Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 52 del 02-07-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 01-08-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 02-07-2021 |
Data Scadenza bando | 01-08-2021 |
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CONCORSO (Scad. 01-08-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di complessivi trentasette marescialli in servizio permanente, da immettere nel ruolo dei marescialli delle Forze armate, per l'anno 2021.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visti i decreti interministeriali emanati il 9 luglio 2009 dal Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e l'innovazione concernenti equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) e lauree magistrali (LM), ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi ed equiparazioni tra classi delle lauree decreto ministeriale n. 509/1999 e classi delle lauree decreto ministeriale n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, in particolare, il titolo II del Libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, la struttura ordinativa e le competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni in legge 9 agosto 2013, n. 98; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica relativa alle «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici» emanata dall'Ispettorato generale della sanita' militare il 9 febbraio 2016 ai sensi dell'art. 5, comma 2, del predetto decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate», che ha modificato l'art. 635, comma 2 del Codice dell'ordinamento militare, disponendo che i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto l'art. 682, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, per specifiche esigenze delle singole Forze armate, possano essere banditi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili, concorsi per titoli ed esami per trarre, con il grado di maresciallo e corrispondenti, giovani di eta' non superiore a trentadue anni alla data indicata nel bando di concorso e in possesso di laurea definita con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i concorsi relativi al Corpo delle capitanerie di porto; Visto l'art. 760, comma 5-bis, del Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale prevede che, i candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito dei concorsi di cui all'art. 682, comma 5-bis, frequentino corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato maggiore; Vista la legge 19 dicembre 2019, n. 157 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria; Visto il decreto ministeriale del 30 ottobre 2020, concernente le disposizioni applicate «ai concorsi per il reclutamento dei marescialli dell'Esercito, della Marina militare, compreso il Corpo delle Capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare»; Visto il decreto interministeriale del 16 maggio 2018, con il quale e' stata approvata la «Direttiva tecnica in materia di protocollo sanitario per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare»; Visto il foglio n. M_D SSMD 0089575 del 19 giugno 2020 con il quale lo Stato maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2021 dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e le consistenze previsionali per il triennio 2020-2022; Visto il foglio n. M_D MSTAT 0076192 del 29 ottobre 2020 dello Stato maggiore della Marina militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di giovani da immettere nel ruolo dei marescialli del Corpo equipaggi militari marittimi (CEMM) della Marina militare con il grado di Capo di 3^ classe per il 2021; Visto il foglio n. M_D E0012000 REG2021 0038444 del 22 febbraio 2021 dello Stato maggiore dell'Esercito concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina diretta» nell'Esercito italiano per l'anno 2021; Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0000937 del 7 gennaio 2021 dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare concernente gli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina diretta» nell'Aeronautica militare per l'anno 2021; Visto il foglio n. M_D ARM001 REG2021 0038958 del 20 aprile 2021 dello Stato maggiore dell'Aeronautica militare concernente modifiche agli elementi di programmazione per il reclutamento di marescialli a «nomina diretta» nell'Aeronautica militare per l'anno 2021; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, recante «Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia», convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 gennaio 2021 concernente «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19", e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19"»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 -, concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Generalita' 1. Sono indetti i seguenti concorsi per il reclutamento dei marescialli delle Forze armate: a) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dodici marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la specializzazione sanita'; b) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di quindici capi di 3^ cl. da immettere nel ruolo marescialli della Marina militare in servizio permanente nelle categorie specialisti del sistema di combattimento/ricercatori elettronici e Servizio sanitario del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.); c) concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, di dieci marescialli di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente per la categoria supporto, specialita' sanita'. La ripartizione tra le categorie/specialita' sono indicate nelle rispettive Appendici di Forza armata, del presente bando di concorso. 2. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste riserve di posti a favore del coniuge e dei figli superstiti, ovvero dei parenti in linea collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio, nonche', dei diplomati presso le Scuole militari e degli assistiti dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari di carriera dell'Esercito, dall'Istituto Andrea Doria per l'assistenza dei familiari e degli orfani del personale della Marina militare, dall'Opera nazionale per i figli degli aviatori e dall'Opera nazionale di assistenza per gli orfani dei militari dell'Arma dei carabinieri di cui agli articoli 645 e 681 del citato decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in possesso dei prescritti requisiti. I posti riservati eventualmente non ricoperti per insufficienza di concorrenti riservatari idonei saranno devoluti, nell'ordine della graduatoria di merito, agli altri concorrenti idonei. L'appartenenza a una delle categorie che da' diritto alla riserva dei posti, deve essere dichiarata nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 3. Nei concorsi di cui al precedente comma 1, i titoli di preferenza, ai sensi dell'art. 5, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e dell'art. 73, comma 14 della legge 9 agosto 2013, n. 98, saranno considerati solo per coloro che li dichiareranno nella domanda di partecipazione ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 4. I vincitori dei concorsi di cui al precedente comma 1 saranno ammessi quali marescialli alla frequenza dei corsi applicativi con riserva di accertamento, anche successiva all'ammissione, dei requisiti prescritti e subordinatamente all'autorizzazione a effettuare assunzioni eventualmente previste dalla normativa vigente. 5. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel successivo art. 5. Qualora il numero dei posti a concorso venga modificato secondo le previsioni del presente comma sara' altresi' modificato il numero dei posti riservati ai sensi del precedente comma 2. 6. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 7. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.difesa.it nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo art. 3, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti generali di partecipazione 1. Per partecipare ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i candidati devono possedere i seguenti requisiti generali: a) essere cittadini italiani; b) essere in possesso del titolo di studio indicato tra i requisiti speciali; c) essere in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio militare incondizionato; d) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabile dal regolamento; e) godere dei diritti civili e politici; f) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica. Ai fini sopracitati non rileva il proscioglimento disposto ai sensi dell'art. 957, comma 1, lettere b) ed e-bis del Codice dell'ordinamento militare; g) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) se militare, non avere in atto un procedimento disciplinare avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso con sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso, pronunciata ai sensi dell'art. 530 del codice di procedura penale; i) non essere sottoposti a misure di prevenzione; j) aver tenuto condotta incensurabile; k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 2. Il requisito di cui al comma 1, lettera d), non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare che partecipa ai concorsi nelle Forze armate. 3. Sono, altresi', previsti i seguenti requisiti speciali per l'accesso al ruolo dei marescialli dell'Esercito, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ai sensi dell'art. 682 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) essere in possesso di uno dei titoli di studio indicati nelle Appendici al presente bando, ovvero essere in possesso di un titolo di studio che, ai fini della partecipazione ai concorsi, sia ad essi equiparato/equipollente. Allo scopo, la domanda di partecipazione ha valore di dichiarazione sostitutiva ai sensi degli articoli 46 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/modulo-l a-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri. Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta; b) non aver compiuto il 32° anno di eta'; c) per i soli posti per la categoria specialisti del Sistema di combattimento del Corpo equipaggi militari marittimi (C.E.M.M.) di cui all'Appendice Marina al bando, essere in possesso di nulla osta di sicurezza (NOS) con classifica di segretezza non inferiore a «Segreto NATO». Il rilascio del NOS a cura dell'Autorita' preposta e' subordinato al favorevole esito di un preventivo procedimento di accertamento soggettivo sulla base delle disposizioni emanate dal Presidente del Consiglio dei ministri (decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 5/2015, articoli dal 25 al 29), a seguito del quale deve essere comunque esclusa dalla trattazione di informazioni classificate la persona il cui comportamento nei confronti delle istituzioni democratiche non dia sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' ai valori della Costituzione repubblicana ed alle ragioni di sicurezza dello Stato, nonche' ai fini della conservazione del segreto. 4. I militari in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati ai precedenti commi devono: a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) non aver riportato sanzioni disciplinari di stato nell'ultimo quinquennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a cinque anni; c) essere in possesso della qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni e comunque di almeno sessanta giorni nel caso Rapporto informativo. Nel caso di Rapporto informativo, si fa rinvio a quanto disciplinato al punto 2 dell'Allegato D al presente bando di concorso. 5. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino all'ammissione al corso applicativo, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il personale militare o di autorita' da lui delegata. I requisiti generali e speciali, devono essere posseduti dalla data indicata nel bando fino alla nomina a maresciallo in servizio permanente nei concorsi a nomina diretta, ad eccezione del limite massimo di eta' che puo' essere superato al momento dell'effettiva incorporazione o dell'inizio del corso applicativo e del NOS, il cui rilascio si realizzera' al termine della prevista procedura. 6. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti, comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. 7. I candidati in servizio, risultati vincitori dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi ai rispettivi corsi previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 8. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet https://www.difesa.it/ area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e Scuole Militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di accesso gia' rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso. 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate. 5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili, in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel proprio profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. Per gli allegati alla domanda, qualora previsti, il modulo riportera' le indicazioni che guideranno il concorrente nel corretto inserimento degli stessi. 3. Nei concorsi di cui al presente bando, e' possibile presentare domanda di partecipazione, nell'ambito di ciascuna Forza armata, per una sola delle categorie/specialita'/abilitazioni indicate nelle relative Appendici. 4. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 5. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 6. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso da quello sopraindicato e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicati al precedente art. 2, commi 1, 3 e 4, e relativa a tutti i titoli richiesti dal presente bando resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. Per i concorrenti in servizio il sistema provvedera' a informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. Detti candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del citato messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti d'appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato accede alla sezione relativa alle comunicazioni suddivisa in un'area pubblica, relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, di eventuale pubblicazione delle banche dati contenenti i quesiti oggetto delle prove scritte, calendari di svolgimento delle prove previste dall'iter concorsuale e variazioni delle date, ecc.), e in un'area privata, relativa alle comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso (variazioni della residenza o del recapito, dell'indirizzo di posta elettronica, dell'eventuale indirizzo di posta elettronica certificata, del numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile, variazioni relative alla propria posizione giudiziaria e posizione militare), possono essere trasmesse a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it Per i soli partecipanti al concorso per l'Esercito, tali richieste devono essere inoltrate anche all'indirizzo di posta elettronica centro_selezione@esercito.difesa.it ovvero all'indirizzo di posta certificata centro_selezione@postacert.difesa.it del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it Non saranno, altresi', prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione di titoli di merito e/o di preferenza previsti dal presente decreto ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. A tutti i messaggi di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima 3 Mb) di un valido documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 3. I concorrenti che, successivamente alla presentazione della domanda di partecipazione al concorso o ai concorsi d'interesse, sono incorporati presso un reparto/ente militare devono informare il competente ufficio del medesimo reparto/ente circa la partecipazione al concorso. Detto ufficio provvedera' agli eventuali adempimenti previsti al successivo art. 6. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia mobile da parte dei candidati.
Art. 6 Adempimenti degli Enti/Reparti militari 1. Il sistema informatico centrale provvedera' a: a) informare i Comandi /reparti/enti di appartenenza per i concorrenti militari in servizio ovvero i competenti Uffici documentali/Centri documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando Scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della 1^ Regione aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze; b) altresi' ad inviare ai Comandi degli enti/reparti di appartenenza ovvero i competenti Uffici documentali/Centri documentali (UDOC/CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando Scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della 1^ Regione aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al termine delle fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettere a), comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a), al medesimo indirizzo di posta elettronica istituzionale, una e-mail - riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area dedicata per produrre la scheda di sintesi di cui al presente art. 6, per il personale loro dipendente risultato idoneo all'effettuazione delle successive prove - nella quale troveranno l'elenco della citata documentazione. 2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, devono: a) per il personale in servizio: 1) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2. Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi devono inviare all'indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it al fine di consentire l'esclusione dal concorso e l'avvio delle relative azioni di competenza, il modello in Allegato A rinvenibile tra gli Allegati al bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande. Non saranno prese in considerazione le comunicazioni pervenute al solo indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it 2) successivamente all'esito delle fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a), gli stessi Comandi devono compilare, le informazioni richieste nell'Allegato B (fac simile scheda di sintesi); 3) compilare, inoltre, per i soli militari in servizio nell'Esercito che partecipano al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a), a cura delle competenti autorita' gerarchiche, il previsto documento valutativo chiuso alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicando quale motivo della compilazione: «partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei Marescialli da immettere nei Ruoli Marescialli dell'Esercito in servizio permanente con la Specializzazione Sanita'»; 4) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D, il modulo relativo alla scheda di sintesi che riproduce le informazioni richieste nell'allegato B avendo cura di riportare, tra l'altro, gli estremi della documentazione valutativa in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato dal candidato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (per i militari candidati al concorso per l'Aeronautica militare, solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni). Per i candidati che prima di essere incorporati per l'attuale servizio hanno ultimato una ferma volontaria e, successivamente, sono stati posti in congedo, dovra' essere inserito il giudizio riportato sull'estratto della documentazione di servizio rilasciato al termine della ferma. Tale scheda di sintesi deve essere firmata dalla commissione interna, controfirmata dal Comandante dell'Ente o suo delegato e posta in visione per tre giorni lavorativi al candidato per le opportune verifiche, il quale, qualora la riterra' completa, regolare e aggiornata, sottoscrivera' la relativa Dichiarazione di completezza; 5) compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove; 6) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'Ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 7) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare, all'indirizzo di posta elettronica certificata persomil@postacert.difesa.it e per conoscenza all'indirizzo r1d1s4@persomil.difesa.it ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). b) per il personale in congedo, successivamente all'esito delle fasi di cui all'art. 7, comma 1, lettera a), comma 2, lettera a) e comma 3, lettera a), i competenti Uffici documentali/Centri documentali (UDOC/CEDOC),Centri documentali (CEDOC), o i Dipartimenti militari marittimi/Capitanerie di porto o il Reparto territoriale del Comando Scuole/3^ Regione aerea ovvero il Reparto personale del Comando della 1^ Regione Aerea dell'Aeronautica per i concorrenti militari in congedo, ovvero il Centro nazionale amministrativo del Comando generale dell'Arma dei carabinieri devono: 1) nominare, con ordine del giorno del Comandante dell'Ente, un'apposita commissione interna (composta da presidente, 1° membro e 2° membro) che rediga, per ogni militare in congedo di rispettiva competenza partecipante al/ai concorso/i, la rispettiva scheda di sintesi, in Allegato C, secondo le modalita' indicate nell'allegato D; 2) compilare, firmare e trasmettere on-line tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa, la rispettiva scheda di sintesi secondo le modalita' indicate nell'allegato D, entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'esito delle prove.
Art. 7 Svolgimento dei concorsi 1. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) prove di verifica dell'efficienza fisica; c) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; d) accertamento dell'idoneita' attitudinale; e) prova orale; f) valutazione dei titoli di merito. 2. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) prova orale; e) valutazione dei titoli di merito. 3. Il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) prevede l'espletamento delle seguenti fasi: a) prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive; b) accertamento dell'idoneita' psico-fisica; c) accertamento dell'idoneita' attitudinale; d) prova orale; e) valutazione dei titoli di merito. 4. Per cio' che concerne le modalita' di svolgimento delle prove saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e quelle indicate nelle Appendici al bando. 5. Saranno ammessi a sostenere le prove e gli accertamenti, secondo le sequenze sopra riportate, i soli concorrenti giudicati idonei alla prova precedente, fatti salvi specifici casi di ammissione con riserva, disciplinati nelle Appendici al bando. Saranno esclusi dal prosieguo del concorso i candidati che rinunceranno a sostenere le prove obbligatorie di concorso. I concorrenti che, regolarmente convocati, non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti per l'espletamento delle suddette fasi concorsuali, saranno considerati rinunciatari e quindi esclusi dal concorso di interesse, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Saranno previste riconvocazioni per concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti con il presente bando o di analoghi concorsi dell'Arma dei carabinieri, ai quali i concorrenti hanno chiesto di partecipare e, per i militari, per inderogabili esigenze di servizio. In tali ipotesi gli interessati - per i militari in servizio i Comandi di appartenenza - dovranno far pervenire agli indirizzi di posta elettronica indicati al precedente art. 5, comma 2, un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del quarto giorno feriale (sabato escluso) antecedente a quello di prevista presentazione con in allegato copie per immagine, ovvero in formato PDF, di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e della documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta solo compatibilmente con il periodo di svolgimento delle prove stesse e nel rispetto delle specifiche disposizioni di cui agli articoli successivi e nelle Appendici al bando, avverra' mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. I calendari di svolgimento delle prove concorsuali nonche' eventuali modifiche delle sedi di svolgimento delle prove stesse saranno resi noti mediante avviso - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti - inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale ovvero, per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. Mediante avviso inserito nella sezione comunicazioni del portale ovvero con le altre modalita' sopra indicate, saranno altresi' resi noti gli esiti delle prove. Sara' anche possibile chiedere informazioni al riguardo al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito, 186 - 00143 Roma - tel. 06/517051012 (mail: urp@persomil.difesa.it). 6. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti - compresi quelli di sesso femminile che si sono trovati nelle condizioni di cui all'art. 580, comma 2 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010 - dovranno essere sottoposti agli accertamenti e alle prove previste in data compatibile con quella della formazione delle graduatorie generali di merito, fatte salve ulteriori specifiche disposizioni di cui alle Appendici al bando. 7. Alle prove e agli accertamenti di cui ai precedenti commi i concorrenti dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o di altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validita'. 8. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste per ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno a carico dei concorrenti, rimanendo escluso qualsiasi intervento dell'Amministrazione della difesa per i candidati che risulteranno sprovvisti di mezzi per i viaggi. 9. I concorrenti in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle fasi concorsuali, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno tali fasi e per il rientro nella sede di servizio. 10. I candidati incorporati in qualita' di volontari successivamente alla data di presentazione della domanda di partecipazione a uno o piu' concorsi dovranno informare per iscritto il Reparto/Ente d'incorporamento circa l'inoltro della domanda di partecipazione. Detti Reparti/Enti comunicheranno alla Direzione generale per il personale militare l'avvenuta assunzione in forza dei predetti candidati a mezzo e-mail agli indirizzi indicati nel precedente art. 6, comma 2, lettera a), numero 1). 11. I candidati rinviati a domanda dalle procedure concorsuali per l'ammissione al 4° concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento, a nomina diretta, dei marescialli da immettere nei ruoli marescialli dell'Esercito in servizio permanente, dei Capi di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli della Marina militare in servizio permanente e dei capi di 3^ cl. da immettere nei ruoli marescialli dell'Aeronautica militare in servizio permanente, ai sensi dell'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34 del 19 maggio 2020, citato nelle premesse, sosterranno le prove non ancora svolte nell'ambito delle procedure del presente bando. Altresi', le risultanze di prove e accertamenti precedentemente svolti saranno valutate secondo le disposizioni e i criteri del presente bando e secondo le modalita' che saranno indicate con apposita determinazione dirigenziale. 12. L'Amministrazione non risponde di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lascino incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al presente articolo. 13. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove d'esame.
Art. 8 Commissioni 1. Nell'ambito di ciascun concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, con successivi decreti dirigenziali saranno nominate le seguenti commissioni: a) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a): 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione della graduatoria di merito; 2) commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 4) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; b) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b): 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e per la formazione delle graduatorie di merito; 2) commissione per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; c) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): 1) commissione esaminatrice per la prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive, per la prova orale, per la valutazione dei titoli di merito e la formazione delle graduatorie di merito; 2) commissione per gli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica; 3) commissione per l'accertamento dell'idoneita' attitudinale; 4) commissione per gli ulteriori accertamenti psico-fisici.
Art. 9 Prova scritta per la verifica delle qualita' culturali e intellettive 1. I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nel calendario consultabile nell'area pubblica del portale e nei siti www.difesa.it - www.esercito.difesa.it - www.marina.difesa.it e www.aeronautica.difesa.it esibendo la ricevuta generata dal sistema in occasione dell'inoltro della candidatura con le modalita' di cui al precedente art. 4 del presente bando. La prova si svolgera', a cura della competente commissione, con le modalita' e sui programmi di cui alle Appendici al bando. 2. Sulla base dei punteggi conseguiti dai concorrenti nelle prove scritte le competenti commissioni provvederanno a formare gli elenchi per individuare i concorrenti da ammettere a sostenere le prove successive, entro i limiti numerici di cui alle rispettive Appendici al bando. 3. Il punteggio riportato nelle suddette prove sara' utile ai fini della formazione delle graduatorie finali del concorso.
Art. 10 Accertamento dell'idoneita' psico-fisica 1. Nell'ambito di tutti i concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, i concorrenti, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sul protocollo vaccinale previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile tra gli Allegati al bando, saranno sottoposti, a cura delle competenti commissioni, ad accertamenti volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare incondizionato quale maresciallo in servizio permanente in base alla normativa vigente per l'accesso alla Forza armata prescelta. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare, delle direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, di cui in premessa. Questi ultimi non saranno accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare, fatto salvo il rispetto di ulteriori disposizioni normative indicate nelle Appendici al bando. La facolta' di proporre istanza di riconvocazione non e' prevista per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) in quanto l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica avra' luogo contestualmente alle prove di efficienza fisica. Pertanto, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere proposte all'atto della convocazione alla prova di verifica efficienza fisica. 2. Le modalita' di espletamento dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti a cui saranno sottoposti i candidati sono dettagliatamente indicati nelle Appendici al bando, nelle quali sono altresi' prescritti i requisiti fisici necessari ai fini del conseguimento dell'idoneita' nonche' i profili sanitari minimi. A pena di esclusione, tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale. Sara' cura del concorrente produrre anche l'attestazione - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. Nei confronti dei concorrenti che, in sede di visita saranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risultera' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti in tempi contenuti, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario. Essa fissera' il termine entro il quale sottoporra' detti concorrenti al previsto accertamento dell'idoneita' psico-fisica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita', compatibilmente con i termini della procedura concorsuale. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio dell'accertamento dell'idoneita' psico-fisica saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 4. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 5. Il giudizio espresso dalla suddetta commissione, con esclusione del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c) del presente bando, e' definitivo e sara' comunicato seduta stante. Per i concorrenti giudicati idonei la commissione provvedera' a definire il profilo sanitario.
Art. 11 Accertamento dell'idoneita' attitudinale 1. I partecipanti saranno sottoposti all'accertamento dell'idoneita' attitudinale, a cura delle competenti commissioni. Le modalita' di espletamento dell'accertamento, la documentazione da portare al seguito - in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge - all'atto della presentazione ai rispettivi enti di selezione e gli accertamenti cui saranno sottoposti i candidati sono indicati nelle Appendici al bando. 2. I concorrenti saranno sottoposti ad accertamenti finalizzati a valutarne le qualita' attitudinali nonche' rispetto alle distinte caratteristiche di impiego, il possesso delle capacita' e dei requisiti necessari al fine di un positivo inserimento nelle Forze armate. Tali accertamenti saranno svolti secondo i criteri e le modalita' indicati nelle Appendici al bando. 3. Poiche' per i concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere a) e b) l'espletamento dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale e' previsto contestualmente ad altre prove concorsuali, eventuali istanze di riconvocazione, nei casi e con le modalita' di cui al precedente art. 7, comma 5, dovranno essere rispettivamente proposte: a) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), all'atto della convocazione alle prove di verifica dell'efficienza fisica; b) per il concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), all'atto della convocazione all'accertamento dell'idoneita' psico-fisica. 4. Al termine dell'accertamento attitudinale, la competente commissione esprimera', nei riguardi di ciascun concorrente, un giudizio sull'idoneita', senza attribuzione di punteggio. Il giudizio espresso e' definitivo e sara' comunicato seduta stante.
Art. 12 Prove di verifica dell'efficienza fisica 1. I partecipanti al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) saranno sottoposti, a cura della competente commissione, alle prove di verifica dell'efficienza fisica. 2. L'efficienza fisica dei candidati al concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c) sara' valutata nell'ambito dell'accertamento dell'idoneita' attitudinale. 3. Le prove di verifica dell'efficienza fisica potranno prevedere l'espletamento di esercizi obbligatori ovvero facoltativi. Il mancato superamento degli esercizi facoltativi non determinera' l'esclusione dal concorso. 4. Le modalita' di espletamento delle prove sono indicate nelle Appendici al bando. 5. I concorrenti regolarmente convocati dovranno presentarsi muniti della documentazione, in originale o in copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge, indicata nelle rispettive Appendici del bando. 6. I concorrenti che lamentano postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire, prima dell'inizio delle prove, idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di verifica dell'efficienza fisica. Questa, sentito il dirigente del Servizio sanitario o il suo sostituto, adottera' le conseguenti determinazioni, eventualmente autorizzando l'effettuazione delle prove in altra data. Allo stesso modo, i concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusano una indisposizione, o che si infortunano durante l'esecuzione di uno degli esercizi, dovranno immediatamente comunicarlo alla commissione la quale adottera' le conseguenti determinazioni. Al di fuori dei casi summenzionati, non saranno prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove di verifica dell'efficienza fisica. 7. I concorrenti che, nei casi di cui al precedente comma 6, otterranno dalla commissione l'autorizzazione al differimento dell'effettuazione delle prove di verifica dell'efficienza fisica, saranno convocati, mediante avviso inserito nell'area privata della sezione comunicazioni del portale ovvero per ragioni organizzative, con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione) o con lettera raccomandata o telegramma o, ove possibile, mediante notifica diretta agli interessati, per sostenere tali prove in altra data. La data di riconvocazione dovra', in ogni caso, essere compatibile con il calendario di svolgimento delle prove di verifica dell'efficienza fisica o, nel caso del concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), con il calendario di svolgimento dell'accertamento attitudinale. I concorrenti riconvocati ai sensi del presente comma che risulteranno assenti al momento dell'inizio delle prove di verifica dell'efficienza fisica ovvero che saranno impossibilitati a sostenere le prove a causa di indisposizione o infortunio, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, qualunque siano le ragioni, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 7. Non saranno previste ulteriori riconvocazioni. 8. L'esito delle prove di verifica dell'efficienza fisica sara' comunicato seduta stante.
Art. 13 Prova orale 1. I concorrenti risultati idonei al termine delle prove concorsuali di cui ai precedenti articoli, prima della valutazione dei titoli di merito, saranno ammessi a sostenere la prova orale. 2. La prova si svolgera', a cura delle competenti commissioni esaminatrici, con le modalita' e sugli argomenti previsti dai programmi riportati nelle Appendici al bando.
Art. 14 Titoli di merito La commissione esaminatrice ai fini della formazione della graduatoria di merito valutera' i titoli di merito secondo le modalita' di cui alle appendici al bando, provvedendo a redigere un'apposita scheda di valutazione.
Art. 15 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 saranno formate dalle rispettive commissioni esaminatrici, secondo le modalita' di cui alle Appendici al bando. Le graduatorie di merito saranno approvate con decreti dirigenziali. 2. Nei predetti decreti si terra' conto delle riserve di posti previste per ciascun concorso e, a parita' di merito, si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o con apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. In assenza di titoli di preferenza sara' preferito il concorrente piu' giovane di eta', in applicazione del 2° periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 3. Saranno dichiarati vincitori, salvo quanto disposto al precedente art. 1, comma 5, i concorrenti che si collocheranno utilmente nelle graduatorie finali di merito. 4. I decreti di approvazione delle graduatorie di merito saranno pubblicati nel portale e nel sito www.difesa.it tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati.
Art. 16 Documentazione amministrativa 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie finali di merito relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1 riceveranno da parte della Direzione generale per il personale militare apposita comunicazione inserita nell'area privata e pubblica del portale, secondo le modalita' indicate al precedente art. 5, consultabile anche nel sito www.difesa.it e dovranno produrre la seguente documentazione: a) dichiarazione sostitutiva di certificazione, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella quale risulti: 1) il godimento dei diritti civili e politici; 2) non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi e di non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; b) certificato attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh rilasciato da struttura sanitaria pubblica. 2. I medesimi candidati saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporazione: a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; b) in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella.
Art. 17 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nonche' a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Il certificato generale del casellario giudiziale sara' acquisito d'ufficio.
Art. 18 Nomina 1. I candidati utilmente collocati nelle graduatorie di merito, frequenteranno corsi applicativi di durata non superiore a un anno accademico le cui modalita' sono disciplinate con determinazione dei rispettivi Capi di Stato maggiore. Inoltre gli stessi dovranno presentare, pena la revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine di competenza, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 4 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. 2. I concorrenti saranno nominati maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3^ classe della Marina militare e maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica militare con decreto dirigenziale ed iscritti in ruolo dopo coloro che hanno frequentato il corso di cui all'art. 760, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e comunque prima di quelli che hanno frequentato il corso di qualificazione di cui al comma 1-bis, del medesimo articolo, iscritti in ruolo nello stesso anno. 3. L'anzianita' relativa dei marescialli e' rideterminata, a seguito del superamento del corso applicativo, dalla media del punteggio della graduatoria del concorso e di quello conseguito al termine del corso. 4. I candidati che non superano il corso applicativo, sono collocati in congedo illimitato, ovvero reintegrati nel ruolo di provenienza se gia' in servizio, in tal caso il periodo svolto quale frequentatore del corso e' considerato come servizio effettivamente prestato. 5. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui all'art. 2 del presente bando. 6. I vincitori assumeranno servizio con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al precedente comma 1. 7. All'atto della presentazione al corso, i marescialli/Capi di 3^ classe dovranno contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso medesimo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Detti marescialli saranno sottoposti a visita di incorporamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamento dell'idoneita' psico-fisica, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale enzimatica, rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. A tal fine, dovranno presentare all'atto dell'incorporamento, la documentazione di cui al precedente art. 16, comma 2. 8. Eventuali richieste di cessazione a domanda, anche nelle more della formalizzazione della nomina a maresciallo in servizio permanente, saranno trattate a mente dell'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 9. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 10. Nei concorsi di cui al presente bando, se alcuni dei posti messi a concorso risultano scoperti per rinuncia o decadenza, la Direzione generale per il personale militare puo' autorizzare altrettante ammissioni ai corsi stessi secondo l'ordine della graduatoria entro 1/12 della durata del corso stesso ai sensi dell'art. 643, comma 4 del decreto legislativo n. 66/2010. 11. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 10, comma 4 saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 12. Il concorrente di sesso femminile nominato maresciallo dell'Esercito italiano, Capo di 3^ classe della Marina militare e maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica militare, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 13. Ai marescialli, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti. 14. Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati in servizio o in congedo, nonche' il personale appartenente alle Forze di polizia o ai Corpi armati dello Stato, potranno accedere alla frequenza del corso previa rinuncia al grado e alla qualifica rivestiti all'atto dell'ammissione al corso stesso con la conseguente cancellazione dai rispettivi ruoli di provenienza e essere nominati maresciallo in servizio permanente dell'Esercito, Capo di 3^ classe della Marina militare e maresciallo di 3^ classe dell'Aeronautica militare. I volontari in ferma prefissata, se in servizio, potranno accedere alla frequenza del corso previo provvedimento di proscioglimento dalla ferma prefissata annuale o quadriennale, con contestuale perdita del grado e collocamento in congedo dalla ferma medesima, secondo la procedura disciplinata dalla «Direttiva di stato giuridico dei volontari in ferma prefissata». Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di appartenenza.
Art. 19 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare puo', con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata, escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti ritenuti non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo istituto di formazione.
Art. 20 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari son trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o, dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'instaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli 1053 e 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico economica o di impiego del concorrente, nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo si sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato fino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11, 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai concorrenti sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 giugno 2021 Il direttore generale: Ricca
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