Concorso per 1 funzionario amministrativo contabile (piemonte) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

I testi riportati sono gratuiti e non hanno carattere di ufficialità: ai sensi di legge l'unico testo definitivo, che prevale in caso di discordanza, è quello pubblicato a mezzo stampa.

Concorso

Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda


Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 84 del 22-10-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 22-11-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: PIEMONTE
Provincia: VERCELLI
Comune: VERCELLI
Data di inserimento: 22-10-2021
Data Scadenza bando 22-11-2021
Condividi Invia tramite Whatsapp

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO (Scad. 22-11-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esame orale, per la copertura di venti posti di funzionario amministrativo contabile, terza area funzionale, per il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, uffici di Roma.

 
                        LA CAPO DIPARTIMENTO 
            dell'amministrazione generale, del personale 
               e dei servizi - Direzione del personale 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante «Legge quadro per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 12 marzo  1999,  n.  68,  recante  «Norme  per  il
diritto al lavoro dei disabili» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e
successive modificazioni, o  previste  dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni   pubbliche»   e    successive    modificazioni    ed
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato
dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, recante «Disposizioni
per l'adeguamento della normativa  nazionale  alle  disposizioni  del
regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del
27 aprile 2016, relativo alla protezione delle  persone  fisiche  con
riguardo al trattamento  dei  dati  personali,  nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati  e  che  abroga  la  direttiva  n. 95/46/CE
(regolamento generale sulla protezione dei dati)»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modificazioni; 
    Visto  il  decreto  legislativo  27  ottobre  2009,  n.  150,  di
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza  e  trasparenza   delle   pubbliche   amministrazioni»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice dell'ordinamento militare» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto  legislativo  14  marzo  2013,  n.  33,  recante
«Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni
da parte delle pubbliche amministrazioni» e successive modificazioni; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto l'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020,  n.  178
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2021  e  bilancio  pluriennale  per  il  triennio  2021-2023»,   come
modificato dall'art. 1-bis, comma 7, lettera c), del decreto-legge 31
dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge  26
febbraio  2021,  n.  21,  con  il   quale,   al   fine   di   avviare
tempestivamente le procedure di  monitoraggio  degli  interventi  del
Piano nazionale di ripresa e resilienza, il Ministero dell'economia e
delle finanze, per l'anno 2021, e' stato autorizzato ad assumere  con
contratto di lavoro subordinato a tempo  indeterminato,  in  aggiunta
alle  vigenti  facolta'  assunzionali  e  nei  limiti  della  vigente
dotazione organica, un contingente di personale non  dirigenziale  di
alta professionalita' pari a trenta unita', da  inquadrare  nell'Area
III, posizione economica F3; 
    Considerato che ai sensi del suddetto art. 1,  comma  886,  della
legge 178 del 2020,  il  reclutamento  del  suddetto  contingente  di
personale e' effettuato, senza il previo svolgimento  delle  previste
procedure di mobilita', mediante scorrimento di  vigenti  graduatorie
di concorsi pubblici o attraverso l'avvio  di  procedure  concorsuali
pubbliche, per titoli ed esame orale, per  l'accesso  alle  quali  e'
richiesto,  oltre  al  titolo  di  studio  previsto  per  il  profilo
professionale  di  inquadramento  e  alla  conoscenza  della   lingua
inglese, anche il possesso  di  almeno  uno  dei  seguenti  requisiti
pertinenti  ai  profili  professionali  richiesti:  a)  dottorato  di
ricerca in materie giuridiche o  economiche,  in  diritto  europeo  e
internazionale, in materia di contabilita' e bilancio, o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; b) master  universitario
di secondo livello in materie giuridiche ed economiche concernenti il
diritto  europeo  e  internazionale,   in   materie   inerenti   alla
contabilita' e al bilancio, anche ai  fini  dello  sviluppo  e  della
sperimentazione  dei  relativi  sistemi  informativi,  o  in  materia
statistica, in metodi quantitativi per  l'economia,  in  analisi  dei
dati e in analisi delle politiche pubbliche; 
    Visto  l'art.  10  del  decreto-legge  1°  aprile  2021,  n.  44,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, che
prevede modalita' semplificate  di  svolgimento  delle  prove  per  i
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, recante «Regolamento recante disciplina in materia di accesso
ai documenti amministrativi» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio  1994,  n.  174,  recante  il  «Regolamento  recante   norme
sull'accesso dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea  ai
posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 luglio  2009,
n. 189, recante «Regolamento concernente il riconoscimento dei titoli
di studio accademici, a norma dell'art. 5 della legge 11 luglio 2002,
n. 148»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 3 novembre 1999, n. 509, recante  «Regolamento  recante
norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 22 ottobre 2004,  n.  270,  recante  norme  concernenti
l'autonomia didattica degli atenei; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 9 luglio 2009 in materia di equiparazioni  tra  diplomi
di lauree di  vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex
decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n.  270/2004,
ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della ricerca 29 aprile 2016, n. 288, e, in particolare, la tabella 1
relativa  ai  «Raggruppamenti  dei   corsi   di   studio   per   Area
disciplinare»; 
    Vista la normativa in materia di  equipollenze  ed  equiparazione
dei titoli di studio per l'ammissione ai concorsi pubblici; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 25
ottobre 2012, con il quale,  in  attuazione  dell'art.  23-quinquies,
comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.  95,  sono  state,  fra
l'altro, rideterminate le dotazioni  organiche  del  personale  delle
Aree del Ministero dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - n. 221 del 20 settembre 2019, recante il  nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze; 
    Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  del
17 luglio 2014, recante «Individuazione e attribuzioni  degli  uffici
di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti  del  Ministero
dell'economia e delle finanze, in attuazione dell'art.  1,  comma  2,
del decreto del Presidente del Consiglio  dei  ministri  27  febbraio
2013, n. 67» e successive modificazioni,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 214 del 15 settembre 2014; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministero  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  recante  «Linee  guida
sulle procedure concorsuali»; 
    Visto il «Protocollo per lo svolgimento  dei  concorsi  pubblici»
del Dipartimento della funzione pubblica,  pubblicato  il  15  aprile
2021 sul sito del Ministero  per  la  pubblica  amministrazione,  che
disciplina le modalita' di  organizzazione  e  gestione  delle  prove
selettive, per consentirne lo svolgimento in presenza  in  condizioni
di massima sicurezza rispetto al contagio da COVID-19; 
    Visto l'art. 9-bis, comma 1, lettera  i),  del  decreto-legge  22
aprile 2021, n. 52, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
giugno 2021, n.  87,  come  modificato  dall'art.  3,  comma  1,  del
decreto-legge 23 luglio 2021, n. 105, convertito, con  modificazioni,
dalla 16 settembre 2021, n. 126, il quale prevede che «A far data dal
6 agosto  2021,  e'  consentito  in  zona  bianca  esclusivamente  ai
soggetti muniti di una delle certificazioni verdi  COVID-19,  di  cui
all'art. 9, comma 2, l'accesso ai seguenti servizi  e  attivita':  i)
concorsi pubblici. 2. Le disposizioni di cui al comma 1 si  applicano
anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i  servizi  e  le
attivita' di cui al  comma  1  siano  consentiti  e  alle  condizioni
previste per le singole zone. 3. Le disposizioni di cui  al  comma  1
non  si  applicano  ai  soggetti  esclusi  per  eta'  dalla  campagna
vaccinale e ai soggetti esenti sulla base  di  idonea  certificazione
medica rilasciata  secondo  i  criteri  definiti  con  circolare  del
Ministero della salute. Con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, adottato di concerto  con  i  Ministri  della  salute,  per
l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, e  dell'economia
e delle finanze, sentito  il  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, sono individuate le specifiche tecniche  per  trattare  in
modalita' digitale le predette certificazioni, al fine di consentirne
la verifica digitale, assicurando contestualmente la  protezione  dei
dati personali  in  esse  contenuti.  Nelle  more  dell'adozione  del
predetto decreto, per  le  finalita'  di  cui  al  presente  articolo
possono essere utilizzate le  certificazioni  rilasciate  in  formato
cartaceo. 4. I titolari o i gestori dei servizi e delle attivita'  di
cui al comma 1 sono tenuti a verificare  che  l'accesso  ai  predetti
servizi e attivita' avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al
medesimo comma 1. Le verifiche delle  certificazioni  verdi  COVID-19
sono effettuate con le modalita' indicate dal decreto del  Presidente
del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'art. 9,  comma  10.
(Omissis)»; 
    Vista la nota n. 0067048 dell'8 ottobre 2021 della Presidenza del
Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica con  la
quale il Ministero dell'economia e delle finanze e' stato autorizzato
a svolgere direttamente le procedure concorsuali per il  reclutamento
di 20 unita' di alta professionalita' da  inquadrare  nell'Area  III,
posizione economica F3; 
    Visti i contratti collettivi nazionali di lavoro applicabili; 
    Considerato che delle 30 unita' di personale non dirigenziale  di
cui all'art. 1, comma 886, della legge 30 dicembre 2020, n.  178,  il
reclutamento di 10 unita' e' stato  effettuato  mediante  scorrimento
della graduatoria relativa alla procedura concorsuale di cui al bando
del Ministero dell'economia e delle finanze pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi  ed
esami», n. 61 del 7 agosto 2020; 
    Ritenuto  necessario  procedere  all'indizione  di  un   concorso
pubblico,  per  titoli  ed  esame  orale,  per  il  reclutamento   di
complessive residue 20 unita' di personale di alta  professionalita',
da inquadrare nella Terza area funzionale, Fascia retributiva F3,  al
fine di avviare tempestivamente le procedure  di  monitoraggio  degli
interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza di  competenza
del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico per titoli ed esame orale  per
l'assunzione a tempo indeterminato di  complessive  venti  unita'  di
personale di alta professionalita', da inquadrare  nella  Terza  area
funzionale - Fascia retributiva  F3  -  con  profilo  di  funzionario
amministrativo  contabile  da   destinare   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze per gli uffici ubicati nella sede di Roma. 
    2. Il dieci per cento dei posti messi a concorso e' riservato  ai
sensi dell'art. 24 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e
successive modificazioni, al personale appartenente  al  ruolo  unico
del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. La procedura concorsuale viene espletata  nel  rispetto  delle
disposizioni di cui alla legge 12 marzo 1999, n.  68  e  del  decreto
legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  nei  limiti  delle  rispettive
complessive quote d'obbligo. 
    4. Al fine di  consentire  ai  candidati  diversamente  abili  di
concorrere in effettive condizioni di parita' con gli altri candidati
ammessi  al   concorso,   l'amministrazione   predisporra'   adeguate
modalita' di svolgimento della prova di esame. 
    5. I  posti  riservati  che  non  dovessero  essere  coperti  per
mancanza di aventi titolo  saranno  conferiti  ai  candidati  secondo
l'ordine di graduatoria. 
    6. Coloro che intendono avvalersi di una delle suindicate riserve
devono farne espressa dichiarazione nella domanda  di  partecipazione
al concorso; in mancanza di tale  dichiarazione  al/alla  candidato/a
non viene concesso il beneficio della riserva. 
    7. Le assunzioni in servizio  dei  vincitori  del  concorso  sono
subordinate alle autorizzazioni previste dalla normativa vigente. 
                               Art. 2 
 
                       Requisiti di ammissione 
 
    1. Per l'ammissione al concorso  e'  richiesto  il  possesso  dei
seguenti requisiti: 
      a) cittadinanza italiana ovvero cittadinanza di uno degli Stati
membri dell'Unione europea, ovvero appartenenza a una delle tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165  del  30  marzo
2001; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        i.  «laurea  magistrale»  (LM),  appartenente  ad  una  delle
seguenti  classi:  LM-16  - Finanza  LM-18  - Informatica;  LM-31   -
Ingegneria  gestionale;  LM-32  -  Ingegneria  informatica;  LM-40  -
Matematica;  LM-52  -  Relazioni  internazionali;  LM-56  -   Scienze
dell'economia; LM-62 - Scienze della politica; LM-63 - Scienze  delle
pubbliche amministrazioni; LM-66 -  Sicurezza  informatica;  LM-77  -
Scienze economico-aziendali; LM-82 -  Scienze  statistiche;  LM-83  -
Scienze statistiche attuariali e finanziarie; LM-88  -  Sociologia  e
ricerca  sociale;   LMG-01   -   Giurisprudenza;   o   altra   laurea
specialistica  (LS)  o  magistrale   (LM)   secondo   l'equiparazione
stabilita dal decreto interministeriale del 9 luglio 2009; 
        ii. «diplomi di laurea» (DL), di cui all'art. 1  della  legge
19 novembre 1990, n. 341, equiparati alle suindicate classi di lauree
magistrali (LM). 
      d) possesso di uno dei seguenti titoli accademici post-laurea: 
        i. dottorato di ricerca: in materie giuridiche o  economiche,
in diritto europeo e internazionale, in  materia  di  contabilita'  e
bilancio,  o  in  materia  statistica,  in  metodi  quantitativi  per
l'economia,  in  analisi  dei  dati  e  in  analisi  delle  politiche
pubbliche; 
        ii. master  universitario  di  secondo  livello:  in  materie
giuridiche  ed  economiche   concernenti   il   diritto   europeo   e
internazionale, in materie inerenti alla contabilita' e al  bilancio,
anche ai fini dello sviluppo e  della  sperimentazione  dei  relativi
sistemi informativi, o in materia statistica, in metodi  quantitativi
per l'economia, in analisi dei dati  e  in  analisi  delle  politiche
pubbliche. 
    Si ritengono equipollenti a quelli suindicati i titoli di  studio
e i titoli accademici post-laurea conseguiti, nelle medesime materie,
all'estero riconosciuti secondo le vigenti disposizioni.  Sara'  cura
del/della candidato/a dimostrare la  suddetta  equipollenza  mediante
l'indicazione degli estremi del provvedimento che la riconosca. 
    Nel caso  in  cui  il  titolo  conseguito  all'estero  sia  stato
riconosciuto  equivalente,  il/la   candidato/a   dovra'   dimostrare
l'equivalenza  stessa  mediante  l'indicazione  degli   estremi   del
provvedimento che la  riconosce.  Qualora  l'equivalenza  del  titolo
straniero non sia stata ancora dichiarata,  il/la  candidato/a  sara'
ammesso/a con riserva alle  prove  di  concorso,  purche'  sia  stata
attivata  la  procedura  per  l'emanazione  della  determina  di  cui
all'art. 38, comma 3, del decreto legislativo n.  165  del  30  marzo
2001. In questo caso  il/la  candidato/a  dovra'  dimostrare  l'avvio
della  procedura  indicando   gli   estremi   relativi   all'avvenuta
presentazione della richiesta di riconoscimento. 
    La procedura di equivalenza  dovra'  essere  attivata  nuovamente
anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la
partecipazione ad altro concorso. 
    I titoli di studio e/o i titoli accademici post-laurea conseguiti
all'estero sono ritenuti validi, ai fini dell'ammissione al concorso,
solo se siano stati  dichiarati  equipollenti  entro  il  termine  di
scadenza di presentazione  della  domanda  o  se  entro  il  predetto
termine sia stata presentata istanza di riconoscimento di equivalenza
che ne consenta l'ammissione condizionata. 
    La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di
equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale  della  Presidenza
del Consiglio dei ministri -  Dipartimento  della  funzione  pubblica
www.funzionepubblica.gov.it 
      e) conoscenza della lingua inglese, pari almeno al  livello  B1
del Quadro comune europeo di riferimento; 
      f) idoneita' fisica all'impiego. 
    2. Non possono essere ammessi al concorso coloro che: 
      sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo; 
      sono stati interdetti dai pubblici uffici; 
      sono stati destituiti  o  dispensati  dall'impiego  presso  una
pubblica amministrazione, per persistente insufficiente rendimento; 
      sono stati licenziati da altro impiego statale ai  sensi  della
vigente normativa  contrattuale,  per  aver  conseguito  l'impiego  a
seguito della presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi
fraudolenti; 
      hanno a proprio  carico  precedenti  penali  incompatibili  con
l'esercizio  delle  funzioni  da  svolgere  nell'ambito  dei  compiti
istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I requisiti prescritti devono essere posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  della  domanda  di
ammissione al concorso. 
    4. Resta ferma la facolta' di questa Amministrazione di  disporre
con provvedimento motivato,  in  qualsiasi  momento  della  procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti ovvero per la  mancata  o  incompleta  presentazione  della
documentazione prevista. 
                               Art. 3 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
    1. Il/la candidato/a  deve  produrre  domanda  di  ammissione  al
concorso   esclusivamente    in    via    telematica    all'indirizzo
https://www.concorsionline.mef.gov.it  E'  possibile  accedere   alla
procedura  per  la  compilazione  della  domanda  di   partecipazione
esclusivamente tramite identificazione  attraverso  il  sistema  Spid
(Sistema pubblico di identita' digitale)  livello  2.  Chi  ne  fosse
sprovvisto puo' richiederlo secondo le procedure  indicate  nel  sito
www.spid.gov.it 
    2. La procedura di compilazione ed invio  on-line  della  domanda
dovra' essere perentoriamente completata  entro  le  ore  16,00  (ora
italiana)  del  trentunesimo  giorno,  compresi  i  giorni   festivi,
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la  scadenza  coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle  ore  16,00  (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo. Al fine  di  evitare
un'eccessiva concentrazione nell'accesso all'applicazione di  cui  al
comma 1, in prossimita' della scadenza del termine di cui al comma  2
e tenuto anche conto del tempo necessario per  completare  l'iter  di
compilazione  e  di  invio  della  domanda  di   partecipazione,   si
raccomanda di inviare  per  tempo  la  propria  candidatura  mediante
l'apposito applicativo di cui al comma 1. 
    3. Per la  partecipazione  al  concorso  il/la  candidato/a  deve
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) a lui/ lei intestato. 
    4.  Qualora  il/la  candidato/a  compili  piu'  volte  il  format
on-line, si tiene conto unicamente dell'ultima  domanda  inviata  nei
termini. 
    5. Non sono ammesse altre forme di produzione o  di  invio  delle
domande di partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione
ed invio on-line. 
    6. In  fase  di  inoltro  della  domanda,  viene  automaticamente
attribuito un numero  identificativo  necessario  per  le  operazioni
d'ufficio.  Tale  numero   deve   essere   indicato   per   qualsiasi
comunicazione successiva. 
    7.  La  data  di  presentazione  telematica  della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
    8. Nella domanda il/la  candidato/a  deve  dichiarare,  sotto  la
propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto
del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) di essere cittadino/a italiano/a o di uno degli Stati membri
dell'Unione europea, ovvero di  appartenere  a  una  delle  tipologie
previste dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165  del  30  marzo
2001; 
      c) adeguata conoscenza della lingua italiana  per  i  candidati
non italiani; 
      d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      e) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, il
numero  telefonico,  nonche'   l'indirizzo   di   posta   elettronica
certificata (PEC) intestato al/alla candidato/a, presso  cui  saranno
inviate le comunicazioni relative allo  svolgimento  della  procedura
concorsuale,  con  l'impegno  di  far  conoscere  tempestivamente  le
eventuali successive variazioni ed anche al  fine  dello  svolgimento
eventuale della prova orale in sedi decentrate; 
      f) il titolo di  studio  posseduto  (LM,  LS,  DL)  tra  quelli
previsti per l'ammissione al concorso dal  presente  bando,  l'esatta
indicazione  dell'Universita'  che  lo  ha  rilasciato,  la  data  di
conseguimento dello stesso,  la  votazione  conseguita,  nonche'  gli
estremi  del  provvedimento  di  riconoscimento  di  equipollenza   o
dichiarazione di equivalenza con uno dei titoli di studio  richiesti,
qualora il titolo di  studio  sia  stato  conseguito  all'estero,  in
conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente bando; 
      g)  il  titolo  di  studio  post-universitario  posseduto   tra
dottorato di ricerca ovvero master universitario di  secondo  livello
richiesto  per  l'ammissione  al   concorso,   l'esatta   indicazione
dell'Universita' che lo ha rilasciato, la data di conseguimento dello
stesso, nonche' gli estremi del provvedimento  di  riconoscimento  di
equipollenza o dichiarazione di equivalenza con  uno  dei  titoli  di
studio richiesti, qualora il titolo di studio  sia  stato  conseguito
all'estero, in conformita' a quanto previsto dall'art. 2 del presente
bando; 
      h) di avere una conoscenza della lingua inglese, pari almeno al
livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; 
      i) gli ulteriori titoli di  studio  e  accademici,  tra  quelli
indicati dal successivo art. 8, che saranno oggetto di valutazione da
parte della Commissione esaminatrice, con indicazione della materia o
disciplina; 
      l) i titoli professionali, le abilitazioni e/o i tirocini,  tra
quelli indicati  dal  successivo  art.  9,  che  saranno  oggetto  di
valutazione da parte della Commissione esaminatrice, con  indicazione
degli elementi oggetto di valutazione, ed in particolare:  il  datore
di lavoro, l'ufficio, l'inquadramento giuridico, la data di inizio  e
fine del rapporto di lavoro; il soggetto a favore  del  quale  si  e'
prestata  attivita'  di  consulenza  o  collaborazione,  il  tipo  di
attivita', il settore disciplinare, la data  di  inizio  e  fine  del
rapporto;   l'abilitazione   professionale;    l'amministrazione    o
l'organismo presso cui si e' svolto il tirocinio  extracurriculare  e
la materia; 
      m) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      n)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      o) di non essere  stato/a  escluso/a  dall'elettorato  politico
attivo, di non essere stato/a interdetto/a dai  pubblici  uffici,  di
non essere stato/a destituito/a o  dispensato/a  dall'impiego  presso
una   pubblica   amministrazione   per   persistente    insufficiente
rendimento, nonche' di  non  essere  stato/a  licenziato/a  da  altro
impiego statale, ai sensi della vigente normativa  contrattuale,  per
aver conseguito l'impiego  mediante  la  presentazione  di  documenti
falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; 
      p) il possesso di eventuali titoli di  preferenza,  tra  quelli
previsti dall'art. 5, comma  4,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti
alla data di scadenza del  termine  stabilito  per  la  presentazione
della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
partecipazione al concorso non saranno  presi  in  considerazione  in
sede di formazione della graduatoria dei vincitori; 
      q)  l'eventuale  appartenenza   alle   categorie   riservatarie
indicate nell'art. 1, comma 3, del presente  bando,  con  indicazione
della legge che prevede tale diritto; 
      r) di essere dipendente di ruolo del Ministero dell'economia  e
delle finanze ai fini della riserva di cui all'art. 1,  comma  2  del
presente bando; 
      s) di essere a conoscenza di  dover  permanere  nella  sede  di
prima destinazione di cui all'art. 1 per un periodo  inderogabilmente
non inferiore a cinque anni ai sensi dell'art. 35, comma  5-bis,  del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
      t) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      u) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali e
di  essere  a  conoscenza  che  il  conferimento  di  tali  dati   e'
obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti richiesti per la
partecipazione al concorso. 
    12. Il/la candidato/a contestualmente all'invio della domanda  di
partecipazione telematica provvede ad allegare, alla domanda medesima
in formato pdf ed esclusivamente per  il  tramite  della  piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it  una  lettera   contenente   la
propria motivazione all'assunzione ed il proprio curriculum vitae, in
formato europeo, entrambi datati e sottoscritti. I titoli  dichiarati
nel curriculum vitae non saranno  presi  in  considerazione  ai  fini
della  valutazione  dei  titoli.  Saranno  oggetto   di   valutazione
esclusivamente i titoli espressamente  dichiarati  nella  domanda  di
partecipazione al concorso. 
    13. Il/la candidato/a  diversamente  abile  deve  fare  esplicita
richiesta,  nella   domanda,   di   ausili   e/o   tempi   aggiuntivi
eventualmente necessari per  lo  svolgimento  della  prova  orale  in
relazione al proprio  handicap;  il/la  medesimo/a  deve  trasmettere
idonea certificazione medica rilasciata  da  apposita  struttura  del
sistema sanitario nazionale o regionale, che specifichi gli  elementi
essenziali  dell'handicap.  Detta   certificazione   deve   contenere
esplicito riferimento alle limitazioni che  l'handicap  determina  in
funzione della procedura concorsuale di cui all'art. 6.  Al  fine  di
consentire all'amministrazione di predisporre per tempo i mezzi e gli
strumenti necessari, la certificazione medica, deve essere presentata
ovvero  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle   finanze,
Dipartimento  dell'amministrazione  generale,  del  personale  e  dei
servizi, Direzione del personale, ufficio III, via  XX  Settembre  n.
97, 00187 Roma, a mezzo posta elettronica  certificata  all'indirizzo
dcp.dag@pec.mef.gov.it entro un congruo termine e comunque non  oltre
trenta giorni successivi al termine di scadenza previsto dal comma  2
dell'art. 3 del presente bando. 
    14.  La  concessione  ed  assegnazione  di   ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, ai candidati che ne hanno fatto richiesta e'  determinata
ad insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice sulla scorta
della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico
caso. 
    15.  Il  mancato  inoltro  di  tale  documentazione,  nei   tempi
richiesti, non consentira' all'Amministrazione  di  organizzarsi  per
tempo e di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    16.  Le  situazioni  di  disabilita'  sopravvenute  e   accertate
successivamente alla data di scadenza prevista al  punto  precedente,
che  potrebbero  prevedere  la  concessione  di  ausili   e/o   tempi
aggiuntivi, dovranno comunque essere adeguatamente documentate con le
stesse modalita' sopraindicate e tempestivamente comunicate entro  un
congruo termine antecedente allo svolgimento  della  prova  orale,  e
sono  comunque  sottoposte   alla   valutazione   della   Commissione
esaminatrice. 
    17. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di
cui all'art. 2, lettera f). 
    18. Non sono valide le  domande  di  partecipazione  al  concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di compilazione e invio on-line. 
    19. L'Amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del/della  candidato/a  delle  comunicazioni  relative  alla
procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete  dichiarazioni
da parte del/della candidato/a circa il proprio recapito  (indirizzo,
numero  telefonico)  e  proprio  indirizzo   di   posta   elettronica
certificata ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento
di recapito e di indirizzo  Pec  rispetto  a  quello  indicato  nella
domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi comunque imputabili  a
fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
                       Esclusione dal concorso 
 
    1. Tutti i candidati sono ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'Amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    2. L'eventuale esclusione  dal  concorso  viene  comunicata  agli
interessati con provvedimento motivato. 
                               Art. 5 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
    1.  Con  successivo  provvedimento,   secondo   quanto   disposto
dall'art. 35, comma 3, lettera e), 35-bis del decreto legislativo  30
marzo 2001, n. 165 e dall'art. 9 del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 487/1994,  e'  nominata  la  Commissione  esaminatrice,
composta da esperti di comprovata competenza  nelle  materie  oggetto
del concorso. 
    2. Il Presidente ed i membri  della  Commissione  possono  essere
scelti anche tra il personale in quiescenza  ai  sensi  del  comma  4
dell'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487/1994. 
    3. La Commissione e' composta  nel  rispetto  delle  norme  sulla
parita' di genere. Le  funzioni  di  segretario  sono  svolte  da  un
dipendente della  Terza  area  del  ruolo  unico  del  personale  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    4.  La  Commissione  esaminatrice,   per   l'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese puo'  essere  assistita  da  soggetti
specializzati  che  possano  somministrare  una   prova   di   lingua
commisurata al livello B1. 
    5. La Commissione puo' svolgere  i  propri  lavori  in  modalita'
telematica, garantendo comunque  la  sicurezza  e  la  tracciabilita'
delle comunicazioni secondo la normativa vigente. 
                               Art. 6 
 
                        Procedura concorsuale 
 
    1. La procedura concorsuale consiste nella valutazione dei titoli
posseduti e dichiarati dal/dalla  candidato/a,  ai  sensi  di  quanto
stabilito dagli articoli 7, 8 e 9, e in una prova orale nelle materie
indicate nel successivo art. 10. 
    2. La votazione  complessiva  e'  determinata  sommando  il  voto
conseguito nella valutazione dei titoli al voto riportato nella prova
orale. Il concorso si intende superato se  la  votazione  complessiva
non e' inferiore a quarantadue punti. 
    3. La valutazione dei titoli precedera' la prova orale. 
    4. Nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª  Serie
speciale «Concorsi ed esami» - n. 101 del  21  dicembre  2021,  sara'
dato avviso della  data  di  pubblicazione,  sul  sito  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze all'indirizzo: www.mef.gov.it
e  sulla  piattaforma   https://www.concorsionline.mef.gov.it   degli
elenchi dei candidati con il punteggio conseguito  nella  valutazione
dei titoli e l'ammissione alla prova  orale.  Tale  pubblicazione  ha
valore di notifica a tutti gli effetti. 
    5. L'Amministrazione si riserva la possibilita'  di  svolgere  la
prova orale in sedi decentrate  e/o  in  videoconferenza,  garantendo
comunque l'adozione  di  soluzioni  tecniche  che  ne  assicurino  la
pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la  sicurezza  delle
comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della  normativa
in materia di protezione dei dati personali. 
                               Art. 7 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
    1. La votazione  dei  titoli  e'  espressa  in  trentesimi.  Sono
ammessi alla prova orale tutti i candidati che avranno riportato  una
votazione minima pari  a  21/30.  Ove  il  numero  di  candidati  con
votazione minima di 21/30 sia inferiore a quattro volte il numero dei
posti messi a concorso, per ciascun  profilo,  saranno  ammessi  alla
prova orale, nel rispetto dell'ordine della votazione attribuita,  un
numero di candidati fino al raggiungimento del numero pari a  quattro
volte i posti messi a concorso per  ciascun  profilo.  Sono  comunque
ammessi i candidati che hanno conseguito un punteggio uguale al  piu'
basso risultato utile ai fini  dell'ammissione  secondo  il  suddetto
criterio. 
    2.  Per  i  titoli  non  puo'  essere  attribuito  un   punteggio
complessivo superiore a 30 punti ripartiti tra titoli accademici e di
studio (massimo 15  punti)  e  titoli  professionali  e  abilitazioni
(massimo 15 punti) sulla base dei  punteggi  massimi  attribuibili  a
ciascun titolo previsti dagli articoli 8 e 9. 
    3.  La  valutazione   dei   titoli   sara'   effettuata,   previa
individuazione dei criteri stabiliti dalla Commissione  esaminatrice,
nel limite dei punteggi massimi previsti dagli articoli  8  e  9  del
presente bando. 
    4. I titoli valutabili  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza  del  termine  per  la  presentazione   della   domanda   di
partecipazione al concorso e devono essere dichiarati  nella  domanda
di ammissione. I titoli non espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso non sono presi in considerazione. 
    5. La Commissione esaminatrice valuta solo i titoli  completi  di
tutte le informazioni necessarie per la valutazione, sulla base delle
dichiarazioni rese dal  candidato  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000. 
    6.  La  Commissione  esaminatrice  puo'  richiedere  integrazioni
documentali e/o chiarimenti scritti ai candidati in ordine ai  titoli
dichiarati. 
                               Art. 8 
 
                    Titoli accademici e di studio 
 
    1. I seguenti titoli di studio universitari, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso, punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL), laurea specialistica (LS)  o  laurea
magistrale  (LM)  non  indicato  come  requisito  di  ammissione   al
concorso, punti 2 per ciascun titolo; 
      c)  dottorato  di  ricerca  (DR)  indicato  come  requisito  di
ammissione al concorso fino a  punti  5;  dottorato  di  ricerca  non
indicato come requisito di ammissione al concorso, fino a punti 2; 
      d) diploma di specializzazione (DS) fino a punti 5; 
      e)  master  universitario  di  secondo  livello  indicato  come
requisito  di  ammissione  al  concorso  fino  a  punti   5;   master
universitario di secondo  livello  non  indicato  come  requisito  di
ammissione al concorso, fino a  punti  1  per  ciascuno,  fino  a  un
massimo di punti 2; 
      f) master universitario di primo livello, per  il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione  al  concorso,  fino  a  1,5
punti per ciascuno, fino a un massimo di punti 3. 
    2.  I  titoli  di  cui  al  presente  articolo  sono   valutabili
esclusivamente  se  conseguiti   presso   istituzioni   universitarie
pubbliche, universita' non statali legalmente  riconosciute,  nonche'
istituzioni  formative   pubbliche   o   private,   autorizzate   e/o
accreditate  dal  Ministero  dell'istruzione  fermo  restando  quanto
previsto dall'art. 38 del predetto decreto  legislativo  n.  165  del
2001. 
                               Art. 9 
 
                 Titoli professionali e abilitazioni 
 
    1. I titoli professionali e le abilitazioni, per i quali  possono
essere attribuiti complessivamente fino a 15 punti,  sono  valutabili
con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) rapporto di lavoro, a  tempo  determinato  o  indeterminato,
presso le amministrazioni pubbliche di cui all'art.  1,  comma  2,  e
presso gli enti di cui all'art. 3, comma 1, del  decreto  legislativo
n. 165 del 2001, nonche' presso istituzioni europee o  internazionali
in ambito di  analisi  economica,  relazioni  finanziarie  europee  e
internazionali,  finanza   pubblica   nazionale   e   internazionale,
contabilita' e bilanci, negoziati europei e internazionali, politiche
dell'Unione europea, governance economica europea, cooperazione  allo
sviluppo, fino a punti  8,  attribuiti  sulla  base  del  livello  di
inquadramento ovvero del profilo ricoperto  e  ripartiti  secondo  il
seguente criterio: fino a punti 2 per ogni anno; le frazioni di  anno
sono valutate in ragione mensile; 
      b) rapporto di lavoro, a tempo determinato o indeterminato, nei
medesimi ambiti disciplinari di cui alla lettera a), presso  soggetti
privati, italiani o stranieri, fino a punti 6, attribuiti sulla  base
del livello di inquadramento ovvero del profilo ricoperto,  ripartiti
secondo il seguente criterio: fino  a  punti  2  per  ogni  anno;  le
frazioni di anno sono valutate in ragione mensile; 
      c) rapporto di  consulenza  o  collaborazione  professionale  a
favore di soggetti pubblici o  privati,  italiani  e  stranieri,  ivi
compresi gli studi professionali, nei medesimi ambiti disciplinari di
cui alla lettera a), fino a punti 4  ripartiti  secondo  il  seguente
criterio: fino a punti 1 per ogni anno;  le  frazioni  di  anno  sono
valutate in ragione mensile; 
      d) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
esame di Stato, per sostenere il quale e'  stato  richiesto  uno  dei
titoli di studio universitari richiesti dal bando per l'ammissione al
concorso, punti 3; 
      e) tirocinio extracurriculare presso pubbliche  amministrazioni
e organismi internazionali della durata minima  di  sei  mesi,  negli
ambiti disciplinari di cui alla lettera a),  fino  a  punti  0,5  per
ciascun tirocinio della durata minima di sei mesi. 
    2. Le esperienze lavorative e professionali di  cui  al  comma  1
devono essere maturate alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione della domanda di partecipazione al concorso. 
    3. In caso di rapporti  di  lavoro  o  prestazioni  professionali
contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato. 
    4. Le abilitazioni professionali di  cui  alla  lettera  d)  sono
valutabili solo se attinenti al profilo di concorso  e  alle  materie
della prova orale. 
                               Art. 10 
 
                             Prova orale 
 
    1. La prova orale e' valutata in trentesimi e si intende superata
con un punteggio non inferiore a ventuno/trentesimi. 
    2. La prova orale, nella quale potranno essere discussi con il/la
candidato/a anche casi pratici, vertera' sulle seguenti materie: 
    Ragioneria  generale  ed  applicata;   Scienza   delle   finanze;
Contabilita' di Stato e degli enti pubblici; analisi delle  politiche
pubbliche; Politica economica; Diritto amministrativo ed elementi  di
diritto  dell'Unione  europea,  con  particolare   riferimento   alla
governance economica europea; Statistica e analisi dati. 
    3. La prova orale vertera' anche sulle seguenti materie: 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze; normativa in materia  di  trasparenza  e  prevenzione  della
corruzione. 
    4. In sede di prova orale si procede,  inoltre,  anche  ai  sensi
dell'art. 5, comma 4, alla verifica: 
      della conoscenza della lingua inglese finalizzata ad  accertare
il livello  di  competenza  linguistica  del/della  candidato/a  pari
almeno al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento; 
      della conoscenza delle tecnologie  informatiche  nonche'  delle
competenze  digitali  volte  a  favorire  processi   di   innovazione
amministrativa  e   di   trasformazione   digitale   della   pubblica
amministrazione; 
    5. I candidati ammessi alla prova orale devono presentarsi muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    6. Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della Commissione, e' affisso nella sede di esame,  ovvero
reso conoscibile in modalita' telematica. 
    7. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento  della  prova  orale
sono pubblicati sul sito internet dell'Amministrazione  e  comunicati
con  posta  elettronica  certificata  indicata   nella   domanda   di
partecipazione al concorso,  almeno dieci  giorni  prima  della  data
della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra'  indicato  il
punteggio riportato nella valutazione dei titoli. 
    8. Nel caso di mancata presentazione  del/della  candidato/a  nel
giorno, ora  e  sede  stabiliti  per  la  prova  orale  per  gravi  e
certificati motivi di salute, la Commissione fissa  una  nuova  data,
non oltre l'ultimo giorno previsto per  l'effettuazione  della  prova
orale  da  parte  di  tutti  i   candidati,   dandone   comunicazione
all'interessato/a.  La  ulteriore  mancata  presentazione   del/della
candidato/a comporta l'esclusione automatica dal concorso. 
                               Art. 11 
 
    Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione 
             e pubblicazione della graduatoria di merito 
 
    1. Ai fini della  formazione  della  graduatoria  finale,  per  i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'Amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    2. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il /la candidato/a che intende far valere i titoli di
riserva, nonche' i titoli di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.  487,  deve
presentare, o far  pervenire,  al  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale  e
dei servizi, Direzione del personale, ufficio III, via  XX  Settembre
n.  97,  00187  Roma,   a   mezzo   posta   elettronica   certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi  documenti  in  carta
semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto  previsto
dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni  sostitutive
deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di
ammissione al concorso erano gia' in possesso  del/della  candidato/a
alla data di scadenza del termine utile per  la  presentazione  della
domanda stessa. 
    3.  La  graduatoria  di  merito,  formulata   dalla   Commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva conseguita da ciascun candidato/a, sara'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dall'art. 5  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, tenendo  presente  che,  qualora  a
conclusione  delle  operazioni  di  valutazione  dei  citati   titoli
preferenziali due o piu' candidati si classificheranno  nella  stessa
posizione, sara' preferito il/la candidato/a piu' giovane di eta', ai
sensi del comma 9 dell'art. 2 della legge n. 191 del 1998. 
    4. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione  dell'accertamento
del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i
candidati utilmente collocati nella graduatoria, nel limite dei posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    5. La  graduatoria  finale  di  merito  e'  pubblicata  sul  sito
Internet del Ministero dell'economia e  delle  finanze  all'indirizzo
www.mef.gov.it            e             sulla             piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it e ne sara' data  notizia  nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    6. Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori della procedura  concorsuale,
salvo  quelli  che  siano  dipendenti  di  ruolo  di  amministrazioni
pubbliche devono, a pena di decadenza, presentare, o  far  pervenire,
al   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale, ufficio III, via XX Settembre 97, 00187 Roma, a  mezzo
posta elettronica  certificata  all'indirizzo  dcp.dag@pec.mef.gov.it
entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di
ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: 
      a. dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; 
      b. dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a
condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati
previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del  codice
penale; 
      c. dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    2. L'Amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica
di controllo i vincitori del concorso. 
    3. La capacita'  lavorativa  del/della  candidato/a  diversamente
abile e' accertata dalla Commissione di cui all'art. 4 della legge  5
febbraio 1992, n. 104. 
    4.  L'Amministrazione  ha  la  facolta'  di   effettuare   idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
    5. A norma degli articoli 71, 75 e  76  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 445/2000, l'Amministrazione  ha  facolta'
di effettuare idonei controlli, anche a campione,  sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso  con
le conseguenze previste in caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o
mendaci. 
                               Art. 13 
 
                       Assunzione in servizio 
 
    1.  I  candidati   dichiarati   vincitori   del   concorso,   che
risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la
documentazione  di  cui  al  precedente  art.  12,  sono  invitati  a
stipulare  apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le
modalita' previste dalla normativa vigente. 
    2. I vincitori, per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione  in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo  indeterminato  ed  inquadrati,  in  prova,  nella  Terza  area
funzionale - Fascia retributiva F3, nel ruolo unico del personale del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    3. I  vincitori,  assunti  in  servizio  a  tempo  indeterminato,
saranno soggetti ad un periodo di prova della durata  prevista  dalle
vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo  che  verra'
definito successivamente all'assunzione. 
    4. Ai sensi dell'art. 35, comma 5-bis, del decreto legislativo n.
165/2001, i vincitori del concorso devono  permanere  nella  sede  di
prima destinazione per  un  periodo  non  inferiore  a  cinque  anni.
Pertanto, non si applicano le disposizioni  di  cui  all'art.  7  del
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 agosto  1988,  n.
325, in materia di mobilita' compensativa ne' eventuali  comandi,  ad
eccezione di quelli obbligatori, previsti da disposizioni normative. 
                               Art. 14 
 
   Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento 
 
    1. L'accesso alla documentazione attinente ai lavori  concorsuali
e' differito fino alla conclusione dell'iter procedurale curato dalla
relativa Commissione esaminatrice. 
    2. Ai sensi della  legge  7  agosto  1990  n.  241  e  successive
modificazioni,  il  responsabile  del  procedimento   derivante   dal
presente bando e' il Dirigente dell'Ufficio III della  Direzione  del
Personale del Ministero dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 15 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1.  Ai  sensi  del  regolamento  (UE)   2016/679   e   successive
modificazioni, i dati personali forniti dai candidati  sono  raccolti
presso il Ministero dell'economia  e  delle  finanze  -  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale per le finalita'  di  gestione  del  concorso.  Saranno
trattati,  anche  successivamente  all'eventuale  instaurazione   del
rapporto di lavoro, per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione  del
rapporto medesimo. 
    2. Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale. 
    3. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione  dei  requisiti  richiesti  per  la   partecipazione   al
concorso, pena l'esclusione dallo stesso. All'atto della  domanda  di
partecipazione, il/la candidato/a  esprime  il  proprio  consenso  al
trattamento dei dati personali di cui  al  comma  1.  Il  trattamento
riguarda anche le categorie particolari di dati personali  e  i  dati
personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e
10 del GDPR. 
    4. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente  per
le finalita' di gestione della procedura di concorso, con  l'utilizzo
di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche  temporali,
necessari per perseguire  le  predette  finalita'.  Gli  stessi  dati
possono essere comunicati a soggetti terzi che  forniranno  specifici
servizi elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della  procedura
concorsuale, nominati Responsabili del trattamento ai sensi dell'art.
28 del  regolamento  (UE)  2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    5. Ogni candidato/a gode dei diritti di cui al capo III del GDPR,
tra i quali figura quello di  accesso  ai  dati  che  lo  riguardano,
nonche'  il  diritto  di  rettificare,   aggiornare,   completare   o
cancellare i dati erronei,  incompleti  o  raccolti  in  termini  non
conformi alla legge ed il diritto di opporsi al loro trattamento  per
motivi  illegittimi  o  per  motivi  connessi  alla  sua   situazione
particolare. 
    6. Tali diritti potranno essere fatti valere  nei  confronti  del
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze,     Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale,  ufficio  III,  all'indirizzo  di  posta  elettronica:
dcp.dag@pec.mef.gov.it 
                               Art. 16 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
    1. Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito in legge 17 luglio
2020, n. 77 e nel decreto del Presidente della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e successive modifiche,  nelle  disposizioni  citate  in
premessa e nel vigente C.C.N.L. 
    2. Il presente bando sara' pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della Repubblica italiana - 4ª serie speciale  «Concorsi  ed  esami»,
sul sito istituzionale del Ministero dell'economia  e  delle  finanze
www.mef.gov.it   -   sezione   «Concorsi»   e    sulla    piattaforma
https://www.concorsionline.mef.gov.it 
    3. Avverso il presente bando di concorso e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
      Roma, 19 ottobre 2021 
 
                                        La Capo Dipartimento: Vaccaro