Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA
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Concorso
Attenzione, il bando selezionato non è attivo, poichè è scaduto il termine per la presentazione della domanda
Tipologia | Concorso |
Tipologia Contratto | |
Posti | 0 |
Fonte: | Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 95 del 30-11-2021 |
Sintesi: | MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 30-12-2021) Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale dell'Esercito italiano. ... |
Ente: | MINISTERO DELLA DIFESA |
Regione: | LAZIO |
Provincia: | ROMA |
Comune: | ROMA |
Data di inserimento: | 30-11-2021 |
Data Scadenza bando | 30-12-2021 |
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MINISTERO DELLA DIFESA
CONCORSO (Scad. 30-12-2021)
Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale dell'Esercito italiano.
IL DIRETTORE GENERALE per il personale militare Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, recante «Norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche e integrazioni; Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191 recante modifiche alla legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti»; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante «Codice in materia di protezione dei dati personali» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice dell'amministrazione digitale» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante «Codice dell'ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante «Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di Ordinamento militare» e successive modifiche e integrazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 2018 - registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, Reg.ne succ. n. 1832 - concernente la sua nomina a direttore generale per il Personale militare; Visto il decreto ministeriale 16 gennaio 2013 - registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013, registro n. 1, foglio n. 390 - recante, tra l'altro, struttura ordinativa e competenze della Direzione generale per il personale militare; Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni per l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'art. 8 concernente semplificazioni per la partecipazione a concorsi e prove selettive; Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014, recante l'approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, recante «Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2»; Vista la direttiva tecnica edizione 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare, recante «Modalita' tecniche per l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai sensi del precitato decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207; Visto il comma 4-bis dell'art. 643 del citato Codice dell'ordinamento militare, introdotto dal decreto legislativo 26 aprile 2016, n. 91, il quale stabilisce che nei concorsi per il reclutamento del personale delle Forze armate i termini di validita' delle graduatorie finali approvate, ai fini dell'arruolamento di candidati risultati idonei ma non vincitori, sono prorogabili solo nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; Visto il regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE, recante il regolamento generale sulla protezione dei dati; Visto il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate ai sensi dell'art. 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244.»; Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, recante «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19», con particolare riferimento agli articoli 259 e 260; Visto il decreto del Ministro della difesa 30 ottobre 2020, recante «Ulteriori requisiti e modalita' di svolgimento dei concorsi per il reclutamento nei ruoli dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare»; Vista la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante «Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023»; Visto il foglio n. 94580 del 30 giugno 2020 con il quale lo Stato Maggiore della difesa ha definito il piano delle assunzioni per l'anno 2021 e le consistenze previsionali per il triennio 2020-2023, con le relative varianti; Vista la comunicazione n. 164764 del 13 agosto 2021 con la quale lo Stato Maggiore dell'Esercito ha inviato gli elementi di programmazione per l'emanazione del bando di concorso per il reclutamento di otto orchestrali per la banda musicale; Decreta: Art. 1 Posti a concorso 1. E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di otto orchestrali presso la banda musicale dell'Esercito italiano, cosi' suddivisi: a) sei posti di Maresciallo Capo per i seguenti strumenti: 1° Clarinetto piccolo in mib (con l'obbligo del piccolo in lab) - 1^ Parte B; 3° Corno - 2^ Parte A; 1° Tamburo - 2^ Parte A; 2° Clarinetto piccolo in mib - 2^ Parte A; 2° Flicorno tenore - 2^ Parte A; 2° Clarinetto in sib - 2^ parte B; b) 2 posti di Maresciallo ordinario per i seguenti strumenti: 2° Clarinetto soprano in sib n. 11 - 3^ Parte B; - 2° Contrabasso ad ancia - 3^ Parte B. 2. Resta impregiudicata per l'Amministrazione della difesa la facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il presente bando di concorso, variare il numero dei posti, modificare, annullare, sospendere o rinviare lo svolgimento delle attivita' concorsuali previste nei successivi articoli o l'incorporamento dei vincitori, in ragione di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello Stato o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica. In tal caso, ove necessario, l'Amministrazione della difesa ne dara' immediata comunicazione nel sito www.difesa.it - che avra' valore di notifica a tutti gli effetti per gli interessati. In ogni caso la stessa amministrazione provvedera' a darne comunicazione mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» e sul portale dei concorsi secondo le modalita' riportate nel presente bando nel successivo art. 5. 3. Nel caso in cui l'amministrazione eserciti la potesta' di auto-organizzazione prevista dal comma precedente, non sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati circa eventuali spese dagli stessi sostenute per la partecipazione alle selezioni concorsuali. 4. La Direzione generale per il personale militare si riserva, altresi', la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente a un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso nel sito www.persomil.difesa.it/concorsi - nonche' nel portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al successivo articolo, definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti gli interessati.
Art. 2 Requisiti per l'ammissione al concorso e per il reclutamento 1. Per la partecipazione al concorso i candidati devono possedere i seguenti requisiti: a) essere cittadini italiani; b) aver conseguito un diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale o quadriennale, integrato dal corso annuale previsto per l'ammissione ai corsi universitari dall'art. 1 della legge 11 dicembre 1969, n. 910 e successive modifiche e integrazioni. Il candidato che ha conseguito il titolo di studio all'estero dovra' documentarne l'equipollenza ovvero l'equivalenza secondo la procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n. 165/2001, la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della funzione pubblica (https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/22-02-2016/ modulo-la-richiesta-dellquivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri). Il candidato che non sia ancora in possesso del provvedimento di equipollenza o equivalenza dovra' dichiarare di aver presentato la relativa richiesta; c) godere dei diritti civili e politici; d) aver compiuto il 18° anno di eta' e non aver superato il giorno di compimento del 40° anno di eta' alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. Il predetto massimo limite di eta' e' elevato di cinque anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio. Per gli orchestrali della banda musicale dell'Esercito italiano che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'; e) aver conseguito in un conservatorio statale o in altro analogo istituto legalmente riconosciuto il diploma nello strumento o negli strumenti per il/i quale/i concorrono o in uno strumento affine di cui all'allegato A, che costituisce parte integrante del presente bando; f) essere riconosciuti in possesso dell'idoneita' psicofisica e attitudinale al servizio incondizionato quale sottufficiale in servizio permanente. Tale idoneita' sara' accertata con le modalita' previste ai successivi articoli 11 e 12; g) non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati dal lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazioni a seguito di procedimento disciplinare, ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia, ad esclusione dei proscioglimenti per inidoneita' psicofisica; h) non essere stati condannati per delitti non colposi, anche con sentenza di applicazione della pena su richiesta, a pena condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna, ovvero non essere in atto imputati in procedimenti penali per delitti non colposi; i) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione; j) aver tenuto condotta incensurabile; k) non aver tenuto comportamenti nei confronti delle istituzioni democratiche che non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni di sicurezza dello Stato; l) aver riportato esito negativo agli accertamenti diagnostici per l'abuso di alcool, per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostante stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. Tale requisito verra' verificato nell'ambito degli accertamenti sanitari; m) se candidati di sesso maschile non aver prestato servizio sostitutivo civile ai sensi dell'art. 15, comma 7 della legge 8 luglio 1998, n. 230 a meno che non abbiano presentato apposita dichiarazione irrevocabile di rinuncia allo status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio nazionale per il servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni dalla data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto dall'art. 636 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. Gli appartenenti ai ruoli dei Marescialli e Sergenti, al ruolo dei volontari in servizio permanente e i volontari in ferma in servizio per partecipare al concorso, oltre a possedere i requisiti indicati al comma 1 dovranno: a) non aver riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni; b) essere in possesso della qualifica non inferiore a «nella media» o giudizio corrispondente nell'ultimo biennio o nel periodo di servizio prestato se inferiore a due anni. 3. I requisiti prescritti per la partecipazione al concorso devono essere posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande indicato al successivo art. 4, comma 1 ed essere mantenuti, fatta eccezione per l'eta', fino alla nomina a orchestrale della banda musicale dell'Esercito italiano, pena l'esclusione dal concorso o dalla frequenza del corso con provvedimento del direttore generale per il Personale militare o di autorita' da lui delegata. L'accertamento, anche successivo al reclutamento, della mancanza di uno dei predetti requisiti comportera' la decadenza di diritto dall'arruolamento volontario. Il requisito connesso con i parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, non e' nuovamente accertato nei confronti del personale militare in servizio in possesso dell'idoneita' incondizionata al servizio militare. 4. I candidati in servizio, nominati vincitori del concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, saranno ammessi al rispettivo corso militare e di istruzione tecnico-professionale previo rilascio, nei casi previsti dalla normativa vigente, del nulla osta della Forza armata/Corpo armato d'appartenenza. 5. Tutti i candidati partecipano con riserva alle prove e agli accertamenti previsti dal presente bando di concorso.
Art. 3 Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 1. La procedura relativa ai concorsi di cui all'art. 1, comma 1 del presente bando viene gestita tramite il portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa (da ora in poi «portale»), raggiungibile attraverso il sito internet www.difesa.it - sezione Focus «Concorsi on-line» ovvero collegandosi direttamente al sito «https://concorsi.difesa.it». 2. Attraverso detto portale, i candidati potranno presentare la domanda di partecipazione e ricevere con le modalita' di cui al successivo art. 5 le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale per il personale militare. 3. Per usufruire dei servizi offerti dal portale, ai sensi dell'art. 24 del decreto-legge n. 76/2020, i candidati dovranno essere in possesso di credenziali rilasciate da un gestore di identita' digitale nell'ambito del Sistema pubblico di identita' digitale (SPID), Carta d'identita' elettronica (CIE), Carta nazionale dei servizi (CNS). 4. La progressiva conclusione degli adeguamenti sistemistici necessari garantira' la disponibilita' di tutte le modalita' di accesso sopraindicate. 5. Sempre tramite il portale dei concorsi i Comandi degli enti/reparti di appartenenza dovranno produrre l'attestazione dei requisiti di partecipazione di cui al successivo art. 6, lettere c) e d). A tal fine riceveranno all'indirizzo di posta elettronica istituzionale inserito dai candidati nella domanda di partecipazione un'email riportante le informazioni per l'accesso alla specifica area dedicata nella quale troveranno l'elenco della documentazione da produrre per il personale loro dipendente.
Art. 4 Domanda di partecipazione 1. Previo accesso al proprio profilo sul portale, i candidati compilano e inoltrano la domanda di partecipazione al concorso, secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il termine perentorio di trenta giorni decorrenti da quello successivo alla pubblicazione del presente bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 2. I concorrenti devono accedere al proprio profilo sul portale, scegliere il concorso al quale intendono partecipare e compilare on-line la domanda. Il sistema informatico salva automaticamente nel profilo on-line una bozza della candidatura all'atto del passaggio ad una successiva pagina della domanda, ferma la necessita' di completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione di cui al precedente comma 1. 3. Nella domanda di partecipazione i candidati devono indicare i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di partecipazione, i titoli che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio, nonche' il recapito presso il quale intendono ricevere gli eventuali provvedimenti di esclusione, fatto salvo per le altre comunicazioni quanto disposto ai sensi del successivo art. 5. 4. Terminata la compilazione della domanda, i candidati procedono all'inoltro al sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal proprio profilo, per poi ricevere una comunicazione a video e, successivamente, un messaggio di posta elettronica dell'avvenuta acquisizione. Con l'inoltro della candidatura il sistema generera' una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti in sede di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o modifica da parte dell'utente, nell'area personale del profilo utente nella sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per le esigenze del candidato e dovra' essere esibita e, ove richiesto, consegnata alla presentazione agli accertamenti sanitari. 5. I candidati potranno integrare o modificare quanto dichiarato nella domanda di partecipazione ovvero revocare la stessa entro il termine di scadenza previsto per la presentazione della stessa. 6. Con l'inoltro telematico della domanda, il candidato, oltre a manifestare esplicitamente il consenso alla raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e che sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale, compresa la verifica dei requisiti di partecipazione per il tramite degli organi competenti e/o dipendenti, si assume la responsabilita' penale circa eventuali dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Con l'invio della domanda, secondo le modalita' descritte, si conclude la procedura di presentazione della stessa e si intendono acquisiti i dati sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione al concorso nonche' dei titoli preferenziali. 7. Le domande di partecipazione inoltrate con qualsiasi altro mezzo diverso da quello sopraindicato, non saranno prese in considerazione e il candidato non sara' ammesso alla procedura concorsuale. 8. In caso di avaria temporanea del sistema informatico centrale che si verificasse durante il periodo previsto per la presentazione delle domande, l'amministrazione si riserva di posticipare il relativo termine di scadenza per un numero di giorni pari a quelli di mancata operativita' del sistema. Dell'avvenuto ripristino e della proroga del termine per la presentazione delle domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel sito www.difesa.it e nel portale, secondo quanto previsto dal successivo art. 5. In tal caso, la data relativa al possesso dei requisiti di partecipazione indicata al precedente art. 2, comma 3 resta comunque fissata all'originario termine di scadenza per la presentazione delle domande stabilito al precedente comma 1. 9. Qualora l'avaria del sistema informatico sia tale da non consentire un ripristino della procedura in tempi rapidi, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a informare i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it circa le determinazioni adottate al riguardo. 10. Per i militari in servizio il sistema provvedera' a informare i Comandi degli enti/reparti d'appartenenza, tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC) indicata dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze e a trasmettere ai suddetti Comandi copia della domanda di partecipazione. I candidati dovranno verificare l'avvenuta ricezione del predetto messaggio e l'avvenuta acquisizione della copia della domanda di partecipazione da parte dei Comandi degli enti/reparti di appartenenza che provvederanno agli adempimenti previsti dal successivo art. 6. 11. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, dichiarazioni integrative o modificative rispetto a quanto dichiarato nella domanda stessa gia' inoltrata potranno essere trasmesse dai candidati con le modalita' indicate nel successivo art. 5. 12. I titoli di merito non dovranno essere indicati e allegati nella domanda di partecipazione ma dovranno essere consegnati esclusivamente secondo le modalita' previste nell'art. 14 del bando.
Art. 5 Comunicazioni con i candidati 1. Tramite il proprio profilo nel portale, il candidato puo' anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione sara' suddivisa in un'area pubblica relativa alle comunicazioni di carattere collettivo (avvisi di modifica del bando, variazione del diario di svolgimento delle prove scritte, calendari di svolgimento degli accertamenti psico-fisici e attitudinali, ecc.), e in un'area privata nella quale saranno rese disponibili le comunicazioni di carattere personale. I candidati ricevono notizia della presenza di tali comunicazioni mediante messaggio di posta elettronica, inviato all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. Le comunicazioni di carattere collettivo inserite nell'area pubblica del portale hanno valore di notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i candidati. Tali comunicazioni saranno anche pubblicate nel sito www.difesa.it Le comunicazioni di carattere personale potranno essere inviate ai candidati anche con messaggio di posta elettronica, posta elettronica certificata (se dichiarata dai candidati nella domanda di partecipazione), con lettera raccomandata o telegramma. 2. Successivamente alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, eventuali variazioni e/o integrazioni della domanda di partecipazione al concorso relative alla residenza, al recapito, all'indirizzo di posta elettronica e/o posta elettronica certificata, al numero di utenza di telefonia fissa e/o mobile nonche' variazioni relative alla propria posizione giudiziaria, possono essere inviate a mezzo e-mail all'indirizzo di posta elettronica istituzionale persomil@persomil.difesa.it o all'indirizzo di posta certificata persomil@postacert.difesa.it - e all'indirizzo r1d1s5@persomil.difesa.it - indicando il concorso al quale partecipano. Non saranno prese in considerazione variazioni riguardanti l'omessa o l'incompleta indicazione dei titoli di preferenza ancorche' posseduti entro i termini di scadenza di cui al precedente art. 4, comma 1. A tutte le comunicazioni di cui al presente comma dovra' comunque essere allegata copia per immagine (file formato PDF e JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di un valido documento d'identita' rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 3. Resta a carico del candidato la responsabilita' circa eventuali disguidi derivanti da errate, mancate o tardive comunicazioni da parte del medesimo di variazioni dell'indirizzo di posta elettronica ovvero del numero di utenza di telefonia fissa e mobile.
Art. 6 Adempimenti degli enti/reparti militari 1. Il sistema provvedera' a informare i Comandi/reparti/enti d'appartenenza per i candidati militari in servizio tramite messaggio all'indirizzo di posta elettronica istituzionale (non PEC), indicato dal candidato in sede di compilazione della domanda, dell'avvenuta presentazione della stessa da parte del personale alle rispettive dipendenze. 2. I suddetti enti, in base alle rispettive competenze, per il personale in servizio dovranno: a) verificare se il candidato, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, e' in possesso dei requisiti prescritti al precedente art. 2, comma 1, lettera b), d), e) e comma 2, lettere a), b). Se il candidato non risulta in possesso dei predetti requisiti, gli stessi Comandi dovranno inviare agli indirizzi di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it e persomil@persomil.difesa.it (o, in alternativa a quest'ultimo, persomil@postacert.difesa.it), il modello in allegato B, che costituisce parte integrante del presente bando, debitamente compilato e corredato dal documento comprovante la mancanza dei requisiti di cui trattasi, alla Direzione generale per il personale militare, entro il terzo giorno successivo a quello di scadenza del termine di presentazione delle domande; b) predisporre per ogni militare partecipante al concorso un unico file, in formato PDF, contenente: la documentazione matricolare aggiornata alla data di scadenza del bando; la documentazione valutativa raccolta in ordine cronologico riferita a tutto il periodo di servizio prestato antecedentemente alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande (solo gli ultimi due anni o periodo di servizio prestato se inferiore a due anni); c) informare, in caso di trasferimento del candidato, il nuovo ente di destinazione della partecipazione del militare al concorso. L'ente di nuova destinazione assumera' la competenza per tutte le successive incombenze relative alla procedura concorsuale; d) comunicare tempestivamente alla Direzione generale per il personale militare ogni variazione riguardante la posizione del candidato (trasferimento, instaurazione di procedimenti disciplinari e penali, collocamento in congedo, ecc.). 3. La Direzione generale per il personale militare, per i soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, chiedera' ai rispettivi enti di trasmettere il suddetto file in formato PDF che dovra' essere trasmesso esclusivamente a mezzo posta elettronica agli indirizzi di cui al precedente comma 2, lettera a) nei termini che saranno indicati.
Art. 7 Commissioni 1. Con decreti del direttore generale per il Personale militare o di autorita' da lui delegata saranno nominate le seguenti commissioni: a) commissione esaminatrice; b) commissione per l'accertamento sanitario; c) commissione per l'accertamento attitudinale. 2. La commissione esaminatrice di cui al precedente comma 1, lettera a) sara' composta da: un generale dell'Esercito in servizio permanente o in ausiliaria da non oltre tre anni, presidente; il maestro direttore della banda musicale dell'Esercito italiano o della banda musicale di altra Forza armata o Corpo di polizia, membro; un professore di strumentazione per banda di un conservatorio statale o un maestro diplomato in strumentazione per banda, membro; un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale, segretario (senza diritto al voto). 3. La commissione per l'accertamento sanitario di cui al precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: un ufficiale superiore medico del Corpo sanitario dell'Esercito, presidente; due ufficiali medici del Corpo sanitario dell'Esercito di grado non inferiore a Capitano, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto al voto. La commissione puo' avvalersi del supporto di ufficiali medici specialisti dell'Esercito o di medici specialistici esterni. 4. La commissione per l'accertamento attitudinale di cui al precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: un ufficiale superiore, presidente; due ufficiali con qualifica di perito in materia di selezione attitudinale o specialisti in selezione attitudinale o psicologi, ovvero funzionari sanitari psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della difesa, membri; un sottufficiale appartenente al ruolo dei Marescialli, segretario senza diritto di voto.
Art. 8 Svolgimento del concorso 1. Lo svolgimento del concorso prevede: a) prova di preselezione (eventuale); b) accertamento sanitario; c) accertamento attitudinale; d) prove pratiche di esecuzione e teoriche; e) valutazione dei titoli di merito. 2. Il personale in servizio nell'Esercito non sara' sottoposto all'accertamento sanitario e all'accertamento attitudinale, ma dovra' produrre apposita attestazione del Comando/ente di appartenenza per certificare il possesso dei requisiti fisio-psico-attitudinali compatibili con l'immissione nel ruolo dei musicisti della banda musicale dell'Esercito italiano. La predetta attestazione dovra' essere compilata dal dirigente del servizio sanitario competente secondo l'apposita scheda di cui all'allegato C, che costituisce parte integrante del presente bando. 3. Per sostenere le prove e gli accertamenti previsti dall'iter concorsuale il candidato dovra' esibire, all'atto della presentazione presso le sedi di svolgimento delle citate prove e accertamenti, un documento di identita' in corso di validita', rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 4. I candidati che non si presenteranno alle prove concorsuali nei termini stabiliti, per cause di cui l'Amministrazione della difesa non puo' essere ritenuta responsabile, non saranno ammessi alle predette prove e quindi saranno esclusi dal concorso senza ulteriori comunicazioni.
Art. 9 Prova di preselezione 1. L'amministrazione della difesa, in presenza di un rilevante numero di domande di partecipazione al concorso, potra' far svolgere la prova di preselezione. 2. Sara' cura della Direzione generale per il personale militare comunicare a ciascun candidato la data dell'eventuale svolgimento della prova, mediante le modalita' previste nell'art. 5 del bando. 3. Per le modalita' di svolgimento della prova saranno osservate, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487 riportate nel citato allegato D. 4. In esito alla prova, sara' consentito l'accesso alle successive fasi concorsuali, nel caso sia necessaria una prova di preselezione, ai primi venti concorrenti meglio classificati piu' i pari merito, per ogni posto a concorso.
Art. 10 Documentazione da produrre per l'ammissione agli accertamenti sanitario e attitudinale 1. I candidati ammessi agli accertamenti sanitario e attitudinale dovranno presentarsi presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), per essere sottoposti agli accertamenti previsti dai successivi articoli 11 e 12. 2. L'ordine di convocazione, la sede, la data e l'ora di svolgimento dei suddetti accertamenti saranno resi noti mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del portale, nonche' nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it 3. Gli assenti saranno considerati rinunciatari e pertanto esclusi dal concorso, salvo quanto previsto al successivo art. 17, comma 3. 4. All'atto della presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito (CSRNE) di Foligno (PG), i candidati dovranno sottoscrivere la dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali, secondo quanto indicato nell'allegato E, che costituisce parte integrante del presente bando, e consegnare la seguente documentazione: a) certificato rilasciato dal medico di fiducia (ai sensi dell'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833) secondo il modello rinvenibile all'allegato F del bando. Tale certificato dovra' avere una data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di presentazione; b) referto attestante l'esito negativo del test per l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; tale certificato, per essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni dal giorno stabilito per l'accertamento sanitario; c) referto attestante l'effettuazione dei markers virali anti HAV, HbsAg, anti HBs, anti HBc e anti HCV; tale certificato, per essere ritenuto valido, deve essere stato rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni dal giorno stabilito per l'accertamento sanitario; d) referto, rilasciato in data non anteriore a sessanta giorni precedenti la visita relativo al risultato dell'intradermoreazione di Mantoux o, in alternativa, relativo al risultato del test quantiferon per l'accertamento dell'eventuale contatto con il microbatterio della tubercolosi (in caso di positivita' e' necessario presentare anche il referto dell'esame radiografico del torace nelle due proiezioni standard anteriore/posteriore e latero/laterale o il certificato di eventuale, pregressa, avvenuta vaccinazione con BCG); e) referto, rilasciato in data non anteriore a un mese antecedente la visita, del test per la ricerca dei cataboliti urinari delle seguenti sostanze: cocaina, oppiacei, cannabinoidi, amfetamina, metanfetamina, MDMA e metadone. I candidati di sesso femminile, in aggiunta a quanto sopra, dovranno consegnare anche: ecografia pelvica, con relativo referto, eseguita in data non anteriore a tre mesi dal giorno stabilito per l'effettuazione dell'accertamento sanitario; referto attestante l'esito del test di gravidanza mediante analisi su sangue o urine, eseguito entro i cinque giorni antecedenti la data di presentazione per l'effettuazione dell'accertamento sanitario. Tutti gli esami strumentali e di laboratorio chiesti ai candidati dovranno essere effettuati presso strutture sanitarie pubbliche, anche militari, o private accreditate con il Servizio sanitario nazionale (SSN). I candidati gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito nell'ambito di un concorso della stessa Forza armata dovranno, inoltre, consegnare il referto, rilasciato in data non anteriore a sesanta giorni precedenti la visita, di analisi di laboratorio relative ai seguenti esami ematochimici: gamma GT, GOT, GPT e MCV. 5. I certificati/referti devono essere consegnati in originale ovvero in copia resa conforme nei termini di legge. Se gli originali sono gia' in possesso dell'amministrazione e ancora in corso di validita' secondo i relativi limiti temporali indicati al precedente comma 4, il candidato dovra' indicare l'ente che detiene la documentazione in originale, utilizzando la dichiarazione di cui all'allegato G, che costituisce parte integrante del presente bando. 6. La mancata presentazione anche di uno soltanto dei suddetti certificati/referti, ovvero la non conformita' degli stessi, determinera' la non ammissione all'accertamento sanitario e la conseguente esclusione dal concorso.
Art. 11 Accertamento sanitario 1. I candidati, previa sottoscrizione della dichiarazione di consenso informato all'effettuazione del protocollo diagnostico e di informazione sui protocolli vaccinali previsto per il personale militare secondo il modello rinvenibile all'allegato E, saranno sottoposti, da parte della commissione di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera b), all'accertamento sanitario al fine di constatare il possesso dell'idoneita' al servizio permanente quale Maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito. L'idoneita' psico-fisica dei concorrenti sara' definita tenendo conto del vigente elenco delle imperfezioni e delle infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare e criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, approvate con il decreto ministeriale 4 giugno 2014, nonche' tenendo conto dei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, nei limiti previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, cosi' come modificato dall'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, rilevati secondo le prescrizioni fissate con la direttiva tecnica ed. 2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare di cui in premessa. La verifica dei parametri correlati alla massa corporea non sara' effettuata per i candidati in servizio nelle Forze armate. L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica verra' eseguito, in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita, secondo le modalita' previste dalla normativa e dalle direttive vigenti. La commissione medica, prima di eseguire la visita medica generale, durante la quale si effettuera' anche la valutazione dell'apparato dentario e osteo-articolare, disporra' per tutti i candidati i seguenti accertamenti specialistici e di laboratorio: a) cardiologico con E.C.G.; b) oculistico; c) otorinolaringoiatrico comprensivo di esame audiometrico; d) psicologico e psichiatrico; e) analisi completa delle urine con esame del sedimento. Si effettuera', comunque, a campione randomizzato l'accertamento drug test di cui all'art. 10, comma 4, lettera e); f) analisi del sangue concernente: 1) emocromo completo; 2) glicemia; 3) creatininemia; 4) trigliceridemia; 5) colesterolemia; 6) transaminasemia (GOT-GPT); 7) bilirubinemia totale e frazionata; 8) gamma GT; 9) dosaggio del G6PD ai soli fini dell'eventuale successivo impiego; i candidati riconosciuti affetti da carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD dovranno rilasciare la dichiarazione di ricevuta informazione e di responsabilizzazione di cui all'allegato H. 2. La commissione procedera', inoltre: alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di sospetto il candidato sara' rinviato ad altra data compatibile con il calendario di svolgimento degli accertamenti per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC, in caso di positivita', che il candidato avra' cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN); a qualsiasi ulteriore indagine ritenuta utile per consentire un'adeguata valutazione clinica e medico-legale e/o richiedere che venga esibita documentazione sanitaria (cartelle cliniche, risultati di pregressi accertamenti specialistici, strumentali o di laboratorio ecc..). In caso di necessita' di esami radiografici, il candidato dovra' sottoscrivere apposita dichiarazione di consenso all'effettuazione dell'esame stesso; alla verifica del seguente specifico requisito: visus corretto non inferiore a 16/10 complessivi con lenti frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore 7/10 nell'occhio che vede meno, raggiungibile con correzione non superiore alle tre diottrie anche in un solo occhio. Senso cromatico normale accertato alle tavole pseudoisocromatiche o in difetto alle matassine colorate. Sono ammessi gli esiti di intervento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza disturbi funzionali e con integrita' del fondo oculare. 3. I candidati gia' giudicati idonei agli accertamenti sanitari nei trecentosessantacinque giorni antecedenti la data di presentazione presso il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito nell'ambito di un concorso della stessa Forza armata, previa esibizione del relativo verbale e della documentazione di cui all'art. 10, comma 4, saranno sottoposti esclusivamente alla verifica dell'abuso abituale di alcool in base all'anamnesi, alla visita medica diretta e alla valutazione degli esami ematochimici (gamma GT, GOT, GPT e MCV). In caso di dubbio, il candidato sara' rinviato ad altra data per consegnare il referto attestante l'esito del test della CDT (ricerca ematica della transferrina carboidrato carente) con eventuale test di conferma mediante HPLC, in caso di positivita', che il candidato avra' cura di effettuare in proprio, presso una struttura sanitaria pubblica, anche militare o privata accreditata con il Servizio sanitario nazionale (SSN). 4. La citata commissione medica, per tutti i candidati, provvedera' a definire il profilo sanitario secondo i criteri stabiliti dalla normativa vigente sulla base delle risultanze della visita medica generale e degli accertamenti eseguiti, seduta stante, comunichera' al candidato l'esito degli accertamenti sanitari sottoponendogli il verbale contenente uno dei seguenti giudizi: «idoneo», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito; «inidoneo», con l'indicazione del profilo sanitario conseguito e del motivo dell'inidoneita'. 5. Saranno giudicati «idonei» i candidati in possesso degli specifici requisiti di cui ai commi 1-2 e ai quali sia stato attribuito il coefficiente 1 o 2 in ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali di seguito indicate: psiche (PS); costituzione (CO); apparato cardio-circolatorio (AC); apparato respiratorio (AR); apparati vari (AV); apparato osteo-artro-muscolare superiore (LS); apparato osteo-artro-muscolare inferiore (LI); vista (VS); udito (AU). Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal coefficiente assegnato, la carenza accertata, totale o parziale, dell'enzima G6PD non puo' essere motivo di esclusione, ai sensi dell'art. 1 della legge n. 109/2010, richiamata nelle premesse al bando. 6. Fermo restando quanto previsto ai precedenti commi, saranno giudicati «inidonei» i candidati risultati non in possesso degli specifici requisiti fisici di cui sopra e/o affetti da: positivita' degli accertamenti diagnostici per l'uso, anche saltuario od occasionale, di sostanze stupefacenti, nonche' per l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico; disturbi della parola anche in forma lieve (dislalia e disartria); imperfezioni e infermita' per le quali le vigenti direttive per delineare il profilo sanitario stabiliscono l'attribuzione di coefficiente 3 o 4 nelle caratteristiche somato-funzionali (a eccezione della caratteristica somato-funzionale AV qualora l'attribuzione del coefficiente 3 o 4 sia determinata da carenza, totale o parziale, dell'enzima G6PD). 7. La commissione giudichera', altresi', inidoneo il candidato che presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano deturpanti o contrari al decoro dell'uniforme o siano possibile indice di personalita' abnorme (in tal caso da accertare con visita psichiatrica e con appropriati test psicodiagnostici). 8. I candidati che all'atto degli accertamenti sanitari risultano affetti da malattie o lesioni acute di recente insorgenza e di presumibile breve durata, per le quali e' scientificamente probabile un'evoluzione migliorativa tale da lasciar prevedere il possibile recupero dei requisiti prescritti in tempi compatibili con lo svolgimento del concorso e, comunque, entro i successivi trenta giorni, saranno sottoposti ad ulteriori accertamenti sanitari a cura della stessa commissione medica, per verificare l'eventuale recupero dell'idoneita' fisica; nel frattempo, detti candidati potranno essere ammessi a sostenere con riserva l'accertamento attitudinale di cui al successivo art. 12. Se i candidati non avranno recuperato, al momento della nuova visita, la prevista idoneita' fisica, saranno giudicati «inidonei» e l'esito dell'accertamento attitudinale eventualmente disposto sara' considerato nullo. Il giudizio di inidoneita', comunicato seduta stante agli interessati, e' definitivo e comporta l'esclusione dal concorso senza ulteriori comunicazioni. I candidati che risulteranno assenti il giorno della nuova convocazione saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. 9. Le concorrenti che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte agli accertamenti previsti sono ammesse d'ufficio, anche in deroga, per una sola volta, ai limiti di eta', a svolgere i predetti accertamenti nell'ambito del primo concorso utile successivo alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato, su istanza di parte, se il suddetto stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate rinviate, risultate idonee e nominate vincitrici nella graduatoria finale di merito del concorso per il quale hanno presentato istanza di partecipazione, sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono state rinviate.
Art. 12 Accertamento attitudinale 1. I candidati saranno sottoposti all'accertamento attitudinale volto a valutare il possesso delle qualita' attitudinali e caratteriologiche ritenute necessarie per l'arruolamento quale Maresciallo del ruolo musicisti dell'Esercito, secondo le modalita' indicate nella relativa direttiva tecnica dello Stato Maggiore dell'Esercito. Tale accertamento prevede lo svolgimento di una serie di prove (test e questionario informativo) e un'intervista di selezione individuale condotta da ufficiali psicologi eventualmente coadiuvati da psicologi civili convenzionati presso il citato CSRNE. 2. Al termine dell'accertamento attitudinale la commissione preposta, seduta stante, comunichera' per iscritto al candidato l'esito dell'accertamento attitudinale sottoponendogli il verbale riportante il giudizio di idoneita' o di inidoneita', che e' definitivo. 3. Il giudizio di inidoneita' comporta l'esclusione del candidato dal concorso. Ai candidati giudicati idonei non sara' attribuito alcun punteggio.
Art. 13 Prove pratiche di esecuzione e teoriche 1. I candidati, risultati idonei agli accertamenti sanitario e attitudinale, saranno convocati mediante avviso, con valore di notifica a tutti gli effetti, consultabile nell'area pubblica del portale nonche' nei siti www.difesa.it e www.esercito.difesa.it - per sostenere le prove pratiche e teoriche, da effettuare distintamente per ogni posto per il quale si concorre, di seguito indicate: a) per tutti i candidati, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre e con gli eventuali strumenti d'obbligo, dei brani musicali indicati nell'allegato I del bando; 2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e con gli eventuali strumenti d'obbligo; 3) nozioni inerenti alla storia e organologia dello strumento per il quale si concorre e di quelli considerati affini secondo l'allegato A del bando; b) per i soli candidati delle prime e delle seconde parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 1) nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi; c) per i soli candidati delle prime parti, ad eccezione di quelli che concorrono per gli strumenti a percussione: 1) esecuzione, nell'insieme della banda musicale, di un brano scelto dalla commissione esaminatrice uguale per tutti i candidati che concorrono per lo stesso strumento; i candidati orchestrali della banda musicale dell'Esercito Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza armata; d) per i candidati per gli strumenti a percussione: 1) esecuzione, con lo strumento per il quale si concorre, dei brani musicali indicati nell'allegato I del bando e, con gli strumenti d'obbligo, un programma a libera scelta del candidato comprendente passi per gran cassa, piatti a 2, tamburo, xilofono, vibrafono, marimba, batteria; 2) esecuzione a prima vista di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice con lo strumento per il quale si concorre e con gli strumenti d'obbligo; 3) esecuzione, con accompagnamento della banda, di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice uguali per tutti i candidati con lo strumento per il quale si concorre e di uno o piu' brani scelti dalla commissione esaminatrice anche diversi da candidato a candidato da eseguirsi con gli strumenti d'obbligo con accompagnamento della banda; i candidati orchestrali della banda musicale dell'Esercito Italiano eseguiranno la suddetta prova con la banda musicale di altra Forza armata; 4) nozioni inerenti alla storia e organologia degli strumenti a percussione; 5) nozioni inerenti la formazione e l'organizzazione degli organici d'insieme per strumenti a fiato e percussione dal piccolo ensemble alla banda musicale, dal 1900 a oggi. 2. I candidati eseguiranno le prove del concorso al quale hanno chiesto di partecipare utilizzando esclusivamente gli strumenti indicati all'art. 1 del presente bando che dovranno avere al seguito. 3. La commissione esaminatrice attribuira' un punteggio da 1 a 70 per ciascuna prova. Il punteggio complessivo sara' ottenuto sommando quello delle singole prove diviso per il numero delle prove sostenute. 4. Sara' giudicato idoneo il candidato che raggiungera' un punteggio medio non inferiore a 56 se concorre per le prime e seconde parti, e non inferiore a 49 se concorre per le terze parti. Sara', comunque, giudicato inidoneo il candidato che non raggiunga, in ciascuna prova, il punteggio di 49. 5. Il candidato che non si presentera' nel giorno e nell'ora stabiliti per le prove sara' considerato rinunciatario ed escluso dal concorso.
Art. 14 Titoli di merito 1. La commissione esaminatrice di cui al precedente art. 7, comma 1, lettera a), ai fini della formazione delle graduatorie finali, valutera', per i candidati giudicati idonei alle prove pratiche di esecuzione e teoriche di cui all'art. 13, i soli titoli di merito sottoelencati: a) Titoli accademici: 2° Livello (punteggio massimo 10): diploma Conservatorio (vecchio ordinamento); diploma accademico di 2° livello (che assorbe quello di primo livello) per lo strumento per il quale si concorre o affine; diploma accademico di 2° livello per altri strumenti e/o discipline; 1° Livello (punteggio massimo 8): diploma accademico di 1° livello per lo strumento per il quale si concorre o affine; diploma accademico di 1° livello per altri strumenti e/o discipline; b) Titoli didattici (punteggio massimo 5): insegnamento presso un Conservatorio statale o parificato dello strumento per il quale si concorre o affine; insegnamento presso una scuola media inferiore e superiore statale o parificata ad indirizzo musicale dello strumento per il quale si concorre o affine; insegnamento degli strumenti diversi da quello per il quale si concorre e da quelli ad esso affini; c) Titoli professionali (punteggio massimo 15 punti): contratti con importanti istituzioni sinfoniche, liriche, concertistiche italiane e/o estere per lo strumento per il quale si concorre o affine; concerti per importanti associazioni concertistiche musicali da solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra di fiati (da accertarsi obbligatoriamente facendo riferimento all'attestazione di partecipazione rilasciata dal Presidente o direttore artistico dell'associazione) con lo strumento per il quale si concorre o affine; vincite di importanti concorsi nazionali od internazionali da solista, in formazione da camera o in orchestra sinfonica o orchestra di fiati per lo strumento per il quale si concorre o affine; far parte delle bande musicali di Forza armata e dei Corpi di Polizia per lo strumento per il quale si concorre o affine; far parte di altri complessi bandistici militari o complessi bandistici civili per lo strumento per il quale si concorre o affine; aver conseguito l'idoneita' per lo strumento per il quale si concorre o affine ad un concorso presso le bande musicali di Forza armata e dei Corpi di polizia; pubblicazioni di metodi di tecnica strumentale o di organologia relativi allo strumento per il quale si concorre o affine; incisioni su CD e/o DVD in formazione da camera, orchestrale sinfoniche o orchestre di fiati relative allo strumento per il quale si concorre o affine; incisioni su CD e/o DVD da solista con accompagnamento orchestrale o pianistico relative allo strumento per il quale si concorre o affine; composizioni originali pubblicate dall'evidente contenuto tecnico strumentale relative allo strumento per il quale si concorre o affine. 2. Saranno valutati solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande. 3. I soli candidati risultati idonei alle prove di cui all'art. 13, in occasione dell'ultima prova sostenuta, dovranno consegnare i titoli di merito in formato cartaceo o su supporto informatico alla commissione esaminatrice. I titoli di merito consegnati successivamente rispetto al giorno dell'ultima prova sostenuta dall'interessato non saranno valutati. 4. I titoli di merito, accompagnati da un elenco numerico cartaceo in duplice copia (suddiviso in titoli accademici, didattici e professionali), dovranno essere presentati in una delle seguenti modalita': in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge; con dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorieta' ex articoli 46 e 47, decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; in tal caso il candidato dovra' fornire dettagliatamente tutti gli elementi necessari alla valutazione del titolo che si intende produrre, conformemente all'allegato L del bando. L'omissione anche di uno solo dei suddetti elementi comportera' la non valutazione del titolo autocertificato. Resta inteso che per le pubblicazioni, incisioni e composizioni il candidato dovra' fornire una copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge. La conformita' agli originali dei titoli consegnati su supporto informatico potra' essere attestata dal concorrente con dichiarazione in calce al citato elenco cartaceo. 5. Sara' cura dell'amministrazione effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni sostitutive a norma dell'art. 71, decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, riservandosi la facolta' di chiedere al candidato, per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', l'esibizione dei titoli di merito in originale o copia resa conforme secondo le modalita' stabilite dalla legge.
Art. 15 Graduatorie finali 1. La citata commissione esaminatrice formera', sulla base della media del punteggio riportato da ciascun candidato nelle prove di cui al precedente art. 13 e di quello riportato per il possesso dei titoli di merito di cui al precedente art. 14, le graduatorie finali distinte per ogni strumento a concorso. 2. I titoli di preferenza saranno valutati solo se posseduti alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda. 3. Costituisce titolo di preferenza, a parita' di punteggio complessivo, l'appartenenza del candidato all'Esercito. A parita' di punteggio complessivo fra i candidati appartenenti dell'Esercito sara' preferito il candidato che riveste il grado piu' elevato e, in caso di parita' di grado, il candidato con maggiore anzianita' di servizio. 4. In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti all'Esercito, sara' data precedenza al candidato in possesso dei titoli di preferenza di cui all'allegato M. In caso di ulteriore parita' e' preferito l'aspirante piu' giovane di eta', ai sensi dell'art. 3, comma 7, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come modificato dall'art. 2, della legge 16 giugno 1998, n. 191. Il presidente della commissione esaminatrice consegnera' alla Direzione generale per il personale militare le graduatorie definitive su supporto cartaceo e informatico non riscrivibile protetto da password (CD-rom/DVD, in formato pdf). Le graduatorie finali di merito dei vincitori saranno approvate con decreto del direttore generale per il Personale militare o di autorita' da lui delegata e pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa. Di tale pubblicazione sara' data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Dal giorno di pubblicazione del citato avviso decorre il termine per eventuali impugnative.
Art. 16 Nomina a orchestrale 1. I candidati dichiarati vincitori del concorso sono nominati Maresciallo Capo o Maresciallo Ordinario del ruolo dei musicisti dell'Esercito e devono essere inseriti nell'organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda come indicato nell'art. 1515 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. 2. La nomina ad orchestrale decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del Capo di Stato Maggiore dell'Esercito. 3. I vincitori del concorso che, alla data di scadenza del termine della presentazione della domanda, non siano Marescialli dell'Esercito, verranno ammessi ad un corso di formazione. 4. I frequentatori del corso, all'atto di presentazione presso il reparto d'istruzione designato, dovranno produrre una dichiarazione sostitutiva, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, in cui si attesta il possesso/mantenimento dei requisiti previsti dal precedente art. 2. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso successivo utile ai sensi del precedente art. 11, comma 9, saranno immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione di graduatoria verra' determinata sulla base del punteggio ottenuto nella graduatoria finale al termina del periodo di formazione. Gli effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data di effettivo incorporamento. Il personale femminile ammesso alla frequenza del corso, in quanto dichiarato vincitore che, trovandosi nelle condizioni previste dall'art. 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non possa frequentare o completare il corso, sara' rinviato d'ufficio al corso successivo. 5. I vincitori di concorso saranno sottoposti alle vaccinazioni obbligatorie previste dalla normativa sanitaria in ambito militare per il servizio in Patria e all'estero. All'atto dell'incorporamento dovranno presentare: a) certificato anamnestico/referto rilasciato, entro trenta giorni dalla data di ammissione al corso, da strutture sanitarie pubbliche (scheda o libretto sanitario se militari); b) certificato vaccinale infantile e quello relativo alle eventuali vaccinazioni effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; in caso di assenza della relativa vaccinazione, il dosaggio degli anticorpi per morbillo, rosolia e parotite; c) certificato rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche militare, o privata convenzionata attestante il gruppo sanguigno e il fattore Rh. I militari in servizio nell'Esercito compileranno una dichiarazione attestante il possesso del titolo di studio richiesto, qualora non risultasse dalla documentazione personale. I diplomi e i certificati rilasciati da istituti parificati o legalmente riconosciuti dovranno essere legalizzati dal provveditore agli studi (art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000). 6. I vincitori del concorso provenienti dal ruolo Marescialli dell'Esercito, se di grado: a) uguale a quello iniziale della categoria per la quale hanno concorso, conservano l'anzianita' posseduta nel ruolo di provenienza; b) superiore, sono nominati col grado corrispondente a quello rivestito nel ruolo di provenienza, ma comunque non superiore a quello massimo previsto per la categoria stessa, e conservano l'anzianita' posseduta, seguendo nel ruolo i pari grado aventi uguale anzianita' assoluta.
Art. 17 Disposizioni amministrative e varie 1. Le spese per i viaggi da e per le sedi di svolgimento dell'eventuale prova di preselezione, degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare e delle prove pratiche e teoriche del concorso sono a carico dei candidati. Ai candidati in servizio militare deve essere concessa la licenza straordinaria per esami della durata limitata al/ai giorno/i di effettuazione delle prove e degli accertamenti piu' il tempo necessario per il raggiungimento delle sedi delle prove e per il rientro nella sede di servizio, mentre non puo' essere rilasciato il certificato di viaggio. Se tali candidati non si presentano a sostenere le prove, salvi motivi indipendenti dalla loro volonta', la licenza straordinaria dovra' essere commutata in licenza ordinaria dell'anno in corso. 2. Durante le fasi concorsuali, i candidati non potranno usufruire di vitto e alloggio a carico dell'amministrazione. Pertanto, le spese sostenute per l'effettuazione di tutte le prove concorsuali saranno a carico dei partecipanti. 3. I candidati assenti nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere le prove e gli accertamenti concorsuali saranno considerati rinunciatari ed esclusi dal concorso. Tuttavia, per le prove e l'accertamento dei requisiti previsti dal precedente art. 8, comma 1, lettere a), b), c) e d), la Direzione generale per il personale militare, compatibilmente con i relativi tempi di svolgimento, potra' fissare una nuova e ultima data di presentazione non suscettibile di ulteriore proroga, in presenza di impedimento dovuto a: a) motivi di salute, debitamente documentati da certificazione sanitaria rilasciata dal medico curante o da struttura sanitaria pubblica ovvero struttura sanitaria militare; b) inderogabili esigenze di servizio debitamente e tempestivamente documentate dal Comando di appartenenza per i militari in servizio. Al fine di ottenere il differimento il candidato - per i militari in servizio, il comando di appartenenza - dovra' trasmettere, entro ventiquattro ore dalla data in cui e' prevista la convocazione, l'istanza di differimento, la documentazione comprovante l'impedimento e copia di un documento di identita' in corso di validita' a mezzo fax al numero 06517052766 o via e-mail all'indirizzo di posta elettronica r1d1s5@persomil.difesa.it. Le istanze incomplete non verranno prese in considerazione. La Direzione generale per il personale militare comunichera' le proprie determinazioni nell'area privata del portale e, con messaggio di posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato dall'interessato, che avra' valore di notifica a tutti gli effetti. La predetta direzione generale si riserva altresi' la facolta', nel caso di eventi avversi di carattere eccezionale che impediscano oggettivamente ad un rilevante numero di candidati di presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento delle prove concorsuali, di prevedere sessioni di recupero delle prove stesse. In tal caso, sara' dato avviso con comunicazione inserita nell'area pubblica del portale, secondo quanto stabilito al precedente art. 5, e nei siti www.persomil.difesa.it e www.esercito.difesa.it - definendone le modalita'. Il citato avviso avra' valore di notifica a tutti gli effetti, per tutti gli interessati. 4. Il Ministero della difesa provvedera' ad assicurare i candidati per gli infortuni che dovessero verificarsi durante il periodo di permanenza presso le sedi di svolgimento dell'eventuale prova di preselezione, delle prove pratiche di esecuzione e degli accertamenti dei requisiti di idoneita' al servizio militare. 5. Per informazioni sull'esito delle prove stabilite nel presente bando di concorso potra' essere consultata l'area pubblica del portale secondo quanto stabilito al precedente art. 5 ovvero contattata la Sezione relazioni con il pubblico della Direzione generale per il personale militare al numero 06/517051012.
Art. 18 Trattamento dei dati personali 1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (di seguito regolamento), si informano i concorrenti che il trattamento dei dati personali da loro forniti in sede di partecipazione al concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine, e' finalizzato esclusivamente all'espletamento delle relative attivita' istituzionali. Il trattamento dei dati personali e particolari avverra' a cura dei soggetti a cio' appositamente autorizzati, ivi compresi quelli facenti parte delle Commissioni previste dal presente bando, con l'utilizzo di procedure anche informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate, nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle finalita' per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio' anche in caso di eventuale comunicazione a terzi e anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per le finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione e del possesso degli eventuali titoli previsti dal presente bando, pena l'esclusione dal concorso o dalla procedura di reclutamento. 3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per il personale militare, con sede in Roma al viale dell'Esercito n. 186. Il titolare puo' essere contattato inviando apposita e-mail ai seguenti indirizzi di posta elettronica: persomil@persomil.difesa.it; posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it b) il responsabile per la protezione dei dati personali puo' essere contattato ai seguenti recapiti e-mail: rpd@difesa.it; indirizzo posta elettronica certificata: rpd@postacert.difesa.it - come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione del rapporto d'impiego/servizio e trova la sua base giuridica nel decreto legislativo n. 66/2010 e nel decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli articoli da 1053 a 1075; d) i dati potranno essere comunicati alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso/procedura di reclutamento e alla posizione giuridico-economica o di impiego del candidato nonche' agli enti previdenziali; e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai sensi delle disposizioni previste dal regolamento, di cui all'art. 49, paragrafo 1, lettere d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo le prescrizioni previste dall'art. 1055, commi 5 e 7; f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo e relativo versamento agli enti competenti; per i cittadini non idonei/non vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita' pubbliche per le quali i dati sono trattati, ivi compresa la tutela degli interessi dell'Amministrazione della difesa presso le competenti sedi giudiziarie; g) l'eventuale reclamo potra' essere proposto all'Autorita' garante per la protezione dei dati personali, in qualita' di Autorita' di controllo, con sede in piazza Venezia n. 11 - 00187 Roma, indirizzi e-mail: garante@gpdp.it; protocollo@pec.gpdp.it 4. Ai candidati sono riconosciuti i diritti previsti dagli articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di accedere ai dati che li riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare, cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonche' il diritto di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti della Direzione generale per il personale militare, titolare del trattamento.
Art. 19 Accertamento dei requisiti 1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando, la Direzione generale per il personale militare provvedera' a effettuare idonei controlli sulla veridicita' delle dichiarazioni rese, nonche' a richiedere alle amministrazioni pubbliche e agli enti competenti la conferma di quanto dichiarato dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso e nelle dichiarazioni sostitutive eventualmente prodotte. 2. Fermo restando quanto previsto in materia di responsabilita' penale dall'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui al precedente comma 1 emerga la mancata veridicita' del contenuto della dichiarazione resa, il dichiarante decadra' dai benefici eventualmente conseguiti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.
Art. 20 Esclusioni La Direzione generale per il personale militare, con provvedimento del direttore generale o autorita' da lui delegata, procedera' a escludere dal concorso, in ogni momento, i candidati non in possesso dei prescritti requisiti di cui ai precedenti articoli, ovvero dalla frequenza del corso, se il difetto dei requisiti sara' accertato dopo l'incorporazione presso il relativo istituto di formazione. Il presente decreto sara' sottoposto al controllo previsto dalla normativa vigente e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 16 novembre 2021 Il direttore generale: Ricca
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