Concorso per COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 74 del 17-09-2021
Sintesi: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI CONCORSO (Scad. 17-10-2021) Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di ventiquattro allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinier ...
Ente: COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 17-09-2021
Data Scadenza bando 17-10-2021
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COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

CONCORSO (Scad. 17-10-2021)

Concorso pubblico, per titoli, per il reclutamento di ventiquattro allievi carabinieri, in qualita' di atleti, per il Centro sportivo dell'Arma dei Carabinieri.

 
 
                       IL COMANDANTE GENERALE 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre  1990,
n. 309, recante «Testo unico delle leggi  in  materia  di  disciplina
degli  stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,  cura   e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza» e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali,  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla protezione  delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche ed integrazioni; 
    Visto il decreto ministeriale datato 28 luglio 2005,  concernente
«Disposizioni  applicabili  ai  concorsi  per  l'accesso   al   ruolo
appuntati  e  carabinieri  dell'Arma  dei  carabinieri  riservati  ai
volontari in  ferma  prefissata  delle  Forze  armate»  e  successive
modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna a norma dell'art.  6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto l'art. 66, comma 10, del decreto-legge 25 giugno  2008,  n.
112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n.  133,
il quale richiama, ai soli fini dell'autorizzazione ad  assumere,  la
procedura prevista dall'art. 35, comma 4, del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, previa richiesta delle
amministrazioni interessate,  corredata  da  analitica  dimostrazione
delle cessazioni avvenute nell'anno precedente  e  delle  conseguenti
economie  e  dall'individuazioni  delle  unita'  da  assumere  e  dei
correlati oneri, asseverate dai relativi organi di controllo; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e,  in  particolare,  l'art.  636,
nonche'  l'art.  2186,  che  fa   salva   l'efficacia   dei   decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia di ordinamento militare, a norma dell'art. 14 della legge  28
novembre 2005, n. 246» e, in particolare, gli articoli 957, 959,  960
e 961 e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109,  concernente  disposizioni
per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; 
    Vista la legge 4 novembre 2010, n.  183,  art.  28,  relativa  al
reclutamento del  personale  dei  gruppi  sportivi,  delle  Forze  di
polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e art. 1524, comma
2 del decreto legislativo n. 66/2010; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.  35,  e,
in   particolare,   l'art.   8,   comma   1,   concernente   l'invio,
esclusivamente   per   via   telematica,   delle   domande   per   la
partecipazione  a  selezioni  e  concorsi  per   l'assunzione   nelle
pubbliche amministrazioni centrali; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
«Approvazione  della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare»; 
    Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, recante «Modifica  all'art.
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e altre disposizioni in  materia  di
parametri fisici per l'ammissione ai  concorsi  per  il  reclutamento
nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo dei vigili del
fuoco»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  delle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, in attuazione della legge 12  gennaio
2015, n. 2»; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  95,  recante
«Disposizioni in materia  di  revisione  dei  ruoli  delle  Forze  di
polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera  a),  della  legge  7
agosto  2015,  n.  124,  in   materia   di   riorganizzazione   delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  172  recante
«Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'art. 1, comma  2
e 3, della legge 1° dicembre 2018, n. 132, al decreto legislativo  29
maggio 2017, n. 95, recante: Disposizioni in materia di revisione dei
ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'art. 8, comma 1,  lettera
a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione
delle amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 dicembre  2019,  n.  173  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, commi 2,  lettera
a), 3, 4 e 5, della legge 1° dicembre 2018, n. 132; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2020  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19» e, in particolare, l'art. 259, convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; 
    Vista la legge 4 novembre  2010,  n.  183,  recante  «Deleghe  al
Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione  di  enti,
di congedi, aspettative e permessi,  di  ammortizzatori  sociali,  di
servizi   per   l'impiego,   di   incentivi    all'occupazione,    di
apprendistato, di occupazione femminile,  nonche'  misure  contro  il
lavoro sommerso e disposizioni  in  tema  di  lavoro  pubblico  e  di
controversie al lavoro e, in particolare, l'art. 28; 
    Ravvisata la necessita' di indire un concorso, per titoli, per il
reclutamento di ventiquattro carabinieri in  ferma  quadriennale,  in
qualita' di atleti, per le esigenze del Centro sportivo dell'Arma dei
carabinieri; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                          Posti a concorso 
 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per  titoli,   per   il
reclutamento di ventiquattro carabinieri in ferma  quadriennale,  per
il Centro sportivo dell'Arma dei carabinieri, riservato ad atleti  di
interesse nazionale  riconosciuti  dal  Comitato  olimpico  nazionale
italiano (CONI) o dalle Federazioni sportive nazionali  affiliate  al
medesimo comitato, ripartiti nelle discipline/specialita' indicate: 
    Federazione italiana judo lotta karate e arti marziali (FIJLKAM): 
      un atleta di sesso maschile nella «lotta grecoromana» categoria
«-63 kg»; 
      due atlete di sesso femminile nel «judo» categoria «-63 kg»; 
      un atleta di sesso maschile nel «judo» categoria «-66 kg»; 
      un atleta di sesso maschile nella «lotta libera» categoria «-70
kg»; 
      un atleta di sesso maschile nel «judo» categoria «-90 kg»; 
      un atleta di sesso maschile nel «judo» categoria «+100 kg». 
    Federazione italiana taekwondo (FITA): 
      un atleta di sesso maschile nella  «taekwondo»  categoria  «-63
kg»; 
    Federazione italiana atletica leggera (FIDAL): 
      un atleta di sesso femminile nella specialita' «400 mt.»; 
      un atleta di sesso maschile nella specialita' «200 mt.»; 
      un  atleta  di  sesso  femminile  nella  specialita'  «400  mt.
ostacoli»; 
      due atlete di  sesso  femminile  nella  specialita'  «salto  in
lungo». 
    Federazione italiana nuoto (FIN): 
      un atleta di  sesso  femminile  nella  specialita'  «200  stile
libero»; 
      due atlete di sesso femminile  nella  specialita'  «100  e  200
dorso». 
    Federazione italiana triathlon (FITRI): 
      un  atleta  di  sesso  femminile  nella  disciplina  «triathlon
distanza sprint»; 
      un  atleta  di  sesso  maschile  nella  disciplina   «triathlon
distanza sprint». 
    Federazione italiana scherma (FIS): 
      un atleta di sesso femminile nella specialita' «sciabola»; 
      un atleta di sesso maschile nella specialita' «sciabola»; 
      tre atlete di sesso femminile nella specialita' «fioretto». 
    Federazione italiana canottaggio (FIC): 
      un atleta di sesso femminile nella specialita' «4 di coppia»; 
    2. Il Comando generale dell'Arma dei carabinieri ha  facolta'  di
devolvere i posti eventualmente non ricoperti in  una  o  piu'  delle
discipline/specialita', per insufficienza di concorrenti  idonei,  ad
altra disciplina/specialita' tra quelle indicate al comma 1. 
    3. Ai sensi dell'art. 642 del decreto legislativo 15 marzo  2010,
n. 66, resta impregiudicata, per il Comando  generale  dell'Arma  dei
carabinieri,  la  facolta'  di  revocare  o  annullare  il  bando  di
concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di aumentare
o  diminuire  il  numero  dei  posti  a   concorso,   di   sospendere
l'ammissione dei vincitori alla frequenza del corso,  in  ragione  di
esigenze attualmente  non  valutabili  ne'  prevedibili,  nonche'  in
applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che
impedissero o limitassero le assunzioni di personale per l'anno 2021.
In tal caso verra' data formale  comunicazione  mediante  avviso  che
sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
 
    1. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani che, alla
data di scadenza del termine  per  la  presentazione  delle  domande,
indicato nel successivo art. 3, comma 1: 
      a. abbiano compiuto il  diciassettesimo  anno  di  eta'  e  non
abbiano superato il giorno di compimento del ventiseiesimo anno.  Per
coloro che abbiano  prestato  servizio  militare  il  limite  massimo
d'eta' e'  elevato  a  ventotto  anni.  Per  i  soli  candidati  alla
specialita' canottaggio, il limite di eta' e' elevato a  trentacinque
anni. Non si applicano gli aumenti dei limiti di  eta'  previsti  per
l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi; 
      b.  abbiano,  se  minori,  il  consenso  di  chi  esercita   la
responsabilita' genitoriale; 
      c. godano dei diritti civili e politici; 
      d. siano in possesso del diploma di  istruzione  secondaria  di
primo grado; 
      e. non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,   a   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      f. abbiano tenuto condotta incensurabile; 
      g.  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      h. non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  di  pena  su   richiesta,   a   pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna  o  con  il
beneficio della non menzione; 
      i. non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j. non siano  in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per
delitti non colposi; 
      k.  se  militari,   non   siano   sottoposti   a   procedimento
disciplinare  conseguente  a  procedimento  penale  per  delitto  non
colposo che non si sia concluso con sentenza irrevocabile pronunciata
ai sensi dell'art. 530 del  codice  di  procedura  penale,  ossia  di
assoluzione perche' il fatto non sussiste ovvero  perche'  l'imputato
non lo ha commesso; 
      l. abbiano conseguito, nel periodo compreso tra il  1º  gennaio
2020 e  la  data  di  scadenza  della  presentazione  delle  domande,
indicato nell'art. 3, comma 1, nella  disciplina/specialita'  per  la
quale intendono concorrere, risultati agonistici  di  livello  almeno
nazionale certificati dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o dalle federazioni sportive nazionali  affiliate  al  CONI,  la  cui
valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'art.
5, comma 1, lettera a), sulla base dei parametri fissati nell'art. 8.
Per i titoli di manifestazioni con  cadenza  pluriennale  (Olimpiadi,
mondiali, europei, giochi del  mediterraneo,  universiadi),  oltre  a
quelli acquisiti nel  suddetto  periodo  temporale,  sono  valutabili
anche  quelli  acquisiti  antecedentemente  al  1º  gennaio  2020  se
relativi  all'ultima  edizione   della   manifestazione   pluriennale
effettuata prima della scadenza del termine della presentazione della
domanda; 
      m. essere riconosciuti «atleta  di  interesse  nazionale»,  dal
Comitato olimpico nazionale italiano  (CONI)  e/o  dalle  federazioni
sportive nazionali affiliate al CONI. 
    2. Il conferimento della  nomina  ai  vincitori  del  concorso  e
l'ammissione  dei  medesimi  al   previsto   corso   formativo   sono
subordinati: 
      a. al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psicofisica  e
attitudinale da accertarsi con le  modalita'  di  cui  ai  successivi
articoli 6 e 7; 
      b.  al  non  aver  tenuto  comportamenti  nei  confronti  delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      c. al non trovarsi in situazioni comunque non  compatibili  con
l'acquisizione o la conservazione dello stato di carabiniere. 
    3. I requisiti di partecipazione al concorso, ai sensi  dell'art.
4 del decreto del Ministro della difesa 28 luglio 2005  e  successive
modifiche devono essere posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle  domande  indicato  al  successivo  art.  3  e
mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla  data  di  effettiva
immissione nel ruolo degli appuntati e carabinieri quale  atleta  del
centro sportivo dell'Arma  dei  carabinieri,  fermo  restando  quanto
previsto in tema di esclusioni dal successivo  art.  12,  nonche'  di
espulsione  in  qualsiasi  momento  dal  corso  formativo,  a   mente
dell'art. 599 del decreto del Presidente della  Repubblica  15  marzo
2010, n. 90 e del regolamento per le scuole allievi carabinieri. 
                               Art. 3 
 
 
                     Domanda di partecipazione. 
 
 
    1.  La  domanda  di   partecipazione   deve   essere   presentata
esclusivamente  on-line,  avvalendosi  della  procedura   disponibile
nell'area concorsi  del  sito  ufficiale  dell'Arma  dei  carabinieri
(www.carabinieri.it), entro il termine perentorio di trenta giorni  a
decorrere  dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2.  Per  poter  presentare  la  domanda  di   partecipazione   e'
necessario munirsi: 
      a. dei seguenti documenti: 
        curriculum sportivo, rilasciato  dalla  federazione  sportiva
nazionale di  riferimento,  con  l'attestazione  della  qualifica  di
«atleta di interesse nazionale»; 
        titolo di studio conseguito, ovvero  autocertificazione  come
da allegato D del bando; 
        atto di assenso per i candidati minorenni, come da allegato A
del bando, sottoscritto dagli esercenti la potesta' genitoriale, o in
mancanza, dal tutore,  unitamente  ad  una  copia  dei  documenti  di
riconoscimento; 
        una fototessera in formato digitale; 
        tutti i citati  documenti,  dovranno  essere  caricati  sulla
piattaforma in formato PDF durante la compilazione della  domanda  di
partecipazione; 
      b. di uno dei seguenti strumenti di  identificazione  intestati
al candidato: 
        credenziali SPID con livello di sicurezza  2  che  consentono
l'accesso  ai  servizi   on-line   della   pubblica   amministrazione
attraverso l'utilizzo di nome utente, password e la generazione di un
codice temporaneo; le istruzioni per il  rilascio  di  SPID  (Sistema
pubblico di identita' digitale) sono disponibili sul  sito  ufficiale
dell'Agenzia   per    l'Italia    digitale    (AgID)    all'indirizzo
www.spid.gov.it 
        idoneo lettore di  smart-card  installato  nel  computer  per
l'utilizzo con carta  nazionale  dei  servizi  (CNS)  precedentemente
attivata presso gli sportelli pubblici preposti, i quali provvedono a
rilasciare un PIN; 
      c. di  una  casella  di  posta  elettronica  certificata  (PEC)
intestata al  candidato  che  servira'  per  inviare  o  ricevere  le
comunicazioni attinenti la procedura concorsuale; 
      d. di una casella posta elettronica standard, sulla  quale,  al
termine della procedura, si ricevera' una copia in formato PDF  della
domanda presentata. 
    I  candidati  minorenni  dovranno  utilizzare  uno  strumento  di
identificazione   intestato    all'esercente    la    responsabilita'
genitoriale o, in mancanza, al tutore. 
    3. Non sono ammesse domande  di  partecipazione,  presentate  con
modalita' diverse da quanto previsto dal presente articolo  (compreso
quelle cartacee) o presentate con sistemi intestati a persone diverse
da quelle indicate al comma 2. 
    4. Una volta autenticato nel sito, il candidato dovra'  compilare
tutti i campi presenti seguendo i passaggi indicati dalla procedura. 
    I  candidati  minorenni  dovranno  indicare  i  propri  dati   di
partecipazione. 
    5. Il candidato dovra' dichiarare: 
      a. i propri dati anagrafici (cognome, nome,  luogo  e  data  di
nascita) e il codice fiscale; 
      b. una sola disciplina/specialita' di quelle indicate  all'art.
1, comma 1; 
      c. il possesso della cittadinanza italiana. In caso  di  doppia
cittadinanza,   il   concorrente   dovra'   indicare,   in   apposita
dichiarazione  da  consegnare  all'atto  della  presentazione   degli
accertamenti psico-fisici di cui all'art. 6, la seconda  cittadinanza
e in quale Stato e' soggetto o ha assolto agli obblighi militari; 
      d. il comune nelle cui liste elettorali e'  iscritto  ovvero  i
motivi della mancata iscrizione o  della  cancellazione  dalle  liste
medesime; 
      e. il proprio stato civile; 
      f. la residenza e il recapito al  quale  desidera  ricevere  le
comunicazioni relative al concorso, completo di codice di  avviamento
postale e  di  numero  telefonico  (telefonia  fissa  e  mobile).  Se
cittadino  italiano  residente  all'estero,  dovra'  indicare   anche
l'ultima residenza in Italia della famiglia e la  data  di  espatrio.
Dovra' essere segnalata, altresi', a mezzo e-mail PEC  (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it), al Centro nazionale di  selezione  e
reclutamento,    ogni    variazione    del     recapito     indicato.
L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  per  l'eventuale
dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta  indicazione  del
recapito da  parte  del  concorrente  ovvero  da  mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento  del  recapito  stesso  indicato  nella
domanda, ne' per eventuali disguidi telematici o comunque  imputabili
a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore; 
      g. l'aver tenuto condotta incensurabile e di non aver riportato
condanne penali o applicazioni di pena ai  sensi  dell'art.  444  del
codice di procedura  penale,  di  non  avere  in  corso  procedimenti
penali, di non essere stato sottoposto a misure  di  sicurezza  o  di
prevenzione,  di  non  avere  a  proprio  carico  precedenti   penali
iscrivibili nel  casellario  giudiziale  ai  sensi  dell'art.  3  del
decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313. 
    In caso contrario dovra' indicare i procedimenti a carico e  ogni
altro  eventuale  precedente   penale,   precisando   la   data   del
provvedimento e l'autorita' giudiziaria che  lo  ha  emanato,  ovvero
quella presso la quale pende un procedimento penale. 
    Il concorrente dovra'  impegnarsi,  altresi',  a  comunicare  con
tempestivita' al Comando generale dell'Arma dei carabinieri -  Centro
nazionale  di  selezione  e  reclutamento  -   ufficio   concorsi   e
contenzioso,     a     mezzo      e-mail      PEC      (all'indirizzo
cnsrconccar@pec.carabinieri.it),  qualsiasi  variazione   della   sua
posizione   giudiziaria   che   intervenga    successivamente    alla
dichiarazione di cui sopra, fino all'effettivo incorporamento  presso
la Scuola allievi carabinieri; 
      h. di non essere  stato  destituito,  dispensato  o  dichiarato
decaduto dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze  di  pubblica  amministrazione  a  seguito  di
procedimento disciplinare ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio,
da precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di  polizia  ad
esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; 
      i. i titoli di studio e professionali, che saranno valutati  ai
sensi del successivo art. 8; 
      j. di prestare  l'esplicito  consenso,  ai  sensi  del  decreto
legislativo 30 giugno 2003, n. 196, del decreto legislativo 10 agosto
2018, n. 101, del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Garante  per  la
protezione dei dati personali, alla raccolta  e  al  trattamento  dei
dati  personali  che  lo  riguardano,  necessario   ai   fini   della
valutazione dei requisiti di partecipazione. 
    6. All'esito della procedura correttamente eseguita,  il  sistema
automatizzato generera' una ricevuta di avvenuta presentazione  della
domanda on-line, inviandola automaticamente  all'indirizzo  di  posta
elettronica standard indicato dal concorrente. Detta ricevuta  dovra'
essere portata al seguito all'atto della  presentazione  al  C.N.S.R.
per le prove concorsuali. 
    7. I candidati, qualora ritengano di aver omesso la  compilazione
di  uno  o  piu'  campi  della  domanda  informatizzata   ovvero   di
modificarli   od   anche   integrarli,   dovranno   procedere   prima
all'annullamento della domanda presentata in maniera errata e  quindi
riprodurla ex novo entro il termine  previsto  per  la  presentazione
della stessa di cui al precedente comma 1. 
    8. Fermo restando che la domanda presentata  on-line  non  potra'
essere modificata una volta scaduto il termine ultimo fissato per  la
presentazione delle domande di partecipazione, il Centro nazionale di
selezione e reclutamento potra' chiedere  la  regolarizzazione  delle
domande che, benche' inviate nei termini e con le modalita'  indicate
ai  commi  precedenti,  risultino  formalmente  irregolari  per  vizi
sanabili. 
    Con la presentazione della domanda di partecipazione al  concorso
il candidato, ai sensi: 
      del decreto legislativo 30 giugno 2003,  n.  196,  del  decreto
legislativo 10 agosto 2018, n. 101, del regolamento (UE) 2016/679 del
Garante   per   la   protezione   dei   dati   personali,   manifesta
esplicitamente  il  consenso  obbligatorio   alla   raccolta   e   al
trattamento dei dati personali che lo riguardano, necessario ai  fini
della valutazione dei requisiti di partecipazione; 
      dell'art. 76 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, si  assume  le  responsabilita'  penali  circa
eventuali dichiarazioni mendaci. 
    In caso di dichiarazioni mendaci rese dal candidato e finalizzate
a trarre un indebito beneficio, seguira': 
      la segnalazione alla competente Procura della Repubblica per le
valutazioni di competenza; 
      l'esclusione dal concorso o,  se  vincitore,  dal  corso  e  la
revoca a nomina a carabiniere atleta. 
                               Art. 4 
 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a. accertamenti psico-fisici; 
      b. accertamenti attitudinali; 
      c. valutazione dei titoli. 
    2. I candidati  ammessi  agli  accertamenti  suindicati  dovranno
presentarsi  muniti  di  carta  d'identita'  o  altro  documento   di
riconoscimento provvisto di  fotografia  e  in  corso  di  validita'.
All'atto della presentazione per lo  svolgimento  della  prima  prova
concorsuale i concorrenti dovranno esibire, se richiesta, copia della
domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 3, comma 6. 
    3. I candidati, all'atto dell'approvazione della  graduatoria  di
merito del concorso, dovranno essere idonei in tutti gli accertamenti
previsti nel comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso. 
                               Art. 5 
 
 
                             Commissioni 
 
 
    1. Con successivi decreti del Comandante generale  dell'Arma  dei
carabinieri o autorita' delegata, saranno nominate: 
      a. la commissione esaminatrice, preposta alla  valutazione  dei
titoli ed alla formazione della graduatoria finale di merito; 
      b. la commissione per gli accertamenti psico-fisici; 
      c. la commissione per gli accertamenti attitudinali. 
    2. La commissione di cui al comma 1, lettera a),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di grado non inferiore a colonnello, presidente; 
      un ufficiale di grado non inferiore a maggiore, membro; 
      un funzionario del CONI, membro; 
      un ispettore, segretario, senza diritto di voto. 
    3. La commissione di cui al comma 1, lettera b),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un  ufficiale  medico  di  grado  non   inferiore   a   tenente
colonnello, presidente; 
      due ufficiali medici, membri, di cui il meno elevato  in  grado
o, a parita' di grado, il meno anziano, svolgera' anche  le  funzioni
di segretario. 
    Detta commissione si avvarra' del supporto di medici specialisti,
anche esterni. 
    4. La commissione di cui al comma 1, lettera c),  sara'  composta
dal seguente personale dell'Arma dei carabinieri: 
      un ufficiale di  grado  non  inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      un ufficiale con qualifica di  perito  selettore  attitudinale,
membro; 
      un ufficiale psicologo, membro. 
    Il meno elevato in grado o, a parita' di grado, il  meno  anziano
dei membri, svolgera' anche le funzioni di segretario. 
                               Art. 6 
 
 
                      Accertamenti psico-fisici 
 
 
    1.  I  candidati  che  non  abbiano  ricevuto  comunicazione   di
esclusione dal concorso per mancanza dei requisiti di partecipazione,
saranno  convocati  presso  il  Centro  nazionale  di   selezione   e
reclutamento del  Comando  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  per
essere  sottoposti  ad  accertamenti  psico-fisici,  a   cura   della
commissione di cui all'art.  5,  comma  1,  lettera  b),  volti  alla
verifica del possesso dell'idoneita' psicofisica a prestare  servizio
in qualita' di carabiniere atleta. 
    Il  calendario  di  convocazione   dei   candidati   sara'   reso
disponibile  mediante  pubblicazione  di  apposito  avviso  nel  sito
www.carabinieri.it  e  presso  il  Comando  generale  dell'Arma   dei
carabinieri - V Reparto - ufficio relazioni con il pubblico -  piazza
Bligny n. 2 - 00197 Roma  -  tel.  06/80982935.  Detta  comunicazione
avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati;
resta pertanto a carico di ciascun candidato l'onere di verificare la
data  di  convocazione,  la  pubblicazione  di  eventuali  rinvii   o
variazioni del suddetto calendario. 
    2. Il candidato che, regolarmente convocato, non si presenti  nel
giorno e nell'ora stabiliti per gli accertamenti  psico-fisici  sara'
considerato rinunciatario e quindi escluso dal  concorso,  quali  che
siano le ragioni dell'assenza, comprese  quelle  dovute  a  causa  di
forza maggiore, ferme  restando  le  salvaguardie  previste  per  gli
eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. Non
saranno  previste  riconvocazioni  ad   eccezione   dei   concorrenti
interessati dal concomitante  svolgimento  di  prove  nell'ambito  di
altri concorsi indetti dall'Amministrazione della difesa ai quali gli
stessi hanno chiesto di  partecipare.  A  tal  fine  gli  interessati
dovranno far pervenire (tramite comunicazione  a  mezzo  PEC  inviata
all'indirizzo  cnsrconccar@pec.carabinieri.it)  al  predetto   Centro
nazionale  di  selezione   e   reclutamento   un'istanza   di   nuova
convocazione, entro le ore 13,00 del giorno lavorativo antecedente  a
quello di prevista presentazione, inviando documentazione probatoria.
La riconvocazione, che potra' essere disposta compatibilmente con  il
periodo di svolgimento della prova stessa, avverra' esclusivamente  a
mezzo e-mail (che sara' inviata all'indirizzo  di  posta  elettronica
certificata indicata nella domanda di partecipazione al concorso). 
    3. L'idoneita' psico-fisica dei candidati sara' accertata secondo
le modalita' previste  dal  decreto  ministeriale  4  giugno  2014  e
successive modificazioni ed integrazioni, citati nelle premesse e con
quelle definite in apposito provvedimento dirigenziale del  direttore
del Centro nazionale di selezione e reclutamento. Detto provvedimento
dirigenziale sara' reso disponibile, prima della data di  svolgimento
della   prova   concorsuale,   mediante   pubblicazione   sul    sito
www.carabinieri.it con valore di notifica a tutti gli effetti  e  per
tutti i candidati. 
    4.   I   candidati   dovranno   presentarsi   agli   accertamenti
psico-fisici  indossando  una  tuta  ginnica,  muniti  dei   seguenti
documenti,  in  originale  o  in  copia  con  originale  in  visione,
rilasciati  in  data  non  anteriore  a  sei  mesi   da   quella   di
presentazione: 
      a.  qualora  il  candidato  ne  sia  gia'  in  possesso,  esame
radiografico del torace in due proiezioni, con relativo referto; 
      b. referto analitico attestante l'esito della ricerca di HbsAg,
anticorpi HCV e anticorpi HIV; 
      c. certificato, compilato in  ogni  sua  parte  ed  in  maniera
conforme al modello  riportato  nell'allegato  «B»,  che  costituisce
parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio  medico
di fiducia che attesti lo stato  di  buona  salute  ed  i  precedenti
anamnestici di rilievo; 
      d. i candidati di sesso femminile dovranno altresi' produrre: 
        ecografia   pelvica   (finalizzata   alla   verifica    della
morfologia, di masse atipiche, reperti patologici o malformazioni  di
utero e ovaie) con relativo referto; 
        esito di test di gravidanza (mediante  analisi  su  sangue  o
urine), effettuato entro i cinque giorni calendariali  precedenti  la
data di presentazione per gli accertamenti psico-fisici (la  data  di
presentazione non e' da calcolare nel computo dei cinque giorni); 
      e. elettrocardiogramma refertato; 
      f. esame audiometrico tonale (la prova deve  essere  effettuata
testando le frequenze 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000  e  8000
Hz); 
      g. esami ematochimici: 
        emocromo completo; 
        ves; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia totale; 
        transaminasemia (GOT e GPT); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        gamma GT; 
        esame delle urine standard e del sedimento. 
    I  certificati  predetti  dovranno   essere   effettuati   presso
strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private  accreditate
con il Servizio sanitario nazionale o regionale. In quest'ultimo caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima  comprovante  detto  accreditamento.  La
mancata presentazione di uno dei documenti di cui  alle  lettere  b),
c), d), e), f) e g), l'esibizione di test eseguito oltre  il  termine
suindicato ovvero  l'esibizione  di  certificati  privi  di  elementi
essenziali di validita' (ad  es.:  senza  data,  senza  firma,  senza
elementi di identificazione della struttura  che  li  ha  rilasciati,
etc), determinera' l'esclusione  dal  concorso  non  essendo  ammesse
nuove convocazioni. 
    5. I candidati ancora minorenni all'atto della presentazione agli
accertamenti psicofisici, dovranno produrre la dichiarazione  di  cui
all'allegato  «A»  al  bando,  sottoscritta  da   chi   esercita   la
responsabilita' genitoriale. 
    6. Gli  accertamenti  psico-fisici  verificheranno  il  possesso,
secondo i criteri stabiliti dalle  vigenti  direttive,  del  seguente
profilo  sanitario  minimo:  psiche  (PS)  1,  costituzione  (CO)  4,
apparato cardiocircolatorio (AC) 4,  apparato  respiratorio  (AR)  4,
apparati vari (AV) 4, (indipendentemente dal coefficiente  assegnato,
la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima  G6PD  non  puo'
essere motivo  di  esclusione,  ai  sensi  dell'art.  1  della  legge
109/2010 richiamata in premessa), apparato locomotore superiore  (LS)
4, apparato locomotore inferiore (LI) 4,  apparato  uditivo  (AU)  4,
apparato visivo (VS) 4 (sono ammessi tra gli interventi di  chirurgia
rifrattiva solamente la PRK ed il LASIK). 
    7. Saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati affetti da: 
      a.  imperfezioni  ed  infermita'  contemplate  nella  direttiva
tecnica riguardante, tra l'altro, l'accertamento delle imperfezioni e
infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio  militare,  di
cui al decreto ministeriale 4 giugno 2014 e successive  modifiche  ed
integrazioni, citato nelle premesse ritenute causa di  non  idoneita'
al servizio militare secondo quanto previsto dalla direttiva  tecnica
per l'applicazione delle imperfezioni e infermita' che sono causa  di
non idoneita' al servizio militare di cui al decreto  ministeriale  4
giugno 2014, o che determinano l'attribuzione di un profilo sanitario
superiore a  1  al  sistema  psichico,  fermi  restando  i  requisiti
stabiliti dal bando; 
      b. positivita'  agli  accertamenti  diagnostici  per  abuso  di
alcool e cataboliti urinari di sostanze stupefacenti e/o  psicotrope,
o  agli  accertamenti  sul  controllo  per  l'abuso  di  alcool,   da
confermarsi  con  esame   di   2°   livello   (gascromatografia   con
spettrometria di massa) presso una struttura ospedaliera  militare  o
civile; 
      c. tutte quelle imperfezioni ed infermita' non contemplate  dai
presente comma nelle precedenti lettere, comunque  incompatibili  con
la frequenza del corso e con il successivo impiego quale  carabiniere
atleta. 
    8. La commissione giudichera' altresi' inidonei i  candidati  che
presentino  tatuaggi  o  altre  permanenti   alterazioni   volontarie
dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di  natura  comunque
sanitaria:  sulla  testa,  sul   collo   (fino   alla   circonferenza
delimitata, anteriormente, dal centro dello sterno e, posteriormente,
dall'apofisi   spinosa   della   settima   vertebra   cervicale    cd
«prominente»), sui due terzi distali delle braccia (al di sotto della
circonferenza all'altezza dell'inserzione del  deltoide  sull'omero),
sugli avambracci, sulle mani e sulle gambe (al di sotto della rotula,
anteriormente, e della cavita' poplitea, posteriormente; al di  sopra
dei malleoli) ovvero, anche  se  localizzati  nelle  aree  del  corpo
consentite,  quando  per  dimensioni,  contenuto   o   natura   siano
deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o  di  discredito  alle
istituzioni. 
    Disposizioni di dettaglio saranno contenute nelle norme  tecniche
per gli accertamenti psico-fisici. 
    Tale requisito dovra'  permanere  anche  durante  il  periodo  di
servizio. 
    9. La commissione, prima di eseguire la visita medica collegiale,
disporra'  per  tutti  i  concorrenti  candidati  una  visita  medica
generale ed i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a. cardiologico; 
      b. oculistico; 
      c. odontoiatrico; 
      d. otorinolaringoiatrico; 
      e. psichiatrico (avvalendosi  anche  dei  test  e  delle  prove
somministrate in aula); 
      f. analisi delle urine, finalizzata alla ricerca  di  eventuali
cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali  anfetamine,
cocaina, oppiacei,  cannabinoidi,  barbiturici  e  benzodiazepine.  I
candidati dovranno rilasciare la dichiarazione di consenso ad  essere
sottoposti ai predetti  esami.  Per  i  candidati  ancora  minorenni,
invece, la suddetta  dichiarazione,  conforme  al  modello  riportato
nell'allegato F,  dovra'  essere  sottoscritta  da  chi  esercita  la
responsabilita' genitoriale  e  portata  al  seguito  all'atto  della
presentazione agli accertamenti psico-fisici. In caso di positivita',
disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di  conferma
(gascromatografia con spettrometria di massa); 
      g. controllo dell'abuso sistematico di alcool; 
      h. i candidati di sesso femminile saranno sottoposti  a  visita
ginecologica; 
      i.  ogni  ulteriore  indagine  ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata  valutazione  clinica  e  medico-legale,   ivi   compreso
l'eventuale esame radiografico del torace in due proiezioni. Nel caso
in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente  ad  indagini
radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la  valutazione  di
eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti  osservabili
ne' valutabili con diverse  metodiche  o  visite  specialistiche,  lo
stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato «C».
I  candidati  ancora  minorenni  all'atto  della  presentazione  agli
accertamenti psico-fisici, invece, avranno cura di portare al seguito
la dichiarazione di cui  al  citato  allegato  «C»  sottoscritta  dai
genitori o da chi esercita la responsabilita' genitoriale. La mancata
esibizione di detta dichiarazione  determinera'  l'impossibilita'  di
sottoporre  i  minorenni  agli  esami  radiologici.   Potra'   essere
richiesta documentazione sanitaria relativa a precedenti traumatici o
patologici del candidato degni di  nota  ai  fini  della  valutazione
dell'idoneita' psico-fisica. 
    10. Il giudizio  riportato  negli  accertamenti  psico-fisici  e'
definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione
delle condizioni del soggetto al momento della  visita.  Pertanto,  i
candidati giudicati non idonei non saranno ammessi  a  sostenere  gli
ulteriori accertamenti concorsuali. 
    11. Le candidate che si trovano in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti  fisio-psico-attitudinali
ai sensi dell'art. 640, comma 1-bis e ter del decreto legislativo  15
marzo 2010, n. 66, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una
sola volta, ai limiti di eta', a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della graduatoria finale  di  merito  di
cui al successivo art. 9. Le  vincitrici  dei  concorsi  rinviate  ai
sensi del presente comma sono immesse in  servizio  con  la  medesima
anzianita' assoluta,  ai  soli  fini  giuridici,  dei  vincitori  del
concorso per il quale originariamente hanno presentato  domanda.  Gli
effetti economici della nomina decorrono, in ogni caso, dalla data di
effettivo incorporamento. 
    12. I candidati  che  all'atto  degli  accertamenti  psico-fisici
verranno riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di  recente
insorgenza e di  presumibile  breve  durata,  per  le  quali  risulta
scientificamente  probabile  un'evoluzione  migliorativa,   tale   da
lasciar prevedere il possibile recupero dei  requisiti  richiesti  in
tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, saranno sottoposti
ad ulteriore valutazione sanitaria a cura  della  stessa  commissione
medica per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica,  in
una data compatibile  con  il  termine  delle  convocazioni  per  gli
accertamenti psico-fisici e attitudinali. I candidati che, al momento
della  nuova  visita  medica,  non  avranno  recuperato  la  prevista
idoneita' psicofisica, saranno  giudicati  inidonei  ed  esclusi  dal
concorso.  Tale  giudizio  sara'  comunicato   seduta   stante   agli
interessati. 
    13. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione  degli  accertamenti  psico-fisici  dovranno  indossare
idonea tenuta ginnica e attenersi alle norme disciplinari e  di  vita
interna di caserma. Gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche  nel  pomeriggio,  fruiranno  del  vitto  (solo  il
pranzo) a carico dell'amministrazione. 
                               Art. 7 
 
 
                      Accertamenti attitudinali 
 
 
    1. Al termine degli accertamenti psico-fisici di cui all'art.  6,
i  candidati  giudicati  idonei  saranno  sottoposti,  a  cura  della
commissione di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), agli accertamenti
attitudinali, svolti con le  modalita'  definite  in  apposite  norme
tecniche, approvate con provvedimento dirigenziale del direttore  del
Centro  nazionale  di  selezione  e  reclutamento,  in   applicazione
dell'art. 3, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale  28  luglio
2005, citato  nelle  premesse.  Dette  norme  tecniche  saranno  rese
disponibili, prima della data di svolgimento della prova concorsuale,
mediante pubblicazione sul  sito  www.carabinieri.it  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati. 
    2. Gli  accertamenti  attitudinali  saranno  articolati,  su  due
distinte fasi: 
      a. una istruttoria volta alla  preliminare  ricognizione  degli
elementi rilevati ai fini della formazione  della  decisione  finale,
condotta   separatamente   dal   seguente   personale   di   supporto
tecnico-specialistico alla commissione di cui all'art.  5,  comma  1,
lettera c) del bando: 
        ufficiali psicologi, mediante somministrazione di uno o  piu'
test e/o questionari ed eventuali prove di performance per  acquisire
gli elementi previsti dal profilo attitudinale di riferimento,  sulla
capacita' di ragionamento, il carattere, la  struttura  personologica
del candidato e la sua  inclinazione  a  intraprendere  lo  specifico
percorso formativo e professionale.  La  valutazione  degli  elementi
emersi sara' espressa in una «relazione psicologica». Alcuni dei test
e  delle  prove  citate  hanno  una  valenza  anche  ai  fini   degli
accertamenti psicofisici (psichiatria); 
        ufficiali periti selettori attitudinali, mediante  conduzione
di un'intervista attitudinale, per un  esame  diretto  dei  candidati
finalizzato all'esplorazione delle aree del profilo  attitudinale  di
riferimento  anche  alla  luce  delle  indicazioni  riportate   nella
«relazione psicologica», i cui esiti vengono riportati in una «scheda
di valutazione attitudinale»; 
      b. una costitutiva, nella  quale  la  commissione  nominata  ai
sensi del precedente art. 5, comma 1, lettera c) e composta da membri
diversi da quelli intervenuti  nella  fase  precedente,  valutata  la
documentazione istruttoria e le risultanze di un ulteriore  colloquio
condotto  collegialmente,  esprimera',  nei   riguardi   di   ciascun
candidato, un giudizio  di  idoneita'  o  inidoneita'  in  merito  al
possesso   dei   requisiti   attitudinali   previsti   dal   «profilo
attitudinale» di riferimento quale carabiniere  atleta  effettivo  in
servizio nell'Arma, tenuto conto  delle  responsabilita'  discendenti
dallo status da  assumere  e  dallo  specifico  settore  di  impiego,
inclusa la propensione a riconoscere, manifestare nella  condotta  ed
accettare,  in  maniera  consapevole,  le  norme,  i  doveri   e   le
limitazioni propri del ruolo da assumere. 
    3. Il candidato che, regolarmente convocato, non  si  presentera'
nel giorno e all'ora stabiliti  per  gli  accertamenti  attitudinali,
sara' considerato rinunciatario  e,  quindi,  escluso  dal  concorso,
quali che siano le ragioni dell'assenza,  comprese  quelle  dovute  a
causa di forza maggiore ferme restando le salvaguardie  previste  per
gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020.
Non saranno previste riconvocazioni. 
    4.  Al  termine  dei  predetti   accertamenti,   la   commissione
esprimera'  nei  riguardi  di  ciascun  candidato,  un  giudizio   di
idoneita' o inidoneita'. Tale  giudizio,  che  sara'  comunicato  per
iscritto, e' definitivo. I candidati giudicati inidonei  non  saranno
ammessi alla formazione delle graduatorie finali di merito ed esclusi
dal concorso. 
    5. Tutti  i  candidati,  compresi  i  militari,  nel  periodo  di
effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   e   di   quelli
attitudinali dovranno attenersi alle norme  disciplinari  e  di  vita
interna di caserma; gli stessi, qualora le attivita'  concorsuali  si
protraggano anche nel  pomeriggio,  fruiranno  del  pranzo  a  carico
dell'amministrazione militare. I candidati che sono  gia'  alle  armi
dovranno indossare l'uniforme limitatamente al giorno di  svolgimento
degli accertamenti attitudinali. 
    6. Per le concorrenti  che  si  trovino  in  accertato  stato  di
gravidanza si richiamano le disposizioni di cui al precedente art. 6,
comma 11. 
                               Art. 8 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    1. Saranno valutati dalla commissione di cui all'art. 5, comma 1,
lettera a) i titoli dei  soli  candidati  che  abbiano  riportato  il
giudizio di idoneita' agli accertamenti attitudinali di cui  all'art.
7, posseduti alla data di scadenza del termine per  la  presentazione
delle domande di cui all'art. 3, comma 1, e dichiarati nella  domanda
di partecipazione al concorso. 
    La commissione, dopo aver verificato il possesso dei requisiti di
cui all'art. 2, comma 1, dovra' procedere alla valutazione dei titoli
con le modalita' indicate nell'art. 960 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. 
    2. Per la valutazione dei titoli  di  studio,  il  candidato  che
abbia conseguito il titolo di studio all'estero  dovra'  documentarne
l'equipollenza a quello prescritto per la partecipazione al concorso. 
                               Art. 9 
 
 
         Graduatoria finale di merito ed ammissione al corso 
 
 
    1. La graduatoria degli idonei sara'  formata  dalla  commissione
esaminatrice   in   base   alla   ripartizione    dei    posti    per
discipline/specialita' indicata nell'art. 1,  comma  1  del  presente
decreto. Il punteggio finale di ciascun concorrente  candidato  sara'
costituito  dalla  somma  dei  punteggi  attribuitigli,  secondo   le
modalita' indicate nell'art. 8. 
    2. La graduatoria finale di merito sara'  approvata  con  decreto
dirigenziale del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. 
    3. Nel decreto di approvazione della graduatoria si terra' conto,
a parita' di merito, dell'eventuale possesso, alla data  di  scadenza
del termine di presentazione delle domande, dei titoli di  preferenza
previsti  dall'art.  5  del  citato  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sempreche' siano  stati  dichiarati
nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli  di
preferenza,  sempre  a  parita'  di  merito,   sara'   preferito   il
concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione dell'art.  3,  comma
7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    4. Il  decreto  di  approvazione  della  graduatoria  sara'  reso
disponibile, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i
candidati, nel sito www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri - V Reparto  -  ufficio  relazioni  con  il
pubblico - piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma - tel. 06/80982935. 
    5. Saranno dichiarati vincitori  del  concorso  ed  ammessi  alla
frequenza del corso formativo, secondo l'ordine della graduatoria,  i
candidati risultati idonei, fino a  concorrenza  dei  posti  messi  a
concorso per ciascuna disciplina/specialita'. Successivamente  potra'
essere ammesso al corso, secondo l'ordine della  graduatoria  stessa,
nella  medesima  disciplina/specialita'  sportiva,   un   numero   di
candidati idonei pari a quello di eventuali rinunciatari,  durante  i
primi (venti) giorni di effettivo corso. 
    6.   I   vincitori   del   concorso,   senza   attendere   alcuna
comunicazione, dovranno presentarsi presso il reparto di  istruzione,
nella data e con le modalita' che saranno resi noti,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  candidati,  nel  sito
internet www.carabinieri.it e presso il  Comando  generale  dell'Arma
dei  carabinieri,  V  Reparto,  ufficio  relazioni  con  il  pubblico
- piazza Bligny n. 2 - 00197 Roma, numero 0680982935. 
                               Art. 10 
 
 
                    Comunicazioni agli aspiranti 
 
 
    1. Resta a carico di ogni candidato l'onere di verificare,  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» - o nel sito www.carabinieri.it la  pubblicazione
di eventuali variazioni al bando e/o alle date di convocazione per lo
svolgimento degli accertamenti  psico-fisici  ed  attitudinali  o  di
ulteriori avvisi che riguardino il concorso. 
    2. Ad eccezione degli avvisi pubblicati nella Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana, le comunicazioni personali avverranno, con
valore di notifica a tutti gli effetti  e  per  tutti  i  concorrenti
candidati, attraverso il sito internet www.carabinieri.it oppure, ove
espressamente  previsto  dal   bando,   tramite   messaggio   inviato
all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicata in sede
di domanda di partecipazione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2  del
presente decreto, il Centro nazionale di selezione e reclutamento del
comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri  potra'  chiedere  alle
amministrazioni pubbliche ed enti competenti la  conferma  di  quanto
dichiarato nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni  sostitutive  sottoscritte  dai   candidati   risultati
vincitori del concorso medesimo,  ai  sensi  delle  disposizioni  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma emerga la non veridicita' del  contenuto  delle  dichiarazioni,
l'interessato decade dai benefici eventualmente conseguiti in  virtu'
di un  provvedimento  emanato  sulla  base  della  dichiarazione  non
veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento nell'Arma  dei  carabinieri
per coloro che sono in servizio presso altra  Forza  armata  o  Corpo
armato dello Stato. 
    4. Nelle more della verifica del possesso  dei  requisiti,  tutti
gli  aspiranti  partecipano  «con  riserva»   alle   prove   e   agli
accertamenti.  L'amministrazione  puo'  escludere  in  ogni   momento
qualsiasi candidato dal concorso o dalla frequenza del corso, anche a
seguito di verifiche successive, per difetto dei requisiti prescritti
nonche' per la mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel
presente bando, o dichiararlo decaduto dalla nomina. 
                               Art. 12 
 
 
                             Esclusioni 
 
 
    1. L'amministrazione puo', con provvedimento motivato,  escludere
in ogni momento dal concorso  qualsiasi  candidato  che  non  sia  in
possesso dei  prescritti  requisiti  per  essere  ammesso  al  corso,
nonche' escluderlo dalla sua frequenza se il  difetto  dei  requisiti
venisse accertato durante il corso stesso e puo' dichiararlo decaduto
dalla nomina di carabiniere atleta del centro sportivo, se il difetto
dei requisiti venisse accertato dopo la nomina di cui all'art. 14. 
    2. L'amministrazione puo' altresi' procedere, in ogni momento del
corso e con provvedimento motivato, all'espulsione dei  frequentatori
qualora  ricorra  una  delle  qualsiasi  circostanze   indicate   dal
regolamento per le scuole allievi carabinieri. 
                               Art. 13 
 
 
                       Presentazione al corso 
 
 
    1. I vincitori dovranno  presentarsi  presso  la  Scuola  allievi
carabinieri che sara' successivamente individuata, per  la  frequenza
del corso,  secondo  le  modalita'  stabilite  dal  Comando  generale
dell'Arma dei carabinieri e  contenute  nelle  norme  per  le  scuole
allievi carabinieri. 
    2.  L'amministrazione  ha  facolta'  di  convocare  i   candidati
vincitori prima della data di effettivo inizio del corso, al fine  di
espletare le operazioni di incorporamento,  ivi  compresa  la  visita
medica  di  controllo.  Qualora  dovessero  insorgere   dubbi   sulla
persistenza dell'idoneita' psicofisica precedentemente  riconosciuta,
il predetto istituto ha facolta' di far sottoporre i vincitori  a  un
supplemento di indagini presso il Centro  nazionale  di  selezione  e
reclutamento del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al  fine
di accertare che non  siano  insorti  fatti  morbosi  nuovi  tali  da
determinare un provvedimento medico-legale di inidoneita' al servizio
militare. 
    3.  I  provvedimenti  di  inidoneita'  o  temporanea  inidoneita'
psicofisica che non si risolvessero entro  dieci  giorni  dalla  data
fissata  per  la  presentazione,   comporteranno   l'esclusione   dal
concorso. Il giudizio  di  inidoneita'  e'  definitivo.  I  candidati
giudicati  inidonei  saranno  sostituiti   secondo   l'ordine   della
graduatoria di cui all'art. 9 con altri candidati idonei. 
    4.  All'atto  della  presentazione  presso  la   Scuola   allievi
carabinieri i vincitori dovranno consegnare: 
      il certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle
vaccinazioni previste per la propria fascia di  eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017, n. 119 e quello relativo  alle  eventuali
vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per  attivita'  lavorative
pregresse;  in  caso  di  assenza  della  relativa  vaccinazione,  il
dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia e parotite; 
      il  certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica
attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh; 
      la dichiarazione  sostitutiva  di  certificazione,  secondo  lo
schema in allegato «D»; 
      ai  soli  fini  dell'eventuale  successivo   impiego,   referto
analitico,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a sessanta   giorni
precedenti la visita, attestante l'esito  del  dosaggio  quantitativo
del glucosio-6-fosfato deidrogenasi (G6PD), eseguito sulle emazie  ed
espresso  in  termini  di   percentuale   enzimatica.   I   candidati
riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,  totale  o   parziale,
dell'enzima G6PD dovranno rilasciare  la  dichiarazione  di  ricevuta
informazione e di responsabilizzazione, conforme al modello riportato
nell'allegato «E». 
    I militari in servizio  dovranno  consegnare,  in  busta  chiusa,
copia conforme del foglio matricolare, aggiornato in ogni sua  parte,
rilasciato dal Comando militare di provenienza. 
    5. I vincitori del concorso che non si  presenteranno  presso  la
Scuola allievi carabinieri di assegnazione entro il  termine  fissato
nella convocazione saranno considerati irrevocabilmente  rinunciatari
e sostituiti nei termini di cui all'art. 9, comma  5.  La  scuola  di
assegnazione potra' comunque autorizzare, per  comprovati  motivi  da
preavvisare  tramite   la   Stazione   carabinieri   competente   per
territorio, il differimento della presentazione fino al decimo giorno
dalla data di effettivo inizio del corso. 
                               Art. 14 
 
 
                     Nomina a carabiniere atleta 
 
 
    Gli arruolati, previo superamento degli esami finali  del  corso,
conseguiranno la nomina a  carabiniere  e  saranno  immessi,  secondo
l'ordine della graduatoria finale, nel ruolo appuntati e carabinieri,
con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei  carabinieri
o di autorita' da questi delegata. 
    Al  termine  del  corso  saranno  destinati  al  Centro  sportivo
carabinieri, in qualita' di «atleta» presso le sezioni specifiche  di
riferimento. 
                               Art. 15 
 
 
                  Spese di viaggio, licenza e varie 
 
 
    1. Le spese per i viaggi da e  per  la  sede  degli  accertamenti
concorsuali e per la presentazione presso il reparto d'istruzione  di
assegnazione, sono a carico dei canditati. 
    2. I candidati che siano militari  in  servizio  potranno  fruire
della  licenza  straordinaria  per  esami,  limitata  ai  giorni   di
svolgimento  degli  accertamenti,  nonche'  al   tempo   strettamente
necessario per il raggiungimento delle sedi ove si svolgeranno  detti
accertamenti e per il rientro nella  sede  di  servizio.  Qualora  il
concorrente non sostenga  i  previsti  accertamenti  concorsuali  per
cause dipendenti dalla sua volonta', la licenza  straordinaria  sara'
computata in detrazione da quella ordinaria dell'anno in corso. 
    3. Tutti i  candidati,  compresi  i  militari  in  servizio,  nel
periodo  di  effettuazione   degli   accertamenti   psico-fisici   ed
attitudinali  fruiranno  del  vitto  (solo  il   pranzo)   a   carico
dell'amministrazione militare qualora le prove e gli accertamenti  si
protraggano in orario pomeridiano, e dovranno  attenersi  alle  norme
disciplinari e di vita interna di caserma. I candidati che siano gia'
alle armi dovranno indossare l'uniforme limitatamente  al  giorno  di
svolgimento degli accertamenti attitudinali. 
                               Art. 16 
 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
679/2016  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i candidati  che  il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposita   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. Le medesime  informazioni
potranno essere comunicate unicamente alle amministrazioni  pubbliche
direttamente  interessate  allo  svolgimento  del  concorso  o   alla
posizione giuridico - economica del concorrente, nonche', in caso  di
esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale. 
    3. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli 15 e 21 del citato regolamento, tra i quali  il  diritto  di
accedere ai dati  che  lo  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare o cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi al loro trattamento per motivi legittimi al loro trattamento. 
    Tali diritti potranno  essere  fatti  valere  nei  confronti  del
Comando generale dell'Arma dei carabinieri, titolare del trattamento,
che si avvale, ognuno per la parte di propria competenza: 
      del direttore del Centro nazionale di selezione e reclutamento; 
      dei presidenti delle commissioni di cui al precedente  art.  5,
comma 1. 
                               Art. 17 
 
 
                  Accesso agli atti amministrativi 
 
 
    Eventuali richieste di accesso  ai  documenti  amministrativi  da
parte degli interessati alla procedura concorsuale,  ai  sensi  della
legge 7 agosto 1990, n. 241, dovranno essere trasmesse a mezzo e-mail
all'indirizzo cnsrcontenzioso@pec.carabinieri.it 
    Il presente bando sara' sottoposto a controllo,  ai  sensi  della
normativa  vigente,  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
      Roma, 30 agosto 2021 
 
                                         Il Comandante generale: Luzi 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico