Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Rettifica-Revoca
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Rettifica-Revoca |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 80 del 08-10-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA RETTIFICA Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 08-10-2021 |
Data Scadenza bando | 07-11-2021 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
RETTIFICA
Modifica del bando di reclutamento di duemila volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare, per il 2022.
IL VICE DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL VICE COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021 emanato dalla direzione generale per il Personale Militare (DGPM) di concerto con il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» n. 55 del 13 luglio 2021, con il quale e' stato indetto, per il 2022, un bando di reclutamento di 2.000 volontari in ferma prefissata di un anno (VFP 1) nella Marina militare; Visto l'art. 1 del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 173, che ha modificato l'art. 640 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con l'introduzione dei commi 1-bis e 1-ter; Vista il foglio del 21 luglio 2021, dello Stato maggiore della Marina, con il quale e' stato chiesto di modificare, nei termini ivi indicati, il bando di reclutamento; Ritenute condivisibili le proposte di modifica avanzate dallo Stato maggiore della Marina; Tenuto conto che l'art. 1, comma 6 del citato decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, prevede la possibilita' di apportare modifiche al bando di reclutamento; Visto il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - concernente, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della DGPM; Visto l'art. 1 del decreto dirigenziale n. 1033/2021 del 29 luglio 2021 emanato dal Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto, con cui all'ammiraglio ispettore (CP) Antonio Basile, quale vice Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto, e' stata conferita la delega all'adozione, di concerto con autorita' di pari rango della DGPM e nei casi previsti dalla normativa vigente, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale militare del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Ministro della difesa in data 20 gennaio 2021 - registrato alla Corte dei conti il 9 febbraio 2021, al n. 332 - relativo alla nomina del gen. D. Santella Lorenzo nell'incarico di vice direttore generale della Direzione generale per il personale militare; Visti gli articoli 1 e 2 del decreto dirigenziale n. VDG EI/2021/337 del 17 febbraio 2021 emanato dalla DGPM con cui, al vice direttore della DGPM generale di Divisione Lorenzo Santella, e' stata conferita la delega all'adozione, anche di concerto con autorita' di pari rango del Corpo delle Capitanerie di Porto, di taluni atti di gestione amministrativa in materia di reclutamento del personale delle Forze Armate e dell'Arma dei Carabinieri; Decreta: Art. 1 L'art. 10 del decreto interdirigenziale n. M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021, e' cosi' modificato: «1. I candidati che partecipano esclusivamente per il settore d'impiego «CEMM navale e CP» sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalla graduatoria generale di cui al precedente art. 6, lettera b), primo alinea, entro i limiti di seguito indicati: per il 1° blocco: 3.600; per il 2° blocco: 3.600. 2. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)) del 1° blocco sono convocati per l'accertamento dei requisiti psico-fisici, con le modalita' indicate nell'art. 5, presso il Centro di selezione della Marina militare, sito ad Ancona in via delle Palombare 1, ovvero presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, attingendo dalle relative graduatorie di cui al precedente art. 6, lettera b), secondo alinea, entro i seguenti limiti: a) per il settore d'impiego «CEMM sommergibilisti»: 260; b) per il settore d'impiego «Componente aeromobili»: 350; c) per il settore d'impiego «CEMM anfibi»: 900; d) per il settore d'impiego «CEMM palombari»: 250; e) per il settore d'impiego «CEMM incursori»: 1.000. 3. I candidati che non si presentano nei tempi stabiliti nella convocazione, ovvero al prosieguo degli accertamenti anche nei giorni successivi al primo, saranno considerati rinunciatari, tranne che in caso di: a) eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi, nella sede e nel giorno previsto; b) concomitante svolgimento di prove nell'ambito di altri concorsi indetti dalle Forze armate o dalle Forze di Polizia ai quali i medesimi candidati hanno chiesto di partecipare; c) eventi luttuosi per la perdita del coniuge, genitore, figlio/a, fratello/sorella, verificatisi in data non anteriore a sette giorni rispetto a quella di prevista presentazione; d) contestuale partecipazione alle prove dell'esame di Stato; e) motivi di salute certificati da un medico appartenente al Servizio sanitario nazionale. Gli interessati dovranno inviare un'istanza di nuova convocazione entro le ore 13,00 del giorno feriale (sabato escluso) antecedente quello di prevista presentazione nelle ipotesi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d), ovvero entro la data successiva al giorno di mancata presentazione nell'ipotesi di cui alla lettera e), mediante messaggio di posta elettronica certificata - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata - all'indirizzo mariscuola.taranto@postacert.difesa.it ovvero mediante messaggio di posta elettronica - utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica - all'indirizzo mscuola.ta.concorsovfp1@marina.difesa.it compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto e indicando il concorso al quale partecipano. A tale messaggio dovra' essere allegata copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, come definito al precedente art. 3, comma 4, lettera a), nonche' la relativa documentazione probatoria. La nuova convocazione, che potra' avvenire solo ove compatibile con il periodo di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, verra' effettuata esclusivamente mediante messaggio di posta elettronica inviato all'indirizzo fornito in fase di accreditamento. Non saranno ammesse istanze di riconvocazione non rientranti nei casi di cui alle precedenti lettere a), b), c) e d). Inoltre, le istanze trasmesse con modalita' diverse da quella sopraindicata o carenti della documentazione probatoria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. Non saranno considerati rinunciatari i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f) che, dopo essere risultati idonei quali VFP 1 nella prima fase della procedura di reclutamento, non si presentino alle fasi successive previste per tali settori d'impiego e verranno convocati con il primo incorporamento utile per il settore d'impiego «CEMM navale e CP», qualora utilmente collocati nella relativa graduatoria. 4. In caso di prevedibile o effettiva mancata copertura dei posti disponibili derivante da inidoneita' o rinuncia degli arruolandi di cui al precedente comma 1, Mariscuola Taranto e' autorizzata a convocare un ulteriore numero di candidati, compresi nelle rispettive graduatorie di cui all'art. 6, lettera b), per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica, fino al raggiungimento dei posti disponibili. Di tale procedura dovra' essere data tempestiva comunicazione alla DGPM. 5. Tutti i convocati (di sesso sia maschile sia femminile) devono presentarsi agli accertamenti psico-fisici e attitudinali con la seguente documentazione: a) documento di riconoscimento in corso di validita'; b) se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. c) la seguente documentazione, formante il Protocollo sanitario unico (PSU), che costituisce l'elenco omogeneo delle certificazioni di base richieste per l'effettuazione degli accertamenti psico-fisici nell'ambito dell'iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare: originale o copia conforme dei seguenti certificati, esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN) in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: emocromo; VES; glicemia; creatininemia; trigliceridemia; colesterolemia; bilirubinemia diretta e indiretta; gamma GT; transaminasemia (GOT e GPT); analisi delle urine con esame del sedimento; markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), Hbs Ag, anti HBs, anti HBc e anti HCV; ricerca anticorpi per HIV; referto test intradermico Mantoux o Quantiferon in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN; in caso di positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace in due proiezioni standard antero-posteriore e latero-laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG; certificato di stato di buona salute che attesti la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, di gravi manifestazioni immunoallergiche, di gravi intolleranze e idiosincrasie a farmaci o alimenti, la presenza/assenza di patologie rilevanti ai fini del reclutamento, rilasciato dal proprio medico curante in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici e redatto conformemente all'allegato C al presente bando; se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto di ecografia pelvica eseguita presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici; Qualora il candidato sia in possesso della Certificazione Sanitaria Unica (CSU) di cui al successivo comma 8, in corso di validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP 1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, potra' presentarla in sostituzione della documentazione prevista dal Protocollo Sanitario Unico (PSU) di cui alla lettera c) del presente comma. 6. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina militare nei 365 giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente art., nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, che non sono ancora in possesso della certificazione sanitaria unica, non dovranno produrre alcuna documentazione inerente referti ematochimici e di chimica laboratoristica e dovranno presentare la seguente documentazione: verbale di notifica della precedente idoneita', comprensivo del profilo sanitario assegnato; se concorrenti di sesso femminile, originale o copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90) - eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a 5 giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici. 7. I candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche (di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f)), ad integrazione di quanto indicato al precedente comma 5 o comma 6, dovranno presentare: a) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici, corredati di referto, rilasciati da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici: TSH; FT3/FT4; elettroforesi delle sieroproteine e dell'emoglobina; PT, PTT e fibrinogeno; b) solo se gia' posseduto, necessariamente corredato da supporto digitale (CD ROM), l'esame radiografico del torace in due proiezioni, del rachide in toto sotto carico con reticolo, della colonna lombo-sacrale in proiezione laterale e dei seni paranasali con relativo referto in originale, effettuato presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN e rilasciato in data non anteriore a tre mesi rispetto a quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, ovvero copia conforme del referto relativo all'esame effettuato, nei medesimi limiti temporali di cui sopra, in occasione di un precedente concorso presso una struttura sanitaria militare. Detto esame dovra' essere presentato nuovamente, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, al successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui all'art. 14; c) referto rilasciato (senza alcuna limitazione di scadenza temporale) da struttura sanitaria militare, pubblica, o privata accreditata con il SSN, di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi (G6PD); d) i candidati per i settori d'impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche dovranno esibire, per l'effettuazione delle prove di efficienza fisica, originale o copia conforme del certificato medico, con validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove di efficienza fisica previste per l'arruolamento nella Marina militare, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN ovvero da un medico (o struttura sanitaria pubblica o privata) autorizzato secondo le normative nazionali e regionali e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dall'iter selettivo per il settore d'impiego richiesto e la prosecuzione dell'iter concorsuale per il settore d'impiego «CEMM navale e CP»; e) inoltre, i concorrenti di sesso femminile, dovranno esibire nuovamente, in sede di prove di efficienza fisica, l'originale o la copia conforme del referto del test di gravidanza - in quanto lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare (ai sensi dell'art. 580, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90), eseguito presso struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione alle prove di efficienza fisica. 8. I candidati che ne sono in possesso, potranno produrre, in sostituzione della documentazione di cui al precedente comma 5, lettera c), la Certificazione Sanitaria Unica (CSU) in corso di validita' (1 anno), attestante l'idoneita' sanitaria ottenuta in precedenti iter di reclutamento quale VFP1 nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica Militare. La CSU e' rilasciata dal Presidente della Commissione medica a ciascun candidato risultato «idoneo» al termine delle visite e degli accertamenti sanitari concorsuali, con conseguente assegnazione del profilo sanitario. Tale certificazione, conforme al format in Allegato I al presente bando, sara' valida e presentabile presso qualsiasi Centro di selezione e reclutamento delle Forze armate, a livello interforze, per i reclutamenti quale VFP 1, entro l'arco temporale di un anno dal rilascio e non potra' essere prorogata. La CSU non costituisce certificato medico di idoneita' di cui all'art. 41 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, ma provvedimento amministrativo collegiale emanato da una Commissione medica che ha valore di accertamento dello stato fisico e di salute dell'interessato in un dato momento e, come tale, puo' indicare il periodo di validita' delle attestazioni in esso contenute, anche di un anno, analogamente alla durata dei certificati medici rilasciati per l'attivita' sportiva. La validita' annuale della CSU non e' relativa ai singoli referti presentati dall'interessato, rimanendo gli stessi vincolati alla rispettiva validita' temporale, ma all'esito del giudizio di idoneita' decretato dalla Commissione, che tiene conto dell'insieme delle certificazioni prodotte e delle risultanze delle visite mediche. La CSU verra' rilasciata al candidato che in sede di accertamento psico-fisico: a) ne sia sprovvisto (ossia, in caso di prima presentazione ad un concorso o in caso di smarrimento della stessa); b) ne sia provvisto ma abbia richiesto la revisione del profilo sanitario, sottoponendo alla Commissione nuovi esami e certificazioni, salvo non decida di sottoporsi nuovamente, a proprio carico, a tutti gli accertamenti previsti; c) ne sia provvisto ma sia considerato dal medico esaminatore da assoggettare a revisione qualora, a seguito di visita generale, sorgessero dei dubbi sulla corrispondenza del profilo del candidato rispetto allo stato di salute accertato al momento della visita. In tal caso, una eventuale revisione del profilo sanitario non prolunghera' la validita' della CSU esibita ma solo un aggiornamento della stessa. Il candidato dovra' aver cura di conservare ed esibire la CSU in occasione di future visite mediche previste nei concorsi quale VFP 1 nelle Forze armate. In caso di smarrimento, il candidato dovra' ripetere ed esibire al successivo Centro di Selezione, tutta la documentazione prevista dal relativo bando di reclutamento. I parametri fisici quali composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva, dovranno essere comunque misurati in occasione di ogni singolo concorso, a prescindere dalla validita' della CSU. Si ribadisce che il certificato medico attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera di cui al precedente comma 7, lettera d), nel caso di partecipazione all'iter selettivo per le Forze speciali e componenti specialistiche e, per le concorrenti di sesso femminile, l'originale o copia conforme del referto del test di cui al precedente comma 5, lettera c) e comma 7, lettera e), con rilascio in data non anteriore a cinque giorni rispetto a quella di presentazione agli accertamenti, devono essere comunque prodotti anche da chi e' in possesso della CSU in corso di validita'. 9. La Commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria, rinviera' i candidati a data successiva ove rilevi cause di incompletezza della stessa. I candidati rinviati a data successiva, qualora all'atto della nuova convocazione risultino nuovamente: sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 5, saranno esclusi dal concorso; sprovvisti della documentazione sanitaria richiesta al comma 7, saranno esclusi dall'iter selettivo per il richiesto settore d'impiego nelle Forze speciali e componenti specialistiche e proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». La commissione per gli accertamenti psico-fisici, presa visione della documentazione sanitaria elencata nel precedente comma 5, sottoporra' i candidati a una visita medica generale preliminare, propedeutica ai successivi accertamenti, volta a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal successivo comma 10. La medesima commissione disporra' quindi l'esecuzione dei sottoelencati accertamenti clinico-diagnostici e strumentali: a) visita cardiologica con elettrocardiogramma; b) visita oculistica; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) inquadramento psicodiagnostico previa somministrazione di appositi test, colloquio psicologico e/o visita psichiatrica; e) accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; f) visita odontoiatrica; g) valutazione dell'apparato locomotore; h) ogni ulteriore indagine (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire adeguata valutazione clinica e medico-legale del candidato, da effettuare anche presso altre strutture sanitarie. In sede di visita medica generale la commissione per gli accertamenti psico-fisici giudichera' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare o siano possibile indice di personalita' abnorme (che verra' valutata nel corso della prevista visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 10. Per essere giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici i candidati dovranno essere riconosciuti esenti: a) dalle imperfezioni/infermita' di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e alle vigenti direttive tecniche emanate con il decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014. In particolare, gli accertamenti psico-fisici saranno volti a verificare, fra l'altro, il possesso dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva rientranti nei valori limite di cui all'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come sostituito dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, che verranno accertati con le modalita' previste dalla Direttiva tecnica dello Stato Maggiore della Difesa - Ispettorato Generale della Sanita' Militare - edizione 2016, citata nelle premesse; b) da altre patologie ritenute incompatibili con l'espletamento del servizio quale volontario in servizio permanente; c) da patologie per le quali e' prevista l'attribuzione dei coefficienti 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali del profilo sanitario, secondo le vigenti direttive sul profilo sanitario di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, fatto salvo quanto specificato al successivo comma 8 e all'art. 19, comma 3. 11. Al termine degli accertamenti psico-fisici la commissione formulera' un giudizio di idoneita' quale VFP 1 nella Marina Militare con attribuzione del profilo sanitario, secondo quanto previsto dalla direttiva di cui al decreto del Ministro della difesa 4 giugno 2014, ovvero di inidoneita', che comportera' l'esclusione dal reclutamento. La carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD, indipendentemente dal coefficiente assegnato alla caratteristica somato-funzionale AV-EI, non puo' essere motivo di inidoneita', nei confronti dei candidati per il settore d'impiego «CEMM navale e CP», a mente dell'art. 1 della legge 12 luglio 2010, n. 109, citata nelle premesse. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV-EI, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 12. I candidati, gia' giudicati idonei agli accertamenti psico-fisici di una procedura di reclutamento per la Marina Militare nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici di cui al presente art., nell'ambito dei quali sono stati sottoposti ad accertamenti specialistici e strumentali, ovvero i candidati che sono in possesso della CSU, previa esibizione della stessa, saranno sottoposti ai seguenti accertamenti volti a valutare eventuali elementi che siano motivo di inidoneita' ai sensi di quanto previsto dal precedente comma 10: accertamenti volti alla verifica dell'abuso di alcool e dell'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' dell'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; visita medica generale, nell'ambito della quale saranno giudicati inidonei i candidati che presentino tatuaggi aventi le caratteristiche di cui al precedente comma 9 e verra' definito il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente, sulla base delle risultanze del verbale sanitario esibito dagli interessati e delle eventuali integrazioni ritenute necessarie in sede di accertamenti. La commissione ha, tuttavia, facolta' di disporre ulteriori esami clinici, di laboratorio o strumentali utili alla definizione del giudizio di idoneita', qualora ritenuti necessari per una migliore valutazione psico-fisica del concorrente. Inoltre, i candidati per i settori d'impiego di cui all'art. 1, comma 3, lettere b), c), d), e) e f), risultati idonei quali VFP 1 agli accertamenti psico-fisici, qualora risultati idonei anche agli accertamenti attitudinali e alle prove di efficienza fisica, dovranno essere sottoposti al successivo accertamento dell'idoneita' psico-fisica specifica di cui all'art. 14. Detta commissione, delegata dalla DGPM alle sopracitate incombenze, comunichera' a ciascun candidato esaminato ?con determinazione del presidente - l'esito degli accertamenti psico-fisici mediante apposito foglio di notifica contenente uno dei seguenti giudizi: a) se concorrenti per i settori d'impiego «CEMM navale e CP»: «idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare»; «inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare». b) se concorrenti per i settori d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche della Marina Militare: «idoneo a proseguire l'iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; «idoneo quale VFP 1 nella Marina Militare» e «inidoneo a proseguire l' iter selettivo per il settore d'impiego xxx»; «inidoneo quale VFP 1 nella Marina Militare». I candidati risultati idonei quali VFP 1 nella Marina Militare ma inidonei nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP». 13. I candidati dichiarati inidonei potranno avanzare ricorso giurisdizionale al T.A.R. del Lazio o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica (per il quale e' dovuto - ai sensi della normativa vigente - il contributo unificato di euro 650,00), rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'. 14. Per le inidoneita' relative agli accertamenti psico-fisici di cui al presente art., inoltre, e' data facolta' di avanzare, entro quindici giorni dalla data di notifica del relativo provvedimento, motivata e documentata istanza di riesame, il cui modello e' disponibile nel portale dei concorsi e nel sito internet del Ministero della difesa - da allegare necessariamente (come file in formato PDF) a un messaggio di posta elettronica certificata da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica certificata, all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it o a un messaggio di posta elettronica da inviare, utilizzando esclusivamente un account di posta elettronica, all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it, compilando obbligatoriamente il campo relativo all'oggetto - corredata di copia per immagine (file in formato PDF) della certificazione sanitaria rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il SSN, attestante l'assenza delle imperfezioni/patologie riscontrate in occasione degli accertamenti dei requisiti in questione, nonche' di copia per immagine (file in formato PDF) di un valido documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato e del modulo di notifica del provvedimento di inidoneita'. Non saranno ammesse istanze di riesame relative a provvedimenti di esclusione adottati per abuso di alcool e per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Le istanze trasmesse con modalita' diverse da quelle indicate o carenti della predetta certificazione sanitaria e/o del documento di identita' dell'istante saranno considerate irricevibili. Le istanze di riesame dei provvedimenti di inidoneita' nel richiesto settore d'impiego delle Forze speciali e Componenti specialistiche, presentate dai candidati risultati comunque idonei quali VFP 1 nella Marina Militare, comporteranno la sospensione dell'incorporamento nel settore d'impiego «CEMM navale e CP» fino alla conclusione del procedimento di riesame. 15. La DGPM, in sede di riesame, valutate le motivazioni e preso atto della certificazione presentata, ove sussistano le condizioni, interessa la Commissione medica centrale presso l'Ispettorato di Sanita' della Marina Militare, che provvedera' a convocare il candidato al fine di sottoporlo all'accertamento dei requisiti psico-fisici. Il giudizio riportato in quest'ultima sede e' definitivo. Nel caso di confermata inidoneita', il candidato sara' escluso dal reclutamento. In caso di idoneita' egli verra' inviato dalla stessa Commissione medica centrale presso la Caserma Castrogiovanni, sita a Taranto in via Cagni 2, per il completamento degli accertamenti dei requisiti psico-fisici. I candidati riconosciuti idonei e collocati utilmente nella graduatoria generale di merito saranno incorporati con il primo incorporamento utile, assumendone la decorrenza giuridica.».
Art. 2 L'allegato A del decreto interdirigenziale M_D GMIL REG2021 0312176 del 6 luglio 2021 e' sostituito con quello accluso al presente decreto. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 22 settembre 2021 Il vice direttore generale per il personale militare Santella Il vice comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Basile
Allegato Valutazione dei titoli di merito 1. La commissione valutatrice redige le graduatorie di cui all'art. 6 del bando, sommando tra loro i punteggi dei seguenti titoli di merito: a) giudizio o votazione conseguiti nel diploma di istruzione secondaria di primo grado: eccellente, ovvero voto di 10/10: punti 4,5; ottimo, ovvero voto di 9/10: punti 4; distinto, ovvero voto di 8/10: punti 3; buono, ovvero voto di 7/10: punti 2; sufficiente, ovvero voto di 6/10: punti 1; b) possesso di uno dei seguenti ulteriori titoli di studio: 1) diploma di laurea magistrale/specialistica, non cumulabile con i successivi punti 2), 3), 4), 5) e 6): punti 12; 2) diploma di laurea triennale, non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1)) e con i successivi punti 3), 4), 5) e 6): punti 10; 3) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 5, con incremento di punti 0,075 per ogni voto superiore a 60/100, fino a un massimo di punti 8; 4) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quinquennale) conseguito presso Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione costruzione del mezzo ad indirizzo costruzioni navali ovvero Istituto Tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica articolazione conduzione del mezzo indirizzo Capitani o Macchinisti, non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1) e 2) e con i punti 5) e 6): punti 1,5; 5) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (quadriennale, esclusivamente per il liceo artistico indirizzo architettura), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3) e 4) e con il punto 6): punti 4; 6) diploma di istruzione secondaria (triennale) o diploma di qualifica (triennale), non cumulabile con il punteggio di cui ai precedenti punti 1), 2), 3), 4) e 5): punti 3; c) patente di guida civile: 1) categorie B: punti 1, 2) categorie BE, C1/C, D1/D, D1E/DE non cumulabile con il punteggio di cui al precedente punto 1): punti 1,5; Il possesso della patente categoria A non costituisce titolo di merito. d) aver svolto per almeno dodici mesi servizio militare, a qualunque titolo e senza demerito, nelle Forze Armate: punti 1,5; e) iscrizione al personale marittimo di cui all'art. 114 del codice della navigazione: punti 1. f) conoscenza certificata della lingua inglese: massimo punti 3 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» e, in caso di piu' certificazioni conseguite nel tempo, verra' considerato solo il livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili punti 3 per il livello C2, punti 2 per il livello C1, punti 1 per il livello B2, punti 0,5 per il livello B1. Le certificazioni della conoscenza della lingua inglese saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR. g) conoscenza certificata delle lingue straniere arabo (in tutte le declinazioni), russo, cinese, pashtun, farsi, curdo, idiomi africani: massimo punti 5 (la certificazione del livello di conoscenza deve essere correlata al «Common European Framework of Reference for languages - CEFR» e, in caso di piu' certificazioni conseguite nel tempo, verra' considerato solo il livello piu' alto conseguito. Sono assegnabili punti 5 per il livello C2, punti 4 per il livello C1, punti 3 per il livello B2, punti 2 per il livello B1, punti 1 per il livello A2). Le certificazioni della conoscenza della lingua saranno ritenute valide solo se rilasciate da un ente certificatore riconosciuto dal MIUR. Solo per la partecipazione per i settori di impiego incursori e palombari saranno, inoltre, valutati i seguenti ulteriori titoli: h) brevetto di subacqueo rilasciato da Federazione nazionale o internazionale certificata CMAS ovvero ISO (valido), indipendentemente dal livello posseduto: punti 1; i) brevetto di paracadutismo sotto controllo militare, rilasciato dall'A.N.P.d'I.: punti 1. Solo per la partecipazione per il settore di impiego Componente aeromobili sara', inoltre, valutato il seguente ulteriore titolo: j) possesso del seguente diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale valido per l'iscrizione all'universita' conseguito presso: 1) liceo scientifico o istituto tecnico in uno dei seguenti indirizzi, punti 1: elettronica ed elettrotecnica; informatica e telecomunicazioni; 2) istituto tecnico, settore tecnologico ad indirizzo trasporti e logistica in una delle seguenti articolazioni, punti 1,5, non cumulabile con il punteggio di cui alla precedente lettera b), numero 4): costruzione del mezzo, opzione costruzioni aeronautiche; conduzione del mezzo, opzione conduzione del mezzo navigazione aerea; conduzione del mezzo, opzione assistenza alla navigazione aerea. 2. I titoli di merito di cui al precedente comma 1 non aventi validita' illimitata perche' soggetti a scadenza devono essere in corso di validita' fino alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande. L'omessa, difforme o irregolare produzione di copia per immagine (file in formato PDF) della documentazione attestante il possesso dei titoli di merito dichiarati nella domanda - limitatamente alla documentazione di cui al precedente comma 1 non rilasciata da pubbliche amministrazioni, cosi' come precisato nell'art. 4, comma 4 del bando di reclutamento - comportera' la mancata valutazione dei relativi titoli. 3. A parita' di punteggio, la precedenza sara' data ai candidati in possesso dei titoli preferenziali, di cui all'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. 4. In caso di ulteriore parita', sara' data la precedenza al candidato piu' giovane d'eta'. 5. Per i candidati per il settore d'impiego delle Forze speciali e componenti specialistiche giudicati inidonei alle prove di efficienza fisica ovvero agli accertamenti dell'idoneita' psico-fisica specifica, che proseguiranno l'iter concorsuale nel settore d'impiego «CEMM navale e CP», saranno collocati nella relativa graduatoria con il punteggio di merito previsto per tale settore senza considerare titoli di merito aggiuntivi, di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i) previsti solo per il settore d'impiego Forze speciali e componenti specialistiche richiesto.