Concorso per 1 personale non dirigenziale (friuli venezia giulia) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 12-10-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 11-11-2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo professionale di assistente, area funzionale II, a tempo indeterminato, per ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA |
Regione: | FRIULI VENEZIA GIULIA |
Provincia: | TRIESTE |
Comune: | TRIESTE |
Data di inserimento: | 12-10-2021 |
Data Scadenza bando | 11-11-2021 |
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE
CONCORSO (Scad. 11-11-2021)
Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo professionale di assistente, area funzionale II, a tempo indeterminato, per l'Ufficio speciale - istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
IL CAPO DIPARTIMENTO per le risorse umane, finanziarie e strumentali Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante le norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che sostituisce l'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente «Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonche' della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216, concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica, e l'attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, concernente l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone disabili; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente «Norme per il diritto al lavoro dei disabili» ed il relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333; Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione Pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata legge n. 104 del 1992; Atteso che dal prospetto informativo del Ministero dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020 - riepilogativo della situazione occupazionale rispetto agli obblighi di assunzione di personale con disabilita' ed appartenente alle altre categorie protette - le quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68 risultano coperte, ferma restando la verifica della copertura delle predette quote d'obbligo all'atto dell'assunzione a valere sugli idonei; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare»; Visto il decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, recante «Disposizioni per disciplinare la trasformazione progressiva dello strumento militare in professionale»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia», ed in particolare l'art. 42; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 in materia di protezione dei dati personali; Vista la direttiva del Ministro dell'istruzione del 15 aprile 2020 n. 194 (direttiva n. 194/2020), volta a disciplinare le modalita' organizzative di gestione delle attivita' di trattamento dei dati personali all'interno del Ministero dell'istruzione; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e' stato emanato il «Regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di accesso nell'ambito dei procedimenti di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi dell'art. 25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione 7 dicembre 2006, n. 305, concernente il «Regolamento recante identificazione dei dati sensibili e giudiziari trattati e delle relative operazioni effettuate dal Ministero della pubblica istruzione»; Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - riguardante le modalita' di presentazione delle domande di ammissione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68, concernente il «Regolamento recante disposizioni per l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante «Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche' in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, recante il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, contenente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»; Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante delega al Governo per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli essenziali delle prestazioni in materia di istruzione e formazione professionale; Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la «Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti»; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» e, in particolare, l'art. 1, commi 102 e successivi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 aprile 2019, n. 331, adottato in attuazione del comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012; Vista la vigente disciplina di legge in materia di equipollenze ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e, in particolare, l'art. 8, comma 1; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente «Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro della funzione pubblica, recante le «linee guida di indirizzo amministrativo sullo svolgimento delle prove concorsuali e sulla valutazione dei titoli, ispirate alle migliori pratiche a livello nazionale e internazionale in materia di reclutamento del personale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, vigente in materia, in attuazione dell'art. 35, comma 5.2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge di contabilita' e finanza pubblica»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare, l'art. 2, comma 1, numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1, comma 2, lettera a) del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, istituisce il Ministero dell'istruzione ed il Ministero dell'universita' e della ricerca; Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme a tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» e in particolare l'art. 13, che ha istituito presso l'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia uno speciale ufficio per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena, il quale provvede a gestire i ruoli del personale delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena; Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, al personale dell'ufficio di cui al comma 1 e' richiesta la piena conoscenza della lingua slovena; Visto il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca», convertito, con modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 settembre 2020, n. 166, recante «Regolamento concernente l'organizzazione del Ministero dell'istruzione» e, in particolare, l'art. 7, comma 7, lettera f), ai sensi del quale l'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in sei uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi dell'art. 13 della legge 23 febbraio 2001, n. 38, e in sette posizioni dirigenziali non generali per l'espletamento delle funzioni tecnico-ispettive; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913 e, in particolare, l'art. 3, rubricato «Ufficio II - Scuole con lingua di insegnamento slovena e scuole bilingui sloveno - italiano»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015, n. 809, il quale detta disposizioni speciali concernenti le istituzioni scolastiche con lingua di insegnamento slovena e bilingue sloveno-italiano al fine di adattare i singoli provvedimenti della legge alle specificita' di tali scuole; Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76; Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019, n. 56, ai sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo decreto legislativo n. 165 del 2001»; Visto l'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23 luglio 2021 n. 105, relativo alle misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica del COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza delle attivita' sociali ed economiche; Visto il piano del fabbisogno del personale del Ministero dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca per il triennio 2020-2022, adottato con decreto del Ministro dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e della ricerca n. 100 del 14 agosto 2020; Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale non dirigente delle amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; Visto, in particolare, il contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigente del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca - quadriennio 2006/2009, sottoscritto il 22 luglio 2010 - contratto n. 1, concernente il sistema professionale del personale delle aree funzionali; Visto il decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, l'art. 249, rubricato «Semplificazione e svolgimento in modalita' decentrata e telematica delle procedure concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; Considerata la disciplina normativa in materia di equiparazione dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 giugno 2021, con cui lo scrivente e' stato nominato Capo del Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali del Ministero dell'istruzione; Considerato che e' vacante il posto di direttore generale della Direzione per le risorse umane e finanziarie; Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che attribuisce al Capo del Dipartimento compiti di coordinamento, direzione e controllo degli uffici di livello dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso, al fine di assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per esami, per il reclutamento di complessive due unita' di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nell'Area funzionale II, posizione economica F2, profilo professionale di assistente, del ruolo del personale del Ministero dell'istruzione, per l'ufficio speciale (istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano) dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Art. 2 Riserve di posti e preferenze 1. In materia di titoli di preferenza si applicano le disposizioni previste dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di preferenza si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di cui all'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 2. In materia di riserve, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, concernente il Codice dell'ordinamento militare, nei limiti delle rispettive complessive quote d'obbligo. 3. Le riserve di posti non possono superare complessivamente la meta' dei posti messi a concorso. 4. Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai fini della compilazione della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; g) gli orfani dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico e privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi ed i mutilati civili; t) i militari volontari delle Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 5. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) l'avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 6. Costituisce, altresi', titolo di preferenza, a parita' di merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 7. A parita' di merito e di titoli, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b. dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 6. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali, due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 7. Gli eventuali titoli di riserva, nonche' i titoli di preferenza, per poter essere oggetto di valutazione, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. 8. Le riserve di legge ed i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria definitiva. 9. I posti riservati, qualora non coperti, sono attribuiti agli altri concorrenti in ordine di graduatoria.
Art. 3 Requisiti di ammissione 1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso dei seguenti requisiti: a) cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea, oppure cittadinanza di uno Stato diverso da quelli appartenenti all'Unione europea, qualora ricorrano le condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; b) eta' non inferiore a diciotto anni; c) godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o di provenienza; d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al posto da ricoprire; e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; f) diploma di istruzione secondaria di secondo grado (l'eventuale possesso di titoli accademici non esonera il candidato dall'indicare il titolo di studio utile per la partecipazione al concorso). I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche di eventuali titoli rilasciati da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato riconosciuto equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. La procedura di equivalenza puo' essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova scritta e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale. Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo estero e' ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it Sono altresi' considerati utili i titoli di studio conseguiti all'estero per i quali sia stata ottenuta dichiarazione di equipollenza ad un diploma di istruzione secondaria di II grado previsto dall'ordinamento italiano, ai sensi degli articoli 379 e successivi, decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297 e successive modifificazioni. A tal fine, nella domanda di concorso possono essere indicati gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano. La procedura di equipollenza puo' essere attivata anche dopo lo svolgimento della prova scritta e l'effettiva attivazione deve comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal concorso, prima dell'espletamento della prova orale. Fino a quel momento, il candidato in possesso del titolo estero e' ammesso con riserva alle prove del concorso in attesa dell'emanazione del provvedimento di equipollenza. La richiesta di equipollenza dei titoli di studio esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in Italia a conclusione del percorso di istruzione secondaria di primo e secondo grado, deve essere presentata all'ufficio scolastico regionale della Regione di residenza. 2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano stati esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziati ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale, nonche' coloro che abbiano riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che costituiscono un impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana e' richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana e della lingua slovena, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarita' della cittadinanza. 4. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso.
Art. 4 Esclusione dal concorso 1. In caso di difetto dei requisiti di ammissione, nonche' per l'eventuale mancata osservanza dei termini perentori stabiliti nel presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento, anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con provvedimento del direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti i concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali.
Art. 5 Pubblicazione del bando. Termine e modalita' di presentazione della domanda 1. Il presente bando viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e ne viene data notizia sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it 2. La domanda di ammissione al concorso deve essere inviata esclusivamente seguendo le modalita' di seguito riportate. L'invio deve essere effettuato dall'utenza personale di posta elettronica certificata del richiedente al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: drfr@postacert.istruzione.it La PEC deve riportare il seguente oggetto: «concorso area II USR FVG 2021». Il modello di domanda da utilizzare e' unicamente quello allegato al presente bando, da compilare esclusivamente in lingua italiana. La domanda va sottoscritta dal candidato e trasmessa unitamente alla copia di un documento d'identita' in corso di validita'. 3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa entro le ore 23,59 del trentesimo giorno successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sono accettate esclusivamente le domande inviate entro detto termine. 4. La data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna come previsto dalle disposizioni vigenti. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 5. La presentazione della domanda tramite posta elettronica certificata costituisce modalita' esclusiva di partecipazione alla procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77.
Art. 6 Contenuto della domanda di partecipazione 1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita': a) il cognome ed il nome; b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato estero di nascita, nonche' il codice fiscale; c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice di avviamento postale); d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati membri dell'Unione europea o dei requisiti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; e) il godimento dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero le ragioni del mancato godimento dei diritti civili e politici; f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per i cittadini soggetti a tale obbligo; h) di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarato decaduto per aver conseguito la nomina o l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o viziati da nullita' insanabile, ovvero licenziato ai sensi della vigente normativa di legge e/o contrattuale; i) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; j) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti, con l'indicazione dell'Istituzione scolastica presso la quale e' stato conseguito, della votazione riportata e della data del conseguimento, nonche' gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso; k) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere in possesso dei titoli di preferenza di cui al precedente art. 2 del presente bando; l) l'eventuale necessita', in relazione alla propria disabilita', di ausilio e/o di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove di esame; m) di aver preso visione di tutti gli articoli del bando e delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di aver letto e compreso l'informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679, presente sul sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it e riportata nel bando; n) di autorizzare il Ministero dell'istruzione all'utilizzo del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato in domanda, presso il quale saranno eseguite tutte le comunicazioni urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva. 2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della veridicita' delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla procedura, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non costituisce, in ogni caso, requisito della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 3. Ai fini delle comunicazioni relative al concorso, nella domanda di ammissione occorre, altresi', inserire il domicilio (se diverso dalla residenza) ed un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) intestato al candidato. 4. Il candidato dovra' tempestivamente comunicare all'Amministrazione ogni eventuale variazione dell'indirizzo di posta elettronica (PEC) nonche' dell'indirizzo di residenza e/o di domicilio che sia intervenuta successivamente all'inoltro della domanda. Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente comunicare eventuali, ulteriori, variazioni relative ai dati dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo modificabili, successivamente allo scadere del termine utile per la presentazione della domanda, i dati concernenti i requisiti di ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai titoli di preferenza e di riserva, di cui all'art. 2 del presente bando. 5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita' nel caso di dispersione e/o ritardata ricezione da parte dei candidati di comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento del recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telematici o altre cause non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa o cause di forza maggiore. Non sono considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto prescritto nel presente bando di concorso. 6. Per partecipare alla procedura concorsuale, pena l'esclusione dalla stessa, gli interessati dovranno compilare l'allegato modello di domanda (allegato A), sottoscriverlo con firma digitale oppure con firma autografa ed allegare ad esso la fotocopia di un valido documento di identita'.
Art. 7 Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 1. I candidati affetti da patologie limitatrici della autonomia, che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli 4 e 20 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'espletamento della prova scritta, da personale individuato dal Ministero dell'istruzione. 2. Il candidato diversamente abile deve specificare, nella domanda di partecipazione al concorso, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi eventualmente necessari per lo svolgimento della prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere attestato da apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa mediante posta elettronica certificata a norma dell'art. 5, contestualmente alla domanda di partecipazione al concorso ovvero entro un congruo termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda. 3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, prende visione dell'informativa sulla privacy richiamata all'art. 6, comma 1, lettera m), inerente il trattamento dei dati personali, anche relativi all'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee (categorie particolari di dati di cui all'art. 9 GDPR). 4. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, che attesta lo stato di disabilita', dovra' esplicitare le limitazioni che la disabilita' determina in funzione delle prove di concorso. La concessione ed assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta sara' determinata ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta della documentazione prodotta e sull'esame obiettivo di ogni specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei tempi richiesti, non consentira' all'amministrazione di organizzarsi per tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le modalita' indicate sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it
Art. 8 Comunicazioni ai candidati e diario delle prove 1. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove ed il relativo esito, e' effettuata attraverso la pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it 2. La data ed il luogo di svolgimento delle prove sono resi disponibili, nelle modalita' sopra indicate, almeno dieci giorni prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti a presentarsi, senza altro preavviso, nel giorno, nell'ora e nel luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. 3. Le informazioni personali relative allo svolgimento ed ai risultati delle prove di ciascun candidato saranno comunicate a mezzo PEC.
Art. 9 Commissione esaminatrice 1. Con successivo provvedimento del direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994 ed in conformita' ai principi dettati dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice competente, ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 2. Per supplire ad eventuali temporanee assenze od impedimenti del presidente, di uno dei componenti o del segretario della commissione, puo' essere prevista la nomina di un presidente supplente, di due componenti supplenti e di un segretario supplente, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 3. La Commissione esaminatrice puo' essere integrata in ogni momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, da uno o piu' componenti esperti nella lingua slovena e da uno o piu' componenti esperti di informatica. 4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati delle prove ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso. La Commissione puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica e/o mediante strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente.
Art. 10 Fasi della procedura concorsuale 1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi: a) Prova scritta; b) Prova orale. 2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso di competenze coerenti con il profilo professionale oggetto del bando e l'attitudine del candidato all'espletamento delle funzioni del profilo professionale medesimo. 3. La Commissione valutera' le prove sostenute dal candidato, avuto riguardo tanto al possesso delle competenze disciplinari, quanto al possesso delle competenze linguistiche sia di lingua italiana che di lingua slovena, in relazione al profilo professionale per cui il candidato concorre. 4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali verranno rese note mediante la pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento di ciascuna di esse. 5. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede, nel giorno e nell'ora stabiliti, muniti di un valido documento d'identita' e nel pieno rispetto delle misure anti-contagio da COVID-19 in vigore, di cui verra' data informazione mediante pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it 6. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 7. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle misure di prevenzione e protezione dal rischio di contagio da COVID-19 previste dalle disposizioni vigenti e dai protocolli adottati dal Dipartimento della funzione pubblica e validati dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020, n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 8. Nel corso delle prove ai candidati e' fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, testi normativi, manuali, circolari, note ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere. E' fatto, altresi', divieto ai candidati di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza e con i componenti della Commissione esaminatrice. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. 9. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento delle prove verranno definite dalla Commissione e fornite ai candidati mediante appositi avvisi, da pubblicarsi sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it 10. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la piu' ampia riserva in ordine al possesso dei requisiti di partecipazione previsti dal bando.
Art. 11 Prova scritta 1. L'avviso di convocazione per la prova scritta, comprensivo degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it,almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potra' svolgersi presso sedi diverse, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate, in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 3. La prova scritta avra' una durata predeterminata dalla Commissione esaminatrice e si svolgera' in parte in lingua italiana ed in parte in lingua slovena. La prova consiste nella somministrazione di quesiti a risposta aperta vertenti sulle seguenti materie: a) elementi di diritto costituzionale; b) elementi diritto amministrativo; c) elementi di diritto civile con particolare riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) elementi di diritto penale, con particolare riferimento ai reati contro la pubblica amministrazione; e) elementi di ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e responsabilita' dei pubblici dipendenti; f) elementi contabilita' pubblica; g) teoria e tecniche di formazione e archiviazione di atti e documenti cartacei e informatici; h) elementi di organizzazione del Ministero dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 4. La Commissione esaminatrice provvedera' alla predisposizione e formulazione dei quesiti, nonche' all'organizzazione della prova scritta. 5. Alla prova scritta sara' attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 6. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. 7. Ulteriori comunicazioni concernenti le modalita' di espletamento della prova verranno definite dalla commissione e fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1. 8. La correzione degli elaborati avviene con modalita' che assicurino l'anonimato del candidato. Una volta terminate tutte le correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni, si procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato.
Art. 12 Prova orale 1. L'avviso di convocazione per la prova orale, contenente gli elenchi degli ammessi alla medesima prova, ed il diario recante l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara' pubblicato sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it, almeno dieci giorni prima del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 2. La prova orale consiste in un colloquio interdisciplinare, volto ad accertare la preparazione e la capacita' professionale dei candidati sulle materie delle prove scritte e la piena conoscenza, attiva e passiva, della lingua slovena, commisurata al profilo professionale di riferimento. Nell'ambito della prova orale e', inoltre, previsto l'accertamento della conoscenza dell'uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche piu' diffuse e della lingua inglese. 3. I candidati devono presentarsi nella sede, nel giorno e all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, e la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica comportera' l'esclusione dal concorso. 4. La prova orale potra' svolgersi in videoconferenza, garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche indicazioni sulle modalita' di espletamento della prova, in osservanza delle misure anti-contagio da COVID-19. 5. Alla prova orale sara' attribuibile un punteggio massimo complessivo di 30 punti. La stessa si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. 7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni seduta, la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato, che, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame.
Art. 13 Formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria generale di merito 1. Il punteggio finale e' dato dalla somma dei voti conseguiti nella prova scritta e nel colloquio. 2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui e' stata data comunicazione dei risultati della prova orale, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e /o di preferenza elencati nell'art. 2 del presente bando, gia' espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve presentare o far pervenire i relativi documenti in carta semplice ovvero le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Nella dichiarazione sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i titoli di cui al comma 4, lettera r) e comma 7, lettera a), del predetto art. 2, l'amministrazione che ha emesso il provvedimento di conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di riserva e di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso. 4. Non sono valutati titoli di riserva e preferenza la cui documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella prova orale e' formata la graduatoria definitiva di merito. Il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al termine dei lavori della Commissione esaminatrice, riconosciuta la regolarita' del procedimento del concorso, approva con proprio decreto, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso provvedimento, il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art. 1, comma 2 ed all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza di cui all'art. 2. 6. La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, e' pubblicata sul sito dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it Di tale pubblicazione e' data notizia mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale - «Concorsi ed esami». Dalla data di pubblicazione di detto avviso decorre il termine per le eventuali impugnative.
Art. 14 Costituzione del rapporto di lavoro 1. Il superamento del concorso non costituisce garanzia dell'assunzione. 2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e' invitato a stipulare un contratto individuale di lavoro, finalizzato all'instaurazione di un rapporto di lavoro a tempo pieno ed indeterminato nel ruolo del Ministero dell'istruzione, nei profili professionali indicati all'art. 1, comma 1, area II, posizione economica F2, ai sensi della normativa legislativa e contrattuale vigente. 3. I vincitori vengono assegnati al Ministero dell'istruzione, nella sede di servizio, sulla base della posizione nella graduatoria di merito e delle preferenze espresse all'atto dello scorrimento della graduatoria, con riferimento ai posti disponibili di cui all'art. 1 del presente bando. Ai sensi dell'art. 14 del CCNL Funzioni centrali triennio 2016-2018, sottoscritto il 12 febbraio 2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova di quattro mesi. 4. I vincitori devono permanere nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a cinque anni, a norma dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 5. Se un vincitore, senza giustificato motivo, non assume servizio entro il termine stabilito, decade dal diritto all'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo in ordine di graduatoria.
Art. 15 Accesso agli atti del concorso 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le richieste vanno inoltrate, a mezzo posta elettronica certificata (PEC), all'indirizzo drfr@postacert.istruzione.it 2. Con la presentazione della domanda di partecipazione al concorso il candidato acconsente alla visione e all'estrazione di copie degli atti del proprio fascicolo concorsuale da parte di soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso. 3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e conformemente a quanto previsto dall'art. 3 del decreto ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60, l'accesso alla documentazione attinente ai lavori concorsuali e' consentito in relazione alla conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini gli atti stessi sono preordinati. 4. Fino a quando la procedura concorsuale non sia conclusa, l'accesso e' limitato ai soli atti che riguardino direttamente il richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 5. L'Amministrazione puo' disporre il differimento al fine di assicurare la riservatezza dei lavori della commissione, la tutela dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali.
Art. 16 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE del Parlamento europeo e del Consiglio cd. «GDPR» e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 successive modificazioni ed integrazioni i dati personali forniti dai candidati sono raccolti e trattati dalla Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste, a cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e sono utilizzati ai soli fini della gestione della procedura concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono successivamente trattati presso una banca dati automatizzata del Ministero dell'istruzione - Dipartimento per le risorse umane, finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e finanziarie, viale Trastevere, 76/A - 00153 Roma, per l'eventuale successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 2. Il titolare del trattamento dei dati e' il Ministero dell'istruzione, con sede in viale Trastevere n. 76/A - 00153 Roma. Nell'ambito della presente procedura di concorso, ai sensi dell'art. 2 della direttiva del Ministro dell'istruzione 15 aprile 2020, n. 194, il Ministero dell'istruzione esercita le funzioni di titolare mediante il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, al quale ci si potra' rivolgere per esercitare i diritti degli interessati inviando una PEC al seguente indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 3. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del Ministero dell'istruzione e' contattabile al seguente indirizzo e-mail: rpd@istruzione.it 4. I dati verranno trattati con modalita', prevalentemente, elettroniche e telematiche, esclusivamente dal personale e da collaboratori autorizzati del titolare o dei responsabili del trattamento di cui si avvale il Ministero per lo svolgimento della procedura e non saranno diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli obblighi legali vigenti in tema di pubblicita' e trasparenza dei dati. 5. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella domanda di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare: dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita, CF, cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto (PEC), documento di identita', titoli, etc.; categorie particolari di dati (art. 9 GDPR): dati relativi all'idoneita' fisica all'impiego e all'eventuale presenza di disabilita', anche temporanee; dati personali relativi a condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art. 10 GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000. 6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente a coloro che sono direttamente preposti a funzioni inerenti lo svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi, nonche' alle strutture del Ministero dell'istruzione ed alle amministrazioni pubbliche interessate alla posizione giuridico-economica dei candidati. 7. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario allo svolgimento delle attivita' suindicate, per la gestione di eventuali controversie, ed in ogni caso per il tempo occorrente all'esecuzione dei compiti istituzionali del Ministero dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme di legge o regolamento. 8. Il Ministero dell'istruzione e la Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia possono acquisire informazioni, per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, da banche dati internazionali e nazionali. Le modalita' del trattamento cui sono destinati i dati sono conformi alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016. 9. Il conferimento dei dati di cui al comma 5 e' obbligatorio per il candidato ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. Il mancato adempimento determina l'esclusione dal concorso. 10. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento, nonche' esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 11. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti della Direzione generale dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste, indirizzo PEC: drfr@postacert.istruzione.it
Art. 17 Responsabile del procedimento 1. Responsabile del procedimento e' nominato il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.
Art. 18 Norme di salvaguardia 1. Il Ministero dell'istruzione si riserva la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento del concorso stesso, nonche' le connesse attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare le assunzioni di personale. 2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando, valgono le disposizioni normative e contrattuali vigenti in materia di reclutamento di personale. 3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con bando pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - nonche' all'interno del sito istituzionale del Ministero dell'istruzione. Roma, 4 ottobre 2021 Il Capo Dipartimento: Greco
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico