  1999,  e
modificato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 242 del 27
luglio 2000, resa esecutiva con decreto del Presidente  della  Camera
dei deputati n. 1563 del 27 luglio 2000,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 178 del 1° agosto 2000; 
    Vista la deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  109  del  5
maggio 2021, con la quale e' stato aggiornato il cronoprogramma delle
procedure concorsuali, approvato con la deliberazione dell'Ufficio di
Presidenza n. 37 del 5 giugno 2019; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                       Posti messi a concorso 
 
    1. E' indetto un pubblico concorso, per esami, a dieci  posti  di
Tecnico  della  Camera  dei  deputati  (codice  C07),  con  lo  stato
giuridico dei dipendenti della Camera dei deputati assunti  ad  esito
delle procedure di reclutamento avviate ai sensi della  deliberazione
dell'Ufficio di Presidenza n. 32 dell'11 aprile 2019, come modificata
dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n. 109  del  5  maggio
2021, disciplinato dalla deliberazione dell'Ufficio di Presidenza  n.
38 del 5 giugno 2019, e con il  trattamento  economico  stabilito  ai
sensi della deliberazione dell'Ufficio di Presidenza n.  226  del  21
dicembre 2012. 
                               Art. 2 
 
                          Riserva di posti 
 
    1. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati e' riservato un numero di posti  pari  ad  un  decimo  delle
assunzioni di cui all'art.  1  per  coloro  che  risultino  idonei  e
riportino un punteggio finale almeno pari  alla  media  dei  punteggi
finali conseguiti dagli idonei. 
    2. A favore del personale di ruolo dipendente  della  Camera  dei
deputati appartenente al secondo e terzo livello, che abbia  maturato
in tali livelli almeno  cinque  anni  di  anzianita',  e'  riservato,
altresi', un numero di posti pari a un quinto delle assunzioni di cui
all'art. 1 per coloro che risultino idonei e riportino  un  punteggio
finale almeno pari alla media dei punteggi  finali  conseguiti  dagli
idonei. 
                               Art. 3 
 
               Requisiti per l'ammissione al concorso 
 
    1. Per l'ammissione al concorso e'  necessario  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) eta' non superiore a 40  anni.  Il  limite  di  eta'  e'  da
intendersi superato alla mezzanotte del giorno del compimento del 40°
anno; 
      c) uno dei titoli di istruzione o eventuali  titoli  equiparati
ai sensi della normativa vigente di cui all'allegato  A.  Qualora  il
titolo di istruzione richiesto sia stato conseguito all'estero,  esso
e' considerato  requisito  valido  per  l'ammissione  ove  sia  stato
equiparato  o  dichiarato  equipollente,  ai  sensi  della  normativa
vigente, a uno dei titoli di istruzione di cui al primo periodo; 
      d) idoneita' fisica  all'impiego  valutata  in  relazione  alle
mansioni professionali; 
      e) godimento dei diritti politici; 
      f)  assenza  di  sentenze  definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  che  comportino  la
destituzione ai sensi dell'art. 8 del Regolamento di  disciplina  per
il personale, il cui testo e' riportato  nell'allegato  C,  anche  se
siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,   indulto,   perdono
giudiziale o riabilitazione; 
      g) abilitazione all'esercizio della professione  di  architetto
junior,  prevista  per  l'iscrizione   nella   Sezione   B,   settore
Architettura, ovvero abilitazione all'esercizio della professione  di
ingegnere junior, prevista per l'iscrizione nella Sezione B,  settore
Ingegneria civile e ambientale o settore Ingegneria industriale,  dei
relativi Albi Professionali, ovvero abilitazione a Sezione  superiore
dei medesimi Albi. 
    2. Ai sensi dell'art. 52, comma 3, del Regolamento dei Servizi  e
del personale  della  Camera  dei  deputati,  qualora  a  carico  dei
vincitori  risultino  sentenze   definitive   di   condanna,   o   di
applicazione della pena su richiesta, per  reati  diversi  da  quelli
previsti dal citato art. 8  del  Regolamento  di  disciplina  per  il
personale, anche se  siano  intervenuti  provvedimenti  di  amnistia,
indulto,  perdono  giudiziale  o   riabilitazione,   ovvero   qualora
risultino procedimenti penali pendenti, il  Presidente  della  Camera
dei deputati, su proposta del Segretario generale, valuta se  vi  sia
compatibilita' con lo svolgimento di attivita' e funzioni al servizio
dell'istituto parlamentare. 
    3. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  al  personale  di
ruolo dipendente della  Camera  dei  deputati  non  e'  richiesto  il
requisito di cui al comma 1, lettera b). 
                               Art. 4 
 
