Concorso per 1 dirigente (piemonte) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto Assunzione
Posti 1
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 29-10-2021
Sintesi: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 29-11-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dir ...
Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Regione: PIEMONTE
Provincia: VERCELLI
Comune: VERCELLI
Data di inserimento: 29-10-2021
Data Scadenza bando 29-11-2021
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

CONCORSO (Scad. 29-11-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma.

 
 
                        LA CAPO DIPARTIMENTO 
                   dell'amministrazione generale, 
                     del personale e dei servizi 
 
    Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi  del  quale
agli impieghi nelle  pubbliche  amministrazioni  si  accede  mediante
concorso; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957,
n. 3 «Testo unico delle disposizioni  concernenti  lo  statuto  degli
impiegati civili dello Stato»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3  maggio  1957,
n. 686, concernente  «Norme  di  esecuzione  del  testo  unico  delle
disposizioni  sullo  statuto  degli  impiegati  civili  dello  Stato,
approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  10  gennaio
1957, n. 3»; 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia  di
procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai  documenti
amministrativi»; 
    Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei
privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla  carriera
direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti  pubblici,  per
il pensionamento, per l'assegnazione  di  sede  e  la  mobilita'  del
personale direttivo e docente della scuola»; 
    Vista la legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  «Legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate»; 
    Visto il decreto del Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  7
febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante  norme  sull'accesso  dei
cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti  di  lavoro
presso le amministrazioni pubbliche»,  e  in  particolare  l'art.  1,
comma 1, lettera a); 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli  impieghi  nelle
pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi,
dei concorsi unici e delle altre forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi»; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127,  «Misure  urgenti  per  lo
snellimento  dell'attivita'  amministrativa  e  dei  procedimenti  di
decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; 
    Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme  per  il  diritto  al
lavoro dei disabili»; 
    Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio  1999  del  Dipartimento
della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro
per l'assistenza, l'integrazione sociale e i  diritti  delle  persone
handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai
concorsi pubblici»; 
    Visto il decreto legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  ed  in
particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito  il  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000,  n.  445,  «Testo  unico  delle  disposizioni   legislative   e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
    Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165  e  successive
modificazioni,  «Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro  alle
dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in  particolare  l'art.
28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; 
    Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto  legislativo  30  marzo
2001, n. 165, inserito dall'art. 3,  comma  3,  del  decreto-legge  9
giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in  legge  6  agosto
2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure  concorsuali  per
l'accesso  alla  dirigenza   in   aggiunta   all'accertamento   delle
conoscenze delle materie  disciplinate  dal  decreto  del  Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono  le  aree
di competenza osservate e prevedono la valutazione  delle  capacita',
attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte
e  orali,  finalizzate   alla   loro   osservazione   e   valutazione
comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  «Codice  in
materia di  protezione  dei  dati  personali»,  come  modificato  dal
decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo
(UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla  protezione  delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; 
    Visti i decreti legislativi 9  luglio  2003,  n.  215  e  n.  216
recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE  per
la parita' di trattamento tra  le  persone,  indipendentemente  dalla
razza  e  dall'origine  etnica»,  e   «Attuazione   della   direttiva
2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione  e
di condizioni di lavoro»; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  24  settembre
2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di  accesso  alla
qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5,  del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  «Codice
delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art.  6  della
legge 28 novembre 2005, n. 246»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile  2006,
n. 184, «Regolamento recante disciplina  in  materia  di  accesso  ai
documenti amministrativi»; 
    Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n.  69,  ai
sensi del quale «a far data dal 1°  gennaio  2010,  gli  obblighi  di
pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi  aventi  effetto
di pubblicita' legale si intendono assolti con la  pubblicazione  nei
propri siti informatici da parte delle amministrazioni e  degli  enti
pubblici obbligati»; 
    Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e
della  ricerca,  di  concerto  con  il  Ministro  per   la   pubblica
amministrazione e l'innovazione, del 9  luglio  2009,  «Equiparazioni
tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e
lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; 
    Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150  recante
«Attuazione  della  legge  4  marzo  2009,  n.  15,  in  materia   di
ottimizzazione  della  produttivita'  del  lavoro   pubblico   e   di
efficienza e  trasparenza  delle  pubbliche  amministrazioni»  e,  in
particolare, l'art. 24  e  l'art.  62  che  sostituisce  il  comma  1
dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione
della  direttiva  2006/54/CE  relativa  al   principio   delle   pari
opportunita' e della parita' di trattamento fra  uomini  e  donne  in
materia di occupazione e impiego; 
    Visto il decreto legislativo  25  gennaio  2010,  n.  6,  recante
«Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a  norma
dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; 
    Visto  l'art.  37  del  decreto-legge  6  luglio  2011,  n.   98,
convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,  n.  111,
recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; 
    Vista la legge 12 novembre 2011, n.  183,  «Disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato»,  ed  in
particolare l'art. 4, comma 45; 
    Visto  il  decreto-legge  9  febbraio   2012,   n.   5,   recante
«Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e  di  sviluppo»,
convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche  ed
integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per  via
telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi
per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; 
    Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n.  221,
recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; 
    Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per
la prevenzione e la repressione della corruzione  e  dell'illegalita'
nella pubblica amministrazione»; 
    Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  «Riordino
della disciplina riguardante il  diritto  di  accesso  civico  e  gli
obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni  da
parte delle pubbliche amministrazioni»; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile  2013,
n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,  n.
95, convertito, con modificazioni, dalla  legge  7  agosto  2012,  n.
135»; 
    Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno  2013,  n.
69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,
recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; 
    Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n.  101,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  30  ottobre  2013,  n.   125,   recante
«Disposizioni  urgenti  per  il   perseguimento   di   obiettivi   di
razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare,
l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui
all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,
e successive modificazioni, o previste dalla  normativa  vigente,  le
amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati  a
svolgere   direttamente   i   concorsi   pubblici   per    specifiche
professionalita'; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  17  luglio  2014,   concernente
l'individuazione  e  le  attribuzioni   degli   uffici   di   livello
dirigenziale   non   generale   dei   Dipartimenti   del    Ministero
dell'economia e delle finanze, pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
della  Repubblica  italiana -  n.  214  del   15   settembre   2014 -
Supplemento ordinario n. 75; 
    Visto il decreto  legislativo  25  maggio  2017,  n.  75  recante
