Concorso per 1 personale non dirigenziale (lazio) PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 82 del 15-10-2021 |
Sintesi: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI CONCORSO (Scad. 15-11-2021) Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amm ... |
Ente: | PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 15-10-2021 |
Data Scadenza bando | 15-11-2021 |
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CONCORSO (Scad. 15-11-2021)
Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di duemilaventidue posti di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate, nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.
IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della funzione pubblica Visto il decreto legislativo del 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare l'art. 4, comma 3-quinquies; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, recante «Modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai sensi degli articoli 16, commi 1, lettera a), e 2, lettere b), c), d) ed e) e 17, comma 1, lettere a), c), e), f), g), h), l), m), n), o), q), r), s) e z), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute e sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 aprile 2020, recante «Determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti delle commissioni esaminatrici e della Commissione per l'attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni (RIPAM)»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, recante il «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante «Norme per il diritto al lavoro dei disabili», e in particolare l'art. 3 e l'art. 18, comma 2, concernenti le quote d'obbligo occupazionali in favore delle categorie protette; Tenuto conto che, in caso di scopertura delle quote di riserva di cui gli articoli 3 e 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, all'atto dell'assunzione le amministrazioni del presente bando applicheranno la riserva dei posti in favore delle categorie protette; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150, recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, recante «Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari», convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 2014, n. 114, e in particolare l'art. 50, comma 1, che introduce l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221; Visto il decreto legislativo 25 marzo 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (Formez), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Considerato che il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, per l'organizzazione del concorso indetto con il presente bando, si avvale anche dell'Associazione Formez PA; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare», e in particolare gli articoli 678 e 1014; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, concernente il «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445, recante il «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto legislativo del 30 giugno 2003, n. 196, recante il «Codice in materia di protezione dei dati personali»; Visto il regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati); Visto il decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)»; Visto il decreto legislativo 18 maggio 2018, n. 51, recante «Attuazione della direttiva (UE) n. 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali da parte delle autorita' competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva n. 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva n. 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante il «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 8 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, recante l'attuazione della direttiva n. 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341, recante «Riforma degli ordinamenti didattici universitari»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, concernente il «Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 22 ottobre 2004, n. 270, concernente «Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto ministeriale 3 novembre 1999, n. 509 del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009 concernente l'equiparazione tra classi delle lauree di cui al decreto n. 509 del 1999 e classi delle lauree di cui al decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, in materia di equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) decreto n. 509 del 1999 e lauree magistrali (LM) decreto n. 270 del 2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto il regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio; Visto il regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo «Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione» e che abroga il regolamento (CE) n. 1080/2006; Visto il regolamento (UE) n. 1304/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo sociale europeo e che abroga il regolamento (CE) n. 1081/2006; Visto il regolamento delegato (UE) n. 480/2014 della Commissione del 3 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 1011/2014 della Commissione del 22 settembre 2014, recante modalita' di esecuzione del regolamento (UE) n. 1303/2013; Visto il regolamento (UE) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 luglio 2018, che modifica, tra gli altri, i regolamenti (UE) n. 1301/2013, (UE) n. 1303/2013 e (UE) n. 1304/2013; Visto la comunicazione della Commissione europea COM (2010) 2020 del 3 marzo 2010, «Europa 2020, una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva», alla cui realizzazione contribuiscono i fondi strutturali e di investimento europei (di seguito «fondi SIE»); Visto il Position Paper della Commissione europea sull'Italia del 9 novembre 2012, che invita le istituzioni italiane a sostenere la qualita', l'efficacia e l'efficienza della pubblica amministrazione, attraverso gli obiettivi tematici 2 e 11 che prevedono, rispettivamente di «Migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonche' l'impiego e la qualita' delle medesime» e di «Rafforzare la capacita' istituzionale delle autorita' pubbliche e delle parti interessate e un'Amministrazione pubblica efficiente»; Viste le raccomandazioni specifiche per Paese del 2019 e del 2020 e, in particolare, la raccomandazione del Consiglio sul programma nazionale di riforma 2020 dell'Italia e che formula un parere del Consiglio sul programma di stabilita' 2020 dell'Italia (2020/C 282/12), richiama l'Italia all'adozione di provvedimenti nel 2020 e nel 2021 finalizzati al miglioramento dell'efficienza del sistema giudiziario e del funzionamento della pubblica amministrazione; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023», e in particolare l'art. 1, commi da 179 a 183; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, cosi' come modificato dal citato decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113; Considerato che, l'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 dispone tra l'altro che gli oneri finanziari per la copertura dei posti messi a concorso sono a carico delle disponibilita' del Programma operativo complementare al Programma operativo nazionale Governance e capacita' istituzionale 2014 - 2020, di cui alla delibera CIPE n. 46/2016 del 10 agosto 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 28 dicembre 2016, integrato sul piano finanziario dalla deliberazione del CIPE n. 36/2020 del 28 luglio 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 218 del 2 settembre 2020, in applicazione dell'art. 242, commi 2 e 5, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto l'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, nella parte in cui dispone che «con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sulla base della ricognizione del fabbisogno di personale operato dall'Agenzia per la coesione territoriale, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 marzo 2021, su proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, con cui, ai sensi dell'art. 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ripartiti tra le amministrazioni interessate le risorse finanziarie e il personale di cui al comma 179, individuandone i profili professionali e le categorie; Visto il parere della Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 espresso sul richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 marzo 2021 nella seduta del 25 marzo 2021 (Repertorio atto n. 11/CU); Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, recante «Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici», e in particolare l'art. 10; Visto il decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito con modificazioni dalla legge 16 settembre 2021 n. 126, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attivita' sociali ed economiche»; Tenuto conto del concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.800 unita' di personale non dirigenziale di area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia (Gazzetta Ufficiale n. 27 del 6 aprile 2021 - Gazzetta Ufficiale n. 46 dell'11 giugno 2021); Considerata l'esigenza di reclutare personale non dirigenziale in possesso delle correlate professionalita' e di adeguato titolo di studio coerente con i profili da selezionare, nell'ambito del contigente di cui all'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; Tenuto conto della necessita' di garantire la tutela della salute pubblica nell'attuale situazione epidemiologica da COVID-19; Tenuto conto che il presente bando disciplina, in via esclusiva, il concorso di cui all'art. 10, comma 4, decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, anche in deroga alla disciplina regolamentare in materia di concorsi degli enti interessati, in considerazione della specialita' della procedura, della necessita' della uniformita' della stessa e della simultaneita' e della globalita' del percorso avviato; Visti i vigenti contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei comparti delle amministrazioni destinatarie del presente bando; Visto il sistema di classificazione dei profili professionali del personale oggetto del presente bando di concorso; Delibera: Art. 1 Posti messi a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2.022 unita' di personale non dirigenziale di Area III F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027, nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. 2. Le unita' di personale di cui al comma 1 sono cosi' ripartite: A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE) con competenza in materia di supporto e progettazione tecnica, esecuzione di opere e interventi pubblici e gestione dei procedimenti legati alla loro realizzazione (es. mobilita', edilizia pubblica, rigenerazione urbana ed efficientamento energetico, etc.): numero milleduecentosettanta unita' di personale a tempo determinato cosi' suddivise: centosedici unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; cinquantatre' unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; centosettantotto unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria; duecentonovantasette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania; trentuno unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise; centonovantasette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia; centosessantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; duecentotrentaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE) con competenza in materia di supporto alla programmazione e pianificazione degli interventi, nonche' alla gestione, al monitoraggio e al controllo degli stessi ivi compreso il supporto ai processi di rendicontazione richiesti dai diversi soggetti finanziatori, anche attraverso l'introduzione di sistemi gestionali piu' efficaci e flessibili tra le amministrazioni e i propri fornitori: numero settecentotrentatre' unita' di personale a tempo determinato cosi' suddivise: settantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; quaranta unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; novantaquattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Calabria; centottantanove unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Campania; ventuno unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise; centoquarantanove unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia; ottantotto unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; settantotto unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE) con competenza in materia di analisi dei sistemi esistenti e definizione di elementi di progettazione di dati logici per i sistemi richiesti dai fabbisogni di digitalizzazione delle amministrazioni. Identificazione e progettazione di chiavi per i dati e definizione di cataloghi di dati. Definizione e realizzazione delle condizioni di interoperabilita' per l'acquisizione e scambio di dati utili alle amministrazioni: numero diciannove unita' di personale a tempo determinato cosi' suddivise: sette unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Abruzzo; una unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Basilicata; quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Molise; due unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Puglia; quattro unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sardegna; una unita' nelle amministrazioni rientranti nell'ambito territoriale della Regione Sicilia; Per l'individuazione delle amministrazioni rientranti in ciascuno degli ambiti regionali richiamati si rinvia all'allegato 1 del presente bando pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it e sul sito http://riqualificazione.formez.it Secondo quanto previsto dall'art. 1, comma 179, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il contratto di lavoro a tempo determinato avra' durata corrispondente ai programmi operativi complementari e comunque non superiore a trentasei mesi. 3. Ai sensi degli articoli 678 e 1014 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il trenta per cento dei posti e' riservato ai volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma, ai volontari in servizio permanente, nonche' agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta, ove in possesso dei requisiti previsti dal bando. 4. Le riserve di legge, in applicazione della normativa vigente, e i titoli di preferenza sono valutati esclusivamente ai fini della formazione della graduatoria finale di merito di cui al successivo art. 9.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione 1. Per l'ammissione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti che devono essere posseduti alla data di scadenza dei termini per la presentazione della domanda di partecipazione nonche' al momento dell'assunzione: a) essere cittadini italiani o di altro Stato membro dell'Unione europea e i loro familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadini di Paesi terzi che siano titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per i soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174; b) avere un'eta' non inferiore ai diciotto anni; c) essere in possesso di uno dei seguenti titolo di studio: A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): laurea (L): L-1 - Beni culturali; L-43 - Tecnologie per la conservazione e il restauro dei beni culturali L; L-7 - Ingegneria civile e ambientale; L-17 - Scienze dell'architettura; L-21 - Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale; L-23 - Scienze e tecniche dell'edilizia; L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura; L-34 - Scienze geologiche; laurea magistrale (LM): LM-10 - Conservazione dei beni architettonici e ambientali; LM-11 - Conservazione e restauro dei beni culturali; LM-23 - Ingegneria civile; LM-24 - Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-3 - Architettura del paesaggio; LM-4 - Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-48 - Pianificazione territoriale urbanistica e ambientale; LM-75 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio; LM-74 Scienze e tecnologie geologiche; LM-79 - Scienze geofisiche; LM-35 - Ingegneria per l'ambiente e il territorio; LM-31 - Ingegneria gestionale; o titoli equiparati secondo la normativa vigente; B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE): laurea (L): L-14 Scienze dei servizi giuridici; L-16 Scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione; L-18 Scienze dell'economia e della gestione aziendale; L-33 Scienze economiche; L-36 Scienze politiche e delle relazioni internazionali; laurea magistrale (LM): LMG/01 - Giurisprudenza; LM-63 - Scienze delle pubbliche amministrazioni; LM-56 - Scienze dell'economia; LM-77 - Scienze economico-aziendali; LM-76 - Scienze economiche per l'ambiente e la cultura; LM-16 - Finanza; LM-87 - Servizio sociale e politiche sociali; LM-52 - Relazioni internazionali; LM-62 - Scienze della politica; LM-81 - Scienze per la cooperazione allo sviluppo; LM-88 - Sociologia e ricerca sociale; LM-90 - Studi europei; o titoli equiparati secondo la normativa vigente. E. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): laurea (L): L-8 - Ingegneria dell'informazione; L-31 - Scienze e tecnologie informatiche; L-35 - Scienze matematiche; L-41 - Statistica; laurea magistrale (LM): LM-18 - Informatica; LM-66 - Sicurezza informatica; LM-32 - Ingegneria informatica; LM-40 - Matematica; LM-91 - Tecniche e metodi per la societa' dell'informazione; LM-82 - Scienze statistiche; LM-83 - Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-16 - Finanza; LM-29 - Ingegneria elettronica; o titoli equiparati secondo la normativa vigente. Il titolo sopra citato si intende conseguito presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea o da uno Paese terzo sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it d) idoneita' fisica allo svolgimento delle funzioni cui il concorso si riferisce. Tale requisito sara' accertato prima dell'assunzione all'impiego; e) godimento dei diritti civili e politici; f) non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo; g) non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; h) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; i) per i candidati di sesso maschile, posizione regolare nei riguardi degli obblighi di leva secondo la vigente normativa italiana; 2. Per i candidati diversi dai cittadini italiani e dai cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea i precedenti punti e), f) si applicano solo in quanto compatibili. 3. I candidati vengono ammessi alle prove concorsuali con riserva, fermo restando quanto previsto dall'art. 13, comma 4, del presente bando di concorso.
Art. 3 Procedura concorsuale 1. Il concorso e' espletato in base alla procedura di seguito indicata, che si articola attraverso le seguenti fasi: a) una prova selettiva scritta distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, secondo la disciplina dell'art. 6, che si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e anche con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti; b) la valutazione dei titoli distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, che verra' effettuata con le modalita' previste dall'art. 7 solo a seguito dell'espletamento della prova scritta con esclusivo riferimento ai candidati risultati idonei alla prova e sulla base delle dichiarazioni degli stessi, rese nella domanda di partecipazione, e della documentazione prodotta. 2. La commissione esaminatrice, per ciascuno dei profili messi a concorso, redigera' la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti nella prova scritta e nella valutazione dei titoli. I primi classificati nell'ambito della graduatoria finale di merito di ciascun profilo professionale di cui al precedente art. 1, comma 1, in numero pari ai posti disponibili, tenuto conto delle riserve dei posti, saranno nominati vincitori e assegnati alle amministrazioni interessate per l'assunzione a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'art. 10.
Art. 4 Pubblicazione del bando e presentazione della domanda. Termini e modalita'. Comunicazioni ai candidati. 1. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Sara' altresi' disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019» messo a disposizione da Formez PA. 2. La domanda puo' essere presentata per ciascuno dei codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1. L'invio della domanda deve avvenire unicamente per via telematica, attraverso il sistema pubblico di identita' digitale (SPID), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https://ripam.cloud», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e l'invio on-line della domanda devono essere completati entro le ore 14,00 del 15 novembre 2021. Tale termine e' perentorio e sono accettate esclusivamente e indifferibilmente le domande inviate prima dello spirare dello stesso. 3. La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso e' certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo per la presentazione, non permette piu', improrogabilmente, l'accesso alla procedura di candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in caso di piu' invii, si terra' conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per ultima. 4. Per la partecipazione al concorso deve essere effettuato, a pena di esclusione, il versamento della quota di partecipazione di euro 10,00 (dieci/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato entro le ore 13,00 del termine di scadenza di cui al comma 2 del presente articolo. Qualora il candidato intenda presentare domanda di partecipazione per piu' codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, il versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascun codice. Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 5. Nell'apposito modulo elettronico di presentazione della domanda, tenuto conto dell'effettivo possesso dei requisiti che vengono in tal modo autocertificati ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, i candidati devono riportare: a) il cognome, il nome, la data, il luogo di nascita, la cittadinanza e, se cittadini italiani nati all'estero, il comune italiano nei cui registri di stato civile e' stato trascritto l'atto di nascita; b) il codice fiscale; c) la residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, il domicilio, ove differente dalla residenza, con l'esatta indicazione del numero di codice di avviamento postale, nonche' il recapito telefonico e il recapito di posta elettronica certificata, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali variazioni; d) il godimento dei diritti civili e politici; e) di non essere esclusi dall'elettorato politico attivo; f) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi dell'art. 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale dei vari comparti; g) di non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici o di non avere procedimenti penali in corso di cui si e' a conoscenza, fermo restando l'obbligo di indicarli in caso contrario; h) di essere in possesso dell'idoneita' fisica all'impiego; i) di essere in regola nei riguardi degli obblighi di leva; j) il possesso del titolo di studio di cui all'art. 2 del presente bando, con esplicita indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato, della data di conseguimento e del voto riportato; k) di procedere, ove necessario, all'attivazione della procedura di equivalenza secondo le modalita' e i tempi indicati nell'art. 2 del bando; l) il possesso di eventuali titoli da sottoporre alla valutazione di cui al successivo art. 7; m) il possesso di eventuali titoli preferenziali o di precedenza alla nomina previsti dall'art. 8 del presente bando; n) l'indicazione dell'eventuale titolarita' delle riserve di cui all'art. 1 del presente bando e, fermo restando quanto previsto nelle premesse del presente bando, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68; o) il profilo/i profili, tra quelli indicati all'art. 1 del presente bando, per cui si intende partecipare. 6. I candidati, salvo quanto indicato per chi non sia cittadino italiano o di uno Stato membro dell'Unione europea, dovranno inoltre dichiarare esplicitamente di possedere tutti i requisiti di cui all'art. 2 del presente bando. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 7. I soggetti di cui all'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 devono altresi' dichiarare di essere in possesso dei requisiti, ove compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174. 8. I candidati con disabilita' dovranno specificare, in apposito spazio disponibile sul format elettronico, la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione della propria necessita' che andra' opportunamente documentata ed esplicitata con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi sara' determinata a insindacabile giudizio della commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccederanno il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa dovra' essere inoltrata a mezzo posta elettronica all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre il 22 novembre 2021, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rendera' automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consentira' a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 9. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 10. Il Formez PA puo' effettuare controlli a campione sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dal candidato all'atto della candidatura mediante il sistema «Step-One2019» e da' conto al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri dei relativi esiti. Le amministrazioni di destinazione effettuano controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese dai candidati assegnati. Qualora il controllo accerti la falsita' del contenuto delle dichiarazioni, il candidato e' escluso dalla selezione ai sensi dell'art. 13, comma 4, del presente bando, ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 11. La mancata esclusione da ognuna delle fasi del procedimento selettivo non costituisce, in ogni caso, garanzia della regolarita', ne' sana l'irregolarita' della domanda di partecipazione al concorso. 12. Il Formez PA e il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri non sono responsabili in caso di smarrimento o di mancato recapito delle proprie comunicazioni inviate al candidato quando cio' sia dipendente da dichiarazioni inesatte o incomplete rese dal candidato circa il proprio recapito, oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento del predetto recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' da eventuali disguidi imputabili a fatto di terzo, a caso fortuito o forza maggiore. 13. Non sono considerate valide le domande redatte, presentate o inviate con modalita' diverse da quelle prescritte e quelle compilate in modo difforme o incompleto rispetto a quanto indicato nel presente bando di concorso. 14. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. 15. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario della prova scritta e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento della prova scritta sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa.
Art. 5 Commissioni esaminatrici 1. Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri nomina le commissioni esaminatrici, per ciascun profilo concorsuale di cui al precedente art. 1, sulla base dei criteri previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni. La commissione esaminatrice e' competente per l'espletamento di tutte le fasi del concorso, compresa la formazione delle graduatorie finali di merito. Alle commissioni esaminatrici possono essere aggregati membri aggiunti per la valutazione della conoscenza della lingua inglese e delle competenze informatiche. 2. Secondo quanto disposto dall'art. 249 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, la commissione esaminatrice puo' svolgere i propri lavori in modalita' telematica, garantendo comunque la sicurezza e la tracciabilita' delle comunicazioni. 3. Per lo svolgimento della prova scritta di cui all'art. 6, il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla nomina di appositi comitati di vigilanza.
Art. 6 Prova scritta 1. La prova scritta, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, consistera' in un test di 40 (quaranta) domande con risposta a scelta multipla da risolvere in sessanta minuti, con un punteggio massimo attribuibile di 30 (trenta) punti. 2. La prova scritta, che si intendera' superata con una votazione minima di 21/30 (ventuno/trentesimi), sara' volta a verificare la conoscenza teorica e pratica della lingua inglese, delle tecnologie informatiche e con riferimento ai codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1 delle seguenti materie: A. Funzionario esperto tecnico (codice FT/COE): scienza e tecnica delle costruzioni; legislazione nazionale in materia di edilizia e urbanistica; diritto amministrativo, con particolare riferimento al codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); norme in mteria ambientale (decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152); B. Funzionario esperto in gestione, rendicontazione e controllo (codice FG/COE): normativa nazionale e comunitaria in materia di fondi strutturali con particolare riferimento alle attivita' di rendicontazione, monitoraggio e controllo dei progetti cofinanziati. diritto amministrativo, con particolare riferimento a: procedimenti amministrativi, trasparenza, accesso agli atti, anticorruzione, codice dei contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50); C. Funzionario esperto analista informatico (codice FI/COE): codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82); conoscenza e capacita' di utilizzo dei principali applicativi informatici e software in uso; elementi di informatica; elementi di statistica inferenziale e tecniche di campionamento. A ciascuna risposta sara' attribuito il seguente punteggio: risposta esatta: + 0,75 punti; mancata risposta: 0 punti; risposta errata: -0,2 punti. 3. La prova si svolgera' esclusivamente mediante l'utilizzo di strumenti informatici e piattaforme digitali, anche in sedi decentrate e con piu' sessioni consecutive non contestuali, assicurando comunque la trasparenza e l'omogeneita' delle prove somministrate in modo da garantire il medesimo grado di selettivita' tra tutti i partecipanti. Ogni comunicazione concernente la prova, compreso il calendario e il relativo esito, e' effettuata attraverso il predetto sistema «Step-One 2019». La data e il luogo di svolgimento della prova, nonche' le misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 4. Non e' prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello svolgimento della prova. 5. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul sistema «Step-One 2019», nel pieno rispetto delle misure di contrasto alla pandemia e di prevenzione del contagio da COVID-19. I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione on-line della domanda. 6. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica di cui al comma 3, comporta l'esclusione dal concorso. 7. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alla prova sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019». 8. I candidati ammessi a sostenere la prova scritta hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura e acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 9. Durante la prova i candidati non possono introdurre nella sede di esame carta da scrivere, pubblicazioni, raccolte normative, vocabolari, testi, appunti di qualsiasi natura e telefoni cellulari o altri dispositivi mobili idonei alla memorizzazione o trasmissione dati o allo svolgimento di calcoli matematici, ne' possono comunicare tra loro. In caso di violazione di tali disposizioni la commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza dispone l'immediata esclusione dal concorso.
Art. 7 Valutazione dei titoli e stesura delle graduatorie finali di merito 1. La valutazione dei titoli, distinta per i codici concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, e' effettuata dalla commissione esaminatrice, anche mediante il ricorso a piattaforme digitali, dopo lo svolgimento della prova scritta nei confronti dei soli candidati che hanno superato la stessa. 2. La valutazione e' effettuata sulla base dei titoli dichiarati dai candidati nella domanda di ammissione al concorso. Tutti i titoli di cui il candidato richiede la valutazione devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di cui al presente bando. Sono valutati solo i titoli completi di tutte le informazioni necessari per la valutazione. 3. I titoli valutabili non potranno superare il valore massimo complessivo di dieci punti, ripartiti tra titoli di studio (massimo sei punti) e altri titoli (massimo quattro punti). La valutazione dei titoli avverra' con l'assegnazione dei seguenti punteggi: a) titoli di studio fino a un massimo di sei punti: a.1) voto di laurea relativo al titolo di studio che, nell'ambito di quelli utili per l'ammissione al concorso (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico), produce per il candidato il miglior risultato avuto riguardo al voto e alla data di conseguimento del titolo secondo i seguenti criteri; qualora il predetto titolo di studio sia stato conseguito non oltre quattro anni prima del termine ultimo per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, i punteggi di seguito previsti sono raddoppiati; resta fermo che, qualora il candidato sia in possesso della laurea specialistica o magistrale oltre alla laurea, sara' attribuito il miglior punteggio conseguibile in base al voto e alla data di conseguimento dei titoli di studio. Punteggi attribuiti al voto di laurea: da 66/110 a 75/110 o equivalente punti 0,20; da 76/110 a 84/110 o equivalente punti 0,30; da 85/110 a 89/110 o equivalente punti 0,40; da 90/110 a 94/110 o equivalente punti 0,50; da 95/110 a 99/110 o equivalente punti 0,60; da 100/110 a 103/110 o equivalente punti 0,80; da 104/110 a 106/110 o equivalente punti 1,00; da 107/110 a 109/110 o equivalente punti 1,50; da 110/110 a 110/110 e lode o equivalente punti 2,00; a.2) punteggi attribuiti agli ulteriori titoli rispetto a quello minimo previsto come requisito per l'accesso: 0,50 punti per la laurea specialistica e magistrale che sia il proseguimento della laurea indicata quale requisito ai fini della partecipazione ovvero per la laurea a ciclo unico o per il diploma di laurea; 0,25 punti per ogni laurea (laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale, laurea a ciclo unico) ulteriore rispetto al titolo di studio utile per l'ammissione al concorso, con esclusione delle lauree propedeutiche alla laurea specialistica o laurea magistrale di cui al punto precedente. a.3) formazione post-laurea: 0,25 punti per ogni master universitario di primo livello; 0,50 punto per ogni master universitario di secondo livello; 0,75 punti per ogni diploma di specializzazione; 0,75 punti per ogni dottorato di ricerca; b) titoli professionali fino a un massimo di 4 punti, secondo i seguenti criteri: esperienza professionale maturata nella gestione e/o nell'assistenza tecnica di programmi o progetti finanziati da fondi europei e nazionali afferenti la politica di coesione che sia comprovabile, in fase di verifica dei titoli, a mezzo di contratti di lavoro o incarichi professionali stipulati con pubbliche amministrazioni o con enti privati; Ai fini della valutazione dell'esperienza professionale sono riconosciuti i seguenti punteggi: b.1) In caso di rapporti di lavoro dipendente, di collaborazione e consulenza: 1,00 punto per ogni anno. Ai fini dell'attribuzione del punteggio, per il computo dell'anno si richiedono almeno duecento giornate lavorative; 0,50 punti per periodi compresi fra 100 e 199 giornate; 0,25 punti per periodi compresi fra 50 e 99 giornate; 0,10 punti per periodi compresi fra 20 e 49 giornate. Per il computo delle giornate lavorative possono considerarsi anche piu' rapporti di lavoro; b.2) Abilitazione all'esercizio delle professioni per le quali e' richiesta la laurea, punti 1. 4. Ultimata la prova selettiva scritta di cui al precedente art. 6, la commissione esaminatrice stilera', per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, comma 1, la relativa graduatoria finale di merito, sulla base del punteggio complessivo conseguito da ciascun candidato nella prova scritta e del punteggio attribuito in base ai titoli. 5. La graduatoria finale di merito, per ciascuno dei profili di cui al precedente art. 1, sara' espressa in quarantesimi. 6. La graduatoria finale di merito e' trasmessa dalla commissione esaminatrice al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Art. 8 Preferenze e precedenze 1. A parita' di merito, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, sono preferiti: a) gli insigniti di medaglia al valor militare; b) i mutilati ed invalidi di guerra ex combattenti; c) i mutilati ed invalidi per fatto di guerra; d) i mutilati ed invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; e) gli orfani di guerra; f) gli orfani di caduti per fatto di guerra; g) gli orfani di caduti per servizio nel settore pubblico e privato; h) i feriti in combattimento; i) gli insigniti di croce di guerra o di altra attestazione speciale di merito di guerra nonche' i capi di famiglia numerosa; j) i figli dei mutilati e degli invalidi di guerra ex combattenti; k) i figli dei mutilati e degli invalidi per fatto di guerra; l) i figli dei mutilati e degli invalidi per servizio nel settore pubblico e privato; m) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; n) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; o) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato; p) coloro che abbiano prestato servizio militare come combattenti; q) coloro che abbiano prestato lodevole servizio a qualunque titolo, per non meno di un anno, nell'amministrazione che ha indetto il concorso; r) i coniugati ed i non coniugati con riguardo al numero dei figli a carico; s) gli invalidi e i mutilati civili; t) i militari volontari delle forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma. 2. Costituiscono, altresi', titoli di preferenza a parita' di merito: a) avere svolto, con esito positivo, l'ulteriore periodo di perfezionamento presso l'ufficio per il processo ai sensi dell'art. 16-octies, comma 1-quater, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114; b) avere completato, con esito positivo, il tirocinio formativo presso gli uffici giudiziari ai sensi dell'art. 37, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, pur non facendo parte dell'ufficio per il processo, cosi' come indicato dall'art. 16-octies, comma 1-quinquies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, come modificato dall'art. 50 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. 3. A parita' di merito e di titoli ai sensi dell'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, la preferenza e' determinata: a) dal numero dei figli a carico, indipendentemente dal fatto che il candidato sia coniugato o meno; b) dall'aver prestato lodevole servizio nelle amministrazioni pubbliche. 4. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli preferenziali due o piu' candidati si collocano in pari posizione, e' preferito il candidato piu' giovane di eta' ai sensi dell'art. 2, comma 9, della legge 16 giugno 1998, n. 191, che ha modificato l'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127. 5. I predetti titoli devono essere posseduti al termine di scadenza per la presentazione della domanda ed essere espressamente dichiarati nella domanda di ammissione alle prove concorsuali. 6. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova scritta con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di preferenza elencati nel presente articolo, avendoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, deve far pervenire a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it le relative dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 7. Dalle dichiarazioni sostitutive deve risultare il possesso dei titoli di preferenza alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di ammissione al concorso.
Art. 9 Validazione e pubblicita' delle graduatorie finali di merito e comunicazione dell'esito del concorso. 1. La graduatoria finale di merito, per ciascun codice concorso di cui all'art. 1, e' approvata dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri su proposta della commissione esaminatrice. Contestualmente all'approvazione della graduatoria di merito, il Dipartimento della funzione pubblica dichiara vincitori del concorso i candidati utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, tenuto conto delle riserve di posti e, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dalle vigenti disposizioni. 2. Sono considerati vincitori i soggetti collocati nella graduatoria finale di merito in posizione utile ai fini di cui al successivo art. 10, sino ad esaurimento dei posti disponibili e compatibilmente con i requisiti di ammissione previsti. 3. La graduatoria finale di merito e' pubblicata sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it e sul sistema «Step-One 2019», sul sito http://riqualificazione.formez.it. 4. L'avviso relativo alla avvenuta validazione e alla pubblicazione della predetta graduatoria sara' pubblicato sul sito http://riqualificazione.formez.it e nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 5. Ogni comunicazione ai candidati sara' in ogni caso effettuata mediante pubblicazione di specifici avvisi su sito http://riqualificazione.formez.it nonche' sui siti delle amministrazioni interessate. Tale pubblicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 6. Mediante avviso sul sistema «Step-One 2019» sono rese note le modalita' di scelta delle amministrazioni per i diversi posti messi a concorso con il presente bando, fermo restando quanto previsto dal successivo art. 10.
Art. 10 Scelta delle amministrazioni e assunzione in servizio 1. I candidati vincitori per ciascun codice concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, a cui e' data comunicazione dell'esito del concorso, sono assegnati alle amministrazioni di destinazione scelte sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine di graduatoria, fermo restando il possesso dei requisiti prescritti dall'art. 2 del presente bando. 2. La scelta di cui al comma 1 e' manifestata attraverso le modalita' che saranno indicate con successivo avviso sul sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri www.funzionepubblica.gov.it, sul sito http://riqualificazione.formez.it e sul sistema «Step-One 2019». 3. Il rapporto di lavoro a tempo determinato e' instaurato mediante la stipula di contratto individuale di lavoro.
Art. 11 Accesso agli atti 1. I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. 2. Ai candidati che sosterranno la prova scritta sara' consentito, mediante l'apposito sistema telematico «atti on-line» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it e previa attribuzione di password personale riservata, accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. 3. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura, il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 4. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it secondo le modalita' ivi previste. All'atto del versamento occorre indicare la causale «accesso agli atti concorso 2.022 Coesione». La ricevuta dell'avvenuto versamento deve essere esibita al momento della presentazione presso la sede Formez PA di Roma per la visione e riproduzione degli atti richiesti. 5. Il responsabile unico del procedimento e' l'Area produzione preposta alle attivita' RIPAM.
Art. 12 Trattamento dei dati personali 1. I dati raccolti con la domanda di partecipazione alla procedura di selezione saranno trattati esclusivamente per le finalita' connesse all'espletamento della procedura stessa e per le successive attivita' inerenti all'eventuale procedimento di assunzione, nel rispetto della normativa specifica. 2. I dati forniti dai candidati per la partecipazione alla selezione pubblica possono essere inseriti in apposite banche dati nonche' trattati e conservati, nel rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente e per il tempo necessario connesso alla gestione della procedura selettiva e delle graduatorie, in archivi informatici/cartacei per i necessari adempimenti che competono al Formez PA, al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, alle amministrazioni destinatarie del presente bando e alle commissioni esaminatrici in ordine alle procedure selettive, nonche' per adempiere a specifici obblighi imposti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria. 3. Il conferimento dei dati e' obbligatorio e il rifiuto di fornire gli stessi comportera' l'impossibilita' di dar corso alla valutazione della domanda di partecipazione alla selezione, nonche' agli adempimenti conseguenti e inerenti alla procedura concorsuale. 4. I dati personali in questione saranno trattati, nel rispetto delle disposizioni di legge, con l'impiego di misure di sicurezza atte a garantire la riservatezza del soggetto interessato cui i dati si riferiscono. 5. Il titolare del trattamento dei dati personali e' la Presidenza del Consiglio dei ministri e il Capo del Dipartimento della funzione pubblica e' individuato per l'esercizio delle funzioni di titolare del trattamento dei dati personali. Il responsabile del trattamento e' Formez PA con sede legale e amministrativa in viale Marx, 15 00137 Roma e, per esso, il dirigente dell'Area obiettivo Ripam. 6. I dati personali potranno essere comunicati ad altri soggetti, pubblici e privati, quando cio' e' previsto da disposizioni di legge o di regolamento ovvero dal presente bando. 7. I dati personali potranno essere oggetto di diffusione nel rispetto delle delibere dell'autorita' garante per la protezione dei dati personali. La graduatoria, approvata dagli organi competenti in esito alla selezione verra' diffusa mediante pubblicazione nelle forme previste dalle norme in materia e, nel rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, attraverso il sito internet http://riqualificazione.formez.it e/o attraverso i siti istituzionali delle amministrazioni coinvolte nel procedimento selettivo. 8. L'interessato potra' esercitare, alle condizioni e nei limiti di cui al regolamento UE 2016/679, i diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti dello stesso: l'accesso ai propri dati personali, la rettifica o la cancellazione dei dati, la limitazione del trattamento, la portabilita' dei dati, l'opposizione al trattamento. L'interessato potra', altresi', esercitare il diritto di proporre reclamo all'autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 13 Norme di salvaguardia 1. Per quanto non previsto dal presente bando trova applicazione, in quanto compatibile, la normativa nazionale vigente in materia. 2. Alla procedura concorsuale oggetto del presente bando non si applica - tenuto conto della specialita' della procedura e della necessita' della uniformita' della stessa - la disciplina regolamentare in materia di concorsi delle amministrazioni destinatarie del presente bando, ove prevista. 3. Avverso il presente bando e' ammesso ricorso in sede giurisdizionale al Tribunale amministrativo regionale del Lazio entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. 4. In qualsiasi momento della procedura concorsuale il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri, con provvedimento motivato, puo' disporre l'esclusione dal concorso per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale. 5. Le amministrazioni destinatarie non procederanno all'assunzione o potranno revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. Roma, 12 ottobre 2021 Il Capo del Dipartimento: Fiori