Concorso per 1 agente della polizia di stato (lazio) MINISTERO DELL'INTERNO

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 56 del 16-07-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'INTERNO CONCORSO (Scad. 15-08-2021) Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve. ...
Ente: MINISTERO DELL'INTERNO
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 16-07-2021
Data Scadenza bando 15-08-2021
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MINISTERO DELL'INTERNO

CONCORSO (Scad. 15-08-2021)

Concorso pubblico, per esame e titoli, per la copertura di milleduecentoventisette posti di allievo agente della Polizia di Stato, con talune riserve.

 
                        IL CAPO DELLA POLIZIA 
             DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, recante il  «Testo  unico  delle  disposizioni  concernenti  lo
statuto degli impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,
n. 752, come modificato dal decreto legislativo 9 settembre 1997,  n.
354, recante  «Norme  di  attuazione  dello  statuto  speciale  della
Regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzionale negli  uffici
statali siti nella Provincia di Bolzano e  di  conoscenza  delle  due
lingue nel pubblico impiego»; 
    Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
Servizio sanitario nazionale»; 
    Visto la  legge  1°  aprile  1981,  n.  121,  recante  il  «Nuovo
ordinamento dell'amministrazione della pubblica sicurezza»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile  1982,
n. 335, recante «Ordinamento del personale della Polizia di Stato che
espleta funzioni di polizia», e, in particolare, l'art. 6; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio  1988,
n. 574, recante «Norme di attuazione dello statuto  speciale  per  la
Regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca  e
della lingua ladina nei rapporti con la  pubblica  amministrazione  e
nei procedimenti giudiziari»  e,  in  particolare,  l'art.  33,  come
modificato dal decreto legislativo 21 gennaio 2011, n. 11; 
    Vista la legge 1° febbraio 1989, n. 53, recante  «Modifiche  alle
norme sullo stato giuridico degli appartenenti ai ruoli  ispettori  e
appuntati e finanzieri del Corpo della  Guardia  di  finanza  nonche'
disposizioni  relative  alla   Polizia   di   Stato,   alla   Polizia
penitenziaria e al Corpo forestale dello Stato»  e,  in  particolare,
l'art. 26, concernente le qualita' di condotta di cui  devono  essere
in possesso i candidati  ai  concorsi  per  l'accesso  ai  ruoli  del
personale della Polizia di Stato; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto  l'art.  5  del  decreto-legge  4  ottobre  1990,  n.  276,
convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1990, n.  359,
recante «Aumento dell'organico del personale appartenente alle  Forze
di polizia,  disposizioni  per  lo  snellimento  delle  procedure  di
assunzione e reclutamento e avvio di un piano di potenziamento  delle
sezioni di polizia giudiziaria»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  recante  «Misure  urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo» e, in particolare, l'art. 3, comma 7; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53,  contenente
«Disposizioni integrative e correttive  del  decreto  legislativo  12
maggio 1995, n. 197,  in  materia  di  riordino  delle  carriere  del
personale non direttivo della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare,  l'art.  35,  comma  6,
circa le qualita' di condotta che devono  possedere  i  candidati  ai
concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di  Stato
e l'art. 37, comma 1, come  modificato  dal  decreto  legislativo  25
maggio 2017, n. 75, circa l'accertamento nei pubblici concorsi, della
conoscenza da parte dei candidati dell'uso  delle  apparecchiature  e
delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse   e   delle   lingue
straniere; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  casellario
giudiziale  europeo,  di  anagrafe  delle   sanzioni   amministrative
dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. (Testo A)»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice  in  materia  di  protezione  dei  dati  personali,   recante
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e che abroga la direttiva  95/46/CE»,  come
modificato, in particolare, dal decreto legislativo 10  agosto  2018,
n. 101; 
    Visto il decreto legislativo del 7 marzo 2005, n. 82, recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n.  198,  modificato
dal decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  recante  il  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto legislativo del 25 gennaio 2010, n.  5,  recante
«Attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa  al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego»; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare», e, in particolare l'art. 703, nel
quale sono determinate le riserve di posti per i volontari  in  ferma
prefissata nei concorsi relativi all'accesso nelle carriere  iniziali
nelle Forze di polizia a ordinamento civile o militare; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni,  dalla  legge  4   aprile   2012,   n.   35,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo» e,
in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via
telematica,  delle  domande  per  la  partecipazione  a  selezioni  e
concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto legislativo  28  gennaio  2014,  n.  8,  recante
«Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero
della difesa, nonche' misure  per  la  funzionalita'  della  medesima
amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c) ed e),
3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e),  della  legge  31  dicembre
2012, n. 244»; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio, del 27 aprile 2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera  a)  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 3, con  riguardo
al comma 5, che dispone che fino alla data di entrata in  vigore  del
regolamento di cui all'art. 27, comma 7, del decreto  del  Presidente
della Repubblica  n.  335  del  1982,  continuano  ad  applicarsi  le
disposizioni vigenti prima della data  di  entrata  in  vigore  dello
stesso decreto legislativo n. 95 del 2017, ai commi 6 e  7,  a  norma
del quale ai volontari delle Forze armate in servizio  o  in  congedo
alla data del 31 dicembre 2020 e' richiesto, in luogo del  titolo  di
studio di scuola  secondaria  di  secondo  grado  prescritto  per  la
partecipazione al concorso per allievo agente della Polizia di Stato,
quello di scuola secondaria di primo livello, nonche' ai commi 7-bis,
7-ter, 7-quater, 7-quinquies, 7-septies, 13, 13-bis e 13-ter; 
    Visto l'art. 1, commi 287 e seguenti,  della  legge  27  dicembre
2017, n. 205, concernente «Bilancio di  previsione  dello  Stato  per
l'anno finanziario  2018  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio
2018-2020», l'art. 1, commi 381 e seguenti, della legge  30  dicembre
2018, n. 145, recante «Bilancio di previsione dello Stato per  l'anno
finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021», e
l'art. 19  del  decreto-legge  30  dicembre  2019,  n.  162,  recante
«Disposizioni urgenti in materia di proroga di  termini  legislativi,
di  organizzazione  delle  pubbliche  amministrazioni,   nonche'   di
innovazione  tecnologica»,  recanti  disposizioni  per   l'assunzione
straordinaria di allievi agenti; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, recante: "Disposizioni in materia di revisione dei ruoli
delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma  1,  lettera  a),
della legge 7 agosto 2015, n. 124,  in  materia  di  riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche"»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019,  n.  172,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, commi  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2019, n.  160,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2020-2022»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», e, in particolare, gli articoli 259 e  260,  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la  semplificazione  e  l'innovazione  digitale»,  e,  in
particolare, gli articoli 12 e 24, che apportano  modificazioni  alla
legge n. 241 del 1990 in materia di autocertificazione e al  predetto
codice  dell'amministrazione  digitale  in   materia   di   identita'
digitale; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  recante  «Norme  di  esecuzione  del  testo   unico   delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 3/1957»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  23  dicembre
1983, n. 903, recante «Approvazione del regolamento per l'accesso  ai
ruoli del personale della Polizia di Stato che  espleta  funzioni  di
polizia»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, di approvazione del «Regolamento recante  norme  sull'accesso
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  e  le  modalita'  di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184,  di  approvazione  del  «Regolamento  recante  disciplina  in
materia di accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  10  maggio  1994,  n.
415, recante il «Regolamento per la  disciplina  delle  categorie  di
documenti   sottratti   al   diritto   di   accesso   ai    documenti
amministrativi, in attuazione dell'art. 24, comma 4,  della  legge  7
agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia  di  procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai  documenti  amministrativi»
e, in particolare, l'art. 4, concernente le  categorie  di  documenti
inaccessibili per motivi di riservatezza di terzi, persone, gruppi ed
imprese; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  30  giugno  2003,  n.
198, contenente  «Regolamento  dei  requisiti  di  idoneita'  fisica,
psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i  candidati
ai concorsi per l'accesso ai ruoli del  personale  della  Polizia  di
Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  28  aprile  2005,  n.
129, contenente «Regolamento recante le  modalita'  di  accesso  alla
qualifica iniziale  dei  ruoli  degli  agenti  ed  assistenti,  degli
ispettori, degli operatori  e  collaboratori  tecnici,  dei  revisori
tecnici e dei periti tecnici della Polizia di Stato»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  di  concerto  con  il
Ministro  della  difesa  22  febbraio  2006,  recante  «Modalita'  di
reclutamento, nella qualifica iniziale  del  ruolo  degli  agenti  ed
assistenti della Polizia di Stato, riservato ai  volontari  in  ferma
prefissata di un anno, ovvero in rafferma annuale in  servizio  o  in
congedo»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'interno  13  luglio  2018,  n.
103,   di   approvazione   del   «Regolamento   recante   norme   per
l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi
pubblici per l'accesso a ruoli e carriere del personale della Polizia
di Stato»; 
    Attesa la necessita' di assumere milleduecentoventisette  allievi
agenti della Polizia di Stato, tra i volontari delle Forze armate, in
relazione alle esigenze previste per l'anno 2021, nel rispetto  delle
aliquote previste dall'art. 703 del Codice dell'ordinamento militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un  concorso  pubblico,  per  esame  e  titoli, per
milleduecentoventisette posti per allievo  agente  della  Polizia  di
Stato riservato ai cittadini italiani che, alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 
      a) volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio
da almeno sei mesi continuativi o in rafferma annuale; 
      b) volontario in ferma prefissata di un anno  (VFP1)  collocato
in congedo al termine della ferma annuale; 
      c) volontario in ferma quadriennale (VFP4)  in  servizio  o  in
congedo. 
                               Art. 2 
 
      Riserve dei posti per categorie specifiche di concorrenti 
 
    1. Nell'ambito dei posti di cui all'art. 1  del  presente  bando,
un'aliquota di dodici posti e' riservata  ai  volontari  delle  Forze
armate in possesso dell'attestato di bilinguismo (lingue  italiana  e
tedesca) di livello di competenza B2 del  quadro  comune  europeo  di
riferimento per la conoscenza delle lingue del Consiglio d'Europa, ai
sensi dell'art. 33 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  15
luglio 1988, n. 574, dell'art. 4 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e dell'art. 6,  comma  1,  lettera
d), del decreto del Presidente della Repubblica 24  aprile  1982,  n.
335. 
    2. Possono partecipare alla riserva dei posti di cui al  comma  1
anche i candidati in possesso dell'attestato di  bilinguismo  (lingue
italiana e tedesca) che non  hanno  prestato  il  servizio  militare,
purche' siano in  possesso  sia  del  diploma  di  scuola  secondaria
di secondo  grado  che  consente  l'iscrizione  ai   corsi   per   il
conseguimento del diploma universitario, o equipollenti, o  siano  in
grado di conseguirlo entro la data di svolgimento della prova d'esame
scritta di cui all'art. 9 del presente bando, sia  dell'attestato  di
bilinguismo di corrispondente livello. 
    3. I posti riservati di cui al comma 1, qualora non siano coperti
per mancanza di aventi titolo, saranno assegnati agli altri candidati
idonei secondo  l'ordine  decrescente  della  graduatoria  finale  di
merito, di cui all'art. 17 del presente bando. 
                               Art. 3 
 
          Requisiti di partecipazione e cause di esclusione 
 
    1.  I  requisiti  richiesti  ai  candidati  per  partecipare   al
concorso, oltre a quelli indicati all'art. 1, sono i seguenti: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) per i volontari delle Forze armate in servizio o in  congedo
alla data del 31 dicembre 2020, diploma di scuola secondaria di primo
grado  o  equipollente,  fatto  salvo  quanto  diversamente  previsto
dall'art. 2, comma 2,  per  i  riservatari  che  non  hanno  prestato
servizio militare; 
      d) per i volontari delle Forze armate arruolati dal 1°  gennaio
2021, diploma di scuola  secondaria  di secondo  grado  che  consente
l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma  universitario
o equipollente, fatta salva la possibilita' di conseguirlo  entro  la
data di svolgimento della prova d'esame scritta di cui all'art. 9; 
      e) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver compiuto il 26°
anno di eta'. Quest'ultimo limite e' elevato, fino ad un  massimo  di
tre anni, in relazione all'effettivo servizio militare  prestato  dai
candidati; 
      f) possesso delle qualita' di condotta previste  dall'art.  35,
comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001; 
      g) efficienza e  idoneita'  fisica,  psichica  ed  attitudinale
all'espletamento dei compiti connessi alla  qualifica,  previste  dal
decreto del Ministro dell'interno n. 30 giugno 2003,  n.  198  e  dal
decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n.  207.  I
requisiti  di  idoneita'  fisica,   psichica   ed   attitudinale   si
considerano  in  possesso  dei   candidati   esclusivamente   qualora
sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi
accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti  in  un  momento
successivo non rileva ai fini dell'idoneita'. 
    2. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati, per motivi
diversi  dall'inidoneita'   psico-fisica,   espulsi   o   prosciolti,
d'autorita' o  d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze
armate o nelle Forze di  polizia,  ovvero  destituiti,  dispensati  o
dichiarati decaduti dall'impiego  in  una  pubblica  amministrazione,
licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni  a
seguito  di  procedimento  disciplinare,  nonche'  coloro  che  hanno
riportato condanna anche non definitiva per delitti  non  colposi,  o
che sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi  per
i quali sono sottoposti a misura cautelare personale, o lo sono stati
senza successivo annullamento  della  misura,  ovvero  assoluzione  o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. 
    3. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza  del
termine per la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso. 
    4. I candidati devono mantenere i requisiti previsti dal presente
bando fino al termine delle procedure concorsuali,  ad  eccezione  di
quello relativo ai limiti di eta', a pena di esclusione. 
    5. L'amministrazione provvede d'ufficio ad accertare i  requisiti
della condotta  e  quelli  dell'efficienza  fisica  e  dell'idoneita'
fisica, psichica e attitudinale al  servizio,  nonche'  le  cause  di
risoluzione  di  precedenti  rapporti  di  pubblico  impiego   e   la
veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai candidati. I controlli
relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto
di  dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione  o  di   atto   di
notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati  ai  controlli  a
campione svolti durante l'espletamento delle  procedure  concorsuali,
sono effettuati entro la data di conclusione del prescritto corso  di
formazione. I controlli sono svolti  dalle  competenti  articolazioni
dell'amministrazione  della  pubblica   sicurezza,   anche   mediante
richieste rivolte alle articolazioni centrali  e  territoriali  delle
altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto  delle
dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e'
dichiarata, in conseguenza della mancata  veridicita'  del  contenuto
delle dichiarazioni emersa in occasione dei  controlli,  con  decreto
del Capo della Polizia-Direttore generale della  pubblica  sicurezza,
ferma restando la responsabilita' penale. 
    6. L'esclusione del candidato dal concorso, per difetto di uno  o
piu' dei requisiti prescritti, e' disposta con decreto del Capo della
Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza. 
                               Art. 4 
 
          Domanda di partecipazione - modalita' telematiche 
 
    1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata
e trasmessa entro  il  termine  perentorio  di  trenta  giorni -  che
decorre dal giorno successivo alla data di pubblicazione del presente
bando  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica   italiana   -
utilizzando  esclusivamente  la  procedura  informatica   disponibile
all'indirizzo   https://concorsionline.poliziadistato.it   (dove   si
dovra'  cliccare  sull'icona  «Concorso  pubblico»).  A  quest'ultima
procedura informatica, il  candidato  potra'  accedere  attraverso  i
seguenti strumenti di autenticazione: 
      a) Sistema  pubblico  di  identita'  digitale  (SPID),  con  le
relative credenziali (username e password),  che  dovra'  previamente
ottenere rivolgendosi  a  uno  degli  identity  provider  accreditati
presso  l'Agenzia  per  l'Italia   digitale   (A.G.I.D.),   come   da
informazioni presenti sul sito istituzionale www.spid.gov.it 
      b) Sistema di identificazione  digitale  «Entra  con  CIE»  con
l'impiego della CIE (Carta di identita' elettronica), rilasciata  dal
comune di residenza. 
    Si potra' accedere con tre modalita': 
      1. «Desktop» - si accede con pc a cui e' collegato  un  lettore
di smart card contactless per la lettura della CIE. Per abilitare  il
funzionamento della CIE sul proprio computer e' necessario installare
prima il «Software CIE»; 
      2. «Mobile» - si accede da smartphone dotato di interfaccia NFC
e dell'app «Cie ID» e con lo stesso si effettua la lettura della CIE; 
      3. «Desktop con smartphone» - si accede da pc e per la  lettura
della CIE, in luogo del lettore di smart card  contactless,  l'utente
potra' utilizzare il proprio smartphone dotato di interfaccia  NFC  e
dell'app «Cie ID». 
    2. Qualora il candidato voglia modificare o revocare  la  domanda
gia' trasmessa, la deve annullare per inviarne  una  nuova  versione,
entro il termine perentorio indicato al comma 1. In ogni  caso,  alla
scadenza del predetto termine, il sistema informatico  non  ricevera'
piu' dati. 
                               Art. 5 
 
            Compilazione della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,  da  inviare
esclusivamente per via telematica, il candidato deve dichiarare: 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data ed il luogo di nascita; 
      c) la residenza o il domicilio, precisando altresi' il recapito
e l'indirizzo di posta elettronica certificata  (PEC),  personalmente
intestata,  da  utilizzare  per  l'invio   e   la   ricezione   delle
comunicazioni relative al concorso; 
      d) il codice fiscale; 
      e) se intende concorrere ai posti riservati di cui all'art.  2.
A tal fine, il candidato in  possesso  del  prescritto  attestato  di
bilinguismo dovra' specificare la lingua,  italiana  o  tedesca,  che
preferisce per sostenere la prova scritta; 
      f)  il  titolo   di   studio   richiesto,   con   l'indicazione
dell'Istituto che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e  di
tutte le altre informazioni previste, in proposito,  dalla  procedura
on-line; 
      g) il possesso della cittadinanza italiana; 
      h) l'iscrizione alle liste elettorali oppure  il  motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      i) le eventuali condanne penali  a  proprio  carico,  anche  ai
sensi  dell'art.  444  codice  di  procedura  penale,  ed  anche  non
definitive, per delitti non colposi, nonche' le eventuali imputazioni
in procedimenti penali  per  delitti  non  colposi  per  i  quali  e'
sottoposto  a  misura  cautelare  personale,  o  lo  e'  stato  senza
successivo  annullamento   della   misura,   ovvero   assoluzione   o
proscioglimento  o  archiviazione   anche   con   provvedimenti   non
definitivi. In caso positivo, il candidato dovra' precisare  la  data
di ogni provvedimento e l'Autorita' giudiziaria che lo ha emanato,  o
presso la quale pende il procedimento; 
    l) le eventuali cause di risoluzione di  precedenti  rapporti  di
pubblico impiego per motivi  diversi  dall'inidoneita'  psico-fisica,
specificando se  sia  stato,  espulso  o  prosciolto,  d'autorita'  o
d'ufficio, da precedente arruolamento  nelle  Forze  armate  o  nelle
Forze di polizia, ovvero destituito, dispensato o dichiarato decaduto
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziato  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento disciplinare; 
      m) l'eventuale possesso dei titoli di  preferenza  compatibili,
ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, nonche'
dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge  21  giugno  2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2013, n.  98,  o
da altre disposizioni normative; 
      n) di essere a conoscenza che la data e il luogo di svolgimento
della prova scritta del concorso saranno  comunicati  nella  Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - del 3 settembre 2021 e che tale comunicazione ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti; 
      o) di essere a conoscenza delle responsabilita' penali previste
in caso di dichiarazioni mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Oltre ai dati e alle informazioni sopra elencate, i  candidati
al concorso devono  dichiarare  nella  domanda  di  partecipazione  i
servizi prestati  in  qualita'  di  volontario  in  ferma  prefissata
annuale (VFP1) o quadriennale (VFP4) o in rafferma, con l'indicazione
obbligatoria delle seguenti informazioni: 
      a) Forza armata dove presta o ha  prestato  servizio  (Esercito
italiano, Marina militare o Aeronautica militare); 
      b) se si trovi in servizio o in congedo; 
      c) data di decorrenza giuridica di arruolamento da  VFP1,  data
di congedo/fine ferma da VFP1 e da VFP4, data di rafferma  annuale  e
data  di  incorporamento  da  VFP4,  nonche'  eventuali  richiami  in
servizio o incorporamento in  SPE  (servizio  permanente  effettivo),
indicando la denominazione e la sede dell'ultimo  Comando/Reparto  di
servizio. 
    I candidati che hanno svolto piu' periodi  di  servizio  da  VFP1
devono  indicare  le  date  di  incorporamento,  di  fine   ferma   e
dell'eventuale rafferma di ogni  singolo  periodo  svolto,  anche  se
riferito a diversi arruolamenti. 
    3. Non saranno valutati i titoli di preferenza di cui al comma 1,
lettera  m),  che  non  siano  stati  dichiarati  nella  domanda   di
partecipazione al concorso. 
    4. Il candidato deve  segnalare  tempestivamente  ogni  eventuale
variazione di residenza,  recapito  e  dell'indirizzo  PEC  personale
dichiarato nella domanda per le comunicazioni relative  al  concorso,
nonche'  qualsiasi  variazione  della  sua   posizione   giudiziaria,
successiva alla dichiarazione di cui al  comma  1,  lettera  i),  con
apposita comunicazione al Servizio concorsi della Direzione  centrale
per gli affari generali e le politiche del personale della Polizia di
Stato del Dipartimento della  pubblica  sicurezza,  all'indirizzo  di
posta elettronica certificata  dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it
A  tal  fine,  l'interessato  dovra'  inviare  dette   comunicazioni,
unitamente a copia fronte/retro di un valido  documento  d'identita',
in  formato  PDF,  all'indirizzo  di  posta  elettronica  certificata
dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it 
    5. Tramite l'accesso al portale «concorsi  online»,  sezione  «le
mie  domande»,  il  candidato  puo'  scaricare,   in   versione   PDF
stampabile, copia della domanda che ha trasmesso. 
    6. L'amministrazione non e' responsabile qualora il candidato non
riceva le comunicazioni inoltrategli a causa di inesatte o incomplete
indicazioni dell'indirizzo o  recapito  da  lui  fornito,  oppure  di
mancata o tardiva  comunicazione  del  cambiamento  dell'indirizzo  o
recapito, anche telematico. 
                               Art. 6 
 
Consegna di copia della domanda di concorso ai  Comandi  delle  Forze
                               armate 
 
    1. I candidati che partecipano al concorso, se in servizio  nelle
Forze  armate,  devono  tempestivamente  consegnare  al  Comando   di
appartenenza una copia della ricevuta della domanda di partecipazione
al concorso, affinche' il Ministero della difesa trasmetta  a  questa
amministrazione,  entro  il  10  settembre  2021,  l'estratto   della
documentazione  di  servizio  comprensivo   anche   degli   eventuali
precedenti periodi di servizio prestato esclusivamente in qualita' di
VFP1 compilato in base al facsimile di cui all'Allegato 1, che dovra'
riportare, in calce, la data di scadenza  del  presente  bando  oltre
alla sottoscrizione del candidato interessato, secondo le indicazioni
contenute in apposita circolare che sara' inviata ai competenti Stati
Maggiori. 
                               Art. 7 
 
                  Fasi di svolgimento del concorso 
 
    1. Il concorso previsto dal presente bando si svolgera'  in  base
alle seguenti fasi: 
      a) prova d'esame scritta; 
      b) prova di efficienza fisica; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) accertamenti attitudinali; 
      e) valutazione dei titoli. 
    2. Il mancato  superamento  della  prova  d'esame  scritta  o  di
efficienza fisica o di uno degli accertamenti  elencati  al  comma  1
comporta l'esclusione dal concorso. 
    3. I candidati,  nelle  more  della  verifica  del  possesso  dei
requisiti, partecipano alle fasi concorsuali «con riserva». 
    4. Tutte le fasi della procedura concorsuale si  svolgeranno  nel
rispetto delle prescrizioni tecniche idonee  a  garantire  la  tutela
della salute dei candidati, al fine di prevenire  possibili  fenomeni
di diffusione del contagio da  COVID-19,  come  prescritto  dall'art.
259, comma 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34,  e  successive
modificazioni. 
    5. Le candidate che si trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte  alla  prova  di  efficienza  fisica  e  ai
prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e
attitudinale, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della
prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione  di  tale
stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga
ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su
istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in
data compatibile con i  tempi  necessari  per  la  definizione  della
graduatoria. 
                               Art. 8 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1. La commissione esaminatrice del concorso e' presieduta  da  un
funzionario della Polizia di Stato, con  qualifica  non  inferiore  a
dirigente  superiore,   in   servizio   preferibilmente   presso   il
Dipartimento della pubblica sicurezza, ed e' composta da: 
      a) due funzionari della Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo; 
      b) due docenti di scuola secondaria di secondo grado; 
      c) un esperto in lingua inglese; 
      d) un funzionario tecnico della Polizia di Stato,  appartenente
al ruolo dei fisici - settore telematica con qualifica non  inferiore
a commissario capo tecnico. 
    2. Per l'incarico di Presidente  della  commissione  puo'  essere
nominato anche un funzionario della Polizia di  Stato  con  qualifica
non inferiore a dirigente superiore, collocato in quiescenza  da  non
oltre un quinquennio dalla data del presente bando. 
    3. Almeno un terzo del numero dei  componenti  della  commissione
esaminatrice, salva motivata impossibilita', e' riservato alle donne. 
    4. Un funzionario  della  Polizia  di  Stato  con  qualifica  non
superiore a commissario capo,  in  servizio  presso  il  Dipartimento
della pubblica sicurezza, svolge  le  funzioni  di  segretario  della
commissione. 
    5. Con  il  decreto  di  cui  al  comma  1  o  con  provvedimento
successivo sono designati i supplenti del Presidente, dei  componenti
e del segretario, con qualifiche non inferiori a quelle previste  per
i titolari. 
    6. Alla commissione  possono  essere  aggregati  membri  aggiunti
esperti per  le  finalita'  connesse  allo  svolgimento  della  prova
scritta d'esame in lingua tedesca. 
                               Art. 9 
 
                        Prova d'esame scritta 
 
    1.  La  prova  d'esame  scritta  consiste  nel  rispondere  a  un
questionario articolato in domande con risposta a scelta multipla. Il
predetto questionario verte su argomenti di cultura  generale,  sulle
materie di  cui  all'art.  4,  comma  2,  del  decreto  del  Ministro
dell'interno di concerto con il Ministro  della  difesa  22  febbraio
2006,  nonche'  sull'accertamento  di  un  sufficiente   livello   di
conoscenza  della  lingua  inglese,  delle  apparecchiature  e  delle
applicazioni informatiche piu' diffuse, in  linea  con  gli  standard
europei. 
    2. In sede  d'esame  a  ciascun  candidato  viene  consegnato  un
questionario, predisposto casualmente (funzione c.d. «random») da  un
apposito  programma  informatico,  sulla  base  di  una  banca   dati
pubblicata sul sito istituzionale www.poliziadistato.it almeno  venti
giorni prima che abbia inizio la fase della prova scritta. 
    3.  La  commissione  esaminatrice  stabilisce  preventivamente  i
criteri di valutazione degli elaborati e di attribuzione del relativo
punteggio, nonche' la durata e  le  modalita'  di  svolgimento  della
prova. 
    4. La correzione delle risposte ai questionari  e  l'attribuzione
del relativo punteggio sono effettuati tramite  sistema  informatico,
utilizzando apparecchiature a lettura ottica.  La  prova  si  intende
superata se il candidato riporta una votazione non  inferiore  a  sei
decimi (6/10). L'esito provvisorio della prova  scritta,  non  appena
disponibile,  e'  consultabile  dai  candidati  interessati   tramite
l'accesso al suddetto sito istituzionale. 
    5. Durante la prova non e' permesso ai concorrenti comunicare tra
loro verbalmente o per iscritto, oppure  mettersi  in  relazione  con
altri,  salvo  che  con  gli  incaricati  della  vigilanza  o  con  i
componenti della commissione esaminatrice. Non e' inoltre  consentito
usare telefoni cellulari, portare  apparati  radio  ricetrasmittenti,
calcolatrici e qualsiasi altro strumento elettronico,  informatico  o
telematico. E' vietato, altresi', copiare  le  risposte,  portare  al
seguito  penne,  matite,  carta  da  scrivere,   appunti,   libri   e
pubblicazioni di qualsiasi genere, nonche'  violare  le  prescrizioni
impartite dalla  commissione  esaminatrice  prima  dell'inizio  della
prova scritta d'esame  e  quelle  che  saranno  pubblicate  sul  sito
istituzionale   prima   dello   svolgimento   della   prova   stessa.
L'inosservanza delle predette prescrizioni comporta l'esclusione  dal
concorso. 
    6. Per sostenere la prova d'esame scritta  i  candidati  dovranno
presentarsi nella sede, nel giorno e nell'ora indicati nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami» - n. 70 del 3 settembre 2021, muniti di  un  valido  documento
d'identita' e, per agevolare le procedure  d'accesso,  della  tessera
sanitaria su supporto magnetico. 
    7. La pubblicazione di cui al comma 6 ha valore  di  notifica,  a
tutti gli effetti, nei confronti dei candidati. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per sostenere la prova  d'esame  sono  esclusi  di
diritto dal concorso. 
    9. La commissione esaminatrice o, nei casi di  cui  all'art.  53,
comma 4, del decreto del Ministro dell'interno n. 129  del  2005,  il
Comitato di vigilanza cura l'osservanza delle disposizioni di cui  al
presente articolo e adotta i provvedimenti conseguenti. 
                               Art. 10 
 
                   Graduatoria della prova scritta 
 
    1. Terminata la fase della prova d'esame scritta, la  commissione
esaminatrice  forma  una   graduatoria   che   riporta,   in   ordine
decrescente, la votazione conseguita da ogni candidato. 
    2.  Entro  il  termine   perentorio   di   venti   giorni   dalla
pubblicazione  della  graduatoria  di  cui  al  comma  1   sul   sito
istituzionale www.poliziadistato.it i candidati riservatari dei posti
per i bilingui dovranno far pervenire al Servizio  concorsi,  a  pena
del mancato riconoscimento del titolo di  riserva,  la  dichiarazione
sostitutiva resa in proposito ai sensi  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,  alla  quale  puo'  essere
allegato il prescritto  attestato  rilasciato  dall'ente  competente,
eventualmente in possesso dei candidati (Allegato 2). 
    3. La documentazione indicata al comma 2  deve  essere  trasmessa
via PEC all'indirizzo dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it  secondo
le istruzioni pubblicate sul sito, unitamente a copia fronte/retro di
un valido documento d'identita' in formato PDF. 
                               Art. 11 
 
Convocazioni  all'accertamento   dell'efficienza   fisica   ed   agli
              accertamenti psico-fisici ed attitudinali 
 
    1. Saranno convocati all'accertamento dell'efficienza fisica,  in
base all'ordine decrescente della graduatoria di  cui  al  precedente
art. 10, i primi duemilacinquecento candidati risultati  idonei  alla
prova d'esame scritta, tenuto conto delle riserve di cui  all'art.  2
del presente bando  limitatamente  ai  candidati  bilingui  risultati
idonei  alla  medesima   prova.   Saranno   inoltre   convocati,   in
sovrannumero, tutti i candidati che abbiano riportato  un  punteggio,
alla prova scritta, uguale a quello dell'ultimo convocato. 
    2. Qualora il numero dei candidati dichiarati idonei  durante  la
fase degli accertamenti psico-fisici ed  attitudinali  prescritti  si
prospettasse insufficiente a coprire il  totale  dei  posti  banditi,
l'amministrazione potra' convocare  all'accertamento  dell'efficienza
fisica e ai successivi accertamenti ulteriori aliquote  di  candidati
idonei alla prova scritta,  rispettando  l'ordine  decrescente  della
graduatoria. 
                               Art. 12 
 
                     Prova di efficienza fisica 
 
    1. I candidati indicati nell'art. 11 saranno convocati per essere
sottoposti alla prova di  efficienza  fisica  ed,  eventualmente,  al
successivo   accertamento   dell'idoneita'   fisica,   psichica    ed
attitudinale, in base al calendario che  sara'  pubblicato  sul  sito
istituzionale  www.poliziadistato.it  il  13   ottobre   2021.   Tale
pubblicazione ha  valore  di  notifica,  a  tutti  gli  effetti,  nei
confronti dei candidati interessati. 
    2.  Entro  i  dieci  giorni  successivi  alla  pubblicazione  del
calendario di cui al comma 1, i candidati gia' congedati dal servizio
militare       devono       trasmettere       all'indirizzo       PEC
dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it   osservando   le   istruzioni
pubblicate sul sito,  i  dati  inerenti  esclusivamente  al  servizio
prestato  da  VFP1,  comprensivo  anche  degli  eventuali  precedenti
periodi di servizio prestato, tramite  dichiarazione  sostitutiva  ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.  445/2000
(Allegato 3), alla quale  puo'  essere  allegato  l'estratto  (o  gli
estratti) della documentazione di servizio eventualmente in  possesso
dei candidati, in copia dichiarata conforme  all'originale  (Allegato
4).  I  dati  contenuti  nella  dichiarazione  sostitutiva   dovranno
riferirsi esclusivamente ai periodi svolti in qualita' di VFP1 ovvero
in rafferma annuale alla data dell'ultimo congedo. 
    3. La mancata presentazione della  dichiarazione  sostitutiva  di
cui al comma 2, nei tempi e con le modalita'  previste,  comporta  la
mancata valutazione dei titoli relativi al candidato interessato. 
    4. La commissione per le prove di efficienza fisica  e'  composta
da un dirigente della Polizia  di  Stato,  che  la  presiede,  da  un
appartenente alla carriera dei medici della Polizia di Stato, nonche'
da un appartenente ai gruppi sportivi della Polizia di Stato  «Fiamme
Oro» con qualifica di coordinatore di settore sportivo o di direttore
tecnico. Le funzioni di segretario sono svolte da un appartenente  al
ruolo degli ispettori o degli  ispettori  tecnici  della  Polizia  di
Stato oppure da un appartenente ai ruoli dell'amministrazione  civile
dell'interno, in  servizio  presso  il  Dipartimento  della  pubblica
sicurezza. 
    5. Ai  fini  dello  svolgimento  della  verifica  dell'efficienza
fisica, i candidati convocati sono sottoposti agli esercizi  ginnici,
da superare in sequenza, sotto specificati: 
 
=====================================================================
|       Prova       |   Uomini   |   Donne   |         Note         |
+===================+============+===========+======================+
|                   | Tempo max  | Tempo max |                      |
|   Corsa 1000 m.   |   3'55''   |  4'55''   |          /           |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
|   Salto in alto   |   1,20 m   |  1,00 m   |   Max 3 tentativi    |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
| Piegamenti sulle  |            |           |  Tempo max 2' senza  |
|      braccia      |    n. 15   |   n. 10   |     interruzioni     |
+-------------------+------------+-----------+----------------------+
 
         6. Il mancato superamento anche di  uno  solo  dei  suddetti
esercizi ginnici determina l'esclusione dal concorso per inidoneita',
disposta  con  decreto  motivato  del  Capo  della  Polizia-Direttore
generale della pubblica sicurezza. 
    7.  I  candidati  devono  presentarsi  alle  suddette  prove   di
efficienza fisica muniti di idoneo abbigliamento  sportivo  e  di  un
documento di riconoscimento valido e devono  consegnare,  a  pena  di
esclusione  dal  concorso,  un  certificato  di  idoneita'   sportiva
agonistica per l'atletica leggera, conforme al decreto  del  Ministro
della sanita' del  18  febbraio  1982,  e  successive  modificazioni,
rilasciato da medici appartenenti alla  Federazione  medico  sportiva
italiana o, comunque,  a  strutture  sanitarie  pubbliche  o  private
convenzionate, in cui  esercitino  medici  specialisti  in  «medicina
dello sport». 
    8. I candidati che non si presenteranno nel luogo, nel  giorno  e
nell'ora, stabiliti per la prova di efficienza fisica sono esclusi di
diritto dal concorso,  ad  eccezione  di  coloro  che,  per  gravi  e
documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi   ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad  una  seduta  appositamente   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 13 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. I concorrenti che abbiano  superato  la  prova  di  efficienza
fisica sono sottoposti agli accertamenti fisici e psichici, a cura di
una commissione  composta  da  un  primo  dirigente  medico,  che  la
presiede, e da quattro medici principali della Polizia di  Stato.  Le
funzioni di segretario della predetta commissione sono svolte  da  un
appartenente al ruolo degli ispettori o degli ispettori tecnici della
Polizia di Stato o qualifica equiparata o da un appartenente ai ruoli
dell'amministrazione  civile  dell'interno,  in  servizio  presso  il
Dipartimento della pubblica sicurezza. 
    2. I candidati interessati sono sottoposti ad un esame clinico, a
una  valutazione  psichica  e  ad  accertamenti  strumentali   e   di
laboratorio. 
    3. All'atto  della  presentazione  ai  predetti  accertamenti,  i
candidati devono esibire un documento di riconoscimento in  corso  di
validita'  e,  a  pena  di  esclusione,  la  seguente  documentazione
sanitaria, recante data non anteriore  a  tre  mesi  a  quella  della
relativa presentazione: 
      a) certificato  anamnestico,  come  da  facsimile  in  allegato
(Allegato 5), sottoscritto dal medico di cui all'art.  25,  comma  4,
della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive  modificazioni,  e
dall'interessato,  con  particolare   riferimento   alle   infermita'
pregresse o attuali elencate nel decreto del Ministro dell'interno n.
198/2003. In proposito, il  candidato  potra'  produrre  accertamenti
clinici o  strumentali  ritenuti  utili  ai  fini  della  valutazione
medico-legale; 
      b) esame audiometrico tonale e E.C.G. con visita  cardiologica,
da effettuarsi presso una struttura pubblica  o  accreditata  con  il
Servizio  sanitario   nazionale,   con   l'indicazione   del   codice
identificativo regionale; 
      c) esami  ematochimici  da  effettuarsi  presso  una  struttura
pubblica o accreditata  con  il  Servizio  sanitario  nazionale,  con
l'indicazione del codice identificativo regionale: 
        1) esame emocromocitometrico con formula; 
        2) esame chimico e microscopico delle urine; 
        3) creatininemia; 
        4) gamma GT; 
        5) glicemia; 
        6) GOT (AST); 
        7) GPT (ALT); 
        8) HbsAg; 
        9) Anti HbsAg; 
        10) Anti Hbc; 
        11) Anti HCV; 
        12) uno tra i seguenti test: TINE test, intradermoreazione di
Mantoux, Quantiferon test. 
    4. La commissione puo' inoltre disporre,  ai  fini  di  una  piu'
completa  valutazione  medico-legale,  l'effettuazione  di  esami  di
laboratorio, o indagini strumentali, nonche' chiedere  la  produzione
di certificati sanitari, ritenuti utili. 
    5. Per quanto attiene ai requisiti  da  accertare,  al  candidato
sono richiesti, a pena di inidoneita': 
      a) sana e robusta costituzione fisica; 
      b)  composizione  corporea:   percentuale   di   massa   grassa
nell'organismo non inferiore al 7 per cento e non superiore al 22 per
cento per i candidati di sesso maschile, e non inferiore  al  12  per
cento e non superiore al 30 per  cento  per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      c) forza muscolare: non inferiore a 40 kg per  i  candidati  di
sesso maschile, e non inferiore a 20 kg per  le  candidate  di  sesso
femminile; 
      d) massa metabolicamente attiva:  percentuale  di  massa  magra
teorica presente nell'organismo non inferiore al 40 per cento  per  i
candidati di sesso maschile, e non inferiore al 28 per cento  per  le
candidate di sesso femminile; 
      e) senso cromatico e luminoso normale,  campo  visivo  normale,
visione notturna  sufficiente,  visione  binoculare  e  stereoscopica
sufficiente. Visus naturale non inferiore a 12/10  complessivi  quale
somma del visus dei due occhi, con non meno di 5  decimi  nell'occhio
che vede meno, ed un visus corretto a 10/10 per  ciascun  occhio  per
una correzione massima complessiva di una diottria  quale  somma  dei
singoli vizi di rifrazione. 
    6. Costituiscono altresi' cause di inidoneita', per  l'assunzione
nella Polizia di Stato, le  imperfezioni  e  le  infermita'  indicate
all'art. 3, comma 7-quinquies,  del  decreto  legislativo  29  maggio
2017, n. 95, e successive modificazioni, e nella tabella  1  allegata
al  decreto  del  Ministro  dell'interno  n.  198/2003,  nonche'   le
alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore  dei  candidati,  quali
tatuaggi e  altre  alterazioni  permanenti  dell'aspetto  fisico  non
conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria,  se  visibili,
in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o  se,  avuto  riguardo
alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano  deturpanti
o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al
decoro della funzione  degli  appartenenti  alla  Polizia  di  Stato;
costituisce, inoltre, causa di inidoneita' l'uso anche  saltuario  od
occasionale di sostanze psicoattive  (droghe  naturali/sintetiche)  e
l'abuso di alcool attuali o pregressi. 
    7. I giudizi della commissione per l'accertamento  dei  requisiti
psico-fisici  sono  definitivi  e,  in  caso  di  non  idoneita'  del
candidato, comportano l'esclusione dal concorso, disposta con decreto
motivato del Capo della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza. Si applicano in proposito le disposizioni di cui  all'art.
3, comma 7-bis, del decreto legislativo 29  maggio  2017,  n.  95,  e
successive modificazioni. 
    8. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  predetti  accertamenti  psico-fisici  sono
esclusi di diritto dal concorso, ad  eccezione  di  coloro  che,  per
gravi e  documentati  motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi
ultimi candidati saranno ammessi ad una seduta appositamente  fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 14 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
    1. I candidati risultati idonei  agli  accertamenti  psico-fisici
previsti dall'art. 13 sono sottoposti agli accertamenti  attitudinali
da parte di una commissione di selettori composta da  un  funzionario
della Polizia di Stato, appartenente al ruolo  degli  psicologi,  con
qualifica non inferiore a primo dirigente tecnico, che la presiede, e
da quattro funzionari della  Polizia  di  Stato,  con  qualifica  non
superiore a direttore tecnico superiore  del  ruolo  psicologi  della
carriera dei funzionari  tecnici  di  Polizia  o  con  qualifica  non
inferiore a commissario capo della carriera dei funzionari di Polizia
in  possesso  dell'abilitazione  professionale  di  perito  selettore
attitudinale. Le funzioni di segretario  della  predetta  commissione
sono svolte da un appartenente  al  ruolo  degli  ispettori  o  degli
ispettori tecnici della Polizia di Stato oppure da un appartenente ai
ruoli  dell'amministrazione   civile   dell'interno   con   qualifica
equiparata,  in  servizio  presso  il  Dipartimento  della   pubblica
sicurezza. 
    2.  Gli  accertamenti  attitudinali  sono  diretti  ad  accertare
l'idoneita' del candidato allo svolgimento dei compiti  connessi  con
l'attivita'  propria  del  ruolo  e  della  qualifica  da  rivestire.
Consistono in una serie di test, predisposti da istituti  pubblici  o
privati specializzati, sia collettivi che individuali, approvati  con
decreto, nonche' in un colloquio con  un  componente  della  suddetta
commissione. Su richiesta del selettore, o nel caso  in  cui  i  test
siano risultati positivi ma  il  colloquio  sia  risultato  negativo,
quest'ultimo e' ripetuto in sede collegiale. All'esito  delle  prove,
la commissione si esprime sull'idoneita' del candidato. 
    3. I giudizi della commissione per l'accertamento delle  qualita'
attitudinali sono definitivi e comportano l'esclusione dal  concorso,
in caso di inidoneita' del candidato. Si applicano  in  proposito  le
disposizioni di cui all'art. 3, comma 7-bis, del decreto  legislativo
29 maggio 2017, n. 95, e successive modificazioni. 
    4. I candidati che non si presentano  nel  luogo,  nel  giorno  e
nell'ora stabiliti per  i  suddetti  accertamenti  attitudinali  sono
esclusi di diritto dal concorso ad eccezione di coloro che, per gravi
e documentati motivi,  siano  stati  impossibilitati.  Questi  ultimi
candidati  saranno  ammessi  ad  una  seduta  appositamente   fissata
nell'ambito del calendario concorsuale previsto  per  lo  svolgimento
degli accertamenti stessi. 
                               Art. 15 
 
Produzione della documentazione inerente alle riserve di posti  e  ai
                        titoli di preferenza 
 
    1. Ai fini della formazione della graduatoria finale di merito, i
candidati che hanno superato la prova scritta devono far pervenire al
Servizio concorsi, entro il termine perentorio di venti giorni  dalla
data  di   pubblicazione   sul   sito   www.poliziadistato.it   della
graduatoria della prova  scritta,  la  documentazione  attestante  il
possesso dei titoli che danno loro diritto a partecipare alle riserve
di posti, e dei titoli di preferenza gia' indicati nella  domanda  di
partecipazione al concorso, mediante  dichiarazione  sostitutiva,  in
presenza dei presupposti di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  445/2000,  alla  quale  possono  essere  allegati   i
documenti  attestanti  i  titoli   in   copia   dichiarata   conforme
all'originale, come da facsimile (Allegato 6),  a  pena  del  mancato
riconoscimento di quei titoli. 
    2. La documentazione o la dichiarazione sostitutiva  indicate  al
comma   1   dovranno   essere   trasmesse   via   PEC   all'indirizzo
dipps.333b.vfp2021.rm@pecps.interno.it    secondo    le    istruzioni
pubblicate sul sito, con copia fronte/retro di  un  valido  documento
d'identita', in formato PDF. 
                               Art. 16 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. Saranno valutati, esclusivamente  per  i  candidati  risultati
idonei  alle  prove  e  agli  accertamenti  di  cui   agli   articoli
precedenti, i soli titoli dagli stessi conseguiti durante il  periodo
di servizio svolto da volontario  in  ferma  prefissata  di  un  anno
ovvero in rafferma annuale, secondo le seguenti categorie: 
      a) valutazione del periodo di servizio svolto  in  qualita'  di
volontario in ferma prefissata di un anno; 
      b) missioni in teatro operativo fuori area; 
      c)    valutazione    relativa     all'ultima     documentazione
caratteristica; 
      d) riconoscimenti, ricompense e benemerenze; 
      e) titoli di studio; 
      f) conoscenza accertata secondo standard NATO  di  una  o  piu'
lingue straniere, oppure possesso  di  certificati  o  attestati  che
dimostrino una profonda conoscenza delle lingue straniere; 
      g)  esito  dei  corsi   di   istruzione,   specializzazione   o
abilitazione frequentati; 
      h)   numero   e   tipo   delle    specializzazioni/abilitazioni
conseguite; 
      i) eventuali altri attestati e brevetti. 
    2.  I  titoli   sopra   indicati   sono   tratti   esclusivamente
dall'estratto della  documentazione  di  servizio,  rilasciato  dalle
competenti Autorita' militari, come da facsimile di cui  all'Allegato
1. 
    3. La commissione esaminatrice determina previamente  i  punteggi
massimi  da  attribuire  a  ciascuna  categoria,  nonche'  i   titoli
valutabili ed i criteri di massima per la valutazione degli stessi  e
per l'attribuzione dei relativi punteggi. 
    4. I titoli oggetto di valutazione devono  essere  posseduti  dai
candidati  alla  data  di  scadenza  del  termine  previsto  per   la
presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso e devono  in
ogni caso risultare dall'estratto della  documentazione  di  servizio
alla stessa data.  L'eventuale  acquisizione  dei  titoli,  ancorche'
aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva  ai
fini del concorso. 
    5. I titoli ammessi a valutazione dalla commissione ed i relativi
punteggi  saranno   riportati   su   apposite   schede   individuali,
sottoscritte  dal  Presidente  e  da   tutti   i   componenti   della
commissione. 
                               Art. 17 
 
       Graduatoria finale del concorso - nomina dei vincitori 
 
    1. Per la formazione della graduatoria  finale  del  concorso  la
commissione  esaminatrice  somma,  per  ciascun  candidato  risultato
idoneo  alle  prove  e  agli  accertamenti  di  cui   agli   articoli
precedenti, il punteggio conseguito alla prova scritta d'esame  e  il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli, tenuto conto  delle
riserve dei posti indicate all'art. 2 del presente bando e, a parita'
di punteggio, dei titoli di  preferenza  nell'ordine  previsto  dalle
vigenti disposizioni. 
    2. Il decreto del Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della
pubblica sicurezza di approvazione della graduatoria di merito  e  di
dichiarazione dei vincitori e' pubblicato  nel  Bollettino  Ufficiale
del personale del Ministero dell'interno, con avviso di pubblicazione
nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana.  Lo   stesso
provvedimento  e'   consultabile   anche   sul   sito   istituzionale
www.poliziadistato.it 
                               Art. 18 
 
           Ammissione dei vincitori al corso di formazione 
 
    1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso  sono  ammessi
alla frequenza del prescritto corso di formazione, che puo' svolgersi
secondo le modalita' di cui all'art. 260 del decreto-legge 19  maggio
2020, n. 34, e successive modificazioni. 
    2. I vincitori che non si presentano, senza giustificato  motivo,
nella sede e nel termine loro assegnato per la frequenza del suddetto
corso di formazione sono dichiarati decaduti dalla nomina ed al  loro
posto sono chiamati altri candidati idonei, seguendo  l'ordine  della
graduatoria  finale  del  rispettivo  concorso.   Si   applicano   le
disposizioni dell'art. 3, comma 7-septies, del decreto legislativo n.
95 del 2017, e successive modificazioni. 
    3. Gli allievi agenti della Polizia  di  Stato,  al  termine  del
corso di formazione previsto, sono  assegnati  in  sedi  di  servizio
diverse dalla regione di origine, da quella di residenza e da  quelle
limitrofe. A tal fine, la Regione Siciliana e' considerata  limitrofa
alla Regione Calabria. 
    4. I candidati dichiarati vincitori dei posti  riservati  di  cui
all'art. 2 sono assegnati  ad  uffici  della  Provincia  autonoma  di
Bolzano o che comunque abbiano competenza  sul  territorio  di  detta
provincia autonoma. 
                               Art. 19 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. I dati personali  dei  candidati  sono  raccolti  e  trattati,
mediante  una  banca   dati   automatizzata   presso   il   Ministero
dell''interno - Dipartimento della  pubblica  sicurezza  -  Direzione
centrale per gli affari generali e le politiche del  personale  della
Polizia di Stato - Servizio concorsi,  per  le  ragioni  di  pubblico
interesse sottese ai concorsi e ai relativi adempimenti. 
    2. I medesimi dati possono essere comunicati ad amministrazioni o
enti  pubblici  interessati  allo  svolgimento  del  concorso,   alla
posizione giuridico-economica dei candidati, o  per  altre  finalita'
previste dalla legge. 
    3.  I  dati   sanitari   acquisiti   potranno   essere   trattati
dall'amministrazione  della  pubblica  sicurezza  ovvero  oggetto  di
comunicazione   ad   altre   amministrazioni   pubbliche   competenti
all'adozione di conseguenziali  provvedimenti,  in  conformita'  alle
norme dell'ordinamento interno o al diritto dell'Unione  europea,  ai
sensi dell'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 2016/679 RGDP
e dell'art. 2-ter, commi 1 e 3, del decreto legislativo n. 196/2003. 
    4. Si applicano in materia le disposizioni del  regolamento  (UE)
n. 2016/679, nonche' del decreto legislativo n. 196/2003, cosi'  come
modificato dal decreto legislativo n. 101/2018. Ogni  candidato  puo'
esercitare, in merito ai propri dati personali, i diritti di accesso,
rettifica,   cancellazione   e   opposizione,   nei   casi   previsti
rispettivamente dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento (UE)
n. 2016/679, nei confronti del Ministero dell'interno -  Dipartimento
della pubblica sicurezza - Direzione centrale per gli affari generali
e le politiche  del  personale  della  Polizia  di  Stato -  Servizio
concorsi, con sede in Roma - via del Castro Pretorio n. 5. 
                               Art. 20 
 
        Diritto di accesso alla documentazione amministrativa 
 
    1. Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi  da
parte dei soggetti interessati, ai  sensi  della  normativa  vigente,
possono essere trasmesse -  mediante  posta  elettronica  certificata
(PEC) personalmente intestata all'interessato - ai seguenti indirizzi
PEC: 
      dipps.333b.uffconcorsi.rm@pecps.interno.it     per      istanze
attinenti alla procedura concorsuale,  ai  lavori  della  commissione
esaminatrice e della commissione per  l'accertamento  dell'efficienza
fisica; 
      dipps.serviziooperativocentralesanita@pecps.interno.it      per
istanze attinenti ai lavori della commissione  per  gli  accertamenti
psico-fisici; 
      dipps.333b.centropsicotecnico.rm@pecps.interno.it  per  istanze
attinenti  ai  lavori  della   commissione   per   gli   accertamenti
attitudinali. 
                               Art. 21 
 
                     Provvedimenti di autotutela 
 
    1.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza,  per  comprovate  esigenze  di  interesse  pubblico,  puo'
revocare o annullare il presente  bando,  sospendere  o  rinviare  le
prove concorsuali, modificare il numero dei posti, nonche'  differire
o  contingentare  l'ammissione  dei  vincitori  alla  frequenza   del
prescritto corso di formazione. Di quanto sopra si provvedera' a dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
    2.  Il  Capo  della  Polizia-Direttore  generale  della  pubblica
sicurezza, al fine di prevenire possibili fenomeni di diffusione  del
contagio da COVID-19 e secondo  quanto  previsto  dall'art.  259  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, e successive modificazioni, puo'
rideterminare le modalita' di svolgimento del presente concorso,  con
riferimento alla semplificazione delle modalita' di svolgimento delle
prove ed alla possibilita' di svolgimento delle stesse con  modalita'
decentrate e telematiche. Di  quanto  sopra  si  provvedera'  a  dare
comunicazione con avviso pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche'
sul sito web istituzionale www.poliziadistato.it 
                               Art. 22 
 
                          Avvertenze finali 
 
    1. Fatte salve le previste pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed  esami»  -
ulteriori comunicazioni, provvedimenti  e  disposizioni  inerenti  al
presente bando di concorso saranno pubblicati sul sito  istituzionale
www.poliziadistato.it con valore di notifica ai candidati. 
    2. Il presente decreto e i  suoi  allegati,  che  ne  sono  parte
integrante,  saranno  pubblicati  nella  Gazzetta   Ufficiale   della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    3.  Avverso   il   presente   decreto   e'   esperibile   ricorso
giurisdizionale al  Tribunale  amministrativo  regionale  competente,
secondo le modalita' di cui al codice del processo amministrativo  di
cui  al   decreto   legislativo   2   luglio   2010,   n.   104,   o,
alternativamente,   ricorso   straordinario   al   Presidente   della
Repubblica, ai sensi del decreto del Presidente della  Repubblica  24
novembre  1971,  n.  1199,  entro  il  termine,  rispettivamente,  di
sessanta  e  di  centoventi  giorni  decorrente  dalla   data   della
pubblicazione del presente decreto. 
      Roma, 12 luglio 2021 
 
                                              Il Capo della Polizia   
                                                Direttore generale    
                                             della pubblica sicurezza 
                                                     Giannini         
                                                           Allegato 1 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 2 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 3 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 4 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 5 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato 6 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico