Concorso per 1 commissario (campania) MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 55 del 13-07-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA CONCORSO (Scad. 12-08-2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoventi posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria. ...
Ente: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Regione: CAMPANIA
Provincia: NAPOLI
Comune: NAPOLI
Data di inserimento: 13-07-2021
Data Scadenza bando 12-08-2021
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MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

CONCORSO (Scad. 12-08-2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di centoventi posti di allievo commissario della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
del personale e delle risorse del  Dipartimento  dell'amministrazione
                            penitenziaria 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti lo  statuto
degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53  recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale  dello  Stato»  e  in  particolare
l'art. 26 concernente le qualita' morali e di condotta di cui  devono
essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
personale delle Forze di polizia; 
    Vista  la  legge  15  dicembre  1990,  n.   395,   e   successive
modificazioni,   recante   «Ordinamento   del   Corpo   di    polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  febbraio
1999, n. 82, recante «Regolamento di servizio del  Corpo  di  polizia
penitenziaria»; 
    Visto il decreto legislativo 30 ottobre  1992,  n.  443,  recante
«Ordinamento del personale del  Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a
norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487 di approvazione del «Regolamento  recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione  nei  pubblici  impieghi»  e   successive   modifiche   ed
integrazioni; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto-legge 4 ottobre 1990,  n.  276,  convertito  con
modificazioni dalla legge 30 novembre 1999, n. 359, recante  «Aumento
dell'organico del  personale  appartenente  alle  Forze  di  polizia,
disposizioni per lo  snellimento  delle  procedure  di  assunzione  e
reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle  sezioni  di
polizia giudiziaria»; 
    Visto la legge 15 maggio 1997, n. 127 recante «Misure urgenti per
lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, commi 6 e 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445 recante «testo unico delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in  materia  di  semplificazione  delle  certificazioni
amministrative e successive integrazioni e modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche amministrazioni» e, in particolare,  l'art.
35, comma 6, circa le  qualita'  morali  e  di  condotta  che  devono
possedere  i  candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale di Polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di  casellario  giudiziale  europeo,   di
anagrafe delle sanzioni amministrative  dipendenti  da  reato  e  dei
relativi carichi pendenti (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 recante «Codice
dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, recante «Norme di attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale etnica  negli
uffici statali siti nella Provincia di Bolzano e di conoscenza  delle
due lingue nel pubblico impiego»; 
    Visto il decreto legislativo  21  gennaio  2011,  n.  11  recante
«Norme  di  attuazione   dello   statuto   speciale   della   Regione
Trentino-Alto Adige recanti modifiche all'art.  33  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n.  574,  in  materia  di
riserva di posti  per  i  candidati  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo, nonche' di esclusione dall'obbligo del servizio militare
preventivo, nel reclutamento del personale da  assumere  nelle  Forze
dell'ordine»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 3, recante «Disposizioni
urgenti  in  materia  di  semplificazione  e  di  sviluppo»   e,   in
particolare, l'art. 8 concernente  l'invio,  esclusivamente  per  via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9  agosto  2013,  n.  98,   concernente
«Disposizioni  urgenti  per  il   rilancio   dell'economia»   e,   in
particolare, l'art. 73, comma 14, e successive modificazioni, secondo
cui il positivo superamento dello stage presso gli uffici  giudiziari
costituisce un titolo di preferenza, a parita' di titoli e di merito,
nei concorsi pubblici; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto ministeriale 1° febbraio  2000,  n.  50  recante
norme per l'individuazione dei limiti di eta' per  la  partecipazione
ai concorsi pubblici di accesso ai ruoli del personale del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 e  successive
modifiche ed integrazioni recante «Adeguamento delle strutture  degli
organici dell'Amministrazione penitenziaria e  dell'Ufficio  centrale
per la giustizia minorile, nonche' istituzione  dei  ruoli  direttivi
ordinario e speciale del Corpo  di  polizia  penitenziaria,  a  norma
dell'art. 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266»; 
    Visto il decreto  legislativo  29  maggio  2017,  n.  95  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3 della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto  legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: "Disposizioni in  materia  di  revisione
dei ruoli delle Forze di polizia, ai  sensi  dell'art.  8,  comma  1,
lettera a), della  legge  7  agosto  2015,  n.  124,  in  materia  di
riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n. 198
recante «Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli». 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria 22 aprile 2020, con il quale,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 8, del decreto legislativo n. 146/2000 e art. 86, comma  1-bis,
del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificati  dal
decreto legislativo n. 172/2019, sono state definite le modalita' per
lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica; 
    Visto il decreto del Ministro della giustizia 13 maggio 2020, con
il quale, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  lettera  d),  del  decreto
legislativo 21 maggio 2000, n. 146, e' stata individuata la classe di
appartenenza dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed  economico
il cui superamento costituisce condizione per  la  partecipazione  ai
concorsi per l'accesso alla carriera  dei  funzionari  del  Corpo  di
polizia penitenziaria; 
    Visto il decreto del Capo del  Dipartimento  dell'Amministrazione
penitenziaria 1° ottobre 2020 con il quale,  ai  sensi  dell'art.  7,
comma 8, del citato  decreto  legislativo  n.  146/2000,  sono  state
definite le procedure e le modalita' di svolgimento dei concorsi  per
l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art.  259  rubricato  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; 
    Visto il decreto del Ministro della salute  di  concerto  con  il
Ministro della pubblica amministrazione  6  luglio  2020,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale -  n.  179  del  17  luglio
2020,  adottato  ai  sensi  dell'art.  259,  comma  5,  del  predetto
decreto-legge n. 34/2020, contenente le prescrizioni tecniche  idonee
a garantire la tutela della salute dei candidati per  lo  svolgimento
delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle  qualifiche
delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale  dei
vigili  del  fuoco,  al  fine  di  prevenire  possibili  fenomeni  di
diffusione del contagio da COVID-19; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio  2020,  n.  76,  convertito  con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120  recante  «Misure
urgenti per  la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24 che  apportano  modificazioni  alla
predetta legge n. 241/1990 in  materia  di  autocertificazione  e  al
predetto codice dell'amministrazione digitale in materia di identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
giugno 2015, n.  84  recante  «Regolamento  di  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche» ed  in  particolare  l'art.  6,  comma  2,
lettera a) che individua le funzioni  della  direzione  generale  del
personale e delle risorse; 
    Ritenuta la propria competenza alla  firma  degli  atti  relativi
alle    procedure    concorsuali     emanate     dall'Amministrazione
penitenziaria; 
    Attesa la necessita' di bandire un concorso pubblico, per  esami,
per il conferimento di centoventi posti disponibili  nella  qualifica
iniziale  della  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per esami,  per  l'assunzione
di centoventi allievi commissari della carriera  dei  funzionari  del
Corpo di polizia  penitenziaria,  aperto  ai  cittadini  italiani  in
possesso dei requisiti di cui al successivo art. 3. 
    2. Il venti per cento dei posti disponibili  del  concorso,  pari
ventiquattro posti, e' riservato al personale appartenente  al  Corpo
di polizia penitenziaria con una anzianita'  di  servizio  di  almeno
cinque anni in possesso dei prescritti requisiti di cui  all'art.  3,
ad eccezione del  limite  di  eta',  che  non  abbia  riportato,  nel
triennio precedente, un giudizio complessivo  inferiore  ad  «ottimo»
ne' sanzioni disciplinari pari o piu' gravi della pena pecuniaria. Si
applicano, altresi', le disposizioni contenute negli  articoli  93  e
205 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio  1957,  n.
3. 
    3. L'Amministrazione penitenziaria  si  riserva  la  facolta'  di
revocare o annullare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di incorporamento
dei vincitori, il numero dei posti - in aumento  o  in  decremento  -
sospendere la nomina dei  vincitori  alla  frequenza  del  corso,  in
ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,
nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento  della  spesa
pubblica  che  impedissero,  in  tutto  o  in  parte,  assunzioni  di
personale per gli anni 2021-2022. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it 
                               Art. 2 
 
       Riserve di posti per categorie specifiche di candidati 
 
    1.  Nell'ambito  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  ai  candidati
appartenenti alle sottoelencate categorie, purche'  in  possesso  del
prescritto diploma di laurea e degli  altri  requisiti  previsti  dal
presente bando, sono rispettivamente riservati i seguenti posti: 
      a) un posto a coloro che sono  in  possesso  dell'attestato  di
bilinguismo di cui all'art. 4,  comma  3,  n.  4),  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e  successive
modifiche,  per  l'assegnazione  agli  istituti  penitenziari   della
Provincia di Bolzano; 
      b) dodici posti al coniuge e ai  figli  superstiti,  ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado  se  unici  superstiti,
del  personale  deceduto  in  servizio  e  per  causa   di   servizio
appartenente alle Forze di polizia o  alle  Forze  armate,  ai  sensi
dell'art. 9 del decreto-legge 1° gennaio 2010, n. 1,  convertito  con
modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2010,  n.  30,  con  priorita'
assoluta rispetto ad altre riserve di posti eventualmente previste da
leggi speciali a favore di particolari categorie di persone; 
      c) due posti agli Ufficiali che hanno terminato senza  demerito
la   ferma   biennale,   ai   sensi   dell'art.   1005   del   Codice
dell'ordinamento militare di cui  al  decreto  legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    2. I posti oggetto delle riserve di cui al comma 1  del  presente
articolo e all'art. 1, comma 2, qualora non coperti per  mancanza  di
vincitori, saranno assegnati agli altri  candidati  idonei,  seguendo
l'ordine della graduatoria finale di merito. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Possono partecipare al concorso i candidati  in  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso  delle  qualita'  morali  e  di  condotta  previste
dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165
e successive modificazioni; 
      d) non aver superato il trentaduesimo anno di eta'. Tale limite
e' elevato, fino a un massimo di tre anni, in relazione all'effettivo
servizio militare prestato dai candidati. Si prescinde dal limite  di
eta' per il personale appartenente al Corpo di polizia  penitenziaria
che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1, comma 2; 
      e) essere  in  possesso  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica  e  attitudinale   previsti   dal   decreto   del   Ministro
dell'interno 30 giugno 2003, n. 198  e  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; 
      f) essere in possesso  di  laurea  magistrale  o  specialistica
rientrante tra le seguenti classi di laurea ad indirizzo giuridico ed
economico di cui al decreto ministeriale 13 maggio  2020,  conseguita
presso una universita' della Repubblica italiana o presso un istituto
di istruzione universitario equiparato: 
        1) classe delle lauree magistrali in giurisprudenza (LMG/01); 
        2) classe delle lauree magistrali in scienze delle  pubbliche
amministrazioni (LM-63); 
        3) classe delle lauree magistrali  in  scienze  dell'economia
(LM-56); 
        4)   classe    delle    lauree    magistrali    in    scienze
economico-aziendali (LM-77); 
        5) classe delle lauree magistrali in scienze  della  politica
(LM-62); 
        6)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  giurisprudenza
(22/S); 
        7)  classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienze  delle
pubbliche amministrazioni (71/S); 
        8)   classe   delle   lauree   specialistiche   in    scienza
dell'economia (64/S); 
        9) classe delle lauree specialistiche in  teoria  e  tecniche
della normazione e dell'informazione giuridica (102/S); 
        10)   classe   delle   lauree   specialistiche   in   scienze
economico-aziendali (84/S); 
        11) classe  delle  lauree  specialistiche  in  scienza  della
politica (70/S). 
      Nel caso di diploma di laurea  rilasciato  da  una  universita'
della  Repubblica  italiana  o   da   un   istituto   di   istruzione
universitario   equiparato,   in   base   all'ordinamento   didattico
previgente alla riforma di cui all'art. 17, comma 95, della legge  15
maggio 1997, n. 127 e relative disposizioni attuative,  tale  diploma
deve essere equiparato ad una delle classi  di  lauree  magistrali  o
specialistiche sopra indicate, ai  sensi  del  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il
Ministro della pubblica amministrazione e dell'innovazione  9  luglio
2009. 
      g)  per  il  personale  appartenente  al   Corpo   di   polizia
penitenziaria che concorre per la riserva di posti di cui all'art. 1,
comma 2, non aver riportato, nel  triennio  precedente,  un  giudizio
complessivo inferiore ad «ottimo» ne' sanzioni  disciplinari  pari  o
piu' gravi della pena pecuniaria. 
    2. I suddetti requisiti devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso, ad eccezione del diploma di laurea di cui
alla lettera f), del comma 1, del presente articolo, che puo'  essere
conseguito entro la data di  svolgimento  della  prima  prova,  anche
preliminare. 
    3. Non sono ammessi coloro che sono  stati  espulsi  dalle  Forze
armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti  da  pubblici
uffici; non  sono  ammessi,  altresi',  coloro  che  hanno  riportato
condanna a  pena  detentiva  per  reati  non  colposi  o  sono  stati
sottoposti a misura di prevenzione. 
    4. Costituisce, inoltre, causa ostativa per la partecipazione  al
concorso, l'espulsione da uno dei  corsi  di  formazione  finalizzati
all'immissione nella carriera dei funzionari  del  Corpo  di  polizia
penitenziaria. 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Sono esclusi dal concorso i candidati che non sono in possesso
dei requisiti previsti dall'art. 3, nonche' i candidati  che  non  si
presentino  nel  luogo,  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per  lo
svolgimento   della   prova    d'esame    ovvero    dell'accertamento
dell'efficienza fisica e dei requisiti psico-fisici e attitudinali. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
destituiti dall'impiego  presso  una  pubblica  amministrazione,  che
abbiano riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o
siano o sono stati sottoposti a misura di prevenzione. 
    3. Non possono,  altresi',  concorrere  coloro  che  siano  stati
dichiarati  decaduti   da   altro   impiego   presso   una   pubblica
amministrazione, per i motivi di cui alla lettera  d)  dell'art.  127
del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. 
    4. L'Amministrazione provvede d'ufficio ad accertare le cause  di
esclusione di precedenti rapporti di pubblico impiego, la sussistenza
dei requisiti di moralita' e di condotta stabiliti  dalla  legge  per
l'accesso  al  ruolo  del   personale   del   Corpo   della   polizia
penitenziaria, nonche' l'efficienza fisica e l'idoneita' psico-fisica
e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria dei candidati. 
    5. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti concorsuali. 
    6. I concorrenti che risultano, ad una verifica anche successiva,
in difetto dei prescritti  requisiti  sono  esclusi  di  diritto  dal
concorso con decreto  del  direttore  generale  del  personale  delle
risorse. 
                               Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve  essere  redatta
ed  inviata  esclusivamente  con  modalita'  telematiche,  compilando
l'apposito modulo (FORM) entro il termine perentorio di trenta giorni
decorrenti dal giorno successivo a  quello  della  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Per accedere al form di domanda il  candidato  dovra'  utilizzare
esclusivamente il Sistema pubblico di identita' digitale  (SPID).  Il
modulo della domanda (FORM) e le modalita' operative di  compilazione
ed invio  telematico  sono  disponibili  dal  giorno  della  suddetta
pubblicazione sul  sito  ufficiale  del  Ministero  della  giustizia,
www.giustizia.it 
    Al  termine  della  compilazione   della   domanda   il   sistema
restituira', oltre al PDF  della  domanda,  una  ricevuta  di  invio,
completa del numero identificativo, data e ora di presentazione della
domanda, che il candidato dovra'  salvare,  stampare,  conservare  ed
esibire il giorno della prova scritta d'esame  quale  titolo  per  la
partecipazione alla  stessa,  unitamente  alla  domanda,  che  dovra'
essere sottoscritta il  giorno  della  prova  d'esame,  pena  la  non
ammissione alla prova. 
    In caso di piu' invii della  domanda  di  partecipazione,  verra'
presa in considerazione la domanda inviata per  ultima,  intendendosi
le precedenti integralmente  e  definitivamente  revocate  e  private
d'effetto. 
    Alla scadenza del  termine  ultimo  per  la  presentazione  delle
domande, il sistema informatico non  consentira'  piu'  l'accesso  al
modulo telematico, ne' l'invio della domanda. 
    2. Salvo quanto previsto al successivo comma 3, non sono  ammessi
a partecipare al concorso i candidati  le  cui  domande  siano  state
redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da  quelle  sopra
indicate. 
    3. Qualora negli ultimi tre giorni  lavorativi  di  presentazione
delle domande di partecipazione  sul  sito  www.giustizia.it  venisse
comunicata l'indisponibilita' del sistema informatico in questione, i
candidati, nei termini di cui al primo  comma,  potranno  inviare  la
domanda, come da fac-simile allegato al presente bando (allegato  1),
per            posta            certificata             all'indirizzo
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it - indicando in
oggetto: «Concorso 120 allievi commissari di Polizia penitenziaria». 
    4. Nella domanda di  partecipazione  al  concorso,  il  candidato
dovra' dichiarare: 
      a) il cognome e il nome; 
      b) il luogo e la data di nascita; 
      c) il codice fiscale; 
      d) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e  l'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata  (PEC),   a   lui
personalmente  intestata,  dove  intende  ricevere  le  comunicazioni
relative al concorso; 
      e) il possesso della cittadinanza italiana; 
      f) l'iscrizione alle liste elettorali, ovvero il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) se concorre ai posti riservati di cui all'art. 1,  comma  2,
indicando a tal fine la data di arruolamento  nel  Corpo  di  polizia
penitenziaria, la qualifica rivestita nonche' la sede in  cui  presta
servizio; 
      h) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettera a). A tal fine il candidato  in  possesso  del  prescritto
attestato di bilinguismo, di cui all'art.  4,  comma  3,  n.  4)  del
decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio  1976,  n.  752  e
successive modificazioni, dovra' specificare la  lingua,  italiana  o
tedesca, in cui preferisce sostenere l'eventuale prova preselettiva e
le prove di esame; 
      i) se concorre per i posti riservati di cui all'art.  2,  comma
1, lettere b) e c); 
      j) il diploma di laurea prescritto  per  la  partecipazione  al
concorso,  conseguito  o  da  conseguire   entro   la   prima   prova
concorsuale, anche preselettiva, con l'indicazione  dell'universita',
o dell'istituto universitario equiparato, che lo  ha  rilasciato  del
luogo e della data di conseguimento; 
      k) la lingua  straniera  per  la  quale  si  intende  sostenere
l'accertamento della conoscenza in sede di prova  orale,  scelta  fra
inglese, francese, tedesco o spagnolo; 
      l) di non aver a proprio carico condanne penali o  applicazioni
di pena ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura  penale  e  di
non  avere  in   corso   procedimenti   giudiziari   penali   o   per
l'applicazione di misure di  sicurezza  o  di  prevenzione,  ne'  che
risultino  a  proprio  carico  precedenti  penali   iscrivibili   nel
casellario giudiziale ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 14 novembre 2002, n.  313.  In  caso  contrario,  il
candidato dovra' precisare le condanne e i procedimenti a  carico  ed
ogni  eventuale  precedente  penale,  precisando  la  data  di   ogni
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che lo ha emanato o presso la
quale pende il procedimento; 
      m) i servizi  eventualmente  prestati  come  dipendenti  presso
pubbliche amministrazioni e le cause delle eventuali  risoluzioni  di
precedenti rapporti di pubblico impiego; 
      n) se si  e'  stati  espulsi  dalle  Forze  armate,  dai  Corpi
militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici o dispensati
dall'impiego  per  persistente   insufficiente   rendimento,   ovvero
decaduti dall'impiego statale, ai sensi dell'art. 127,  primo  comma,
lettera d), del decreto del Presidente della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3 e successive modificazioni; 
      o) l'eventuale  espulsione  da  uno  dei  corsi  di  formazione
finalizzati all'immissione nella carriera dei funzionari del Corpo di
polizia penitenziaria; 
      p) l'eventuale possesso di titoli di preferenza di cui all'art.
5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487
nonche' dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.
69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; 
      q) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
delle prove di esame del concorso saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti,  a  far  data
dal 30 settembre 2021, mediante pubblicazione sul sito ufficiale  del
Ministero della giustizia, www.giustizia.it 
      r) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76  del  decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    5. I titoli di  preferenza  non  dichiarati  espressamente  nella
domanda  di  partecipazione  al  concorso  non   saranno   presi   in
considerazione. 
    6. Il candidato deve comunicare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza, recapito e indirizzo  di  posta  elettronica
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della   sua   posizione   giudiziaria
successiva alla dichiarazione di cui al comma 1, lettera l)  fino  al
termine  del  corso  di  formazione  previsto  per  i  vincitori  del
concorso.  A   tal   fine,   l'interessato   dovra'   inviare   dette
comunicazioni, unitamente a copia fronte/retro di un valido documento
di identita', in formato  PDF,  all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata    arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it
con indicazione nell'oggetto  «Concorso  120  allievi  commissari  di
Polizia penitenziaria». 
    7.   L'Amministrazione   penitenziaria    non    assume    alcuna
responsabilita' per  il  caso  di  dispersione  delle  comunicazioni,
dipendente da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte
dell'aspirante  o  da  mancata  oppure  tardiva   comunicazione   del
cambiamento di recapito, anche telematico,  indicato  nella  domanda,
ne' per eventuali disguidi postali o da altre cause non imputabili  a
colpa dell'Amministrazione o a eventi di forza maggiore. 
                               Art. 6 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice per  lo  svolgimento  delle  prove
d'esame, nominata con decreto del direttore generale del personale  e
delle   risorse,   e'   composta    da    un    dirigente    generale
dell'Amministrazione penitenziaria, con funzioni di presidente  e  da
altri quattro membri, scelti fra gli appartenenti alla  carriera  dei
funzionari del Corpo  di  polizia  penitenziaria  con  qualifica  non
inferiore a dirigente aggiunto, di  cui,  almeno  uno,  in  forza  al
contingente  del  Dipartimento  per  la  giustizia  minorile   e   di
comunita'. 
    2. Svolge le funzioni di segretario un funzionario del  Corpo  di
polizia penitenziaria. 
    3. Per la prova orale la  commissione  esaminatrice  puo'  essere
integrata con membri aggiuntivi per la valutazione  della  conoscenza
della lingua straniera e delle competenze informatiche. 
    4. Per supplire ad eventuali, temporanee  assenze  e  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di uno o piu' componenti  supplenti  e  di  un  segretario
supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della
commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
                               Art. 7 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso si articolera' nelle seguenti fasi: 
      1) prova preliminare, qualora sia disposta  come  previsto  dal
successivo art. 8; 
      2) prove scritte; 
      3) prove di efficienza fisica; 
      4) accertamenti psico-fisici; 
      5) accertamenti attitudinali; 
      6) prova orale. 
    2. Il mancato superamento di una  delle  prove  o  di  uno  degli
accertamenti indicati al comma 1, comporta l'esclusione dal concorso. 
    3. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del  contagio  da  COVID-19,  di  cui  al  decreto  del
Ministro della salute di concerto  con  il  Ministro  della  pubblica
amministrazione 6 luglio 2020, adottato ai sensi dell'art. 259, comma
5,  del  decreto-legge  19  maggio   2020,   n.   34   e   successive
modificazioni. 
    4. Il direttore generale del personale e delle risorse,  al  fine
di  prevenire  possibili  fenomeni  di  diffusione  del  contagio  da
COVID-19, puo' rideterminare le modalita' di svolgimento del presente
concorso, ai sensi del citato art. 259 del decreto-legge n. 34/2020. 
    Di quanto sopra si provvedera' a dare  comunicazione  con  avviso
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica  italiana -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' sul  sito  istituzionale
del Ministero della giustizia www.giustizia.it 
                               Art. 8 
 
                     Eventuale prova preliminare 
 
    1. Qualora il  numero  dei  candidati  superi  le  mille  unita',
l'ammissione  alle  prove  d'esame  sara'  preceduta  da  una   prova
preliminare consistente in una serie di domande  a  scelta  multipla,
vertenti sulle materie oggetto delle prove di esame. 
    2. Ai fini della  predisposizione  delle  domande  a  risposta  a
scelta  multipla,  l'Amministrazione  e'  autorizzata  ad  avvalersi,
nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, della consulenza
di enti pubblici o di privati specializzati nel settore. 
    3. La commissione  stabilisce  preventivamente  il  numero  delle
domande  da  predisporre,  la  durata  della  prova,  i  criteri   di
valutazione e di attribuzione dei punteggi. 
    4. Il calendario e il luogo di svolgimento della eventuale  prova
preliminare saranno pubblicate  sul  sito  www.giustizia.it  -  nella
scheda di sintesi del concorso, a far data dal 30 settembre 2021, con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5.  La  mancata  presentazione  del  candidato  alla   prova   di
preselezione, qualunque ne sia la causa, comportera' l'esclusione dal
concorso. 
                               Art. 9 
 
               Svolgimento eventuale prova preliminare 
 
    1. La prova preliminare si svolgera' secondo il calendario di cui
all'art. 8, comma 4. 
    2. Durante la prova di preselezione e' fatto divieto ai candidati
di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi
in relazione con altri salvo che con gli incaricati della vigilanza e
con i componenti della commissione esaminatrice. 
    3. Nel corso della prova  e'  vietato  ai  candidati  di  portare
nell'aula di esame carta da scrivere,  appunti,  libri,  opuscoli  di
qualsiasi genere ed apparecchi che consentano di comunicare tra  loro
e con l'esterno. Il candidato che contravviene a tali disposizioni e'
escluso dal concorso. 
    4. I candidati sono obbligatoriamente tenuti, pena  l'esclusione,
a presentarsi, muniti di un idoneo  documento  di  riconoscimento  in
corso di validita', della copia della domanda  e  della  ricevuta  di
invio rilasciata dal sistema  informatico,  per  sostenere  la  prova
preliminare. 
    5. La correzione degli elaborati e  l'attribuzione  del  relativo
punteggio saranno effettuati tramite sistema informatico, utilizzando
apparecchiature a lettura ottica. 
    6. La prova si intende  superata  se  il  candidato  riporta  una
votazione non inferiore a sei decimi. 
    7. Saranno ammessi a  sostenere  le  prove  scritte  i  candidati
classificatisi, in base al punteggio, tra i  primi  mille  nonche'  i
candidati che abbiano riportato lo  stesso  punteggio  del  candidato
classificato all'ultimo posto utile. 
    8. Il punteggio conseguito nella prova preliminare  non  concorre
alla formazione del voto finale di merito. 
    9. L'esito della prova  preliminare  sara'  pubblicato  sul  sito
ufficiale del  Ministero  della  giustizia,  www.giustizia.it  -  con
valore di notifica a tutti gli effetti. 
                               Art. 10 
 
                            Prove d'esame 
 
    1. Le prove d'esame del concorso consistono in due prove  scritte
e una prova orale. 
    2. Le prove scritte, della durata massima di otto  ore  ciascuna,
consisteranno nello svolgimento  di  due  elaborati,  vertenti  sulle
materie sottoindicate: 
      a) diritto penitenziario; 
      b) diritto penale e diritto processuale penale, con particolare
riferimento   alle   norme   concernenti   l'attivita'   di   polizia
giudiziaria. 
    3. Le prove scritte si svolgeranno nel luogo  e  nelle  date  che
saranno stabiliti con successivo provvedimento, che sara'  pubblicato
nel sito istituzionale del Ministero della giustizia, con  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    4. I candidati ai quali non  sia  stata  comunicata  l'esclusione
sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei
requisiti prescritti per  l'assunzione  e  dovranno  presentarsi  nel
luogo e nei  giorni  indicati  nel  provvedimento  di  cui  al  comma
precedente. 
    5. Sono ammessi alla successiva fase del concorso i candidati che
abbiano riportato una votazione non  inferiore  a  ventuno/trentesimi
per ciascuna delle prove scritte. 
    6. La prova orale verte, oltre che sulle  materie  oggetto  delle
prove scritte, sulle seguenti materie: 
      a) diritto costituzionale; 
      b) diritto amministrativo; 
      c) ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria; 
      d)  accertamento  della  conoscenza  della   lingua   straniera
prescelta; 
      e) accertamento delle  capacita'  e  attitudini  all'uso  delle
apparecchiature e applicazioni informatiche. 
    7. La  prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
riportato una votazione di almeno ventuno/trentesimi. 
    8. I candidati che non si presenteranno  nei  giorni  e  nell'ora
previsti per sostenere le prove di esame saranno considerati  esclusi
dal concorso. 
                               Art. 11 
 
                   Svolgimento delle prove scritte 
 
    1. Durante  lo  svolgimento  delle  prove  scritte,  i  candidati
possono consultare i codici, le leggi e i decreti,  senza  note,  ne'
richiami  dottrinali  o  giurisprudenziali,   nonche'   i   dizionari
linguistici. 
    2. Durante lo svolgimento delle prove scritte e' fatto divieto ai
candidati di comunicare tra loro verbalmente o per  iscritto,  ovvero
di mettersi in relazione con altri salvo che con gli incaricati della
vigilanza e con i componenti della commissione esaminatrice.  Non  e'
consentito, inoltre, portare nell'aula di esame  telefoni  cellulari,
apparati  radio  ricetrasmittenti,  calcolatrici  e  qualsiasi  altro
strumento  elettronico,  informatico  o  telematico.  E',   altresi',
vietato portare  al  seguito  carta  per  scrivere,  appunti,  libri,
opuscoli di qualsiasi genere. 
    3. Il candidato che contravviene a tali disposizioni  e'  escluso
dal concorso. 
                               Art. 12 
 
            Convocazione alle prove di efficienza fisica 
 
    1. I candidati che superano le prove scritte, ad  esclusione  del
personale che partecipa  al  concorso  per  l'aliquota  riservata  al
personale interno, saranno convocati per essere sottoposti alle prove
di efficienza fisica, nella sede e  secondo  il  diario  che  saranno
pubblicati, almeno quindici  giorni  prima,  sul  sito  istituzionale
www.giustizia.it 
    2. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di
idoneita' fisica, psichica, attitudinale  e  dell'efficienza  fisica,
sono  ammesse,  d'ufficio,  a  sostenerli  nell'ambito  della   prima
sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di  tale  stato
di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta,  in  deroga  ai
limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo'  essere  revocato  su
istanza dell'interessata quando tale stato di temporaneo  impedimento
cessa in data compatibile con i tempi necessari  per  la  definizione
della graduatoria. 
                               Art. 13 
 
            Svolgimento delle prove di efficienza fisica 
 
    1. La commissione per le prove di efficienza fisica, nominata con
decreto del direttore generale del  personale  e  delle  risorse,  e'
composta da un dirigente di Polizia penitenziaria,  con  funzioni  di
presidente, un  medico  del  Servizio  sanitario  nazionale  operante
presso strutture del Ministero della  giustizia,  ovvero  individuato
secondo le modalita' di  cui  al  secondo  comma  dell'art.  120  del
decreto legislativo 30 ottobre 1992,  n.  443,  due  appartenenti  al
Gruppo sportivo fiamme azzurre, in possesso  di  specifico  attestato
rilasciato da una federazione sportiva italiana  di  «tecnico  ovvero
istruttore di primo livello o livello base». 
    2. Le funzioni di segretario sono svolte da  un  appartenente  al
ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria. 
    3. Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti del
presidente e dei componenti della commissione possono essere nominati
altrettanti supplenti. 
    4.  La  commissione  puo'  avvalersi  della   collaborazione   di
personale appositamente individuato, in numero congruo, per l'ausilio
nell'espletamento  delle  singole  prove  nonche'  per   controllare,
supportare e indirizzare i candidati  dalla  fase  di  accreditamento
fino al termine della procedura. 
    5. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica i candidati dovranno superare in sequenza  le  seguenti  prove
ginnico-atletiche entro i tempi indicati a fianco di ciascuna prova: 
 
=====================================================================
|      Prova       |  Uomini   |     Donne     |        Note        |
+==================+===========+===============+====================+
|                  | Tempo max |               |                    |
|  Corsa 1000 m.   |   3'55"   |Tempo max 4'55"|       -----        |
+------------------+-----------+---------------+--------------------+
|                  |           |               |    Massimo tre     |
|  Salto in alto   |  1,20 m.  |    1,00 m.    |     tentativi      |
+------------------+-----------+---------------+--------------------+
| Piegamenti sulle |           |               | Tempo max 2' senza |
|     braccia      |   n. 15   |     n. 10     |    interruzioni    |
+------------------+-----------+---------------+--------------------+
 
    6. Il mancato  superamento  anche  di  uno  solo  degli  esercizi
ginnici previsti determina l'esclusione dal concorso per inidoneita'.
L'accesso alla prova successiva  e'  subordinato  al  superamento  di
quella precedente. 
    7. Le prove  di  efficienza  fisica  si  svolgeranno  secondo  le
modalita'  previste   dal   decreto   del   Capo   del   Dipartimento
dell'Amministrazione penitenziaria 22  aprile  2020,  pubblicato  sul
sito istituzionale del  Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it
nella scheda sintesi del concorso. 
    8. Il giorno della presentazione ai suddetti accertamenti,  tutti
i candidati devono essere muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e
di un documento di riconoscimento valido e devono consegnare, a  pena
di esclusione dal concorso,  un  certificato  di  idoneita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera in corso di validita', conforme  al
decreto  del  Ministero  della  sanita'  del  18  febbraio  1982,   e
successive  modifiche,  rilasciato  da   medici   appartenenti   alla
Federazione  medico  sportiva  italiana  o,  comunque,  a   strutture
sanitarie pubbliche o private convenzionate, in cui esercitino medici
specialisti in «medicina dello sport». 
    9. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sono esclusi di
diritto dal concorso, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 5, del
decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione  penitenziaria
22 aprile 2020. 
                               Art. 14 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I candidati che superano le prove  di  efficienza  fisica,  ad
esclusione del personale che partecipa al concorso  per  le  aliquote
riservate al personale interno, sono sottoposti all'accertamento  dei
requisiti psico-fisici e attitudinali,  a  cura  di  una  commissione
composta  ai  sensi  del  terzo  comma  dell'art.  106  del   decreto
legislativo 30 ottobre 1992, n. 443  anche  da  medici  del  Servizio
sanitario nazionale operanti presso  strutture  del  Ministero  della
giustizia, ovvero  individuabili  secondo  le  modalita'  di  cui  al
secondo comma dell'art.  120  del  medesimo  decreto  legislativo  n.
443/1992. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
Corpo di polizia penitenziaria. 
    2. I requisiti psico-fisici sono quelli previsti dal decreto  del
Ministro dell'interno 30 giugno  2003,  n.  198  e  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207: 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al sette per cento e  non  superiore  al
ventidue per cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore
al dodici per cento e non  superiore  al  trenta  per  cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
        forza muscolare: non inferiore a quaranta kg per i  candidati
di sesso maschile, e non inferiore a venti kg  per  le  candidate  di
sesso femminile; 
        massa metabolicamente  attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al quaranta  per  cento
per i candidati di sesso maschile e non  inferiore  al  ventotto  per
cento per le candidate di sesso femminile; 
      c) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. 
    Visus corretto non inferiore a 10/10 per ciascun occhio, con  una
correzione massima complessiva di tre diottrie per i seguenti vizi di
rifrazione: miopia, ipermetropia, astigmatismo  semplice  (miopico  e
ipermetropico) e di tre diottrie quale somma complessiva dei  singoli
vizi di  rifrazione  per  l'astigmatismo  composto  e  l'astigmatismo
misto. 
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  dei  requisiti  psico-fisici  il
candidato e' sottoposto ad esame clinico, a una valutazione  psichica
e ad accertamenti strumentali e di laboratorio. 
    4.  L'Amministrazione  si   riserva   di   designare,   per   gli
accertamenti  psico-fisici  di  natura  specialistica  e   le   prove
strumentali  e  di  laboratorio,  personale  qualificato   attraverso
contratto di diritto privato. 
    5. Costituiscono causa di esclusione dai  concorsi  pubblici  per
l'accesso  alla  carriera  dei  funzionari  del  Corpo   di   polizia
penitenziaria le alterazioni volontarie  dell'aspetto  esteriore  dei
candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto
fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se
visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto
riguardo alla loro sede, estensione, natura  o  contenuto,  risultano
deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque  non
conformi al decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia
penitenziaria e tutte le imperfezioni e infermita' elencate nell'art.
3 e nella tabella 1 allegata al decreto del Ministro dell'interno  n.
198/2003. 
    6. Il giudizio di idoneita' e di  non  idoneita'  espresso  dalla
commissione  medica  e'  definitivo  e  comporta,  in  caso  di   non
idoneita',  l'esclusione  dal  concorso,  disposta  con  decreto  del
direttore generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 15 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1.  I  candidati  che  risultano  idonei   all'accertamento   dei
requisiti psico-fisici, ad esclusione del personale che partecipa  al
concorso  per  le  aliquote  riservate  al  personale  interno,  sono
sottoposti ad un esame  attitudinale,  a  cura  di  una  commissione,
nominata con decreto del direttore generale  del  personale  e  delle
risorse,  composta  da  un  presidente   scelto   fra   i   dirigenti
penitenziari o gli Ufficiali del  disciolto  Corpo  degli  agenti  di
custodia, da due appartenenti alla carriera dei funzionari del  Corpo
di polizia penitenziaria in possesso del titolo di perito selettore e
da due psicologi o medici specializzati in psicologia individuati  ai
sensi dell'art. 132 del decreto del Presidente  della  Repubblica  30
giugno 2000, n. 230. Le funzioni di  segretario  sono  svolte  da  un
funzionario del Corpo di polizia penitenziaria. 
    2. I requisiti attitudinali richiesti sono  quelli  previsti  dal
decreto del Ministro dell'interno 30  giugno  2003,  n.  198  e  sono
diretti ad accertare l'attitudine del candidato allo svolgimento  dei
compiti connessi con l'attivita' propria del ruolo e della  qualifica
da rivestire. 
    3.  Ai  fini  dell'accertamento  del   possesso   dei   requisiti
attitudinali al candidato e' proposta, dalla commissione prevista  al
comma 1, una serie  di  domande  a  risposta  sintetica  o  a  scelta
multipla, collettive e individuali, integrata da un colloquio. 
    4. Le domande a risposta  sintetica  o  a  scelta  multipla  sono
predisposte avuto riguardo alle funzioni ed  ai  compiti  propri  del
ruolo e della  qualifica  cui  il  candidato  stesso  aspira  e  sono
approvate con decreto del Ministro della giustizia, su  proposta  del
Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
    5. Il giudizio di idoneita' e di non idoneita', riportato in sede
di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta,
in caso di non idoneita', l'esclusione  dal  concorso,  disposta  con
decreto del direttore generale del personale e delle risorse. 
                               Art. 16 
 
           Convocazione prova orale e relativo svolgimento 
 
    1. L'ammissione alla prova orale, con l'indicazione del punteggio
riportato nelle prove scritte,  e'  comunicata  al  candidato  almeno
venti giorni prima della data fissata per lo svolgimento della prova. 
    2. La  prova  orale  si  intende  superata  se  il  candidato  ha
riportato una valutazione di almeno ventuno/trentesimi. 
                               Art. 17 
 
                     Presentazione dei documenti 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che  hanno  superato  le  prove  d'esame  scritte  e  orali
dovranno far pervenire,  entro  il  termine  perentorio  di  quindici
giorni dal superamento della prova orale, i documenti  attestanti  il
possesso dei titoli che danno diritto a partecipare alla  riserva  di
posti e dei titoli di preferenza,  gia'  indicati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. A tal fine i candidati devono trasmettere
la  citata  documentazione  mediante  la  propria  posta  elettronica
certificata                                            all'indirizzo:
arruolamenti.poliziapenitenziaria.dap@giustiziacert.it 
                               Art. 18 
 
          Graduatoria finale e dichiarazione dei vincitori 
 
    1. Al termine della prova orale la commissione esaminatrice forma
la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo finale,
determinato dalla somma della media dei voti  riportati  nelle  prove
scritte e del voto ottenuto nella prova orale. 
    2. A parita' di merito saranno applicate le  preferenze  previste
dall'art. 5, commi 4 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica
9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni. 
    3. Con decreto del  direttore  generale  del  personale  e  delle
risorse, riconosciuta la regolarita' del procedimento,  e'  approvata
la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso. 
    4. La  graduatoria  e'  pubblicata  nel  sito  istituzionale  del
Ministero  della  giustizia  www.giustizia.it   con   modalita'   che
assicurino la riservatezza e la protezione  dei  dati  personali.  Di
tale pubblicazione e' data notizia  mediante  avviso  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami». Dalla data  di  pubblicazione  di  detto  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 19 
 
                         Corso di formazione 
 
    1. I vincitori del concorso sono nominati  allievi  commissari  e
chiamati a frequentare presso  la  Scuola  superiore  dell'esecuzione
penale un corso di formazione della durata di due anni, articolato in
due cicli annuali,  comprensivi  di  un  periodo  applicativo  presso
istituti penitenziari, ai sensi dell'art. 9, del decreto  legislativo
n. 146 del 2000, secondo le modalita'  che  saranno  determinate  con
decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 
    2. I funzionari che hanno superato gli esami finali del corso  di
formazione e sono stati dichiarati  idonei  al  servizio  di  polizia
penitenziaria, prestano giuramento ed accedono, con la  qualifica  di
commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di  fine  corso
ad un periodo di tirocinio operativo, della durata di due  anni,  con
verifica finale. 
                               Art. 20 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali forniti  dai  candidati  con  la  domanda  di
partecipazione al concorso sono raccolti  e  trattati  ai  sensi  del
regolamento europeo (UE) n. 2016/679 e  del  decreto  legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e utilizzati esclusivamente per le finalita'  del
concorso  e  per  le  successive  attivita'  inerenti   all'eventuale
procedimento di assunzione. 
    2. Il  conferimento  dei  dati  e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di partecipazione,  pena  l'esclusione  dal
concorso. 
    3. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso
il Ministero della giustizia e potranno essere inseriti  in  apposite
banche  dati  automatizzate   anche   successivamente   all'eventuale
instaurazione del rapporto di lavoro per le finalita'  inerenti  alla
gestione del rapporto medesimo. 
    4. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
ad amministrazioni o  enti  pubblici  direttamente  interessati  allo
svolgimento  del  concorso,  alla  procedura  di   assunzione,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati  o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    5. Ogni candidato puo'  esercitare,  in  merito  ai  propri  dati
personali, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento  UE  n.
2016/679,  i  diritti  di   accesso,   rettifica,   cancellazione   e
opposizione, nei casi previsti  dagli  articoli  15  e  seguenti  del
citato regolamento, nei confronti del  Ministero  della  giustizia  -
Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - largo Luigi Daga n.
2 - Roma. 
      Roma, 24 giugno 2021 
 
                                        Il direttore generale: Parisi 
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico