Concorso per 1 personale non dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 64 del 13-08-2021 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 20-09-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da i ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 13-08-2021 |
Data Scadenza bando | 20-09-2021 |
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CONCORSO (Scad. 20-09-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento a tempo determinato di cinquecento unita' di personale non dirigenziale dell'area funzionale terza, fascia economica F1, da inquadrare nell'area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, di cui ottanta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e le restanti da ripartire alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
LA COMMISSIONE RIPAM Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77, e in particolare l'art. 247; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Visto il decreto del Ministro per la pubblica amministrazione del 4 maggio 2021 che nomina la Commissione RIPAM e ne definisce le competenze; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette; Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto - legge 1° aprile 2021, n. 44, da COVID-19, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare gli articoli 1 e 7; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 9 luglio 2021 recante l'individuazione delle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono individuate le amministrazioni centrali deputate allo svolgimento delle attivita' di coordinamento istituzionale, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR di cui al citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, per la realizzazione delle quale viene previsto l'indizione di un concorso pubblico per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato per un periodo anche superiore a trentasei mesi, ma non eccedente la durata di completamento del PNRR e comunque non oltre il 31 dicembre 2026, da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, in corso di conversione, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando; Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui al richiamato art. 7 del decreto-legge n. 80 del 2021, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, relativamente ad un contingente di cinquecento unita' nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale; Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, prot. n. 224942 - U del 3 agosto 2021, e la successiva comunicazione del 6 agosto 2021, concernenti l'individuazione dei profili professionali e delle materie oggetto di prova concorsuale per l'assunzione delle cinquecento unita' di personale ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di cinquecento unita' di personale non dirigenziale a tempo determinato da inquadrare nell'Area III, posizione economica F1, nei profili professionali economico, giuridico, informatico, statistico-matematico, ingegneristico, ingegneristico gestionale, delle quali ottanta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nei profili indicati nella tabella 1 di cui all'Allegato IV al decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e le restanti quattrocentoventi alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza secondo quanto disposto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del predetto decreto-legge n. 80 del 2021 (Allegato 1 al presente bando). 2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: A. Profilo economico (Codice ECO) n. centonovantotto di cui: trenta unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; centosessantotto unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. B. Profilo giuridico (Codice GIURI) n. centoventicinque di cui: venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; centocinque unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. C. Profilo statistico-matematico (Codice STAT) n. settantatre' di cui: dieci unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato; sessantatre' unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) n. centoquattro di cui: venti unita' da assegnare al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con priorita' per la figura professionale di ingegnere gestionale ove disponibile; ottantaquattro unita' da assegnare alle amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di cui al comma 1. 3. Le unita' di personale destinate alle amministrazioni centrali di cui al comma 1, titolari di interventi previsti nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, saranno ripartite tra le predette amministrazioni nei profili professionali definiti ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e secondo quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato ai sensi del medesimo articolo. 4. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli Ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 5. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione: a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di altro Stato membro dell'Unione europea. Sono ammessi altresi' i familiari di cittadini italiani o di un altro Stato membro dell'Unione europea, che non abbiano la cittadinanza di uno Stato membro, ma che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, nonche' i cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) eta' non inferiore ai diciotto anni; c) possesso almeno del seguente titolo di studio: laurea. Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e) godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 2. A quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero dell'interno sara' richiesto il possesso della cittadinanza italiana e della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il possesso della condotta incensurabile ai sensi dell'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' altresi' richiesto a quanti saranno destinati a ricoprire i posti disponibili presso il Ministero della giustizia. 3. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti f), g) si applicano solo in quanto compatibili. 4. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente bando di concorso.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Nell'ambito della procedura concorsuale di cui al presente bando la Commissione interministeriale RIPAM, da ora in avanti Commissione RIPAM, svolge i compiti di cui all'art. 35, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fatte salve le competenze delle commissioni esaminatrici. 2. Per l'espletamento della procedura concorsuale, la Commissione RIPAM si avvarra' anche di Formez PA. 3. Il concorso sara' espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) una prova selettiva scritta distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; b) la valutazione dei titoli distinta per i codici di concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 4. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 10.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati. 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA e sui siti web istituzionali delle amministrazioni interessate. 2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 20 settembre 2021. Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 3. La data di presentazione on line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, con esplicita indicazione dell'Universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 6; m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando, per cui si intende partecipare. 6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre il 27 settembre 2021, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 10. La Commissione RIPAM, per il tramite di Formez PA, si riserva di effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura mediante il sistema «Step-One 2019». Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato sara' escluso dalla selezione, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 12. La Commissione RIPAM e Formez PA non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. La Commissione RIPAM nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la Commissione esaminatrice, allorquando non sia richiesta la presenza fisica dell'organo collegiale, puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 7, la Commissione RIPAM puo' nominare appositi comitati di vigilanza.
Art. 6 Prova scritta 1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consistera' in un test di quaranta quesiti a risposta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di trenta punti. 2. La prova si intende superata se e' raggiunto il punteggio minimo di 21/30 ed e' volta a verificare la conoscenza delle seguenti materie: A. Profilo professionale economico (Codice ECO): diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione dell'Unione europea; regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente; nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei dipendenti pubblici; nozioni di economia pubblica; lingua inglese. B. Profilo professionale giuridico (Codice GIURI) diritto comunitario, norme costitutive e organizzazione dell'Unione europea; regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione europea, finanziamenti dell'Unione europea a gestione diretta e concorrente; nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento alla disciplina del lavoro pubblico e responsabilita' dei dipendenti pubblici; nozioni di diritto civile, con esclusivo riferimento alla responsabilita' contrattuale ed extracontrattuale; lingua inglese. C. Profilo professionale statistico-matematico (Codice STAT) statistica, metodi statistici per l'analisi dei dati; matematica e scienze matematiche applicate; nozioni di diritto dell'Unione europea; nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo; lingua inglese. D. Profilo informatico, ingegneristico, ingegneristico gestionale (Codice INF/ING) informatica; metodologie e strumenti di project management; nozioni di diritto comunitario; nozioni di contabilita' dello Stato e degli enti pubblici; nozioni di diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dell'amministrazione digitale; lingua inglese. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: +0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,2 punti. 3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019». 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza, ove presente, dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli e' effettuata anche mediante il ricorso a piattaforme digitali dalla commissione esaminatrice dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. 3. La commissione esaminatrice valuta solo i titoli completi di tutte le informazioni necessarie per la valutazione. 4. Ai titoli di studio e ai titoli per le competenze in lingua inglese e' attribuito un valore massimo complessivo di dieci punti sulla base dei seguenti criteri: 1,5 punti per votazione da centosette a centodieci su centodieci con riferimento al voto di laurea relativo al titolo di studio conseguito con miglior profitto nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso; ulteriori 0,5 punti in caso di votazione con lode conseguita per il titolo di cui al punto precedente; 0,5 punti per ogni laurea specialistica e magistrale che sia il naturale proseguimento della laurea triennale indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico; 0,5 punti per ogni laurea ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione di quelle propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale gia' dichiarata; 1 punto per ogni diploma di laurea, laurea specialistica o laurea magistrale, ulteriori rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso; 0,5 punti per ogni master di primo livello; 1,5 punti per ogni master universitario di secondo livello; 2,5 punti per ogni dottorato ricerca; 2 punti per ogni diploma di specializzazione. 5. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 7, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 6. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 7. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice alla Commissione RIPAM.
Art. 8 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) limitatamente ai posti per il Ministero della giustizia, aver svolto, con esito positivo, lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98; c) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinques, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso 1. Le graduatorie finali di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, saranno validate dalla Commissione RIPAM e trasmesse alle amministrazioni interessate. 2. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 3. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.formez.it nonche' sui siti delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 4. Mediante tale avviso saranno rese note le modalita' di scelta delle amministrazioni e delle sedi per i diversi contingenti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.
Art. 10 Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a cui e' data comunicazione dell'esito del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando. 2. Gli ingegneri gestionali, ove collocati in posizione utile nella graduatoria finale di merito del relativo profilo professionale, saranno prioritariamente assegnati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della ragioneria generale dello Stato, sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando. 3. La scelta di cui al comma e' manifestata attraverso le modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 4. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
Art. 11 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso 500 PNRR - art. 7, comma 1, decreto-legge n. 80 del 2021». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' l'Area produzione preposta alle attivita' RIPAM.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica potranno essere inseriti in apposite banche dati e potranno essere trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono alla Commissione RIPAM, alle commissioni esaminatrici e alle amministrazioni destinatarie del presente bando di concorso in ordine alle procedure selettive e assunzionali, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati e' ciascuna amministrazione destinataria del presente bando di concorso, nella persona del direttore generale del personale pro tempore. Il responsabile del trattamento e' Formez PA, con sede legale e amministrativa in viale Marx, n. 15 - 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo RIPAM. Incaricati del trattamento sono le persone preposte alla procedura di selezione individuate da Formez PA nell'ambito della procedura medesima. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura e della necessita' della uniformita' della stessa - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. Resta ferma la facolta' della Commissione RIPAM di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. Roma, 9 agosto 2021 p. Il Dipartimento della funzione pubblica Fiori p. Il Ministero dell'economia e delle finanze Castaldi p. Il Ministero dell'interno Nicolo'
Tabella A
Parte di provvedimento in formato grafico