Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
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Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 94 del 26-11-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 26-12-2021) Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2022. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 26-11-2021 |
Data Scadenza bando | 26-12-2021 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (Scad. 26-12-2021)
Concorso, per titoli ed esami, per la nomina di diciassette Sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale dei Corpi della Marina Militare. Anno 2022.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare di concerto con IL COMANDANTE GENERALE del corpo delle capitanerie di porto Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, concernente il «regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, concernente le funzioni dei dirigenti di Uffici dirigenziali generali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti» e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, concernente il «Codice in materia di protezione dei dati personali» e relative disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva n. 95/46/CE» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, concernente il «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, recante «Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009 concernente le equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, il titolo II del libro IV, concernente norme per il reclutamento del personale militare, e l'art. 2186 che fa salva l'efficacia dei decreti ministeriali non regolamentari, delle direttive, delle istruzioni, delle circolari, delle determinazioni generali del Ministero della difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati in attuazione della precedente normativa abrogata dal predetto codice, fino alla loro sostituzione; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni, e, in particolare, i titoli II e III del libro IV, concernenti norme per il reclutamento e la formazione del personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, concernente disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390- recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Visti il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a Ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei Vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12 gennaio 2015, n. 2; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della Sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'Ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto l'art. 2, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate, ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244»; Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; Visto il decreto ministeriale 18 ottobre 2018, concernente, tra l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio, tipologia e modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove d'esame per il reclutamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021 - 2023 (Legge di bilancio 2021); Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0093503 del 17 maggio 2021 dello Stato maggiore della difesa concernente il piano dei reclutamenti per l'anno 2022; Vista la lettera n. M_D MSTAT0064620 del 30 luglio 2021, con la quale lo Stato maggiore della Marina militare ha chiesto di indire per l'anno 2022 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la nomina di complessivi diciassette ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, di cui sei nel Corpo del genio della Marina - uno specialita' genio navale sommergibilista, tre specialita' armi navali e due specialita' infrastrutture -, tre nel Corpo sanitario militare marittimo, tre nel Corpo di commissariato militare marittimo e cinque nel Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77; Visto il decreto ministeriale 6 luglio 2020 concernente le «Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle Forze armate, delle Forze di polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, volte a prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 16 luglio 2021, concernente la nomina dell'Ammiraglio ispettore Nicola Carlone a Comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne succ. n. 1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale militare; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami, per la nomina a Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare: a) concorso per la nomina di sei sottotenenti di vascello del Corpo del genio della Marina, cosi' suddivisi: 1) uno per la specialita' genio navale sommergibilista; 2) tre per la specialita' armi navali (di cui uno sommergibilista); 3) due per la specialita' infrastrutturali; b) concorso per la nomina di tre ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo - medici, cosi' suddivisi: 1) due tenenti di vascello, specialisti in malattie dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina dello sport e dell'esercizio fisico; 2) un sottotenente di vascello, medico generico; c) concorso per la nomina di tre sottotenenti di vascello del Corpo di commissariato militare marittimo; d) concorso per la nomina di cinque sottotenenti di vascello del Corpo delle Capitanerie di Porto, cosi' suddivisi: 1) due per laureati in giurisprudenza; 2) tre per laureati nelle seguenti classi di laurea: ingegneria informatica, ingegneria elettronica, informatica, sicurezza informatica, ingegneria delle telecomunicazioni. 2. Nell'ambito dei concorsi di cui al precedente comma 1, sono previste le seguenti riserve di posti a favore degli ufficiali ausiliari che abbiano prestato per almeno diciotto mesi servizio senza demerito nell'Esercito, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, ai sensi dell'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66: a) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 1), due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 2) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera a), numero 3); b) un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 1) e un posto per il concorso di cui al comma 1, lettera b), numero 2); c) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera c); d) due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d), numero 1) e due posti per il concorso di cui al comma 1, lettera d), numero 2). Inoltre nel concorso di cui al precedente comma 1, ai sensi all'art. 645 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, un posto e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale di secondo grado (se unici superstiti) del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 3. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettere a), b) e c) per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento a uno o agli altri due rimanenti concorsi secondo la relativa graduatoria di merito. In caso di mancata copertura dei posti in uno dei concorsi di cui al precedente comma 1, lettera d), numeri 1) e 2), per mancanza di concorrenti idonei, la Direzione generale per il personale militare si riserva la facolta', in relazione alle esigenze della Forza armata, di portare i posti non ricoperti in aumento all'altro concorso secondo la relativa graduatoria di merito. Qualora il posto non ricoperto sia un posto riservato, esso sara' a sua volta destinato prioritariamente ai concorrenti riservatari, sempreche' nella graduatoria del concorso oggetto della devoluzione vi siano concorrenti riservatari idonei e sia rispettato il limite dell'80% previsto dal gia' citato art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 4. Resta impregiudicata per l'Amministrazione la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' previste dal concorso o l'ammissione al corso applicativo dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 5. Nel caso in cui l'Amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 6. La predetta Direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa definendone le modalita' e avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti di partecipazione 1. Possono partecipare, a uno solo dei concorsi di cui al precedente art. 1, i candidati di entrambi i sessi che, alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato nel successivo art. 4, comma 1: a) non abbiano superato il giorno di compimento del: 1) 40° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell'Esercito, della Marina militare o dell'Aeronautica militare che abbiano completato un anno di servizio in tale posizione o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 2) 34° anno di eta', se ufficiali in ferma prefissata dell'Arma dei carabinieri che abbiano completato un anno di servizio o se ufficiali inferiori delle Forze di completamento dell'Arma dei carabinieri, ai sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 3) se non appartenenti alle predette categorie: 38° anno di eta' per i tre posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 1); 35° anno di eta' per i restanti posti a concorso; b) siano cittadini italiani; c) godano dei diritti civili e politici; d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego presso una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare ovvero prosciolti, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento volontario nelle Forze armate o di Polizia per motivi disciplinari o di inattitudine alla vita militare, a esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psico-fisica; e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. In tal caso, l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato in copia digitale alla domanda di partecipazione al concorso; f) non siano stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non siano in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; g) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; h) abbiano tenuto condotta incensurabile; i) non abbiano tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non danno sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; j) siano in possesso di uno dei seguenti titoli di studio: 1) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a, numero 1): LM 28 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettrica), LM 33 (classe delle lauree magistrali in ingegneria meccanica), LM 34 (classe delle lauree magistrali in ingegneria navale); 2) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a, numero 2): LM 32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM 18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM 66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-40 (classe delle lauree magistrali in matematica), LM 17 (classe delle lauree magistrali in fisica), LM 29 (classe delle lauree in ingegneria elettronica), LM 27 (classe delle lauree magistrali in telecomunicazioni); 3) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera a) numero 3): LM-4 (classe delle lauree magistrali in architettura e ingegneria edile-architettura), LM-23 (classe delle lauree magistrali in ingegneria civile), LM-24 (classe delle lauree magistrali in ingegneria dei sistemi edilizi), LM-26 (classe delle lauree magistrali in ingegneria della sicurezza), LM-35 (classe delle lauree magistrali in ingegneria per l'ambiente e il territorio) e LM-48 (classe delle lauree magistrali in pianificazione territoriale urbanistica e ambientale). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio di una delle seguenti professioni, ai sensi degli articoli 15, 16, 45 e 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 328/2001: architetto; pianificatore territoriale; ingegnere civile e ambientale; 4) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), n. 1): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso di una delle seguenti specializzazioni: malattie dell'apparato respiratorio, chirurgia generale, chirurgia toracica, chirurgia vascolare, dermatologia e venereologia, ginecologia e ostetricia, igiene e medicina preventiva, medicina interna, medicina del lavoro, neurologia, oftalmologia, otorinolaringoiatria, psichiatria, radiodiagnostica, traumatologia e ortopedia, urologia, chirurgia maxillo-facciale, medicina d'emergenza-urgenza, anestesia rianimazione terapia intensiva e del dolore, malattie apparato cardiovascolare, medicina legale e delle assicurazioni, medicina dello sport e dell'esercizio fisico; 5) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera b), numero 2): LM-41 (classe delle lauree magistrali in medicina e chirurgia). I concorrenti devono, inoltre, essere in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo; 6) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera c): LM-16 (classe delle lauree magistrali in finanza), LM-56 (classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia) e LM-77 (classe delle lauree magistrali in scienze economico-aziendali); 7) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 1): LMG/01 (classe delle lauree magistrali in giurisprudenza); 8) per il concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettera d), numero 2): LM-32 (classe delle lauree magistrali in ingegneria informatica), LM-29 (classe delle lauree magistrali in ingegneria elettronica), LM-18 (classe delle lauree magistrali in informatica), LM-66 (classe delle lauree magistrali in sicurezza informatica), LM-27 (classe delle lauree magistrali in ingegneria delle telecomunicazioni). Saranno ritenuti validi anche i titoli di laurea conseguiti secondo i precedenti ordinamenti, in virtu' delle corrispondenze indicate dal decreto interministeriale 9 luglio 2009 e successive modifiche e integrazioni. Per i titoli di studio conseguiti all'estero e' richiesta la dichiarazione di equipollenza ovvero di equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare nella domanda di partecipazione di aver presentato la relativa richiesta, ovvero le sole lauree magistrali conseguite in territorio nazionale, riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il presente decreto. In entrambi i casi, i concorrenti dovranno produrre ed allegare alla domanda di candidatura una dichiarazione che riporti gli estremi del provvedimento di equipollenza oppure copia del provvedimento stesso. Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti con il presente bando e l'ammissione dei medesimi al prescritto corso applicativo sono subordinati al possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare, da accertarsi con le modalita' di cui ai successivi articoli 10 e 11. 3. I requisiti di partecipazione di cui al precedente comma 1 devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi. Gli stessi, fatta eccezione per quello di cui al comma 1, lettera a) del presente articolo dovranno essere mantenuti fino alla data di nomina a ufficiale in servizio permanente e durante la frequenza del previsto corso applicativo.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it area «siti di interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi e scuole militari», link «concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare domanda di partecipazione ai concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione dei concorsi. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i concorrenti dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS). 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate.
Art. 4 Domande di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. Il sistema informatico consente di salvare una bozza della domanda nel proprio profilo on-line, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. I candidati, al momento della compilazione della domanda di partecipazione, predispongono copia per immagini (un unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei documenti/autocertificazioni che intendono o devono allegare alla domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui al successivo art. 14, ovvero quelle attestanti l'equiparazione del titolo di studio posseduto, qualora conseguito all'estero, nonche' quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. E' cura del candidato assegnare a tale file il nome corrispondente al certificato/attestazione nello stesso contenute (ad es.: titoli_merito.pdf, equiparazione.pdf, titoli_preferenza.pdf ecc.). 3. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro la scadenza del termine previsto per la presentazione della stessa. Terminata la compilazione i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifiche da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata in occasione della prima prova concorsuale. 4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, l'universita' presso cui hanno conseguito il titolo di studio costituente requisito di partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio. 5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte conclude la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei dati sui quali l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito e/o preferenziali. 6. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi mezzo, anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati e/o senza la previa registrazione al portale non saranno prese in considerazione e il candidato non verra' ammesso alla procedura concorsuale. 7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'Amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni congruo rispetto a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso, resta comunque invariata all'iniziale termine di scadenza per la presentazione delle domande di cui al precedente comma 1 la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2. 8. Qualora l'avaria del sistema informatico fosse tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato nel portale dei concorsi nonche' nel sito www.persomil.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 9. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 10. La Direzione generale per il personale militare potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 11. Il sistema provvedera' a informare i Comandi di appartenenza, tramite messaggio al rispettivo indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle loro dipendenze. Tali comandi, per il personale dell'Esercito, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, dovranno provvedere: a) se in servizio a: redigere, per ciascun concorrente, apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione al concorso, con la seguente motivazione: «partecipazione al concorso ruolo normale della Marina militare - anno 2022»; predisporre, la copia per immagine (file in formato PDF) salvata su idoneo supporto informatico non riscrivibile (CD/DVD), uno per ogni concorrente alla proprie dipendenze della seguente documentazione: stato di servizio o foglio matricolare aggiornati come sopra; attestazione e dichiarazione di completezza; libretto personale o cartella personale. La suddetta documentazione, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (fac-simile in allegato A, che costituisce parte integrante al presente bando) dovra' pervenire, entro il ventesimo giorno successivo alla scadenza del termine per la presentazione delle domande, all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice; b) se in congedo predisporre la documentazione di cui al secondo alinea della precedente lettera a) da trasmettere, unitamente ad apposita lettera di trasmissione sulla quale dovra' essere rilasciata dichiarazione di conformita' di cui sopra, entro il ventesimo giorno successivo al termine di scadenza per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso, all'indirizzo di posta certificata «persomil@postacert.difesa.it» della Direzione generale per il personale militare che provvedera' a consegnarla alla commissione esaminatrice. 12. Per i concorrenti in servizio o in congedo della Marina militare, fatto salvo l'obbligo per i comandi dei concorrenti in servizio di redigere e trasmettere, nei termini sopraindicati, il documento caratteristico, l'attestazione e la dichiarazione di completezza prescritti per la partecipazione ai concorsi all'11^ Divisione della Direzione generale per il personale militare, le pratiche personali riservate verranno rese disponibili alle commissioni esaminatrici direttamente dalla Direzione generale per il personale militare.
Art. 5 Comunicazioni con i concorrenti 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il concorrente puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 2. Le comunicazioni di carattere collettivo, hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Le eventuali comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai concorrenti nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 3. Salvo quanto previsto dal precedente art. 4, comma 4, i candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per la presentazione delle domande, eventuali comunicazioni (ad es. variazione della residenza, della posizione giudiziaria, della sede di servizio, dei recapiti ecc.), tramite messaggio di posta elettronica (PE) -utilizzando esclusivamente un account di PE- all'indirizzo persomil@persomil.difesa.it o posta elettronica certificata (PEC) -utilizzando esclusivamente un account di PEC- all'indirizzo persomil@postacert.difesa.it indicando il concorso al quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un documento di identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fisso e mobile. 5. Per semplificare le operazioni di gestione del flusso automatizzato della posta in ingresso alla Direzione generale per il personale militare, l'oggetto di tutte le comunicazioni inviate dai candidati dovra' essere preceduto dal codice «RN_MM_2022_3S».
Art. 6 Svolgimento dei concorsi 1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui al precedente art. 1, comma 1, prevede: a) due prove scritte; b) valutazione dei titoli di merito; c) accertamenti psico-fisici; d) accertamento attitudinale; e) prova orale; f) prova orale facoltativa di lingua straniera. I concorrenti ammessi alle prove e agli accertamenti suindicati dovranno presentarsi muniti di carta d'identita' o altro documento di riconoscimento provvisto di fotografia, in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 2. L'Amministrazione della difesa non rispondera' di eventuale danneggiamento o perdita di oggetti personali che i concorrenti lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti di cui al comma 1 del presente articolo. 3. A mente dell'art. 580, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli di sesso femminile che si siano trovati nelle condizioni di cui all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto dell'approvazione della graduatoria di merito del concorso al quale partecipano dovranno essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti previsti nel precedente comma 1. In caso contrario saranno esclusi dal concorso.
Art. 7 Commissioni 1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: a) la commissione esaminatrice, distinta per ciascun corpo, per le prove scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove orali e per la formazione della graduatoria di merito; b) la commissione per gli accertamenti psico-fisici, unica per tutti i corpi; c) la commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, per tutti i corpi; d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per tutti i corpi. 2. Le commissioni esaminatrici di cui al precedente comma 1, lettera a), distinte per ciascun corpo, saranno cosi' composte: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Vascello, presidente; b) due o piu' ufficiali di grado non inferiore a Capitano di Corvetta, membri; c) un ufficiale inferiore o un sottufficiale della Marina militare di grado non inferiore a Primo Maresciallo ovvero un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario senza diritto di voto. La predetta commissione potra' essere integrata da uno o piu' esperti civili o militari, per le singole materie oggetto di esame, in qualita' di membri aggiunti. I membri aggiunti avranno diritto di voto nelle sole materie per le quali sono stati chiamati a integrare la commissione. 3. La commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Amministrazione della difesa o di medici specialisti esterni. 4. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari, di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: a) un ufficiale medico di grado non inferiore a Capitano di Fregata del Corpo sanitario militare marittimo, presidente; b) due o piu' ufficiali medici di grado non inferiore a Tenente di Vascello del Corpo sanitario militare marittimo, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare del ruolo marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali medici specialisti della Marina militare o di medici specialisti esterni. Gli ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo facenti parte di detta commissione dovranno essere diversi da quelli che abbiano fatto parte della commissione per gli accertamenti psico-fisici di cui al precedente comma 3. 5. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: a) un ufficiale di grado non inferiore a Capitano di Fregata, presidente; b) due ufficiali specialisti in selezione attitudinale o con qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di grado inferiore a quello del Presidente, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; c) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale della Marina militare appartenente al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. Detta commissione si avvarra' del supporto di ufficiali specialisti in selezione attitudinale. 6. Le commissioni di cui al precedente comma 1, lettere b) e d) devono far pervenire alla Direzione generale per il personale militare - I Reparto reclutamento e disciplina - 1^ Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3^ Sezione - viale dell'Esercito n. 186 - 00143 Roma, i rispettivi verbali entro il terzo giorno dalla data di completamento degli stessi.
Art. 8 Prove scritte 1. I candidati ai concorsi che non riceveranno comunicazione di esclusione dovranno sostenere le prove scritte di cultura tecnico-professionale, con inizio non prima delle 8,30, secondo il calendario e le sedi che verranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi, aventi valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. Dette prove scritte avranno luogo presso l'Accademia navale di Livorno, viale Italia n. 72 ovvero presso il centro di selezione della Marina militare di Ancona - via della Marina n. 1, con inizio presumibilmente dal mese di gennaio 2022 ed avranno la durata di due giorni. Eventuali modifiche delle date o della sede di svolgimento di dette prove saranno rese note con avviso pubblicato sul portale dei concorsi di cui al precedente art. 5, comma 2, con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. I concorrenti saranno tenuti a presentarsi entro le 7,30, nella sede e nei giorni indicati nel predetto avviso, muniti del documento di riconoscimento di cui all'art. 6, comma 1, nonche' di copia del messaggio di posta elettronica della corretta acquisizione e protocollazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'art. 4, comma 4. Essi dovranno portare al seguito una penna a sfera a inchiostro indelebile nero, mentre la carta sara' loro fornita sul posto. Coloro che risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 3. Le materie sulle quali verteranno le prove scritte e i relativi programmi sono riportati, in relazione a ciascun concorso, negli allegati B, C, D, E, F, G e H che costituiscono parte integrante del presente bando. Per quanto concerne le modalita' di svolgimento delle prove, saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 4. Prima dell'inizio della prova, la predetta commissione valutatrice rendera' note ai concorrenti le modalita' di svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche' le modalita' di valutazione della stessa 5. Le prove scritte si intenderanno superate se il concorrente avra' conseguito in ciascuna di esse un punteggio non inferiore a 18/30. 6. La Direzione generale per il personale militare, presumibilmente a partire dal mese di marzo 2022, pubblichera' nel portale dei concorsi, l'esito delle prove scritte e per coloro che abbiano superato le citate prove, nello stesso periodo, pubblichera' anche il diario di convocazione per i successivi accertamenti di cui agli articoli 10, 11. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti.
Art. 9 Valutazione dei titoli di merito 1. Allo scopo di contrarre i tempi delle procedure concorsuali nel rispetto della economicita' e celerita' dell'azione amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a) valuteranno, previa identificazione dei relativi criteri, i titoli di merito dei soli concorrenti che risulteranno idonei alle prove scritte. A tal fine le commissioni, dopo aver corretto in forma anonima gli elaborati, procederanno a identificare esclusivamente gli autori di quelli giudicati insufficienti, in modo da definire, per sottrazione, l'elenco dei concorrenti idonei. Il riconoscimento di questi ultimi dovra' comunque avvenire dopo la valutazione dei titoli di merito. Le commissioni esaminatrici valuteranno i titoli, posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che siano stati dichiarati con le modalita' indicate nel precedente art. 4, ovvero risultino dalla documentazione matricolare e caratteristica. E' onere dei concorrenti fornire informazioni dettagliate su ciascuno dei titoli posseduti, tra quelli indicati nell'allegato I, ai fini della loro corretta valutazione da parte della commissione esaminatrice. Qualora sul modello di domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito posseduti fosse insufficiente per elencare gli stessi in maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare alla domanda delle dichiarazioni sostitutive rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con le modalita' indicate nel comma 3 dell'art. 4 del presente decreto. Per quanto attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la stessa sia reperibile sui siti internet delle societa' editrici o delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i concorrenti dovranno indicare nella domanda i percorsi (URL - Uniform resource locator) necessari per raggiungere nella rete la pubblicazione di interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa i concorrenti, dopo averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno produrne copia all'atto della presentazione alla prova scritta. 2. Formeranno oggetto di valutazione da parte della predetta commissione, fermo restando quanto precisato per le pubblicazioni di carattere tecnico-scientifico, solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi, per i quali i concorrenti abbiano fornito, entro la data medesima, analitiche e complete informazioni con una delle modalita' suindicate. 3. La commissione disporra' di un punteggio complessivo fino a un massimo di 15 punti, ripartiti secondo quanto riportato nel citato allegato I.
Art. 10 Accertamenti psico-fisici 1. Tutti i concorrenti idonei alle prove di cui al precedente art. 8 verranno sottoposti agli accertamenti sanitari, volti al riconoscimento del possesso dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quali ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. Gli accertamenti psico-fisici di cui al presente articolo, nonche' l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 11 avranno luogo indicativamente nel mese di marzo 2022, secondo il calendario di convocazione di cui al precedente art. 8, comma 6, presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, via delle Palombare n. 3. I concorrenti per essere sottoposti agli accertamenti dovranno essere muniti dei documenti indicati nel successivo comma 2 e, durante il periodo di permanenza presso il predetto Centro (durata presunta: giorni due), non fruiranno di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione. Coloro che non si presenteranno nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, fatte salve le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 2. I concorrenti, all'atto della presentazione presso il Centro di selezione della Marina militare di Ancona, dovranno consegnare i seguenti documenti, in originale o in copia resa conforme nei termini di legge, rilasciati, da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento), in data non anteriore a sei mesi da quella di presentazione agli accertamenti psico-fisici, salvo diverse indicazioni: a) se ne sono gia' in possesso, esame radiografico del torace in due proiezioni con relativo referto - solo se esiste dubbio diagnostico da parte della commissione medica l'esame radiografico verra' effettuato presso il Centro di selezione -; b) ai soli fini dell'eventuale successivo impiego, referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio quantitativo del glucosio 6-fosfatodeidrogenasi (G6PD); c) originale o copia conforme dei seguenti esami ematochimici ed esami strumentali, corredati di referto, rilasciati in data non anteriore a sei mesi precedenti la visita, ad eccezione di quello riguardante il gruppo sanguigno: 1) emocromo completo con formula leucocitaria; 2) VES; 3) glicemia; 4) creatininemia; 5) trigliceridemia; 6) colesterolemia totale e frazionata; 7) bilirubinemia diretta e indiretta; 8) gamma GT; 9) transaminasemia (GOT e GPT); 10) markers virali delle epatiti: anti-HAV, HbsAg, anti-HBs, anti-HBc e anti-HCV; 11) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 12) attestazione del gruppo sanguigno; 13) markers virali: anti HAV (IgM ed IgG), HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; 14) ricerca anticorpi per HIV; 15) azotemia; d) certificato, conforme al modello riportato nell'allegato L, che costituisce parte integrante del presente decreto, rilasciato dal proprio medico di fiducia e controfirmato dagli interessati, attestante lo stato di buona salute, la presenza/assenza di pregresse manifestazioni emolitiche, gravi manifestazioni immunoallergiche, gravi intolleranze ed idiosincrasie a farmaci o alimenti. Tale certificato dovra' avere una data di rilascio non anteriore a sei mesi a quella di presentazione e la sua mancata consegna determinera' l'esclusione dal concorso; e) originale e copia conforme del certificato medico in corso di validita' annuale, attestante l'idoneita' all'attivita' sportiva agonistica per l'atletica leggera e per il nuoto, ovvero per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto del Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982 ovvero per le prove indette dal Ministero della difesa per la partecipazione alle selezioni per l'arruolamento, in data non anteriore a un anno rispetto a quella di presentazione alle prove, rilasciato da un medico appartenente alla Federazione medico-sportiva italiana ovvero a struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento) e che esercita in tali ambiti in qualita' di medico specializzato in medicina dello sport. La mancata o difforme presentazione di tale certificato comportera' l'esclusione dal concorso; f) i soli concorrenti di sesso femminile dovranno, inoltre, presentarsi muniti di: 1) ecografia pelvica con relativo referto, eseguita, con modalita' sovrapubica, entro i sei mesi precedenti la data degli accertamenti psico-fisici; 2) referto attestante l'esito del test di gravidanza (mediante analisi su sangue o urine), effettuato entro i cinque giorni precedenti la data di presentazione agli accertamenti psico-fisici; g) i soli concorrenti risultati vincitori dei concorsi, al momento della presentazione al corso applicativo, dovranno produrre inoltre, il certificato di cui al successivo art. 15, comma 5. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (in quest'ultimo caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in originale della struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento). La mancata presentazione anche di uno solo dei suddetti documenti sanitari, a eccezione di quelli di cui alle lettere a), b), c), numero 11, c) numero 12 e g) del presente comma, comportera' l'esclusione dagli accertamenti psico-fisici e, quindi, dal concorso. Il referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD dovra' comunque essere prodotto dai concorrenti all'atto dell'incorporamento, qualora vincitori. 3. La commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), acquisiti i documenti indicati nel comma 2 del presente articolo, accertera' direttamente il possesso dei seguenti ulteriori specifici requisiti: a) parametri fisici: composizione corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207 accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, citati nelle premesse. I predetti parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva non sono accertati nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare; b) apparato visivo: visus corretto non inferiore a 10/10 in ciascun occhio dopo aver corretto con lenti ben tollerate il vizio di rifrazione che non dovra' superare in ciascun occhio le 3 diottrie per la miopia e l'astigmatismo miopico composto, le 3 diottrie per l'ipermetropia e l'astigmatismo ipermetropico composto, le 2 diottrie per l'astigmatismo miopico e ipermetropico semplice, le 3 diottrie per l'astigmatismo misto, le 1,5 diottrie per la componente cilindrica negli astigmatismi composti e misti, le 3 diottrie per l'anisometropia sferica e astigmatica, purche' siano presenti la fusione e la visione binoculare. Senso cromatico normale alle lane; c) apparato uditivo: la funzionalita' uditiva sara' saggiata con esame audiometrico tonale liminare in camera silente. Potra' essere tollerata una perdita uditiva monolaterale/bilaterale isolata: valori >20 e ≤ 30 dB per le frequenze tra 500 e 3000 Hz e ≤ 35 dB a 250-4000-6000-8000 Hz. Monolaterale: valori maggiori di 20 e ≤ 30 dB; Bilaterale: PPT maggiore del 20% e ≤ 25%; d) dentatura: in buone condizioni; sara' consentita la mancanza di un massimo di otto denti non contrapposti, purche' non associati a parodontopatia giovanile e non tutti dallo stesso lato e tra i quali non figurino piu' di un incisivo e di un canino; nel computo dei mancanti non dovranno essere conteggiati i terzi molari; gli elementi mancanti dovranno essere sostituiti con moderna protesi fissa che assicuri la completa funzionalita' della masticazione; i denti cariati dovranno essere opportunamente curati. 4. La suddetta commissione disporra' per tutti i concorrenti, tranne quelli in accertato stato di gravidanza, che costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare, le visite specialistiche e gli accertamenti sottoelencati: a) visita medica generale, in tale sede la commissione giudichera' altresi' inidoneo il candidato che presenti tatuaggi e altre permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se lesivi del decoro dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare di cui al regolamento e alle eventuali discendenti norme tecniche; b) visita cardiologica con ECG a riposo; c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; d) visita oculistica; e) visita odontoiatrica; f) valutazione dell'apparato locomotore; g) visita psichiatrica; h) analisi delle urine per la ricerca di eventuali cataboliti di sostanze stupefacenti e/o psicotrope quali amfetamine, cannabinoidi, barbiturici, oppiacei e cocaina. In caso di positivita', disporra' l'effettuazione sul medesimo campione del test di conferma (gascromatografia con spettrometria di massa); i) controllo dell'abuso sistematico di alcool; j) ogni ulteriore indagine clinico specialistica, laboratoristica e/o strumentale (compreso l'esame radiologico) ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale. Nel caso in cui si rendesse necessario sottoporre il concorrente a indagini radiologiche, indispensabili per l'accertamento e la valutazione di eventuali patologie, in atto o pregresse, non altrimenti osservabili ne' valutabili con diverse metodiche o visite specialistiche, lo stesso dovra' sottoscrivere la dichiarazione di cui all'allegato M, che costituisce parte integrante del presente bando. Gli interessati, all'atto della presentazione, dovranno rilasciare un'apposita dichiarazione di informazione all'effettuazione del predetto protocollo diagnostico, nonche' un'ulteriore dichiarazione di informazione sui protocolli vaccinali previsti per il personale militare, in conformita' a quanto riportato nell'allegato N, che costituisce parte integrante del presente bando. 5. In caso di accertato stato di gravidanza la commissione preposta ai suddetti accertamenti psico-fisici non potra' in nessun caso procedere agli accertamenti di cui ai precedenti commi 3 e 4 e dovra' astenersi dalla pronuncia del giudizio, a mente dell'art. 580 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, secondo il quale lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento dell'idoneita' al servizio militare. Pertanto, nei confronti delle concorrenti il cui stato di gravidanza e' stato accertato anche con le modalita' previste dal presente articolo, la commissione procedera' alla convocazione al predetto accertamento in data compatibile con la definizione della graduatoria di cui al successivo art. 14. Se in occasione della seconda convocazione il temporaneo impedimento perdura, la preposta commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b) ne dara' notizia alla Direzione generale per il personale militare che ammettera' d'ufficio le stesse concorrenti, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate. Le vincitrici dei concorsi rinviate, per i motivi di cui sopra, saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del concorso per il quale originariamente hanno presentato domanda. La relativa posizione di graduatoria nell'ambito del corso originario verra' determinata, ove previsto, sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termine del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno. In ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. 6. Gli accertamenti di cui al presente articolo saranno volti al riconoscimento dell'idoneita' psico-fisica dei concorrenti al servizio incondizionato quali Ufficiali nei ruoli normali della Marina militare. La commissione, al termine degli accertamenti, provvedera' a definire per ciascun concorrente, secondo i criteri stabiliti dalla normativa e dalle direttive vigenti, il profilo sanitario che terra' conto delle caratteristiche somato-funzionali, nonche' degli specifici requisiti psico-fisici suindicati. In caso di mancata presentazione del referto di analisi di laboratorio concernente il dosaggio del G6PD, ai fini della definizione della caratteristica somato-funzionale AV, limitatamente alla carenza del predetto enzima, al coefficiente attribuito sara' aggiunta la dicitura «deficit di G6PD non definito». 7. Saranno giudicati idonei i concorrenti: a) non affetti da alcuna delle imperfezioni o infermita' previste dall'elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di inidoneita' al servizio militare di cui all'art. 582 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e della vigente direttiva applicativa emanata con decreto ministeriale 4 giugno 2014; b) in possesso di un profilo somato-funzionale minimo pari a 2 in tutti gli apparati in base alla direttiva tecnica per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, emanata dalla vigente direttiva applicativa con decreto ministeriale 4 giugno 2014. Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. Altresi', i concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit di G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione, rinvenibile nell'allegato O del bando; 8. Saranno giudicati inidonei i concorrenti per i quali sono comprovati: a) imperfezioni e infermita' previste dalla vigente normativa in materia di inabilita' al servizio militare; b) abuso sistematico di alcool; c) uso anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' utilizzo di sostanze psicotrope a scopo voluttuario non terapeutico; d) malattie o lesioni acute per le quali siano previsti tempi lunghi di recupero dello stato di salute e dei requisiti necessari per la frequenza del corso applicativo; e) malformazioni e infermita' comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale Ufficiale in servizio permanente nei ruoli normali della Marina militare. 9. La commissione medica, seduta stante, comunichera' al concorrente l'esito degli accertamenti psico-fisici, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina o Sanitario militare marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione del profilo sanitario; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo del genio della Marina o Sanitario militare marittimo o delle Capitanerie di porto», con l'indicazione della causa di inidoneita'. 10. Nei confronti dei candidati che all'atto degli accertamenti psico-fisici siano riconosciuti affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa, tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti richiesti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso, la commissione non esprimera' giudizio, ne' definira' il profilo sanitario, ma fissera' il termine, che non potra' superare la data prevista per il completamento della prova orale da parte di tutti i concorrenti, entro il quale li sottoporra' a ulteriori accertamenti psico-fisici per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita'. Costoro, per esigenze organizzative, potranno essere ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali e le successive prove concorsuali. I concorrenti che, al momento della nuova visita, non avranno recuperato la prevista idoneita' psico-fisica saranno giudicati inidonei ed esclusi dal concorso. Tale giudizio sara' comunicato seduta stante agli interessati. 11. Il giudizio riportato negli accertamenti sanitari e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni. Essi potranno tuttavia presentare, seduta stante a pena di inammissibilita', presso lo stesso Centro di selezione della Marina militare di Ancona, specifica istanza di riesame di tale giudizio di inidoneita', che dovra' poi essere supportata da specifica documentazione rilasciata a riguardo da struttura sanitaria pubblica, relativamente alle cause che hanno determinato il giudizio di inidoneita'. Tale documentazione dovra' improrogabilmente giungere, con le modalita' indicate al precedente art. 5, comma 3, al Ministero della difesa - Direzione generale per il personale militare, entro il decimo giorno successivo a quello di effettuazione degli accertamenti psico-fisici. Per ragioni di carattere organizzativo, al fine di contrarre i tempi delle procedure concorsuali, i concorrenti che presentano istanza di ulteriori accertamenti sanitari sono ammessi con riserva a sostenere gli accertamenti attitudinali di cui al successivo art. 11. Il mancato inoltro della documentazione sanitaria di supporto dell'istanza di ulteriori accertamenti sanitari, con le modalita' e nella tempistica sopraindicata, nonche' alle istanze di revisione per i motivi di inidoneita' di cui al precedente comma 8, lettere a) e b) determineranno il mancato accoglimento dell'istanza medesima e il giudizio di inidoneita' riportato al termine degli accertamenti psico-fisici si intendera' confermato. In tal caso gli interessati riceveranno apposita comunicazione da parte della Direzione generale per il personale militare. Sara' considerato nullo l'eventuale giudizio di idoneita' conseguito negli accertamenti attitudinali sostenuti con riserva. Qualora invece la documentazione sanitaria giunga correttamente alla sopracitata Direzione generale, la stessa sara' valutata dalla commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera c) la quale, solo se lo riterra' necessario, potra' sottoporre gli interessati a ulteriori accertamenti sanitari prima di emettere il giudizio definitivo. I concorrenti giudicati inidonei anche a seguito della valutazione sanitaria di cui al presente comma o degli ulteriori accertamenti sanitari disposti, nonche' quelli che rinunceranno ai medesimi, saranno esclusi dal concorso.
Art. 11 Accertamenti attitudinali 1. Contestualmente agli accertamenti psico-fisici di cui al precedente art. 10, i candidati saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), all'accertamento attitudinale, consistente nello svolgimento di una serie di prove (test, questionari e intervista attitudinale individuale) volte a valutare oggettivamente il possesso dei requisiti necessari per un positivo inserimento in Forza armata e nello specifico ruolo. Tale valutazione si articolera' in specifici indicatori attitudinali per le seguenti aree di indagine: a) area dello stile di pensiero; b) area delle emozioni e relazioni; c) area della produttivita' e delle competenze gestionali; d) area motivazionale. 2. A ciascuno degli indicatori attitudinali verra' attribuito un punteggio di livello, la cui assegnazione terra' conto della seguente scala di valori: a) punteggio 1: livello di forte carenza dell'indice in esame; b) punteggio 2: livello scarso dell'indice in esame; c) punteggio 3: livello medio dell'indice in esame; d) punteggio 4: livello discreto dell'indice in esame; e) punteggio 5: livello buono/ottimo dell'indice in esame. 3. La commissione assegnera' il punteggio di livello finale a ciascun concorrente sulla base delle risultanze dei test, delle prove di performance, delle valutazioni degli ufficiali psicologi e di quelle degli ufficiali colloquiatori; tale punteggio sara' diretta espressione degli elementi preponderanti emergenti dai diversi momenti valutativi. Al termine dell'accertamento attitudinale, la commissione esprimera' nei confronti di ciascun candidato un giudizio di idoneita' o di inidoneita'. Il giudizio di inidoneita' verra' espresso nel caso in cui il concorrente riporti un punteggio di livello attitudinale globale inferiore a quello minimo previsto dalla vigente normativa tecnica. 4. La commissione, seduta stante, comunichera' a ciascun concorrente l'esito dell'accertamento attitudinale, sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: a) «idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina»; b) «inidoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale della Marina» con l'indicazione del motivo. Il giudizio riportato nell'accertamento attitudinale e' definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati inidonei saranno esclusi dal concorso. 5. A detto accertamento saranno sottoposti, con riserva, anche i concorrenti di cui al precedente art. 10, commi 10 e 11. Tali concorrenti, se giudicati inidonei al termine dell'accertamento attitudinale, non saranno ammessi a sostenere i predetti accertamenti psico-fisici.
Art. 12 Prove orali 1. I concorrenti risultati agli accertamenti di cui agli articoli 10 e 11 saranno ammessi a sostenere le prove orali, che avranno luogo presso l'Accademia navale, viale Italia n. 72 (indicativamente nel mese di maggio 2022). Il calendario di convocazione a tali prove sara' reso noto almeno venti giorni prima dell'effettuazione delle prove orali, con avviso inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni del portale concorsi. La predetta comunicazione avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 2. Coloro che risulteranno assenti nel giorno stabilito saranno considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso, quali che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa di forza maggiore, ferme restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 3. Le modalita' di svolgimento e i programmi delle prove orali sono riportati nei citati allegati B, C, D, E, F, G e H. 4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente avra' ottenuto in ciascuna delle materie oggetto della stessa una votazione non inferiore a 18/30, utile per la formazione delle graduatorie di merito di cui al successivo art. 14. Il punteggio della prova risultera' dalla media dei voti riportati in ciascuna materia. 5. I concorrenti idonei nella prova orale, se lo abbiano chiesto nella relativa domanda di partecipazione al concorso, sosterranno la prova orale facoltativa di una lingua straniera scelta tra francese, inglese, spagnola e tedesca, con le modalita' riportate nel paragrafo 3 dei citati allegati B, C, D, E, F, G e H. 6. Ai concorrenti che supereranno la prova orale facoltativa di lingua straniera sara' assegnato un punteggio aggiuntivo in relazione al voto conseguito, cosi' determinato: a) fino a 20/30: punti 0; b) 21/30: punti 0,20; c) 22/30: punti 0,40; d) 23/30: punti 0,60; e) 24/30: punti 0,80; f) 25/30: punti 1,00; g) 26/30: punti 1,20; h) 27/30: punti 1,40; i) 28/30: punti 1,60; j) 29/30: punti 1,80; k) 30/30: punti 2,00.
Art. 13 Graduatorie di merito 1. Le graduatorie di merito degli idonei, distinte per ciascuno dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, saranno formate dalle commissioni esaminatrici di ciascun concorso secondo l'ordine del punteggio conseguito da ogni singolo candidato, ottenuto sommando: a) la media dei punteggi conseguiti nelle prove scritte; b) il punteggio riportato nella prova orale; c) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; d) l'eventuale punteggio aggiuntivo conseguito nella prova orale facoltativa di lingua straniera; 2. Nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto della riserva di posti per gli Ufficiali ausiliari di cui all'art. 678, comma 4 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. I posti riservati, qualora non ricoperti per carenza di riservatari idonei, saranno devoluti a favore di altri concorrenti idonei secondo l'ordine della relativa graduatoria di merito. 3. Fermo restando quanto indicato nel precedente comma 2, nei decreti di approvazione delle graduatorie si terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza previsti dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, eventualmente posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande, che i concorrenti abbiano dichiarato nella domanda di partecipazione al concorso. In assenza di titoli di preferenza, sara' preferito il concorrente piu' giovane d'eta', in applicazione del secondo periodo dell'art. 3, comma 7 della legge 15 maggio 1997, n. 127, come aggiunto dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 4. Nel caso di impossibilita' di assegnare i posti a concorso per carenza di idonei e/o a seguito di rinunce, nonostante la devoluzione prevista dal precedente art. 1, comma 3, del presente decreto, la Direzione generale si riserva la possibilita' di devolvere ulteriormente i posti non assegnati ad altro concorso dei ruoli speciali o dei ruoli normali della Marina militare, in relazione alle esigenze della Forza armata. 5. Saranno dichiarati vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando- i concorrenti che, per quanto indicato nei commi precedenti, si collocheranno utilmente nella rispettiva graduatoria di merito. 6. I decreti di approvazione delle graduatorie saranno pubblicati nel giornale ufficiale della Difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Inoltre, essi saranno pubblicati, a puro titolo informativo, nel portale dei concorsi.
Art. 14 Nomina 1. I vincitori dei concorsi saranno nominati, in relazione al concorso a cui hanno partecipato, Tenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale del Corpo sanitario militare marittimo ovvero sottotenenti di Vascello in servizio permanente nel ruolo normale, rispettivamente, del Corpo del genio della Marina -specialita' genio navale o specialita' armi navali o specialita' infrastrutture-, del Corpo sanitario militare marittimo, del Corpo di commissariato militare marittimo e del Corpo delle Capitanerie di porto, con l'anzianita' assoluta nel grado stabilita nel relativo decreto ministeriale di nomina, che sara' immediatamente esecutivo. 2. Il vincitore del concorso sottoposto -secondo il rispettivo ordinamento- a obblighi di servizio dovra', all'atto di effettivo incorporamento, presentare documentazione attestante l'assenso al proscioglimento da detti obblighi rilasciato dall'Amministrazione di competenza. 3. Il conferimento della nomina e' subordinato all'accertamento, anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della condotta e delle qualita' morali di cui all'art. 2 del presente bando. 4. I decreti ministeriali di nomina saranno pubblicati nel giornale ufficiale della Difesa. 5. I vincitori -se non sono sopravvenuti gli elementi impeditivi di cui all'art. 1, comma 4 del presente bando- saranno invitati ad assumere servizio in via provvisoria, con riserva dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti per la nomina e del superamento del corso applicativo di cui al successivo comma 5. 6. Dopo la nomina essi frequenteranno un corso applicativo di durata non superiore a un anno accademico, con le modalita' stabilite dal Comando scuole della Marina militare. All'atto della presentazione al corso, gli ufficiali dovranno contrarre una ferma di cinque anni, ai sensi dell'art. 724, comma 5, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, decorrente dalla data di inizio del corso medesimo, che avra' pieno effetto, tuttavia, solo al superamento del corso applicativo. Il rifiuto di sottoscrivere la ferma comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli stessi, dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia della documentazione comprovante l'avvenuta iscrizione all'albo dell'ordine dei medici, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2 della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. Detti ufficiali saranno sottoposti a visita di incorporamento volta a verificare il mantenimento dei requisiti previsti per il reclutamento e in tale sede, nel caso non vi abbiano provveduto in sede di accertamenti psicofisici, dovranno produrre il referto analitico attestante l'esito del dosaggio del glucosio 6-fosfato-deidrogenasi rilasciato entro trenta giorni dalla data di ammissione ai corsi da strutture sanitarie pubbliche. Inoltre, saranno sottoposti, ove necessario, al completamento del profilo vaccinale, secondo le modalita' definite nella direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale militare, allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018. A tal fine, dovranno presentare, prima dell'incorporamento: certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo delle vaccinazioni previste per la propria fascia d'eta', ai sensi del decreto-legge 7 giugno 2017, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2017, n. 119, nonche' quelle eventualmente effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi (Ig G) per morbillo, rosolia, parotite e varicella. La mancata presentazione al corso applicativo comportera' la decadenza dalla nomina, ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risulteranno non ricoperti per rinuncia o decadenza di vincitori, la Direzione generale per il personale militare potra' procedere all'ammissione al corso, entro 1/12 della durata del corso stesso, di altrettanti concorrenti idonei, secondo l'ordine della rispettiva graduatoria di merito. 7. Il concorrente di sesso femminile nominato ufficiale in servizio permanente del ruolo normale del Corpo per il quale e' stato dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso applicativo, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 8. Nei confronti degli ufficiali che supereranno il corso applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e l'anzianita' relativa verra' rideterminata in base alla media del punteggio ottenuto nella graduatoria del concorso e di quello conseguito nella graduatoria di fine corso. 9. Coloro che non supereranno o non porteranno a compimento il corso applicativo, se provenienti dalla vita civile saranno collocati in congedo, se provenienti dal personale in servizio saranno restituiti ai ruoli di provenienza. In quest'ultimo caso il periodo di durata del corso sara' computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio. 10. Agli ufficiali, una volta ammessi alla frequenza del corso applicativo, e ai concorrenti idonei non vincitori potra' essere chiesto di prestare il consenso all'essere presi in considerazione ai fini di un eventuale successivo impiego presso gli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, previa verifica del possesso dei requisiti.
Art. 15 Disposizioni per i militari 1. All'atto dell'ammissione alla frequenza dei corsi presso le Accademie, i concorrenti gia' alle armi e quelli richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, saranno cancellati dal ruolo di appartenenza, con la conseguente perdita del grado rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare, ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e c) e dell'art. 867, comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. La cancellazione avra' effetto dalla data di presentazione al corso applicativo. A tal fine, gli istituti forniranno, al termine dei ripianamenti, alle competenti Divisioni della Direzione generale per il personale militare gli elenchi dettagliati dei concorrenti gia' alle armi e di quelli richiamati dal congedo ammessi al precitato corso. Ai frequentatori del corso in parola provenienti dagli ufficiali, dai sottufficiali e dai volontari in servizio permanente espulsi o dimessi dai corsi si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 599 e 600 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, in materia di, rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano servizio i concorrenti alle armi risultati vincitori del concorso dovranno trasmettere, entro quindici giorni dalla richiesta da parte degli enti competenti, la copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge dello stato di servizio o del foglio matricolare e tutti i documenti personali aggiornati di ogni variazione, compresa quella relativa all'ammissione in Accademia, senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti il trattamento economico.
Art. 16 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui all'art. 2 del presente decreto, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a chiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dai candidati nelle domande di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. Il certificato del casellario giudiziale verra' acquisito d'ufficio. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del gia' citato decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, se dal controllo di cui al precedente comma 1 emergesse la mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti con il provvedimento emanato sulla base delle dichiarazioni non veritiere.
Art. 17 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare procedera' a escludere in ogni momento dal concorso i concorrenti che non saranno ritenuti in possesso dei prescritti requisiti, nonche' a dichiarare i medesimi decaduti dalla nomina a ufficiale in servizio permanente, qualora il difetto dei requisiti fosse accertato dopo la nomina.
Art. 18 Spese di viaggio. Licenza 1. Le spese sostenute per i viaggi da e per le sedi delle prove e degli accertamenti di cui all'art. 6 del presente decreto (compresi quelli eventualmente necessari per completare le varie fasi concorsuali), nonche' per la permanenza presso le relative sedi di svolgimento, sono a carico dei concorrenti. 2. I concorrenti, se militari in servizio, potranno fruire della licenza straordinaria per esami, compatibilmente con le esigenze di servizio, fino a un massimo di trenta giorni, nei quali devono essere computati i giorni di svolgimento delle prove e degli accertamenti suindicati, nonche' quelli necessari per il raggiungimento della sede ove si svolgeranno e per il rientro in sede. In particolare, detta licenza, cumulabile con la licenza ordinaria, potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure frazionata in piu' periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per le prove scritte. Se il concorrente manchera' di sostenere gli accertamenti e le prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua volonta', la licenza straordinaria sara' computata in licenza ordinaria dell'anno in corso.
Art. 19 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato, nonche' agli Enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento. Il presente decreto, sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2021 Il direttore generale per il personale militare Ricca Il comandante generale del Corpo delle capitanerie di porto Carlone
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