Concorso per MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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CONCORSO
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Tipologia | CONCORSO |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 59 del 27-07-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 26-08-2021) Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (Ordinanza n. 221). ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 27-07-2021 |
Data Scadenza bando | 26-08-2021 |
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CONCORSO (Scad. 26-08-2021)
Indizione, per l'anno 2021, degli Esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato. (Ordinanza n. 221).
IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE Visto l'art. 33, comma 5, della Costituzione; Vista la direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la direttiva 2013/55/UE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'Unione europea; Vista la legge 8 dicembre 1956, n. 1378 recante norme sugli «Esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni»; Vista la legge 28 marzo 1968, n. 434, recante «Ordinamento della professione di perito agrario», cosi' come modificata ed integrata dalla legge 21 febbraio 1991, n. 54; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 21 febbraio 1991, n. 54, recante «Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 434, concernente l'ordinamento della professione di perito agrario»; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante «Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania» ed in particolare il titolo III; Vista la legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante «Norme in materia di organizzazione delle universita', di personale accademico e reclutamento, nonche' delega al Governo per incentivare la qualita' e l'efficienza del sistema universitario» e, in particolare, l'art. 17; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'», ed in particolare l'art. 9, comma 6; Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante «Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell'articolo 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183», ed in particolare l'art. 45; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti» ed in particolare l'art. 1, comma 52; Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 61, recante «Revisione dei percorsi dell'istruzione professionale nel rispetto dell'articolo 117 della Costituzione, nonche' raccordo con i percorsi dell'istruzione e formazione professionale, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera d), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante «Disciplina dell'imposta di bollo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, concernente il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, «Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore a norma dell'articolo 1 della Legge 10 dicembre 1997, n. 425» ed in particolare l'art. 15, comma 8, il quale dispone che «Il diploma rilasciato in esito all'esame di Stato negli istituti professionali, e' equipollente a quello che si ottiene presso gli istituti tecnici di analogo indirizzo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, recante «Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonche' della disciplina dei relativi ordinamenti», e particolare l'art. 55, cosi' come modificato dall'art. 1, comma 52 della legge n. 107/2015 sopracitata; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica del 31 luglio 2017, n. 134, «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133», ed in particolare l'Allegato D contenente la Tabella di confluenza dei percorsi degli Istituti tecnici previsti dall'ordinamento previgente; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, «Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148» e, in particolare, l'art. 6; Visto il decreto ministeriale 16 marzo 1993, n. 168, recante «Regolamento per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario», d'ora in avanti denominato «Regolamento» il quale, all'art. 1, comma 1, dispone che gli esami hanno luogo, ogni anno, in un'unica sessione indetta con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione; Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509»; Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, cosi' come modificato dal decreto ministeriale 16 marzo 2007, recante «Disciplina delle classi di laurea»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25 gennaio 2008, recante linee guida per la riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli istituti tecnici superiori - I.T.S. -, emanato ai sensi dell'art. 1, comma 631, della legge n. 296/2006; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 7 settembre 2011, n. 8327, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (I.T.S.) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3, e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e finanze, 7 febbraio 2013, n. 93, con il quale sono state adottate le linee guida in attuazione del citato art. 52, comma 2, della legge n. 35 del 4 aprile 2012; Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015, recante definizione degli standard formativi dell'apprendistato e criteri generali per la realizzazione dei percorsi di apprendistato, in attuazione dell'art. 46, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, ed in particolare l'art. 4, comma 5 e l'art. 5, comma 9; Visto il decreto del direttore generale degli ordinamenti scolastici del 27 luglio 2011, prot. n. 5213, di delega ai direttori generali degli uffici scolastici regionali ed ai sovrintendenti delle Provincie di Trento e Bolzano; Visto il regolamento per lo svolgimento della pratica professionale e dell'attivita' tecnico-agricola subordinata approvato dal Consiglio nazionale dei periti agrari e dei periti agrari laureati il 14 gennaio 2011; Visto il parere reso in data 16 giugno 2015 dall'ufficio legislativo di questo Ministero sull'accesso agli esami abilitanti alle professioni di perito agrario, perito industriale, geometra ed agrotecnico e condiviso dall'Ufficio di Gabinetto con nota prot. n. 27133 del 28 settembre 2015; Visto il parere espresso dal Consiglio universitario nazionale, reso in data 15 marzo 2017 e acquisito dalla DGOSV il 7 aprile 2017, prot. 3786, in merito alla richiesta presentata dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per la formazione superiore e per la ricerca - Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore - con nota n.7432 del 13 marzo 2017, al fine di integrare, con l'indicazione delle lauree specialistiche e magistrali, i titoli di accesso agli esami di Stato; Vista la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2209/2020, pubblicata il 2 aprile 2020; Visto il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e, in particolare, l'art. 6, commi 1 e 2, secondo cui «1. qualora sia necessario in relazione al protrarsi dello stato di emergenza, con uno o piu' decreti del Ministro dell'universita' e della ricerca possono essere definite, anche in deroga alle vigenti disposizioni normative e in ogni caso nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, l'organizzazione e le modalita' della prima e della seconda sessione dell'anno 2020 degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni regolamentate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, delle professioni di odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista ed esperto contabile, nonche' delle prove integrative per l'abilitazione all'esercizio della revisione legale. 2. Con i decreti di cui al comma 1 possono essere altresi' individuate modalita' di svolgimento diverse da quelle ordinarie, ivi comprese modalita' a distanza, per le attivita' pratiche o di tirocinio previste per l'abilitazione all'esercizio delle professioni di cui al comma 1, nonche' per quelle previste nell'ambito dei vigenti ordinamenti didattici dei corsi di studio, ovvero successive al conseguimento del titolo di studio, anche laddove finalizzate al conseguimento dell'abilitazione professionale»; Visto l'art. 6, comma 8, del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, recante «Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM) 2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonche' in materia di recesso del Regno Unito dall'Unione europea» convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, il quale prevede che «Le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 1, 2 e 2-bis del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, sono prorogate fino al 31 dicembre 2021. Le medesime disposizioni si applicano anche alle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, per le quali l'organizzazione e le modalita' di svolgimento degli esami sono definite, ai sensi dei commi 1 e 2 del predetto articolo 6, con decreto del Ministro dell'istruzione»; Considerata l'esigenza, in ragione del protrarsi dell'emergenza epidemiologica e nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del COVID-19, di disciplinare l'organizzazione e la modalita' di svolgimento degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di perito agrario e perito agrario laureato in deroga alle disposizioni normative vigenti; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 14 luglio 2021, n. 212, con il quale sono state disciplinate le modalita' di svolgimento degli esami di Stato della sessione 2021 di abilitazione all'esercizio delle professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato; Acquisiti i pareri e le indicazioni specifiche, anche sotto il profilo, tecnico, del Consiglio nazionale interessato, ed acquisita, altresi', la disponibilita' dello stesso alla realizzazione della sessione d'esame; Ordina: Art. 1 1. E' indetta, per l'anno 2021, la sessione degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e di perito agrario laureato. 2. Ai soli fini dell'individuazione dei titoli di accesso e dei conseguenti, ulteriori, requisiti posseduti dai candidati, si applicano le seguenti definizioni: candidato perito agrario: il candidato in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, unitamente al possesso di uno dei requisiti previsti dall'art. 2, comma 1, lettere A, B, C, D, E, F, G ed H della presente ordinanza; candidato perito agrario laureato: il candidato in possesso di: diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; laurea di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; ai sensi del parere espresso dal Consiglio universitario nazionale in data 15 marzo 2017, citato nelle premesse, lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009. 3. La sessione di esami - ed il relativo programma riportato nella Tabella B della presente ordinanza - e' unica per tutti i candidati di cui al precedente comma.
Art. 2 Requisiti di ammissione 1. Alla sessione d'esami sono ammessi i candidati periti agrari in possesso del diploma di istruzione secondaria superiore di perito agrario conseguito presso un istituto tecnico agrario statale, paritario o legalmente riconosciuto, ovvero in possesso del diploma afferente al settore «Tecnologico», indirizzo «Agraria, agroalimentare e agroindustria» di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 citato in premessa, che, alla data di presentazione della domanda: A - abbiano completato il tirocinio professionale della durata massima di diciotto mesi, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del citato decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015. La durata e le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui alla presente lettera A si osserva, per l'eventuale periodo residuo necessario al raggiungimento dei diciotto mesi, anche per coloro i quali hanno iniziato ma non terminato entro il 15 agosto 2012 il tirocinio secondo le tipologie di cui alle successive lettere B, C, e D, di cui al presente comma; Lo svolgimento del tirocinio si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura prevista dal previgente ordinamento, abbiano maturato il nuovo termine (diciotto mesi) introdotto con effetto retroattivo e immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; ai sensi e per gli effetti dell'art. 6, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 (recante «Misure urgenti sulla regolare conclusione e l'ordinato avvio dell'anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato, nonche' in materia di procedure concorsuali e di abilitazione e per la continuita' della gestione accademica», convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41,) e' da ritenersi comunque assolto l'obbligo del tirocinio professionale che avrebbe dovuto completarsi o espletarsi nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 ed il 31 luglio 2021; B - abbiano completato il periodo di tirocinio, ove previsto, svolto in tutto o in parte durante il corso di studi secondo modalita' stabilite con le convenzioni stipulate fra gli ordini o collegi, le universita', con gli istituti di istruzione secondaria o con gli enti che svolgono attivita' di formazione professionale o tecnica superiore ai sensi dell'art. 6, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328, ovvero secondo le modalita' disposte dall'art. 6, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137; C - abbiano completato, entro il 15 agosto 2012, il periodo di pratica biennale, presso un perito agrario o un dottore in scienze agrarie o forestali iscritti ai rispettivi albi professionali da almeno un quinquennio oppure lo svolgimento per almeno tre anni di attivita' tecnico-agricola subordinata, anche al di fuori di uno studio professionale, ai sensi dell'art. 31, comma 2 della legge 28 marzo 1968, n. 434, cosi' come modificato dall'art. 10, comma 2, della legge 21 febbraio 1991, n. 54; il periodo di pratica si considera completato per i soggetti che, pur non avendo completato il loro tirocinio nella misura biennale prevista dal previgente ordinamento entro il 15 agosto 2012, abbiano comunque maturato il nuovo termine (diciotto mesi), introdotto con effetto retroattivo ed immediato dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012; D - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio, approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, un tirocinio presso lo studio di un libero professionista iscritto negli albi delle categorie tecnico-scientifiche; E - abbiano svolto, a far data dal 15 agosto 2012, ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012, mansioni inerenti alle competenze previste dall'art. 2 della legge n. 434/1968 cosi' come modificata dalla legge n. 54/1991 e dalle leggi speciali presso istituzioni pubbliche, enti pubblici e privati, societa' e imprese della filiera agricola, agroalimentare, del verde privato e pubblico e dell'ambiente, societa' di cooperative di servizi che operano nei settori della manipolazione degli alimenti, aziende agrarie, imprese e cooperative commerciali di prodotti agricoli, del verde; F - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, della certificazione di istruzione e formazione tecnica superiore, di cui agli Allegati C e D del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto, con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, del 7 febbraio 2013, n. 91, adottato ai sensi dell'art. 69, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente la definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore - I.F.T.S. - di cui al capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 citato nelle premesse, comprensivi di tirocini non inferiori a sei mesi coerenti con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; G - siano in possesso, oltre ad uno dei titoli di cui al comma 1 del presente articolo, del diploma rilasciato dagli istituti tecnici superiori - I.T.S. - di cui al capo II del suddetto decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 gennaio 2008 - ai sensi dell'art. 1 del regolamento sul tirocinio approvato dal Consiglio nazionale il 14 novembre 2018, ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 137/2012 - purche' il percorso formativo frequentato, inerente all'area tecnologica nuove tecnologie per il made in Italy/ambito sistema agroalimentare, sia comprensivo del tirocinio di sei mesi coerente con le attivita' libero professionali previste dall'albo. I collegi provinciali dei periti agrari e dei periti agrari laureati accertano la sussistenza della detta coerenza, da valutare in base a criteri uniformi sul territorio nazionale. Eventuali, motivati giudizi negativi, preclusivi dell'ammissione agli esami, sono tempestivamente notificati agli interessati; H - siano in possesso, oltre ad uno dei diplomi di istruzione secondaria di cui al comma 1 del presente articolo, della specializzazione di enotecnico attivata, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze il 24 aprile 2012. 2. Alla sessione d'esami sono ammessi, altresi', i candidati periti agrari laureati in possesso di uno dei seguenti titoli in coerenza con le corrispondenti sezioni: A - diploma universitario triennale di cui all'art. 2 della legge 19 novembre 1990, n. 341, tra quelli indicati nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001, definita dall'art. 8, comma 3 e riportata nella Tabella C allegata alla presente ordinanza; B - laurea, di cui alle classi indicate dall'art. 55, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001 e riportate nella Tabella D, allegata alla presente ordinanza, comprensiva di un tirocinio di sei mesi di cui all'art. 55, comma 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica, svolto anche secondo le modalita' indicate dall'art. 6, commi da 3 a 9, del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137, ovvero, sussistendone i presupposti, secondo le modalita' di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e il Ministro dell'economia e delle finanze del 12 ottobre 2015; C - lauree specialistiche di cui al decreto del Ministro dell'istruzione e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, lauree magistrali di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, cosi' come riportate nella Tabella E, allegata alla presente ordinanza, nonche' i relativi diplomi di laurea, di durata quadriennale o quinquennale, dell'ordinamento previgente ai citati decreti ministeriali ed equiparati alle lauree specialistiche ed alle lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 9 luglio 2009; 3. Sono ammessi alla sessione d'esami, inoltre, i candidati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano completato il tirocinio ma che comunque lo completeranno entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. Il Consiglio, effettuate le verifiche di competenza, provvedera' ad inviare in tempo utile alle commissioni d'esame il certificato di compiuta pratica.
Art. 3 Calendario, sede e prova d'esame 1. Gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della libera professione di perito agrario e perito agrario laureato consistono, per la sessione 2021, in un'unica prova orale, svolta esclusivamente con modalita' a distanza, con inizio nello stesso giorno su tutto il territorio nazionale, secondo il calendario di seguito indicato: 16 novembre 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare, per gli adempimenti previsti dal regolamento dei rispettivi Ordini nazionali; 17 novembre 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare; 18 novembre 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione del calendario ai candidati ammessi agli esami; 23 novembre 2021, ore 8,30: inizio della prova orale. 2. La prova d'esame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la commissione ed i candidati. La piattaforma viene fornita dal Consiglio/Collegio Nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati, garantendo la sostenibilita' e tenuta del sistema, nonche' l'assistenza e il supporto tecnico necessario. Il Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando l'osservanza delle prescrizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali di cui al regolamento (UE) 2016/679 (GDPR). 3. Non e' consentito l'utilizzo di piattaforme diverse da quella fornita dal citato Consiglio/Collegio Nazionale. 4. La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B allegata alla presente ordinanza e deve consentire alla commissione esaminatrice di accertare l'acquisizione delle competenze, conoscenze e abilita' richieste per lo specifico profilo professionale. 5. La prova ha la durata massima di trenta minuti. Sono convocati non meno di cinque candidati al giorno per almeno cinque giorni a settimana, ove possibile. 6. I candidati che, per comprovati e documentati motivi, sottoposti tempestivamente alla valutazione discrezionale e definitiva della commissione esaminatrice, non siano in grado di sostenere la prova d'esame nel giorno stabilito possono dalla commissione stessa essere riconvocati in altra data solo a condizione che si concludano in tempi ragionevoli le prove (art. 11, commi 8 e 9 del Regolamento). 7. Non sono consentite prove suppletive e, pertanto, i candidati che risultino, per qualsiasi motivo, assenti alla prova sono esclusi dalla sessione di esami.
Art. 4 Domanda di ammissione - Modalita' di presentazione - Termine - Esclusioni 1. I candidati devono presentare, entro il termine perentorio di trenta giorni successivi alla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - la domanda di ammissione agli esami, unitamente ai documenti di rito, al collegio di appartenenza che provvedera' agli adempimenti previsti dall'art. 7 della presente ordinanza. Le domande devono pervenire al collegio di appartenenza di cui al presente comma secondo una delle seguenti modalita': a) tramite posta elettronica certificata - PEC: fa fede la stampa che documenta l'inoltro della PEC; b) a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento: fa fede il timbro dell'ufficio postale accettante, cui compete la spedizione. 2. Non sono ammessi agli esami i candidati che abbiano spedito le domande con i documenti oltre il termine di scadenza stabilito, quale ne sia la causa, e coloro i quali risultino sprovvisti dei requisiti prescritti dall'art. 2, salvo quanto previsto dal comma 3 del medesimo articolo; 3. L'esclusione puo' avere luogo in qualsiasi momento, quando ne siano emersi i motivi, anche durante lo svolgimento degli esami. 4. A norma dell'art. 12 del Regolamento le commissioni esaminatrici verificano il possesso da parte dei candidati dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami e vigilano sul regolare svolgimento delle prove. Qualora venga accertata la mancanza o la irregolare documentazione relativa ad uno dei requisiti indicati nell'art. 2 della presente ordinanza o nei casi in cui si verifichino frodi o gravi infrazioni disciplinari da parte dei candidati, le commissioni esaminatrici dispongono con provvedimento motivato l'annullamento della prova eventualmente gia' sostenuta e l'esclusione degli interessati dagli esami.
Art. 5 Domanda di ammissione - Modello Allegato A 1. La domanda di ammissione agli esami va presentata utilizzando il Modello Allegato A alla presente ordinanza, con marca da bollo (euro 16,00) e corredata della documentazione indicata nel successivo art. 6. La presentazione di altra domanda, per la sessione in corso, comporta l'esclusione in qualsiasi momento dagli esami. 2. Il requisito del tirocinio effettuato, ove previsto, deve essere maturato entro e non oltre il giorno antecedente la prova d'esame. 3. I candidati con disabilita' devono, ai sensi dell'art. 20 della legge n. 104/1992, indicare nella domanda quanto loro necessario per lo svolgimento delle prove (specifici ausili ed eventuali tempi aggiuntivi, come certificati da una competente struttura sanitaria in relazione allo specifico stato). I medesimi attestano nella domanda, con dichiarazione ai sensi dell'art. 39 della legge n. 448/1998, l'esistenza delle «condizioni personali richieste». 4. Ai sensi della normativa vigente, i dati personali forniti dai candidati saranno trattati ai soli fini dell'espletamento delle procedure connesse allo svolgimento degli esami. I candidati, a norma delle disposizioni normative vigenti, hanno il diritto di accesso ai dati che li riguardano ed il diritto di far rettificare i dati erronei, incompleti o raccolti in difformita' alle disposizioni di legge.
Art. 6 Domanda di ammissione - Documentazione 1. Alla domanda di ammissione agli esami devono essere allegati i seguenti documenti: curriculum in carta semplice, sottoscritto dal candidato, relativo all'attivita' professionale svolta ed agli eventuali ulteriori studi compiuti; eventuali pubblicazioni di carattere professionale; ricevuta dalla quale risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami dovuta all'erario nella misura di 49,58 euro (art. 2, capoverso 3, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 1990). Il versamento, in favore dell'ufficio locale dell'Agenzia delle entrate, deve essere effettuato presso una banca o un ufficio postale utilizzando il modello F23 (codice tributo: 729T; codice Ufficio: quello dell'Agenzia delle entrate «locale» in relazione alla residenza anagrafica del candidato); fotocopia non autenticata di un documento di identita' (art. 38, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000); elenco in carta semplice, sottoscritto dal candidato, dei documenti, numerati in ordine progressivo, prodotti a corredo della domanda.
Art. 7 Adempimenti dei collegi 1. Dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande, i collegi provinciali o territoriali, verificata la regolarita' delle istanze ricevute ed utilmente prodotte e compiuto ogni opportuno accertamento di competenza, comunicano entro e non oltre i successivi quaranta giorni al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: dgosv@postacert.istruzione.it nonche' al Collegio nazionale: il numero dei candidati in possesso dei requisiti, al fine della determinazione del numero delle commissioni da nominare. La comunicazione deve essere inoltrata anche nell'ipotesi in cui non sia pervenuta alcuna domanda; un unico elenco nominativo in stretto ordine alfabetico e numerico dei candidati ammessi a sostenere gli esami, con espressa indicazione del titolo di studio posseduto, per consentire al Ministero di provvedere alla loro assegnazione alle commissioni. I collegi predispongono i detti elenchi previo puntuale controllo (articoli 71 e 72 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000) delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati nelle domande, con riferimento, in particolare, sia all'iscrizione nel registro dei praticanti e sia al possesso di uno dei requisiti di cui al precedente art. 2. 2. Nel predetto elenco vengono indicati, per ciascun candidato: il cognome e il nome; il luogo e la data di nascita; il titolo di studio; il requisito di ammissione posseduto, di cui al precedente art. 2, da indicare con la lettera corrispondente. Accanto al nominativo dei candidati con requisiti di ammissione (da indicare comunque) ancora in corso di maturazione deve essere apposta anche la dicitura «Requisito in corso di maturazione» con la data prevista di acquisizione che non puo' essere successiva al giorno antecedente la prova d'esame. 3. In calce al medesimo elenco, datato e sottoscritto dal presidente del collegio, questi deve apporre attestazione di avvenuta verifica della regolarita' delle domande ricevute e di aver compiuto ogni accertamento di competenza. 4. Qualsiasi variazione al predetto elenco deve essere tempestivamente comunicata al Ministero, tramite le modalita' di cui al comma 1 del presente articolo per gli adempimenti di competenza. 5. Ogni collegio/ordine territoriale il giorno dell'insediamento della commissione d'esame, dopo aver provveduto alla scansione dei fascicoli cartacei dei candidati, li rende disponibili, per via telematica, ai presidenti ed agli altri componenti della commissione, ai fini della verifica del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione agli esami stessi (art. 4, comma 4, della presente ordinanza).
Art. 8 Istituti scolastici: adempimenti 1. Gli Istituti scolastici di cui al decreto direttoriale n. 1095 del 10 settembre 2020 provvedono alla tenuta dei verbali degli esami, che saranno loro inviati a cura dei presidenti delle commissioni esaminatrici, al fine di renderli disponibili per eventuali successivi adempimenti. 2. Gli Istituti di cui al precedente comma 1 provvederanno altresi' alla conservazione dei fascicoli cartacei dei candidati, ricevuti da parte dei collegi/ordini territoriali, e provvederanno alla loro conservazione unitamente a tutti gli atti relativi all'espletamento degli esami, al fine di renderli disponibili per eventuali, successivi adempimenti. 3. E' compito degli Istituti di cui al precedente comma 1 rilasciare il certificato di abilitazione a coloro che hanno superato positivamente gli esami. 4. Eventuali modifiche degli elenchi degli Istituti scolastici, di cui al decreto citato nel precedente comma 1, da apportare per sopravvenute esigenze, saranno rese note ai presidenti delle commissioni esaminatrici che saranno costituite nella regione sede degli Istituti scolastici interessati.
Art. 9 Attivita' tecnico-agricola subordinata. Esperienze formative. Requisiti e riconoscimento 1. Coloro che, in possesso dei titoli di cui all'art. 2 della presente ordinanza intendano far valere lo svolgimento di attivita' tecnico-agricola alle dipendenze di datori di lavoro pubblici e privati per l'ammissione all'esame di abilitazione all'esercizio della professione, devono rivolgere al collegio provinciale nella cui circoscrizione essi risiedono domanda per il riconoscimento dell'idoneita' dell'attivita' svolta. 2. L'attivita' di titolare di impresa agricola e' equiparata a quella di lavoro subordinato, condividendone le direttive generali e specifiche, a patto che la stessa sia dimostrata tramite valida documentazione fiscale, amministrativa e previdenziale.
Art. 10 Rinvio Per quanto non previsto dalla presente ordinanza, si osservano, nella misura in cui siano compatibili con la particolare modalita' di effettuazione della presente sessione d'esami, le disposizioni contenute nel Regolamento.
Art. 11 Clausola di riserva E' fatta espressa riserva di emanare ulteriori indicazioni, in relazione allo svolgimento della prova d'esame, qualora si rendano necessarie in considerazione della evoluzione dello stato di emergenza, in osservanza degli eventuali provvedimenti emanati in merito.
Art. 12 Delega Per l'emanazione di tutti i successivi provvedimenti, attuativi delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, e' conferita delega al direttore generale per gli ordinamenti scolastici, la valutazione e l'internazionalizzazione del sistema nazionale di istruzione. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Roma, 22 luglio 2021 Il Ministro: Bianchi
ALLEGATO A - MODELLO DI DOMANDA
Parte di provvedimento in formato grafico