Concorso per 1 referendario nel ruolo della carriera di magistratura della corte dei conti (calabria) CORTE DEI CONTI

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Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 51 del 29-06-2021
Sintesi: CORTE DEI CONTI CONCORSO (Scad. 27-09-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti. ...
Ente: CORTE DEI CONTI
Regione: CALABRIA
Provincia: COSENZA
Comune: TRENTA
Data di inserimento: 29-06-2021
Data Scadenza bando 27-09-2021
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CORTE DEI CONTI

CONCORSO (Scad. 27-09-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di referendario nel ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti.

 
                            IL PRESIDENTE 
 
    Visto  il  regolamento  per  la  carriera  e  la  disciplina  del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364; 
    Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, e successive modificazioni; 
    Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1080, le leggi 24 maggio 1951, n. 392, 2 aprile 1979, n.  97
e 19 febbraio 1981, n. 27; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
1970, n. 1077; 
    Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312; 
    Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152; 
    Vista la legge 13 aprile 1988, n. 117; 
    Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive  modificazioni
ed integrazioni; 
    Viste le leggi 14 gennaio 1994, n. 19 e n. 20; 
    Visto il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 543,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 639; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, e successive modificazioni ed integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e  successive
modificazioni ed integrazioni; 
    Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196; 
    Vista la legge 29 luglio 2003, n. 229, ed in  particolare  l'art.
13, commi 3 e 4; 
    Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, ed in particolare l'art.
1, comma 523; 
    Vista la legge 30 luglio 2007, n. 111; 
    Visto  l'art.  8  del  decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.   5,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35; 
    Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n.  90,  convertito  dalla
legge 11 agosto 2014, n. 114; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, ed in particolare l'art.
1, comma 301, lettera b), con la quale la Corte dei  conti  e'  stata
autorizzata ad assumere personale di magistratura; 
    Visto l'art. 23, comma 2 del decreto-legge n. 162/2019 con cui si
dispone che la Corte  dei  conti  sia  autorizzata  per  il  triennio
2020-2022, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire
procedure  concorsuali  ed  assumere   venticinque   referendari   da
inquadrare nel ruolo del personale di magistratura; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14
gennaio 2021, avente ad oggetto  il  protocollo  di  svolgimento  dei
concorsi pubblici di cui all'art.  1,  comma  10,  lettera  z)  dello
stesso  decreto,  recante  «Ulteriori  disposizioni   attuative   del
decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 22 maggio  2020,  n.  35,  recante  "Misure  urgenti  per
fronteggiare   l'emergenza   epidemiologica   da    COVID-19",    del
decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure  urgenti
per fronteggiare  l'emergenza  epidemiologica  da  COVID-19",  e  del
decreto-legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori  disposizioni
urgenti in  materia  di  contenimento  e  prevenzione  dell'emergenza
epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno
2021"»; 
    Visto il decreto del Presidente della Corte dei conti n. 38 del 9