modifiche e integrazioni al decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.
165; 
    Visto il decreto ministeriale 8  giugno  2017,  registrato  dalla
Corte dei conti in data 17  luglio  2017,  concernente  modifiche  al
citato  decreto  17  luglio  2014  e   successive   modificazioni   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  16
aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i  titoli  valutabili
nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente  e
il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi  dell'art.
3, comma 2-bis,  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
settembre 2004, n. 272»; 
    Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione,  contenente  le  linee
guida sulle procedure concorsuali; 
    Visto il decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  27
aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione,  ai  sensi
dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica
16  aprile  2013,  n.  70,  delle  scuole  di  specializzazione   che
rilasciano  i  diplomi  di   specializzazione   che   consentono   la
partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di  dirigente
della seconda fascia»; 
    Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per  la
concretezza  delle  azioni  delle  pubbliche  amministrazioni  e   la
prevenzione dell'assenteismo»; 
    Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26
giugno 2019,  n.  103,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019,  recante  il  nuovo
regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente  del
Consiglio dei ministri del 30  settembre  2020,  n.  161,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  n.  306  del  10
dicembre 2020; 
    Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio  2020,  n.
34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n.  77,  il
quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata  in  vigore  del
presente decreto i principi e  i  criteri  direttivi  concernenti  lo
svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis)
di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono  essere  applicati
dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; 
    Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro  2016/2018  del
personale dirigente dell'area funzioni centrali,  sottoscritto  il  9
marzo 2020; 
    Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile
2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n.
76, il quale  prevede  che,  «1.  Al  fine  di  ridurre  i  tempi  di
reclutamento del personale, le amministrazioni  di  cui  all'art.  1,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  prevedono,
anche in deroga alla disciplina  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui  al  decreto
del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n.  272,  e  della
legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti  modalita'  semplificate  di
svolgimento  delle   prove,   assicurandone   comunque   il   profilo
comparativo: (omissis)  b)  l'utilizzo  di  strumenti  informatici  e
digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della
prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che
ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di  previsione
dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il
triennio 2019 - 2021»; 
    Visto, in particolare, l'art. 1, comma 348, della predetta  legge
30 dicembre 2018, n. 145, che  prevede:  «Al  fine  di  sostenere  le
attivita' in materia di programmazione degli  investimenti  pubblici,
nonche'  in  materia  di  valutazione  della  fattibilita'  e   della
rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi  e  della
relativa verifica della quantificazione  degli  oneri  e  della  loro
coerenza con  gli  obiettivi  programmatici  in  materia  di  finanza
pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia  e  delle
finanze e' incrementata di venti posti di  funzione  dirigenziale  di
livello non generale per il conferimento di incarichi di  consulenza,
studio e ricerca (omissis)»; 
    Visto l'art. 1, comma 349, della predetta legge 30 dicembre 2018,
n. 145, che prevede: «Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  348  il
Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel  triennio
2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a  bandire
procedure concorsuali e ad assumere  a  tempo  indeterminato  fino  a
venti unita' di personale  con  qualifica  di  dirigente  di  seconda
fascia»; 
    Visto, inoltre, l'art.  1,  comma  367,  della  citata  legge  30
dicembre 2018, n.  145,  che  prevede:  «(omissis)  i  bandi  per  le
procedure concorsuali di  cui  al  comma  349  definiscono  i  titoli
valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione  della
rilevanza  economica,  finanziaria  e  giuridica  dei   provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in  materia  di
finanza  pubblica  nonche'  in  materia   di   programmazione   degli
investimenti pubblici»; 
    Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n.  22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale
prevede   che   «Le   funzioni   di   controllo   della   regolarita'
amministrativa  e  contabile   attribuite   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica
continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso
il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e  del  mare
presso  il  quale  e'  istituito  un  ulteriore  posto  di   funzione
dirigenziale di livello non generale. Il  Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti  vincoli  assunzionali,
una unita' di livello dirigenziale non  generale  (omissis)  a  tempo
indeterminato (omissis)»; 
    Visto l'art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22,
convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale
prevede   che   «Le   funzioni   di   controllo   della   regolarita'
amministrativa  e  contabile   attribuite   al   Dipartimento   della
Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia  e  delle
finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di
prima applicazione, sono svolte dagli  uffici  competenti  (omissis).
Entro il 31 dicembre 2021, al fine di  assicurare  l'esercizio  delle
funzioni di controllo  sugli  atti  del  Ministero  del  turismo,  e'
istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un  apposito  Ufficio
centrale  di  bilancio  di  livello  dirigenziale  generale.  Per  le
predette finalita' sono, altresi', istituiti due  posti  di  funzione
dirigenziale di livello non generale e il Ministero  dell'economia  e
delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali
pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali  due
unita'  di  livello  dirigenziale  non  generale  (omissis)  a  tempo
indeterminato (omissis)»; 
    Visto il decreto-legge 9 giugno  2021,  n.  80,  recante  «Misure
urgenti per il rafforzamento  della  capacita'  amministrativa  delle
pubbliche  amministrazioni  funzionale   all'attuazione   del   Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)  e  per  l'efficienza  della
giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto  2021,  n.
113; 
    Vista la nota UGM_FP 0002102 P - dell'11 giugno 2019 con la quale
il Ministro per la pubblica amministrazione ha  comunicato  il  nulla
osta allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento
di trentacinque unita' dirigenziali di seconda  fascia  provviste  di
elevate  competenze  nelle  materie   istituzionali   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, in parte previste dall'art.  1,  comma
348 della legge di bilancio per il 2019 (venti  unita')  e  in  parte
necessarie per assicurare il ricambio generazionale  della  dirigenza
di seconda fascia (quindici unita'); 
    Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica  prot.  n.
0060034 del 13 settembre 2021, con la  quale  detto  Dipartimento  ha
comunicato il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali
per il reclutamento di ulteriori tre unita' dirigenziali  di  seconda
fascia  da  destinare  agli  Uffici  centrali  di  Bilancio  dei  neo
istituiti Ministeri della transizione ecologica e del  Ministero  del
turismo; 
    Vista la convenzione  fra  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze e l'associazione Formez PA stipulata in data 11 ottobre 2021; 
    Ritenuto di dover procedere a bandire  la  procedura  concorsuale
volta  all'assunzione   a   tempo   indeterminato   di venti   unita'
dirigenziali di livello non generale, come espressamente previsto dal
citato art. 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e  in
considerazione della specificita' del reclutamento di cui al predetto
art. 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; 
    Ritenuto di dover procedere a bandire una  procedura  concorsuale
volta all'assunzione a tempo interminato di tre  unita'  dirigenziali
di livello non  generale,  come  previsto  dall'art.  3,  comma  9  e
dall'art. 7, comma 14,  del  decreto-legge  1°  marzo  2021,  n.  22,
convertito con modificazioni in legge 22  aprile  2021,  n.  55,  per
funzioni di controllo sugli  atti  del  Ministero  della  transizione
ecologica e del Ministero del turismo; 
    Ritenuto  di  dover  bandire  una  procedura  concorsuale   volta
all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita'  dirigenziali
di livello  non  generale,  necessarie  per  assicurare  il  ricambio
generazionale della dirigenza  di  seconda  fascia,  con  particolare
riferimento a  competenze  giuridiche  ed  economico-finanziarie,  di
analisi,  elaborazione  e  valutazione  delle  politiche  economiche,
finanziarie e fiscali, controllo della regolarita'  amministrativa  e
contabile nonche' in materia di amministrazione generale; 
 
                              Decreta: 
 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Posti messi a concorso 
 
 
    E' indetto un concorso pubblico, per  titoli  ed  esami,  per  il
reclutamento di complessive trentotto unita', a tempo  indeterminato,
di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo  dei
dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze,  da  destinare
agli Uffici ubicati nelle sedi centrali  di  Roma,  come  di  seguito
specificato: 
      profilo A - venti posti da assegnare a funzioni di  consulenza,
studio  e  ricerca,  con  specifiche   competenze   in   materia   di
programmazione e valutazione degli  impatti  economici  e  finanziari
degli investimenti pubblici  nonche'  con  specifiche  competenze  in
materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico
finanziaria dei provvedimenti normativi  e  della  relativa  verifica
della quantificazione degli oneri  e  della  loro  coerenza  con  gli
obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica; 
      profilo   B -   diciotto   con   competenze    giuridiche    ed
economico-finanziarie  riferibili  a   funzioni   istituzionali   del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    Il 30% dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo  del
Ministero dell'economia e delle finanze. 
    I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei
secondo l'ordine di graduatoria. 
                               Art. 2 
 
 
                     Requisiti per l'ammissione 
 
 
    Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1  e'
richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: 
      a) cittadinanza italiana; 
      b) godimento dei diritti civili e politici; 
      c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: 
        essere dipendenti di ruolo delle  pubbliche  amministrazioni,
muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni  di  servizio
o, se  in  possesso  del  dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
specializzazione (DS) conseguito presso le scuole di specializzazione
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di
concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre
anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma
di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali  che  siano
stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo  di  servizio
e' ridotto a quattro anni; 
        essere in possesso della qualifica di  dirigente  in  enti  e
strutture  pubbliche  non  ricomprese  nel  campo   di   applicazione
dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del
diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni
dirigenziali; 
        aver  ricoperto  incarichi  dirigenziali  o   equiparati   in
amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni,
purche' muniti del diploma di laurea; 
        essere  cittadini  italiani   che   hanno   svolto   servizio
continuativo  per  almeno  quattro  anni  presso  enti  od  organismi
internazionali in posizioni funzionali  apicali  per  l'accesso  alle
quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; 
      d)  idoneita'  fisica  all'impiego.  L'amministrazione  ha   la
facolta' di sottoporre a visita medica di controllo  i  vincitori  di
concorso, in base alla normativa vigente; 
      e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 
        per il profilo A: laurea magistrale  (LM)  in  giurisprudenza
LMG 01;  scienze  economico-aziendali  LM-77;  scienze  dell'economia
LM-56; matematica LM-40; scienze statistiche  LM  82;  scienze  della
politica  LM-62;  relazioni  internazionali  LM-52;   scienze   delle
pubbliche amministrazioni LM-63; scienze  per  la  cooperazione  allo
sviluppo  LM-81;  studi  europei  LM-90;  o  titoli   equiparati   ed
equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente; 
        per il profilo B: laurea magistrale  (LM)  in  giurisprudenza
LMG 01;  scienze  economico-aziendali  LM-77;  scienze  dell'economia
LM-56; ingegneria gestionale  LM-31;  ingegneria  informatica  LM-32;
matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze  della  politica
LM-62;  relazioni  internazionali  LM-52;  scienze  delle   pubbliche
amministrazioni LM-63; Scienze  per  la  cooperazione  allo  sviluppo
LM-81; studi europei LM-90; o titoli equiparati  ed  equipollenti  ai
titoli equiparati secondo la normativa vigente. 
    I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso  universita'
o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso
di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea  sono
ammessi  alle  prove  concorsuali,  purche'  il  titolo   sia   stato
dichiarato  equivalente  con  provvedimento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri -  Dipartimento  della  funzione   pubblica,
sentito  il  Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e   della
ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di
equivalenza. Il candidato  e'  ammesso  con  riserva  alle  prove  di
concorso  in  attesa  dell'emanazione  di  tale   provvedimento.   La
dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso  in  cui  il
provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad  altri
concorsi. La  modulistica  e  la  documentazione  necessaria  per  la
richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento  della  funzione
pubblica www.funzionepubblica.gov.it 
    La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino  alla  data
di scadenza del termine utile per la presentazione delle  domande  di
ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. 
    E' consentita la partecipazione ad uno solo dei  Profili  di  cui
all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu'
di un  profilo,  e'  presa  in  considerazione  l'ultima  candidatura
presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data  e  ora  di
presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. 
    Qualora il candidato compili piu' volte  il  format  on-line  del
profilo per il quale intende concorrere, si  tiene  conto  unicamente
dell'ultima domanda inviata nei termini. 
    Analogamente, ove il candidato, che abbia gia' inviato la domanda
telematica per un profilo, intenda riformulare la propria candidatura
per altro profilo, si  tiene  conto  unicamente  dell'ultima  domanda
inviata nei termini. 
    I requisiti prescritti  devono  essere  posseduti  alla  data  di
scadenza del termine utile per  la  presentazione  delle  domande  di
ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. 
    Non sono ammessi  al  concorso  coloro  che  sono  stati  esclusi
dall'elettorato  politico  attivo  nonche'  coloro  che  sono   stati
destituiti   o   dispensati   dall'impiego   presso   una    pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento  o  decaduti
dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del
testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati
civili  dello  Stato  approvato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  10  gennaio  1957,  n.  3,  o   licenziati   per   motivi
disciplinari  ai  sensi  della   normativa   o   delle   disposizioni
contrattuali  disciplinanti  la  materia,  o  per   aver   conseguito
l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro  mediante
produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti. 
                               Art. 3 
 
 
          Presentazione della domanda. Termini e modalita' 
 
 
    La domanda di  ammissione  al  concorso  deve  essere  presentata
esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico  di
identita' digitale (SPID) o la Carta d'identita'  elettronica  (CIE),
compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019»,
raggiungibile      sulla      rete       internet       all'indirizzo
«https://www.ripam.cloud/», previa registrazione del candidato  sullo
stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il  candidato  deve
essere in possesso di un indirizzo di posta  elettronica  certificata
(PEC) a lui intestato. 
    La procedura di  compilazione  ed  invio  on-line  della  domanda
dovra' essere perentoriamente completata  entro  le  ore  16,00  (ora
italiana)  del  trentunesimo  giorno,  compresi  i  giorni   festivi,
decorrenti dal  giorno  successivo  a  quello  di  pubblicazione  del
presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -
4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la  scadenza  coincida
con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle  ore  16,00  (ora
italiana) del primo giorno seguente non festivo. 
    Qualora il candidato compili piu' volte  il  format  on-line,  si
terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini.  Non
sono ammesse altre forme di produzione o di invio  delle  domande  di
partecipazione al concorso oltre a quella di  compilazione  ed  invio
on-line. 
    In  fase  di  inoltro  della  domanda,   verra'   automaticamente
attribuito un codice identificativo della candidatura presente  anche
nella ricevuta d'iscrizione. Tale codice dovra' essere  indicato  per
qualsiasi comunicazione successiva. 
    La  data   di   presentazione   telematica   della   domanda   di
partecipazione al concorso e'  certificata  dal  sistema  informatico
che, allo scadere del termine utile per  la  sua  presentazione,  non
permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per  la
visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. 
    Nella domanda il candidato  deve  dichiarare,  sotto  la  propria
responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni: 
      a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; 
      b) di essere cittadino/a italiano/a;  ai  candidati  sprovvisti
del codice  fiscale,  il  servizio  di  assistenza  tecnica,  di  cui
all'indirizzo                                                internet
http://riqualificazione.formez.it/_provvedera',   su   richiesta,   a
fornire un codice  alfanumerico  necessario  al  completamento  della
procedura telematica; 
      c) la posizione rivestita ai sensi dell'art.  2,  primo  comma,
lettera c); 
      d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice
di avviamento postale); 
      e) il titolo  di  studio  posseduto  tra  quelli  previsti  per
l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione
dell'universita' che lo ha rilasciato e della data  di  conseguimento
dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento
di equipollenza con uno dei titoli di studio  richiesti,  qualora  il
titolo di studio sia stato conseguito all'estero; 
      f) la scelta del profilo per il quale  intende  concorrere  tra
quelli indicati nell'art. 1; 
      g) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza  che
l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre  a  visita  medica  di
controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; 
      h)  le  eventuali  condanne  penali  riportate  o  sentenze  di
applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i
procedimenti penali pendenti; tale  dichiarazione  deve  essere  resa
anche se negativa; 
      i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo,
di non essere stato interdetto dai pubblici  uffici,  di  non  essere
stato  destituito  o  dispensato  dall'impiego  presso  una  pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche'  di
non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi  della
vigente  normativa  contrattuale,  per  aver   conseguito   l'impiego
mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque,  con  mezzi
fraudolenti; 
      j) il possesso di eventuali titoli  di  preferenza  tra  quelli
previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente  della  Repubblica  9
maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di
scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda;  i
titoli non espressamente dichiarati nella domanda  di  partecipazione
al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione
della graduatoria dei vincitori; 
      l) di essere/non  essere  dipendente  di  ruolo  del  Ministero
dell'economia e delle finanze; 
      m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di
numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata  e/o
di posta elettronica,  presso  cui  chiede  che  siano  trasmesse  le
comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno  di  far
conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; 
      n) di  essere  a  conoscenza  delle  sanzioni  penali  previste
dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28  dicembre
2000, n. 445, per le ipotesi di  falsita'  in  atti  e  dichiarazioni
mendaci; 
      o) di esprimere il consenso al trattamento dei  dati  personali
per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo  30
giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE)
2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27  aprile  2016
(GDPR). Il trattamento riguarda anche  le  categorie  particolari  di
dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e  reati
di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. 
    Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a
pena di esclusione, una quota di partecipazione  pari  a  euro  15,00
(quindici/00  euro)  sulla  base  delle  indicazioni  riportate   nel
suddetto sistema «Step-One 2019». 
    Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. 
    Per le richieste di assistenza di tipo  informatico  legate  alla
procedura  di  iscrizione  on-line  i  candidati  devono  utilizzare,
esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito  modulo  di
assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019».  Per
altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva  i  candidati
devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli
appositi moduli di assistenza presenti nelle  diverse  sezioni  della
procedura di registrazione o di  candidatura  del  sistema  «Step-One
2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza
previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle  richieste
inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le  richieste
pervenute in  modalita'  differenti  da  quelle  sopra  indicate  non
possono essere prese in considerazione. 
    Ogni  comunicazione  concernente   il   concorso,   compreso   il
calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata  attraverso
il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento  delle  prove
scritte,  nonche'  dell'eventuale  prova  preselettiva,   sono   resi
disponibili  sul  sistema  «Step-One  2019»  con  accesso  da  remoto
attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima
della data stabilita per lo svolgimento della stessa. 
    I candidati diversamente abili devono  specificare,  in  apposito
spazio disponibile  nel  modulo  elettronico  del  sistema  «Step-One
2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi  in  funzione  del
proprio  handicap  che  deve  essere  opportunamente  documentato  ed
esplicitato  con  apposita  dichiarazione  resa   dalla   commissione
medico-legale dell'ASL di  riferimento  o  da  equivalente  struttura
pubblica. Detta dichiarazione deve  contenere  esplicito  riferimento
alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure
selettive. La  concessione  e  l'assegnazione  di  ausili  e/o  tempi
aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della  Commissione
esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e  dell'esame
obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso,  i  tempi  aggiuntivi
non eccedono il 50% del  tempo  assegnato  per  la  prova.  Tutta  la
documentazione  di  supporto  alla  dichiarazione  resa  sul  proprio
handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata
all'indirizzo  protocollo@pec.formez.it entro  e   non   oltre cinque
giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della  domanda
di  partecipazione,  unitamente  all'apposito  modulo   compilato   e
sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on-line  e  con
il quale si autorizza Formez PA e  l'amministrazione  al  trattamento
dei dati sensibili. Il mancato inoltro  di  tale  documentazione  non
consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. 
    Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente
alla data di scadenza prevista al punto  precedente,  che  potrebbero
prevedere  la  concessione  di  ausili  e/o  tempi   aggiuntivi,   da
comunicarsi  a  mezzo  posta  elettronica  certificata  all'indirizzo
protocollo@pec.formez.it devono essere documentate con certificazione
medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice  la
cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata
dall'azienda  sanitaria  che  consenta  di  quantificare   il   tempo
aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. 
    Il candidato, ove riconosciuto  persona  affetta  da  invalidita'
uguale o superiore all'80%,  non  e'  tenuto  a  sostenere  la  prova
preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte,  previa  presentazione
della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il
grado di invalidita'. Detta documentazione dovra'  essere  presentata
con le stesse modalita' e  gli  stessi  termini  di  cui  ai  periodi
precedenti. 
    E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui
all'art. 2, lettera d). 
    Non  sono  valide  le  domande  di  partecipazione  al   concorso
incomplete,  irregolari   ovvero   presentate   con   modalita'   e/o
tempistiche diverse da quelle  previste  dal  presente  bando  e,  in
particolare,  quelle  per  le  quali  non  sia  stata  effettuata  la
procedura di  compilazione  e  invio  on-line  ed  il  pagamento  del
contributo di segreteria. 
    Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla  prova  di
preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica
la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima  e
limitatamente  ai  candidati  che  la  hanno  superato.  La   mancata
esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non
costituisce   garanzia   della   regolarita'   della    domanda    di
partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita'  della  domanda
stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento
da parte del candidato delle comunicazioni  relative  alla  procedura
concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni  da  parte
del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata  o  tardiva
comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello  indicato
nella domanda, nonche'  in  caso  di  eventuali  disguidi  postali  o
informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a
forza maggiore. 
                               Art. 4 
 
 
                       Ammissione al concorso 
 
 
    Tutti i  candidati  sono  ammessi  al  concorso  con  riserva  di
accertamento   del   possesso   dei    requisiti    di    ammissione.
L'amministrazione  puo'  disporre  l'esclusione  dei   candidati   in
qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la
mancanza dei requisiti richiesti. 
    L'eventuale  esclusione  dal  concorso  verra'  comunicata   agli
interessati con provvedimento motivato. 
    Eventuali  indicazioni  specifiche  in  ordine  alle  prove  sono
definite dalla commissione esaminatrice e  comunicate  attraverso  il
sistema «Step-One 2019». 
                               Art. 5 
 
 
                      Commissione esaminatrice 
 
 
    Con decreto ministeriale e' disposta la nomina della  commissione
esaminatrice, ovvero di  una  commissione  esaminatrice  per  ciascun
profilo di cui all'art. 1, composta da un numero dispari  di  membri,
di cui uno con funzioni di presidente. 
    Il  presidente  della  commissione  esaminatrice  e'  scelto  tra
magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato,
dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di  universita'
pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi
ordinamenti di settore. 
    I componenti  della  commissione  esaminatrice  sono  scelti  tra
dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori
di prima fascia di  universita'  pubbliche  o  private,  nonche'  tra
esperti  di  comprovata  qualificazione  nelle  materie  oggetto  del
concorso. 
    Le funzioni di segretario sono svolte da  personale  appartenente
alla terza area funzionale. 
    La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno  o  piu'
componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso  e  da
uno o piu' componenti esperti di informatica. 
    La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno
o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative
alle capacita',  alle  attitudini  e  alle  motivazioni  individuali,
definite secondo metodologie e standard riconosciuti. 
    La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle  norme
sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del  decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
    I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano
un supplente per ciascun componente secondo le  modalita'  di  nomina
indicate nel presente articolo. 
                               Art. 6 
 
 
                            Prove d'esame 
 
 
    Le prove del concorso consistono in due prove scritte  e  in  una
prova orale. 
    Le prove sono valutate in centesimi e si intendono  superate  con
un punteggio non inferiore a settanta centesimi. 
    Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati  che  avranno
riportato nelle prove  scritte  una  votazione  minima,  in  ciascuna
prova, di 70/100 (settanta/centesimi). 
    I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno  venti
giorni prima della data fissata per sostenere  le  prove  stesse.  Ai
medesimi e' contemporaneamente comunicato  il  voto  riportato  nella
valutazione dei  titoli  ed  il  voto  riportato  in  ciascuna  prova
scritta. 
    La votazione complessiva e'  determinata  dalla  somma  dei  voti
riportati nelle prove scritte, nella  prova  orale  e  del  punteggio
conseguito nella valutazione dei titoli. 
                               Art. 7 
 
 
                         Prova preselettiva 
 
 
    Qualora il numero delle domande risulti, per ciascun  profilo  di
cui all'art. 1, pari o superiore a quindici volte il numero dei posti
messi a concorso, l'amministrazione  si  riserva  di  effettuare  una
prova preselettiva per determinare l'ammissione  dei  candidati  alle
successive prove scritte. 
    Fermo restando quanto previsto  dall'art.  3  con  riguardo  alla
esibizione delle domande  di  partecipazione  e  tenuto  conto  delle
ulteriori indicazioni fornite nel presente bando,  i  candidati  sono
tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un
valido documento di  riconoscimento.  La  mancata  presentazione  nel
giorno, ora e sede/i stabiliti comporta l'esclusione  automatica  dal
concorso. 
    La prova  preselettiva,  della  durata  di  sessanta  minuti,  da
effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi  computerizzati,  consiste
in complessivi sessanta quesiti a  risposta  multipla  di  cui  venti
volti alla verifica delle abilita' logiche,  matematiche,  numeriche,
deduttive e di ragionamento e  quaranta  dirette  alla  verifica  del
possesso   di   conoscenze   nelle    seguenti    materie:    diritto
amministrativo; diritto costituzionale; diritto dell'Unione  europea;
contabilita' di Stato  e  degli  enti  pubblici;  economia  politica;
politica economica; scienza delle finanze; diritto  dei  contratti  e
delle  obbligazioni;  diritto  societario;  elementi  di  statistica;
lingua inglese (livello atteso B2 QCER). 
    Ciascun quesito  consiste  in  una  domanda  seguita  da  quattro
risposte, delle quali solo una e'  esatta.  Il  punteggio  conseguito
nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale
di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione
di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione  di  0,35  per  ogni
risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. 
    Durante la prova preselettiva i candidati non possono  consultare
testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti  cartacei,
di telefoni portatili, di strumenti  idonei  alla  memorizzazione  di
informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro,
ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si  svolge  la  prova.  In
caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera  l'immediata
esclusione dal concorso. 
    La  commissione  esaminatrice  compila  la  graduatoria   secondo
l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. 
    In caso di svolgimento della prova  preselettiva,  sara'  ammesso
alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte i  posti
messi a concorso. Tale numero potra'  essere  superiore  in  caso  di
candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile  in  ordine  di
graduatoria. 
    Per  l'espletamento  e  la  gestione  della  prova  preselettiva,
l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati  istituti  pubblici
e/o societa' private specializzate. 
    I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano  avuto
comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola  con  il
versamento della quota di partecipazione, sono tenuti  a  presentarsi
per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora
indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». 
    I  candidati  devono  presentarsi  con  un  valido  documento  di
riconoscimento, il  codice  fiscale  e  la  ricevuta  rilasciata,  al
momento  della  compilazione  on-line  della  domanda,  dal   sistema
informatico. 
    L'assenza dalla sede di svolgimento  della  prova  nella  data  e
nell'ora stabilita, per qualsiasi causa,  ancorche'  dovuta  a  forza
maggiore, nonche' la violazione delle  misure  per  la  tutela  della
salute pubblica a fronte della  situazione  epidemiologica,  comporta
l'esclusione dal concorso. 
    L'elenco degli ammessi alle prove scritte sara' consultabile  sul
portale             riqualificazione.formez             all'indirizzo
http://riqualificazione.formez.it/_ Tale pubblicazione ha  valore  di
notifica a tutti gli effetti. 
    Per l'effettuazione della prova  preselettiva,  l'amministrazione
puo' ricorrere all'utilizzo  di  strumenti  informatici  e  digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a  legislazione  vigente.
In tal caso i candidati convocati a sostenere la  prova  preselettiva
hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del
tempo previsto per la prova, il sistema interrompe  la  procedura  ed
acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato  fino  a
quel momento. Fino  all'acquisizione  definitiva  il  candidato  puo'
correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da  parte
delle commissioni avviene con modalita'  che  assicurano  l'anonimato
del candidato,  utilizzando  strumenti  digitali.  Al  termine  delle
operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del  punteggio
conseguito  e  l'esito  della  prova  e'  reso  disponibile  mediante
pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». 
    L'amministrazione  puo'  prevedere  lo  svolgimento  della  prova
preselettiva presso sedi decentrate. 
                               Art. 8 
 
 
                            Prove scritte 
 
 
    Le prove scritte sono volte  ad  accertare  la  preparazione  del
candidato  sia  sotto   il   profilo   teorico   sia   sotto   quello
applicativo-operativo. 
    La prima prova scritta consiste: 
      per il profilo A nella redazione di un  elaborato  anche  nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di  carattere
teorico sulle materie di seguito  indicate:  diritto  amministrativo,
con particolare riferimento ai contratti pubblici; valutazione  delle
politiche pubbliche; diritto  dell'Unione  europea;  contabilita'  di
Stato e degli enti pubblici; economia politica;  politica  economica;
scienza delle finanze, diritto dei contratti  e  delle  obbligazioni;
diritto  societario;  elementi  di  statistica.  La   prova   prevede
documenti in  lingua  italiana  e  in  lingua  inglese,  nonche'  una
specifica domanda a  cui  deve  essere  fornita  risposta  in  lingua
inglese (livello atteso B2 QCER); 
      per il profilo B nella redazione di un  elaborato  anche  nella
forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di  carattere
teorico sulle materie di seguito  indicate:  diritto  amministrativo,
con particolare riferimento ai contratti pubblici  e  all'ordinamento
dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche; diritto dell'Unione
europea; contabilita'  di  Stato  e  degli  enti  pubblici;  economia
politica; politica economica;  scienza  delle  finanze;  diritto  dei
contratti  e  delle  obbligazioni;  economia  delle   amministrazioni
pubbliche; diritto societario; disciplina dei mercati finanziari.  La
prova prevede documenti in  lingua  italiana  e  in  lingua  inglese,
nonche' una specifica domanda a cui deve essere fornita  risposta  in
lingua inglese (livello atteso B2 QCER). 
    La seconda prova scritta, a  contenuto  pratico,  e'  diretta  ad
accertare l'attitudine del candidato all'analisi e  alla  riflessione
critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'art. 1 e
alle materie indicate nel  presente  bando  di  concorso  nonche'  le
capacita'   organizzative,   gestionali   nonche'    a    verificarne
l'attitudine manageriale. 
    I  candidati,  durante  le  prove  scritte,  potranno  consultare
soltanto i dizionari di lingua  italiana  e  di  inglese  monolingua,
nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non
e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali,  quotidiani  ed
altre pubblicazioni o  appunti  di  alcun  genere,  ne'  di  supporti
cartacei,  di  telefoni   portatili,   di   strumenti   idonei   alla
memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di  dati,  ne'  e'
possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. 
    In caso  di  violazione,  la  commissione  esaminatrice  delibera
l'immediata esclusione dal concorso. 
    Le prove scritte potranno  essere  svolte  anche  nella  medesima
giornata. 
    Per l'effettuazione delle prove scritte,  l'amministrazione  puo'
ricorrere  all'utilizzo  di   strumenti   informatici   e   digitali,
garantendo  comunque  l'adozione  di  soluzioni   tecniche   che   ne
assicurino la pubblicita',  l'identificazione  dei  partecipanti,  la
sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel  rispetto
della normativa in materia di protezione dei  dati  personali  e  nel
limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. 
    L'amministrazione  puo'  prevedere  lo  svolgimento  delle  prove
scritte presso sedi decentrate. 
    La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del
diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei  candidati
per lo svolgimento delle prove scritte. 
    Ai  fini  dell'applicazione  dell'art.  3,   comma   4-bis,   del
decreto-legge 9 giugno 2021,  n.  80,  convertito  con  modificazioni
dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'amministrazione  si  riserva  di
definire le misure ivi previste in esito all'adozione del decreto del
Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro
del lavoro e delle politiche  sociali,  recante  modalita'  attuative
della predetta disposizione. 
                               Art. 9 
 
 
                             Prova orale 
 
 
    La  prova  orale  mira  ad  accertare  la   preparazione   e   la
professionalita' del candidato nonche' l'attitudine  all'espletamento
delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle  materie
previste dal  precedente  art.  8  nonche'  sulle  seguenti  aree  di
competenza: 
      il possesso  di  adeguate  conoscenze  in  tema  di  tecnologie
digitali e informatiche anche ai fini gestionali; 
      capacita',  attitudini   e   motivazioni   individuali,   anche
attraverso prove, nell'ambito della  prova  orale,  finalizzate  alla
loro  osservazione  e  valutazione  comparativa,   definite   secondo
metodologie e standard riconosciuti; 
      capacita' organizzative e manageriali in rapporto a  specifiche
situazioni proprie del ruolo dirigenziale; 
      ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e  delle
finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e  delle
finanze;  normativa  in  materia  trasparenza  e  prevenzione   della
corruzione; 
      il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. 
    La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con
un punteggio non inferiore a settanta/centesimi. 
    I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi  muniti
di un valido documento di riconoscimento. 
    Al termine di ogni seduta  la  commissione  esaminatrice  compila
l'elenco dei candidati  esaminati,  con  l'indicazione  del  voto  da
ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal  presidente  e  dal
segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame. 
    La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale  sono
pubblicati sul sito internet dell'amministrazione  e  comunicati  con
raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta  elettronica
certificata,  qualora  il  candidato  la  indichi  come   canale   di
comunicazione  nella   domanda   di   partecipazione   al   concorso,
almeno venti giorni  prima  della  data  della  prova  stessa.  Nella
medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in  ciascuna
delle prove scritte e nella valutazione dei titoli. 
    Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e
sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati  motivi  di
salute, la commissione fissa  una  nuova  data,  non  oltre  l'ultimo
giorno previsto per l'effettuazione della prova  orale  da  parte  di
tutti  i  candidati,  dandone   comunicazione   all'interessato.   La
ulteriore mancata presentazione del candidato  comporta  l'esclusione
automatica dal concorso. 
    Per l'effettuazione della  prova  orale,  l'amministrazione  puo'
ricorrere all'utilizzo di strumenti  informatici  e  digitali,  anche
relativi  a  videoconferenza,  garantendo  comunque   l'adozione   di
soluzioni   tecniche    che    ne    assicurino    la    pubblicita',
l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle  comunicazioni
e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia  di
protezione dei dati personali e nel limite delle  pertinenti  risorse
disponibili a legislazione vigente 
    L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale
presso sedi decentrate. 
                               Art. 10 
 
 
                       Valutazione dei titoli 
 
 
    La valutazione  dei  titoli  avviene  previa  individuazione  dei
criteri stabiliti dalla commissione  esaminatrice  ed  e'  effettuata
dopo le prove scritte e prima che  si  proceda  alla  correzione  dei
relativi elaborati. 
    Ai  titoli,  articolati  in  titoli   di   studio   universitari,
abilitazioni professionali, titoli di  carriera  e  di  servizio,  la
commissione esaminatrice, ai sensi del  decreto  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri del 16 aprile  2018,  n.  78,  attribuisce  un
valore massimo complessivo  di  91  punti  sulla  base  dei  seguenti
criteri: 
1) Titoli di studio universitari 
    I titoli di studio universitari sono valutati fino a  un  massimo
di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: 
      a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione  al
concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione  di  105  e
ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; 
      b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a
2 punti; 
      c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; 
      d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; 
      e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia
stato richiesto uno dei  titoli  di  studio  universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti  per  ciascuno,  fino  a  3
punti; 
      f) master universitari di secondo livello, per il  cui  accesso
sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari,  o  titoli
equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai
crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti  per  ciascuno,  fino  a  5
punti; 
      g) diploma di specializzazione (DS): fino a  8  punti;  ove  il
diploma di  specializzazione  venga  utilizzato  quale  requisito  di
ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio
utile, ai sensi dell'art. 7, comma  1,  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; 
      h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato
di  ricerca  venga  utilizzato  quale  requisito  di  ammissione   al
concorso, ai fini del conteggio del periodo  di  servizio  utile,  ai
sensi  dell'art.  7,  comma  1,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. 
    I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se
conseguiti  presso  le  istituzioni   universitarie   pubbliche,   le
universita'  non  statali   legalmente   riconosciute,   nonche'   le
istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o  accreditate
dal Ministero  dell'istruzione,  universita'  e  ricerca,  costituite
anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art.  38  del
decreto legislativo n. 165 del 2001. 
2) Abilitazioni professionali 
    Le  abilitazioni  professionali,  per  le   quali   puo'   essere
attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo
se attinenti alle materie di esame, in ragione  di  non  piu'  di  un
titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio
per ciascun titolo: 
      a) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno  dei
titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso:
8 punti; 
      b) abilitazione professionale conseguita previo superamento  di
un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno  dei
titoli di studio universitari di  cui  al  precedente  punto  1)  del
presente articolo, diverso da quelli necessari  per  l'ammissione  al
concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto
per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza
alle materie d'esame. 
    Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a)  e  b)  sono
valutate  esclusivamente  se  conseguite  a  seguito   di   effettivo
superamento di un esame di abilitazione di Stato. 
3) I titoli di carriera e  di  servizio,  per  i  quali  puo'  essere
attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono: 
    per il profilo A: 
      a) rapporti di lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno,  fino  a  30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti  per  anno;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
      b)  incarichi  che  presuppongono  una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo  di  5
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo; 
      c) documentata esperienza lavorativa in materia di  valutazione
della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei  provvedimenti
normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri
e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in  materia  di
finanza pubblica nonche' in materia di valutazione finanziaria  e  di
programmazione  degli  investimenti  pubblici,  per   la   quale   e'
attribuibile un punteggio massimo di 5 punti. 
    per il profilo B: 
      a) rapporti di lavoro  subordinato,  a  tempo  indeterminato  o
determinato, con effettivo e formale inquadramento in una  qualifica,
area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o  e'  richiesto
il possesso di uno dei  titoli  di  studio  universitari  di  cui  al
precedente  punto  1)  del  presente  articolo,  per   i   quali   e'
attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno,  fino  a  30
punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i
rapporti di lavoro con incarico  dirigenziale  a  tempo  determinato,
sono valutati con un punteggio fino a 3 punti  per  anno;  i  servizi
prestati in qualifica o incarico  equiparati  a  quelli  dirigenziali
sono valutati come tali solo  se  tale  equiparazione  e'  stabilita,
anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; 
      b)  incarichi  che  presuppongono  una  particolare  competenza
professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze
specifiche richieste dal  presente  bando  per  il  profilo  messo  a
concorso,    conferiti     con     provvedimenti     formali,     sia
dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri  soggetti
pubblici,   su   designazione   dell'amministrazione   pubblica    di
appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di  10
punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico  1,25
punti per ogni trimestre successivo al primo. 
    I titoli di cui al presente punto sono valutabili  esclusivamente
se conseguiti o svolti presso organi costituzionali  o  di  rilevanza
costituzionale,   autorita'   indipendenti   ovvero   amministrazioni
pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165
del 2001. 
    I servizi  prestati  con  rapporto  di  lavoro  subordinato  alle
dipendenze di organi costituzionali o  di  rilevanza  costituzionale,
autorita'  indipendenti  ovvero  amministrazioni  pubbliche  di   cui
all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n.  165  del  2001  sono
computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita'  di
ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione  in
servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo  parziale
sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di  lavoro
prestato. 
    Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio,  di  cui
al presente punto, si applicano i seguenti principi: 
      a) le frazioni  di  anno  sono  valutate  in  ragione  mensile,
considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta
o frazioni superiori a quindici giorni; 
      b) in caso di servizi o rapporti di  lavoro  contemporanei,  e'
valutato quello piu' favorevole al candidato; 
      c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini  temporali
di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro  subordinato,  saranno
valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un  solo  giorno
del mese; in carenza del mese di inizio o di  fine,  un  solo  giorno
dell'anno. 
    I servizi militari di leva sono  valutati  solo  se  prestati  in
gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno  dei  titoli
di studi universitari indicati al punto 1) del presente  articolo;  i
servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con organi
costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita'  indipendenti
ovvero amministrazioni pubbliche di cui  all'art.  1,  comma  2,  del
decreto legislativo n. 165 del  2001,  sono  valutati  come  prestati
nella qualifica di ruolo di appartenenza. 
    Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettere a)
del presente articolo e'  valutabile  esclusivamente  il  periodo  di
servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7,  comma  1,
del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito
di ammissione al concorso. 
                               Art. 11 
 
 
Titoli di  precedenza  e/o  preferenza,  formazione,  approvazione  e
              pubblicazione della graduatoria di merito 
 
 
    Ai  fini  della  formazione  della  graduatoria  finale,  per   i
candidati che abbiano superato la prova  orale  con  esito  positivo,
l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti
dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. 
    Entro il termine perentorio di quindici  giorni,  decorrenti  dal
giorno successivo a quello in cui ha sostenuto  la  prova  orale  con
esito positivo, il candidato che  intende  far  valere  i  titoli  di
riserva e/o di  preferenza  previsti  dall'art.  5  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487,  a  mezzo  posta
elettronica   certificata   all'indirizzo    dcp.dag@pec.mef.gov.it i
relativi  documenti  in  carta  semplice  ovvero   le   dichiarazioni
sostitutive secondo quanto  previsto  dagli  articoli  46  e  47  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.  Da
tali documenti o  dichiarazioni  sostitutive  deve  risultare  che  i
titoli  espressamente  dichiarati  nella  domanda  di  ammissione  al
concorso erano gia' in possesso del candidato alla data  di  scadenza
del termine utile per la presentazione della domanda stessa. 
    La   graduatoria   di   merito,   formulata   dalla   commissione
esaminatrice secondo l'ordine dei  punti  riportati  nella  votazione
complessiva  conseguita  da  ciascun  candidato,  e'  successivamente
riformulata tenendo conto degli eventuali titoli  di  precedenza  e/o
preferenza previsti dal presente art. 11. 
    Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del
possesso dei requisiti prescritti  per  l'ammissione  all'impiego,  i
candidati utilmente collocati in graduatoria, nel  limite  dei  posti
messi a concorso, ferme restando  le  riserve  di  legge  specificate
all'art. 1 del presente bando di concorso. 
    La graduatoria di merito e'  pubblicata  sul  sito  internet  del
Ministero dell'economia e delle finanze e ne sara' data notizia nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami». 
    Dalla pubblicazione nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative. 
                               Art. 12 
 
 
         Presentazione dei documenti da parte dei vincitori 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori  della  procedura  selettiva,  a
pena di decadenza, presentano a mezzo posta  elettronica  certificata
all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine  perentorio  di
trenta giorni decorrenti  dalla  data  di  ricevimento  dell'apposita
comunicazione, la seguente documentazione: 
      a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita'
ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente  della
Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati,  fatti
e qualita' personali,  suscettibili  di  modifica,  dichiarati  nella
domanda di ammissione al concorso, non  hanno  subito  variazioni;  a
norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato  decreto  del  Presidente
della Repubblica n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni  con
le conseguenze previste in caso  di  dichiarazioni  non  veritiere  o
mendaci; 
      b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente
della Repubblica n. 445/2000 da  cui  risulti  di  non  essere/essere
stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per
i reati previsti nel capo I del  titolo  II  del  libro  secondo  del
codice penale; 
      c) dichiarazione  circa  l'insussistenza  delle  situazioni  di
incompatibilita' previste dall'art. 53  del  decreto  legislativo  30
marzo 2001, n. 165. 
    La capacita'  lavorativa  del  candidato  diversamente  abile  e'
accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5  febbraio
1992, n. 104. 
    Inoltre, l'amministrazione ha la facolta'  di  effettuare  idonei
controlli, anche a campione, sulla  veridicita'  delle  dichiarazioni
rese nella domanda di ammissione al concorso. 
                               Art. 13 
 
 
                       Assunzione in servizio 
 
 
    I candidati dichiarati vincitori del concorso,  che  risulteranno
in  possesso  dei  prescritti  requisiti  ed   in   regola   con   la
documentazione di cui  al  precedente  art.  12,  dovranno  stipulare
apposito  contratto  individuale  di  lavoro,  secondo  le  modalita'
previste dalla normativa vigente. 
    I  vincitori,  per  i  quali  verra'  disposta  l'assunzione   in
relazione a quanto previsto dal presente  bando,  saranno  assunti  a
tempo indeterminato ed  inquadrati,  in  prova,  nella  qualifica  di
dirigente nel ruolo dei dirigenti di  seconda  fascia  del  Ministero
dell'economia e delle finanze. 
    I vincitori, assunti in servizio a tempo  indeterminato,  saranno
soggetti ad un periodo di prova della durata prevista  dalle  vigenti
norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra'  definito
successivamente all'assunzione. 
                               Art. 14 
 
 
   Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento 
 
 
    I candidati possono esercitare il diritto di  accesso  agli  atti
della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti  disposizioni  di
legge e  del  «Regolamento  per  l'accesso  ai  documenti  formati  o
detenuti  da  Formez  PA  e  a  quelli  oggetto   di   pubblicazione»
disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/ 
    Ai candidati che  sostengono  la  prova  scritta  e'  consentito,
mediante l'apposita procedura telematica «atti  on-line»  disponibile
sul sistema «Step-One 2019», accedere per via  telematica  agli  atti
concorsuali relativi ai propri elaborati. 
    Con  la  presentazione  della  domanda  di  partecipazione   alla
presente procedura il candidato dichiara di  essere  consapevole  che
eventuali richieste di accesso agli atti da  parte  dei  partecipanti
saranno evase da Formez PA previa informativa ai  titolari  di  tutti
gli atti oggetto  delle  richieste  e  facenti  parte  del  fascicolo
concorsuale del candidato. A  tal  fine  i  candidati,  nel  caso  di
legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione  e
l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. 
    Per le spese di segreteria e/o di  riproduzione  degli  atti  non
consultabili on-line con le proprie  credenziali,  i  candidati  sono
tenuti a versare la quota  prevista  dal  suddetto  «Regolamento  per
l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez  PA  e  a  quelli
oggetto     di     pubblicazione»      disponibile      sul      sito
http://riqualificazione.formez.it_secondo le modalita' ivi previste. 
    Il  responsabile  unico  del   procedimento   e'   il   dirigente
dell'Ufficio  III  della  Direzione  del  personale   del   Ministero
dell'economia e delle finanze. 
                               Art. 15 
 
 
                           Dati personali 
 
 
    I dati personali forniti dai candidati sono  raccolti  presso  il
Ministero    dell'economia    e    delle    finanze -    Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale,  ai  soli  fini  della  gestione  della  procedura  di
concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi  che  forniscono
specifici servizi  elaborativi  strumentali  allo  svolgimento  della
procedura concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi
dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento  europeo
e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). 
    Il titolare del trattamento dei dati personali  e'  il  Ministero
dell'economia e delle  finanze  -  Dipartimento  dell'amministrazione
generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale. 
    Formez PA agisce per conto del MEF in  qualita'  di  responsabile
del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 per
i trattamenti necessari allo  svolgimento  delle  attivita'  ad  esso
affidate per lo svolgimento della procedura  concorsuale  di  cui  al
presente bando. 
    I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per  le
finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo  di
procedure informatizzate, nei modi e  nei  limiti,  anche  temporali,
necessari per perseguire le predette finalita'. 
    L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i
quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il  diritto
di far  rettificare,  cancellare  o  limitare  i  propri  dati  nelle
modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di  opporsi  al
loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. 
    Tali diritti possono essere fatti  valere  inviando  la  relativa
richiesta al Ministero dell'economia e  delle  finanze,  Dipartimento
dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione
del personale - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (o all'indirizzo di
posta elettronica dcp.dag@pec.mef.gov.it). 
    L'interessato puo' inoltre  esercitare  il  diritto  di  proporre
reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali. 
                               Art. 16 
 
 
                        Norme di salvaguardia 
 
 
    Per quanto non previsto dal presente bando,  valgono,  in  quanto
applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute
nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio  1994,  n.  487,
nel decreto del Presidente della Repubblica  24  settembre  2004,  n.
272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. 
    Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    Avverso il presente bando  di  concorso  e'  proponibile  ricorso
giurisdizionale  al  competente  Tribunale  amministrativo  regionale
entro  sessanta  giorni  dalla  data  di  pubblicazione   o   ricorso
straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi  giorni
dalla stessa data. 
    Resta ferma la  facolta'  dell'amministrazione  di  disporre  con
provvedimento  motivato,  in  qualsiasi   momento   della   procedura
concorsuale, l'esclusione dal concorso, per  difetto  dei  prescritti
requisiti,  per  la  mancata   o   incompleta   presentazione   della
documentazione prevista o in esito  alle  verifiche  richieste  dalla
medesima   procedura   concorsuale,   nonche'   di   non    procedere
all'assunzione o di  revocare  la  medesima,  in  caso  di  accertata
mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti  per  la
partecipazione al concorso. 
    L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o
revocare il presente bando di  concorso,  sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento dello stesso, anche per cause operative  o  tecniche  non
prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione;  sospendere
l'assunzione dei vincitori in ragione  di  esigenze  attualmente  non
valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni  di
contenimento della spesa pubblica che  impedissero,  in  tutto  o  in
parte,  o  imponessero  di  differire  o  ritardare   assunzioni   di
personale. 
      Roma, 27 ottobre 2021 
 
                                        La Capo Dipartimento: Vaccaro