Concorso per 1 funzionario amministrativo (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso-Riapertura
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso-Riapertura |
Tipologia Contratto | |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 60 del 30-07-2021 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI RETTIFICA Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrar ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-07-2021 |
Data Scadenza bando | 29-08-2021 |
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RETTIFICA
Modifica e riapertura dei termini del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di duemilacentotrentatre' posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 247; Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 1, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che dispone che, al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272 e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le modalita' semplificate di svolgimento delle prove previste dalla medesima disposizione, assicurandone comunque il profilo comparativo, tra cui, secondo la lettera b), l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 2, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui le amministrazioni, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente, possono prevedere, in ragione del numero di partecipanti, l'utilizzo di sedi decentrate con le modalita' previste dall'art. 247, comma 2, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e, ove necessario, e in ogni caso fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, e successive proroghe, la non contestualita', assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; Visto, in particolare, l'art. 10, comma 3, del citato decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, secondo cui tra l'altro, fino al permanere dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, per le procedure concorsuali i cui bandi sono pubblicati alla data di entrata in vigore del medesimo decreto le amministrazioni prevedono, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', l'utilizzo degli strumenti informatici e digitali di cui al comma 1, lettera b), nonche' le eventuali misure di cui al comma 2, nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Le medesime amministrazioni, qualora non sia stata svolta alcuna attivita', possono prevedere la fase di valutazione dei titoli di cui al comma 1, lettera c), dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e riaprendo, per un periodo massimo di trenta giorni, i termini di partecipazione, nonche', per le procedure relative al reclutamento di personale non dirigenziale, l'espletamento di una sola prova scritta e di una eventuale prova orale; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri adottata nella riunione del 22 luglio 2021 con la quale e' prorogato, fino al 31 dicembre 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione; Viste le misure in materia di contrasto alla diffusione dell'epidemia da COVID19; Visto il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 2.133 posti di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020); Considerato che relativamente alla predetta procedura concorsuale, il cui bando e' stato pubblicato prima dell'entrata in vigore del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, non e' stata svolta alcuna attivita' selettiva; Considerata l'esigenza rappresentata dalle amministrazioni interessate di procedere alla modifica del bando di concorso alla luce delle disposizioni introdotte dal citato art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, per una piena adesione alle massime misure di semplificazione ivi previste; Considerate le note prot. n. 21686 del 21 maggio2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri, prot. n. 32788 del 12 maggio 2021 del Ministero dell'interno, prot. n. 61335 del 21 maggio 2021, come integrata da successiva comunicazione del 26 luglio 2021, del Ministero dell'economia e delle finanze, prot. DFP n. 33547 del 14 maggio 2021 del Ministero dello sviluppo economico, prot. n. 0224480 del 14 maggio 2021 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, prot. n. 15099 del 12 maggio 2021 del Ministero della cultura, nota prot. n. 8008 del 12 maggio 2021 dell'Ispettorato nazionale del lavoro, prot. n. 28519 del 14 maggio 2021 dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; Considerata la necessita' di incrementare il numero delle unita' di personale da reclutare, come richiesto dalle citate amministrazioni con le predette note, a fronte del fabbisogno rilevato successivamente alla pubblicazione del bando e dell'esigenza di rafforzare la capacita' amministrativa delle amministrazioni titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza; Considerata la necessita' di assicurare la celerita' della procedura concorsuale, garantendo comunque il profilo comparativo e la parita' tra i partecipanti, mediante lo svolgimento di una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7 del bando, e la valutazione dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9 del bando; Tenuto conto, altresi', della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID19; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, del bando secondo cui il concorso si articola attraverso una prova preselettiva, secondo la disciplina dell'art. 6, ai fini dell'ammissione alla prova scritta, che la Commissione RIPAM si riserva di svolgere qualora il numero dei candidati che abbiano presentato domanda di partecipazione sia superiore a due volte il numero dei posti messi a concorso; una prova selettiva scritta, secondo la disciplina dell'art. 7; una prova selettiva orale, secondo la disciplina dell'art. 8; la valutazione dei titoli, con le modalita' previste dall'art. 9; Considerato che il protocollo per lo svolgimento dei concorsi pubblici adottato dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri il 15 aprile 2021, validato dal Comitato tecnico scientifico di cui all'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile 3 febbraio 2020, n. 630, e successive modificazioni, prevede che le prove selettive in presenza abbiano una durata massima di sessanta minuti e che, pertanto, risulta opportuno ridurre il numero dei quesiti della prova scritta, rideterminando i relativi punteggi secondo la proporzione gia' prevista dal bando; Considerato che, a fronte dell'applicazione delle misure di semplificazione di cui all'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e' opportuno prevedere che alcune delle materie della prova preselettiva e della prova orale siano oggetto di valutazione nell'ambito della prova scritta; Considerata la necessita' di modificare gli articoli 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 del predetto bando di concorso anche al fine di adottare le misure di semplificazione previste dall'art. 10, comma 3, del decreto-legge 1' aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, dandone tempestiva comunicazione ai partecipanti nelle medesime forme di pubblicita' adottate per il bando e a riaprendo i termini per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso; Tenuto conto degli esiti delle comunicazioni di cui all'art. 34bis del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Delibera: Art. 1 Modifica del bando 1. Il bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive duemilacentotrentatre unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020) e' modificato come segue: a) il numero complessivo dei posti messi a concorso e' elevato da duemilacentotrentatre a duemilasettecentotrentasei. b) la procedura concorsuale prevista dal bando e' modificata ai sensi dell'art. 10, comma 3, del decretolegge 1' aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, come segue: b 1) la prova preselettiva di cui all'art. 6 del bando e' soppressa; b2) la prova selettiva scritta di cui all'art. 7 del bando, cosi' come modificato dal presente provvedimento, e' svolta esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. La prova selettiva scritta e' altresi' volta a verificare la capacita' logico deduttiva e di ragionamento criticoverbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B 1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione; b3) la prova selettiva orale prevista dall'art. 8 del bando e' soppressa; b4) la fase di valutazione dei titoli e' svolta secondo la disciplina dell'art. 9 del bando, cosi' come modificato dal presente provvedimento. 2. Per effetto delle nuove denominazioni dei Ministeri destinatari, ovunque occorrano, le parole: a) «Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare»sono sostituite dalle parole «Ministero della transizione ecologica»; b) «Ministero delle infrastrutture e dei trasporti»sono sostituite dalle parole «Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili»; c) «Ministero per i beni e le attivita' culturali e per il turismo» sono sostituite dalle parole «Ministero della cultura». 3. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, lettera a), del presente provvedimento, all'art. 1, comma 1, del bando, la ripartizione dei posti messi a concorso, elencata dopo le parole «secondo la seguente ripartizione:», e' cosi' sostituita: «ventiquattro unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'avvocatura generale dello Stato; centoventitre unita' di categoria A - F1, con il profilo professionale di specialista giuridico legale finanziario, di cui: centodieci unita' da inquadrare nel ruolo della Presidenza del Consiglio dei ministri, di cui cinque posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; tredici unita' da inquadrare nel ruolo speciale della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri; cinquecentocinquanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'interno; quarantotto unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 nei ruoli del Ministero della difesa; quattrocentodieci unita' da inquadrare, con il profilo di collaboratore amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'economia e delle finanze; duecentonovanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III -- F1 dei ruoli del Ministero dello sviluppo economico; settanta unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, di cui sei posti riservati ai sensi dell'art. 3 della legge 12 marzo 1999, n. 68; sessantasette unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della transizione ecologica; duecentodieci unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo-contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero delle infrastrutture e mobilita' sostenibili; novantadue unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario area amministrativa giuridico contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero del lavoro e delle politiche sociali; centocinquantanove unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III- F1 dei ruoli del Ministero dell'istruzione; ventidue unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico, contabile, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero dell'universita' e della ricerca; trecento unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della cultura; diciannove unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario giuridico di amministrazione, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli del Ministero della salute; trecento unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, giuridico-contenzioso, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Ispettorato nazionale del lavoro; quarantacinque unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo, nell'area funzionale III - F1 dei ruoli dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita' organizzata; cinque unita' da inquadrare nei ruoli dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, con il profilo di funzionario amministrativo - V livello; due unita' da inquadrare, con il profilo di funzionario amministrativo - F1, nei ruoli dell'Agenzia per l'Italia digitale.». 4. Per effetto di quanto previsto dal comma 1, lettera b), del presente provvedimento: a) all'art. 3, comma 2, la lettera a) del bando e' soppressa; b) all'art. 3, comma 2, lettera b) del bando le parole «riservata ai candidati che avranno superato la prova preselettiva di cui alla precedente lettera a)»sono soppresse; c) all'art. 3, comma 2, la lettera c) del bando e' soppressa; d) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «Le prove di cui alle precedenti lettere a) e b) si svolgono presso sedi decentrate ed esclusivamente mediante il supporto di strumentazione informatica.»e' sostituito dal seguente periodo: «La prova di cui alla precedente lettera b) si svolge esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.»; e) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «La prova di cui alla precedente lettera c) puo' essere svolta in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonche' la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita';»e' soppresso; f) all'art. 3, comma 2, lettera d) del bando le parole «solo a seguito dell'espletamento della prova orale»sono sostituite dalle seguenti: «solo a seguito dell'espletamento della prova scritta»; g) all'art. 3, comma 2, del bando l'alinea «La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta, nella prova orale e nella valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 4.»e' sostituito dal seguente periodo: «La commissione esaminatrice redige la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli, fermo restando quanto previsto dall'art. 9 comma 4.»; h) all'art. 4, comma 6, del bando la lettera o) e' soppressa; i) all'art. 4, comma 9, del bando il periodo «Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure preselettive e selettive.»e' sostituito dal seguente: «Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva.»; j) all'art. 4 del bando, il comma 12 e' cosi' sostituito: «La mancata esclusione dal procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso.»; k) all'art. 4 del bando, il comma 16 e' cosi' sostituito: «Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e del relativo esito e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova sono resi disponibili sul predetto sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.»; l) all'art. 5 del bando, il comma 1 e' cosi' sostituito: «La Commissione RIPAM nomina la commissione esaminatrice per la procedura concorsuale di cui all'art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento degli adempimenti previsti dal predetto decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nonche' per la fase del concorso di cui al successivo art. 7 e per la valutazione dei titoli ai sensi del successivo art. 9. Alla commissione esaminatrice sono aggregati i membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua straniera, delle competenze informatiche e delle competenze attitudinali.»; m) l'art. 6 del bando, recante la disciplina della prova preselettiva, e' soppresso; e' altresi' soppresso ogni riferimento all'art. 6, ovunque occorra; n) all'art. 7 del bando il comma 1 e' cosi' sostituito: «La fase selettiva scritta consiste nella risoluzione di quaranta quesiti a risposta multipla e si articola come segue: a) una parte composta da trentadue quesiti volta a verificare le conoscenze rilevanti afferenti alle seguenti materie: diritto pubblico (diritto costituzionale, ivi compreso il sistema delle fonti e delle istituzioni dell'Unione europea; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici e alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei pubblici dipendenti; reati contro la pubblica amministrazione); diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale; organizzazione e gestione delle pubbliche amministrazioni; contabilita' di Stato; elementi di economia pubblica. I predetti quesiti sono altresi' volti a verificare la capacita' logico-deduttiva e di ragionamento critico-verbale, la conoscenza della lingua inglese al fine di accertare il livello di competenze linguistiche di livello B1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue, nonche' la conoscenza delle tecnologie informatiche e le competenze digitali volte a favorire processi di innovazione amministrativa e di trasformazione digitale della pubblica amministrazione. A ciascuna risposta e' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,25 punti. b) una parte composta da otto quesiti situazionali relativi a problematiche organizzative e gestionali ricadenti nell'ambito degli studi sul comportamento organizzativo. I quesiti descriveranno situazioni concrete di lavoro, rispetto alle quali si intende valutare la capacita' di giudizio dei candidati, chiedendo loro di decidere, tra alternative predefinite di possibili corsi d'azione, quale ritengano piu' adeguata. A ciascuna risposta e' attribuito in funzione del livello di efficacia il seguente punteggio: risposta piu' efficace: +0,75 punti; risposta neutra: +0,375 punti; risposta meno efficace: 0 punti.» o) all'art. 7, comma 3, del bando, il primo periodo e' cosi' sostituito: «La prova si svolge esclusivamente mediante strumentazione informatica e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti.»; p) all'art. 7 del bando, il comma 5 e' cosi' sostituito: «I candidati regolarmente iscritti on line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on line della domanda.»; q) all'art. 7 del bando, il comma 8 e' cosi' sostituito: «I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019».»; r) all'art. 7 del bando, il comma 9 e' soppresso; s) l'art. 8 del bando, recante la disciplina della prova orale, e' soppresso ed e' altresi' soppresso ogni riferimento all'art. 8, ovunque occorra; t) all'art. 9 del bando il comma 1 e' cosi' sostituito: «La valutazione dei titoli e' effettuata, anche mediante ricorso a piattaforme digitali, dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. Resta fermo che i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alla procedura concorsuale non sono presi in considerazione.»; u) all'art. 9, comma 7, del bando le parole «, nella prova orale» sono soppresse; v) all'art. 10, comma 6, del bando le parole «decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo,»sono sostituite dalle seguenti: «decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo,».
Art. 2 Riapertura dei termini per la presentazione delle domande 1. Per effetto di quanto stabilito all'art. 1, sono riaperti i termini per la partecipazione al concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di duemilacentotrentatre unita' di personale non dirigenziale, a tempo pieno e indeterminato, da inquadrare nell'Area III, posizione retributiva/fascia retributiva F1, o categorie o livelli equiparati, nel profilo di funzionario amministrativo, nei ruoli di diverse amministrazioni (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020), cosi' come modificato dal presente provvedimento. 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno, decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per l'invio on line della domanda cada in un giorno festivo, il termine sara' prorogato al primo giorno successivo non festivo. Sono accettate esclusivamente ed indifferibilmente le domande inviate entro le ore 23,59 di detto termine. 3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette, improrogabilmente, piu' l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. Per la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. 5. I candidati con disabilita' devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medicolegale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione della procedura selettiva. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo concorsi@pec.formez.it entro e non oltre venti giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 6. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere documentate con certificazione medica, che sara' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione resta insindacabile e inoppugnabile. 7. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione online i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati dovranno utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «StepOne 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non potranno essere prese in considerazione. 8. Sono fatte salve le domande di partecipazione regolarmente presentate alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1, fermo restando che coloro che hanno gia' inviato la candidatura possono modificare, integrare o sostituire, entro il termine di scadenza e nel rispetto delle modalita' stabiliti dal precedente comma 2, le domande gia' presentate. In tal caso verra' presa in considerazione l'ultima domanda pervenuta in ordine di tempo. 9. Resta fermo che i requisiti per la partecipazione al concorso richiamato nel comma 1 e i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione prevista dall'art. 4 del bando di cui al comma 1. 10. Non saranno considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente provvedimento.
Art. 3 Forme di pubblicita' 1. Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami», sul sito http://riqualificazione.formez.it/ e sul sistema «Step-One 2019».
Art. 4 Mezzi di impugnazione 1. Avverso il presente provvedimento e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data.
Art. 5 Norme finali 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente provvedimento si rinvia al bando di concorso richiamato dall'art. 1, comma 1, pubblicato, tra l'altro, nella Gazzetta Ufficiale della repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 50 del 30 giugno 2020. Roma, 28 luglio 2021 p. Il Dipartimento della funzione pubblica Fiori p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi p. Il Ministero dell'interno Nicolo'