febbraio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - Serie generale - n.  39  del  16  febbraio  2021,  recante
«Regole  tecniche  ed  operative  in  materia  di  semplificazione  e
svolgimento in  modalita'  telematica  delle  procedure  concorsuali,
limitatamente  alle  fasi  di  svolgimento  delle   attivita'   delle
commissioni esaminatrici,  relative  al  personale  della  Corte  dei
conti»; 
    Considerate   le   rilevanti   scoperture   dell'organico   della
magistratura della Corte dei conti e l'assoluta necessita' di avviare
in tempi brevi una nuova procedura concorsuale per il reclutamento di
settanta unita' di personale, numero in  cui  sono  ricomprese  anche
unita' residue  da  precedenti  procedure  concorsuali,  regolarmente
autorizzate dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri del
10 ottobre 2017, del 15 novembre 2018 e del 20 agosto 2019; 
    Sentito  il  Consiglio  di  Presidenza  e  tenuto   conto   delle
deliberazioni assunte nell'adunanza del 27 gennaio 2021; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, a  settanta
posti di referendario, di  cui  quattordici  riservati  ai  candidati
appartenenti alle categorie indicate nell'art. 2 in  possesso,  oltre
che del diploma di laurea in giurisprudenza,  anche  del  diploma  di
laurea in scienze economico-aziendali o in scienze dell'economia o di
altro titolo di  studio  equipollente  ed  equiparato  ai  sensi  del
decreto interministeriale 9 luglio 2009. 
    2. I posti riservati di cui al comma 1, qualora  non  utilizzati,
sono conferiti agli idonei. 
    3. I vincitori che  conseguono  la  nomina  sono  assegnati  alle
sezioni  e  alle  procure  regionali  della  Corte  dei  conti,   con
esclusione di quelle aventi sede in Roma; la  permanenza  minima  dei
referendari nell'ufficio di prima  assegnazione  e'  fissata  in  tre
anni. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Possono partecipare al concorso gli appartenenti alle seguenti
categorie: 
      a) i magistrati ordinari nominati a seguito  di  concorso,  per
esame, che abbiano superato il prescritto tirocinio  conseguendo  una
valutazione positiva di idoneita'; 
      b) i procuratori dello Stato alla seconda classe di stipendio e
gli avvocati dello Stato; 
      c)  i  magistrati  militari  di  tribunale   e   i   magistrati
amministrativi; 
      d) gli avvocati iscritti nel  relativo  albo  professionale  da
almeno cinque anni; 
      e) i dipendenti di ruolo delle amministrazioni pubbliche di cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i
dipendenti dei due rami del Parlamento e  del  Segretariato  generale
della Presidenza  della  Repubblica,  i  funzionari  degli  organismi
comunitari, i militari appartenenti al ruolo ufficiali. In ogni  caso
deve trattarsi di  soggetti  assunti  attraverso  concorsi  pubblici,
muniti della laurea in giurisprudenza, conseguita al  termine  di  un
corso universitario di durata  non  inferiore  a  quattro  anni,  con
qualifica dirigenziale o appartenenti alle posizioni  funzionali  per
l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma  di  laurea
con  almeno  cinque  anni  di  anzianita'   di   servizio   a   tempo
indeterminato; 
      f) il personale docente di ruolo in  materie  giuridiche  delle
universita'  nonche'  i  ricercatori,  confermati   o   che   abbiano
conseguito   l'abilitazione   scientifica   nazionale   in    materie
giuridiche, con almeno tre anni di anzianita' di servizio. 
    2. I requisiti di anzianita'  prescritti  dal  comma  1  ai  fini
dell'ammissione al concorso, si conseguono anche mediante cumulo  dei
periodi di attivita' svolti in categorie diverse da quella utilizzata
per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 3 
 
                Termine per il possesso dei requisiti 
 
    1. I requisiti di ammissione al concorso devono essere  posseduti
alla data di scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di partecipazione al concorso. 
    2. L'amministrazione puo' disporre, in ogni momento, l'esclusione
dal concorso, con decreto motivato del  Presidente  della  Corte  dei
conti, per difetto dei requisiti prescritti. 
                               Art. 4 
 
         Termine e modalita' di presentazione delle domande 
 
    1. La domanda di partecipazione deve pervenire entro e non  oltre
le  ore  24,00  del  novantesimo  giorno  successivo  alla  data   di
pubblicazione  del  presente bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -;  nel
caso in cui la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine si
intende prorogato al primo giorno successivo non festivo. 
    2.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente per via telematica attraverso il Sistema  pubblico  di
identita' digitale (SPID).  Per  la  presentazione  della  domanda  i
candidati  devono  essere  in  possesso  di  un  indirizzo  di  Posta
elettronica certificata (PEC) personalmente intestato al candidato  e
devono    registrarsi    al    Portale     concorsi     all'indirizzo
https://concorsi.corteconti.it e seguire la procedura ivi indicata. 
    I candidati provvederanno  ad  eseguire  il  versamento  di  euro
50,00, quale contributo per le spese relative  all'organizzazione  ed
all'espletamento del concorso, unicamente tramite il sistema PagoPa a
cio' predisposto, a cui potranno collegarsi  direttamente  nel  corso
della procedura di compilazione della domanda. 
    3. In caso di prolungata  e  significativa  indisponibilita'  del
sistema informativo  l'amministrazione  si  riserva  di  informare  i
candidati,  al  ripristino  delle  attivita',  circa   le   eventuali
determinazioni da adottare al riguardo,  mediante  avviso  pubblicato
sul portale di cui al comma precedente. 
    4. La documentazione di cui all'art.  6,  comma  1,  deve  essere
allegata, in formato digitale, secondo le  modalita'  illustrate  sul
portale di cui al comma 2. Nel caso in cui il candidato non  disponga
della versione digitale della documentazione da esibire, puo' inviare
gli originali cartacei, entro l'ulteriore termine perentorio di venti
giorni dalla scadenza del termine di cui al comma  1,  all'indirizzo:
Corte dei conti - Segretariato generale - Servizio accessi, mobilita'
e dotazioni organiche - via Antonio Baiamonti n. 25 - 00195 Roma.  Si
considera prodotta in tempo utile la documentazione spedita  a  mezzo
raccomandata con avviso di ricevimento entro lo  stesso  termine.  La
medesima documentazione puo' essere, altresi', presentata a  mano  al
Segretariato generale della Corte dei conti,  nello  stesso  termine,
dal lunedi' al venerdi' dalle ore 10,00 alle ore 12,00; dell'avvenuta
consegna a mano verra' rilasciata ricevuta. 
    5. Non si tiene conto delle domande spedite a mezzo raccomandata. 
    6. L'amministrazione  non  assume  alcuna  responsabilita'  circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni  di  variazioni  dell'indirizzo  di  Posta  elettronica
certificata. 
                               Art. 5 
 
                 Contenuto e modalita' delle domande 
 
    1. Nella domanda di ammissione  i  candidati  devono  dichiarare,
sotto la propria responsabilita', pena l'esclusione dal concorso: 
      a) cognome e nome; 
      b) data e luogo di nascita; 
      c) di essere in possesso della cittadinanza italiana; 
      d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i
motivi della mancata iscrizione o cancellazione dalle stesse liste; 
      e) le eventuali condanne penali riportate (anche se  sia  stata
concessa amnistia,  condono,  indulto,  o  perdono  giudiziale)  e  i
procedimenti penali eventualmente pendenti,  dei  quali  deve  essere
specificata la natura; 
      f) indicazione specifica della categoria di appartenenza per la
quale si chiede l'ammissione al concorso  e  la  relativa  decorrenza
giuridica della nomina; 
      g)  l'eventuale  ulteriore  anzianita'  vantata  in   categoria
diversa da quella di attuale appartenenza e per la  quale  si  chiede
l'ammissione al concorso ai fini dell'eventuale valutazione di cumulo
di cui all'art. 2, comma 2 del bando. 
    2. I candidati appartenenti alla categoria di cui alla lettera a)
dell'art. 2 devono, inoltre, dichiarare  la  data  in  cui  e'  stato
superato  il  periodo  di  tirocinio  con  valutazione  positiva   di
idoneita'. L'ammissione al concorso non  e'  preclusa  dalla  mancata
formalizzazione del provvedimento stesso alla data  di  presentazione
della domanda, salvo l'accertamento d'ufficio  del  requisito  per  i
candidati ammessi alle prove orali e prima del relativo espletamento. 
    I candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  a)
dell'art. 2 che al momento  della  presentazione  della  domanda  non
hanno ancora concluso il periodo di tirocinio, ma siano  in  possesso
della prescritta anzianita' in altra categoria tra  quelle  indicate,
possono partecipare al concorso facendo valere il servizio pregresso,
a condizione che il periodo di tirocinio risulti  superato  all'esito
dell'accertamento che sara' effettuato, per i candidati ammessi  alle
prove orali, nell'immediatezza del relativo espletamento. 
    3. I candidati in possesso, oltre che del diploma  di  laurea  in
giurisprudenza, anche di altra laurea tra quelle indicate all'art.  1
del presente  bando,  devono  dichiarare  di  voler  usufruire  della
riserva prevista dallo stesso articolo, commi 1 e 2. 
    4. I candidati  devono  specificare  in  quale  lingua  intendono
sostenere  la  prova   orale   obbligatoria   e   l'eventuale   prova
facoltativa, nell'ambito delle lingue straniere indicate nell'annesso
programma. 
    5. I candidati devono dichiarare di essere disposti, in  caso  di
nomina, a prestare servizio nell'ufficio di prima assegnazione per un
periodo non inferiore a tre anni. 
    6.  I  candidati  portatori  di  disabilita'  devono  specificare
eventuali  esigenze  funzionali  allo  svolgimento  delle  prove  del
concorso. 
    7. I candidati patrocinanti presso le magistrature superiori sono
tenuti a specificare mettendo in evidenza nel curriculum vitae, se il
titolo posseduto e' stato ottenuto per  anzianita'  o  a  seguito  di
superamento di esame. Ove non indicato sara' assegnato  il  punteggio
minore. 
                               Art. 6 
 
                 Ulteriori indicazioni e allegazioni 
                   alle domande di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di cui all'art. 5 i candidati devono,  altresi',
dichiarare, a pena di esclusione: 
      a)  di  essere  in  possesso   del   diploma   di   laurea   in
giurisprudenza conseguita al termine di  un  corso  universitario  di
durata non inferiore a quattro anni, l'universita' presso la quale e'
stato conseguito, l'anno del conseguimento,  la  votazione  riportata
nell'esame finale di laurea, nonche' la  media  aritmetica  dei  voti
degli esami; 
      b) la qualifica posseduta e l'anzianita' nella qualifica, per i
candidati appartenenti alle categorie di cui alle lettere a), b), c),
e) ed f) dell'art. 2; 
      c) la data di iscrizione all'albo professionale degli  avvocati
per i candidati appartenenti alla categoria di cui  alla  lettera  d)
dell'art. 2. 
    Il  candidato  deve  fornire,  in  allegato  alla   domanda,   un
curriculum  vitae  aggiornato,  recante  l'indicazione  degli   studi
compiuti, degli esami universitari superati con i relativi voti,  dei
titoli  conseguiti,  degli  incarichi  ricoperti  e  di  ogni   altra
attivita' scientifica e didattica eventualmente esercitata. 
    Le pubblicazioni scientifiche devono essere trasmesse in  formato
digitale nei modi di cui all'art. 4, comma 2. Nel caso  in  cui  esse
superino il limite dimensionale per  l'inserimento  nel  portale,  il
candidato puo' inviarle in formato cartaceo entro plico chiuso  entro
il termine di inoltro della domanda all'indirizzo: Corte dei conti  -
Segretariato generale - Direzione generale risorse umane  -  Servizio
accessi, mobilita' e dotazioni organiche - viale  Mazzini  n.  105  -
00195 Roma, indicando sulla  busta  la  seguente  dicitura  «Concorso
pubblico, per titoli ed esami, a settanta posti di  referendario  nel
ruolo della carriera di magistratura della Corte dei conti». 
    Deve  essere,  inoltre,   fornito,   l'elenco   delle   eventuali
pubblicazioni, che siano in regola con le norme contenute nella legge
22 aprile 1941, n. 633 e successive  modificazioni  ed  integrazioni,
con indicazione degli estremi identificativi e del numero  di  pagine
di ciascuna.  Gli  originali  delle  pubblicazioni  medesime  possono
essere esibiti, in un numero non superiore a cinque, con le modalita'
di cui all'art. 4, comma 4 del presente bando. 
    2. I titoli dichiarati in fase di compilazione della  domanda  di
partecipazione, utili ai fini della valutazione di cui all'art. 9,  e
le dichiarazioni rese devono essere autocertificati, ai  sensi  degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, mediante la procedura prevista sul portale  di
cui  all'art.  4,  comma  2.  L'amministrazione  procede  ad   idonei
controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive rese  dal
candidato con ogni conseguenza di legge in ipotesi di mendacio. 
                               Art. 7 
 
           Verifiche sulle dichiarazioni sostitutive, dati 
                   e documenti resi dai candidati 
 
    Nei  confronti  dei   concorrenti   utilmente   collocati   nella
graduatoria,  l'amministrazione  acquisisce   d'ufficio,   ai   sensi
dell'art. 43, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, le informazioni  oggetto  delle  dichiarazioni
sostitutive rilasciate dai candidati nella domanda, nonche' i dati  e
i documenti richiesti dagli articoli 5 e  6  del  bando  in  possesso
delle pubbliche amministrazioni. A tal fine i candidati  sono  tenuti
ad indicare, nella domanda, tutti gli elementi indispensabili per  il
reperimento della documentazione di cui al periodo precedente. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La  commissione  esaminatrice,  da  nominarsi  con  successivo
decreto, e' composta secondo  quanto  previsto  dall'art.  45,  primo
comma, lettera a) del regolamento per la carriera e la disciplina del
personale della Corte dei  conti,  approvato  con  regio  decreto  12
ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della  legge  20
dicembre 1961, n. 1345. Con il medesimo decreto sono nominati  membri
supplenti, per la sostituzione  dei  membri  elettivi,  nel  caso  di
impedimento rilevante,  e  del  segretario  nel  caso  di  assenza  o
impedimento. 
    2. Per le prove di lingua straniera il giudizio e' espresso dalla
commissione  con  l'intervento,  ove  occorra,   a   supporto   della
commissione, di un  esperto  delle  lingue  indicate  dai  candidati,
professore o lettore nelle universita'. 
                               Art. 9 
 
             Condizioni di ammissione alle prove d'esame 
                e modalita' di valutazione dei titoli 
 
    1. Sono ammessi  a  sostenere  le  prove  di  esame  i  candidati
giudicati  meritevoli  per  le  doti  di   capacita'   e   rendimento
dimostrati, per gli incarichi eventualmente ricoperti, per  i  titoli
di cultura posseduti, per gli studi elaborati e pubblicati in materie
relative alle funzioni svolte o concernenti i  compiti  istituzionali
della Corte dei conti. A tal fine i candidati sono tenuti a compilare
il  prospetto  relativo  alle  categorie   di   titoli   ammissibili,
disponibile sul portale di cui all'art. 4, comma 2. 
    2. La commissione procede, preliminarmente, all'esame dei  titoli
di ciascun candidato esclusivamente ai  fini  del  conseguimento  del
punteggio minimo di 25 punti e la conseguente ammissione  alle  prove
scritte. 
    La  valutazione  completa  dei  titoli  e'  effettuata  solo  nei
confronti dei candidati che abbiano consegnato  tutti  gli  elaborati
scritti, prima dell'inizio della correzione. 
    Ogni commissario dispone di dieci punti, per la  valutazione  del
complesso dei titoli, per un massimo totale di  cinquanta  punti.  La
ripartizione dei cinquanta punti complessivi tra le quattro categorie
di titoli ammissibili e' la seguente: 
      prima categoria - doti di capacita' e rendimento: max punti 20; 
      seconda categoria - incarichi ricoperti: max punti 5; 
      terza categoria - titoli di cultura: max punti 20; 
      quarta categoria - studi elaborati e pubblicati: max punti 5. 
    Con riguardo alle «doti di capacita' e di rendimento» di cui alla
scheda titoli - prima categoria, lettere A, B, C, D  -  il  punteggio
sara' conteggiato partitamente per  ogni  singola  attivita'  svolta,
secondo quanto indicato dalla scheda titoli (punteggio  pieno  per  i
primi anni e ridotto per i successivi, ove previsto), nei limiti  del
punteggio massimo previsto dalla categoria (max 20 punti). 
    3.  Sono  valutati  soltanto  i  titoli  documentati   nei   modi
prescritti dall'art. 6 del bando e  inseriti  in  domanda.  I  titoli
inclusi in ciascuna delle quattro categorie con il relativo punteggio
sono specificati nell'apposito spazio sul portale di cui all'art.  4,
comma 2. 
                               Art. 10 
 
            Modalita' di svolgimento delle prove d'esame 
 
    1. L'esame consta,  secondo  il  programma  annesso  al  presente
decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale. 
    2. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - del 29 ottobre 2021 e sul  portale  di
cui all'art. 4, comma 2, e' data comunicazione dei giorni, dell'ora e
della sede in cui avranno luogo le prove scritte. 
    3. Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non e'  data
comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto  notizia
dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti sono tenuti  a
presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati con le modalita'  di  cui
al secondo comma del presente articolo, presso la sede di  esame  per
sostenere le prove scritte. 
    4. Durante le prove scritte e' consentita ai  candidati  soltanto
la consultazione  di  codici,  leggi  ed  altri  atti  normativi,  in
edizione senza note o richiami dottrinali  e  giurisprudenziali,  che
siano stati preventivamente consegnati alla commissione  esaminatrice
e da questa verificati. 
    5. I candidati che intendano avvalersi della facolta' di  cui  al
comma 4 sono tenuti a consegnare i testi che  desiderino  consultare,
presso la sede in cui si svolgeranno le  prove  scritte,  secondo  le
indicazioni che saranno fornite con la pubblicazione  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del diario delle prove scritte, curando che sulla  copertina
di ciascun testo sia presente, in maniera  da  lasciare  visibile  il
titolo, l'indicazione del proprio nome e cognome. I testi - collocati
in contenitori o borse al fine di  evitare  possibili  smarrimenti  -
devono  essere  accompagnati  da  un  elenco,  contenente  anche   le
generalita' del candidato. 
    6. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame  i  candidati
devono esibire un idoneo documento di riconoscimento. 
    7. Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso  alla
magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del
Presidente della Repubblica  7  febbraio  1949,  n.  28,  per  quanto
concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti  gli
elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli
elaborati  stessi  e  l'assegnazione  contemporanea  a  ciascuno  del
singolo punteggio. 
    8. I candidati  che  conseguono  l'ammissione  alla  prova  orale
ricevono  la   relativa   comunicazione,   all'indirizzo   di   Posta
elettronica certificata di cui all'art. 4, comma 2, con l'indicazione
del voto riportato in ciascuna  delle  prove  scritte,  almeno  venti
giorni prima di quello in cui devono sostenere la prova orale. 
                               Art. 11 
 
               Valutazione delle prove scritte e orali 
 
    1. Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario
dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse. 
    2.  Sono  ammessi  alla  prova  orale  i  candidati  che  abbiano
riportato una media di almeno quaranta  cinquantesimi  nel  complesso
delle prove scritte, purche' in nessuna di  esse  abbiano  conseguito
meno di trentacinque cinquantesimi. 
    3. Per la prova orale ogni commissario dispone di dieci punti.  I
candidati  devono  conseguire   un   punteggio   non   inferiore   ai
trentacinque punti. 
    4. La commissione esaminatrice puo' attribuire fino a  due  punti
per la prova orale facoltativa nella lingua prescelta dal candidato. 
    5. Il risultato definitivo in base al quale  viene  formulata  la
graduatoria e' dato dalla somma dei punti ottenuti nella  valutazione
dei titoli, dei punti riportati in ciascuna delle prove scritte,  dei
punti ottenuti nella prova orale  e  del  punteggio  attribuito  alla
prova orale facoltativa di lingua. 
    6. A parita' di merito si osservano le preferenze stabilite dalle
disposizioni vigenti. 
    7. Sono dichiarati vincitori del concorso i  candidati  utilmente
collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve  di
posti previste dall'art. 1, commi 1 e 2. 
                               Art. 12 
 
           Titoli di preferenza, formazione, approvazione 
                  e pubblicazione della graduatoria 
 
    1.  La  graduatoria  di  merito  e'  approvata  con  decreto  del
Presidente  della  Corte  dei  conti,  sotto  condizione   sospensiva
dell'accertamento dei requisiti per  l'ammissione  alla  magistratura
della Corte dei conti. 
    2. Della graduatoria di cui al comma 1 e' data  notizia  mediante
avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». La graduatoria e' pubblicata  sul  sito
istituzionale della Corte dei conti. 
    3. Nel termine  di  quindici  giorni  dalla  pubblicazione  della
graduatoria e' ammesso,  per  questioni  di  preferenza,  cosi'  come
previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della  Repubblica  10
gennaio 1957,  n.  3  e  successive  modificazioni  ed  integrazioni,
ricorso al Presidente della Corte dei conti, il quale decide,  previa
deliberazione  del  Consiglio  di   Presidenza,   con   provvedimento
definitivo da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana. 
                               Art. 13 
 
           Nomina dei vincitori e assegnazione delle sedi 
 
    1. I vincitori sono nominati con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica, su proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri,
previa deliberazione del Consiglio  di  Presidenza  della  Corte  dei
conti. 
    2. I vincitori,  ai  fini  dell'assegnazione  della  sede,  hanno
diritto di scelta, secondo l'ordine di graduatoria del concorso,  fra
i  posti  di  funzione  disponibili  individuati  dal  Consiglio   di
Presidenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 1, comma 3. 
    3. Coloro che al momento  della  nomina  risultino  residenti  da
almeno due anni in un comune della regione ove hanno sede uno o  piu'
uffici disponibili per la scelta, con esclusione della Regione Lazio,
possono  esercitare  la  precedenza   nell'assegnazione   in   deroga
all'ordine di graduatoria, purche'  dichiarino  la  disponibilita'  a
permanere nell'ufficio di assegnazione per un periodo non inferiore a
cinque anni. La precedenza si esercita,  quando  nella  regione  sono
disponibili piu' posti di funzione, con riguardo alla sede. 
                               Art. 14 
 
                 Pubblicita' degli atti concorsuali 
 
    1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di concorso
sono disponibili sul portale di cui al precedente art.  4,  comma  2,
nonche' all'indirizzo internet: 
      www.corteconti.it/cittadini_pa/amministrazione_trasparente/band
i_di_concorso/concorsi_magistratura 
    2. In particolare, sono disponibili sul sito internet della Corte
dei conti, sezione Amministrazione Trasparente, il  provvedimento  di
indizione del concorso, il provvedimento di nomina della  commissione
esaminatrice, nonche' tutte le informazioni oggetto di  pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  -  4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Per  qualsiasi   chiarimento   in   ordine   alla   procedura
concorsuale, nonche', per dubbi  o  problemi  di  natura  tecnica,  i
candidati  potranno  far  riferimento   agli   indirizzi   di   posta
elettronica ed ai contatti telefonici che  saranno  resi  disponibili
sulla piattaforma utile alla presentazione delle domande concorsuali. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Titolare del trattamento dei dati personali, ex  art.  26  del
regolamento (UE) n. 2016/679, e' la Corte dei conti. 
    2.  Responsabile  del  trattamento  dei  dati  ex  art.  28   del
regolamento  (UE)  n.  2016/679,  in  relazione   alla   fase   della
presentazione in via telematica delle domande,  e'  Dedagroup  Public
Services S.r.l., sulla base di atto di designazione della  Corte  dei
conti del 16 febbraio 2021 accettato  da  Dedagroup  Public  Services
S.r.l. in data 15 febbraio 2021 (atto protocollato  in  entrata  alla
Corte dei conti con n. 484 del 16 febbraio 2021). 
    3. La presentazione della domanda di partecipazione  al  concorso
comporta il trattamento dei dati personali  ai  fini  della  gestione
della procedura concorsuale, nel rispetto  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27  aprile  2016,
relativo alla  protezione  delle  persone  fisiche  con  riguardo  al
trattamento dei dati personali, nonche' alla libera  circolazione  di
tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE  (regolamento  generale
sulla protezione dei dati) (di seguito regolamento). 
    4. I dati personali oggetto del trattamento  verranno  utilizzati
esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in
particolare,  i  dati  saranno  trattati  per  finalita'  connesse  e
strumentali allo svolgimento della procedura  concorsuale  e  per  la
formazione di eventuali ulteriori atti alla  stessa  connessi,  anche
con l'uso di procedure informatizzate, nei modi  e  limiti  necessari
per perseguire tali finalita'. 
    5. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  anche  ai  fini
dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione,  pena
l'esclusione da detta procedura. 
    6. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati dalle
persone  preposte  alla  procedura  di  selezione  individuate  dalle
amministrazioni nell'ambito della procedura medesima. 
    7.  Si  fa  presente  che  in  occasione  delle   operazioni   di
trattamento dei dati personali la  Corte  dei  conti  puo'  venire  a
conoscenza di dati che il regolamento generale sulla  protezione  dei
dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in
quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno  stato  di
salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e  per
le sole finalita' previste connesse alla procedura o  previste  dalla
legge. 
    8. Ai sensi e per gli effetti  del  regolamento  gli  interessati
hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti,  l'accesso
ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la
limitazione  del  trattamento  che  li  riguarda  o  di  opporsi   al
trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). 
    9. Qualora l'interessato ritenga  che  il  trattamento  dei  dati
personali, avvenga in violazione di quanto previsto  dal  regolamento
ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art.
77 del regolamento stesso, o di adire le opportune  sedi  giudiziarie
(art. 79 del regolamento). 
    10. Il titolare  del  trattamento  indica  i  contatti  al  quale
l'interessato  puo'  rivolgersi  per  esercitare  i   diritti   sopra
indicati: 
      Corte dei conti, che ha sede in Roma (Italia) - viale  Giuseppe
Mazzini   n.   105   -   00195   -   tel.:   (+39)   06/38761;   PEC:
ufficio.gabinetto@corteconticert.it 
    11. Gli interessati possono, inoltre, contattare il  responsabile
della  protezione  dei  dati  per  tutte  le  questioni  relative  al
trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro  diritti
derivanti dal regolamento. 
    12. In relazione all'espletamento della procedura concorsuale,  i
dati di contatto con il responsabile della protezione dei dati sono: 
      per  la  Corte  dei  conti:  indirizzo  di  Posta   elettronica
certificata responsabile.protezione.dati@corteconticert.it 
    13. Tali punti  di  contatto  concernono  le  sole  problematiche
inerenti al trattamento dei dati personali e  non  l'andamento  della
procedura concorsuale o la presentazione di istanze di autotutela. 
                               Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto  non  espressamente  previsto  dal  presente  bando
valgono, ove applicabili, le disposizioni legislative vigenti. 
    2. Il presente decreto e' sottoposto al controllo  preventivo  di
regolarita' amministrativa e contabile, ai  sensi  dell'art.  66  del
vigente regolamento autonomo di amministrazione e contabilita'. 
    3. Il presente decreto e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
sul sito istituzionale della Corte dei conti, sezione Amministrazione
Trasparente. 
    4. Dal giorno di pubblicazione del  presente  bando  di  concorso
decorrono i termini per eventuali impugnative  secondo  la  normativa
vigente. 
      Roma, 25 giugno 2021 
 
                                               Il Presidente: Carlino 
                                                   PROGRAMMA DI ESAME 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico