Concorso per 1 tenente (lazio) MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 29-08-2021) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, di cui nove nel Corpo sanitario aeronautico e otto nel Corpo del ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-07-2021
Data Scadenza bando 29-08-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 29-08-2021)

Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Tenenti in servizio permanente dei ruoli normali dell'Aeronautica militare, di cui nove nel Corpo sanitario aeronautico e otto nel Corpo del genio aeronautico - anno 2021.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni e relative  disposizioni  per  l'adeguamento
dell'ordinamento  nazionale  al  regolamento  (UE)  n.  2016/679  del
parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga
la direttiva n. 95/46/CE» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'amministrazione  digitale  e  successive  modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni  e,  in  particolare,  il  titolo  II  del   libro   IV,
concernente norme per  il  reclutamento  del  personale  militare,  e
l'art. 2186 che fa salva l'efficacia  dei  decreti  ministeriali  non
regolamentari, delle direttive, delle  istruzioni,  delle  circolari,
delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato
Maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza  armata  e  del
Comando generale dell'Arma  dei  carabinieri  emanati  in  attuazione
della precedente normativa abrogata dal predetto  codice,  fino  alla
loro sostituzione; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante il «Testo unico delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento  militare»,   e   successive   modifiche   e
integrazioni, e, in particolare, i titoli II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante  disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge  12
gennaio 2015, n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   codice
dell'Ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso codice; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone
fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla
libera circolazione di  tali  dati  e  che  abroga  la  direttiva  n.
94/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto legislativo 5  ottobre  2018,  n.  126,  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 8, comma 6,
della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo  29  maggio
2017, n. 95, in  materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (legge di bilancio 2021); 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
con legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Visto il  decreto  ministeriale  6  luglio  2020  concernente  le
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0020463 del 3 febbraio  2021
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente  i   reclutamenti
autorizzati  per  l'anno   2021   dell'Esercito,   della   Marina   e
dell'Aeronautica; 
    Vista la lettera M_D ARM001 REG2021 0043211 del 30  aprile  2021,
con la quale lo Stato Maggiore dell'Aeronautica ha chiesto di  indire
per l'anno 2021 un concorso, per titoli ed esami, per  la  nomina  di
diciassette  ufficiali  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Aeronautica, di cui nove del Corpo sanitario aeronautico e  otto
del Corpo del genio aeronautico; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
personale militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina di diciassette tenenti in  servizio  permanente  nei  ruoli
normali dell'aeronautica militare: 
      a) concorso per la nomina di nove tenenti nel ruolo normale del
Corpo sanitario aeronautico; 
      b) concorso per la nomina di otto tenenti nel ruolo normale del
Corpo del genio aeronautico cosi' ripartiti: 
        1) uno nella categoria fisica; 
        2) due nella categoria chimica; 
        3) cinque nella categoria elettronica. 
    I posti messi a concorso di cui al punto 1, lettera  a),  qualora
non ricoperti per assenza  di  concorrenti  idonei,  potranno  essere
devoluti, secondo l'ordine della graduatoria generale di merito dello
specifico concorso, agli altri concorrenti idonei per i posti di  cui
al precedente punto 1, lettera b) e viceversa. 
    2. In caso di mancata copertura dei  posti  in  uno  o  piu'  dei
concorsi di cui al precedente comma 1, per  mancanza  di  concorrenti
idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la
facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i
posti non ricoperti in aumento a uno o a piu' dell'altro concorso  di
cui allo stesso comma 1, secondo la relativa graduatoria di merito. 
    3. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente  comma  1,  sono
previste le seguenti  riserve  di  posti  a  favore  degli  ufficiali
ausiliari che abbiano  prestato  per  almeno diciotto  mesi  servizio
senza   demerito   nell'Esercito,    nella    Marina    militare    e
nell'Aeronautica militare,  ai  sensi  dell'art.  678,  comma  4  del
decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: 
      a) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a); 
      b) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera b). 
    4. Inoltre, nel concorso di cui al precedente  comma  1,  lettera
a), ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.
66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai
parenti in linea collaterale di secondo grado (se  unici  superstiti)
del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in
servizio e per causa di servizio. 
    5. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  Difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
previste  dal  concorso  o  l'ammissione  al  corso  applicativo  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della Difesa ne  dara'
immediata  comunicazione  nel  portale  dei  concorsi   on-line   del
Ministero della difesa che avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    6. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    7. La Direzione generale si riserva  altresi'  la  facolta',  nel
caso di eventi  avversi  di  carattere  eccezionale  che  impediscano
oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi  nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato avviso nei siti internet www.difesa.it/concorsi,
www.aeronautica.difesa.it definendone le modalita'. Il citato  avviso
avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti,  per  tutti  gli
interessati. 
                               Art. 2 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al precedente art. 1 possono partecipare  i
cittadini italiani di entrambi i sessi, che alla data di scadenza del
termine di presentazione delle domande, indicato nel successivo  art.
4, comma 1: 
      a) non abbiano superato il giorno del compimento del: 
        1) 40°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare  che
hanno completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali
inferiori delle Forze di completamento delle stesse Forze armate,  ai
sensi dell'art. 653, comma 1, lettera a) del decreto  legislativo  15
marzo 2010, n. 66; 
        2) 34°  anno  di  eta',  se  ufficiali  in  ferma  prefissata
dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno di servizio  o
se ufficiali inferiori delle  Forze  di  completamento  della  stessa
Arma, ai sensi  dell'art.  653,  comma  1,  lettera  b)  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        3) 35°  anno  di  eta'  se  non  appartenenti  alle  predette
categorie; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego presso  una  pubblica  amministrazione,  licenziati  dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
provvedimento   disciplinare   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di Polizia
per motivi disciplinari  o  di  inattitudine  alla  vita  militare  a
esclusione dei proscioglimenti per  inidoneita'  psico-fisica  ovvero
mancato superamento del corso formativo di base; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia  digitale
alla domanda di partecipazione al concorso; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
sono in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; 
      g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      h) abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      i)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione Repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        1) per il concorso relativo al Corpo  sanitario  aeronautico:
LM-41 (classe delle lauree magistrali in  medicina  e  chirurgia).  I
concorrenti devono, inoltre,  essere  in  possesso  dell'abilitazione
all'esercizio della professione di medico chirurgo; 
        2) per il concorso relativo al Corpo del genio aeronautico: 
          categoria fisica: LM-17 (classe delle lauree magistrali  in
fisica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica),  LM-58
(classe delle lauree magistrali in  scienze  dell'universo),),  LM-72
(classe  delle  lauree  magistrali  in  scienze  e  tecnologie  della
navigazione); 
          categoria chimica: LM-54 (classe delle lauree magistrali in
scienze chimiche) e LM-71 (classe delle lauree magistrali in  scienze
e tecnologie della chimica industriale); 
          categoria   elettronica:   LM-32   (classe   delle   lauree
magistrali in ingegneria informatica),  LM-18  (classe  delle  lauree
magistrali in informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali  in
sicurezza informatica). 
    Saranno ritenuti validi anche  i  diplomi  di  laurea  conseguiti
secondo il precedente ordinamento, sostituiti dalle  predette  lauree
magistrali, come indicato  dal  decreto  interministeriale  9  luglio
2009. 
    Per  i  titoli  di  laurea  conseguiti  all'estero,  invece,   e'
richiesta la dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza
secondo la procedura prevista dall'art. 38  del  decreto  legislativo
n. 165/2001, la cui modulistica  e'  disponibile  sul  sito  web  del
Dipartimento            della            funzione            pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il  candidato  non  sia  ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la relativa  richiesta,  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
    In  entrambi  i  casi,  i  concorrenti   dovranno   all'atto   di
presentazione per la prima  prova  scritta,  consegnare  la  relativa
documentazione probante; 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto  corso  applicativo  sono
subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al
servizio incondizionato quali ufficiali in  servizio  permanente  nel
ruolo  normale  dell'Aeronautica  militare,  da  accertarsi  con   le
modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. 
    3. I requisiti di partecipazione di cui  al  precedente  comma  1
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al  concorso.  Gli
stessi, fatta eccezione per quelli di  cui  ai  precedenti  comma  1,
lettera a) dovranno essere mantenuti  fino  alla  data  di  nomina  a
ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del  previsto
corso applicativo. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Nell'ambito del  processo  di  snellimento  e  semplificazione
dell'azione amministrativa, le procedure di concorso di cui  all'art.
1 del  presente  decreto  saranno  gestite  tramite  il  portale  dei
concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi  portale),
raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area siti  di
interesse, link concorsi e scuole militari, ovvero attraverso il sito
intranet https://intranet.sgd.difesa.it/Persomil/Pagine/Home.aspx 
    2. Accedendo a tale portale i concorrenti,  previa  registrazione
da effettuarsi con le modalita' indicate al successivo comma  3  -che
consentira' la partecipazione a tutti i concorsi per il  reclutamento
del personale  militare,  anche  di  futura  pubblicazione-  potranno
presentare la domanda e ricevere le successive comunicazioni  inviate
dalla Direzione generale per il personale militare o  da  ente  dalla
stessa delegato alla gestione del concorso. 
    3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale dei concorsi,  i
concorrenti potranno utilizzare  le  proprie  credenziali  rilasciate
nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID)  da  un
gestore riconosciuto e con  le  modalita'  fissate  dall'agenzia  per
l'Italia digitale (AgID) oppure  svolgere  le  procedure  guidate  di
registrazione, descritte alla voce «istruzioni» del portale  con  una
delle seguenti modalita': 
      a)  senza  smart  card:  fornendo   un   indirizzo   di   posta
elettronica,  una  utenza  di  telefonia  mobile   intestata   ovvero
utilizzata  dal  concorrente  e  gli  estremi  di  un  documento   di
riconoscimento in corso di validita'; 
      b) con smart card: mediante carta d'identita' elettronica (CIE)
ovvero  carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)   ovvero   tessera   di
riconoscimento elettronica  rilasciata  da  un'Amministrazione  dello
Stato (decreto del Presidente della Repubblica  28  luglio  1967,  n.
851) ai sensi dell'art. 66, comma 8 del decreto legislativo  7  marzo
2005, n. 82 oppure mediante credenziali della propria firma digitale. 
    Prima di iniziare la procedura guidata di registrazione,  nonche'
prima di effettuare tutte le operazioni consentite tramite il portale
(compresa  la  presentazione  delle  domande  di  partecipazione   ai
concorsi),   i   concorrenti   dovranno   leggere   attentamente   le
informazioni inerenti al software e  alla  configurazione  necessaria
per poter operare efficacemente nel portale. L'uso di  programmi  non
consigliati  o  non  previsti   potrebbe   determinare   la   mancata
acquisizione dei dati inseriti dai concorrenti. 
    4. Conclusa la fase di accreditamento, i concorrenti  saranno  in
possesso delle credenziali (userid e password) per poter accedere  al
proprio profilo nel  portale.  Con  tali  credenziali  i  concorrenti
potranno partecipare, presentando la relativa  domanda,  a  tutte  le
procedure concorsuali di interesse, senza dover  di  volta  in  volta
ripetere  l'accreditamento.  In   caso   di   smarrimento   di   tali
credenziali, i concorrenti potranno seguire la procedura di  recupero
delle stesse, attivabile dalla pagina iniziale del portale. 
                               Art. 4 
 
                      Domande di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando  nella  Gazzetta  Ufficiale.  Se  il
termine coincide con un giorno festivo, questo e' prorogato al giorno
successivo. Per la data di presentazione fara' fede quella  riportata
sul modulo di domanda rilasciato dal sistema automatizzato. 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    I candidati, al  momento  della  compilazione  della  domanda  di
partecipazione, predispongono copia per immagini (file in formato pdf
o jpeg con  dimensione  massima  di  3  Mb  per  ogni  allegato)  dei
documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare al  fine
della valutazione dei titoli di cui  al  successivo  art.  9,  ovvero
quelle attestanti l'equiparazione del  titolo  di  studio  posseduto,
qualora conseguito all'estero, nonche'  quelle  attestanti  eventuali
titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tali files il
nome  corrispondente   al   certificato/attestazione   nello   stesso
contenute      (ad      es.:      master.pdf,       equipollenza.pdf,
corso_perfezionamento.pdf, ecc.). 
    3. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione, che dovra' essere conservato ed  esibito,
ove richiesto, alla presentazione alla prima prova  concorsuale.  Con
l'inoltro della candidatura il sistema generera' una  ricevuta  della
stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede  di  compilazione.
Tale ricevuta verra' automaticamente salvata nell'area personale  del
profilo utente  nella  sezione  «I  miei  concorsi»  e  sara'  sempre
disponibile per le esigenze del  concorrente.  L'esibizione  di  tale
ricevuta sostituisce la presentazione, ove richiesta,  del  messaggio
di notifica dell'avvenuta presentazione della domanda. 
    4. I candidati possono integrare o modificare  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione entro  il  termine  previsto  per  la
presentazione della stessa accedendo al proprio profilo  on-line  del
portale, annullando la domanda presentata, che verra' ripristinata in
stato di bozza, e  modificando  le  dichiarazioni  di  interesse.  La
domanda  modificata  dovra',  quindi,  essere  rinviata  al   sistema
informatico centrale di acquisizione on-line delle  domande.  Con  il
nuovo   invio   della   domanda   il   sistema    procedera'    anche
all'aggiornamento automatico  della  ricevuta  della  stessa  salvata
nell'area personale del profilo utente. 
    5. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    6. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, secondo
quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, resta comunque  invariata  all'iniziale  termine  di
scadenza per la presentazione delle  domande  di  cui  al  precedente
comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di  partecipazione
indicata al precedente art. 2. 
    7. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso  pubblicato  sul  sito  www.persomil.difesa.it
circa le determinazioni adottate al riguardo. 
    8. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    9. Con l'invio telematico della domanda con le modalita' indicate
nei precedenti commi del presente articolo,  il  candidato,  oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter concorsuale (in quanto il conferimento  di
tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti  di
partecipazione), si assume la responsabilita' penale circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    10. La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
chiedere  la  regolarizzazione  delle  domande  che,  presentate  nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
    11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza,
tramite  messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta  elettronica
istituzionale  (non  PEC)  indicato  dal  concorrente  in   sede   di
compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della  stessa
da parte del personale alle loro dipendenze.  Tali  comandi,  per  il
personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare  e  dell'Arma  dei
carabinieri, dovranno provvedere: 
      a) se in servizio a: 
        1) redigere,  per  ciascun  concorrente,  apposito  documento
caratteristico, redatto fino alla data di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione  al  concorso,  con  la
seguente  motivazione:  «partecipazione  al  concorso  ruolo  normale
dell'Aeronautica militare - anno 2021»; 
        2) predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze,
la seguente documentazione in copia conforme: 
          stato di servizio  o  foglio  matricolare  aggiornati  come
sopra; 
          attestazione e dichiarazione di completezza; 
          libretto personale o cartella personale. 
    La suddetta documentazione, unitamente  ad  apposita  lettera  di
trasmissione sulla quale dovra' essere  rilasciata  dichiarazione  di
conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (fac-simile  in  allegato  A,  che
costituisce parte integrante al  presente  bando)  dovra'  pervenire,
entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la
presentazione  delle  domande,  all'indirizzo  di  posta  certificata
«persomil@postacert.difesa.it»  della  Direzione  generale   per   il
personale militare che provvedera'  a  consegnarla  alla  commissione
esaminatrice; 
      b) se in  congedo  predisporre  la  documentazione  di  cui  al
secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente
ad  apposita  lettera  di  trasmissione  sulla  quale  dovra'  essere
rilasciata dichiarazione  di  conformita'  di  cui  sopra,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  al  termine   di   scadenza   per   la
presentazione  delle   domande   di   partecipazione   al   concorso,
all'indirizzo  di  posta  certificata  «persomil@postacert.difesa.it»
della Direzione generale per il personale militare che provvedera'  a
consegnarla alla commissione esaminatrice. 
    12. Per i concorrenti in  servizio  o  in  congedo  della  Marina
militare, fatto salvo l'obbligo per  i  comandi  dei  concorrenti  in
servizio di redigere e trasmettere,  nei  termini  sopraindicati,  il
documento  caratteristico,  l'attestazione  e  la  dichiarazione   di
completezza prescritti per  la  partecipazione  ai  concorsi  all'11^
Divisione della Direzione generale  per  il  personale  militare,  le
pratiche  personali  riservate   verranno   rese   disponibili   alle
commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il
personale militare. 
                               Art. 5 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel  portale  il  candidato  accede
alla sezione comunicazioni, suddivisa in  un'area  pubblica  relativa
alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi  di  modifica  del
bando, variazione del diario  di  svolgimento  delle  prove  scritte,
calendari di svolgimento  delle  selezioni  fisio-psico-attitudinali,
delle prove di efficienza fisica, delle  prove  orali,  ecc.),  e  in
un'area privata relativa alle eventuali  comunicazioni  di  carattere
personale. I  candidati  ricevono  notizia  della  presenza  di  tali
comunicazioni  mediante  messaggio  di  posta  elettronica,   inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nei
siti  www.difesa.it  e  www.aeronautica.difesa.it  hanno  valore   di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le
eventuali  comunicazioni  di  carattere  personale  potranno   essere
inviate ai concorrenti anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,
posta elettronica certificata (se dichiarata  dai  concorrenti  nella
domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  4,  comma  5,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti  ecc.)  mediante   messaggi   di   posta
elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente  un  account  di  PE  -
all'indirizzo   persomil@persomil.difesa.it   o   posta   elettronica
certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account  di  PEC  -
all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando il  concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato pdf  o
jpeg con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per  il
personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni  inviate  dai
candidati dovra' essere preceduto dal codice «RN_AM_2021_3S». 
                               Art. 6 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) due prove scritte; 
      b) valutazione dei titoli di merito; 
      c) accertamenti psico-fisici; 
      d) prova di efficienza fisica e accertamento attitudinale; 
      e) prova orale; 
      f) l'accertamento della conoscenza della lingua inglese; 
      g) prova orale facoltativa per l'accertamento della  conoscenza
di una lingua straniera scelta dal candidato tra quelle previste  nel
bando. 
    I concorrenti ammessi ai predetti accertamenti e  prove  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento  provvisto  di  fotografia,  in  corso  di  validita',
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    2. Durante il periodo di svolgimento delle prove  e  accertamenti
di cui al precedente comma 1, i concorrenti non fruiranno di vitto  e
alloggio a carico dell'Amministrazione. 
    3. L'Amministrazione della Difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente  articolo;  per  contro,  provvedera'  ad
assicurare  i  concorrenti  per  eventuali  infortuni  che  dovessero
verificarsi durante il  periodo  di  permanenza  presso  la  sede  di
svolgimento delle prove e degli accertamenti stessi. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun  concorso,
per le prove scritte, la valutazione dei titoli, le prove orali e  la
formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica  per
i due concorsi; 
      c) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
due concorsi. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      a) per il concorso per la nomina  di  nove  tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo sanitario aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera a): 
        un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
        due o piu' ufficiali di grado non inferiore  a  maggiore,  di
cui almeno uno del Corpo sanitario aeronautico, membri; 
        un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale,  di  grado  non
inferiore  a  primo  maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    La medesima commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  la
commissione stessa; 
      b) per il concorso per la nomina  di  otto  tenenti  nel  ruolo
normale del Corpo del genio aeronautico, di cui al precedente art. 1,
comma 1, lettera b): 
        un ufficiale di grado non inferiore a Colonnello, presidente; 
        due o piu' ufficiali di grado non inferiore  a  maggiore,  di
cui almeno uno del Corpo del genio aeronautico e almeno uno per  ogni
categoria posta a concorso, membri; 
        un ufficiale inferiore  o  un  sottufficiale,  di  grado  non
inferiore  a  primo  maresciallo  ovvero  un  dipendente  civile  del
Ministero della  difesa  appartenente  alla  terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto. 
    La medesima commissione potra' essere integrata  da  uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  la
commissione stessa. 
    3. La commissione per gli accertamenti  psico-fisici  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      a) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      b) due o  piu'  ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  puo'  avvalersi  del  supporto  di  personale
specialistico, tecnico ovvero  esperto  del  settore,  anche  esterno
all'amministrazione. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      a) un ufficiale di grado non inferiore a, presidente; 
      b) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  puo'  avvalersi  del  supporto  di  personale
specialistico, tecnico ovvero  esperto  del  settore,  anche  esterno
all'amministrazione. 
                               Art. 8 
 
                            Prove scritte 
 
    1. I candidati ai concorsi che non riceveranno  comunicazione  di
esclusione dovranno sostenere le seguenti prove scritte: 
      a) per il concorso relativo al Corpo sanitario aeronautico: 
        prima prova,  consistente  nella  risoluzione  di  quesiti  a
risposta multipla; 
        seconda prova, consistente nello svolgimento di un  elaborato
con quesiti a risposta sintetica; 
      b) per il concorso relativo  al  Corpo  del  genio  aeronautico
categorie chimica, fisica ed elettronica: 
        prima prova, consistente nello svolgimento  di  un  elaborato
con  quesiti  a  risposta  sintetica  attinenti  al  programma  delle
rispettive prove orali; 
        seconda prova  -  cultura  tecnico  scientifica,  consistente
nello svolgimento di un elaborato con quesiti  a  risposta  sintetica
attinenti al programma delle rispettive prove  orali,  su  specifiche
materie di dettaglio. 
    Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e  i  relativi
programmi sono riportati negli allegati  B  e  C,  che  costituiscono
parte integrante del presente decreto. 
    Dette  prove  si  svolgeranno  presso  il  centro  di   selezione
dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di Guidonia  (Roma)  -
via Tenente Colonnello Mario di Trani, orientativamente tra il  25  e
il 28 ottobre 2021, sia per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,
lettera a) che per i concorrenti di cui all'art. 1, comma 1,  lettera
b), secondo il calendario che verra'  reso  noto,  con  le  modalita'
indicate  al  precedente  art.  5,  comma  1  del  presente  decreto,
presumibilmente entro il trentesimo giorno dalla scadenza del termine
di presentazione delle domande di cui al precedente art. 4, comma 1. 
    2. I concorrenti saranno tenuti a  presentarsi,  senza  attendere
alcun preavviso, entro le 7,30, nella sede  e  nei  giorni  previsti,
muniti di documento di riconoscimento e di penna a sfera a inchiostro
indelebile  nero.  Coloro  che  risulteranno   assenti   al   momento
dell'inizio di ciascuna prova  saranno  considerati  rinunciatari  e,
quindi,  esclusi  dal  concorso,   quali   che   siano   le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore  ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    3. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento  delle  prove,
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4. Le prove scritte si intenderanno superate  se  il  concorrente
avra' conseguito in ciascuna di esse un  punteggio  non  inferiore  a
18/30. La media dei punteggi conseguiti sara' utile per la formazione
della graduatoria di cui al successivo art. 13. 
    Al fine di snellire i procedimenti e accelerare le operazioni  di
correzione dei quesiti, la  commissione  correggera'  una  delle  due
prove e si asterra' dal correggere l'altra prova per coloro  i  quali
non avessero raggiunto il punteggio minimo prescritto. 
    La Direzione  generale  per  il  personale  militare,  a  partire
indicativamente entro il mese novembre 2021,  pubblichera'  nell'area
comunicazioni del portale concorsi, l'esito delle prove scritte,  ivi
compreso, per coloro che hanno superato le citate prove, il diario di
convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10  e
11. La predetta comunicazione avra' valore di notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
                               Art. 9 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi delle  procedure  concorsuali,
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
7, comma 2 valuteranno, previa identificazione dei relativi  criteri,
i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei  alle
prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma
anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli
autori di quelli giudicati insufficienti, in modo  da  definire,  per
sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei.  Il  riconoscimento  di
questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli
di  merito.  Le  commissioni  esaminatrici  valuteranno   i   titoli,
posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione  delle
domande, che siano stati dichiarati con  le  modalita'  indicate  nel
precedente art. 4 ovvero risultino dalla documentazione matricolare e
caratteristica. 
    E' onere dei  concorrenti  fornire  informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati  nell'allegato  D,
che costituisce parte integrante del presente decreto, ai fini  della
loro corretta valutazione da parte  della  commissione  esaminatrice.
Qualora  sul  modello  di  domanda  on-line  l'area   relativa   alla
descrizione dei titoli di merito posseduti  fosse  insufficiente  per
elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i  concorrenti
potranno  allegare  alla  domanda  delle  dichiarazioni   sostitutive
rilasciate ai sensi del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, con le  modalita'  indicate  nell'art.  4  del
presente decreto.  Per  quanto  attiene  all'attivita'  pubblicistica
svolta dai concorrenti, qualora la stessa  sia  reperibile  nei  siti
internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle  quali
sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda  i
percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari  per  raggiungere
nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni  edite
a stampa  i  concorrenti,  dopo  averle  indicate  nella  domanda  di
partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della  presentazione
alla prova scritta. 
    2. Formeranno oggetto di  valutazione  da  parte  della  predetta
commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni  di
carattere tecnico-scientifico nel citato allegato D, solo i titoli di
merito posseduti alla data di scadenza del termine  di  presentazione
delle  domande  di  partecipazione  al  concorso,  per  i   quali   i
concorrenti hanno fornito,  entro  la  data  medesima,  analitiche  e
complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 
    3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un
massimo  di  10  punti,  ripartiti  secondo  quanto   riportato   nel
sopracitato allegato D. 
                               Art. 10 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
    1. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti  al
riconoscimento  dell'idoneita'  psico-fisica   dei   concorrenti   al
servizio   incondizionato   quali   ufficiali   nei   ruoli   normali
dell'Aeronautica militare. Gli stessi accertamenti, nonche' le  prove
di  efficienza  fisica  e  l'accertamento  attitudinale  di  cui   al
successivo art. 11, avranno luogo orientativamente tra il 13 e il  17
dicembre 2021 presso l'Istituto di  medicina  aerospaziale  di  Roma,
viale  Piero  Gobetti  n.  2  e  presso  il   Centro   di   selezione
dell'Aeronautica  militare  -  Aeroporto  militare  di  Guidonia.   I
concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti  dovranno  essere
muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2. Coloro che  non
si presenteranno nel giorno previsto saranno considerati rinunciatari
e,  quindi,  esclusi  dal  concorso,  quali  che  siano  le   ragioni
dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui al precedente
art. 1, comma 7 e all'art. 259, comma 4 del decreto-legge 34/2020. Le
sedi e le date di svolgimento di tali prove  saranno  rese  note  con
avviso inserito nell'area pubblica della  sezione  comunicazioni  del
portale  concorsi,  nonche'  nel  sito  www.difesa.it   La   predetta
comunicazione avra' valore di notifica a  tutti  gli  effetti  e  per
tutti i concorrenti. 
    2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso  l'Istituto
di medicina aerospaziale di  Roma,  dovranno  consegnare  i  seguenti
documenti, in originale o in  copia  resa  conforme  nei  termini  di
legge: 
      a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico  del  torace
in due  proiezioni  con  relativo  referto  rilasciato  in  data  non
anteriore ai tre  mesi  rispetto  alla  data  di  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici (solo se esiste dubbio diagnostico da parte
della  commissione  medica  l'esame  radiografico  verra'  effettuato
presso   l'Istituto   di   medicina   aerospaziale   dell'Aeronautica
militare); 
      b) originale o copia conforme dei seguenti  esami  ematochimici
ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati  da  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  Servizio  sanitario
nazionale  (in  quest'ultimo  caso  dovra'  essere   prodotto   anche
certificato  in  originale  attestante  che  trattasi  di   struttura
sanitaria accreditata col Servizio sanitario nazionale) in  data  non
anteriore a tre mesi precedenti la visita,  ad  eccezione  di  quello
riguardante il gruppo sanguigno: 
        1) emocromo completo; 
        2) ves; 
        3) markers virali delle epatiti: anti-HAV,  HbsAg,  anti-HBs,
anti-HBc e anti-HCV; 
        4) glicemia; 
        5) creatininemia; 
        6) colesterolemia; 
        7) trigliceridemia; 
        8) transaminasemia (GOT e GPT); 
        9) bilirubinemia totale e frazionata; 
        10) gamma GT; 
        11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
        12) attestazione del gruppo sanguigno; 
      c) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato  E,
che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal
proprio  medico  di  fiducia  e  controfirmato   dagli   interessati,
attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze  ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti.  Tale
certificato dovra' avere una data di rilascio  non  anteriore  a  sei
mesi a quella di presentazione; 
      d) referto, rilasciato non oltre i due mesi precedenti la  data
di presentazione agli accertamenti psico-fisici,  attestante  l'esito
del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      e) originale o copia conforme del certificato medico  in  corso
di validita' annuale, attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva
agonistica per l'atletica leggera, ovvero per le discipline  sportive
riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del
18 febbraio 1982 ovvero per le  prove  indette  dal  Ministero  della
difesa per la partecipazione alle selezioni  per  l'arruolamento,  in
data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione  alle
prove fisiche, rilasciato da un medico appartenente alla  Federazione
medico-sportiva  italiana  ovvero  da  un  medico  di  una  struttura
sanitaria pubblica o privata accreditata con  il  Servizio  sanitario
nazionale e che  esercita  in  tali  ambiti  in  qualita'  di  medico
specializzato  in  medicina  dello  sport.  La  mancata  o   difforme
presentazione  di  tale  certificato  comportera'  l'esclusione   dal
concorso; 
      f) solo se concorrenti di sesso  femminile  dovranno,  inoltre,
presentare: 
        1) ecografia pelvica  con  relativo  referto,  eseguita,  con
modalita' sovrapubica, entro i tre  mesi  precedenti  la  data  degli
accertamenti psico-fisici; 
        2)  referto  attestante  l'esito  del  test   di   gravidanza
(mediante analisi su sangue  o  urine),  effettuato  entro  i  cinque
giorni  precedenti  la  data  di  presentazione   agli   accertamenti
psico-fisici. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale. La mancata presentazione anche di uno solo  dei  documenti
chiesti determinera' l'esclusione del concorrente dagli  accertamenti
psicofisici, fatta eccezione per quelli di cui alla lettera a). 
    3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettera
b) acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente  articolo,
accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori  specifici
requisiti: 
      a) parametri fisici: composizione corporea, forza  muscolare  e
massa metabolicamente attiva rientranti nei  valori  limite  previsti
dall'art. 587 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica  edizione
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  citata  nelle
premesse.  I  predetti  parametri  fisici  non  sono  accertati   nei
confronti  del   personale   militare   in   servizio   in   possesso
dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; 
      b) apparato uditivo: la funzionalita'  uditiva  sara'  saggiata
con esame audiometrico tonale  liminare  in  camera  silente.  Potra'
essere tollerata una perdita uditiva monolaterale di 35 dB  calcolata
sulla media delle frequenze 500-1000-2000 e 3000 Hz,  analogamente  a
quanto previsto dalla direttiva tecnica  del  4  giugno  2014  e  una
perdita uditiva bilaterale con P.P.T. entro il 25% (corrispondente al
profilo AU 2 della Direttiva tecnica del 4 giugno  2014).  I  deficit
neurosensoriali riscontrati sulle frequenze 4000,  6000  ed  8000  Hz
saranno valutati compatibili qualora la media dei tre valori  risulti
inferiore a 30 dB; 
    4. La suddetta commissione disporra'  per  tutti  i  concorrenti,
tranne quelli in  accertato  stato  di  gravidanza,  che  costituisce
temporaneo impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio
militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: 
      a)  visita  medica  generale:  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' inidoneo il  candidato  che  presenti  tatuaggi  e  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al vigente regolamento; 
      b) visita cardiologica con ECG a riposo; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita oculistica; 
      e) visita psichiatrica; 
      f) analisi delle urine per la ricerca di  eventuali  cataboliti
di   sostanze   stupefacenti   e/o   psicotrope   quali   amfetamine,
cannabinoidi,  barbiturici,  oppiacei   e   cocaina.   In   caso   di
positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test
di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g) controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      i)  dosaggio  enzimatico  del  glucosio   6-fosfatodeidrogenasi
(G6PD) eseguito sulle emazie ed espresso in percentuale di  attivita'
enzimatica; 
      j)   ogni    ulteriore    indagine    clinico    specialistica,
laboratoristica  e/o  strumentale  (compreso   l'esame   radiologico)
ritenuta utile  per  consentire  un'adeguata  valutazione  clinica  e
medico-legale. 
    Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il  concorrente
a indagini  radiologiche,  indispensabili  per  l'accertamento  e  la
valutazione  di  eventuali  patologie,  in  atto  o  pregresse,   non
altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o  visite
specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere  la  dichiarazione  di
cui all'allegato F, che costituisce  parte  integrante  del  presente
bando. 
    Gli   interessati,   all'atto   della   presentazione,   dovranno
rilasciare     un'apposita     dichiarazione     di      informazione
all'effettuazione  del  predetto  protocollo   diagnostico,   nonche'
un'ulteriore dichiarazione di informazione sui  protocolli  vaccinali
previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato
nell'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    5. In caso  di  accertato  stato  di  gravidanza  la  commissione
preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra'  in  nessun
caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e  4  e
dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art.  580
del decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,  n.  90,
secondo il  quale  lo  stato  di  gravidanza  costituisce  temporaneo
impedimento all'accertamento  dell'idoneita'  al  servizio  militare.
Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di  gravidanza
e' stato accertato anche  con  le  modalita'  previste  dal  presente
articolo, la commissione procedera'  alla  convocazione  al  predetto
accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria
di  cui  al  successivo  art.  13.  Se  in  occasione  della  seconda
convocazione  il  temporaneo   impedimento   perdura,   la   preposta
commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara'
notizia  alla  Direzione  generale  per  il  personale  militare  che
ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di  cui  sopra,
saranno immesse in servizio con la medesima anzianita'  assoluta,  ai
soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del  concorso  per  il  quale
originariamente hanno presentato domanda. La  relativa  posizione  di
graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata,  ove
previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria  finale
al termine del periodo di formazione.  Gli  effetti  economici  della
nomina  decorreranno.  In  ogni  caso,  dalla   data   di   effettivo
incorporamento. 
    6.  La  commissione,  per  tutti  i  concorrenti,  provvedera'  a
definire il profilo  sanitario  secondo  i  criteri  stabiliti  dalla
normativa vigente, sulla base delle risultanze  della  visita  medica
generale e degli accertamenti eseguiti. 
    7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: 
      a) non  affetti  da  alcuna  delle  imperfezioni  o  infermita'
previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita'  che  sono
causa di inidoneita' al servizio militare di  cui  all'art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e  della
vigente direttiva applicativa  emanata  con  decreto  ministeriale  4
giugno 2014; 
      b)   ritenuti   altresi'   in   possesso    di    un    profilo
somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base  alla
direttiva tecnica per delineare il  profilo  sanitario  dei  soggetti
giudicati  idonei  al  servizio  militare,  emanata   dalla   vigente
direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per  la
caratteristica   somato-funzionale    AV,    indipendentemente    dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. Altresi', i  concorrenti  riconosciuti  affetti  dal  predetto
deficit di G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile  nell'allegato  H
del bando. 
    8. Saranno giudicati inidonei i  concorrenti  per  i  quali  sono
comprovati: 
      a)  stato  di  tossicodipendenza,  tossicofilia  o   assunzione
occasionale o saltuaria di droghe o di sostanze psicoattive; 
      b) malattie o lesioni acute per le quali  sono  previsti  tempi
lunghi di recupero dello stato di salute e  dei  requisiti  necessari
per la frequenza del corso applicativo; 
    c) malformazioni  e  infermita'  comunque  incompatibili  con  la
frequenza del corso e con il successivo impiego  quale  ufficiale  in
servizio permanente nei ruoli normali dell'Aeronautica militare. 
    9.  La  commissione  medica,  seduta  stante,   comunichera'   al
concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici,  sottoponendogli
il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  del  ruolo
normale del Corpo sanitario/Genio aeronautico», con l'indicazione del
profilo sanitario; 
      b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente  del  ruolo
normale del Corpo  sanitario/Genio  aeronautico»,  con  l'indicazione
della causa di inidoneita'. 
    10. Nei confronti dei candidati che all'atto  degli  accertamenti
psico-fisici sono riconosciuti affetti da malattie o lesioni  cutanee
di recente insorgenza e di presumibile breve  durata,  per  le  quali
risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,  tale
da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non
esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma  fissera'
il  termine,  che  non  potra'  superare  la  data  prevista  per  il
completamento della prova orale da  parte  di  tutti  i  concorrenti,
entro il quale li sottoporra' a ulteriori  accertamenti  psico-fisici
per verificare  l'eventuale  recupero  dell'idoneita'.  Costoro,  per
esigenze  organizzative,  potranno  essere  ammessi  con  riserva   a
sostenere  gli  accertamenti  attitudinali  e  le  successive   prove
concorsuali. I concorrenti che, al momento della  nuova  visita,  non
avranno  recuperato  la  prevista  idoneita'   psico-fisica   saranno
giudicati inidonei ed  esclusi  dal  concorso.  Tale  giudizio  sara'
comunicato seduta stante agli interessati. 
    11. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo.  Pertanto,  i  concorrenti  giudicati  inidonei   saranno
esclusi dalle ulteriori prove concorsuali. 
    12.  I  concorrenti  gia'   giudicati   idonei   all'accertamento
sanitario  nell'ambito  di  un   concorso   per   l'arruolamento   in
Aeronautica  militare  nei  365  giorni  antecedenti   la   data   di
presentazione presso  l'Istituto  di  medicina  aerospaziale,  devono
esibire il relativo verbale contenente  il  giudizio  espresso  dalla
preposta  commissione.  La  Commissione  medica  disporra'  a   quali
accertamenti  sottoporre,  eventualmente,  i  candidati  al  fine  di
confermare o meno il giudizio gia' espresso nel precedente concorso. 
                               Art. 11 
 
       Prove di efficienza fisica e accertamenti attitudinali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei al termine  degli  accertamenti
psico-fisici, dovranno presentarsi il  giorno  successivo  presso  il
Centro di selezione dell'Aeronautica militare - Aeroporto militare di
Guidonia (Roma) - via Tenente Colonnello Mario di Trani,  per  essere
sottoposti, a cura della commissione di cui  al  precedente  art.  7,
comma 1, lettera c), a una serie di prove, con le modalita' riportate
nell'allegato  I,  che  costituisce  parte  integrante  del  presente
decreto, intese ad accertare il possesso dei  requisiti  attitudinali
necessari  per  l'espletamento  delle  funzioni  e  degli   incarichi
previsti nello specifico ruolo, come da direttiva tecnica della Forza
armata al momento vigente. Le prove  prevedono  anche  l'accertamento
dell'efficienza fisica consistente  nell'effettuazione  di  flessioni
addominali, corsa piana di 1000 metri e piegamenti sulle  braccia,  i
cui  elementi  di  dettaglio  sono  indicati  nell'allegato   L   che
costituisce parte integrante del presente decreto; a tal proposito  i
concorrenti dovranno portare a seguito  appropriata  tenuta  ginnica.
Eventuali  modificazioni  delle  date   di   svolgimento   di   detti
accertamenti saranno rese note mediante avviso pubblicato sul portale
dei concorsi di cui al precedente art. 5,  comma  2,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i  concorrenti.  Coloro  che
risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi
di cui al precedente art. 1, comma 7 e  all'art.  259,  comma  4  del
decreto-legge n. 34/2020. 
    2. Al  termine  degli  accertamenti  attitudinali,  della  durata
presunta di due giorni, la commissione esprimera'  nei  confronti  di
ciascun concorrente un giudizio di idoneita' o di inidoneita'.  Detto
giudizio, che sara' comunicato agli interessati  seduta  stante,  per
iscritto, e' definitivo. Pertanto, i concorrenti  giudicati  inidonei
saranno esclusi dal concorso. 
    3. Le commissioni di cui al precedente art. 7, comma  1,  lettere
b) e c) dovranno far pervenire i relativi verbali al Ministero  della
difesa - Direzione generale per il personale militare - I  Reparto 1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale
dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, entro il terzo giorno  dalla  data
di completamento degli accertamenti. 
                               Art. 12 
 
                             Prove orali 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
e all'accertamento attitudinale saranno ammessi a sostenere le  prove
orali, indicativamente nel mese di gennaio 2022. Le sedi e le date di
svolgimento di tali prove  saranno  rese  note  con  avviso  inserito
nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale  concorsi.
La predetta comunicazione  avra'  valore  di  notifica  a  tutti  gli
effetti e per tutti i concorrenti. 
    2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui al precedente art. 1, comma 7 e all'art. 259,  comma  4
del decreto-legge n. 34/2020. 
    3. Le modalita' di svolgimento e il programma della  prova  orale
sono riportati nei citati allegati B e C. 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile  ai  fini  della
formazione della graduatoria di cui al successivo art. 13. 
    La prova obbligatoria di lingua inglese si considera superata  se
il candidato consegue il punteggio minimo di 18/30. 
    5. I concorrenti che avranno superato la prova orale,  sempreche'
lo abbiano chiesto  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
sosterranno, in aggiunta a quella obbligatoria di lingua inglese,  la
prova orale facoltativa di lingua straniera (non piu' di  una  lingua
scelta tra il francese, lo spagnolo  e  il  tedesco)  indicata  nella
domanda stessa, con le modalita' riportate nei citati allegati B e C. 
    Ai concorrenti che sosterranno  la  prova  orale  facoltativa  di
lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione
al  voto  conseguito  in  ciascuna  delle  lingue  prescelte,   cosi'
determinato: 
      a) da 0 a 20,999/30: punti 0; 
      b) da 21/30 a 23,999/30: punti 1; 
      c) da 24/30 a 26,999/30: punti 1,50; 
      d) da 27/30 a 30/30: punti 2. 
                               Art. 13 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte  per  ciascuno
dei concorsi di cui  all'art.  1,  comma  1,  saranno  formate  dalle
commissioni esaminatrici di ciascun  concorso  secondo  l'ordine  del
punteggio conseguito da ciascun candidato, ottenuto sommando: 
      a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; 
      b) il punteggio riportato nella prova orale; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      d) il punteggio espresso in trentesimi  attribuito  alla  prova
orale di lingua inglese; 
      e) l'eventuale  punteggio  aggiuntivo  conseguito  nella  prova
orale facoltativa di lingua straniera. 
    2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra'  conto
della riserva  dei  posti  per  gli  ufficiali  ausiliari  che  hanno
prestato servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare
e nell'Aeronautica militare e della riserva del posto  a  favore  del
coniuge  e  dei  figli  superstiti  ovvero  dei  parenti   in   linea
collaterale di secondo grado se unici superstiti, del personale delle
Forze armate e di  Polizia  deceduto  in  servizio  e  per  causa  di
servizio di cui all'art. 645 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66. La riserva di posti a favore delle vittime del servizio/dovere
e' da considerare prioritaria rispetto  a  quella  stabilita  per  il
personale proveniente dagli ufficiali ausiliari. I  posti  riservati,
se non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno  devoluti
a  favore  di  altri  concorrenti  idonei  secondo   l'ordine   della
graduatoria di merito. 
    3. Fermo restando quanto indicato nel  precedente  comma  2,  nel
decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a  parita'
di merito, dei titoli di preferenza eventualmente posseduti alla data
di scadenza  del  termine  di  presentazione  delle  domande,  che  i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione  al
concorso  o  in  apposita  dichiarazione  sostitutiva  allegata  alla
medesima. In assenza di  titoli  di  preferenza  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    4. Saranno dichiarati vincitori -purche' non  siano  sopravvenuti
gli elementi impeditivi di cui  all'art.  1,  comma  5  del  presente
decreto- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti,
si collocheranno utilmente nella graduatoria di merito. 
    5. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati
nel portale dei concorsi e nel giornale ufficiale del Ministero della
difesa. 
                               Art. 14 
 
                               Nomina 
 
    1. I vincitori del concorso di cui al precedente art.  13,  comma
4, saranno nominati tenenti in servizio permanente nel ruolo normale,
rispettivamente, del Corpo sanitario  aeronautico  e  del  Corpo  del
Genio aeronautico, con anzianita' assoluta nel  grado  stabilita  nei
relativi decreti presidenziali di nomina, che saranno  immediatamente
esecutivi. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2, comma 2,  lettera
b) del presente decreto. 
    3. I vincitori -sempreche' non siano  sopravvenuti  gli  elementi
impeditivi di cui all'art. 1, comma 5 del presente  decreto-  saranno
invitati  ad  assumere  servizio  in  via  provvisoria,  con  riserva
dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina
e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 4. 
    4. Dopo la nomina, essi frequenteranno un  corso  applicativo  di
durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite
dallo Stato maggiore dell'aeronautica. 
    All'atto della presentazione al  corso,  gli  ufficiali  dovranno
contrarre una ferma di cinque anni decorrente dalla  data  di  inizio
del corso medesimo,  che  avra'  pieno  effetto,  tuttavia,  solo  al
superamento del corso applicativo. Il  rifiuto  di  sottoscrivere  la
ferma comportera'  la  revoca  della  nomina.  Inoltre,  gli  stessi,
dovranno  presentare,  pena  revoca   della   nomina,   copia   della
documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine
dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art.  5,  comma  2
della legge n.  3  dell'11  gennaio  2018.  Detti  ufficiali  saranno
sottoposti a  visita  di  incorporamento  al  fine  di  accertare  il
mantenimento dei requisiti psico-fisici previsti per il reclutamento.
Inoltre, saranno sottoposti, ove  necessario,  al  completamento  del
profilo vaccinale, secondo  le  modalita'  definite  nella  direttiva
tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione  di
profilassi vaccinali  al  personale  militare,  allegata  al  decreto
interministeriale 16 maggio 2018. A tal  fine,  dovranno  presentare,
prima dell'incorporamento: 
      certificato attestante l'esecuzione del  ciclo  completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73,  convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
      in caso di assenza della relativa vaccinazione,  dovra'  essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Il personale sottoposto  -secondo  i  rispettivi  ordinamenti-  a
obblighi di servizio dovra', all'atto dell'effettivo  incorporamento,
presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento  da
detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di appartenenza. 
    La mancata presentazione  al  corso  applicativo  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    Nel caso in cui alcuni dei posti messi  a  concorso  risulteranno
non ricoperti per rinuncia o decadenza  di  vincitori,  la  Direzione
generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al
corso, entro 1/12 della  durata  del  corso  stesso,  di  altrettanti
concorrenti idonei, secondo l'ordine  delle  graduatorie  di  cui  al
precedente art. 13. 
    5. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  in  stato  di  gravidanza,  non  potra'
frequentare il corso applicativo sara' rinviato al primo corso  utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
    6.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio  ottenuto  nella  graduatoria  del  concorso  e  di  quello
conseguito nella graduatoria di fine corso. 
    7. Coloro che non supereranno o non porteranno  a  compimento  il
corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati
in congedo, se provenienti dal personale in servizio faranno  ritorno
ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il  periodo  di  durata
del corso sara' computato  per  intero  ai  fini  dell'anzianita'  di
servizio. 
    8. Ai vincitori di concorso, una volta ammessi alla frequenza del
corso applicativo, e agli idonei non vincitori potra' essere  chiesto
di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di
un eventuale successivo impiego presso gli organismi di  informazione
e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa  verifica
del possesso dei requisiti. 
                               Art. 15 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, la Direzione generale  per  il  personale  militare
provvedera' a chiedere alle amministrazioni  pubbliche  e  agli  enti
competenti la conferma  di  quanto  dichiarato  dai  candidati  nelle
domande  di  partecipazione  al  concorso   e   nelle   dichiarazioni
sostitutive eventualmente prodotte.  Il  certificato  del  casellario
giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del gia' citato decreto presidenziale 28 dicembre
2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergera'
la  mancata  veridicita'  del  contenuto  delle   dichiarazioni,   il
dichiarante decadra' dai benefici  eventualmente  conseguiti  con  il
provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere. 
                               Art. 16 
 
                             Esclusioni 
 
    1.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti non in  possesso
dei prescritti requisiti,  nonche'  dichiarare  i  medesimi  decaduti
dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, se  il  difetto  dei
requisiti sara' accertato dopo la nomina. 
                               Art. 17 
 
                     Spese di viaggio - Licenza 
 
    1. Le spese per i viaggi da e per le sedi  degli  accertamenti  e
delle prove di cui all'art. 6 del presente decreto sono a carico  dei
concorrenti. 
    2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire  della
licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le  esigenze  di
servizio, fino a un massimo di  trenta  giorni,  nei  quali  dovranno
essere computati i giorni di svolgimento dei predetti accertamenti  e
prove, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede  ove
si svolgeranno e per  il  rientro  in  sede.  In  particolare,  detta
licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere  concessa
nell'intera misura prevista oppure frazionata in due periodi, di  cui
uno non superiore  a  dieci  giorni  per  le  prove  scritte.  Se  il
concorrente manchera'  di  sostenere  gli  accertamenti  e  le  prove
d'esame  per  motivi  dipendenti  dalla  sua  volonta',  la   licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti   recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it
indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come
reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
    e) l'eventuale trasferimento dei dati ha  luogo  ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettera d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della Difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente decreto,  sottoposto  al  controllo  ai  sensi  della
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  della
Repubblica italiana. 
      Roma, 6 luglio 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                           Allegato A 
                                         (art. 4, comma 11 del bando) 
 
FAC-SIMILE  DI  DICHIARAZIONE  DI  CONFORMITA'  DELLA  DOCUMENTAZIONE
                    MATRICOLARE E CARATTERISTICA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
                                             (Artt. 8 e 12 del bando) 
 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI 9 TENENTI
IN  SERVIZIO  PERMANENTE  NEL  RUOLO  NORMALE  DEL  CORPO   SANITARIO
                             AERONAUTICO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
                                             (Artt. 8 e 12 del bando) 
 
PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME DEL CONCORSO PER LA NOMINA DI 8 TENENTI
IN  SERVIZIO  PERMANENTE  NEL  RUOLO  NORMALE  DEL  CORPO  DEL  GENIO
                             AERONAUTICO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
                                                  (art. 9, del bando) 
 
                          TITOLI DI MERITO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
                             (art. 10, comma 2, lettera c) del bando) 
 
Intestazione dello studio medico di fiducia di cui all'art. 25  della
                   legge 23 dicembre 1978, n. 833 
                CERTIFICATO DI STATO DI BUONA SALUTE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
                            (art. 10, comma 4, lettera j), del bando) 
 
          INFORMATIVA RIGUARDANTE LE INDAGINI RADIOLOGICHE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
                                         (art. 10, comma 4 del bando) 
 
                       PROTOCOLLO DIAGNOSTICO 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
                             (art. 10, comma 7, lettera b) del bando) 
 
  DICHIARAZIONE DI RICEVUTA INFORMAZIONE E DI RESPONSABILIZZAZIONE 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
                                         (art. 11, comma 1 del bando) 
 
                      ACCERTAMENTI ATTITUDINALI 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
                                         (art. 11, comma 1 del bando) 
 
                     PROVE DI EFFICIENZA FISICA 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico