Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 73 del 14-09-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 14-10-2021) Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 14-09-2021 |
Data Scadenza bando | 14-10-2021 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (Scad. 14-10-2021)
Concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario - Anno 2021.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e sulle modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, recante misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo Unico delle disposizione legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e, in particolare, l'art. 16, concernente le funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice dell'amministrazione digitale e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato Maggiore della difesa, degli Stati Maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione e, nello specifico, il decreto ministeriale 26 settembre 2002, emanato in applicazione dell'art. 23, comma 5 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare e successive modifiche e integrazioni», e in particolare i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 4 aprile 2012 n. 35 e, in particolare, l'art. 8, concernente l'invio, esclusivamente per via telematica, delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni centrali; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visto il decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014 con il quale e' stata approvata la direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice stesso; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020 - 2022» (Legge di bilancio 2020); Vista la lettera n. M_D SSMD REG2019 0106545 in data 19 giugno 2019 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2020; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2020 0072294 del 28 aprile 2020 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di indire per l'anno 2020 un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito; Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0135637 del 1° luglio 2021 con la quale il I° Reparto affari giuridici ed economici del Personale dello Stato Maggiore dell'esercito ha chiesto di incrementare da sessanta a centouno i posti di cui al sopracitato concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di sessanta allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito; Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0123537 in data 2 luglio 2021 dello Stato Maggiore della difesa, concernente l'entita' dei reclutamenti autorizzati per l'anno 2021, con la quale e' stata autorizzata l'elevazione delle entita' del reclutamento degli allievi ufficiali in ferma prefissata; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni con legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione di centouno allievi all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) dell'esercito per il conseguimento della nomina a tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario cosi' ripartiti: per il Corpo degli ingegneri: sessantasei posti di cui: a) tre posti per laureati in ingegneria aerospaziale e astronautica (LM 20); b) un posto per laureati in ingegneria aeronautica (LM 20); c) cinque posti per laureati in ingegneria delle comunicazioni (LM 27); d) dieci posti per laureati in ingegneria elettronica (LM-29); e) un posto per laureati in ingegneria elettrica (LM 28); f) sette posti per laureati in informatica (LM 18), ingegneria informatica (LM 32) ovvero in sicurezza informatica (LM 66); g) quattro posti per laureati in ingegneria meccanica (LM 33); h) quattordici posti per laureati in ingegneria civile (LM 23), con abilitazione all'esercizio della professione; i) quindici posti per laureati in architettura e ingegneria edile-architettura (LM 4), con abilitazione all'esercizio della professione; j) tre posti per laureati in scienze chimiche (LM 54); k) uno posto per laureati in scienze e tecnologie geologiche (LM 74); l) due posti per laureati in ingegneria per l'ambiente e il territorio (LM 35); per il Corpo di commissariato: quindici posti di cui: m) quattro posti per laureati in giurisprudenza (LGM/01); n) undici posti per laureati in scienze dell'economia (LM 56); per il Corpo sanitario: venti posti di cui: o) tredici posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41), con abilitazione all'esercizio della professione; p) cinque posti per laureati in medicina veterinaria (LM 42), con abilitazione all'esercizio della professione; q) due posti per laureati in farmacia e farmacia industriale (LM 13). 2. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente comma 1 del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo di lauree magistrali potranno subire modifiche, fino alla data di approvazione della relativa graduatoria finale di merito, qualora fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla consistenza dei ruoli degli ufficiali in ferma prefissata. 3. Resta impregiudicata per l'amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi 4. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 5. L'amministrazione della difesa si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso, definendone le modalita', nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati, nonche' nel sito www.difesa.it/concorsi
Art. 2 Riserve di posti 1. Dei sessantasei posti per il Corpo degli ingegneri di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), c), d), f), g), h), i) e j), dodici - di cui uno per le lettere a), c), f), g), j), tre per la lettera h) e quattro per la lettera i) - sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 2. Dei quindici posti per il Corpo di commissariato di cui all'art. 1, comma 1, lettere m) ed n), tre - di cui uno per la lettera m) e due per la lettera n) - sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio che abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 3. Dei venti posti per il Corpo sanitario di cui all'art. 1, comma 1, lettere o), p) e q), cinque - di cui quattro per la lettera o) e uno per la lettera p) - sono riservati ai concorrenti che abbiano conseguito il diploma di maturita' presso le Scuole militari ovvero ai figli di militari deceduti in servizio, che abbiano riportato il punteggio piu' alto nelle rispettive graduatorie finali di merito. 4. I posti riservati di cui al presente articolo eventualmente non ricoperti per insufficienza di riservatari idonei saranno devoluti agli altri concorrenti idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito.
Art. 3 Requisiti di partecipazione 1. Possono concorrere a domanda per l'ammissione all'11° corso A.U.F.P. di cui al precedente art. 1 i cittadini di entrambi i sessi che: a) non hanno superato il giorno di compimento del trentottesimo anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione. Eventuali aumenti dei limiti di eta' previsti dalle vigenti disposizioni di legge per l'ammissione ai pubblici impieghi non trovano applicazione; b) sono in possesso della cittadinanza italiana; c) godono dei diritti civili e politici; d) non sono stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non sono stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato alla domanda di partecipazione al concorso; f) non sono stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non sono imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non sono stati sottoposti a misure di prevenzione; h) hanno tenuto condotta incensurabile; i) non hanno tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) sono in possesso di uno dei seguenti titoli di studio appartenenti alle classi di laurea magistrale e/o laurea magistrale a ciclo unico e degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), laurea magistrale in ingegneria aerospaziale e astronautica (classe LM-20); 2) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), laurea magistrale in ingegneria aeronautica (classe LM-20); 3) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), laurea magistrale in ingegneria delle telecomunicazioni (classe LM-27); 4) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera d), laurea magistrale in ingegneria elettronica (classe LM-29); 5) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera e), laurea magistrale in ingegneria elettrica (LM-28); 6) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera f), laurea magistrale in informatica (classe LM-18), ingegneria informatica (classe LM-32) e sicurezza informatica (classe LM-66); 7) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera g), laurea magistrale in ingegneria meccanica (LM-33); 8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera h), laurea magistrale in ingegneria civile (classe LM-23) con abilitazione all'esercizio della professione; 9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera i), laurea magistrale in architettura e ingegneria edile architettura (classe LM-4) con abilitazione all'esercizio della professione; 10) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), laurea magistrale in scienze chimiche (classe LM-54); 11) per il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera k), laurea magistrale in scienze e tecnologie geologiche (LM-74); 12) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), laurea magistrale in ingegnerie per l'ambiente e il territorio (LM-35); 13) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera m), laurea magistrale in giurisprudenza (classe LMG/01); 14) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera n), laurea magistrale in scienze dell'economia (classe LM-56); 15) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera o), laurea magistrale in medicina e chirurgia (classe LM-41) con abilitazione all'esercizio della professione; 16) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera p), laurea magistrale in medicina veterinaria (classe LM-42) con abilitazione all'esercizio della professione; 17) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera q), laurea magistrale in farmacia e farmacia industriale (LM-13); Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009. Per i titoli di laurea conseguiti all'estero, invece, e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. k) non sono gia' in servizio quali Ufficiali ausiliari in ferma prefissata, ovvero si trovano nella posizione di congedo per aver completato la ferma come Ufficiali ausiliari in ferma prefissata. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 2. Al concorso possono partecipare anche militari in servizio, di entrambi i sessi. 3. Ai fini dell'ammissione alla frequenza del corso allievi ufficiali in ferma prefissata i concorrenti dovranno essere riconosciuti in possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio militare per la nomina a ufficiale in ferma prefissata dell'esercito. Detta idoneita' sara' accertata con le modalita' indicate nei successivi articoli 11, 12 e 13 del presente decreto. 4. I requisiti di cui al presente articolo devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo art. 5, comma 1. e, fatta eccezione per quello dell'eta' di cui al precedente comma 1, lettera a), devono essere mantenuti fino alla nomina a ufficiale in ferma prefissata.
Art. 4 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «concorsi e scuole militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it» 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS), ovvero di apposite chiavi di accesso gia' rilasciate dal portale dei concorsi al termine della procedura guidata di accesso. 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate. 5. Per i soli profili utenti per i quali sono state rilasciate dal portale le credenziali di accesso (nome utente e password), saranno disponibili, in caso di smarrimento delle stesse, procedure automatiche di recupero delle stesse, attivabili tramite la pagina iniziale del portale.
Art. 5 Domanda di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf, ecc.). 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente - 8 - aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'Universita' presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il Personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato nel portale dei concorsi nonche' nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili.
Art. 6 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, compresi i calendari di svolgimento delle prove concorsuali, saranno pubblicate anche nel sito www.persomil.difesa.it hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la pubblicazione di eventuali variazioni o di ulteriori indicazioni circa lo svolgimento del concorso. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 5, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) - utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo: centro_selezione@esercito.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) - utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo centro_selezione@postacert.difesa.it nonche' all'indirizzo r1d1s3@persomil.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «AUFP 11° CORSO 2020».
Art. 7 Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio 1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere: a) per il personale in servizio a: redigere, per ciascun concorrente in servizio, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo normale dell'esercito»; predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente documentazione: 1) stato di servizio o foglio matricolare; 2) attestazione e dichiarazione di completezza; 3) libretto personale o della cartella personale. La stessa, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile in allegato «A», che costituisce parte integrante al presente decreto) sara' consegnata al concorrente che provvedera' a consegnarla al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito all'atto della presentazione per lo svolgimento della prova di cultura di cui al successivo art. 10. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire al suddetto centro, con le medesime modalita', copia conforme della suddetta documentazione. b) per il personale in congedo dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri predisporre la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico (CD/DVD) della documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari - viale Mezzetti, n. 2 - 06034 Foligno - non oltre il trentesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso. Ove particolari esigenze di carattere organizzativo rendessero impossibile la produzione di tale copia per immagine, i Comandi dovranno far pervenire al suddetto centro, entro il trentesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, copia conforme della suddetta documentazione. 3. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i Comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza, redatti con la motivazione «partecipazione al concorso per l'ammissione all'11° corso allievi ufficiali in ferma prefissata (A.U.F.P.) del ruolo normale dell'esercito», compete all'11^ Divisione della Direzione generale per il personale militare. Gli stessi documenti verranno resi disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare. 4. Per il personale in congedo, ai soli fini di agevolare l'individuazione della struttura organizzativa che conserva la documentazione matricolare e caratteristica relativa al candidato interessato, si rappresenta che: per coloro che hanno prestato servizio nell'esercito e' l'Ufficio documentale dei comandi militari dell'esercito; per coloro che hanno prestato servizio nella Marina militare e' il Dipartimento militare marittimo/Capitaneria di porto; per coloro che hanno prestato servizio nell'Aeronautica militare e' il Reparto personale della 1^ Regione aerea o il Reparto personale del Comando scuole dell'aeronautica militare/3^ Regione aerea o il Comando aeronautica militare di Roma; per coloro che hanno prestato servizio nell'Arma dei carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. Si rappresenta, inoltre, che per la specifica individuazione delle predette strutture organizzative, si deve far riferimento all'Ufficio documentale/dipartimento/capitaneria/reparto/comando ubicato nella provincia del luogo di residenza del candidato al momento del compimento della maggiore eta'. A tale scopo si comunicano, per la consultazione e l'approfondimento, i seguenti link: www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali per l'esercito; www.marina.difesa.it/conosciamoci/organizzazione/Pagine/default .aspx per la Marina militare; www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx www.carabinieri.it/contatti
Art. 8 Svolgimento del concorso e spese di viaggio 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di cultura; b) prove di efficienza fisica; c) accertamenti sanitari; d) accertamento attitudinale; e) valutazione dei titoli di merito. 2. Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire la carta d'identita' o altro documento di riconoscimento, provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato. 3. L'amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo; per contro, provvedera' ad assicurare i concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo. 4. Le spese per i viaggi da e per la sede nella quale si svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, sono a carico dei concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di svolgimento delle prove e degli accertamenti medesimi, i concorrenti potranno usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita' della sede stessa, di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione della difesa. I concorrenti che sono gia' in servizio potranno fruire della licenza straordinaria per esami, limitatamente ai giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d) del presente articolo, nonche' al tempo strettamente necessario per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno dette prove e accertamenti e per il rientro alla sede di servizio.
Art. 9 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice per la prova di cultura, per la valutazione dei titoli e per la formazione delle graduatorie finali di merito; b) la commissione per le prove di efficienza fisica; c) la commissione per gli accertamenti sanitari; d) la commissione per l'accertamento attitudinale; e) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a), sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente dell'esercito di grado non inferiore a Colonnello, presidente; tre ufficiali in servizio permanente dell'esercito di grado non inferiore a Maggiore, membri; un ufficiale inferiore in servizio permanente dell'esercito, segretario. 3. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera b), sara' composta da: un ufficiale in servizio permanente dell'esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; due ufficiali in servizio permanente dell'esercito di grado non inferiore a Capitano di cui almeno uno qualificato istruttore ovvero aiuto istruttore militare di educazione fisica, membri; un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 4. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera c), sara' composta da: un ufficiale medico in servizio permanente del Corpo sanitario dell'esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; due ufficiali medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. 5. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera d), sara' composta da: un Ufficiale superiore in servizio permanente dell'esercito del ruolo normale delle Armi di fanteria, cavalleria, artiglieria, genio, trasmissioni, presidente; due ufficiali in servizio permanente del Corpo sanitario dell'esercito laureati in psicologia, membri; un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del contributo tecnico-specialistico di ufficiali del Corpo sanitario dell'esercito laureati in psicologia che potranno essere coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito. 6. La commissione di cui al precedente comma 1, lettera e), sara' composta da: un ufficiale medico in servizio del Corpo sanitario dell'esercito di grado non inferiore a Tenente colonnello, presidente; due Maggiori/Capitani medici in servizio permanente del Corpo sanitario dell'esercito, membri; un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli in servizio permanente dell'esercito, segretario senza diritto di voto. Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno fatto parte della commissione di cui al precedente comma 4. 7. I verbali redatti dalle commissioni del presente articolo e relativi alle prove e accertamenti di cui al precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e) dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3 ª Sezione entro il terzo giorno dalla data di effettuazione della relativa prova o accertamento.
Art. 10 Prova di cultura 1. I concorrenti saranno sottoposti - con riserva di accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la partecipazione al concorso dal presente decreto - a una prova di cultura. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni - circa la data, l'orario e la sede di svolgimento della suddetta prova di cultura - che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto. 2. Il giorno e l'ora che verranno indicati nella comunicazione di cui al comma precedente e' quella di inizio della prova pertanto i candidati, dovranno presentarsi, senza attendere alcuna comunicazione, nella sede e nel giorno indicati, almeno mezz'ora prima dell'inizio della citata prova muniti dei documenti indicati nei precedenti art. 5, comma 3 e art. 8, comma 2. 3. I concorrenti assenti al momento dell'inizio della prova, anche per causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 4. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La prova consistera' nella somministrazione collettiva di un test contenente cento quesiti a risposta multipla predeterminata o libera, scelti dalla commissione esaminatrice di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), su argomenti di storia, geografia, attualita', educazione civica e sulla conoscenza della lingua italiana (grammatica, sintassi, ortografia, sinonimi, contrari, frasi da completare) e della lingua inglese, intesi a valutare le capacita' di ragionamento e le caratteristiche attitudinali dei concorrenti. La banca dati da cui verranno estratti i test sara' disponibile nel sito internet www.esercito.difesa.it Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di valutazione della stessa. 6. Il punteggio massimo conseguibile in detta prova da ciascun concorrente e' di 30 punti e dovra' essere calcolato attribuendo: 0,30 per ogni risposta esatta; - 0,05 per ogni risposta errata; 0 per ogni risposta multipla ovvero non data. Al termine della prova la commissione esaminatrice, sulla base dei punteggi ottenuti dai concorrenti, formera' una graduatoria provvisoria per ciascuno dei gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma 1, lettere a), b) c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e q) al solo scopo di individuare coloro che saranno ammessi alle prove di efficienza fisica di cui al successivo art. 11. 7. Saranno ammessi alle suddette prove, secondo l'ordine delle predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b); cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c); cento, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera e); settanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera f); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera g); centoquaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera h); centocinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera i); trenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera j); dieci, per il posto di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera k); venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera l); quaranta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera m); centodieci, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera n); centotrenta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera o); cinquanta, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera p); venti, per i posti di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera q). Alle prove di efficienza fisica saranno ammessi, inoltre, i concorrenti che nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio del concorrente ultimo ammesso. 8. I punteggi relativi alla prova di cultura saranno inseriti nell'area privata dei portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa. Tali punteggi contribuiranno alla formazione delle graduatorie finali di merito di cui al successivo art. 15. 9. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi, il calendario con i giorni di convocazione e le modalita' di presentazione alle prove di cui al successivo art. 11 del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale dei concorsi. Tale avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it/concorsi Sara' possibile chiedere informazioni sull'esito della prova scritta, a partire dal quindicesimo giorno successivo a quello di conclusione della prova stessa, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare - Sezione relazioni con il pubblico (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 10. I verbali relativi alla prova di cultura dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla data di effettuazione delle medesima prova.
Art. 11 Prove di efficienza fisica 1. Le prove di efficienza fisica si svolgeranno, a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera b), presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito in Foligno. La presentazione dei candidati dovra' avvenire con le indicazioni - circa la data, l'orario e la sede di svolgimento delle suddette prove - che saranno comunicate, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti, con le modalita' di cui al precedente art. 6 del presente decreto. 2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e nell'ora stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 10, comma 9, saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, anche se l'assenza sia stata determinata da causa di forza maggiore, fatte salve le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Potranno, compatibilmente con la pianificazione concorsuale, essere concesse eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero impegnati in prove e/o accertamenti di altri concorsi indetti dall'amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere il differimento della data di convocazione inoltrando apposita richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato pdf, da inviare all'indirizzo di posta elettronica concorsiruolinormali@ceselna.esercito.difesa.it ovvero centro_selezione@postacert.difesa.it improrogabilmente entro il giorno precedente la data di prevista presentazione. Pertanto i concorrenti che avranno ottenuto tale differimento saranno convocati in altra data che comunque non potra' essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 3. I concorrenti dovranno presentarsi presso il Centro muniti di tenuta ginnica, del documento di riconoscimento indicato nel precedente art. 8, comma 2, delle eventuali pubblicazioni - dichiarate in sede di presentazione della domanda di partecipazione - di carattere tecnico scientifico attinenti la professione di cui al successivo art. 14, comma 2, e dovranno portare al seguito, a pena di esclusione dal concorso (salvo l'eventuale esame radiologico del torace in due proiezioni di cui alla lettera e) e il referto di cui alla lettera g), secondo alinea, del presente comma) i seguenti documenti: a) certificato medico, in corso di validita' (il certificato deve avere validita' annuale), attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN (In quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. I concorrenti in servizio nell'esercito potranno produrre, in luogo del predetto certificato, la dichiarazione rilasciata dal dirigente del servizio sanitario del reparto/ente presso cui prestano servizio, da cui risulti l'assenza di controindicazioni allo svolgimento delle prove di efficienza operativa previste per detto personale; b) referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativo all'accertamento dei markers virali anti HAV IgG, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; c) referto rilasciato - in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), attestante l'esito del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; d) referto rilasciato - in data non anteriore a un mese rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), relativo alle analisi delle urine per la ricerca dei seguenti cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o psicotrope: anfetamine; cocaina; metadone; oppiacei e cannabinoidi. Resta impregiudicata per l'amministrazione della difesa la facolta' di sottoporre a drug test i vincitori del concorso di cui al presente decreto; e) referto, rilasciato da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), con data non anteriore a giorni sessanta rispetto a quella di presentazione, relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o in alternativa, relativo al risultato del test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del torace in due proiezioni; i positivi alla intradermoreazione di Mantoux, oltre l'Rx del torace i due proiezioni, dovranno effettuare comunque il test Quantiferon; f) certificato rilasciato - in data non anteriore a sei mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo - dal proprio medico di fiducia e controfirmato dall'interessato, che attesti lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti (e altre patologie di rilievo per il reclutamento). Tale certificato dovra' essere conforme all'allegato «B» che costituisce parte integrante del presente decreto; g) i concorrenti di sesso femminile dovranno inoltre presentarsi muniti di: referto e immagini di ecografia pelvica effettuati presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a tre mesi rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo; referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine) rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore a cinque giorni rispetto alla data di presentazione per le prove di cui al presente articolo. Le concorrenti che non dovessero esibire tale referto, saranno sottoposte a detto test al solo fine dell'effettuazione in piena sicurezza delle prove di efficienza fisica e dell'eventuale esame radiografico del torace. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi del regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. 4. I soli concorrenti che risulteranno vincitori del concorso saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare», allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. Informazioni in ordine agli eventuali rischi derivanti dal protocollo vaccinale saranno rese al vincitore incorporato dal personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5), lettera a) della direttiva tecnica 14 febbraio 2008 della Direzione generale della sanita' militare, recante «Procedure applicative e data di introduzione delle schedule vaccinali e delle altre misure di profilassi». 5. I certificati e i referti sanitari sopra indicati dovranno essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini di legge. La verifica degli stessi sara' effettuata, e quindi verbalizzata, nel giorno stesso di convocazione a cura del personale del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito, sentito il parere tecnico del personale medico in servizio presso il medesimo Centro. 6. Le prove cui saranno sottoposti i concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono riportate nella tabella in allegato «C» che costituisce parte integrante del presente decreto. L'esito delle prove verra' comunicato seduta stante al concorrente. 7. I concorrenti che prima dell'inizio delle prove accusassero una indisposizione ovvero che lamentassero postumi di infortuni precedentemente subiti potranno portare al seguito ed esibire prima dell'inizio delle prove idonea certificazione medica che sara' valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa, sentito il personale medico presente, adottera' le conseguenti determinazioni, informandone la Direzione generale per il personale militare. L'eventuale differimento ad altra data della effettuazione delle prove non potra' essere, in nessun caso, successiva al ventesimo giorno decorrente dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. Non saranno ammessi alla ripetizione delle prove coloro che, durante l'effettuazione delle stesse, le interromperanno per qualsiasi causa. Non saranno pertanto prese in considerazione richieste di differimento o di ripetizione delle prove che pervenissero da parte di concorrenti che abbiano portato comunque a compimento le prove di efficienza fisica. I concorrenti che non si presenteranno per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, per gli stessi la commissione attribuira' un giudizio di inidoneita' alle prove di efficienza fisica. 8. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove.
Art. 12 Accertamenti sanitari 1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica saranno sottoposti, sempre presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito in Foligno e a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera c), all'accertamento del possesso dei requisiti di idoneita' psico-fisica previsti per il reclutamento degli ufficiali dei corrispondenti ruoli normali a nomina diretta, da eseguire in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare apposita dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico, secondo il modello riportato nell'allegato «D» che costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza, la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il giudizio e rinviera' ad altra data i concorrenti che all'atto della presentazione vengono riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con i termini della procedura concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data non potra' essere successivo al ventesimo giorno decorrente dalla data del provvedimento (estremi inclusi). 2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e del decreto del Ministero della difesa 4 giugno 2014, citati nelle premesse, detta commissione dovra', altresi', accertare il possesso da parte dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, nonche' dalla Direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse; b) funzionalita' visiva uguale a 16/10 complessivi e non inferiore a 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle quattro diottrie per la sola miopia anche in un solo occhio, e non superiore a tre diottrie anche in un solo occhio per gli altri vizi di refrazione. campo visivo e motilita' oculare normali. Sono ammessi gli esiti di trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. c) perdita uditiva: monolaterale: valori compresi tra 25 e 35 dB; bilaterale: p.p.t. compresa entro il 20%; monolaterale o bilaterale isolata < 45 dB a 6.000 ÷ 8.000 Hz. 3. La commissione di cui sopra disporra' per tutti i concorrenti, prima dell'effettuazione della visita medica generale, i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico con esame audiometrico; d) psicologico (ed eventuale psichiatrico); e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; f) analisi del sangue concernente: emocromo completo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; transaminasemia (GOT e GPT); birilubinemia totale e frazionata; gamma GT; verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetta positivita', il concorrente sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) che il medesimo concorrente avra' cura di effettuare, in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento); g) analisi di laboratorio concernente il dosaggio ematico del glucosio 6 - fosfato - deidrogenasi (G6PD) eseguito con metodo quantitativo. I candidati che risulteranno affetti da carenza totale o parziale dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e responsabilizzazione secondo il modello riportato nell'allegato «E» che costituisce parte integrante del presente decreto. 4. I concorrenti, terminati gli accertamenti specialistici e di laboratorio di cui al precedente comma 3, saranno sottoposti, a cura della medesima commissione, a una visita medica generale. In sede di tale visita la commissione potra' disporre l'effettuazione di ulteriori accertamenti specialistici o strumentali (compreso l'esame radiografico) nei casi meritevoli di approfondimento diagnostico al solo fine di un'adeguata valutazione clinica e medico-legale del concorrente. Nel caso in cui si renda necessario sottoporre il concorrente a indagini radiografiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso informato secondo quanto riportato nell'allegato «F» che costituisce parte integrante del presente decreto. In tale sede, inoltre, la commissione giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi e/o altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal presente bando di concorso. 5. La commissione provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali nonche' degli specifici requisiti psico-fisici indicati nel precedente comma 2 del presente articolo. 6. Saranno giudicati idonei i concorrenti cui verra' attribuito il seguente profilo sanitario minimo: ===================================================================== | PS | CO | AC | AR | AV | LS | LI | VS | AU | +=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+ | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | +-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+ Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, non puo' essere motivo di inidoneita' con conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. Inoltre, al fine di tenere conto delle caratteristiche somato-funzionali, la commissione attribuira' a ogni coefficiente 1 (uno) del profilo sanitario un punteggio di 0,5. Il punteggio complessivo ottenuto contribuira' alla formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 15. 7. La predetta commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito degli accertamenti sanitari, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito»; «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo. 8. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti da: imperfezioni e infermita' previste dal precitato art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; disturbi della parola anche se in forma lieve (dislalia - disartria); stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi presso una struttura sanitaria militare; malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso; tutte quelle malformazioni e infermita' non contemplate dai precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del corso formativo e con l'impiego quale Ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito. 9. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 10. I concorrenti giudicati «non idonei» potranno tuttavia presentare, seduta stante, al Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito - Reparto concorsi accademia e scuole militari, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata, in data successiva a quella del verbale di non idoneita' di cui al precedente comma 7 del presente articolo, a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di non idoneita'. Tale documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo giorno successivo a quello della visita medica. Il mancato inoltro nei termini e con le modalita' sopradescritte comportera' il rigetto della sopracitata istanza di riesame. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' fisica, sara' espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa l'idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente comma 7, sara' espresso dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera e), a seguito di valutazione della documentazione allegata all'istanza di riesame, ovvero, qualora necessario, a seguito di ulteriori accertamenti sanitari disposti. Il giudizio espresso da detta commissione e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche a seguito della valutazione sanitaria o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai medesimi, o che siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa di forza maggiore, saranno esclusi dal concorso. Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece, i concorrenti riceveranno dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito la relativa comunicazione e il giudizio di non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari sara' confermato.
Art. 13 Accertamento attitudinale 1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera d), eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato Maggiore dell'esercito, finalizzato a valutare le qualita' attitudinali e caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera' in una serie di prove attitudinali e in un'intervista di selezione. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate le potenzialita' adattative, le capacita' relazionali, emozionali e del lavoro. 2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato seduta stante e per iscritto all'interessato: «idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito»; «non idoneo quale ufficiale in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito», con indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto i concorrenti giudicati «non idonei» saranno esclusi dal concorso. 3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente art. 12, comma 1, comma 3. lettera f) 10° alinea e comma 10, non e' stato espresso alcun giudizio perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente manifestato volonta' di presentare istanza di riesame, saranno ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. Tali concorrenti, qualora giudicati non idonei al termine dell'accertamento attitudinale, saranno esclusi dal concorso, pertanto non saranno ammessi a sostenere il riesame degli accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche' rinviati ad altra data dalla commissione per gli accertamenti sanitari. Se, invece, saranno giudicati idonei al termine dell'accertamento attitudinale, ma successivamente conseguiranno il giudizio di non idoneita' agli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, ovvero al riesame degli accertamenti sanitari di cui al precedente art. 12, comma 10, saranno comunque esclusi dal concorso, indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto con riserva. 4. I verbali relativi alle prove di efficienza fisica, agli accertamenti sanitari e agli accertamenti attitudinali dovranno essere inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per il Personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1ª Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione, entro il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento attitudinale di cui al presente articolo. 5. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine di svolgimento degli accertamenti sanitari e degli accertamenti attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo.
Art. 14 Valutazione titoli 1. La commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a), provvedera' alla valutazione dei titoli di merito dei concorrenti risultati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12 e 13 del presente decreto, assegnando ai medesimi un massimo di 10 (dieci) punti. I titoli da valutare e i relativi punteggi da attribuire sono riportati nella tabella in allegato «G» che costituisce parte integrante del presente decreto. 2. Detti titoli di merito dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda e dichiarati nella stessa cosi' come disposto dal precedente art. 5, comma 4 del presente decreto. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice e del conseguente accertamento degli stessi, ai sensi del successivo art. 18 del presente decreto, da parte del Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito. 3. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta dai concorrenti, qualora la stessa sia reperibile nei siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione per la prova di efficienza fisica di cui al precedente art. 11, comma 3. del presente decreto.
Art. 15 Graduatorie finali di merito e ammissione al corso 1. I concorrenti giudicati idonei al termine delle prove e degli accertamenti di cui ai precedenti articoli 10, 11, 12, e 13 saranno iscritti dalla commissione di cui al precedente art. 9, comma 1, lettera a) - dopo aver effettuato la valutazione dei titoli di cui al precedente art. 14 - in graduatorie finali di merito distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree magistrali indicate nel precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p), e q) secondo l'ordine del punteggio finale di merito da ciascuno conseguito, ottenuto sommando: il punteggio conseguito nella prova di cultura; l'eventuale punteggio conseguito nella prova di efficienza fisica; l'eventuale punteggio conseguito negli accertamenti sanitari; il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli. 2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma 1 saranno approvate con decreto dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della Difesa e, solo a titolo informativo, nel sito web www.difesa.it/concorsi e nell'area pubblica del portale. 3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito del concorso si terra' conto delle riserve di posti previste nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non ricoperti per carenza o insufficienza di riservatari idonei, saranno devoluti agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria di merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 4. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito, qualora taluno dei posti di cui all'art. 1, comma 1 risultasse non ricoperto per carenza di concorrenti idonei, si procedera' alla sua eventuale devoluzione sulla base delle esigenze operative rappresentate dall'organo di impiego della Forza armata. 5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4 del presente articolo, nel decreto di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, posseduti alla data di scadenza di presentazione delle domande, che i concorrenti hanno dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso o in apposita dichiarazione sostitutiva allegata alla medesima. A parita' o in assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g), h), i), j), k), l), m), n), o), p) e q) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle predette graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui al precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di cui al precedente art. 1, commi 2 e 3 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 7. I vincitori riceveranno all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda di partecipazione una comunicazione contenente l'invito a presentarsi per assumere servizio - sotto riserva dell'accertamento dei requisiti prescritti per la frequenza del corso di cui al successivo art. 16 - presso l'Accademia militare, p.zza Roma 15, Modena. 8. I concorrenti che per qualsiasi motivo non dovessero presentarsi entro la giornata indicata nella comunicazione di cui al precedente comma 7, saranno considerati rinunciatari e, pertanto, non ammessi al corso, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. In caso di impossibilita' a ottemperare tempestivamente alla convocazione, per causa di forza maggiore riconosciuta valida dal Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito, potra' essere concessa una proroga della data di presentazione che in nessun caso potra' essere successiva alla conclusione della prima settimana del corso di formazione. Allo scopo gli interessati avranno cura di darne tempestiva e documentata notizia con le modalita' indicate al precedente art. 6, comma 3, e comunque non oltre il giorno di prevista presentazione. 9. Qualora alcuni dei posti rimanessero non ricoperti a seguito di rinuncia degli ammessi, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito potra' procedere ad altrettante ammissioni di concorrenti idonei secondo l'ordine delle rispettive graduatorie di merito e con i criteri indicati nel presente articolo fino al settimo giorno successivo alla data di inizio del corso. 10. Coloro che non riceveranno alcuna comunicazione entro trenta giorni dalla conclusione delle prove concorsuali, dovranno ritenersi non ammessi al corso. Comunque, essi, potranno chiedere informazioni sull'esito del concorso alla Direzione generale per il Personale militare - Servizio relazioni con il pubblico - viale dell'Esercito 186 - 00143 Roma (tel.: 06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it), a partire dal trentesimo giorno successivo alla conclusione delle prove concorsuali.
Art. 16 Svolgimento del corso e dimissioni 1. Il corso, le cui modalita' saranno definite dallo Stato Maggiore dell'esercito, avra' una durata complessiva di circa dodici settimane. 2. I vincitori ammessi al corso dovranno presentarsi presso l'Accademia militare - p.zza Roma 15, Modena - muniti di documento di riconoscimento provvisto di fotografia e in corso di validita', rilasciato da un'amministrazione dello Stato e della tessera sanitaria, nonche' del certificato o del referto di cui al precedente art. 11, comma 4. Se militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 3. Gli ammessi conseguiranno la qualifica di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingeneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito, dovranno contrarre una ferma di trenta mesi, decorrente per tutti dalla data di inizio del corso medesimo e, in qualita' di allievi, dovranno assoggettarsi alle leggi e ai regolamenti militari. Coloro che non sottoscriveranno tale ferma saranno considerati rinunciatari all'ammissione e rinviati dall'Accademia militare. 4. All'atto dell'ammissione al corso i concorrenti gia' in servizio e quelli richiamati dal congedo saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare. La cancellazione avra' effetto dalla data di ammissione al corso in qualita' di Allievi ufficiali in ferma prefissata, ausiliari del ruolo normale del Corpo degli ingegneri, del Corpo di commissariato e del Corpo sanitario dell'esercito. Allo scopo l'Accademia militare, al termine della prima settimana di corso, fornira' alle competenti Divisioni della direzione generale per il Personale militare gli elenchi dettagliati degli allievi gia' in servizio e di quelli richiamati dal congedo. Il personale sottoposto - secondo i rispettivi ordinamenti - a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'amministrazione di competenza. 5. Durante la frequenza del corso e durante l'espletamento del servizio da ufficiale in ferma prefissata saranno concessi dalla Direzione generale per il personale militare - a seguito della ricezione delle relative domande degli interessati trasmesse dagli enti/reparti di appartenenza - i nulla osta al transito in altre Forze armate o Corpi armati dello Stato, nonche' nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, solo ai vincitori di concorsi che all'atto dell'assunzione in servizio siano tenuti a sottoscrivere l'arruolamento volontario con ferma almeno triennale. 6. Gli allievi che dimostrino di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini necessarie per bene assolvere le funzioni del grado o che si rendano colpevoli di gravi mancanze contro la disciplina, il decoro o la morale ovvero che non frequentino almeno un terzo delle lezioni o esercitazioni, saranno dimessi dal corso con determinazione della Direzione generale per il personale militare. Gli allievi comunque dimessi dal corso: se provenienti dai ruoli dei Marescialli, rientreranno nella categoria di provenienza. Il periodo di durata del corso e' in tali casi computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio; se provenienti dalla vita civile, saranno collocati in congedo. 7. Durante il periodo di frequenza del corso agli allievi gia' in servizio competono gli assegni del grado rivestito all'atto dell'ammissione.
Art. 17 Nomina a ufficiale in ferma prefissata 1. Gli allievi che supereranno gli esami di fine corso, conseguendo il giudizio di idoneita', saranno nominati tenente in ferma prefissata, ausiliario del ruolo normale del Corpo degli ingegneri o del Corpo di commissariato o del Corpo sanitario dell'esercito. 2. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto ministeriale di nomina, mentre l'anzianita' relativa sara' data dalla media del punteggio conseguito nel concorso e di quello conseguito al termine del corso. La predetta media sara' calcolata dalla Direzione generale per il personale militare, acquisendo i verbali di esame di fine corso dall'Accademia militare. 3. Gli allievi che non supereranno gli esami di fine corso in prima sessione saranno ammessi a ripeterli in una sessione di riparazione, trascorsi almeno trenta giorni dalla sessione ordinaria. In caso di superamento degli esami di tale sessione essi saranno nominati ufficiali e iscritti in ruolo, dopo i pari grado che hanno superato gli esami in prima sessione, con la medesima anzianita' assoluta. Coloro che invece non supereranno detti esami, saranno dimessi dal corso previa determinazione della Direzione generale per il personale militare. 4. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere: collocati in congedo, a domanda, a decorrere dal diciottesimo mese di servizio. Tuttavia la Direzione generale per il personale militare potra' rinviare il collocamento in congedo fino a un massimo di sei mesi per esigenze d'impiego ovvero per proroga dell'impiego nelle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale; ammessi, a domanda, a una ulteriore ferma annuale, previa partecipazione e superamento di apposito concorso, se bandito dalla Direzione generale per il personale militare su richiesta dello Stato Maggiore dell'esercito; trattenuti in servizio, fino a un massimo di sei mesi, su proposta dello Stato Maggiore dell'esercito e previo loro consenso, per consentire l'impiego ovvero la proroga dell'impiego nell'ambito delle operazioni condotte fuori dal territorio nazionale ovvero in concorso con le Forze di polizia per il controllo del territorio nazionale. 5. Gli ufficiali in ferma prefissata potranno essere posti in congedo illimitato prima della scadenza della ferma, venendo collocati nella riserva di complemento, per gravi mancanze disciplinari o scarso rendimento in servizio. Il provvedimento verra' adottato dalla Direzione generale per il personale militare su proposta dei superiori gerarchici competenti a esprimere giudizi sull'avanzamento. 6. Agli ufficiali medesimi si applicano le norme di stato giuridico previste per gli ufficiali di complemento.
Art. 18 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 3 del presente decreto, il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'esercito provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti, la conferma di quanto dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente sottoscritte dai vincitori del concorso medesimo, ai sensi delle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del predetto decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma emerge la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera. 3. Verranno acquisiti d'ufficio: a) il certificato generale del casellario giudiziale; b) il nulla osta per l'arruolamento nell'esercito per coloro che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo armato dello Stato.
Art. 19 Esclusioni 1. I concorrenti che risultano in difetto anche di uno soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione al corso allievi ufficiali in ferma prefissata dell'esercito saranno esclusi con provvedimento dalla Direzione generale per il personale militare. 2. la Direzione generale per il personale militare potra' escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti dal concorso ovvero dal corso, nonche' potra' dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a Ufficiale in ferma prefissata, qualora il difetto, anche di uno soltanto, dei prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni, durante il corso, ovvero dopo la nomina a tenente in ferma prefissata dell'esercito.
Art. 20 Prospettive di carriera per gli ufficiali in ferma prefissata 1. Gli ufficiali in ferma prefissata possono partecipare, in relazione al titolo di studio posseduto e qualora in possesso dei requisiti indicati dal relativo bando, ai concorsi per il reclutamento di: a) ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali di cui all'art. 653 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sempreche' non hanno superato il giorno di compimento del 40° anno di eta'; b) ufficiali in servizio permanente dei ruoli speciali di cui all'art. 659 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Gli ufficiali in ferma prefissata che avranno completato la ferma di cui al precedente art. 16, comma 3, saranno collocati in congedo. 3. A favore degli ufficiali in ferma prefissata che hanno prestato servizio senza demerito nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare sono previste riserve fino all'80% dei posti annualmente disponibili per la partecipazione ai concorsi per gli ufficiali in servizio permanente dei ruoli normali a nomina diretta di cui all' all'art. 652 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
Art. 21 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito Regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale Militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it - posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it - indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 12 luglio 2021 Il direttore generale: Ricca
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