Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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CONCORSO

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Tipologia CONCORSO
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 27-07-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 26-08-2021) Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato.(Ordinanza n. 220). ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 27-07-2021
Data Scadenza bando 26-08-2021
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 26-08-2021)

Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra e geometra laureato.(Ordinanza n. 220).

 
 
                     IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE 
 
    Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; 
    Vista la  direttiva  2005/36/CE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la  direttiva  2013/55/UE  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio dell'Unione europea; 
    Vista la legge 8 dicembre 1956,  n.  1378,  recante  norme  sugli
«Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; 
    Vista  la  legge  7  marzo  1985,  n.  75,   recante   «Modifiche
all'ordinamento professionale dei geometri»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto il decreto legislativo  16  aprile  1994,  n.  297  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione, relative  alle  scuole  di  ogni  ordine  e
grado»; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone  a  seguito  dell'adesione  di  Bulgaria  e  Romania»  ed  in
particolare il Titolo III; 
    Vista la legge 30  dicembre  2010,  n.  240,  recante  «Norme  in
materia di organizzazione delle universita', di personale  accademico
e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita'
e l'efficienza del sistema universitario» e, in  particolare,  l'art.
17; 
    Visto il decreto-legge 24 gennaio  2012,  n.  1,  convertito  con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni
urgenti per la concorrenza, lo sviluppo  delle  infrastrutture  e  la
competitivita'» ed in particolare l'art. 9, comma 6; 
    Visto il decreto legislativo 10  agosto  2018,  n.  101,  recante
«Disposizioni  per  l'adeguamento  della  normativa  nazionale   alle
disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
«Disciplina organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a norma dell'art. 1,  comma  7,  della
legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45; 
    Vista la legge 13 luglio  2015,  n.  107,  recante  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare  l'art.  1,
comma 52; 
    Visto il decreto legislativo  13  aprile  2017,  n.  61,  recante
«Revisione dei percorsi dell'istruzione  professionale  nel  rispetto
dell'art. 117 della Costituzione, nonche'  raccordo  con  i  percorsi
dell'istruzione e formazione  professionale,  a  norma  dell'art.  1,
commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
    Visto il decreto-legge 22 aprile 2021,  n.  52,  recante  «Misure
urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e  sociali
nel  rispetto  delle  esigenze  di  contenimento   della   diffusione
dell'epidemia da COVID-19»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,
n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  concernente  il  «Testo  unico  delle   disposizioni
legislative   e   regolamentari   in   materia   di    documentazione
amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5  giugno  2001,
n. 328, recante  «Modifiche  ed  integrazioni  della  disciplina  dei
requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative  prove
per l'esercizio di talune professioni, nonche' della  disciplina  dei
relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato
dall'art. 1, comma 52, della legge n. 107/2015 sopracitata; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 31
luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli
istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge  25
giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6
agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'allegato  D  contenente  la
Tabella di confluenza dei percorsi degli  istituti  tecnici  previsti
dall'ordinamento previgente; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7  agosto  2012,
n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali,
a norma dell'art. 3, comma 5, del decreto-legge 13  agosto  2011,  n.
138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n.
148» ed in particolare l'art. 6; 
    Visto il decreto ministeriale 15 marzo 1986, di approvazione  del
«Regolamento per gli esami di Stato per l'abilitazione  all'esercizio
della libera professione di geometra»,  d'ora  in  avanti  denominato
«Regolamento», cosi' come  modificato  e  integrato  con  decreto  14
luglio 1987, il quale dispone, all'art. 2, comma  1,  che  gli  Esami
hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione  indetta  con  ordinanza
del Ministro della pubblica istruzione; 
    Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche
al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica  degli
atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita'  e  della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  4  agosto  2000,   cosi'   come
modificato  dal  decreto  ministeriale   16   marzo   2007,   recante
«Disciplina delle classi di laurea»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema
di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione  degli
Istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art.  1,
comma 631, della legge n. 296/2006; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il  Ministro
del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi  della  legge
17 maggio 1999, n. 144, art. 69,  comma  1,  recante  norme  generali
concernenti i diplomi degli Istituti  tecnici  superiori  (I.T.S.)  e
relative  figure  nazionali  di  riferimento,  la   verifica   e   la
certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8,
comma 2, del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  25
gennaio 2008; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca, di  concerto  con  il  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro
dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93  con  il  quale  sono
state adottate le linee guida in attuazione dell'art.  52,  comma  2,
della legge n. 35 del 4 aprile 2012; 
    Visto il decreto  del  Ministro  del  lavoro  e  delle  politiche
sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita'
e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle  finanze  del  12
ottobre  2015,   recante   definizione   degli   standard   formativi
dell'apprendistato  e  criteri  generali  per  la  realizzazione  dei
percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma  1,  del
decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in  particolare  l'art.
4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; 
    Visto  il  decreto  del  direttore  generale  degli   ordinamenti
scolastici del 27 luglio 2011 prot. n. 5213, di delega  ai  direttori
generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle
Provincie di Trento e Bolzano; 
    Visto  il  parere  reso  in  data  16  giugno  2015  dall'ufficio
legislativo di questo Ministero sull'accesso  agli  esami  abilitanti
alle professioni di perito agrario, perito  industriale,  geometra  e
agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota  prot.  n.
27133 del 28 settembre 2015. 
    Visto il parere espresso dal Consiglio  universitario  nazionale,
reso in data 15 marzo 2017 ed acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017,
prot.  3786,  in  merito  alla  richiesta  presentata  dal  Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento  per
la formazione superiore per la ricerca - Direzione  generale  per  lo
studente, lo sviluppo  e  l'internazionalizzazione  della  formazione
superiore - con nota n. 7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare,
con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i  titoli
di accesso agli esami di Stato; 
    Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n.  2209/2020,
pubblicata il 2 aprile 2020; 
    Visto il decreto-legge 8 aprile  2020,  n.  22,  recante  «Misure
urgenti sulla  regolare  conclusione  e  l'ordinato  avvio  dell'anno
scolastico e sullo svolgimento  degli  esami  di  Stato,  nonche'  in
materia  di  procedure  concorsuali  e  di  abilitazione  e  per   la
continuita'   della    gestione    accademica»,    convertito,    con
modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41  e,  in  particolare,
l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui  «1.  qualora  sia  necessario  in
relazione al protrarsi dello stato  di  emergenza,  con  uno  o  piu'
decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono  essere
definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni  normative  e  in
ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto  legislativo  9
novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle  qualifiche
professionali, l'organizzazione e le modalita' della  prima  e  della
seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di  abilitazione
all'esercizio delle professioni regolamentate ai  sensi  del  decreto
del  Presidente  della  Repubblica  5  giugno  2001,  n.  328,  delle
professioni  di  odontoiatra,  farmacista,   veterinario,   tecnologo
alimentare, dott. commercialista ed esperto contabile, nonche'  delle
prove integrative per l'abilitazione  all'esercizio  della  revisione
legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1  possono  essere  altresi'
individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi
comprese modalita'  a  distanza,  per  le  attivita'  pratiche  o  di
tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni
di cui al comma  1,  nonche'  per  quelle  previste  nell'ambito  dei
vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero  successive
al conseguimento del titolo di studio, anche laddove  finalizzate  al
conseguimento dell'abilitazione professionale»; 
    Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge  31dicembre  2020,  n.
183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi,
di   realizzazione   di   collegamenti   digitali,   di    esecuzione
delladecisione  (UE,  EURATOM)  2020/2053  del  Consiglio,   del   14
dicembre2020,  nonche'  in  materia  di  recesso  del   Regno   Unito
dall'Unione europea» convertito, con modificazioni, dalla legge  2  6
febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che «Le  disposizioni  di  cui
all'art. 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8  aprile  2020,  n.
22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n.  41,
sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni  si
applicano  anche  alle  professioni  di  agrotecnico  e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito  industriale  laureato,
per le quali l'organizzazione e le  modalita'  di  svolgimento  degli
esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del  predetto  art.  6,
con decreto del Ministro dell'istruzione»; 
    Considerata l'esigenza, in ragione del  protrarsi  dell'emergenza
epidemiologica e nel rispetto  delle  misure  di  contenimento  della
diffusione  del  COVID-19,  di  disciplinare  l'organizzazione  e  la
modalita'  di  svolgimento  degli  esami  di  Stato  di  abilitazione
all'esercizio della professione di geometra e  geometra  laureato  in
deroga alle disposizioni normative vigenti; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 14 luglio 2021,  n.
212, con il quale sono state disciplinate le modalita' di svolgimento
degli  esami  di  Stato   della   sessione   2021   di   abilitazione
all'esercizio  delle  professioni  di   agrotecnico   e   agrotecnico
laureato, geometra e  geometra  laureato,  perito  agrario  e  perito
agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato; 
    Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche,  anche  sotto  il
profilo tecnico, del Consiglio nazionale interessato,  ed  acquisita,
altresi', la disponibilita' dello  stesso  alla  realizzazione  della
sessione d'esame; 
 
