Concorso per 1 personale non dirigenziale (friuli venezia giulia) MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 81 del 12-10-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE CONCORSO (Scad. 11-11-2021) Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo professionale di assistente, area funzionale II, a tempo indeterminato, per ...
Ente: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Regione: FRIULI VENEZIA GIULIA
Provincia: TRIESTE
Comune: TRIESTE
Data di inserimento: 12-10-2021
Data Scadenza bando 11-11-2021
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MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

CONCORSO (Scad. 11-11-2021)

Concorso pubblico, per esami, per la copertura di due posti di personale non dirigenziale, profilo professionale di assistente, area funzionale II, a tempo indeterminato, per l'Ufficio speciale - istruzione in lingua slovena e bilingue sloveno italiano, dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia.

 
                        IL CAPO DIPARTIMENTO 
           per le risorse umane, finanziarie e strumentali 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3, che ha approvato il testo unico delle disposizioni  concernenti
lo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n.  686,  contenente  norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  concernente
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, recante  le
norme di attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15,  in  materia  di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni  e,  in
particolare, l'art. 24 e l'art. 62, che  sostituisce  l'art.  52  del
citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo» e, in particolare, l'art. 3; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174,  concernente  il  «Regolamento  recante  norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente
«Attuazione della direttiva  2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento
delle qualifiche professionali, nonche' della  direttiva  2006/100/CE
che adegua determinate  direttive  sulla  libera  circolazione  delle
persone a seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania»; 
    Vista la legge 6 agosto 2013, n. 97,  recante  «Disposizioni  per
l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza  dell'Italia
all'Unione europea - legge europea 2013» e, in particolare, l'art. 7; 
    Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198,  recante  il
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna»; 
    Visti i decreti legislativi 9 luglio  2003,  n.  215  e  n.  216,
concernenti, rispettivamente, l'attuazione della direttiva 2000/43/CE
per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla
razza  e  dall'origine  etnica,  e   l'attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n.  5,  concernente
l'attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al  principio  delle
pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini  e  donne
in materia di occupazione e impiego; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, concernente «Norme a favore
dei privi della vista per l'ammissione ai pubblici concorsi»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante la  legge  quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
disabili; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, concernente  «Norme  per  il
diritto al  lavoro  dei  disabili»  ed  il  relativo  regolamento  di
esecuzione di cui al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  10
ottobre 2000, n. 333; 
    Vista la circolare 24 luglio 1999 del Dipartimento della Funzione
Pubblica, concernente l'applicazione dell'art. 20 della citata  legge
n. 104 del 1992; 
    Atteso   che   dal   prospetto    informativo    del    Ministero
dell'istruzione riferito al 31 dicembre 2020  -  riepilogativo  della
situazione occupazionale rispetto  agli  obblighi  di  assunzione  di
personale  con  disabilita'  ed  appartenente  alle  altre  categorie
protette - le quote di riserva di cui agli  articoli  3  e  18  della
legge 12 marzo 1999, n.  68  risultano  coperte,  ferma  restando  la
verifica della copertura  delle  predette  quote  d'obbligo  all'atto
dell'assunzione a valere sugli idonei; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice dell'ordinamento militare»; 
    Visto il decreto legislativo  8  maggio  2001,  n.  215,  recante
«Disposizioni per disciplinare la  trasformazione  progressiva  dello
strumento militare in professionale»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, concernente «Nuove norme in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Vista la legge  15  maggio  1997,  n.  127,  concernente  «Misure
urgenti  per  lo  snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei
procedimenti di decisione e di controllo»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  9   agosto   2013,   n.   98,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il  rilancio   dell'economia»,   ed   in
particolare l'art. 42; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
"Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
    Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio del 27 aprile  2016  in  materia  di  protezione  dei  dati
personali; 
    Vista la direttiva del Ministro  dell'istruzione  del  15  aprile
2020  n.  194  (direttiva  n.  194/2020),  volta  a  disciplinare  le
modalita' organizzative di gestione delle  attivita'  di  trattamento
dei dati personali all'interno del Ministero dell'istruzione; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice dell'amministrazione digitale»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia  di
accesso ai documenti amministrativi»; 
    Visto il D.D.G. n. 662 del 17 aprile 2019, con il quale e'  stato
emanato  il  «Regolamento  in  materia  di  rimborso  dei  costi   di
riproduzione, per il rilascio di copie e diritti di ricerca di atti e
documenti, richiesti a seguito dell'esercizio del diritto di  accesso
nell'ambito   dei   procedimenti   di   competenza   del    Ministero
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca ai sensi  dell'art.
25, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 241»; 
    Visto  il  decreto  del  Ministro  della  pubblica  istruzione  7
dicembre  2006,  n.  305,   concernente   il   «Regolamento   recante
identificazione dei dati sensibili  e  giudiziari  trattati  e  delle
relative  operazioni  effettuate   dal   Ministero   della   pubblica
istruzione»; 
    Vista la circolare n. 12/2010 della Presidenza del Consiglio  dei
ministri - Dipartimento della  funzione  pubblica  -  riguardante  le
modalita' di presentazione delle domande di  ammissione  ai  pubblici
concorsi; 
    Visto il decreto-legge 6 luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  7  agosto   2012,   n.   135,   recante
disposizioni urgenti  per  la  revisione  della  spesa  pubblica  con
invarianza dei servizi ai cittadini, ed in particolare l'art. 2; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, concernente il
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  11  febbraio
2005, n. 68, concernente il  «Regolamento  recante  disposizioni  per
l'utilizzo della posta elettronica certificata, a norma dell'art.  27
della legge 16 gennaio 2003, n. 3»; 
    Vista la legge 18 giugno 2009, n. 69, recante  «Disposizioni  per
lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', nonche'
in materia di processo civile» ed in particolare l'art. 32; 
    Vista la legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante «Misure  per  la
stabilizzazione della finanza pubblica», ed in particolare l'art. 39; 
    Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297,  recante  il
testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti  in  materia  di
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado; 
    Vista la legge 15  marzo  1997,  n.  59,  contenente  «Delega  al
Governo per il conferimento di funzioni e  compiti  alle  regioni  ed
enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e  per  la
semplificazione amministrativa»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, contenente il «Regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche»; 
    Vista la legge 28 marzo 2003, n. 53, recante  delega  al  Governo
per la definizione delle norme generali sull'istruzione e dei livelli
essenziali delle prestazioni in materia di  istruzione  e  formazione
professionale; 
    Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante  la  «Riforma  del
sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino
delle disposizioni legislative vigenti»; 
    Vista la legge 24 dicembre 2012, n.  228,  recante  «Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  e,
in particolare, l'art. 1, commi 102 e successivi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 10 aprile 2019, n.  331,  adottato  in  attuazione  del
comma 107 dell'art. 1 della citata legge n. 228/2012; 
    Vista la vigente disciplina di legge in materia  di  equipollenze
ed equiparazione dei titoli di studio ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n.  35  e,  in  particolare,
l'art. 8, comma 1; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 26 febbraio 2002; 
    Vista la direttiva della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 3 novembre 2005, n. 3; 
    Vista la circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri  -
Dipartimento funzione pubblica 8 novembre 2005, n. 4; 
    Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, concernente  «Disposizioni
in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile  2018  del  Ministro  della
funzione   pubblica,   recante   le   «linee   guida   di   indirizzo
amministrativo sullo svolgimento  delle  prove  concorsuali  e  sulla
valutazione dei titoli, ispirate alle  migliori  pratiche  a  livello
nazionale e internazionale in materia di reclutamento del  personale,
nel  rispetto  della  normativa,  anche  regolamentare,  vigente   in
materia,  in  attuazione  dell'art.  35,  comma  5.2,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Vista la legge 31 dicembre 2009, n. 196, relativa alla «Legge  di
contabilita' e finanza pubblica»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto-legge 24 giugno 2014,  n.  90,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n.  114,  recante  «Misure
urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e  per
l'efficienza degli uffici giudiziari»; 
    Visto il decreto legislativo 30  luglio  1999,  n.  300,  recante
«Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11  della
legge 15 marzo 1997, n. 59» e, in particolare,  l'art.  2,  comma  1,
numeri 11) e 12) che, a seguito della modifica apportata dall'art. 1,
comma  2,  lettera  a)  del  decreto-legge  9  gennaio  2020,  n.  1,
convertito, con modificazioni, dalla  legge  5  marzo  2020,  n.  12,
istituisce   il   Ministero   dell'istruzione   ed    il    Ministero
dell'universita' e della ricerca; 
    Vista la legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante «Norme  a  tutela
della minoranza  linguistica  slovena  della  regione  Friuli-Venezia
Giulia» e in particolare l'art. 13, che ha istituito presso l'ufficio
scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia  uno  speciale
ufficio per la trattazione degli affari riguardanti  l'istruzione  in
lingua slovena, il quale provvede a gestire  i  ruoli  del  personale
delle scuole e degli istituti con lingua di insegnamento slovena; 
    Considerato che, ai sensi del comma 2 dell'art. 13 della legge 23
febbraio 2001, n. 38, al personale dell'ufficio di cui al comma 1  e'
richiesta la piena conoscenza della lingua slovena; 
    Visto  il  decreto-legge  9   gennaio   2020,   n.   1,   recante
«Disposizioni urgenti per l'istituzione del Ministero dell'istruzione
e del Ministero dell'universita' e della  ricerca»,  convertito,  con
modificazioni dalla legge 5 marzo 2020, n. 12; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  30
settembre   2020,   n.   166,   recante   «Regolamento    concernente
l'organizzazione del Ministero dell'istruzione»  e,  in  particolare,
l'art.  7,  comma  7,  lettera  f),  ai  sensi  del  quale  l'Ufficio
scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia si articola in  sei
uffici dirigenziali non generali, di cui uno per la trattazione degli
affari riguardanti l'istruzione in lingua slovena ai sensi  dell'art.
13 della legge  23  febbraio  2001,  n.  38,  e  in  sette  posizioni
dirigenziali  non  generali   per   l'espletamento   delle   funzioni
tecnico-ispettive; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 18 dicembre 2014, n. 913 e, in particolare,  l'art.  3,
rubricato «Ufficio II - Scuole con lingua di insegnamento  slovena  e
scuole bilingui sloveno - italiano»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione 8 ottobre 2015,  n.
809, il quale detta disposizioni speciali concernenti le  istituzioni
scolastiche  con  lingua   di   insegnamento   slovena   e   bilingue
sloveno-italiano al fine di adattare i  singoli  provvedimenti  della
legge alle specificita' di tali scuole; 
    Visto l'art. 10 del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44,  recante
«Misure urgenti per il contenimento  dell'epidemia  da  COVID-19,  in
materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e  di  concorsi
pubblici», convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021,
n. 76; 
    Visto il protocollo di svolgimento dei concorsi pubblici adottato
dalla Presidenza del Consiglio - Dipartimento della funzione pubblica
e validato dal Comitato tecnico scientifico il 29 marzo 2021; 
    Visto l'art. 3, comma 8, della legge 19 giugno 2019,  n.  56,  ai
sensi del quale «Fatto salvo quanto stabilito dall'art. 1, comma 399,
della legge 30 dicembre 2018, n. 145, al fine di ridurre i  tempi  di
accesso al pubblico impiego, nel  triennio  2019-2021,  le  procedure
concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di  cui  all'art.
1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.  165,  e  le
conseguenti assunzioni possono  essere  effettuate  senza  il  previo
svolgimento  delle  procedure  previste  dall'art.  30  del  medesimo
decreto legislativo n. 165 del 2001»; 
    Visto l'art. 3, comma 1, lettera i), del decreto-legge 23  luglio
2021  n.  105,  relativo  alle  misure   urgenti   per   fronteggiare
l'emergenza  epidemiologica  del  COVID-19  e  per   l'esercizio   in
sicurezza delle attivita' sociali ed economiche; 
    Visto  il  piano  del  fabbisogno  del  personale  del  Ministero
dell'istruzione e del Ministero dell'universita' e della ricerca  per
il  triennio   2020-2022,   adottato   con   decreto   del   Ministro
dell'istruzione e del Ministro dell'universita' e  della  ricerca  n.
100 del 14 agosto 2020; 
    Visti i vigenti CC.CC.NN.LL. del personale  non  dirigente  delle
amministrazioni pubbliche comprese nel «Comparto funzioni centrali»; 
    Visto,  in  particolare,  il   contratto   collettivo   nazionale
integrativo   del   personale    non    dirigente    del    Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e  della  ricerca  -  quadriennio
2006/2009,  sottoscritto  il  22  luglio  2010  -  contratto  n.   1,
concernente  il  sistema  professionale  del  personale  delle   aree
funzionali; 
    Visto il decreto-legge 16 luglio 2020,  n.  76,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, recante «Misure
urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio 2020,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020,
n. 77 e, in particolare, l'art.  249,  rubricato  «Semplificazione  e
svolgimento in modalita'  decentrata  e  telematica  delle  procedure
concorsuali delle pubbliche amministrazioni»; 
    Considerata la disciplina normativa in materia  di  equiparazione
dei titoli di studio esteri ai fini della partecipazione ai  concorsi
pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica  del  18  giugno
2021, con cui lo scrivente e' stato nominato  Capo  del  Dipartimento
per  le  risorse  umane,  finanziarie  e  strumentali  del  Ministero
dell'istruzione; 
    Considerato che e' vacante il posto di direttore  generale  della
Direzione per le risorse umane e finanziarie; 
    Visto l'art. 5, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio  1999,
n.  300,  che  attribuisce  al  Capo  del  Dipartimento  compiti   di
coordinamento,  direzione  e  controllo  degli  uffici   di   livello
dirigenziale generale compresi nel dipartimento stesso,  al  fine  di
assicurare la continuita' delle funzioni dell'amministrazione; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1.  E'  indetto  un  concorso  pubblico,  per   esami,   per   il
reclutamento di complessive due unita' di personale non dirigenziale,
a  tempo  indeterminato,  da  inquadrare  nell'Area  funzionale   II,
posizione economica F2,  profilo  professionale  di  assistente,  del
ruolo del personale  del  Ministero  dell'istruzione,  per  l'ufficio
speciale (istruzione in lingua slovena e bilingue  sloveno  italiano)
dell'ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 
                               Art. 2 
 
                    Riserve di posti e preferenze 
 
    1.  In  materia  di  titoli  di  preferenza   si   applicano   le
disposizioni previste dall'art. 5 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. In materia di titoli di  preferenza
si applicano, inoltre, le disposizioni di cui all'art.  3,  comma  7,
della legge 15 maggio 1997, n.  127,  come  modificato  dall'art.  2,
comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, e di  cui  all'art.  73,
comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,  convertito  con
modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. 
    2. In materia di riserve, si applicano  le  disposizioni  di  cui
agli articoli 1014, comma 1, lettera a) e 678, comma 9,  del  decreto
legislativo  15  marzo   2010,   n.   66,   concernente   il   Codice
dell'ordinamento militare, nei limiti  delle  rispettive  complessive
quote d'obbligo. 
    3. Le riserve di posti non possono superare  complessivamente  la
meta' dei posti messi a concorso. 
    4. Ai sensi dell'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, ai  fini  della  compilazione
della graduatoria definitiva, a parita' di merito, hanno preferenza: 
      a) gli insigniti di medaglia al valor militare; 
      b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; 
      c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; 
      d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore  pubblico  e
privato; 
      e) gli orfani di guerra; 
      f) gli orfani dei caduti per fatto di guerra; 
      g) gli orfani dei caduti per servizio nel  settore  pubblico  e
privato; 
      h) i feriti in combattimento; 
      i) gli insigniti di croce di guerra  o  di  altra  attestazione
speciale di merito di guerra, nonche' i capi di famiglia numerosa; 
      j)  i  figli  dei  mutilati  e  degli  invalidi  di  guerra  ex
combattenti; 
      k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; 
      l) i figli dei mutilati  e  degli  invalidi  per  servizio  nel
settore pubblico e privato; 
      m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti in guerra; 
      n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di
guerra; 
      o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non  risposati  e
le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio
nel settore pubblico e privato; 
      p)  coloro  che  abbiano  prestato   servizio   militare   come
combattenti; 
      q) coloro che abbiano prestato lodevole  servizio  a  qualunque
titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha  indetto
il concorso; 
      r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo  al  numero  dei
figli a carico; 
      s) gli invalidi ed i mutilati civili; 
      t) i militari volontari  delle  Forze  armate  congedati  senza
demerito al termine della ferma o rafferma. 
    5. Costituiscono, altresi', titoli di  preferenza  a  parita'  di
merito: 
      a) l'avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore  periodo  di
perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai  sensi  dell'art.
16-octies, comma 1-quater del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.  179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90,
convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; 
      b)  l'avere  completato,  con  esito  positivo,  il   tirocinio
formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art.  37,  comma
11,  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111,  pur  non  facendo
parte dell'ufficio per il processo,  cosi'  come  indicato  dall'art.
16-octies, comma 1-quinquies del decreto-legge 18  ottobre  2012,  n.
179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012,  n.
221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24  giugno  2014,
n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014,  n.
114. 
    6. Costituisce, altresi', titolo  di  preferenza,  a  parita'  di
merito e di titoli, l'avere svolto con esito positivo lo stage presso
gli  uffici  giudiziari  ai  sensi  dell'art.  73,  comma   14,   del
decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9  agosto
2013, n. 98. 
    7. A parita' di merito e di titoli,  ai  sensi  dell'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,  la
preferenza e' determinata: 
      a. dal numero dei figli a carico, indipendentemente  dal  fatto
che il candidato sia coniugato o meno; 
      b. dall'aver prestato lodevole servizio  nelle  amministrazioni
pubbliche. 
    6. Se, a conclusione delle operazioni di valutazione  dei  titoli
preferenziali, due o piu' candidati si collocano in  pari  posizione,
e' preferito il candidato piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3,
comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 
    7.  Gli  eventuali  titoli  di  riserva,  nonche'  i  titoli   di
preferenza, per poter essere oggetto di  valutazione,  devono  essere
posseduti  alla  data  di  scadenza  del   termine   utile   per   la
presentazione della domanda di partecipazione. 
    8. Le riserve di legge ed i titoli di  preferenza  sono  valutati
esclusivamente  all'atto   della   formulazione   della   graduatoria
definitiva. 
    9. I posti riservati, qualora non coperti, sono  attribuiti  agli
altri concorrenti in ordine di graduatoria. 
                               Art. 3 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al presente concorso e' richiesto il possesso
dei seguenti requisiti: 
      a)  cittadinanza  italiana  o  di  uno   degli   Stati   membri
dell'Unione europea, oppure cittadinanza  di  uno  Stato  diverso  da
quelli  appartenenti  all'Unione  europea,   qualora   ricorrano   le
condizioni di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo  2001,
n. 165; 
      b) eta' non inferiore a diciotto anni; 
      c) godimento dei diritti  civili  e  politici  negli  Stati  di
appartenenza o di provenienza; 
      d) idoneita' allo svolgimento delle mansioni relative al  posto
da ricoprire; 
      e) posizione regolare nei confronti del servizio di leva per  i
cittadini soggetti a tale obbligo; 
      f)  diploma  di  istruzione   secondaria   di   secondo   grado
(l'eventuale possesso di titoli accademici non esonera  il  candidato
dall'indicare il titolo di studio  utile  per  la  partecipazione  al
concorso). 
    I candidati in possesso del titolo di studio sopra citato o anche
di eventuali titoli rilasciati da un Paese dell'Unione europea  o  da
uno Paese terzo sono  ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il
titolo sia stato riconosciuto  equivalente  con  provvedimento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della  ricerca,  ai
sensi dell'art. 38 del decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165
ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. 
    La procedura di equivalenza puo' essere attivata  anche  dopo  lo
svolgimento  della  prova  scritta  e  l'effettiva  attivazione  deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento  della  prova  orale.  Fino  a  quel  momento,   il
candidato in possesso del titolo estero e' ammesso con  riserva  alle
prove del concorso in attesa  dell'emanazione  del  provvedimento  di
equivalenza. La dichiarazione di equivalenza va acquisita  anche  nel
caso  in  cui  il  provvedimento  sia  gia'  stato  ottenuto  per  la
partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la  documentazione
necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili  sul  sito
istituzionale  della  Presidenza  del  Consiglio   dei   ministri   -
Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
    Sono altresi' considerati utili i  titoli  di  studio  conseguiti
all'estero  per  i  quali  sia  stata   ottenuta   dichiarazione   di
equipollenza ad un diploma  di  istruzione  secondaria  di  II  grado
previsto dall'ordinamento italiano, ai sensi  degli  articoli  379  e
successivi, decreto legislativo 16 aprile 1994 n.  297  e  successive
modifificazioni. A tal fine, nella domanda di concorso possono essere
indicati   gli   estremi   del   provvedimento   di    riconoscimento
dell'equipollenza al corrispondente titolo di studio italiano. 
    La procedura di equipollenza puo' essere attivata anche  dopo  lo
svolgimento  della  prova  scritta  e  l'effettiva  attivazione  deve
comunque essere comunicata, a pena d'esclusione dal  concorso,  prima
dell'espletamento  della  prova  orale.  Fino  a  quel  momento,   il
candidato in possesso del titolo estero e' ammesso con  riserva  alle
prove del concorso in attesa  dell'emanazione  del  provvedimento  di
equipollenza. La richiesta  di  equipollenza  dei  titoli  di  studio
esteri, corrispondenti a quelli rilasciati in  Italia  a  conclusione
del percorso di istruzione secondaria di primo e secondo grado,  deve
essere presentata all'ufficio scolastico regionale della  Regione  di
residenza. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che siano  stati
esclusi dall'elettorato politico attivo,  nonche'  coloro  che  siano
stati  destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati
decaduti per aver conseguito la nomina  o  l'assunzione  mediante  la
produzione di documenti  falsi  o  viziati  da  nullita'  insanabile,
ovvero licenziati ai sensi  della  vigente  normativa  di  legge  e/o
contrattuale, nonche' coloro che abbiano  riportato  condanne  penali
con sentenza passata in giudicato  per  reati  che  costituiscono  un
impedimento all'assunzione presso una pubblica amministrazione. 
    3. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana  e'
richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della  lingua  italiana  e
della lingua slovena,  il  possesso  di  tutti  gli  altri  requisiti
previsti per i cittadini della Repubblica italiana,  fatta  eccezione
per la titolarita' della cittadinanza. 
    4. I requisiti richiesti devono essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
partecipazione al concorso. 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. In caso di difetto dei requisiti di  ammissione,  nonche'  per
l'eventuale mancata osservanza dei termini  perentori  stabiliti  nel
presente bando, l'Amministrazione puo' disporre in qualsiasi momento,
anche successivamente all'eventuale stipula del contratto individuale
di lavoro, l'esclusione dal concorso. Tale esclusione e' disposta con
provvedimento  del   direttore   generale   dell'ufficio   scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia. 
    2. Nelle more della verifica del possesso dei requisiti, tutti  i
concorrenti partecipano con riserva alle prove concorsuali. 
                               Art. 5 
 
            Pubblicazione del bando. Termine e modalita' 
                   di presentazione della domanda 
 
    1. Il presente bando viene pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» - e
ne viene data notizia sul sito dell'ufficio scolastico regionale  per
il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it 
    2. La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  inviata
esclusivamente seguendo le modalita' di  seguito  riportate.  L'invio
deve essere effettuato dall'utenza  personale  di  posta  elettronica
certificata  del  richiedente  al   seguente   indirizzo   di   posta
elettronica certificata:  drfr@postacert.istruzione.it  La  PEC  deve
riportare il seguente oggetto: «concorso area II USR  FVG  2021».  Il
modello di domanda da utilizzare e'  unicamente  quello  allegato  al
presente bando, da compilare esclusivamente in  lingua  italiana.  La
domanda va sottoscritta dal candidato  e  trasmessa  unitamente  alla
copia di un documento d'identita' in corso di validita'. 
    3. La domanda di ammissione deve essere trasmessa  entro  le  ore
23,59  del  trentesimo  giorno  successivo  alla  pubblicazione   del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sono accettate  esclusivamente
le domande inviate entro detto termine. 
    4. La data di presentazione della domanda  di  partecipazione  al
concorso e' attestata rispettivamente dalla ricevuta di  accettazione
e  dalla  ricevuta  di  avvenuta   consegna   come   previsto   dalle
disposizioni vigenti. Ai fini della partecipazione  al  concorso,  in
caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda  inviata
cronologicamente per ultima. 
    5. La  presentazione  della  domanda  tramite  posta  elettronica
certificata costituisce modalita' esclusiva  di  partecipazione  alla
procedura, ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. 
                               Art. 6 
 
              Contenuto della domanda di partecipazione 
 
    1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve  dichiarare,
sotto la propria responsabilita': 
      a) il cognome ed il nome; 
      b) la data, il Comune, la Provincia e l'eventuale Stato  estero
di nascita, nonche' il codice fiscale; 
      c) l'indirizzo di residenza (via, numero civico, comune, codice
di avviamento postale); 
      d) il possesso della cittadinanza italiana o di uno degli Stati
membri dell'Unione europea o dei requisiti di  cui  all'art.  38  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      e) il godimento dei diritti civili e politici  nello  Stato  di
appartenenza  o  di  provenienza,  ovvero  le  ragioni  del   mancato
godimento dei diritti civili e politici; 
      f) l'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero il motivo  della
mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime; 
      g) la posizione regolare nei confronti del servizio di leva per
i cittadini soggetti a tale obbligo; 
      h) di non essere stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego
presso una pubblica  amministrazione  per  persistente  insufficiente
rendimento o dichiarato decaduto per  aver  conseguito  la  nomina  o
l'assunzione mediante la produzione di documenti falsi o  viziati  da
nullita'  insanabile,  ovvero  licenziato  ai  sensi  della   vigente
normativa di legge e/o contrattuale; 
      i)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      j) il titolo di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti,  con
l'indicazione dell'Istituzione scolastica presso la  quale  e'  stato
conseguito, della votazione riportata e della data del conseguimento,
nonche' gli estremi  dell'eventuale  provvedimento  di  equiparazione
ovvero che la procedura di equiparazione e' in corso; 
      k) l'eventuale diritto alle riserve e/o di essere  in  possesso
dei titoli di preferenza di cui al precedente  art.  2  del  presente
bando; 
      l)  l'eventuale   necessita',   in   relazione   alla   propria
disabilita', di ausilio e/o di tempi  aggiuntivi  per  l'espletamento
delle prove di esame; 
      m) di aver preso visione di tutti  gli  articoli  del  bando  e
delle condizioni di ammissione al concorso nonche' di  aver  letto  e
compreso l'informativa sul trattamento dei dati  personali  ai  sensi
degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  2016/679,  presente  sul
sito dell'Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia  Giulia,
http://usrfvg.gov.it e riportata nel bando; 
      n) di autorizzare il Ministero dell'istruzione all'utilizzo del
proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) indicato  in
domanda, presso il quale  saranno  eseguite  tutte  le  comunicazioni
urgenti e le notifiche personali inerenti la procedura selettiva. 
    2. L'amministrazione si riserva di provvedere alla verifica della
veridicita' delle  dichiarazioni  rilasciate  dai  partecipanti  alla
procedura, i quali si intendono consapevoli delle  conseguenze  sotto
il profilo penale, civile, amministrativo delle dichiarazioni false o
mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ivi  compresa  la  perdita
degli eventuali benefici conseguiti sulla base di  dichiarazioni  non
veritiere. La mancata esclusione da ognuna delle fasi concorsuali non
costituisce, in ogni caso,  requisito  della  regolarita',  ne'  sana
l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. Ai  fini  delle  comunicazioni  relative  al  concorso,  nella
domanda di ammissione occorre, altresi', inserire  il  domicilio  (se
diverso  dalla  residenza)  ed  un  indirizzo  di  posta  elettronica
certificata (PEC) intestato al candidato. 
    4.    Il    candidato    dovra'    tempestivamente     comunicare
all'Amministrazione ogni eventuale variazione dell'indirizzo di posta
elettronica  (PEC)  nonche'  dell'indirizzo  di  residenza   e/o   di
domicilio  che  sia  intervenuta  successivamente  all'inoltro  della
domanda. Con le stesse modalita', il candidato dovra' tempestivamente
comunicare  eventuali,  ulteriori,  variazioni   relative   ai   dati
dichiarati nella domanda di partecipazione. Non saranno in alcun modo
modificabili, successivamente allo scadere del termine utile  per  la
presentazione della  domanda,  i  dati  concernenti  i  requisiti  di
ammissione al concorso, di cui all'art. 3, nonche' i dati relativi ai
titoli di preferenza e di riserva, di cui  all'art.  2  del  presente
bando. 
    5. L'amministrazione non assume alcuna responsabilita'  nel  caso
di dispersione e/o ritardata ricezione  da  parte  dei  candidati  di
comunicazioni e/o di avvisi di convocazione, derivanti da inesatte od
incomplete indicazioni o da mancata oppure tardiva comunicazione  del
cambiamento del recapito indicato nella domanda,  ne'  per  eventuali
disguidi postali o telematici o altre cause non  imputabili  a  colpa
dell'amministrazione stessa o  cause  di  forza  maggiore.  Non  sono
considerate valide le domande inviate con modalita' diverse da quelle
prescritte, o trasmesse oltre il termine suddetto, e quelle compilate
in modo difforme  o  incompleto  rispetto  a  quanto  prescritto  nel
presente bando di concorso. 
    6. Per partecipare alla procedura concorsuale, pena  l'esclusione
dalla stessa, gli interessati dovranno compilare  l'allegato  modello
di domanda (allegato A), sottoscriverlo con firma digitale oppure con
firma autografa ed  allegare  ad  esso  la  fotocopia  di  un  valido
documento di identita'. 
                               Art. 7 
 
       Disposizioni a favore di alcune categorie di candidati 
 
    1. I candidati affetti da patologie limitatrici della  autonomia,
che ne facciano richiesta, sono assistiti, ai sensi degli articoli  4
e 20 della legge 5 febbraio 1992,  n.  104,  nell'espletamento  della
prova   scritta,   da    personale    individuato    dal    Ministero
dell'istruzione. 
    2.  Il  candidato  diversamente  abile  deve  specificare,  nella
domanda di partecipazione al concorso, la  richiesta  di  ausili  e/o
tempi aggiuntivi eventualmente necessari  per  lo  svolgimento  della
prova. Lo stato di disabilita' dovra' essere  attestato  da  apposita
dichiarazione resa dalla Commissione  medico  legale  dell'A.S.L.  di
riferimento o da struttura pubblica equivalente e trasmessa  mediante
posta elettronica certificata a norma  dell'art.  5,  contestualmente
alla domanda di partecipazione al concorso ovvero  entro  un  congruo
termine e comunque non oltre i venti giorni successivi alla  data  di
scadenza della presentazione della domanda. 
    3. Il candidato, al momento della presentazione della domanda  di
partecipazione al concorso,  prende  visione  dell'informativa  sulla
privacy richiamata all'art. 6,  comma  1,  lettera  m),  inerente  il
trattamento dei dati personali, anche relativi all'eventuale presenza
di disabilita', anche temporanee (categorie particolari  di  dati  di
cui all'art. 9 GDPR). 
    4. La dichiarazione di cui al precedente comma 2, che attesta  lo
stato di  disabilita',  dovra'  esplicitare  le  limitazioni  che  la
disabilita'  determina  in  funzione  delle  prove  di  concorso.  La
concessione  ed  assegnazione  di  ausili  e/o  tempi  aggiuntivi  ai
candidati  che  ne  abbiano  fatto  richiesta  sara'  determinata  ad
insindacabile giudizio della Commissione  esaminatrice  sulla  scorta
della  documentazione  prodotta  e  sull'esame  obiettivo   di   ogni
specifico caso. Il mancato inoltro di tale documentazione, nei  tempi
richiesti, non consentira' all'amministrazione  di  organizzarsi  per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    5.   Eventuali   gravi    limitazioni    fisiche,    sopravvenute
successivamente alla  data  di  scadenza  della  presentazione  della
domanda, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o  tempi
aggiuntivi, potranno essere segnalate secondo le  modalita'  indicate
sul sito dell'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia, http://usrfvg.gov.it 
                               Art. 8 
 
           Comunicazioni ai candidati e diario delle prove 
 
    1.  Ogni  comunicazione  concernente  il  concorso,  compreso  il
calendario delle prove ed il relativo esito, e' effettuata attraverso
la pubblicazione di appositi avvisi sul sito dell'ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it 
    2. La data ed il luogo  di  svolgimento  delle  prove  sono  resi
disponibili, nelle modalita'  sopra  indicate,  almeno  dieci  giorni
prima dello svolgimento delle prove medesime. I candidati sono tenuti
a presentarsi, senza altro preavviso,  nel  giorno,  nell'ora  e  nel
luogo indicati. Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti  gli
effetti. 
    3. Le informazioni personali  relative  allo  svolgimento  ed  ai
risultati delle prove di ciascun candidato saranno comunicate a mezzo
PEC. 
                               Art. 9 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con   successivo   provvedimento   del   direttore   generale
dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,
secondo quanto stabilito dall'art. 9 del decreto del Presidente della
Repubblica  n.  487/1994  ed  in  conformita'  ai  principi   dettati
dall'art. 35, comma 3, lettera e), del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, sara' nominata la Commissione esaminatrice  competente,
ai sensi della normativa vigente in tema di procedure concorsuali. 
    2. Per supplire ad eventuali temporanee  assenze  od  impedimenti
del  presidente,  di  uno  dei  componenti  o  del  segretario  della
commissione,  puo'  essere  prevista  la  nomina  di  un   presidente
supplente, di due componenti supplenti e di un segretario  supplente,
da  effettuarsi  con  lo  stesso  decreto   di   costituzione   della
Commissione esaminatrice o con successivo provvedimento. 
    3. La Commissione esaminatrice  puo'  essere  integrata  in  ogni
momento da uno o piu' componenti esperti nella lingua inglese, da uno
o piu' componenti esperti nella  lingua  slovena  e  da  uno  o  piu'
componenti esperti di informatica. 
    4. La Commissione esaminatrice comunica i risultati  delle  prove
ai candidati all'esito di ogni sessione di concorso.  La  Commissione
puo' svolgere i propri lavori in modalita'  telematica  e/o  mediante
strumenti di videoconferenza, garantendo comunque la sicurezza  e  la
tracciabilita' delle comunicazioni, secondo la normativa vigente. 
                               Art. 10 
 
                  Fasi della procedura concorsuale 
 
    1. La procedura concorsuale si articola nelle seguenti fasi: 
      a) Prova scritta; 
      b) Prova orale. 
    2. Le prove sono dirette ad accertare il possesso  di  competenze
coerenti  con  il  profilo  professionale   oggetto   del   bando   e
l'attitudine  del  candidato  all'espletamento  delle  funzioni   del
profilo professionale medesimo. 
    3. La Commissione valutera' le  prove  sostenute  dal  candidato,
avuto riguardo  tanto  al  possesso  delle  competenze  disciplinari,
quanto al  possesso  delle  competenze  linguistiche  sia  di  lingua
italiana che di lingua slovena, in relazione al profilo professionale
per cui il candidato concorre. 
    4. Le sedi di svolgimento delle prove concorsuali  verranno  rese
note  mediante  la  pubblicazione  di  appositi   avvisi   sul   sito
dell'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,
http://usrfvg.gov.it, almeno dieci giorni prima della data  stabilita
per lo svolgimento di ciascuna di esse. 
    5. I candidati dovranno presentarsi puntualmente nella sede,  nel
giorno  e  nell'ora  stabiliti,  muniti  di   un   valido   documento
d'identita' e  nel  pieno  rispetto  delle  misure  anti-contagio  da
COVID-19  in  vigore,  di  cui  verra'  data  informazione   mediante
pubblicazione di appositi avvisi  sul  sito  dell'ufficio  scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia http://usrfvg.gov.it 
    6. L'assenza anche ad una sola delle prove concorsuali, qualunque
ne sia la causa, anche se dovuta a forza maggiore,  e  la  violazione
delle misure per la tutela  della  salute  pubblica  a  fronte  della
situazione epidemiologica, comportano l'esclusione dal concorso. 
    7. L'espletamento delle prove avverra' nel rispetto delle  misure
di prevenzione e protezione  dal  rischio  di  contagio  da  COVID-19
previste dalle disposizioni vigenti e  dai  protocolli  adottati  dal
Dipartimento  della  funzione  pubblica  e  validati   dal   Comitato
tecnico-scientifico di cui all'art. 2 dell'ordinanza 3 febbraio 2020,
n. 630, del Capo del Dipartimento della protezione civile. 
    8. Nel corso  delle  prove  ai  candidati  e'  fatto  divieto  di
avvalersi di telefoni  cellulari,  palmari,  calcolatrici,  strumenti
idonei alla memorizzazione di informazioni od  alla  trasmissione  di
dati, supporti cartacei, testi normativi,  manuali,  circolari,  note
ministeriali di qualsiasi tipo, pubblicazioni e stampe  di  qualsiasi
tipologia e genere. E'  fatto,  altresi',  divieto  ai  candidati  di
comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in
relazione con altri, salvo che con gli incaricati della  vigilanza  e
con  i  componenti  della  Commissione  esaminatrice.  In   caso   di
violazione,  la   Commissione   esaminatrice   delibera   l'immediata
esclusione dal concorso. 
    9.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  delle  prove  verranno  definite  dalla  Commissione  e
fornite ai candidati mediante appositi  avvisi,  da  pubblicarsi  sul
sito dell'ufficio scolastico regionale per il  Friuli-Venezia  Giulia
http://usrfvg.gov.it 
    10. L'ammissione ad ognuna delle prove concorsuali avviene con la
piu'  ampia  riserva  in  ordine  al  possesso   dei   requisiti   di
partecipazione previsti dal bando. 
                               Art. 11 
 
                            Prova scritta 
 
    1. L'avviso di convocazione per  la  prova  scritta,  comprensivo
degli elenchi degli ammessi alla medesima prova e del diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato  sul  sito  dell'ufficio  scolastico  regionale   per   il
Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it,almeno dieci giorni prima
del suo svolgimento. Tale avviso avra' valore di notifica a tutti gli
effetti. 
    2. In ragione del numero di partecipanti, la prova scritta potra'
svolgersi presso sedi diverse, assicurando comunque la trasparenza  e
l'omogeneita' delle prove somministrate,  in  modo  da  garantire  il
medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. 
    3.  La  prova  scritta  avra'  una  durata  predeterminata  dalla
Commissione esaminatrice e si svolgera' in parte in  lingua  italiana
ed  in  parte  in   lingua   slovena.   La   prova   consiste   nella
somministrazione di quesiti a risposta aperta vertenti sulle seguenti
materie: 
      a) elementi di  diritto  costituzionale;  b)  elementi  diritto
amministrativo;  c)  elementi  di  diritto  civile  con   particolare
riferimento alle obbligazioni e ai contratti; d) elementi di  diritto
penale, con particolare  riferimento  ai  reati  contro  la  pubblica
amministrazione;  e)  elementi  di  ordinamento   del   lavoro   alle
dipendenze delle  amministrazioni  pubbliche  e  responsabilita'  dei
pubblici dipendenti; f) elementi contabilita' pubblica; g)  teoria  e
tecniche di formazione e archiviazione di atti e documenti cartacei e
informatici;   h)   elementi   di   organizzazione   del    Ministero
dell'istruzione e delle istituzioni scolastiche. 
    4. La Commissione esaminatrice provvedera' alla predisposizione e
formulazione dei  quesiti,  nonche'  all'organizzazione  della  prova
scritta. 
    5. Alla prova scritta sara'  attribuibile  un  punteggio  massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si  intendera'  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    6. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabiliti, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. 
    7.  Ulteriori   comunicazioni   concernenti   le   modalita'   di
espletamento  della  prova  verranno  definite  dalla  commissione  e
fornite ai candidati mediante l'avviso di cui al comma 1. 
    8. La  correzione  degli  elaborati  avviene  con  modalita'  che
assicurino l'anonimato del candidato. Una volta  terminate  tutte  le
correzioni degli elaborati ed attribuite le relative valutazioni,  si
procede con le operazioni di scioglimento dell'anonimato. 
                               Art. 12 
 
                             Prova orale 
 
    1. L'avviso di convocazione per la prova  orale,  contenente  gli
elenchi degli ammessi alla  medesima  prova,  ed  il  diario  recante
l'indicazione della sede, del giorno e dell'ora di svolgimento, sara'
pubblicato  sul  sito  dell'ufficio  scolastico  regionale   per   il
Friuli-Venezia  Giulia,  http://usrfvg.gov.it,  almeno  dieci  giorni
prima del suo svolgimento. Tale avviso avra'  valore  di  notifica  a
tutti gli effetti. 
    2. La prova orale consiste  in  un  colloquio  interdisciplinare,
volto ad accertare la preparazione e la capacita'  professionale  dei
candidati sulle materie delle prove scritte e  la  piena  conoscenza,
attiva e  passiva,  della  lingua  slovena,  commisurata  al  profilo
professionale di  riferimento.  Nell'ambito  della  prova  orale  e',
inoltre, previsto  l'accertamento  della  conoscenza  dell'uso  delle
apparecchiature e delle  applicazioni  informatiche  piu'  diffuse  e
della lingua inglese. 
    3. I candidati  devono  presentarsi  nella  sede,  nel  giorno  e
all'ora stabilita, con un valido documento di riconoscimento in corso
di validita'. L'assenza dalla sede di svolgimento della  prova  nella
data e nell'ora stabilita per qualsiasi  causa,  ancorche'  dovuta  a
forza maggiore, e la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica  comportera'
l'esclusione dal concorso. 
    4.  La  prova  orale   potra'   svolgersi   in   videoconferenza,
garantendo, comunque, l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino
la pubblicita' della stessa, l'identificazione dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente.
Nell'avviso di cui al comma 1 saranno fornite specifiche  indicazioni
sulle modalita' di espletamento  della  prova,  in  osservanza  delle
misure anti-contagio da COVID-19. 
    5. Alla prova  orale  sara'  attribuibile  un  punteggio  massimo
complessivo di 30 punti. La stessa si  intendera'  superata  con  una
votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi). 
    6. La commissione, prima dell'inizio di ciascuna  sessione  della
prova orale, determina i quesiti da porre ai  singoli  candidati  per
ciascuna delle materie di esame. 
    7. Le sedute della prova orale sono pubbliche. Al termine di ogni
seduta, la Commissione  esaminatrice  forma  l'elenco  dei  candidati
esaminati, con l'indicazione del voto  da  ciascuno  riportato,  che,
sottoscritto dal presidente e dal segretario  della  commissione,  e'
affisso nel medesimo giorno nell'albo della sede d'esame. 
                               Art. 13 
 
Formazione, approvazione e pubblicazione della  graduatoria  generale
                              di merito 
 
    1. Il punteggio finale e' dato dalla somma  dei  voti  conseguiti
nella prova scritta e nel colloquio. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui e'  stata  data  comunicazione  dei
risultati della prova orale, il candidato che intende  far  valere  i
titoli di riserva  e  /o  di  preferenza  elencati  nell'art.  2  del
presente  bando,  gia'  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
ammissione al concorso, deve presentare o far  pervenire  i  relativi
documenti  in  carta  semplice  ovvero  le   relative   dichiarazioni
sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto  del  Presidente
della Repubblica  28  dicembre  2000,  n.  445.  Nella  dichiarazione
sostitutiva il candidato deve indicare, fatta eccezione per i  titoli
di cui al comma 4, lettera r) e comma 7,  lettera  a),  del  predetto
art.  2,  l'amministrazione  che  ha  emesso  il   provvedimento   di
conferimento del titolo di preferenza e la data di emissione. 
    3. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive  deve  risultare
il possesso dei titoli di  riserva  e  di  preferenza  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Non sono valutati  titoli  di  riserva  e  preferenza  la  cui
documentazione non e' conforme a quanto prescritto dal bando. 
    5. Sulla base dei punteggi conseguiti nella prova scritta e nella
prova orale e'  formata  la  graduatoria  definitiva  di  merito.  Il
direttore  generale  dell'ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia  Giulia,  al  termine  dei  lavori  della  Commissione
esaminatrice,  riconosciuta  la  regolarita'  del  procedimento   del
concorso,   approva   con   proprio   decreto,    sotto    condizione
dell'accertamento dei requisiti prescritti, la graduatoria di  merito
dei candidati risultati idonei nelle prove concorsuali. Con lo stesso
provvedimento,  il   direttore   generale   dell'ufficio   scolastico
regionale  per  il  Friuli-Venezia  Giulia,  dichiara  vincitori  del
concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito,
tenuto conto delle riserve di posti di cui all'art.  1,  comma  2  ed
all'art. 2 e, a parita' di merito, dei titoli di  preferenza  di  cui
all'art. 2. 
    6. La graduatoria di merito, unitamente a  quella  dei  vincitori
del  concorso,  e'  pubblicata  sul  sito   dell'ufficio   scolastico
regionale per il Friuli-Venezia Giulia, http://usrfvg.gov.it Di  tale
pubblicazione  e'  data  notizia  mediante  avviso   nella   Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale  -  «Concorsi
ed esami». Dalla data di pubblicazione di  detto  avviso  decorre  il
termine per le eventuali impugnative. 
                               Art. 14 
 
                 Costituzione del rapporto di lavoro 
 
    1.  Il  superamento  del  concorso   non   costituisce   garanzia
dell'assunzione. 
    2. Il candidato dichiarato vincitore del concorso e'  invitato  a
stipulare   un   contratto   individuale   di   lavoro,   finalizzato
all'instaurazione  di  un  rapporto  di  lavoro  a  tempo  pieno   ed
indeterminato nel ruolo del Ministero  dell'istruzione,  nei  profili
professionali indicati  all'art.  1,  comma  1,  area  II,  posizione
economica F2, ai sensi della  normativa  legislativa  e  contrattuale
vigente. 
    3. I vincitori vengono assegnati  al  Ministero  dell'istruzione,
nella sede di servizio, sulla base della posizione nella  graduatoria
di merito e delle  preferenze  espresse  all'atto  dello  scorrimento
della graduatoria,  con  riferimento  ai  posti  disponibili  di  cui
all'art. 1 del  presente  bando.  Ai  sensi  dell'art.  14  del  CCNL
Funzioni centrali triennio 2016-2018,  sottoscritto  il  12  febbraio
2018, i vincitori sono sottoposti ad un periodo di prova  di  quattro
mesi. 
    4. I vincitori devono permanere nella sede di prima  destinazione
per un periodo non inferiore a cinque anni,  a  norma  dell'art.  35,
comma 5-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    5.  Se  un  vincitore,  senza  giustificato  motivo,  non  assume
servizio   entro   il   termine   stabilito,   decade   dal   diritto
all'assunzione. In tal caso, subentra il primo idoneo  in  ordine  di
graduatoria. 
                               Art. 15 
 
                   Accesso agli atti del concorso 
 
    1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti
della procedura concorsuale, nel rispetto della normativa vigente. Le
richieste vanno inoltrate,  a  mezzo  posta  elettronica  certificata
(PEC), all'indirizzo drfr@postacert.istruzione.it 
    2. Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione  al
concorso il candidato acconsente alla  visione  e  all'estrazione  di
copie degli atti  del  proprio  fascicolo  concorsuale  da  parte  di
soggetti legittimati all'esercizio del diritto di accesso. 
    3. Ai sensi dell'art. 24, comma 6, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e  conformemente  a  quanto  previsto  dall'art.  3  del  decreto
ministeriale 10 gennaio 1996, n. 60,  l'accesso  alla  documentazione
attinente ai lavori  concorsuali  e'  consentito  in  relazione  alla
conclusione delle varie fasi del procedimento, ai cui fini  gli  atti
stessi sono preordinati. 
    4. Fino a quando  la  procedura  concorsuale  non  sia  conclusa,
l'accesso e' limitato ai soli atti  che  riguardino  direttamente  il
richiedente, con esclusione degli atti relativi ad altri concorrenti. 
    5. L'Amministrazione puo' disporre il  differimento  al  fine  di
assicurare la riservatezza dei lavori della  commissione,  la  tutela
dell'anonimato e la speditezza delle operazioni concorsuali. 
                               Art. 16 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi del regolamento 27 aprile 2016,  n.  2016/679/UE  del
Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  cd.  «GDPR»  e  del   decreto
legislativo 30  giugno  2003,  n.  196  successive  modificazioni  ed
integrazioni i dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  e
trattati dalla Direzione generale dell'ufficio  scolastico  regionale
per il Friuli-Venezia Giulia, via Santi Martiri, 3 - 34123 Trieste, a
cui sono state indirizzate le domande di partecipazione al concorso e
sono  utilizzati  ai  soli  fini  della  gestione   della   procedura
concorsuale. I dati personali forniti dai vincitori del concorso sono
successivamente trattati presso  una  banca  dati  automatizzata  del
Ministero  dell'istruzione  -  Dipartimento  per  le  risorse  umane,
finanziarie e strumentali - Direzione generale per le risorse umane e
finanziarie, viale Trastevere, 76/A -  00153  Roma,  per  l'eventuale
successiva instaurazione del rapporto di lavoro. 
    2.  Il  titolare  del  trattamento  dei  dati  e'  il   Ministero
dell'istruzione, con sede in viale Trastevere n. 76/A -  00153  Roma.
Nell'ambito della presente procedura di concorso, ai sensi  dell'art.
2 della direttiva del Ministro dell'istruzione  15  aprile  2020,  n.
194, il Ministero dell'istruzione esercita le  funzioni  di  titolare
mediante il direttore generale dell'ufficio scolastico regionale  per
il Friuli-Venezia  Giulia,  al  quale  ci  si  potra'  rivolgere  per
esercitare i diritti degli interessati inviando una PEC  al  seguente
indirizzo: drfr@postacert.istruzione.it 
    3. Il responsabile della protezione dei dati (RPD) del  Ministero
dell'istruzione  e'  contattabile  al  seguente   indirizzo   e-mail:
rpd@istruzione.it 
    4. I  dati  verranno  trattati  con  modalita',  prevalentemente,
elettroniche  e  telematiche,  esclusivamente  dal  personale  e   da
collaboratori  autorizzati  del  titolare  o  dei  responsabili   del
trattamento di cui si avvale il Ministero per  lo  svolgimento  della
procedura e non saranno  diffusi,  se  non  nei  casi  specificamente
previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea, ivi inclusi gli
obblighi legali vigenti in tema  di  pubblicita'  e  trasparenza  dei
dati. 
    5. I dati personali trattati sono quelli contenuti nella  domanda
di partecipazione e nei documenti ad essa allegati e, in particolare:
dati comuni: anagrafici (nome, cognome, data e luogo di nascita,  CF,
cittadinanza), relativi alla residenza, di contatto (PEC),  documento
di identita', titoli, etc.; categorie particolari  di  dati  (art.  9
GDPR): dati relativi all'idoneita' fisica all'impiego e all'eventuale
presenza di disabilita', anche temporanee; dati personali relativi  a
condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza (art.  10
GDPR) contenuti nelle dichiarazioni rese dal candidato ai sensi degli
articoli 46 e 47 del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000. 
    6. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente
a coloro che  sono  direttamente  preposti  a  funzioni  inerenti  lo
svolgimento del concorso, ivi compresi soggetti terzi,  nonche'  alle
strutture  del  Ministero  dell'istruzione  ed  alle  amministrazioni
pubbliche  interessate   alla   posizione   giuridico-economica   dei
candidati. 
    7. I dati personali raccolti e trattati verranno conservati,  nel
rispetto degli obblighi previsti dalla normativa  vigente  e  per  il
tempo necessario allo svolgimento delle attivita' suindicate, per  la
gestione di eventuali controversie, ed in  ogni  caso  per  il  tempo
occorrente all'esecuzione dei  compiti  istituzionali  del  Ministero
dell'istruzione o per gli adempimenti previsti da norme  di  legge  o
regolamento. 
    8.  Il  Ministero  dell'istruzione  e   la   Direzione   generale
dell'ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia   Giulia
possono acquisire informazioni, per lo svolgimento dei propri compiti
istituzionali,  da  banche  dati  internazionali  e   nazionali.   Le
modalita' del trattamento cui sono destinati  i  dati  sono  conformi
alle disposizioni contenute nel regolamento UE 679/2016. 
    9. Il conferimento dei dati di cui al comma 5 e' obbligatorio per
il  candidato  ai   fini   della   valutazione   dei   requisiti   di
partecipazione nonche' agli adempimenti conseguenti e  inerenti  alla
procedura concorsuale. Il mancato adempimento determina  l'esclusione
dal concorso. 
    10. I candidati potranno esercitare, alle condizioni e nei limiti
di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli  articoli
15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri  dati  personali,  la
rettifica  o  la  cancellazione  dei   dati,   la   limitazione   del
trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al  trattamento,
nonche' esercitare  il  diritto  di  proporre  reclamo  all'Autorita'
garante per la protezione dei dati personali. 
    11. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti  della
Direzione  generale  dell'ufficio   scolastico   regionale   per   il
Friuli-Venezia  Giulia,  via  Santi  Martiri,  3  -  34123   Trieste,
indirizzo PEC: drfr@postacert.istruzione.it 
                               Art. 17 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
    1.  Responsabile  del  procedimento  e'  nominato  il   direttore
generale dell'Ufficio  scolastico  regionale  per  il  Friuli-Venezia
Giulia. 
                               Art. 18 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1.  Il  Ministero  dell'istruzione  si  riserva  la  facolta'  di
annullare o revocare il presente  bando  di  concorso,  sospendere  o
rinviare lo svolgimento del  concorso  stesso,  nonche'  le  connesse
attivita' di assunzione, modificare, fino alla data di assunzione dei
vincitori, il numero dei posti in aumento o in decremento, sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte, o imponessero  di  differire  o  ritardare  le  assunzioni  di
personale. 
    2. Per quanto, inoltre, non previsto dal presente bando,  valgono
le disposizioni  normative  e  contrattuali  vigenti  in  materia  di
reclutamento di personale. 
    3. Di quanto sopra si provvedera' a dare comunicazione con  bando
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª
Serie speciale «Concorsi ed esami»  - nonche'  all'interno  del  sito
istituzionale del Ministero dell'istruzione. 
      Roma, 4 ottobre 2021 
 
                                          Il Capo Dipartimento: Greco 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico