Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.
Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 57 del 20-07-2021 |
Sintesi: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 04-09-2021) Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale. ... |
Ente: | COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-07-2021 |
Data Scadenza bando | 04-09-2021 |
Condividi |
Invia tramite Whatsapp
|
CONCORSO (Scad. 04-09-2021)
Concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale.
IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 recante «Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'articolo 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto ministeriale 28 luglio 2005, concernente disposizioni sui concorsi per l'accesso al ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri riservati ai volontari in ferma prefissata delle Forze armate e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto l'articolo 66, comma 10 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad assumere, la procedura prevista dall'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, previa richiesta delle amministrazioni interessate, corredata da analitica dimostrazione delle cessazioni avvenute nell'anno precedente e delle conseguenti economie e dall'individuazioni delle unita' da assumere e dei correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e, in particolare, gli articoli 636, 703, 706, 707, 708, 783-bis, 973, 2199, nonche' l'articolo 2186, che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni»; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di Polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'articolo 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, recante «Direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare»; Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica all'articolo 635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre disposizioni in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento delle Forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel corpo nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'articolo 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il parere dell'Avvocatura generale dello Stato del 17 ottobre 2016 per il quale quanto previsto dall'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, puo' trovare applicazione bandendo una procedura riservata ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172 recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173 recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 1, commi 2, lettera a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni della legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento agli artt. 259 e 260; Considerata la specialita' della disciplina complessiva in ordine al personale militare, desumibile dal combinato disposto dell'articolo 625, comma 1, del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, rubricato «Rapporti con l'ordinamento generale del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e altri ordinamenti speciali», dell'articolo 19, comma 1, della legge 4 novembre 2010, n. 183, rubricato «Specificita' delle Forze armate, delle Forze di Polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco», dell'articolo 51, comma 8, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, rubricato «Programmazione delle assunzioni e norme interpretative» e dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Personale in regime di diritto pubblico»; Considerato che la specialita' sopra descritta si giustifica alla luce della peculiarita' dello status e delle funzioni svolte dal personale militare, per il reclutamento del quale, di conseguenza, il citato decreto legislativo n. 66 del 2010 ha cura di prevedere, tra gli altri, il possesso di specifici requisiti legati all'eta', al titolo di studio, all'efficienza fisica e al profilo psico-attitudinale (articoli 635, 641, 697, 700, 703, 707 e 708 e successive modifiche); Considerato che la cadenza annuale del concorso per il reclutamento degli allievi carabinieri in ferma quadriennale si evince dall'articolo 2199 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010 mediante un sistema di programmazione quinquennale nel quale i posti sono messi annualmente a concorso e i candidati possono fare in ciascun anno una sola domanda; Considerato che, in coerenza con quanto sopra esposto, non si ritiene opportuno ricorrere alla fattispecie di cui all'articolo 708 del citato decreto legislativo n. 66 del 2010, escludendo anche l'applicabilita' di ogni altra normativa vigente a riguardo, in linea con la piu' recente giurisprudenza (Cons. Stato, Ad. Plen., 28 luglio 2011, n. 14, punto 51; Cons. Stato, sez. III, 14 gennaio 2014, n. 100; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 16 luglio 2014, n. 7599; T.A.R. Lazio, Sez. I bis, 19 settembre 2014, n. 9863; Tar Lazio, sez. I ter, 26 settembre 2014, n. 10026); Ravvisata l'opportunita' di prevedere una prova preliminare cui sottoporre i candidati nel caso in cui il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale; Valutata la necessita', per esigenze info-operative dell'Arma dei carabinieri, di disporre di personale conoscitore delle lingue straniere indicate nell'allegato «E» del presente bando di concorso; Ritenuta l'esigenza di garantire la piu' aderente e stabile distribuzione delle risorse organiche sul territorio nazionale, prevedendone il prevalente impiego in aree ove maggiormente necessitano; Ritenuta la necessita' di favorire, mediante il reclutamento di personale in possesso di particolari titoli di studio e qualificazioni, l'alimentazione di posizioni organiche di profilo specialistico, con particolare riguardo per quelle in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di duemilanovecentotrentotto allievi carabinieri in ferma quadriennale del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. I posti a concorso sono cosi' ripartiti: a) duemilacinquantasette riservati, ai sensi dell'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e ai volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4), in servizio; b) ottocentottantuno riservati, ai sensi degli articoli 703, 706 e 707, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ai cittadini italiani che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta'; il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare. 2. Con successivo decreto sara' indetto il concorso per il reclutamento di trentadue allievi carabinieri riservato, ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica del 15 luglio 1988, n. 574, ai candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo riferito a livello non inferiore al diploma di istruzione secondaria di primo grado di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, per il successivo impiego presso la Regione Trentino Alto Adige. 3. All'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso con le modalita' di cui all'articolo 3, i candidati: a) debbono optare per una delle riserve di posti di cui al precedente comma 1, essendo consentito concorrere per una sola di esse; b) hanno facolta' di esprimere preferenza per la formazione e per l'impiego nelle specializzazioni in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 708, comma 1-bis e dell'articolo 973, comma 2-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. E' stabilito in centodiciannove il numero dei vincitori di concorso da designare per la formazione e per l'impiego specialistici di cui al precedente comma 2, lettera b), secondo le modalita' indicate nell'articolo 19. Dette unita' saranno ripartite in numero di: a) ottantatre' riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a); b) trentasei riservate ai candidati vincitori del concorso di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b). 5. Il numero dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 3 potra' essere incrementato qualora dovessero essere rese disponibili, anche con diversi provvedimenti normativi, ulteriori risorse finanziarie. 6. Ai sensi dell'articolo 642 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, resta altresi' impregiudicata la facolta' di revocare o annullare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare il numero dei posti, di sospendere l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, nonche' in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che dovessero impedire o limitare le assunzioni di personale per l'anno 2021. 7. In entrambi i casi, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri provvedera' a darne formale comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami».
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) possono partecipare i cittadini italiani che: siano volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno un mese continuativo ovvero in rafferma annuale; siano volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio, esclusi coloro che si trovino in rafferma biennale; se militari (VFP1/VFP4) in servizio, non abbiano gia' presentato nell'anno 2021 domanda di partecipazione per le riserve di posti di cui all'articolo 703 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 previste da altri concorsi indetti per le carriere iniziali delle altre Forze di polizia ad ordinamento civile e militare; alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3, non abbiano superato il giorno di compimento del ventottesimo anno di eta'. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4. 2. Alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) possono partecipare i cittadini italiani che: alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato nell'articolo 3 abbiano compiuto il diciassettesimo anno di eta' e non abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno di eta'. Per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare per una durata non inferiore alla ferma obbligatoria, il limite massimo d'eta' e' elevato a ventotto anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; siano in possesso degli ulteriori requisiti di cui al successivo comma 4. 3. Per tutte le riserve dei posti di cui ai precedenti commi 1 e 2 possono partecipare coloro che: a) godano dei diritti civili e politici; b) abbiano, se minori, il consenso di chi esercita la responsabilita' genitoriale; c) se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati alla data del 31 dicembre 2020, siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado; d) se militari (VFP1/VFP4) in servizio ovvero congedati dal 1° gennaio 2021 o se non militari, abbiano conseguito diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'accesso alle universita' dall'articolo l della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'articolo 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-20l6/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri); e) abbiano tenuto condotta incensurabile; f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna o con il beneficio della non menzione; g) non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; h) se militari, non siano sottoposti a procedimento disciplinare conseguente a procedimento penale per delitto non colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata ai sensi dell'articolo 530 del codice di procedura penale, ossia di assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso; i) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; j) siano in possesso della idoneita' psicofisica ed attitudinale al servizio militare incondizionato, da accertare successivamente con le modalita' di cui agli articoli 10 e 11; k) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) non si trovino in situazioni comunque non compatibili con l'acquisizione o la conservazione dello status di carabiniere. 5. I requisiti di partecipazione, ai sensi dell'articolo 4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005 e successive modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda indicato al successivo articolo 3 e mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla data di incorporamento presso una Scuola allievi carabinieri, fermo restando quanto previsto in tema di esclusioni dal successivo art. 17, nonche' di espulsione in qualsiasi momento dal corso formativo, a mente dell'articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e del Regolamento per le Scuole allievi carabinieri. 6. Tutti i candidati partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere presentata esclusivamente on-line, avvalendosi della procedura disponibile nell'area concorsi del sito ufficiale dell'Arma dei carabinieri (www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di quarantasei giorni a decorrere dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Se il termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella riportata sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 2. Per poter presentare la domanda di partecipazione e' necessario, munirsi per tempo di uno tra i seguenti strumenti di identificazione: a) credenziali SPID con livello di sicurezza 2 che consentono l'accesso ai servizi on-line della pubblica amministrazione attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un codice temporaneo (one time password). Le istruzioni per il rilascio di SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul sito ufficiale dell'Agenzia per l'Italia digitale (AgID) all'indirizzo www.spid.gov.it b) idoneo lettore di smart-card installato nel computer per l'utilizzo con carta nazionale dei servizi (CNS) precedentemente attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a rilasciare un PIN. 3. Lo strumento di identificazione prescelto dovra' essere intestato esclusivamente al candidato che presenta la domanda. I candidati minorenni, dovranno utilizzare uno strumento di identificazione intestato a un genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, al tutore. 4. Non sono ammesse domande di partecipazione presentate con modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo (compreso quelle cartacee) o presentate con sistemi di identificazione intestati a persone diverse da quelle indicate al comma 3 del presente articolo. 5. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra' compilare tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. I candidati minorenni dovranno indicare i propri dati di partecipazione. 6. La procedura chiedera' al candidato di: a) indicare due indirizzi e-mail validi: posta elettronica standard, su cui ricevera' una copia della domanda di presentazione; posta elettronica certificata (PEC) intestata al candidato su cui inviare e ricevere le comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; b) caricare una fototessera in formato digitale. 7. Il candidato, dovra' dichiarare: a) i propri dati anagrafici (cognome, nome, luogo e data di nascita) e il codice fiscale; b) il proprio stato civile; c) la residenza e il recapito al quale desidera ricevere le comunicazioni relative al concorso, completo di codice di avviamento postale e di numero telefonico (telefonia fissa e mobile). Se cittadino italiano residente all'estero, dovra' indicare anche l'ultima residenza in Italia della famiglia e la data di espatrio. Dovra' essere segnalata a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it ogni variazione del recapito indicato. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' per l'eventuale dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte del candidato ovvero da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del recapito stesso indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; d) il possesso della cittadinanza italiana. In caso di doppia cittadinanza, il candidato dovra' indicare, in apposita dichiarazione da consegnare all'atto della presentazione alle prove di efficienza fisica di cui all'articolo 9, la seconda cittadinanza e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; e) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; f) di aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato condanne penali o applicazioni di pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, di non avere in corso procedimenti penali, di non essere stato sottoposto a misure di sicurezza o di prevenzione, di non avere a proprio carico precedenti penali iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e ogni altro eventuale precedente penale, precisando la data del provvedimento e l'Autorita' Giudiziaria che lo ha emanato, ovvero quella presso la quale pende un procedimento penale. Il candidato dovra' impegnarsi, altresi', a comunicare con tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento - Ufficio concorsi e contenzioso, a mezzo e-mail PEC all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it qualsiasi variazione della sua posizione giudiziaria che intervenga successivamente alla dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento presso la Scuola allievi carabinieri; g) di non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare o per perdita permanente dei requisiti di idoneita' fisica; h) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a): 1) la propria posizione giuridica, specificando: se volontario in ferma prefissata di un anno (VFP1) ovvero in rafferma annuale o quadriennale (VFP4), in servizio; la Forza armata (Esercito, Marina, Aeronautica) ove presta servizio; la decorrenza giuridica alla data di scadenza di presentazione della domanda (VFP/NFP4); 2) ai fini indicati all'articolo 12, lettera b), i titoli militari posseduti di cui all'allegato «B», e l'eventuale possesso di: titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante; conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «D» ed «E» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse). Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; i) se partecipante alla riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b): titoli di studio e professionali di cui all'allegato «C», specificandone la data di conseguimento e l'istituto o ente rilasciante; se militare in congedo, i titoli militari posseduti di cui all'allegato «C» lettera f.; conoscenza di lingua straniera derivante da una delle condizioni specificate negli allegati «D» ed «E» (nel caso in cui il candidato sia a conoscenza di piu' lingue potra' scegliere solo una di esse). Il candidato dovra' fornire tutte le indicazioni utili a consentire all'amministrazione di esperire con immediatezza i controlli previsti sugli eventuali titoli dichiarati in domanda, che devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso; j) l'eventuale preferenza, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b) e comma 3, per la formazione e per l'impiego nella specializzazione in tutela, forestale, ambientale e agroalimentare; k) di aver preso conoscenza del bando di concorso e di acconsentire, senza riserve, a tutto cio' che in esso e' stabilito; l) di prestare, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al Regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni, esplicito consenso al trattamento dei propri dati personali da parte dell'amministrazione, necessario ai fini della partecipazione del candidato e della gestione delle attivita' concorsuali. 8. All'esito della procedura correttamente eseguita, il sistema automatizzato generera' una ricevuta dell'avvenuta presentazione della domanda on-line, inviandola automaticamente all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato nella domanda stessa. Detta ricevuta dovra' essere portata all'atto della presentazione alla prima prova del concorso. 9. I candidati possono integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione entro il termine previsto per la presentazione della stessa, annullando la domanda e ripresentandone una nuova. 10. Una volta scaduto il termine ultimo fissato per la loro presentazione, le domande di partecipazione non potranno piu' essere modificate. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento potra' comunque chiedere la regolarizzazione di quelle che risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 11. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, il candidato, ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, si assume le responsabilita' penali circa eventuali dichiarazioni mendaci. Eventuali dichiarazioni mendaci finalizzate a trarre un indebito beneficio comportano: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore dal corso e la revoca della nomina a carabiniere.
Art. 4 Istruttoria delle domande per i volontari in ferma prefissata in servizio ed in congedo 1. I volontari in ferma prefissata in servizio dovranno consegnare una copia della domanda di partecipazione presentata on-line, al Comando del reparto/ente presso il quale sono in forza, al solo fine di consentire al medesimo di curare le incombenze. I volontari in ferma prefissata in congedo, qualora non in possesso dell'estratto della documentazione di servizio, per le stesse finalita' dovranno presentare copia della domanda al Centro documentale di appartenenza (ex distretto militare/Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto/Direzione territoriale dell'Aeronautica). I volontari in ferma prefissata in congedo che non riescano ad ottenere per comprovati motivi dagli enti competenti l'estratto della documentazione di servizio dovranno consegnare, compilata, la dichiarazione in allegato «G». 2. I comandi/reparti/enti, ricevuta la copia della domanda di partecipazione al concorso, provvederanno a compilare l'estratto della documentazione di servizio, redatto come da facsimile in allegato «F», che costituisce parte integrante del presente decreto, aggiornato alla data di scadenza di presentazione delle domande e firmato dal Comandante di corpo/reparto/ente nonche' dal candidato per presa visione ed accettazione dei dati in esso contenuti. 3. I volontari in ferma prefissata, in servizio ed in congedo, all'atto della presentazione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali, presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - Centro nazionale di selezione e reclutamento, dovranno consegnare una copia del suddetto estratto della documentazione di servizio, mentre un'ulteriore copia, se giudicati idonei ai suddetti accertamenti, dovra' essere scansionata in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it «area concorsi», unitamente ai titoli dichiarati in domanda ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «B», «C», «D» e «P».
Art. 5 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o di autorita' da lui delegata, saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova scritta di selezione, per la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie di merito; b) la commissione per la valutazione delle prove di efficienza fisica; c) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti psicofisici; d) la commissione per lo svolgimento degli accertamenti attitudinali. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a Maggiore, membro; c) un ispettore membro e segretario. 3. La commissione per le prove di efficienza fisica di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano, membro; c) un ispettore membro e segretario. Durante l'espletamento delle prove, la commissione potra' avvalersi dell'assistenza di personale tecnico e medico, nonche' di personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della qualifica di istruttore militare di educazione fisica. Qualora l'amministrazione lo ritenga opportuno, per esigenze organizzative, potranno essere attivate piu' commissioni. 4. La commissione per gli accertamenti psicofisici di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; b) due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti anche esterni. 5. La commissione per gli accertamenti attitudinali di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: un ufficiale di grado non inferiore a Tenente Colonnello, presidente; un ufficiale con qualifica di perito selettore attitudinale e un Ufficiale psicologo, membri, dei quali il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il meno anziano svolgera' anche le funzioni di segretario. Detta commissione si avvarra' del supporto tecnico-specialistico di ulteriori ufficiali periti selettori e psicologi dell'Arma dei carabinieri. Qualora il numero dei candidati ammessi agli accertamenti attitudinali fosse rilevante potranno essere attivate piu' commissioni.
Art. 6 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede l'effettuazione di: a) prova scritta di selezione; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti psicofisici per la verifica dell'idoneita' psicofisica; d) accertamenti attitudinali; e) valutazione dei titoli. 2. L'amministrazione si riserva la possibilita', qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, di considerare la prova di cui al comma 1, lettera a), quale prova preliminare, da svolgersi con le modalita' di cui al successivo articolo 7, commi 4 e 5. 3. I candidati - compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui dell'articolo 580, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 - all'atto dell'approvazione delle graduatorie di merito del concorso dovranno essere risultati idonei in tutti gli accertamenti obbligatori previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 4. L'amministrazione della Difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i candidati lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma I del presente articolo, per contro, provvedera' ad assicurare i candidati per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi.
Art. 7 Prova scritta di selezione 1. I candidati saranno sottoposti ad una prova scritta di selezione i cui contenuti e modalita' sono indicati nell'allegato «H» del presente decreto. 2. La sede, la data e l'ora di svolgimento saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, con avviso consultabile nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 3. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione alla prima prova concorsuale dovranno consegnare l'atto di assenso all'arruolamento volontario di un minore, secondo il modello in allegato «A» al presente decreto, sottoscritto da entrambi i genitori o dal genitore esercente la responsabilita' genitoriale o, in mancanza, dal tutore, nonche' la fotocopia di un documento di riconoscimento dei/del sottoscrittori/e rilasciato da un'amministrazione dello Stato, provvisto di fotografia, in corso di validita'. La mancata presentazione di detto documento determinera' l'esclusione del candidato minorenne. 4. I candidati ai quali non e' stata comunicata l'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, senza attendere alcuna convocazione, presso la sede d'esame nel giorno previsto, muniti della ricevuta attestante la presentazione della domanda on-line, di un documento di riconoscimento provvisto di fotografia rilasciato da una amministrazione dello Stato ed in corso di validita', nonche' di penna a sfera ad inchiostro indelebile di colore nero. 5. I candidati assenti al momento dell'inizio della prova saranno esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e all'articolo 259, comma 5 del decreto legge n. 34/2020. Qualora la prova venga svolta in piu' di una sessione non saranno previste riconvocazioni. I candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione Difesa e/o Interno, potranno far pervenire al Centro nazionale di selezione e reclutamento - a mezzo della pec indicata nella domanda di partecipazione al concorso, all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it - entro le ore 13.00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, un'istanza di nuova convocazione, allegando documentazione probatoria che sara' opportunamente vagliata e verra' riscontrata con pec di risposta l'accoglimento o non accoglimento dell'istanza stessa, la quale potra' essere accordata non oltre il termine ultimo del programmato svolgimento delle prove. 6. Qualora il numero delle domande venisse ritenuto incompatibile con le esigenze di selezione e con i termini di conclusione della relativa procedura concorsuale, la prova di cui al comma 1, che in ogni caso sara' presa in considerazione solo se l'esito sara' non inferiore a 51/100, avra' valore anche di prova di preselezione. In tal caso, il punteggio conseguito all'esito della correzione e valutazione della prova, espresso in centesimi: determinera' la formazione di due distinte graduatorie, una per ciascuna delle riserve dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, per individuare i candidati da ammettere a sostenere le prove di efficienza fisica di cui al successivo articolo 9, in numero pari: a) a quello della riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettere a) moltiplicato per 2; b) ai primi 4750 candidati della graduatoria formata per la riserva dei posti a concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b); includendovi anche quanti. dovessero riportare, nelle rispettive graduatorie, punteggio uguale a quello dell'ultimo candidato utilmente posizionato; concorrera' alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo articolo 13. Il risultato di 51/100, pertanto, non garantisce l'accesso alle successive fasi di selezione qualora il numero massimo di candidati da ammettere di cui ai precedenti punti a) e b) venga raggiunto con un punteggio piu' elevato. Il relativo avviso sara' reso noto con le modalita' di cui al comma 2. 7. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento, la correzione e la valutazione della prova saranno osservate le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri e, per quanto applicabili, le disposizioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Dette norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 8. Durante la prova non sara' permesso ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della sorveglianza o con i membri della commissione esaminatrice, nonche' portare carta da scrivere, appunti e manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque specie; e' vietato altresi' l'uso di apparecchi telefonici o ricetrasmittenti che dovranno essere obbligatoriamente spenti. La mancata osservanza di tali prescrizioni comportera' l'esclusione dalla prova, con provvedimento della commissione esaminatrice; analogamente verra' escluso il candidato che venga sorpreso a copiare. 9. L'esito della prova, il calendario e le modalita' di convocazione dei candidati ammessi a sostenere le prove di efficienza fisica, saranno resi noti, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito internet www.carabinieri.it nonche' presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, telefono 0680982935. 10. Ciascun candidato potra' formulare, entro i quindici giorni successivi a quello di pubblicazione del questionario somministratogli, della griglia di correzione e del proprio modulo risposta test nella pagina del sito www.carabinieri.it dedicata al concorso, eventuali contestazioni relative agli esiti della prova scritta, per le successive valutazioni da parte della commissione esaminatrice.
Art. 8 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica saranno svolte secondo le modalita' e i criteri indicati nell'allegato «M», che costituisce parte integrante del presente decreto, nonche' osservando le disposizioni contenute in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, che saranno rese disponibili prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove di efficienza fisica, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e all'articolo 259, comma 4 del decreto legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare. A tal fine gli interessati dovranno far pervenire a mezzo e-mail (all'indirizzo cnsrconccar@pec.carabinieri.it) al predetto Centro nazionale di selezione e reclutamento, un'istanza di nuova convocazione, entro le ore 13:00 del giorno lavorativo antecedente a quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria. La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con il periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' a mezzo e-mail (inviata all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione al concorso). I candidati convocati dovranno presentarsi indossando idonea tenuta ginnica (con abbigliamento parapioggia al seguito). 3. Il mancato superamento anche di uno solo degli esercizi determinera' il giudizio di inidoneita' da parte della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), la non ammissione del candidato ai successivi accertamenti psicofisici e la sua esclusione dal concorso. Il superamento di tutti gli esercizi determinera' un giudizio di idoneita' alle prove di efficienza fisica, con attribuzione di un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate nel citato allegato «M», fino ad un massimo di 3 punti, utile ai fini della formazione delle graduatorie di cui all'articolo 13. 4. All'atto della presentazione alle predette prove i candidati dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia conforme: a) certificato di idoneita' ad attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera, in corso di validita', rilasciato da medici appartenenti alla Federazione medico-sportiva italiana, ovvero da strutture sanitarie pubbliche o private accreditate con il servizio sanitario nazionale che esercitano in tali ambiti in qualita' di medici specializzati in medicina dello sport (oltre al certificato in originale o copia conforme dovra' essere portata al seguito una fotocopia dello stesso); b) i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) effettuato entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) per lo svolgimento in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica.
Art. 9 Documenti da produrre in fase di selezione 1. All'atto della presentazione per gli accertamenti psico-fisici dovranno produrre i seguenti documenti in originale o in copia con originale in visione, rilasciati in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione, salvo diverse indicazioni: a. documentazione di cui all'articolo 4, comma 2, se volontari in ferma prefissata; b. referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HbsAg, anti HCV e anti HIV; c. certificato, compilato in ogni sua parte ed in maniera conforme al modello riportato nell'allegato «I», che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia, che attesti lo stato di buona salute ed i precedenti anamnestici di rilievo; d. qualora il candidato ne sia gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; e. i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre referto: del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) svolto nei cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la quale non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni) al fine dello svolgimento in piena sicurezza degli accertamenti psico-fisici e per le finalita' indicate nell'articolo 10, comma 9. La mancata presentazione di detto referto, l'attestazione di esecuzione del test oltre il termine suindicato ovvero l'esibizione di certificato privo di elementi essenziali di validita' (ad es.: senza data, senza firma, senza timbro, etc), determinera' l'esclusione dal concorso non essendo ammesse nuove convocazioni; di ecografia pelvica (finalizzata alla verifica della morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni di utero e ovaie). La mancata presentazione di detto referto determinera' l'esclusione dal concorso, non essendo ammesse nuove convocazioni; f. per i candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici, la dichiarazione di cui all'allegato «A» al bando, sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale; g. elettrocardiogramma refertato; h. esame audiometrico tonale (la prova deve essere effettuata testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000 e 8000 Hz); i. esami ematochimici: emocromo completo; VES; glicemia; creatinemia; trigliceridemia; colesterolemia totale; transaminasemia (GOT e GPT); bilirubinemia totale e frazionata; gamma GT; esame delle urine standard e del sedimento. 2. I certificati predetti dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 3. I candidati che hanno concluso l'iter concorsuale, venendo giudicati idonei anche agli accertamenti attitudinali previsti dal bando di concorso devono, entro i tre giorni successivi dalla notifica della idoneita' attitudinale, far pervenire la documentazione relativa ai titoli dichiarati in domanda ai sensi dell'articolo 12, ai fini dell'attribuzione del punteggio incrementale di cui agli allegati «B», «C», «D», e «P»; 4. La citata documentazione dovra' essere scansionata singolarmente in formato «pdf» e caricata sul portale internet www.carabinieri.it area «concorsi». I titoli da trasmettere saranno elencati nella stessa pagina dedicata all'upload solo ed esclusivamente sulla base di quanto dichiarato in domanda. 5. La non indicazione di eventuali titoli di merito durante la presentazione della domanda o il mancato upload nei tempi e modi previsti nel precedente comma 3 comportera' la non attribuzione dei punteggi incrementali da parte della Commissione esaminatrice.
Art. 10 Accertamenti psicofisici 1. I candidati che avranno riportato il giudizio di idoneita' nelle prove di efficienza fisica di cui al precedente articolo 8 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), presso il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, viale Tor di Quinto n. 153, Roma, ad accertamenti per la verifica dell'idoneita' psicofisica al servizio militare quale carabiniere del ruolo appuntati e carabinieri dell'Arma dei carabinieri. L'idoneita' psicofisica dei candidati sara' accertata con le modalita' previste dagli articoli 580 e 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e con le modalita' previste dalle direttive tecniche approvate con decreto ministeriale 4 giugno 2014, citate nelle premesse, nonche' secondo le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri. Le citate norme tecniche saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti psicofisici, sara' considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e all'articolo 259, comma 4 del decreto legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni ad eccezione dei candidati interessati al concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dall'amministrazione Difesa/Interno ai quali gli stessi hanno chiesto di partecipare e di quelli che non siano in possesso, alla data prevista per gli accertamenti psicofisici, della documentazione sanitaria di cui all'articolo 9, comma 1, lettere c), d), e), h), i), j), k) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, in ragione dei tempi necessari per il rilascio di tali documenti, da segnalare con le modalita' di cui al precedente articolo 9, comma 2. La mancata esibizione della documentazione sanitaria di cui all'articolo 9, comma 1, lettere b) c), g) h), i) e, per le sole candidate, del referto di ecografia pelvica, anche successivamente alla richiesta di riconvocazione, determinera' l'impossibilita' per la commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera c) di esprimersi in relazione al possesso dei requisiti psicofisici con la conseguente esclusione dal concorso. 3. Gli accertamenti psicofisici verificheranno il possesso del seguente profilo sanitario minimo valutato in base alla Direttiva tecnica per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare di cui al DM 4 giugno 2014: psiche (PS) 1, costituzione (CO) 2, apparato cardiocircolatorio (AC) 2, apparato respiratorio (AR) 2, apparati vari (AV) 2, apparato locomotore superiore (LS) 2, apparato locomotore inferiore (LI) 2, apparato uditivo (AU) 2, apparato visivo (VS) 2 (sono ammessi tra gli interventi di chirurgia rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). Ai sensi della legge 12 gennaio 2015, n. 2 e del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, i candidati, ove previsto, dovranno, altresi', rientrare entro i valori limite dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella tabella «A» allegata al predetto decreto del Presidente della Repubblica. Il suddetto requisito non sara' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio al momento della visita medica e in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 4. La commissione, disporra' per tutti i candidati una visita medica generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico; b) oculistico; c) odontoiatrico; d) otorinolaringoiatrico; e) psichiatrico (avvalendosi anche dei test e delle prove somministrate in aula); f) analisi delle urine finalizzate alla ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali anfetamine, cocaina, oppiacei, cannabinoidi, barbiturici e benzodiazepine. I candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad essere sottoposti ai predetti esami. Per i candidati ancora minorenni, invece, la suddetta dichiarazione, conforme al modello riportato nell'allegato «N», dovra' essere sottoscritta da chi esercita la responsabilita' genitoriale e portata al seguito all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici. In caso di positivita' disporra' sul medesimo campione test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); g) controllo dell'abuso sistematico di alcool. I candidati di sesso femminile saranno sottoposti a visita ginecologica. La commissione potra', inoltre, disporre l'effettuazione di ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il candidato ad indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «O», che costituisce parte integrante del presente decreto. Per i candidati che, nei dodici mesi antecedenti alla data di convocazione agli accertamenti psicofisici, hanno gia' conseguito l'idoneita' psicofisica in altri concorsi pubblici banditi dall'Arma dei carabinieri, la commissione per gli accertamenti psicofisici potra' esprimersi sulla base dell'esame cartolare degli accertamenti gia' eseguiti e relativi ai provvedimenti di idoneita' gia' emessi, ferma restando la ripetizione delle analisi per la ricerca di cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope. La citata commissione, all'esito della visita medica generale del candidato e dell'esame della documentazione anzidetta, potra': pronunciarsi direttamente in ordine alla conferma dell'idoneita' psicofisica; disporre l'eventuale effettuazione di analisi e/o accertamenti diagnostici/specialistici, ritenuti utile per consentire una adeguata valutazione clinica e medico-legale, all'esito dei quali adottera' i provvedimenti con le modalita' descritte al successivo comma 5. Il candidato ancora minorenne all'atto della presentazione agli accertamenti psicofisici avra' cura di portare al seguito la dichiarazione di consenso compilata e sottoscritta in conformita' al citato allegato «O», che costituisce parte integrante del presente decreto, per l'eventuale effettuazione del predetto esame radiografico. La mancata presentazione di detta dichiarazione determinera' l'impossibilita' di sottoporre il candidato minorenne agli esami radiologici e la conseguente esclusione dello stesso dalle procedure concorsuali. Potra' essere richiesta documentazione sanitaria (cartelle cliniche, esito d'indagine istologiche, referti specialistici, ecc.) relativa a precedenti traumatici o patologici del candidato degni di nota ai fini della valutazione psicofisica. 5. La commissione, al termine della visita collegiale, comunichera' per iscritto al candidato l'esito, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo» con indicazione del profilo sanitario per coloro i quali e' previsto; «inidoneo» con l'indicazione del motivo. 6. Saranno giudicati «inidonei» i candidati: a) che non rientrino nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva riportati nella citata tabella «A» allegata al decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, laddove previsto; b) risultati affetti da: imperfezioni ed infermita' che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 - Direttiva tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'articolo 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3; disturbi della parola anche se in forma lieve (balbuzie e disartria); positivita' agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool e ai cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope, da confermarsi presso una struttura ospedaliera militare o civile; tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere. 7. Saranno, altresi', giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi sulla testa, sul collo (fino alla circonferenza delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente, dall'apofisi spinosa della 7ª vertebra cervicale cd «prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della circonferenza all'altezza dell'inserzione del deltoide sull'omero), sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula, anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di sopra dei malleoli) ovvero, anche se localizzati nelle aree del corpo consentite, quando per dimensioni, contenuto o natura siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o di discredito alle istituzioni. Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle Norme tecniche per gli accertamenti psicofisici. 8. Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici e' definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i candidati giudicati inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali. 9. Le candidate che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti fisio-psico-attitudinali ai sensi dell'articolo 640, commi 1-bis e ter del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria finale di merito di cui al successivo articolo 13. Le vincitrici del concorso rinviate ai sensi del presente comma, sono immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. Gli effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 10. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate in caso di positivita' del test di gravidanza di cui al precedente comma, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 11. I candidati che all'atto degli accertamenti psicofisici verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti ad ulteriore valutazione sanitaria a cura della stessa Commissione medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica, in una data compatibile con il termine delle convocazioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali. 12. Ai soli candidati partecipanti al concorso di cui al precedente articolo 1, comma 1, lett. b) giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la commissione, sulla base delle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario di cui al comma 4, attribuira' un punteggio massimo di 4 punti, con le modalita' di seguito indicate: 0 punti per ciascun coefficiente pari a 2; 0,5 punti per ciascun coefficiente pari a 1; Alla caratteristica somato-funzionale «PS» non sara' attribuito alcun punteggio. 13. Ai candidati partecipanti al concorso, giudicati idonei a conclusione degli accertamenti psicofisici, la stessa commissione medica attribuira' un punteggio incrementale di 0,5 nel caso in cui non presentino alcun tatuaggio.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. I candidati risultati idonei agli accertamenti psicofisici di cui al precedente articolo 10 saranno sottoposti, a cura della commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera d) agli accertamenti attitudinali. 2. Gli accertamenti attitudinali, saranno articolati su due distinte fasi: a) una istruttoria volta alla preliminare ricognizione degli elementi rilevati ai fini della formazione della decisione finale, condotta separatamente da: ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o piu' test e/o questionari ed eventuali prove di performance, finalizzati ad acquisire elementi riferibili alle capacita' di ragionamento, al carattere, la struttura personologica e motivazionale nonche' all'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso formativo e professionale. La valutazione degli elementi emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test e delle prove citate hanno una valenza anche ai fini degli accertamenti psicofisici (psichiatria); ufficiali periti selettori attitudinali, mediante conduzione di un'intervista attitudinale con il candidato, finalizzata all'esplorazione delle aree del profilo attitudinale di riferimento anche alla luce delle indicazioni fornite nella «relazione psicologica». Gli esiti dell'intervista saranno riportati in una «scheda di valutazione attitudinale»; b) una costitutiva, nella quale la commissione nominata ai sensi del precedente articolo 5, comma 1, lettera d) e comma 5 del bando e composta da membri diversi da quelli intervenuti nella fase precedente, valutatala documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore colloquio condotto collegialmente, esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio di idoneita' o inidoneita' in merito al possesso dei requisiti attitudinali previsti dal «Profilo attitudinale» di riferimento quale carabiniere effettivo in servizio nell'Arma, tenuto conto, a fattor comune, delle capacita' indispensabili all'espletamento delle mansioni e delle funzioni di carabiniere, delle responsabilita' discendenti dallo status da assumere e dalle qualifiche da rivestire e delle differenti funzioni e delle specifiche prerogative dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito della difesa dello Stato e della tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, rispetto alle altre FF.AA. in cui i partecipanti prestano o hanno prestato servizio. Tali accertamenti saranno svolti con le modalita' definite in apposite norme tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri, in applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 28 luglio 2005, citato nelle premesse, che saranno rese disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale, mediante pubblicazione sul sito www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 3. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presentera' nel giorno e all'ora stabiliti per gli accertamenti attitudinali, sara' considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente articolo 1, comma 9 e all'articolo 259, comma 4 del decreto legge n. 34/2020. Non saranno previste riconvocazioni. 4. Al termine dei predetti accertamenti, la commissione esprimera', nei riguardi di ciascun candidato, un giudizio d'idoneita' o d'inidoneita'. Tale giudizio, che sara' comunicato per iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei non saranno ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi dal concorso. 5. Tutti i candidati, compresi i militari, nel periodo di effettuazione degli accertamenti psicofisici e di quelli attitudinali dovranno attenersi alle norme disciplinari e di vita interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita' concorsuali si protraggano anche nel pomeriggio, fruiranno del vitto (solo il pranzo) a carico dell'amministrazione militare. I candidati che sono gia' alle armi e che partecipano per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) dovranno indossare l'uniforme il giorno dello svolgimento degli accertamenti attitudinali.
Art. 12 Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a): a) valutera' i titoli posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di cui al precedente articolo 3, comma l e dichiarati in domanda, come specificato nell'articolo 3, comma 7, lettera h) (VFP1/VFP4 in servizio), i) (civili), dai soli candidati che abbiano riportato il giudizio di idoneita' a tutte le prove/accertamenti indicati al precedente articolo 5, comma 1, lettere b), c) e d); b) attribuira' ai candidati cui ne riconoscera' titolo un punteggio incrementale, secondo le modalita' indicate negli allegati: «B», per i candidati, di cui alla lettera a) del comma 1, dell'articolo 1; «C», per i candidati, di cui alle lettere a) e b) del comma 1, dell'articolo 1; «D» ed «E», a fattor comune per tutte le categorie di candidati di cui all'art. 1, comma 1. 2. Il verbale relativo ai criteri e alle modalita' di valutazione dei titoli di cui al precedente comma 1, sara' pubblicato nel sito www.carabinieri.it
Art. 13 Graduatorie di merito 1. I candidati giudicati idonei al termine di tutte le prove di cui al precedente articolo 6 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente articolo 5, comma 1, lettera a), in due distinte graduatorie finali di merito, le quali saranno formalizzate non appena terminato ciascun iter concorsuale. 2. Le graduatorie, una per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1, saranno formate sommando al punteggio conseguito nella prova scritta di selezione gli incrementi previsti per le prove di efficienza fisica, gli accertamenti psicofisici [per i soli candidati di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera b)], la mancanza di tatuaggi e per la valutazione dei titoli. 3. Ciascuna graduatoria finale di merito, di cui al comma 1, formata dalla Commissione esaminatrice sara' approvata con decreto del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri che sara' reso disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri - V Reparto - Ufficio relazioni con il pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 4. Fermo restando quanto indicato nel comma 1, a parita' di merito si applicheranno, in sede di approvazione delle graduatorie, le vigenti disposizioni in materia di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi. L'elenco dei titoli di preferenza e' riportato nell'allegato «Q» al presente decreto. 5. Saranno dichiarati vincitori del concorso e ammessi alla frequenza del corso allievi carabinieri, secondo l'ordine delle rispettive graduatorie, i candidati idonei, fino a concorrenza dei posti disponibili per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 1 ed ammessi alla frequenza del corso formativo, che si svolgera' presso i reparti di istruzione di assegnazione. Successivamente potra' essere ammesso al corso, secondo l'ordine delle medesime graduatorie, un numero di candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari per qualsiasi motivo, durante i primi venti giorni di effettivo corso. 6. Nei tempi e con le modalita' prescritte di cui al successivo articolo 19 si provvedera' ad assegnare la specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare sino alla copertura dei posti disponibili previsti dall'articolo 1, comma 3, tenendo conto delle preferenze che i frequentatori del corso abbiano espresso nelle domande di partecipazione al concorso e/o acquisite durante il corso di formazione di base.
Art. 14 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente articolo 2 e del possesso dei titoli da valutare ai fini indicati alla lettera b) del precedente articolo 12, il Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri potra' chiedere alle amministrazioni pubbliche ed enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle risultante dalla documentazione prodotta dai candidati risultati vincitori del concorso, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma emergera' la falsita' del contenuto della dichiarazione, l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in virtu' di un provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. Si precisa, al riguardo, che l'accertamento della resa di dichiarazioni mendaci finalizzate a trarne un indebito beneficio comporta: la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le valutazioni di competenza; l'esclusione dal concorso o, se vincitore, la revoca dal corso. 3. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti gli aspiranti partecipano «con riserva» alle prove e agli accertamenti. 4. Verra' acquisito d'ufficio il certificato generale del casellario giudiziale.
Art. 15 Spese di viaggio, licenza e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi delle prove previste dal precedente articolo 6, comma 1 del presente bando, nonche' quelle sostenute per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento e per la presentazione presso i reparti d'istruzione di assegnazione, sono a carico dei candidati. 2. I candidati militari in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti previsti dal precedente articolo 6, comma 1, nonche' per quelli necessari a raggiungere la sede delle prove e degli accertamenti e per il rientro nella sede di servizio. Se il candidato non sosterra' le prove e gli accertamenti per motivi dipendenti dalla sua volonta' o venga espulso dalle stesse, la licenza straordinaria sara' commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 16 Esclusioni L'amministrazione puo', con provvedimento motivato, escludere in ogni momento qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando o dichiararlo decaduto dalla nomina.
Art. 17 Ammissione al corso 1. I candidati ammessi al corso contraggono una ferma quadriennale nell'Arma dei carabinieri, perdendo grado eventualmente rivestito durante il servizio prestato nelle Forze armate. 2. Il predetto personale sara' assunto in forza dalla Scuola allievi carabinieri di assegnazione dalla data che verra' stabilita dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e da tale data assumera' la qualita' di allievo. 3. Agli ammessi al corso si applicano le norme per la Scuola allievi carabinieri, approvate con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.
Art. 18 Presentazione al corso 1. Il corso allievi carabinieri si terra' presso una scuola allievi carabinieri e verra' svolto secondo i programmi e le modalita' stabilite dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e le disposizioni contenute nel Regolamento per le scuole allievi carabinieri. 2. L'amministrazione ha facolta' di convocare i vincitori prima della data di inizio del corso, al fine di espletare le operazioni di incorporamento, compresa la visita medica di controllo per accertare se, in relazione al disposto del precedente articolo 10, siano ancora in possesso della prescritta idoneita' psico-fisica. Qualora riscontrati affetti da malattie o malformazioni sopravvenute, i candidati saranno rinviati al Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri per la verifica dell'idoneita' psico-fisica al servizio nell'Arma dei carabinieri. I provvedimenti di inidoneita' o temporanea inidoneita', che non si risolva entro dieci giorni dalla data fissata per la presentazione, sono emessi dall'Ufficio Sanitario del Centro nazionale di selezione e reclutamento e comporteranno l'esclusione dal concorso. Il giudizio di inidoneita' e' definitivo. I candidati giudicati inidonei saranno sostituiti nell'ordine delle graduatorie di cui al precedente articolo 13, da altri candidati idonei. 3. Per esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso i Reparti di istruzione, l'amministrazione puo' articolare il corso di formazione in piu' cicli aventi il medesimo piano di studio. A tutti i frequentatori, ove non diversamente disposto, e' riconosciuta, previo superamento degli esami finali del ciclo addestrativo frequentato, la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo. A tutti i frequentatori e' riconosciuta, ai soli fini giuridici, la data di arruolamento piu' favorevole degli incorporati del primo ciclo, da cui decorre la ferma volontaria. 4. I vincitori del concorso senza attendere alcuna comunicazione, dovranno presentarsi presso i Reparti di istruzione, nella data e con le modalita' che saranno rese note con avviso, avente valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati, che sara' pubblicato a partire dalla seconda decade del mese di novembre 2020, nel sito internet www.carabinieri.it e presso il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, V Reparto, Ufficio relazioni con il pubblico, piazza Bligny n. 2, 00197 Roma, numero 06/80982935. 5. Al termine del corso di formazione di base, i militari designati per la formazione e l'impiego specialistici in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi dell'articolo 19, saranno avviati alla frequenza di un corso di specializzazione di durata non inferiore a tre mesi. 6. All'atto della visita medica di controllo i candidati vincitori dovranno consegnare: a) il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia di eta', ai sensi del decreto legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse. In caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella; b) un certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; c) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto analitico, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita, attestante l'esito del dosaggio quantitativo del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie ed espresso in termini di percentuale di attivita' enzimatica. I candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, dovranno rilasciare dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione conforme al modello riportato nell'allegato «L». 7. I candidati vincitori di sesso femminile dovranno, altresi', consegnare un referto di test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato, entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione (la data di presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni), presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o accreditata con il servizio sanitario nazionale. In caso di positivita' del test di gravidanza la visita medica di cui al precedente comma 2 sara' sospesa ai sensi dell'articolo 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e l'interessata sara' rinviata d'ufficio alla frequenza del primo corso utile. 8. I vincitori del concorso che non si presenteranno alla Scuola allievi carabinieri di assegnazione nel termine fissato saranno considerati rinunciatari e sostituiti a cura del Centro nazionale di selezione e reclutamento nei termini di cui all'articolo 13, comma 5 entro i primi venti giorni di corso con altri candidati idonei in ordine delle medesime graduatorie. La Scuola potra', comunque, autorizzare, per comprovati gravi motivi da preavvisare tramite il Comando Stazione carabinieri competente per territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno dalla data di inizio del corso. 9. La rinuncia all'incorporamento o alla frequenza del corso, espressa o tacita, e' irrevocabile. 10. I candidati dichiarati idonei vincitori dovranno altresi' presentare o far pervenire, mediante plico raccomandato, direttamente al Reparto di istruzione di assegnazione dell'Arma dei carabinieri una dichiarazione sostitutiva di certificazione, secondo lo schema in allegato «Q» dei sottonotati documenti: cittadinanza italiana; godimento dei diritti politici; titolo di studio; stato civile. 11. Le dichiarazioni indicate al precedente comma: non dovranno essere anteriori ai sei mesi rispetto alla data di presentazione; dovranno attestare, altresi', che gli interessati erano in possesso della cittadinanza e godevano dei diritti politici fin dalla data di scadenza del termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. 12. I militari in servizio dovranno altresi' consegnare, all'atto della presentazione, copia conforme del foglio matricolare aggiornato in ogni sua parte, rilasciato dal Comando militare di provenienza. 13. In caso di dichiarazioni mendaci, rilascio ed uso di atti falsi, si applicheranno le disposizioni di cui all'articolo 14.
Art. 19 Modalita' di designazione per la specializzazione in tutela forestale, ambientale e agroalimentare. 1. Durante il corso di formazione degli allievi carabinieri, avra' luogo un ciclo di conferenze in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare (T.F.A.A.), a cura del Comando delle Scuole dell'Arma dei carabinieri, che si avvarra' di personale del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari, allo scopo di fornire il piu' adeguato grado di informazione e di conoscenza sulla natura della specialita' e sulle connesse future attribuzioni. Al termine del ciclo di conferenze, la Legione allievi carabinieri fissera' un termine entro cui i frequentatori dovranno presentare la dichiarazione scritta di: a) conferma o revoca della preferenza T.F.A.A. indicata all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso; b) espressione ex post della preferenza T.F.A.A., qualora non espressa all'atto della presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 2. La Legione allievi carabinieri, ricevute le dichiarazioni di cui al comma 1: a) formera' un elenco riepilogativo, distinguendo quanti abbiano confermato la preferenza da quelli che l'abbiano espressa ex post, per ciascuna delle sottonotate categorie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b) del presente bando di concorso: volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) e volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio; candidati civili che non abbiano superato il ventiseiesimo anno di eta', elevato a ventotto anni per coloro che abbiano gia' prestato servizio militare; b) redigera', sulla base dell'elenco di cui alla precedente lettera a) e secondo l'ordine della graduatoria di merito del corso di formazione, due distinte graduatorie per la designazione T.F.A.A., in cui verranno inseriti: prioritariamente, i frequentatori che, in fase di domanda di partecipazione al concorso, abbiano espresso, e successivamente confermato secondo le modalita' previste dal precedente comma 1, la volonta' di essere designati in materia T.F.A.A.; successivamente, nel limite dei posti eventualmente ancora disponibili, i frequentatori che abbiano invece espresso la volonta' ex post, con le medesime modalita' di cui al comma 1. 3. I posti, qualora non ricoperti nel numero stabilito per le aliquote di cui all'articolo 1, comma 3, lettera b), saranno devoluti in aggiunta all'aliquota di cui all'articolo 1, comma 3, lettera a) e viceversa. 4. Le dichiarazioni di volonta' di cui al comma 1 sono definitive ed irretrattabili ai fini della formazione delle relative graduatorie, della designazione e della frequenza del corso di specializzazione. 5. L'amministrazione si riserva la facolta' di ripianare le vacanze che dovessero residuare nelle aliquote di cui al precedente articolo 1, comma 3, lettere a) e b), sino a conseguire la completa copertura dei posti complessivamente disponibili, designando i frequentatori in possesso di titoli ritenuti di prevalente interesse ai fini della formazione e dell'impiego in materia di tutela forestale, ambientale e agroalimentare, anche a prescindere dalle preferenze da loro rappresentate.
Art. 20 Nomina a carabiniere 1. I candidati ammessi al corso dopo sei mesi dalla data di inizio del corso, conseguiranno la nomina a carabiniere, previo superamento di esami e saranno immessi in ruolo al grado di carabiniere al termine del corso secondo l'ordine della graduatoria finale. 2. La nomina a carabiniere, ai sensi dell'articolo 785 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) e' subordinata: 1) all'accertamento, anche successivo alla stessa, del possesso dei requisiti di partecipazione di cui al precedente articolo 2; 2) al superamento del citato corso, dal quale i frequentatori potranno essere espulsi in ogni momento al ricorrere di una qualsiasi delle circostanze previste dall'articolo 599 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; b) sara' sospesa per coloro che, giudicati idonei al termine del corso, si trovino in una delle seguenti condizioni: 1) rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo; 2) sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato; 3) sospesi dall'impiego o dalle funzioni del grado; 4) in aspettativa per qualsiasi motivo per una durata non inferiore a sessanta giorni.
Art. 21 Impiego al termine del corso 1. I vincitori di concorso per le riserve dei posti di cui al precedente articolo 1, comma 1, lettera a) saranno impiegati nell'ambito dell'intero territorio nazionale; se conoscitori/madrelingua della lingua tedesca potranno essere assegnati, quale prima sede di servizio, presso la Legione carabinieri «Trentino Alto Adige». 2. I vincitori del concorso per la riserva dei posti di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), saranno impiegati, per un periodo di tempo comunque non inferiore a quindici anni nelle aree: nord-ovest (Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta e Lombardia); nord-est (Veneto, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia e Trentino Alto Adige). Qualora favorevolmente selezionati durante il corso formativo di base potranno essere impiegati anche nell'ambito dell'intero territorio nazionale, per la copertura di posti d'impiego presso reparti che richiedano il possesso di specifici requisiti e di particolari qualificazioni, riservandosi l'amministrazione la facolta' di prolungarne la permanenza in detti specifici incarichi per un periodo di tempo non inferiore a dieci anni.
Art. 22 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la base giuridica nel decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e nel decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; b) i dati potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico - economica o di impiego del candidato nonche', in caso di esito positivo del concorso, agli Enti previdenziali; c) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal Regolamento, di cui all'articolo 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo le prescrizioni previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7; d) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli Enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione presso le competenti sedi giudiziarie; e) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' Garante per la protezione dei dati personali in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli 15 e 21 del citato Regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento, che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento dell'Arma dei carabinieri; dei presidenti delle commissioni di cui al precedente articolo 5, comma 1.
Art. 23 Accesso atti amministrativi Eventuali richieste di accesso ai documenti amministrativi da parte dei partecipanti alla procedura concorsuale, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, potranno essere trasmesse a mezzo e-mail al seguente indirizzo: cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it preferibilmente secondo il modello in allegato «R». Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 10 luglio 2021 Il Comandante generale: Luzi
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato G
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato H
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato I
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato L
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato M
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato N
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato O
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato P
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato Q
Parte di provvedimento in formato grafico
Allegato R
Parte di provvedimento in formato grafico