Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 30-11-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 30-12-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale dell'Esercito italiano. ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 30-11-2021
Data Scadenza bando 30-12-2021
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 30-12-2021)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale dell'Esercito italiano.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, recante «Norme sull'accesso  agli  impieghi  nelle  pubbliche
amministrazioni e le  modalita'  di  svolgimento  dei  concorsi,  dei
concorsi unici  e  delle  altre  forme  di  assunzione  nei  pubblici
impieghi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Vista la legge 16 giugno 1998,  n.  191  recante  modifiche  alla
legge 15 maggio 1997, n. 127; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  28  dicembre
2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari  in  materia  di   documentazione   amministrativa»   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  recante
«Norme generali sull'ordinamento del  lavoro  alle  dipendenze  delle
amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe  delle
sanzioni amministrative dipendenti da reato e  dei  relativi  carichi
pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei  dati  personali»  e  successive
modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice
dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto  legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  recante
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15  marzo  2010,
n. 90, recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  regolamentari  in
materia  di  Ordinamento   militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 -
registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018,  Reg.ne  succ.  n.
1832 -  concernente  la  sua  nomina  a  direttore  generale  per  il
Personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 -  registrato  alla
Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro  n.  1,  foglio  n.  390 -
recante,  tra  l'altro,  struttura  ordinativa  e  competenze   della
Direzione generale per il personale militare; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto-legge 9 febbraio  2012,  n.  5,  convertito  con
modificazioni dalla legge 4 aprile  2012,  n.  35  e  in  particolare
l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi
e prove selettive; 
    Visto  il   decreto   ministeriale   4   giugno   2014,   recante
l'approvazione della  direttiva  tecnica  riguardante  l'accertamento
delle imperfezioni e infermita' che sono causa di  non  idoneita'  al
servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per
l'ammissione ai concorsi per  il  reclutamento  nelle  Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio  2015,
n. 2»; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del  Parlamento  europeo  e
del Consiglio del 27 aprile  2016,  relativo  alla  protezione  delle
persone fisiche con  riguardo  al  trattamento  dei  dati  personali,
nonche' alla libera  circolazione  di  tali  dati  e  che  abroga  la
direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla  protezione
dei dati; 
    Visto il decreto legislativo  29  maggio  2017,  n.  94,  recante
«Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle  carriere  del
personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma  5,  secondo
periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni dalla legge 17 luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; 
    Visto il decreto del  Ministro  della  difesa  30  ottobre  2020,
recante «Ulteriori requisiti e modalita' di svolgimento dei  concorsi
per il reclutamento nei ruoli dell'Esercito  italiano,  della  Marina
militare e dell'Aeronautica militare»; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023»; 
    Visto il foglio n. 94580 del 30 giugno 2020 con il quale lo Stato
Maggiore della difesa ha  definito  il  piano  delle  assunzioni  per
l'anno 2021 e le consistenze previsionali per il triennio  2020-2023,
con le relative varianti; 
    Vista la comunicazione n. 164764 del 13 agosto 2021 con la  quale
lo  Stato  Maggiore  dell'Esercito  ha  inviato   gli   elementi   di
programmazione  per  l'emanazione  del  bando  di  concorso  per   il
reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami,  per  il
reclutamento  di  otto   orchestrali   presso   la   banda   musicale
dell'Esercito italiano, cosi' suddivisi: 
      a) sei posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti: 
        1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo  del  piccolo  in
lab) - 1^ Parte B; 
        3° Corno - 2^ Parte A; 
        1° Tamburo - 2^ Parte A; 
        2° Clarinetto piccolo in mib - 2^ Parte A; 
        2° Flicorno tenore - 2^ Parte A; 
        2° Clarinetto in sib - 2^ parte B; 
      b) 2 posti di Maresciallo ordinario per i seguenti strumenti: 
        2° Clarinetto soprano in sib n. 11 - 3^ Parte B; 
        - 2° Contrabasso ad ancia - 3^ Parte B. 
    2. Resta impregiudicata per  l'Amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando  di  concorso,  variare  il  numero  dei   posti,   modificare,
annullare, sospendere  o  rinviare  lo  svolgimento  delle  attivita'
concorsuali previste nei successivi articoli o  l'incorporamento  dei
vincitori, in ragione di  esigenze  attualmente  non  valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne  dara'
immediata comunicazione nel sito www.difesa.it - che avra' valore  di
notifica a tutti gli effetti per gli interessati.  In  ogni  caso  la
stessa amministrazione provvedera'  a  darne  comunicazione  mediante
avviso  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale -  4ª  Serie  speciale
«Concorsi ed esami» e sul portale dei concorsi secondo  le  modalita'
riportate nel presente bando nel successivo art. 5. 
    3. Nel caso in cui  l'amministrazione  eserciti  la  potesta'  di
auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non  sara'  dovuto
alcun rimborso pecuniario ai candidati circa  eventuali  spese  dagli
stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 
    4. La Direzione generale per il personale  militare  si  riserva,
altresi', la facolta',  nel  caso  di  eventi  avversi  di  carattere
eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante  numero  di
candidati  di  presentarsi  nei  tempi  e  nei  giorni  previsti  per
l'espletamento delle prove  concorsuali,  di  prevedere  sessioni  di
recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel  sito
www.persomil.difesa.it/concorsi - nonche' nel  portale  dei  concorsi
on-line del Ministero della difesa di  cui  al  successivo  articolo,
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti e per tutti gli interessati. 
                               Art. 2 
 
    Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento 
 
    1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere
i seguenti requisiti: 
      a) essere cittadini italiani; 
      b) aver conseguito  un  diploma  di  istruzione  secondaria  di
secondo grado di durata quinquennale o  quadriennale,  integrato  dal
corso  annuale  previsto  per  l'ammissione  ai  corsi   universitari
dall'art. 1 della  legge  11  dicembre  1969,  n.  910  e  successive
modifiche e integrazioni. 
      Il candidato che ha conseguito il titolo di  studio  all'estero
dovra' documentarne l'equipollenza ovvero  l'equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/
modulo-la-richiesta-dellquivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di  aver  presentato  la
relativa richiesta; 
      c) godere dei diritti civili e politici; 
      d) aver compiuto il 18° anno di eta' e  non  aver  superato  il
giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di  scadenza  del
termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di
eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle  Forze  armate  e
dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.  Per  gli  orchestrali
della banda musicale dell'Esercito italiano che  concorrono  per  una
parte superiore a quella di  appartenenza  si  prescinde  dal  limite
massimo di eta'; 
      e) aver conseguito in  un  conservatorio  statale  o  in  altro
analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o
negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine
di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del  presente
bando; 
      f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e
attitudinale  al  servizio  incondizionato  quale  sottufficiale   in
servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le  modalita'
previste ai successivi articoli 11 e 12; 
      g)  non  essere  stati  destituiti,  dispensati  o   dichiarati
decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal
lavoro alle dipendenze di  pubbliche  amministrazioni  a  seguito  di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolto,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
polizia,  ad   esclusione   dei   proscioglimenti   per   inidoneita'
psicofisica; 
      h) non essere stati condannati per delitti non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non
essere in atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      j) aver tenuto condotta incensurabile; 
      k)  non  aver  tenuto   comportamenti   nei   confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  diano  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      l) aver riportato esito negativo agli accertamenti  diagnostici
per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale,  di
sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze  psicotrope
a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito
degli accertamenti sanitari; 
      m) se candidati di sesso maschile non  aver  prestato  servizio
sostitutivo civile ai sensi dell'art.  15,  comma  7  della  legge  8
luglio 1998, n. 230  a  meno  che  non  abbiano  presentato  apposita
dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status  di  obiettore  di
coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima
che siano decorsi almeno cinque anni dalla data  in  cui  sono  stati
collocati  in  congedo,  come  disposto  dall'art.  636  del  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 
    2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo
dei volontari in servizio  permanente  e  i  volontari  in  ferma  in
servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere  i  requisiti
indicati al comma 1 dovranno: 
      a) non aver riportato sanzioni disciplinari  piu'  gravi  della
consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di  servizio  prestato  se
inferiore a due anni; 
      b) essere in possesso della qualifica non  inferiore  a  «nella
media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di
servizio prestato se inferiore a due anni. 
    3. I requisiti  prescritti  per  la  partecipazione  al  concorso
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed
essere mantenuti, fatta eccezione per  l'eta',  fino  alla  nomina  a
orchestrale  della  banda  musicale  dell'Esercito   italiano,   pena
l'esclusione  dal  concorso  o  dalla   frequenza   del   corso   con
provvedimento del direttore generale per il Personale militare  o  di
autorita' da lui delegata. 
    L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della  mancanza
di uno dei predetti requisiti comportera'  la  decadenza  di  diritto
dall'arruolamento volontario. 
    Il requisito connesso  con  i  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva, non e' nuovamente accertato nei confronti del
personale   militare   in   servizio   in   possesso   dell'idoneita'
incondizionata al servizio militare. 
    4. I candidati in servizio, nominati vincitori  del  concorso  di
cui al precedente art. 1, comma  1,  saranno  ammessi  al  rispettivo
corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio,
nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza
armata/Corpo armato d'appartenenza. 
    5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle  prove  e  agli
accertamenti previsti dal presente bando di concorso. 
                               Art. 3 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. La procedura relativa ai concorsi di cui all'art. 1,  comma  1
del presente bando viene gestita  tramite  il  portale  dei  concorsi
on-line del  Ministero  della  difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),
raggiungibile attraverso il sito  internet  www.difesa.it  -  sezione
Focus «Concorsi on-line» ovvero  collegandosi  direttamente  al  sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto portale, i candidati potranno  presentare  la
domanda di partecipazione e ricevere  con  le  modalita'  di  cui  al
successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione
generale per il personale militare. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del  decreto-legge  n.  76/2020,  i  candidati  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
    5. Sempre  tramite  il  portale  dei  concorsi  i  Comandi  degli
enti/reparti di appartenenza  dovranno  produrre  l'attestazione  dei
requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e
d). 
    A  tal  fine  riceveranno  all'indirizzo  di  posta   elettronica
istituzionale inserito dai candidati nella domanda di  partecipazione
un'email riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area
dedicata nella quale  troveranno  l'elenco  della  documentazione  da
produrre per il personale loro dipendente. 
                               Art. 4 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale
- 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul  portale,
scegliere il concorso al  quale  intendono  partecipare  e  compilare
on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente  nel
profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad
una  successiva  pagina  della  domanda,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. 
    3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare  i
loro dati anagrafici, le  informazioni  attestanti  il  possesso  dei
requisiti di partecipazione, i titoli che danno  luogo  a  riserva  o
preferenza a parita' di punteggio,  nonche'  il  recapito  presso  il
quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti  di  esclusione,
fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai  sensi  del
successivo art. 5. 
    4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono
all'inoltro al sistema informatico centrale di  acquisizione  on-line
senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una  comunicazione
a  video  e,  successivamente,  un  messaggio  di  posta  elettronica
dell'avvenuta acquisizione. 
    Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta
della  stessa  che  riporta  tutti  i  dati  inseriti  in   sede   di
compilazione. Tale ricevuta, che verra'  automaticamente  salvata  ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni  e/o  modifica  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del candidato e dovra' essere esibita e,  ove  richiesto,  consegnata
alla presentazione agli accertamenti sanitari. 
    5. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione ovvero revocare la  stessa  entro  il
termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 
    6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre  a
manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento
dei  dati  personali  che  lo  riguardano  e   che   sono   necessari
all'espletamento dell'iter  concorsuale,  compresa  la  verifica  dei
requisiti di partecipazione per il tramite  degli  organi  competenti
e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale  circa  eventuali
dichiarazioni  mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    Con l'invio della domanda, secondo  le  modalita'  descritte,  si
conclude la procedura di presentazione della stessa  e  si  intendono
acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la  verifica
del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche'  dei
titoli preferenziali. 
    7. Le domande di partecipazione  inoltrate  con  qualsiasi  altro
mezzo  diverso  da  quello  sopraindicato,  non  saranno   prese   in
considerazione e  il  candidato  non  sara'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico  centrale
che si verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione
delle  domande,  l'amministrazione  si  riserva  di  posticipare   il
relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di
mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto  ripristino  e  della
proroga del termine per la presentazione  delle  domande  sara'  data
notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e  nel  portale,
secondo quanto previsto dal successivo art. 5. 
    In tal caso, la  data  relativa  al  possesso  dei  requisiti  di
partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta  comunque
fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle
domande stabilito al precedente comma 1. 
    9. Qualora l'avaria del  sistema  informatico  sia  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul  sito  www.difesa.it  circa  le
determinazioni adottate al riguardo. 
    10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare
i  Comandi  degli  enti/reparti  d'appartenenza,  tramite   messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non  PEC)  indicata
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di
partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta  ricezione
del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione  della  copia  della
domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti  di
appartenenza  che  provvederanno  agli   adempimenti   previsti   dal
successivo art. 6. 
    11. Successivamente alla scadenza del  termine  di  presentazione
della  domanda   di   partecipazione   al   concorso,   dichiarazioni
integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda
stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con  le
modalita' indicate nel successivo art. 5. 
    12. I titoli di merito non dovranno essere  indicati  e  allegati
nella  domanda  di  partecipazione  ma  dovranno  essere   consegnati
esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando. 
                               Art. 5 
 
                    Comunicazioni con i candidati 
 
    1. Tramite il proprio profilo  nel  portale,  il  candidato  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e  in  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    Le  comunicazioni  di  carattere  collettivo  inserite  nell'area
pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli  effetti  e
nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno  anche
pubblicate nel sito www.difesa.it 
    Le comunicazioni di carattere personale potranno  essere  inviate
ai  candidati  anche  con  messaggio  di  posta  elettronica,   posta
elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di
partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 
    2. Successivamente alla data  di  scadenza  del  termine  per  la
presentazione delle domande, eventuali  variazioni  e/o  integrazioni
della domanda di partecipazione al concorso relative alla  residenza,
al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica
certificata, al numero  di  utenza  di  telefonia  fissa  e/o  mobile
nonche'  variazioni  relative  alla  propria  posizione  giudiziaria,
possono  essere  inviate  a  mezzo  e-mail  all'indirizzo  di   posta
elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo
di posta certificata persomil@postacert.difesa.it -  e  all'indirizzo
r1d1s5@persomil.difesa.it  -   indicando   il   concorso   al   quale
partecipano.  Non  saranno   prese   in   considerazione   variazioni
riguardanti  l'omessa  o  l'incompleta  indicazione  dei  titoli   di
preferenza ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui  al
precedente art. 4, comma 1. 
    A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque
essere allegata copia per immagine  (file  formato  PDF  e  JPEG  con
dimensione massima di  3  Mb)  di  un  valido  documento  d'identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    3.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fissa  e
mobile. 
                               Art. 6 
 
               Adempimenti degli enti/reparti militari 
 
    1. Il sistema  provvedera'  a  informare  i  Comandi/reparti/enti
d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio
all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC),  indicato
dal candidato in sede di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta
presentazione della stessa da parte  del  personale  alle  rispettive
dipendenze. 
    2. I suddetti enti, in base alle rispettive  competenze,  per  il
personale in servizio dovranno: 
      a) verificare se  il  candidato,  alla  data  di  scadenza  del
termine utile per la presentazione delle  domande  di  ammissione  al
concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente  art.
2, comma 1, lettera b), d), e) e comma  2,  lettere  a),  b).  Se  il
candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli  stessi
Comandi  dovranno  inviare  agli  indirizzi  di   posta   elettronica
r1d1s5@persomil.difesa.it  e   persomil@persomil.difesa.it   (o,   in
alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello
in allegato B, che costituisce parte integrante del  presente  bando,
debitamente  compilato  e  corredato  dal  documento  comprovante  la
mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione  generale  per
il personale militare, entro il terzo giorno successivo a  quello  di
scadenza del termine di presentazione delle domande; 
      b) predisporre per ogni militare partecipante  al  concorso  un
unico file, in formato PDF, contenente: 
        la  documentazione  matricolare  aggiornata  alla   data   di
scadenza del bando; 
        la documentazione valutativa raccolta in  ordine  cronologico
riferita a tutto il periodo  di  servizio  prestato  antecedentemente
alla data di scadenza del  termine  di  presentazione  delle  domande
(solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore
a due anni); 
      c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il  nuovo
ente di destinazione della partecipazione del militare  al  concorso.
L'ente di nuova destinazione assumera' la  competenza  per  tutte  le
successive incombenze relative alla procedura concorsuale; 
      d) comunicare tempestivamente alla Direzione  generale  per  il
personale militare  ogni  variazione  riguardante  la  posizione  del
candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti  disciplinari
e penali, collocamento in congedo, ecc.). 
    3. La Direzione generale per il personale militare,  per  i  soli
candidati risultati idonei alle prove di cui all'art.  13,  chiedera'
ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che
dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli
indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a)  nei  termini  che
saranno indicati. 
                               Art. 7 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o
di  autorita'  da  lui  delegata   saranno   nominate   le   seguenti
commissioni: 
      a) commissione esaminatrice; 
      b) commissione per l'accertamento sanitario; 
      c) commissione per l'accertamento attitudinale. 
    2. La commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a) sara' composta da: 
      un  generale  dell'Esercito  in  servizio   permanente   o   in
ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; 
      il  maestro  direttore  della  banda   musicale   dell'Esercito
italiano o della banda musicale di altra  Forza  armata  o  Corpo  di
polizia, membro; 
      un professore di strumentazione per banda di  un  conservatorio
statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; 
      un dipendente civile del Ministero  della  difesa  appartenente
alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 
    3.  La  commissione  per  l'accertamento  sanitario  di  cui   al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      un   ufficiale   superiore   medico   del    Corpo    sanitario
dell'Esercito, presidente; 
      due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di grado
non inferiore a Capitano, membri; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto al voto. 
    La commissione puo' avvalersi del supporto  di  ufficiali  medici
specialisti dell'Esercito o di medici specialistici esterni. 
    4. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      un ufficiale superiore, presidente; 
      due ufficiali con qualifica di perito in materia  di  selezione
attitudinale o specialisti in  selezione  attitudinale  o  psicologi,
ovvero funzionari sanitari psicologi  appartenenti  alla  terza  area
funzionale del Ministero della difesa, membri; 
      un  sottufficiale  appartenente  al  ruolo   dei   Marescialli,
segretario senza diritto di voto. 
                               Art. 8 
 
                      Svolgimento del concorso 
 
    1. Lo svolgimento del concorso prevede: 
      a) prova di preselezione (eventuale); 
      b) accertamento sanitario; 
      c) accertamento attitudinale; 
      d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; 
      e) valutazione dei titoli di merito. 
    2. Il personale in servizio nell'Esercito  non  sara'  sottoposto
all'accertamento sanitario e all'accertamento attitudinale, ma dovra'
produrre apposita attestazione del Comando/ente di  appartenenza  per
certificare  il  possesso  dei   requisiti   fisio-psico-attitudinali
compatibili con l'immissione nel  ruolo  dei  musicisti  della  banda
musicale dell'Esercito  italiano.  La  predetta  attestazione  dovra'
essere compilata dal  dirigente  del  servizio  sanitario  competente
secondo l'apposita scheda di  cui  all'allegato  C,  che  costituisce
parte integrante del presente bando. 
    3. Per sostenere le prove e gli accertamenti  previsti  dall'iter
concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione
presso le sedi di svolgimento delle citate prove e  accertamenti,  un
documento  di  identita'  in  corso  di  validita',   rilasciato   da
un'Amministrazione dello Stato. 
    4. I candidati che non si presenteranno  alle  prove  concorsuali
nei termini stabiliti,  per  cause  di  cui  l'Amministrazione  della
difesa non puo' essere ritenuta  responsabile,  non  saranno  ammessi
alle predette prove e  quindi  saranno  esclusi  dal  concorso  senza
ulteriori comunicazioni. 
                               Art. 9 
 
                        Prova di preselezione 
 
    1. L'amministrazione della difesa, in presenza  di  un  rilevante
numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far  svolgere
la prova di preselezione. 
    2. Sara' cura della Direzione generale per il personale  militare
comunicare a ciascun candidato  la  data  dell'eventuale  svolgimento
della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 
    3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate,
in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,  n.  487  riportate  nel
citato allegato D. 
    4.  In  esito  alla  prova,  sara'  consentito   l'accesso   alle
successive fasi concorsuali, nel caso sia  necessaria  una  prova  di
preselezione, ai primi venti concorrenti meglio classificati  piu'  i
pari merito, per ogni posto a concorso. 
                               Art. 10 
 
Documentazione  da  produrre  per  l'ammissione   agli   accertamenti
                      sanitario e attitudinale 
 
    1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale
dovranno presentarsi presso il Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  (CSRNE)  di  Foligno   (PG),   per   essere
sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi  articoli  11  e
12. 
    2. L'ordine  di  convocazione,  la  sede,  la  data  e  l'ora  di
svolgimento dei suddetti  accertamenti  saranno  resi  noti  mediante
avviso, con valore di notifica  a  tutti  gli  effetti,  consultabile
nell'area pubblica del portale,  nonche'  nei  siti  www.difesa.it  e
www.esercito.difesa.it 
    3.  Gli  assenti  saranno  considerati  rinunciatari  e  pertanto
esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al  successivo  art.  17,
comma 3. 
    4. All'atto della presentazione presso il Centro di  selezione  e
reclutamento nazionale  dell'Esercito  (CSRNE)  di  Foligno  (PG),  i
candidati  dovranno  sottoscrivere  la  dichiarazione   di   consenso
informato  all'effettuazione  del   protocollo   diagnostico   e   di
informazione  sui  protocolli  vaccinali,  secondo  quanto   indicato
nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando,
e consegnare la seguente documentazione: 
      a) certificato rilasciato  dal  medico  di  fiducia  (ai  sensi
dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello
rinvenibile all'allegato F del bando. Tale certificato  dovra'  avere
una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; 
      b)  referto  attestante   l'esito   negativo   del   test   per
l'accertamento  della  positivita'  per  anticorpi  per   HIV;   tale
certificato, per essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato
in data non anteriore a sessanta  giorni  dal  giorno  stabilito  per
l'accertamento sanitario; 
      c) referto attestante l'effettuazione dei markers  virali  anti
HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e  anti  HCV;  tale  certificato,  per
essere ritenuto valido, deve essere  stato  rilasciato  in  data  non
anteriore a sessanta giorni dal giorno stabilito  per  l'accertamento
sanitario; 
      d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta  giorni
precedenti la visita relativo al risultato dell'intradermoreazione di
Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon
per l'accertamento dell'eventuale contatto con il microbatterio della
tubercolosi (in caso di positivita' e' necessario presentare anche il
referto dell'esame  radiografico  del  torace  nelle  due  proiezioni
standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il  certificato  di
eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); 
      e)  referto,  rilasciato  in  data  non  anteriore  a  un  mese
antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari
delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina,
metanfetamina, MDMA e metadone. 
    I candidati di sesso  femminile,  in  aggiunta  a  quanto  sopra,
dovranno consegnare anche: 
      ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in  data  non
anteriore  a  tre  mesi  dal  giorno  stabilito  per  l'effettuazione
dell'accertamento sanitario; 
      referto attestante l'esito  del  test  di  gravidanza  mediante
analisi su sangue o urine, eseguito entro i cinque giorni antecedenti
la  data  di  presentazione  per  l'effettuazione   dell'accertamento
sanitario. 
    Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati
dovranno essere  effettuati  presso  strutture  sanitarie  pubbliche,
anche militari, o  private  accreditate  con  il  Servizio  sanitario
nazionale (SSN). 
    I candidati gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari  nei
trecentosessantacinque giorni antecedenti la  data  di  presentazione
presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito
nell'ambito di  un  concorso  della  stessa  Forza  armata  dovranno,
inoltre, consegnare il referto, rilasciato in data  non  anteriore  a
sesanta giorni  precedenti  la  visita,  di  analisi  di  laboratorio
relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV. 
    5. I certificati/referti devono essere  consegnati  in  originale
ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli  originali
sono gia' in possesso  dell'amministrazione  e  ancora  in  corso  di
validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al  precedente
comma  4,  il  candidato  dovra'  indicare  l'ente  che  detiene   la
documentazione in originale,  utilizzando  la  dichiarazione  di  cui
all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. 
    6. La mancata presentazione anche di uno  soltanto  dei  suddetti
certificati/referti,  ovvero  la  non   conformita'   degli   stessi,
determinera'  la  non  ammissione  all'accertamento  sanitario  e  la
conseguente esclusione dal concorso. 
                               Art. 11 
 
                       Accertamento sanitario 
 
    1. I candidati,  previa  sottoscrizione  della  dichiarazione  di
consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e  di
informazione sui  protocolli  vaccinali  previsto  per  il  personale
militare secondo  il  modello  rinvenibile  all'allegato  E,  saranno
sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente  art.  7,
comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare
il possesso dell'idoneita' al servizio permanente  quale  Maresciallo
del ruolo musicisti dell'Esercito. 
    L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara'  definita  tenendo
conto del vigente elenco delle imperfezioni e  delle  infermita'  che
sono causa di non  idoneita'  al  servizio  militare  e  criteri  per
delineare il profilo  sanitario  dei  soggetti  giudicati  idonei  al
servizio militare, approvate con il  decreto  ministeriale  4  giugno
2014, nonche' tenendo  conto  dei  parametri  fisici  correlati  alla
composizione  corporea,   alla   forza   muscolare   e   alla   massa
metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo  2010,  n.  90,  cosi'  come
modificato  dall'art.  4,  comma  1,  lettera  c)  del  decreto   del
Presidente della  Repubblica  17  dicembre  2015,  n.  207,  rilevati
secondo le prescrizioni fissate con la  direttiva  tecnica  ed.  2016
dell'Ispettorato generale della sanita' militare di cui in  premessa.
La verifica dei parametri correlati alla  massa  corporea  non  sara'
effettuata per i candidati in servizio nelle Forze armate. 
    L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica  verra'  eseguito,  in
ragione delle  condizioni  del  soggetto  al  momento  della  visita,
secondo le modalita'  previste  dalla  normativa  e  dalle  direttive
vigenti. 
    La  commissione  medica,  prima  di  eseguire  la  visita  medica
generale, durante  la  quale  si  effettuera'  anche  la  valutazione
dell'apparato dentario e  osteo-articolare,  disporra'  per  tutti  i
candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: 
      a) cardiologico con E.C.G.; 
      b) oculistico; 
      c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; 
      d) psicologico e psichiatrico; 
      e) analisi completa delle urine con  esame  del  sedimento.  Si
effettuera', comunque, a campione  randomizzato  l'accertamento  drug
test di cui all'art. 10, comma 4, lettera e); 
      f) analisi del sangue concernente: 
        1) emocromo completo; 
        2) glicemia; 
        3) creatininemia; 
        4) trigliceridemia; 
        5) colesterolemia; 
        6) transaminasemia (GOT-GPT); 
        7) bilirubinemia totale e frazionata; 
        8) gamma GT; 
        9) dosaggio del G6PD ai soli fini  dell'eventuale  successivo
impiego; i  candidati  riconosciuti  affetti  da  carenza  accertata,
totale  o  parziale,  dell'enzima   G6PD   dovranno   rilasciare   la
dichiarazione di ricevuta informazione e di  responsabilizzazione  di
cui all'allegato H. 
    2. La commissione procedera', inoltre: 
      alla  verifica  dell'abuso   abituale   di   alcool   in   base
all'anamnesi, alla visita medica diretta  e  alla  valutazione  degli
esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il
candidato sara' rinviato ad altra data compatibile con il  calendario
di  svolgimento  degli  accertamenti  per   consegnare   il   referto
attestante  l'esito  del  test  della  CDT  (ricerca  ematica   della
transferrina carboidrato carente)  con  eventuale  test  di  conferma
mediante HPLC, in caso di positivita', che il candidato avra' cura di
effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche
militare o privata accreditata con il  Servizio  sanitario  nazionale
(SSN); 
      a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta  utile  per  consentire
un'adeguata valutazione clinica e medico-legale  e/o  richiedere  che
venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche,  risultati
di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio
ecc..). 
      In caso di  necessita'  di  esami  radiografici,  il  candidato
dovra'   sottoscrivere    apposita    dichiarazione    di    consenso
all'effettuazione dell'esame stesso; 
      alla verifica del seguente specifico requisito: visus  corretto
non inferiore a 16/10 complessivi con lenti  frontali  ben  tollerate
(da portare al seguito) e non inferiore  7/10  nell'occhio  che  vede
meno, raggiungibile con correzione non superiore  alle  tre  diottrie
anche in un solo  occhio.  Senso  cromatico  normale  accertato  alle
tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono
ammessi  gli   esiti   di   intervento   LASIK   e   gli   esiti   di
fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con  integrita'  del
fondo oculare. 
    3. I candidati gia' giudicati idonei agli  accertamenti  sanitari
nei   trecentosessantacinque   giorni   antecedenti   la   data    di
presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento  nazionale
dell'Esercito nell'ambito di un concorso della stessa  Forza  armata,
previa esibizione del relativo verbale e della documentazione di  cui
all'art. 10, comma 4, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica
dell'abuso abituale di  alcool  in  base  all'anamnesi,  alla  visita
medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT,
GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il candidato  sara'  rinviato  ad
altra data per consegnare il  referto  attestante  l'esito  del  test
della CDT (ricerca ematica della  transferrina  carboidrato  carente)
con eventuale test di conferma mediante HPLC, in caso di positivita',
che il candidato avra' cura di  effettuare  in  proprio,  presso  una
struttura sanitaria pubblica, anche militare  o  privata  accreditata
con il Servizio sanitario nazionale (SSN). 
    4.  La  citata  commissione  medica,  per  tutti   i   candidati,
provvedera'  a  definire  il  profilo  sanitario  secondo  i  criteri
stabiliti dalla normativa vigente sulla base delle  risultanze  della
visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, seduta  stante,
comunichera'  al  candidato  l'esito  degli   accertamenti   sanitari
sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: 
      «idoneo», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito; 
      «inidoneo», con l'indicazione del profilo sanitario  conseguito
e del motivo dell'inidoneita'. 
    5. Saranno giudicati  «idonei»  i  candidati  in  possesso  degli
specifici requisiti di  cui  ai  commi  1-2  e  ai  quali  sia  stato
attribuito il coefficiente 1 o 2 in  ciascuna  delle  caratteristiche
somato-funzionali di  seguito  indicate:  psiche  (PS);  costituzione
(CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio  (AR);
apparati vari (AV); apparato  osteo-artro-muscolare  superiore  (LS);
apparato osteo-artro-muscolare  inferiore  (LI);  vista  (VS);  udito
(AU). 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima G6PD non puo'  essere  motivo  di  esclusione,  ai  sensi
dell'art. 1 della legge n. 109/2010,  richiamata  nelle  premesse  al
bando. 
    6. Fermo restando quanto previsto ai  precedenti  commi,  saranno
giudicati «inidonei» i candidati  risultati  non  in  possesso  degli
specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da: 
      positivita' degli accertamenti  diagnostici  per  l'uso,  anche
saltuario od  occasionale,  di  sostanze  stupefacenti,  nonche'  per
l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; 
      disturbi  della  parola  anche  in  forma  lieve  (dislalia   e
disartria); 
      imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per
delineare  il  profilo  sanitario  stabiliscono   l'attribuzione   di
coefficiente  3  o  4  nelle  caratteristiche  somato-funzionali   (a
eccezione   della   caratteristica   somato-funzionale   AV   qualora
l'attribuzione del coefficiente 3 o 4  sia  determinata  da  carenza,
totale o parziale, dell'enzima G6PD). 
    7. La commissione giudichera', altresi',  inidoneo  il  candidato
che presenti tatuaggi quando, per la loro sede,  siano  deturpanti  o
contrari  al  decoro  dell'uniforme  o  siano  possibile  indice   di
personalita'  abnorme  (in  tal  caso   da   accertare   con   visita
psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 
    8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano
affetti da malattie o  lesioni  acute  di  recente  insorgenza  e  di
presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente  probabile
un'evoluzione migliorativa tale da  lasciar  prevedere  il  possibile
recupero  dei  requisiti  prescritti  in  tempi  compatibili  con  lo
svolgimento del concorso  e,  comunque,  entro  i  successivi  trenta
giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a  cura
della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale  recupero
dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere
ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al
successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento
della nuova visita, la prevista idoneita' fisica,  saranno  giudicati
«inidonei» e  l'esito  dell'accertamento  attitudinale  eventualmente
disposto  sara'  considerato  nullo.  Il  giudizio  di   inidoneita',
comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo  e  comporta
l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I  candidati
che risulteranno assenti il giorno della nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 
    9. Le concorrenti che si trovano in stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli  accertamenti  previsti  sono  ammesse
d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta',  a
svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile
successivo alla cessazione di tale stato di  temporaneo  impedimento.
Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte,
se  il  suddetto  stato  di  temporaneo  impedimento  cessa  in  data
compatibile  con  i  tempi  necessari  per   la   definizione   della
graduatoria. Fermo restando il numero  delle  assunzioni  annualmente
autorizzate, le  candidate  rinviate,  risultate  idonee  e  nominate
vincitrici nella graduatoria finale di merito  del  concorso  per  il
quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono  avviate  alla
frequenza  del  primo  corso  di  formazione  utile  in  aggiunta  ai
vincitori di concorso cui sono state rinviate. 
                               Art. 12 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. I candidati saranno sottoposti  all'accertamento  attitudinale
volto  a  valutare  il  possesso  delle   qualita'   attitudinali   e
caratteriologiche  ritenute  necessarie  per   l'arruolamento   quale
Maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, secondo  le  modalita'
indicate  nella  relativa  direttiva  tecnica  dello  Stato  Maggiore
dell'Esercito. 
    Tale accertamento prevede lo svolgimento di una  serie  di  prove
(test  e  questionario  informativo)  e  un'intervista  di  selezione
individuale condotta da ufficiali psicologi eventualmente  coadiuvati
da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE. 
    2.  Al  termine  dell'accertamento  attitudinale  la  commissione
preposta, seduta  stante,  comunichera'  per  iscritto  al  candidato
l'esito dell'accertamento  attitudinale  sottoponendogli  il  verbale
riportante  il  giudizio  di  idoneita'  o  di  inidoneita',  che  e'
definitivo. 
    3. Il giudizio di inidoneita' comporta l'esclusione del candidato
dal concorso. Ai candidati  giudicati  idonei  non  sara'  attribuito
alcun punteggio. 
                               Art. 13 
 
               Prove pratiche di esecuzione e teoriche 
 
    1. I candidati, risultati idonei agli  accertamenti  sanitario  e
attitudinale,  saranno  convocati  mediante  avviso,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti,  consultabile  nell'area  pubblica  del
portale nonche' nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it - per
sostenere le prove pratiche e teoriche, da  effettuare  distintamente
per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate: 
      a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono
per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale  si  concorre  e
con gli eventuali strumenti d'obbligo, dei  brani  musicali  indicati
nell'allegato I del bando; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli eventuali strumenti d'obbligo; 
        3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento
per il quale si concorre  e  di  quelli  considerati  affini  secondo
l'allegato A del bando; 
      b) per i soli candidati delle prime e delle seconde  parti,  ad
eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
        1) nozioni inerenti la formazione  e  l'organizzazione  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e  percussione  dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi; 
      c) per i soli candidati delle  prime  parti,  ad  eccezione  di
quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, nell'insieme della banda musicale, di un brano
scelto dalla commissione esaminatrice uguale per  tutti  i  candidati
che concorrono per lo stesso strumento; 
        i candidati orchestrali della  banda  musicale  dell'Esercito
Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata; 
      d) per i candidati per gli strumenti a percussione: 
        1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei
brani  musicali  indicati  nell'allegato  I  del  bando  e,  con  gli
strumenti d'obbligo, un  programma  a  libera  scelta  del  candidato
comprendente passi per gran cassa, piatti  a  2,  tamburo,  xilofono,
vibrafono, marimba, batteria; 
        2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti  dalla
commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre  e
con gli strumenti d'obbligo; 
        3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o piu'
brani scelti  dalla  commissione  esaminatrice  uguali  per  tutti  i
candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno  o  piu'
brani  scelti  dalla  commissione  esaminatrice  anche   diversi   da
candidato a candidato da eseguirsi con gli  strumenti  d'obbligo  con
accompagnamento della banda; 
        i candidati orchestrali della  banda  musicale  dell'Esercito
Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra
Forza armata; 
        4) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti
a percussione; 
        5) nozioni inerenti la formazione  e  l'organizzazione  degli
organici d'insieme per strumenti a fiato e  percussione  dal  piccolo
ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi. 
    2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al  quale  hanno
chiesto  di  partecipare  utilizzando  esclusivamente  gli  strumenti
indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 
    3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70
per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto  sommando
quello  delle  singole  prove  diviso  per  il  numero  delle   prove
sostenute. 
    4. Sara'  giudicato  idoneo  il  candidato  che  raggiungera'  un
punteggio medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde
parti, e non inferiore a 49 se concorre per le  terze  parti.  Sara',
comunque, giudicato inidoneo  il  candidato  che  non  raggiunga,  in
ciascuna prova, il punteggio di 49. 
    5. Il candidato che non si  presentera'  nel  giorno  e  nell'ora
stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal
concorso. 
                               Art. 14 
 
                          Titoli di merito 
 
    1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma
1, lettera a), ai fini della  formazione  delle  graduatorie  finali,
valutera', per i candidati giudicati idonei alle  prove  pratiche  di
esecuzione e teoriche di cui all'art. 13, i  soli  titoli  di  merito
sottoelencati: 
      a) Titoli accademici: 
        2° Livello (punteggio massimo 10): 
          diploma Conservatorio (vecchio ordinamento); 
          diploma accademico di 2° livello  (che  assorbe  quello  di
primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 2° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline; 
        1° Livello (punteggio massimo 8): 
          diploma accademico di 1° livello per lo  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
          diploma accademico di 1° livello per  altri  strumenti  e/o
discipline; 
      b) Titoli didattici (punteggio massimo 5): 
        insegnamento presso un  Conservatorio  statale  o  parificato
dello strumento per il quale si concorre o affine; 
        insegnamento presso una scuola media  inferiore  e  superiore
statale o parificata ad indirizzo musicale  dello  strumento  per  il
quale si concorre o affine; 
        insegnamento degli strumenti diversi da quello per  il  quale
si concorre e da quelli ad esso affini; 
      c) Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): 
        contratti con  importanti  istituzioni  sinfoniche,  liriche,
concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il  quale  si
concorre o affine; 
        concerti per importanti associazioni concertistiche  musicali
da solista, in formazione  da  camera  o  in  orchestra  sinfonica  o
orchestra  di  fiati   (da   accertarsi   obbligatoriamente   facendo
riferimento  all'attestazione  di   partecipazione   rilasciata   dal
Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo  strumento
per il quale si concorre o affine; 
        vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da
solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra
di fiati per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di
Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        far parte di altri complessi bandistici militari o  complessi
bandistici civili per lo strumento per il quale si concorre o affine; 
        aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale  si
concorre o affine ad un concorso presso le bande  musicali  di  Forza
armata e dei Corpi di polizia; 
        pubblicazioni  di  metodi  di  tecnica   strumentale   o   di
organologia relativi allo  strumento  per  il  quale  si  concorre  o
affine; 
        incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera,  orchestrale
sinfoniche o orchestre di fiati relative allo strumento per il  quale
si concorre o affine; 
        incisioni su  CD  e/o  DVD  da  solista  con  accompagnamento
orchestrale o pianistico relative allo  strumento  per  il  quale  si
concorre o affine; 
        composizioni  originali  pubblicate  dall'evidente  contenuto
tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si  concorre
o affine. 
    2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti  alla  data
di scadenza del termine di presentazione delle domande. 
    3. I soli candidati risultati idonei alle prove di  cui  all'art.
13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno  consegnare  i
titoli di merito in formato cartaceo o su supporto  informatico  alla
commissione   esaminatrice.   I   titoli   di    merito    consegnati
successivamente  rispetto  al  giorno  dell'ultima  prova   sostenuta
dall'interessato non saranno valutati. 
    4. I  titoli  di  merito,  accompagnati  da  un  elenco  numerico
cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici,  didattici
e professionali), dovranno essere presentati in  una  delle  seguenti
modalita': 
      in  originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge; 
      con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto  di
notorieta'  ex  articoli  46  e  47,  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato  dovra'
fornire  dettagliatamente   tutti   gli   elementi   necessari   alla
valutazione  del  titolo  che  si  intende  produrre,   conformemente
all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei  suddetti
elementi comportera' la non valutazione del  titolo  autocertificato.
Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni  e  composizioni  il
candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita'
stabilite dalla legge.  La  conformita'  agli  originali  dei  titoli
consegnati  su  supporto  informatico  potra'  essere  attestata  dal
concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 
    5. Sara' cura dell'amministrazione  effettuare  idonei  controlli
sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a  norma  dell'art.
71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi
la  facolta'  di  chiedere  al  candidato,   per   le   dichiarazioni
sostitutive dell'atto  di  notorieta',  l'esibizione  dei  titoli  di
merito in originale  o  copia  resa  conforme  secondo  le  modalita'
stabilite dalla legge. 
                               Art. 15 
 
                         Graduatorie finali 
 
    1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base  della
media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui
al precedente art. 13 e di  quello  riportato  per  il  possesso  dei
titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie  finali
distinte per ogni strumento a concorso. 
    2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla
data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 
    3. Costituisce titolo  di  preferenza,  a  parita'  di  punteggio
complessivo, l'appartenenza del candidato all'Esercito. A parita'  di
punteggio complessivo  fra  i  candidati  appartenenti  dell'Esercito
sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e,  in
caso di parita' di grado, il candidato  con  maggiore  anzianita'  di
servizio. 
    4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati  non
appartenenti all'Esercito, sara'  data  precedenza  al  candidato  in
possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M. In  caso  di
ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di  eta',  ai
sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127,  come
modificato dall'art. 2, della  legge  16  giugno  1998,  n.  191.  Il
presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla  Direzione
generale per il  personale  militare  le  graduatorie  definitive  su
supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password
(CD-rom/DVD, in formato pdf). 
    Le graduatorie finali di merito dei vincitori  saranno  approvate
con decreto del direttore generale per il  Personale  militare  o  di
autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale  Ufficiale  della
difesa. Di tale pubblicazione  sara'  data  notizia  mediante  avviso
inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie  speciale  «Concorsi  ed
esami». Dal giorno di pubblicazione  del  citato  avviso  decorre  il
termine per eventuali impugnative. 
                               Art. 16 
 
                        Nomina a orchestrale 
 
    1. I candidati dichiarati vincitori del  concorso  sono  nominati
Maresciallo Capo o Maresciallo  Ordinario  del  ruolo  dei  musicisti
dell'Esercito   e   devono   essere   inseriti    nell'organizzazione
strumentale delle prime, delle seconde  o  delle  terze  parti  della
banda come indicato nell'art. 1515 del decreto legislativo  15  marzo
2010, n. 66. 
    2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento,
fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 
    3. I vincitori del  concorso  che,  alla  data  di  scadenza  del
termine della presentazione  della  domanda,  non  siano  Marescialli
dell'Esercito, verranno ammessi ad un corso di formazione. 
    4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il
reparto d'istruzione designato, dovranno produrre  una  dichiarazione
sostitutiva, ai  sensi  degli  articoli  46  e  47  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  in  cui  si
attesta  il  possesso/mantenimento   dei   requisiti   previsti   dal
precedente art. 2. 
    Le vincitrici del concorso rinviate  al  primo  corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 11, comma 9,  saranno  immesse  in
servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici,
dei  vincitori  del  presente  concorso.  La  relativa  posizione  di
graduatoria verra' determinata  sulla  base  del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termina del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
    Il personale femminile  ammesso  alla  frequenza  del  corso,  in
quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste
dall'art. 1494 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66,  non
possa frequentare o completare il corso, sara' rinviato d'ufficio  al
corso successivo. 
    5. I vincitori di concorso saranno sottoposti  alle  vaccinazioni
obbligatorie previste dalla normativa sanitaria  in  ambito  militare
per il servizio in Patria e all'estero. All'atto  dell'incorporamento
dovranno presentare: 
      a) certificato  anamnestico/referto  rilasciato,  entro  trenta
giorni dalla data di ammissione  al  corso,  da  strutture  sanitarie
pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); 
      b) certificato  vaccinale  infantile  e  quello  relativo  alle
eventuali  vaccinazioni  effettuate  per  turismo  e  per   attivita'
lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione,
il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; 
      c) certificato  rilasciato  da  struttura  sanitaria  pubblica,
anche  militare,  o  privata  convenzionata  attestante   il   gruppo
sanguigno e il fattore Rh. 
    I   militari   in   servizio   nell'Esercito   compileranno   una
dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio  richiesto,
qualora non risultasse dalla documentazione personale. 
    I diplomi e i certificati rilasciati  da  istituti  parificati  o
legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal  provveditore
agli studi (art. 32 del decreto del Presidente  della  Repubblica  n.
445/2000). 
    6. I vincitori del concorso  provenienti  dal  ruolo  Marescialli
dell'Esercito, se di grado: 
      a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale  hanno
concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; 
      b) superiore, sono nominati col grado corrispondente  a  quello
rivestito nel ruolo di  provenienza,  ma  comunque  non  superiore  a
quello  massimo  previsto  per  la  categoria  stessa,  e  conservano
l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale
anzianita' assoluta. 
                               Art. 17 
 
                 Disposizioni amministrative e varie 
 
    1. Le spese per  i  viaggi  da  e  per  le  sedi  di  svolgimento
dell'eventuale  prova  di  preselezione,   degli   accertamenti   dei
requisiti di idoneita' al servizio militare e delle prove pratiche  e
teoriche del concorso sono a carico dei candidati.  Ai  candidati  in
servizio militare deve essere concessa la licenza  straordinaria  per
esami della durata limitata al/ai  giorno/i  di  effettuazione  delle
prove  e  degli  accertamenti  piu'  il  tempo  necessario   per   il
raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede  di
servizio,  mentre  non  puo'  essere  rilasciato  il  certificato  di
viaggio. Se tali candidati non si presentano a  sostenere  le  prove,
salvi  motivi  indipendenti   dalla   loro   volonta',   la   licenza
straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria  dell'anno
in corso. 
    2.  Durante  le  fasi  concorsuali,  i  candidati  non   potranno
usufruire  di  vitto  e  alloggio  a   carico   dell'amministrazione.
Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di  tutte  le  prove
concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 
    3. I candidati  assenti  nel  giorno  e  nell'ora  stabiliti  per
sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati
rinunciatari ed esclusi  dal  concorso.  Tuttavia,  per  le  prove  e
l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1,
lettere a), b), c) e d),  la  Direzione  generale  per  il  personale
militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra'
fissare una nuova e ultima data di presentazione non suscettibile  di
ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: 
      a) motivi di salute, debitamente documentati da  certificazione
sanitaria rilasciata dal medico  curante  o  da  struttura  sanitaria
pubblica ovvero struttura sanitaria militare; 
      b)   inderogabili   esigenze   di   servizio   debitamente    e
tempestivamente  documentate  dal  Comando  di  appartenenza  per   i
militari in servizio. 
    Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari
in servizio, il comando di appartenenza - dovra'  trasmettere,  entro
ventiquattro ore dalla data  in  cui  e'  prevista  la  convocazione,
l'istanza   di   differimento,    la    documentazione    comprovante
l'impedimento e copia di  un  documento  di  identita'  in  corso  di
validita'  a  mezzo  fax  al  numero   06517052766   o   via   e-mail
all'indirizzo  di  posta  elettronica  r1d1s5@persomil.difesa.it.  Le
istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione
generale  per  il  personale   militare   comunichera'   le   proprie
determinazioni nell'area privata del  portale  e,  con  messaggio  di
posta elettronica, all'indirizzo  e-mail  indicato  dall'interessato,
che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. 
    La predetta direzione generale si riserva altresi'  la  facolta',
nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale  che  impediscano
oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei
tempi  e  nei  giorni  previsti  per   l'espletamento   delle   prove
concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In
tal caso, sara' dato  avviso  con  comunicazione  inserita  nell'area
pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art.  5,
e  nei  siti  www.persomil.difesa.it   e   www.esercito.difesa.it   -
definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a
tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 
    4.  Il  Ministero  della  difesa  provvedera'  ad  assicurare   i
candidati per gli infortuni  che  dovessero  verificarsi  durante  il
periodo di permanenza presso le sedi  di  svolgimento  dell'eventuale
prova di preselezione, delle prove pratiche  di  esecuzione  e  degli
accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 
    5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente
bando di  concorso  potra'  essere  consultata  l'area  pubblica  del
portale  secondo  quanto  stabilito  al  precedente  art.  5   ovvero
contattata la Sezione  relazioni  con  il  pubblico  della  Direzione
generale per il personale militare al numero 06/517051012. 
                               Art. 18 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli  13  e  14  del  regolamento  (UE)  n.
2016/679  del  Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  relativo  alla
protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati
personali (di seguito regolamento), si informano i concorrenti che il
trattamento  dei  dati  personali  da  loro  forniti   in   sede   di
partecipazione al concorso/procedura  di  reclutamento  o,  comunque,
acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente  all'espletamento
delle relative  attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati
personali  e  particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a   cio'
appositamente autorizzati, ivi compresi quelli  facenti  parte  delle
Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di  procedure
anche  informatizzate  e  con  l'ausilio  di   apposite   banche-dati
automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per  il  perseguimento
delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati;
cio' anche in  caso  di  eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche
successivamente   all'eventuale   instaurazione   del   rapporto   di
impiego/servizio,  per  le  finalita'  inerenti  alla  gestione   del
rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
    a) il titolare del trattamento e' la Direzione  generale  per  il
personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it;
posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
    b) il responsabile per la  protezione  dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti   e-mail:   rpd@difesa.it;
indirizzo posta elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it  -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
    c) la finalita' del trattamento e'  costituita  dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
    d)  i  dati  potranno  essere  comunicati  alle   amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego  del  candidato  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
    e) l'eventuale trasferimento dei dati ha  luogo  ai  sensi  delle
disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49,  paragrafo
1, lettere d) e  paragrafo  4,  nonche'  ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della  Repubblica  n.  90/2010,  secondo  le  prescrizioni
previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; 
    f) il periodo di conservazione per i militari e per  i  cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
    g)  l'eventuale  reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in  piazza  Venezia  n.  11 -  00187
Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
                               Art. 19 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 2 del presente bando, la Direzione  generale  per  il  personale
militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla  veridicita'
delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal
candidato  nella  domanda  di  partecipazione  al  concorso  e  nelle
dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale dall'art. 76 del decreto del Presidente  della  Repubblica  28
dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo  di  cui  al  precedente
comma  1  emerga  la  mancata   veridicita'   del   contenuto   della
dichiarazione   resa,   il   dichiarante   decadra'   dai    benefici
eventualmente conseguiti al provvedimento emanato  sulla  base  della
dichiarazione non veritiera. 
                               Art. 20 
 
                             Esclusioni 
 
    La  Direzione   generale   per   il   personale   militare,   con
provvedimento del direttore generale o  autorita'  da  lui  delegata,
procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non
in possesso dei prescritti requisiti di cui ai  precedenti  articoli,
ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei  requisiti  sara'
accertato  dopo  l'incorporazione  presso  il  relativo  istituto  di
formazione. 
    Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto  dalla
normativa  vigente  e  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
      Roma, 16 novembre 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                           Allegato A 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato B 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato C 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato D 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato E 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato F 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato G 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato H 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato I 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato L 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico

 
                                                           Allegato M 
 

              Parte di provvedimento in formato grafico