Disposizioni  sui  requisiti  per  l'ammissione  e  sui   titoli   di
                             preferenza 
 
    1. I requisiti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli  di
preferenza utili, a parita'  di  punteggio,  nella  formazione  della
graduatoria finale, devono essere posseduti alla data di scadenza del
termine utile per l'invio della domanda di partecipazione. Qualora il
candidato alla  medesima  data  non  sia  ancora  in  possesso  della
dichiarazione di equiparazione o di equipollenza di cui  all'art.  3,
comma  1,  lettera  c),  secondo  periodo,  fa  fede   la   data   di
presentazione della richiesta all'autorita' competente. I  titoli  di
preferenza utili ai fini della formazione  della  graduatoria  finale
sono quelli definiti in materia di concorsi per l'accesso ai pubblici
impieghi dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  e  successive  modificazioni,  e
dall'art. 3,  comma  7,  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  e
successive modificazioni. 
    2. Il possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso di  cui
all'art. 3, comma  1,  e'  autocertificato  dai  candidati  ai  sensi
dell'art. 5, comma 5. 
    3. Il  difetto  dei  requisiti  prescritti  per  l'ammissione  al
concorso comporta l'esclusione dallo  stesso.  In  tutti  i  casi  di
esclusione   dal    concorso    previsti    dal    presente    bando,
l'Amministrazione puo'  disporre  l'esclusione  in  ogni  fase  della
procedura, puo' non procedere  alla  chiamata  in  servizio,  dandone
comunicazione  agli   interessati,   ovvero   puo'   procedere   alla
risoluzione del rapporto di impiego,  qualora  sia  gia'  intervenuta
l'assunzione in servizio. 
    4. I candidati sono ammessi a  sostenere  le  prove  d'esame  con
riserva di accertamento del possesso di ciascuno  dei  requisiti  per
l'ammissione al concorso. 
                               Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  inviata
per via telematica, entro le ore 18,00 (ora italiana) del  trentesimo
giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando nella
Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale  «Concorsi   ed   esami»,
esclusivamente attraverso  l'applicazione  disponibile  all'indirizzo
concorsi.camera.it, raggiungibile anche dal sito istituzionale  della
Camera  dei  deputati  camera.it.  Per  accedere  all'applicazione  i
candidati devono essere in possesso di un'identita'  nell'ambito  del
Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID).  Chi   ne   fosse
sprovvisto puo' richiederla secondo le procedure  indicate  nel  sito
spid.gov.it. 
    2. Il termine  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo  e'
perentorio.  La  data  e  l'orario  di   invio   della   domanda   di
partecipazione sono attestati  dall'applicazione  di  cui  al  citato
comma 1 che, allo scadere del termine di cui al medesimo comma 1, non
permettera' piu' ne' la compilazione ne'  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Al  fine  di  evitare  un'eccessiva   concentrazione
nell'accesso all'applicazione di cui al comma 1 in prossimita'  della
scadenza del termine di cui al medesimo comma 1 e tenuto anche  conto
del tempo necessario per completare l'iter di compilazione e di invio
della domanda di partecipazione, si raccomanda di inviare  per  tempo
la propria candidatura. Entro  il  termine  di  cui  al  comma  1  il
candidato ha la possibilita' di ritirare  la  domanda  gia'  inviata,
mediante l'apposita funzionalita' dell'applicazione, e di presentarne
una nuova, effettuando un ulteriore pagamento del contributo  di  cui
al comma 4. 
    3. Non sono ammesse forme di produzione e di invio della  domanda
di partecipazione diverse da quella prevista al  comma  1.  Eventuali
domande prodotte o inviate con modalita' diverse da  quelle  previste
al comma 1 non saranno prese in considerazione. 
    4. Il candidato e' tenuto a versare un contributo di  segreteria,
in nessun caso rimborsabile,  pari  a  euro  10,00  (euro  dieci/00),
attraverso il  sistema  PagoPA,  seguendo  le  indicazioni  riportate
nell'applicazione di cui al comma 1. 
    5.  Tramite  l'applicazione  di  cui  al  comma  1  del  presente
articolo, i candidati sono  chiamati  ad  autocertificare,  ai  sensi
degli articoli 46 e  47  del  Testo  unico  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il possesso dei
requisiti dichiarati nella  domanda  di  partecipazione,  consapevoli
che, ai sensi dell'art. 76 del citato decreto n.  445  del  2000,  le
dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di  atti  falsi
sono puniti ai sensi del codice penale  e  delle  leggi  speciali  in
materia. 
    6. I candidati in condizioni di  disabilita',  anche  temporanee,
non incompatibili con l'idoneita' fisica di cui all'art. 3, comma  1,
lettera d), ovvero in avanzato stato di  gravidanza  o  in  stato  di
puerperio che abbiano esigenza di essere assistiti durante  le  prove
d'esame, devono  comunicare  l'esigenza  stessa  all'atto  dell'invio
della domanda di partecipazione, precisando il tipo  di  disabilita',
ovvero l'avanzato stato di gravidanza o lo  stato  di  puerperio,  al
fine di consentire la tempestiva predisposizione di mezzi e strumenti
atti a garantire la  regolare  partecipazione  al  concorso,  nonche'
segnalare   l'eventuale   necessita'   di   tempi   aggiuntivi    per
l'espletamento  delle  prove  stesse,  e  devono   documentare   tali
condizioni mediante idonea certificazione,  rilasciata  da  struttura
sanitaria pubblica che ne specifichi la natura, da  presentare  entro
la data che verra'  indicata  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed  esami»  di  cui  all'art.  12,  comma  1,  del
presente bando. Nel caso in cui le condizioni  indicate  nel  periodo
precedente siano intervenute successivamente allo scadere del termine
utile per  l'invio  della  domanda  di  partecipazione,  i  candidati
possono comunicarle secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di cui al comma 1. 
    7. I candidati  affetti  da  invalidita'  riconosciuta  uguale  o
superiore  all'80  per  cento  sono  esentati  dall'eventuale   prova
selettiva di cui all'art. 7, comma  2,  del  presente  bando  e  sono
direttamente ammessi alle  prove  scritte,  previa  presentazione  di
idonea  documentazione  comprovante  il  grado  di  invalidita',   da
allegare alla domanda di partecipazione. Ai fini dell'esenzione dalla
prova selettiva, fa fede  la  documentazione  inviata  dai  candidati
entro lo scadere del termine  utile  per  l'invio  della  domanda  di
partecipazione.  Nel  caso  in  cui  tale  condizione  sia  accertata
successivamente  allo  scadere  del  predetto  termine,  i  candidati
possono comunicarla secondo le modalita'  indicate  nell'applicazione
di  cui  al  comma  1.  Ai  sensi  del  presente  comma,  per  idonea
documentazione   deve   intendersi   il   verbale   di   accertamento
dell'invalidita'  rilasciato  dall'INPS  ovvero,  per   i   casi   di
invalidita' accertati antecedentemente al 1° gennaio 2010, il verbale
della Commissione medica  dell'azienda  sanitaria  locale  competente
ovvero  il  provvedimento  di  accertamento  adottato  dall'autorita'
giurisdizionale competente, recanti l'indicazione  della  percentuale
di invalidita' riconosciuta. 
                               Art. 6 
 
        Esclusione di oneri istruttori per l'Amministrazione 
                   e comunicazioni con i candidati 
 
    1. L'Amministrazione non si fa carico di alcun onere  istruttorio
al fine dell'acquisizione o  del  completamento  dei  dati  richiesti
nella domanda di partecipazione, non dichiarati ovvero dichiarati  in
maniera incompleta dal candidato, ovvero nel  caso  in  cui  non  sia
stata  completata  la   procedura   di   invio   della   domanda   di
partecipazione. 
    2.  Il  candidato  deve  comunicare,  utilizzando   le   apposite
funzionalita' dell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, qualunque
cambiamento   dell'indirizzo   di    posta    elettronica,    nonche'
dell'indirizzo postale  indicati  nella  domanda  di  partecipazione.
L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' ne'  alcun  onere
per la mancata possibilita' di invio, la  dispersione  o  il  mancato
recapito  di  comunicazioni  al  candidato  dipendenti  da   mancata,
inesatta o incompleta indicazione  nella  domanda  di  partecipazione
dell'indirizzo di posta elettronica, nonche' dell'indirizzo postale o
da  mancata,  inesatta,  incompleta  o  tardiva   comunicazione   del
cambiamento  degli  indirizzi  stessi,  ne'  per  eventuali  disguidi
informatici,  postali  o   telegrafici   non   imputabili   a   colpa
dell'Amministrazione o comunque imputabili a fatto di terzi,  a  caso
fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 7 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Gli esami consistono in due prove scritte e una prova orale. 
    2. Qualora il numero delle domande di partecipazione sia tale  da
pregiudicare l'efficienza e la  speditezza  dello  svolgimento  della
procedura di concorso, la Commissione esaminatrice puo' decidere,  su
proposta dell'Amministrazione, di far precedere le prove  d'esame  da
una prova selettiva che consiste in 60 quesiti, a risposta multipla e
a correzione informatizzata, concernenti le materie e  gli  argomenti
di cui all'allegato  B,  parte  I.  I  quesiti  oggetto  della  prova
selettiva sono estratti da un archivio,  validato  dalla  Commissione
esaminatrice. Per lo svolgimento della prova  selettiva  i  candidati
sono distribuiti in turni successivi mediante  sorteggio,  effettuato
dalla  Commissione  esaminatrice,  della  lettera  di  inizio   delle
convocazioni. La mancata presenza del candidato nel giorno,  nell'ora
e nella sede stabiliti per la prova selettiva  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. La prova selettiva e' valutata  partendo  da
base 60 con la sottrazione di 1 punto per ogni risposta errata  e  di
0,8 punti per ogni risposta  omessa.  Il  punteggio  riportato  nella
prova selettiva e' comunicato agli interessati mediante pubblicazione
di elenchi nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva ai  sensi
dell'art. 7, comma 2, l'ammissione alle prove scritte  e'  deliberata
al termine della medesima prova selettiva. Sono  ammessi  alle  prove
scritte i candidati che, in base al punteggio riportato  nella  prova
selettiva, si siano collocati entro il 100° posto. Il predetto numero
di 100 ammessi puo' essere superato per  ricomprendervi  i  candidati
risultati ex aequo all'ultimo posto utile dell'elenco  di  idoneita',
nonche' i candidati ammessi ai sensi dell'art. 5, comma  7.  L'elenco
dei   candidati   ammessi   alle   prove   scritte   e'    pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12. La pubblicazione dell'elenco degli  ammessi  alle  prove  scritte
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 13.  La  mancata
presenza del candidato, anche soltanto  a  una  delle  prove  scritte
previste, nel  giorno,  nell'ora  e  nella  sede  stabiliti  comporta
l'esclusione automatica dal concorso. 
    2. Le prove scritte sono due: 
      a) la prima consiste nella risposta a un questionario  composto
da 6 quesiti a risposta aperta, nelle materie e  negli  argomenti  di
cui all'allegato B, parte I. Il tempo a disposizione e' di 5 ore; 
      b)  la  seconda  consiste  nella  risposta  a  un  questionario
composto da 3 quesiti inerenti a  un  progetto  di  intervento  sulle
strutture  di  un  edificio  con  riferimento  alle  materie  e  agli
argomenti di cui all'allegato B, parte I. Il tempo a disposizione  e'
di 5 ore. 
    3.  Per  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  la  Commissione
esaminatrice puo'  stabilire  che  la  stessa  sia  redatta  mediante
utilizzo di un personal computer con tastiera italiana. 
    4. Nei giorni fissati per lo svolgimento delle prove scritte,  la
Commissione  esaminatrice,  sulla  base  delle  proposte   dei   suoi
componenti, per la  prova  di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  2,
predispone tre questionari, ognuno dei quali composto da 6 quesiti, e
li sottopone al sorteggio dei candidati. Per quanto riguarda la prova
di cui alla lettera b) del  comma  2,  la  Commissione  esaminatrice,
sulla  base  delle  proposte  dei  suoi  componenti,   predispone tre
questionari, ognuno dei quali composto da 3 quesiti, inerenti  a  tre
diversi progetti di intervento sulle strutture di un edificio,  e  li
sottopone al sorteggio dei candidati. 
    5. Le prove scritte sono corrette  previo  abbinamento  in  forma
anonima delle buste contenenti gli elaborati di ciascun candidato. 
    6. Le prove scritte sono valutate  in  trentesimi.  Sono  ammessi
alla prova orale i candidati che conseguono un  punteggio  medio  non
inferiore a 21/30, con non meno di 18/30 in ciascuna prova. 
                               Art. 9 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'elenco dei candidati ammessi alla prova orale e'  pubblicato
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1, in conformita' all'art.
12. La pubblicazione  dell'elenco  degli  ammessi  alla  prova  orale
costituisce notifica a tutti gli effetti. Dalla data di pubblicazione
dell'elenco medesimo decorre il  termine  di  trenta  giorni  per  la
proposizione di eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 13. 
    2. La prova orale consiste in un colloquio teso a  completare  la
valutazione della preparazione  e  dell'aggiornamento  culturale  del
candidato nelle materie e negli argomenti indicati  nell'allegato  B,
parte II. La prova orale in lingua inglese consiste nella  lettura  e
nella traduzione di un breve testo di contenuto  tecnico  scritto  in
lingua, che costituisce la base per il colloquio. 
    3.  La  prova  orale  e'  valutata   in   trentesimi.   Ottengono
l'idoneita' i candidati che conseguono un punteggio non  inferiore  a
21/30. 
    4. Immediatamente prima dell'inizio di ciascuna  seduta  dedicata
alla prova orale, la Commissione esaminatrice individua gli argomenti
del colloquio e i testi oggetto della prova  in  lingua  inglese,  da
sottoporre al sorteggio di ciascun candidato. 
    5. Al termine di  ogni  seduta  dedicata  alla  prova  orale,  la
Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati,  con
l'indicazione del punteggio da  ciascuno  di  loro  conseguito  nella
prova orale. L'elenco e' pubblicato nell'applicazione di cui all'art.
5, comma 1. 
                               Art. 10 
 
                         Graduatoria finale 
 
    1. Il punteggio finale di concorso e' costituito dalla media  tra
il punteggio medio delle prove scritte e  il  punteggio  della  prova
orale. 
    2. Nella formazione della graduatoria finale si tiene conto della
riserva di posti di cui all'art. 2, nonche', a parita' di  punteggio,
dei titoli di preferenza di cui all'art. 4, comma 1. A  tal  fine,  i
candidati ammessi alla prova  orale  devono  presentare  i  documenti
comprovanti il possesso di titoli che diano luogo alla  preferenza  a
parita' di punteggio entro il giorno in cui  hanno  inizio  le  prove
orali. 
                               Art. 11 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  Commissione  esaminatrice  e'  nominata  con  decreto  del
Presidente della Camera dei deputati. 
    2. La Commissione esaminatrice puo'  aggregarsi  membri  esperti,
anche per singole fasi della procedura di concorso. 
    3. La Commissione esaminatrice  stabilisce  il  calendario  delle
prove; cura l'osservanza delle istruzioni impartite ai candidati  per
il corretto  svolgimento  delle  prove  e  dispone  l'esclusione  dei
candidati che contravvengono alle  stesse;  determina  i  criteri  di
valutazione delle prove e le valuta, attribuendo i relativi punteggi;
fissa i termini necessari per consentire  le  comunicazioni  relative
alle fasi del procedimento concorsuale ai sensi dell'art.  12;  forma
gli elenchi degli idonei nelle diverse fasi concorsuali e approva  la
graduatoria finale del concorso. 
                               Art. 12 
 
          Diari d'esame e avvisi pubblicati nella Gazzetta 
          Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» 
 
    1. Salvo quanto previsto al comma 2, i candidati che non  abbiano
ricevuto comunicazione di esclusione dal concorso devono  presentarsi
per sostenere le prove scritte nel giorno, nell'ora e nella sede  che
saranno pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del 28 settembre 2021, muniti  del  documento  di
riconoscimento, in corso di  validita',  indicato  nella  domanda  di
partecipazione e dell'avviso di convocazione  che  sara'  disponibile
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami»  saranno  indicate:
le  informazioni  inerenti  al  diario  delle   prove   scritte;   le
informazioni inerenti alla pubblicazione  dell'elenco  dei  candidati
ammessi alla prova orale; le informazioni inerenti  al  diario  della
medesima prova  orale;  l'eventuale  richiesta  della  documentazione
necessaria all'accertamento dei requisiti per l'ammissione. 
    2. Nell'eventualita' che abbia luogo la prova selettiva, ai sensi
dell'art.  7,  comma  2,  i  candidati  che  non   abbiano   ricevuto
comunicazione di  esclusione  dal  concorso  devono  presentarsi  per
sostenere la prova selettiva nel giorno, nell'ora e  nella  sede  che
saranno pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» del 28 settembre 2021, muniti  del  documento  di
riconoscimento, in corso di  validita',  indicato  nella  domanda  di
partecipazione e dell'avviso di convocazione  che  sara'  disponibile
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma 1. Nella medesima Gazzetta
Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  saranno  altresi'
pubblicate   le   informazioni   sull'eventuale    richiesta    della
documentazione  necessaria   all'accertamento   dei   requisiti   per
l'ammissione,  nonche'  sulla  data  entro  la  quale  dovra'  essere
presentata  la  certificazione,  rilasciata  da  struttura  sanitaria
pubblica, ai sensi dell'art. 5, comma 6. nella Gazzetta  Ufficiale  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del secondo venerdi' successivo
all'ultima giornata della prova selettiva saranno pubblicate: la data
a partire  dalla  quale  sara'  disponibile  l'elenco  dei  candidati
ammessi alle prove scritte; le informazioni inerenti al diario  delle
medesime prove scritte; le informazioni inerenti  alla  pubblicazione
dell'elenco dei candidati ammessi alla prova orale;  le  informazioni
inerenti al diario della medesima prova orale. 
    3. Tutte le informazioni pubblicate nella Gazzetta Ufficiale - 4ª
Serie  speciale  «Concorsi  ed  esami»  e  nell'applicazione  di  cui
all'art. 5, comma 1, assumono valore di notifica a tutti gli  effetti
e possono essere sostituite, con  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti, da comunicazioni individuali ai singoli candidati. 
                               Art. 13 
 
                               Ricorsi 
 
    1.  Avverso  i  provvedimenti  della  procedura  di  concorso  e'
proponibile ricorso, ai sensi dell'art. 1, comma 2,  del  Regolamento
per  la  tutela  giurisdizionale  dei  dipendenti  della  Camera  dei
deputati, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale -  Serie  generale,  n.
243 del 19 ottobre 2009,  alla  Commissione  giurisdizionale  per  il
personale della Camera dei deputati, via del Seminario, n. 76,  00186
Roma. Il ricorso e' proponibile entro trenta  giorni  dalla  data  di
ricezione del  provvedimento,  ovvero  dalla  data  di  pubblicazione
nell'applicazione di cui all'art. 5, comma  1,  degli  elenchi  degli
ammessi o di altro provvedimento di carattere generale. 
                               Art. 14 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura di concorso secondo quanto previsto dall'art.  7  del
Regolamento dei concorsi per l'assunzione del personale della  Camera
dei  deputati  e  dal  Regolamento   per   l'accesso   ai   documenti
amministrativi  della  Camera  dei  deputati,  pubblicati  nel   sito
istituzionale camera.it. La relativa richiesta  deve  essere  inviata
alla segreteria  della  Commissione  esaminatrice,  all'indirizzo  di
posta elettronica concorsi.accesso@camera.it. 
                               Art. 15 
 
                  Informazioni relative al concorso 
 
    1. Tutte le informazioni relative alle fasi  della  procedura  di
concorso saranno pubblicate  nell'applicazione  di  cui  all'art.  5,
comma 1, disponibile all'indirizzo concorsi.camera.it,  raggiungibile
anche dal sito istituzionale della Camera dei deputati camera.it. 
                               Art. 16 
 
                           Dati personali 
 
    1. I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il
Servizio del personale, Ufficio per il reclutamento e  la  formazione
della  Camera  dei  deputati,  ai  soli  fini  della  gestione  della
procedura di concorso e possono essere comunicati  a  soggetti  terzi
che  forniscono  specifici  servizi  elaborativi   strumentali   allo
svolgimento  della  medesima  procedura,  nominati  Responsabili  del
trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE)  2016/679  del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  la  Camera
dei deputati. 
    3. Il conferimento dei dati personali  e'  obbligatorio  ai  fini
della  partecipazione  al  concorso.  All'atto   della   domanda   di
partecipazione,  il  candidato  esprime  il   proprio   consenso   al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    5. L'interessato gode dei diritti di cui al capo  III  del  GDPR,
tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che  lo  riguardano,
il diritto di far rettificare, cancellare o limitare  i  propri  dati
nelle modalita' e nei casi  ivi  stabiliti,  nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla  sua  situazione
particolare. Tali diritti possono essere  fatti  valere  inviando  la
relativa richiesta alla Camera dei deputati, all'indirizzo  di  posta
elettronica concorsi.datipersonali@camera.it. 
                               Art. 17 
 
                      Assunzione dei vincitori 
 
    1. I vincitori del  concorso  ricevono  apposito  avviso  e  sono
sottoposti a visita medica al fine di accertarne  l'idoneita'  fisica
all'impiego. 
    2. L'Amministrazione si riserva  di  effettuare  controlli  sulle
dichiarazioni  rese  all'atto  della  domanda  di  partecipazione  e,
qualora emerga la  non  veridicita'  di  quanto  autocertificato,  il
dichiarante incorre nelle sanzioni penali previste dall'art.  76  del
Testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445. 
    3.  I  vincitori  sono  chiamati  in  servizio  condizionatamente
all'esito favorevole degli  accertamenti  medici  e  all'accertamento
dell'effettivo possesso di tutti i requisiti richiesti. 
    4. I vincitori chiamati in servizio sono sottoposti ad un periodo
di prova della durata di un anno, rinnovabile di  un  altro  anno,  e
sono confermati in ruolo se superano  la  prova  stessa.  Durante  il
periodo di prova essi hanno  i  doveri  e  i  diritti  e  godono  del
trattamento economico previsti per il personale di ruolo. 
    5. Al termine  del  periodo  di  prova,  il  Segretario  generale
dispone la conferma in ruolo. Il periodo di prova e' valido  a  tutti
gli effetti. In caso di risoluzione del rapporto di impiego, disposta
con decreto del Presidente della Camera dei deputati, su proposta del
Segretario  generale,  e'  corrisposta  un'indennita'  pari   a   due
mensilita' del trattamento economico goduto  durante  il  periodo  di
prova, ovvero a quattro mensilita' se il periodo di prova  sia  stato
rinnovato. 
    6. La graduatoria finale rimane aperta per 36  mesi  a  decorrere
dalla data di approvazione. 
      Roma, 23 giugno 2021 
 
                                                  Il Presidente: Fico 
La Segretaria generale: Pagano 
                                                           Allegato A 
 
          TITOLI DI ISTRUZIONE PER L'AMMISSIONE AL CONCORSO 
 
    Laurea  triennale  L-7  (Ingegneria  civile  e  ambientale),  L-9
(Ingegneria  industriale),  L-17  (Scienze  dell'architettura),  L-23
(Scienze e tecniche dell'edilizia), ovvero corrispondente  laurea  di
primo livello, di cui al decreto ministeriale  3  novembre  1999,  n.
509, ovvero corrispondente diploma  universitario  triennale  di  cui
all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, secondo  il  decreto
ministeriale 11 novembre 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  -
Serie generale n. 44 del 22 febbraio 2012, ovvero  altro  titolo  che
da' accesso all'esame di Stato  per  l'iscrizione  nella  Sezione  B,
settore Architettura, ovvero  nella  Sezione  B,  settore  Ingegneria
civile e ambientale o settore Ingegneria  industriale,  dei  relativi
Albi professionali. 
                                                           Allegato B 
MATERIE E ARGOMENTI OGGETTO  DELL'EVENTUALE  PROVA  SELETTIVA,  DELLE
  PROVE SCRITTE E DELLA PROVA ORALE 
 
                               Parte I 
 
     Prova selettiva (eventuale), prima e seconda prova scritta 
 
      Tecnologia dei materiali per l'edilizia e l'ingegneria civile e
industriale 
      Tecniche   di   rappresentazione   grafica   degli    elaborati
progettuali 
      Diagnosi,  progettazione  e  certificazione  energetica   degli
edifici 
      Impianti elettrici 
      Impianti termotecnici 
      Tecniche di manutenzione e di recupero degli edifici 
 
                              Parte II 
 
                             Prova orale 
 
    Le materie e gli argomenti oggetto dell'eventuale prova selettiva
e delle prove scritte, a cui si aggiungono: 
      metodi e strumenti elettronici specifici  di  modellazione  per
l'edilizia e le infrastrutture per la  progettazione  e  il  facility
management  (BIM  -   Building   Information   Modeling);   strumenti
elettronici per la redazione della  documentazione  tecnica  relativa
alle procedure di selezione dei contraenti; 
      normativa in materia di tutela della salute e  della  sicurezza
nei luoghi di  lavoro,  anche  con  riferimento  alla  sicurezza  dei
cantieri e alla prevenzione incendi; 
      normativa edilizia e urbanistica; 
      elementi di diritto costituzionale; 
      lingua inglese (lettura e  traduzione  di  un  breve  testo  di
contenuto tecnico scritto in lingua, che costituisce la base  per  il
colloquio). 
                                                           Allegato C 
 
                ART. 8 del REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 
                          PER IL PERSONALE 
 
    (Testo approvato con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
19 febbraio 1969, resa esecutiva con  decreto  del  Presidente  della
Camera dei deputati n. 365 del 1° marzo  1969,  come  modificato  con
deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del 28 febbraio  1989,  resa
esecutiva con decreto del Presidente della Camera dei deputati n. 850
del 16 marzo 1989, e con deliberazione dell'Ufficio di Presidenza del
5 aprile 1990, resa esecutiva con decreto del Presidente della Camera
dei deputati n. 1545 del 12 agosto 1990). 
 
                               Art. 8. 
 
    Si  puo'  incorrere  nella  destituzione,   previo   procedimento
disciplinare, per condanna passata in giudicato, per  delitti  contro
la personalita' dello Stato, esclusi quelli previsti nel capo IV  del
titolo I del libro II  del  Codice  penale;  ovvero  per  delitto  di
peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti  contro
la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli articoli 457,  495,  498
del Codice penale, per delitti contro la  moralita'  pubblica  ed  il
buon costume previsti dagli articoli 519, 520, 521 e 537  del  Codice
penale e dagli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge 20 febbraio 1958,  n.
75 e per i delitti di rapina, estorsione, millantato credito,  furto,
truffa e appropriazione indebita. 
    Si  incorre   nella   destituzione,   escluso   il   procedimento
disciplinare, per condanna, passata  in  giudicato,  che  importi  la
interdizione perpetua dai pubblici uffici.