Concorso per COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI

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Rettifica-Revoca

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Tipologia Rettifica-Revoca
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 53 del 06-07-2021
Sintesi: COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM RETTIFICA Modifica del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica ...
Ente: COMMISSIONE INTERMINISTERIALE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM - COMUNE DI NAPOLI
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 06-07-2021
Data Scadenza bando 05-08-2021
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COMMISSIONE PER L'ATTUAZIONE DEL PROGETTO RIPAM

RETTIFICA

Modifica del concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di millecinquantadue unita' di personale non dirigenziale a tempo indeterminato, da inquadrare nella II Area, posizione economica F2, profilo professionale di assistente alla fruizione, accoglienza e vigilanza del Ministero per i beni e le attivita' culturali.

 
                        LA COMMISSIONE RIPAM 
 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013,  n.  101,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; 
    Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del
4 maggio 2021, in corso di registrazione, che nomina  la  Commissione
RIPAM; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.  77,  e  in  particolare
l'art.  247,  comma  1,  che  stabilisce  che,  nel  rispetto   delle
condizioni di salubrita' e sicurezza degli ambienti di  lavoro  e  di
quelle previste dall'art. 3 della legge 19 giugno  2019,  n.  56,  le
procedure concorsuali per reclutamento del personale non dirigenziale
di cui all'art. 4, comma 3-quinquies,  del  decreto-legge  31  agosto
2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge  30  ottobre
2013, n. 125, e di cui all'art. 35, comma 5, del decreto  legislativo
30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolte presso  sedi  decentrate
anche  attraverso  l'utilizzo  di  tecnologia  digitale  secondo   le
previsioni del presente articolo; 
    Visto l'art. 247, comma 2, del  citato  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, che tra l'altro stabilisce che il Dipartimento della  funzione
pubblica della Presidenza del Consiglio  dei  ministri  individua  le
sedi di svolgimento delle prove concorsuali anche  sulla  base  della
provenienza geografica dei candidati, utilizzando  idonei  locali  di
plessi scolastici di ogni ordine e grado, di sedi universitarie e  di
ogni altra  struttura  pubblica  o  privata,  anche  avvalendosi  del
coordinamento    dei    prefetti     territorialmente     competenti.
L'individuazione da parte del Dipartimento  della  funzione  pubblica
delle strutture disponibili di cui al medesimo comma avviene  tenendo
conto delle esigenze di economicita' delle  procedure  concorsuali  e
nei limiti delle risorse disponibili  a  legislazione  vigente  delle
amministrazioni destinatarie delle predette procedure  concorsuali  a
carico delle quali sono posti gli oneri derivanti dall'utilizzo delle
strutture; 
    Visto l'art. 248, comma 1, del  citato  decreto-legge  19  maggio
2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77, secondo cui, per le procedure concorsuali per il personale non
dirigenziale di cui all'art. 4, comma 3-quinquies, del  decreto-legge
31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla  legge  30
ottobre 2013, n. 125, e all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo
30 marzo 2001, n. 165, gia' bandite alla data di  entrata  in  vigore
del medesimo decreto e per quelle nelle quali,  alla  medesima  data,
sia stata effettuata anche una sola delle prove concorsuali previste,
la Commissione per  l'attuazione  del  progetto  di  Riqualificazione
delle pubbliche amministrazioni (RIPAM) puo' modificare, su richiesta
delle amministrazioni destinatarie delle  procedure  concorsuali,  le
modalita' di svolgimento delle prove previste dai relativi  bandi  di
concorso,  dandone  tempestiva  comunicazione  ai  partecipanti  alle
procedure,  prevedendo  esclusivamente,  in  base  alla  lettera  a),
l'utilizzo di strumenti informatici e  digitali  per  lo  svolgimento
delle prove scritte e preselettive, lo svolgimento in videoconferenza
della  prova  orale,  garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nonche',  sulla  base  di  quanto  disposto
dalla lettera b),  lo  svolgimento  delle  prove  anche  presso  sedi
decentrate secondo le modalita' dell'art. 247 del medesimo decreto; 
    Visto il decreto-legge 1° aprile  2021,  n.  44,  convertito  con
modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; 
    Visto,  in  particolare,  l'art.  10,   comma   2,   del   citato
decreto-legge 1° aprile 2021, n.  44,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo  cui  le  amministrazioni,
nel  limite  delle  pertinenti  risorse  disponibili  a  legislazione
vigente, possono prevedere, in ragione del  numero  di  partecipanti,
l'utilizzo di sedi decentrate con  le  modalita'  previste  dall'art.
247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con
modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e
in ogni caso fino al permanere dello stato  di  emergenza  deliberato
dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe,
la  non  contestualita',  assicurando  comunque  la   trasparenza   e
l'omogeneita' delle prove  somministrate  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; 
    Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata  nella
riunione del 21 aprile 2021 con la quale e'  prorogato,  fino  al  31
luglio 2021,  lo  stato  di  emergenza  in  conseguenza  del  rischio
sanitario connesso all'insorgenza di patologie  derivanti  da  agenti
virali trasmissibili; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile  2021,  n.  52,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 giugno 2021, n. 87; 
    Visto il decreto-legge 1°  marzo  2021,  n.  22,  convertito  con
modificazioni dalla legge 22 aprile 2021, n. 55  e,  in  particolare,
l'art. 6, il quale prevede, tra l'altro, che  «Il  "Ministero  per  i
beni e le attivita' culturali  e  per  il  turismo"  e'  ridenominato
"Ministero della cultura"» nonche' che  «Le  denominazioni  "Ministro
della cultura" e "Ministero della  cultura"  sostituiscono,  ad  ogni
effetto e ovunque presenti, le denominazioni "Ministro per i  beni  e
le attivita' culturali e per il turismo" e "Ministero per i beni e le
attivita' culturali e per il turismo"»; 
    Visto  il  bando  di  concorso  pubblico,  per  esami,   per   il
reclutamento   di   millecinquantadue   unita'   di   personale   non
dirigenziale a tempo indeterminato,  da  inquadrare  nella  II  area,
posizione economica F2,  profilo  professionale  di  assistente  alla
fruizione,  accoglienza  e  vigilanza  del  Ministero  della  cultura
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019); 
    Considerato che il concorso risulta gia'  bandito  alla  data  di
entrata in vigore del citato decreto-legge 19  maggio  2020,  n.  34,
convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e che
alla medesima data e' stata effettuata la prova preselettiva; 
    Considerata l'esigenza rappresentata dal Ministero della  cultura
da ultimo con nota prot. n. 15517 del 14 maggio 2021 di modificare il
bando di concorso ai sensi dell'art. 248, comma 1,  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34,  convertito  con  modificazioni  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77; 
    Considerata  la  necessita'  di  garantire  la  celerita'   della
procedura concorsuale per l'assunzione  del  personale  di  area  II,
posizione  economica  F2,  presso   il   Ministero   della   cultura,
assicurando la tutela della salute pubblica  nell'attuale  situazione
epidemiologica da COVID-19; 
    Tenuto conto della  necessita'  di  modificare  le  modalita'  di
svolgimento della prova selettiva scritta e, qualora si verifichi  un
aggravamento  della  situazione  epidemiologica   da   COVID-19,   la
modalita' di svolgimento della prova selettiva orale; 
    Considerata la necessita' di modificare gli articoli 3, 6, 7 e  8
del predetto bando di concorso; 
 
                              Delibera: 
 
                               Art. 1 
 
                         Modifica del bando 
 
    1. Il bando di concorso pubblico, per esami, per il  reclutamento
di millecinquantadue unita' di personale  non  dirigenziale  a  tempo
indeterminato, da inquadrare nella II area  posizione  economica  F2,
profilo professionale di assistente  alla  fruizione,  accoglienza  e
vigilanza del Ministero della cultura (Gazzetta Ufficiale - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 63 del 9 agosto 2019) e' modificato
ai sensi dell'art. 248, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n.
34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77.
La prova selettiva scritta di cui all'art. 7 si potra' svolgere anche
presso  sedi  decentrate  e  si  svolgera'  esclusivamente   mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali; la prova selettiva
orale di cui all'art. 8 verra' svolta in videoconferenza nell'ipotesi
in cui si verifichi un aggravamento della  situazione  epidemiologica
da COVID-19. 
    2. Per effetto di  quanto  previsto  dal  comma  1  del  presente
articolo: 
      a) all'art. 3, comma 3,  punto  2  del  bando  e'  aggiunto  il
seguente periodo: «la prova  selettiva  scritta  si  potra'  svolgere
anche presso sedi decentrate e si svolgera'  esclusivamente  mediante
strumentazione informatica e piattaforme digitali.»; 
      b) all'art. 3, comma 3,  punto  3  del  bando  e'  aggiunto  il
seguente  periodo:  «La  prova  selettiva  orale  verra'  svolta   in
videoconferenza, nell'ipotesi in cui  si  verifichi  un  aggravamento
della situazione epidemiologica da COVID-19, attraverso l'utilizzo di
strumenti informatici e digitali, garantendo comunque  l'adozione  di
soluzioni  tecniche  che  assicurino  la  pubblicita'  della  stessa,
l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza   delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali.»; 
      c) all'art. 6, comma 13, del  bando  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente periodo: «Almeno venti giorni prima dello svolgimento  della
prova    scritta    sono    altresi'     pubblicate,     sul     sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One  2019",  le
misure per la tutela della salute pubblica a fronte della  situazione
epidemiologica.»; 
      d) all'art. 7, comma 1,  del  bando  e'  aggiunto  il  seguente
periodo: «La prova selettiva scritta si potra' svolgere anche  presso
sedi decentrate e si svolgera' esclusivamente mediante strumentazione
informatica e piattaforme digitali.»; 
      e) l'art. 7, comma 5, del bando e' cosi' sostituito: «L'assenza
dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita
per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza  maggiore,  nonche'  la
violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a  fronte
della  situazione  epidemiologica  di  cui  all'art.  6,  comma   13,
comportera' l'esclusione dal concorso.»; 
      f) l'art. 7,  comma  9,  del  bando  e'  cosi'  sostituito:  «I
candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno  a  disposizione
strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo  previsto  per
la  prova,  il  sistema  interrompe  la   procedura   ed   acquisisce
definitivamente  le  risposte  fornite  dal  candidato  fino  a  quel
momento.  Fino  all'acquisizione   definitiva   il   candidato   puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato, utilizzando strumenti digitali.»; 
      g) all'art. 7, comma 10, del bando dopo  le  parole  «sul  sito
http://riqualificazione.formez.it» sono aggiunte le seguenti  «,  sul
sistema "Step-One 2019"»; 
      h) all'art. 8, comma 2,  del  bando  e'  aggiunto  in  fine  il
seguente periodo: «La prova orale verra' svolta  in  videoconferenza,
nell'ipotesi in cui si verifichi  un  aggravamento  della  situazione
epidemiologica  da  COVID-19,  attraverso  l'utilizzo  di   strumenti
informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione  di  soluzioni
tecniche   che    assicurino    la    pubblicita'    della    stessa,
l'identificazione  dei  partecipanti,  nonche'  la  sicurezza   delle
telecomunicazioni  e  la  loro  tracciabilita',  nel  rispetto  della
normativa in materia di  protezione  dei  dati  personali.  Sul  sito
http://riqualificazione.formez.it e sul sistema "Step-One 2019"  sono
pubblicate le misure per la tutela della  salute  pubblica  a  fronte
della situazione epidemiologica, nonche' le eventuali indicazioni  di
dettaglio in merito allo svolgimento della prova. La violazione delle
predette misure per la tutela della salute pubblica  a  fronte  della
situazione epidemiologica comporta l'esclusione dal concorso.». 
                               Art. 2 
 
                        Forme di pubblicita' 
 
    1.  Il  presente  provvedimento  e'  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami»,  sul  sito  http://riqualificazione.formez.it,  sul   sistema
«Step-One 2019» e sul sito istituzionale del Ministero della cultura. 
                               Art. 3 
 
                        Mezzi di impugnazione 
 
    1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso  in  sede
giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro
sessanta giorni dalla data di pubblicazione o  ricorso  straordinario
al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni  dalla  stessa
data. 
                               Art. 4 
 
                            Norme finali 
 
    1.  Per  quanto   non   espressamente   previsto   nel   presente
provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art.  1,
comma 1, pubblicato, tra  l'altro,  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» -  n.  63
del 9 agosto 2019. 
      Roma, 5 luglio 2021 
 
                         p. Il Dipartimento 
                       della funzione pubblica 
                                Fiori 
 
                    p. Il Ministero dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Castaldi 
 
                    p. Il Ministero dell'interno 
                               Nicolo'