Concorso per MINISTERO DELLA DIFESA

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Concorso

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Tipologia Concorso
Tipologia Contratto
Posti 0
Fonte: Gazzetta Ufficiale Repubblica Italiana N. 96 del 03-12-2021
Sintesi: MINISTERO DELLA DIFESA CONCORSO (Scad. 02-01-2022) Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitre' tenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegner ...
Ente: MINISTERO DELLA DIFESA
Regione: LAZIO
Provincia: ROMA
Comune: ROMA
Data di inserimento: 03-12-2021
Data Scadenza bando 02-01-2022
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MINISTERO DELLA DIFESA

CONCORSO (Scad. 02-01-2022)

Concorsi, per titoli ed esami, per il reclutamento di ventitre' tenenti in servizio permanente del ruolo normale dell'Arma dei trasporti e dei materiali, del Corpo degli ingegneri, del Corpo sanitario e del Corpo di commissariato dell'Esercito - Anno 2021.

 
                        IL DIRETTORE GENERALE 
                      per il personale militare 
 
    Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9  maggio  1994,
n. 487, concernente il «Regolamento recante norme  sull'accesso  agli
impieghi  nelle  pubbliche  amministrazioni   e   le   modalita'   di
svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre  forme  di
assunzione nei pubblici impieghi» e successive modifiche; 
    Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, concernente misure urgenti
per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e  dei  procedimenti
di decisione e di controllo e successive modifiche e integrazioni; 
    Visto l'art. 16 del decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.  165,
concernente  le  funzioni  dei  dirigenti  di   Uffici   dirigenziali
generali; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  14  novembre
2002, n. 313, recante il «Testo unico delle disposizioni  legislative
e regolamentari in materia  di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe
delle sanzioni amministrative dipendenti  da  reato  e  dei  relativi
carichi pendenti»; 
    Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,  recante  il
«Codice in materia di  protezione  dei  dati  personali»  e  relative
disposizioni  per   l'adeguamento   dell'ordinamento   nazionale   al
regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del  Consiglio,
del 27 aprile 2016, relativo alla «Protezione delle  persone  fisiche
con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche'  alla  libera
circolazione di tali dati e  che  abroga  la  direttiva  95/46/CE»  e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  recante  il
«Codice  dell'Amministrazione  digitale»  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto legislativo 11  aprile  2006,  n.  198,  recante
«Codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, a norma dell'art. 6
della legge 28 novembre 2005,  n.  246»,  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
    Visto il decreto interministeriale 9 luglio 2009  concernente  le
equiparazioni tra i diplomi di laurea ai fini della partecipazione ai
concorsi pubblici; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare; 
    Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  recante  il
«Codice  dell'ordinamento  militare»   e   successive   modifiche   e
integrazioni e, in particolare, i titoli  II  e  III  del  libro  IV,
concernente norme per il reclutamento e la formazione  del  personale
militare e l'articolo 2186  che  fa  salva  l'efficacia  dei  decreti
ministeriali non regolamentari, delle  direttive,  delle  istruzioni,
delle circolari, delle determinazioni generali  del  Ministero  della
difesa, dello Stato maggiore della difesa e degli Stati  maggiori  di
Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri emanati
in  attuazione  della  precedente  normativa  abrogata  dal  predetto
Codice, fino alla loro sostituzione; 
    Vista la legge 12 luglio 2010, n. 109, recante «Disposizioni  per
l'ammissione dei soggetti fabici nelle Forze armate e di polizia»; 
    Visto il decreto ministeriale 16 gennaio  2013  -registrato  alla
Corte dei conti il 10 marzo 2013,  registro  n.  I,  foglio  n.  390-
concernente, tra l'altro, struttura  ordinativa  e  competenze  della
Direzione generale per il personale militare; 
    Visto il decreto ministeriale 4 giugno 2014 recante la  direttiva
tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario  dei
soggetti giudicati idonei al servizio militare e la direttiva tecnica
riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti
giudicati idonei al servizio militare; 
    Visto il decreto del  Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207, recante il «Regolamento in materia di parametri  fisici
per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze  armate,
nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile  e  nel  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco», emanato in attuazione della legge 12
gennaio 2015, n. 2; 
    Vista  la  direttiva  tecnica  edizione   2016   dell'Ispettorato
generale della sanita'  militare,  recante  «Modalita'  tecniche  per
l'accertamento e la verifica dei parametri fisici», emanata ai  sensi
del precitato decreto del Presidente  della  Repubblica  17  dicembre
2015, n. 207; 
    Visto  il  comma  4-bis   dell'art.   643   del   citato   Codice
dell'ordinamento militare,  introdotto  dal  decreto  legislativo  26
aprile 2016, n. 91, il quale  stabilisce  che  nei  concorsi  per  il
reclutamento del personale delle Forze armate i termini di  validita'
delle graduatorie finali  approvate,  ai  fini  dell'arruolamento  di
candidati risultati idonei ma non vincitori,  sono  prorogabili  solo
nei casi e nei termini previsti dallo stesso Codice; 
    Visti il comma  2-bis  dell'art.  635,  i  commi  1-bis  e  1-ter
dell'art.  640  e  il  comma  4  dell'art.  678  del  citato  decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il «Codice dell'ordinamento
militare» introdotti dal decreto legislativo  27  dicembre  2019,  n.
173, recante «Disposizioni in materia di riordino dei ruoli  e  delle
carriere del personale delle Forze  armate,  ai  sensi  dell'art.  1,
commi 2, lettera a), 3, 4 e 5 della legge 1° dicembre 2018, n. 132»; 
    Vista la lettera n. M_D SSMD REG2021 0104817 del  3  giugno  2021
dello  Stato  maggiore  della  difesa,  concernente   l'entita'   dei
reclutamenti autorizzati per l'anno 2021; 
    Vista la legge 30 dicembre 2020, n.  178,  recante  «Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2021  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2021-2023 (Legge di bilancio 2021)»; 
    Vista la direttiva tecnica in materia di protocolli sanitari  per
la somministrazione di profilassi vaccinali  al  personale  militare,
allegata al decreto interministeriale 16 maggio 2018; 
    Visto il decreto ministeriale 18 ottobre  2018  concernente,  tra
l'altro, requisiti di partecipazione, titoli di studio,  tipologia  e
modalita' di svolgimento dei concorsi e delle prove  d'esame  per  il
reclutamento degli ufficiali  in  servizio  permanente  dell'Esercito
italiano,  della  Marina  militare  e  dell'Aeronautica  militare   e
successive modifiche e integrazioni; 
    Visto il decreto-legge 19 maggio  2020,  n.  34,  convertito  con
modificazioni con legge  17  luglio  2020,  n.  77,  recante  «Misure
urgenti in materia di salute,  sostegno  al  lavoro  e  all'economia,
nonche' di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da
COVID-19»  e  in  particolare  l'art.  259  recante  «Misure  per  la
funzionalita' delle Forze armate, delle Forze di polizia e del  Corpo
nazionale dei vigili del fuoco in materia di procedure concorsuali»; 
    Visto  il  decreto  ministeriale  6   luglio   2020   concernente
«Prescrizioni tecniche per lo svolgimento delle procedura concorsuali
per l'accesso ai ruoli e alle qualifiche delle  Forze  armate,  delle
Forze di polizia, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,  volte  a
prevenire possibili fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19»; 
    Vista la lettera n. M_D E0012000 REG2021 0190183 del 23 settembre
2021, con la quale il I Reparto affari  giuridici  ed  economici  del
personale dello Stato maggiore dell'Esercito ha chiesto di indire per
l'anno 2021 quattro concorsi, per titoli ed esami, per la  nomina  di
ventitre'  tenenti  in  servizio   permanente   nei   ruoli   normali
dell'Esercito, di cui tre dell'Arma dei trasporti  e  dei  materiali,
undici del Corpo degli ingegneri, sei del Corpo sanitario e  tre  del
Corpo di commissariato; 
    Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11  luglio  2018
-registrato alla Corte dei conti il 17 agosto 2018, reg.ne  succ.  n.
1832- concernente la sua nomina a direttore generale per il personale
militare; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                          Posti a concorso 
 
    1. Sono indetti i sottonotati concorsi, per titoli ed esami,  per
la nomina  di  tenenti  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito: 
      a) concorso per la nomina di tre tenenti  nel  ruolo  dell'Arma
dei trasporti e dei materiali dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) due posti per laureati in ingegneria elettronica (LM 29); 
        2) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33). 
      b) concorso per la nomina di undici tenenti nel  ruolo  normale
del Corpo degli ingegneri dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) un posto per laureati in ingegneria  aeronautica  (LM  20)
ovvero aerospaziale e astronautica (LM 20); 
        2)   un   posto   per   laureati    in    ingegneria    delle
telecomunicazioni (LM 27); 
        3) un posto per laureati in ingegneria elettronica (LM 29); 
        4) un posto per laureati in ingegneria informatica  (LM  32),
informatica (LM 18) ovvero sicurezza informatica (LM 66); 
        5) un posto per laureati in ingegneria meccanica (LM 33); 
        6) quattro posti per laureati in ingegneria civile  (LM  23),
ingegneria dei sistemi edilizi (LM  24),  architettura  e  ingegneria
edile/architettura  (LM  4)  con  abilitazione  all'esercizio   della
professione; 
        7) due posti per laureati in scienze chimiche (LM 54). 
      c) concorso per la nomina di sei tenenti nel ruolo normale  del
Corpo sanitario dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) quattro posti per laureati in medicina e chirurgia (LM 41)
con abilitazione all'esercizio della professione; 
        2) un posto per laureati in medicina veterinaria (LM 42)  con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        3) un posto per laureati in farmacia e  farmacia  industriale
(LM 13) con abilitazione all'esercizio della professione. 
      d) concorso per la nomina di tre tenenti nel ruolo normale  del
Corpo di commissariato dell'Esercito cosi' ripartiti: 
        1) due posti per laureati in giurisprudenza (LMG/01); 
        2) un posto per laureati in  scienze  dell'economia  (LM  56)
ovvero scienze economico-aziendali (LM 77). 
    I possessori dei titoli di studio richiesti per i  posti  di  cui
alla lettera a), numeri 1) e 2) e alla lettera  b)  numeri  3)  e  5)
possono presentare domanda o per l'Arma  dei  trasporti  e  materiali
ovvero per il Corpo degli  ingegneri.  Non  e'  possibile  concorrere
contemporaneamente per entrambi i menzionati canali reclutativi. 
    2. Ai concorsi di cui al precedente comma 1 possono partecipare i
cittadini  della  Repubblica  di  entrambi  i  sessi.  Pertanto,   le
disposizioni  del  presente  decreto,   in   mancanza   di   espressa
indicazione, devono intendersi riferite ai concorrenti di entrambi  i
sessi. 
    3. Il numero dei posti disponibili di cui al precedente  comma  1
del presente articolo e la loro ripartizione per tipologia/gruppo  di
lauree magistrali  potranno  subire  modifiche,  fino  alla  data  di
approvazione della relativa graduatoria  finale  di  merito,  qualora
fosse necessario soddisfare esigenze della Forza armata connesse alla
consistenza dei ruoli degli  ufficiali  in  servizio  permanente  del
ruolo normale. 
    4. Resta impregiudicata per  l'amministrazione  della  difesa  la
facolta', esercitabile in qualunque momento, di revocare il  presente
bando di concorso, modificare, annullare, sospendere  o  rinviare  lo
svolgimento delle attivita' previste dal concorso o  l'incorporamento
del vincitore, in ragione di esigenze attualmente non valutabili  ne'
prevedibili, ovvero in applicazione di leggi di bilancio dello  Stato
o finanziarie o di disposizioni di contenimento della spesa pubblica.
In tal caso, ove necessario,  l'amministrazione  ne  dara'  immediata
comunicazione nel portale dei concorsi on-line  del  Ministero  della
difesa di cui al successivo art. 3, che avra' valore  di  notifica  a
tutti gli  effetti  per  tutti  gli  interessati,  nonche'  nel  sito
www.difesa.it  area  siti  di  interesse,  link  Concorsi  e   Scuole
militari. 
    5.  Nel  caso  in  cui  l'amministrazione  medesima  eserciti  la
potesta' di auto-organizzazione prevista dal  comma  precedente,  non
sara' dovuto alcun rimborso pecuniario ai candidati  circa  eventuali
spese dagli stessi sostenute per  la  partecipazione  alle  selezioni
concorsuali. 
    6.  L'amministrazione  della  difesa  si  riserva   altresi'   la
facolta', nel caso di eventi avversi  di  carattere  eccezionale  che
impediscano oggettivamente a un  rilevante  numero  di  candidati  di
presentarsi nei tempi e nei giorni previsti per l'espletamento  delle
prove concorsuali, di prevedere  sessioni  di  recupero  delle  prove
stesse. In tal caso, sara' data immediata comunicazione  nel  portale
dei concorsi on-line del Ministero della difesa di cui al  successivo
art. 6, che avra' valore di notifica a tutti gli  effetti  per  tutti
gli  interessati,  nonche'  nel  sito  www.difesa.it  area  siti   di
interesse, link Concorsi e Scuole militari. 
                               Art. 2 
 
                          Riserve di posti 
 
    1. Per i tre posti dell'Arma dei trasporti e dei materiali,  sono
previste le seguenti riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 1), un
posto e'  riservato  agli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
servizio senza demerito, per  almeno  diciotto  mesi,  nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica; 
      il posto di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero 2),  e'
riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio  senza
demerito, per almeno diciotto mesi,  nell'Esercito,  nella  Marina  e
nell'Aeronautica. 
    2. Per gli undici posti del Corpo degli ingegneri, sono  previste
le seguenti riserve: 
      i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numeri 1),  2),
3), 4) e 5),  sono  riservati  agli  ufficiali  ausiliari  che  hanno
prestato  servizio  senza  demerito,  per   almeno   diciotto   mesi,
nell'Esercito, nella Marina e nell'Aeronautica; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 6) tre
sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno  prestato  servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e  nell'Aeronautica  e  uno  e'  riservato  al  coniuge  e  ai  figli
superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero 7) uno
e' riservato agli ufficiali ausiliari  che  hanno  prestato  servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e  nell'Aeronautica  e  uno  e'  riservato  al  coniuge  e  ai  figli
superstiti ovvero ai parenti in linea collaterale  di  secondo  grado
(se unici superstiti) del  personale  delle  Forze  armate  (compresa
l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di polizia deceduto in servizio
e per causa di servizio. 
    3. Per i sei posti del Corpo sanitario, sono previste le seguenti
riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero  1),
tre posti sono riservati agli ufficiali ausiliari che hanno  prestato
servizio senza demerito, per  almeno  diciotto  mesi,  nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica e uno e' riservato al  coniuge  e  ai
figli superstiti ovvero ai parenti in linea  collaterale  di  secondo
grado  (se  unici  superstiti)  del  personale  delle  Forze   armate
(compresa l'Arma dei carabinieri) e delle Forze di  polizia  deceduto
in servizio e per causa di servizio; 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera c), numeri  2)  e
3), sono  riservati  agli  ufficiali  ausiliari  che  hanno  prestato
servizio senza demerito, per  almeno  diciotto  mesi,  nell'Esercito,
nella Marina e nell'Aeronautica. 
    4. Per i tre posti del Corpo di commissariato, sono  previste  le
seguenti riserve: 
      dei posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  d),  numero  1),
uno e' riservato agli ufficiali ausiliari che hanno prestato servizio
senza demerito, per almeno diciotto mesi, nell'Esercito, nella Marina
e nell'Aeronautica e uno riservato al coniuge e ai  figli  superstiti
ovvero ai parenti in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici
superstiti) del personale delle Forze  armate  (compresa  l'Arma  dei
carabinieri) e delle Forze di polizia  deceduto  in  servizio  e  per
causa di servizio; 
      il posto posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera  c),  numero
2), e' riservato al coniuge e ai figli superstiti ovvero  ai  parenti
in linea collaterale di  secondo  grado  (se  unici  superstiti)  del
personale delle Forze armate  (compresa  l'Arma  dei  carabinieri)  e
delle Forze di polizia deceduto in servizio e per causa di servizio. 
    5. I posti riservati di cui al  presente  articolo  eventualmente
non  ricoperti  per  insufficienza  di  riservatari  idonei   saranno
devoluti  agli  altri  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine   della
rispettiva graduatoria di merito. 
                               Art. 3 
 
                     Requisiti di partecipazione 
 
    1. Ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,  comma  1  possono
partecipare i cittadini, di entrambi i sessi che: 
      a) non abbiano superato il giorno del compimento del: 
        1) quarantesimo  anno  di  eta',  se   ufficiali   in   ferma
prefissata dell'Esercito, della Marina  militare  o  dell'Aeronautica
militare che hanno completato un anno  di  servizio  o  se  ufficiali
inferiori delle Forze di completamento, ai sensi dell'art. 653, comma
1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66; 
        2) trentaquattresimo anno di  eta',  se  ufficiali  in  ferma
prefissata dell'Arma dei carabinieri che hanno completato un anno  di
servizio o se ufficiali inferiori delle Forze  di  completamento,  ai
sensi dell'art. 653, comma 1 del decreto legislativo 15  marzo  2010,
n. 66; 
        3) trentacinquesimo anno di eta', se  non  appartenenti  alle
predette categorie; 
      b) siano in possesso della cittadinanza italiana; 
      c) godano dei diritti civili e politici; 
      d) non siano stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti
dall'impiego in una pubblica amministrazione, licenziati  dal  lavoro
alle  dipendenze  di   pubbliche   amministrazioni   a   seguito   di
procedimento   disciplinare,   ovvero   prosciolti,   d'autorita'   o
d'ufficio,  da  precedente  arruolamento  nelle  Forze  armate  o  di
Polizia, a esclusione dei proscioglimenti a domanda e per inidoneita'
psico-fisica e mancato superamento dei corsi di formazione di base di
cui  all'articolo  957,   comma   1,   lettera   e-bis   del   Codice
dell'ordinamento militare; 
      e) se concorrenti di sesso maschile, non siano stati dichiarati
obiettori di coscienza ovvero ammessi a prestare servizio sostitutivo
civile ai sensi della legge 8 luglio 1998, n. 230, a meno che abbiano
presentato  apposita  dichiarazione  irrevocabile  di  rinuncia  allo
status di obiettore di coscienza presso l'Ufficio  nazionale  per  il
servizio civile non prima che siano decorsi almeno cinque anni  dalla
data in cui sono stati collocati in congedo, come disposto  dall'art.
636 del decreto legislativo 15  marzo  2010,  n.  66.  In  tal  caso,
l'esito della dichiarazione dovra' essere allegato  alla  domanda  di
partecipazione al concorso; 
      f) non siano stati condannati per delitti  non  colposi,  anche
con  sentenza  di  applicazione  della  pena  su  richiesta,  a  pena
condizionalmente sospesa o con decreto penale di condanna ovvero  non
siano in  atto  imputati  in  procedimenti  penali  per  delitti  non
colposi; 
      g) se militare, non avere in atto un procedimento  disciplinare
avviato a seguito di procedimento penale che non si sia concluso  con
sentenza irrevocabile di assoluzione perche' il  fatto  non  sussiste
ovvero perche' l'imputato non lo ha commesso,  pronunciata  ai  sensi
dell'articolo 530 del codice di procedura penale; 
      h) non siano stati sottoposti a misure di prevenzione; 
      i) hanno tenuto condotta incensurabile; 
      j)  non  abbiano  tenuto  comportamenti  nei  confronti   delle
istituzioni  democratiche  che  non  danno  sicuro   affidamento   di
scrupolosa fedelta' alla Costituzione repubblicana e alle ragioni  di
sicurezza dello Stato; 
      k) siano in possesso di uno dei seguenti  titoli  di  studio  e
degli ulteriori requisiti culturali specificamente indicati: 
        1) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera a), numero
1), laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29); 
        2) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 2), laurea magistrale ingegneria meccanica (LM 33); 
        3) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 1), laurea magistrale in ingegneria aeronautica (LM 20) ovvero
aerospaziale e astronautica (LM 20); 
        4) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 2), laurea magistrale in  ingegneria  delle  telecomunicazioni
(LM 27); 
        5) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 3), laurea magistrale in ingegneria elettronica (LM 29); 
        6) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 4), laurea  magistrale  in  ingegneria  informatica  (LM  32),
informatica (LM 18), sicurezza informatica (LM 66); 
        7) per il posto di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 5), laurea magistrale in ingegneria meccanica (LM 33); 
        8) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero
6), laurea magistrale in ingegneria civile (LM  23),  ingegneria  dei
sistemi edilizi (LM 24), architettura e ingegneria edile/architettura
(LM 4) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        9) per i posti di cui all'art. 1, comma 1, lettera b), numero
7), laurea magistrale in scienze chimiche (LM 54); 
        10) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 1), laurea magistrale in medicina  e  chirurgia  (LM  41)  con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        11) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 2), laurea magistrale in  medicina  veterinaria  (LM  42)  con
abilitazione all'esercizio della professione; 
        12) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 3), laurea magistrale in farmacia e farmacia  industriale  (LM
13) con abilitazione all'esercizio della professione; 
        13) per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
numero 1), laurea magistrale in giurisprudenza (LMG/01); 
        14) per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
numero 2), laurea magistrale in scienze dell'economia (LM 56)  ovvero
scienze economico-aziendali (LM 77). 
    Saranno ritenuti validi  anche  i  titoli  di  laurea  conseguiti
secondo i precedenti  ordinamenti,  in  virtu'  delle  corrispondenze
indicate dal decreto Interministeriale 9  luglio  2009  e  successive
modifiche e integrazioni. 
    Per i titoli di studio  conseguiti  all'estero  e'  richiesta  la
dichiarazione  di  equipollenza  ovvero  di  equivalenza  secondo  la
procedura prevista dall'art. 38 del decreto legislativo n.  165/2001,
la cui modulistica e' disponibile sul sito web del Dipartimento della
funzione                                                     pubblica
(https://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/dipartimento/07-04-2016/
modulo-la-richiesta-dellequivalenza-del-titolo-di-studio-stranieri).
Il candidato che non sia ancora  in  possesso  del  provvedimento  di
equipollenza  o  equivalenza  dovra'  dichiarare  nella  domanda   di
partecipazione di aver presentato la  relativa  richiesta  ovvero  le
sole  lauree   magistrali   conseguite   in   territorio   nazionale,
riconosciute per legge o per decreto ministeriale equipollente ad una
di quelle prescritte per la partecipazione al concorso indetto con il
presente decreto. 
    Il difetto anche di uno soltanto dei requisiti di cui al presente
articolo, determinera' l'esclusione dal concorso. 
    2. Il conferimento della nomina ai vincitori dei concorsi indetti
con il presente decreto e l'ammissione  dei  medesimi  al  prescritto
corso  applicativo  sono  subordinati  al   possesso   dell'idoneita'
psico-fisica  ed  attitudinale  al  servizio   incondizionato   quali
ufficiali in servizio permanente nei ruoli normali dell'Esercito,  da
accertarsi con le modalita' prescritte dai successivi articoli 13, 14
e 15. 
    3. I requisiti di partecipazione  di  cui  al  presente  articolo
devono  essere  posseduti  alla  data  di  scadenza  del  termine  di
presentazione delle domande di partecipazione indicato nel successivo
art. 5, comma 1 e, fatta eccezione per quello  dell'eta'  di  cui  al
precedente comma 1, lettera a), devono  essere  mantenuti  fino  alla
data di nomina ad ufficiale  in  servizio  permanente  e  durante  la
frequenza del previsto corso applicativo. 
                               Art. 4 
 
       Portale dei concorsi on-line del Ministero della difesa 
 
    1. Le procedure relative ai concorsi di cui al precedente art. 1,
comma 1, vengono gestite tramite il portale dei concorsi on-line  del
Ministero della difesa  (da  ora  in  poi  «portale»),  raggiungibile
attraverso il  sito  internet  https://www.difesa.it/  area  «siti  di
interesse e approfondimenti», pagina «Concorsi  e  Scuole  Militari»,
link «concorsi on-line»  ovvero  collegandosi  direttamente  al  sito
«https://concorsi.difesa.it». 
    2. Attraverso detto  portale,  i  candidati  potranno  presentare
domanda di partecipazione ai concorsi di cui al  precedente  art.  1,
comma 1, e ricevere con le modalita' di cui al successivo articolo  5
le successive comunicazioni inviate dalla Direzione generale  per  il
personale militare o da enti dalla stessa delegati alla gestione  dei
concorsi. 
    3. Per usufruire  dei  servizi  offerti  dal  portale,  ai  sensi
dell'art. 24 del decreto-legge n.  76/2020,  i  concorrenti  dovranno
essere in  possesso  di  credenziali  rilasciate  da  un  gestore  di
identita' digitale nell'ambito  del  Sistema  pubblico  di  identita'
digitale (SPID), carta d'identita' elettronica (CIE), carta nazionale
dei servizi (CNS). 
    4. La  progressiva  conclusione  degli  adeguamenti  sistemistici
necessari garantira' la  disponibilita'  di  tutte  le  modalita'  di
accesso sopraindicate. 
                               Art. 5 
 
                      Domanda di partecipazione 
 
    1. Previo accesso al proprio profilo  sul  portale,  i  candidati
compilano e inoltrano  la  domanda  di  partecipazione  al  concorso,
secondo le modalita' descritte ai commi successivi, entro il  termine
perentorio di trenta giorni  decorrenti  da  quello  successivo  alla
pubblicazione del  presente  bando  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». 
    2. Il sistema informatico consente di  salvare  una  bozza  della
domanda  nel  proprio  profilo  on-line,  ferma  la   necessita'   di
completarla e/o inoltrarla entro il termine di presentazione  di  cui
al precedente comma 1. I candidati,  al  momento  della  compilazione
della domanda di partecipazione,  predispongono  copia  per  immagini
(unico file in formato PDF o JPEG con dimensione massima di 3 Mb) dei
documenti/autocertificazioni che intendono  o  devono  allegare  alla
domanda di partecipazione al fine della valutazione dei titoli di cui
al successivo art. 12, ovvero quelle attestanti  l'equiparazione  del
titolo di studio posseduto, qualora  conseguito  all'estero,  nonche'
quelle attestanti eventuali titoli di preferenza. 
    3. I candidati potranno integrare o modificare quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione, ovvero revocare la stessa, entro  la
scadenza del termine previsto  per  la  presentazione  della  stessa.
Terminata  la  compilazione  i  candidati  procedono  all'inoltro  al
sistema informatico centrale di acquisizione on-line senza uscire dal
proprio profilo, per  poi  ricevere  una  comunicazione  a  video  e,
successivamente, un  messaggio  di  posta  elettronica  dell'avvenuta
acquisizione. Con l'inoltro della candidatura  il  sistema  generera'
una ricevuta della stessa che riporta tutti i dati inseriti  in  sede
di compilazione. Tale ricevuta, che verra' automaticamente salvata ed
eventualmente aggiornata a seguito di integrazioni e/o  modifiche  da
parte dell'utente,  nell'area  personale  del  profilo  utente  nella
sezione «i miei concorsi», sara' sempre disponibile per  le  esigenze
del concorrente e dovra' essere esibita e, ove richiesto,  consegnata
in occasione della prima prova concorsuale. 
    4. Nella domanda di partecipazione i concorrenti devono  indicare
i loro dati anagrafici, le informazioni attestanti  il  possesso  dei
requisiti  di  partecipazione,   l'Universita'   presso   cui   hanno
conseguito   il   titolo   di   studio   costituente   requisito   di
partecipazione compreso l'indirizzo e-mail istituzionale e  i  titoli
che danno luogo a riserva o preferenza a parita' di punteggio 
    5. L'invio della domanda secondo le modalita' descritte  conclude
la procedura di presentazione della stessa e l'acquisizione dei  dati
sui quali l'amministrazione effettuera' la verifica del possesso  dei
requisiti di partecipazione al concorso, nonche' dei titoli di merito
e/o preferenziali. 
    6. Le domande di partecipazione inoltrate  con  qualsiasi  mezzo,
anche telematico, diverso rispetto a quelli sopraindicati  e/o  senza
la  previa  registrazione   al   portale   non   saranno   prese   in
considerazione e il  candidato  non  verra'  ammesso  alla  procedura
concorsuale. 
    7. In caso di avaria temporanea del sistema informatico,  che  si
verificasse durante il periodo previsto per  la  presentazione  delle
domande, la Direzione generale per il personale militare  si  riserva
di prorogare il relativo termine di scadenza per un numero di  giorni
pari a quelli di  mancata  operativita'  del  sistema.  Dell'avvenuto
ripristino e della proroga del termine  per  la  presentazione  delle
domande sara' data notizia con avviso pubblicato nel portale, nonche'
nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari, secondo quanto previsto dal successivo art. 6. In tal caso,
resta comunque invariata all'iniziale  termine  di  scadenza  per  la
presentazione delle domande di cui al  precedente  comma  1  la  data
relativa al possesso dei  requisiti  di  partecipazione  indicata  al
precedente art. 3. 
    8. Qualora l'avaria del sistema informatico  fosse  tale  da  non
consentire  un  ripristino  della  procedura  in  tempi  rapidi,   la
Direzione generale per il personale militare provvedera' a  informare
i candidati con avviso pubblicato sul sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari  circa  le  determinazioni
adottate al riguardo. 
    9. Nella domanda di partecipazione i candidati  indicano  i  loro
dati  anagrafici,  compresi  quelli  relativi  alla  residenza  e  al
recapito presso il quale intendono ricevere eventuali  comunicazioni,
nonche' tutte le informazioni attestanti il possesso dei requisiti di
partecipazione. 
    10.  Con  l'invio  telematico  della  domanda  con  le  modalita'
indicate nei precedenti commi del presente articolo, si  conclude  la
procedura  di  presentazione  della  stessa  e  i  dati   sui   quali
l'Amministrazione effettuera' la verifica del possesso dei  requisiti
di  partecipazione  al  concorso  si   intenderanno   acquisiti.   Il
candidato,  oltre  a  manifestare  esplicitamente  il  consenso  alla
raccolta e al trattamento dei dati personali che lo riguardano e  che
sono necessari all'espletamento dell'iter concorsuale (in  quanto  il
conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini  della  valutazione
dei requisiti di partecipazione), si assume la responsabilita' penale
circa eventuali dichiarazioni mendaci,  ai  sensi  dell'art.  76  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    11. Il Centro di selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito
potra' chiedere la regolarizzazione delle domande che, presentate nei
termini, risultino formalmente irregolari per vizi sanabili. 
                               Art. 6 
 
                   Comunicazioni con i concorrenti 
 
    1. Tramite il proprio profilo nel portale,  il  concorrente  puo'
anche accedere alla sezione relativa alle comunicazioni. Tale sezione
sara' suddivisa in un'area pubblica relativa  alle  comunicazioni  di
carattere collettivo (avvisi di modifica del  bando,  variazione  del
diario di svolgimento delle prove scritte, calendari  di  svolgimento
degli accertamenti psico-fisici  e  attitudinali,  ecc.),  e  un'area
privata nella quale saranno  rese  disponibili  le  comunicazioni  di
carattere personale. I candidati ricevono notizia della  presenza  di
tali comunicazioni mediante messaggio di posta  elettronica,  inviato
all'indirizzo fornito in fase di registrazione, ovvero mediante sms. 
    2. Le comunicazioni di carattere collettivo, pubblicate anche nel
sito www.difesa.it area siti di interesse,  link  Concorsi  e  Scuole
militari, hanno  valore  di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti  di  tutti  i  candidati.  Le  eventuali  comunicazioni  di
carattere personale potranno essere inviate ai concorrenti anche  con
messaggio di posta elettronica,  posta  elettronica  certificata  (se
dichiarata dai concorrenti  nella  domanda  di  partecipazione),  con
lettera raccomandata o telegramma. 
    3. Salvo quanto previsto  dal  precedente  art.  5,  comma  4,  i
candidati possono inviare, successivamente al termine di scadenza per
la presentazione  delle  domande,  eventuali  comunicazioni  (ad  es.
variazione della residenza, della posizione giudiziaria,  della  sede
di  servizio,  dei  recapiti  ecc.),  tramite  messaggio   di   posta
elettronica  (PE)  -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PE-
all'indirizzo centro_selezione@esercito.difesa.it o posta elettronica
certificata (PEC) -utilizzando  esclusivamente  un  account  di  PEC-
all'indirizzo      centro_selezione@postacert.difesa.it       nonche'
all'indirizzo  r1d1s3@persomil.difesa.it  indicando  il  concorso  al
quale partecipano e allegando copia per immagine (file formato PDF  o
JPEG con dimensione massima di 3 Mb) di  un  documento  di  identita'
rilasciato da un'Amministrazione dello Stato. 
    4.  Resta  a  carico  del  candidato  la  responsabilita'   circa
eventuali  disguidi  derivanti   da   errate,   mancate   o   tardive
comunicazioni da parte del medesimo di variazioni  dell'indirizzo  di
posta elettronica ovvero del numero di utenza di  telefonia  fisso  e
mobile. 
    5.  Per  semplificare  le  operazioni  di  gestione  del   flusso
automatizzato della posta  in  ingresso  al  Centro  di  selezione  e
reclutamento  nazionale  dell'Esercito,   l'oggetto   di   tutte   le
comunicazioni inviate  dai  candidati  dovra'  essere  preceduto  dal
codice «NOMINA DIRETTA ESERCITO 2021». 
                               Art. 7 
 
Istruttoria delle domande e documentazione d'ufficio per il personale
                  militare in servizio e in congedo 
 
    1. Il sistema provvedera' ad informare i comandi/reparti/enti  di
appartenenza, tramite messaggio  al  rispettivo  indirizzo  di  posta
elettronica istituzionale (non PEC) indicato dal concorrente in  sede
di compilazione  della  domanda,  dell'avvenuta  presentazione  della
stessa da parte del personale alle loro dipendenze. 
    2. Tali comandi/reparti/enti dovranno provvedere a: 
      a) per il personale in servizio: 
        redigere,  per  ogni  concorrente  alle  proprie  dipendenze,
apposito documento caratteristico, redatto fino alla data di scadenza
del termine di  presentazione  delle  domande  di  partecipazione  al
concorso, con la seguente motivazione:  «partecipazione  al  concorso
per la nomina a Tenente in  servizio  permanente  del  ruolo  normale
dell'Esercito - anno 2021»; 
        redigere, per ogni concorrente  alle  proprie  dipendenze,  a
cura del DSS del corpo  di  appartenenza,  l'allegato  H  in  duplice
copia, di cui una va consegnata all'interessato; 
        predisporre, per ogni concorrente alle proprie dipendenze, la
seguente documentazione in copia: 
          1) stato di servizio o foglio matricolare; 
          2) attestazione e dichiarazione di completezza; 
          3) libretto personale o cartella personale. 
    La stessa, unitamente ad apposita lettera di  trasmissione  sulla
quale  dovra'  essere   rilasciata   dichiarazione   di   conformita'
all'originale ai sensi dell'art. 22, comma 2 del decreto  legislativo
7 marzo 2005, n. 82 (fac-simile  in  allegato  «A»,  che  costituisce
parte integrante al presente  decreto)  dovra'  pervenire,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  alla  scadenza  del  termine  per   la
presentazione  delle  domande,  all'indirizzo  di  posta  certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it»  del  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito che  provvedera'  a  consegnarla
alla commissione esaminatrice; 
      b) per il personale  in  congedo  dell'Esercito,  della  Marina
militare,  dell'Aeronautica  militare  e  dell'Arma  dei  carabinieri
predisporre la documentazione di cui al terzo alinea della precedente
lettera  a)  da  trasmettere,  unitamente  ad  apposita  lettera   di
trasmissione (fac-simile in allegato A)  sulla  quale  dovra'  essere
rilasciata dichiarazione  di  conformita'  di  cui  sopra,  entro  il
ventesimo  giorno  successivo  al  termine   di   scadenza   per   la
presentazione  delle   domande   di   partecipazione   al   concorso,
all'indirizzo            di             posta             certificata
«centro_selezione@postacert.difesa.it»  del  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito che  provvedera'  a  consegnarla
alla commissione esaminatrice; 
      c) per tutti i concorrenti della Marina militare (in servizio o
in congedo), qualora la documentazione richiesta al precedente  comma
2,  lettere  a)  e  b)  non  sia  disponibile  presso  gli  EDRC   di
appartenenza/enti  detentori   della   documentazione   personale   e
matricolare,  e'  competenza  dell'11^  Divisione   della   Direzione
generale  per  il  personale  militare  renderla   disponibile   alle
commissioni esaminatrici. 
    3.  Per  il  personale  in  congedo,  ai  soli   fini   agevolare
l'individuazione  della  struttura  organizzativa  che  conserva   la
documentazione matricolare e  caratteristica  relativa  al  candidato
interessato, si rappresenta che: 
      per  coloro  che  hanno  prestato  servizio  nell'Esercito   e'
l'Ufficio documentale dei comandi militari dell'Esercito; 
      per  coloro  che  hanno  prestato   servizio   nell'Aeronautica
militare e' il Reparto personale della 1^ regione aerea o il  Reparto
personale del Comando  scuole  dell'Aeronautica  militare/3^  regione
aerea o il Comando aeronautica militare di Roma; 
      per  coloro  che  hanno   prestato   servizio   nell'Arma   dei
carabinieri e' il Centro nazionale amministrativo di Chieti. 
    Si rappresenta, inoltre,  che  per  la  specifica  individuazione
delle predette strutture organizzative si  deve  far  riferimento  al
Centro/Dipartimento/Reparto/Comando ubicato nella provincia del luogo
di residenza del candidato al momento del compimento  della  maggiore
eta'.  A  tale  scopo  si  comunicano,   per   la   consultazione   e
l'approfondimento, i seguenti link: 
    www.esercito.difesa.it/organizzazione/I-Centri-Documentali  - per
l'Esercito; 
    www.aeronautica.difesa.it/organizzazione/Pagine/default.aspx 
    www.carabinieri.it/contatti 
                               Art. 8 
 
                      Svolgimento dei concorsi 
 
    1. Lo svolgimento di ciascuno dei concorsi di cui  al  precedente
art. 1, comma 1 prevede: 
      a)  accertamento  della  conoscenza  della  lingua  inglese  ed
eventuale prova di preselezione; 
      b) una prova scritta; 
      c) valutazione dei titoli di merito; 
      d) prove di efficienza fisica; 
      e) accertamenti sanitari; 
      f) accertamento attitudinale; 
      g) prova orale; 
      h) prova pratica per i soli laureati in medicina e chirurgia  e
medicina veterinaria. 
    Per esigenze di  carattere  organizzativo  e  contenimento  della
spesa, al momento non  prevedibili,  l'ordine  di  svolgimento  delle
suddette prove potra' subire variazioni. 
    Alle prove e agli accertamenti i concorrenti dovranno esibire  la
carta d'identita' o altro documento di riconoscimento,  provvisto  di
fotografia e in corso di validita', rilasciato da  un'amministrazione
dello Stato. 
    2.  L'amministrazione  militare  provvedera'  ad   assicurare   i
concorrenti per eventuali infortuni che dovessero verificarsi durante
i periodi di permanenza presso le sedi di svolgimento delle  prove  e
degli accertamenti di cui al comma 1, lettere a), b), d), e), f),  g)
e h) del presente articolo. 
    3. L'amministrazione della difesa non  rispondera'  di  eventuale
danneggiamento o perdita  di  oggetti  personali  che  i  concorrenti
lasceranno incustoditi nel corso delle prove e degli accertamenti  di
cui al comma 1 del presente articolo. 
    4. Le spese per i  viaggi  da  e  per  la  sede  nella  quale  si
svolgeranno le prove e gli accertamenti di cui al  comma  1,  lettere
a), b), d), e), f), g) e h) del presente articolo, sono a carico  dei
concorrenti. Nel periodo di permanenza presso la sede di  svolgimento
delle prove e degli accertamenti  medesimi,  i  concorrenti  potranno
usufruire, su richiesta e compatibilmente con le potenzialita'  della
sede stessa, di alloggio a carico dell'amministrazione della difesa. 
    5. A mente dell'art. 580, comma  3  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, i concorrenti -compresi quelli
di sesso femminile che si  siano  trovati  nelle  condizioni  di  cui
all'art. 585 dello stesso decreto- all'atto  dell'approvazione  della
graduatoria di merito del  concorso  al  quale  partecipano  dovranno
essere risultati idonei in tutte le prove e in tutti gli accertamenti
previsti nel precedente comma 1. In caso  contrario  saranno  esclusi
dal concorso. 
    6. I concorrenti,  se  militari  in  servizio,  potranno  fruire,
compatibilmente  con  le  esigenze   di   servizio,   della   licenza
straordinaria per esami, fino ad un massimo  di  trenta  giorni,  nei
quali dovranno essere computati i giorni di svolgimento delle prove e
degli accertamenti di cui al precedente comma 1, lettere a), b),  d),
e), f), g) e h), nonche' quelli necessari per il raggiungimento della
sede ove si svolgeranno e per il rientro nella sede di servizio,  per
i quali non sara', dunque, rilasciato il certificato di  viaggio.  In
particolare, detta licenza,  cumulabile  con  la  licenza  ordinaria,
potra' essere concessa nell'intera misura prevista oppure  frazionata
in diversi periodi, di cui uno, non superiore a dieci giorni, per  le
prove scritte. Se il concorrente non sostiene gli accertamenti  e  le
prove d'esame per motivi dipendenti dalla sua  volonta',  la  licenza
straordinaria sara'  computata  in  licenza  ordinaria  dell'anno  in
corso. 
                               Art. 9 
 
                             Commissioni 
 
    1. Con successivi decreti dirigenziali saranno nominate: 
      a) la commissioni esaminatrice, distinta per  ciascun  concorso
-ad eccezione dei concorsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere  a)  e
b) per i quali e' la medesima-, per l'accertamento  della  conoscenza
della lingua inglese, l'eventuale prova di preselezione, per le prove
scritte, per la valutazione dei titoli di merito, per le prove  orali
(nonche' per  la  prova  pratica  solo  nel  concorso  per  il  Corpo
sanitario) e per la formazione della graduatoria di merito; 
      b) la commissione per le prove di efficienza fisica, unica  per
i tre concorsi; 
      c) la commissione per gli accertamenti sanitari,  unica  per  i
tre concorsi; 
      d) la commissione per l'accertamento attitudinale, unica per  i
tre concorsi; 
      e) la commissione  per  gli  ulteriori  accertamenti  sanitari,
unica per i tre concorsi. 
    2. Le commissioni esaminatrici di  cui  al  precedente  comma  1,
lettera a), distinte per ciascun concorso, saranno cosi' composte: 
      1)  un  ufficiale  di  grado  non   inferiore   a   colonnello,
presidente; 
      2) due o piu' ufficiali di  grado  non  inferiore  a  maggiore,
membri; 
      3) un ufficiale inferiore o un sottufficiale  dell'Esercito  di
grado non inferiore a primo maresciallo ovvero un  dipendente  civile
del Ministero della difesa appartenente alla terza  area  funzionale,
segretario senza diritto di voto; 
    Le medesime commissioni potranno essere integrate da uno  o  piu'
esperti civili o militari, per le singole materie oggetto  di  esame,
in qualita' di membri aggiunti. Gli stessi avranno  diritto  di  voto
nelle sole materie per le quali sono stati chiamati  a  integrare  le
commissioni stesse. 
    3. La commissione per le prove di efficienza  fisica  di  cui  al
precedente comma 1, lettera b) sara' composta da: 
      1) un ufficiale superiore, presidente; 
      2) due ufficiali di grado inferiore a  quello  del  presidente,
membri; 
      3) un ufficiale inferiore ovvero sottufficiale appartenente  al
ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  puo'  avvalersi  del  supporto  di  personale
qualificato istruttore militare di educazione fisica o ovvero esperto
nel settore ginnico sportivo. 
    4. La  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  di  cui  al
precedente comma 1, lettera c) sara' composta da: 
      1) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      2) due o  piu'  ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, membri; 
      3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione. 
    5. La commissione  per  l'accertamento  attitudinale  di  cui  al
precedente comma 1, lettera d) sara' composta da: 
      1) un ufficiale di grado non inferiore  a  tenente  colonnello,
presidente; 
      2) due ufficiali specialisti in selezione  attitudinale  o  con
qualifica di «perito in materia di selezione attitudinale», di  grado
inferiore  a  quello  del  presidente,  ovvero  funzionari   sanitari
psicologi appartenenti alla terza area funzionale del Ministero della
difesa, membri; 
      3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione. 
    6. La commissione per gli ulteriori accertamenti sanitari di  cui
al precedente comma 1, lettera e) sara' composta da: 
      1) un  ufficiale  medico  di  grado  non  inferiore  a  tenente
colonnello, presidente; 
      2) due o  piu'  ufficiali  medici  di  grado  non  inferiore  a
capitano, membri; 
      3) un ufficiale inferiore ovvero un sottufficiale  appartenente
al ruolo dei marescialli, segretario senza diritto di voto. 
    Tali ufficiali dovranno essere diversi da quelli che hanno  fatto
parte della commissione di cui al precedente comma 4. 
    Detta  commissione  potra'  avvalersi  del   supporto   o   della
collaborazione di personale specialistico, tecnico ovvero esperto del
settore, anche se esterno all'amministrazione. 
                               Art. 10 
 
Accertamento della conoscenza della lingua inglese ed eventuale prova
                           di preselezione 
 
    1.  Tutti  i  concorrenti  saranno  sottoposti,  a   cura   della
commissione esaminatrice di  cui  al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera a), distinti per ciascun concorso di cui al  precedente  art.
1, comma 1, lettere a), b), c) e d) -con riserva di accertamento  del
possesso dei requisiti previsti per la partecipazione al concorso  al
quale  hanno  chiesto  di  essere  ammessi-  all'accertamento   della
conoscenza della lingua inglese  presso  il  Centro  di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito secondo il calendario che  sara'
reso noto ai concorrenti mediante avviso inserito nell'area  pubblica
della sezione comunicazioni del portale del portale dei concorsi, con
valore di notifica a tutti gli effetti e nei  confronti  di  tutti  i
concorrenti. Tale avviso,  compilato  con  le  modalita'  di  cui  al
precedente art. 6 del presente decreto,  sara'  inoltre  consultabile
nel sito www.difesa.it, area  siti  di  interesse,  link  Concorsi  e
Scuole Militari. 
    2. Al termine dell'accertamento di  cui  al  precedente  comma  1
potra' essere effettuata, salvo quanto previsto dal successivo  comma
3, la prova di  preselezione  qualora  il  numero  delle  domande  di
partecipazione al concorso sia rispettivamente superiore a: 
      quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),
numero 1) - Ingegneria elettronica; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 2) - Ingegneria meccanica; 
      venti per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero  1)   -   Ingegneria   aeronautica   ovvero   aerospaziale   e
astronautica; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 3) - Ingegneria elettronica; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero  4)  -  Ingegneria  informatica  ovvero   informatica   ovvero
sicurezza informatica; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 5) - Ingegneria meccanica; 
      ottanta per i posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  b),
numero 6)  -  Ingegneria  civile,  ingegneria  dei  sistemi  edilizi,
architettura e ingegneria edile/architettura; 
      quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero 7) - Scienze chimiche; 
      ottanta per i posti di cui all'art. 1,  comma  1,  lettera  c),
numero 1) - Medicina e chirurgia; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 2) - Medicina veterinaria; 
      venti per il posto di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  c),
numero 3) - Farmacia e farmacia industriale; 
      quaranta per i posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  d),
numero 1) - Giurisprudenza; 
      venti per i posti di cui  all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
numero 2) - Scienze dell'economia ovvero scienze economico-aziendali. 
    3. Qualora in relazione al numero dei concorrenti sara'  ritenuto
inopportuno effettuare la  prova  di  preselezione  per  uno  o  piu'
concorsi  indetti  con  il  presente  decreto,  l'accertamento  della
conoscenza di lingua inglese sara' svolto prima della  prova  scritta
di cui al successivo art.  11,  i  concorrenti  riceveranno  apposita
comunicazione con le modalita' di cui al precedente art. 6, comma  2,
con valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti. 
    4.  I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma   1   dovranno
presentarsi muniti di copia della domanda e di  valido  documento  di
riconoscimento provvisto di fotografia, nonche' di penna a  sfera  ad
inchiostro indelebile nero, presso il predetto Centro di selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito, nel giorno e nell'ora  previsti
dal calendario. 
    Coloro che risulteranno  assenti  al  momento  dell'inizio  della
prova, quali che  siano  le  ragioni  dell'assenza,  comprese  quelle
dovute a causa di forza maggiore, saranno considerati rinunciatari  e
quindi esclusi dal concorso, ferme restando le salvaguardie  previste
per gli eventi di cui all'art. 259,  comma  4  del  decreto-legge  n.
34/2020. 
    5. La prova di preselezione consistera' nella somministrazione di
almeno cinquanta quesiti a risposta multipla predeterminata. 
    Prima  dell'inizio   della   prova,   la   relativa   commissione
esaminatrice  rendera'  note   ai   concorrenti   le   modalita'   di
svolgimento, il tempo a disposizione per effettuare la prova, nonche'
le modalita' di valutazione della stessa cosi' come  riportato  negli
allegati «B», «C», «D», «E»,  «F»  e  «G».  Per  quanto  concerne  le
modalita' di svolgimento della prova  saranno  osservate,  in  quanto
applicabili, le disposizioni degli articoli 13 e 14 del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    6. Al  termine  dell'eventuale  prova  di  preselezione,  la  cui
correzione sara' effettuata con l'ausilio di sistemi  informatizzati,
le competenti commissioni,  sulla  base  dei  punteggi  ottenuti  dai
concorrenti, stilera' una graduatoria provvisoria  per  ciascuno  dei
gruppi di posti a concorso di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  a),
numeri 1) e 2), lettera b), numeri 1), 2),  3),  4),  5),  6)  e  7),
lettera c), numeri 1), 2) e 3) e lettera d), numeri 1) e 2)  al  solo
scopo di individuare coloro che saranno ammessi alla prova scritta di
cui al successivo art. 11. 
    7. Saranno ammessi alle suddette prove,  secondo  l'ordine  delle
predette graduatorie provvisorie un numero di concorrenti pari a: 
      trenta per i posti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  a),
numero 1) - Ingegneria elettronica; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  a),
numero 2) - Ingegneria meccanica; 
      quindici per i posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero  1)   -   Ingegneria   aeronautica   ovvero   aerospaziale   e
astronautica; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
numero 2) - Ingegneria delle telecomunicazioni; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
numero 3) - Ingegneria elettronica; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
numero  4)  -  Ingegneria  informatica  ovvero   informatica   ovvero
sicurezza informatica; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  b),
numero 5) - Ingegneria meccanica; 
      sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  b),
numero 6)  -  Ingegneria  civile,  ingegneria  dei  sistemi  edilizi,
architettura e ingegneria edile/architettura; 
      trenta per i posti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  b),
numero 7) - Scienze chimiche; 
      sessanta per i posti di cui all'art. 1, comma  1,  lettera  c),
numero 1 - Medicina e chirurgia; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c),
numero 2 - Medicina veterinaria; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  c),
numero 3 - Farmacia e farmacia industriale; 
      trenta per i posti di cui all'art.  1,  comma  1,  lettera  d),
numero 1 - Giurisprudenza; 
      quindici per il posto di cui all'art. 1, comma 1,  lettera  d),
numero 2 - Scienze dell'economia ovvero scienze economico-aziendali. 
    Alle prove scritte saranno ammessi, inoltre,  i  concorrenti  che
nelle predette graduatorie abbiano riportato lo stesso punteggio  del
concorrente ultimo ammesso. 
    8. Il punteggio della prova di preselezione sara'  pubblicato,  a
cura del Centro di selezione e reclutamento nazionale  dell'Esercito,
nell'area riservata del portale  dei  concorsi  entro  il  giorno  di
effettuazione della prova stessa. 
    9. L'esito della prova di preselezione,  l'elenco  degli  ammessi
alla prova scritta, il calendario con i giorni di convocazione  e  le
modalita' di presentazione alla prova di cui al  successivo  art.  11
del presente decreto, saranno resi noti con avviso inserito nell'area
pubblica della sezione comunicazioni del portale dei  concorsi.  Tale
avviso sara' inoltre consultabile nel sito www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari. Sara' possibile  chiedere
informazioni sull'esito della prova di preselezione,  a  partire  dal
quindicesimo giorno successivo a quello di  conclusione  della  prova
stessa, al  Ministero  della  difesa  -  Direzione  generale  per  il
personale  militare  -  Sezione  relazioni  con  il  pubblico  (tel.:
06/517051012; e-mail: urp@persomil.difesa.it). 
    10. I  verbali  relativi  alla  suddetta  prova  dovranno  essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per  il  personale
militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione
reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro  il  terzo
giorno dalla data di effettuazione della prova medesima. 
                               Art. 11 
 
                            Prova scritta 
 
    1. I concorrenti che  riceveranno  notizia  dell'ammissione  alla
prova scritta con le modalita' di cui al precedente art. 10, comma  9
(qualora abbia avuto luogo la prova di preselezione) ovvero ai  quali
non sara' comunicata l'esclusione dai  concorsi  (qualora  non  abbia
avuto luogo la prova di  preselezione)  saranno  sottoposti  -a  cura
della rispettiva commissione esaminatrice di cui al  precedente  art.
9, comma 1, lettera a), con riserva di accertamento del possesso  dei
requisiti prescritti per la partecipazione al concorso  dal  presente
decreto a una prova scritta di seguito specificata: 
      a) per il  concorso  relativo  all'Arma  dei  trasporti  e  dei
materiali e al Corpo degli ingegneri di cui  al  precedente  art.  1,
comma 1, lettere a) e b): 
        prova scritta di cultura tecnico - scientifica, diversificata
per ciascuna laurea magistrale, consistente nello svolgimento  di  un
elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno tre tracce predisposte
dalla commissione esaminatrice, sulla base dei programmi universitari
riportati nella prima e seconda parte del programma d'esame al  punto
4 dell'allegato «B» del presente decreto; 
    La durata  massima  di  detta  prova  -che  comunque  non  potra'
eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice  e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse; 
      b) per il concorso  relativo  al  Corpo  sanitario  di  cui  al
precedente art. 1, comma 1, lettera c): 
        prova   scritta   di   cultura   tecnico   -   professionale,
diversificata  per  ciascuna  laurea  magistrale,  consistente  nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno  tre
tracce predisposte dalla commissione  esaminatrice,  sulla  base  dei
programmi d'esame universitari riportati nella prima  parte  e  nella
seconda parte del punto 3 dell'allegato «C» del presente decreto  per
i laureati in medicina e chirurgia, nella prima e seconda  parte  del
punto 3 dell'allegato «D» del presente  decreto  per  i  laureati  in
medicina veterinaria e nella  prima  e  seconda  parte  del  punto  3
dell'allegato «E» del presente decreto per i laureati  in  chimica  e
tecnologie farmaceutiche; 
    La durata  massima  di  detta  prova  -che  comunque  non  potra'
eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice  e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse; 
      c) per il concorso relativo al Corpo di commissariato di cui al
precedente art. 1, comma 1, lettera d): 
        prova   scritta   di   cultura   tecnico   -   professionale,
diversificata  per  ciascuna  laurea  magistrale,  consistente  nello
svolgimento di un elaborato scelto mediante sorteggio fra almeno  tre
tracce predisposte dalla commissione  esaminatrice,  sulla  base  dei
programmi d'esame universitari riportati al punto 3 dell'allegato «F»
del presente decreto per i laureati in giurisprudenza e  al  punto  3
dell'allegato «G» del presente decreto  per  i  laureati  in  scienze
dell'economia. 
    La durata  massima  di  detta  prova  -che  comunque  non  potra'
eccedere le otto ore- sara' fissata dalla commissione esaminatrice  e
comunicata ai candidati prima dell'inizio delle prove stesse. 
    Per esigenze organizzative al momento  non  prevedibili  e'  data
facolta' alle commissioni esaminatrici  di  poter  effettuare,  prima
l'accertamento scritto di lingua inglese  e,  successivamente,  o  la
prova di preselezione ovvero la prova scritta. 
    2. Le date e le sedi di svolgimento della prova scritta di cui al
precedente comma 1 saranno rese note ai concorrenti  mediante  avviso
inserito nell'area pubblica della sezione comunicazioni  del  portale
dei concorsi, con valore di  notifica  a  tutti  gli  effetti  e  nei
confronti di tutti i concorrenti. 
    Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente art.
6  del  presente  decreto,  sara'  inoltre  consultabile   nel   sito
www.difesa.it,  area  siti  di  interesse,  link  Concorsi  e  Scuole
militari. I  concorrenti  di  cui  al  precedente  comma  1  dovranno
presentarsi, per sostenere la prova scritta, nei giorni e nella  sede
rispettivamente previsti, muniti di  carta  d'identita'  o  di  altro
documento di riconoscimento di cui all'art. 8, comma 1,  di  penna  a
sfera  ad  inchiostro  indelebile  nero,  nonche',  di   calcolatrice
scientifica non programmabile per i soli  concorrenti  del  dell'Arma
dei trasporti e dei materiali e del Corpo degli ingegneri. Coloro che
risulteranno assenti al momento dell'inizio di ciascuna prova,  quali
che siano le ragioni dell'assenza, comprese quelle dovute a causa  di
forza maggiore, saranno considerati rinunciatari e,  quindi,  esclusi
dal concorso, ferme restando le salvaguardie previste per gli  eventi
di cui all'art. 259, comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    3. Per quanto concerne le modalita' di  svolgimento  delle  prove
saranno osservate le disposizioni degli articoli 11, 12, 13, 14 e  15
del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487. 
    4.  La  prova  scritta,  si  intendera'   superate   qualora   il
concorrente riporti un punteggio minimo  non  inferiore  a  18/30,  a
esclusione della prova scritta di lingua inglese per  la  quale,  non
essendo previsto un punteggio minimo,  sara'  sufficiente  conseguire
qualsiasi risultato purche' il concorrente consegni l'elaborato. 
    5. L'esito della prova scritta, l'elenco degli ammessi alle prove
di efficienza fisica, il calendario con i giorni di convocazione e le
modalita' di presentazione agli accertamenti  di  cui  al  successivo
art. 13 del presente decreto, saranno resi noti con  avviso  inserito
nell'area  pubblica  della  sezione  comunicazione  del  portale  dei
concorsi.  Tale  avviso,  compilato  con  le  modalita'  di  cui   al
precedente art. 6 del presente decreto,  sara'  inoltre  consultabile
nel sito www.difesa.it area siti di interesse, link Concorsi e Scuole
militari. 
    6.  I  verbali  relativi  alle  suddette  prove  dovranno  essere
inviati, a mezzo corriere, alla Direzione generale per  il  personale
militare -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª  Divisione
reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione, entro  il  terzo
giorno dalla data di effettuazione delle prove medesime. 
                               Art. 12 
 
                  Valutazione dei titoli di merito 
 
    1. Allo scopo di contrarre i tempi  delle  procedure  concorsuali
nel   rispetto   della   economicita'   e    celerita'    dell'azione
amministrativa, le commissioni esaminatrici di cui al precedente art.
9, comma 1,  lettera  a),  valuteranno,  previa  identificazione  dei
relativi criteri,  i  titoli  di  merito  dei  soli  concorrenti  che
risulteranno idonei alla prova scritta. A tal  fine  le  commissioni,
dopo aver corretto in forma anonima  gli  elaborati,  procederanno  a
identificare  esclusivamente   gli   autori   di   quelli   giudicati
insufficienti, in modo da definire,  per  sottrazione,  l'elenco  dei
concorrenti  idonei.  Il  riconoscimento  di  questi  ultimi   dovra'
comunque avvenire dopo aver valutato  i  titoli  di  merito.  L'esito
della  valutazione   sara'   reso   noto   agli   interessati   prima
dell'effettuazione della prova orale. 
    2. E' onere dei concorrenti fornire informazioni  dettagliate  su
ciascuno dei titoli posseduti ai fini della loro corretta valutazione
da parte della  commissione  esaminatrice.  Qualora  sul  modello  di
domanda on-line l'area relativa alla descrizione dei titoli di merito
posseduti fosse ritenuta insufficiente per  elencare  gli  stessi  in
maniera dettagliata e completa, i concorrenti potranno allegare  alla
domanda delle  dichiarazioni  sostitutive  rilasciate  ai  sensi  del
decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con
le modalita' indicate nel precedente art.  5,  comma  2.  Per  quanto
attiene all'attivita' pubblicistica svolta da concorrenti, qualora la
stessa sia reperibile sui siti internet  delle  societa'  editrici  o
delle riviste on-line nelle quali sono stati inseriti, i  concorrenti
dovranno indicate nella domanda i  percorsi  (URL-  Uniform  Resource
Locator) necessari per raggiungere nella  rete  la  pubblicazione  di
interesse. Per le pubblicazioni edite a stampa, i  concorrenti,  dopo
averle indicate nella domanda di partecipazione, dovranno consegnarle
alla commissione esaminatrice, in originale  o  copia  resa  conforme
secondo  le  modalita'  stabilite   dalla   legge,   all'atto   della
presentazione per sostenere la prova scritta. 
    3. Formeranno  oggetto  di  valutazione,  fermo  restando  quanto
precisato per le pubblicazioni di carattere  tecnico  -  scientifico,
solo i titoli di merito posseduti alla data di scadenza  del  termine
di presentazione delle domande di partecipazione ai concorsi,  per  i
quali i concorrenti hanno fornito, entro la data medesima, analitiche
e complete informazioni  nelle  domande  stesse  ovvero  in  apposite
dichiarazioni sostitutive ad esse allegate. 
    4. La commissione disporra' di un punteggio complessivo  fino  ad
un massimo di punti 10/30, cosi' ripartiti: 
      a)  laurea  magistrale  prevista  per  la   partecipazione   al
concorso, fino a punti 1 (uno) come di seguito specificato: 
        1) voto pari a 101, punti 0,10; 
        2) voto pari a 102, punti 0,20; 
        3) voto pari a 103, punti 0,30; 
        4) voto pari a 104, punti 0,40; 
        5) voto pari a 105, punti 0,50; 
        6) voto pari a 106, punti 0,60; 
        7) voto pari a 107, punti 0,70; 
        8) voto pari a 108, punti 0,80; 
        9) voto pari a 109, punti 0,90; 
        10) voto pari a 110 ovvero 110 e lode, punti 1; 
      b) titoli accademici e tecnici, fino a punti 5 come di  seguito
specificato: 
        1) per ogni ulteriore laurea magistrale, punti 1; 
        2) per ogni diploma di  specializzazione  (al  di  fuori  dei
laureati in medicina e chirurgia), punti uno; 
        3)  per  ogni  master  di  I   livello,   conseguito   presso
universita' pubbliche o equiparate, afferente  alla  professionalita'
posseduta, punti 0,25; 
        4)  per  ogni  master  di  II  livello,   conseguito   presso
Universita' pubbliche o equiparate, afferente  alla  professionalita'
posseduta, punti 0,50; 
        5) per ogni dottorato universitario di ricerca, punti 2; 
        6)  per  l'abilitazione   all'esercizio   della   professione
(escluse le classi LM 23, LM 24, LM 4, LM 41, LM 42 e LM 13,  perche'
richiesta quale requisito di partecipazione), punti 0,50; 
      c) titoli specifici per i  soli  candidati  in  possesso  della
laurea in medicina e chirurgia: 
        1) per  il  possesso  delle  sottoelencate  specializzazioni,
punti 6: 
          ortopedia e traumatologia; 
          anestesia e rianimazione; 
          chirurgia generale; 
          chirurgia vascolare; 
          malattie infettive; 
          psichiatria; 
        2) per il possesso di una specializzazione non ricompresa  in
quelle dell'elenco di cui al precedente punto 1), punti 5; 
      d) pubblicazioni a stampa di carattere tecnico  -  scientifico,
attinenti allo  specifico  indirizzo  professionale  e  riportate  in
riviste scientifiche, con  esclusione  delle  tesi  di  laurea  e  di
specializzazione attinenti alla professione, fino a  punti uno  cosi'
suddivisi: 
        0,20  punti   per   ogni   testo   (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato come unico autore; 
        0,10  punti   per   ogni   testo   (articolo/capitolo/saggio)
pubblicato insieme ad altri/in collaborazione con altri; 
      e)  possesso  dell'attestato   di   bilinguismo   italo-tedesco
riferito al titolo di  studio  richiesto  per  la  partecipazione  al
concorso  di  cui  all'art.  4  del  decreto  del  Presidente   della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752 e successive modificazioni, fino  a
punti 2 cosi' suddivisi: 
        Tipo C1 (ex liv. A), punti 2; 
        Tipo B2 (ex liv. B), punti 1,5; 
        Tipo B1 (ex liv. C), punti 1; 
        Tipo A2 (ex liv. D), punti 0,50; 
      f) servizio prestato, senza  demerito,  nelle  Forze  armate  o
Corpi   armati   dello   Stato,   desumibile   dalla   documentazione
caratteristica e matricolare, fino a punti 1 cosi' suddivisi: 
        servizio pari a dodici mesi alla data di scadenza del termine
di presentazione delle domande; 
        servizio inferiore a dodici  mesi,  punti  0,10  per  ciascun
mese, a partire dal terzo, di servizio. 
                               Art. 13 
 
                     Prove di efficienza fisica 
 
    1. Tutti i concorrenti idonei alle prove  di  cui  al  precedente
art. 11 sosterranno le prove di efficienza fisica che si svolgeranno,
a cura della commissione di  cui  al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera b), presso il Centro di selezione  e  reclutamento  nazionale
dell'Esercito in Foligno secondo il calendario che sara' reso noto ai
concorrenti mediante avviso inserito nell'area pubblica della sezione
comunicazioni del portale del portale dei  concorsi,  con  valore  di
notifica a tutti gli effetti e nei confronti di tutti i  concorrenti.
Tale avviso, compilato con le modalita' di cui al precedente  art.  6
del  presente  decreto,   sara'   inoltre   consultabile   nel   sito
www.difesa.it,  area  siti  di  interesse,  link  Concorsi  e  Scuole
Militari. 
    2. I concorrenti, che non si presenteranno nel giorno e  nell'ora
stabiliti nell'avviso di cui al precedente art. 11, comma 7,  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal  concorso,  anche  se
l'assenza sia stata determinata da causa  di  forza  maggiore,  ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4  del  decreto-legge  n.  34/2020.  Potranno  essere  concesse
eventuali riconvocazioni, solo per quei concorrenti che si trovassero
impegnati  in  prove  e/o  accertamenti  di  altri  concorsi  indetti
dall'amministrazione della difesa. In tal caso essi potranno chiedere
il  differimento  della  data  di  convocazione  inoltrando  apposita
richiesta, corredata della documentazione probatoria in formato  pdf,
da     inviare      all'indirizzo      di      posta      elettronica
centro_selezione@esercito.difesa.it                            ovvero
centro_selezione@postacert.difesa.it   improrogabilmente   entro   il
quinto  giorno  calendariale   precedente   la   data   di   prevista
presentazione. Pertanto  i  concorrenti  che  avranno  ottenuto  tale
differimento saranno convocati in altra data che comunque non  potra'
essere, in nessun caso, successiva  al  ventesimo  giorno  decorrente
dalla data originariamente prevista (estremi inclusi). I  concorrenti
che non si presenteranno a sostenere le  prove  nel  giorno  indicato
nella nuova convocazione saranno considerati rinunciatari e,  quindi,
esclusi dal concorso. 
    3. I concorrenti dovranno presentarsi  presso  il  citato  Centro
muniti di: 
      tenuta ginnica; 
      documento di riconoscimento indicato  nel  precedente  art.  8,
comma 1; 
      i concorrenti non in servizio o in servizio presso altre  Forze
armate o Corpo armato dello Stato  dovranno  portare  un  certificato
medico, in corso di validita' (il certificato  deve  avere  validita'
annuale), attestante l'idoneita'  all'attivita'  sportiva  agonistica
per le discipline sportive riportate nella tabella B del decreto  del
Ministero della sanita' del 18 febbraio 1982, rilasciato da un medico
appartenente  alla  Federazione  medico-sportiva  italiana  ovvero  a
struttura sanitaria pubblica o privata accreditata con il SSN  e  che
esercita in tali  ambiti  in  qualita'  di  medico  specializzato  in
medicina dello sport. 
    I concorrenti in servizio  nell'Esercito  potranno  produrre,  in
luogo del  predetto  certificato,  la  dichiarazione  rilasciata  dal
dirigente del servizio sanitario del Reparto/Ente presso cui prestano
servizio,  da  cui  risulti  l'assenza  di   controindicazioni   allo
svolgimento delle prove di efficienza operativa  previste  per  detto
personale (Allegato «H»). 
    Inoltre gli stessi concorrenti dovranno  portare  al  seguito,  a
pena  di  esclusione  dal  concorso  i  documenti   specificati   nei
successivi commi 4, 5, 6 e 7 del presente articolo. 
    4.  I  concorrenti  in  servizio  nell'Esercito,  all'atto  della
presentazione alle prove di efficienza fisica, dovranno consegnare la
dichiarazione  medica  del  dirigente  del  Servizio  sanitario   del
Reparto/Ente  cui  sono  in   forza,   attestante   il   mantenimento
dell'idoneita' al servizio militare incondizionato secondo il modello
riportato nell'Allegato «H»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente  decreto.  Si  precisa  che  il  concorrente   in   servizio
dichiarato   inidoneo   permanentemente    al    servizio    militare
incondizionato in  modo  parziale  ovvero  inidoneo  all'impiego  nei
teatri operativi  e/o  all'effettuazione  delle  prove  di  controllo
dell'efficienza  operativa,  di  cui  alle  direttive   recanti   «Il
controllo  dell'efficienza  operativa  del  personale   dell'Esercito
Italiano» edizione 2014  dello  Stato  maggiore  dell'Esercito  e  n.
SMD-FORM   003(B)   recante   «Direttiva    per    il    mantenimento
dell'efficienza  psicofisica  e  operativa  del  personale  militare»
edizione 2016 dello Stato  maggiore  della  difesa,  non  riunisce  i
requisiti sanitari  necessari  per  la  partecipazione  al  concorso.
Pertanto l'eventuale concorrente che  si  trovi  in  tale  situazione
sara' escluso dal concorso. 
    5. Solo i concorrenti non in servizio ovvero in servizio in altra
Forza armata o Corpo armato dello Stato, all'atto della presentazione
presso  il  medesimo  Centro,   dovranno   consegnare   la   seguente
documentazione sanitaria  in  originale  o  in  copia  resa  conforme
secondo le modalita' previste dalla legge: 
      a) certificato conforme all'Allegato «I», che costituisce parte
integrante del presente decreto, in data non anteriore ai sei mesi da
quella di presentazione, rilasciato dal proprio medico di fiducia  di
cui all'art. 25 della legge 23 dicembre 1978, n. 833,  attestante  lo
stato   di   buona   salute,   la   presenza/assenza   di   pregresse
manifestazioni  emolitiche,  gravi  manifestazioni  immunoallergiche,
gravi intolleranze ed  idiosincrasie  a  farmaci  o  alimenti  (e  la
presenza di altre patologie di rilievo per il reclutamento); 
      b) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo
caso dovra' essere prodotta anche l'attestazione in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante  detto  accreditamento),  in
data non anteriore ai due mesi da quella di  presentazione,  relativo
al risultato della ricerca dei markers virali anti HAV,  IgG,  HBsAg,
anti HBs, anti HBc e anti HCV; 
      c) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con il SSN, in data non anteriore  ai
due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito del test  per
l'accertamento della positivita' per anticorpi per HIV; 
      d) referto, rilasciato da  una  struttura  sanitaria  pubblica,
anche militare, o  privata  accreditata  con  il  SSN,  in  data  non
anteriore ai  due  mesi  da  quella  di  presentazione,  relativo  al
risultato  dell'intradermoreazione  di  Mantoux  o  in   alternativa,
relativo al risultato del Test Quantiferon, e, per i positivi, Rx del
torace in due proiezioni; 
      e) solo i concorrenti di sesso femminile dovranno presentare il
referto, rilasciato da struttura sanitaria pubblica, anche  militare,
o privata accreditata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento), in data non  anteriore  a
due mesi da quella di presentazione, attestante l'esito di  ecografia
pelvica; 
      f) i soli concorrenti che risulteranno vincitori  dei  concorsi
di cui al  precedente  art.  1,  comma  1,  saranno  sottoposti,  ove
necessario,  al  completamento  del  profilo  vaccinale,  secondo  le
modalita' definite nella «Direttiva tecnica in materia di  protocolli
sanitari per la somministrazione di profilassi vaccinali al personale
militare», allegata al decreto Interministeriale 16  maggio  2018.  A
tal fine, dovranno presentare, all'atto dell'incorporamento: 
        certificato attestante l'esecuzione del ciclo completo  delle
vaccinazioni previste per la propria  fascia  d'eta',  ai  sensi  del
decreto-legge 7 giugno 2017, n.  73,  convertito  con  modificazioni,
dalla legge 31 luglio 2017,  n.  119,  nonche'  quelle  eventualmente
effettuate per turismo e per attivita' lavorative pregresse; 
        in caso di assenza della relativa vaccinazione, dovra' essere
prodotto referto attestante il dosaggio degli anticorpi  (Ig  G)  per
morbillo, rosolia, parotite e varicella. 
    Informazioni  in  ordine  agli  eventuali  rischi  derivanti  dal
protocollo  vaccinale  saranno  rese  ai  vincitori  incorporati  dal
personale sanitario di cui alla sezione 7, paragrafo 5),  lettera  a)
della direttiva tecnica 14 febbraio  2008  della  Direzione  generale
della sanita' militare, recante  «Procedure  applicative  e  data  di
introduzione  delle  schedule  vaccinali  e  delle  altre  misure  di
profilassi». 
    6. Inoltre, tutti i concorrenti, in servizio  e  non,  ovvero  in
servizio in altra Forza armata o Corpo armato dello  Stato,  dovranno
presentare: 
      a) referto, rilasciato da struttura sanitaria  pubblica,  anche
militare, o privata accreditata con  il  SSN  (in  quest'ultimo  caso
dovra'  essere  prodotta  anche  l'attestazione  in  originale  della
struttura sanitaria medesima comprovante  detto  accreditamento),  in
data non anteriore ad un mese da quella di presentazione,  attestante
l'analisi delle urine per la ricerca  dei  cataboliti  urinari  delle
seguenti sostanze stupefacenti e/o psicotrope:  amfetamine,  cocaina,
oppiacei, cannabinoidi, e metadone in accordo  con  il  provvedimento
Stato-Regioni del 30 ottobre 2007 integrato con il provvedimento  del
18   settembre   2008.   Resta   impregiudicata   la   facolta'   per
l'Amministrazione,  di  sottoporre  a  drug-test  i  concorrenti  che
risulteranno vincitori dei concorsi di  cui  al  precedente  art.  1,
comma 1; 
      b) tutti i concorrenti di sesso femminile,  referto  attestante
l'esito di test di gravidanza (mediante analisi su  sangue  o  urine)
effettuato presso struttura sanitaria  pubblica,  anche  militare,  o
privata convenzionata con il SSN (in quest'ultimo caso dovra'  essere
prodotta anche l'attestazione in originale della struttura  sanitaria
medesima comprovante detto accreditamento),  entro  i  cinque  giorni
precedenti  la  data  di  presentazione.  Le  concorrenti   che   non
esibiranno  tale   referto   saranno   sottoposte   -al   solo   fine
dell'effettuazione in  piena  sicurezza  delle  prove  di  efficienza
fisica e degli esami previsti per gli accertamenti sanitari di cui al
successivo  art.  14-  al  test  di  gravidanza  per   escludere   la
sussistenza di detto stato. 
    Le concorrenti che si  trovano  in  stato  di  gravidanza  e  non
possono essere sottoposte agli accertamenti psicofisici ai sensi  del
regolamento, sono ammesse d'ufficio, anche in deroga,  per  una  sola
volta,  ai  limiti  di  eta',  a  svolgere  i  predetti  accertamenti
nell'ambito del primo concorso utile successivo  alla  cessazione  di
tale stato di temporaneo impedimento. Il provvedimento di rinvio puo'
essere revocato, su  istanza  di  parte,  se  il  suddetto  stato  di
temporaneo  impedimento  cessa  in  data  compatibile  con  i   tempi
necessari per la definizione della  graduatoria.  Fermo  restando  il
numero  delle  assunzioni  annualmente  autorizzate,   le   candidate
rinviate risultate idonee e  nominate  vincitrici  nella  graduatoria
finale di merito del concorso per il quale hanno  presentato  istanza
di partecipazione sono avviate alla  frequenza  del  primo  corso  di
formazione utile in aggiunta ai vincitori di concorso cui sono  state
rinviate. 
    7. I concorrenti, qualora presentino un verbale  di  notifica  di
idoneita' agli accertamenti psico-fisici nell'ambito di  un  concorso
per il reclutamento nell'Esercito, nei trecentosessantacinque  giorni
precedenti la data di presentazione per l'effettuazione  delle  prove
di cui al presente articolo (tale verbale di notifica  di  idoneita',
dovra'  riportare  integralmente  il  profilo   sanitario   completo,
risultante da una selezione psico-fisica prevista nel  corso  di  una
procedura di reclutamento della Forza Armata, nell'ambito della quale
il candidato sia stato sottoposto  ad  accertamenti  specialistici  e
strumentali, altrimenti non potra' essere preso in considerazione  ed
il candidato sara' sottoposto nuovamente  a  tutti  gli  accertamenti
previsti) dovranno presentare  esclusivamente  i  seguenti  documenti
sanitari: 
      a) certificato di cui al precedente comma 5, lettera a); 
      b) referti di cui al precedente comma 6, lettere a) e b); 
      c) il predetto verbale di notifica di idoneita'. 
    8. I certificati e i referti  sanitari  sopra  indicati  dovranno
essere prodotti in originale o in copia resa conforme nei termini  di
legge.  La  verifica  degli  stessi  sara'   effettuata,   e   quindi
verbalizzata, nel giorno stesso di presentazione per  l'effettuazione
della prove di efficienza fisica a cura del personale del  Centro  di
selezione e reclutamento nazionale dell'Esercito, sentito  il  parere
tecnico del personale medico in servizio presso il  medesimo  Centro.
La mancata presentazione anche di uno solo dei certificati di cui  ai
precedenti commi 3, 4, 5, 6 e 7, del presente  articolo,  comportera'
l'esclusione del concorrente  dalle  prove  di  efficienza  fisica  e
quindi dal concorso, fatta eccezione per quelli di cui  al  comma  5,
lettera f) e  comma  6,  lettera  b).  Si  precisa,  inoltre,  che  i
concorrenti che abbiano subito interventi chirurgici  o  ricoveri  in
strutture sanitarie dovranno presentare copia delle relative cartelle
cliniche. Detti documenti saranno acquisiti  agli  atti  quale  parte
integrante della cartella degli accertamenti sanitari del concorrente
e, pertanto, non saranno restituiti. Qualora i certificati/referti di
cui ai precedenti commi 3, 4,  5,  6  e  7  siano  effettuati  presso
strutture  sanitarie  accreditate  con  il  SSN,   sara'   cura   del
concorrente  produrre  anche  attestazione,   in   originale,   della
struttura sanitaria medesima comprovante detto accreditamento. 
    9. Le prove  di  efficienza  fisica,  cui  saranno  sottoposti  i
concorrenti, le prestazioni da conseguire e i relativi punteggi, sono
riportate  nella  tabella  in  Allegato  «J»  che  costituisce  parte
integrante del presente decreto. Il mancato superamento, anche di uno
solo  degli  esercizi  ivi  indicati,  determinera'  il  giudizio  di
inidoneita' e quindi l'esclusione dal concorso. L'esito  delle  prove
verra' comunicato seduta stante al concorrente. 
    10. I concorrenti che prima dell'inizio delle  prove  accusassero
una indisposizione  ovvero  che  lamentassero  postumi  di  infortuni
precedentemente subiti potranno portare al seguito ed  esibire  prima
dell'inizio  delle  prove  idonea  certificazione  medica  che  sara'
valutata dalla commissione per le prove di efficienza fisica. Questa,
sentito  il  personale  medico  presente,  adottera'  le  conseguenti
determinazioni, informandone la Direzione generale per  il  personale
militare. L'eventuale differimento ad altra data della  effettuazione
delle  prove  non  potra'  essere,  in  nessun  caso,  successiva  al
ventesimo  giorno  decorrente  dalla  data  originariamente  prevista
(estremi inclusi). I concorrenti che non si presenteranno a sostenere
le  prove  nel  giorno  indicato  nella  nuova  convocazione  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso. 
    Allo stesso modo e con i  medesimi  effetti,  i  concorrenti  che
dovessero infortunarsi  durante  l'esecuzione  di  una  delle  prove,
dovranno  interrompere  l'esecuzione  della  prova  stessa  e   farlo
immediatamente  presente  alla  commissione  la  quale,  sentito   il
personale medico presente, adottera' le  conseguenti  determinazioni.
Non  saranno  pertanto   prese   in   considerazione   richieste   di
differimento o di ripetizione delle prove  inoltrate  da  concorrenti
che abbiano portato a compimento la prova stessa, anche se con  esito
negativo, o che, una volta iniziata, abbiano rinunciato a portarla  a
termine per qualsiasi motivo. I concorrenti che non si  presenteranno
per completare le prove nel giorno indicato nella nuova convocazione,
per i quali la commissione attribuira'  un  giudizio  di  inidoneita'
alle prove di efficienza fisica saranno considerati  rinunciatari  e,
quindi, esclusi dal concorso. 
    11. I verbali relativi alle prove di efficienza  fisica  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento Ufficiali e Sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il terzo giorno dalla conclusione delle medesime prove. 
                               Art. 14 
 
                        Accertamenti sanitari 
 
    1. I concorrenti risultati idonei alle prove di efficienza fisica
saranno sottoposti, a cura della commissione di cui all'art. 9, comma
1 lettera c),  agli  accertamenti  sanitari  volti  alla  valutazione
dell'idoneita' psico-fisica al servizio militare quale  ufficiale  in
servizio permanente. 
    L'accertamento dell'idoneita' verra' eseguito  in  ragione  delle
condizioni del soggetto al momento della visita, sulla  scorta  della
specifica  normativa  citata  nelle  premesse.  I   concorrenti   che
risulteranno carenti di  anche  uno  solo  dei  requisiti  prescritti
saranno giudicati inidonei e quindi esclusi dal concorso. 
    I medesimi concorrenti, all'atto  della  presentazione,  dovranno
rilasciare   un'apposita   dichiarazione   di   consenso    informato
all'effettuazione del protocollo diagnostico di seguito  specificato,
nonche'  un'ulteriore  dichiarazione   di   consenso   informato   al
protocollo vaccinale, secondo quanto riportato nell'Allegato «K», che
costituisce parte integrante del presente decreto. Nella circostanza,
la commissione per gli accertamenti sanitari sospendera' il  giudizio
e  rinviera'  ad  altra  data  i  concorrenti  che   all'atto   della
presentazione vengono riconosciuti  affetti  da  malattie  o  lesioni
acute di recente insorgenza e di presumibile  breve  durata,  per  le
quali risulta scientificamente probabile un'evoluzione  migliorativa,
tale  da  lasciar  prevedere  il  possibile  recupero  dei  requisiti
richiesti  in  tempi  compatibili  con  i  termini  della   procedura
concorsuale e comunque, in nessun caso, il differimento ad altra data
non potra' essere successivo al  ventesimo  giorno  decorrente  dalla
data del provvedimento (estremi inclusi). Parimenti saranno  rinviati
entro i medesimi tempi (venti giorni)  coloro  che  dovranno  fornire
ulteriori accertamenti diagnostici, copie di cartelle cliniche, ecc.,
che la  commissione  per  gli  accertamenti  sanitari  riterra'  piu'
opportuni per poter esprimere il giudizio finale. 
    2. Sulla scorta delle imperfezioni e infermita' che sono causa di
non idoneita' al servizio militare, di cui all'art. 582  del  decreto
del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e  del  decreto
del Ministero della difesa 4  giugno  2014,  citati  nelle  premesse,
detta commissione dovra', altresi', accertare il  possesso  da  parte
dei concorrenti dei seguenti specifici requisiti psico-fisici: 
      a) ai concorrenti che non  siano  militari  in  servizio  nelle
Forze armate saranno  verificati  i  parametri  fisici:  composizione
corporea, forza muscolare e massa metabolicamente attiva  nei  limiti
previsti dall'art. 587 del decreto del Presidente della Repubblica 15
marzo 2010, n. 90, come modificato dall'art. 4, comma 1,  lettera  c)
del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207,
accertati con le modalita' previste dalla direttiva tecnica  edizione
2016 dell'Ispettorato generale della sanita' militare,  citati  nelle
premesse; 
      b) a tutti i  concorrenti  sara'  verificata  la  funzionalita'
visiva: visus corretto non inferiore a 16/10  complessivi  con  lenti
frontali ben tollerate (da portare al seguito) e non inferiore a 7/10
nell'occhio che  vede  di  meno,  raggiungibile  con  correzione  non
superiore alle quattro diottrie per la sola miopia, anche in un  solo
occhio, e non superiore alle tre diottrie, anche per un solo  occhio,
per gli altri vizi di refrazione, senso  cromatico,  campo  visivo  e
motilita' oculare normali accertati mediante visita oculistica. Senso
cromatico normale accertato alle tavole pseudo  isocromatiche  o,  in
difetto,  alle  matassine  colorate.  Sono  ammessi  gli   esiti   di
trattamento LASIK e gli esiti di fotocheratoablazione senza  disturbi
funzionali e con integrita' del fondo oculare. 
    3. La suddetta commissione, prima di eseguire  la  visita  medica
generale, disporra' per tutti i concorrenti, ad eccezione  di  quelli
di  cui  alla  successiva  lettera  j),   i   seguenti   accertamenti
specialistici e di laboratorio: 
      a) visita cardiologica con E.C.G.; 
      b) visita oculistica; 
      c) visita otorinolaringoiatrica con esame audiometrico; 
      d) visita psicologica e/o psichiatrica; 
      e) analisi completa delle urine con esame del sedimento; 
      f) analisi del sangue concernente: 
        emocromo completo; 
        glicemia; 
        creatinemia; 
        transaminasemia (ALT-AST); 
        bilirubinemia totale e frazionata; 
        trigliceridemia; 
        colesterolemia; 
        gamma GT; 
        dosaggio enzimatico del glucosio 6 - fosfato  -  deidrogenasi
(G6PD). I candidati che risulteranno  affetti  da  carenza  totale  o
parziale dell'enzima G6PD dovranno  rilasciare  la  dichiarazione  di
ricevuta  informazione  e  responsabilizzazione  secondo  il  modello
riportato nell'Allegato «L»  che  costituisce  parte  integrante  del
presente decreto; 
      g) visita per il controllo dell'abuso sistematico di alcool  in
base all'anamnesi, alla visita medica  diretta  ed  alla  valutazione
degli esami ematochimici (gamma GT, GOT,  GPT  e  MCV).  In  caso  di
sospetto, il concorrente sara' rinviato ad altra data per  consegnare
il referto attestante l'esito del test  della  CDT  (ricerca  ematica
della  transferrina  carboidrato  carente)  con  eventuale  test   di
conferma mediante HPLC in caso di  positivita',  che  il  concorrente
medesimo avra' cura di effettuare, in proprio, presso  una  struttura
sanitaria pubblica, anche militare,  o  privata  accreditata  con  il
Servizio sanitario nazionale; 
      h)  visita  medica  generale;  in  tale  sede  la   commissione
giudichera' non idoneo il candidato che presenta tatuaggi  e/o  altre
permanenti alterazioni volontarie dell'aspetto fisico non conseguenti
a interventi di natura  comunque  sanitaria,  se  lesivi  del  decoro
dell'uniforme o della dignita' della condizione del militare  di  cui
al regolamento e alle norme tecniche discendenti dal  presente  bando
di concorso. Escludera', altresi', dal  concorso,  il  candidato  che
presenti tatuaggi quando, per la loro sede, siano contrari al  decoro
dell'uniforme -quindi visibili con l'uniforme di servizio estiva, con
gonna e scarpe decollete' per le donne, le cui  caratteristiche  sono
visualizzabili                        sul                        sito
https://www.esercito.difesa.it/equipaggiamenti/militaria/Uniformi    -
ovvero se posti  nelle  zone  coperte  dall'uniforme  risultino,  per
contenuto, di discredito alle istituzioni; 
      i)   ogni   ulteriore   indagine   clinico-specialistica,    di
laboratorio e/o strumentale (compreso l'esame radiografico)  ritenuta
utile per conseguire l'adeguata valutazione clinica  e  medico-legale
del concorrente. Nel caso in cui si rendera' necessario sottoporre il
concorrente   a   indagini    radiografiche,    indispensabili    per
l'accertamento e la valutazione di eventuali  patologie,  in  atto  o
pregresse, non altrimenti  osservabili  ne'  valutabili  con  diverse
metodiche o visite specialistiche, lo  stesso  dovra'  sottoscrivere,
dopo  essere  stato  edotto  dei  benefici  e  dei  rischi   connessi
all'effettuazione  dell'esame,  apposita  dichiarazione  di  consenso
informato  conforme  al  modello  riportato  nell'Allegato  «M»   che
costituisce parte integrante del presente decreto; 
      j) i concorrenti, di cui al precedente art. 13, comma  7,  gia'
giudicati  idonei  agli  accertamenti  sanitari  nell'ambito  di   un
concorso  della  Forza  armata  nei   trecentosessantacinque   giorni
precedenti la data di presentazione presso il Centro di  selezione  e
reclutamento nazionale dell'Esercito, qualora presentino il  relativo
verbale di notifica nonche' i documenti di cui al precedente art. 13,
comma 5, lettera a) e comma 6, lettere a) e b),  la  commissione  per
gli accertamenti sanitari,  verificata  la  suddetta  documentazione,
procedera' esclusivamente a sottoporre gli stessi alla visita di  cui
alle precedenti lettere g) ed h). 
    4. Saranno giudicati idonei i concorrenti non affetti  da  alcuna
delle  imperfezioni   o   infermita'   previste   dall'elenco   delle
imperfezioni e delle infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al
servizio militare di cui all'art.  582  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90  e  dalla  vigente  direttiva
tecnica  riguardante  l'accertamento  delle  imperfezioni   e   delle
infermita' che  sono  causa  di  inidoneita'  al  servizio  militare,
emanata con decreto ministeriale 4  giugno  2014,  a  cui  sia  stato
attribuito il seguente profilo sanitario minimo: 
 
=====================================================================
|   PS  |  CO   |   AC  |  AR   |  AV   |  LS  |  LI  |  VS  |  AU  |
+=======+=======+=======+=======+=======+======+======+======+======+
|   2   |   2   |   2   |   2   |   2   |  2   |  2   |  2   |  2   |
+-------+-------+-------+-------+-------+------+------+------+------+
 
    Per la caratteristica somato-funzionale AV, indipendentemente dal
coefficiente assegnato, la  carenza  accertata,  totale  o  parziale,
dell'enzima  G6PD,  non  puo'  essere  motivo  di   inidoneita'   con
conseguente esclusione dal concorso, a mente dell'art. 1, della legge
12  luglio  2010,  n.  109,  citata  nelle  premesse.   Altresi',   i
concorrenti riconosciuti affetti dal predetto deficit  G6PD  dovranno
rilasciare  la  dichiarazione   di   ricevuta   informazione   e   di
responsabilizzazione, secondo il modello riportato nell'Allegato  «L»
che costituisce parte integrante del presente decreto. 
    5. Ai concorrenti giudicati idonei la commissione attribuira'  un
punteggio   inteso   a    tenere    conto    delle    caratteristiche
somato-funzionali del profilo sanitario. Ad ogni  coefficiente  2  di
ciascuna delle caratteristiche somato-funzionali sara' attribuito  un
punteggio  pari  a  zero.  Ad  ogni  coefficiente  1  delle  predette
caratteristiche sara' attribuito un punteggio pari a  0,5.  Pertanto,
il punteggio  massimo  conseguibile  al  termine  degli  accertamenti
sanitari sara' di punti 4,5. 
    6. La commissione, seduta  stante,  comunichera'  al  concorrente
l'esito  degli  accertamenti  sanitari,  sottoponendogli  il  verbale
contenente uno dei seguenti giudizi: 
      a) «idoneo quale ufficiale in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  materiali,  del  Corpo   degli
ingegneri,  del  Corpo  sanitario  e  del  Corpo   di   commissariato
dell'Esercito»; 
      b) «non idoneo quale ufficiale in servizio permanente nel ruolo
normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  materiali,  del  Corpo   degli
ingegneri,  del  Corpo  sanitario  e  del  Corpo   di   commissariato
dell'Esercito», con indicazione del motivo. 
    7. Saranno giudicati «non idonei» i concorrenti risultati affetti
da: 
      imperfezioni e infermita' previste dal precitato art.  582  del
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
      disturbi della parola anche  se  in  forma  lieve  (dislalia  -
disartria); 
      stato di tossicodipendenza o tossicofilia da accertarsi  presso
una struttura sanitaria militare; 
      malattie o lesioni per le quali sono previsti tempi  lunghi  di
recupero dello stato di salute  e  dei  requisiti  necessari  per  la
frequenza del corso; 
      tutte quelle malformazioni e  infermita'  non  contemplate  dai
precedenti alinea, comunque incompatibili con la frequenza del  corso
applicativo e il  successivo  impiego  quale  Ufficiale  in  servizio
permanente nel ruolo normale dell'Arma dei trasporti e materiali, del
Corpo  degli  ingegneri,  del  Corpo  sanitario  e   del   Corpo   di
commissariato dell'Esercito. 
    8.  Il  giudizio  riportato  negli   accertamenti   sanitari   e'
definitivo. Pertanto, i concorrenti giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    9.  I  concorrenti  giudicati  «non  idonei»  potranno   tuttavia
presentare, seduta stante, al  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale  dell'Esercito  -  SM  Ufficio  reclutamento  e   concorsi,
specifica istanza di riesame di tale  giudizio  di  inidoneita',  che
dovra' essere poi supportata da specifica documentazione rilasciata a
riguardo da struttura sanitaria pubblica,  relativamente  alle  cause
che  hanno  determinato  il   giudizio   di   non   idoneita'.   Tale
documentazione dovra' essere inoltrata, con le modalita' indicate  al
precedente art. 6, comma 3, improrogabilmente entro il decimo  giorno
successivo a quello della  visita  medica.  Il  mancato  inoltro  nei
termini e con le  modalita'  sopradescritte  comportera'  il  rigetto
della sopracitata  istanza  di  riesame.  Nel  caso  di  accoglimento
dell'istanza  da  parte  del  Centro  di  selezione  e   reclutamento
nazionale dell'Esercito, il giudizio circa l'idoneita' fisica,  sara'
espresso dalla competente commissione, a seguito di valutazione della
documentazione  allegata  all'istanza  di  riesame,  ovvero,  qualora
necessario, a seguito di ulteriori  accertamenti  sanitari  disposti.
Nel caso di accoglimento dell'istanza, il giudizio circa  l'idoneita'
agli accertamenti sanitari  di  cui  al  precedente  comma  6,  sara'
espresso dalla commissione di cui al  precedente  art.  9,  comma  1,
lettera e), a seguito di valutazione  della  documentazione  allegata
all'istanza di riesame, ovvero,  qualora  necessario,  a  seguito  di
ulteriori accertamenti sanitari disposti. 
    Il  giudizio  espresso  da  detta  commissione   e'   definitivo.
Pertanto, i concorrenti giudicati non idonei anche  a  seguito  della
valutazione  sanitaria  o  degli  ulteriori   accertamenti   sanitari
disposti, nonche' quelli che abbiano rinunciato ai  medesimi,  o  che
siano risultati assenti alla convocazione, anche per causa  di  forza
maggiore, saranno esclusi dal concorso. 
    Nel caso di mancato accoglimento dell'istanza di riesame, invece,
i concorrenti riceveranno dal  Centro  di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito la relativa comunicazione e  il  giudizio  di
non idoneita' riportato al termine degli accertamenti sanitari  sara'
confermato. 
                               Art. 15 
 
                      Accertamento attitudinale 
 
    1. Al termine degli accertamenti sanitari i concorrenti giudicati
idonei saranno sottoposti a un accertamento attitudinale a cura della
commissione di cui  al  precedente  art.  9,  comma  1,  lettera  d),
eseguito secondo le direttive tecniche impartite dallo Stato maggiore
dell'Esercito, finalizzato a  valutare  le  qualita'  attitudinali  e
caratteriologiche del concorrente. Detto accertamento consistera'  in
una serie di prove attitudinali (batteria  testologica,  questionario
informativo  ed  intervista   di   selezione),   volte   a   valutare
oggettivamente il possesso dei requisiti indispensabili ai fini di un
proficuo inserimento nella Forza armata  quale  ufficiale  del  ruolo
normale. In particolare, attraverso il medesimo, saranno valutate  le
potenzialita' adattative, le aspettative professionali e gli  aspetti
motivazionali del concorrente. 
    2. La commissione esprimera' nei confronti di ciascun concorrente
uno dei seguenti giudizi che sara' comunicato  seduta  stante  e  per
iscritto all'interessato: 
      «idoneo  quale  ufficiale  in  servizio  permanente  nel  ruolo
normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  materiali,  del  Corpo   degli
ingegneri,  del  Corpo  sanitario  e  del  Corpo   di   commissariato
dell'Esercito»; 
      «non idoneo quale ufficiale in servizio  permanente  nel  ruolo
normale  dell'Arma  dei  trasporti  e  materiali,  del  Corpo   degli
ingegneri,  del  Corpo  sanitario  e  del  Corpo   di   commissariato
dell'Esercito», con indicazione del motivo. 
    Il   giudizio   riportato   nell'accertamento   attitudinale   e'
definitivo. Pertanto i concorrenti  giudicati  «non  idonei»  saranno
esclusi dal concorso. 
    3. I concorrenti nei confronti dei quali, ai sensi del precedente
art. 14, comma 1 e comma 3, lettera  g)  e  comma  9,  non  e'  stato
espresso  alcun  giudizio  perche'  rinviati  ad  altra  data   dalla
commissione per gli accertamenti sanitari o perche' hanno formalmente
manifestato  volonta'  di  presentare  istanza  di  riesame,  saranno
ammessi con riserva a completare l'accertamento attitudinale. 
    Tali  concorrenti,  qualora  giudicati  non  idonei  al   termine
dell'accertamento  attitudinale,  saranno   esclusi   dal   concorso,
pertanto  non  saranno  ammessi  a   sostenere   il   riesame   degli
accertamenti sanitari ovvero riconvocati perche'  rinviati  ad  altra
data dalla commissione per gli  accertamenti  sanitari.  Se,  invece,
saranno giudicati idonei al termine  dell'accertamento  attitudinale,
ma successivamente conseguiranno il giudizio di  non  idoneita'  agli
accertamenti  sanitari  saranno  comunque   esclusi   dal   concorso,
indipendentemente dall'esito dell'accertamento attitudinale sostenuto
con riserva. 
    4. L'amministrazione si riserva la facolta' di invertire l'ordine
di svolgimento  degli  accertamenti  sanitari  e  degli  accertamenti
attitudinali per eventuali esigenze di carattere organizzativo. 
    5. I verbali relativi  alle  prove  di  efficienza  fisica,  agli
accertamenti  sanitari  e  agli  accertamenti  attitudinali  dovranno
essere inviati, a mezzo corriere,  alla  Direzione  generale  per  il
personale militare  -  I  Reparto  reclutamento  e  disciplina  -  1ª
Divisione reclutamento ufficiali e sottufficiali - 3ª Sezione,  entro
il terzo giorno dalla conclusione dell'accertamento  attitudinale  di
cui al presente articolo. 
                               Art. 16 
 
                     Prova orale e prova pratica 
 
    1. I concorrenti risultati  idonei  nelle  prove  scritte,  nelle
prove di efficienza fisica, negli accertamenti sanitari ed in  quello
attitudinale riceveranno  apposita  comunicazione  con  messaggio  di
posta elettronica, contenente l'indicazione della sede e  della  data
di svolgimento della  prova  orale  e,  nel  concorso  per  il  Corpo
sanitario ad esclusione dei candidati per i  posti  per  laureati  in
farmacia e farmacia industriale, anche di quella pratica. 
    2. Per esigenze organizzative la prova pratica,  prevista  per  i
soli partecipanti al concorso per il Corpo sanitario  -  laureati  in
medicina e chirurgia e medicina veterinaria,  verra'  effettuata,  in
data differente, solo qualora gli stessi abbiano  superato  la  prova
orale, e avra' luogo presumibilmente presso il  Policlinico  militare
«Celio» di Roma, per i laureati in medicina e chirurgia, e presso  il
Centro militare veterinario di Grosseto, per i laureati  in  medicina
veterinaria. 
    Coloro che risulteranno  assenti  nel  giorno  stabilito  saranno
considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal  concorso,  anche  se
l'assenza sia stata determinata da causa  di  forza  maggiore,  ferme
restando le salvaguardie previste per gli eventi di cui all'art. 259,
comma 4 del decreto-legge n. 34/2020. 
    3. Le modalita' di svolgimento ed i programmi della prova orale e
di quella pratica, sono riportati nei gia' citati Allegati «B»,  «C»,
«D», «E», «F» e «G». 
    4. La prova orale si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato in ciascuno dei due gruppi di argomenti oggetto della prova
(cultura  tecnico-professionale  e  cultura   tecnico-militare)   una
votazione non inferiore  a  18/30,  utile  per  la  formazione  della
graduatoria di merito di cui al  successivo  art.  17.  Il  punteggio
della prova  risultera'  dalla  media  dei  voti  riportati  nei  due
precitati gruppi di argomenti. La prova pratica,  prevista  solo  nel
concorso per il Corpo sanitario - laureati in medicina e chirurgia  e
medicina veterinaria, si intendera' superata se il concorrente  avra'
riportato una votazione non inferiore a 18/30, utile anch'essa per la
formazione della relativa graduatoria di merito. 
                               Art. 17 
 
                        Graduatorie di merito 
 
    1. I concorrenti giudicati idonei al termine degli accertamenti e
delle prove concorsuali saranno iscritti,  a  cura  della  rispettiva
commissione  esaminatrice,  nelle  graduatorie  finali   di   merito,
distinte per Corpo e tipologia/gruppo di lauree  magistrali  indicate
nel precedente art. 1, comma  1,  lettere  a),  b),  c)  e  d).  Tali
graduatorie,  saranno  formate   secondo   l'ordine   del   punteggio
complessivo conseguito da ciascun concorrente, calcolato sommando: 
      a) la somma  dei  punteggi  riportati  nell'accertamento  della
lingua inglese e nella prova scritta; 
      b) l'eventuale punteggio attribuito per i titoli di merito; 
      c) l'eventuale punteggio attribuito nelle prove  di  efficienza
fisica; 
      d)  l'eventuale   punteggio   attribuito   negli   accertamenti
sanitari; 
      e) il punteggio riportato nella prova orale; 
      f)  il  punteggio  riportato  nella  prova  pratica  (solo  nel
concorso per il Corpo sanitario laureati in medicina  e  chirurgia  e
medicina veterinaria). 
    2. Le graduatorie finali di merito di cui al precedente comma  1,
distinte  per  ciascun  concorso,  saranno  approvate   con   decreto
dirigenziale e saranno pubblicate nel Giornale Ufficiale della difesa
e, solo a titolo informativo, nel sito web www.difesa.it area siti di
interesse, link Concorsi e Scuole militari e nell'area  pubblica  del
portale. 
    3. Nel decreto di approvazione delle graduatorie finali di merito
del  concorso  si  terra'  conto  delle  riserve  di  posti  previste
nell'art. 2 del presente decreto. Detti posti, qualora non  ricoperti
per carenza o insufficienza di riservatari idonei,  saranno  devoluti
agli altri concorrenti idonei compresi nella relativa graduatoria  di
merito e secondo l'ordine della graduatoria medesima. 
    4. Nel  decreto  di  approvazione  delle  graduatorie  finali  di
merito,  qualora  taluno  dei  posti  di  cui  all'art.  1,  comma  1
risultassero non ricoperti per carenza di concorrenti idonei, al fine
evitare il reclutamento di risorse non necessarie, si procedera' alla
loro eventuale devoluzione sulla base delle esigenze di  impiego  che
verranno comunicate dallo Stato maggiore dell'Esercito. 
    5. Fermo restando quanto indicato nei precedenti commi 3 e 4  del
presente articolo, nei decreti di approvazione delle  graduatorie  si
terra' conto, a parita' di merito, dei titoli di preferenza, previsti
dall'art. 5 del decreto del  Presidente  della  Repubblica  9  maggio
1994, n. 487 e dall'art. 73, comma 14  del  decreto-legge  21  giugno
2013, n. 69, convertito dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  posseduti
alla  data  di  scadenza  di  presentazione  delle  domande,  che   i
concorrenti hanno  dichiarato  nella  domanda  di  partecipazione.  A
parita' o in assenza di titoli  di  preferenza,  sara'  preferito  il
concorrente piu' giovane  d'eta',  in  applicazione  del  2°  periodo
dell'art. 3, comma 7  della  legge  15  maggio  1997,  n.  127,  come
modificato dall'art. 2, comma 9 della legge 16 giugno 1998, n. 191. 
    6. Saranno dichiarati vincitori i concorrenti che, nei limiti dei
posti a concorso di cui al precedente art. 1, comma 1, lettere a), b)
e c) del presente decreto, si collocheranno utilmente nelle  predette
graduatorie di merito, tenuto conto delle riserve di posti di cui  al
precedente art. 2, nonche' delle disposizioni di  cui  al  precedente
art. 1, commi 3 e 4 e dei commi 3, 4 e 5 del presente articolo. 
    7. Le vincitrici del concorso rinviate al primo corso  successivo
utile ai sensi del precedente art. 13, comma 6,  lettera  b)  saranno
immesse in servizio con la medesima anzianita' assoluta, ai soli fini
giuridici, dei vincitori del presente concorso. La relativa posizione
di graduatoria verra' determinata sulla base del  punteggio  ottenuto
nella graduatoria finale al termine del periodo  di  formazione.  Gli
effetti economici della nomina decorreranno, in ogni caso, dalla data
di effettivo incorporamento. 
                               Art. 18 
 
                               Nomina 
 
    1. I concorrenti di cui al precedente art. 17,  comma  6  saranno
nominati  Tenenti  in  servizio   permanente   nel   ruolo   normale,
rispettivamente, dell'Arma dei trasporti e dei materiali,  del  Corpo
degli ingegneri, del Corpo sanitario e  del  Corpo  di  commissariato
dell'Esercito. 
    2. Il conferimento della nomina e' subordinato  all'accertamento,
anche successivo alla nomina stessa, del possesso dei requisiti della
condotta e delle qualita' morali  di  cui  all'art.  3  del  presente
decreto, nonche' al superamento  del  corso  applicativo  di  cui  al
successivo comma 4 del presente articolo. 
    3. L'anzianita' assoluta sara' fissata dal decreto  del  Ministro
della  difesa  con  il  quale  sara'  conferita  la  nomina,   mentre
l'anzianita' relativa sara' determinata dal punteggio  conseguito  al
termine del concorso (graduatoria finale di merito), la quale  verra'
rideterminata al superamento del corso applicativo  medesimo  con  le
modalita' di cui al successivo comma 7 del presente articolo. 
    4. Dopo la nomina gli  ufficiali  saranno  invitati  ad  assumere
servizio, in  via  provvisoria,  e  frequenteranno,  come  prescritto
dall'art. 722, comma 1 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n.  66,
un corso applicativo, di durata non superiore ad un anno  accademico,
con le modalita' stabilite dallo Stato maggiore dell'Esercito. 
    Gli  stessi  dovranno  presentarsi  presso  l'Accademia  militare
-Piazza Roma  15,  Modena-  muniti  di  documento  di  riconoscimento
provvisto di fotografia  e  in  corso  di  validita',  rilasciato  da
un'amministrazione dello Stato, della tessera sanitaria, nonche'  del
certificato o del referto di cui al  precedente  art.  13,  comma  5,
lettera  f).   Saranno,   inoltre,   sottoposti   a   visita   medica
d'incorporamento volta ad accertare il mantenimento dei requisiti  di
idoneita'   al   servizio   militare,   nonche'   alle   vaccinazioni
obbligatorie di cui al gia' citato art. 13, comma 5, lettera  f).  Se
militari in servizio dovranno presentarsi in uniforme. 
    La mancata presentazione nel  giorno  prefissato  comportera'  la
decadenza dalla  nomina,  ai  sensi  dell'art.  17  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 9 maggio 1994,  n.  487.  All'atto  della
presentazione al corso gli ufficiali dovranno contrarre una ferma  di
cinque anni decorrente dalla data di inizio del corso  medesimo,  che
avra' pieno effetto, tuttavia,  solo  all'atto  del  superamento  del
corso  applicativo.  Il  rifiuto   di   sottoscrivere   detta   ferma
comportera' la revoca della nomina. Inoltre, gli ufficiali del  Corpo
sanitario dovranno presentare, pena revoca della nomina, copia  della
documentazione comprovante  l'avvenuta  iscrizione  al  proprio  albo
professionale, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 5, comma 2
della legge n. 3 dell'11 gennaio 2018. 
    5. Nel caso in cui alcuni posti risulteranno  non  ricoperti  per
rinuncia o decadenza di  vincitori,  la  Direzione  generale  per  il
personale militare potra' procedere all'ammissione al  corso,  con  i
criteri e nei limiti indicati nel  precedente  art.  17,  entro  1/12
della durata del corso applicativo  presso  l'Accademia  militare  di
Modena, di altrettanti  concorrenti  idonei  secondo  l'ordine  della
relativa graduatoria. 
    6. Il concorrente di sesso femminile nominato tenente in servizio
permanente  che,  trovandosi  in  stato  di  gravidanza,  non  potra'
frequentare il corso applicativo, sara' rinviato al primo corso utile
successivo, ai sensi dell'art. 1494, comma 5 del decreto  legislativo
15 marzo 2010, n. 66. 
    7.  Nei  confronti  degli  ufficiali  che  supereranno  il  corso
applicativo, la riserva di cui al precedente comma 3 verra' sciolta e
l'anzianita' relativa verra' rideterminata in  base  alla  media  del
punteggio ottenuto nella graduatoria di  merito  del  concorso  e  di
quello conseguito nella graduatoria di fine corso. Per gli  ufficiali
appartenenti  alle  Forze  di  completamento  si   applicheranno   le
disposizioni previste dall'art. 653 del decreto legislativo 15  marzo
2010, n. 66. 
    8. Per gli ufficiali che  non  supereranno  o  non  porteranno  a
compimento il corso  applicativo  verra'  disposta  la  revoca  della
nomina  a  decorrere  dalla  data  di  conferimento  della  stessa  e
sanzionato il proscioglimento dalla ferma contratta. Gli  interessati
saranno  collocati  in  congedo  ovvero  restituiti   ai   ruoli   di
provenienza. Il periodo di durata del corso e' computato  per  intero
ai fini dell'anzianita'  di  servizio  per  i  militari  in  servizio
permanente. 
    9. Agli ufficiali, una volta ammessi  alla  frequenza  del  corso
applicativo, e ai concorrenti idonei  non  vincitori,  potra'  essere
chiesto di prestare il consenso a essere presi in  considerazione  ai
fini di un eventuale  successivo  impiego  presso  gli  organismi  di
informazione e sicurezza di cui alla legge 3  agosto  2007,  n.  124,
previa verifica del possesso dei requisiti. 
                               Art. 19 
 
                     Disposizioni per i militari 
 
    1. All'atto  dell'ammissione  alla  frequenza  del  corso  presso
l'Accademia  militare,  i  concorrenti  gia'  alle  armi   e   quelli
richiamati dal congedo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 933 del
decreto Legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  saranno  cancellati  dal
ruolo  di  appartenenza,  con  la  conseguente  perdita   del   grado
rivestito, a cura della Direzione generale per il personale militare,
ai sensi dell'art. 864, comma 1, lettere b) e  c)  e  dell'art.  867,
comma 4 del suddetto decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66.  La
cancellazione avra' effetto dalla  data  di  presentazione  al  corso
applicativo. A tal fine, l'Accademia militare  fornira',  al  termine
dei ripianamenti, alle competenti divisioni della Direzione  generale
per il personale militare gli  elenchi  dettagliati  dei  concorrenti
gia' alle  armi  e  di  quelli  richiamati  dal  congedo  ammessi  al
precitato corso. Ai frequentatori del  corso  in  parola  provenienti
dagli ufficiali,  dai  sottufficiali  e  dai  volontari  in  servizio
permanente  espulsi  o  dimessi  dai  corsi   si   applicheranno   le
disposizioni  di  cui  agli  articoli  599  e  600  del  decreto  del
Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.  90,  in  materia  di,
rispettivamente, espulsioni e dimissioni dai corsi. 
    2. I comandi di reparto/ente presso i quali prestano  servizio  i
concorrenti alle  armi  risultati  vincitori  del  concorso  dovranno
trasmettere, entro quindici giorni dalla  richiesta  da  parte  degli
enti  competenti,  la  copia  resa  conforme  secondo  le   modalita'
stabilite  dalla  legge  dello  stato  di  servizio  o   del   foglio
matricolare  e  tutti  i  documenti  personali  aggiornati  di   ogni
variazione, compresa quella  relativa  all'ammissione  in  Accademia,
senza alcuna soluzione di continuita', nonche' quelli concernenti  il
trattamento economico. 
                               Art. 20 
 
                     Accertamento dei requisiti 
 
    1. Ai fini dell'accertamento dei requisiti di cui  al  precedente
art. 3 del presente decreto, il Centro di  selezione  e  reclutamento
nazionale dell'Esercito provvedera' a chiedere  alle  amministrazioni
pubbliche e agli enti competenti, la conferma  di  quanto  dichiarato
nella domanda di partecipazione al  concorso  e  nelle  dichiarazioni
sostitutive eventualmente sottoscritte  dai  vincitori  del  concorso
medesimo, ai sensi delle  disposizioni  del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
    2. Fermo restando quanto previsto in materia  di  responsabilita'
penale  dall'art.  76  del  predetto  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, qualora dal controllo di cui  al
precedente comma emerge la mancata veridicita'  del  contenuto  della
dichiarazione, il dichiarante  decadra'  dai  benefici  eventualmente
conseguiti al provvedimento emanato sulla  base  della  dichiarazione
non veritiera. 
    3. Verranno acquisiti d'ufficio: 
      a) il certificato generale del casellario giudiziale; 
      b) il nulla osta per l'arruolamento  nell'Esercito  per  coloro
che sono in servizio presso altra Forza armata o Corpo  armato  dello
Stato. 
                               Art. 21 
 
                             Esclusioni 
 
    1. I  concorrenti  che  risulteranno  in  difetto  anche  di  uno
soltanto dei requisiti prescritti per l'ammissione ai  concorsi,  per
titoli ed esami, per la nomina di tenenti in servizio permanente  nei
ruoli normali dell'Esercito, di cui al precedente art. 1 del presente
decreto, saranno esclusi con provvedimento dalla  Direzione  generale
per il personale militare. 
    2.  La  Direzione  generale  per  il  personale  militare  potra'
escludere, in qualsiasi momento, i concorrenti  dal  concorso  ovvero
dal corso applicativo, nonche' potra' dichiarare i medesimi  decaduti
dalla nomina a tenente  in  servizio  permanente  nei  ruoli  normali
dell'Esercito,  qualora  il  difetto,  anche  di  uno  soltanto,  dei
prescritti requisiti venisse accertato durante le selezioni,  durante
il corso, ovvero dopo la nomina. 
                               Art. 22 
 
                   Trattamento dei dati personali 
 
    1. Ai sensi degli articoli 13 e 14 del regolamento (UE)  679/2016
del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle
persone fisiche con riguardo al trattamento dei  dati  personali  (di
seguito regolamento), si informano i candidati che il trattamento dei
dati  personali  da  loro  forniti  in  sede  di  partecipazione   al
concorso/procedura di reclutamento o, comunque, acquisiti a tal fine,
e'  finalizzato  esclusivamente   all'espletamento   delle   relative
attivita'  istituzionali.  Il  trattamento  dei  dati   personali   e
particolari  avverra'  a  cura  dei  soggetti  a  cio'  appositamente
autorizzati, ivi compresi  quelli  facenti  parte  delle  commissioni
previste dal  presente  bando,  con  l'utilizzo  di  procedure  anche
informatizzate e con l'ausilio di apposite banche-dati automatizzate,
nei modi e nei limiti necessari per il perseguimento delle  finalita'
per cui i dati personali e particolari sono trattati; cio'  anche  in
caso di eventuale  comunicazione  a  terzi  e  anche  successivamente
all'eventuale instaurazione del rapporto di impiego/servizio, per  le
finalita' inerenti alla gestione del rapporto stesso. 
    2. Il conferimento di tali dati e'  obbligatorio  ai  fini  della
valutazione dei requisiti di  partecipazione  e  del  possesso  degli
eventuali titoli previsti dal presente bando, pena  l'esclusione  dal
concorso o dalla procedura di reclutamento. 
    3. In relazione al trattamento dei dati si comunica che: 
      a) il titolare del trattamento e' la Direzione generale per  il
personale militare, con sede in Roma al Viale dell'Esercito  n.  186.
Il titolare  puo'  essere  contattato  inviando  apposita  e-mail  ai
seguenti indirizzi di posta elettronica:  persomil@persomil.difesa.it
- posta elettronica certificata: persomil@postacert.difesa.it 
      b) il responsabile per la protezione dei  dati  personali  puo'
essere  contattato  ai  seguenti  recapiti  e-mail:  rpd@difesa.it  -
indirizzo posta elettronica  certificata:  rpd@postacert.difesa.it  -
come reso noto sul sito istituzionale www.difesa.it 
      c) la finalita' del trattamento e' costituita dall'istaurazione
del rapporto d'impiego/servizio e trova la  sua  base  giuridica  nel
decreto legislativo n. 66/2010 e nel  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 90/2010, con particolare riferimento agli  articoli  da
1053 a 1075; 
      d) i  dati  potranno  essere  comunicati  alle  amministrazioni
pubbliche   direttamente    interessate    allo    svolgimento    del
concorso/procedura    di    reclutamento     e     alla     posizione
giuridico-economica o di impiego del  candidato,  nonche'  agli  enti
previdenziali; 
      e) l'eventuale trasferimento dei dati ha luogo ai  sensi  delle
disposizioni  previste  dal  regolamento,  di  cui  all'articolo  49,
paragrafo 1, lettera d) e paragrafo 4, nonche' ai sensi  del  decreto
del Presidente della Repubblica n. 90/2010, secondo  le  prescrizioni
previste dall'articolo 1055, commi 5 e 7; 
      f) il periodo di conservazione per i militari e per i cittadini
idonei/vincitori e' stabilito in un arco temporale non superiore alla
permanenza in servizio e sino al collocamento in congedo  e  relativo
versamento agli enti  competenti;  per  i  cittadini  non  idonei/non
vincitori e' fissato sino al conseguimento delle finalita'  pubbliche
per le quali i dati sono  trattati,  ivi  compresa  la  tutela  degli
interessi dell'amministrazione della difesa presso le competenti sedi
giudiziarie; 
      g) l'eventuale reclamo  potra'  essere  proposto  all'Autorita'
garante  per  la  protezione  dei  dati  personali,  in  qualita'  di
Autorita' di controllo, con sede in Piazza  Venezia  n.  11  -  00187
Roma, indirizzi e-mail garante@gpdp.it - protocollo@pec.gpdp.it 
    4. Ai  candidati  sono  riconosciuti  i  diritti  previsti  dagli
articoli da 15 a 21 del citato regolamento, tra i quali il diritto di
accedere ai dati  che  li  riguardano,  il  diritto  di  rettificare,
aggiornare, completare,  cancellare  i  dati  erronei,  incompleti  o
raccolti in termini non conformi alla legge, nonche'  il  diritto  di
opporsi per  motivi  legittimi  al  loro  trattamento.  Tali  diritti
potranno essere fatti valere nei confronti della  Direzione  generale
per il personale militare, titolare del trattamento. 
    Il presente  decreto,  sottoposto  al  controllo  previsto  dalla
normativa vigente, sara' pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana. 
    Roma, 19 novembre 2021 
 
                                         Il direttore generale: Ricca 
                                                         Allegato "A" 
 

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                                                         Allegato "B" 
 

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                                                         Allegato "C" 
 

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                                                         Allegato "D" 
 

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                                                         Allegato "E" 
 

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                                                         Allegato "F" 
 

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                                                         Allegato "G" 
 

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                                                         Allegato "H" 
 

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                                                         Allegato "I" 
 

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                                                         Allegato "J" 
 

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                                                         Allegato "K" 
 

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                                                         Allegato "L" 
 

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                                                         Allegato "M" 
 

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