                               Ordina: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
    1. E' indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di  Stato
per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di geometra
e di geometra laureato. 
    2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso  e  dei
conseguenti,  ulteriori,  requisiti  posseduti  dai   candidati,   si
applicano le seguenti definizioni: 
      candidato geometra: il candidato in  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria superiore  di  geometra  conseguito  presso  un
Istituto  tecnico  per  geometri  statale,  paritario  o   legalmente
riconosciuto, oppure del diploma di istruzione superiore  di  cui  al
decreto del  Presidente  della  Repubblica  15  marzo  2010,  n.  88,
afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Costruzioni,  ambiente
e territorio» secondo le confluenze di cui all'allegato D, unitamente
al possesso di uno dei  requisiti  previsti  dall'art.  2,  comma  1,
lettere A, B, C, D, E ed F della presente ordinanza; 
      candidato geometra laureato: il candidato in possesso di: 
        diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge
19 novembre 1990,  n.  341,  tra  quelli  indicati  nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
        laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del
decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella
tabella D,  allegata  alla  presente  ordinanza,  comprensiva  di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
        ai sensi del  parere  espresso  dal  Consiglio  universitario
nazionale in data  15  marzo  2017,  citato  nelle  premesse,  lauree
specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della
ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre  1999,  n.  509,  lauree
magistrali  di  cui  al   decreto   del   Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n.  270,  cosi'
come riportate nella tabella E,  allegata  alla  presente  ordinanza,
nonche' i relativi  diplomi  di  laurea,  di  durata  quadriennale  o
quinquennale,   dell'ordinamento   previgente   ai   citati   decreti
ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle  lauree
magistrali  ai  sensi  del  decreto  del  Ministro   dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
    3. La sessione di esami,  ed  il  relativo  programma,  riportato
nella tabella B della  presente  ordinanza,  e'  unica  per  tutti  i
candidati di cui al precedente comma. 
                               Art. 2 
 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
 
    1. Alla sessione d'esami sono ammessi  i  candidati  geometri  in
possesso del diploma di istruzione secondaria superiore  di  geometra
conseguito presso un Istituto tecnico per geometri statale, paritario
o legalmente riconosciuto, oppure in possesso del  diploma  afferente
al  settore  «Tecnologico»,  indirizzo   «Costruzioni,   ambiente   e
territorio» di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  15
marzo 2010, n. 88 citato in premessa che, alla data di  presentazione
della domanda: 
      A - abbiano completato il tirocinio professionale della  durata
massima di 18 mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1,  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  secondo  le
modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9,  del  citato  decreto
del Presidente della  Repubblica  7  agosto  2012,  n.  137,  ovvero,
sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui  al  decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con  il
Ministro dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  e  il
Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata
e le modalita' di svolgimento del  tirocinio  di  cui  alla  presente
lettera A si osservano, per l'eventuale periodo residuo necessario al
raggiungimento dei diciotto mesi, anche  per  coloro  i  quali  hanno
iniziato ma non terminato  entro  il  15  agosto  2012  il  tirocinio
secondo le tipologie di cui alle successive lettere B e C, di cui  al
presente comma. Lo svolgimento del tirocinio si considera  completato
per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella
misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo
termine  (diciotto  mesi)  introdotto  con  effetto  retroattivo   ed
immediato dall'art. 6 del decreto  del  Presidente  della  Repubblica
n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art.  6,  comma  4,  del
decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22  (recante  «Misure  urgenti  sulla
regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e  sullo
svolgimento degli esami di Stato, nonche'  in  materia  di  procedure
concorsuali e di abilitazione e per  la  continuita'  della  gestione
accademica», convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  6  giugno
2020,  n.  41,)  e'  da  ritenersi  comunque  assolto  l'obbligo  del
tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi  o  espletarsi
nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021; 
      B - abbiano completato il periodo di tirocinio,  ove  previsto,
svolto in tutto  o  in  parte  durante  il  corso  di  studi  secondo
modalita' stabilite con le convenzioni stipulate  fra  gli  ordini  o
collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria  o
con gli enti che svolgono attivita'  di  formazione  professionale  o
tecnica superiore ai sensi dell'art.  6,  comma  1  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo  le
modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; 
      C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo  di
pratica biennale, presso un geometra, un architetto  o  un  ingegnere
civile, iscritti  ai  rispettivi  albi  professionali  da  almeno  un
quinquennio ai sensi dell'art. 2, comma 2 della legge 7  marzo  1985,
n. 75; il periodo di pratica si considera completato per  i  soggetti
che, pur  non  avendo  completato  il  loro  tirocinio  nella  misura
biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012,
abbiano  comunque  maturato  il  nuovo   termine   (diciotto   mesi),
introdotto  con  effetto  retroattivo  ed   immediato   dall'art.   6
del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; 
      D - abbiano completato, entro il 15  agosto  2012,  il  periodo
almeno quinquennale di attivita' tecnica  subordinata,  anche  al  di
fuori di uno studio professionale, ai  sensi  dell'art.  2,  comma  2
della legge 7 marzo 1985, n. 75;  il  periodo  di  attivita'  tecnico
subordinata si considera completato  per  i  soggetti  che,  pur  non
avendo completato il periodo nella  misura  prevista  dal  previgente
ordinamento entro il  15  agosto  2012,  abbiano  maturato  il  nuovo
termine  (diciotto  mesi),  introdotto  con  effetto  retroattivo  ed
immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica  n.
137/2012; 
    E - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma  1
del  presente  articolo,  della  certificazione   di   istruzione   e
formazione tecnica superiore, di cui agli allegati C e D del  decreto
del Ministro dell'Istruzione, dell'universita' e  della  ricerca,  di
concerto, con il Ministro del Lavoro e delle politiche sociali, del 7
febbraio 2013 n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma  1,  della
legge 17 maggio 1999 n. 144, concernente la definizione dei  percorsi
di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al Capo III
del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008
citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non  inferiori  a  sei
mesi  coerenti  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati; 
      F- siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1
del presente articolo, del diploma rilasciato dagli Istituti  tecnici
superiori - I.T.S - di cui  al  Capo  II  del  suddetto  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri 25  gennaio  2008,  purche'  il
percorso formativo frequentato sia comprensivo del tirocinio  di  sei
mesi  coerente  con  le  attivita'  libero   professionali   previste
dall'albo. I collegi provinciali dei geometri e dei geometri laureati
accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base  a
criteri  uniformi  sul  territorio  nazionale.  Eventuali,   motivati
giudizi  negativi,  preclusivi  dell'ammissione  agli   esami,   sono
tempestivamente notificati agli interessati. 
    2. Alla sessione d'esami  sono  ammessi,  altresi',  i  candidati
geometri laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in  coerenza
con le corrispondenti sezioni: 
      A - diploma universitario triennale di  cui  all'art.  2  della
legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella  tabella  A
allegata al decreto del  Presidente  della  Repubblica  n.  328/2001,
definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella  tabella  C  allegata
alla presente ordinanza; 
      B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma  2,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001  e  riportate
nella tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di  un
tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato  decreto
del Presidente della Repubblica, svolto anche  secondo  le  modalita'
indicate dall'art. 6, commi da 3 a  9,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 7 agosto  2012,  n.  137,  ovvero,  sussistendone  i
presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro  del
lavoro  e  delle  politiche  sociali  di  concerto  con  il  Ministro
dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  e  il  Ministro
dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; 
      C - lauree  specialistiche  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3  novembre
1999, n. 509, lauree  magistrali  di  cui  al  decreto  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e  della  ricerca  del  22  ottobre
2004, n. 270, cosi' come riportate  nella  tabella  E  allegata  alla
presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea,  di  durata
quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento  previgente  ai  citati
decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle
lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 
    3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i  candidati  che
al momento  della  presentazione  della  domanda  di  ammissione  non
abbiano completato il tirocinio  ma  che  comunque  lo  completeranno
entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. 
    Il Collegio, effettuate le verifiche di  competenza,  provvedera'
ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato  di
compiuta pratica. 
                               Art. 3 
 
 
                  Calendario, sede e prova d'esame 
 
 
    1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della  libera
professione di  geometra  e  geometra  laureato  consistono,  per  la
sessione 2021, in un'unica prova  orale,  svolta  esclusivamente  con
modalita' a distanza, con inizio nello  stesso  giorno  su  tutto  il
territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 
      16 novembre 2021,  ore  8,30:  insediamento  delle  commissioni
esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal
regolamento dei rispettivi ordini nazionali; 
      17  novembre  2021,  ore  8,30:  prosecuzione  della   riunione
preliminare; 
      18 novembre 2021,  ore  8,30:  predisposizione  del  calendario
della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi
agli esami; 
      23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 
    2. La prova d'esame viene effettuata in una  sede  virtuale,  con
interazione  audio/video  tra  la  commissione  ed  i  candidati.  La
piattaforma  viene  fornita  dal  consiglio/collegio  nazionale   dei
geometri e geometri laureati, garantendo la sostenibilita'  e  tenuta
del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto  tecnico  necessario.
Il  consiglio/collegio   nazionale   mette   a   disposizione   delle
commissioni  esaminatrici  la  propria  piattaforma  di  riferimento,
assicurando l'osservanza delle prescrizioni  vigenti  in  materia  di
protezione dei dati personali di cui  al  regolamento  (UE)  2016/679
(GDPR). 
    3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da  quella
fornita dal citato consiglio/collegio nazionale. 
    4. La prova orale verte sugli argomenti di  cui  alla  tabella  B
allegata alla presente ordinanza e deve consentire  alla  commissione
esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze
e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 
    5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati
non meno di cinque candidati al giorno  per  almeno cinque  giorni  a
settimana, ove possibile. 
    6.  I  candidati  che,  per  comprovati  e  documentati   motivi,
sottoposti   tempestivamente   alla   valutazione   discrezionale   e
definitiva della Commissione esaminatrice,  non  siano  in  grado  di
sostenere  la  prova  d'esame  nel  giorno  stabilito  possono  dalla
Commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione
che non si determini un  prolungamento  del  previsto  calendario  di
esami (art. 12, commi 9 e 10, del regolamento). 
    7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i  candidati
che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono  esclusi
dalla sessione di esami. 
                               Art. 4 
 
 
Domanda di ammissione  -  Modalita'  di  presentazione  -  Termine  -
                             Esclusioni 
 
 
    1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio  di
trenta giorni dalla  pubblicazione  della  presente  ordinanza  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami», la domanda di ammissione agli esami,  unitamente
ai documenti di rito, al collegio  di  appartenenza  che  provvedera'
agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. 
    Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al
presente comma secondo una delle seguenti modalita': 
      a) tramite Posta elettronica  certificata  -  PEC  fa  fede  la
stampa che documenta l'inoltro della PEC; 
      b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa  fede  il
timbro dell'Ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 
    2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le
domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale
ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei  requisiti
prescritti dal precedente art. 2, salvo quanto previsto dal  comma  3
del medesimo articolo; 
    3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando  ne
siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 
    4.  A  norma  dell'art.  13  del   regolamento   le   commissioni
esaminatrici verificano  il  possesso  da  parte  dei  candidati  dei
requisiti prescritti per  l'ammissione  agli  esami  e  vigilano  sul
regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza
o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati
nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino
frodi o gravi infrazioni disciplinari  da  parte  dei  candidati,  le
commissioni  esaminatrici  dispongono  con   provvedimento   motivato
l'annullamento   della   prova   eventualmente   gia'   sostenuta   e
l'esclusione degli interessati dagli esami. 
                               Art. 5 
 
 
             Domanda di ammissione - Modello Allegato A 
 
 
    1. La domanda di ammissione agli esami va presentata  utilizzando
il modello allegato A alla presente ordinanza,  con  marca  da  bollo
(euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo
art. 6. 
    La presentazione di altra domanda,  per  la  sessione  in  corso,
comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 
    2.Il requisito  del  tirocinio  effettuato,  ove  previsto,  deve
essere maturato entro e non oltre  il  giorno  antecedente  la  prova
d'esame. 
    3. I candidati con disabilita'  devono,  ai  sensi  dell'art.  20
legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario  per
lo svolgimento della  prova  (specifici  ausili  ed  eventuali  tempi
aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in
relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella  domanda,
con dichiarazione ai sensi dell'art.  39  della  legge  n.  448/1998,
«l'esistenza delle condizioni personali richieste». 
    4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai
candidati saranno  trattati  ai  soli  fini  dell'espletamento  delle
procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma
delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso  ai
dati che li riguardano ed  il  diritto  di  far  rettificare  i  dati
erronei, incompleti o raccolti in difformita'  alle  disposizioni  di
legge. 
                               Art. 6 
 
 
               Domanda di ammissione - Documentazione 
 
 
    1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i
seguenti documenti: 
      curriculum  in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,
relativo  all'attivita'  professionale  svolta  ed   agli   eventuali
ulteriori studi compiuti; 
      eventuali pubblicazioni di carattere professionale; 
      ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della  tassa
di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro
(art. 2, capoverso  3,  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 21 dicembre 1990). Il  versamento,  in  favore  dell'ufficio
locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso  una
banca o  un  ufficio  postale  utilizzando  il  modello  F23  (codice
tributo: 729T; codice  Ufficio:  quello  dell'Agenzia  delle  entrate
«locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); 
      fotocopia non autenticata di un documento  di  identita'  (art.
38, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); 
      elenco in  carta  semplice,  sottoscritto  dal  candidato,  dei
documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a  corredo  della
domanda. 
                               Art. 7 
 
 
                       Adempimenti dei collegi 
 
 
    1. Dopo la  scadenza  del  termine  per  la  presentazione  delle
domande,  i  collegi  provinciali  o  territoriali,   verificata   la
regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte  e  compiuto
ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano,  entro  e  non
oltre i successivi  quaranta  giorni,  al  Ministero  dell'istruzione
esclusivamente tramite posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al Consiglio nazionale: 
      il numero dei candidati in  possesso  dei  requisiti,  al  fine
della determinazione del numero delle  commissioni  da  nominare.  La
comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia
pervenuta alcuna domanda; 
      un unico elenco  nominativo  in  stretto  ordine  alfabetico  e
numerico dei candidati ammessi a sostenere gli  esami,  con  espressa
indicazione  del  titolo  di  studio  posseduto,  per  consentire  al
Ministero di provvedere alla loro assegnazione  alle  commissioni.  I
collegi predispongono  i  detti  elenchi  previo  puntuale  controllo
(articoli  71  e  72  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese  dai  candidati  nelle
domande, con riferimento,  in  particolare,  sia  all'iscrizione  nel
Registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui
al precedente art. 2. 
    2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: 
      il cognome e il nome; 
      il luogo e la data di nascita; 
      il titolo di studio; 
      il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art.
2, da indicare con la lettera corrispondente. 
      Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione
(da indicare comunque) ancora in corso  di  maturazione  deve  essere
apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con  la
data prevista di acquisizione  che  non  puo'  essere  successiva  al
giorno antecedente la prova d'esame. 
    3. In  calce  al  medesimo  elenco,  datato  e  sottoscritto  dal
Presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta
verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver  compiuto
ogni accertamento di competenza. 
    4.  Qualsiasi  variazione  al   predetto   elenco   deve   essere
tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di  cui
al precedente comma 1 del presente articolo, per gli  adempimenti  di
competenza. 
    5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno  dell'insediamento
della commissione d'esame, dopo aver provveduto  alla  scansione  dei
fascicoli cartacei dei  candidati,  li  rende  disponibili,  per  via
telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione,
ai fini della verifica del  possesso  dei  requisiti  prescritti  per
l'ammissione agli esami stessi  (art.  4,  comma  4,  della  presente
ordinanza). 
                               Art. 8 
 
 
                  Istituti scolastici: adempimenti 
 
 
    1. Gli istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1096
del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami,
che saranno loro inviati a  cura  dei  Presidenti  delle  commissioni
esaminatrici,  al  fine  di  renderli   disponibili   per   eventuali
successivi adempimenti. 
    2. Gli istituti  di  cui  al  precedente  comma  1  provvederanno
altresi' alla conservazione dei  fascicoli  cartacei  dei  candidati,
ricevuti da parte dei collegi/ordini  territoriali,  e  provvederanno
alla  loro  conservazione  unitamente  a  tutti  gli  atti   relativi
all'espletamento degli esami, al fine  di  renderli  disponibili  per
eventuali, successivi adempimenti. 
    3. E' compito  degli  istituti  di  cui  al  precedente  comma  1
rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato
positivamente gli esami. 
    4. Eventuali modifiche dell'elenco degli istituti scolastici,  di
cui al decreto citato  nel  precedente  comma  1,  da  apportare  per
sopravvenute  esigenze,  saranno  rese  note  ai   presidenti   delle
commissioni esaminatrici che saranno costituite  nella  Regione  sede
degli istituti scolastici interessati. 
                               Art. 9 
 
 
                               Rinvio 
 
 
    Per quanto non previsto dalla presente ordinanza,  si  osservano,
nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalita' di
effettuazione  della  presente  sessione  d'esami,  le   disposizioni
contenute nel regolamento. 
                               Art. 10 
 
 
                         Clausola di riserva 
 
 
    E' fatta espressa riserva di emanare  ulteriori  indicazioni,  in
relazione allo svolgimento della prova d'esame,  qualora  si  rendano
necessarie  in  considerazione  della  evoluzione  dello   stato   di
emergenza, in osservanza degli  eventuali  provvedimenti  emanati  in
merito. 
                               Art. 11 
 
 
                               Delega 
 
 
    Per l'emanazione di tutti i successivi  provvedimenti,  attuativi
delle disposizioni contenute nella presente ordinanza,  e'  conferita
delega al direttore  generale  per  gli  ordinamenti  scolastici,  la
valutazione  e  l'internazionalizzazione  del  sistema  nazionale  di
istruzione. 
    La presente ordinanza sara' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 22 luglio 2021 
 
                                                 Il Ministro: Bianchi 
                                      ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico