Concorso per 1 procuratore dello stato (lazio) AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 66 del 20-08-2021 |
Sintesi: | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO CONCORSO (Scad. 19-10-2021) Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato ... |
Ente: | AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 20-08-2021 |
Data Scadenza bando | 19-10-2021 |
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CONCORSO (Scad. 19-10-2021)
Concorso, per esame teorico pratico, a dieci posti di procuratore dello Stato
L'AVVOCATO GENERALE DELLO STATO Visto il testo unico delle leggi e delle norme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato, approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 e relativo regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive integrazioni e modificazioni; Visto l'art. 3 del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 155, recante modificazioni all'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, recante norme per la presentazione dei documenti nei concorsi per le carriere statali; Vista la legge 20 giugno 1955, n. 519, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ed il relativo regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la legge 23 novembre 1966, n. 1035, recante modificazioni alle norme sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, recante il riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato; Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103, recante modifiche dell'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, concernente esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche; Vista la legge 3 gennaio 1991, n. 3, recante misure urgenti relative all'Avvocatura dello Stato; Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate; Visto l'art. 1, lettera c, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche; Visto, per quanto applicabile, il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di snellimento dell'attivita' amministrativa e successive modificazioni ed integrazioni; Visto l'art. 16, 3° comma, della legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente norme per il diritto al lavoro dei disabili; Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 aprile 2000, n. 141, recante disposizioni in materia di limite di eta' per la partecipazione al concorso per procuratore dello Stato e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; Visto l'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il codice dell'amministrazione digitale; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2011, n. 161, con il quale e' stato emanato il regolamento recante modifiche ed integrazioni delle norme sullo svolgimento del concorso a procuratore dello Stato; Visto l'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, il quale dispone, per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento di personale dirigenziale delle amministrazioni pubbliche, il pagamento di un diritto di segreteria quale contributo per la copertura delle spese della procedura stessa; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, e relativa legge di conversione 4 aprile 2012, n. 35, recante disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo, e in particolare l'art. 8; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto l'art. 4, comma 15, del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, con il quale la disposizione di cui all'art. 4, comma 45, della legge 12 novembre 2011, n. 183, si applica anche ai concorsi per il reclutamento del personale di magistratura; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56 recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» ed in particolare l'art. 3, comma 4, lettera b) che, consente, tra l'altro, l'avvio di procedure concorsuali, nel limite massimo dell'80 per cento delle facolta' di assunzione previste per il triennio 2019-2021 anche in deroga alle procedure di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, purche' le relative assunzioni siano effettuate successivamente alla maturazione della corrispondente facolta' di assunzione; Decreta: Art. 1 E' indetto un concorso, per esame teorico pratico a dieci posti di procuratore dello Stato.
Art. 2 Per essere ammessi al concorso e' necessario che i candidati siano in possesso dei seguenti requisiti: cittadinanza italiana; esercizio dei diritti civili e politici; condotta incensurabile; laurea specialistica in giurisprudenza o laurea magistrale in giurisprudenza oppure laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, a seguito di corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni; non aver superato il trentacinquesimo anno di eta'; idoneita' fisica all'impiego; non essere stato destituito o dispensato ovvero licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; non essere stato dichiarato decaduto da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale sia stato eventualmente chiamato. I suddetti requisiti di ammissione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'art. 3 per la presentazione delle domande.
Art. 3 La domanda di partecipazione al concorso deve essere inviata, esclusivamente per via telematica, entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». La domanda di partecipazione e' presentata attraverso la registrazione al portale concorsi dell'Avvocatura dello Stato accedendo al sito www.avvocaturastato.it sezione «Concorsi» ---> «Concorsi avvocato e procuratore», seguendo la procedura ivi indicata, alternativamente, mediante: Sistema pubblico di identita' digitale (SPID); Federa; Carta d'identita' elettronica (CIE); Carta nazionale dei servizi (CNS). La procedura di invio della domanda deve essere completata entro il termine di scadenza previsto per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Nel caso di piu' invii verra' presa in considerazione esclusivamente la domanda inviata per ultima. Allo scadere del termine previsto per la presentazione delle domande, il sistema non permettera' piu' l'accesso al FORM ne' l'invio della domanda. Nel caso si venisse a determinare l'indisponibilita' della procedura informatica descritta, l'Avvocatura dello Stato si riserva di comunicare, attraverso il proprio sito internet, modalita' alternative per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. In alternativa e soltanto per i candidati in condizioni di disabilita' per minorazioni visive, certificate da struttura sanitaria pubblica, che non rendono possibile l'utilizzo del portale, la partecipazione al concorso puo' avvenire mediante domanda redatta in formato cartaceo secondo lo schema di cui all'allegato A, che forma parte integrante del presente bando, unitamente a copia fotostatica di un documento di identita' in corso di validita' e spedita a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al primo periodo del presente articolo, al seguente indirizzo: via dei Portoghesi n. 12 - 00186 Roma, destinatario: all'Avvocatura dello Stato - Ufficio affari generali e personale. La modalita' di presentazione della domanda di cui al periodo precedente puo' essere adottata esclusivamente dai soggetti ivi previsti; pertanto, ove fosse utilizzata da altri candidati, essa non sara' presa in considerazione dall'Avvocatura dello Stato. Per la partecipazione al concorso il candidato dovra' aver effettuato un versamento in conto entrata del bilancio dello Stato della somma di euro 15,00 a titolo di diritto di segreteria, quale contributo per la copertura delle spese della procedura concorsuale. Il versamento potra' essere effettuato mediante bonifico bancario o postale sul conto corrente bancario IBAN IT 12R 01000 03245 348 0 10 2412 00, intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «Concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00», oppure mediante bollettino postale sul conto corrente postale n. 871012 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Roma, indicando la causale «Concorso Procuratore dello Stato - capo X, capitolo 2412, art. 00». Nella domanda di ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, consapevoli delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445: cognome e nome, codice fiscale; la data ed il luogo di nascita; la propria residenza o un domicilio anagrafico, se diverso dalla residenza, ed un eventuale indirizzo di posta elettronica certificata al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative al concorso; il possesso della cittadinanza italiana; il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale); i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico ai quali si e' a conoscenza di essere sottoposti; gli eventuali procedimenti in corso per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione; gli eventuali precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313; il possesso della laurea specialistica in giurisprudenza, o laurea magistrale in giurisprudenza, ovvero della laurea in giurisprudenza conseguita, secondo il previgente ordinamento degli studi, al termine di un corso universitario di durata legale non inferiore a quattro anni, specificando luogo e data del conseguimento; l'idoneita' fisica all'impiego; di essere in posizione regolare nei confronti del servizio di leva al quale siano stati eventualmente chiamati; di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego pubblico ovvero licenziati o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento; di non essere stati dichiarati decaduti da un impiego presso una pubblica amministrazione per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile; se, nel caso in cui siano portatori di handicap, abbiano l'esigenza, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, di essere assistiti durante le prove scritte, indicando, in caso affermativo, l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonche' l'eventuale necessita' di tempi aggiuntivi; di essere in regola con il pagamento del diritto di segreteria, indicandone gli estremi identificativi dell'avvenuto pagamento. Le comunicazioni relative al concorso saranno inviate al domicilio digitale (indirizzo PEC) dichiarato dal candidato; in mancanza di tale dichiarazione, le comunicazioni stesse saranno inviate presso la residenza o, se indicato, presso il domicilio anagrafico indicato nella domanda di partecipazione. L'Avvocatura dello Stato non assume alcuna responsabilita' per la dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatta indicazione della residenza, del domicilio o del recapito P.E.C. da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dei predetti indirizzi, ne' per eventuali disguidi postali o telematici. Le richieste di chiarimenti dei candidati, volte a risolvere difficolta' incontrate nella presentazione della domanda mediante il portale, potranno essere indirizzate esclusivamente all'indirizzo digitale indicato nel portale concorsi.
Art. 4 Non sono ammessi al concorso: coloro che per due volte siano stati dichiarati inidonei in precedenti esami di concorso a procuratore dello Stato; coloro che non sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto; coloro le cui domande non sono state inviate nei termini e/o con le modalita' indicate all'art. 3 del presente decreto. L'Avvocato generale dello Stato giudica definitivamente a norma dell'art. 11 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612, dell'ammissibilita' al concorso degli aspiranti.
Art. 5 L'esame per l'accesso alla qualifica di procuratore dello Stato consta di tre prove scritte e di una prova orale. Le prove scritte, che devono essere svolte nel termine di otto ore dalla dettatura, consistono: a) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto privato e/o di diritto processuale civile; b) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto penale e/o di procedura penale; c) nello svolgimento di un tema teorico-pratico di diritto amministrativo sostanziale e/o processuale. La prova orale concerne, oltre alle materie indicate per le prove scritte, il diritto costituzionale, il diritto internazionale privato, il diritto dell'Unione europea, il diritto tributario, il diritto del lavoro, ed elementi di informatica giuridica. Le prove scritte avranno luogo nella Provincia di Roma e la prova orale avra' luogo a Roma. Tenuto conto del numero di domande di partecipazione al concorso, l'Avvocato generale puo' disporre con proprio provvedimento che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente rispetto alle rimanenti, individuando la data in cui essa sara' tenuta. Con apposito avviso, che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 98 del 10 dicembre 2021, verranno resi noti il luogo, i giorni e l'ora in cui si svolgeranno le prove scritte o la prova scritta da svolgersi anticipatamente rispetto alle rimanenti. Ai candidati ammessi a sostenere le prove d'esame non sara' data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizia dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati nella Gazzetta Ufficiale di cui al quinto comma del presente articolo, presso la sede d'esame per sostenere le prove scritte o la prova da svolgersi anticipatamente; resta in ogni caso fermo il potere dell'Avvocato generale di disporre l'esclusione dei candidati, in qualsiasi momento del procedimento concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti di ammissione di cui agli articoli 2 e 4 del presente bando. Durante gli scritti sara' consentita ai candidati soltanto la consultazione di codici, leggi e decreti dello Stato, il Corpus Iuris e le Istituzioni di Gaio, in edizione senza note o, quanto ai testi latini, con semplici annotazioni relative a varianti di lezioni. I candidati che intendano avvalersi di tale facolta' devono consegnare i testi da consultare presso la sede in cui si svolgeranno gli scritti il giorno e secondo le modalita' che saranno indicate nell'avviso di cui al quinto comma del presente articolo. I predetti testi dovranno riportare in modo leggibile (a stampatello), sulla copertina esterna ed anche sulla prima pagina interna, le generalita' del candidato. Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o documento di riconoscimento equipollente, ai sensi dell'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
Art. 6 La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sara' composta ai sensi dell'art. 16 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e successive modificazioni. Nell'ipotesi che una delle prove scritte abbia luogo anticipatamente, si provvede alla contestuale nomina di due distinte commissioni nella composizione indicata al predetto art. 16. La prima commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alla prova effettuata anticipatamente rispetto alle altre, compresa l'individuazione della materia su cui vertera' la prova stessa mediante sorteggio tra le categorie di prove scritte di cui all'art. 5, comma 1, lettere a), b) e c) del presente bando. La seconda commissione procede all'espletamento di tutti gli incombenti relativi alle rimanenti prove scritte e alla prova orale. Ciascun commissario dispone di dieci punti per ognuna delle prove scritte e di dieci punti complessivamente per la prova orale. Per ogni prova la somma dei punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivo assegnato all'elaborato svolto dal candidato. La commissione procede all'esame dei successivi elaborati svolti dal candidato solo se ai precedenti sia stato attribuito almeno il punteggio di sei decimi. Sono ammessi alla prova orale soltanto i candidati che hanno conseguito non meno di sei decimi in ciascuna delle tre prove scritte. In ogni caso la valutazione e' espressa unicamente mediante punteggio numerico. Nell'ipotesi che una delle prove scritte si svolga anticipatamente, vengono ammessi alle rimanenti prove i soli candidati che abbiano conseguito almeno il punteggio di sei decimi nella prova anticipata. Con apposito avviso che sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nonche' nel sito internet dell'Avvocatura dello Stato, saranno resi noti il luogo e la data in cui si svolgeranno le rimanenti prove scritte unitamente all'elenco dei candidati ammessi a sostenerle. Il diario delle prove orali sara' fissato dalla commissione giudicatrice. La prova orale non si intendera' superata se il candidato non avra' conseguito la votazione di almeno sei decimi. La classificazione dei candidati e' determinata dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e dal punto riportato nella prova orale. La commissione forma la graduatoria degli idonei classificati nel modo indicato dagli articoli 28 del regolamento approvato con regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1612 e 4 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 120. A parita' di punti si applicano i criteri preferenziali di cui all'art. 7 del presente decreto.
Art. 7 I concorrenti che abbiano superato la prova orale devono far pervenire all'Avvocatura generale dello Stato, nel termine perentorio di quindici giorni decorrenti dal giorno successivo all'espletamento di detta prova, gli eventuali titoli che diano diritto a preferenza nella nomina. I titoli di preferenza devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ai sensi dell'art. 16 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Sono preferiti, a parita' di merito - previa presentazione di idonea documentazione - i candidati che abbiano compiuto il prescritto periodo di pratica forense presso l'Avvocatura dello Stato, ai sensi dell'art. 7 della legge 20 giugno 1955, n. 519. Si applicano, in mancanza, le disposizioni di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 e le disposizioni generali sui titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
Art. 8 La graduatoria e' approvata dall'Avvocato generale dello Stato sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri; di tale pubblicazione si da' notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La graduatoria e' pubblicata altresi' sul portale di cui all'art. 3, comma 2, del presente decreto.
Art. 9 I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria saranno nominati, nel rispetto dei limiti di cui alla vigente disciplina sulle assunzioni, procuratori dello Stato alla I classe di stipendio ed immessi in servizio secondo l'ordine della graduatoria stessa. Essi dovranno assumere servizio nelle sedi in cui saranno destinati, entro il termine che sara' stabilito. Il provvedimento di nomina sara' immediatamente esecutivo, salva la sopravvenienza di inefficacia in caso di ricusazione del visto da parte di competenti organi di controllo. Le prestazioni di servizio rese fino alla comunicazione della ricusazione del visto saranno comunque compensate. Entro il primo mese di servizio i nuovi assunti, nominati sotto condizione risolutiva dell'accertamento del possesso dei requisiti di legge, dovranno dichiarare tale possesso mediante apposita dichiarazione sostitutiva di certificazione, con le modalita' che saranno successivamente indicate nell'invito ad assumere servizio. Le dichiarazioni rese e sottoscritte hanno valore di autocertificazione; nel caso di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci si applicano le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. L'amministrazione procedera' ai controlli previsti dall'art. 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive.
Art. 10 Ai vincitori del concorso nominati procuratori dello Stato alla I classe di stipendio sara' corrisposto lo stipendio annuo lordo risultante in base all'applicazione delle disposizioni vigenti al momento della nomina, oltre agli emolumenti di cui all'art. 21, del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'art. 9, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114 e all'art. 2 della legge 6 agosto 1984, n. 425.
Art. 11 La presentazione della domanda di ammissione alla selezione comporta il trattamento dei dati personali ai fini della gestione della procedura concorsuale, nel rispetto del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 «relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati)» (di seguito regolamento). I dati personali oggetto del trattamento verranno utilizzati esclusivamente per il perseguimento delle finalita' istituzionali; in particolare, i dati saranno trattati per finalita' connesse e strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale e per la formazione di eventuali ulteriori atti alla stessa connessi, anche con l'uso di procedure informatizzate, nei modi e limiti necessari per perseguire tali finalita'. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio anche ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione da detta procedura. I dati forniti dai candidati saranno raccolti e trattati presso l'Avvocatura generale dello Stato, titolare del trattamento, nell'ambito dell'ufficio I - AA.GG. e personale. Si fa presente che in occasione delle operazioni di trattamento dei dati personali l'Avvocatura puo' venire a conoscenza di dati che il regolamento generale sulla protezione dei dati definisce «categorie particolari di dati personali» (art. 9), in quanto gli stessi sono idonei, tra l'altro, a rivelare uno stato di salute. Tali dati saranno trattati con la massima riservatezza e per le sole finalita' previste connesse alla procedura o previste dalla legge. Ai sensi e per gli effetti del regolamento gli interessati hanno diritto di ottenere dal titolare, nei casi previsti, l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (articoli 15 e ss. del regolamento). Qualora l'interessato ritenga che il trattamento dei dati personali, avvenga in violazione di quanto previsto dal regolamento ha il diritto di proporre reclamo al garante, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o di adire le opportune sedi giudiziarie (art. 79 del regolamento). Il dato di contatto del titolare del trattamento, al quale puo' rivolgersi per esercitare i diritti sopra indicati, e': Avvocatura dello Stato, che ha sede in Roma (Italia) - via dei Portoghesi n. 12 - 00186; tel.: (+39) 06.68291; e-mail: ufficio1.affarigenerali@avvocaturastato.it - PEC: ufficio1.affarigenerali@mailcert.avvocaturastato.it Gli interessati possono, inoltre, contattare il responsabile della protezione dei dati per tutte le questioni relative al trattamento dei loro dati personali e all'esercizio dei loro diritti derivanti dal regolamento. Il dato di contatto del responsabile della protezione dei dati presso l'Avvocatura dello Stato e': Avvocatura dello Stato - responsabile della protezione dei dati personali - via dei Portoghesi n. 12 - IT-00186, Roma, e-mail: rpd@avvocaturastato.it
Art. 12 Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel Bollettino Ufficiale del personale degli uffici dipendenti dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nonche' sul sito istituzionale dell'Avvocatura dello Stato. Roma, 29 luglio 2021 L'Avvocato generale dello Stato: Palmieri Sandulli
Parte di provvedimento in formato grafico