Concorso per 1 consulente protezione sociale (lazio) ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 78 del 01-10-2021 |
Sintesi: | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE CONCORSO (Scad. 01-11-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C. ... |
Ente: | ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 01-10-2021 |
Data Scadenza bando | 01-11-2021 |
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ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
CONCORSO (Scad. 01-11-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale, area C.
Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a milleottocentocinquantotto posti di consulente protezione sociale nei ruoli del personale dell'INPS, area C, posizione economica C1, su tutto il territorio nazionale. 2. E' garantita pari opportunita' tra uomini e donne per l'accesso al lavoro cosi' come previsto dal decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198 e dall'art. 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Alla procedura selettiva di cui al presente bando possono partecipare coloro che, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, sono in possesso dei requisiti sotto indicati: a) laurea magistrale/specialistica (LM/LS) in una delle seguenti discipline: finanza (LM-16 o 19/S),ingegneria gestionale (LM-31 o 34/S), relazioni internazionali (LM-52 o 60/S), scienze dell'economia (LM-56 o 64/S), scienze della politica (LM-62 o 70/S), scienze delle pubbliche amministrazioni (LM-63 o 71/S), scienze economiche per l'ambiente e la cultura (LM-76 o 83/S), scienze economico-aziendali (LM-77 o 84/S), scienze per la cooperazione allo sviluppo (LM-81 o 88/S), scienze statistiche (LM-82), metodi per l'analisi valutativa dei sistemi complessi 48/S), statistica demografica e sociale (90/S), statistica economica finanziaria ed attuariale (91/S), statistica per la ricerca sperimentale (92/S), scienze statistiche attuariali e finanziarie (LM-83), servizio sociale e politiche sociali (LM-87), programmazione e gestione delle politiche e dei servizi sociali (57/S), sociologia e ricerca sociale (LM-88), sociologia (89/S), metodi per la ricerca empirica nelle scienze sociali (49/S), studi europei (LM-90 o 99/S), giurisprudenza (LMG-01 o 22/S), teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica (102/S) ovvero diploma di laurea (DL) secondo il «vecchio ordinamento» corrispondente ad una delle predette lauree magistrali ai sensi del decreto 9 luglio 2009 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. Per i titoli conseguiti all'estero e' necessario che gli stessi siano riconosciuti equipollenti a quelli sopra indicati nei modi previsti dalla legge o che siano ad essi equiparati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001 - art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 189/2009); b) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero appartenenza a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; c) non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; d) non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in giudicato, che impediscano la costituzione o la prosecuzione del rapporto di lavoro con la pubblica amministrazione; e) posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge; f) godimento dei diritti politici e civili; g) idoneita' fisica all'impiego. 2. In ogni momento della procedura l'Istituto si riserva la facolta' di procedere, con atto motivato - da comunicarsi mediante pec - all'esclusione dei candidati che non siano in possesso dei requisiti di ammissione previsti dal presente bando o che siano destinatari di sentenze penali di condanna ancorche' non passate in giudicato.
Art. 3 Presentazione delle domande - Termine e modalita' 1. Il candidato deve produrre domanda di partecipazione al concorso esclusivamente in via telematica, mediante l'utilizzo di pin INPS oppure SPID (Sistema pubblico di identita' digitale) oppure CNS (Carta nazionale dei servizi) oppure CIE (carta identita' elettronica), compilando l'apposito modulo ed utilizzando la specifica applicazione disponibile all'indirizzo internet www.inps.it. 2. L'invio on-line della domanda debitamente compilata deve essere effettuato entro il termine perentorio delle ore 16,00 del trentunesimo giorno decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». In caso di coincidenza con un giorno festivo, il termine di scadenza si intende espressamente prorogato al giorno successivo non festivo. 3. Dopo l'invio, il candidato deve stampare la domanda protocollata, firmarla e consegnarla nel luogo e nel giorno stabilito per lo svolgimento della prima prova scritta, o dell'eventuale prova preselettiva, pena l'esclusione dal concorso. 4. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e la compilazione, a pena di inammissibilita', dei campi obbligatori della predetta domanda sono certificate dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permette piu' l'invio del modulo elettronico. Per effettuare variazioni e' possibile inviare una nuova domanda, che annulla e sostituisce la precedente. L'invio deve comunque avvenire entro il termine perentorio gia' indicato nel comma 2 del presente articolo. 5. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso. 6. Il candidato, ove riconosciuto portatore di handicap, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104 e successive modificazioni ed integrazioni, nella domanda on-line dovra' comunicare quanto previsto dagli articoli 20 e 21 della predetta legge n. 104/1992. L'interessato dovra' inviare - a mezzo pec all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al presente concorso, copia di documentazione attestante il riconoscimento dello stato di handicap a norma dell'art. 3 della legge n. 104/1992 corredata, ove non desumibile dalla predetta documentazione, da idonea certificazione che specifichi la natura dell'handicap ai fini della valutazione della richiesta di ausili o di eventuali tempi aggiuntivi. La mancata dichiarazione nella domanda, ovvero il mancato invio, entro il predetto termine, della documentazione attestante lo stato di handicap, escludono il candidato dal beneficio, fatte salve le posizioni per le quali lo stato di handicap risulti dichiarato amministrativamente o giudizialmente nel periodo compreso tra la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda e la data di svolgimento delle prove di esame. Il candidato ha, comunque, l'obbligo di comunicare - a mezzo pec all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali variazioni rispetto a quanto dichiarato nella domanda. Ai fini dell'attribuzione della sede di destinazione, il candidato che rientri nei requisiti previsti dall'art. 21 della legge n. 104/92 dovra' presentare improrogabilmente entro gli stessi termini e con le medesime modalita' di cui al presente comma, il verbale attestante il prescritto riconoscimento di invalidita'. 7. Il candidato ha l'obbligo di comunicare - a mezzo PEC all'indirizzo dc.risorseumane@postacert.inps.gov.it - successive eventuali variazioni di indirizzo di posta elettronica certificata. 8. L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' in caso di dispersione di comunicazioni dipendenti da inesatte o incomplete indicazioni del recapito da parte del concorrente oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo pec indicato nella domanda. 9. Nella domanda di partecipazione al concorso il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, quanto segue: a) il cognome, il nome e il codice fiscale; b) la data e il luogo di nascita; c) lo stato civile; d) l'indirizzo di residenza; e) l'indirizzo di posta elettronica certificata presso il quale intende ricevere ogni comunicazione inerente il concorso (obbligatorio); f) di essere in possesso della cittadinanza italiana ovvero di uno degli Stati membri dell'Unione europea ovvero di appartenere a una delle tipologie previste dall'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; g) di godere dei diritti civili e politici; h) il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; i) di essere in possesso del titolo di studio previsto dall'art. 2, comma 1, del presente bando, specificando la tipologia e indicando presso quale Universita' od Istituto e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. In caso di titolo conseguito all'estero, devono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano in base alla vigente normativa; j) il possesso eventuale di uno o piu' titoli tra quelli indicati al successivo art. 9, specificando la tipologia, la denominazione e indicando presso quale universita' od istituto e' stato conseguito, con il relativo indirizzo, la data di conseguimento e la votazione finale riportata. La mancata dichiarazione nella domanda comporta la mancata valutazione del titolo; k) di non essere stato destituito, dispensato o licenziato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego pubblico, ne' di essere stato interdetto dai pubblici uffici ai sensi della vigente normativa in materia; l) di non aver riportato condanne penali, ancorche' non passate in giudicato ovvero di aver riportato condanne penali (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale, applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 c.p.p.), specificandone la tipologia, o avere procedimenti penali pendenti, specificandone la tipologia; m) la posizione regolare nei riguardi degli obblighi militari laddove previsti per legge; n) nella fattispecie di cui all'art. 20 della legge n. 104/1992, gli ausili eventualmente necessari per l'espletamento delle prove; o) il possesso di eventuale diritto a riserva di posti con indicazione della legge che prevede tale diritto, nonche' il possesso di eventuali titoli che, come previsto dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994, danno diritto alla riserva ovvero a parita' di merito, danno diritto alla preferenza all'assunzione. La mancata dichiarazione nella domanda esclude il candidato dal beneficio; p) il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al regolamento europeo (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 e del decreto legislativo n. 196/2003; q) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti per l'ammissione alla procedura concorsuale, di essere a conoscenza di tutte le disposizioni contenute nel bando di concorso e di accettarle senza riserva alcuna. 10. Non possono essere prodotte, oltre i termini stabiliti per la presentazione della domanda, eventuali regolarizzazioni. 11. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' civile e penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, qualora, dal controllo di cui al decreto stesso, emerga la non veridicita' del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 4 Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice e' nominata secondo le previsioni di cui al vigente «Regolamento delle procedure di reclutamento per l'assunzione all'INPS del personale non dirigente a tempo indeterminato», disponibile sul sito istituzionale dell'Istituto www.inps.it. 2. La Commissione e' integrata da membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. Per ciascun componente nominato e' previsto un componente supplente. 3. Un terzo dei posti di componente della commissione e' riservato alle donne. Le funzioni di segretario saranno svolte da un funzionario dell'Istituto appartenente all'area C. 4. Qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', la Commissione esaminatrice potra' essere integrata di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello della Commissione originaria e di un segretario aggiunto, ai fini della suddivisione in sottocommissioni ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 5. La Commissione esaminatrice, nella prima riunione, stabilisce i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali.
Art. 5 Prove selettive 1. La procedura di concorso prevede due prove scritte e una prova orale. 2. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento delle prove scritte, ovvero dell'eventuale preselezione di cui al successivo art. 6, sono pubblicati con valore di notifica a tutti gli effetti, sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - n. 94 del 26 novembre 2021, almeno quindici giorni prima della data di inizio. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti o si ritiri dalle prove scritte, qualunque ne sia la causa, e' escluso dal concorso. 3. Nel caso in cui, per circostanze straordinarie e imprevedibili, si renda necessario, dopo la pubblicazione del calendario dell'eventuale prova preselettiva o di quelle scritte, rinviarne lo svolgimento, la notizia del rinvio e il nuovo calendario saranno egualmente diffusi mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi». 4. Durante l'eventuale prova preselettiva e durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto ovvero di mettersi in relazioni con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i componenti della Commissione esaminatrice. 5. I candidati non possono portare carta da scrivere, appunti, manoscritti, libri o pubblicazioni di qualunque genere. I candidati non possono usare telefoni cellulari, lettori MP3, palmari, tablet, computer portatili o qualsiasi altro strumento elettronico idoneo alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati. 6. Il candidato che contravviene alle predette disposizioni e' escluso dal concorso. 7. Per essere ammessi a sostenere l'eventuale prova preselettiva e le prove scritte, i candidati devono essere muniti di un valido documento di riconoscimento, nonche' della copia firmata della domanda di partecipazione al concorso protocollata, pena l'esclusione dal concorso.
Art. 6 Preselezione 1. Nell'eventualita' in cui pervenga un numero di domande di partecipazione superiore a 25.000, al fine di assicurare l'efficacia e la celerita' della procedura selettiva, l'INPS effettuera' una preselezione dei candidati, consistente in quesiti a risposta multipla, di carattere psicoattitudinale, logica, lingua inglese, competenze informatiche, cultura generale. 2. La prova preselettiva, il cui espletamento potra' essere affidato a qualificati enti pubblici o privati, sara' realizzata con l'ausilio di sistemi informatici. 3. I criteri di svolgimento di tale prova, preventivamente stabiliti dalla commissione esaminatrice, sono resi noti ai candidati prima dell'inizio della prova stessa. 4. Alle prove scritte sono ammessi a partecipare i concorrenti che avranno ottenuto il punteggio maggiore, in numero multiplo pari a 10 volte i posti messi a concorso, nonche' i candidati classificatisi ex aequo all'ultimo posto utile per l'ammissione, nonche' i candidati esentati dalla preselezione ai sensi dell'art. 20, comma 2-bis, della legge 5 febbraio 1992, n. 104. 5. Il punteggio conseguito nella preselezione non concorre alla formazione della graduatoria di merito del concorso. 6. L'elenco dei candidati ammessi a partecipare alle prove scritte e' pubblicato con valore di notifica a tutti gli effetti sul sito internet dell'INPS all'indirizzo www.inps.it.
Art. 7 Prima prova scritta 1. La prima prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: a) bilancio e contabilita' pubblica; b) pianificazione, programmazione e controllo e organizzazione e gestione aziendale; c) diritto amministrativo e costituzionale; d) diritto del lavoro e legislazione sociale. 2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la prima prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
Art. 8 Seconda prova scritta 1. La seconda prova scritta consiste in una serie di quesiti a risposta multipla e mira ad accertare la conoscenza delle seguenti materie: a) scienza delle finanze; b) economia del lavoro; c) elementi di economia politica; d) diritto civile; e) elementi di diritto penale. 2. La prova e' valutata in trentesimi. Superano la seconda prova scritta i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30. 3. Il punteggio e' tempestivamente pubblicato sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi».
Art. 9 Valutazione dei titoli 1. Saranno attribuiti i seguenti punteggi in relazione ai titoli posseduti, dichiarati in domanda: a) 3 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 101 a 105; b) 6 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale da 106 a 110; c) 9 punti per laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento con votazione finale pari a 110 e lode; il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli, in base alla predetta votazione finale, e' pari a 9 punti. 2. Al punteggio di cui al comma 1 del presente articolo saranno sommati i seguenti punteggi relativi ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda: a) 4 punti per uno o piu' master di secondo livello inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando di concorso; b) 8 punti per uno o piu' dottorati di ricerca (DR) inerenti alle materie di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando di concorso; il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli e' pari a 8 punti. 3. Al punteggio di cui ai commi 1 e 2 saranno sommati i seguenti punteggi in relazione ai seguenti titoli posseduti, dichiarati in domanda: a) 4 punti per ulteriore laurea magistrale/specialistica/vecchio ordinamento (o ulteriori lauree magistrali/specialistiche/vecchio ordinamento) tra quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente bando, a prescindere dal punteggio riportato; b) 1 punto per il possesso di certificazione di conoscenza informatica almeno a livello base; c) 5 punti per il possesso della certificazione - in corso di validita' - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello B2 del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico; d) 8 punti per il possesso della certificazione - in corso di validita' - di conoscenza della lingua inglese, pari almeno al livello C1 del Quadro comune europeo di riferimento, rilasciata da uno degli enti certificatori riconosciuti dal decreto n. 118 del 28 febbraio 2017 del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e di formazione - Direzione generale per il personale scolastico. Il punteggio per tale titolo assorbe il punteggio relativo al titolo di cui alla lettera precedente; il punteggio massimo attribuibile per la valutazione dei suddetti titoli e' pari a 13 punti. 4. Conseguentemente, la valutazione complessiva dei titoli di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, non superera' il punteggio massimo di 30 punti.
Art. 10 Prova orale 1. Sono ammessi a partecipare alla prova orale i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30 in ciascuna delle due prove scritte. 2. La prova orale vertera' sulle materie oggetto delle prove scritte, nonche' inglese e informatica. 3. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'INPS e comunicati tramite pec, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Il candidato che non si presenta nel giorno, luogo ed ora stabiliti senza giustificato motivo e' escluso dal concorso. 4. La valutazione finale e' espressa in trentesimi. Superano la prova i candidati che riportano il punteggio di almeno 21/30.
Art. 11 Graduatorie finali 1. Espletate le prove del concorso, la Commissione esaminatrice forma la graduatoria di merito sulla base del punteggio complessivo ottenuto da ciascun candidato, costituito dalla somma tra la media dei voti riportati nelle due prove scritte, il punteggio dei titoli, previa verifica della inerenza degli stessi, e il voto riportato nella prova orale fino ad un totale massimo di 90. 2. A seguito della verifica formale, da parte della Direzione centrale risorse umane, della veridicita' delle dichiarazioni sostitutive di certificazione della documentazione presentata da parte dei candidati nonche' dei titoli di studio dichiarati sara' redatta la graduatoria finale e quella specifica dei vincitori. 3. In caso di parita' di punteggio si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Qualora, a conclusione delle operazioni di valutazione dei citati titoli preferenziali, due o piu' candidati si classifichino nella stessa posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta'. 5. La graduatoria finale e quella specifica dei vincitori sono sottoposte al Consiglio di amministrazione dell'Istituto per la relativa approvazione e sono pubblicate sul sito istituzionale dell'INPS al seguente indirizzo: www.inps.it Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorrono i termini per eventuali impugnative. 6. La graduatoria finale, ai sensi dell'art. 35, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni, rimane efficace per un termine di due anni dalla data di approvazione.
Art. 12 Assunzione in servizio 1. L'immissione in servizio dei vincitori e' disposta con riserva di accertamento del possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego prescritti all'art. 2 del presente bando. 2. I vincitori, salva la possibilita' di trasferimenti d'ufficio nei casi previsti dalla legge, sono soggetti all'obbligo di permanenza nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni di cui all'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165/2001.
Art. 13 Stipula del contratto individuale di lavoro 1. I concorrenti dichiarati vincitori del concorso devono stipulare il contratto individuale di lavoro a tempo pieno ed indeterminato in qualita' di consulente protezione sociale, area C, posizione economica C1, secondo quanto previsto dalla normativa contrattuale vigente in materia. 2. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale decorrono tutti gli effetti giuridici ed economici connessi all'instaurazione del rapporto di lavoro. 3. Il vincitore di concorso che non si presenti, senza giustificato motivo, per la sottoscrizione del contratto individuale di lavoro e per la conseguente assunzione in servizio, sara' considerato rinunciatario e dichiarato decaduto dalla nomina stessa.
Art. 14 Periodo di prova 1. Dalla data di sottoscrizione del contratto individuale di lavoro decorre l'inizio del periodo di prova della durata di quattro mesi, previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale del comparto Funzioni centrali. 2. La valutazione finale di idoneita', positiva o negativa, del periodo di prova e' di competenza di un Nucleo di valutazione, composto da personale interno e nominato dal Consiglio di amministrazione dell'Istituto su proposta del direttore generale, con sede in Direzione generale. 3. Durante il periodo di prova, il dirigente dell'ufficio cui il neoassunto e' assegnato, lo affida a piu' tutor, in relazione alle diverse attivita' lavorative a cui e' adibito, e mensilmente, sentito il tutor di riferimento, invia al citato Nucleo di valutazione un report standardizzato sulle attivita' svolte e le condotte tenute, secondo uno schema fissato con determinazione del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 4. Ai fini della valutazione finale e' facolta' del Nucleo di valutazione, tenuto conto dei report ricevuti, procedere, nel corso del periodo di prova, a convocare a colloquio i neoassunti.
Art. 15 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e del regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'INPS Direzione centrale risorse umane per le finalita' di gestione del concorso e saranno trattati, manualmente e con modalita' informatica, anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro. 2. Il conferimento dei dati e' obbligatorio. 3. Il trattamento dei dati personali, anche mediante l'ausilio di strumenti elettronici, avviene ad opera di dipendenti dell'Istituto, che assumono la veste di incaricati del trattamento nei modi e nei limiti necessari per perseguire le predette finalita', anche nel caso di eventuale comunicazione a terzi. 4. Possono conoscere i dati dei candidati altri soggetti, che forniscono all'INPS servizi connessi alla selezione ed operano in qualita' di Responsabili designati. Il loro elenco completo ed aggiornato e' disponibile sul portale dell'Istituto https://www.inps.it. 5. E' facolta' dei candidati esercitare i diritti previsti dall'art. 15 del regolamento UE n. 2016/679 e successivi provvedimenti attuativi. 6. Responsabile del trattamento dei dati e' il direttore centrale della Direzione centrale risorse umane - via Ciro il Grande 21 - 00144 Roma.
Art. 16 Precisazioni ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 1. Il termine presumibile di conclusione del presente concorso e' stimato in dodici mesi dalla data della prima prova. 2. La struttura dell'Istituto incaricata dell'istruttoria delle domande e dell'esecuzione degli adempimenti connessi ai diversi procedimenti previsti dal presente bando e' l'area della Direzione centrale risorse umane competente per la gestione delle procedure di reclutamento - via Ciro il Grande, n. 21, 00144 Roma. Con apposito provvedimento sara' nominato il responsabile del procedimento che sara' reso noto mediante pubblicazione sul sito internet dell'INPS, all'indirizzo www.inps.it nella sezione «Avvisi, bandi e fatturazione» sottosezione «Concorsi» entro la data di pubblicazione del bando.
Art. 17 Norme di salvaguardia 1. Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso straordinario al Capo dello Stato in via amministrativa entro centoventi giorni o giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione dello stesso. 2. Il presente bando e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e, inoltre, sul sito istituzionale dell'INPS all'indirizzo www.inps.it