Concorso per 1 dirigente (piemonte) MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | Assunzione |
Posti | 1 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 86 del 29-10-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE CONCORSO (Scad. 29-11-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dir ... |
Ente: | MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
Regione: | PIEMONTE |
Provincia: | VERCELLI |
Comune: | VERCELLI |
Data di inserimento: | 29-10-2021 |
Data Scadenza bando | 29-11-2021 |
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MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
CONCORSO (Scad. 29-11-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di trentotto posti di personale dirigenziale di seconda fascia, a tempo indeterminato, nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma.
LA CAPO DIPARTIMENTO dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi Visto l'art. 97, comma 4, della Costituzione ai sensi del quale agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni si accede mediante concorso; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 «Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, concernente «Norme di esecuzione del testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; Vista la legge 28 marzo 1991, n. 120, recante «Norme a favore dei privi della vista per l'ammissione ai concorsi nonche' alla carriera direttiva nella pubblica amministrazione e negli enti pubblici, per il pensionamento, per l'assegnazione di sede e la mobilita' del personale direttivo e docente della scuola»; Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, «Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 febbraio 1994, n. 174, «Regolamento recante norme sull'accesso dei cittadini degli stati membri dell'Unione europea ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche», e in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a); Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, «Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi»; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, «Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», e in particolare l'art. 3, comma 7; Vista la legge 12 marzo 1999, n. 68, «Norme per il diritto al lavoro dei disabili»; Vista la circolare n. 6/99 del 24 luglio 1999 del Dipartimento della funzione pubblica «Applicazione dell'art. 20 della legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate (legge n. 104/1992) - portatori di handicap candidati ai concorsi pubblici»; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare l'art. 23, con il quale e' stato istituito il Ministero dell'economia e delle finanze; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni, «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e in particolare l'art. 28 concernente l'accesso alla qualifica di dirigente della II fascia; Visto l'art. 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, inserito dall'art. 3, comma 3, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113, il quale prevede che «Nelle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza in aggiunta all'accertamento delle conoscenze delle materie disciplinate dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, i bandi definiscono le aree di competenza osservate e prevedono la valutazione delle capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, scritte e orali, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, «Codice in materia di protezione dei dati personali», come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, ed il regolamento europeo (UE) n. 2016/679 del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali; Visti i decreti legislativi 9 luglio 2003, n. 215 e n. 216 recanti, rispettivamente, «Attuazione della direttiva 2000/43/CE per la parita' di trattamento tra le persone, indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica», e «Attuazione della direttiva 2000/78/CE per la parita' di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'art. 28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 2006, n. 184, «Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi»; Visto l'art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69, ai sensi del quale «a far data dal 1° gennaio 2010, gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicita' legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati»; Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, del 9 luglio 2009, «Equiparazioni tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche e lauree magistrali ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi»; Visto il decreto legislativo del 27 ottobre 2009, n. 150 recante «Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttivita' del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 24 e l'art. 62 che sostituisce il comma 1 dell'art. 52 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE relativa al principio delle pari opportunita' e della parita' di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego; Visto il decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6, recante «Riorganizzazione del Centro di formazione e studi (FORMEZ), a norma dell'art. 24 della legge 18 giugno 2009, n. 69»; Visto l'art. 37 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante «Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria»; Vista la legge 12 novembre 2011, n. 183, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato», ed in particolare l'art. 4, comma 45; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con legge 4 aprile 2012, n. 35, e successive modifiche ed integrazioni, e in particolare l'art. 8, concernente l'invio per via telematica delle domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni; Visto l'art. 16-octies del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese»; Vista la legge 6 novembre 2012, n. 190, recante «Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalita' nella pubblica amministrazione»; Visto il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, «Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, «Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e formazione dei dipendenti pubblici e delle scuole pubbliche di formazione, a norma dell'art. 11 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135»; Visto l'art. 73, comma 14, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, recante «Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia»; Visto il decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, recante «Disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni» e, in particolare, l'art. 4, comma 3-sexies, ai sensi del quale, con le modalita' di cui all'art. 35, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, o previste dalla normativa vigente, le amministrazioni e gli enti ivi indicati possono essere autorizzati a svolgere direttamente i concorsi pubblici per specifiche professionalita'; Visto il decreto ministeriale 17 luglio 2014, concernente l'individuazione e le attribuzioni degli uffici di livello dirigenziale non generale dei Dipartimenti del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - n. 214 del 15 settembre 2014 - Supplemento ordinario n. 75; Visto il decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75 recante modifiche e integrazioni al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto ministeriale 8 giugno 2017, registrato dalla Corte dei conti in data 17 luglio 2017, concernente modifiche al citato decreto 17 luglio 2014 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 aprile 2018, n. 78, «Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'art. 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272»; Vista la direttiva n. 3 del 24 aprile 2018 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, contenente le linee guida sulle procedure concorsuali; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 aprile 2018, n. 80, «Regolamento recante l'individuazione, ai sensi dell'art. 7, commi 1 e 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 70, delle scuole di specializzazione che rilasciano i diplomi di specializzazione che consentono la partecipazione ai concorsi per l'accesso alla qualifica di dirigente della seconda fascia»; Vista la legge 19 giugno 2019, n. 56, recante «Interventi per la concretezza delle azioni delle pubbliche amministrazioni e la prevenzione dell'assenteismo»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 2019, n. 103, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 221 del 20 settembre 2019, recante il nuovo regolamento di riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, come modificato ed integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 30 settembre 2020, n. 161, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 306 del 10 dicembre 2020; Visto l'art. 249, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni in legge 17 luglio 2020, n. 77, il quale prevede che «A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto i principi e i criteri direttivi concernenti lo svolgimento delle prove concorsuali in modalita' decentrata (omissis) di cui al comma 7 dell'art. 247 (omissis), possono essere applicati dalle singole amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165»; Visto il Contratto collettivo nazionale di lavoro 2016/2018 del personale dirigente dell'area funzioni centrali, sottoscritto il 9 marzo 2020; Visto l'art. 10, comma 1, lettera b), del decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito con modificazioni in legge 28 maggio 2021, n. 76, il quale prevede che, «1. Al fine di ridurre i tempi di reclutamento del personale, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, prevedono, anche in deroga alla disciplina del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, e della legge 19 giugno 2019, n. 56, le seguenti modalita' semplificate di svolgimento delle prove, assicurandone comunque il profilo comparativo: (omissis) b) l'utilizzo di strumenti informatici e digitali e, facoltativamente, lo svolgimento in videoconferenza della prova orale, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente»; Vista la legge 30 dicembre 2018, n. 145, «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021»; Visto, in particolare, l'art. 1, comma 348, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: «Al fine di sostenere le attivita' in materia di programmazione degli investimenti pubblici, nonche' in materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico-finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica, la dotazione organica del Ministero dell'economia e delle finanze e' incrementata di venti posti di funzione dirigenziale di livello non generale per il conferimento di incarichi di consulenza, studio e ricerca (omissis)»; Visto l'art. 1, comma 349, della predetta legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: «Per le finalita' di cui al comma 348 il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato, nel triennio 2019-2021, in aggiunta alle vigenti facolta' assunzionali, a bandire procedure concorsuali e ad assumere a tempo indeterminato fino a venti unita' di personale con qualifica di dirigente di seconda fascia»; Visto, inoltre, l'art. 1, comma 367, della citata legge 30 dicembre 2018, n. 145, che prevede: «(omissis) i bandi per le procedure concorsuali di cui al comma 349 definiscono i titoli valorizzando l'esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonche' in materia di programmazione degli investimenti pubblici»; Visto l'art. 3, comma 9, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che «Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze sugli atti adottati dal Ministero della transizione ecologica continuano ad essere svolte dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare presso il quale e' istituito un ulteriore posto di funzione dirigenziale di livello non generale. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere, in deroga ai vigenti vincoli assunzionali, una unita' di livello dirigenziale non generale (omissis) a tempo indeterminato (omissis)»; Visto l'art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, il quale prevede che «Le funzioni di controllo della regolarita' amministrativa e contabile attribuite al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del Ministero dell'economia e delle finanze, sugli atti adottati dal Ministero del turismo, nella fase di prima applicazione, sono svolte dagli uffici competenti (omissis). Entro il 31 dicembre 2021, al fine di assicurare l'esercizio delle funzioni di controllo sugli atti del Ministero del turismo, e' istituito nell'ambito dello stesso Dipartimento un apposito Ufficio centrale di bilancio di livello dirigenziale generale. Per le predette finalita' sono, altresi', istituiti due posti di funzione dirigenziale di livello non generale e il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a bandire apposite procedure concorsuali pubbliche e ad assumere in deroga ai vigenti limiti assunzionali due unita' di livello dirigenziale non generale (omissis) a tempo indeterminato (omissis)»; Visto il decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, recante «Misure urgenti per il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia», convertito con modificazioni in legge 6 agosto 2021, n. 113; Vista la nota UGM_FP 0002102 P - dell'11 giugno 2019 con la quale il Ministro per la pubblica amministrazione ha comunicato il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di trentacinque unita' dirigenziali di seconda fascia provviste di elevate competenze nelle materie istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze, in parte previste dall'art. 1, comma 348 della legge di bilancio per il 2019 (venti unita') e in parte necessarie per assicurare il ricambio generazionale della dirigenza di seconda fascia (quindici unita'); Vista la nota del Dipartimento della funzione pubblica prot. n. 0060034 del 13 settembre 2021, con la quale detto Dipartimento ha comunicato il nulla osta allo svolgimento delle procedure concorsuali per il reclutamento di ulteriori tre unita' dirigenziali di seconda fascia da destinare agli Uffici centrali di Bilancio dei neo istituiti Ministeri della transizione ecologica e del Ministero del turismo; Vista la convenzione fra il Ministero dell'economia e delle finanze e l'associazione Formez PA stipulata in data 11 ottobre 2021; Ritenuto di dover procedere a bandire la procedura concorsuale volta all'assunzione a tempo indeterminato di venti unita' dirigenziali di livello non generale, come espressamente previsto dal citato art. 1, comma 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in considerazione della specificita' del reclutamento di cui al predetto art. 1, commi 348 e 349, della legge 30 dicembre 2018, n. 145; Ritenuto di dover procedere a bandire una procedura concorsuale volta all'assunzione a tempo interminato di tre unita' dirigenziali di livello non generale, come previsto dall'art. 3, comma 9 e dall'art. 7, comma 14, del decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, convertito con modificazioni in legge 22 aprile 2021, n. 55, per funzioni di controllo sugli atti del Ministero della transizione ecologica e del Ministero del turismo; Ritenuto di dover bandire una procedura concorsuale volta all'assunzione a tempo indeterminato di quindici unita' dirigenziali di livello non generale, necessarie per assicurare il ricambio generazionale della dirigenza di seconda fascia, con particolare riferimento a competenze giuridiche ed economico-finanziarie, di analisi, elaborazione e valutazione delle politiche economiche, finanziarie e fiscali, controllo della regolarita' amministrativa e contabile nonche' in materia di amministrazione generale; Decreta: Art. 1 Posti messi a concorso E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di complessive trentotto unita', a tempo indeterminato, di personale dirigenziale di seconda fascia, in prova, nel ruolo dei dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, da destinare agli Uffici ubicati nelle sedi centrali di Roma, come di seguito specificato: profilo A - venti posti da assegnare a funzioni di consulenza, studio e ricerca, con specifiche competenze in materia di programmazione e valutazione degli impatti economici e finanziari degli investimenti pubblici nonche' con specifiche competenze in materia di valutazione della fattibilita' e della rilevanza economico finanziaria dei provvedimenti normativi e della relativa verifica della quantificazione degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica; profilo B - diciotto con competenze giuridiche ed economico-finanziarie riferibili a funzioni istituzionali del Ministero dell'economia e delle finanze. Il 30% dei suddetti posti e' riservato al personale di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze. I posti riservati, ove non utilizzati, sono conferiti agli idonei secondo l'ordine di graduatoria.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione Per l'ammissione alle procedure concorsuali di cui all'art. 1 e' richiesto il possesso dei requisiti di seguito indicati: a) cittadinanza italiana; b) godimento dei diritti civili e politici; c) trovarsi in una delle seguenti posizioni: essere dipendenti di ruolo delle pubbliche amministrazioni, muniti di laurea, che hanno compiuto almeno cinque anni di servizio o, se in possesso del dottorato di ricerca o del diploma di specializzazione (DS) conseguito presso le scuole di specializzazione individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'universita' e della ricerca, almeno tre anni di servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del dottorato di ricerca o del diploma di laurea. Per i dipendenti delle amministrazioni statali che siano stati reclutati a seguito di corso-concorso, il periodo di servizio e' ridotto a quattro anni; essere in possesso della qualifica di dirigente in enti e strutture pubbliche non ricomprese nel campo di applicazione dell'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165/2001, muniti del diploma di laurea, che abbiano svolto per almeno due anni le funzioni dirigenziali; aver ricoperto incarichi dirigenziali o equiparati in amministrazioni pubbliche per un periodo non inferiore a cinque anni, purche' muniti del diploma di laurea; essere cittadini italiani che hanno svolto servizio continuativo per almeno quattro anni presso enti od organismi internazionali in posizioni funzionali apicali per l'accesso alle quali e' richiesto il possesso del diploma di laurea; d) idoneita' fisica all'impiego. L'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; e) essere in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: per il profilo A: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza LMG 01; scienze economico-aziendali LM-77; scienze dell'economia LM-56; matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze della politica LM-62; relazioni internazionali LM-52; scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63; scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; studi europei LM-90; o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente; per il profilo B: laurea magistrale (LM) in giurisprudenza LMG 01; scienze economico-aziendali LM-77; scienze dell'economia LM-56; ingegneria gestionale LM-31; ingegneria informatica LM-32; matematica LM-40; scienze statistiche LM 82; scienze della politica LM-62; relazioni internazionali LM-52; scienze delle pubbliche amministrazioni LM-63; Scienze per la cooperazione allo sviluppo LM-81; studi europei LM-90; o titoli equiparati ed equipollenti ai titoli equiparati secondo la normativa vigente. I titoli sopra citati si intendono conseguiti presso universita' o altri istituti equiparati della Repubblica. I candidati in possesso di titolo accademico rilasciato da un Paese dell'Unione europea sono ammessi alle prove concorsuali, purche' il titolo sia stato dichiarato equivalente con provvedimento della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentito il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 ovvero sia stata attivata la predetta procedura di equivalenza. Il candidato e' ammesso con riserva alle prove di concorso in attesa dell'emanazione di tale provvedimento. La dichiarazione di equivalenza va acquisita anche nel caso in cui il provvedimento sia gia' stato ottenuto per la partecipazione ad altri concorsi. La modulistica e la documentazione necessaria per la richiesta di equivalenza sono reperibili sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica www.funzionepubblica.gov.it La procedura di equivalenza puo' essere attivata sino alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso di cui al successivo art. 3. E' consentita la partecipazione ad uno solo dei Profili di cui all'art. 1. Se un candidato avanza domanda di partecipazione per piu' di un profilo, e' presa in considerazione l'ultima candidatura presentata in ordine di tempo. A tal fine fa fede la data e ora di presentazione della domanda registrata dal sistema informatico. Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line del profilo per il quale intende concorrere, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Analogamente, ove il candidato, che abbia gia' inviato la domanda telematica per un profilo, intenda riformulare la propria candidatura per altro profilo, si tiene conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, indicato al successivo art. 3. Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati esclusi dall'elettorato politico attivo nonche' coloro che sono stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento o decaduti dall'impiego statale ai sensi dell'art. 127, comma 1, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o licenziati per motivi disciplinari ai sensi della normativa o delle disposizioni contrattuali disciplinanti la materia, o per aver conseguito l'impiego o sottoscritto il contratto individuale di lavoro mediante produzione di documenti falsi o, comunque, con mezzi fraudolenti.
Art. 3 Presentazione della domanda. Termini e modalita' La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via telematica, attraverso il Sistema pubblico di identita' digitale (SPID) o la Carta d'identita' elettronica (CIE), compilando l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete internet all'indirizzo «https://www.ripam.cloud/», previa registrazione del candidato sullo stesso sistema. Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La procedura di compilazione ed invio on-line della domanda dovra' essere perentoriamente completata entro le ore 16,00 (ora italiana) del trentunesimo giorno, compresi i giorni festivi, decorrenti dal giorno successivo a quello di pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora la scadenza coincida con un giorno festivo, il termine e' prorogato alle ore 16,00 (ora italiana) del primo giorno seguente non festivo. Qualora il candidato compili piu' volte il format on-line, si terra' conto unicamente dell'ultima domanda inviata nei termini. Non sono ammesse altre forme di produzione o di invio delle domande di partecipazione al concorso oltre a quella di compilazione ed invio on-line. In fase di inoltro della domanda, verra' automaticamente attribuito un codice identificativo della candidatura presente anche nella ricevuta d'iscrizione. Tale codice dovra' essere indicato per qualsiasi comunicazione successiva. La data di presentazione telematica della domanda di partecipazione al concorso e' certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la sua presentazione, non permettera' piu' l'invio della domanda, ma soltanto l'accesso per la visione e la stampa della domanda precedentemente inviata. Nella domanda il candidato deve dichiarare, sotto la propria responsabilita' e ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni: a) cognome e nome, luogo, data di nascita e codice fiscale; b) di essere cittadino/a italiano/a; ai candidati sprovvisti del codice fiscale, il servizio di assistenza tecnica, di cui all'indirizzo internet http://riqualificazione.formez.it/_provvedera', su richiesta, a fornire un codice alfanumerico necessario al completamento della procedura telematica; c) la posizione rivestita ai sensi dell'art. 2, primo comma, lettera c); d) il luogo di residenza (indirizzo, comune, provincia e codice di avviamento postale); e) il titolo di studio posseduto tra quelli previsti per l'ammissione al concorso dal presente bando, con l'esatta indicazione dell'universita' che lo ha rilasciato e della data di conseguimento dello stesso, nonche' gli estremi del provvedimento di riconoscimento di equipollenza con uno dei titoli di studio richiesti, qualora il titolo di studio sia stato conseguito all'estero; f) la scelta del profilo per il quale intende concorrere tra quelli indicati nell'art. 1; g) l'idoneita' fisica all'impiego e di essere a conoscenza che l'amministrazione ha la facolta' di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori di concorso, in base alla normativa vigente; h) le eventuali condanne penali riportate o sentenze di applicazione della pena su richiesta, in Italia o all'estero ovvero i procedimenti penali pendenti; tale dichiarazione deve essere resa anche se negativa; i) di non essere stato escluso dall'elettorato politico attivo, di non essere stato interdetto dai pubblici uffici, di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, nonche' di non essere stato licenziato da altro impiego statale, ai sensi della vigente normativa contrattuale, per aver conseguito l'impiego mediante la presentazione di documenti falsi e, comunque, con mezzi fraudolenti; j) il possesso di eventuali titoli di preferenza tra quelli previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487; tali titoli devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione della domanda; i titoli non espressamente dichiarati nella domanda di partecipazione al concorso non saranno presi in considerazione in sede di formazione della graduatoria dei vincitori; l) di essere/non essere dipendente di ruolo del Ministero dell'economia e delle finanze; m) l'indirizzo, comprensivo di codice di avviamento postale, di numero telefonico, del recapito di posta elettronica certificata e/o di posta elettronica, presso cui chiede che siano trasmesse le comunicazioni relative alle prove concorsuali, con l'impegno di far conoscere tempestivamente le eventuali successive variazioni; n) di essere a conoscenza delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, per le ipotesi di falsita' in atti e dichiarazioni mendaci; o) di esprimere il consenso al trattamento dei dati personali per le finalita' e con le modalita' di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modificazioni e del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il trattamento riguarda anche le categorie particolari di dati personali e i dati personali relativi a condanne penali e reati di cui agli articoli 9 e 10 del GDPR. Per la partecipazione al concorso, il candidato dovra' versare, a pena di esclusione, una quota di partecipazione pari a euro 15,00 (quindici/00 euro) sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto sistema «Step-One 2019». Il contributo di ammissione non e' rimborsabile. Per le richieste di assistenza di tipo informatico legate alla procedura di iscrizione on-line i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, l'apposito modulo di assistenza presente nella home page del sistema «Step-One 2019». Per altri tipi di richieste legate alla procedura selettiva i candidati devono utilizzare, esclusivamente e previa completa compilazione, gli appositi moduli di assistenza presenti nelle diverse sezioni della procedura di registrazione o di candidatura del sistema «Step-One 2019». Non e' garantita la soddisfazione entro il termine di scadenza previsto per l'invio della domanda di partecipazione delle richieste inviate nei tre giorni antecedenti il medesimo termine. Le richieste pervenute in modalita' differenti da quelle sopra indicate non possono essere prese in considerazione. Ogni comunicazione concernente il concorso, compreso il calendario delle prove e il relativo esito, e' effettuata attraverso il sistema «Step-One 2019». Data e luogo di svolgimento delle prove scritte, nonche' dell'eventuale prova preselettiva, sono resi disponibili sul sistema «Step-One 2019» con accesso da remoto attraverso l'identificazione del candidato, almeno dieci giorni prima della data stabilita per lo svolgimento della stessa. I candidati diversamente abili devono specificare, in apposito spazio disponibile nel modulo elettronico del sistema «Step-One 2019», la richiesta di ausili e/o tempi aggiuntivi in funzione del proprio handicap che deve essere opportunamente documentato ed esplicitato con apposita dichiarazione resa dalla commissione medico-legale dell'ASL di riferimento o da equivalente struttura pubblica. Detta dichiarazione deve contenere esplicito riferimento alle limitazioni che l'handicap determina in funzione delle procedure selettive. La concessione e l'assegnazione di ausili e/o tempi aggiuntivi e' determinata a insindacabile giudizio della Commissione esaminatrice, sulla scorta della documentazione esibita e dell'esame obiettivo di ogni specifico caso. In ogni caso, i tempi aggiuntivi non eccedono il 50% del tempo assegnato per la prova. Tutta la documentazione di supporto alla dichiarazione resa sul proprio handicap, deve essere inoltrata a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it entro e non oltre cinque giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione, unitamente all'apposito modulo compilato e sottoscritto che si rende automaticamente disponibile on-line e con il quale si autorizza Formez PA e l'amministrazione al trattamento dei dati sensibili. Il mancato inoltro di tale documentazione non consente a Formez PA di fornire adeguatamente l'assistenza richiesta. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza prevista al punto precedente, che potrebbero prevedere la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo@pec.formez.it devono essere documentate con certificazione medica, che e' valutata dalla competente commissione esaminatrice la cui decisione, sulla scorta della documentazione sanitaria rilasciata dall'azienda sanitaria che consenta di quantificare il tempo aggiuntivo ritenuto necessario, resta insindacabile e inoppugnabile. Il candidato, ove riconosciuto persona affetta da invalidita' uguale o superiore all'80%, non e' tenuto a sostenere la prova preselettiva ed e' ammesso alle prove scritte, previa presentazione della documentazione comprovante la patologia da cui e' affetto ed il grado di invalidita'. Detta documentazione dovra' essere presentata con le stesse modalita' e gli stessi termini di cui ai periodi precedenti. E' fatto comunque salvo il requisito dell'idoneita' fisica di cui all'art. 2, lettera d). Non sono valide le domande di partecipazione al concorso incomplete, irregolari ovvero presentate con modalita' e/o tempistiche diverse da quelle previste dal presente bando e, in particolare, quelle per le quali non sia stata effettuata la procedura di compilazione e invio on-line ed il pagamento del contributo di segreteria. Nel caso in cui le prove d'esame siano precedute dalla prova di preselezione, di cui al successivo art. 7, l'amministrazione verifica la validita' delle domande solo dopo lo svolgimento della medesima e limitatamente ai candidati che la hanno superato. La mancata esclusione dalla prova di preselezione ovvero dalle prove scritte non costituisce garanzia della regolarita' della domanda di partecipazione al concorso, ne' sana le irregolarita' della domanda stessa. L'amministrazione non e' responsabile del mancato ricevimento da parte del candidato delle comunicazioni relative alla procedura concorsuale in caso di inesatte o incomplete dichiarazioni da parte del candidato circa il proprio recapito ovvero di mancata o tardiva comunicazione del cambiamento di recapito rispetto a quello indicato nella domanda, nonche' in caso di eventuali disguidi postali o informatici comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.
Art. 4 Ammissione al concorso Tutti i candidati sono ammessi al concorso con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di ammissione. L'amministrazione puo' disporre l'esclusione dei candidati in qualsiasi momento della procedura concorsuale, ove venga accertata la mancanza dei requisiti richiesti. L'eventuale esclusione dal concorso verra' comunicata agli interessati con provvedimento motivato. Eventuali indicazioni specifiche in ordine alle prove sono definite dalla commissione esaminatrice e comunicate attraverso il sistema «Step-One 2019».
Art. 5 Commissione esaminatrice Con decreto ministeriale e' disposta la nomina della commissione esaminatrice, ovvero di una commissione esaminatrice per ciascun profilo di cui all'art. 1, composta da un numero dispari di membri, di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente della commissione esaminatrice e' scelto tra magistrati amministrativi, ordinari, contabili, avvocati dello Stato, dirigenti di prima fascia, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private designati nel rispetto delle norme dei rispettivi ordinamenti di settore. I componenti della commissione esaminatrice sono scelti tra dirigenti di prima fascia delle amministrazioni pubbliche, professori di prima fascia di universita' pubbliche o private, nonche' tra esperti di comprovata qualificazione nelle materie oggetto del concorso. Le funzioni di segretario sono svolte da personale appartenente alla terza area funzionale. La commissione esaminatrice puo' essere integrata da uno o piu' componenti esperti nelle lingue straniere oggetto del concorso e da uno o piu' componenti esperti di informatica. La commissione esaminatrice puo' essere altresi' integrata da uno o piu' componenti esperti nella valutazione delle dimensioni relative alle capacita', alle attitudini e alle motivazioni individuali, definite secondo metodologie e standard riconosciuti. La commissione esaminatrice e' composta nel rispetto delle norme sulla parita' di genere di cui all'art. 57, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I provvedimenti di nomina della commissione esaminatrice indicano un supplente per ciascun componente secondo le modalita' di nomina indicate nel presente articolo.
Art. 6 Prove d'esame Le prove del concorso consistono in due prove scritte e in una prova orale. Le prove sono valutate in centesimi e si intendono superate con un punteggio non inferiore a settanta centesimi. Pertanto, alla prova orale sono ammessi i candidati che avranno riportato nelle prove scritte una votazione minima, in ciascuna prova, di 70/100 (settanta/centesimi). I candidati ammessi alla prova orale sono avvertiti almeno venti giorni prima della data fissata per sostenere le prove stesse. Ai medesimi e' contemporaneamente comunicato il voto riportato nella valutazione dei titoli ed il voto riportato in ciascuna prova scritta. La votazione complessiva e' determinata dalla somma dei voti riportati nelle prove scritte, nella prova orale e del punteggio conseguito nella valutazione dei titoli.
Art. 7 Prova preselettiva Qualora il numero delle domande risulti, per ciascun profilo di cui all'art. 1, pari o superiore a quindici volte il numero dei posti messi a concorso, l'amministrazione si riserva di effettuare una prova preselettiva per determinare l'ammissione dei candidati alle successive prove scritte. Fermo restando quanto previsto dall'art. 3 con riguardo alla esibizione delle domande di partecipazione e tenuto conto delle ulteriori indicazioni fornite nel presente bando, i candidati sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva muniti di un valido documento di riconoscimento. La mancata presentazione nel giorno, ora e sede/i stabiliti comporta l'esclusione automatica dal concorso. La prova preselettiva, della durata di sessanta minuti, da effettuarsi anche con l'ausilio di sistemi computerizzati, consiste in complessivi sessanta quesiti a risposta multipla di cui venti volti alla verifica delle abilita' logiche, matematiche, numeriche, deduttive e di ragionamento e quaranta dirette alla verifica del possesso di conoscenze nelle seguenti materie: diritto amministrativo; diritto costituzionale; diritto dell'Unione europea; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; economia politica; politica economica; scienza delle finanze; diritto dei contratti e delle obbligazioni; diritto societario; elementi di statistica; lingua inglese (livello atteso B2 QCER). Ciascun quesito consiste in una domanda seguita da quattro risposte, delle quali solo una e' esatta. Il punteggio conseguito nella prova preselettiva non concorre alla formazione del voto finale di merito e viene determinato con le seguenti modalita': attribuzione di 1 punto per ogni risposta esatta; sottrazione di 0,35 per ogni risposta errata o plurima; 0 punti per ogni risposta omessa. Durante la prova preselettiva i candidati non possono consultare testi o appunti di alcun genere, ne' avvalersi di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' comunicare tra di loro, ne' introdurre alcun oggetto nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. La commissione esaminatrice compila la graduatoria secondo l'ordine derivante dalla votazione riportata dai candidati. In caso di svolgimento della prova preselettiva, sara' ammesso alle prove scritte un numero di candidati pari a dieci volte i posti messi a concorso. Tale numero potra' essere superiore in caso di candidati collocatisi ex aequo all'ultimo posto utile in ordine di graduatoria. Per l'espletamento e la gestione della prova preselettiva, l'amministrazione potra' avvalersi di qualificati istituti pubblici e/o societa' private specializzate. I candidati regolarmente iscritti on-line, che non abbiano avuto comunicazione dell'esclusione dal concorso e siano in regola con il versamento della quota di partecipazione, sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova preselettiva nella sede, nel giorno e nell'ora indicati sul predetto sistema «Step-One 2019». I candidati devono presentarsi con un valido documento di riconoscimento, il codice fiscale e la ricevuta rilasciata, al momento della compilazione on-line della domanda, dal sistema informatico. L'assenza dalla sede di svolgimento della prova nella data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorche' dovuta a forza maggiore, nonche' la violazione delle misure per la tutela della salute pubblica a fronte della situazione epidemiologica, comporta l'esclusione dal concorso. L'elenco degli ammessi alle prove scritte sara' consultabile sul portale riqualificazione.formez all'indirizzo http://riqualificazione.formez.it/_ Tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti. Per l'effettuazione della prova preselettiva, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. In tal caso i candidati convocati a sostenere la prova preselettiva hanno a disposizione strumenti informatici e digitali. Al termine del tempo previsto per la prova, il sistema interrompe la procedura ed acquisisce definitivamente le risposte fornite dal candidato fino a quel momento. Fino all'acquisizione definitiva il candidato puo' correggere le risposte gia' date. La correzione della prova da parte delle commissioni avviene con modalita' che assicurano l'anonimato del candidato, utilizzando strumenti digitali. Al termine delle operazioni, viene formulato apposito elenco sulla base del punteggio conseguito e l'esito della prova e' reso disponibile mediante pubblicazione sul sistema «Step-One 2019». L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova preselettiva presso sedi decentrate.
Art. 8 Prove scritte Le prove scritte sono volte ad accertare la preparazione del candidato sia sotto il profilo teorico sia sotto quello applicativo-operativo. La prima prova scritta consiste: per il profilo A nella redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo, con particolare riferimento ai contratti pubblici; valutazione delle politiche pubbliche; diritto dell'Unione europea; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; economia politica; politica economica; scienza delle finanze, diritto dei contratti e delle obbligazioni; diritto societario; elementi di statistica. La prova prevede documenti in lingua italiana e in lingua inglese, nonche' una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER); per il profilo B nella redazione di un elaborato anche nella forma di risposta sintetica a una pluralita' di quesiti di carattere teorico sulle materie di seguito indicate: diritto amministrativo, con particolare riferimento ai contratti pubblici e all'ordinamento dell'impiego presso le amministrazioni pubbliche; diritto dell'Unione europea; contabilita' di Stato e degli enti pubblici; economia politica; politica economica; scienza delle finanze; diritto dei contratti e delle obbligazioni; economia delle amministrazioni pubbliche; diritto societario; disciplina dei mercati finanziari. La prova prevede documenti in lingua italiana e in lingua inglese, nonche' una specifica domanda a cui deve essere fornita risposta in lingua inglese (livello atteso B2 QCER). La seconda prova scritta, a contenuto pratico, e' diretta ad accertare l'attitudine del candidato all'analisi e alla riflessione critica con riferimento agli ambiti di competenze di cui all'art. 1 e alle materie indicate nel presente bando di concorso nonche' le capacita' organizzative, gestionali nonche' a verificarne l'attitudine manageriale. I candidati, durante le prove scritte, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana e di inglese monolingua, nonche' i testi di legge non commentati. Durante le prove scritte non e' possibile avvalersi di testi, periodici, giornali, quotidiani ed altre pubblicazioni o appunti di alcun genere, ne' di supporti cartacei, di telefoni portatili, di strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni o alla trasmissione di dati, ne' e' possibile comunicare tra candidati nell'aula ove si svolge la prova. In caso di violazione, la commissione esaminatrice delibera l'immediata esclusione dal concorso. Le prove scritte potranno essere svolte anche nella medesima giornata. Per l'effettuazione delle prove scritte, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente. L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento delle prove scritte presso sedi decentrate. La commissione esaminatrice, in occasione della pubblicazione del diario delle prove, indichera' il tempo a disposizione dei candidati per lo svolgimento delle prove scritte. Ai fini dell'applicazione dell'art. 3, comma 4-bis, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, l'amministrazione si riserva di definire le misure ivi previste in esito all'adozione del decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, recante modalita' attuative della predetta disposizione.
Art. 9 Prova orale La prova orale mira ad accertare la preparazione e la professionalita' del candidato nonche' l'attitudine all'espletamento delle funzioni dirigenziali e consiste in un colloquio sulle materie previste dal precedente art. 8 nonche' sulle seguenti aree di competenza: il possesso di adeguate conoscenze in tema di tecnologie digitali e informatiche anche ai fini gestionali; capacita', attitudini e motivazioni individuali, anche attraverso prove, nell'ambito della prova orale, finalizzate alla loro osservazione e valutazione comparativa, definite secondo metodologie e standard riconosciuti; capacita' organizzative e manageriali in rapporto a specifiche situazioni proprie del ruolo dirigenziale; ordinamento e attribuzioni del Ministero dell'economia e delle finanze; codice di comportamento del Ministero dell'economia e delle finanze; normativa in materia trasparenza e prevenzione della corruzione; il possesso di adeguata conoscenza della lingua inglese. La prova orale e' valutata in centesimi e si intende superata con un punteggio non inferiore a settanta/centesimi. I candidati ammessi alla prova orale dovranno presentarsi muniti di un valido documento di riconoscimento. Al termine di ogni seduta la commissione esaminatrice compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; tale elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario della commissione, e' affisso nella sede di esame. La sede, il giorno e l'ora di svolgimento della prova orale sono pubblicati sul sito internet dell'amministrazione e comunicati con raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero con posta elettronica certificata, qualora il candidato la indichi come canale di comunicazione nella domanda di partecipazione al concorso, almeno venti giorni prima della data della prova stessa. Nella medesima comunicazione verra' indicato il voto riportato in ciascuna delle prove scritte e nella valutazione dei titoli. Nel caso di mancata presentazione del candidato nel giorno, ora e sede stabiliti per la prova orale per gravi e certificati motivi di salute, la commissione fissa una nuova data, non oltre l'ultimo giorno previsto per l'effettuazione della prova orale da parte di tutti i candidati, dandone comunicazione all'interessato. La ulteriore mancata presentazione del candidato comporta l'esclusione automatica dal concorso. Per l'effettuazione della prova orale, l'amministrazione puo' ricorrere all'utilizzo di strumenti informatici e digitali, anche relativi a videoconferenza, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che ne assicurino la pubblicita', l'identificazione dei partecipanti, la sicurezza delle comunicazioni e la loro tracciabilita', nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali e nel limite delle pertinenti risorse disponibili a legislazione vigente L'amministrazione puo' prevedere lo svolgimento della prova orale presso sedi decentrate.
Art. 10 Valutazione dei titoli La valutazione dei titoli avviene previa individuazione dei criteri stabiliti dalla commissione esaminatrice ed e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati. Ai titoli, articolati in titoli di studio universitari, abilitazioni professionali, titoli di carriera e di servizio, la commissione esaminatrice, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 aprile 2018, n. 78, attribuisce un valore massimo complessivo di 91 punti sulla base dei seguenti criteri: 1) Titoli di studio universitari I titoli di studio universitari sono valutati fino a un massimo di 41 punti, con i seguenti punteggi per ciascun titolo: a) voto di laurea relativo al titolo utile per l'ammissione al concorso: punti 1 per ogni punto superiore alla votazione di 105 e ulteriori punti 2 in caso di votazione di 110 con lode; b) diploma di laurea (DL) o laurea di primo livello (L): fino a 2 punti; c) laurea specialistica (LS): fino a 2 punti; d) laurea magistrale (LM): fino a 2 punti; e) master universitari di primo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 1,5 punti per ciascuno, fino a 3 punti; f) master universitari di secondo livello, per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studio universitari, o titoli equipollenti, richiesti per l'ammissione al concorso, in relazione ai crediti formativi riconosciuti: 2,5 punti per ciascuno, fino a 5 punti; g) diploma di specializzazione (DS): fino a 8 punti; ove il diploma di specializzazione venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 4 punti; h) dottorato di ricerca (DR): fino a 12 punti; ove il dottorato di ricerca venga utilizzato quale requisito di ammissione al concorso, ai fini del conteggio del periodo di servizio utile, ai sensi dell'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70 del 2013: fino a 6 punti. I titoli di studio universitari sono valutabili esclusivamente se conseguiti presso le istituzioni universitarie pubbliche, le universita' non statali legalmente riconosciute, nonche' le istituzioni formative pubbliche o private, autorizzate o accreditate dal Ministero dell'istruzione, universita' e ricerca, costituite anche in consorzio, fermo restando quanto previsto dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165 del 2001. 2) Abilitazioni professionali Le abilitazioni professionali, per le quali puo' essere attribuito un punteggio complessivo di 10 punti, sono valutabili solo se attinenti alle materie di esame, in ragione di non piu' di un titolo per ciascuna delle seguenti lettere, con il seguente punteggio per ciascun titolo: a) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari richiesti per l'ammissione al concorso: 8 punti; b) abilitazione professionale conseguita previo superamento di un esame di Stato, per sostenere il quale e' stato richiesto uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, diverso da quelli necessari per l'ammissione al concorso, purche' attinente alle materie delle prove d'esame: 1 punto per ciascuna abilitazione, fino a 2 punti, in relazione all'attinenza alle materie d'esame. Le abilitazioni professionali di cui alle lettere a) e b) sono valutate esclusivamente se conseguite a seguito di effettivo superamento di un esame di abilitazione di Stato. 3) I titoli di carriera e di servizio, per i quali puo' essere attribuito il punteggio complessivo di 40 punti, sono: per il profilo A: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 5 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo; c) documentata esperienza lavorativa in materia di valutazione della rilevanza economica, finanziaria e giuridica dei provvedimenti normativi e della relativa verifica delle quantificazioni degli oneri e della loro coerenza con gli obiettivi programmatici in materia di finanza pubblica nonche' in materia di valutazione finanziaria e di programmazione degli investimenti pubblici, per la quale e' attribuibile un punteggio massimo di 5 punti. per il profilo B: a) rapporti di lavoro subordinato, a tempo indeterminato o determinato, con effettivo e formale inquadramento in una qualifica, area o categoria per il cui accesso dall'esterno era o e' richiesto il possesso di uno dei titoli di studio universitari di cui al precedente punto 1) del presente articolo, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 1,5 punti per anno, fino a 30 punti; le anzianita' di ruolo nella qualifica dirigenziale, nonche' i rapporti di lavoro con incarico dirigenziale a tempo determinato, sono valutati con un punteggio fino a 3 punti per anno; i servizi prestati in qualifica o incarico equiparati a quelli dirigenziali sono valutati come tali solo se tale equiparazione e' stabilita, anche ai fini giuridici, da un'espressa disposizione normativa; b) incarichi che presuppongono una particolare competenza professionale, avente ad oggetto attivita' coerenti con le competenze specifiche richieste dal presente bando per il profilo messo a concorso, conferiti con provvedimenti formali, sia dell'amministrazione pubblica di appartenenza, sia da altri soggetti pubblici, su designazione dell'amministrazione pubblica di appartenenza, per i quali e' attribuibile un punteggio massimo di 10 punti, secondo quanto di seguito specificato: per ogni incarico 1,25 punti per ogni trimestre successivo al primo. I titoli di cui al presente punto sono valutabili esclusivamente se conseguiti o svolti presso organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001. I servizi prestati con rapporto di lavoro subordinato alle dipendenze di organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001 sono computati, per quelli a tempo indeterminato, secondo l'anzianita' di ruolo e, per quelli a tempo determinato, dalla data di assunzione in servizio; i periodi prestati con rapporto di lavoro a tempo parziale sono valutati in relazione alla percentuale di prestazione di lavoro prestato. Per la valutazione dei titoli di carriera e di servizio, di cui al presente punto, si applicano i seguenti principi: a) le frazioni di anno sono valutate in ragione mensile, considerando, come mese intero, periodi continuativi di giorni trenta o frazioni superiori a quindici giorni; b) in caso di servizi o rapporti di lavoro contemporanei, e' valutato quello piu' favorevole al candidato; c) qualora non vengano dichiarati gli esatti termini temporali di inizio e fine di ciascun rapporto di lavoro subordinato, saranno valutati, in carenza del giorno di inizio o di fine, un solo giorno del mese; in carenza del mese di inizio o di fine, un solo giorno dell'anno. I servizi militari di leva sono valutati solo se prestati in gradi e ruoli per il cui accesso sia stato richiesto uno dei titoli di studi universitari indicati al punto 1) del presente articolo; i servizi di leva prestati in costanza di rapporto di lavoro con organi costituzionali o di rilevanza costituzionale, autorita' indipendenti ovvero amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, sono valutati come prestati nella qualifica di ruolo di appartenenza. Ai fini del punteggio per i titoli di cui al punto 3), lettere a) del presente articolo e' valutabile esclusivamente il periodo di servizio ulteriore rispetto a quello previsto dall'art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 70/2013 come requisito di ammissione al concorso.
Art. 11 Titoli di precedenza e/o preferenza, formazione, approvazione e pubblicazione della graduatoria di merito Ai fini della formazione della graduatoria finale, per i candidati che abbiano superato la prova orale con esito positivo, l'amministrazione provvedera' d'ufficio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni ed integrazioni, a verificare il possesso dei requisiti dichiarati dai candidati nella domanda di partecipazione. Entro il termine perentorio di quindici giorni, decorrenti dal giorno successivo a quello in cui ha sostenuto la prova orale con esito positivo, il candidato che intende far valere i titoli di riserva e/o di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it i relativi documenti in carta semplice ovvero le dichiarazioni sostitutive secondo quanto previsto dagli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Da tali documenti o dichiarazioni sostitutive deve risultare che i titoli espressamente dichiarati nella domanda di ammissione al concorso erano gia' in possesso del candidato alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda stessa. La graduatoria di merito, formulata dalla commissione esaminatrice secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva conseguita da ciascun candidato, e' successivamente riformulata tenendo conto degli eventuali titoli di precedenza e/o preferenza previsti dal presente art. 11. Sono dichiarati vincitori, sotto condizione dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per l'ammissione all'impiego, i candidati utilmente collocati in graduatoria, nel limite dei posti messi a concorso, ferme restando le riserve di legge specificate all'art. 1 del presente bando di concorso. La graduatoria di merito e' pubblicata sul sito internet del Ministero dell'economia e delle finanze e ne sara' data notizia nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana decorrono i termini per le eventuali impugnative.
Art. 12 Presentazione dei documenti da parte dei vincitori I candidati dichiarati vincitori della procedura selettiva, a pena di decadenza, presentano a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo dcp.dag@pec.mef.gov.it entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'apposita comunicazione, la seguente documentazione: a) dichiarazione, sottoscritta sotto la propria responsabilita' ai sensi degli articoli 38, 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 2000, n. 445, attestante che gli stati, fatti e qualita' personali, suscettibili di modifica, dichiarati nella domanda di ammissione al concorso, non hanno subito variazioni; a norma degli articoli 71, 75 e 76 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, il Ministero effettua idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle predette dichiarazioni con le conseguenze previste in caso di dichiarazioni non veritiere o mendaci; b) dichiarazione ai sensi del suindicato decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 da cui risulti di non essere/essere stato/a condannato/a anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale; c) dichiarazione circa l'insussistenza delle situazioni di incompatibilita' previste dall'art. 53 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La capacita' lavorativa del candidato diversamente abile e' accertata dalla commissione di cui all'art. 4 della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Inoltre, l'amministrazione ha la facolta' di effettuare idonei controlli, anche a campione, sulla veridicita' delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione al concorso.
Art. 13 Assunzione in servizio I candidati dichiarati vincitori del concorso, che risulteranno in possesso dei prescritti requisiti ed in regola con la documentazione di cui al precedente art. 12, dovranno stipulare apposito contratto individuale di lavoro, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente. I vincitori, per i quali verra' disposta l'assunzione in relazione a quanto previsto dal presente bando, saranno assunti a tempo indeterminato ed inquadrati, in prova, nella qualifica di dirigente nel ruolo dei dirigenti di seconda fascia del Ministero dell'economia e delle finanze. I vincitori, assunti in servizio a tempo indeterminato, saranno soggetti ad un periodo di prova della durata prevista dalle vigenti norme contrattuali nonche' ad un ciclo formativo che verra' definito successivamente all'assunzione.
Art. 14 Accesso agli atti del concorso e responsabile del procedimento I candidati possono esercitare il diritto di accesso agli atti della procedura concorsuale, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e del «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it/ Ai candidati che sostengono la prova scritta e' consentito, mediante l'apposita procedura telematica «atti on-line» disponibile sul sistema «Step-One 2019», accedere per via telematica agli atti concorsuali relativi ai propri elaborati. Con la presentazione della domanda di partecipazione alla presente procedura il candidato dichiara di essere consapevole che eventuali richieste di accesso agli atti da parte dei partecipanti saranno evase da Formez PA previa informativa ai titolari di tutti gli atti oggetto delle richieste e facenti parte del fascicolo concorsuale del candidato. A tal fine i candidati, nel caso di legittimo esercizio del diritto di accesso, autorizzano la visione e l'estrazione di copie degli atti inerenti la procedura medesima. Per le spese di segreteria e/o di riproduzione degli atti non consultabili on-line con le proprie credenziali, i candidati sono tenuti a versare la quota prevista dal suddetto «Regolamento per l'accesso ai documenti formati o detenuti da Formez PA e a quelli oggetto di pubblicazione» disponibile sul sito http://riqualificazione.formez.it_secondo le modalita' ivi previste. Il responsabile unico del procedimento e' il dirigente dell'Ufficio III della Direzione del personale del Ministero dell'economia e delle finanze.
Art. 15 Dati personali I dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale, ai soli fini della gestione della procedura di concorso, possono essere comunicati a soggetti terzi che forniscono specifici servizi elaborativi strumentali allo svolgimento della procedura concorsuale, nominati responsabili del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016 (GDPR). Il titolare del trattamento dei dati personali e' il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale. Formez PA agisce per conto del MEF in qualita' di responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del regolamento UE 2016/679 per i trattamenti necessari allo svolgimento delle attivita' ad esso affidate per lo svolgimento della procedura concorsuale di cui al presente bando. I dati forniti dai candidati sono trattati esclusivamente per le finalita' di gestione della procedura di concorso, con l'utilizzo di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti, anche temporali, necessari per perseguire le predette finalita'. L'interessato gode dei diritti di cui al capo III del GDPR, tra i quali figura quello di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di far rettificare, cancellare o limitare i propri dati nelle modalita' e nei casi ivi stabiliti nonche' il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi connessi alla sua situazione particolare. Tali diritti possono essere fatti valere inviando la relativa richiesta al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento dell'amministrazione generale, del personale e dei servizi, Direzione del personale - via XX Settembre, 97 - 00187 Roma (o all'indirizzo di posta elettronica dcp.dag@pec.mef.gov.it). L'interessato puo' inoltre esercitare il diritto di proporre reclamo all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali.
Art. 16 Norme di salvaguardia Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, in quanto applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, nel decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272, nelle disposizioni citate in premessa e nel vigente C.C.N.L. Il presente bando sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Avverso il presente bando di concorso e' proponibile ricorso giurisdizionale al competente Tribunale amministrativo regionale entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla stessa data. Resta ferma la facolta' dell'amministrazione di disporre con provvedimento motivato, in qualsiasi momento della procedura concorsuale, l'esclusione dal concorso, per difetto dei prescritti requisiti, per la mancata o incompleta presentazione della documentazione prevista o in esito alle verifiche richieste dalla medesima procedura concorsuale, nonche' di non procedere all'assunzione o di revocare la medesima, in caso di accertata mancanza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso. L'amministrazione si riserva, inoltre, la facolta' di annullare o revocare il presente bando di concorso, sospendere o rinviare lo svolgimento dello stesso, anche per cause operative o tecniche non prevedibili, nonche' le connesse attivita' di assunzione; sospendere l'assunzione dei vincitori in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, anche in applicazione di disposizioni di contenimento della spesa pubblica che impedissero, in tutto o in parte, o imponessero di differire o ritardare assunzioni di personale. Roma, 27 ottobre 2021 La Capo Dipartimento: Vaccaro